…PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE……….……… APPENDICE ……………… APPENDICE “A” Linee guida per la pianificazione territoriale in materia di elettrodotti e cabine di trasformazione. (linee elettriche a 50 Hz) …PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE……….……… APPENDICE ……………… La necessità di garantire la tutela della salute e nel contempo il bisogno di sviluppare un’adeguata rete di distribuzione atta a soddisfare la crescente richiesta di energia elettrica impongono delle scelte oculate in fase di valutazioni ambientali e programmazione territoriale. Queste linee guida vengono fornite come riferimento per garantire il rispetto della normativa vigente e con l’obbiettivo di tutelare la salute della popolazione presente nelle vicinanze di queste infrastrutture. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: NORMATIVA NAZIONALE – Legge quadro In Italia nel 2001 è entrata in vigore la legge del 22/02/2001 n.36: Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/2001) Questa legge riorganizza il quadro normativo italiano in maniera omogenea stabilendo delle competenze per stato, regioni, province e comuni. Inoltre introduce il concetto di limite di esposizione, valore di attenzione e obiettivo di qualità. Nella legge quadro vengono anche definite le competenze dei controlli che spettano esclusivamente alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (nel Veneto ARPAV). I comuni e le provincie devono avvalersi di suddette Agenzie per le operazioni di controllo e vigilanza sanitaria e ambientale come previsto dall’ art. 14 della legge quadro n.36/2001. NORMATIVA NAZIONALE – Decreto attuativo Il decreto attuativo che fissa i valori numerici da applicare come limiti per le esposizioni dei campi a 50 Hz è stato emanato con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003: (DPCM 8/7/2003) “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, pubblicato nella G.U. n.200 del 29.08.2003. Con tale decreto vengono abrogate (art.8) le precedenti disposizioni di legge dei DPCM dell’ 23/4/92 e del 28/9/95. 1 FASCE DI RISPETTO (art. 4 del DPCM 8/7/2003): Obiettivi di qualità 1. Nella progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz, é fissato l'obiettivo di qualità di 3 µT per il valore dell'induzione magnetica, da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. Per la determinazione delle fasce di rispetto si dovrà fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4,comma 1, lettera h) della L.36/2001 e art. 4 del DPCM 8/7/2003 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto (art. 6 del DPCM 8/7/2003), come definita dalla norma CEI 1160, che deve essere dichiarata dal gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV. La definizione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto è demandata all' APAT, con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (al momento il provvedimento non è ancora stato adottato). 1. Calcolo delle fasce di rispetto Per rispettare l’obiettivo di qualità del DPCM 8/7/2003 di devono applicare delle fasce di rispetto dei 3 µT dall’asse dell’elettrodotto, in cui non è possibile costruire aree o edifici adibite al gioco per l'infanzia, ad ambienti abitativi, ad ambienti scolastici e luoghi con permanenze non inferiori a quattro ore. L’ARPAV Veneto ha calcolato tali fasce di rispetto al di fuori delle quali sicuramente vengono rispettati i 3 µT per ogni tipologia di elettrodotto del Veneto (calcolo cautelativo). Tali fasce si considerano come distanze ortogonali in entrambi i lati dalla proiezione sul terreno dell’asse della linea. 2 …PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE……….……… APPENDICE ……………… La seguente tabella elenca le fasce di rispetto per l’obiettivo di qualità dei 3 µT del DPCM 8/7/2003: Tensione Tipologia di linea Fascia di rispetto dei 3µT 132 kV Singola terna 21 m Doppia terna non ottimizzata 28 m Doppia terna ottimizzata 19 m Singola terna 30 m Doppia terna non ottimizzata 34 m Doppia terna ottimizzata 23 m Singola terna 47 m Doppia terna non ottimizzata 69 m Doppia terna ottimizzata 40 m 220 kV 380 kV Distanze dalle cabine di trasformazione Nel caso specifico di cabine di trasformazione media/bassa tensione (MT/bt), con collegamenti in cavo interrato in ingresso ed in uscita, a distanza dalle pareti superiori ai 1,5-2 m si trovano in genere valori di E < 5 kV/m e di H < 3uT. Si può quindi stabilire che tali cabine rispettano i limiti previsti se vengono collocate ad almeno 2m da ambienti abitativi o da zone in cui si permane per più di 4 ore. Comunque è consigliabile, soprattutto per le cabine interne a condomini o costruzioni abitate, prevederne l’ubicazione in aree che non siano adiacenti a posti in cui si soggiorna per più di 4 ore (camere, stanze in generale, uffici, ecc.) ma disporle vicino a garage, rampe di accesso ai piani interrati, magazzini, bagni, sala caldaie,parcheggi, ecc.). Questo permetterà di ridurre al minimo l’esposizione della popolazione già in fase di progettazione degli edifici. 3 4