Protezione giuridica per pazienti
Condizioni complementari della Orion
Assicurazione di Protezione Giuridica SA
Edizione 2008
Condizioni complementari della Orion Assicurazione di Protezio­
ne Giuridica SA per l’Assicurazione di protezione giuridica del pa­
ziente nell’ambito di un’assicurazione complementare di cure e / o
perdita di guadagno secondo la Legge sul contratto d’assicurazio­
ne dell’INTRAS Assicurazioni.
Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA (di seguito de­
nominata Orion) è soggetto di diritto dell’Assicurazione di pro­
tezione giuridica del paziente con sede statuaria alla Aeschen­
vorstadt 50, 4051 Basilea. Orion è una società anonima secondo
il diritto svizzero.
Indice
Art. 1
Chi è assicurato?
2
Art. 2
Quanto dura la protezione giuridica?
2
Art. 3
Dove vale l’assicurazione?
2
Art. 4 Quali eventi sono assicurati?
2
Art. 5 Quali prestazioni forniamo?
2
Art. 6 Quando non vengono riconosciute le prestazioni?
2
Art. 7 Cosa si deve fare quando si realizza un caso
d’assicurazione? 2
Art. 8 Come viene trattato un caso d’assicurazione?
3
Art. 1
Chi è assicurato?
1.1
Sono al beneficio della protezione giuridica tutte le perso­
ne che hanno stipulato all’INTRAS un’assicurazione com­
plementare di cure e /o
perdita di guadagno secondo la
Legge sul contratto d’assicurazione (come clienti «Privati»
e «Aziendali»)1.
Se una persona assicurata muore in seguito a un evento
assicurato subentrano al beneficio della protezione iuri­
dica i suoi successori in diritto e gli altri aventi diritto a
seguito del suo decesso.
1.2
Art. 2
Quanto dura la protezione giuridica?
2.1
La protezione giuridica è accordata per le controversie
che subentrano durante la validità dell’assicurazione
complementare di cure e / o perdita di guadagno secondo
il Legge sul contratto d’assicurazione1.
Determinante è il momento della effettiva o presunta viola­
zione di un diritto, rispettivamente di obblighi contrattuali.
2.2
Art. 3
Dove vale l’assicurazione?
Nell’ambito delle condizioni contrattuali, l’assicurazione
vale nel mondo intero.
5.3
5.4
Art. 6 Quando non vengono riconosciute le prestazioni?
6.1
Art. 4 Quali eventi sono assicurati?
4.1
4.2
4.3
Risarcimento danni
Controversie riguardanti le pretese di risarcimento danni
quale paziente nei confronti di medici, dentisti, chiropra­
tici, ospedali, personale paramedico o altri fornitori di pre­
stazioni riconosciuti dall’assicurazione malattia in merito a
prestazioni coperte dall’assicurazione malattia1 dello sti­
pulante.
Denuncia penale
L’inoltro di una denuncia penale, se questa risulta neces­
saria per il riconoscimento di pretese di risarcimento dan­
ni (vedi sopra).
Diritto contrattuale
Controversie contrattuali quale paziente nei confronti di
medici, dentisti, chiropratici, ospedali, personale parame­
dico o altri fornitori di prestazioni riconosciuti dall’assicu­
razione malattia in merito a prestazioni coperte dall’assi­
curazione malattia1 dello stipulante.
6.2
Art. 5 Quali prestazioni forniamo?
5.1
5.2
1
– di spese e onorari relativi a procedure di fallimento ed
a procedure concordatarie come pure in relazione ad
azioni d’opposizione, di contestazione di graduatoria e di
rivendicazione;
– di spese di traduzione e di viaggio.
Tutte le liti risultanti dalla stessa causa come pure in diret­
ta o indiretta connessione tra di loro valgono come un
unico caso di sinistro. La somma assicurata viene elargita
una sola volta per caso, anche se diversi ambiti giuridici
sono toccati. Cauzioni e acconti vengono imputati intera­
mente alla somma assicurata. Le cauzioni e gli acconti
sono da rimborsare ad Orion.
Se un evento concerna più assicurati coperti dallo stesso
contratto o da un contratto differente, Orion ha il diritto di
limitare le prestazioni alla tutela degli interessi extra-giu­
diziali fintanto che una causa modello non sia stata con­
dotta da avvocati da essa scelti. Per tutti gli assicurati dallo
stesso contratto, le prestazioni vengono inoltre addizio­
nate.
La Orion assume fino a concorrenza massima di
CHF 250 000 per caso (CHF 50 000 per casi d’assicu­
razione, che si verificano in territorio extraeuropeo) le
prestazioni seguenti:
– la trattazione dei casi attraverso Orion;
– le spese di avvocati, d’assistenza in caso di processo e di
un mediatore;
– le spese per perizie ordinate;
– 
tasse di giustizia ed altre spese di procedura messe
a carico dell’assicurato, compresi gli acconti;
– 
le indennità di procedura accordate a controparte
e messe a carico dell’assicurato, comprese le cauzioni;
– le spese di riscossione di una prestesa dell’assicurato
a seguito di un caso assicurato, fino al rilascio di un
attestato provvisorio o definitivo di carenza beni, alla
domanda di moratoria concordataria o di una commi­
natoria di fallimento.
In caso di fallimento dell’assicurato, l’obbligo di prestazio­
ne da parte di Orion si estingue dal momento dell’apertura
del fallimento, anche per casi di sinistro già sopraggiunti.
Non è assicurato in generale il pagamento:
– di spese e onorari a carico di un terzo oppure a carico di
un responsabile o di un’assicurazione di responsabilità
civile; in questi casi Orion versa soltanto degli anticipi;
Non sono assicurati:
– le controversie relative a prestazioni di natura psichiatri­
ca, psicoterapeutica e in generale tutte le prestazioni non
assicurate dall’assicurazione malattia;
– la difesa da pretese di risarcimento di terzi (questa dife­
sa riguarda un’eventuale assicurazione responsabilità
civile);
– le spese che devono essere assunte da una terza perso­
na;
– i casi per i quali la persona assicurata può domandare
l’intervento di un’altra protezione giuridica (sussidiarietà);
– gli eventi che già sussistevano alla conclusione dell’assi­
curazione di protezione giuridica per pazienti o che
erano riconoscibili per l’assicurato;
– le controversie relative agli onorari, nel caso in cui sussi­
ste un obbligo di prestazione dell’assicuratore malattia;
– le controversie con la Orion, i suoi organi e mandatari;
– gli eventi causati da un’azione o un’omissione intenzio­
nale della persona assicurata.
Se l’assicurato non ottempera per propria colpa alle in­
convenze legali o contemplate in queste condizioni, la
protezione giuridica può essergli negata.
Art. 7
Cosa si deve fare quando si realizza un caso d’assicurazione?
Allorquando si realizza un caso di sinistro, per il quale un
assicurato intende ricorrere ai servizi di Orion, egli lo deve
annunciare immediatamente per iscritto. Nel caso in cui
l’assicurato incaricasse un avvocato rispettivamente un
rappresentante legale oppure un mediatore prima di aver
annunciato il caso di sinistro ad Orion, le spese che ne
derivano prima dell’annuncio del sinistro sono assicurate
fino a concorrenza dell’importo di CHF 500. Le conven­
zioni d’onorario necessitano dell’autorizzazione anticipa­
ta di Orion. Se l’assicurato concorda il pagamento di un
premio in caso di successo, questo non viene preso a
carico da Orion.
Art. 8 Come viene trattato un caso d’assicurazione?
8.1
ci compreso le copperture supplementare come l’assicurazione incidente ecc.
|2|
Orion decide il modo di procedere nell’interesse dell’ as­
sicurato. Essa conduce all’occorrenza le trattative nel ten­
tativo di risolvere bonalmente la vertenza e propone nei
casi opportuni una mediazione. La decisione riguardante
la necessità di incaricare un avvocato o un mediatore così
come di procedere ad una perizia è di competenza di
Orion. Quanto al contenuto ed alla somma essa può limi­
tare la sua garanzia di copertura costi.
8.2
8.3
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8.8
Laddove in vista di una procedura giudiziaria o ammini­
strativa risulti necessario incaricare un legale così come in
caso di conflitto di interessi, Orion garantisce all’assicura­
to la libera scelta dell’avvocato. Qualora l’assicurato
decidesse di revocare il mandato in seguito, egli è obbli­
gato ad assumersi le ulteriori spese che ne derivano.
Orion ha il diritto di rifiutare l’avvocato proposto dall’assi­
curato. In tal caso, l’assicurato può proporre 3 nominativi
d’avvocati da studi legali separati, tra i quali Orion sce­
glierà il legale da incaricare per la trattazione del caso. Il
rifiuto di un avvocato non deve essere motivato.
L’assicurato si impegna a fornire ad Orion le informazioni
e le procure necessarie. Tutti gli atti relativi al caso, come
verbali di multa, citazioni di comparizione, sentenze, cor­
rispondenza, etc. devono essere trasmessi tempestiva­
mente a Orion. Se un avvocato è incaricato, l’assicurato è
tenuto ad autorizzarlo ad informare Orion sugli sviluppi
della vertenza ed in particolare di mettere a disposizione
ad Orion la documentazione necessaria per l’esame della
copertura o per pronunciarsi sulle probabilità di successo
in un processo. Se l’assicurato viola i suoi oneri di collabo­
razione malgrado l’esplicita richiesta da parte di Orion,
essa gli accorda un termine ragionevole, informandolo
contemporaneamente che allo scadere del termine l’assi­
curato perderà tutti i suoi diritti alle prestazioni da parte di
Orion.
L’assicurato non può concludere transazioni che compor­
tino obblighi per Orion senza l’accordo di quest’ultima.
Le ripetibili giudiziarie e le spese riconosciute all’assicurato
(sia giudizialmente che extragiudizialmente) vanno a favo­
re di Orion nella misura delle prestazioni da essa fornite.
Di sinistro coperto oppure alle probabilità di successo del
caso di sinistro, Orion motiva tempestivamente per scritto
la sua posizione giuridica e contemporaneamente infor­
ma l’assicurato del suo diritto di avviare una procedura
arbitrale entro 20 giorni. Nel caso in cui l’assicurato non
richieda l’avvio della procedura arbitrale entro detto ter­
mine, tale omissione è da considerarsi come una rinuncia.
A partire dalla ricezione di tale comunicazione, l’assicura­
to può intraprendere tutte le misure necessarie alla tutela
dei suoi interessi. Orion non è tenuta a rispondere per le
conseguenze dovute ad un’insufficiente tutela di interessi,
in particolare per il mancato rispetto dei termini. Le spese
della procedura arbitrale devono essere anticipate equa­
mente dalle parti e vanno a carico della parte soccom­
bente. Il mancato pagamento dell’anticipo equivale al
riconoscimento della valutazione giuridica della contro­
parte.
Le parti scelgono di comune accordo un arbitro unico. La
procedura si limita ad un unico scambio di scritti conte­
nente la motivazione delle richieste formulate nonché la
denominazione dei mezzi di prova invocati, sulla base del
quale l’arbitro prenderà la sua decisione. Per il resto han­
no validità le norme relative al Concordato sull’arbitrato.
Se l’assicurato, nel caso di rifiuto di prestazioni, intrapren­
de a sue spese i passi che ritiene utili ed ottiene un risulta­
to più favorevole della liquidazione proposta da Orion al
momento del rifiuto rispettivamente dell’esito della pro­
cedura arbitrale, Orion rifonderà tutte le spese insorte,
come se avesse acconsentito alla procedura.
Contatto:
Orion
Assicurazione di Protezione Giuridica SA
Aeschenvorstadt 50
4051 Basilea
Tel. 061 285 27 27
www.orion.ch
[email protected]
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Form. 2407i-06.15-pdf