Vanno espunte. Vanno espunte dal regolamento le disposizioni che

PARTE SESTA - Massimario
DISPOSIZIONI
RIGUARDANTI ATTRIBUZIONI DELL’AUTORITÀ AMMINISTRATIVA
Vanno espunte.
P96503R – III 40
Vanno espunte dal regolamento le disposizioni che, riguardando attribuzioni
della autorità amministrativa, possono trovare collocazione più opportuna in
atti organizzativi successivi.
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL TERMINE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Illegittimità.
P99852R – V 17
Nessuna disposizione legislativa o regolamentare prevede la decadenza dal
diritto di accesso in caso di mancato esercizio per 60 giorni dopo l’accoglimento della richiesta e non è nel potere delle singole amministrazioni introdurre tale limitazione.
DOCUMENTI
ACCESSIBILI
Individuazione – Superfluità.
L. 241/90, art. 24, c. 2 e 4
D.P.R. 352/92, art. 8
P00958R – VI 18
In conformità all’art. 24, comma 4, della legge 241/90, il regolamento deve
indicare esclusivamente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell’amministrazione sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 2, della medesima legge, e dell’art. 8 del D.P.R. 352/92; è pertanto superflua la norma regolamentare che individua i documenti accessibili.
In senso conforme
P95326R – II 66
Tipologia di documenti non elencati tra i casi di esclusione dall’accesso –
Accessibilità.
P00608Q – VI 39
Il fatto che il regolamento comunale non contempli la trattazione e l’eventuale rilascio di una certa tipologia di documenti non comporta di per sé la conseguenza della loro inaccessibilità poiché il regolamento predisposto dalle
amministrazioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi
viene emanato, al contrario, per individuare le fattispecie di esclusione del
diritto di accesso e non quelle in cui il diritto di accesso è consentito.
In senso conforme
DOCUMENTI
P001004 – VI 27R
SOTTRATTI ALL’ACCESSO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI
Atti di un procedimento di competenza dell’amministrazione – Esclusione dall’accesso.
335
PARTE SESTA - Massimario
L. 241/90, art. 24, c.4
P98741R – IV 19
Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall’accesso (nei rispettivi regolamenti ex art. 24, comma 4, della legge
241 del 1990) e che l’amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un
procedimento di propria competenza.
Esclusione dall’accesso – Legittimità – Limiti.
P98821R – IV 40
La previsione regolamentare dell’inaccessibilità in relazione ai documenti che
altre amministrazioni escludono dall’accesso è legittima solo nel caso di documenti stabilmente detenuti in quanto atti di un procedimento di propria competenza.
ENTI
PUBBLICI
Enti vigilati - Spettanza del potere regolamentare.
L. 241/90, art. 24, c.4
P96512R – III 42
In mancanza di una espressa previsione normativa non si può attribuire
all’autorità vigilante un potere regolamentare che appare strettamente inerente alle specifiche attribuzioni dell’ente vigilato, il quale meglio conosce
le varie tipologie di atti relativi all’interesse di cui provvede alla cura, pertanto il potere di adottare il regolamento di individuazione delle categorie
di documenti sottoposti all’accesso non spetta all’autorità vigilante bensì
all’ente interessato.
Ambito di applicazione – Adozione.
P97475Q – III 120
Il fatto che una parte dell’attività ( ma non tutta) di enti pubblici e concessionari di pubblici servizi sia svolta attraverso atti di diritto privato non esonera
dall’obbligo di adozione del regolamento, la cui funzione è proprio quella di
disciplinare in sede normativa l’ambito di applicazione del diritto di accesso
per ciascuna amministrazione.
Potestà regolamentare.
L. 241/90, art. 24, c. 4
P98786R – IV 31
Il potere regolamentare di cui all’art. 24, comma 4, della legge 241 del 1990
appartiene ai singoli enti pubblici soggetti a vigilanza e non alle amministrazioni vigilanti.
È comunque opportuno che detti regolamenti vengano trasmessi alle amministrazioni vigilanti per ogni eventuale iniziativa od osservazione prima del loro
invio alla Commissione per l’accesso per l’espressione del relativo parere.
In senso conforme
336
P98750R – IV 21
PARTE SESTA - Massimario
INDIVIDUAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO
Specificazione del settore che ha formato o che detiene l’atto – Opportunità.
P98736R – IV 17
D.P.R. 352/92, art. 4, c. 7
È opportuno che la norma regolamentare che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del
D.P.R. 352/92, individua il responsabile del procedimento di accesso specifichi a quale settore egli è addetto (ad es.: al settore che ha formato il documento
oppure al settore che lo detiene stabilmente).
LIMITAZIONI
ALLE RICHIESTE
P99596Q – V 66
Disposizione di regolamento comunale – Non accoglibilità per periodo particolarmente esteso o numero di atti rilevante – Limiti.
La norma regolamentare che stabilisce la non accoglibilità della richiesta di
accesso a documenti relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un
numero di atti rilevante, va intesa nel senso che le due condizioni possono
operare congiuntamente essendo possibile ritenere che anche un periodo di
tempo relativamente lungo possa configurare l’ipotesi di un numero non rilevante di episodi relativamente ai quali è stata chiesta la documentazione (nella
fattispecie in media 4 o 5 episodi all’anno per due anni).
MANCATO
ESERCIZIO DEL POTERE REGOLAMENTARE
Vedi anche Scadenza del termine per l’esercizio del potere regolamentare
Regolamento – In materia di esclusione del diritto di accesso –Mancata emanazione
– Operatività – Effetti
L. 241/90, artt. 24 e 31
CS92003 – I 104
La circostanza che l’Amministrazione sia rimasta inadempiente rispetto al termine (di sei mesi) entro il quale avrebbe dovuto essere adottata la normativa
regolamentare prevista dall’art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 non può rendere
operante un diritto (quello di accesso è regolato dall’art. 31 legge n. 241 cit.)
del quale non sono state disciplinate le condizioni e le modalità di esercizio e
che non risulta ancora definitivamente dimensionato rispetto agli interessi non
trascurabili individuati nel suddetto art. 24 secondo comma lett. a) d) legge n.
241 del 1990 in esame.
C.d.S. VI Sezione, n. 193 del 27 marzo 1992 –Pres. GESSA, Est. LUCE –
Sorvello ed altri c. Ministero pubblica istruzione ed altri, con intervento ad
adiuvandum di Codacons ed altro e C.G.I.L. Scuola –(Conferma T.A.R. Salerno
12 novembre 1991 n. 349).
337
PARTE SESTA - Massimario
Regolamento – In materia di esclusione del diritto di accesso –Mancata emanazione
– Carattere ordinario del termine –Operatività – Effetti
L. 241/90, artt. 24 e 31
CS92005 – I 104
L’art. 31 L. 7 agosto 1990 n. 241 subordina l’esistenza e l’esercizio del diritto
di accesso alla entrata in vigore dei decreti di cui al precedente art. 24 che il
Governo era tenuto ad emanare entro sei mesi, termine, peraltro, non perentorio, per cui il suo trascorrere non rende esercitabile il predetto diritto di
accesso.
C.d.S. del VI Sezione, n. 630 del 9 settembre 1992 – Pres. LASCHENA, Est.
ADAMO – Ministero pubblica istruzione ed altro (avv. St. Mangia) c. Monari
(n.c.) – (Annulla T.A.R. Brescia 26 marzo 1991 n. 268, in TAR 1991, 1, 1744).
In senso conforme
CS93014 – I 112
CS92007– I 105
CS92010 – I 107
Regolamento – Regolamento governativo ex art. 24 legge n. 241/90 – Emanazione –
Operatività – Effetti
L. 241/90, art. 24, c. 2; art. 31
D.P.R. 352/92, art. 13
CS92008 - I 106
L’entrata in vigore del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 – contenente il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del
diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24 secondo comma L. 7 agosto 1990 n. 241. – non conferisce immediata e piena operatività al diritto di accesso, atteso che l’art. 31 L. n. 241 cit., secondo cui le
norme sul diritto di accesso hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei
decreti di cui all’art. 24, si riferisce chiaramente a tutti i regolamenti previsti
dall’art. 24, sia governativi che ministeriali, salvo il disposto dell’art. 13 del
Regolamento governativo di cui al D.P.R. n. 352 cit.
Consiglio Giustizia Amministrativa regione Lazio n. 391 del 30 novembre 1992
– Pres. QUARANTA, Est. VACIRCA – Liceo classico “Megara” di Augusta (Avv.
St. Mango) c. Incardona (n.c.) – (Conferma T.A.R. Catania, III Sez. 1 luglio1992
n. 530, in TAR 1992, 1, 3713)
Regolamento – Mancata emanazione – Disciplina transitoria –Valutazione caso per
caso.
CS95066 – II 120
D.P.R. 352/92, art. 13
L. 445/94
Nelle more della adozione dei regolamenti ministeriali attuativi del diritto di
accesso ai documenti della pubblica amministrazione, e comunque entro il termine di cui all’art. 13 D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 (termine prorogato, per ultimo, al 30 giugno 1994 dalla legge n. 445 del 1994), deve essere di volta in volta
valutata dal ministro competente la sussistenza di ragioni preclusive dell’accesso.
338
PARTE SESTA - Massimario
C.d.S. IV Sezione, n. 4 del 13 gennaio 1995 – Pres. PEZZANA, Est. TUMBIOLO – Catanese (avv.ti Moscarini e Corbo) c. Ministero Interno ed altro (Avv.ra
gen. Stato) – (Annulla
T.A.R. Lazio, I Sez. 15 marzo 1994 n. 384, in T.A.R. 1994, I, 1307.
Edita in Ras. G. energia elettrica 95, fasc. 2 , 485
In senso conforme
CS94030 – I 119
Documento amministrativo – Diritto di accesso – Art. 25 legge 241/90 – Mancata
adozione decreti ex art. 24 della stessa legge - Irrilevanza a seguito dell’entrata in
vigore del D.P.R.352/92.
CS95090 – II 130
A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 il diritto di
accesso ai documenti può essere esercitato dal soggetto interessato nei confronti dell’amministrazione indipendentemente dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, con la conseguenza che
l’amministrazione stessa deve motivare il rifiuto sull’istanza di accesso con
riferimento ai criteri contemplati dall’art. 8 del cit. D.P.R. n. 352 del 1992.
C.d.S. VI Sezione, n. 1190 del 19 ottobre 1995 – Pres. SALVATORE P., Est.
ALLEGRETTA – Cassa nazionale assistenza procuratori e avvocati (Avv. Sanino)
c. Codacons ed altri (avv.tiCanestrelli e Lo Mastro) – (Conferma T.A.R. Lazio III
Sez., 27 luglio 1994 n. 1434).
Edita in Cons. St. 95, I, 1448
In senso conforme tra le altre
CS93015 – I 112
CS93024 – I 115
CS94035 – I 121
P95410Q – II 105
P95403Q – II 106
Accessibilità di tutti i documenti.
L. 241/90, art. 24, c. 4
P00943R – VI 13
In caso di mancato esercizio del potere regolamentare di cui all’art. 24 della
legge n. 241/90, tutti i documenti sono accessibili, salvo i casi previsti dalla
legge.
In senso conforme
P98787R – IV 32
Mancata adozione del regolamento sulla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi – Censura della Corte dei conti sul comportamento omissivo.
L. 241/90, art. 24, c. 4
CC97003 – VI 95
Non rispondono a criteri di sana e corretta amministrazione e, pertanto, vanno
censurati i comportamenti omissivi del Consorzio obbligatorio per l’impianto, la
gestione e lo sviluppo dell’area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste quali il mancato completamento dell’adeguamento della disciplina regolamentare e l’attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del
339
PARTE SESTA - Massimario
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è l’omessa verifica dei carichi di lavoro e l’omessa rideterminazione della pianta organica, o la mancata adozione del
nuovo regolamento del personale e della disciplina dell’accesso ai documenti
amministrativi, e la mancata conclusione delle operazioni di inquadramento dei
dipendenti nei profili previsti per il comparto degli enti di ricerca.
Corte dei Conti Sez. controllo enti, n. 17 del 4 giugno 1997 – Pres. COLTELLI,
Rel. ZAMPARDI, Est. AA .- Parti Consorzio obbligatorio per l’impianto, gestione e sviluppo per l’area scientifica e tecnologica della provincia di Trieste
MISURE
ORGANIZZATIVE
Vedi anche COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Competenze e funzioni in genere
Regolamento – In materia di misure organizzative – Pubblicità –Obblighi da parte
delle amministrazioni – Criteri
L. 241/90, art. 22, c.3; art. 24, c.4; art. 26, c.1
P92007Q – I 85
Le singole Amministrazioni, oltre all’obbligo di individuare con uno o più regolamenti le categorie di documenti sottratti all’accesso, ai sensi del comma 4
dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990,devono adottare, ai sensi dell’art. 22,
comma 3, le misure organizzative idonee a garantire la tutela del diritto di
accesso, fatte salve le adeguate forme di pubblicità di cui all’art. 26, comma
1,della stessa legge.
Contenuto minimo di cui all’art. 6 D.P:R. 352/92 – Necessità.
P96526R – III 45
Le misure organizzative per l’esercizio dell’accesso adottate dalle singole
amministrazioni devono rispondere al contenuto minimo indicato dall’art. 6,
D. P.R. 352/92.
Fattispecie.
L. 241/90, art. 22, c. 3
DPR 352/92, art. 6
P97545R – III 50
La previsione di redazione di un «processo verbale» (per la «visione» del documento) ed il rilascio di ricevuta (nel caso di«estrazione di copia» del documento), rientrano tra le mere «misure organizzative» previste dall’art. 22,
comma 3, della legge. 241/90, e dall’art. 6 del D.P.R. 352/92, e, in tale prospettiva, vanno regolamentate tramite apposita circolare interna o analogo
provvedimento organizzativo.
Non hanno carattere regolamentare – Inopportunità dell’eventuale inclusione nel
regolamento.
L. 241/90, art. 24, c.4
340
P001014R – VI 30
PARTE SESTA - Massimario
Le modalità organizzative non hanno necessariamente carattere regolamentare e pertanto non vanno necessariamente incluse nei regolamenti da adottare
ai sensi dell’art. 24, comma 4, della legge 241/90; inoltre, l’eventuale inclusione nei regolamenti di dette misure organizzative ed, in particolare, la previsione di modulistica comporterebbe l’utilizzazione eccessiva dello strumento
regolamentare allorquando occorresse procedere a delle modifiche.
In senso conforme tra le altre
P95161R – I 29
P95902R – I 41
P93047R – I 55
Previsione di esercizio del diritto di accesso da parte di personale incaricata dal
richiedente – Necessità.
P96400R – III 13
D.P.R. 352/92, art, 5, c. 6
Le misure organizzative occorrenti per l’attuazione del diritto di accesso devono prevedere che l’esame dei documenti possa essere effettuato, oltre che dal
richiedente, «da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento
di altra persona di cui vanno specificate generalità», come previsto dall’art. 5,
comma 6, D.P.R. 352/92.
MODALITÀ
DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
Disposizioni ripetitive di fonti primarie – Si sopprimono.
L. 241/90, art.24, c. 4
D.P.R. 352/92, artt. 3, 4, 5 e 7
P96397R –III 13
II regolamento non può contenere disposizioni relative alle modalità di esercizio del diritto di accesso, disciplinate in modo uniforme dal D.P.R. 352/92, ma
deve limitarsi all’individuazione delle categorie di documenti amministrativi
sottratti all’accesso, ai sensi dell’art. 24, comma 4), legge 241/90. Inoltre, la
mera riproduzione di fonti normative sovraordinate può essere di dubbia legittimità e fonte di confusione ogni qualvolta si discosti dal testo originario.
In senso conforme tra le altre
P94078R – I
P94088R – I
P95327R – II
P95365R – II
63
66
67
76
Disposizioni ripetitive di fonti primarie – Superfluità.
L. 241/90, art. 24, c. 4
D.P.R. 352/92, art. 6
P001005R – VI 28
Non è necessaria una regolamentazione specifica delle modalità di esercizio
dell’accesso in quanto già contenuta nella legge 241/90 e nel regolamento
governativo di attuazione emanato con il D.P.R. n. 352/92. Inoltre la riproduzione di fonti governative sovraordinate è di dubbia legittimità allorquando si
aggiungono precisazioni o previsioni che potrebbero costituire un limite non
consentito dalle norme di rango superiore.
In senso conforme
P95251R – II 50
341
PARTE SESTA - Massimario
Individuazione delle categorie sottratte all’accesso – Tassatività.
P97561R – III 54
La legittimazione all’esercizio del diritto di accesso esula dalla competenza
regolamentare delle singole amministrazioni alle quali è demandato esclusivamente il compito di individuare le categorie di documenti sottratti all’accesso
e non già di disciplinare i casi in cui l’istanza di accesso deve essere rigettata
per carenza di interesse.
In senso conforme
P93056R – I 58
Modalità di esercizio del diritto di accesso – Diritto di visione –Tutela della riservatezza – Facoltà di estrarre copia dei documenti- Ammissibilità.
L. 241/90, art. 24, c. 2 lett. d)
P95183R – II 35
L’art. 24, comma 2, lett. d), legge 241/90 – nella parte in cui dispone che deve
essere comunque garantita agli interessati o la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per
difendere i loro interessi giuridici – si riferisce a tutte le modalità di esercizio
del diritto di accesso e quindi non solo alla facoltà di prendere visione ma
anche a quella di estrarre copia dei documenti.
Modalità di esercizio del diritto di accesso – Accoglimento della richiesta di accesso
– Necessità di apposito atto formale –Norma regolamentare – Illegittimità.
D.P.R. 352/92, art. 3, c. 3
P95380R – II 79
La norma regolamentare secondo la quale l’accoglimento della richiesta di
accesso viene formalizzato in apposito atto da eseguirsi entro 30 giorni è in
contrasto con l’art. 3, comma 3, D.P.R. 352/92,ai sensi del quale la richiesta,
esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante diretta esecuzione dell’accesso stesso.
Previsione di solo accesso formale – Illegittimità.
D.P.R. 352/92, art. 3
P99891R – V 27
Va soppressa la norma regolamentare che stabilisce il solo accesso formale perché in contrasto con l’art. 3 del D.P.R. 352/92 che prevede l’esercizio del diritto di accesso anche in via informale.
Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso – Richiesta di accesso –
Onere della motivazione – Previsione regolamentare – Inopportunità
P99853R – V 17
La motivazione dell’istanza di accesso consiste nell’indicazione dell’interesse
personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, pertanto non è opportuno che il regolamento prescriva l’onere della motivazione
per la richiesta di accesso.
342
PARTE SESTA - Massimario
Richiesta verbale di accesso – Mancata previsione – Illegittimità.
D.P.R. 352792, art. 3, c. 1
P96497R – III 38
È illegittima la previsione regolamentare della sola istanza scritta di accesso
essendo esplicitamente prevista nel D.P.R. 352/92 anche la richiesta verbale.
In senso conforme
P951679R – II 34
Atti di diniego dell’accesso per inammissibilità dell’istanza - Comunicazione al richiedente – Convalida da parte del sindaco – Non si giustifica.
P001006R – VI 28
Non si giustifica la necessità della convalida da parte del sindaco per la comunicazione al richiedente del diniego disposto da parte del responsabile del procedimento.
MODULISTICA
Modalità di esercizio del diritto di accesso – Modulistica –Disciplina regolamentare –
Contrarietà all’esigenza di speditezza e buon andamento.
L. 241/90, art. 22, c. 3
D.P.R. 352/92, art. 4
P93048R – I 56
La previsione regolamentare di modulistica relativa all’esercizio dell’accesso
non è coerente con l’esigenza di speditezza e di buon andamento, in quanto
per le eventuali modifiche degli stampati occorrerebbe porre in essere una
modifica del regolamento.
NORME
DI ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO
GIÀ PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
Disposizioni ripetitive di fonti primarie – Superfluità.
P99929R – V 38
Vanno espunte dal regolamento le disposizioni regolamentari riguardanti l’esclusione dal diritto di accesso di categorie di documenti già sottratte all’accesso dall’ordinamento in quanto ripetitive di norme contenute nella legge
241/90 e nel D.P.R. n.352/92 e, in quanto tali, superflue.
OGGETTO
DELL’ACCESSO
Documento amministrativo – Atti e documenti – Terminologia impropria – Principi
generali.
L. 241/90, artt. 22, c. 2 e 24, c. 4
P98763R – VI 25
È opportuno, per uniformarsi alla terminologia utilizzata nella legge 241 del 1990
e nel D.P.R. 352 del 1992, che l’oggetto dell’accesso sia sempre individuato attraverso la parola “documento/i” seguita dalla specificazione del relativo contenuto idoneo ad individuare una tipologia determinata di atti, ferma restando ovviamente l’opportunità di utilizzare invece, ove possibile, il nomen juris di una specifica categoria di atti amministrativi (pareri, proposte, istanze, ecc.).
343
PARTE SESTA - Massimario
PARERE
DELLA
COMMISSIONE
Vedi COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
POTERE
REGOLAMENTARE DELLE AMMINISTRAZIONI
Principi generali.
L. 241/90, artt.22 e 24, c. 4
D.P.R. 352/92
P98737R – IV 25
Il potere regolamentare demandato alle singole amministrazioni dall’art. 24,
comma 4, della legge 241/90, riguarda esclusivamente l’individuazione delle
categorie di documenti amministrativi sottratti (definitivamente o temporaneamente) all’accesso per la salvaguardia degli interessi di cui all’art. 24, comma
2, della medesima legge 241 del 1990; viceversa la disciplina della modalità
di esercizio del diritto di accesso non è demandata al potere regolamentare
delle amministrazioni essendo disciplinata in via generale ed uniforme dal
D.P.R. 352 del 1992; pertanto compito delle singole amministrazioni è solo
quello di adottare le opportune misure organizzative idonee a garantire l’effettivo esercizio del diritto di accesso dandone comunicazione alla Commissione
per l’accesso ai documenti amministrativi (art. 22, della citata legge 241/90).
In senso conforme
P99856R – V 18
Principi generali – Disciplina dei casi di esclusione dall’accesso ed individuazione
delle tipologie del procedimento – Facoltà di accorpamento in un unico regolamento.
P001008R – VI 28
Ciascuna amministrazione ha facoltà di decidere in piena autonomia circa le
forme di regolamentazione delle procedure di rispettiva competenza e, in particolare, circa l’opportunità di adottare uno o più regolamenti per l’attuazione
della legge 241/90. Ha la facoltà di unificare, quindi, in un unico testo regolamentare, due distinti corpi normativi: l’uno diretto all’individuazione delle
categorie di documenti amministrativi da sottrarre al diritto di accesso, ai sensi
dell’art. 24, c. 4, della citata legge 241, e l’altro rivolto, in attuazione degli artt.
2 e 4 della stessa legge, alla identificazione delle tipologie di procedimento e
all’individuazione dei termini entro i quali ciascuno.
Facoltà delle amministrazioni di decidere in piena autonomia – Accorpamento testi
regolamentari – Opportunità.
P001013R – VI 19
Ciascuna amministrazione ha facoltà di decidere, in piena autonomia, circa le
forme di regolamentazione delle procedure di rispettiva competenza ed, in particolare, circa l’opportunità di adottare uno o più regolamenti per l’attuazione
della legge 241/90, e ciò anche tenendo presente che l’accorpamento di testi
regolamentari corrisponde all’attuale tendenza normativa volta a favorire la
redazione di testi unificati per evitare la dispersione delle norme e facilitarne
la comprensione da parte dei destinatari.
344
PARTE SESTA - Massimario
PREVISIONE
DI MODIFICHE PERIODICHE
Principi generali.
P97592R – III 62
Le categorie dei documenti sottratti all’accesso, anche in assenza di una previsione espressa, possono essere in qualsiasi momento riviste, è quindi sconsigliabile autolimitare nel tempo tale previsione.
In senso conforme
P95382R – II 80
Revisione periodica di modifiche dello stato di attuazione della normativa –
Superfluità.
P97698R – III 86
È superflua a norma regolamentare che prevede la periodica verifica dello stato
di attuazione della normativa emanata, considerato il suo valore meramente
sollecitatorio e non precettivo in quanto l’Università potrebbe in qualsiasi
momento rivedere le categorie sottratte all’accesso anche in assenza di una
previsione espressa, ed è inoltre sconsigliabile, in quanto contiene una inopportuna autolimitazione in ordine alla periodicità di tale previsione.
In senso conforme
P94123R – I 73
Superfluità ed inopportunità.
P98725R – IV 14
La previsione, in apposita norma regolamentare, di modifiche periodiche in
materia di esclusione del diritto di accesso, è superflua – tenuto conto del suo
valore meramente sollecitatorio e non precettivo – in quanto l’amministrazione potrebbe, in qualsiasi momento, rivedere le categorie sottratte all’accesso
anche in assenza di una previsione espressa, ed è peraltro sconsigliabile in
quanto contiene una inopportuna autolimitazione in ordine alla periodicità di
tale revisione.
In senso conforme
PREVISIONE
P94143R – I
P95265R – II
P95295R – II
P95357R – II
79
54
60
75
REGOLAMENTARE CONTRASTANTE CON NORMA PRIMARIA
Diritto soggettivo – Prevalenza del diritto alla visione di atti necessari a scopo difensivo – Va disapplicata dal giudice amministrativo la norma regolamentare.
CS97177 – III 175
Laddove le categorie di documenti sottratti all’accesso (nella specie schede
valutative e rapporto informativo) si pongono in contrasto con il diritto alla
visione da parte dell’interessato di atti necessari a scopo difensivo, il decreto
ministeriale che lo prevede va disapplicato dal giudice amministrativo, essendo la pretesa all’accesso ai documenti configurata come diritto soggettivo.
345
PARTE SESTA - Massimario
Disapplicazione norma regolamentare – Espressa impugnazione – Non occorre.
L. 241/90, art. 25
CS99295 – V 98
Il principio secondo il quale, nel caso in cui una stessa fattispecie viene
disciplinata in modi diversi da una fonte di normazione primaria e da una
parte di normazione secondaria, la norma di rango secondario deve considerarsi recessiva, e quindi inapplicabile come regola di giudizio anche se
non impugnata, si applica anche al particolare processo previsto dall’articolo 25 della legge 241 del 1990; pertanto, allorquando il diniego di accesso ai documenti amministrativi trovi la sua giustificazione in una norma
regolamentare che si assume in contrasto col contenuto del diritto di accesso garantito dalla norma di rango superiore, il giudice adito per l’annullamento del rifiuto può comunque procedere alla disapplicazione della norma
secondaria in contrasto con la legge, senza che occorra una formale impugnazione del regolamento stesso.
C.d.S. VI Sezione, n. 59 del 26 gennaio 1999 – Pres. DE LISE, Est. SALVATORE
C. – INAIL c. SIAC S.r.l. ed altri.
PUBBLICAZIONE
DEL REGOLAMENTO
Estraneità
P97703R – III 87
Non si giustificano le disposizioni riguardanti le forme di pubblicità del regolamento attenendo queste alla disciplina della pubblicazione degli atti di istituto.
Ordine di servizio – Inidoneità
P97600R – III 64
L’ordine di servizio non è un atto idoneo per la pubblicazione del regolamento in quanto si tratta di un atto interno che non può assicurare la massima pubblicità.
Principi generali.
P97610R – III 66
Il regolamento di cui all’art. 24, comma 4, della L. 241/90 devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana anche in coerenza col
principio della massima pubblicità di cui all’art. 26 della stessa citata legge.
RICORSO
AMMINISTRATIVO INTERNO
Tutela del diritto di accesso – Previsione di ricorso amministrativo contro i provvedimenti in materia di accesso –Inammissibilità.
L. 241/90, art. 25
D.P.R. 352/92
D.P.R. 1199/71
346
P95180R – II 35
PARTE SESTA - Massimario
Ove è prevista la facoltà di presentare un ricorso gerarchico avverso il diniego
di accesso occorre precisare che la stessa è esercitatile ai sensi del D.P.R.
24.11.71 n. 1199
Norma regolamentare – Va soppressa.
L. 241/90, art. 25, c. 5
P98758R – IV 24
È estranea al potere regolamentare demandato dalla legge alle singole amministrazioni, e quindi va soppressa, la norma secondo la quale contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso, è ammesso un
ricorso in via amministrativa (reclamo al rettore).
Previsione regolamentare – Illegittimità – Tutela ex art. 25, comma 5, L. 241/90.
L. 241/90, art. 25
P99919R – V 35
Va eliminata, non solo perché superflua ma per manifesta illegittimità, la previsione regolamentare di ricorso gerarchico avverso il diniego di accesso o, in
alternativa, del ricorso al TAR, stante la puntuale disciplina dettata in tema di
tutela del diritto di accesso dall’art. 25, comma 5, della legge 241 del 1990.
In senso conforme
P95196R – II
P98814R – IV
P95337R – II
P95383R – II
39
39
69
80
Previsione di obbligatorietà di reclamo scritto al rettore – Illegittimità.
L. 241/90, art. 25, c. 5
P001015R VI 30
È illegittima la disposizione che prevede l’obbligatorietà, a carico del richiedente interessato, del reclamo scritto al rettore – entro il termine perentorio di
cinque giorni dalla comunicazione del diniego di accesso o del consenso dell’ufficio ad accedere ai documenti – poiché l’art. 25, comma 5, della legge
241/90, prevede soltanto, a favore dell’interessato, il potere di ricorrere direttamente al giudice amministrativo senza l’obbligo di esperimento di alcun
mezzo di gravame in sede amministrativa.
RINVIO
ALLA LEGGE
241/90
E AL
D.P.R 352/92
Superfluità
L. 241/90
D.P.R. n. 352/92
P94136R – I 77
Il rinvio alle disposizioni della legge n. 241 del 1990 e del D.P.R. n. 352 del
1992, per quanto non espressamente previsto dal regolamento, è da ritenere
superfluo e pertanto va eliminato.
Inversione della gerarchia delle fonti – Si sopprimono.
P00959R – VI 17
347
PARTE SESTA - Massimario
Le norme di rinvio alle disposizioni della legge 241/90 e del D.P.R. n. 352/92
vanno soppresse in quanto superflue e perché sembrano attribuire alle disposizioni delle leggi citate il valore di normativa residuale rispetto a quella regolamentare, anziché quello di normativa che promana da fonti sovraordinate.
In senso conforme
SCADENZA DEL
P98785R – IV 31
P99882R – V 25
TERMINE PER L’ESERCIZIO DEL POTERE REGOLAMENTARE
Conseguenza
CS96141 – III 156
L’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, previsto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 è subordinato all’emanazione di norme
regolamentari volte a chiarire le modalità ed i limiti di esso, in quanto si tratta di rendere compatibile il diritto steso sia con interessi pubblici di non
minore rilevanza ed intensità, in presenza dei quali la posizione sostanziale
riconosciuta al privato assume portata recessiva, sia con gli interessi di altri
privati coinvolti nelle singole procedure amministrative, ai quali deve essere
assicurata tutela ove non ricorrano particolari ragioni che consentano a terzi
di prendere visione della documentazione che li riguarda; pertanto, non può
ritenersi che il diritto assoluto di accesso sia subordinato nel suo al decorso
del termine di sei mesi, spirato il quale il diritto stesso potrebbe essere fatto
valere senza alcuna limitazione.
Mancato esercizio – Conseguenza.
L. 241/90, art. 24
P99883R – V 25
Il termine di sei mesi indicato dall’art. 24 della legge 241/90 non è perentorio
(cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 530 del 1993) ma, in caso di mancato esercizio del
potere regolamentare di cui alla citata norma, tutti i documenti sono accessibili, salvo i casi previsti da leggi diverse dalla legge 241.
UFFICIO
PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Modalità di esercizio del diritto di accesso – Organo competente- Ufficio per le relazioni con il pubblico – Non è competente
P93055R – I 57
D.P.R. 352/92, art. 6 c. 2
Agli uffici per le relazioni con il pubblico, che le singole amministrazioni possono
istituire ai sensi dell’art. 6, c. 2, del D.P.R. n. 352 del 1992 non può essere attribuito il compito di ricezione e trasmissione delle domande di accesso, compito che
rientra nelle attribuzioni degli organi competenti all’adozione del provvedimento.
REGOLAMENTO SULL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Vedi REGOLAMENTO
348
PARTE SESTA - Massimario
RELAZIONI INTERNAZIONALI
Vedi SICUREZZA DELLO STATO, DIFESA, RELAZIONI INTERNAZIONALI
RICERCA SCIENTIFICA
Esclusione dall’accesso per motivi di riservatezza – Non si giustifica.
D.P.R. 352/92, art. 8, lett. d)
D.P.R. 382/80, art. 66
P99938R – V 41
Non si giustifica l’esclusione dall’accesso, per motivi di riservatezza di terzi,
persone, gruppi ed imprese, dei documenti relativi alla ricerca scientifica ai
sensi dell’art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
RICORSO AMMINISTRATIVO
Appunti, proposte e/o relazioni dei funzionari preposti all’istruttoria – Esclusione
dall’accesso – Non si giustifica.
L. 241/90, art. 22, c. 2
P00629Q – VI 46
Non si giustifica la sottrazione all’accesso degli appunti, proposte e/o relazioni dei funzionari preposti all’istruttoria del ricorso in quanto si tratta di
documenti amministrativi a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 22, comma 2, della
legge 241/90.
Attività istruttoria – Differimento – Durata.
P97661R –III 77
La documentazione concernente l’istruzione dei ricorsi amministrativi proposti dal personale dipendente è assoggettabile soltanto a differimento a
norma dell’art. 29, comma 6, della legge241/90 e soltanto per la durata dell’attività istruttoria.
In senso conforme
P93064R – I 60
P95189R – II 37
Esclusione dall’accesso per esigenza di tutela della riservatezza – Limiti.
D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5, lett. d)
P99848R – V 15
L’inaccessibilità della documentazione attinente all’istruzione dei ricorsi
amministrativi è limitata alla fase procedimentale, propriamente soggetta alla
tutela della riservatezza, mentre esiste un momento finale, oltre il quale si delinea una fase successiva che può dare luogo a provvedimenti dell’amministrazione da portare a conoscenza del destinatario, e che comunque non sono più
soggetti all’esigenza di tutela della riservatezza.
349
PARTE SESTA - Massimario
In senso conforme
P98817R – IV 39
Esclusione dall’accesso – Limiti – Differimento alla conclusione del procedimento o
dell’istruttoria.
P99858R – V 18
Non si giustifica la sottrazione all’accesso a tempo indeterminato della documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernenti l’istruzione di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente, essendo sufficiente il differimento fino alla conclusione del procedimento o dell’istruttoria.
Diniego – Per avvenuta presentazione ricorso gerarchico – Illegittimità.
CS96123 –III 149
L’avvenuta presentazione del ricorso gerarchico contro un provvedimento ritenuto illegittimo non preclude la possibilità di richiedere la visione della documentazione amministrativa da parte del ricorrente, in quanto il ricorso predetto, da un lato, non ne assicura la produzione e, dall’altro, lascia ancora aperta
la possibilità di avvalersi degli altri rimedi di tutela previsti dall’ordinamento
In senso conforme
RICORSO
P00974R – IV 20
CS94034 – I 1 21
STRAORDINARIO
Atto impugnabile o meno – Diniego di accesso ai documenti – Inammissibilità del
ricorso.
CS97201 – IV 80
Il diniego di accesso agli atti amministrativi si sottrae all’ambito del ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, non assumendo tale diniego i
caratteri modificativi della realtà giuridica propri del provvedimento amministrativo, che costituisce l’oggetto necessario ed indefettibile del rimedio de quo.
C.d.S. II Sezione, Pareri, n. 521/97 del 18 giugno 1997 – Ministero pubblica
istruzione – (Ricorso straordinario).
Edita in Cons.St., 1998, XII, p. 2044
Documentazione relativa all’istruzione dei ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica – Esclusione dall’accesso – Illegittimità – Differimento
L. 241/90, art. 24, c. 6
P97717R – III 68
La documentazione concernente l’istruzione dei ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica proposti dal personale dipendente è assoggettabile soltanto a differimento a norma dell’art. 24, comma 6, della legge 241/90 e
soltanto per la durata dell’attività istruttoria.
350
PARTE SESTA - Massimario
Parere del Consiglio di Stato – Documentazione inviata per l’acquisizione del parere
– Richiesta di accesso – Legittimità.
L. 241/90, art. 22, c. 1
D.P.R. 1199/71, capo III
P00628Q – VI 46
È legittima la richiesta di accesso alle relazioni di controdeduzione al ricorso
predisposto per il prescritto parere del Consiglio di Stato nell’ambito del procedimento preordinato alla decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica avanzata dal ricorrente.
In senso conforme
P00615Q – VI 41
P00616Q – VI 42
CS96110 III – 144
RICORSO EX ART. 25 L. 241/90
APPELLO ED IMPUGNAZIONI
Appello - Appello incidentale - Ricorso per accesso ai documenti - Deposito - Termine
- Dieci giorni dalla notifica.
L’appello incidentale con riferimento al ricorso proposto per l’accesso ai
documenti deve essere depositato entro il termine di dieci giorni decorrente
dalla notifica dello stesso appello incidentale.
Cds 5873 20 novembre 2001- VI Sez. - Pres. (ff.) MARUOTTI, Est.BALUCANI
- Soc. S. (avv.ti Torrani e Arlini) c. Soc. E.G. (avv.ti Mazzarelli e Manzi) c. Soc.
E. Cavy; Clarich) - (Annulla T.A.R. Mitano, III Sez., 26 gennaio 2001 n. 197, in
TAR 2001, 1, 863).
Riduzione del termine – Inapplicabilità al termine annuale
L. 241/90, art. 25
c.p.c., art. 327
CS99329 – V 122
La riduzione alla metà del termine per l’impugnazione di atti in materia di
accesso alla documentazione amministrativa, prevista dall’art. 25 della legge
241 del 1990, non comporta la riduzione anche del termine annuale di decadenza dall’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 Cod. proc. Civ..
Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia n. 247 del 3 giugno 1999 –
Pres. RICCIO, Est. DI BLASI – Ministero pubblica istruzione ed altri (avv. St.
Bucalo) e. G.D.S. (avv. Cittadino) - (Conferma T.A.R. Catania, III Sez., 21 ottobre 1997 n. 2034).
Edita in Cons. St., 1999, V-VI, p.I, 1033
CONTRADDITTORIO
E CONTROINTERESSATI
Vedi anche CONCORSI Procedimento concorsuale – ISTITUTO NAZIONALE
PREVIDENZA SOCIALE (INPS)
351
PARTE SESTA - Massimario
Modalità di esercizio del diritto di accesso – Silenzio della pubblica amministrazione
– Impugnazione – Insussistenza di controinteressati
L. 241/90, art. 25, c. 5
CS93020 – I 114
Nei giudizi di impugnazione del silenzio dell’amministrazione non è individuabile un controinteressato in senso formale.
C.d.S. IV Sezione, n. 1036 del 26 novembre1993 – Pres. QUARTULLI. – Est.
BARBAGALLO – Min. Sanità (avv.Stato) c. Codacons e altro (avv. Rienzi)
CILAG S.p.a. (avv. Raffaelli e Bozzi) – (Riforma in parte TAR Lazio, sez. I, 18
maggio1993 n. 760)
Tutela del diritto di accesso – Ricorso giurisdizionale – Ex art.25 L. 241/90 –
Contraddittori necessari – Configurabilità.
CS94060 – II 114
Anche nella speciale azione prevista dall’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 possono sussistere soggetti controinteressati, e come tali contraddittori necessari ai
quali il ricorso va notificato.
C.d.S. Sezione IV, n. 713 del 15 settembre 1994 Pres.(ff.) LIGNANI, Est. CARBONE – Ordine avvocati e procuratori di Roma (avv. Orestano) c. Codacons ed
altro (avv.ti Rienzi e LoMastro) ed altro (n.c.) – (Annulla T.A.R. Lazio, III Sez. 26
aprile 1994 n. 971, in T.A.R.1994, I, 1777).
Edita in Giur. It. 95, III, Sez. I, 308
Impugnazione diniego per motivi di riservatezza – Soggetti interessati alla riservatezza – Sono controinteressati.
CS00358 – VI 76
Il ricorso proposto contro il diniego di accesso ai documenti opposto per motivi di riservatezza deve essere notificato ai controinteressati, cioè a coloro ai
quali l’atto direttamente si riferisce, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile se non notificato ad almeno uno di essi.
C.d.S. VI Sezione, n. 257 del 20 gennaio 2000 – Pres. GIOVANNINI, Est. DE
NICTOLIS – D.S.G (avv. Di Somma) c. Università degli studi di Napoli (avv. St.
D’Avanzo) – (Annulla con rinvio TAR Napoli, V Sez., 19 maggio 1999 n. 1341).
Edita in Rassegna “Il Consiglio di Stato”, 2000, I, pt. I, p. 82
Accesso ai documenti – Diniego – Impugnazione – Poteri del giudice – Limiti.
CS98263 – IV 109
Il giudice investito di un ricorso proposto contro il diniego di accesso ai documenti amministrativi se il contraddittorio non risulta correttamente formato,
non può esaminare la legittimità del diniego, né può ritenere superflua l’integrazione del contraddittorio asserendo la sicura prevalenza del diritto di accesso su quello alla riservatezza.
352
PARTE SESTA - Massimario
C.d.S. V Sezione, n. 1725 del 2 dicembre 1998 – Pres. Ed Est. PALEOLOGO –
Provincia di Milano (avv.ti Baroni e Merlino) c. Sindacato di base di Milano
(avv.ti Leo e Romanelli) – (Annulla T.A.R. Milano, I Sez., 3 marzo 1998, n. 459,
in TAR 1998, I, 1805).
Edita in Cons. St. 1998, XII, p. I, p. 1936
Notifica ai controinteressati – Necessità.
CS99355 – V 139
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 25 della legge 241 del 1990 contro il diniego di accesso ai documenti amministrativi deve essere notificato a pena di
inammissibilità ai soggetti ai quali i detti documenti si riferiscono.
C.d.S. VI Sezione, n. 2118 del 21 dicembre 1999 – Pres. GIOVANNINI, Est.
BALUCANI – Soc. S. (avv. Medugno) c. G.I.C. (avv.Fusillo) ed altro (n.c.) –
(Annulla con rinvio T.A.R. Lazio, II Sez., 3 maggio 1999, n. 1233).
Edita in Cons. St., 1999, XII, p.I, 2187
Impugnazione – Contraddittorio non correttamente formato – Integrazione – Poteri
del giudice – Limiti – Fattispecie.
CS98284 – V 90
In materia di diniego di accesso ai documenti amministrativi, il giudice investito del
ricorso se il contraddittorio non risulta correttamente formato, non può esaminare
la legittimità del diniego, e può ritenere superflua l’integrazione del contraddittorio
asserendo la sicura prevalenza del diritto di accesso su quello alla riservatezza (fattispecie relativa ad istanza di accesso a documenti amministrativi relativi alle ore di
lavoro straordinario effettuate dal personale della Provincia di Milano).
C.d.S. V Sezione, n. 1725 del 2 dicembre 1998 – Pres. Ed Est. PALEOLOGO –
Provincia di Milano (avv.ti Baroni e Merlino) c. Sindacato di base di Milano
(avv.ti Leo e Romanelli) – (Annulla T.A.R. Milano, I Sez., 3 marzo 1998, n. 459,
in TAR 1998, I, 1805).
Terzi interessati alla riservatezza – Sono contraddittori necessari – Mancata notificazione del ricorso – Conseguenza.
L. 241/90, artt 22 e 25
c.p.c. art. 102
CS98246 – IV 102
Nel giudizio di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 25 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, i terzi sul cui interesse alla riservatezza la domanda incide direttamente sono contraddittori necessari, ma la mancata notificazione del ricorso agli stessi non ne determina l’inammissibilità, atteso che, nell’impianto normativo di cui agli artt. 22 e segg. della stessa legge, il diritto di
accesso si configura come autonomo diritto soggettivo all’informazione, per
cui dovendosi seguire le regole proprie delle controversie sui diritti soggettivi,
anche sotto il profilo processuale, deve trovare applicazione l’art. 102 cod.
proc. civ., configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che il
rapporto controverso è comune a più parti e necessita di una pronunzia inscindibile.
353
PARTE SESTA - Massimario
Controinteressato – Impugnazione per motivi di riservatezza – Soggetti terzi interessati alla riservatezza – Sono controinteressati – Conseguenza.
L. 241/90, artt. 24 e 25
D.P.R. 352/92, art. 8
CS98262 – IV 109
Nel caso in cui la documentazione amministrativa alla quale sia stato negato
l’accesso ai sensi dell’art. 24 della legge 241 del 1990 e dell’art. 8 del D.P.R.
352 del 1992, riguardi soggetti terzi, implicandone il diritto alla riservatezza
con riferimento ad interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali – per il quale spetta all’Amministrazione l’apprezzamento di adeguate misure di tutela – i soggetti predetti sono controinteressati nei
giudizi instaurati ai sensi dell’art. 25 della legge 241 citata; pertanto, la mancata notificazione ad almeno uno di essi comporta l’inammissibilità della
domanda.
Diniego per motivi di riservatezza – Impugnazione – Mancata notifica ai controinteressati – Contrasto giurisprudenziale: per inammissibilità del ricorso o possibile integrazione del contraddittorio – Rimessione all’A.P.
L. 241/90, art. 25
CS99306 – V 102
Vi è contrasto in giurisprudenza, e si rimette quindi la risoluzione all’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato, sulla questione se, in caso di mancata notifica
del ricorso, proposto contro il diniego di accesso ai documenti, ai terzi sul cui
interesse alla riservatezza la detta istanza incide, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile o se, essendo il relativo giudizio affidato alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, sia necessario disporre l’integrazione del
contraddittorio.
(Cfr. Massima CS99332, A.P. n. 16 del 24 giugno 1999)
C.d.S. VI Sezione, n. 332 (ord.za) del 25 marzo 1999 – Pres. DE ROBERTO, Est.
ZEVIANI PALLOTTA – Soc. A.C.C.A. (avv. Scozzafava) c. B.M.R. (avv. Rienzi)
Edita in Cons. St., 1999, III, p.I, 485
Integrazione in primo grado – Omissione – Conseguenze – Annullamento della sentenza con rinvio – Fattispecie.
L. 241/90, art. 25
CS99332 – V 123
Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge 241 del 1990, in
materia di accesso ai documenti non deve essere dichiarato inammissibile,
potendo essere integrato il contraddittorio; la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado costituisce “difetto di procedura” che comporta in
appello, ai sensi dell’art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
l’annullamento della sentenza con rinvio al TAR.
(Fattispecie in tema di mancata notificazione del ricorso alla società concessionaria del servizio di pagamento del pedaggio autostradale e delle spese di
riscossione).
C.d.S. Adunanza Plenaria, n. 16 del 24 giugno 1999 – Pres. LASCHENA, Est.
MARUOTTI – Soc. A. (avv. Scozzafava) e. B.M. (avv.ti Rienzi, Saporito e
354
PARTE SESTA - Massimario
Montaldo) - (Annulla T.A.R. Lazio, II Sez., 13 ottobre 1997 n. 1559, in TAR
1997,I, 3858).
Edita in Cons. St., 1999, V-VI, p.I, 784
Controinteressati – Individuazione – Istanza di accesso – Notifica ai controinteressati
interessati alla riservatezza – Obbligatorietà.
L. 241/90, art. 25
CS00362 - VI 77
I ricorsi proposti in materia di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90, vanno notificati ai controinteressati, individuabili
nei soggetti interessati alla riservatezza dei documenti richiesti con la domanda di accesso (cfr., Cons. Stato, A.P., 26 giugno 1999, n. 16, pagg. 122 e segg.,
volume V di questa pubblicazione).
C.d.S. V Sezione, n. 753 del 10 febbraio 2000 – Pres. IANNOTTA, Est. PINTO
– Tratta dalla banca dati del CED della Corte Suprema di Cassazione
Controinteressato – In tema di accesso di documenti – Impugnazione diniego per
motivi di riservatezza – Soggetti interessati alla riservatezza – Sono controinteressati
– Omessa notifica - Riconoscimento errore scusabile – Possibilità.
Il ricorso proposto contro il diniego di accesso per motivi di tutela della privacy
deve essere notificato al controinteressato, ossia al soggetto che, in quanta titolare del diritto alla riservatezza, sia minacciato dalla divulgazione di notizie afferenti
alla sua sfera privata, con la conseguenza che il ricorso e esercitabile se non notificato ad almeno uno di essi, ma il giudice può riconoscere l’errore scusabile.
C.d.S. 1882 – 30 marzo 2001- VI Sez. – Pres. GIOVANNINI, Est.GAROFOLI –
I.N.A.I.L. (avv.ti Artusa e Rossi) c. Soc. P.E.S. (avv.ti Ioele e Accarino) ed altro
(n.c.) (Annulla T.A.R. Salerno, II Sez., 2 novembre 2000 n. 642).
Notifica ai controinteressati – Necessità.
L. 1034/71, art. 21, c. 1
L. 241/90, art. 25, c. 5
CS00387 – VI 86
Nel procedimento instaurato contro il diniego di accesso ai documenti valgono
a pieno titolo le regole proprie del giudizio amministrativo; pertanto la mancata notifica del ricorso ad uno dei controinteressati nel termine perentorio previsto dall’art. 25, comma 5, della legge 241/90 determina l’inammissibilità del
ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
C.d.S. V Sezione, n. 3632 del 26 giugno 2000 – Pres. PALEOLOGO, Est.
BORIONI – Soc. A. (avv. Chiappetti) c. L.M.G. (n.c.) - (Annulla TAR Lazio, II
Sez., 13 ottobre 1999, n. 1904, in TAR 1999, I, 4226)
Edita in Cons. St., 2000, V-VI, pt. I, p. 1518
In senso conforme
CS99330 – V 123
355
PARTE SESTA - Massimario
Legittimazione a ricorrere e a resistere - Diniego di accesso a documentazione amministrativa per la salvaguardia della vita privata e della riservatezza - Soggetti a salvaguardia dei quali il diniego é stato motivato - Controinteressati - Sono tali Litisconsorti necessari nel giudizio di impugnazione del diniego d’accesso - Sono tali.
Nell’ipotesi di contestazione del diniego di accesso alla documentazione
amministrativa concernente “atti di iniziativa e preiniziativa” relativi a una
ispezione disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono
controinteressati tutti i soggetti (nella specie, dipendenti autori di denunce ed
esposti a carico del diniego dell’accesso); e pertanto detti soggetti sono litisconsorti necessari nel giudizio di impugnazione del diniego d’accesso.
T.A.R. Abruzzo SENT. N. 198 DEL 23/02/2001 PRES. Catoni EST. Eliantonio
PARTI: Ist. di Vigilanza srl C/ Min. Lavoro
Diniego – Impugnazione – Terzi aventi diritto alla riservatezza – Sono controinteressati.
L. 24·1/90, art. 22
CS97173 – III 174
Nel giudizio relativo al ricorso proposto contro il diniego di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 L. 7 agosto 1990, n. 241, i terzi, sul
cui interesse alla riservatezza la domanda incide direttamente, sono contraddittori necessari.
In senso conforme
CS95071 – II 122
CS95089 – II 130
Controinteressato - In tema di accesso ai documenti - Diniego - Impugnazione Soggetti interessati alla riservatezza - Sono controinteressati.
I soggetti interessati alla riservatezza di documenti della Pubblica amministrazione ai quali si chiede l’accesso sono controinteressati nel ricorso proposto
contro il diniego ai sensi dell’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241.
C.d.S. 5593 23 ottobre 2001 - VI Sez. - Pres. (ff.) SANTORO, Est. CAFINI - LM.
Cavy. Randisi) c. I.N.P.S. (avv.ti Fonzo e Coretti) ed altro (n.c.) - (Conferma
T.A.R. Catanzaro 6 febbraio 2001 n. 166)
Tutela del diritto di accesso – Ricorso giurisdizionale – Interesse all’impugnazione –
In tema di accesso ai documenti – Accoglimento dell’istanza – Terzo presunto leso nel
diritto alla riservatezza – Ha interesse.
CS95080 – II126
In sede di accesso ai documenti, il terzo cui la documentazione pertiene è legittimato ad impugnare il provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso
che ritenga lesivo del suo diritto alla riservatezza o a contraddire alla pretesa di
accesso azionata giudizialmente dal richiedente, assumendo la veste di controinteressato e, quindi, di contraddittore necessario nel relativo giudizio.
C.d.S. VI Sezione, n. 506 del 20 maggio 1995 – Pres. IMPERATRICE – Est. SAMMARCO – Ministero università (avv.St. Cenerini) c. Consorzio immagini radiologiche digitali (n.c.) –Annulla T.A.R. Lazio, III Sez., 17 novembre 1994 n.
1959, in TAR 1994, I, 4353).
356
PARTE SESTA - Massimario
COSTI
DI RIPRODUZIONE
Vedi COSTI DELL’ACCESSO Costi di produzione
IMPUGNAZIONI
Vedi Appello ed impugnazioni
INTERESSE
E LEGITTIMAZIONE A RICORRERE
Vedi anche Contraddittorio e controinteressati
Legittimazione – Passiva - Responsabile del procedimento - Non é legittimato
L. del 7/8/1990 n. 241 art. 25
Nelle controversie in materia di accesso ai documenti la legittimazione passiva spetta, ai sensi dell’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 al rappresentante legale
dall’Amministrazione alla quale risale la paternità degli atti che il ricorrente ha
chiesto di avere in visione e dei quali intende estrarre copia, e non al responsabile del procedimento di cui al precedente art.5, cioè al funzionario al quale
é stata affidata la cura di un de terminato procedimento con compiti di natura
prevalentemente istruttoria e propositiva, ma al quale nessuna norma assegna
la rappresentanza legale dell’Amministrazione di appartenenza anche nel caso
in cui, con determinazione espressa, gli sia stata attribuita la competenza ad
adottare il provvedimento finale.
T.A.R. Puglia SEZ. 1 SENT. N. 408 DEL 02/02/2000 PRES. Ferrari EST. Ferrari
Titolarità di posizione giuridicamente rilevante – Sufficienza.
L. 241/90, art. 25
CS99285 – V 95
Ai fini della legittimazione a proporre ricorso giurisdizionale per tutelare il
diritto di acceso ai documenti è solo sufficiente che l’istante sia titolare di una
posizione giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta si fondi
su tale posizione.
C.d.S. IV Sezione, n. 32 del 14 gennaio 1999 – Pres. CATALLOZZI, Est. SANTORO – Codacons (avv.ti Rienzi e Montaldo) c. Ministero grazia e giustizia
(avv.St. Di Pace) ed altro (n.c.) – (Conferma T.A.R. Lazio, I Sez., 24 febbraio
1998 n. 826, in TAR 1998, I, 850).
Edita in Cons. St., 1999, I, p.I, 24
Diritto di accesso – Estensione – Esistenza di lesione – Non occorre – Silenzio-rifiuto
– Impugnativa – Finalità.
CS97187 – III 179
II rimedio giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di
accesso ai documenti amministrativi, offerto dall’art. 25 L. 7 agosto 1990,
n. 241, è caratterizzato dal fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale, a prescindere dall’esistenza di
una lesione della posizione giuridica del richiedente (e quindi, a fortiori, della
sua attualità), atteso che l’interesse alla conoscenza dei documenti ammini357
PARTE SESTA - Massimario
strativi costituisce un bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente ed indipendentemente dalla posizione sulla quale possa incidere l’attività amministrativa, eventualmente lesiva, per cui tale autonomia del diritto di
accesso rende irrilevanti gli sviluppi intervenuti nella correlata posizione giuridica sostanziale, i quali non possono riflettere i loro effetti sull’azione volta alla
conoscenza dei documenti amministrativi.
C.d.S. V Sezione, n. 1489 del 9 dicembre 1997. Pres. PALEOLOGO, Est. DI
NAPOLI – Comune di Scorrano (avv. Quinto) c. Soc. Sa. Mer. Petrol (avv.
Pellegrino)- (Conferma T.A.R. Lecce, II Sez., 10 maggio 1997 n. 286).
Edita in Cons. St., 1997, XII, p. I, p. 1699
NATURA DEL
RICORSO
Vedi anche Contraddittorio e controinteressati - RICORSO AMMINISTRATIVO
Ricorso straordinario
Tutela dell’accesso – Campo di applicazione –Limiti
CS94037 – I 122
Il procedimento disciplinato dall’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 ha carattere
speciale e non generale; pertanto, esso non è applicabile a qualsiasi ipotesi di
accesso ai documenti, comunque consentito dall’ordinamento, ma solo a quello espressamente previsto dagli artt. 22 e ss. stessa legge.
C.d.S. VI Sezione, n. 85 del 3 febbraio 1994 –Pres. IMPERATRICE, Est. LUCE –
Ministero poste (avv. St.Giordano) c. Buscemi (avv. Di Gioia) – (Annulla T.A.R.
Lazio, II Sez. 21 marzo 1992 n. 665, in TAR 1992, I, 1325)
Caratteristiche – Peculiarità di scopo ed innovatività.
CS97198 – IV 79
Il rimedio speciale contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso di cui all’art. 25, comma 5, della legge 241 del 1990, si caratterizza per uno scopo peculiare e del tutto nuovo rispetto ai consueti strumenti
giustiziali esperibili nei confronti dell’azione amministrativa.
C.d.S. II Sezione, Pareri, n. 521/97 del 18 giugno 1997 – Ministero pubblica
istruzione – (Ricorso straordinario).
Edita in Cons.St., 1998, XII, p. 2044
Diniego – Giurisdizione esclusiva – Conseguenze.
CS97161 – III 169
II ricorso contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di
accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 25 L. 7 agosto 1990,
n. 241 costituisce un’ipotesi di giurisdizione esclusiva che presuppone unicamente l’impugnativa di una determinazione amministrativa concernente il
diritto di accesso, indipendentemente dalla titolarità di una determinata situazione giuridica soggettiva o dalla prospettazione che di questa si compia, seppure al dichiarato fine di utilizzarla in un determinato processo anche estraneo
alla giurisdizione amministrativa.
358
PARTE SESTA - Massimario
Procedimento – Modalità.
L. 241/90, art. 25, c. 5
CS97197 – IV 79
Il rimedio speciale contro le determinazioni amministrative concernenti il
diritto di accesso previsto dall’art. 25, comma 5, della legge 241 del 1990,
dà vita ad un giudizio che si svolge davanti al giudice amministrativo con
rito camerale e che va promosso in un termine breve da parte di chi vi abbia
interesse.
C.d.S. II Sezione, Pareri, n. 521/97 del 18 giugno 1997 – Ministero pubblica
istruzione – (Ricorso straordinario).
Edita in Cons.St., 1998, XII, p. 2044
Diritto di accesso – Diniego – Non è provvedimento amministrativo.
CS97196 – IV 79
Il diniego di accesso ai documenti non configura un provvedimento amministrativo, in quanto non introduce alcun nuovo assetto dei rapporti giuridici.
Diritto di accesso – Giurisdizione diversa da quella amministrativa esclusiva sulla
situazione sostanziale – Ininfluenza.
CS96115 – III 146
II diritto di accesso ai documenti previsto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 è configurato come autonomo diritto soggettivo alla informazione sugli atti del procedimento, tutelabile in quanto tale innanzi al giudice amministrativo, sulla
base della giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 24 L. cit. ed indipendentemente dal fatto che la tutela della situazione soggettiva sostanziale, cui si riferisce la documentazione richiesta, sia devoluta alla cognizione di un giudice
diverso da quello ivi indicato.
C.d.S. IV Sezione, n. 177 del 24 febbraio 1996, Pres. (ff.) BACCARINI, Est.
LUCE – Ordine avvocati e procuratori di Roma (avv.ti Sanino e Orestano) c.
Rienzi ( avv.ti se stesso e Canestrelli)- (Annulla in. Parte T.A.R. Lazio, III Sez., 4
settembre 1995 n. 1483, in T.A.R. 1995, I, 4132).
Edita in Cons. St., 1996, II, p. I, 165
Controversia – Conseguenza.
CS97167 – III 172
Nell’impianto normativo di cui all’art. 22 e segg.L.7 agosto 1990, n. 241, il
diritto di accesso ai documenti amministrativi si configura come autonomo
diritto soggettivo all’informazione, con la conseguenza che l’azione per il giudizio di cui all’art.25 quinto comma L. cit. va ritenuta non come demolitoria di
atti amministrativi, bensì di accertamento del diritto fatto valere dal privato e di
condanna dell’amministrazione; inoltre, in mancanza di specifica norma processuale, il relativo accertamento, affidato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, segue le regole proprie delle controversie su diritti soggettivi, anche sotto il profilo processuale.
359
PARTE SESTA - Massimario
Ha carattere impugnatorio – Posizione del privato – Natura di interesse legittimo.
L. 241/90, art. 22
CS00386 – VI 86
La posizione del privato tutelata negli artt. 22 e seguenti della legge 241/90, ha
natura di interesse legittimo ed il ricorso proposto contro il diniego di accesso
ai documenti ha carattere impugnatorio.
C.d.S. V Sezione, n. 3632 del 26 giugno 2000 – Pres. PALEOLOGO, Est.
BORIONI – Soc. A. (avv. Chiappetti) c. L.M.G. (n.c.)- (Annulla TAR Lazio, II
Sez., 13 ottobre 1999, n. 1904, in TAR 1999, I, 4226)
Edita in Cons. St., 2000, V-VI, pt. I, p. 1518
Esclusione di finalità di annullamento di atti amministrativi – È azione di accertamento del diritto soggettivo all’informazione.
L. 241/90, art. 25
CS99298 – V 100
Nell’impianto normativo della legge 241 del 1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si configura come autonomo diritto soggettivo all’informazione, con la conseguenza che l’azione esperita a norma dell’art. 25 della
stessa legge non ha carattere demolitorio di atti amministrativi, bensì di accertamento del diritto fatto valere secondo le regole proprie delle controversie su
diritti soggettivi.
C.d.S. VI Sezione, n. 65 del 27 gennaio 1999 – Pres. DE LISE, Est. BALUCANI
– Ministero del lavoro (Avv.ra gen. Stato) c. I.A.L. ed altri (n.c.) – (Annulla T.A.R.
Piemonte, II Sez., 5 febbraio 1998 n. 48, in TAR 1998, I, 1280).
Edita in Cons. St., 1999, I, p.I, 111
Rimedio giudiziale – Finalità.
L. 241/90, art. 25, c.
CS97199 – IV 80
La tutela speciale contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso di cui all’art. 25, comma 5, della legge 241 del 1990, è diretta,
trattandosi di una verifica a carattere correttivo della legittimità di una preclusione opposta sul semplice piano organizzativo, a chi vanta un particolare titolo di informazione, non già a cassare una innovazione definitiva della realtà
giuridica ormai introdotta con il provvedimento dell’amministrazione ma ad
accertare l’eventuale illegittimità di una violazione dei principi di trasparenza
dell’azione amministrativa (in fieri o già compiuta ovvero futura) rispetto a chi,
tra i consociati, versa in una particolare posizione collaterale rispetto ad essa.
C.d.S. II Sezione, Pareri, n. 521/97 del 18 giugno 1997 – Ministero pubblica
istruzione – (Ricorso straordinario).
Edita in Cons.St., 1998, XII, p. 2044
Diritto di accesso – Diniego – Motivazione – Integrazione in corso di giudizio –
Inammissibilità.
CS96124 – III 149
Nel caso in cui l’amministrazione investita della richiesta di accesso frapponga un motivato provvedimento di diniego, il contenuto di quest’ultimo delimi360
PARTE SESTA - Massimario
ta altresì i confini del successivo sindacato giurisdizionale di legittimità, come
si evince dal disposto dell’art. 25, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241, che configura in tal caso il ricorso come un ordinario rimedio impugnatorio «contro le
determinazioni amministrative concernenti il diritto d’accesso» per cui all’amministrazione non è consentito integrare in corso di giudizio la motivazione
apposta in sede di diniego, né ampliare il thema decidendum con riguardo ad
eventuali profili ostativi all’esercizio del diritto che non siano stati adeguatamente esplicitati nel provvedimento impugnato dinanzi al T.A.R..
C.d.S. IV Sezione, n. 665 del 20 maggio 1996.
Pres. PEZZANA, Est. GIACCARDI – Ministero tesoro (avv. St. Aiello) c.Vedovini
(avv.ti Gentiloni Silveri e Giorgetti) - (Conferma T.A.R. Lazio, I Sez., 23 gennaio
1996, n. 112).
Edita in Cons. St., 1996, V-VI, p. I, 784
Sindacato giurisdizionale – Estensione al merito.
L. 241/90, art. 25, c. 5
CS97200 – IV 80
La tutela speciale contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso di cui all’art. 25, comma 5, della legge 241 del 1990, si estende
al merito del diniego (precluso peraltro in sede di ricorso straordinario ove si
può vertere solo della legittimità dell’atto).
C.d.S. II Sezione, Pareri, n. 521/97 del 18 giugno 1997 – Ministero pubblica
istruzione – (Ricorso straordinario).
Edita in Cons.St., 1998, XII, p. 2044
In senso conforme
CS96139 – III 155
Documento amministrativo – Accesso ai documenti –Diniego – Ricorso ex art. 25
legge 241 /90 – Poteri del giudice - Estensione del thema decidendum alla legittimità
dell’atto chiesto in visione – Esclusione anche per sommaria cognitio
L. 241/90, art. 25
CS95094 – II 132
In sede di ricorso proposto ai sensi dell’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, la potestas decidendi del giudice è
limitata alla verifica del diritto di accesso azionato dal ricorrente, non potendo
in detto giudizio confluire l’impugnativa di altri atti comunque collegati e/o
presupposti al diniego opposto dall’amministrazione, rispetto ai quali il giudice stesso non dispone neppure di una cognizione sommaria.
C.d.S. VI Sezione, n. 1344 del 30 novembre 1995 – Pres. IMPERATRICE, Est.
SAMMARCO – Bongiovanni (Avv.ti Bormioli e Villani) c. I.N.P.S. (Avv.ti Fonzo,
Mercanti e Coretti) –(Annulla T.A.R. Liguria II Sez., 24 ottobre 1994 n. 373).
Edita in Cons. St. 95, I, 1585.
Pubblica amministrazione - Accesso ai documenti amministrativi - In genere Impugnazione di atto di diniego d’accesso - Congiunta impugnazione di diverso provvedimento - Rito speciale ex art. 25 l. n. 241 del 1990 - Inammissibilità al ricorso.
L. DEL 7/8/1990 N. 241 ART. 25
361
PARTE SESTA - Massimario
É inammissibile il ricorso al giudice amministrativo col quale nelle forme del rito
speciale ex art. 25 l. n. 241 del 1990 si impugnino congiuntamente l’atto di diniego espresso o tacito dell’accesso alla documentazione amministrativa e un diverso
atto regolamentare o comunque un provvedimento diverso dal diniego di accesso.
T.A.R. Friuli Venezia Giulia SENT. N. 315 DEL 28/05/2001 PRES. Sammarco
EST. Di Sciascio PARTI: Cretella C/ Min. Finanze.
Ricorso ex art. 25 - Proposizione di altro ricorso giurisdizionale – Permane.
L. 241/90, art. 25
CS98224 – IV 93
La tutela offerta dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il diniego o l’inerzia dell’amministrazione a fronte dell’istanza di accesso ai documenti si estende anche all’ipotesi in cui il giudice amministrativo sia stato già
investito del sindacato di legittimità sull’operato dell’amministrazione, e quindi sia pendente procedimento giurisdizionale, non dovendo necessariamente
essere adito lo stesso giudice che è chiamato a conoscere delle posizioni soggettive che in via principale si intende far valere.
C.d.S. VI Sezione, n. 575 del 28 aprile 1998 – Pres. DE ROBERTO, Est. ZEVIANI PALLOTTA – Ente poste italiane (Avv.ra gen.Stato) c. Postiglione (n.c.) –
(Annulla in parte T.A.R. Pescara, 7 marzo 1997 n. 113).
Edita in Cons. Stato, 1998, IV, p. I, 689
In senso conforme
CS94047 – I 126
CS94059 – II 114
CS95064 – II 119
Accesso - Modalità di esercizio - Invio degli atti al domicilio del richiedente Esclusione.
L. del 7/8/1990 n. 241 art. 25
Il diritto di accesso regolato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che l’esercizio di esso possa avvenire secondo le modalità previste dalla legge stessa
(visione diretta presso l’amministrazione ed estrazione di copia della documentazione in possesso in essa); é, perciò, al di fuori della sfera d’applicabilità dello speciale rito giurisdizionale - previsto dall’art. 25, legge n. 241, cit. l’invio degli atti presso il domicilio del richiedente.
T.A.R. Sardegna SENT. N. 507 DEL 30/05/2000 PRES. Virgilio EST. Pasca PARTI:
Stara C/ Pres. Consiglio
NOTIFICA DEL
RICORSO
Accesso ai documenti - Diniego - Impugnazione - Notificazione alla P.A. - Presso
l’Avvocatura dello Stato - Non occorre.
362
PARTE SESTA - Massimario
Nei ricorsi in materia di accesso ai documenti, l’art. 23 bis L. 6 dicembre 1971
n. 1034, aggiunto dall’art. 4 comma 3 L. 21 luglio 2000 n.205, prevede che il
ricorrente possa stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore
e che l’Amministrazione possa essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale; pertanto, la possibilità dell’Amministrazione di essere presente in
giudizio vale a superare la necessità che la notificazione del ricorso debba avvenire presso la sede della competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità.
C.d.S.- 29 ottobre 2001 - IV Sez. - Pres. PALEOLOGO, Est. LAMBERTl Ministero finanze (avv. St. Russo) c. P.S.E. (in proprio) - (Annulla T.A.R. Lazio,
II Sez., 15 febbraio 2001 n. 1198).
PROCEDIMENTO
Tutela del diritto di accesso - Ricorso giurisdizionale –Procedimento - Camera di consiglio - Giudizio sul diritto di accesso ai documenti ex legge 241/90 – Avviso d’udienza – Non occorre.
L. 241/90, art. 25, c. 5
CS95069 – II 121
Nel procedimento giurisdizionale relativo al diritto di accesso di cui alla L. 7
agosto 1990 n. 241 non sussiste l’obbligo per la segreteria di comunicare alle
parti l’avviso d’udienza, giacché la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio interviene in base a criteri automatici che tengono conto della notifica e
del deposito dell’atto introduttivo del giudizio.
C.d.S. VI Sezione, n. 37 del 19 gennaio 1995 - Pres. LASCHENA, Est.BAGAROTTO - Ministero pubblica istruzione ed altro (avv. St. Congolo) c.
Fiordoro ed altri (avv. Di Prisco) -(Conferma T.A.R. Napoli, II Sez., 7 giugno
1994 n. 268).
Edita in Foro it. 95, III, 308 - Foro am. 95, Sez. I, 67 - Riv. am. 95, IV, 179
Accesso ai documenti - Rimedio giudiziale ex art. 25 Legge n. 241 del 1990 Definizione in camera di consiglio - Necessità
L. del 7/8/1990 n. 241 art. 2025 comma
Il giudizio in tema di accesso ai documenti deve essere definito in camera di
consiglio secondo la specifica disposizione dell’art. 25 comma 5 Legge 7 agosto 1990 n. 241, peraltro naturalmente garantendo l’integrità e le esigenze del
contraddittorio in conformità dei principi recepiti dalle convenzioni internazionali, e non può dunque essere trattato in pubblica udienza all’uopo invocandosi l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
T.A.R. Sardegna SENT. N. 789 DEL 14/07/2001 PRES. Vinciguerra EST. Gaviano
PARTI: SS. C/ Giudice Indagini Prelim.
Deposito del ricorso - Termine ex art. 21, comma 2, L. 1034/71 – Applicabilità.
L. 241/90, art. 21
L. 1034/71, art. 21, c.2
CS99333 – V 130
363
PARTE SESTA - Massimario
Anche al procedimento previsto dall’art. 25 della legge 241 del 1990, relativo
alla tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si applica la regola fissata dall’art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, secondo la quale il ricorso va depositato nel termine di trenta giorni decorrente dall’ultima notifica.
C.d.S. VI Sezione, n. 1101 del 20 agosto 1999 - Pres. DE ROBERTO, Est. DE
NICTOLIS – Soprintendenza beni ambientali (avv. St. Barbieri) c. T.B. (avv.
Guerritore) - (Annulla T.A.R. Milano 9 dicembre 1998 n. 2846).
Edita in Cons. St., 1999, vol. VII-VIII, p.I, 1237
In senso conforme
SOSPENSIONE
CS98245 – IV 10
FERIALE DEI TERMINI
Applicabilità
L. 742/69, art. 14
L. 241/90, art. 25
CS97152 – III 167
Le regole relative alla sospensione feriale dei termini fissate dall’art. 14 L. 7
ottobre 1969, n. 742 trovano applicazione anche nel procedimento previsto
dall’art. 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, relativo alla tutela del diritto di accesso ai
documenti amministrativi.
TERMINE
EX ART.
25 L. 241/90
Diniego di accesso – Impugnazione – Termine di trenta giorni – Natura perentoria –
Conseguenze.
L. 241/90, art. 25, c. 5
CS97202 – IV 81
Il termine di trenta giorni fissato dall’art. 25 della legge 241 del 1990 per
proporre ricorso contro il diniego di accesso ai documenti amministrativi ha
natura perentoria; pertanto, una volta che tale termine sia decorso, l’ingresso dell’azione giurisdizionale a tutela della stessa posizione deve intendersi
preluso, sia perché è carattere intrinseco della decadenza che il diritto si
estingua dopo l’inutile decorso del termine, sia perché, se così non fosse, la
previsione del termine di cui al citato articolo 25 sarebbe priva di efficacia
precettiva giacché, con la ripresentazione dell’istanza di accesso, l’azione
processuale risulterebbe proponibile, ad arbitrio dell’interessato, senza
alcun limite temporale.
C.d.S. V Sezione, n. 1537 del 12 dicembre 1997, Pres. PALEOLOGO, Est.
BORIONI – Comune di Apiro c. Le Man di Mancini Vinicio e C. S.r.l.
Omessa impugnazione - Nuova domanda – Ammissibilità.
L. 241/90, art. 25, c. 5
CS98222 – IV 92
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si configura come un diritto soggettivo all’informazione, per cui le eventuali determinazioni negative, anche se
364
PARTE SESTA - Massimario
divenute inoppugnabili per decorso del termine di cui all’art. 25, comma 5,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, non fanno venir meno, sul piano sostanziale, la posizione giuridica dell’interessato all’accesso, potendo questi rinnovare
l’istanza e riattivare così la tutela giurisdizionale; pertanto, la decorrenza del termine per l’impugnativa di un atto di diniego dell’accesso non preclude il nuovo
esercizio del diritto all’informazione da parte del titolare e l’eventuale impugnativa della nuova pronuncia di diniego emessa dall’amministrazione.
C.d.S. IV Sezione, n. 641 del 16 aprile 1998 - Pres. IANNOTTA, Est. LA MEDICA - Spinelli (avv. Valla) c. Ministero finanze (avv. St. D’Elia) - (Annulla in parte
T.A.R. Parma 9 ottobre 1997 n. 394).
Edita in Cons. Stato, 1998, IV, p. I, 564
In senso conforme
TAR ABRUZZO N. 103 DEL 12.2.2000
Accesso - Istanza – Via fax - Reiterazione - Diritto
Il silenzio osservato dall’amministrazione sull’istanza di accesso trasmessa via
fax non concreta alcun provvedimento fittizio, idoneo ad esplicare effetti
sostanziali e tale da dover essere rimosso con tempestiva impugnazione: pertanto, perdurando il comportamento omissivo, il privato può ben far valere il
suo diritto reiterando la domanda.
T.A.R. Lombardia SEZ. 1 SENT. N. 5030 DEL 13/07/2000 PRES. Vacirca EST.
Cogliani PARTI: Coppola C/ AUSL di Milano
Accesso - Diritto - Titolari - Individuazione.
Accesso - Diritto - Natura - Conseguenze - Impugnazione.
L. del 7/8/1990 n. 241 art. 22
L. del 7/8/1990 n. 241 art. 25
L’art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241 sancisce il riconoscimento d’un generale diritto di accesso ai documenti amministrativi a tutti coloro che abbiano un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Poiché il cosiddetto diritto d’accesso ha natura d’interesse legittimo il giudizio
proposto ai sensi dell’art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241, contro l’atto di diniego
o il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza d’accesso, ha natura impugnatoria;
pertanto, l’emanazione d’un atto di diniego non impugnato rende inammissibile, per ragioni procedurali, il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi successivamente su un’istanza di sostanziale identico contenuto della precedente.
T.A.R. Marche SENT. N. 1387 DEL 13/10/2000 PRES. Venturini EST.
Giambartolomei PARTI: Rocchi C/ Az.Osp. G.M. Lancisi
Reiterazione domanda – Nuovo diniego – Impugnativa – Inammissibilità.
CS00403 – VI 92
È inammissibile il ricorso proposto nei confronti di un secondo diniego su
richiesta di accesso formulata nei confronti dei medesimi documenti già oggetto di precedente domanda, disattesa con provvedimento espresso o tacito non
impugnato nei termini, avendo in tal caso il secondo diniego natura di atto
meramente confermativo.
365
PARTE SESTA - Massimario
C.d.S. IV Sezione, n. 6719 del 15 dicembre 2000 - Pres. DE LISE, Est. Poli –
T.A. (avv. Scarpantoni) c. Consiglio ordine avvocati di Teramo (avv. di Russo) (Conferma T.A.R. Pescara, 9 agosto 2000, n. 613).
Edita in Cons. St., 2000, XII, pt. I, p. 2660
In senso conforme
CS99294 – V 98
Accesso ai documenti amministrativi - Mancata impugnazione nei termini del provvedimento di diniego - In costanza di indirizzo giurisprudenziale che configura l’accesso come diritto soggettivo all’informazione - Errore scusabile - Configurabilità.
L. del 7/8/1990 n. 241 art. 25
Va riconosciuto d’ufficio l’errore scusabile in capo all’interessato che abbia
intempestivamente proposto ricorso avverso il diniego all’accesso oppostogli
dall’amministrazione, in costanza dell’indirizzo giurisprudenziale che riconosce
nel diritto di accesso un vero e proprio diritto soggettivo all’informazione.
T.A.R. Lazio SEZ. 1 SENT. N. 416 DEL 27/01/2000 PRES. Schinaia EST.
Novarese PARTI: Saetta C/ Banca d’Italia
Tutela del diritto di accesso - Ricorso giurisdizionale – Silenzio rifiuto- Omessa impugnazione - Provvedimento sopravvenuto Impugnabilità.
L. 241/90, art. 25, c. 4
CS95084 – II 128
Il provvedimento esplicito di diniego adottato dalla pubblica amministrazione
non può essere considerato atto compensativo del rifiuto tacito già intervenuto; pertanto, comportando tale provvedimento un quid novi rispetto al silenziorifiuto, é ammissibile la relativa impugnazione anche in assenza di ricorso
avverso il pregresso silenzio-rifiuto.
C.d.S. IV Sezione, n. 688 dell’8 settembre 1995- Pres. IANNOTTA, Est. TUMBIOLO – Crisonà (avv.ti Lorenzoni eLucibello) c. Ministero interno (Avv. St.
Rago) - (Annulla T.A.R.Toscana, I Sez., 13 dicembre 1994 n. 356, in T.A.R.
1994, I, 664).
Edita in Cons. St. 95, I, 1199 - Foro am. 95, Sez. I, 1838.
Atti di diniego dell’accesso – Impugnativa – Nuova domanda di accesso –
Ammissibilità
L. 241/90, art. 25, c. 5
CS00382 – VI 84
L’intempestività del ricorso contro il diniego di accesso alla documentazione
amministrativa non fa venir meno, sul piano sostanziale, la posizione giuridica
dell’interessato, il quale può in ogni momento rinnovare l’istanza di accesso e
attivare tempestivamente la tutela giurisdizionale contro l’eventuale nuova pronuncia di diniego, esplicito o implicito.
Diritto di accesso - Differimento - Inammissibilità - Atto interlocutorio ad libitum Illegittimità.
L. 241/90, art. 25
366
CS98228 – IV 95
PARTE SESTA - Massimario
Ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’amministrazione non
può differire l’adempimento dell’obbligo di permettere l’accesso alla documentazione amministrativa al richiedente che ne abbia diritto o interrompere
il decorso del termine di trenta giorni, prescritto per l’adempimento stesso,
mediante un mero atto interlocutorio adottato ad libitum.
C.d.S. VI Sezione, n. 635 del 5 maggio 1998 - Pres. DE LISE, Est. ZEVIANI PALLOTTA - Capano (avv. De Bellis) c. I.N.P.D.A.P. (avv. Di Comite) ed altro (n.c.)
(Annulla T.A.R. Bari, I Sez. 14 novembre 1997 n. 794).
Edita in Cons. Stato, 1998, V-VI, p. I, 942
Diritto di accesso – Comportamento elusivo dell’amministrazione – Scadenza del termine – Equivale a silenzio rifiuto.
L. 241/90, art. 25
CS97164 – III 171
Qualsiasi atto che non abbia contenuto di accoglimento (limitazione, differimento, rifiuto) adottato dall’amministrazione a riscontro dell’istanza di
accesso ai documenti amministrativi è da considerare elusivo dell’obbligo di
provvedere e determina, alla scadenza del termine fissato dall’art. 25,
comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241, la formazione del silenzio-rifiuto.
C.d.S. VI Sezione, n. 840 del 3 giugno 1997 - Pres. ANCORA, Est. ALLEGRETTA - Ministero poste (avv. St. De Giovanni) c. Pistoni (avv.ti Montaldo e Rienzi)
ed altro (n.c.) - (Annulla in parte T.A.R. Lazio, II Sez., 5 agosto 1996 n. 1448).
Edita in Cons.St., 1997, V-VI, p. I, 829
In senso conforme
CS99063 – II 116
Termine per ricorrere – Dies a quo – Individuazione.
L. 241/90, art. 25
CS00369 – VI 80
Il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso in materia di diniego
di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90,
decorre dalla data di ricezione del diniego ed è onere di chi eccepisce la tardività del gravame fornire la prova della data in cui l’atto impugnato è stato da
lui conosciuto.
C.d.S. VI Sezione, n. 1414 del 17 marzo 2000 - Pres. RUOPPOLO, Est. DE
NICTOLIS – Soc. O.P.I. (avv.ti Carullo e Cerulli Irelli) c. Codacons (avv.ti
Saporito e Rienzi) - (Annulla TAR Bologna, II Sez., 21 ottobre 1999, n. 507, in
TAR 1999, I, 4839)
Edita in Cons. St., 2000, III, pt. I, p. 594
Termine per l’impugnazione - Accesso ai documenti - Rilevanza - Atto noto ma con
motivazione sconosciuta - Comunicazione di disponibilità all’accesso - Fa decorrere
il termine.
Nel caso in cui l’Amministrazione comunica formalmente la sua disponibilità
a consentire l’accesso ai documenti, è dal momento della conoscenza di tale
disponibilità (o, al più, dal primo giorno utile per avvalersene) che va fatto
decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione del provvedimento di
367
PARTE SESTA - Massimario
cui é già nota la lesività ma non la motivazione, non potendo l’ordinamento
rimettere alla libera scelta dell’interessato la determinazione del dies a quo,
collegandolo al momento dell’effettivo accesso.
T.A.R. Lombardia SEZ. 3 SENT. N. 211 DEL 26/01/2001 PRES. Barbieri EST.
Testori PARTI: F.P. C/ Com. di Sulbiate 095000
RICORSO STRAORDINARIO
Vedi RICORSO AMMINISTRATIVO Ricorso Straordinario
RISERVATEZZA
ACCESSO E RISERVATEZZA
Riservatezza - Criteri
L. 241/90, art. 24, c. 2
D.P.R. 352/92, art. 8, c.5, lett. d)
CS94054 – I 128
La visione degli atti di procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia
necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente, deve
essere garantita, anche nel caso in cui i documenti riguardino la vita privata o
la riservatezza di persone fisiche.
Soggetto parte del procedimento – Opponibilità o meno – Dubbi in giurisprudenza –
Rimessione all’A.P.
L. 241/90, art. 10
CS96130 – III 152
Va rimessa all’adunanza plenaria la questione se ai soggetti che sono parte del
procedimento e che, in quanto tali ai sensi dell’art. 10 L. 7 agosto 1990, n. 241
hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento - possa o meno
negarsi il diritto di accesso a documenti di terzi, prodotti da questi stessi all’amministrazione, in forza del diritto alla riservatezza dei terzi medesimi.
C.d.S. Adunanza Plenaria, n. 5 del 4 febbraio 1997 - Pres. LASCHENA, Est. SALVATORE C. - Cacaci (avv. D’Ottavi) c. Regione Marche (avv. Coen) - (Annulla
T.A.R .Marche 20 dicembre 1995 n. 633).Edita in Cons.St., 1997, II, p. I, 169
Accessibilità – Limiti.
CS97150 – III 163
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del
richiedente.
368
PARTE SESTA - Massimario
In senso conforme
CS99299 – V 100
Rapporti tra la L. 241/90 e la L. 675/96.
L. 241/90, art. 24, c. 2
L. 675/96, art. 43, c. 2
P98726R – IV 14
L’interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione
del diritto di accesso, recede quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla
difesa di quell’interesse (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., dec. n. 5 del 4.2.1997, pubblicata integralmente nel volume III di questa pubblicazione, pag.163).
Salvaguardia dell’altrui riservatezza – Visione della documentazione riguardante terzi
- Ammissibilità - Estrazione di copia - Esclusione.
L. 241/90, art. 24
CS98211 – IV 88
In materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel
caso di cui all’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando vi sono esigenze di tutela della riservatezza altrui è ammessa solo la visione e non anche
la copia degli atti.
C.d.S. IV Sezione, n. 115 del 29 gennaio 1998 - Pres. PEZZANA, Est. DE NICTOLIS - Dosio (avv. Paoletti) c. Presidenza Consiglio dei ministri (Avv.ra gen. Stato) (Conferma T.A.R. Lazio, I sez., 31 luglio 1997, n. 1245, in TAR 1997, I, 2912).
Edita in Cons. Stato, 1998, I, p. I, 40
Tutela della cura o difesa di interessi giuridici del richiedente - Visione degli atti senza
estrazione di copia.
L. 241/90, art. 24, c. 2, lett.d)
D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5, lett. d)
P99587Q – V 62
I documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di altri soggetti sono
accessibili qualora riguardino la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente il quale non può ottenerne copia, né trascriverli, ma può prendere solo
visione degli atti di quei procedimenti amministrativi che sono relativi ai suoi
interessi (Cons.St., A.P., n. 5 del 4 febbraio 1997; contra Cons.St., IV Sez., n.
1627 del 26 ottobre 1999).
Principi generali - Atti contenenti dati personali di terzi - Diritto alla difesa –
Prevalenza su quello alla riservatezza – Dopo L. 675/96 - Limiti.
L. 675/96
CS99296 – V 99
A seguito dell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel caso
di richiesta di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali
relativi a terzi, posseduti da una pubblica amministrazione, il diritto alla difesa
prevale su quello alla riservatezza solo se una disposizione di legge espressamente consente al soggetto pubblico di comunicare a privati i dati oggetto
della richiesta.
C.d.S. IV Sezione, n. 56 del 22 gennaio 1999 - Pres. IANNOTTA, Est. LUCE –
Ministero sanità (Avv.ra gen. Stato) c. F.G. (avv. Mantero) - (Conferma T.A.R.
Lazio, I Sez., 13 gennaio 1998 n. 97).
369
PARTE SESTA - Massimario
Edita in Cons. St., 1999, I, p.I, 37
In senso conforme
CS97166 – III 171
CS98215 – IV 89
P00970R – VI 19
P99586Q – V 62
P99916R – V 34
P98726R – IV 14
Diritto di accesso – Rapporti con la tutela della riservatezza - Diritto alla visione Sussiste.
CS99327 – V 121
II bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte
degli interessati e il diritto alla riservatezza dei terzi non è rimesso alla potestà
regolamentare o alla discrezionalità delle singole Amministrazioni, ma è stato
compiuto direttamente dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, che, nel prevedere la
tutela della riservatezza dei terzi, ha fatto salvo il diritto degli interessati alla
visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i
propri interessi giuridici.
C.D.S. V Sez., n.518 del 5 maggio 1999 - Pres. PALEOLOGO, Est. PINTO –
M.A. (avv.ti Verzotto e Manzi) c. U.S.L. n. 15 Veneto (avv. Testa) e Soc. coop.
C. (avv.ti Coffrini e Colarizi) - (Conferma T.A.R. Veneto, I Sez; 9 giugno 1998
n. 967, in TAR 1998, I, 3108)
Edita in Cons. St., 1999, V-VI, p.I, 855
Diritto di accesso – Prevalenza sull’esigenza di riservatezza dei terzi – Presupposti.
CS00377 – VI 82
La preordinazione dell’accesso di cui alla legge 241/90 alla cura ed alla difesa
di interessi giuridici, dalla quale soltanto dipende la prevalenza del diritto di
accesso sul diritto alla riservatezza dei terzi, non può risolversi in una clausola di stile, ma deve essere effettiva, in relazione alla situazione di fatto e di diritto nella quale la domanda di accesso si inserisce e tale effettività deve essere
controllabile dal giudice dell’accesso.
C.d.S. V Sezione, n. 1916 del 3 aprile 2000 - Pres. ed Est. ROSA – B.O. (avv.
Rigamonti) c. Comune di Lecco (avv.ti Monaco e Ferrari) - (Conferma TAR
Milano, II Sez., 2 ottobre 1998, n. 2281)
Edita in Cons. St., 2000, IV, pt. I, p. 859
Accesso - Diritto – Prevalenza - Diritto alla riservatezza - Limiti.
L. del 7/8/1990 n. 241 art. 22
Nel bilanciamento tra diritto d’accesso e quello alla riservatezza dei terzi, quest’ultimo deve ritenersi recessivo solo quando l’informazione non possa essere
acquisita se non comprimendo il diritto alla riservatezza dei terzi.
T.A.R. Piemonte SEZ. 1 SENT. N. 995 DEL 26/09/2000 PRES. Calvo EST.
Santoleri PARTI: Valesano C/ Università Studi Torino
370
PARTE SESTA - Massimario
ACCESSO
E RISERVATEZZA
-
CASI DI SPECIE
Vedi anche Documenti per l’identificazione personale - REGOLAMENTO Categorie
di documenti sottratti all’accesso - casi di specie
Diritto di accesso – Prevalenza sulla riservatezza di terzi – Condizione – Fattispecie.
CS00373 – VI 81
Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sull’esigenza
di riservatezza del terzo solo quando viene esercitato per la difesa di un interesse giuridico e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di tale interesse;
pertanto, deve ritenersi legittimo il diniego di accesso per motivi di riservatezza nel caso in cui si chiede di accedere, senza un particolare motivo seriamente giustificativo, agli atti di un procedimento disciplinare a carico di terzi.
Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n. 124 del 22 marzo
2000 - Pres. SERIO, Est. ANDO’ – B.M. (avv. Cittadino) c. Ministero grazia e
giustizia (avv.to Stato Mango) - (Conferma T.A.R. Catania, I Sez., 25 marzo
1999, n. 420)
Edita in Cons. St., 2000, III, pt. I, 763
Diritto di accesso – Rapporti con la tutela della riservatezza – Affievolimento dinanzi
al diritto di accesso – Condizioni - Fattispecie.
CS00359 – VI 76
L’interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di
accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge 241/90, se la
richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico, nei limiti,
ovviamente, in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse. (Nella specie, il ricorrente aveva chiesto di accedere agli atti attraverso i quali l’amministrazione aveva ripartito tra i propri dipendenti le somme destinate all’indennità di funzione; il primo giudice ha annullato il diniego opposto dall’ente ed il
Consiglio di Stato ha confermato).
C.d.S. V Sezione, n. 737 del 10 febbraio 2000 - Pres. IANNOTTA, Est. DI NAPOLI – Comune di Villasanta (avv.ti Perego e Guerrieri) c. C.A. (avv.ti Colombo e
Consonni) ed altro (n.c.) - (Conferma TAR Milano, II Sez., 17 maggio 1999, n.
1689, in TAR 1999, I, 2434).
Edita in Rassegna “Il Consiglio di Stato”, 2000, II, pt. I, p. 293
Documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle
imprese – Esclusione dall’accesso – Non si giustifica.
L. 241/90 art. 24 c. 2, lett. d)
D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5, lett. d)
P96463R – III 29
Non si giustifica l’inaccessibilità della documentazione relativa alla situazione
finanziaria, economica e patrimoniale delle imprese in quanto, in tale ipotesi,
non è ravvisabile l’esigenza di tutela della riservatezza di cui all’art. 24,
comma 2, lett. d) della legge 241/90.
Informazioni sulla situazione personale e patrimoniale – Esclusione dall’accesso.
D.P.R. 131/86 art. 18
L. 241/90, artt. 22 e 24, c.l
P97460Q – III 114
371
PARTE SESTA - Massimario
Anche nell’ipotesi in cui sia configurabile, nel richiedente l’accesso, una
tutela di propri interessi giuridici, non è garantito il relativo diritto di accesso ad informazione riguardanti altri soggetti, allorché l’interesse che concretamente si intende di estendere e tutelare (es. interesse ad acquisire dati
epidemiologici di taluni dipendenti di impresa) appare recessivo nei confronti del diritto alla riservatezza che è da ricomprendere, secondo l’orientamento prevalente, tra i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, garantiti dall’art. 2
della Costituzione.
Salvaguardia dell’altrui riservatezza – Esclusione dall’accesso – Limiti - Differimento.
P00973R – VI 20
D.P.R. 352/92, art. 8, c. 3
I documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese si intendono sottratti all’accesso nei limiti in cui riguardano soggetti
diversi dal richiedente (non potendosi, evidentemente, giustificare l’inaccessibilità anche da parte del titolare dell’ interesse alla riservatezza che si vuole salvaguardare). In ogni caso, poi, i documenti, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del
D.P.R. 352/92, non possono essere sottratti all’accesso ove sia sufficiente far
ricorso al potere di differimento.
In senso conforme tra le altre
P96469R – III 31
P98745R – IV 20
P00952R – VI 15
P00994R – VI 25
Mancato esercizio del potere regolamentare – Accessibilità – Sottrazione all’accesso
per motivi di riservatezza – Limiti.
L. 241/90, art. 24, c. 1 e 4
P99573Q – V 58
Ai sensi dell’art. 24 della legge 241/90, in caso di mancato esercizio del potere regolamentare, tutti i documenti sono accessibili, salvo i casi previsti dalla
legge: anche in caso di atti riservati per esigenza di tutela della riservatezza, la
sottrazione all’accesso si giustifica soltanto in riferimento alle categorie individuate da specifiche disposizioni regolamentari.
DATI
PERSONALI
Vedi Accesso e riservatezza - Dati sensibili - ENTI LOCALI Consigliere Comunale
(Diritto di accesso del) - PARTE TERZA Atti del Garante per la protezione dei dati
personali pagg. 31 e segg..
372
PARTE SESTA - Massimario
DATI
SENSIBILI
Vedi anche Dati personali - AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Accesso ai documenti - Diritto - Prevalenza sull’esigenza della riservatezza - Limiti
per i dati personali sensibili.
L. del 7/8/1990 n. 241
D. LG. del 11/5/1999 n. 135 art. 16 comma 2
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta
l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (dati cosiddetti sensibili), cioè di
atti idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche ..., lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel quale caso l’art. 16
comma 2 D.L.vo 11 maggio 1999 n. 135 prescrive che l’accesso é possibile
solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere é di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi
T.A.R. SENT. N. 261 DEL 21/03/2000 Pres. Ingrassia EST. Righi PARTI: Soc. P.
C/ Comune di San Martino
Individuazione – Diritto di accesso – Estensione - Limiti.
L. 241/90, art. 22
D.L.vo 135/99
TR00006 – VI 108
Dopo l’entrata in vigore della disciplina di cui al D.L.vo 11 maggio 1999, n.
135, spetta all’Amministrazione in sede regolamentare specificare quali fra i
c.d. dati sensibili siano suscettibili di trattamento mediante l’accesso.
T.A.R. Lombardia, Sez. II, n. 6598 del 24 novembre 2000 - Pres. BARBIERI, Est.
RUSSO - Soc. S. (avv. Lo Fiego) c. I.N.A.I.L. ed altri (n.c.).
Tratta dal sito www.giurisprudenza.it. dell’Italedi
Dati sensibili - Procedimenti I.N.A.I.L. – Condizioni.
L. 241/90, art. 22
L. 675/96
TR00007 – VI 109
Alla luce dei regolamenti emanati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n.
675, è consentito l’accesso anche ai dati sensibili inerenti alla salute quando si
tratti di tutelare situazioni giuridicamente rilevanti del soggetto ricorrente.
Principi generali – Trattamento dati sensibili – Criterio interpretativo.
L. 241/90, art. 22
D.L. 675/96, art. 22, c. 1
D.L.vo 135/99, art. 9
CS00361 – VI 77
Il D.L.vo 11 maggio 1999, n. 135, riguarda il trattamento dei dati sensibili
(quali definiti nell’art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675) da parte dei
soggetti pubblici allo scopo di individuare alcune materie ove, per rilevanti
interessi pubblici, esso viene consentito e, tra le varie ipotesi, quella prevista
373
PARTE SESTA - Massimario
dall’art. 9 relativa ai rapporti di lavoro, pur comportando che l’amministrazione - per esigenze connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro possa essere abilitata al trattamento di dati sensibili, non significa che le attività, previste dallo stesso art. 9, costituiscano per loro natura dati “sensibili” sottratte in quanto tali al diritto di accesso.
Principi generali – Trattamento dati sensibili - Dopo la legge 675/96 – Presupposto.
L. 241/90, art. 22
L. 675/96, art. 22, c. 1
CS00360 – VI 77
Dopo l’entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l’accesso a documenti, previsto della legge 241/90, contenenti dati personali sensibili (individuati dall’art. 22, comma 1, della legge 675 citata) può avvenire (oltre che con
il consenso del terzo) solo se previsto esplicitamente da una norma di legge.
Accesso ai documenti - Diritto – Prevalenza sull’esigenza della riservatezza dei terzi
Condizione – Accesso ai documenti – Dati riguardanti la salute - Comparazione con
l’esigenza della riservatezza dei terzi. Necessità
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto
1990 n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente.
Nel caso in cui oggetto della domanda di accesso siano dati riguardanti la salute, l’Amministrazione deve valutare caso per caso se prevale il diritto all’esercizio della difesa di interessi giuridici del richiedente e quello alla riservatezza
del terzo.
C.d.S.1882 - 30 marzo 2001- VI Sez. - Pres. GIOVANNINI, Est.GAROFOLI I.N.A.I.L.(avv.ti Artusa e Rossi) c. Soc. P.E.S. (avv.ti Ioele e Accarino) ed altro
(n.c.) (Annulla T.A.R. Salerno, II Sez., 2 novembre 2000 n. 642).
DIFFERIMENTO
Differimento – Riservatezza di terzi – Esclusione
P95178R – II 34
D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5 lett. d)
È legittima la mancata previsione del differimento dell’accesso nei casi di tutela della altrui riservatezza perché quest’ultima deve essere salvaguardata senza
limiti di tempo non potendo l’amministrazione disporre di un interesse che non
le appartiene e che è tutelato attraverso un diritto soggettivo.
Riservatezza di terzi – Esclusione differimento se già inaccessibili.
P97671R – III 79
I documenti già sottratti all’accesso a tempo indeterminato per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese non possono essere contemporaneamente inseriti nella norma regolamentare relativa al differimento.
374
PARTE SESTA - Massimario
Esclusione dall’accesso – Limiti – Differimento.
D.P.R. 352/92, art. 8, c. 3
P98792R – IV 33
I documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche non
possono, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 352/92, essere sottratti all’accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.
DOCUMENTI
PER L’IDENTIFICAZIONE PERSONALE
Segnalazione di irregolarità del personale dipendente – Esclusione dall’accesso – Non
si giustifica.
P97597R – III 63
L’identità personale non è un dato riservato e quindi non giustifica la sottrazione all’accesso di documenti amministrativi (nella specie: segnalazioni degli
utenti relative a presunte irregolarità del personale di servizio).
Esclusione dell’accesso - Documento amministrativo – Possibile identificazione di un
soggetto - Illegittimità.
P95315R – II 64
Non appare giustificata la sottrazione all’accesso di documenti sul mero presupposto della possibile identificazione di un soggetto, posto che l’identità personale non é un dato riservato.
RISERVATEZZA IN
GENERE
Situazione giuridicamente rilevante – Necessità.
L. 241/90, art. 24, c. 2, lett. d)
P96411Q – III 96
L’art. 28, comma 2, legge 241/90, alla lettera d) specifica nell’ambito entro il
quale, in sede regolamentare, va disciplinato l’esclusione dall’accesso per la
salvaguardia della riservatezza, riconoscendo il diritto all’accesso soltanto a
chi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Riservatezza - Criteri di individuazione delle tipologie – Genericità
L. 241/90, art. 24, c.2 lett.d)
D.P.R. 352/92, art. 8, commi 4 e 5 lett. d)
P95293R –II 60
È del tutto generico e non risponde al criterio di definizione delle tipologie
indicato dall’art. 8, comma 4, D.P.R. 352/92 il semplice riferimento alla vita
privata e la relativa situazione economica di persone fisiche o giuridiche o
gruppi di persone o di imprese o associazioni.
Sottrazione all’accesso per 50 anni – Tassatività – Limiti.
D.M.Difesa 519/95
P98518Q – IV 55
375
PARTE SESTA - Massimario
La sottrazione all’accesso per un periodo massimo di 50 anni, ai sensi del D.M.
Difesa 519 del 1995, art. 10, all. 3, per motivi di interesse alla salvaguardia della
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, non si giustifica se non per il
tempo della sussistenza dell’interesse che ne giustifica la sottrazione. (Cfr., al
riguardo, Cons. Stato, IV Sez., sent. N. 498 del 24 marzo 1998, pubblicata in
questo volume, che ha ritenuto illegittimo e disapplicato l’art. 10, all. 3 del regolamento approvato con il D.M. 519 del 1995, che sottrae all’accesso la documentazione caratteristica e matricolare, ad eccezione per il solo interessato dei
fogli di comunicazione, in quanto in contrasto con i principi di cui alla legge
241 del 1990 ed al D.P.R. 352 del 1992 che riconoscono il diritto soggettivo di
accesso a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti, garantendo ai richiedenti la visione degli atti....la cui conoscenza sia
necessaria per curare e per difendere i loro interessi giuridici....).
Documento amministrativo - Accesso ai documenti - Diniego - Per esigenze di riservatezza - Possibilità con congrua motivazione
L. 241/90, artt. 24, c. 2 lett. c) e 25, c. 3
CS95088 – II 130
Ai fini della tutela del diritto alla riservatezza dei terzi l’amministrazione può
negare il diritto di accesso ai documenti purché specifichi con congrua motivazione le ragioni del suo diniego.
C.d.S. VI Sezione, n. 1085 del 5 ottobre 1995 - Pres. SALVATORE P., Est.MILLEMAGGI COGLIANI - I.N.P.S. (Avv.ti Fonzo, Mercati e Coretti) c. Soc. Eureka
(avv. Ghinelli) - (Annulla T.A.R. Parma 6 settembre 1994 n. 1275, in T.A.R.
1994, I, 4067).
Tutela del diritto di accesso - Valutazione interesse dei terzi alla riservatezza - Spetta
all’amministrazione.
L. 241/90, art. 25, c. 5
CS95070 – II 121
Nel procedimento giurisdizionale relativo al diritto di accesso ai documenti di
cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, ogni valutazione circa l’interesse dei terzi alla
riservatezza spetta all’amministrazione, cui é attribuito il potere-dovere di
negare l’accesso ai documenti ogni qualvolta la diffusione di questi ultimi
potrebbe recare pregiudizio alle persone in essi menzionate.
C.d.S. VI Sezione, n. 37 del 19 gennaio 1995 - Pres. LASCHENA, Est. BAGAROTTO
- Ministero pubblica istruzione ed altro (avv. St. Congolo) c. Fiordoro ed altri (avv. Di
Prisco) – (Conferma T.A.R. Napoli, II Sez., 7 giugno 1994 n. 268).
Edita in Foro it. 95, III, 308 - Foro am. 95, Sez. I, 67 - Riv. am. 95, IV, 179
SANITÀ
Vedi anche CONCORSI Documenti contenenti notizie di tipo personale, professionale e sanitario - RISERVATEZZA Dati sensibili
376
PARTE SESTA - Massimario
ACCERTAMENTI
SANITARI
Accertamento sanitario - Cartelle cliniche - Riconducibilità alla definizione di documento amministrativo.
L. 241/90, art. 22, commi 1 e 2
P95212Q – II 88
Le cartelle cliniche e altra diversa documentazione clinica sono riconducibili
al concetto di documento amministrativo quale definito dall’art. 22, comma 2,
legge 241/90, sia se si ha riguardo all’aspetto formale della definizione ed al
requisito della provenienza da una pubblica amministrazione, sia se si ha
riguardo all’aspetto sostanziale che investe il contenuto e l’utilizzazione del
documento, in quanto, in diverse fattispecie, espressamente previste dalla
legge, le documentazioni cliniche possono essere oggetto di valutazione o di
verifica nell’ambito di procedimenti amministrativi diretti all’accertamento
della sussistenza di requisiti costitutivi di diritti soggettivi.
Accertamento sanitario - Documentazione clinica - Riservatezza - Inaccessibilità Limiti.
L. 241/90, artt. 22, c. 1 e 24, c. 2 lett. d)
D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5. lett. d)
P95213Q – II 88
Il carattere strettamente personale delle informazioni contenute nelle documentazioni cliniche vale, dal punto di vista oggettivo, a garantire l’inaccessibilità per la
tutela dei valori di riservatezza individuati dall’art. 24, comma 2 lett. d), legge
241/90 e dall’art. 8, comma 5 lett. d), D.P.R. 352/92 ai fini dell’esercizio, da parte
delle pubbliche amministrazioni, del potere regolamentare di esclusione del diritto di accesso. Dal punto di vista soggettivo il requisito dell’interesse per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell’art. 22, comma 1, legge 241/90,
preclude ai terzi l’accesso alle documentazioni cliniche, a meno che non siano
specificamente delegati dai soggetti ai quali la documentazione si riferisce.
Cartelle cliniche – Costi di riproduzione – Materiale cartaceo e diverso dal cartaceo.
L. 241/90, art. 22
P97437Q – III 105
L’indicazione di un importo fisso a prescindere dal numero di pagine non è
un criterio condivisibile per la determinazione del costo dell’accesso in
quanto il numero delle pagine è un elemento che ovviamente incide in
modo determinante sul costo di riproduzione di un documento. Non vi è,
tra l’altro, motivo di disciplinare il costo di riproduzione delle cartelle cliniche secondo parametri diversi, e più onerosi, di quelli fissati in via generale dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi per la fotoriproduzione di tutti i documenti amministrativi (lire 500 da una a due
copie, lire 1.000 da tre a quattro copie e così di seguito).È evidente infatti
che la copiatura di una cartella clinica composta di solo materiale cartaceo
non presenta costi maggiori rispetto ad un qualsiasi altro documento cartaceo mentre, per quanto riguarda il materiale diverso dal cartaceo (es.: lastre
radiografiche) appare giustificata la richiesta di un importo maggiore, da
determinarsi sulla base delle sole spese vive di riproduzione che varieranno
a seconda del tipo di materiale da riprodurre.
377
PARTE SESTA - Massimario
Cartelle cliniche intestate a minorenni – Prestazioni sanitarie relative alle procedure
previste per l’interruzione volontaria di gravidanza – Autorizzazione del giudice tutelare - Diritto di accesso da parte dei genitori – Illegittimità.
P99539Q – V 46
In presenza dell’autorizzazione del giudice tutelare, i genitori non possono
accedere ai documenti contenuti nella cartella sanitaria intestata alla minorenne, che usufruisce di prestazioni sanitarie relative alle procedure previste per
l’interruzione volontaria di gravidanza, in quanto, una volta esclusa la potestà
genitoriale, non è configurabile alcuna posizione legittimante che giustifichi
l’accesso a documenti riguardanti esclusivamente la minore.
Cartelle cliniche intestate a minorenni capaci di autodeterminzione – Prestazioni
sanitarie relative alla contraccezione - Diritto di accesso da parte dei genitori –
Illegittimità.
Legge 194/78, art. 2, ultimo comma
P99540Q – V 46
L’inaccessibilità ai documenti contenuti nella cartella sanitaria intestata alla
minorenne, che usufruisce di prestazioni sanitarie relative alla contraccezione,
da parte dei genitori, sussiste fino a quando persiste la piena capacità del minore di autodeterminarsi.
Dispone, infatti, l’art. 2, ultimo comma, della legge 194/78 che “la somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei
mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori”.
Accertamento sanitario - Cartella clinica - Accessibilità - Limite- Riservatezza
L. 241/90, art. 22
P94101Q – I 91
La cartella clinica costituisce indubbiamente documento amministrativo (ai
sensi dell’art. 22 legge 7 agosto 1990, n. 241) in ordine al quale dovrà essere
tuttavia valutata con estrema attenzione l’esigenza di tutela della riservatezza.
Cartelle cliniche – Riconducibilità alla definizione di documento amministrativo
L. 241/90, art. 22, c. 2
P97436Q – III 105
Le cartelle cliniche ed ogni altra documentazione clinica, utilizzata nelle strutture pubbliche sanitarie, sono riconducibili al concetto di documento amministrativo quale definito dall’art.22, comma 2, legge 241/90, sia se si ha riguardo
all’aspetto formale della definizione legislativa ed al requisito della provenienza da una pubblica amministrazione, sia se si ha riguardo all’aspetto sostanziale che investe il contenuto e la rilevanza nell’esercizio dell’attività sanitaria,
in quanto la documentazione clinica può essere oggetto di valutazione o di
verifica nell’ambito di procedimenti amministrativi diretti all’accertamento di
requisiti costitutivi di diritti o comunque assumere rilevanza nell’esercizio dell’attività amministrativa sanitaria genericamente intesa.
378
PARTE SESTA - Massimario
Documentazione clinica relativa ad accertamenti I.N.A.I.L. su lavoratore - Diritto di
visione del datore di lavoro - Diniego - Legittimità.
CS99297 – V 99
È legittimo il provvedimento con il quale l’I.N.A.I.L. nega a un datore di
lavoro l’accesso alla documentazione clinica relativa ad accertamenti ordinati dallo stesso Istituto in ordine alla dipendenza da causa di servizio di un
incidente occorso ad un dipendente del richiedente, giacché l’interesse del
lavoratore alla tutela del diritto alla riservatezza prevale sull’interesse del
datore a partecipare al procedimento amministrativo relativo alla fattispecie
de qua.
C.d.S. IV Sezione, n. 56 del 22 gennaio 1999 - Pres. IANNOTTA, Est. LUCE –
Ministero sanità (Avv.ra gen. Stato) c. F.G. (avv. Mantero) - (Conferma T.A.R.
Lazio, I Sez., 13 gennaio 1998 n. 97).
Edita in Cons. St., 1999, I, p.I, 37
In senso conforme tra le altre
CS95065 – II 119
CS96118 – II 45
CS98235 – IV 98
CARTELLE CLINICHE
Vedi Accertamenti sanitari
DOCUMENTAZIONE
SANITARIA
Inaccessibilità – Richiamo improprio al segreto professionale.
L. 241/90, art. 24, c. 2, lett. d)
D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5, lett.d)
P96457R – III 28
Le documentazioni sanitarie possono essere sottratte all’accesso per la tutela
della riservatezza, secondo il disposto dell’artt. 24, comma 2, lett. d), legge
241/90 e dell’art. 8, comma 5, lett.d), D.P.R. 352/92, e non in quanto coperti
da segreto professionale.
Riservatezza – Limiti.
L.241/90, art. 24, c. 5 lett. d)
P97478Q – III 121
L’accessibilità ai documenti sanitari detenuti da una ASL, motivata dalla necessità di valutare la validità del testamento di una paziente deceduta, non può
essere esclusa per ragioni di riservatezza in quanto l’art. 24, comma 5, lett. d),
della legge 241/90 consente comunque la visione degli atti qualora la loro
conoscenza sia «necessaria» per curare o per difendere interessi giuridici del
richiedente; in ogni caso l’esigenza di tutela della riservatezza non può essere
opposta ad una parente della paziente deceduta.
379
PARTE SESTA - Massimario
Accertamento sanitario - Documentazione Unità sanitaria locale - Diritto di accesso
- Ammissibilità - Limiti.
L. 241/90, art. 24, c. 2 lett. d)
CS95079 – II 125
L’amministrazione sanitaria deve esaminare le richieste di accesso salvaguardando la riservatezza dei pazienti, ma essa deve consentire l’accesso degli atti
posti a base di un provvedimento lesivo, sia pure limitandolo alle parti la cui
esibizione non può comportare lesioni alla riservatezza altrui.
RIVELAZIONI
DELLE
PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
Diniego di accesso – Dopo conclusione del procedimento – Illegittimità.
CS97183 – III 178
D.M. 22 luglio 1996
È illegittimo il diniego di accesso dell’Ordine degli psicologi ai documenti relativi alla rilevazione e analisi delle prestazioni specialistiche ambulatoriali per
la determinazione delle tariffe professionali di cui al D.M. 22 luglio 1996 una
volta concluso il relativo iter procedimentale.
SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE
Vedi anche BANCA D’ITALIA – COMMERCIO CON L’ESTERO – MATERNITÀ E
PATERNITÀ
Regolamento - In materia di esclusione del diritto di accesso - Rinvio - Inapplicabilità
L. 241/90, art. 2
P93019R – I 46
L’individuazione, in concreto, dei casi di segreto o di divieto di divulgazione
altrimenti previsti dall’ordinamento, di cui al primo comma dell’art. 24 della
legge n. 241 del 1990, deve essere condotta alla stregua di rigorosi criteri, che
escludano, comunque, l’estensione analogica del concetto di segreto o di
divieto di divulgazione.
Casi già previsti dall’ordinamento - Inaccessibilità - Non occorre
P95185R – II 36
Non ricadono nella fattispecie regolamentare i casi di segreto o divieto di
divulgazione già previsti dall’ordinamento.
Segreto o divieto di divulgazione - Esclusione - Superfluità.
L. 241/90, art. 24, c. 1
P95192R – II 38
È superflua la ripetizione del termine è segreto quando é contenuto in disposizioni collegate ad ipotesi già previste dalla normativa primaria.
380
PARTE SESTA - Massimario
Accesso ai documenti - Atti secretati - Art. 24 L. n. 241 del 1990 - Interpretazione.
Accesso ai documenti - Atti secretati - Valenza del segreto - Criterio interpretativo.
Il precetto contenuto nell’art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, che stabilisce i casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti, equivale a ridimensionare la portata sistematica del segreto amministrativo, il quale non esprime
più un principio generale dell’agire dei pubblici poteri, ma rappresenta
un’eccezione al canone della trasparenza rigorosamente circoscritta ai soli
casi in cui viene in evidenza la necessità obiettiva di tutelare particolari e
delicati settori dell’Amministrazione; tuttavia, il diritto di accesso non può
riguardare tutte le ipotesi di segreti, previsti dall’ordinamento, finalizzati a
tutelare interessi specifici, diversi da quello riconducibile alla mera protezione dell’esercizio della funzione amministrativa, e dunque, in tali casi, i
documenti non sono suscettibili di divulgazione perché il principio di trasparenza cede a fronte dell’esigenza di salvaguardare l’interesse protetto
dalla normativa speciale sul segreto.
In tema di documenti sottratti all’accesso per ragioni di segreto, la relativa
disciplina, dopo l’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990 n. 241, va interpretata nel senso che, da un lato, il segreto non deve costituire la mera riaffermazione del tramontato principio di assoluta riservatezza dell’azione
amministrativa e, dall’altro, che il segreto fatto salvo dalla legge n. 241 cit.
deve riferirsi esclusivamente ad ipotesi in cui esso mira a salvaguardare interessi di natura e consistenza diversi da quelli genericamente amministrativi.
C.d.S. 1893 2 aprile 2001 - V Sez. - Pres. IANNOTTA, Est. LIPARI - C.P. (avv.
Stoppani) c. Comune di Limone Piemonte (n.c.) - (Conferma T.A.R Piemonte, I
Sez., 27 luglio 2000 n. 873)
SEGRETO D’UFFICIO
Vedi anche AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BANCA D’ITALIA - CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA
BORSA - CONSULENZA LEGALE – SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE
Disposizioni regolamentari ripetitive di fonti primarie – Segreto d’ufficio - Si sopprimono.
T.U. 3/57
P99907R – V 32
Il regolamento non può contenere disposizioni relative al vincolo del segreto
d’ufficio essendo questa materia coperta da riserva di legge (v. in particolare il
testo unico degli impiegati civili dello Stato).
In senso conforme
P96482R – III
P96431R – III
P96484R – III
P99872R – V
P00101R – VI
P99839R – V
P001003R – VI
35
21
36
22
29
13
27
381
PARTE SESTA - Massimario
Atti soggetti a segreto d’ufficio – Non sono accessibili.
L. 241/90, artt. 22 e segg.
Cod. pen., art. 326 (rivelazione segreti d’ufficio)
Cod. proc. pen., artt. 201 e 256 (segreto d’ufficio; dovere di esibizione e segreti)
CC99006 – VI
Dall’imposizione dell’obbligo del segreto d’ufficio non deriva solo il divieto
(peraltro privo di sanzione) per i funzionari pubblici di comunicare informalmente a soggetti estranei notizie attinenti alle funzioni dell’Ufficio cui appartengono, ma anche la conseguenza che gli atti relativi sono sottratti all’accesso pure per i soggetti titolari di un interesse qualificato (ai sensi della legge
241/90) ed altresì che trova applicazione la normativa contenuta nell’art. 326
del codice penale (rivelazione di segreti d’ufficio) e degli artt. 201 e 256 del
codice di procedura penale.
Corte dei Conti Sezione controllo Stato, n. 91 del 18 novembre 1999 - Pres.
DELFINI, Rel. MELONI – Ministero tesoro.
Edita in Rassegna “Il Consiglio di Stato”, 2000, I, pt. II, p. 106
Impiegati dello Stato – Disciplina introdotta con l’art. 28 della legge 241/90 –
Divulgazioni di notizie d’ufficio che debbono rimanere segrete – Configurabilità del
reato per le sole informazioni sottratte all’accesso in ogni tempo e nei confronti di
chiunque – Esclusione – Informazioni la cui diffusione è vietata nel momento in cui
sono rivelate – Estensione.
SC98007 – VI 65
In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio da parte degli
impiegati dello Stato, il contenuto dell’obbligo la cui violazione è sanzionata dall’art. 326 c.p., deve essere desunto dal nuovo testo dell’art. 15 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall’art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Da tale disposizione emerge che il divieto di divulgazione comprende non soltanto informazioni sottratte all’accesso, ma anche, nell’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non
hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti.
Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di “notizie d’ufficio, le quali
debbono rimanere segrete” assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma
anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un
momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel
momento in cui viene indebitamente diffusa, perché svelata a soggetti non
titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. (Nella specie si
trattava di notizie sui nominativi di soggetti invitati a una gara pubblica,
divulgate nella fase anteriore alla conclusione del procedimento).
Corte di Cassazione Sez. VI, n. 7483 del 24 giugno 1998 - Pres. D’ASARO L.,
Rel. TRIFONE F. – IMP. P.G. in proc. Balestri G. ed altro – P.M. (conf.) Vacca G.
Tratta della banca dati del CED della Corte Suprema di Cassazione.
382
PARTE SESTA - Massimario
SEGRETO INDUSTRIALE
Vedi anche SEGRETO PROFESSIONALE
Riservatezza - Segreto industriale - Ricerche cliniche e registrazione di farmaci Accessibilità - Limiti
L. 241/90, art. 24
CS93023 – II 114
La tutela delle notizie riguardanti ricerche scientifiche compiute da un’industria farmaceutica e dei dati utilizzati per la registrazione di farmaci, e la
conseguente esclusione dall’accesso, si giustificano nei limiti in cui la divulgazione di tali notizie potrebbe portare un pregiudizio alla capacità di utilizzazione ulteriore delle ricerche compiute; trovano applicazione, entro
questi limiti, le norme in materia di segreto industriale e prevale, comunque,
l’esigenza di tutelare la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, di
cui all’art. 24 della legge n. 241/90.
C.d.S. IV Sezione, n. 1036 del 26 novembre1993 - Pres. QUARTULLI. - Est.
BARBAGALLO - Min. Sanità (avv.Stato) c. Codacons e altro (avv. Rienzi) CILAG
S.p.a. (avv.Raffaelli e Bozzi) - (Riforma in parte TAR Lazio, Sez. I, 18 maggio
1993 n. 760)
Atti della gestione finanziaria – Accessibilità – Metodi di produzione e strategia industriale – Inaccessibilità.
P00962R – VI 18
Non si giustifica l’inaccessibilità alle informazioni ed ai documenti che riguardano la gestione finanziaria delle imprese; viceversa sono esclusi dall’accesso
i documenti relativi ai metodi di produzione ed alle strategie industriali.
SEGRETO ISTRUTTORIO
Vedi anche PROCEDIMENTO PENALE
Esclusione dall’accesso – Disposizioni ripetitive di fonti primarie – Vanno espunte dal
regolamento.
L. 241/90, art. 24, c. 1
P98828R – IV 42
La previsione dell’esclusione dal diritto di accesso del segreto istruttorio va
espunta dal regolamento in quanto si tratta di materia già tutelata dall’ordinamento e l’inaccessibilità nei casi di segreto è già disposta in via generale ai
sensi dell’art. 24, comma 1, della legge 241 del 1990
SEGRETO PROFESSIONALE
Vedi anche DOCUMENTO AMMINISTRATIVO Atti riguardanti consulenze e ricerche
commissionate da terzi – SANITÀ
Disposizioni ripetitive di fonti primarie - Non si giustificano.
L. 241/90, art. 24, c. 1
P95209R – II 43
383
PARTE SESTA - Massimario
Non é oggetto di previsione regolamentare l’esclusione dall’accesso di documenti la cui inaccessibilità é già garantita da norme e principi che regolano la
segretezza dei rapporti professionali.
In senso conforme
P94097R – I 69
Inaccessibilità.
L. 241/90, art. 24, c. 1
P95234R – II 45
Si sottraggono all’accesso gli atti che violano il segreto professionale.
Documentazione relativa ad attività professionale medico-sanitaria o legale –
Esclusione dall’accesso – Disposizioni regolamentari ripetitive di fonti primarie –
Superfluità.
L. 241/90, art. 24, c. 1
P99914R – V 34
Si sopprimono, in quanto superflue, le disposizioni regolamentari che prevedono l’esclusione dall’accesso dei documenti in possesso dell’amministrazione in relazione allo svolgimento, da parte dei propri dipendenti, di attività professionale medico-sanitaria, legale o di altra attività per la quale sia previsto
dall’ordinamento il rispetto del segreto professionale.
Esclusione dall’accesso – Riservatezza.
P97551R – III 51
I documenti amministrativi coperti da segreto professionale vanno sottratti
all’accesso per motivi di riservatezza.
Segreto scientifico, industriale o istruttorio – Inaccessibilità.
P97485Q – III 123
I documenti coperti da segreto professionale, scientifico o industriale nonché
quelli coperti da segreto istruttorio sono inaccessibili.
Documenti coperti da segreto professionale - Esclusione - Fattispecie.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è precluso nel caso di documenti
coperti dal segreto professionale tutelato dagli artt. 622 Cod. Pen. e 200 Cod.
proc. pen. (Nella specie, si trattava di pareri espressi dal Coordinatore generale
dei servizi legislativi della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 11 comma 2 L.
reg.26 agosto 1988 n. 32).
C.d.S. 513 8 febbraio 2001- IV Sez. - Pres. DE LISE, Est. FALCONE - LP. (avv.
Serra) c. Regione Sardegna (avv. Campus) - (Annulla T.A.R. Sardegna 22 giugno
2000 n. 631).
384
PARTE SESTA - Massimario
SENATORI
Vedi DEPUTATI E SENATORI
SFRATTI
Vedi LOCAZIONE IMMOBILI URBANI
S.I.A.E.
Vedi ENTE PUBBLICO ECONOMICO
SICUREZZA DELLO STATO, DIFESA NAZIONALE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI
Vedi anche FORZE ARMATE Carabinieri – REGOLAMENTO Categorie di documenti sottratti all’accesso – casi di specie
DOCUMENTI
RELATIVI ALLA
NATO
Relazioni internazionali - Documenti relativi alla NATO - Documenti preparatori dei
negoziati multilaterali - Esclusione generica - Non si giustifica
L. 241/90, art. 24, c. 2, lett. a)
P94127R – I 74
L’esclusione tout court dal diritto di accesso dei documenti concernenti dati
relativi alla NATO e dei documenti preparatori dei negoziati multilaterali è illegittima perché troppo generica e disarticolata
IMPIANTI
E MATERIALI
Documento amministrativo - Relazione tecnica su materiali in sperimentazione Organizzazione dei servizi - Accessibilità
L. 241/90, art. 24, c.
D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5, lett. a
P93041R – I 52
Non sono da ritenere inaccessibili ai sensi dell’art. 24, comma 4,della legge
n. 241 del 1990 dell’art. 8, comma 5, lett. a) le relazioni tecniche sulle prove
d’impiego dei materiali in sperimentazione la documentazione relativa all’organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserme, bordo, aeroporto.
Documento amministrativo - Rete di telecomunicazioni - Progetto esecutivo di
impianti e tracciati - Esclusione
L. 241/90, art. 24. c. 2;
D.P.R. 352/92; art. 8, c. 2
P94138R – I 77
La categoria di documenti riguardanti l’ubicazione degli impianti e il tracciato
della rete di telecomunicazioni può essere esclusa dall’accesso soltanto se e in
quanto intenda far riferimento a progetti esecutivi o ad atti similari, e non a
piani o progetti di massima.
385
PARTE SESTA - Massimario
Diritto di accesso – Esclusione.
P97647R – III 75
I materiali (quali i visori notturni, strumenti di puntamento laser, i telemetri, le
apparecchiature antisabotaggio) altamente sofisticati e protetti da privative
industriali, necessari per particolari e delicati servizi dei reparti speciali, sono
inaccessibili per evidenti motivi di tutela della sicurezza
NULLA OSTA DI
SEGRETEZZA
Inaccessibilità.
P97644R – III 75
Gli atti concernenti la concessione del nulla osta di segretezza vanno espunti
dalla categoria degli atti sottratti all’accesso per la salvaguardia della riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese e vanno inseriti nella categoria degli
atti inaccessibili per la sicurezza dello Stato.
STATUS
DI RIFUGIATO
Esclusione dall’accesso – Accessibilità – Limiti.
P97645R – III 74
II diritto di accesso concerne anche la documentazione relativa ai procedimenti di riconoscimento e revoca dello «stato di rifugiato» in ossequio al principio della massima ostensibilità della documentazione amministrativa. La sottrazione all’accesso è limitata alle sole ipotesi in cui la conoscibilità della
documentazione può recare pregiudizio alla sicurezza, alla difesa nazionale o
alle relazioni internazionali.
SINDACATO
Vedi ORGANIZZAZIONE SINDACALE
SOCIETÀ
Vedi anche SOCIETA’ CONCESSIONARIA DI PUBBLICO SERVIZIO
DETENZIONE
DI QUOTA SOCIALE
Documentazione di società relativa a rapporti contrattuali in possesso della stazione
appaltante - Socio della società - Carenza di interesse.
CS98256 – IV 106
La mera detenzione di una quota sociale o di una partecipazione azionaria
deve considerarsi elemento insufficiente a radicare l’interesse rilevante e meritevole di tutela che giustifica il riconoscimento del diritto di accesso alla documentazione concernente i rapporti contrattuali intrattenuti dalla società e in
possesso della stazione appaltante.
386
PARTE SESTA - Massimario
C.d.S. V Sezione, n. 1477 del 14 ottobre 1998 - Pres. RUOPPOLO, Est. PINTO
- Soc. B.P. (avv.ti Onofri e Cochetti) c. B. (avv. Perli) ed altro (n.c.) - (Annulla
T.A.R. Brescia 27 novembre 1997 n. 1088, in TAR 1998, I, 101).
Edita in Cons.St., 1998, X, p.I ,1581
LIBRI
SOCIALI
Società - Libri sociali - Riservatezza - Differimento
P93034R – I 51
Il differimento dell’accesso risponde ad esigenze comuni a tutte le società, in
quanto titolari del diritto alla riservatezza, riguardo ai dati contenuti nei libri
sociali, ed in generale quelli la cui diffusione potrebbe indebitamente favorire
la concorrenza.
LIQUIDAZIONE
SOCIETÀ
Accesso ai documenti - Liquidazione società sottoposte al controllo Ministero tesoro
- Limite ex art. 5 lett. n) D.M. n.561 del 1995 - Individuazione.
Ai sensi dell’art. 51ett. n) D.M. 13 ottobre 1995 n. 561, l’accesso ai documenti relativi alla liquidazione delle società sottoposte al controllo del Ministero
del tesoro e limitato alla sola visione dei documenti necessari per la cura e la
difesa in giudizio, con esclusione del diritto di estrazione di copia per i documenti che non riguardino esclusivamente l’accedente.
C.d.S. 5 giugno 2001 - VI Sez.-, Pres. GlOVANNINI, Est. CARINGELLA E.FJ.M. ed altro (avv. Amorosino) c. Soc.B.D.B. (avv. Ballarino) - (Annulla T.A.R
Lazio, III Sez., 12 dicembre 2000 n. 11796).
SOCIETÀ
DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE
Vedi CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
SOCIETÀ
DI INVESTIGAZIONI
Informazioni su soggetti terzi – Diritto di accesso – Esclusione.
L. 241/90, art. 22
P00635Q – VI 49
Richieste formulate da una società di investigazioni, volte unicamente a raccogliere informazioni sulla situazione personale e patrimoniale di soggetti
terzi ai fini dell’espletamento degli incarichi conferiti dai propri assistiti, che
necessitano di informazioni su terzi da utilizzare in procedimenti sia di
natura civile di natura penale nell’attività di ricerca di prove a discarico,
sono in contrasto con lo spirito e la formulazione normativa della legge
241/90. L’art. 22, infatti, dispone che il diritto di accesso ai documenti sia
esercitato “al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e
di favorirne lo svolgimento imparziale”: presuppone, quindi, in linea gene387
PARTE SESTA - Massimario
rale che il soggetto titolare del diritto sia parte o possibile parte di un procedimento amministrativo.
SOCIETÀ CONCESSIONARIA DI PUBBLICO SERVIZIO
Vedi anche CONCESSIONARIO DI PUBBLICO SERVIZIO - ENTE PUBBLICO ECONOMICO
FERROVIE
DELLO
STATO
Vedi anche DOCUMENTO AMMINISTRATIVO Atti di diritto privato della P.A. INTERESSE Interesse diffuso e collettivo
Assoggettabilità alla legge 241/90 – Documenti relativi alle procedure di appalto –
Accessibilità.
P96410Q – III 96
Ai fini della questione dell’applicabilità alla F.S. S.p.a. della disciplina contenuta nella legge 241/90 non rileva la veste giuridico formale di società per
azioni che l’Ente Ferrovie dello Stato già ente pubblico economico, ha assunto in forza di delibera C.I.P.E. 12 GIUGNO e 12 agosto, ma la sua qualificazione come concessionario ex lege di un pubblico servizio, che lo rende assoggettabile alla disciplina del diritto di accesso a norma dell’art. 23 della legge
241/90. Pertanto la F.S. S.p.A. non può invocando la propria natura giuridica
di società per azioni negare l’accesso alla documentazione relativa alla scelta
del contraente nell’ambito di gara di appalto per fornitura e posa in opera di
impianti di rilevamento televisivo su linee ferroviarie.
Atti di selezione del personale – Diritto di accesso - Applicabilità - Condizione Fattispecie.
CS99311 – V 104
Hanno rilievo pubblicistico prevalente rispetto a quello imprenditoriale gli atti
posti in essere dal soggetto gestore di servizio pubblico (nella specie, Società
Ferrovie dello Stato) nel procedimento di natura comparativa con criteri precostituiti per la selezione del personale più meritevole e per organizzare con
efficacia il servizio.
C.d.S. Adunanza Plenaria, n. 4 del 22 aprile 1999 - Pres. LASCHENA, Est.
MARUOTTI – Soc. Ferrovie dello Stato (avv. Barbieri) c. M.A. (avv.ti Arlini e
Quadruccio - (Conferma T.A.R. L’Aquila, 19 dicembre 1997 n. 645).
Edita in Cons. St., 1999, IV, p.I, 557
Dipendente Ente Ferrovie dello Stato – Promozione – Diritto di accesso – Sussiste.
CS99313 – V 105
Un interesse pubblico prevalente è ravvisabile quando il gestore di un servizio pubblico (spontaneamente o in applicazione di una norma) pone in
essere un procedimento di natura comparativa con criteri precostituiti, per
la selezione del personale più meritevole e per organizzare con efficienza il
servizio pubblico; per cui, il soggetto che assume di essere stato leso dal
388
PARTE SESTA - Massimario
gestore nel corso di un procedimento per l’assunzione o la promozione di
dipendenti non solo può lamentare la violazione dei principi di buona fede
e di correttezza innanzi al giudice ordinario, ma può accedere agli atti del
medesimo procedimento, in quanto vi è lo svolgimento di un’attività strettamente connessa e strumentale alla quotidiana attività di gestione del servizio pubblico (fattispecie relativa alla richiesta di accesso di un dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. agli atti del procedimento per il conferimento di promozioni ai dipendenti).
C.d.S. Adunanza Plenaria, n. 4 del 22 aprile 1999 - Pres. LASCHENA, Est.
MARUOTTI – Soc. Ferrovie dello Stato (avv. Barbieri) c. M.A. (avv.ti Arlini e
Quadruccio - (Conferma T.A.R. L’Aquila, 19 dicembre 1997 n. 645).
Edita in Cons. St., 1999, IV, p.I, 557
In senso conforme
CS99316 – V 117
Diritto di accesso – Attività di ristorazione – Sottoposizione a vigilanza ministeriale –
Esclusione dall’accesso.
CS95102 – III 139
In seno alla convenzione stipulata tra il Ministero dei trasporti e la Soc. Ferrovie
dello Stato, l’attività di ristorazione nelle stazioni ferroviarie in quanto ricompresa nelle prestazioni accessorie di viaggio per le quali l’offerta ai clienti viene
espressamente lasciata all’ambito della «autonomia di gestione» della Società
concessionaria - non è sottoposta a vigilanza ministeriale dovendosi pertanto
escludere la configurabilità di un interesse all accesso agli atti di una attività
amministrativa (quella di vigilanza) che nella specie l’amministrazione non è
tenuta ad esercitare.
Documenti relativi alla sicurezza dei trasporti ferroviari – Diritto di accesso Legittimità.
L. 241/90, art. 23
CS98268 – IV 111
È ammissibile l’istanza di accesso alla documentazione relativa alla sicurezza
dei trasporti ferroviari in possesso delle Ferrovie dello Stato, sia perché l’art. 23
della legge 241 del 1990, annovera espressamente tra i destinatari della normativa in tema di accesso i concessionari di pubblici servizi (e tale deve essere considerata, nonostante la veste formalmente privatistica, la S.p.A. Ferrovie,
concessionaria ex lege della gestione del servizio di trasporto ferroviario), sia
in quanto l’attività relativa alla tutela della sicurezza dei viaggiatori, afferente
alla tutela della salute, costituzionalmente garantita degli utenti viaggiatori,
non può essere qualificata in termini puramente privatistici.
C.d.S. VI Sezione, n. 1683 del 16 dicembre 1998 – Pres. DE LISE, Est. CARINGELLA – Soc. F.S. (avv. Mussari) e Ministero trasporti (avv. St. Gentili) c.
Codacons (avv.ti Rienzi, Montaldo e Selmi) – (Annulla in parte T.A.R. Lazio, III
Sez., 23 gennaio 1998, n. 237).
Edita in Cons.St., 1998, XII, p.I, p. 2002
389
PARTE SESTA - Massimario
SOCIETÀ
GESTORE DI PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ENTE PUBBLICO
Società controllata da ente pubblico economico – Disciplina dell’accesso –
Estensione - Fattispecie.
L. 241/90, art. 23
P99589Q – V 63
La forma giuridica societaria non rappresenta un elemento soggettivo di discriminazione dal quale eventualmente far dipendere l’inapplicabilità degli articoli 22 e seguenti della L. 241/90 quando è evidente la dipendenza della società
dalle valutazioni e dalle decisioni dell’Ente pubblico di cui è emanazione,
dipendenza che si esprime attraverso varie forme di controllo sull’attività svolta. (Nella fattispecie Società gestore di patrimonio degli immobili da reddito
dell’INPS).
Documentazione relativa ad attività di gestione – Diritto di accesso – Legittimità.
Cost., art. 97
L. 241/90, artt. 22 e segg.
P99590Q – V 63
Anche l’attività di gestione del patrimonio immobiliare dell’INPS svolta da una
Società convenzionata che opera secondo criteri di imprenditorialità prettamente privatistici, ma che comunque è dipendente dall’Ente pubblico in quanto controllata attraverso varie forme di verifiche assidue, deve rispondere alle
finalità di trasparenza dell’azione amministrativa ispiratrice della legge n.
241/90, ed è quindi soggetta, in particolare, alla disciplina del diritto di accesso che, per la realizzazione di tali finalità, costituisce strumento significativo.
(Cfr., in termini, A.P. che, con sentenza n. 4 del 22.4.1999, si è pronunciata stabilendo che è determinante il rispetto dei valori dell’imparzialità e del buon
andamento dell’amministrazione sanciti dall’art. 97 Cost., di cui la normativa
dell’accesso si prefigge le medesime finalità).
SOCIETÀ
GESTORE DI PUBBLICO SERVIZIO
Diritto di accesso – Principi generali – Atti relativi a rapporti tra Ministero e società
concessionaria di servizio – Applicabilità.
CS97195 – IV 78
Il diritto di accesso ai documenti dell’Amministrazione, garantito dalla legge
241 del 1990, è finalizzato ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, così concorrendo alla “visibilità del potere pubblico”, per cui
esso è azionabile - in presenza delle condizioni legittimanti normativamente
previste - sia allorquando si manifesta in sede partecipativa al procedimento
amministrativo (accesso partecipativo), sia quando attenga alla conoscenza di
atti che abbiano spiegato effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante
(accesso informativo); pertanto, non può in termini generali, negarsi il diritto di
accesso agli atti inerenti i rapporti tra Amministrazione finanziaria e concessionaria Sogei S.p.A. afferenti alla gestione del servizio informatico del
Ministero delle Finanze.
390
PARTE SESTA - Massimario
Atti relativi a scelta di compagnia assicurativa – Accessibilità - Fattispecie.
CS00376 – VI 82
È legittimo il diniego opposto da un gestore di un pubblico servizio, quale una
società autostradale, all’istanza di accesso proposta da una compagnia di assicurazione in ordine agli atti ed ai documenti relativi alla scelta del nuovo soggetto affidatario del servizio assicurativo.
C.d.S. IV Sezione, n. 1821 del 30 marzo 2000 - Pres. PEZZANA, Est. D’AGOSTINO – Soc. N.B.A.I.B. (avv. Tedeschini) c. Soc. A. (avv. Baldassarri) e Ministero
tesoro (Avv.St. Mangia) - (Annulla TAR Lazio, III Sez. ter, 17 giugno 1998, n. 1406)
Edita in Cons. St., 2000, III, pt. I, p. 709
TELECOM ITALIA S.P.A.
Atti relativi al rapporto di impiego dei dipendenti – Non sono documenti amministrativi – Estraneità alla disciplina dell’accesso – Accessibilità nel solo caso di difesa
o cura di interessi giuridici.
L. 241/90, art. 24, c. 2, lett. d)
D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5, lett. d)
P99861R – V 19
Tutti gli atti relativi al rapporto di impiego dei dipendenti della Telecom esulano dalla normativa sull’accesso non essendo tali atti documenti amministrativi
in quanto tale rapporto di impiego è estraneo all’attività del concessionario.
Viceversa non si giustifica l’inaccessibilità di tali atti per motivi di riservatezza
in quanto, stante il disposto dell’art. 24, comma 2, lett. d), della legge 241/90
e dell’art. 8, comma 5, lett. d) del D.P.R. 352/92, deve essere garantita la visione dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici.
Esercizio della funzione di vigilanza ed ispezione a seguito di reclami ed esposti dell’utenza - Documenti acquisiti in sede ispettiva - Competenza a ricevere ed a provvedere in merito a richieste di accesso.
P98502Q – IV 48
La richiesta di accesso, da parte degli utenti del servizio telefonico della documentazione acquisita in sede di verifiche effettuate presso la concessionaria
Telecom a seguito di reclami ed esposti dell’utenza, deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Tra i documenti acquisiti in sede ispettiva, infatti, potrebbero esservi atti
che non costituiscono documenti amministrativi in quanto ineriscono non
già all’esercizio del servizio pubblico in concessione bensì alla sfera di
autonomia imprenditoriale dell’azienda, che resta sottratta alla disciplina
dell’accesso.
Rilevazioni di traffico e rilevazioni di profili di consumo della clientela Telecom –
Esclusione dall’accesso per motivi di riservatezza – Limiti.
P99862R – V 19
391
PARTE SESTA - Massimario
Le rilevazioni di traffico e le rilevazioni di profili di consumo della clientela
Telecom sono inaccessibili per motivi di riservatezza solo nel caso che consentano l’identificazione dei soggetti.
Servizio Auditex – Attività di controllo, vigilanza e monitoraggio – Società gestore del
servizio – Ha diritto di accesso.
CS99321 – V 119
La società gestore del servizio auditex ha diritto di accesso agli atti che riguardano direttamente la sua sfera giuridica, anche quando si tratti di attività svolta nell’esercizio di poteri di vigilanza e di controllo svolti direttamente dal
Ministero delle comunicazioni (nell’ambito della sua attività istituzionale)
ovvero dal concessionario della rete venuto a dare esecuzione alle richieste del
Ministero (nella specie la Telecom Italia S.p.A.) atteso che tale attività di controllo e di vigilanza costituisce espressione di poteri pubblicistici.
C.d.S. Adunanza Plenaria, n. 6 del 28 aprile 1999 - Pres. LASCHENA, Est.
MARUOTTI – Soc. Telecom Italia (avv.ti Satta e Lattanzi) c. Soc. E. (avv.ti
Tedeschini e Foschiani) e Ministero telecomunicazioni (Avv.ra gen. Stato) (Conferma T.A.R. Lazio, III Sez., 20 gennaio 1998 n. 201, in TAR 1998, I, 445).
Edita in Cons. St., 1999, IV, p.I, 565
Servizio Auditex – Attività di controllo, vigilanza e monitoraggio – Società gestore del
servizio – Ha diritto di accesso – Società concorrenti – Anonimato – Garanzia.
CS99319 – V 118
In materia di servizi auditex, la Telecom Italia S.p.A. deve consentire all’impresa che gestisce il servizio in regime di concorrenza l’accesso agli atti che
abbiano eventualmente determinato i criteri da seguire nel corso delle attività
di vigilanza, di controllo e di c.d. monitoraggio, nonché agli atti che, nel corso
delle medesime attività, abbiano in concreto riguardato altri centri di servizio,
senza consentire di risalire alle società coinvolte dalle operazioni di controllo
e ai numeri telefonici loro assegnati.
C.d.S. Adunanza Plenaria, n. 6 del 28 aprile 1999 - Pres. LASCHENA, Est.
MARUOTTI – Soc. Telecom Italia (avv.ti Satta e Lattanzi) c. Soc. E. (avv.ti
Tedeschini e Foschiani) e Ministero telecomunicazioni (Avv.ra gen. Stato) (Conferma T.A.R. Lazio, III Sez., 20 gennaio 1998 n. 201, in TAR 1998, I, 445).
Edita in Cons. St., 1999, IV, p.I, 565
STAMPA
Vedi anche ENTI LOCALI Amministrazione comunale (Atti della) – STATO CIVILE Atti
di stato civile
Accesso agli atti non riservati della pubblica amministrazione – Legittimità –
Condizioni.
L. 241/90, art. 22
392
CS96120 – III 148
PARTE SESTA - Massimario
Ai sensi dell’art. 22 L. 7 agosto 1990, n. 241, una testata giornalistica ha diritto
di accesso alla conoscenza degli atti non riservati della pubblica amministrazione che possono interessare i propri lettori, a condizione che si dia compiuta
esternazione delle ragioni sottese all’istanza di accesso e che queste siano
coerenti con la finalità alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.
STATO CIVILE
ANAGRAFE
Elenchi di persone iscritte all’anagrafe – Leggi 142/90 e 241/90 – Diritto di accesso –
Esclusione.
P97464Q – III 115
D.P.R. 223/89, art. 34
L. 142/90, art. 7, c. 4
L. 241/90, art. 24
L’art. 39 del D.P.R. 223 del 1989 di approvazione del regolamento anagrafico
della popolazione residente, il quale si limita a prescrivere l’adozione di accorgimenti per garantire l’anonimato delle persone, costituisce un limite all’esercizio
del diritto di accesso pur in assenza di una analoga previsione nel regolamento
comunale ex art. 7, comma 4, della legge 241/90, in quanto i casi di esclusione
dall’accesso ivi contemplati si aggiungono a quelli già previsti dall’ordinamento
Dati anagrafici - Accessibilità
P97629R – III 71
I dati anagrafici non sono riservati, pertanto non possono essere sottratti all’accesso per ragioni di riservatezza.
ATTI
DI STATO CIVILE
Notizie e documenti relativi alla vita privata dei cittadini – Esclusione dall’accesso –
Legittimità.
P00964R - VI 18
Le notizie ed i documenti relativi alla vita privata dei cittadini, utilizzati ai fini
dell’attività amministrativa sono sottratti all’accesso.
Accesso agli allegati agli atti di stato civile – Libera consultabilità in virtù di norme
specifiche – Disciplina dell’accesso – Inapplicabilità.
P00641Q – VI 50
D.P.R. 1409/63 (Norme relative all’ordinamento ed al personale degli archivi di Stato), art. 21
L. 241/90, artt. 22 e 25
È legittima la visione degli allegati agli atti di stato civile a prescindere dai modi
e dai limiti indicati nell’art. 25 della legge 241/90.
393
PARTE SESTA - Massimario
Accesso per darne notizia nella stampa quotidiana – Esclusione.
L. 241/90, art. 2
L. 675/96
CS98209 – IV 87
Fermo il diritto di accedere ai registri dello stato civile nelle forme consentite
dalla legge e di pubblicarne i relativi dati, nel rispetto peraltro della sopravvenuta disciplina di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle
persone rispetto al trattamento dei dati personali, non è configurabile il diritto
di accesso previsto dall’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai dati dello
stato civile mediante rilascio di appositi elenchi di matrimonio, di nati e di
defunti al fine di darne notizia sulla stampa quotidiana.
C.d.S. V Sezione, n. 99 del 23 gennaio 1998 - Pres. SERIO, Est. BUONVINO Ministero grazia e giustizia (avv. St. Sabelli) c. Castagnoli ed altro (Avv.
Saporito) ed altro (n.c.) - (Annulla T.A.R. Parma 9 ottobre 1996 n. 315, in TAR
1996, I, 4562).
Edita in Cons. Stato, 1998, I, p. I, 59
REGISTRI
DELLO STATO CIVILE
Diritto di accesso in via diretta – Non si configura.
L. 241/90, art. 22, c. 1
Cod. civ., art. 450
P00965R – VI 18
La pubblicità dei registri dello stato civile, sancita dall’art. 450 c.c. non comporta, come recentemente chiarito dal Consiglio di Stato (sez. V, 23.1.1998, n.
99), la configurabilità di un diritto soggettivo di accesso finalizzato alla visione
diretta dei registri in questione poiché, alla stregua dei commi successivi dello
stesso articolo, alla visione degli atti non è possibile accedere in via diretta ma
attraverso la mediazione attuata dall’ufficiale dello stato civile che rilascia atti
riproduttivi parziali (estratti) o totali (copie) di quelli registrati e compie sugli
stessi, affidati alla sua custodia, le indagini richieste dai privati.
Autorizzazione del Procuratore della Repubblica
P97452Q – III 111
La necessità dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per il rilascio
di copia integrale degli atti dello stato civile trova il suo presupposto nell’art.
182 del R.0.1238/1939 secondo il quale il procuratore della Repubblica è
incaricato di vigilare sulla regolare tenuta dei registri e in generale sul servizio
dello stato civile; a seguito del riconoscimento del diritto di accesso, tale potere di autorizzazione dovrà essere esercitato in conformità con il principio della
trasparenza sancito dalla legge 241/90.
SUSSIDI
Vedi DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Atti relativi a sussidi, provvidente e benefici
economici
394
PARTE SESTA - Massimario
TELECOM ITALIA S.P.A.
Vedi SOCIETÀ CONCESSIONARIA DI PUBBLICO SERVIZIO
UNIONE EUROPEA
Vedi anche CONTRATTI DELLA P.A Gara
Parere su progetto di norme tecniche – Disciplina dell’accesso – Inapplicabilità –
Richiesta di generalità del redattore del parere - Illegittimità.
L. 241/90, art. 22
CS98282 – V 89
Legittimamente è negato, ad una associazione esponenziale di interessi diffusi, l’accesso alle generalità del responsabile di un parere reso
dall’Amministrazione alla Commissione europea con riferimento al progetto
di norme tecniche fatte circolare da uno Stato membro, in base a quanto disposto dalla Direttiva CEE 83/89, trattandosi di una attività oggettivamente
esclusa dall’ambito di operatività della tutela di cui all’articolo 22 della legge
241 del 1990.
C.d.S. VI Sezione, n. 1346 del 30 settembre 1998 - Pres. GIOVANNINI, Est.
MILLEMAGGI COGLIANI - Codacons (avv.ti Rienzi, Caracuzzo e Mirenghi) c.
Ministero industria ed altri (avv. St. De Socio) - (Conferma T.A.R. Lazio, III Sez,
17 maggio 1996 n.1034).
Accesso ai documenti - Informazioni in materia di contabilità - Secretazione - Effetti
- Art. 14 n. 7 – Direttiva Cons. C.E. n. 97 del 1996 - Interpretazione.
D. M. DEL 10/4/1996 N. 296
La disposizione comunitaria contenuta nell’art. 14 n. 7 direttiva Cons. C.E.
97/96, secondo la quale, su richiesta, le informazioni dettagliate in materia
di contabilità sono messe in via riservata a disposizione dell’Autorità di
regolamentazione nazionale (Ministero delle comunicazioni), non può essere intesa nel senso che le informazioni, pur se riservate, debbano essere
secretate e quindi sottratte ad ogni accesso, il quale invece ben può essere
effettuato anche nella forma della visione degli atti oggetto dell’istanza di
accesso.
T.A.R. Lazio SEZ. 2 SENT. N. 8876 DEL 02/11/2000 PRES. Bianchi EST.
Speranza PARTI: Consorzio R. C/ Min. Comunicazioni
UNITÀ SANITARIA LOCALE
Vedi SANITA’
UNIVERSITÀ
BILANCIO
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PARTE SESTA - Massimario
Documenti e libri contabili – Accessibilità.
P97692R – III 85
Non si giustifica l’inaccessibilità dei documenti e libri contabili in considerazione dell’interesse pubblico alla piena trasparenza della gestione del pubblico denaro.
CURRICULA STUDIORUM
Interessi costituzionalmente protetti - Accessibilità.
P97568R – III 55
Tra le categorie di atti sottratti all’accesso, vanno soppresse le disposizioni
riguardanti i curricula studiorum in quanto occorre tener conto della speciale
qualità di alcuni soggetti richiedenti (imprese generalmente grandi) e della rilevanza degli interessi coinvolti, quali l’interesse al libero svolgimento dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost), l’interesse generale all’occupazione
(art.4 Cost.) e gli interessi dei cittadini all’inserimento nel mondo del lavoro
(art. 4 Cost.). Tali interessi sorto costituzionalmente garantiti e debbono essere
gestiti in condizione di eguaglianza, cioè indipendentemente dall’università
frequentata e dall’atteggiamento che ciascuna di esse può assumere nei confronti dell’accesso ai «curricula».
In senso conforme
P98779R – IV 30
P99870R – V 21
P93058R – I 59
Interessi costituzionalmente protetti - Accessibilità.
Artt. 4 e 41 Cost
L. 241/90, art. 24, c. 2, lett. d)
D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5, lett. d)
P001016R – VI 30
Non si giustifica l’inaccessibilità dei “curricula studiorum” in quanto occorre
tener conto della speciale qualità di alcuni soggetti richiedenti (imprese generalmente grandi) e della rilevanza degli interessi coinvolti, quale l’interesse al
libero svolgimento della iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), l’interesse
generale all’occupazione (art. 4 Cost) e gli interessi dei cittadini all’inserimento nel mondo del lavoro (art. 4 Cost.). Tali interessi sono costituzionalmente
garantiti e devono essere gestiti in condizioni di eguaglianza, cioè indipendentemente dall’Università frequentata e dall’atteggiamento che ciascuna di
esse può assumere nei confronti dell’accesso ai “curricula”.
Rilevanza a fini concorsuali – Accessibilità.
P97563R – III 54
Non è giustificata la sottrazione all’accesso dei curricula studiorum che abbiano costituito oggetto di valutazione in. sede comparativa con altri soggetti o
che comunque possano assumere rilevanza ai fini concorsuali.
396
PARTE SESTA - Massimario
In senso conforme tra le altre
P93959R – I
P94096R – I
P95163R – II
P95208R – II
P95349R – II
59
68
30
42
73
USI CIVICI
Vedi ENTI LOCALI usi civici
VERIFICHE FISCALI
Vedi PROCEDIMENTO TRIBUTARIO E PROCESSO TRIBUTARIO
VERIFICHE ISPETTIVE
Vedi PROCEDIMENTO ISPETTIVO
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