PARTE II L’ATTIVITÀ GIURIDICA LIMITI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO LIMITI INTERNI Il divieto di abuso del diritto è inteso come limite interno al diritto soggettivo in quanto immanente ad esso, e volto a determinare il confine oltre il quale l’esercizio del relativo potere si configura come illecito. DISTINZIONI IN RELAZIONE AL DIRITTI ASSOLUTI E RELATIVI LIMITI ESTERNI I limti esterni non incidono sul contenuto del diritto ma sul suo esercizio e traggono origine nella legge o nella volontà delle parti (es. limiti al diritto di edificare ex artt. 869 e ss c.c.). CONTENUTO DEL DIRITTO DIRITTI DISPONIBILI E NON DISPONIBILI DIRITTI ASSOLUTI: si caratterizzano per la loro opponibilità erga omnes potendo essere fatti valere nei confronti di tutti i consociati sui quali grava, per l’effetto, un generico dovere di astensione (situazione giuridica passiva) dal compimento di qualsivoglia atto volto a turbarne l’esercizio. Intercorre una relazione diretta tra soggetto e bene. Sono diritti assoluti i diritti reali, i diritti della personalità e quelli sui beni immateriali. “Il diritto alla salute e al consenso informato, oltre ad essere un diritto assoluto e inviolabile e, come tale, con efficace erga omnes e, in particolare, nei riguardi del medico, è anche un diritto soggettivo pubblico o diritto sociale che, nella dinamica del suo svolgersi e del suo concreto attuarsi, ha per oggetto una prestazione medica che ha quali necessari e primari interlocutori le strutture sanitarie e, in primo luogo, il Servizio Sanitario Nazionale”. Cons. St. n. 4460 del 02 settembre 2014. DIRITTI RELATIVI: sono opponibili solo nei confronti di uno o più soggetti determinati o determinabili sui quali incombe un obbligo specifico di fare o non fare. Mancando una relazione tra soggetto e bene, non ancora nella disponibilità del primo e solo grazie all’adempimento di un obbligo e quindi alla collaborazione altrui che si realizza l’interesse del titolare del diritto relativo. Esempi: a)Diritti di credito. b)Diritti potestativi (es. diritto di recesso dal contratto ex art. 1373 c.c.): da cui originano situazioni di soggezione di un soggetto nei confronti di un altro soggetto. c) Diritti personali di godimento, che, per una parte non maggioritaria della dottrina, avrebbero, in realtà, una duplice natura (di diritto relativo nei confronti di chi ha concesso il godimento e di diritto assoluto verso tutti i consociati che si dovrebbero astenere dal turbare il godimento del bene). DISTINZIONI IN RELAZIONE AL DIRITTI PATRIMONIALI Suscettibili di valutazione economica (es.diritti di credito) 24 Sono indisponibili quei diritti che per loro stessa natura o per volontà di legge sono inalienabili inter vivos, intrasferibili mortis causa, irrinunciabili, impignorabili, inusucapibili e imprescrittibili (es. i diritti della personalità). CARATTERE PATRIMONIALE DIRITTI NON PATRIMONIALI Non suscettibili di valutazione economica (es. diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, alla libertà…) CAPITOLO I LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE 1.2. Aspettativa. Potestà. Status. Interesse Legittimo. ASPETTATIVA. L’aspettativa si caratterizza per essere collegata ad una fattispecie attributiva di diritti ancora in fieri e, di conseguenza, per la condizione di attesa in cui viene a trovarsi il relativo titolare. La perdita di chance è una mera aspettativa? “Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di "chance" la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto”.Cass. civ. n. 18207 del 25 agosto 2014. ASPETTATIVA. POTESTÀ. STATUS. INTERESSE LEGITTIMO. POTESTÀ. Si sostanzia in un potere finalizzato al perseguimento non di un interesse proprio del soggetto che ne è titolare bensì di un interesse altrui. Scissione tra soggetto che esercita il diritto, titolare della potestà, e soggetto titolare dell’interesse. Fonte della potestà può essere la legge o la volontà dell’interessato: a)Se il potere ha fonte nella legge sussiste un obbligo di esercizio (es. potestà genitoriale). b)Se il potere nasce dalla volontà dell’interessato il titolare della potestà è libero di scegliere se esercitarla o no, salvi gli obblighi scaturenti da un contratto e fermo il dovere di perseguire l’interesse altrui. STATUS. Esprime la posizione di un soggetto nei confronti di altri soggetti nell’ambito di una collettività organizzata. Si tratta di una situazione tutelata in via autonoma dall’ordinamento attraverso le c.d. azioni di stato, finalizzate all’accertamento dell’esistenza e della violazione di un determinato status. Ciascuno status forma oggetto di un diritto, definito appunto diritto di status, che si contraddistingue per essere assoluto, ossia opponibile erga omnes, imprescrittibile, indisponibile e inalienabile. Qualità giuridica: nel caso manchi la collettività organizzata e vi sia solo la tutela della posizione in se e delle situazioni da essa derivate anziché di uno status si è in presenza di una semplice qualità giuridica (es. qualità di erede). INTERESSE LEGITTIMO. Dopo una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, l’interesse legittimo può essere definito come una posizione di vantaggio qualificata dalla norma attributiva del potere e differenziata dalle posizioni soggettive degli altri consociati; fonte per il titolare di poteri atti ad influire sullo svolgimento dell’azione amministrativa, allo scopo di rendere possibile il conseguimento dell’utilità finale. L'azione giurisdizionale amministrativa è ammessa per la tutela non tanto dell'interesse oggettivo della legittimità degli atti amministrativi quanto delle situazioni giuridiche soggettive incise dal provvedimento amministrativo del quale si deduce l'illegittimità; pertanto, l'interesse a ricorrere sussiste in relazione alla compresenza dei tre elementi costituiti dall'interesse legittimo, cioè dalla titolarità di una posizione sostanziale e personale, tale da differenziare il soggetto agente dalla generalità dei consociati, dalla lesione diretta, immediata e attuale concretamente subita, e dal vantaggio sperato, ricavabile dalla chiesta rimozione giurisdizionale dell'atto impugnato. Cons. St. n. 2439 del 13 maggio 2014. 25 PARTE II L’ATTIVITÀ GIURIDICA 1.2.1. Interesse legittimo di diritto privato. INTERESSE LEGITTIMO DI DIRITTO PRIVATO. Secondo una parte minoritaria della dottrina la figura dell’interesse legittimo, al di fuori del diritto amministrativo, sarebbe rinvenibile anche nel diritto privato. Comunque, affinchè si configuri un interesse legittimo, occorre che il potere correlato all’interesse sia: A) Finalizzato al perseguimento di un interesse generale NOZIONE B) Limitato da norme che ne disciplinano le modalità di esercizio, in modo non vincolante, ma lasciando al soggetto cui è attribuito un certo margine di discrezionalità in ordine al suo uso. L’interesse legittimo di diritto privato quindi, è una situazione di vantaggio inattiva visto che il soddisfacimento dell’interesse dipende dall’esercizio di un potere di natura privatistica da parte di un diverso soggetto. Nel rapporto di lavoro: dottrina e giurisprudenza qualificano come interesse legittimo di diritto privato la posizione dei lavoratori dinanzi all’esercizio del potere di organizzazione o disciplinare del datore di lavoro sia in ambito di rapporto di lavoro privato che pubblico. IPOTESI RICOLLEGAT E DA UNA PARTE DELLA DOTTRINA NEL GENUS IN ESAME Nel diritto di famiglia: l’interesse legittimo si configura dinanzi all’esercizio della potestà dei genitori la quale costituisce un ufficio di diritto privato attribuito per la cura dell’esclusivo interesse del minore. Nel diritto societario: l’interesse legittimo è qualificato come la posizione dei singoli soci rispetto al potere dell’assemblea di distribuire utili e di escludere o di limitare il diritto di opzione. Nelle obbligazioni l’interesse legittimo è riconosciuto nell’interesse del debitore a liberarsi tempestivamente dal vincolo obbligatorio che lo lega al creditore. INTERESSI SUPERINDIVIDUALI a.DIFFUSI: sono riferibili alla collettività complessivamente intesa per cui sono definiti adespoti ovvero privi di titolare. Legittimate a ricorrere in giudizio sono solo le associazioni protezionistiche espressamente individuate con apposito d.m. ai sensi degli artt. 13 e 18, l . 8 luglio 1986 n. 349 al fine di evitare il possibile configurarsi di azioni popolari, ma è ammessa la possibilità per il giudice amministrativo di valutare caso per caso la legittimazione ad impugnare i provvedimenti amministrativi in materia di ambiente e, conseguentemente, ad intervenire nei relativi giudizi anche in capo ad associazioni locali, indipendentemente dalla loro natura giuridica, purché perseguano statutariamente e in modo non occasionale obiettivi di natura ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità ed altresì uno stabile collegamento con il territorio in cui è sito il bene che si assume leso; di conseguenza, ai fini della legittimazione, non è sufficiente il solo scopo associativo a rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, come quello della salvaguardia dell'ambiente, né l'astratta titolarità del diritto all'informazione ambientale, specie quando tale scopo associativo si risolve nell'utilizzazione delle finalità sociali ed ambientali per superare la carenza delle concrete ragioni di proposizione dell'azione giurisdizionale, fermo restando che la necessaria sussistenza del requisito dello stabile collegamento con il territorio esclude la legittimazione di quei comitati occasionali, costituiti cioè proprio ed esclusivamente al fine di ostacolare specifiche iniziative asseritamente lesive dell'ambiente o per impugnare specifici atti. Cons. St. 02 ottobre 2014 n. 4928 b.COLLETTIVI: : sono riferibili ad una pluralità determinata di individui organizzata in forma stabile a cui viene riconosciuta la titolarità degli stessi interessi ed hanno ad oggetto beni suscettibili di fruizione differenziata. 26 CAPITOLO I LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE 2. Il fatto giuridico e l’atto giuridico. EFFETTO COSTITUTIVO: determina la costituzione di un rapporto giuridico prima inesistente. EFFETTO ESTINTIVO: determina l’estinzione del rapporto giuridico preesistente. EFETTO MODIFICATIVO: incide modificandolo un rapporto giuridico già esistente. Il fatto è un accadimento che si verifica nella realtà naturale e che può modificare la stessa, modifica che prende il nome di effetto giuridico che si distingue in: EFFETTO REALE: determina la costituzione o il trasferimento di un diritto reale. EFFETTO OBBLIGATORIO: fa sorgere un rapporto obbligatorio o incide su di esso. EFFETTO ASSOLUTO: limitazione soggettiva. opponibile senza EFFETTO RELATIVO: opponibile solo nei confronti di determinati soggetti. EFFETTO PREPARATORIO: se provvisorio, in attesa di ulteriori effetti. EFFETTO DEFINITIVO: non necessitante di ulteriori effetti. FATTO E FATTISPECIE La fattispecie identifica il fatto o l’insieme di fatti previsti dalla norma per il prodursi di un determinato effetto giuridico. La fattispecie può essere: a) Semplice: ove composta da un unico fatto giuridico al cui verificarsi consegue l’effetto; b) Complessa: se costituita da più fatti, dal cui integrale verificarsi dipende la produzione dell’effetto. 27 PARTE II L’ATTIVITÀ GIURIDICA 2.1. L’atto giuridico. L’ATTO GIURIDICO si ha nell’ipotesi in cui la volontà del soggetto assume un ruolo rilevante per l’ordinamento. Deve essere voluto e consapevole, pertanto autore dell’atto può essere solo un soggetto capace di intendere e volere. NEGOZIO GIURIDICO ATTO GIURIDICO IN SENSO STRETTO La volontà dell’autore si estende anche ai suoi effetti in modo tale che è il soggetto stesso a determinarli e a dettare la specifica regola che disciplina i propri interessi. la volontà dell’autore riguarda solo l’atto. Teoria soggettiva: nel negozio ciò che conta è la volontà effettiva dell’autore in relazione alla quale deve essere verificata sia la validità che l’esatta interpretazione del negozio giuridico. TEORIE DEL NEGOZIO GIURIDICO Teoria oggettiva: elemento fondamentale del negozio è la volontà manifestata, per cui è ad essa soltanto che occorre fare riferimento ai fini della validità e dell’interpretazione dell’atto negoziale. Teoria precettiva: l’essenza del negozio va individuata nel comportamento tenuto dai soggetti, mentre la volontà rileva solo ai fini dell’interpretazione del comportamento stesso. 28 CAPITOLO I LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE 2.2. La manifestazione della volontà. MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ E FORMA. La manifestazione della volontà si sostanzia nella forma che costituisce lo strumento attraverso cui la volontà si rende conoscibile all’esterno. LA FORMA PUÒ ESSERE: DIRETTA quando rappresenta immediatamente la volontà del soggetto; vi rientra la dichiarazione espressa consistente in parole, gesti o segni convenzionali. INDIRETTA si limita a fornire un indizio da cui deve essere dedotto il reale volere della persona; vi rientra il comportamento concludente. Negozio Giuridico: quando la legge presumendo un certo intento del soggetto collega al comportamento da lui tenuto un determinato effetto (es. perfezionamento di vendita con riserva di gradimento ex art. 1520 co. 3 c.c.) I COMPORTAMENTI LEGALMENTE TIPIZZATI POSSONO AVERE VALORE DI: Atto Giuridico in Senso Stretto: quando il legislatore prescindendo dall’intento fa derivare dal comportamento volontario del soggetto un dato effetto (es. accettazione dell’opera in tema di contratto di appalto ex art. 1665 co. 4 c.c.) Fatto Giuridico: quando prescindendo sia dall’intento che dalla volontarietà del comportamento l’ordinamento collega a quest’ultimo determinate conseguenze (es. perdita del diritto di accettare l’eredità ex art. 481 c.c.). 29