7 L’ACCESSO AGLI ATTI NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI: CASI OPERATIVI E GIURISPRUDENZIALI Roma, 21 aprile 2017 Avv. Elio Leonetti I soggetti legittimati all’accesso: l’impresa concorrente • In base all’art. 22 della legge n. 241/1990, la legittimazione attiva ad accedere ai documenti amministrativi è ancorata all’accertamento della sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’accesso (collegamento tra la situazione giuridica da tutelare e il documento richiesto) • L’art. 53 del d.lgs. n. 163/2006 non specifica i soggetti legittimati all’accesso, limitandosi a menzionare esclusivamente la figura del “concorrente” • I concorrenti alla gara hanno titolo ad accedere agli atti di gara, atteso che la partecipazione alla procedura attribuisce all’operatore economico un interesse qualificato all’accesso agli atti della procedura stessa «la partecipazione ad una gara di appalto pubblico comporta l’accettazione implicita da parte del concorrente delle regole di trasparenza e imparzialità che caratterizzano la gara, fermo restando l’obbligo, per il richiedente l’accesso, di utilizzare i documenti acquisiti esclusivamente per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici» (TRGA Bolzano n. 114/2017). 2 I soggetti legittimati all’accesso: l’impresa non invitata L’impresa non invitata a partecipare alla procedura che ha ricoperto la posizione di precedente gestore del servizio è legittimata ad ottenere l’accesso agli atti di gara, in quanto «la “posizione” di precedente affidataria del servizio nonché la circostanza di essere un operatore nel settore di riferimento conferiscono alla ricorrente un interesse qualificato in relazione ai documenti attinenti a procedure di gara in corso di espletamento» (TAR Lombardia, Sez. III, n. 579/2014) L’impresa già concessionaria del servizio di gestione del bar interno ad un istituto scolastico ha interesse ad ottenere l’accesso alla gara informazione per l’affidamento della concessione alla quale non è stata invitata, in quanto «le esigenze ostensive del ricorrente appaiono senz’altro funzionali al proprio interesse alla verifica di eventuali infrazioni al corretto spiegarsi della libera concorrenza oltre che alla stessa tutela giurisdizionale, quale operatore economico dello specifico settore, al conseguimento dell’affidamento del contratto e/o alla sostitutiva tutela risarcitoria anche sotto il profilo della lesione della chance di affidamento» (TAR Umbria, Sez. I n. 69/2015) 3 I soggetti legittimati all’accesso: l’impresa non invitata “La società ricorrente, in qualità di azienda operante nel settore cui si riferisce la fornitura necessaria per l’azienda ospedaliera, vanta un interesse a partecipare alle procedure in economia che secondo il disposto dell’art. 125, comma 11, codice appalti deve essere svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Rientrando pertanto la società tra i soggetti idonei è evidente che la stessa ha un interesse a verificare che i criteri di cui al citato comma 11 dell’art. 125 codice appalti siano stati osservati; ciò è sufficiente per fondare un diritto all’accesso agli atti relativi alle forniture in economia” (TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 settembre 2011 n. 2264) Tale posizione giurisprudenziale assume ancor più rilievo alla luce della nuova disciplina delle procedure sottosoglia contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 e della valorizzazione del principio di rotazione (cfr. Linee Guida ANAC n. 4). 4 I soggetti legittimati all’accesso: l’impresa concorrente esclusa Il soggetto escluso dalla gara ha diritto ad accedere agli atti di gara relativi all’esclusione disposta nei propri confronti ed agli atti inerenti i successivi sviluppi della procedura In caso di esclusione consolidata (per mancata presentazione ricorso o per passaggio in giudicato della relativa sentenza), l’orientamento maggioritario della giurisprudenza amministrativa afferma che l’impresa non ha più diritto ad accedere agli atti di gara (cfr., tra le altre, CDS, Sez. V, 17 giugno 2014 n. 3079) Orientamento minoritario: l’accesso è consentito all’impresa esclusa anche se l’esclusione è divenuta inoppugnabile (cfr. TAR Toscana n. 442/2013) 5 I soggetti legittimati all’accesso: l’impresa concorrente esclusa l’impresa esclusa dalla gara con atto divenuto inoppugnabile ha diritto di accedere al contratto d’appalto stipulato dalla stazione appaltante con l’impresa aggiudicataria (TAR Lombardia, Milano. N.2531/2014) «Il contratto stipulato tra aggiudicatario ed amministrazione è infatti un documento strettamente consequenziale alla procedura pubblica cui ha partecipato anche la ricorrente, e non rileva da questo punto di vista che la ricorrente stessa sia stata esclusa dalla suddetta procedura con atto divenuto inoppugnabile. Rileva al contrario che [….] S.r.l., in quanto originaria concorrente nella gara poi vinta dalla controinteressata, conserva tuttora un interesse concreto, attuale e personale al controllo degli atti successivi all’aggiudicazione, al fine di attivare potenziali istanze di annullamento o revoca in autotutela o, ancora, azioni risarcitorie basate su successivi comportamenti pregiudizievoli tenuti dalla stazione appaltante, in quanto non coerenti con le motivazioni in base alle quali si era proceduto all’esclusione della concorrente. Tale interesse non è soltanto eventuale, in quanto proprio il contratto può fare luce, se del caso, su distorsioni dell’attività amministrativa successiva alla fase dell’aggiudicazione, e non prelude ad alcun controllo generalizzato della p.a., in quanto radicato in un soggetto che ha partecipato a pieno titolo alla procedura concorsuale». 6 I soggetti legittimati all’accesso: il soggetto estraneo alla gara La giurisprudenza ammette l’accesso agli atti di gara e di esecuzione da parte di un soggetto estraneo alla stessa, qualora sia ravvisabile una posizione legittimante (interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta) > necessità di una verifica caso per caso Casistica giurisprudenziale sull’accesso da parte del subappaltatore: Istanza di accesso relativa all’atto di costituzione del RTI aggiudicatario e al contratto di appalto (e atto aggiuntivo) presentata da un’impresa subappaltatrice che vantava un credito in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto > è stata affermata l’accessibilità della documentazione inerente i rapporti economici tra l’ATI aggiudicataria e la stazione appaltante, sul rilievo che il subappaltatore, vantando un credito nei confronti dell’impresa appaltatrice, ha un interesse concreto ed attuale all’accesso poiché la conoscenza della documentazione richiesta «consente alla società istante di decidere, con cognizione di causa, quali iniziative intraprendere sia dal punto di vista amministrativo sia da quello giurisdizionale» (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14 maggio 2014 n. 5080) In altri casi il giudice amministrativo ha ritenuto non accessibili – da parte dell’impresa subappaltatrice di lavori aggiudicati con gara pubblica – gli atti della gara stessa, in quanto mancava il necessario collegamento tra la posizione dell’impresa subappaltatrice e tali atti (Consiglio di Stato n. 5625/2009; TAR Emilia Romagna, Bologna, n. 756/2016) 7 Casistica giurisprudenziale sulle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 Richiesta di accesso della seconda classificata dopo l’adozione della c.d. proposta di aggiudicazione prevista dall’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 (TAR Lazio, Roma, Sez. III n. 3971/2017). La posizione dell’amministrazione: in applicazione dell’art. 53, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha differito l’accesso alle offerte sino alla conclusione della procedura ed ha negato l’accesso alla documentazione amministrativa sul rilievo che, al momento della presentazione dell’istanza, erano già decorsi i termini per l’impugnazione del provvedimento di ammissione alla gara dei concorrenti, previsto dall’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. (che disciplina il c.d. rito superaccelerato) e pertanto non sarebbe stato ravvisabile un interesse concreto ed attuale all’accesso La posizione del TAR > il diniego è illegittimo per le seguenti ragioni: - Il d.lgs. n. 50/2016 scandisce il diritto di accesso secondo le fasi della procedura di gara, senza preclusioni legate all’eventuale decorso dei termini processuali per l’impugnazione dei provvedimenti conclusivi di ciascuna fase; - l’interesse all’accesso sussiste in considerazione della possibilità per l’istante di sollecitare l’esercizio dei poteri attribuiti all’ANAC dall’art. 211, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, in base al quale l’Autorità, qualora ritenga che un vizio di legittimità affligga uno degli atti della procedura di gara, può invitare la stazione appaltante, mediante un atto di raccomandazione vincolante, ad agire in autotutela e a rimuovere gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a 60 giorni, sotto comminatoria di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del dirigente responsabile. 8 Le ipotesi di esclusione del diritto di accesso relative alle offerte e alle giustificazioni Il d.lgs. n. 50/2016 prevede ipotesi tassative di esclusione del diritto di accesso sono escluse dal diritto di accesso le «informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali» Sono sottratti all’accesso i segreti tecnici e commerciali e cioè la documentazione di offerta suscettibile di rivelare il Know how industriale e commerciale delle imprese concorrenti > il riferimento al «segreto» è concetto più stringente rispetto alla riservatezza Il carattere di segretezza delle informazioni deve risultare da motivata e comprovata dell’offerente > si deve trattare di una dichiarazione analitica e che consenta di “oscurare” mediante “omissis” le sole parti dell’offerta (o delle giustificazioni) aventi carattere di segretezza L’opposizione dell’impresa controinteressata (fondata sulla sussistenza di informazioni di carattere segreto nell’offerta) resta soggetta alla valutazione della stazione appaltante, in ordine alla validità e pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell’opposto diniego > la stazione appaltante non può recepire acriticamente una generica opposizione all’accesso 9 Le ipotesi di esclusione del diritto di accesso relative alle offerte e alle giustificazioni La stazione appaltante ha « (…) l’onere di rappresentare quali sono le specifiche ragioni di tutela del segreto industriale e commerciale custoditi negli atti di gara, in riferimento a precisi dati tecnici, sicchè in assenza di tale dimostrazione l’accesso deve essere consentito, atteso che, ove non sia fornita in modo puntuale idonea prova in ordine all’esistenza di un vero e proprio segreto, non possono non prevalere le esigenze di trasparenza della procedura cui lo stesso concorrente si è volontariamente ed implicitamente assoggettato con la partecipazione alla procedura competitiva, peraltro con la duplice garanzia offerta dall’ordinamento della limitazione, sul piano della legittimazione soggettiva attiva, dell’accessibilità dell’offerta ad esclusivo vantaggio del solo concorrente che abbia partecipato alla selezione e, sul piano oggettivo, per le sole esigenze di tutela giurisdizionale (cfr. TAR Milano, Sez. III, 15 gennaio 2013 n. 116; TAR Roma, Sez. III, 26 febbraio 2013 n. 2106; Parere AVCP n. 6 del 06/02/2013)». (TAR Sicilia, Catania, n. 2195/2016). 10 L’accesso “difensivo” L’art. 53 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 consente al concorrente l’accesso alle informazioni contenute nell’offerta tecnica e nei giustificativi, che integrano segreti tecnici o commerciali, qualora l’istanza sia presentata in vista della difesa in giudizio dei propri interessi Necessità di fornire dimostrazione della concreta necessità di utilizzare la documentazione richiesta nell’ambito di un apposito giudizio 11 L’accesso “difensivo” (segue) La posizione della giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 3431/2016) sul momento in cui deve essere resa la dichiarazione sul «segreto tecnico e commerciale» la tutela del segreto tecnico o commerciale non può essere opposta, per la prima volta, in sede di opposizione all’istanza di accesso, dovendo essere tale indicazione oggetto di esplicita dichiarazione resa in sede di offerta, come si desume: o sul piano letterale, dai riferimenti effettuati alle “informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte”, e dalla dichiarazione, anch’essa resa dall’ “offerente”, in ordine al dato che le stesse costituiscono segreto tecnico o commerciale; o sul piano della ragionevolezza interpretativa, dal fatto che tale indicazione non può costituire un impedimento frapposto ex post dall’aggiudicatario, a tutela della posizione conseguita, nei confronti dell’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale da parte degli altri concorrenti. 12 Le altre ipotesi di esclusione del diritto di accesso: i pareri legali Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione ai pareri legali acquisiti dalla stazione appaltante, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; Si tratta di una deroga alle ordinarie regole in materia di accesso, che deve pertanto essere interpretata in maniera restrittiva «In materia di diritto di accesso ai pareri acquisiti dalla p.a. nell'ambito di una procedura di gara, i pareri legali devono ritenersi sottratti all'accesso qualora attengano alle tesi difensive, relative ad un procedimento giurisdizionale (cioè quando i pareri legali vengono redatti dopo che è già iniziata una controversia giurisdizionale) o ad una fase precontenziosa e/o ad una lite potenziale, allorquando definiscono e/o delineano la relativa strategia difensiva e/o la futura condotta processuale più conveniente per l'Amministrazione, da assumere nella controversia giurisdizionale già instaurata o nella futura, eventuale e probabile lite giudiziaria, che il soggetto leso attiverà. Devono viceversa ritenersi accessibili i pareri legali che, anche per l'effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, rappresentano un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso e, una volta acquisiti dall'Amministrazione, vengono ad innestarsi nell'iter procedimentale, assumendo la configurazione di atti endoprocedimentali e perciò costituiscono uno degli elementi che condizionano la scelta dell'Amministrazione» (TAR Sicilia, Catania, n. 1274/2016) 13 Le altre ipotesi di esclusione del diritto di accesso: i pareri legali Il giudice amministrativo opera una distinzione tra pareri endoprocedimentali assunti nell’ambito del procedimento amministrativo e che ne costituiscono un passaggio procedimentale istruttorio (che sono accessibili) e pareri pre-contenziosi, acquisiti in relazione ad una lite già in atto o a una fase precontenziosa (o lite potenziale) al fine di definire la futura strategia difensiva della stazione appaltante (che sono invece sottratti all’accesso) 14 Le altre ipotesi di esclusione del diritto di accesso: i pareri legali Con riferimento ad una fattispecie relativa ad un parere acquisito dalla stazione appaltante in vista della revoca di una gara (e cioè ad un parere che verteva sui presupposti di legge per poter procedere al provvedimento di autotutela), è stata affermata l’accessibilità di tale parere sul rilievo che la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, deve ritenersi soggetta all’accesso perchè oggettivamente correlata al procedimento amministrativo conclusosi con l’atto di revoca dell’aggiudicazione della gara « (…) in materia di accesso ai pareri legali forniti alla P.A., occorre distinguere due diverse ipotesi: a) l’ipotesi in cui la consulenza legale esterna si inserisce nell’ambito di un’apposita istruttoria procedimentale, nel senso che il parere è richiesto al professionista con l’espressa indicazione della sua funzione endoprocedimentale ed è poi richiamato nella motivazione dell’atto finale; ed in tale ipotesi la consulenza legale, pur traendo origine da un rapporto privatistico normalmente caratterizzato dalla riservatezza della relazione tra professionista e cliente, è soggetta all’accesso perché oggettivamente correlata ad un procedimento amministrativo; b) l’ipotesi in cui la consulenza sia richiesta dopo l’avvio di un procedimento contenzioso, o dopo l’inizio di tipiche attività precontenziose al fini di stabilire la strategia difensiva dell’Amministrazione, per cui il parere del legale non è affatto destinato a sfociare in una determinazione amministrativa finale, ma mira a fornire all’ente pubblico tutti gli elementi tecnico-giuridici utili per tutelare i propri interessi; in questa ipotesi, tali consulenze restano caratterizzate dalla riservatezza, che mira a tutelare non solo l’opera intellettuale del legale, ma anche la stessa posizione della P.A., la quale, esercitando il proprio diritto di difesa protetto costituzionalmente, deve poter fruire di una tutela non inferiore a quella di qualsiasi altro soggetto dell’ordinamento» 15 7 Grazie per l’attenzione Avv. Elio Leonetti Chiomenti Roma, Via XXIV Maggio n. 43 – tel. 06/466221 e-mail: [email protected] 16