APPENDICE “A” - Provincia di Treviso

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…PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE……….………
APPENDICE ………………
APPENDICE “A”
Linee guida per la pianificazione territoriale
in materia di elettrodotti e cabine di trasformazione.
(linee elettriche a 50 Hz)
…PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE……….………
APPENDICE ………………
La necessità di garantire la tutela della salute e nel contempo il bisogno di sviluppare un’adeguata rete di
distribuzione atta a soddisfare la crescente richiesta di energia elettrica impongono delle scelte oculate in
fase di valutazioni ambientali e programmazione territoriale. Queste linee guida vengono fornite come
riferimento per garantire il rispetto della normativa vigente e con l’obbiettivo di tutelare la salute della
popolazione presente nelle vicinanze di queste infrastrutture.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
NORMATIVA NAZIONALE – Legge quadro
In Italia nel 2001 è entrata in vigore la legge del 22/02/2001 n.36:
Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L.
36/2001)
Questa legge riorganizza il quadro normativo italiano in maniera omogenea stabilendo delle competenze
per stato, regioni, province e comuni. Inoltre introduce il concetto di limite di esposizione, valore di
attenzione e obiettivo di qualità.
Nella legge quadro vengono anche definite le competenze dei controlli che spettano esclusivamente alle
Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (nel Veneto ARPAV). I comuni e le provincie devono
avvalersi di suddette Agenzie per le operazioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale come
previsto dall’ art. 14 della legge quadro n.36/2001.
NORMATIVA NAZIONALE – Decreto attuativo
Il decreto attuativo che fissa i valori numerici da applicare come limiti per le esposizioni dei campi a 50
Hz è stato emanato con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio
2003:
(DPCM 8/7/2003) “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, pubblicato nella G.U. n.200 del 29.08.2003.
Con tale decreto vengono abrogate (art.8) le precedenti disposizioni di legge dei DPCM dell’ 23/4/92 e
del 28/9/95.
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FASCE DI RISPETTO (art. 4 del DPCM 8/7/2003):
Obiettivi di qualità
1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti
abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella
progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni
elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi
elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, é fissato l'obiettivo di
qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco
delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.
Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui
all'art. 4,comma 1, lettera h) della L.36/2001 e art. 4 del DPCM 8/7/2003 ed alla portata in corrente
in servizio normale dell'elettrodotto (art. 6 del DPCM 8/7/2003), come definita dalla norma CEI 1160, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per
gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non
superiore a 150 kV.
La definizione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto è demandata all'
APAT, con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (al momento il
provvedimento non è ancora stato adottato).
1. Calcolo delle fasce di rispetto
Per rispettare l’obiettivo di qualità del DPCM 8/7/2003 di devono applicare delle fasce di rispetto dei 3
µT dall’asse dell’elettrodotto, in cui non è possibile costruire aree o edifici adibite al gioco per
l'infanzia, ad ambienti abitativi, ad ambienti scolastici e luoghi con permanenze non inferiori a quattro
ore.
L’ARPAV Veneto ha calcolato tali fasce di rispetto al di fuori delle quali sicuramente vengono rispettati i
3 µT per ogni tipologia di elettrodotto del Veneto (calcolo cautelativo). Tali fasce si considerano come
distanze ortogonali in entrambi i lati dalla proiezione sul terreno dell’asse della linea.
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…PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE……….………
APPENDICE ………………
La seguente tabella elenca le fasce di rispetto per l’obiettivo di qualità dei 3 µT del DPCM 8/7/2003:
Tensione
Tipologia di linea
Fascia di rispetto dei 3µT
132 kV
Singola terna
21 m
Doppia terna non ottimizzata
28 m
Doppia terna ottimizzata
19 m
Singola terna
30 m
Doppia terna non ottimizzata
34 m
Doppia terna ottimizzata
23 m
Singola terna
47 m
Doppia terna non ottimizzata
69 m
Doppia terna ottimizzata
40 m
220 kV
380 kV
Distanze dalle cabine di trasformazione
Nel caso specifico di cabine di trasformazione media/bassa tensione (MT/bt), con collegamenti in cavo
interrato in ingresso ed in uscita, a distanza dalle pareti superiori ai 1,5-2 m si trovano in genere valori di
E < 5 kV/m e di H < 3uT.
Si può quindi stabilire che tali cabine rispettano i limiti previsti se vengono collocate ad almeno 2m da
ambienti abitativi o da zone in cui si permane per più di 4 ore.
Comunque è consigliabile, soprattutto per le cabine interne a condomini o costruzioni abitate, prevederne
l’ubicazione in aree che non siano adiacenti a posti in cui si soggiorna per più di 4 ore (camere, stanze in
generale, uffici, ecc.) ma disporle vicino a garage, rampe di accesso ai piani interrati, magazzini, bagni,
sala caldaie,parcheggi, ecc.).
Questo permetterà di ridurre al minimo l’esposizione della popolazione già in fase di progettazione degli
edifici.
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