Senato della Repubblica 2 Commissione (Giustizia) A Audizione nell'ambito dell'esame dei disegni di legge n. 1628 e connessi (disposizioni sul cognome dei figli) Andrea Sassi - Stefania Stefanelli Corte Cost. n. 208/2016 ha perentoriamente definito «indifferibile» l’intervento legislativo in discussione, in quanto «destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri finalmente consoni al principio di parità», incidendo sulla residua applicabilità, «in assenza dell’accordo dei genitori», della «generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno». La dichiarata incostituzionalità, infatti, non poteva che limitarsi all’oggetto del giudizio a quo, ossia alla norma di sistema che «non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno», ed a quelle che dettano disposizioni identiche per il riconoscimento di figlio non matrimoniale (art. 262, co. 1 c.c.) e per l’adozione compiuta da entrambi i coniugi (art. 299, co. 3 c.c., che si applica anche all’adozione parentale di minori ex art. 27 l. n. 184/ 1983, e all’adozione genitoriale di minori in ragione del richiamo espresso nell’art. 55 l. adozione cit.). Con Circolare n. 1 del 19 gennaio 2017 il Ministero dell’Interno ha impartito istruzioni agli organi dell’amministrazione, necessarie a garantire l’immediata applicazione della citata pronuncia, stabilendo che «l’ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o dell’adozione». All’esito dell’intervento della Consulta residua e reclama tutela dal legislatore ordinario una pluralità di condizioni soggettive, nelle quali la regola dell’attribuzione automatica del solo cognome paterno realizza il medesimo vulnus ai diritti fondamentali all’identità personale del figlio (art. 2 Cost.), ed all’eguaglianza giuridica dei genitori (art. 3 Cost.), alcune delle quali già insorte in sede applicativa della predetta Circolare e segnalate dall’Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe (ANUSCA): a) difetto di accordo b) accordo sull’attribuzione del solo cognome materno c) ordine dei cognomi materno e paterno d) cognome/i delle generazioni successive Via A. Pascoli, 33 06128 Perugia Prof. Andrea Sassi Prof. Stefania Stefanelli Tel. 075-585240 – Fax 075-5852421 [email protected] [email protected] e) accertamento della filiazione in epoca successiva f) cognome/i di più figli dei medesimi genitori g) modificazione o integrazione del cognome originariamente attribuito. *** Il DdL n. 1628 in discussione disciplina ciascuna delle citate condizioni. a) Difetto di accordo Secondo il diritto vigente, allorquando i genitori non raggiungano l’accordo sull’attribuzione di entrambi i loro cognomi resta ineludibile per il figlio matrimoniale ed adottivo la norma di sistema sull’attribuzione del cognome paterno. Per il figlio nato fuori del matrimonio l’attribuzione del cognome materno consegue esclusivamente alla costituzione dello status nei riguardi della sola madre, mentre in caso di riconoscimento coevo senza accordo sul doppio cognome rimane in vigore l’art. 262 c.c., con l’imposizione del cognome paterno. DdL n. 1628: (art. 1, istitutivo dell’art. 143 quater c.c., co. 2) in caso di mancato accordo, dispone che al figlio di genitori coniugati siano attribuiti i cognomi di entrambi, nell’ordine alfabetico; la stessa regola si applica al figlio non matrimoniale riconosciuto contemporaneamente dai due genitori (art. 2, che novella l’art. 262 c.c., co. 1 c.c.), al minorenne adottato con adozione parentale (art. 3, co 2, che modifica l’art. 27 l. adozione) ed anche a quello adottato con adozione genitoriale (art. 3, co. 1, che modifica l’art. 299, co. 2, c.c.). La regola dell’ordine alfabetico consente di garantire l’eguaglianza tra i genitori, in quanto ne garantisce il pari trattamento senza distinzione di sesso (art. 3 Cost.). La possibilità di attribuire il cognome materno consente di evidenziare la comune discendenza in caso di fratelli uterini. b) Accordo sull’attribuzione del solo cognome materno DdL n. 1628: in caso di accordo tra i genitori coniugati è possibile attribuire al figlio matrimoniale il solo cognome della madre (art. 1, istitutivo dell’art. 143 quater c.c., co. 1); la stessa regola si applica ai figli non matrimoniali in caso di riconoscimento congiunto (art. 2 co. 1 che novella l’art. 262 c.c., co. 1, c.c.) ed ai figli adottivi parentali (art. 3, co 2, che modifica l’art. 27 l. adozione) e genitoriali (art. 3, co. 1, con modifica dell’art. 299, co. 2, c.c.). c) Ordine dei cognomi materno e paterno DdL n. 1628: l’ordine dei due cognomi dipende dall’accordo tra i genitori coniugati (art. 1, istitutivo dell’art. 143 quater c.c., co. 1), non coniugati (art. 2 co. 1 che novella l’art. 262 c.c., co. 1 c.c.), e adottivi (art. 3(art. 3, co 2, che modifica l’art. 27 l. adozione). In mancanza di accordo, si applica in tutti i casi l’ordine alfabetico. Via A. Pascoli, 33 06128 Perugia Prof. Andrea Sassi Prof. Stefania Stefanelli Tel. 075-585240 – Fax 075-5852421 [email protected] [email protected] d) Cognome/i delle generazioni successive DdL n. 1628: «Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta» (art. 1, istitutivo dell’art. 143 quater co.4, applicabile anche alla filiazione fuori del matrimonio e adottiva, in ragione del richiamo contenuto nell’art. 2, che novella l’art. 262, co. 6, c.c.; nell’art.3, che modifica l’art. 299, co. 1, c,c.; nell’art. 3, co. 2, che novella l’art. 27 l. adozione richiamando l’art. 143 quater c.c.). e) Accertamento della filiazione in epoca successiva Il vigente sistema è retto dal principio di efficacia costitutiva dei titoli dello status filiationis, nel senso che è necessario il titolo volontario – la dichiarazione di nascita per la filiazione matrimoniale, il riconoscimento per quella fuori del matrimonio – o quello giudiziale – le sentenze che accolgono le azioni di cui agli artt. 239, 240, 269 c.c. – perché sia specificato nei confronti di persone individuate il diritto fondamentale, di cui all’art. 30 Cost. e art. 24 Carta di Nizza, di ricevere cura, educazione, istruzione, mantenimento, dai propri genitori, costituendo quel peculiare vincolo in cui si compendia lo status1. Nella filiazione matrimoniale, la dichiarazione di nascita effettuata anche da uno solo dei genitori costituisce al figlio lo status anche nei confronti dell’altro, in ragione dell’operatività delle finzioni e presunzioni di paternità e matrimonialità di cui agli artt. 231 e 232 c.c. Il figlio non matrimoniale acquista invece lo stato unicamente nei confronti del genitore che effettua il riconoscimento, in epoca successiva alla nascita o al concepimento, atto di autoresponsabilità che produce effetti nei soli confronti dell’autore e dei suoi parenti. Di conseguenza, l’accertamento dello stato nei confronti dell’altro genitore consegue necessariamente al successivo atto di autoresponsabilità di costui, che riconosca il figlio con l’assenso dell’altro genitore o autorizzazione del giudice competente, e quello ineludibile del figlio che abbia compiuto i 14 anni (art. 250, co. 2-4, c.c.), ovvero alla sentenza che dichiara la maternità o la paternità ai sensi degli artt. 269 ss. c.c. In entrambi i casi l’accertamento produce effetti costitutivi dello status che retroagiscono alla nascita. Cfr. SASSI, Accertamento indiretto di stato e diritti successori nella riforma della filiazione, in Riv. dir. civ., 2015, I, p. 611 ss.; SASSI-SCAGLIONE-STEFANELLI, La filiazione e i minori, in Tratt. dir. civ. diretto da Sacco, 4, Le persone e la famiglia, Torino, 2015, p. 11 ss., sull’insegnamento di PALAZZO, La filiazione, in Comm. cod. civ. Cicu, Messineo, Mengoni, Schelsinger, II ed., Milano, 2013, p. 251 ss. Per C.M. BIANCA, Diritto civile, 2.1, La famiglia, V ed., Milano, 2014, p. 359 ss. la titolarità sostanziale dei diritti fondamentale deriva automaticamente dal fatto naturale della procreazione, e tuttavia secondo ID., op. cit., p. 332, nt. 21 i diritti stessi non sono esercitabili in via giudiziaria finché il rapporto non sia formalmente accertato. 1 Via A. Pascoli, 33 06128 Perugia Prof. Andrea Sassi Prof. Stefania Stefanelli Tel. 075-585240 – Fax 075-5852421 [email protected] [email protected] In tali fattispecie, il figlio porta il cognome del genitore che per primo l’ha conosciuto, e tale elemento ha concorso a formare la sua identità nella proiezione dell’esperienza sociale, per tutto il tempo intercorso tra la nascita e l’atto di accertamento successivo: per tale ragione la giurisprudenza di merito di legittimità e costituzionale si è indirizzata alla conservazione del cognome materno originariamente imposto, ed alla aggiunta di quello del padre nei cui confronti lo stato si è costituito successivamente, già prima dell’intervento novellatore attuato con d.lgs. n.154/2013. Il vigente art. 262, commi 3 e 4 c.c., dispone, per il caso in cui la filiazione sia originariamente accertata nei confronti della sola madre e successivamente del padre, che «il figlio può assumere il cognome del padre aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre». Nel caso in cui il nato sia stato registrato come figlio di ignoti, allorquando la filiazione sia successivamente dichiarata o riconosciuta, il cognome imposto dall’ufficiale di stato civile ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 396/2000 può conservarsi quando sia divenuto autonomo segno identificativo. Quando il figlio sia minore, la decisione è assunta dal giudice, dopo averlo ascoltato se capace di discernimento. Non è dunque possibile aggiungere il cognome materno al figlio che porti il cognome paterno, quando la filiazione nei confronti della madre è stata accertata in un momento successivo al padre. Si conferma così il privilegio per il cognome paterno che già esprimeva la formulazione precedente2, non risultando che in caso di prioritario riconoscimento paterno, quello successivo della madre faccia acquistare al figlio il cognome materno: il secondo comma dell’art. 262 riferisce, infatti, l’aggiunta del cognome paterno, discutendo dell’accertamento della filiazione nei confronti del padre, per dichiarazione giudiziale o riconoscimento, successivo al riconoscimento materno. DdL n. 1628: quando la filiazione non matrimoniale è riconosciuta o dichiarata in un momento successivo nei confronti del secondo genitore (art. 2, che novella l’art. 262 commi 3-4, c.c.) il relativo cognome si aggiunge a quello originariamente attribuito, del primo genitore, se vi è il consenso dell’altro genitore e del figlio che abbia compiuto i 14 anni. In difetto, dal silenzio della norma sembra potersi desumere la conservazione del solo cognome originario. L’accertamento della filiazione matrimoniale è invece, come descritto, caratterizzato dall’unitarietà dello status cui consegue l’applicazione della Evidenziato da Corte Cost., ord. 27-4-2007, n. 145, che non pronunciava l’illegittimità, al pari di quanto deciso per la filiazione matrimoniale, in ragione del vuoto normativo che ne sarebbe derivato, e della competenza legislativa nella scelta tra le varie soluzioni prospettabili. 2 Via A. Pascoli, 33 06128 Perugia Prof. Andrea Sassi Prof. Stefania Stefanelli Tel. 075-585240 – Fax 075-5852421 [email protected] [email protected] disciplina dettata dall’art. 1, che inserisce l’art. 143 quater c.c., sui cui v. supra, a), b), c). f) Cognome/i di più figli dei medesimi genitori DdL n. 1628: i figli degli stessi genitori coniugati (art. 1, che inserisce l’art. 143 quater, co. 3, c.c.), non coniugati (art. 2, che modifica l’art. 262, co. 5, c.c.) o adottivi parentali (art. 3, che modifica l’art. 27 l. adozione richiamando l’art. 143 quater c.c.) «portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio»: viene in tal guisa garantito il profilo identitario del cognome, sotto l’aspetto dell’appartenenza al medesimo gruppo familiare, nonché il principio per cui tale segno identificativo è precostituito fin dalla nascita del primo dei figli della stessa coppia. g) Modificazione o integrazione del cognome originariamente attribuito DdL n. 1628: disciplina la fattispecie in cui al figlio cui sia stato attribuito un solo cognome, in ragione della sua maggiore o minore età. Il figlio maggiorenne può aggiungere il cognome dell’altro genitore, nei cui confronti la filiazione è stata accertata, con dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile, che la autentica e la annota a margine dell’atto di nascita. Non si applicano le disposizioni dettate dal Reg. di stato civile n. 396/2000 per i cambiamenti o le modificazioni del cognome, che richiedono l’istanza ed il decreto di concessione prefettizio, e sono ammantate da una serie di garanzie di pubblicità a garanzia del diritto di qualsiasi interessato a proporre opposizione. In caso di figlio minore di età, cui la novella non sia applicabile perché lo status si è costituito prima dell’entrata in vigore della legge e del regolamento delegato da emanarsi entro un anno, ai sensi dell’art. 5, i genitori possono domandare l’aggiunta del cognome materno di comune accordo, a meno che uno di essi sia deceduto, e con l’assenso del figlio che abbia compiuto i 14 anni, secondo le modalità da stabilirsi con il predetto regolamento. Dall’aggiunta del cognome materno deriva la necessità che il figlio scelga quale dei due cognomi trasmettere alla generazione successiva, secondo quanto richiamato supra, sub d). La scelta di precludere l’applicabilità della descritta procedura semplificata alla sostituzione del cognome originariamente attribuito appare condivisibile, trattandosi di intervento su un segno identificativo della persona tendenzialmente consolidatosi quale elemento della sua identità attraverso le relazioni sociali, rispetto al quale possono affacciarsi esigenze di tutela anche pubblicistiche, alla cui valutazione è preposta l’autorità amministrativa, secondo le forme dettate dal Titolo X del D.P.R. n. 396/2000. *** Via A. Pascoli, 33 06128 Perugia Prof. Andrea Sassi Prof. Stefania Stefanelli Tel. 075-585240 – Fax 075-5852421 [email protected] [email protected] Alcune osservazioni devono essere dedicate al contenuto ed all’attuazione della delega contenuta nell’art. 5 del DdL 1628 per l’adeguamento del D.P.R. n. 396/2000 alle disposizioni della legge di riforma. Necessita ricordare che il sistema di pubblicità immobiliare è regolato su base personale, ed è dunque fondamentale adeguare l'organizzazione soggettiva dei registri immobiliari, basata oggi sugli identificativi univoci e supposti costanti nel tempo, di nome e cognome, ai fini della tutela individuale e sociale della circolazione, e della sicurezza del traffico immobiliare e del credito ipotecario, rispetto al mutamento del cognome introdotto dalla riforma, nell'ottica della tutela individuale della identità personale. È dunque opportuno prevedere che l’ufficiale di stato civile sia tenuto a dare adeguata notizia, d'ufficio, al gerente dei registri immobiliari e catastali dell'avvenuto cambio di cognome del soggetto, ferma rimanendo l'identità personale dello stesso, e ciò a prescindere dal fatto che il soggetto che chiede il mutamento di cognome sia già entrato o meno nella banca dati immobiliare e catastale. *** Disegni di legge collegati Sostanzialmente analoghe a quelle descritte appaiono le disposizioni contenute nel DdL 1227, il quale conserva tuttavia la dizione “figlio naturale”, incompatibile con l’unificazione degli status filiationis dettata con la riforma del 2012-2013, in attuazione del canone paritario scolpito nell’art. 30 Cost. Il testo non disciplina inoltre espressamente l’attribuzione del cognome al figlio adottato con adozione parentale (ma solo all’adottato maggiorenne, e in ragione del ricordato rinvio, dell’adottato con adozione in casi particolari); innova, invece, l’art. 237 c.c. in tema di fatti costitutivi del possesso di stato per adeguarla alla riforma del cognome. La disposizione non necessita di tale integrazione, essendo caduto ogni riferimento al cognome paterno per conseguenza della riforma con d.lgs. n. 154/2013. Il DdL 1230 si estende al cognome della moglie, dettando la possibilità di aggiungere il cognome maritale e conservarlo durante lo stato vedovile, fino alle nuove nozze. La disposizione dettata dal vigente art. 143 bis c.c. è comunque interpretata nel senso che è diritto, e non invece obbligo, della moglie aggiungere il cognome del marito al proprio (cfr. Cass. del 13 luglio 1961). Nello stesso senso, il Consiglio di Stato nel parere n. 1746/97 del 10 dicembre 1997, ha ritenuto che «ai fini dell'identificazione della persona vale esclusivamente il cognome da nubile»; secondo la Circolare dei Ministro degli esteri n. 2 del 6 marzo 1998 sui passaporti a lettura ottica «l'apposizione del cognome del marito nel passaporto della donna sposata deve intendersi essere Via A. Pascoli, 33 06128 Perugia Prof. Andrea Sassi Prof. Stefania Stefanelli Tel. 075-585240 – Fax 075-5852421 [email protected] [email protected] facoltativa»; analogamente dispongono la L. n. 1064/1955, contenente «Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti dello Stato Civile», ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con D.P.R. 432/1957. Il DdL conserva la superata dizione «figlio naturale» e non contiene organica disciplina di tutte le descritte condizioni. Il DdL 1226 novella la disciplina del cognome coniugale, prevedendo che ogni coniuge conservi il proprio; riproduce, per il cognome dei figli nati nel matrimonio e fuori di esso, regole sostanzialmente coincidenti col DdL 1628 riguardo alle condizioni sub a)-f), nulla disponendo riguardo alle modificazioni del cognome già attribuito ed all’adeguamento del Reg. di stato civile. Il DdL 1229 introduce la regola dell’accordo per la filiazione matrimoniale, senza disciplinare le ulteriori descritte condizioni. Il DdL 1245 anticipa al momento del matrimonio la scelta del cognome da attribuire ai figli, che resta suscettibile di modifica fino alla nascita del primo di essi; in caso di mancato accordo impone la precedenza del cognome paterno, in violazione del canone costituzionale di eguaglianza. Il DdL 1383 applica l’ordine alfabetico in caso di difetto di accordo, riproducendo sostanzialmente i contenuti del DdL 1628, senza tuttavia disciplinare la condizione sub g). *** La regola dell’obbligatoria imposizione del cognome paterno appare avere una dimensione regionale ed isolata, censurata anche dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo3. Corte EDU, 7-1-2014, Cusan e Fazzo c. Italia, in Famiglia e diritto, 2014, 205, con note di V. Carbone, La disciplina italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio, cit., e di S. Stefanelli, Illegittimità dell’obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma; in Nuova giur. civ. comm., 2014, I, 515, con nota di S. Winkler, Sull’attribuzione del cognome paterno in una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo; in Dir. famiglia persone, 2014, 537, con nota di M Alcuri, L’attribuzione del cognome paterno al vaglio della Corte di Strasburgo. Questi i fatti: due coniugi milanesi, in sede di dichiarazione di nascita domandano l’imposizione del solo cognome materno alla propria figlia. Ricevuto il rifiuto, la domanda di rettificazione dell'atto di nascita viene rigettata in primo ed in secondo grado, in applicazione della una norma consuetudinaria, saldamente radicata nella coscienza sociale, che impone la trasmissione del cognome paterno ai figli di genitori coniugati. La Corte di Cassazione interessata del gravame solleva questione di legittimità della disposizione di sistema per contrasto con gli artt. 2, 3 e 39 Cost. in quanto lesiva del diritto all’identità personale e al nome, nonché del principio di eguaglianza e pari dignità dei genitori, rispetto ai quali ha carattere gravemente discriminatorio l’inderogabilità del patronimico. Sostanzialmente analoga la posizione espressa nello stesso anno della giurisprudenza amministrativa, che in sede di apprezzamento della legittimità del diniego di aggiunta del cognome materno aveva definito la regola della riconoscibilità dell’individuo attraverso il solo cognome paterno una «scelta legislativa contingente e modificabile». La Corte Costituzionale, pur apprezzando la questione alla stregua degli obblighi nascenti dall’adesione alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e non mancando di censurare la regola quale retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, che affonda le proprie radici nel 3 Via A. Pascoli, 33 06128 Perugia Prof. Andrea Sassi Prof. Stefania Stefanelli Tel. 075-585240 – Fax 075-5852421 [email protected] [email protected] Il code civil francese, artt. 311-21 e ss., riformato nel 2002 dalla Loi n. 2002304 relative au nom de famille, riconosce ai genitori, in sede di simultanea dichiarazione di nascita ed indipendentemente dal vincolo di coniugio tra gli stessi, la facoltà di scelta del cognome da attribuire al figlio, che sia quello del padre, quello della madre o entrambi, nell’ordine preferito. In difetto di scelta concorde, si trasmette il cognome del genitore nei cui confronti la filiazione venga per primo stabilita, anche con accertamento giudiziale, ed il cognome paterno è attribuito solo nell’accertamento simultaneo. Il doppio cognome, o il mutamento di quello singolo originariamente attribuito, possono altresì derivare dalla dichiarazione congiunta successiva all’accertamento del secondo legame di filiazione, con il consenso necessario del minore che abbia compiuto i tredici anni. Il cognome prescelto per il primogenito, nato dopo l’1-1-2005, si estende agli altri figli della coppia, ed identiche regole valgono anche per l’adozione di minorenni4. Il BGB tedesco, § 1355 risolve la questione attraverso l’assegnazione ai figli matrimoniali del cognome coniugale (Ehename) prescelto dai genitori al tempo del matrimonio, tra quelli delle famiglie di origine, anche eventualmente aggiunto ad essi. In difetto di scelta, ove la potestà spetto ad entrambi, i genitori possono assegnare ai figli il cognome paterno o quello materno, con dichiarazione resa all’Ufficiale di stato civile; mancando l’accordo entro un mese dalla nascita del figlio, il tribunale della famiglia (Familiengericht) assegna un termine ad uno dei genitori per la scelta, e nella sua perdurante inerzia il figlio assume il cognome del costui. L’accordo, da prendersi al momento della nascita, ed in sua mancanza l’intervento del tribunale, decidono il cognome anche quando i genitori non sono coniugati (§1616-1618), mentre quando lo status diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, incompatibile tanto col principio di parità di cui agli artt. 3 e 30 Cost., quanto con le fonti internazionali pertinenti, non pronuncia l’incostituzionalità, e rimette alla discrezionalità del legislatore la scelta tra le differenti opzioni praticabili, ed effettivamente ipotizzate da diversi progetti di legge sostanzialmente diretti ad eliminare l’obbligatorietà riconoscendo facoltà di scelta ai genitori o introducendo il doppio cognome cosiddetto pariarcale . Pur avendo ottenuto l’aggiunta del cognome materno con decreto del Prefetto di Milano, i ricorrenti non abbandonavano le speranze, e introducevano ricorso presso la Corte di Strasburgo lamentando il permanere della violazione del proprio diritto di imporre ai figli il cognome materno, nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all’art.8 della Convenzione, e in attuazione del divieto di discriminazione di genere, di cui all’art 14. Non è infatti comunque possibile, in forza della legislazione vigente, imporre ai figli di genitori coniugati il solo cognome materno, fin dalla nascita, ma solo aggiungerlo, eventualmente ed all’esito di un procedimento amministrativo caratterizzato da discrezionalità, a quello, nativo, paterno. 4 Cfr. FORTE, La disciplina del cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, in Famiglia e Diritto, 2013, p.962 ss.; CARBONE, Crisi della famiglia e principio di solidarietà, in www.comparazionedirittocivile.it; BUSACCA, Status filiationis ed attribuzione del cognome. Situazione attuale e prospettive di riforma, in Humanities, 2015, 1 ss.; in termini critici avverso una «uguaglianza ad ogni costo», FURGIUELE, Della recente novella al Code civil in tema di uguaglianza tra coniugi, in Riv. dir. civ., 1986, 413 ss. Via A. Pascoli, 33 06128 Perugia Prof. Andrea Sassi Prof. Stefania Stefanelli Tel. 075-585240 – Fax 075-5852421 [email protected] [email protected] filiationis è stabilito nei confronti di uno solo dei genitori il figlio riceve il cognome che porta tale genitore al momento della nascita del figlio (§1617a) 5. Parzialmente difforme è l’opzione accolta dal codice civile elvetico, artt. 270 e 270a riformati con l. 30 settembre 2011 (in vigore dal primo gennaio 2013) con la limitazione della scelta del cognome coniugale a quello di uno solo degli sposi o dei partner dell’unione domestica registrata, cognome che viene trasmesso ai relativi figli; la scelta può essere modificata entro l’anno dalla nascita del figlio, in favore del cognome di uno dei genitori. Al cambiamento, conseguente anche all’applicazione del diritto transitorio, deve consentire il minore dodicenne. La regola per il figlio di genitori non coniugati è il matronimico, con facoltà di deroga per accordo tra i genitori nei cui confronti sia stabilita la filiazione, entro il medesimo termine annuale; il padre a cui spetti esclusivamente l’autorità parentale ha identica facoltà di scelta. Il matronimico vige anche in Belgio in difetto di accordo, ovvero qualora non sia accertata la paternità, e infine allorché il padre sia coniugato con donna diversa dalla madre, ai sensi dell’art. 335 c.c. Nel Regno Unito i genitori, investiti della parental responsibility, esercitano la facoltà di scelta nell’attribuzione, in sede di dichiarazione della nascita ed a prescindere dall’eventuale loro status coniugale, del cognome paterno, materno o di entrambi, ovvero anche di un cognome diverso dai propri. Una nuova registrazione è necessaria in caso di successivo matrimonio dei genitori. L’adozione o l’accertamento della filiazione producono, con l’accordo dei genitori ovvero per statuizione giudiziale, la modifica del cognome originario con la formazione di un nuovo atto di nascita. L’art. 109 del codigo civil spagnolo, novellato Ley 40/1999, sobre nombre y appelidos y ordes de los mismo, adotta la regola del doppio cognome dei figli, derivato dal primo cognome di entrambi i genitori coniugati, nell’ordine deciso dal loro accordo6. In difetto, è data precedenza al primo cognome paterno, con facoltà di modifica su istanza del figlio maggiorenne. Identica la Cfr. G. CATTANEO, Il cognome della moglie e dei figli, in Riv. dir. civ., 1997, I, 691 ss.; E. JAIME, Cognome e diritto di famiglia nella recente riforma tedesca (con spunti di diritto comparato), ivi, 1995, I, 73 ss.; ID., Cognome e protezione dell’identità della persona (con particolare riguardo alla legislazione tedesca e con spunti di diritto internazionale privato), ivi, 1994, II, 853 ss.; ad una bambina che portava il doppio cognome in forza della legislazione francese si riferisce il caso deciso da A. Brescia, 2-4-2012. 6 Analoga la disciplina dei Paesi latino americani, compreso il Brasile, rispetto al quale si legga la vicenda di una bambina, di cittadinanza italiana e brasiliana, alla quale spetta il doppio cognome paterno e materno, in forza dei principi fondamentali dei due ordinamenti statali e di quello comunitario secondo T. Lamezia Terme, decr. 25-1-2010, in Famiglia e diritto, 2010, 1043, con nota di R.M. BOVA, Il cognome del figlio legittimo con doppia cittadinanza: confronto tra l’ordinamento interno, il diritto sovranazionale e le legislazioni degli stati europei. Sul mantenimento del doppio cognome attribuito secondo la legislazione di altro Stato cfr. Cass., 17-7-2013, n. 17462, in Foro it., 2013, I, c. 2807; Circ. Min. Interno, 18-2-2010, n. 4. 5 Via A. Pascoli, 33 06128 Perugia Prof. Andrea Sassi Prof. Stefania Stefanelli Tel. 075-585240 – Fax 075-5852421 [email protected] [email protected] cognominizzazione dei figli naturali, ove la filiazione sia stabilita nei confronti di entrambi i genitori, mentre nell’alternativa il figlio assume entrambi i cognomi del genitore che lo abbia riconosciuto. Analoghe disposizioni regolano l’attribuzione del cognome del figlio adottato da una coppia o da una persona singola. La scelta dell’unico cognome da tramandare ai discendenti è rimessa all’accordo tra i genitori7. In Portogallo (art. 1875 c.c.) vige analoga disciplina, ma i cognomi possono essere anche quattro, due da ciascuno ramo genitoriale, i fratelli germani possono portare cognomi differenti. L’art. 1505 del codice civile greco accoglie l’opzione del cognome coniugale, da scegliersi per i coniugi e per i figli tra quelli portati da ciascuno degli sposi o nell’accostamento degli stessi; in mancanza di accordo prevale il cognome paterno. Si rappresenta, in relazione alla prosecuzione dell’esame parlamentare e l’elaborazione del regolamento delegato, per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed integrazione, piena disponibilità attuale e futura. Roma, 14 febbraio 2017 Andrea Sassi Stefania Stefanelli G. AUTORINO STANZIONE, Autonomia familiare e attribuzione del cognome: i dubbi in Italia e le certezze in Europa, in Corriere giur., 2009, p. 500. 7 Via A. Pascoli, 33 06128 Perugia Prof. Andrea Sassi Prof. Stefania Stefanelli Tel. 075-585240 – Fax 075-5852421 [email protected] [email protected]