Ill.mo sig. Sindaco di Foggia Franco Landella Sede Ill.mo Presidente

Ill.mo sig. Sindaco di Foggia
Franco Landella
Sede
Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale di Foggia
Avv. Luigi Miranda
Sede
e p.c.
Ill.mo Prefetto di Foggia
Dott.ssa Luisa Latella
Sede
Spett.le Corte dei Conti
Regione Puglia
Procura Regionale
Sede
Spett.le Collegio dei Revisori
Comune di Foggia
Sede
Egr. Consiglieri Comunali
Comune di Foggia
Sede
Interpellanza urgente in ordine alla “Presa d’atto dell’individuazione dell’arch. Vincenzo
Lombardi per l’incarico di dirigente, a titolo gratuito, per l’area Pianificazione, Governance,
Ambiente e Sviluppo Sostenibile a tempo indeterminato, ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.
Il sottoscritto consigliere comunale, in riferimento:
alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 01.08.2014 con la quale si prendeva atto dell’individuazione dell’arch. Vincenzo Lombardi per l’incarico di dirigente a titolo gratuito per l’area Pianificazione, Governance, Ambiente e Sviluppo a tempo determinato ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000;
1
e della
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 05.08.2014 con la quale si procedeva alla determinazione a contrarre
ed alla approvazione dello schema di contratto individuale di lavoro per l’incarico di Dirigente Area Pia
nificazione, Governance, Ambiente e Sviluppo Sostenibile a titolo gratuito e a tempo determinato ex art. 110
del D.Lgs. n. 267/2000;
ESPONE QUANTO SEGUE
la Giunta Comunale del Comune di Foggia ha disposto il conferimento dell’incarico di Dirigente
responsabile dei Servizi di Pianificazione, Governance, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, all’architetto
Vincenzo Lombardi, in quiescenza, con contratto di lavoro a tempo determinato e a titolo gratuito, per la
durata di mesi 12.
Tale necessità è stata ravvisata dall'Amministrazione Comunale per ricoprire la suddetta posizione
dirigenziale rimasta vacante successivamente all'assegnazione dell'Ing. F.P.Affatato, sino al 30/06/2014
responsabile dei Servizi di Pianificazione, Governance, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, a servizi diversi.
Dalla attenta ed approfondita lettura dei testi degli atti e dello schema di contratto di assunzione, così come
evidenziati in premessa, nonché dall’analisi dei dati normativi negli stessi citati, si sono riscontrati dei profili
di illegittimità relativi alle modalità di assunzione del Dirigente esterno alla pianta organica
dell'Amministrazione Comunale di Foggia.
Precisamente e nell'ordine, nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 è stato fatto riferimento, in
premessa, all'art. 110, comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 il quale
prevede testualmente: “Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista
la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della
dotazione organica, contratti a tempo determinato e non oltre il mandato del Sindaco, per i dirigenti e le alte
specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e per una quota stabilita
dalla legge […]”.
Nella suddetta Deliberazione è stato fatto altresì riferimento al testo del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014,
all'epoca ancora non convertito in legge, testo riportato, quindi, per le parti necessarie, nella stesura non
definitiva.
Nella deliberazione della Giunta Comunale di Foggia, avente ad oggetto la "Presa d'atto dell'individuazione
dell'Arch. Vincenzo Lombardi per l'incarico di Dirigente, a titolo gratuito, per l'Area Pianificazione,
Governance, Ambiente e Sviluppo Sostenibile a tempo determinato ex art. 110 del D.lgs. 267/2000", è stata
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ritenuta applicabile "la norma del precitato D.L. n. 90/2014, seppure in via eccezionale, per permettere alla
macchina comunale di avvalersi di risorse umane qualificate e di comprovata esperienza da mettere a
disposizione della collettività a titolo completamente gratuito”.
E' stato altresì rilevato che "il Sindaco può, secondo le precitate disposizioni, con proprio decreto
individuare, col criterio dell'intuitu personae e/o affidamento diretto, soggetti esterni all'Ente per lo
svolgimento di incarichi di dirigenti, per la realizzazione di specifici e determinati obiettivi strumentali al
perseguimento dell'efficacia e al coordinamento delle azioni di governo dell'Ente e che, nello specifico tale
procedura, che si intende intraprendere, può non essere soggetta a comparazione anche perchè trattasi di
prestazione a titolo gratuito".
Come detto, successivamente a tale Deliberazione, con Determina dirigenziale n. 13 del 05/08/2014 avente
ad oggetto la "Determinazione a contrarre ed approvazione schema contratto individuale di lavoro per
incarico del Dirigente" per l'Area come sopra identificata, visto "il recente D.L. n. 90 del 24/06/2014 in
corso di conversione, che agli artt. 6 e 11 introduce singolari disposizioni modificative degli artt. 90 e 110
del D.Lgs. n. 267/2000 e, nello specifico, laddove stabilisce che il divieto di conferire incarichi dirigenziali a
pensionati non si applica agli incarichi gratuiti", considerato che "l'assunzione del dirigente in argomento
non comporta incremento di spesa rispetto alle annualità precedenti perchè resa a titolo gratuito", ritenuto
"nonostante la natura fiduciaria dell'incarico, di provvedere alla verifica dei requisiti che si ritengono
necessari per l'espletamento delle funzioni e connesse attribuzioni di responsabilità da espletare e richiedere
all'interessato, individuato dall'Amministrazione per le vie brevi, la documentazione di rito ai fini
dell'affidamento dell'incarico a titolo gratuito di dirigente e conseguente sottoscrizione del contratto
individuale di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 2 del D.Lgs. 267/2000" è stato
determinato di procedere all'assunzione dell'Architetto Lombardi.
Nella premessa al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato anche questo stipulato ai sensi
dell’art. 110, comma 2, Testo Unico Enti Locali per la funzione di Dirigente responsabile di settore, è stata
ribadita, quindi, la necessità di "individuare un soggetto in pensione, ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 90/2014, in
fase di conversione, e che, ad esito di un indagine di mercato per le vie brevi espletata dal Gabinetto del
Sindaco, è stato individuato, quale candidato all'instaurazione del rapporto di cui si tratta, attraverso la
stipulazione di apposito contratto individuale di lavoro, l'Arch. Lombardi Vincenzo sopra indicato".
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Ciò premesso, è dato subito osservare come il carattere gratuito del contratto non è ragione sufficiente per il
ricorso all’assunzione a chiamata diretta del dirigente secondo il menzionato criterio dell’intuitu personae:
nessuna previsione in tal senso, infatti, è dato rilevare nelle norme di legge o di regolamento applicabili al
caso concreto.
Anche il riferimento al D.L. n. 90/2014, si ripete al momento della emanazione delle delibere e della stipula
del contratto, ancora non convertito in legge, non ha certo reso legittimo l’operato dell’Amministrazione
Pubblica la, quale, infatti, ha riportato nella propria Deliberazione solo la previsione normativa relativa alla
possibilità di conferire incarichi gratuiti a tutti i pensionati pubblici e privati e nessun preciso riferimento alla
possibilità di aggirare il procedimento relativo all’evidenza pubblica.
Il D.L. n. 90/2014 è stato, quindi convertito nella Legge n. 114 dell’11/08/2014 recante "Misure urgenti per
la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".
Relativamente alle disposizioni sul personale delle regioni e degli enti locali, la legge di conversione ha
espressamente previsto:
1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il
comma
1
dell'articolo
è
sostituito
dal
seguente:
"1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche
dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di
qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi
attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei
posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi
restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma
sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico."
Sulla possibilità di assunzione con contratti a titolo gratuito, la legge di conversione ha confermato il
principio secondo il quale vige il "Divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza", con la seguente
eccezione: "Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non
superiore ad un anno, non prorogabile, nè rinnovabile, presso ciascuna amministrazione".
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E’ bene porre l’attenzione però sul fatto che tale legge dà la facoltà al dirigente di affrontare spese
successivamente alle quali "devono essere rendicontati eventuali rimborsi (di spese), corrisposti nei limiti
fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata".
Con quest’ultima previsione, cade quindi, pur volendo dare alla stessa dignità di valida argomentazione, la
giustificazione (gratuità del contratto), posta alla base della stipula del contratto di assunzione da parte della
Giunta Comunale con le modalità della chiamata diretta.
Ed infatti, come innanzi detto, la legge di conversione offre la possibilità al dirigente , assunto con contratto
a termine a titolo gratuito, di presentare il “conto” di spese eventualmente affrontate in virtù dell’incarico
ricoperto.
Appare quindi ictu oculi, come nessuna norma invocata dalla Giunta Comunale, posta alla base delle
modalità con le quali l’architetto Lombardi è stato assunto con contratto a tempo determinato, abbia previsto
la possibilità di assunzione per le vie brevi di quest’ultimo.
E bene anche evidenziare come le modalità di reclutamento dell'architetto Lombardi hanno ignorato quanto
disposto nel Regolamento della Dirigenza del Comune di Foggia così come le previsioni del Regolamento
per la copertura dei posti di dirigente a tempo determinato del Comune stesso.
Precisamente, l'art. 7 del Regolamento della Dirigenza, concernente l'"Attribuzione degli incarichi
dirigenziali", prevede espressamente che: "1. L'attribuzione degli incarichi ai dirigenti spetta al Sindaco. 2.
Gli incarichi sono conferiti ai dirigenti in servizio presso l'Amministrazione, nonchè al personale esterno in
possesso dei prescritti requisiti tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato, secondo
quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente e fatta salva l'evidenza pubblica".
Parimenti, l'art. 1 del Regolamento per la copertura dei posti di dirigente a tempo determinato concernente la
“Copertura posti di qualifica dirigenziale, di responsabili di servizi o uffici o di alta specializzazione”,
testualmente dispone: "1. Gli incarichi per la copertura di posti di qualifica dirigenziale possono essere
conferiti dal Sindaco anche con contratto a tempo determinato, previa procedura ad evidenza pubblica, a
coloro che abbiano i requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'accesso alla qualifica da ricoprire".
Art. 2 - Requisiti per l'assunzione con contratto a tempo determinato di diritto privato e relativa disciplina:
"1. A tali assunzioni si provvede mediante selezione. 2. Il bando di selezione deve essere adeguatamente
pubblicizzato".3. Le modalità di selezione saranno indicate nell'apposito bando". Art. 3 – Limiti, criteri e
modalità per la stipula di contratti a tempo determinato al di fuori della dotazione organica: "1. Possono
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essere instaurati, al di fuori della dotazione organica, mediante contratto di diritto privato, rapporti di
lavoro a tempo determinato per il reclutamento di personale dirigenziale e di alta specializzazione, in
assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente. 2. Tali contratti possono essere stipulati in misura
non superiore al cinque per cento della dotazione organica complessiva dell'area dirigenziale e direttiva. 3.
Il personale da assumere mediante contratto deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per la
qualifica da ricoprire: diploma di laurea ed adeguata professionalità, capacità ed attitudine adeguati alle
funzioni da svolgere, valutati sulla base delle esperienze svolte nel settore pubblico o privato o nelle libere
professioni o in altre attività professionali di particolare qualificazione. 4. Fermo restando le modalità
previste in materia dalle leggi finanziarie vigenti, per tali assunzioni si provvede mediante apposito bando.
5. In detto bando saranno esplicitate le modalità di selezione. 6. Il conferimento e la definizione
dell'incarico avviene con provvedimento del Sindaco".
Principio fondamentale oramai acquisito dalla giurisprudenza amministrativa, è quello secondo il quale la
disciplina statale trova necessariamente il proprio limite nell’autonomia statutaria e regolamentare
costituzionalmente
garantite,
in
materia,
alle
autonomie
locali.
Ed infatti l’art.117 della Costituzione intesta la competenza legislativa esclusiva allo Stato in materia di
“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato
e
degli
articolo,
enti
al
pubblici
comma
5,
nazionali”
prevede
che
(comma
“i
Comuni,
2,
lett.
g),
le
Province
e
mentre
le
Città
lo
stesso
metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
loro attribuite”.
Ad esempio, la disciplina citata sul limite del conferimento di una determinata tipologia di incarichi
dirigenziali,
qual
è
contenuta
quella
nell’art.110
TUEL,
attiene a quest’ultimo ambito, rientrando specificamente nel potere-dovere di ciascun Ente Locale di
provvedere alla propria organizzazione amministrativa, che deve esplicitarsi in una scelta autonoma, in
primo luogo nello Statuto e quindi nel pertinente regolamento di organizzazione e della dirigenza.
La normativa in esame, quindi, attiene ad un aspetto della disciplina dell’organizzazione delle
Amministrazioni che, nel caso delle autonomie locali, è riservato alla sfera dell’autodeterminazione del
modello organizzativo più consono alla realtà locale.
6
Ed
infatti,
Costituzione,
possono
realtà
in
gli
forza
Enti
disciplinare
locale
i
dell’autonomia
Locali,
con
propri
nei
le
Uffici
organizzativa
loro
riconosciuta
limiti
cui
all’art.110
modalità
e
le
più
tipologie
di
corrispondenti
di
incarichi
dalla
TUEL,
alla
singola
da
conferire
ai dirigenti ad essi preposti.
In tal modo potranno conferire incarichi temporanei tenendo comunque presente, da un lato, i limiti imposti
dai
principi
di
sana
gestione
delle
risorse
pubbliche
a
disposizione degli enti; d’altro lato, dell’eccezionalità della disposizione di cui all’art. 110 TUEL nel
sistema del conferimento d’incarichi dirigenziali.
Analogo ragionamento deve essere compiuto per quanto riguarda la normativa di fonte regolamentare,
intervenuta per disciplinare specificamente le modalità di assunzione a tempo determinato dei dirigenti
compresi quelli chiamati al di fuori della pianta organica dell’ente.
Ed infatti, quanto detto trova conferma nel comma 1 dell’art. 110 TUEL nel quale è fatto preciso riferimento
al dovere di osservanza ed applicazione da parte della Pubblica Amministrazione del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Sulla illegittimità dei c.d. incarichi dirigenziali fiduciari, si ritiene utile riportare per esteso un commento alla
recentissima Sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale della Calabria, n. 25 del 5 febbraio
2014.
La pretesa “fiduciarietà” degli incarichi dirigenziali o comunque di vertice, in particolare a soggetti esterni, resta uno
degli argomenti spinosi dell’amministrazione pubblica in generale e locale, in particolare.
Un’ennesima conferma dell’illegittimità di incarichi attribuiti per esclusiva ampia scelta personale e fiduciaria del
sindaco proviene dalla Sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Calabria, 5 febbraio 2014, n. 25.
Il caso si riferisce all’assegnazione di un incarico di responsabile di servizio in un comune privo di dirigenza, ai sensi
dell’articolo 110, comma 1, del d.lgs 267/2000, ma le indicazioni fornite dalla magistratura contabile valgono in
generale per la fattispecie degli incarichi dirigenziali in senso tecnico.
Un primo assunto fondamentale della sentenza è la diretta applicabilità all’ordinamento locale dell’articolo 19, commi 6
e seguenti del d.lgs n. 165/2001.
La Sezione Calabria non riesce a svincolarsi dalla teoria da considerare errata della convivenza dell’articolo 110 del
d.lgs n. 267/2000, con l’articolo 19, commi 6 e seguenti, del d.lgs n. 165/2001 elaborata dalle Sezioni Riunite in sede di
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controllo e si accoda alla posizione intermedia della necessaria integrazione della disciplina del Tuel con quella
generale destinata ai lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni.
Di conseguenza, sancisce la sentenza, “nell’ambito della disposizione di cui all’ art. 110, 1 comma trova applicazione
sia la disciplina degli incarichi esterni fissata negli art. 6 e 6 bis del d. lgs. 165/2001, direttamente applicabile agli enti
locali, sia la previsione che, comunque, restino fermi i requisiti della qualifica da ricoprire”.
L’elemento di particolare pregio della decisione della Corte dei conti della Calabria, tuttavia, va oltre. Infatti, la
pronuncia per un verso chiarisce che se i destinatari degli incarichi dirigenziali a contratto sono dipendenti dell’ente,
essi debbono possedere i requisiti prescritti dal comma 6 dell’articolo 19, non essendo allo scopo sufficiente la mera
circostanza di intrattenere un rapporto di lavoro con l’ente. Infatti, chiariscono i giudici contabili, “possono ancora
conferirsi incarichi a dipendenti interni non dirigenti, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma”. Dunque, i
dipendenti interni, per essere eventualmente destinatari di incarichi a contratto occorre che “abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso
amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso
alla dirigenza”.
In secondo luogo, e si tratta dell’elemento di maggiore novità e pregio della sentenza della Sezione Calabria, i
magistrati contabili stabiliscono che alle amministrazioni locali non solo si applichino i commi 6 e seguenti dell’articolo
19 del d.lgs n. 165/2001, ma anche il comma 1-bis, ai sensi del quale “l’amministrazione rende conoscibili, anche
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si
rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e
le valuta”.
La Corte dei conti ritiene che la disposizione da ultimo citata costituisca un vincolo indefettibile per le amministrazioni,
che vi si debbono attenere anche nell’ipotesi di incarichi a contratto, per almeno due ragioni. Sia per una corretta
verifica che all’interno sussistano le competenze necessarie, attivando una procedura valutativa, sollecitando i vertici a
candidarsi alla copertura del posto. Sia, in assenza accertata di professionalità interne, per selezionare comunque anche
dall’esterno soggetti che dispongano in ogni caso dei requisiti necessari. Pertanto, secondo la sentenza non c’è dubbio
“che i requisiti non possano non essere comunque quelli previsti quanto meno dall’articolo 28, comma 2, lettera b), del
d.lgs. n. 165/2001 e dunque, indefettibilmente, la laurea e un’esperienza dirigenziale anche nell’ambito privato. Poiché,
però, i requisiti debbono riguardare la qualifica da ricoprire, occorre che la laurea e l’esperienza lavorativa siano
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entrambe qualificanti e diano il chiaro segno del possesso di una professionalità tale da garantire il miglior
disimpegno dello specifico incarico dirigenziale che attiene al posto da coprire”.
Detto in parole più semplici, la Corte dei Conti pretende, sulla base della piena lettura delle disposizioni legislative, che
vi sia una selezione seria del soggetto da acquisire come dirigente, alla luce di una valutazione molto profonda delle
competenze dimostrate, requisito indefettibile qualora sia incaricato non mediante la strada maestra del concorso, bensì
attraverso il più contorto sistema degli “incarichi a contratto”. I quali debbono garantire un risultato non di minor
portata rispetto al concorso. Anzi, di più: la possibilità di incaricare senza una procedura concorsuale “formale” persone
esterne all’ente, presuppone che la loro professionalità non sia ancora da formare, ma già conclamata e dimostrabile dai
titoli di studio e dalle esperienze lavorative, le quali non possono che essere di maggiore spessore rispetto all’ordinaria
attività di un qualsiasi altro dipendente.
Infatti, precisa la sentenza, “occorre tenere presente che i dirigenti pubblici sono chiamati in prima persona non solo a
dirigere, ma anche ad adottare atti amministrativi e/o tecnici, sicché il possesso della sola laurea o di un’esperienza
“manageriale” di per sé non possono essere sufficienti a giustificare la copertura di un posto specifico, nel quale non
ci si può solo limitare a impartire direttive, poiché occorrono conoscenze specifiche a supporto di un’azione
amministrativa concreta, che deve essere effettuata da chi è in grado di garantire non solo efficienza, ma anche
legittimità, imparzialità e buon andamento, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione”.
La conclusione inevitabile che consegue a queste considerazioni è che la scelta del soggetto da incaricare deve
necessariamente poggiarsi su basi tecniche, quelle, cioè, che consentono di valutare la sua “particolare” professionalità,
meglio se in confronto con altri.
Questo, dunque, esclude radicalmente che la scelta possa avvenire sulla base dell’intuitu personae, come troppo spesso
ancora, sia in dottrina, sia in giurisprudenza, si ritiene.
La Corte dei conti della Calabria ricorda che l’intuitu personae o la “fiduciarietà” degli incarichi dirigenziali dovrebbe
considerarsi estirpato dall’ordinamento a seguito delle sentenze della Consulta formatesi dopo la 103/2007 e, in
particolare, la 161/2008, ove si legge: “alla base della stessa distinzione funzionale dei compiti tra organi politici e
burocratici e cioè tra l’azione di governo – che è normalmente legata alle impostazioni di una parte politica,
espressione delle forze di maggioranza – e l’azione dell’amministrazione, la quale, nell’attuazione dell’indirizzo
politico della maggioranza, è vincolata, invece, ad agire senza distinzioni di parti politiche e dunque al “servizio
esclusivo della Nazione” (art. 98 Cost.), al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate
dall’ordinamento» (sentenza n. 103 del 2007).
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In definitiva, dunque, la natura esterna dell’incarico non costituisce un elemento in grado di diversificare in senso
fiduciario il rapporto di lavoro dirigenziale, che deve rimanere caratterizzato, sul piano funzionale, da una netta e
chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie”.
Nel caso di specie trattato dalla sentenza della Corte dei conti della Calabria, l’esame del curriculum del soggetto
incaricato ai sensi dell’articolo 110 faceva emergere “esclusivamente una preparazione accademica”, cioè l’assenza di
un’esperienza lavorativa di particolare rilievo e la non piena conferenza della laurea con l’incarico: il che ha reso
“pertanto illegittimo il conferimento dell’incarico, anche sotto questo aspetto”.
In effetti, conclude la Corte dei conti, la scelta del sindaco, nel caso di specie, si è mostrata viziata perchè “non
adeguatamente motivata e non supportata perciò da un percorso tecnico – amministrativo descritto dalla normativa
vigente che pone al centro la valutazione delle caratteristiche del destinatario dell’incarico in rapporto all’incarico da
perseguire”.
L’ente non si è curato di pubblicare, quanto meno, un semplice avviso di selezione (obbligatorio non solo per le
procedure concorsuali), né ha stabilito “i criteri di scelta da utilizzare, anche se, si ritiene, senza obbligo di graduatoria
ma con un motivato giudizio di idoneità/inidoneità all’incarico e, quindi, con una ampia discrezionalità nella
individuazione del candidato prescelto, il quale deve essere in possesso delle competenze predeterminate dall’Ente”.
Qualsiasi sia lo strumento procedurale per individuare il soggetto cui affidare l’incarico, aggiunge la sentenza, “deve
essere tale da soddisfare i canoni costituzionali di legalità e buon andamento, richiedendo per l’ammissione alla
procedura selettiva la compresenza di entrambi i presupposti, titolo di laurea ed esperienza lavorativa, ai fini della
sussistenza dei requisiti della particolare e comprovata qualificazione professionale necessaria per il conferimento del
singolo incarico”.
Le considerazioni svolte in modo totalmente condivisibile dalla sentenza della Sezione Calabria, nel nuovo assetto
ordinamentale trovano un ulteriore indefettibile supporto, che attribuisce loro un peso ancora maggiore e rilevante.
Si allude al sistema di garanzia della corruzione che, ai sensi dell’articolo 1, comma 16, lettera d), della legge 190/2012
considera ex lege a particolare rischio di corruzione i procedimenti di “concorsi e prove selettive per l’assunzione del
personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n.150 del 2009”.
Apparentemente la norma non sembra riferirsi ad ipotesi come l’assegnazione di incarichi dirigenziali o di vertice “a
contratto”. Soffermandosi, infatti, solo sul nomen iuris degli istituti contemplati dalla norma (concorsi e progressioni di
carriera), sistemi di reclutamento come quelli di cui all’articolo 110 del d.lgs 267/2000 si potrebbero considerare
esclusi.
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E’, ovviamente, una conclusione che non merita accoglimento. Il legislatore anticorruzione, infatti, si riferisce in
termini generici a qualsiasi procedura volta a reclutare personale.
Del resto, il Piano Nazionale Anticorruzione, nel disaggregare i “rischi specifici” connessi appunto con l’articolo 1,
comma 16, lettera d), della legge 190/2012, segnala due ipotesi di esposizione alla corruzione perfettamente pertinenti
al caso:
-
previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a
verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione;
-
motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi
professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
Poiché non vi è dubbio che un’interpretazione costituzionalmente orientata (del resto imposta dalle sentenze della Corte
costituzionale) delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali escluda la fiduciarietà e l’intuitus personae
(salvo gli incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei massimi vertici ministeriali, ove esistono
influenze politiche nell’azione dirigenziale), allora qualsiasi altro incarico deve necessariamente essere il frutto di
procedure quanto meno comparative, secondo le indicazioni ben sintetizzate dalla Corte dei Conti della Calabria.
Sicchè, non è certamente ammissibile precostituire requisiti di accesso tagliati su misura sul destinatario dell’incarico, o
attivare meccanismi di verifica dei requisiti del tutto insufficienti e carenti di strumenti oggettivi, elementi costitutivi del
primo fattore di “rischio specifico” di corruzione visto sopra; né è possibile attribuire gli incarichi in assenza di una
motivazione profonda e chiara, che, per la verità, può risultare davvero completa ed efficace solo in funzione della
sussistenza di criteri oggettivi di confronto selettivo.
E’ di tutta evidenza che attribuendo incarichi solo per via fiduciaria o intuitu personae (che si traduce letteralmente,
avendo avuto riguardo della persona), senza procedure selettive oggettive e senza motivazioni che vadano oltre la
considerazione della persona e della fiducia in essa riposta, i rischi di assegnazioni clientelari o solo di fiducia mal
riposta nelle capacità tecniche sono elevatissimi. Si deve tenere presente che una carenza nella capacità di selezionare i
soggetti meglio capaci di gestire le risorse pubbliche e di perseguire le finalità dell’amministrazione, non solo crea
presupposti per azioni “interne” viziate da corruzione amministrativa (quando non anche penale); ma, soprattutto, incide
negativamente su tutta la comunità amministrata, che subisce le conseguenze di un’amministrazione disattenta ai
bisogni generali.
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I casi dei presidenti dell’Inps e dell’Asi, recentemente emersi, stanno a dimostrare che scelte solo fiduciarie, per altro
cadute su soggetti in plateali situazioni di conflitto di interessi, tutto hanno fatto, salvo che consentire il perseguimento
della buona amministrazione e dell’interesse generale.
Tornando al caso specifico la Giunta Comunale, al fine di deliberare l’individuazione dell’architetto
Lombardi ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, all’epoca ancora in
corso di conversione, avrebbe quindi dovuto:
- accertare che non vi fosse personale dirigenziale e di alta specializzazione all’interno della dotazione
organica dell’Ente;
- prendere atto che in base al nuovo testo dell’art. 110 comma 1 TUEL, come risultante dall’art. 11 comma 1
lett. a) del D.L. n. 90/2014, in corso di conversione, il conferimento degli incarichi di cui trattasi può
avvenire previa selezione volta ad accertare, in capo al soggetto interessato, il possesso di comprovata
esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico;
- considerare che l’amministrazione comunale, in osservanza del proprio Statuto e Regolamento, in caso di
carenza di personale interno, può ricoprire con personale esterno i posti di responsabile dei servizi, mediante
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con motivata deliberazione della
giunta, di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire;
- prendere atto che l’art. 3 del Regolamento per la copertura dei posti di dirigente a tempo determinato,
nonché l’art. 7 del Regolamento della Dirigenza, ai sensi dei quali l’incarico è conferito con provvedimento
del Sindaco, prevedono che possono essere instaurati, al di fuori della dotazione organica mediante contratto
di diritto privato rapporti di lavoro a tempo determinato per il reclutamento di personale dirigenziale e di alta
specializzazione, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente;
- prendere atto che il personale da assumere, sempre in osservanza delle fonti statutarie e regolamentari
citate, deve essere in possesso dei requisiti richiesti e che per tali assunzioni si provvede mediante apposito
bando nel quale devono essere esplicitate le modalità di selezione.
Ciò premesso, la Giunta Comunale, solo successivamente all’espletamento dei dovuti accertamenti e della
dovuta procedura di evidenza pubblica, avrebbe potuto:
- deliberare di stabilire che si sarebbe provveduto, a cura del Segretario Comunale, a predisporre e pubblicare
apposito avviso;
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- deliberare di dare mandato al Sindaco per effettuare la valutazione delle candidature e procedere al
conferimento dell’incarico con apposito decreto;
- deliberare di precisare che la valutazione delle candidature si configura come procedura selettiva volta ad
accertare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa generale e comunale.
Al contrario di quanto avrebbe dovuto fare, l’amministrazione comunale non ha fornito alcuna notizia circa il
tentativo di reclutamento, da effettuare in via preventiva, di professionalità presenti all’interno della
dotazione organica dell’Ente.
Nessuna selezione pubblica ha preceduto l’assunzione del Dirigente; conseguentemente nessun bando di
selezione è stato pubblicizzato.
In ultimo, e non di minore importanza, l’Amministrazione avrebbe dovuto inserire nel contratto di
assunzione la clausola relativa alla copertura assicurativa obbligatoria contro infortuni e malattie connessi
allo svolgimento della attività prestata, così come la clausola relativa alla polizza per la responsabilità civile
verso terzi così come previsto dal D.Lgs. n. 267/2000.
TUTTO CIO’ PREMESSO
appare evidente la illegittimità e della deliberazione di Giunta Comunale e della determinazione dirigenziale
con allegato schema di contratto a tempo determinato tra il Comune di Foggia e l’architetto Vincenzo
Lombardi per non essere stati posti alla base degli stessi i requisiti previsti dalla normativa generale,
statutaria e regolamentare applicabile al caso di specie. Per cui si
INTERPELLA
il Sindaco per sapere :
1. Quali sono state le ragioni che hanno indotto il Sindaco e l’intera Giunta Comunale nonché il
Dirigente del Servizio Amministrativo e Contabile delle Risorse Umane ad assumere gli atti di cui
in premessa per i quali si ravvisano profili di illegittimità;
2. Quali sono le azioni che il Sindaco intende adottare ad horas per rimuovere tali condizioni di
illegittimità.
Foggia, lì 05.Settembre.2014
AUGUSTO MARASCO
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