Periodico plurisettimanale Area: LAVORO 3 maggio 2005 NOVITA’ SULLE FERIE ANNUALI DEI DIPENDENTI Una recente Circolare del Ministero del Lavoro (Circolare n. 8 del 3 marzo 2005) fornisce alcuni importanti chiarimenti relativamente alle ferie. In questa nostra circolare richiamiamo gli aspetti essenziali della normativa sulle ferie, anche alla luce delle ultime precisazioni ministeriali. Da sempre le ferie previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sono spesso considerate dalla generalità dei datori di lavoro uno dei tanti problemi da risolvere nell’arco dell’anno, di solito dopo avere risolto problematiche ritenute di maggiore importanza. Inoltre le ferie non godute non vengono adeguatamente valorizzate nella valutazione del costo del personale dipendente; capita così che, anno dopo anno, il lavoratore, non riuscendo ad usufruire dell’intero monte ore spettante per ogni esercizio, accumula un monte ferie arretrate molto alto per cui queste ferie, nel momento in cui vengono monetizzate, diventano a volte una pesante “uscita” per il datore di lavoro, anche perché al costo diretto si devono aggiungere i relativi contributi previdenziali. Si aggiunga, poi, che la normativa che riguarda la disciplina delle ferie è stata oggetto di notevoli modifiche e chiarimenti dei quali occorre inderogabilmente tenere conto. Vediamone dunque gli aspetti più importanti. FERIE: LA DISCIPLINA AGGIORNATA La disciplina delle ferie, innanzitutto regolata principalmente dall’art. 36, comma 3, della Costituzione, è stata ulteriormente ampliata dal D.Lgs 66/2003 il quale ha disposto che: “il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite non inferiore a quattro settimane”, cui non può rinunciare. E’ stato quindi introdotto, per la prima volta in Italia, il divieto di monetizzazione delle ferie se non in caso di estinzione del rapporto di lavoro. Il legislatore delegato ha poi dettato una specifica disciplina sul punto, in forza della quale si possono distinguere 3 periodi di ferie: un primo periodo di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto, nel corso dell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore e comunque compatibilmente con le esigenze aziendali. Tale richiesta dovrà in ogni caso essere fatta tempestivamente in modo che il datore di lavoro possa tenerne conto nella programmazione della propria attività. Allo scadere del termine dell’anno di maturazione, se il lavoratore non ha potuto usufruire del periodo feriale suddetto, il datore di lavoro sarà passibile della sanzione da 130,00 a 780,00 euro per ogni lavoratore interessato; un secondo periodo di due settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione, salvi periodi più ampi di differimento stabiliti dalla contrattazione collettiva. Anche qui, nel caso di superamento del termine dei 18 mesi scatterà la sanzione da 130,00 a 780,00 euro per ogni lavoratore interessato; RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 621078 FAX: 0546 625869 INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected] un terzo periodo, superiore al minimo delle quattro settimane stabilite dal Decreto, potrà essere fruito anche in modo frazionato ma, comunque, entro il termine stabilito dalla contrattazione. Questo ultimo periodo potrà essere monetizzato. CONCLUSIONI E’ sicuramente bene non sottovalutare il problema della gestione delle ferie che rappresenta sempre più un aspetto importante dal punto di vista normativo, economico ed anche della gestione organizzativa aziendale. A questo punto, tenuto conto di quanto detto nella premessa, ma soprattutto a seguito delle nuove disposizioni ed interpretazioni sopra indicate, diventa di basilare importanza la redazione di quello che comunemente viene chiamato il “piano delle ferie”. Questo prospetto deve contenere il periodo o i periodi di godimento delle ferie di ogni lavoratore, in modo tale che, tenuto conto delle esigenze principali dell’azienda, tutte o perlomeno la maggior parte delle ferie spettanti possano essere godute nell’anno di maturazione. E’ evidente che per svolgere la propria efficacia e garantire il rispetto della normativa è opportuno che il “piano delle ferie” sia predisposto quanto prima possibile e, comunque, nei primi mesi dell’anno. RIPRODUZIONE VIETATA INTEGRA ON LINE VIA A. VOLTA, 1 - 48018 FAENZA (RA) TEL. 0546 621078 FAX: 0546 625869 INTERNET: www.integra-online.it E-MAIL: [email protected]