CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA Via A. da Recanate n . l- 20 124 MILANO cons igl io.d i seipl i na@pec .odg.m i. i t : consigl io.clisc i p l ina @odg.m i.it: telefono 02677137 1 :fax 0266716194 notifica urgente a mezzo ufficiale giudiziario (art. 57 legge 69/1963) Prot. n. 665/15/PC/ac Milano, 2 dicembre 2015 Giornalista professionista Mattia Losi c/o Avv. Gabriele Prenna Via Visconti di Modrone 811 O - 20122 Milano Procura generale della Repubblica c/o Corte d'Appello Via Freguglia l - 20122 Milano e p. c.: Ordine dei giornalisti del Veneto Campo San Polo 2162-30125 Venezia Ordine dei Giornalisti della Lombardia Via A. da Recanate l- 20124 Milano Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti Via Parigi 11 - 00185 Roma Il Consiglio di Disciplina Territoriale composto dai Consiglieri: Paolo COLONNELLO Liviana NEMES Tino FIAMMETTA Presidente Relatore Consigliere riunito nella seduta del 30 novembre 2015 ha emesso la seguente DECISIONE nel procedimento protocollato al n. 70/13, promosso nei confronti di: Mattia Losi, elettivamente domiciliato in Via Visconti di Modrone 8/10-20122 Milano presso lo studio dell'Avvocato Gabriele Prenna che lo rappresenta e difende per mandato. FATTO In data 27 novembre 2012 il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto delibera di trasmettere all'Ordine dei Giornalisti della Lombardia il fascicolo riguardante l'ex direttore della testata Platinum, Mattia Losi, iscritto a quest'Ordine, per l'apertura di un provvedimento disciplinare relativo ad una presunta commistione di pubblicità/informazione ex art. 2 e 48 L.69/1963 Cnlg. Art. 44 d'lgs 206/05 - Codice del Consumo art. 23 - Carta dei Doveri del Giornalista. La testata Platinum non è più esistente. L'illecito in questione si riferisce a due interviste pubblicate nel quadrimestrale Platinum N°12 del 19 marzo 2012 alle pagine 74 - 76. Sentito in audizione nella seduta di Consiglio di Disciplina Territoriale del giorno 12 ottobre 2015, l'ex direttore Mattia Losi si dichiara sorpreso e rammaricato nell'apprendere che la pubblicazione delle due interviste è stata oggetto di un preciso e documentato accordo economico. Oltre a ciò, nell'impaginato, non venivano riportate alcuna differenziazione o classificazione per l'individuazione delle interviste quali articoli di natura promozionale. Mattia Losi riconosce sinceramente la gravità dell'accaduto e si dichiara tuttavia estraneo all'accordo economico relativo alle interviste in questione. Mattia Losi precisa inoltre che il quadrimestrale Platinum, veicolato con Il Sole 24 Ore in tiratura di poche migliaia di copie con formulazione di direct mailing aveva sempre avuto carattere promozionale. Mattia Losi conferma inoltre che Platinum era di proprietà della società Publiscoop e non de Il Sole 24 Ore. Per questo motivo l'ex direttore ammette di aver avuto scarso controllo sugli articoli in quanto i contenuti arrivavano dall'esterno per essere confezionati in redazione. IN DIRITTO Nelle due interviste pubblicate in Platinum si riscontra di fatto una palese commistione di pubblicità/informazione. La lealtà verso il lettore impone che il lavoro giornalistico e quello pubblicitario rimangano separati e inconfondibili. La commistione di pubblicità/informazione è una seria violazione del Codice Deontologico e il direttore di testata, assumendosi oneri e onori, deve esercitare un effettivo controllo dei contenuti della pubblicazione che dirige evitando mistificazioni e forme di pubblicità occulta che diventano un inganno per il lettore. Gravissima è la posizione dell'editore che autorizza la pubblicazione di interviste a pagamento facendole apparire come articoli prettamente redazionali. Nel preciso caso dell'ex direttore di Platinum, Mattia Losi, esistono tuttavia delle circostanze attenuanti per la violazione deontologica nelle due interviste in questione. La sua dichiarata estraneità relativa all'accordo economico tra testata e azienda sponsor per la pubblicazione delle interviste e il suo sincero rincrescimento per il suo mancato controllo sugli articoli pubblicati influiscono positivamente nell'individuazione della sanzione da irrogare rendendo meno grave la sua posizione di incolpato. P.Q.M. CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE - Proc. al n. 70/13 2 A seguito di quanto descritto, accertata la violazione deontologica nel procedimento in questione, questo Consiglio di Disciplina Territoriale ritiene sanzione adeguata la censura. Si notifichi al giornalista Mattia Losi, elettivamente domiciliato in Via Visconti di Modrone 8/1020122 Milano presso lo studio dell'Avvocato Gabriele Prenna che lo rappresenta e difende per mandato, nonché alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano. L'Estensore Liviana Nemes Il Consigliere Tino Fiammetta CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE - Proc. al n. 70/13 3