LAVORO NOVITA` SULLE FERIE ANNUALI DEI

Periodico plurisettimanale
Area: LAVORO
3 maggio 2005
NOVITA’ SULLE FERIE ANNUALI DEI DIPENDENTI
Una recente Circolare del Ministero del Lavoro (Circolare n. 8 del 3 marzo 2005) fornisce alcuni
importanti chiarimenti relativamente alle ferie. In questa nostra circolare richiamiamo gli aspetti
essenziali della normativa sulle ferie, anche alla luce delle ultime precisazioni ministeriali.
Da sempre le ferie previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sono spesso considerate
dalla generalità dei datori di lavoro uno dei tanti problemi da risolvere nell’arco dell’anno, di solito
dopo avere risolto problematiche ritenute di maggiore importanza.
Inoltre le ferie non godute non vengono adeguatamente valorizzate nella valutazione del costo del
personale dipendente; capita così che, anno dopo anno, il lavoratore, non riuscendo ad usufruire
dell’intero monte ore spettante per ogni esercizio, accumula un monte ferie arretrate molto alto per
cui queste ferie, nel momento in cui vengono monetizzate, diventano a volte una pesante “uscita”
per il datore di lavoro, anche perché al costo diretto si devono aggiungere i relativi contributi
previdenziali.
Si aggiunga, poi, che la normativa che riguarda la disciplina delle ferie è stata oggetto di notevoli
modifiche e chiarimenti dei quali occorre inderogabilmente tenere conto.
Vediamone dunque gli aspetti più importanti.
FERIE: LA DISCIPLINA AGGIORNATA
La disciplina delle ferie, innanzitutto regolata principalmente dall’art. 36, comma 3, della
Costituzione, è stata ulteriormente ampliata dal D.Lgs 66/2003 il quale ha disposto che: “il
prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie annuali retribuite non inferiore a quattro
settimane”, cui non può rinunciare.
E’ stato quindi introdotto, per la prima volta in Italia, il divieto di monetizzazione delle ferie se
non in caso di estinzione del rapporto di lavoro.
Il legislatore delegato ha poi dettato una specifica disciplina sul punto, in forza della quale si
possono distinguere 3 periodi di ferie:
un primo periodo di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto, nel corso
dell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore e comunque compatibilmente con
le esigenze aziendali. Tale richiesta dovrà in ogni caso essere fatta tempestivamente in
modo che il datore di lavoro possa tenerne conto nella programmazione della propria
attività. Allo scadere del termine dell’anno di maturazione, se il lavoratore non ha potuto
usufruire del periodo feriale suddetto, il datore di lavoro sarà passibile della sanzione da
130,00 a 780,00 euro per ogni lavoratore interessato;
un secondo periodo di due settimane, da fruirsi anche in modo frazionato ma entro 18 mesi
dal termine dell’anno di maturazione, salvi periodi più ampi di differimento stabiliti dalla
contrattazione collettiva. Anche qui, nel caso di superamento del termine dei 18 mesi
scatterà la sanzione da 130,00 a 780,00 euro per ogni lavoratore interessato;
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un terzo periodo, superiore al minimo delle quattro settimane stabilite dal Decreto, potrà
essere fruito anche in modo frazionato ma, comunque, entro il termine stabilito dalla
contrattazione. Questo ultimo periodo potrà essere monetizzato.
CONCLUSIONI
E’ sicuramente bene non sottovalutare il problema della gestione delle ferie che rappresenta
sempre più un aspetto importante dal punto di vista normativo, economico ed anche della gestione
organizzativa aziendale.
A questo punto, tenuto conto di quanto detto nella premessa, ma soprattutto a seguito delle nuove
disposizioni ed interpretazioni sopra indicate, diventa di basilare importanza la redazione di quello
che comunemente viene chiamato il “piano delle ferie”.
Questo prospetto deve contenere il periodo o i periodi di godimento delle ferie di ogni lavoratore, in
modo tale che, tenuto conto delle esigenze principali dell’azienda, tutte o perlomeno la maggior
parte delle ferie spettanti possano essere godute nell’anno di maturazione.
E’ evidente che per svolgere la propria efficacia e garantire il rispetto della normativa è opportuno
che il “piano delle ferie” sia predisposto quanto prima possibile e, comunque, nei primi mesi
dell’anno.
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