PARTE I

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PARTE II  L’ATTIVITÀ GIURIDICA
LIMITI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO
LIMITI INTERNI
Il divieto di abuso del diritto è inteso come limite interno
al diritto soggettivo in quanto immanente ad esso, e volto
a determinare il confine oltre il quale l’esercizio del relativo
potere si configura come illecito.
DISTINZIONI IN RELAZIONE AL
DIRITTI ASSOLUTI E RELATIVI
LIMITI ESTERNI
I limti esterni non incidono sul contenuto del
diritto ma sul suo esercizio e traggono origine
nella legge o nella volontà delle parti (es. limiti al
diritto di edificare ex artt. 869 e ss c.c.).
CONTENUTO DEL DIRITTO
DIRITTI DISPONIBILI E NON DISPONIBILI
DIRITTI ASSOLUTI: si caratterizzano per la loro opponibilità erga omnes potendo essere
fatti valere nei confronti di tutti i consociati sui quali grava, per l’effetto, un generico
dovere di astensione (situazione giuridica passiva) dal compimento di qualsivoglia atto
volto a turbarne l’esercizio. Intercorre una relazione diretta tra soggetto e bene. Sono
diritti assoluti i diritti reali, i diritti della personalità e quelli sui beni immateriali.
“Il diritto alla salute e al consenso informato, oltre ad essere un diritto assoluto e inviolabile e,
come tale, con efficace erga omnes e, in particolare, nei riguardi del medico, è anche un diritto soggettivo
pubblico o diritto sociale che, nella dinamica del suo svolgersi e del suo concreto attuarsi, ha per oggetto
una prestazione medica che ha quali necessari e primari interlocutori le strutture sanitarie e, in primo
luogo, il Servizio Sanitario Nazionale”. Cons. St. n. 4460 del 02 settembre 2014.
DIRITTI RELATIVI: sono opponibili solo nei confronti di uno o più soggetti determinati o
determinabili sui quali incombe un obbligo specifico di fare o non fare. Mancando una
relazione tra soggetto e bene, non ancora nella disponibilità del primo e solo grazie
all’adempimento di un obbligo e quindi alla collaborazione altrui che si realizza l’interesse del
titolare del diritto relativo. Esempi:
a)Diritti di credito.
b)Diritti potestativi (es. diritto di recesso dal contratto ex art. 1373 c.c.): da cui
originano situazioni di soggezione di un soggetto nei confronti di un altro soggetto.
c) Diritti personali di godimento, che, per una parte non maggioritaria della dottrina,
avrebbero, in realtà, una duplice natura (di diritto relativo nei confronti di chi ha
concesso il godimento e di diritto assoluto verso tutti i consociati che si dovrebbero
astenere dal turbare il godimento del bene).
DISTINZIONI IN RELAZIONE AL
DIRITTI PATRIMONIALI
Suscettibili di valutazione economica (es.diritti di
credito)
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Sono
indisponibili
quei diritti che
per loro stessa
natura o per
volontà di
legge sono
inalienabili inter
vivos,
intrasferibili
mortis causa,
irrinunciabili,
impignorabili,
inusucapibili e
imprescrittibili
(es. i diritti
della
personalità).
CARATTERE PATRIMONIALE
DIRITTI NON PATRIMONIALI
Non suscettibili di valutazione economica (es.
diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, alla
libertà…)
CAPITOLO I  LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
1.2. Aspettativa. Potestà. Status. Interesse Legittimo.
ASPETTATIVA. L’aspettativa si caratterizza per essere collegata ad una
fattispecie attributiva di diritti ancora in fieri e, di conseguenza, per la
condizione di attesa in cui viene a trovarsi il relativo titolare.
La perdita di chance è una mera aspettativa? “Al fine della liquidazione del
danno patrimoniale da perdita di "chance" la concreta ed effettiva occasione perduta di
conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità
patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione
autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del
soggetto”.Cass. civ. n. 18207 del 25 agosto 2014.
ASPETTATIVA.
POTESTÀ.
STATUS.
INTERESSE
LEGITTIMO.
POTESTÀ. Si sostanzia in un potere finalizzato al perseguimento non di un
interesse proprio del soggetto che ne è titolare bensì di un interesse altrui.
Scissione tra soggetto che esercita il diritto, titolare della potestà, e soggetto
titolare dell’interesse.
Fonte della potestà può essere la legge o la volontà dell’interessato:
a)Se il potere ha fonte nella legge sussiste un obbligo di esercizio (es. potestà
genitoriale).
b)Se il potere nasce dalla volontà dell’interessato il titolare della potestà è libero
di scegliere se esercitarla o no, salvi gli obblighi scaturenti da un contratto e
fermo il dovere di perseguire l’interesse altrui.
STATUS. Esprime la posizione di un soggetto nei confronti di altri soggetti
nell’ambito di una collettività organizzata. Si tratta di una situazione tutelata in
via autonoma dall’ordinamento attraverso le c.d. azioni di stato, finalizzate
all’accertamento dell’esistenza e della violazione di un determinato status.
Ciascuno status forma oggetto di un diritto, definito appunto diritto di status,
che si contraddistingue per essere assoluto, ossia opponibile erga omnes,
imprescrittibile, indisponibile e inalienabile.
Qualità giuridica: nel caso manchi la collettività organizzata e vi sia solo la
tutela della posizione in se e delle situazioni da essa derivate anziché di uno
status si è in presenza di una semplice qualità giuridica (es. qualità di erede).
INTERESSE LEGITTIMO. Dopo una lunga elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale, l’interesse legittimo può essere definito come una posizione
di vantaggio qualificata dalla norma attributiva del potere e differenziata dalle
posizioni soggettive degli altri consociati; fonte per il titolare di poteri atti ad
influire sullo svolgimento dell’azione amministrativa, allo scopo di rendere
possibile il conseguimento dell’utilità finale.
L'azione giurisdizionale amministrativa è ammessa per la tutela non tanto dell'interesse
oggettivo della legittimità degli atti amministrativi quanto delle situazioni giuridiche soggettive
incise dal provvedimento amministrativo del quale si deduce l'illegittimità; pertanto, l'interesse a
ricorrere sussiste in relazione alla compresenza dei tre elementi costituiti dall'interesse
legittimo, cioè dalla titolarità di una posizione sostanziale e personale, tale da differenziare
il soggetto agente dalla generalità dei consociati, dalla lesione diretta, immediata e attuale
concretamente subita, e dal vantaggio sperato, ricavabile dalla chiesta rimozione giurisdizionale
dell'atto impugnato. Cons. St. n. 2439 del 13 maggio 2014.
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PARTE II  L’ATTIVITÀ GIURIDICA
1.2.1. Interesse legittimo di diritto privato.
INTERESSE LEGITTIMO DI DIRITTO PRIVATO.
Secondo una parte minoritaria della dottrina la figura dell’interesse legittimo, al di fuori del diritto
amministrativo, sarebbe rinvenibile anche nel diritto privato. Comunque, affinchè si configuri un
interesse legittimo, occorre che il potere correlato all’interesse sia:
A)
Finalizzato al perseguimento di un
interesse generale
NOZIONE
B)
Limitato da norme che ne disciplinano
le modalità di esercizio, in modo non
vincolante, ma lasciando al soggetto
cui è attribuito un certo margine di
discrezionalità in ordine al suo uso.
L’interesse legittimo di diritto privato quindi, è una situazione di vantaggio inattiva visto
che il soddisfacimento dell’interesse dipende dall’esercizio di un potere di natura
privatistica da parte di un diverso soggetto.
Nel rapporto di lavoro: dottrina e giurisprudenza qualificano come interesse
legittimo di diritto privato la posizione dei lavoratori dinanzi all’esercizio del potere
di organizzazione o disciplinare del datore di lavoro sia in ambito di rapporto di
lavoro privato che pubblico.
IPOTESI
RICOLLEGAT
E DA UNA
PARTE
DELLA
DOTTRINA
NEL GENUS
IN ESAME
Nel diritto di famiglia: l’interesse legittimo si configura dinanzi all’esercizio della
potestà dei genitori la quale costituisce un ufficio di diritto privato attribuito per la
cura dell’esclusivo interesse del minore.
Nel diritto societario: l’interesse legittimo è qualificato come la posizione dei
singoli soci rispetto al potere dell’assemblea di distribuire utili e di escludere o di
limitare il diritto di opzione.
Nelle obbligazioni l’interesse legittimo è riconosciuto nell’interesse del debitore a
liberarsi tempestivamente dal vincolo obbligatorio che lo lega al creditore.
INTERESSI SUPERINDIVIDUALI
a.DIFFUSI: sono riferibili alla collettività complessivamente intesa per cui sono definiti adespoti ovvero privi di
titolare. Legittimate a ricorrere in giudizio sono solo le associazioni protezionistiche espressamente individuate
con apposito d.m. ai sensi degli artt. 13 e 18, l . 8 luglio 1986 n. 349 al fine di evitare il possibile configurarsi di
azioni popolari, ma è ammessa la possibilità per il giudice amministrativo di valutare caso per caso la legittimazione ad impugnare i
provvedimenti amministrativi in materia di ambiente e, conseguentemente, ad intervenire nei relativi giudizi anche in capo ad
associazioni locali, indipendentemente dalla loro natura giuridica, purché perseguano statutariamente e in modo non occasionale
obiettivi di natura ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità ed altresì uno stabile collegamento con il
territorio in cui è sito il bene che si assume leso; di conseguenza, ai fini della legittimazione, non è sufficiente il solo scopo associativo a
rendere differenziato un interesse diffuso o adespota, facente capo alla popolazione nel suo complesso, come quello della salvaguardia
dell'ambiente, né l'astratta titolarità del diritto all'informazione ambientale, specie quando tale scopo associativo si risolve
nell'utilizzazione delle finalità sociali ed ambientali per superare la carenza delle concrete ragioni di proposizione dell'azione
giurisdizionale, fermo restando che la necessaria sussistenza del requisito dello stabile collegamento con il territorio esclude la
legittimazione di quei comitati occasionali, costituiti cioè proprio ed esclusivamente al fine di ostacolare specifiche iniziative
asseritamente lesive dell'ambiente o per impugnare specifici atti. Cons. St. 02 ottobre 2014 n. 4928
b.COLLETTIVI: : sono riferibili ad una pluralità determinata di individui organizzata in forma stabile a cui
viene riconosciuta la titolarità degli stessi interessi ed hanno ad oggetto beni suscettibili di fruizione differenziata.
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CAPITOLO I  LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
2. Il fatto giuridico e l’atto giuridico.
EFFETTO COSTITUTIVO: determina la
costituzione di un rapporto giuridico prima
inesistente.
EFFETTO ESTINTIVO: determina l’estinzione
del rapporto giuridico preesistente.
EFETTO MODIFICATIVO: incide modificandolo un rapporto giuridico già esistente.
Il
fatto
è
un
accadimento che si
verifica nella realtà
naturale e che può
modificare la stessa,
modifica che prende il
nome
di
effetto
giuridico
che
si
distingue in:
EFFETTO REALE: determina la costituzione o il
trasferimento di un diritto reale.
EFFETTO OBBLIGATORIO: fa sorgere un
rapporto obbligatorio o incide su di esso.
EFFETTO ASSOLUTO:
limitazione soggettiva.
opponibile
senza
EFFETTO RELATIVO: opponibile solo nei
confronti di determinati soggetti.
EFFETTO PREPARATORIO: se provvisorio, in
attesa di ulteriori effetti.
EFFETTO DEFINITIVO: non necessitante di
ulteriori effetti.
FATTO E FATTISPECIE
La fattispecie identifica il fatto o l’insieme di fatti previsti dalla norma per il prodursi di un determinato
effetto giuridico. La fattispecie può essere:
a)
Semplice: ove composta da un unico fatto giuridico al cui verificarsi consegue l’effetto;
b)
Complessa: se costituita da più fatti, dal cui integrale verificarsi dipende la produzione
dell’effetto.
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PARTE II  L’ATTIVITÀ GIURIDICA
2.1. L’atto giuridico.
L’ATTO GIURIDICO
si ha nell’ipotesi in cui la volontà del soggetto assume un ruolo
rilevante per l’ordinamento. Deve essere voluto e consapevole,
pertanto autore dell’atto può essere solo un soggetto capace di
intendere e volere.
NEGOZIO
GIURIDICO
ATTO GIURIDICO IN
SENSO STRETTO
La volontà dell’autore si estende anche ai suoi effetti in
modo tale che è il soggetto stesso a determinarli e a
dettare la specifica regola che disciplina i propri
interessi.
la volontà dell’autore
riguarda solo l’atto.
Teoria soggettiva: nel negozio ciò che conta è la volontà
effettiva dell’autore in relazione alla quale deve essere verificata
sia la validità che l’esatta interpretazione del negozio giuridico.
TEORIE DEL
NEGOZIO
GIURIDICO
Teoria oggettiva: elemento fondamentale del negozio è la
volontà manifestata, per cui è ad essa soltanto che occorre fare
riferimento ai fini della validità e dell’interpretazione dell’atto
negoziale.
Teoria precettiva: l’essenza del negozio va individuata nel
comportamento tenuto dai soggetti, mentre la volontà rileva
solo ai fini dell’interpretazione del comportamento stesso.
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CAPITOLO I  LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE
2.2. La manifestazione della volontà.
MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ E FORMA.
La manifestazione della volontà si sostanzia nella forma che
costituisce lo strumento attraverso cui la volontà si rende
conoscibile all’esterno.
LA FORMA PUÒ
ESSERE:
DIRETTA
quando rappresenta immediatamente la
volontà del soggetto; vi rientra la
dichiarazione espressa consistente in
parole, gesti o segni convenzionali.
INDIRETTA
si limita a fornire un indizio da cui deve
essere dedotto il reale volere della persona;
vi rientra il comportamento concludente.
Negozio Giuridico: quando la legge presumendo
un certo intento del soggetto collega al
comportamento da lui tenuto un determinato
effetto (es. perfezionamento di vendita con riserva
di gradimento ex art. 1520 co. 3 c.c.)
I COMPORTAMENTI
LEGALMENTE
TIPIZZATI POSSONO AVERE
VALORE DI:
Atto Giuridico in Senso Stretto: quando il
legislatore prescindendo dall’intento fa derivare dal
comportamento volontario del soggetto un dato
effetto (es. accettazione dell’opera in tema di
contratto di appalto ex art. 1665 co. 4 c.c.)
Fatto Giuridico: quando prescindendo sia
dall’intento
che
dalla
volontarietà
del
comportamento
l’ordinamento
collega
a
quest’ultimo determinate conseguenze (es. perdita
del diritto di accettare l’eredità ex art. 481 c.c.).
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