C8899 - A.V.I.P./RAMO D`AZIENDA DI CLEAR CHANNEL JOLLY

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C8899 - A.V.I.P./RAMO D’AZIENDA DI CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITÀ
Provvedimento n. 17631
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 22 novembre 2007;
SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO la comunicazione della società Advent International Corporation, pervenuta in data 24 ottobre 2007;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
A.V.I.P. S.p.A. (di seguito, AVIP) è una società di diritto italiano, controllata da Advent International Corporation (di
seguito, Advent), che gestisce in concessione spazi pubblicitari e provvede all’installazione e locazione dei relativi
impianti. Advent è una società di diritto statunitense, con capitale sociale a partecipazione diffusa, specializzata
nell’acquisizione, mediante fondi d’investimento da essa controllati, di partecipazioni di controllo e non, in società
operanti in vari settori industriali e nella gestione di fondi di investimento.
Il fatturato realizzato da Advent per vendite in Italia, nel 2005, è stato di circa [440-700]1 milioni di euro.
Clear Channel Jolly Pubblicità S.p.A. (di seguito, Clear Channel) è una società di diritto italiano che appartiene al
Gruppo Clear Channel Holding Italia S.p.A., attiva nel settore della pubblicità esterna e delle affissioni.
Il fatturato realizzato a livello nazionale da Clear Channel, nel 2006, è stato pari a 92,4 milioni di euro.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione in esame prevede l’acquisizione da parte di Advent, per il tramite di AVIP, di un ramo di azienda della
società Clear Channel, rappresentato da 88 impianti di cartellonistica muniti della relativa autorizzazione
amministrativa.
L’acquisizione di Clear Channel consentirà ad AVIP di sviluppare la propria offerta sul mercato della pubblicità esterna.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parte di una impresa, costituisce una
concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del
Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1,
della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato in Italia dall’insieme delle imprese interessate
all’acquisizione è stato superiore a 440 milioni di euro.
IV. VALUTAZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione in esame interessa il mercato della pubblicità esterna (cd. outdoor advertising) consistente nella vendita
di spazi pubblicitari in luoghi aperti al pubblico (piazze, strade, stazioni ferroviarie, aeroporti, porti, stazioni di servizio,
stadi, vetture adibite a trasporto pubblico) con differenti modi di esposizione (affissioni, tabelloni, cartelloni luminosi,
striscioni o arredo urbano).
Pur non escludendo la rilevanza della segmentazione tra i vari prodotti offerti della pubblicità esterna, si precisa che, ai
fini della presente operazione, una più specifica definizione di mercato rilevante può essere lasciata aperta2.
La concentrazione non è, infatti, suscettibile di creare o rafforzare la posizione dominante delle imprese interessate alla
presente operazione, qualunque sia la definizione di mercato del prodotto.
Sotto il profilo geografico il suddetto mercato ha dimensioni coincidenti con il territorio nazionale.
Secondo quanto comunicato dalle Parti, nell’ambito del mercato della pubblicità esterna nel 2006, Advent, per il
tramite di AVIP, detiene una quota complessiva pari al 5,7 % mentre Clear Channel risulta presente con una quota pari
al 12%; il ramo d’azienda di Clear Channel, oggetto della presente operazione, rappresenta tuttavia una quota
marginale di mercato.
Inoltre, in tale mercato sono presenti altri operatori rilevanti (legati ai principali gruppi internazionali attivi nel mercato
della pubblicità), ossia IGP/JCDecaux (con una quota di mercato del 21%), Viacom (con una quota di mercato del
10%), nonché altri operatori (tra cui Ipas, Italtriest, PES) con quote di mercato inferiori.
1 [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle
informazioni.]
2 [La medesima osservazione è stata effettuata dalla Commissione Europea (nel caso COMP/M.2529 del 14 settembre 2001) e
dall’AGCM nel provvedimento n. 11442 (C5428) del 27 novembre 2002 (in Bollettino n. 48/2002).]
In ragione delle suddette riscontrate caratteristiche, nonché della marginalità della quota di mercato del ramo
d’azienda oggetto dell’acquisizione, l’operazione comunicata non è idonea a produrre effetti restrittivi della concorrenza
nel mercato rilevante.
RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato interessato, tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
DELIBERA
di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese
interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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