Individuazione delle opportunità

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STEP1 EXECUTIVE SUMMARY
• Individuazione delle opportunità:
CHI SIAMO E COSA PRODUCIAMO: la nostra società si occupa della gestione di un
esercizio pubblico avente come oggetto l’intrattenimento con musica, sale da ballo e
con somministrazione al pubblico di bevande alcoliche e non.
QuALI SONO I MERCATI CHIAVE: i nostri mercati chiave sono l’intrattenimento basato
essenzialmente sulla musica, il ballo e tutto ciò che è collegato con i servizi offerti
da una discoteca.
QUALI SONO I FATTORI CRITICI DI SUCCESSO: i fattori critici di successo sono basati
essenzialmente sulla perfetta riuscita dell’implementazione tecnologica,
sull’innovazione della gestione e nella creazione di un progetto originale e piacevole.
QUALI SONO LE BARRIERE ALL’ENTRATA: le barriere all’entrata sono gli alti costi di
realizzazione del progetto, tenendo conto soprattutto dell’elevata concorrenza in
questo settore.
QUAL È IL VANTAGGIO COMPETITIVO RISPETTO AI PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE: il
nostro vantaggio si basa sull’innovazione, anche in piano tecnologico e
sull’originalità del prodotto, che si differenzia quindi da tutte le altre imprese del
settore, proponendo qualcosa di nuovo e stimolante.
• Identificazione dei principali rischi e del modo di affrontarli:
Creazione di un prodotto altamente tecnologico e innovativo con costi di gestione
troppo elevati;
Cercare un compromesso tra le due cose, cercando di realizzare un prodotto valido e
avanzato ma allo stesso tempo con bassi costi di realizzazione e gestione.
Prodotto originale non piace;
Individuare analizzando il mercato un prodotto originale ma di sicuro successo,
adattabile alle mode con modesti interventi e di conseguenza costi.
Concorrenza troppo elevata;
Offrire un prodotto che si differenzia dalla concorrenza in modo da riuscire ad
attrarre il maggior numero di clienti.
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La costruzione delle mappe mentali è una tecnica molto diffusa per l'
organizzazione grafica, e in
stretto rapporto con la costruzione delle mappe concettuali e delle reti semantiche.
È una delle tecniche grafiche "normalizzate": infatti Buzan, che coniò alla fine degli anni '
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questo termine, la descrive così:
"...una mappa mentale consiste di una parola o idea principale; intorno a questa parola
centrale si associano 5 - 10 idee principali relazionate con questo termine. Di nuovo si
prende ognuna di queste parole e ad essa si associano 5 - 10 parole principali relazionate
con ognuno di questi termini. Ad ognuna di queste idee discendenti se ne possono associare
tante altre".
Nella letteratura sul tema e nella pratica sociale, le mappe mentali sono anche tradizionalmente
conosciute come:
•
"Mappe di parole".
•
"Mappe di idee".
•
"Clusters".
Spesso vengono usati indistintamente i termini "mappe mentali", "mappe concettuali" e "reti
semantiche" ma ognuna di queste tecniche ha una definizione formale che chiarisce le sue
caratteristiche e i suoi scopi. In alcuni casi sono anche "marchi" di differenti prodotti software, per
questo è conveniente fare riferimenti chiari.
Si tratta di tecniche diverse: diverse possibilità, diversi scopi, diversi utilizzi e portate
diverse. Le mappe mentali sono strettamente strutture "ad albero". Secondo la sua rigida
struttura gerarchica tipica, la mappa mentale costituisce un ordinamento strettamente gerarchico
delle idee, nel quale la natura delle relazioni tra le idee non è importante.
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L’ analisi di bilancio è una delle tecniche fondamentali per scoprire l’ andamento economicofinanziario delle aziende prese in considerazione. E’ possibile, infatti, ottenere un quadro completo
e dettagliato degli aspetti dell’ attività di impresa mediante l’ esame del sistema di valori riportati nel
bilancio d’ esercizio.
L’ analisi di bilancio consente di apprezzare l’ andamento aziendale e la sua evoluzione e di fissare
gli obiettivi verso cui l’ azienda deve indirizzare la gestione e gli interventi volti a raggiungere una
situazione vantaggiosa per i proprietari.
Le analisi possono essere condotte sulla propria gestione (analisi interne) oppure sulla gestioni di
altre aziende (analisi esterne).
Le aziende possono in tal modo fissare le proprie strategie aziendali tenendo in considerazioni le
politiche gestionali delle società concorrenti, i loro punti di forza ed i loro punti deboli.
Le analisi interne sono finalizzate soprattutto a decisioni riguardanti la gestione futura della società.
Per una corretta interpretazione del bilancio bisogna tenere in considerazione le tre fondamentali
situazioni d’ impresa:
•
•
•
La situazione economica che consiste nell’ attitudine dell’ azienda a conseguire risultati positivi
sufficienti a remunerare adeguatamente tutti i fattori produttivi che essa impiega;
La situazione finanziaria che consiste nell’ attitudine delle gestione a mantenere nel tempo
l’ equilibrio tra entrate ed uscite, sia nel breve che nel medio-lungo periodo;
La situazione patrimoniale che consiste nell’ attitudine dell’ impresa a mantenere nel tempo una
composizione di fonti e di impieghi che le consenta di operare in situazioni di equilibrio.
L’ analisi per indici rappresenta una delle tecniche fondamentali per la conoscenza e la
comprensione dei fenomeni economico-finanziari dell’ azienda.
Gli indici sono dei numeri ottenuti dal rapporto o dalla differenza tra valori contenuti nel bilancio
oggetto di analisi e legati tra loro da relazioni logiche che consentono di cogliere e di valutare in
maniera sintetica importanti aspetti dei fenomeni d’ impresa.
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La statistica è una scienza che studia quantitativamente e qualitativamente dei fenomeni collettivi
La statistica può essere: descrittiva o inferenziale.
La prima studia un fenomeno collettivo su dati ottenuti mediante rilevazioni mediante rilevazioni
effettuate su un “universo”, quindi sull’ intera collettività. Nella statistica inferenziale, invece, si
procede con un procedimento induttivo, utilizzando un campione, cioè una parte limitata della
popolazione che permette di estendere i risultati ottenutri alla sua totalità.
La parte della statistica che si occupa della relazione tra “campione” e “totalità” si chiama
inferenza statistica.
Si dice popolazione o universo statistico la totalità degli elementi che possono essere studiati
rispetto ad uno o più caratteri. Ciascun elemento della popolazione è detto unità statistica.
Una popolazione può essere finita se ha un numero finito di elementi, ed infinita se ne ha un
numero illimitato.
SONO popolazioni FINITE:
L’ insieme degli alunni di una classe; questa popolazione può essere studiata in rispetto ai
caratteri: “altezza”, “reddito”, “gusti alimentare”;
L’ insieme delle città lombarde; questa popolazione può essere studiata in rispetto ai caratteri:
“numero scuole nella città”, “presenza di luoghi di svago”.
SONO POPOLAZIONI INFINITE:
Gli esiti di esperimenti ripetute un numero illimitato di volte;
L’ insieme dei nati in una località senza limitazioni al tempo.
Si può giungere quindi alla conclusione che se consideriamo popolazioni finite si possono eseguire
sia rilevazioni complete sulla popolazione, sia rilevazioni parziali su un campione; se consideriamo
popolazioni infinite, possiamo eseguire solo rilevazioni parziali.
Ogni popolazione può essere indagata rispetto ad una certa probabilità.
Considerando quindi una certa popolazione X formata da N elementi si otterrebbe una distribuzione
di frequenza pari al rapporto fra iul numero dei casi favorevoli ed il numero dei casi possibili.
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Esempio:
POPOLAZIONE X = 21 STUDENTI DELLA CLASSE 3 INDAGATI PER L’AFFLUENZA IN
DISCOTECA
AFFLUENZA MENSILE
FREQUENZA
PROBABILITA'
0
1
2
3
6
1
3
3
0,285714 0,047619 0,142857 0,142857
PROBABILITÀ = FREQUENZA/X
Si dice campione di un ampiezza n un sottoinsieme di una popolazione X formato da n elementi di
X scelti mediante una procedura fissata, detta campionamento.
Il rapporto n(ampiezza del campione)/N(ampiezza della popolazione si dice tasso di
campionamento.
CAMPIONAMENTO CASUALE SEMPLICE
Come già detto il campionamento deve rappresentare l’ intera popolazione in manera veritiera.
Nei campionamenti per ricerche di mercato vengono individuate caratteristiche che si ritengono
importanti per l’ acquisto del prodottoquali: età, sesso, professione….
Questo può provocare anche diversi inconvenienti quali discrepanze tra il campione e la
popolazione. Al fine di evitare questi inconvenienti vengono adottati metodi probabilistici tra i quali
troviamo il campionamento casuale semplice.
In un qualsiasi campionamento casuale può darsi che un elemento sia presente due volte, bisogna
quindi distinguere il caso in cui un elemento estratto venga reinserito da quello in cui non vi è
alcuna reimmissione. Distingueremo quindi:
• CAMPONAMENTO BERNULLIANO (campionamento mediante estrazione con ripetizione.
• CAMPIONAMENTO IN BLOCCO (campionamento mediante estrazione senza ripetizione.
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CAMPIONAMENTO BERNULLIANO
Con questa modalità di campionamento ogni unità estratta viene deve essere reinserita “ nell’ uirna” ,
può quindi essere estratta più volte.
La probabilità che un elemento venga estratto è quindi 1/N(numero degli elementi) ad ogni
estrazione.
Il numero di campioni bernulliani che si possono venire a formare è quindi pari a N(numero
elementi)^n(numero di campioni).
D=N^N
CAMPIONAMENTO IN BLOCCO
Con questa modalità di campionamento ogni unità statistica estratta non viene più reinserita
nell’ urna quindi ognuna della n unità viene estratta una sola volta.
Nella prima estrazione la probabilità che l’ elemento venga estratto è 1/N, nella seconda è 1/N-1,
nella terza è 1/N-2….
Quindi:
C = N/[N(N-N)]
Si definisce paramentro ogni misura ottenuta elaborando i dati di una popolazione.
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LA SOCIETA’ (art. 2247 - 2510)
La società, che nasce con contratto fra due o più persone che conferiscono beni o servizi, è uno
strumento per la gestione in forma collettiva di un’ impresa, con la quale si indica l’ esercizio di
un’ attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi e
vanno considerati imprenditori, coloro che esercitano professionalmente questo tipo d’ attività.
(art.2082,2247)
LE CARATTERISTICHE COMUNI A TUTTE LE SOCIETÀ LUCRATIVE SONO:
Si costituiscono con un contratto tra due o più persone, oppure con un atto unilaterale (S.r.l.).
Questo in base al tipo di società può avere o richiedere diverse forme: atto pubblico, orale,
scritto o risultare da un comportamento concludente delle parti.
I soci devono apportare beni o servizi necessari per esercitare l’ attività economica prescelta, e
per fornire una garanzia ai creditori della società, che godendo di autonomia patrimoniale
risponde in primis con il proprio patrimonio conferito dai soci.
L’ esercizio dell’ attività economica deve essere svolto in compartecipazione tra i soci, in forme
diverse in relazione al tipo sociale prescelto.
Ogni socio ha il diritto fondamentale di partecipare agli utili sociali, come ha l’ onere di
partecipare alle perdite. Per questo motivo l’ art. 2265 vieta, con la sanzione della nullità, il
cosiddetto patto leonino (cioè l’ esclusione dei soci dalla partecipazione agli utili oppure
esonerandoli da ogni perdita).
In base a caratteristiche che differenziano alcuni tipi di società rispetto ad altri possiamo
classificarle in:
SOCIETÀ DI PERSONE: SOCIETÀ SEMPLICE - S.N.C. - S.A.S.
SOCIETÀ DI CAPITALI: S.P.A. - S.R.L. - S.A.P.A.
Nelle società di persone, rispondono delle obbligazioni sociali, oltre al patrimonio sociale,
illimitatamente e solidalmente alcuni o tutti i soci. Nelle società di capitali invece delle
obbligazioni sociali risponde soltanto il patrimonio sociale (ad esclusione dei soci accomandatari
nella società in accomandita per azione, che assumono una responsabilità illimitata e solidale per
le obbligazioni sociali)e i soci godono quindi del beneficio della responsabilità limitata.
Le società di persone sono gruppi chiusi in quanto la quota di un socio non è trasferibile senza il
consenso degli altri soci, mentre le società di capitali sono dette gruppi aperti in quanto le quote
sono liberamente trasferibili.
Nelle società di persone ogni socio è amministratore della società salvo diversa disposizione del
contratto sociale, nelle società di capitale, il socio può invece solo concorrere con il proprio voto
alla scelta degli amministratori (eccezione fatta per le S.A.P.A., nella quale i soci accomandatari
sono di diritto amministratori). Queste società sono inoltre composte da tre organi: l’ assemblea, il
consiglio di amministrazione e il collegio sindacale.
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SCELTA DEL TIPO DI SOCIETÀ LUCRATIVA:
Il codice civile (Art. 2249 c.1) impone che l’ esercizio di una attività commerciale non può
essere svolto nella forma della società semplice.
Quindi per l’ esercizio di una attività commerciale,
può essere scelto ogni tipo di società, salvo la società
semplice; mentre per l’ esercizio di attività non
commerciali non esiste alcun limite.
PER QUALE MOTIVO È IMPORTANTE LA DISTINZIONE
FRA ATTIVITÀ COMMERCIALE E NON COMMERCIALE?
Questa distinzione è di notevole importanza ai fini
del fallimento: solo una società commerciale, che
esercita un’ attività commerciale è soggetta al
fallimento e alle procedure concorsuali.
(Art. 2221, Art. 1 e 147 l. fall.)
Art. 2195 ATTIVITA’ COMMERCIALI:
È da definirsi attività commerciale:
“…
1) un’ attività industriale diretta alla produzione di
beni o servizi;
2) un’ attività intermediaria nella circolazione dei
beni;
3) un’ attività di trasporto per terra, per acqua o
per aria;
4) un’ attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie alle precedenti
…”
LE SOCIETA’ NELL’ UNIONE EUROPEA
I paesi dell’ Unione Europea prevedono anch’ essi tipi di società identici o analoghi a quelli italiani,
anche se ogni ordinamento nazionale ha le sue caratteristiche:
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**LA SOCIETA’ EUROPEA**
Dal 2004, entrerà in vigore lo statuto della: societas europæa (SE)
1. CON PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ EUROPEA
2. CON PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CHE COMPLETA LO STATUTO DELLA SOCIETÀ EUROPEA
RELATIVAMENTE AL RUOLO DEI LAVORATORI
1- PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLO STATUTO DELLA SOCIETÀ EUROPEA
In questi ultimi anni, si è cercato di raggiungere un elevato grado di coerenza normativa fra i vari
stati membri, tramite un’ insieme coordinato di direttive comunitarie e regolamenti. Questo
permetterà l’ introduzione di nuovi istituti a carattere specificatamente europeo a dimensione
sovrannazionale e con regole di diritto uniformi, come il Gruppo Europeo di interesse economico,
l’ unico istituto finora realizzato.
Questo lungo processo sta per concretizzarsi con la nascita della società per azioni europea, che
favorirà lo sviluppo del processo di integrazione fra gli stati e garantirà la piena e sostanziale libertà
di stabilimento delle imprese; senza però ancora raggiungere l’ obiettivo voluto, cioè la creazione di
un istituto unitario di tipo sovrannazionale.
Infatti la SE affiancherà le altre forme di società di diritto nazionale senza sostituirle (anche per
evitare che diventino un mezzo per sfuggire alle norme nazionali) rimanendo sostanzialmente un
compromesso tra i vari istituti nazionali.
LE CARATTERISTICHE CHE CONTRADDISTINGUONO LA SE SONO:
COSTITUZIONE Lo statuto prevede quattro modi di costituzione di una società per azioni europea:
FUSIONE: fra società per azioni di stati membri differenti.
COSTITUZIONE DI UNA HOLDING: consentita alle S.p.A. e alle S.r.l. che hanno una
sede stabile nell’ U.E., ossia sedi in stati membri differenti o affiliate o
succursali in paesi diversi da quello della sede.
COSTITUZIONE DI UNA AFFILIATA COMUNE: accessibile a qualsiasi soggetto di
diritto pubblico o privato alle stesse condizioni.
TRASFORMAZIONE DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI DI DIRITTO NAZIONALE.
CAPITALE MINIMO: La SE è dotata di un capitale minimo stabilito in 120.000 . Ogni stato può
elevare questo limite e se prescrive per le società operanti in determinati
settori un capitale minimo più elevato, tale norma si applica anche alle SE di
tale stato.
SEDE: La sede della SE, stabilita dallo statuto, deve corrispondere al luogo in cui è situata
l'
amministrazione centrale, ossia la sede effettiva della SE. La sede può essere trasferita
all'
interno della Comunità in base a procedure ben definite.
ISCRIZIONE E LIQUIDAZIONE: l'
iscrizione di una SE nell'
apposito registro e la chiusura della
liquidazione di una SE sono pubblicate, per informazione, nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Ogni società europea
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deve essere iscritta nello Stato della sede in un registro designato
dalla legislazione di tale Stato.
LO STATUTO della società europea prevede come organi: l'
assemblea generale degli azionisti e,
alternativamente, un organo di direzione affiancato da un organo di vigilanza (sistema dualistico),
oppure
un
organo
di
amministrazione
(sistema
monistico).
Sistema dualistico
Organo di vigilanza
Organo di direzione
ORGANI PREVISTI
dallo Statuto
Sistema monistico
SISTEMA DUALISTICO
l'
organo di direzione assicura la gestione della
società europea. Il o i membri dell'
organo di
direzione hanno il potere di obbligare la
società europea nei riguardi dei terzi e di
rappresentarla in giudizio. Essi sono nominati
e revocati dall'
organo di vigilanza. Le
funzioni di membro dell'
organo di direzione e
di membro dell'
organo di vigilanza non
possono essere esercitate simultaneamente
nella stessa SE. Tuttavia l'
organo di vigilanza
può in caso di vacanza designare uno dei suoi
membri per esercitare le funzioni di membro
dell'
organo di direzione. Nel corso di tale
periodo l'
interessato è sospeso dalle sue
funzioni di membro dell'
organo di vigilanza.
Organo di amministrazione
SISTEMA MONISTICO
l'
organo di amministrazione assicura la
gestione della società europea. Il o i membri
dell'
organo di amministrazione hanno il
potere di obbligare la società europea nei
riguardi dei terzi e di rappresentarla in
giudizio. Soltanto la gestione della società
europea può essere delegata dall'
organo di
amministrazione ad uno o più dei suoi
membri.
Le seguenti operazioni richiedono l'
autorizzazione dell'
organo di vigilanza o una delibera
dell'
organo di amministrazione:
•
•
•
•
•
i progetti di investimento che superano una data percentuale del capitale sottoscritto;
la creazione, l'
acquisizione, la cessione o la liquidazione di imprese, di stabilimenti o di
sezioni di stabilimenti qualora il prezzo di acquisto o il ricavato della vendita sia superiore
ad una data percentuale del capitale sottoscritto;
il ricorso al credito, la concessione di crediti, l'
emissione di titoli obbligazionari e la ripresa
o la garanzia di obbligazione di terzi, se l'
operazione globale è superiore ad una data
percentuale del capitale sottoscritto;
la stipulazione di contratti di fornitura e di prestazione quando il loro ammontare globale è
superiore ad una data percentuale della cifra d'
affari dell'
ultimo esercizio commerciale;
le percentuali previste ai summenzionati trattini sono stabilite dallo statuto; esse non
possono essere inferiori al 5 % né superiori al 25 %.
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CONTI ANNUALI: a società europea redige conti annuali che comprendono lo stato patrimoniale,
il conto profitti e perdite e l'
allegato, oltre ad una relazione sulla gestione in
cui illustra l'
andamento degli affari e la situazione della società. Essa redige
se del caso conti consolidati.
SCIOGLIMENTO: lo scioglimento, la liquidazione, l'
insolvenza e la cessazione dei pagamenti
saranno in gran parte disciplinati dalla legge nazionale applicabile. Il
trasferimento della sede al di fuori della Comunità dà luogo allo scioglimento
della SE su richiesta di chiunque vi abbia interesse o di qualsiasi autorità
competente.
Il Consiglio europeo di Nizza, tenutosi dal 7 al 9 dicembre 2000, ha finalmente raggiunto un
accordo politico sul capitolo sociale della SE. Il problema relativo alla posizione dei lavoratori ha
infatti per anni bloccato l'
adozione del regolamento. In seguito, il Consiglio "Occupazione e politica
sociale" del 20 dicembre 2000 ha definito un orientamento favorevole in vista dell'
adozione dei due
testi.
Dal Consiglio europeo di Nizza il testo del regolamento è stato profondamente rivisto, così da
permettere alle società di Stati membri diversi di realizzare per la prima volta delle fusioni
transfrontaliere. Le SE possono ugualmente trasferire la loro sede sociale in un altro Stato membro
senza doversi sciogliere nello Stato di origine prima di potersi ricostituire nello Stato di
accoglienza.
Sul piano fiscale le SE sono trattate come una qualsiasi società transnazionale. Una SE con diversi
stabilimenti sarà facilitata, con la nuova struttura, nella trasmissione e nell'
esecuzione di decisioni
strategiche. La SE può allo stesso modo essere una holding o un'
affiliata comune, oppure nascere
dalla trasformazione di una S.p.A. nazionale che abbia provato il proprio carattere europeo con
l'
esistenza, da almeno due anni, di un'
affiliata in un altro Stato membro.
2- PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CHE COMPLETA LO STATUTO DELLA SOCIETÀ EUROPEA
RELATIVAMENTE AL RUOLO DEI LAVORATORI
Sono possibili vari modelli di partecipazione: il modello che integra i lavoratori nell'
organo di
vigilanza o nell'
organo di amministrazione, il modello dell'
organo distinto che rappresenta i
lavoratori della società europea e infine gli altri modelli da
concordare fra gli organi di direzione o di amministrazione delle
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE
società fondatrici e i lavoratori di tali società, nel rispetto
DI "PARTECIPAZIONE DEI
LAVORATORI":
dell'
obbligo d'
informazione e di consultazione previsto per il
questa
si
situa non già a livello
modello dell'
organo distinto. L'
assemblea generale non può
della
gestione
corrente che è di
deliberare la costituzione di una SE se non è stato scelto uno dei
modelli di partecipazione previsti dalla direttiva. Per permettere ai competenza della direzione,
rappresentanti dei lavoratori di esercitare le loro funzioni, devono bensì a livello della vigilanza e
dello sviluppo delle strategie
essere messi a loro disposizione i locali, i mezzi materiali e dell'
impresa.
finanziari e le facilitazioni necessarie.
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Dal Consiglio europeo di Nizza la direttiva prevede che ogni progetto di costituzione di SE debba
essere accompagnato da negoziati con i rappresentanti dei lavoratori nelle società interessate, al fine
di organizzare il coinvolgimento dei lavoratori nella SE. Nel caso venga raggiunto un accordo sul
coinvolgimento, sarà applicato tale accordo. Nel caso non venga raggiunto un accordo, si applicano
le disposizioni di riferimento dell'
allegato della direttiva. Esse mirano innanzitutto all'
informazione
e alla consultazione dei lavoratori sulla base delle relazioni regolari elaborate dalla direzione e
vertenti su punti ben precisi. Nel caso in cui non venga raggiunto un accordo, oltre all'
informazione
e alla consultazione, anche la partecipazione dei lavoratori agli organi della SE dovrà essere
organizzata secondo la casistica seguente:
•
•
•
•
in caso di holding o di affiliata comune, qualora la maggioranza dei lavoratori delle società
partecipanti godano del diritto di partecipare agli organi della loro società;
in caso di trasformazione, la partecipazione organizzata nella società antecedentemente alla
sua trasformazione continua ad applicarsi alla SE;
in caso di fusione, qualora il 25% dei lavoratori godano della partecipazione (per quanto
riguarda le società costituite mediante fusione, gli Stati membri possono tuttavia scegliere se
applicare o meno le norme relative alla partecipazione, fermo restando il diritto di iscrivere
la SE in questione);
circa l'
iscrizione della SE, tutte le SE devono avere la loro sede sociale (iscrizione) e la loro
amministrazione centrale (sede effettiva) nello stesso Stato membro. Nessuna SE può essere
iscritta qualora non soddisfi le condizioni della direttiva, ad eccezione dei casi di fusione,
posto che non vi fosse partecipazione prima di detta fusione.
PASSAGGI EFFETTUATI PER L’ AVANZAMENTO DELLA PROPOSTA:
Procedura di codecisione
Il 25 agosto 1989 la Commissione ha presentato queste proposte.
Prima lettura:
Il 24 gennaio 1991, il Parlamento ha approvato le proposte della Commissione, con alcuni
emendamenti. Gran parte di questi sono stati accolti dalla Commissione.
Il 6 maggio 1991 la Commissione ha presentato delle proposte modificate.
Procedura di consultazione
Il 4 settembre 2001, il Parlamento ha approvato le proposte della Commissione con alcuni
emendamenti [Non pubblicati nella Gazzetta ufficiale].
Questi emendamenti non sono stati accolti dalla Commissione.
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LE DIRETTIVE E I REGOLAMENTI COMUNITARI
Abbiamo visto, che per la realizzazione di un sistema normativo europeo unito, vengono utilizzati
due strumenti: le direttive e i regolamenti. Vediamo di cosa si tratta:
LE DIRETTIVE sono atti normativi che vincolano gli stati membri a cui si rivolgono, indicando solo i
risultati da raggiungere e lasciando ai singoli stati il compito di adottarli con le forme e i mezzi
ritenuti più opportuni. Questi atti normativi infatti non sono
direttamente efficaci negli stati membri, ma è compito del LEGGE COMUNITARIA:
parlamento rielaborarli e adottarli raggiungendo lo scopo Legge delega del parlamento
italiano, che viene approvata
indicato nella direttiva.
annualmente e che indica quali
In caso di mancata applicazione entro i termini previsti, lo direttive europee dovranno essere
stato incorre in pesanti sanzioni.
recepite nel corso dell’ anno,
Per superare questo inconveniente, dal 1987, in Italia si è delegando al governo, il compito di
adottata una procedura più snella per il recepimento delle emanare con decreto legislativo le
direttive europee, che consiste, nel ricorso alla legge relative norme.
comunitaria.
I REGOLAMENTI sono atti normativi dotati di portata generale: si applicano automaticamente in tutti
gli stati membri e hanno efficacia diretta e immediata.Sono quindi obbligatori per tutti i cittadini
dell’ Unione Europea, in quanto entrano a far parte dell’ ordinamento giuridico di ciascun paese
membro. In caso di contrasto con le leggi interne, nelle materie di competenza dell’ Unione,
prevalgono i regolamenti comunitari. Questi vanno infatti considerati fonti primarie a competenza
speciale.
PROCEDIMENTO LEGISLATIVO DELLE DIRETTIVE E DEI REGOLAMENTI:
1. COMMISSIONE: predispone un testo di direttiva o di regolamento e lo presenta al consiglio.
2. CONSIGLIO DEI MINISTRI: discute e approva i testi e li invia al parlamento europeo.
3. PARLAMENTO EUROPEO: a seconda della materia regolata dall’ atto normativo sono previste
diverse procedure: procedura di cooperazione e di codecisione oppure procedura di
consultazione.
Una volta approvati dal consiglio, i regolamenti e le direttive sono pubblicati sulla Gazzetta
ufficiale delle comunità europee. Anche la Gazzetta ufficiale italiana ne riporta i testi.
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SECONDO QUALE PRINCIPIO L’UNIONE EUROPEA PUÒ EMANARE
REGOLAMENTI E DIRETTIVE?
Tutti gli stati che hanno aderito al trattato di Roma (con le successive modifiche) hanno l’ obbligo di
sottostare alle norme (direttive e regolamenti) che vengono emanate dall’ Unione Europea, che
hanno quindi efficacia in ogni singolo stato membro.
(art. 34 ex art. K.6)
< ... il consiglio può:
b) adottare decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari
degli Stati membri. Le decisioni-quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato
da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai
mezzi. Esse non hanno efficacia diretta;
...
d) stabilire convenzioni di cui raccomanda l’adozione agli Stati membri secondo le rispettive
norme costituzionali. Gli Stati membri avviano le procedure applicabili entro un termine
stabilito dal Consiglio.
...>
Le competenze dell’ Unione europea sono state progressivamente ampliate dall’ Atto unico europeo
e dal trattato di Maastricht. Quest’ ultimo documento ha individuato 20 settori in cui l’ unione ha il
compito di intraprendere politiche comuni, e ha introdotto il principio di sussidiarietà, attraverso il
quale l’ Unione può intervenire anche su materie non specificatamente indicate nel trattato, però solo
se queste riguardano politiche che non possono essere intraprese convenientemente dai singoli stati,
ciascuno per proprio conto.
(art.5 ex art. 3 B)
< La comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono assegnati dal presente trattato.
Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio
della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli
effetti dell’azione in questione, essere realizzata meglio a livello comunitario.
L’azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi
del presente trattato.>
(art 2 ex art. B)
<L’unione si prefigge i seguenti obiettivi:
- promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello di occupazione e pervenire a
uno sviluppo equilibrato e sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio senza
frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l’instaurazione di un’unione
economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del
presente trattato;
- affermare la sua identità sulla scena internazionale, in particolare mediante l’attuazione di una
politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa
comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell’articolo 17;
- rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante
l’istituzione di una cittadinanza dell’Unione;
- conservare e sviluppare l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata
la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle
frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima;
- mantenere integralmente l’acquis comunitario e svilupparlo al fine di valutare in quale misura si
renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo
scopo di garantire l’efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.
Gli obiettivi dell’Unione saranno perseguiti conformemente alle disposizioni del presente trattato,
alle condizioni e secondo il ritmo ivi fissati, nel rispetto del principio di sussidiarietà definito
dall’articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea.>
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Società a responsabilità limitata
COSTITUZIONE
PREMESSA:
Questo tipo di società, offre a tutti i soci il beneficio della responsabilità limitata e risponde delle
obbligazioni sociali solo con il capitale sociale, che ha come limite minimo la quota di 10.000 .
Le quote dei soci non possono essere rappresentate da azioni e per questo la società non può far
ricorso al mercato finanziario.
(art. 2474)
<La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.
Le quote di conferimento dei soci relative alle società di nuova costituzione possono essere di
diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare
multiplo in euro.
Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l’ ammontare minimo o un multiplo di
questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.>
(art. 2472)
<Nelle società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con
il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni>
Art. 2473:
<La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’ indicazione di società a
responsabilità limitata.>
Il limite di non poter far ricorso al mercato finanziario, fa si che questo tipo di società venga
impiegato per gestire imprese di non grandi dimensioni, questo beneficio può essere di fatto goduto
soltanto di fronte a creditori deboli (come i dipendenti, i fornitori o altri clienti della società). I
creditori forti (come le banche) chiedono solitamente una fideiussione personale da parte dei soci, e
quindi in caso la società non pagasse i propri debiti, questi risponderebbero con il loro patrimonio
personale, in quanto fideiussori.
La disciplina della società a responsabilità limitata è in larga parte quella della società per azioni,
salvo alcune regole:
Le quote dei soci possono di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a 1 euro; le quote
superiori al minimo devono essere costituite da un multiplo di 1 euro (art.2474 c.2 e 3). Ciascun
socio ha diritto a un voto per ogni euro (art. 2485).
Le quote sono liberamente trasferibili, l’ atto costitutivo può tuttavia non solo limitare ma anche
vietare il loro trasferimento (art. 2479 c.1). La società assume in tal caso una struttura chiusa,
analoga a quella della società in nome collettivo. Il trasferimento della quota ha effetto di fronte alla
società dal momento dell’ iscrizione nel libro dei soci, su richiesta dell’ alienante o dell’ acquirente.
L’assemblea della società può essere convocata con formalità più semplici di quelle previste per la
società per azioni: basta infatti una lettera raccomandata inviata ai soci dagli amministratori almeno
8 giorni prima dell’ adunanza (art. 2484).
Salvo diversa disposizione dell’ atto costitutivo, l’amministrazione deve essere affidata a uno o più
soci (art. 2487 c.1).
Il collegio sindacale può mancare nella società a responsabilità limitata. Secondo l’ art. 2488 la sua
nomina è infatti obbligatoria soltanto se è prevista nell’ atto costitutivo oppure se il capitale sociale è
superiore a 100.000 euro oppure, infine, se la società non ha la facoltà di redigere il bilancio in
forma abbreviata avendo superato i limiti a tal fine indicati dall’ art. 2435 bis. Quando manca il
collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia sullo svolgimento
19
degli affari sociali e di consultare i libri sociali; inoltre, i soci che rappresentano almeno un terzo del
capitale hanno il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione (art.
2489).
COSTITUZIONE
LE TAPPE FONDAMENTALI PER GIUNGERE ALLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA SONO:
1)
LA STIPULAZIONE DELL’ ATTO COSTITUTIVO
(art. 2475);
Art. 2475:
<La società deve costituirsi per atto pubblico.
L’ atto costitutivo deve indicare:
1) Il Cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun
socio;
2) La denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) L’ oggetto sociale;
4) L’ ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) La quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti;
6) Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
7) Il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita degli amministratori e i loro
poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
8) Il numero, il cognome ed il nome, la data ed il luogo di nascita dei componenti del collegio
sindacale nei casi previsti dell’ art. 2488;
9) La durata della società;
10) L’ importo globale almeno approssimativo delle spese per la sostituzione poste a carico della
società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli art. 2328, ultimo comma,
2329, 2330, 2331, comma uno e due, 2332, con esclusione del numero 8, e 2341.
La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in
nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito,
anche il socio fondatore.>
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21
Assieme all’ atto costitutivo, i soci possono redigere lo statuto contente le norme relative al
funzionamento della società: anche se redatto in atto separato, lo statuto si consedere parte
integrante dell’ atto costitutivo e deve essere a questo allegato.
Art. 2328 ultimo comma:
<…Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto
di atto separato, si considera parte integrante dell’ atto costitutivo e deve essere a questo allegato.>
2)
L’ ADEMPIMENTO DI ALTRE CONDIZIONI, LA PIÙ IMPORTANTE DELLE QUALI CONSISTE NEL
VERSAMENTO PRESSO UN ISTITUTO DI ALMENO I TRE DECIMI DEI CONFERIMENTI IN DENARO;
Art. 2329:
<Per procedere alla costituzione della società è necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro;
3) che sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali
per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto.
Le somme depositate a norma del n.2 del comma precedente non possono essere consegnate agli
amministratori se non provano l’ avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese.
L’ istituto di credito è responsabile nei confronti della società e dei terzi per l’ inosservanza del
presente divieto.
Se entro un anno dal deposito l’ iscrizione non ha avuto luogo, le somme di cui al precedente
comma devono essere restituite ai sottoscrittori.>
3)
L’ OMOLOGAZIONE DELL’ ATTO COSTITUTIVO DA PARTE DEL TRIBUNALE E L’ ISCRIZIONE DELL’ ATTO
COSTITUTIVO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. (art. 2330);
Stipulato l’ atto costitutivo e adempiute le altre condizioni, il notaio che ha redatto l’ atto o gli
amministratori o, se costoro non provvedono, i singoli soci debbono depositare l’ atto costitutivo
presso l’ ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società.
Inizia così il giudizio di omologazione di competenza del tribunale, il quale deve verificare che
l’ atto costitutivo non contenga clausole contrarie alla legge e che, per converso, contenga tutte le
indicazioni prescritte dalla legge; inoltre il tribunale deve verificare che l’ adempimento delle altre
condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società, quali per esempio il versamento dei
tre decimi. Se il tribunale da giudizio positivo, ordina con decreto l’ iscrizione della società nel
registro delle imprese; altrimenti, sempre con decreto, rifiuta l’ omologazione della società.
Art. 2331:
<Con l’ iscrizione nel registro la società acquisisce personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’ iscrizione sono illimitatamente e
solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.>
CASI DI NULLITÀ DELLA SOCIETÀ: (art. 2332 escluso il n.8)
Dopo l’ iscrizione della società di possono scoprirsi vizi dell’ atto costitutivo o del procedimento di
costituzione che causano la nullità della società. Chiunque vi abbia interesse può chiedere allora la
tribunale che venga dichiarata la nullità della società iscritta. Tuttavia la dichiarazione giudiziale di
nullità opera come mera causa di scioglimento della società: infatti, la dichiarazione di nullità non
pregiudica l’ efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’ iscrizione nel registro delle
imprese ne i soci sono liberati dall’ obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i
creditori sociali.
22
La sentenza che dichiara la nullità deve nominare i liquidatori della società, i quali provvederanno a
pagare i creditori sociali con i conferimenti dei soci e a distribuire tra i soci quanto dovesse restare
dopo questi pagamenti. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata
per effetto di una modificazione dell’ atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.
Questa particolare disciplina, che annulla la retroattività della disciplina della nullità dei contratti, è
posta in essere a tutela dei terzi creditori che hanno trattato con la società dopo l’ iscrizione nel
registro delle imprese, facendo affidamento sul valore costitutivo dell’ iscrizione.
I casi di nullità previsti dall’ art. 2332 escluso n.8 sono:
1. mancanza dell’ atto costitutivo;
2. mancata stipulazione dell’ atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
3. illiceità o contrarietà all’ ordine pubblico dell’ oggetto sociale;
4. mancanza nell’ atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la
denominazione della società, o i conferimenti, o l’ ammontare del capitale sottoscritto o
l’ oggetto sociale;
5. mancato versamento dei tre decimi dei conferimenti in denaro;
6. incapacità di tutti i soci fondatori.
LA SOCIETÀ UNIPERSONALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA:
Nasce con direttiva Cee 89/667 e conseguente decreto legislativo del 3 marzo 1993 n.88
La S.r.l., per adeguarsi alla normativa europea, può essere costituita anche da un solo soggetto, e
questo può godere della responsabilità limitata.
L’ attuazione di questo decreto legislativo, ha portato due deroghe ai principi del diritto societario:
1) Art. 2475 ultimo comma:
<…La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni
compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con
coloro che hanno agito, anche il socio fondatore>
Questo comma è una deroga al principio generale contenuto nell’ art. 2247, per il quale tutte
le società traggono origine da un contratto stipulato tra due o più persone. In più l’ art. 2476
dispone che il conferimento in denaro dell’ unico socio fondatore deve essere intermante
versato, perché la società possa ottenere l’ omologazione.
2) Art. 2497 dispone: sia che la società si costituisca con un unico socio, sia che si costituisca
tra più persone le quali poi cedono le loro quote a un unico socio, questi mantiene il
beneficio della responsabilità limitata a queste condizioni:
a) che si tratti di una persona fisica e non di una persona giuridica: quindi una S.p.A.;
b) che la persona fisica unica socia della società non sia contemporaneamente socio
unico di altra società di capitali;
c) che i conferimenti siano stati interamente versati;
d) che sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’ art. 2475 bis: questo nuovo articolo,
introdotto dal decreto citato, dispone che quando le quote appartengono a un solo
socio o muta la persona dell’ unico socio, gli amministratori devono depositare per
l’ iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contente il nome, il
domicilio e la cittadinanza dell’ unico socio: ciò evidentemente per consentire a chi
tratta con la società di individuare l’ unico socio.
23
Questo articolo è la seconda deroga ai principi del diritto societario, e sostituisce il principio
sancito per le S.p.A. dell’ art 2362 ribadito anche nel vecchio art. 2497 delle S.r.l., che
stabiliva che, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo
in cui le quote risultavano essere appartenute a una sola persona, questa ne rispondeva
illimitatamente.
Sempre a tutele dei terzi che trattano con la società, negli atti e nella corrispondenza della società a
responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio (art. 2250 ultimo
comma). Inoltre, i contratti tra la società e l’ unico socio o le operazioni a favore dell’ unico socio
devono, a pena di nullità, essere trascritti nel libro delle adunanze del consiglio di amministrazione
o risultare da atto scritto: il che dovrebbe quanto meno porre un fragile ostacolo a possibili
depauperamenti del patrimonio sociale perpetrati dall’ unico socio a danno dei creditori della
società. I crediti verso la società dell’ unico socio non illimitatamente responsabile non sono poi
assistiti da cause legittime di prelazione.
24
TRATTAMENTO FISCALE DELLE
SOCIETÀ DI CAPITALI
(S.P.A. - S.R.L. - S.A.P.A.)
LE SOCIETÀ DI CAPITALI SONO SOGGETTE AI SEGUENTI TRATTAMENTI FISCALI:
25
**IRPEG**
Imposta sul reddito delle persone giuridiche - regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi
(TUIR, art. 86-114) - è un'
imposta che colpisce il reddito complessivo netto delle persone
giuridiche e degli enti assimilati.
PRESUPPOSTO (ART.86 TUIR):
<Presupposto dell’ imposta sul reddito delle persone
giuridiche è il possesso di redditi in denaro o in
natura rientranti nelle categorie indicate nell’ art. 6>.
CARATTERI IRPEG:
ART. 6 CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI
I singoli redditi sono classificati nelle
seguenti categorie:
a) redditi fondiari;
b) redditi di capitale;
c) redditi di lavoro dipendente;
d) redditi di lavoro autonomo;
e) redditi di impresa;
f) redditi diversi.
…
Proporzionale: il suo ammontare aumenta proporzionalmente al reddito imponibile.
Globale: colpisce il reddito complessivo delle persone giuridiche, qualunque sia la sua fonte.
Personale: colpisce la capacità contributiva delle persone giuridiche.
Residuale: fa rientrare fra i soggetti passivi dell’ imposta tutti quelli non colpiti dall’ IRPEF.
I SOGGETTI PASSIVI (art. 87 TUIR):
All’ imposta sul reddito delle persone giuridiche sono sottoposte le seguenti quattro categorie
di enti:
- Le società di capitali, e cioè le società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, le cooperative e le società di mutua assicurazione, residenti nel
territorio dello Stato;
- Gli enti commerciali equiparati alle società di capitali, e cioè gli enti pubblici e provati
aventi per oggetto esclusivo o principale l’ esercizio di attività commerciali, residenti nel
territorio dello Stato;
- Gli enti non commerciali, e cioè gli enti pubblici e privati che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l’ esercizio di attività commerciali, residenti nel territorio dello stato;
- Le società e gli enti non residenti in Italia, e cioè le società di ogni tipo, con o senza
personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
<… Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la
maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’ amministrazione o
lo oggetto principale nel territorio dello Stato…>
<… L’ oggetto esclusivo o principale dell’ ente residente è determinato in base alla legge,
all’ atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’ attività essenziale per realizzare
direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’ atto costitutivo o dallo statuto.
In mancanza dell’ atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’ oggetto principale
dell’ ente residente è determinato in base all’ attività effettivamente esercitata nel territorio
dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.>
SOGGETTI ASSIMILATI (art. 87 TUIR):
Alle persone giuridiche vengono assimilate le associazioni non riconosciute e le atre
organizzazioni di persone e di beni prive di personalità giuridica, escluse le società semplici,
26
in nome collettivo e in accomandita semplice e le atre società equiparate, e le associazioni in
partecipazione, in quanto il loro reddito viene imputato a ciascun socio.
SONO ESENTI DALL’ IMPOSTA I SEGUENTI SOGGETTI:
- Le cooperative agricole e della piccola pesca, le cooperative di lavoro e produzione se
ricorrono particolari condizioni economiche e patrimoniali che ne evidenziano la carenza di
capacità contributiva;
- Le imprese costituite in forma societaria per nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno, per
10 anni dalla loro costituzione;
- Non sono comunque soggetti di imposta gli organi e le amministrazioni dello Stato, e non
costituiscono esercizio di attività commerciali: l’ esercizio di funzioni statali e di attività
previdenziali e assistenziali da parte di enti pubblici, l’ esercizio di servizi pubblici in regime di
monopolio da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei relativi consorzi.
REDDITO IMPONIBILE (art. 89 TUIR):
Il reddito imponibile è il reddito complessivo netto, formato da tutti i redditi della società od
ente, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva.
Viene determinato in modi differenti, a seconda del tipo di soggetto passivo:
RIPORTO DELLE PERDITE (art. 102 TUIR):
La perdita verificatasi in un esercizio può essere portata in diminuzione del reddito
complessivo degli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.
27
PERIODO D’ IMPOSTA (art. 90 TUIR):
<… Il periodo di imposta è costituito dall’ esercizio o periodo di gestione della società o
dell’ ente, determinato dalla legge o dall’ atto costitutivo. Se la durata dell’ esercizio o
periodo di gestione non è determinata dalla legge o dall’ atto costitutivo o è determinata in
due o più anni il periodo di imposta è costituito dall’ anno solare.
L’ imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle disposizioni relative alle
categorie nelle quali rientrano… >
L’ ALIQUOTA DELL’ IMPOSTA (art. 91 TUIR):
<L’ imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l’ aliquota del 36 per cento, a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 01/01/2001, e del 35 per cento, a decorrere dal
periodo d’ imposta in corso al 01/01/2003.>
Nell’ imposizione dei redditi societari non ha senso l’ applicazione del criterio della
progressività. Se, infatti, una grande società per azioni che realizza ingenti profitti venisse
colpita con un’ imposta progressiva, i piccoli azionisti vedrebbero notevolmente diminuire il
dividendo netto; per contro, se le azioni di una società di medie dimensioni fossero
concentrate nelle mani di uno o pochi azionisti, l’ aliquota più bassa - calcolata in relazione al
minore reddito - favorirebbe ingiustamente tali detentori di una notevole frazione del capitale
societario.
Il criterio della progressività, affermato dall’ art. 53 della Costituzione, viene attuato nel
momento in cui si sottopone a tassazione il reddito delle persone fisiche, alle quali in
definitiva perviene il reddito prodotto dalle imprese societarie, sotto forma di dividendi.
L’ ammontare dell’ imposta, calcolato nella misura sopra ricordata, deve essere diminuito
dell’ eventuale credito di imposta sui redditi prodotti all’ estero ed iyi tassati e delle somme
pagate per ritenuta d’ acconto, comprese la cedolare sui dividendi e la ritenuta sui redditi di
capitale.
Se l’ ammontare dei crediti di imposta, delle ritenute d’ acconto e degli acconti d’ imposta è
superiore a quello dell’ imposta dovuta si può, a scelta, portare in detrazione l’ eccedenza
dall’ imposta relativa al periodo successivo o chiederne il rimborso.
Una riduzione dell’ imposta pari al 50% è prevista per particolari categorie di soggetti passivi:
1. consorzi di bonifica, di miglioramento, di irrigazione e per opere idrauliche;
2. istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale, non
aventi fini di lucro; accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie,
scientifiche, di esperienze e ricerche, aventi scopi esclusivamente culturali, purché
abbiano personalità giuridica;
3. aziende autonome di case popolari o aziende che gestiscano di fatto, in regime di
monopolio, servizi di interesse pubblico, costituite dalle Regioni, Province e Comuni,
Camere di commercio e loro consorzi;
4. cooperative di produzione e lavoro, qualora non ricorrano le condizioni di esenzione.
Particolari agevolazioni tributarie sono previste per altre cooperative, per i consorzi
artigiani e tra piccole e medie imprese.
28
LA DUAL INCOME TAX (DIT)
E’ una forma di tassazione agevolata del credito d’ impresa, introdotta nel nostro sistema fiscale
con il Dlgs. 466/1997. Il suo nome deriva dal fatto che il reddito tassato viene diviso in due parti,
una delle quali soggetta a tassazione agevolata, l’ altra a tassazione normale.
Ha lo scopo di incentivare la capitalizzazione delle imprese, premiando con un’ aliquota inferiore
(19%, o 7% per le società quotate) quelle che investono in capitale proprio o reinvestono i loro utili.
STRUTTURA:
Il reddito di impresa, che costituisce la base imponibile IRPEG,
si divide in due componenti: la prima, pari al rendimento
ordinario dell’ aumento di capitale a partire dall’ esercizio
successivo al 1996 (determinata con l’ applicazione di un
coefficiente di rendimento ordinario del capitale o CRO), è
tassata con l’ aliquota ridotta del 19%; la seconda, pari all’ utile
residuo, è tassata con l’ aliquota IRPEG ordinaria nelle società di
capitali, o con l’ IRPEF corrispondente all’ imponibile nelle
società di persone e nelle imprese individuali (sono ammesse
all’ agevolazione solo le imprese in contabilità ordinaria).
Rendimento ordinario o CRO
(coefficiente di remunerazione
ordinaria del capitale):
Viene fissato con decreto del
Ministro dell’ economia e
delle finanze, tenendo conto
del rendimento dei titoli di
Stato
e
dei
titoli
obbligazionari privati con un
incremento, a compenso del
maggior rischio d’ impresa,
fino a tre punti percentuali
(per i redditi dal 1997 ad
NUOVE IMPRESE:
Allo scopo di incentivare le nuove attività imprenditoriali, è prevista per le imprese di nuova
costituzione (nata a partire dal 1° ottobre 1996) l’ aliquota ridotta del 19% su tutto il capitale.
RIPORTO NEI PERIODI SUCCESSIVI:
Qualora la remunerazione ordinaria superi il reddito imponibile, la quota agevolata non
goduta potrà essere riportata per il computo della agevolazione nei successivi 5 periodi di
imposta.
SOGGETTI IRPEG:
Le imprese soggette a IRPEG dovranno aumentare del 40% l’ incremento patrimoniale
(rispetto all’ esercizio del 1996) per la definizione del reddito soggetto alla tassazione ridotta
del 19%.
29
IL CREDITO D’IMPOSTA (art. 92,14 e 15 TUIR)
<Se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione da società e da enti commerciali … , o redditi prodotti all’ estero, si
applicano le disposizioni degli artt. 14 e 15.>
DISTRIBUZIONE DIVIDENDI E RITENUTE:
L’ utile di bilancio, al netto delle imposte, delle imprese soggette all’ IRPEG può essere
distribuito ai soci (dividendi) oppure accantonato, secondo le decisioni dell’ assemblea.
RITENUTE A TITOLO DI IMPOSTA:
I dividendi distribuiti sono soggetti a diverso trattamento fiscale, a seconda se si riferiscono a
partecipazioni al capitale sociale qualificate o non qualificate possedute da persone fisiche, o
ad altre partecipazioni:
a. i dividendi relativi a partecipazioni non qualificate possedute da persone fisiche sono
soggetti ad una ritenuta a titolo d’ imposta nella misura del 12,50%. Il percipiente non
deve pertanto assolvere ad alcuna ulteriore dichiarazione fiscale, e può optare per il
regime della dichiarazione; in tal caso dovrà chiedere alla società erogante di non
effettuare alcuna ritenuta sui dividendi al momento del pagamento;
b. i dividendi corrisposti a soggetti non residenti sono invece soggetti ad una ritenuta a
titolo d’ imposta nella misura del 27%. I percipiente non residenti hanno diritto al
rimborso, fino ai quattro noni della ritenuta stessa, dell’ eventuale imposta pagata
all’ estero. Sono previste condizioni di maggior favore per i residenti in Paesi con i
quali esistono convenzioni internazionali ad evitare le doppie imposizioni.
REGIME DELLA DICHIARAZIONE:
I dividendi corrisposti su partecipazioni qualificate a persone fisiche ovvero su partecipazioni
di qualsiasi entità a società, enti o altri soggetti non sono soggetti a ritenuta. I soggetti devono
però comprendere questo reddito nella propria dichiarazione IRPEF (se persone fisiche) o
IRPEG (se società o enti) e pagare la relativa imposta.
CREDITO DI IMPOSTA:
Ad evitare una doppia tassazione sullo stesso reddito, la prima sostenuta dalla società erogante
e la seconda dal socio percipiente, a questi viene riconosciuto un particolare credito di
imposta, nella misura del 56,25% del dividendo. In tal modo viene infatti recuperata la IRPEG
pagata dalla società che ha distribuito il dividendo.
RECUPERO DELL’ IRPEG:
Nella propria dichiarazione dei redditi i soci percipiente devono procedere nel seguente modo:
1. sommare al dividendo lordo percepito il credito d’ imposta, per determinare il reddito
imponibile su cui calcolare (assieme agli altri redditi) l’ IRPEF lorda dovuta;
2. detrarre dall’ IRPEF lorda così determinata il credito d’ imposta;
3. pagare la differenza, oppure chiedere il rimborso se la differenza è negativa, se cioè il
credito d’ imposta risulta superiore all’ imposta lorda dovuta.
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LA DICHIARAZIONE E IL VERSAMENTO
DELL’IMPOSTA
La dichiarazione dei redditi delle società di capitali ed enti equiparati va effettuata nel termine di un
mese dall’ approvazione del bilancio (due mesi in caso d’ invio telematico). Se il bilancio non è stato
approvato entro il termine stabilito dalla legge o dall’ atto costitutivo, la dichiarazione deve essere
presentata rispettivamente entro un mese o due mesi dalla scadenza del termine stesso.
La dichiarazione va compilata sull’ apposito Mod. Unico e va inviata obbligatoriamente per via
telematica dai soggetti IRPEG (con invio diretto o tramite commercialista). Gli altri soggetti
possono presentarla tramite banca, ufficio postale, CAF imprese o commercialista abilitato all’ invio
telematico. Tutti i soggetti conserveranno l’ originale cartaceo, firmato, nei propri archivi con la
relativa documentazione. Gli uffici non potranno controllare la dichiarazione trascorso il quarto
anno dalla presentazione.
In base alla disciplina dell’ autotassazione, entro un mese dall’ approvazione del bilancio, vanno
effettuati sia il versamento a saldo dell’ imposta sia il versamento dell’ acconto: per i redditi 2001
quest’ ultimo deve essere pari al 93,5% dell’ imposta dovuta per l’ anno precedente, se questa supera i
21 euro (per importi inferiori non è dovuto acconto). Se l’ ammontare di tale acconto è superiore a
277 euro il 40% va versato al momento del saldo, il restante 60% entro l’ undicesimo mese
dell’ esercizio in corso.
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**IRAP**
L’ imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
introdotta con Dlgs n. 446 del 1997 colpisce lo
svolgimento di un’ attività diretta alla produzione o allo
scambio di beni o alla prestazione di servizi. Essa si
posiziona in quanto a gettito fra le prime quattro imposte
del nostro sistema tributario (IRPEG,IVA,IRPEF).
(art. 1 Dlgs 15/12/1997 n. 446)
<E’ istituita l’ imposta regionale sulle
attività produttive esercitate nel territorio
delle regioni.
L’ imposta ha carattere
reale e non è deducibile ai fini delle
imposte sul reddito>
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IL PRESUPPOSTO DELL’ IMPOSTA (art. 2 Dlgs 15/12/1997 n.446):
<Presupposto dell’ imposta è l’ esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata
diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’ attività
esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato,
costituisce in ogni caso presupposto d’ imposta>
Quando l’ attività svolta è esercitata in più Regioni, il valore della produzione netta tassabile
da ogni singola Regione si determina in base alle retribuzioni corrisposte al personale
dipendente utilizzato nella Regione, compresi i compensi ai collaboratori coordinati e
continuativi. Per quanto riguarda gli istituti di credito, il riparto dell’ imposta va calcolato
sulla raccolta (depositi) conseguita nelle diverse sedi regionali; le imprese di assicurazione
devono invece tener conto dei premi raccolti presso le sedi degli uffici.
SONO ASSOGGETTATI AL PAGAMENTO DELL’ IMPOSTA LE SEGUENTI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI:
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LA DETERMINAZIONE DELL’ IMPONIBILE:
La base imponibile si calcola in modo diverso, a seconda che si tratti di imprese, di enti non
commerciali, di professionisti.
IMPRESE COMMERCIALI (art.5 Dlgs 15/12/1997 n. 446): la base imponibile ai fini IRAP si
determina partendo dal bilancio d’ esercizio (art. 2425 Codice Civile), con alcune importanti
differenze riguardo ai costi, alcuni dei quali non sono deducibili dall’ imponibile.
<… ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente… >
A. RICAVI DELLA PRODUZIONE
- ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- variazione dei lavori in corso su ordinazione;
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- altri ricavi e proventi.
Al totale del valore della produzione si sottraggono alcuni costi, sostenuti per la produzione
stessa:
B. COSTI DELLA PRODUZIONE (deducibili)
- per materie prime, sussidiarie e di consumo;
- per servizi;
- per godimento di beni di terzi (leasing);
- ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- variazioni delle rimanenze di materie prime;
- oneri diversi di gestione.
Come appare chiaro dall’ art. 5 Dlgs 15/12/1997 n. 446 non sono deducibili i seguenti costi:
- costi per il personale e i collaboratori, continuativi e occasionali;
- interessi passivi e oneri finanziari connessi all’ indebitamento;
- perdite su crediti;
- svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti;
- oneri straordinari;
- accantonamenti.
Dalla base imponibile sono tuttavia esclusi il costo dei contratti di apprendistato, il costo dei
dipendenti disabili, il 70% del costo dei contratti di formazione-lavoro e i contributi per le
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. Ulteriori deduzioni sono ammesse
per le attività con redditi limitati.
ALIQUOTE (art.16 Dlgs 15/12/1997 n.446):
L’ imposta dovuta si ottiene applicando alla base imponibile l’ aliquota fissa nella misura del
4,25% (con la possibilità per le regioni di aumentarla fino al 5,25% o ridurla fino al 3,25%
dal terzo anno successivo alla sua entrata in vigore). Si tratta dunque di una imposta
proporzionale.
Per particolari categorie di soggetti sono state previste aliquote differenziate nel tempo, per
consentire l’ applicazione dell’ aliquota del 4,25% solamente al termine del periodo di
transizione.
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PERIODO D’ IMPOSTA (art.14 Dlgs 15/12/1997 n. 446):
<L’ imposta è dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde una
obbligazione tributaria autonoma. Il periodo di imposta è determinato secondo i criteri
stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.>
Per i contribuenti soggetti all’ IRPEF il periodo di imposta coincide sempre con l’ anno
solare, mentre per i contribuenti soggetti all’ IRPEG il periodo d’ imposta è costituito
dall’ anno solare se non è diversamente stabilito dalla legge o dall’ atto costitutivo.
DICHIARAZIONE E VERSAMENTO:
La dichiarazione dell’ imposta deve essere redatta, a pena di nullità, su modulo conforme a
quello approvato dall’ Agenzia delle entrate (Mod. Unico).
SANZIONI (art. 32,33,34,35 Dlgs 15/12/1997 n. 446):
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LA NUOVA TASSAZIONE DEI REDDITI D’IMPRESA NEL PROGETTO DI
LEGGE GOVERNATIVO N. 2144 (D.D.L. DELEGA FISCALE)
L’ art. 4 del d.d.l. delega in materia fiscale, relativo all’ imposta sul reddito delle società,
contiene novità e costituisce sotto vari profili una nuova “ rivoluzione” , a pochi anni da
quella intrapresa dal precedente governo.
Vi sono tre principali aspetti di questa nuova riforma:
a)
in primo luogo, vi è l’ abolizione della Dual Income Tax (Dit), già avviata
con il disegno di legge governativo “ primi interventi per il rilancio
dell’ economia” dell’ estate 2001 (1.383/2001), a cui si accompagna in
prospettiva l’ eliminazione dell’ Irap (art.8);
b)
in secondo luogo., vi è l’ introduzione di un regime diffuso e generalizzato
di esenzione di dividendi e plusvalenze infrasocietari, sia di origine interna
sia di origine estera e la contestuale abolizione del credito di imposta e di
altre norme relative alla tassazione delle plusvalenze e minusvalenze.
c)
infine, è prevista l’ introduzione di un consolidato opzionale, indispensabile
data la precedente scelta, ed esteso anche alle società del gruppo operanti
all’ estero.
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**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) **
(Dpr 26/10/1972 n.633)
L’ introduzione dell’ imposta sul valore aggiunto (IVA), in luogo dell’ imposta generale sull’ entrata
(IGE), ha rappresentato la più importante innovazione nel campo delle imposte indirette e uno dei
capisaldi fondamentali della riforma tributaria del 1973.
La trasformazione dell’ IGE in Iva ha risposto all’ esigenza di armonizzare il nostro sistema
tributario con quelli degli altri paesi comunitari. Tutti gli Stati aderenti alla UE si sono uniformati a
uno dei principi ispiratori del Trattato di Roma (1957), inteso a realizzare <uno sviluppo armonioso
delle attività economiche nell’ insieme della Comunità> , anche se rimangono ancora differenze
sensibili nelle aliquote dell’ imposta nei diversi paesi.
Le imposte indirette sugli scambi occupano un posto di rilievo nei moderni ordinamenti tributari,
per il notevole gettito che assicurano. In Italia fornisce quasi il 30% del totale degli incassi tributari
dello Stato e circa il 60% delle imposte indirette.
IVA
altre imposte
indirette
IVA
altri tributi
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SOGGETTI PASSIVI (art. 17 Dpr 26/10/1972 n. 633):
I soggetti passivi dell’ Iva, cioè coloro che di fatto ne sopportano l’ onere tributario, sono i
consumatori finali dei beni e dei servizi. La legge però non stabilisce un rapporto diretto fra il
consumatore finale (cioè il contribuente inciso) e l’ erario; ma prevede analiticamente le
categorie che sono tenute al pagamento dell’ imposta ( e cioè i contribuenti di diritto o
percossi).
I SOGGETTI PASSIVI SONO:
- gli imprenditori commerciali, compresi i piccoli imprenditori e gli imprenditori agricoli,
cui sono assimilati gli enti pubblici e privati diversi dalle società (anche quando non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’ esercizio di attività commerciali o agricole) per cessioni di
beni e prestazioni di servizi, effettuate nell’ esercizio di attività imprenditoriali, nonché le
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- gli esercenti arti o professioni, nella cui categoria rientrano coloro che svolgono un
lavoro autonomo, per professione abituale ancorché non esclusiva. Fra gli obbligati, i
professionisti iscritti agli albi professionali (commercialisti, ragionieri, avvocati, ingegneri,
… ), quelli non tenuti all’ iscrizione (ad esempio, i corrispondenti in lingue straniere), gli artisti
(ad esempio, un pittore, che è soggetto ad iva se vende un quadro);
- gli imprenditori, che sono assoggettati all’ IVA anche se non sono imprenditori e non
esercitano arti e professioni.
OPERAZIONI IMPONIBILI (art. 1 Dpr 26/10/1972 n. 633):
<L’ imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato nell’ esercizio di imprese o nell’ esercizio di arti e
professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate>
Cessioni di beni (art. 2 Dpr 26/10/1972 n. 633) a titolo oneroso che importano trasferimento
della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni
genere, oltre a:
- vendite con riserva di proprietà;
- le locazioni con clausole di trasferimento della proprietà vincolanti per ambedue le parti;
- i passaggi dal committente al commissionario e viceversa di beni venduti o acquistati in
esecuzione di contratti di commissione;
- le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’ attività
propria dell’ impresa;
- le destinazioni di beni al consumo personale o familiare dell’ imprenditore e ad altre
finalità estranee all’ esercizio dell’ impresa;
- le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società.
Prestazioni di servizi (art. 3 Dpr 26/10/1972 n. 633) verso corrispettivo, dipendenti da
contratto di opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito, e in
genere da obbligazioni di fare, non fare, permettere, oltre a:
- concessioni di beni in locazione, affitto e noleggio;
- cessioni, concessioni, licenze e simili relativi a diritti d’ autore, quelle relative ad
invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule, e quelle relative ai marchi e
insegne;
- somministrazioni di alimenti e bevande;
- cessione di contratti di ogni tipo e oggetto.
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OPERAZIONI NON IMPONIBILI, OPERAZIONI ESENTI E OPERAZIONI ESCLUSE
BASE IMPONIBILE (art.13,14,15 Dpr 26/10/1972 n. 633):
La base imponibile dell’ IVA è costituita dall’ ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti
al cedente o al prestatore, secondo le condizioni contrattuali, compresi le spese e gli oneri
inerenti all’ esecuzione. La legge (art.15) stabilisce che determinati importi non concorrono a
formare la base imponibile.
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ALIQUOTE PROPORZIONALI DIFFERENZIATE:
L’ imposta va calcolata sul valore della base imponibile, applicando l’ aliquota stabilita dalla
legge; l’ aliquota è differente a seconda della natura dei beni e servizi colpiti.
FUNZIONAMENTO DELL’ IMPOSTA:
L’ imposta incide sul consumatore finale, ma viene riscossa, in ogni stadio del ciclo
produttivo, sull’ incremento di valore del bene o del servizio: l’ imprenditore, che per il diritto è
il soggetto passivo, paga l’ importo in relazione al valore che si è aggiunto grazie alla sua
attività produttiva, diventando così esattore per conto dello stato.
L’ imposta non può essere, per ovvi motivi, versata ad ogni singola operazione, ma viene
accumulata per un determinato periodo e poi versata all’ erario.
L’ imposta da versare all’ erario è data dalla differenza fra l’ Iva a addebitata ai clienti per le
vendite (imposta a debito) è l’ Iva addebitata dai fornitori per gli acquisti (imposta a credito).
Si ottiene così il debito di imposta o il credito di imposta.
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VOLUME D’ AFFARI E CLASSIFICAZIONE DEI CONTRIBUENTI:
I soggetti che intendono dare inizio ad una attività di produzione di beni o servizi devono
presentare all’ Ufficio competente – entro 30 giorni dall’ effettivo inizio – una denuncia redatta
su apposito modello, riguardante i dati della nuova attività.
L’ ufficio assegna al contribuente la partita IVA, che dovrà essere indicata nella dichiarazione
annuale, nelle deleghe di versamento e in ogni altra comunicazione. Il numero di partita IVA è
composto da 11 cifre.
I contribuenti vengono qualificati in base al volume di affari realizzato nell’ anno precedente,
cioè in base all’ ammontare complessivo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti
effettuate e soggette a registrazione nel corso dell’ anno solare.
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Allo scopo di predisporre gli strumenti necessari per combattere l’ evasione, la legge ha previsto un
serie di obblighi a carico del contribuente:
1. Registro delle fatture. Su di esso vanno annotate le fatture emesse, in ordine progressivo di
numerazione. Per le imprese in contabilità semplificata il registro delle fatture può essere
sostituito da un bollettario a ricalco a madre e figlia: la figlia costituisce la fattura mentre la
madre il registro delle fatture.
2. Registro dei corrispettivi. I commercianti al minuto e coloro che esercitano attività
assimilate devono annotare l’ ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate, nonché
delle imposte relative, distinte secondo le aliquote.
3. Registro degli acquisti. Si di esso il contribuente deve annotare le fatture e le bollette
doganali relative ai beni e ai servizi acquistati i importati nell’ esercizio dell’ impresa, arte o
professione.
SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE:
LE SANZIONI POSSONO ESSERE AMMINISTRATIVE O PENALI; QUESTE ULTIME SI
APPLICANO NEI CASI DI PIÙ GRAVE TRASGRESSIONE ALLE DISPOSIZIONI FISCALI.
Nei casi d’ omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 120 al
240 % dell’ ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 258,23 . Se non sono dovute
imposte si applica la sanzione da 258,23 a 2.065,83 .
Con il ravvedimento operoso si riduce l’ applicazione delle sanzioni amministrative previste per le
infrazioni sanate. A seconda dell’ entità del ritardo e del tipo di infrazione sanata, le sanzioni
pecuniarie vengono notevolmente ridotte.
Un ruolo importante nella lotta all’ evasione ha ora la dichiarazione unificata per
IRPEG,IVA,IRAP,IRPEG e contributi. Essa rende più trasparente la posizione del contribuente nei
confronti dell’ erario, più facili i controlli e i riscontri, più difficile e rischiosa l’ alterazione dei dati
sostanziali delle dichiarazioni.
ARMONIZZAZIONE FISCALE EUROPEA E L’IVA
Per quanto in particolare riguarda 1’ IVA, la Direttiva del 16/12/1991 prevedeva che a partire dal 10
gennaio 1997 per i beni e i servizi prodotti all’ interno della UE fosse adottato il principio della
tassazione nel paese di origine, allo scopo di eliminare ogni controllo all’ entrata nei paesi
importatori e facilitare così la circolazione dei beni e servizi in un mercato senza frontiere doganali.
Inoltre, in linea di principio, è più razionale che sia il paese produttore a prelevare l’ imposta, per
coprire i costi collettivi che sono stati necessari per produrre il bene.
Tuttavia attualmente è sempre in vigore un regime transitorio, che prevede ancora l’ applicazione del
principio della tassazione nel paese di destinazione.
In generale, quando i beni e servizi colpiti dall’ imposta vengono esportati, la tassazione può
avvenire o secondo il principio del paese di origine (cioè i beni e i servizi sono tassati nel paese che
li produce e li esporta) oppure secondo il principio del paese di destinazione (i beni sono tassati nel
paese che li importa e li consuma). Quest’ ultimo principio è adottato per favorire le esportazioni.
Durante il periodo transitorio, i Paesi comunitari si sono impegnati a semplificare le proprie
aliquote, adottando gradualmente due aliquote uniformi: un’ aliquota normale e un’ aliquota ridotta
(l’ aliquota ridotta è prevista per i beni di prima necessità o di cui si vuole agevolare il consumo a
fini sociali, come pane, medicinali, giornali, apparecchi medici per handi-cappati, ecc.). Ciò ha
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comportato l’ eliminazione delle aliquote più elevate, come quella del 38% già vigente in Italia sui
beni di lusso.
Sempre per il periodo transitorio, sono stati introdotti meccanismi intesi a conciliare la riscossione
dell’ imposta con la scomparsa delle frontiere e quindi dei controlli doganali. L’ importatore non
deve più, come in passato, pagare l’ imposta in dogana, ma provvede ad autoliquidarla al momento
della consegna dei beni importati, conservando il diritto di detrarla allorché immetterà la merce
acquistata sul proprio mercato nazionale.
Per limitare il rischio di frodi fiscali, è previsto che le imprese dei paesi comunitari, forniscano
periodicamente all’ amministrazione tributaria i dati relativi alle proprie importazioni ed
esportazioni; gli organi di controllo nazionale possono consultare questi dati attraverso un sistema
informatico che collega tutte le amministrazioni fiscali comunitarie.
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**AGEVOLAZIONI FISCALI**
Allo scopo di incentivare le nuove iniziative produttive e di alleggerire la pressione fiscale sulle
attività marginali sono previsti regimi fiscali agevolati.
Gli art. 13 e 14 della Legge Finanziaria per l'
anno 2000 introducono due nuovi regimi fiscali
agevolati: il primo riservato ai neo imprenditori o professionisti ed il secondo per gli imprenditori o
professioni che svolgono attività "marginali", intese come attività dal ridottissimo volume d'
affari.
NUOVE INIZIATIVE D'
IMPRESA O DI LAVORO AUTONOMO
Il nuovo regime fiscale agevolato, di cui possono avvalersi le persone fisiche che intraprendono
un'
attività d'
impresa o di lavoro autonomo per il periodo d'
imposta in cui l'
attività è iniziata e per i
due successivi, consiste nel pagamento di un'
imposta sostitutiva dell'
IRPEF pari al 10% del reddito
prodotto e nell'
esonero dall'
obbligo di tenuta e conservazione delle scritture contabili e
dall'
effettuazione delle liquidazioni e versamenti periodici dell'
I.V.A.
E'possibile usufruire di tale regime a condizione che:
a) negli ultimi tre anni non sia stata svolta attività professionale o artistica d'
impresa, anche in forma
associata o familiare;
b) l'
attività non deve costituire il mero proseguimento di altra attività precedentemente svolta sotto
forma di lavoro autonomo o dipendente;
c) i compensi di lavoro autonomo o i ricavi d'
impresa che fornisce servizi non devono essere
superiori a £. 60.000.000.= annui mentre i ricavi delle altre imprese non devono essere superiori a
120 milioni annui.
REGIME AGEVOLATO PER ATTIVITA'MARGINALI
Per le persone fisiche che esercitano attività d'
impresa o di arti e professioni per le quali sono stati
approvati gli studi di settore e che realizzano ricavi inferiori ai limiti stabiliti dal Ministero (in ogni
caso non superiore a 50 milioni) è previsto un regime fiscale agevolato che prevede il solo
pagamento di una imposta sostitutiva di IRPEF pari al 15% del reddito d'
impresa.
La richiesta per accedere a tale regime dovrà essere effettuata entro il 31/3/2001.
I soggetti che adottano tale regime sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle
scritture contabili e dalle liquidazioni e versamenti periodici dell'
I.V.A..
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La legge 95/95 (ex-legge 44/86) per l’imprenditoria giovanile
Cosa offre la legge
Agevolazioni finanziarie (per l’ investimento e per la gestione, massimali di agevolazione variabili a
seconda del territorio di applicazione).
Servizi gratuiti (di assistenza tecnica e di formazione imprenditoriale).
Iniziative ammissibili
Tipologie di società:
-
società in nome collettivo;
società semplici;
società in accomandita semplice;
società in accomandita per azioni;
società per azioni;
società a responsabilità limitata;
società cooperative.
Sono escluse le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi un unico socio.
La società, al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, non deve avere iniziato
l’ attività.
Non sono accoglibili progetti che prevedano investimenti superiori ai 5 miliardi di lire
Sono ammissibili nuove iniziative (che non contemplino ampliamenti, ammodernamenti,
riconversioni, ristrutturazioni di iniziative preesistenti) nei settori:
- produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria;
- fornitura di servizi alle imprese.
A livello settoriale limitazioni per alcune attività sono state stabilite dalla Ue.
A chi si rivolge la legge
La società costituita avvalendosi delle agevolazioni previste dalla legge dovrà avere i seguenti
requisiti:
maggioranza assoluta di giovani tra i 18 e i 30 anni (non compiuti alla data di presentazione della
domanda) residenti nei territori di applicazione della legge il 1° gennaio 1994
oppure
totalità di giovani tra i 18 e i 36 anni (non compiuti alla data di presentazione della domanda)
residenti nei territori di applicazione della legge il 1° gennaio 1994
e inoltre
sede legale, amministrativa e operativa ubicata nei territori di applicazione della legge.
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La maggioranza richiesta deve essere sia finanziaria (i giovani devono possedere la maggioranza
delle quote/azioni del capitale della società ) che numerica (i giovani devono costituire la
maggioranza dei soci, comprendendo nel calcolo sia le persone fisiche che quelle giuridiche).
Territori di applicazione (in cui i giovani devono avere la residenza e le imprese la loro sede)
L'
ambito territoriale di applicazione è individuato dal D.Lgs. n. 185/2000 (in applicazione dei
parametri fissati dall’ Unione Europea) e comprende:
- le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna ovvero le aree ammesse
alla deroga di cui all'
art. 87.3.a) del Trattato UE coincidenti con le aree nelle quali si applica
l'
Obiettivo 1 dei fondi strutturali comunitari;
- per quanto concerne il Centro-Nord:
- le aree ammesse alla deroga di cui all'
art. 87.3.c) del Trattato UE;
- le aree cui si applica l'
Obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari;
- le aree "phasing out" ammesse ad un regime di sostegno transitorio ovvero quei
territori che beneficiavano di strumenti agevolativi in base alla
programmazione dei fondi strutturali 1994-1999 (ex Obiettivi 1, 2 e 5b), ma
che attualmente non figurano nell'
ambito dei nuovi obiettivi della
programmazione 2000-2006;
- le aree che presentano "rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro"
individuate dal Ministero del Lavoro.
Con Decreto del Ministero del Tesoro 28.10.99, la l. 95 è stata estesa anche alle cooperative sociali
di tipo B, che potranno usufruire dei benefici previsti dalla legge.
Potranno fare domanda di agevolazione le cooperative di inserimento lavorativo, di nuova
costituzione o già avviate, che abbiano sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di
applicazione della legge.
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Questo movimento deve il suo nome alla decadenza del Romanticismo e della borghesia liberale e
positivista.
Ci sono diverse accezione di decadentismo:
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Il Decadentismo, come già detto, è un movimento che reagisce a Verismo, Naturalismo e Realismo
ma ha molti punti in comune con il Romanticismo, ha infatti una “ sensibilità” , una filosofia
irrazionalistica che pone al centro di tutto il sentimento, la passione, il dato metafisico, in
opposizione con la filosofia razionalistica. Vi è anche una critica al Positivismo, infatti che vedeva
la scienza come un’ entità onnipotente. Siccome i borghesi che seguivano le ideologie Positivistiche
non sono arrivati alla felicità, i Decadentisti tendono al recupero di tutti questi aspetti umani
ignorati dal Positivismo. L’ uomo nel Positivismo è stato privato della sua spiritualità e veniva
considerato solo sotto l’ aspetto della ragione; questo ha portato alla reazione decadentista ,
considerando l’ uomo come un insieme di “ ragione e spirito” .
Il mondo borghese ed i suoi valori vengono criticati, il borghese è caratterizzato da un a vita
monotona, grigia, all’ insegna della routine. Per i decadentisti la vita deve essere “ un’ opera d’ arte” ,
ogni giorno deve essere vissuto all’ insegna di gesti unici ed irripetibili, si deve uscire dalle
mediocrità, si evade dalla monotonia con le opere d’ arte, con la poesia. Si può evadere fisicamente,
andando in luoghi esotici, o mentalmente utilizzando anche droghe, le quali vengono considerate
come strumenti di conoscenza perchè permettono di vedere le cose nella loro effettiva forma,
permettono di vedere la realtà.
I poeti decadentisti evadono dalla realtà in due modi:
• Intimistico: si fugge dal mondo contemporaneo rinchiudendosi in se stessi, nel proprio intimo,
come accade per Pascoli;
• Vitalistico: si fugge dal mondo contemporaneo compiendo atti unici, irripetibili e straordinari,
come accade per D’ Annunzio.
I decadentisti considerano come periodi storici più importanti quelli dei grandi imperatori, per
l’ enormità degli imperi e la maestia delle gesta dei popoli e dei condottieri.
La realtà non p ciò che cade sotto i sensi (empirica, come nel positivismo), ma è misteriosa, si
nascode dietro la verità empirica ed è l’ anima delle cose. Ciò che cade sotto i sensi è solo un
simbolo ed è possibile “ accedere” alla vera realtà solo con l’ intuizione; questo porta al formarsi di
un’ èlite di persone, tra i quali troviamo anche i poeti che hanno la capacità intuitiva non posseduta
dall’ uomo medio e quindi si innalzano dalle masso e dagli uomini comuni. Secondo Mallarmè il
poeta è addirittura creatore di realtà , in contrapposizione al Naturalismo che copia la realtà ed al
Simbolismo che invece la crea.
Il pubblico decadentista è ristretto e dotato di sensibilità e capacità particolari, la poesia è
oligarchica e pochi possono cogliere il messaggio criptico, ermetico, misterioso, nascosto, che deve
comunicare una realtà misteriosa. Anche il linguaggio deve essere chiuso, difficile, ermetico, deve
far largo uso di metafore molto ricercate, di allegorie (come in Dante), di analogie, di simboli, di
una destrutturazione del linguaggio poetico che fa cadere a struttura logica, di termini polisemantici.
Mallarmè è il maggiore rappresentante del simbolismo, per lui la poesia è sacra: il poeta, attraverso
la parola poetica, diventa Dio in quanto crea realtà e verità. Questo però porta ad un uso difficile del
linguaggio al fine di non desacralizzare la poesia e quindi non compiere un’ eresia, per evitare ciò si
utilizza un linguaggio difficile. In queste poesie il dato fondamentale è la musicalità. Prende così
piede il Fonosimbolismo: i suoni sono dei simboli, alla struttura logica si sostituisce la struttura
musicale che sostituisce l’ impianto sintattico. Mallarmè, con la sua poesia, evade dalla mediocrità
della sua vita. La destrutturazione del linguaggio, tipica del decadentismo, sta ad indicare il venir
meno delle certezze e dei valori che caratterizzano il mondo e che hanno caratterizzato la poesia
fino a questo momento. Alcuni poeti, come ad esempio Rimbaud, evadono fisicamente recandosi in
luoghi esotici, questi costituiscono però un’ eccezione, infatti, la maggior parte, evadono solo con il
pensiero e, come Mallarmè, questo provoca un inaridimento della vena poetica e quindi il poeta
“ cessa di essere Dio” e di creare la realtà. Secondo Valery il limite e cui deve tendere il poeta è la
poesia pura, assoluta, liberata dalle materialità, “ liberare il proprio linguaggio da tutte le
incrostazioni e le scorie del linguaggio della norma è l’ imperativo che deve porsi il poeta” . Per lui il
linguaggio è oscuro perché è la dissoluzione delle forme espressive poetiche tradizionali, per questo
si è giunti alla destrutturazione.
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Nel periodo decadentista non ci sono solo poeti ma anche prosatori, romanzieri come Oscar Wilde
con “ Il ritratto di Dorian Gray” , D’ Annunzio con ” Il piacere” e Muysmans con “ A Rè Bours” . I
protagonisti di questi romanzi, rispettivamente Dorian Gray, Andrea Sperelli e Des Essient,
rappresentano l’ estetismo decadentista: l’ estetismo rappresenta la ragione di vita, la vita deve
ispirarsi solo a criteri estetici e la bellezza è considerata un valore supremo, un traguardo da
raggiungere ad ogni costo con il conseguente rifiuto di un’ altra morale.
I decadentisti sostengono la teoria del piacere dell’edonismo: bisogna provare piaceri leciti o
illeciti in qualsiasi modo, anche con esperienze strane, con l’uso di droghe; secondo Dorian
Gray dal punto di vista morale tutto è concesso.
Ne “ Il ritratto di Dorian Gray” il protagonista cede la propria anima al diavola per far si che il suo
corpo rimanga giovane fino alla sua morte. I segni del tempo si vedranno su di un ritratto che il
protagonista tiene in soffitta ed il protagonista muore quando si vede decrepito nel suo ritratto.
Ne “ Il piacere” di D’ Annunzio Andrea Sperelli è un cultore della bellezza fisica e dell’ ambiente in
cui vive, di profumi e delle cose raffinate. Andrea è dotato di una sensibilità eccezionale che lo
rende particolarmente incline alla bellezza e ai piaceri. In lui si ha un’ esperienza edonistica, vissuta
però con un intima sofferenza, dovuta alla distruzione in lui della forza morale. Andrea perde il
libero dominio su di se perché perde sia l’ autenticità sia la capacità di godere pienamente dei piaceri
inseguiti ed ora divenuti essenziali.
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI:
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Codice del ragioniere 2002, ASSITECNICA – Centro Studi Ragionieri;
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Diritto pubblico edizione 2000, ELEMOND SCUOLA & AZIENDA – L. Bobbio, E. Ghiozz,i L.
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Matematica: strumenti per l’ economia 3, ATLAS – M. Re Fraschini, G.Grazzi, C. Spezia;
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Rivista di Economia aziendale, Diritto, Scienza delle finanze, Economia politica Anno
XXXVI – n.86 – dicembre 2001, TRAMONTANA;
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Ragioneria applicata professionale e pubblica edizione 2000, ELEMOND SCUOLA & AZIENDA –
Pietro Ghigini, Clara Ribecchi;
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La scrittura e l’ interpretazione edizione rossa, palombo editore – Romano Luperini, Pietro
Castaldi, Lidia Marchiani, Franco Marchese;
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Web Imprese;
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www.giovanimprenditori.org;
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