Contributi sociali per amministratori

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Nr.35/04.09.2012
Contributi sociali per amministratori
Sono stati modificati i contributi sociali dal 1 luglio 2012 in ciò che riguarda la
remunerazione dell'amministratore?
Approfondimento:
Le previsioni legali che regolano i contributi sociali dovuti per i redditi assimilati agli stipendi, redditi che
includono anche la remunerazione dell’amministratore, non sono stati modificati dal 1 luglio 2012.
In ciò che riguarda l’imposta sul reddito, a seconda dell'art. 55 comma (2) lett. j) dal Codice fiscale, le
regole d’imposizione dei redditi dagli stipendi vengono applicate anche per la remunerazione degli
amministratori delle società commerciali.
La remunerazione degli amministratori delle società commerciali è imponibile in modo simile agli
stipendi e la società che paga ha l'obbligo di trattenere e pagare l'imposta sui redditi del 16%,
applicabile sulla base di calcolo determinata in conformità alle previsioni dell’art. 57 comma (2) lett. a)
dal Codice Fiscale.
In conformità alle disposizioni dell’art. 296 indice 4 lett. e) dal Codice fiscale, la remunerazione
dell’amministratore è inclusa nella base di calcolo dei contributi sociali.
La remunerazione dell’amministratore è esente dal pagamento dei seguenti contributi sociali:
• contributi per le assicurazioni sociali contro la disoccupazione (dipendente e datore di lavoro)
dovuti al budget delle assicurazioni contro la disoccupazione (art. 296 indice 16 lett. c1) dal
Codice Fiscale);
• contributi per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali dovuti dal
datore di lavore al budget delle assicurazioni sociali dello Stato (art. 296 indice 16 lett. d1) dal
Codice Fiscale);
• contributo dovuto al Fondo di garanzia per accrediti stipendi (art. 296 indice 16 lett. f) dal
•
•
•
•
Codice Fiscale);
Attualmente, indifferentemente se l’amministratore realizza o no altri redditi e qualsiasi sia il
livello della remunerazione, per tale retribuzione a questi si devono:
il contributo individuale al sistema delle assicurazioni sociali statali ed il contributo del datore di
lavoro al sistema delle assicurazioni sociali di stato;
i contributi per le assicurazioni sociali per la salute (dipendente e datore di lavoro) dovuti al
budget delle assicurazioni sociali per la salute;
il contributo per i congedi e le indennità per assicurazioni sociali per la salute dovute dal datore
di lavoro al budget del Fondo nazionale unico delle assicurazioni sociali per la salute
(FNUASS).
Così, la retribuzione guadagnata dall’amministratore viene assimilata allo stipendio ed in questo caso
la società dovrà trattenere, dichiarare e pagare tanto l’imposta sul reddito che i contributi sociali dovuti.
I contributi individuali ritenuti ed i contributi del datore di lavoro vengono pagati e dichiarati dalla società
commerciale insieme all’imposta, nella dichiarazione 112.
Così, l’amministratore persona fisica non deve pagare e dichiarare i contributi sociali obbligatori, questi
obblighi sono della società.
Nel caso della retribuzione dell’amministratore non residente ricevuta dal datore di lavoro romeno, in
quanto sia concessa da un datore di lavoro residente della Romania, l’imposta sul reddito si deve
anche se l’amministratore sia in Romania per un periodo minore ai 183 giorni in qualsiasi periodo di 12
mesi consecutivi (art. 194 lett. b) dalle Norme metodologiche d’applicazione dell’art. 88 dal Codice
Fiscale).
In base all’art. 296 indice 3 lett. b) dal Codice fiscale, le persone fisiche non residenti sono contribuenti
ai sistemi delle assicurazioni sociali, rispettando le previsioni degli strumenti giuridici
internazionali ai quali fa parte la Romania.
Nel caso in cui l’amministratore sia cittadino di uno stato membro dell’UE vengono applicate le
disposizioni del Regolamento (CE) 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile
2004 riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ed il Regolamento (CE) 987/2009
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 per stabilire le procedure di
applicazione del Regolamento (CE) 883/2004, secondo i quali, il sistema di sicurezza sociale
applicabile è quello stabilito dalla legislazione dello stato membro in cui lavora il dipendente, nel
presente caso si tratta della legislazione della Romania.
La regola è che l’amministratore persona fisica non residente deve i contributi sociali in Romania, a
seconda delle stipulazioni di cui sopra.
Ci sono delle eccezioni a questa regola per alcune categorie di persone (trasferiti, pluriattività, ecc.)
Se l'amministratore svolge un’attività pagata in due stati membri dell’UE significa che sia in caso di
pluriattività.
La pluriattività è la situazione in cui il dipendente svolge in modo simultaneo, di solito:
v
l’attività remunerata in due o più stati membri;
v
l’attività indipendente in due o più stati membri;
v
l’attività remunerata e/o indipendente in due o più stati membri;
In conformità all’art. 13 comma (1) del Regolamento 883/2004, la persona che svolge di solito
un’attività remunerata in due o più stati membri, deve rispettare:
§
la legislazione dello stato membro di residenza, nel caso in cui svolge una parte
considerevole della sua attività in quel stato membro, rispettivamente nel caso in cui dipende di più
imprese o di più datori di lavoro che hanno la sede o luogo di sviluppo dell’attività in stati membri
diversi.
§
la legislazione dello stato membro in cui si trova la sede o il luogo di sviluppo dell’attività
dell’impresa o del datore di lavoro, nel caso in cui la persona non svolge una parte considerevole
della sua attività nello stato membro di residenza.
Importante! Se l’amministratore non residente consegna il documento portatile A1 emesso
dall’istituzione dello stato membro di residenza, in Romania non si deve pagare dei contributi
sociali nel periodo compreso nel modulo.
Nel caso in cui l’amministratore non consegna il documento portatile A1, deve pagare i contributi
sociali nella Romania.
Per le entità assimilate ai datori di lavoro (la società che paga lo stipendio dell’amministratore), la base
di calcolo dei contributi sociali è rappresentata dalla somma degli stipendi lordi realizzati dai dipendenti
o dalle persone che guadagnano redditi assimilati agli stipendi per cui si devono pagare i contributi
sociali individuali.
In conclusione, i provvedimenti dell’OUG 125/2011 che sono entrate in vigore il 1° luglio 2012 non
variano il regime fiscale delle retribuzioni ricevute dall’amministratore, queste riguardano i contributi
sociali dovuti dalle persone che realizzano redditi da attività indipendenti, attività agricole ed
associazioni senza personalità giuridica, le persone che realizzano altri redditi e le persone che non
realizzano redditi.
Bibliografia:
• L’Ordinanza di Urgenza del Governo n. 125 del 2011, riguardante la modifica e l’aggiunta
della Legge 571/2003 dal Codice Fiscale
• Legge n. 571/2003 - Codice Fiscale, con ulteriori modifiche e aggiunte
• Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
riguardante il coordinamento dei sistemi per la sicurezza sociale
• Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
che stabilisce le procedure d’applicazione del Regolamento (CE) 883/2004.
Per eventuali chiarimenti, restiamo a vostra disposizione per offrirvi le informazioni necessarie.
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