PARTE SESTA - Massimario DISPOSIZIONI RIGUARDANTI ATTRIBUZIONI DELL’AUTORITÀ AMMINISTRATIVA Vanno espunte. P96503R – III 40 Vanno espunte dal regolamento le disposizioni che, riguardando attribuzioni della autorità amministrativa, possono trovare collocazione più opportuna in atti organizzativi successivi. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL TERMINE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO Illegittimità. P99852R – V 17 Nessuna disposizione legislativa o regolamentare prevede la decadenza dal diritto di accesso in caso di mancato esercizio per 60 giorni dopo l’accoglimento della richiesta e non è nel potere delle singole amministrazioni introdurre tale limitazione. DOCUMENTI ACCESSIBILI Individuazione – Superfluità. L. 241/90, art. 24, c. 2 e 4 D.P.R. 352/92, art. 8 P00958R – VI 18 In conformità all’art. 24, comma 4, della legge 241/90, il regolamento deve indicare esclusivamente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell’amministrazione sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24, comma 2, della medesima legge, e dell’art. 8 del D.P.R. 352/92; è pertanto superflua la norma regolamentare che individua i documenti accessibili. In senso conforme P95326R – II 66 Tipologia di documenti non elencati tra i casi di esclusione dall’accesso – Accessibilità. P00608Q – VI 39 Il fatto che il regolamento comunale non contempli la trattazione e l’eventuale rilascio di una certa tipologia di documenti non comporta di per sé la conseguenza della loro inaccessibilità poiché il regolamento predisposto dalle amministrazioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi viene emanato, al contrario, per individuare le fattispecie di esclusione del diritto di accesso e non quelle in cui il diritto di accesso è consentito. In senso conforme DOCUMENTI P001004 – VI 27R SOTTRATTI ALL’ACCESSO DA ALTRE AMMINISTRAZIONI Atti di un procedimento di competenza dell’amministrazione – Esclusione dall’accesso. 335 PARTE SESTA - Massimario L. 241/90, art. 24, c.4 P98741R – IV 19 Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall’accesso (nei rispettivi regolamenti ex art. 24, comma 4, della legge 241 del 1990) e che l’amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza. Esclusione dall’accesso – Legittimità – Limiti. P98821R – IV 40 La previsione regolamentare dell’inaccessibilità in relazione ai documenti che altre amministrazioni escludono dall’accesso è legittima solo nel caso di documenti stabilmente detenuti in quanto atti di un procedimento di propria competenza. ENTI PUBBLICI Enti vigilati - Spettanza del potere regolamentare. L. 241/90, art. 24, c.4 P96512R – III 42 In mancanza di una espressa previsione normativa non si può attribuire all’autorità vigilante un potere regolamentare che appare strettamente inerente alle specifiche attribuzioni dell’ente vigilato, il quale meglio conosce le varie tipologie di atti relativi all’interesse di cui provvede alla cura, pertanto il potere di adottare il regolamento di individuazione delle categorie di documenti sottoposti all’accesso non spetta all’autorità vigilante bensì all’ente interessato. Ambito di applicazione – Adozione. P97475Q – III 120 Il fatto che una parte dell’attività ( ma non tutta) di enti pubblici e concessionari di pubblici servizi sia svolta attraverso atti di diritto privato non esonera dall’obbligo di adozione del regolamento, la cui funzione è proprio quella di disciplinare in sede normativa l’ambito di applicazione del diritto di accesso per ciascuna amministrazione. Potestà regolamentare. L. 241/90, art. 24, c. 4 P98786R – IV 31 Il potere regolamentare di cui all’art. 24, comma 4, della legge 241 del 1990 appartiene ai singoli enti pubblici soggetti a vigilanza e non alle amministrazioni vigilanti. È comunque opportuno che detti regolamenti vengano trasmessi alle amministrazioni vigilanti per ogni eventuale iniziativa od osservazione prima del loro invio alla Commissione per l’accesso per l’espressione del relativo parere. In senso conforme 336 P98750R – IV 21 PARTE SESTA - Massimario INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO Specificazione del settore che ha formato o che detiene l’atto – Opportunità. P98736R – IV 17 D.P.R. 352/92, art. 4, c. 7 È opportuno che la norma regolamentare che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del D.P.R. 352/92, individua il responsabile del procedimento di accesso specifichi a quale settore egli è addetto (ad es.: al settore che ha formato il documento oppure al settore che lo detiene stabilmente). LIMITAZIONI ALLE RICHIESTE P99596Q – V 66 Disposizione di regolamento comunale – Non accoglibilità per periodo particolarmente esteso o numero di atti rilevante – Limiti. La norma regolamentare che stabilisce la non accoglibilità della richiesta di accesso a documenti relativi ad un periodo particolarmente esteso o ad un numero di atti rilevante, va intesa nel senso che le due condizioni possono operare congiuntamente essendo possibile ritenere che anche un periodo di tempo relativamente lungo possa configurare l’ipotesi di un numero non rilevante di episodi relativamente ai quali è stata chiesta la documentazione (nella fattispecie in media 4 o 5 episodi all’anno per due anni). MANCATO ESERCIZIO DEL POTERE REGOLAMENTARE Vedi anche Scadenza del termine per l’esercizio del potere regolamentare Regolamento – In materia di esclusione del diritto di accesso –Mancata emanazione – Operatività – Effetti L. 241/90, artt. 24 e 31 CS92003 – I 104 La circostanza che l’Amministrazione sia rimasta inadempiente rispetto al termine (di sei mesi) entro il quale avrebbe dovuto essere adottata la normativa regolamentare prevista dall’art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241 non può rendere operante un diritto (quello di accesso è regolato dall’art. 31 legge n. 241 cit.) del quale non sono state disciplinate le condizioni e le modalità di esercizio e che non risulta ancora definitivamente dimensionato rispetto agli interessi non trascurabili individuati nel suddetto art. 24 secondo comma lett. a) d) legge n. 241 del 1990 in esame. C.d.S. VI Sezione, n. 193 del 27 marzo 1992 –Pres. GESSA, Est. LUCE – Sorvello ed altri c. Ministero pubblica istruzione ed altri, con intervento ad adiuvandum di Codacons ed altro e C.G.I.L. Scuola –(Conferma T.A.R. Salerno 12 novembre 1991 n. 349). 337 PARTE SESTA - Massimario Regolamento – In materia di esclusione del diritto di accesso –Mancata emanazione – Carattere ordinario del termine –Operatività – Effetti L. 241/90, artt. 24 e 31 CS92005 – I 104 L’art. 31 L. 7 agosto 1990 n. 241 subordina l’esistenza e l’esercizio del diritto di accesso alla entrata in vigore dei decreti di cui al precedente art. 24 che il Governo era tenuto ad emanare entro sei mesi, termine, peraltro, non perentorio, per cui il suo trascorrere non rende esercitabile il predetto diritto di accesso. C.d.S. del VI Sezione, n. 630 del 9 settembre 1992 – Pres. LASCHENA, Est. ADAMO – Ministero pubblica istruzione ed altro (avv. St. Mangia) c. Monari (n.c.) – (Annulla T.A.R. Brescia 26 marzo 1991 n. 268, in TAR 1991, 1, 1744). In senso conforme CS93014 – I 112 CS92007– I 105 CS92010 – I 107 Regolamento – Regolamento governativo ex art. 24 legge n. 241/90 – Emanazione – Operatività – Effetti L. 241/90, art. 24, c. 2; art. 31 D.P.R. 352/92, art. 13 CS92008 - I 106 L’entrata in vigore del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 – contenente il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell’art. 24 secondo comma L. 7 agosto 1990 n. 241. – non conferisce immediata e piena operatività al diritto di accesso, atteso che l’art. 31 L. n. 241 cit., secondo cui le norme sul diritto di accesso hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 24, si riferisce chiaramente a tutti i regolamenti previsti dall’art. 24, sia governativi che ministeriali, salvo il disposto dell’art. 13 del Regolamento governativo di cui al D.P.R. n. 352 cit. Consiglio Giustizia Amministrativa regione Lazio n. 391 del 30 novembre 1992 – Pres. QUARANTA, Est. VACIRCA – Liceo classico “Megara” di Augusta (Avv. St. Mango) c. Incardona (n.c.) – (Conferma T.A.R. Catania, III Sez. 1 luglio1992 n. 530, in TAR 1992, 1, 3713) Regolamento – Mancata emanazione – Disciplina transitoria –Valutazione caso per caso. CS95066 – II 120 D.P.R. 352/92, art. 13 L. 445/94 Nelle more della adozione dei regolamenti ministeriali attuativi del diritto di accesso ai documenti della pubblica amministrazione, e comunque entro il termine di cui all’art. 13 D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 (termine prorogato, per ultimo, al 30 giugno 1994 dalla legge n. 445 del 1994), deve essere di volta in volta valutata dal ministro competente la sussistenza di ragioni preclusive dell’accesso. 338 PARTE SESTA - Massimario C.d.S. IV Sezione, n. 4 del 13 gennaio 1995 – Pres. PEZZANA, Est. TUMBIOLO – Catanese (avv.ti Moscarini e Corbo) c. Ministero Interno ed altro (Avv.ra gen. Stato) – (Annulla T.A.R. Lazio, I Sez. 15 marzo 1994 n. 384, in T.A.R. 1994, I, 1307. Edita in Ras. G. energia elettrica 95, fasc. 2 , 485 In senso conforme CS94030 – I 119 Documento amministrativo – Diritto di accesso – Art. 25 legge 241/90 – Mancata adozione decreti ex art. 24 della stessa legge - Irrilevanza a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R.352/92. CS95090 – II 130 A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 il diritto di accesso ai documenti può essere esercitato dal soggetto interessato nei confronti dell’amministrazione indipendentemente dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, con la conseguenza che l’amministrazione stessa deve motivare il rifiuto sull’istanza di accesso con riferimento ai criteri contemplati dall’art. 8 del cit. D.P.R. n. 352 del 1992. C.d.S. VI Sezione, n. 1190 del 19 ottobre 1995 – Pres. SALVATORE P., Est. ALLEGRETTA – Cassa nazionale assistenza procuratori e avvocati (Avv. Sanino) c. Codacons ed altri (avv.tiCanestrelli e Lo Mastro) – (Conferma T.A.R. Lazio III Sez., 27 luglio 1994 n. 1434). Edita in Cons. St. 95, I, 1448 In senso conforme tra le altre CS93015 – I 112 CS93024 – I 115 CS94035 – I 121 P95410Q – II 105 P95403Q – II 106 Accessibilità di tutti i documenti. L. 241/90, art. 24, c. 4 P00943R – VI 13 In caso di mancato esercizio del potere regolamentare di cui all’art. 24 della legge n. 241/90, tutti i documenti sono accessibili, salvo i casi previsti dalla legge. In senso conforme P98787R – IV 32 Mancata adozione del regolamento sulla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi – Censura della Corte dei conti sul comportamento omissivo. L. 241/90, art. 24, c. 4 CC97003 – VI 95 Non rispondono a criteri di sana e corretta amministrazione e, pertanto, vanno censurati i comportamenti omissivi del Consorzio obbligatorio per l’impianto, la gestione e lo sviluppo dell’area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste quali il mancato completamento dell’adeguamento della disciplina regolamentare e l’attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del 339 PARTE SESTA - Massimario decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è l’omessa verifica dei carichi di lavoro e l’omessa rideterminazione della pianta organica, o la mancata adozione del nuovo regolamento del personale e della disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, e la mancata conclusione delle operazioni di inquadramento dei dipendenti nei profili previsti per il comparto degli enti di ricerca. Corte dei Conti Sez. controllo enti, n. 17 del 4 giugno 1997 – Pres. COLTELLI, Rel. ZAMPARDI, Est. AA .- Parti Consorzio obbligatorio per l’impianto, gestione e sviluppo per l’area scientifica e tecnologica della provincia di Trieste MISURE ORGANIZZATIVE Vedi anche COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Competenze e funzioni in genere Regolamento – In materia di misure organizzative – Pubblicità –Obblighi da parte delle amministrazioni – Criteri L. 241/90, art. 22, c.3; art. 24, c.4; art. 26, c.1 P92007Q – I 85 Le singole Amministrazioni, oltre all’obbligo di individuare con uno o più regolamenti le categorie di documenti sottratti all’accesso, ai sensi del comma 4 dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990,devono adottare, ai sensi dell’art. 22, comma 3, le misure organizzative idonee a garantire la tutela del diritto di accesso, fatte salve le adeguate forme di pubblicità di cui all’art. 26, comma 1,della stessa legge. Contenuto minimo di cui all’art. 6 D.P:R. 352/92 – Necessità. P96526R – III 45 Le misure organizzative per l’esercizio dell’accesso adottate dalle singole amministrazioni devono rispondere al contenuto minimo indicato dall’art. 6, D. P.R. 352/92. Fattispecie. L. 241/90, art. 22, c. 3 DPR 352/92, art. 6 P97545R – III 50 La previsione di redazione di un «processo verbale» (per la «visione» del documento) ed il rilascio di ricevuta (nel caso di«estrazione di copia» del documento), rientrano tra le mere «misure organizzative» previste dall’art. 22, comma 3, della legge. 241/90, e dall’art. 6 del D.P.R. 352/92, e, in tale prospettiva, vanno regolamentate tramite apposita circolare interna o analogo provvedimento organizzativo. Non hanno carattere regolamentare – Inopportunità dell’eventuale inclusione nel regolamento. L. 241/90, art. 24, c.4 340 P001014R – VI 30 PARTE SESTA - Massimario Le modalità organizzative non hanno necessariamente carattere regolamentare e pertanto non vanno necessariamente incluse nei regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 24, comma 4, della legge 241/90; inoltre, l’eventuale inclusione nei regolamenti di dette misure organizzative ed, in particolare, la previsione di modulistica comporterebbe l’utilizzazione eccessiva dello strumento regolamentare allorquando occorresse procedere a delle modifiche. In senso conforme tra le altre P95161R – I 29 P95902R – I 41 P93047R – I 55 Previsione di esercizio del diritto di accesso da parte di personale incaricata dal richiedente – Necessità. P96400R – III 13 D.P.R. 352/92, art, 5, c. 6 Le misure organizzative occorrenti per l’attuazione del diritto di accesso devono prevedere che l’esame dei documenti possa essere effettuato, oltre che dal richiedente, «da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate generalità», come previsto dall’art. 5, comma 6, D.P.R. 352/92. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO Disposizioni ripetitive di fonti primarie – Si sopprimono. L. 241/90, art.24, c. 4 D.P.R. 352/92, artt. 3, 4, 5 e 7 P96397R –III 13 II regolamento non può contenere disposizioni relative alle modalità di esercizio del diritto di accesso, disciplinate in modo uniforme dal D.P.R. 352/92, ma deve limitarsi all’individuazione delle categorie di documenti amministrativi sottratti all’accesso, ai sensi dell’art. 24, comma 4), legge 241/90. Inoltre, la mera riproduzione di fonti normative sovraordinate può essere di dubbia legittimità e fonte di confusione ogni qualvolta si discosti dal testo originario. In senso conforme tra le altre P94078R – I P94088R – I P95327R – II P95365R – II 63 66 67 76 Disposizioni ripetitive di fonti primarie – Superfluità. L. 241/90, art. 24, c. 4 D.P.R. 352/92, art. 6 P001005R – VI 28 Non è necessaria una regolamentazione specifica delle modalità di esercizio dell’accesso in quanto già contenuta nella legge 241/90 e nel regolamento governativo di attuazione emanato con il D.P.R. n. 352/92. Inoltre la riproduzione di fonti governative sovraordinate è di dubbia legittimità allorquando si aggiungono precisazioni o previsioni che potrebbero costituire un limite non consentito dalle norme di rango superiore. In senso conforme P95251R – II 50 341 PARTE SESTA - Massimario Individuazione delle categorie sottratte all’accesso – Tassatività. P97561R – III 54 La legittimazione all’esercizio del diritto di accesso esula dalla competenza regolamentare delle singole amministrazioni alle quali è demandato esclusivamente il compito di individuare le categorie di documenti sottratti all’accesso e non già di disciplinare i casi in cui l’istanza di accesso deve essere rigettata per carenza di interesse. In senso conforme P93056R – I 58 Modalità di esercizio del diritto di accesso – Diritto di visione –Tutela della riservatezza – Facoltà di estrarre copia dei documenti- Ammissibilità. L. 241/90, art. 24, c. 2 lett. d) P95183R – II 35 L’art. 24, comma 2, lett. d), legge 241/90 – nella parte in cui dispone che deve essere comunque garantita agli interessati o la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici – si riferisce a tutte le modalità di esercizio del diritto di accesso e quindi non solo alla facoltà di prendere visione ma anche a quella di estrarre copia dei documenti. Modalità di esercizio del diritto di accesso – Accoglimento della richiesta di accesso – Necessità di apposito atto formale –Norma regolamentare – Illegittimità. D.P.R. 352/92, art. 3, c. 3 P95380R – II 79 La norma regolamentare secondo la quale l’accoglimento della richiesta di accesso viene formalizzato in apposito atto da eseguirsi entro 30 giorni è in contrasto con l’art. 3, comma 3, D.P.R. 352/92,ai sensi del quale la richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante diretta esecuzione dell’accesso stesso. Previsione di solo accesso formale – Illegittimità. D.P.R. 352/92, art. 3 P99891R – V 27 Va soppressa la norma regolamentare che stabilisce il solo accesso formale perché in contrasto con l’art. 3 del D.P.R. 352/92 che prevede l’esercizio del diritto di accesso anche in via informale. Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso – Richiesta di accesso – Onere della motivazione – Previsione regolamentare – Inopportunità P99853R – V 17 La motivazione dell’istanza di accesso consiste nell’indicazione dell’interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, pertanto non è opportuno che il regolamento prescriva l’onere della motivazione per la richiesta di accesso. 342 PARTE SESTA - Massimario Richiesta verbale di accesso – Mancata previsione – Illegittimità. D.P.R. 352792, art. 3, c. 1 P96497R – III 38 È illegittima la previsione regolamentare della sola istanza scritta di accesso essendo esplicitamente prevista nel D.P.R. 352/92 anche la richiesta verbale. In senso conforme P951679R – II 34 Atti di diniego dell’accesso per inammissibilità dell’istanza - Comunicazione al richiedente – Convalida da parte del sindaco – Non si giustifica. P001006R – VI 28 Non si giustifica la necessità della convalida da parte del sindaco per la comunicazione al richiedente del diniego disposto da parte del responsabile del procedimento. MODULISTICA Modalità di esercizio del diritto di accesso – Modulistica –Disciplina regolamentare – Contrarietà all’esigenza di speditezza e buon andamento. L. 241/90, art. 22, c. 3 D.P.R. 352/92, art. 4 P93048R – I 56 La previsione regolamentare di modulistica relativa all’esercizio dell’accesso non è coerente con l’esigenza di speditezza e di buon andamento, in quanto per le eventuali modifiche degli stampati occorrerebbe porre in essere una modifica del regolamento. NORME DI ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO GIÀ PREVISTE DALL’ORDINAMENTO Disposizioni ripetitive di fonti primarie – Superfluità. P99929R – V 38 Vanno espunte dal regolamento le disposizioni regolamentari riguardanti l’esclusione dal diritto di accesso di categorie di documenti già sottratte all’accesso dall’ordinamento in quanto ripetitive di norme contenute nella legge 241/90 e nel D.P.R. n.352/92 e, in quanto tali, superflue. OGGETTO DELL’ACCESSO Documento amministrativo – Atti e documenti – Terminologia impropria – Principi generali. L. 241/90, artt. 22, c. 2 e 24, c. 4 P98763R – VI 25 È opportuno, per uniformarsi alla terminologia utilizzata nella legge 241 del 1990 e nel D.P.R. 352 del 1992, che l’oggetto dell’accesso sia sempre individuato attraverso la parola “documento/i” seguita dalla specificazione del relativo contenuto idoneo ad individuare una tipologia determinata di atti, ferma restando ovviamente l’opportunità di utilizzare invece, ove possibile, il nomen juris di una specifica categoria di atti amministrativi (pareri, proposte, istanze, ecc.). 343 PARTE SESTA - Massimario PARERE DELLA COMMISSIONE Vedi COMMISSIONE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI POTERE REGOLAMENTARE DELLE AMMINISTRAZIONI Principi generali. L. 241/90, artt.22 e 24, c. 4 D.P.R. 352/92 P98737R – IV 25 Il potere regolamentare demandato alle singole amministrazioni dall’art. 24, comma 4, della legge 241/90, riguarda esclusivamente l’individuazione delle categorie di documenti amministrativi sottratti (definitivamente o temporaneamente) all’accesso per la salvaguardia degli interessi di cui all’art. 24, comma 2, della medesima legge 241 del 1990; viceversa la disciplina della modalità di esercizio del diritto di accesso non è demandata al potere regolamentare delle amministrazioni essendo disciplinata in via generale ed uniforme dal D.P.R. 352 del 1992; pertanto compito delle singole amministrazioni è solo quello di adottare le opportune misure organizzative idonee a garantire l’effettivo esercizio del diritto di accesso dandone comunicazione alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (art. 22, della citata legge 241/90). In senso conforme P99856R – V 18 Principi generali – Disciplina dei casi di esclusione dall’accesso ed individuazione delle tipologie del procedimento – Facoltà di accorpamento in un unico regolamento. P001008R – VI 28 Ciascuna amministrazione ha facoltà di decidere in piena autonomia circa le forme di regolamentazione delle procedure di rispettiva competenza e, in particolare, circa l’opportunità di adottare uno o più regolamenti per l’attuazione della legge 241/90. Ha la facoltà di unificare, quindi, in un unico testo regolamentare, due distinti corpi normativi: l’uno diretto all’individuazione delle categorie di documenti amministrativi da sottrarre al diritto di accesso, ai sensi dell’art. 24, c. 4, della citata legge 241, e l’altro rivolto, in attuazione degli artt. 2 e 4 della stessa legge, alla identificazione delle tipologie di procedimento e all’individuazione dei termini entro i quali ciascuno. Facoltà delle amministrazioni di decidere in piena autonomia – Accorpamento testi regolamentari – Opportunità. P001013R – VI 19 Ciascuna amministrazione ha facoltà di decidere, in piena autonomia, circa le forme di regolamentazione delle procedure di rispettiva competenza ed, in particolare, circa l’opportunità di adottare uno o più regolamenti per l’attuazione della legge 241/90, e ciò anche tenendo presente che l’accorpamento di testi regolamentari corrisponde all’attuale tendenza normativa volta a favorire la redazione di testi unificati per evitare la dispersione delle norme e facilitarne la comprensione da parte dei destinatari. 344 PARTE SESTA - Massimario PREVISIONE DI MODIFICHE PERIODICHE Principi generali. P97592R – III 62 Le categorie dei documenti sottratti all’accesso, anche in assenza di una previsione espressa, possono essere in qualsiasi momento riviste, è quindi sconsigliabile autolimitare nel tempo tale previsione. In senso conforme P95382R – II 80 Revisione periodica di modifiche dello stato di attuazione della normativa – Superfluità. P97698R – III 86 È superflua a norma regolamentare che prevede la periodica verifica dello stato di attuazione della normativa emanata, considerato il suo valore meramente sollecitatorio e non precettivo in quanto l’Università potrebbe in qualsiasi momento rivedere le categorie sottratte all’accesso anche in assenza di una previsione espressa, ed è inoltre sconsigliabile, in quanto contiene una inopportuna autolimitazione in ordine alla periodicità di tale previsione. In senso conforme P94123R – I 73 Superfluità ed inopportunità. P98725R – IV 14 La previsione, in apposita norma regolamentare, di modifiche periodiche in materia di esclusione del diritto di accesso, è superflua – tenuto conto del suo valore meramente sollecitatorio e non precettivo – in quanto l’amministrazione potrebbe, in qualsiasi momento, rivedere le categorie sottratte all’accesso anche in assenza di una previsione espressa, ed è peraltro sconsigliabile in quanto contiene una inopportuna autolimitazione in ordine alla periodicità di tale revisione. In senso conforme PREVISIONE P94143R – I P95265R – II P95295R – II P95357R – II 79 54 60 75 REGOLAMENTARE CONTRASTANTE CON NORMA PRIMARIA Diritto soggettivo – Prevalenza del diritto alla visione di atti necessari a scopo difensivo – Va disapplicata dal giudice amministrativo la norma regolamentare. CS97177 – III 175 Laddove le categorie di documenti sottratti all’accesso (nella specie schede valutative e rapporto informativo) si pongono in contrasto con il diritto alla visione da parte dell’interessato di atti necessari a scopo difensivo, il decreto ministeriale che lo prevede va disapplicato dal giudice amministrativo, essendo la pretesa all’accesso ai documenti configurata come diritto soggettivo. 345 PARTE SESTA - Massimario Disapplicazione norma regolamentare – Espressa impugnazione – Non occorre. L. 241/90, art. 25 CS99295 – V 98 Il principio secondo il quale, nel caso in cui una stessa fattispecie viene disciplinata in modi diversi da una fonte di normazione primaria e da una parte di normazione secondaria, la norma di rango secondario deve considerarsi recessiva, e quindi inapplicabile come regola di giudizio anche se non impugnata, si applica anche al particolare processo previsto dall’articolo 25 della legge 241 del 1990; pertanto, allorquando il diniego di accesso ai documenti amministrativi trovi la sua giustificazione in una norma regolamentare che si assume in contrasto col contenuto del diritto di accesso garantito dalla norma di rango superiore, il giudice adito per l’annullamento del rifiuto può comunque procedere alla disapplicazione della norma secondaria in contrasto con la legge, senza che occorra una formale impugnazione del regolamento stesso. C.d.S. VI Sezione, n. 59 del 26 gennaio 1999 – Pres. DE LISE, Est. SALVATORE C. – INAIL c. SIAC S.r.l. ed altri. PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Estraneità P97703R – III 87 Non si giustificano le disposizioni riguardanti le forme di pubblicità del regolamento attenendo queste alla disciplina della pubblicazione degli atti di istituto. Ordine di servizio – Inidoneità P97600R – III 64 L’ordine di servizio non è un atto idoneo per la pubblicazione del regolamento in quanto si tratta di un atto interno che non può assicurare la massima pubblicità. Principi generali. P97610R – III 66 Il regolamento di cui all’art. 24, comma 4, della L. 241/90 devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana anche in coerenza col principio della massima pubblicità di cui all’art. 26 della stessa citata legge. RICORSO AMMINISTRATIVO INTERNO Tutela del diritto di accesso – Previsione di ricorso amministrativo contro i provvedimenti in materia di accesso –Inammissibilità. L. 241/90, art. 25 D.P.R. 352/92 D.P.R. 1199/71 346 P95180R – II 35 PARTE SESTA - Massimario Ove è prevista la facoltà di presentare un ricorso gerarchico avverso il diniego di accesso occorre precisare che la stessa è esercitatile ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n. 1199 Norma regolamentare – Va soppressa. L. 241/90, art. 25, c. 5 P98758R – IV 24 È estranea al potere regolamentare demandato dalla legge alle singole amministrazioni, e quindi va soppressa, la norma secondo la quale contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso, è ammesso un ricorso in via amministrativa (reclamo al rettore). Previsione regolamentare – Illegittimità – Tutela ex art. 25, comma 5, L. 241/90. L. 241/90, art. 25 P99919R – V 35 Va eliminata, non solo perché superflua ma per manifesta illegittimità, la previsione regolamentare di ricorso gerarchico avverso il diniego di accesso o, in alternativa, del ricorso al TAR, stante la puntuale disciplina dettata in tema di tutela del diritto di accesso dall’art. 25, comma 5, della legge 241 del 1990. In senso conforme P95196R – II P98814R – IV P95337R – II P95383R – II 39 39 69 80 Previsione di obbligatorietà di reclamo scritto al rettore – Illegittimità. L. 241/90, art. 25, c. 5 P001015R VI 30 È illegittima la disposizione che prevede l’obbligatorietà, a carico del richiedente interessato, del reclamo scritto al rettore – entro il termine perentorio di cinque giorni dalla comunicazione del diniego di accesso o del consenso dell’ufficio ad accedere ai documenti – poiché l’art. 25, comma 5, della legge 241/90, prevede soltanto, a favore dell’interessato, il potere di ricorrere direttamente al giudice amministrativo senza l’obbligo di esperimento di alcun mezzo di gravame in sede amministrativa. RINVIO ALLA LEGGE 241/90 E AL D.P.R 352/92 Superfluità L. 241/90 D.P.R. n. 352/92 P94136R – I 77 Il rinvio alle disposizioni della legge n. 241 del 1990 e del D.P.R. n. 352 del 1992, per quanto non espressamente previsto dal regolamento, è da ritenere superfluo e pertanto va eliminato. Inversione della gerarchia delle fonti – Si sopprimono. P00959R – VI 17 347 PARTE SESTA - Massimario Le norme di rinvio alle disposizioni della legge 241/90 e del D.P.R. n. 352/92 vanno soppresse in quanto superflue e perché sembrano attribuire alle disposizioni delle leggi citate il valore di normativa residuale rispetto a quella regolamentare, anziché quello di normativa che promana da fonti sovraordinate. In senso conforme SCADENZA DEL P98785R – IV 31 P99882R – V 25 TERMINE PER L’ESERCIZIO DEL POTERE REGOLAMENTARE Conseguenza CS96141 – III 156 L’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, previsto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 è subordinato all’emanazione di norme regolamentari volte a chiarire le modalità ed i limiti di esso, in quanto si tratta di rendere compatibile il diritto steso sia con interessi pubblici di non minore rilevanza ed intensità, in presenza dei quali la posizione sostanziale riconosciuta al privato assume portata recessiva, sia con gli interessi di altri privati coinvolti nelle singole procedure amministrative, ai quali deve essere assicurata tutela ove non ricorrano particolari ragioni che consentano a terzi di prendere visione della documentazione che li riguarda; pertanto, non può ritenersi che il diritto assoluto di accesso sia subordinato nel suo al decorso del termine di sei mesi, spirato il quale il diritto stesso potrebbe essere fatto valere senza alcuna limitazione. Mancato esercizio – Conseguenza. L. 241/90, art. 24 P99883R – V 25 Il termine di sei mesi indicato dall’art. 24 della legge 241/90 non è perentorio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 530 del 1993) ma, in caso di mancato esercizio del potere regolamentare di cui alla citata norma, tutti i documenti sono accessibili, salvo i casi previsti da leggi diverse dalla legge 241. UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO Modalità di esercizio del diritto di accesso – Organo competente- Ufficio per le relazioni con il pubblico – Non è competente P93055R – I 57 D.P.R. 352/92, art. 6 c. 2 Agli uffici per le relazioni con il pubblico, che le singole amministrazioni possono istituire ai sensi dell’art. 6, c. 2, del D.P.R. n. 352 del 1992 non può essere attribuito il compito di ricezione e trasmissione delle domande di accesso, compito che rientra nelle attribuzioni degli organi competenti all’adozione del provvedimento. REGOLAMENTO SULL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Vedi REGOLAMENTO 348 PARTE SESTA - Massimario RELAZIONI INTERNAZIONALI Vedi SICUREZZA DELLO STATO, DIFESA, RELAZIONI INTERNAZIONALI RICERCA SCIENTIFICA Esclusione dall’accesso per motivi di riservatezza – Non si giustifica. D.P.R. 352/92, art. 8, lett. d) D.P.R. 382/80, art. 66 P99938R – V 41 Non si giustifica l’esclusione dall’accesso, per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, dei documenti relativi alla ricerca scientifica ai sensi dell’art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. RICORSO AMMINISTRATIVO Appunti, proposte e/o relazioni dei funzionari preposti all’istruttoria – Esclusione dall’accesso – Non si giustifica. L. 241/90, art. 22, c. 2 P00629Q – VI 46 Non si giustifica la sottrazione all’accesso degli appunti, proposte e/o relazioni dei funzionari preposti all’istruttoria del ricorso in quanto si tratta di documenti amministrativi a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 22, comma 2, della legge 241/90. Attività istruttoria – Differimento – Durata. P97661R –III 77 La documentazione concernente l’istruzione dei ricorsi amministrativi proposti dal personale dipendente è assoggettabile soltanto a differimento a norma dell’art. 29, comma 6, della legge241/90 e soltanto per la durata dell’attività istruttoria. In senso conforme P93064R – I 60 P95189R – II 37 Esclusione dall’accesso per esigenza di tutela della riservatezza – Limiti. D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5, lett. d) P99848R – V 15 L’inaccessibilità della documentazione attinente all’istruzione dei ricorsi amministrativi è limitata alla fase procedimentale, propriamente soggetta alla tutela della riservatezza, mentre esiste un momento finale, oltre il quale si delinea una fase successiva che può dare luogo a provvedimenti dell’amministrazione da portare a conoscenza del destinatario, e che comunque non sono più soggetti all’esigenza di tutela della riservatezza. 349 PARTE SESTA - Massimario In senso conforme P98817R – IV 39 Esclusione dall’accesso – Limiti – Differimento alla conclusione del procedimento o dell’istruttoria. P99858R – V 18 Non si giustifica la sottrazione all’accesso a tempo indeterminato della documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari o concernenti l’istruzione di ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente, essendo sufficiente il differimento fino alla conclusione del procedimento o dell’istruttoria. Diniego – Per avvenuta presentazione ricorso gerarchico – Illegittimità. CS96123 –III 149 L’avvenuta presentazione del ricorso gerarchico contro un provvedimento ritenuto illegittimo non preclude la possibilità di richiedere la visione della documentazione amministrativa da parte del ricorrente, in quanto il ricorso predetto, da un lato, non ne assicura la produzione e, dall’altro, lascia ancora aperta la possibilità di avvalersi degli altri rimedi di tutela previsti dall’ordinamento In senso conforme RICORSO P00974R – IV 20 CS94034 – I 1 21 STRAORDINARIO Atto impugnabile o meno – Diniego di accesso ai documenti – Inammissibilità del ricorso. CS97201 – IV 80 Il diniego di accesso agli atti amministrativi si sottrae all’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non assumendo tale diniego i caratteri modificativi della realtà giuridica propri del provvedimento amministrativo, che costituisce l’oggetto necessario ed indefettibile del rimedio de quo. C.d.S. II Sezione, Pareri, n. 521/97 del 18 giugno 1997 – Ministero pubblica istruzione – (Ricorso straordinario). Edita in Cons.St., 1998, XII, p. 2044 Documentazione relativa all’istruzione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica – Esclusione dall’accesso – Illegittimità – Differimento L. 241/90, art. 24, c. 6 P97717R – III 68 La documentazione concernente l’istruzione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica proposti dal personale dipendente è assoggettabile soltanto a differimento a norma dell’art. 24, comma 6, della legge 241/90 e soltanto per la durata dell’attività istruttoria. 350 PARTE SESTA - Massimario Parere del Consiglio di Stato – Documentazione inviata per l’acquisizione del parere – Richiesta di accesso – Legittimità. L. 241/90, art. 22, c. 1 D.P.R. 1199/71, capo III P00628Q – VI 46 È legittima la richiesta di accesso alle relazioni di controdeduzione al ricorso predisposto per il prescritto parere del Consiglio di Stato nell’ambito del procedimento preordinato alla decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica avanzata dal ricorrente. In senso conforme P00615Q – VI 41 P00616Q – VI 42 CS96110 III – 144 RICORSO EX ART. 25 L. 241/90 APPELLO ED IMPUGNAZIONI Appello - Appello incidentale - Ricorso per accesso ai documenti - Deposito - Termine - Dieci giorni dalla notifica. L’appello incidentale con riferimento al ricorso proposto per l’accesso ai documenti deve essere depositato entro il termine di dieci giorni decorrente dalla notifica dello stesso appello incidentale. Cds 5873 20 novembre 2001- VI Sez. - Pres. (ff.) MARUOTTI, Est.BALUCANI - Soc. S. (avv.ti Torrani e Arlini) c. Soc. E.G. (avv.ti Mazzarelli e Manzi) c. Soc. E. Cavy; Clarich) - (Annulla T.A.R. Mitano, III Sez., 26 gennaio 2001 n. 197, in TAR 2001, 1, 863). Riduzione del termine – Inapplicabilità al termine annuale L. 241/90, art. 25 c.p.c., art. 327 CS99329 – V 122 La riduzione alla metà del termine per l’impugnazione di atti in materia di accesso alla documentazione amministrativa, prevista dall’art. 25 della legge 241 del 1990, non comporta la riduzione anche del termine annuale di decadenza dall’impugnazione della sentenza previsto dall’art. 327 Cod. proc. Civ.. Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia n. 247 del 3 giugno 1999 – Pres. RICCIO, Est. DI BLASI – Ministero pubblica istruzione ed altri (avv. St. Bucalo) e. G.D.S. (avv. Cittadino) - (Conferma T.A.R. Catania, III Sez., 21 ottobre 1997 n. 2034). Edita in Cons. St., 1999, V-VI, p.I, 1033 CONTRADDITTORIO E CONTROINTERESSATI Vedi anche CONCORSI Procedimento concorsuale – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (INPS) 351 PARTE SESTA - Massimario Modalità di esercizio del diritto di accesso – Silenzio della pubblica amministrazione – Impugnazione – Insussistenza di controinteressati L. 241/90, art. 25, c. 5 CS93020 – I 114 Nei giudizi di impugnazione del silenzio dell’amministrazione non è individuabile un controinteressato in senso formale. C.d.S. IV Sezione, n. 1036 del 26 novembre1993 – Pres. QUARTULLI. – Est. BARBAGALLO – Min. Sanità (avv.Stato) c. Codacons e altro (avv. Rienzi) CILAG S.p.a. (avv. Raffaelli e Bozzi) – (Riforma in parte TAR Lazio, sez. I, 18 maggio1993 n. 760) Tutela del diritto di accesso – Ricorso giurisdizionale – Ex art.25 L. 241/90 – Contraddittori necessari – Configurabilità. CS94060 – II 114 Anche nella speciale azione prevista dall’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 possono sussistere soggetti controinteressati, e come tali contraddittori necessari ai quali il ricorso va notificato. C.d.S. Sezione IV, n. 713 del 15 settembre 1994 Pres.(ff.) LIGNANI, Est. CARBONE – Ordine avvocati e procuratori di Roma (avv. Orestano) c. Codacons ed altro (avv.ti Rienzi e LoMastro) ed altro (n.c.) – (Annulla T.A.R. Lazio, III Sez. 26 aprile 1994 n. 971, in T.A.R.1994, I, 1777). Edita in Giur. It. 95, III, Sez. I, 308 Impugnazione diniego per motivi di riservatezza – Soggetti interessati alla riservatezza – Sono controinteressati. CS00358 – VI 76 Il ricorso proposto contro il diniego di accesso ai documenti opposto per motivi di riservatezza deve essere notificato ai controinteressati, cioè a coloro ai quali l’atto direttamente si riferisce, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile se non notificato ad almeno uno di essi. C.d.S. VI Sezione, n. 257 del 20 gennaio 2000 – Pres. GIOVANNINI, Est. DE NICTOLIS – D.S.G (avv. Di Somma) c. Università degli studi di Napoli (avv. St. D’Avanzo) – (Annulla con rinvio TAR Napoli, V Sez., 19 maggio 1999 n. 1341). Edita in Rassegna “Il Consiglio di Stato”, 2000, I, pt. I, p. 82 Accesso ai documenti – Diniego – Impugnazione – Poteri del giudice – Limiti. CS98263 – IV 109 Il giudice investito di un ricorso proposto contro il diniego di accesso ai documenti amministrativi se il contraddittorio non risulta correttamente formato, non può esaminare la legittimità del diniego, né può ritenere superflua l’integrazione del contraddittorio asserendo la sicura prevalenza del diritto di accesso su quello alla riservatezza. 352 PARTE SESTA - Massimario C.d.S. V Sezione, n. 1725 del 2 dicembre 1998 – Pres. Ed Est. PALEOLOGO – Provincia di Milano (avv.ti Baroni e Merlino) c. Sindacato di base di Milano (avv.ti Leo e Romanelli) – (Annulla T.A.R. Milano, I Sez., 3 marzo 1998, n. 459, in TAR 1998, I, 1805). Edita in Cons. St. 1998, XII, p. I, p. 1936 Notifica ai controinteressati – Necessità. CS99355 – V 139 Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 25 della legge 241 del 1990 contro il diniego di accesso ai documenti amministrativi deve essere notificato a pena di inammissibilità ai soggetti ai quali i detti documenti si riferiscono. C.d.S. VI Sezione, n. 2118 del 21 dicembre 1999 – Pres. GIOVANNINI, Est. BALUCANI – Soc. S. (avv. Medugno) c. G.I.C. (avv.Fusillo) ed altro (n.c.) – (Annulla con rinvio T.A.R. Lazio, II Sez., 3 maggio 1999, n. 1233). Edita in Cons. St., 1999, XII, p.I, 2187 Impugnazione – Contraddittorio non correttamente formato – Integrazione – Poteri del giudice – Limiti – Fattispecie. CS98284 – V 90 In materia di diniego di accesso ai documenti amministrativi, il giudice investito del ricorso se il contraddittorio non risulta correttamente formato, non può esaminare la legittimità del diniego, e può ritenere superflua l’integrazione del contraddittorio asserendo la sicura prevalenza del diritto di accesso su quello alla riservatezza (fattispecie relativa ad istanza di accesso a documenti amministrativi relativi alle ore di lavoro straordinario effettuate dal personale della Provincia di Milano). C.d.S. V Sezione, n. 1725 del 2 dicembre 1998 – Pres. Ed Est. PALEOLOGO – Provincia di Milano (avv.ti Baroni e Merlino) c. Sindacato di base di Milano (avv.ti Leo e Romanelli) – (Annulla T.A.R. Milano, I Sez., 3 marzo 1998, n. 459, in TAR 1998, I, 1805). Terzi interessati alla riservatezza – Sono contraddittori necessari – Mancata notificazione del ricorso – Conseguenza. L. 241/90, artt 22 e 25 c.p.c. art. 102 CS98246 – IV 102 Nel giudizio di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i terzi sul cui interesse alla riservatezza la domanda incide direttamente sono contraddittori necessari, ma la mancata notificazione del ricorso agli stessi non ne determina l’inammissibilità, atteso che, nell’impianto normativo di cui agli artt. 22 e segg. della stessa legge, il diritto di accesso si configura come autonomo diritto soggettivo all’informazione, per cui dovendosi seguire le regole proprie delle controversie sui diritti soggettivi, anche sotto il profilo processuale, deve trovare applicazione l’art. 102 cod. proc. civ., configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che il rapporto controverso è comune a più parti e necessita di una pronunzia inscindibile. 353 PARTE SESTA - Massimario Controinteressato – Impugnazione per motivi di riservatezza – Soggetti terzi interessati alla riservatezza – Sono controinteressati – Conseguenza. L. 241/90, artt. 24 e 25 D.P.R. 352/92, art. 8 CS98262 – IV 109 Nel caso in cui la documentazione amministrativa alla quale sia stato negato l’accesso ai sensi dell’art. 24 della legge 241 del 1990 e dell’art. 8 del D.P.R. 352 del 1992, riguardi soggetti terzi, implicandone il diritto alla riservatezza con riferimento ad interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali – per il quale spetta all’Amministrazione l’apprezzamento di adeguate misure di tutela – i soggetti predetti sono controinteressati nei giudizi instaurati ai sensi dell’art. 25 della legge 241 citata; pertanto, la mancata notificazione ad almeno uno di essi comporta l’inammissibilità della domanda. Diniego per motivi di riservatezza – Impugnazione – Mancata notifica ai controinteressati – Contrasto giurisprudenziale: per inammissibilità del ricorso o possibile integrazione del contraddittorio – Rimessione all’A.P. L. 241/90, art. 25 CS99306 – V 102 Vi è contrasto in giurisprudenza, e si rimette quindi la risoluzione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sulla questione se, in caso di mancata notifica del ricorso, proposto contro il diniego di accesso ai documenti, ai terzi sul cui interesse alla riservatezza la detta istanza incide, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile o se, essendo il relativo giudizio affidato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio. (Cfr. Massima CS99332, A.P. n. 16 del 24 giugno 1999) C.d.S. VI Sezione, n. 332 (ord.za) del 25 marzo 1999 – Pres. DE ROBERTO, Est. ZEVIANI PALLOTTA – Soc. A.C.C.A. (avv. Scozzafava) c. B.M.R. (avv. Rienzi) Edita in Cons. St., 1999, III, p.I, 485 Integrazione in primo grado – Omissione – Conseguenze – Annullamento della sentenza con rinvio – Fattispecie. L. 241/90, art. 25 CS99332 – V 123 Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 25, comma 5, della legge 241 del 1990, in materia di accesso ai documenti non deve essere dichiarato inammissibile, potendo essere integrato il contraddittorio; la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado costituisce “difetto di procedura” che comporta in appello, ai sensi dell’art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l’annullamento della sentenza con rinvio al TAR. (Fattispecie in tema di mancata notificazione del ricorso alla società concessionaria del servizio di pagamento del pedaggio autostradale e delle spese di riscossione). C.d.S. Adunanza Plenaria, n. 16 del 24 giugno 1999 – Pres. LASCHENA, Est. MARUOTTI – Soc. A. (avv. Scozzafava) e. B.M. (avv.ti Rienzi, Saporito e 354 PARTE SESTA - Massimario Montaldo) - (Annulla T.A.R. Lazio, II Sez., 13 ottobre 1997 n. 1559, in TAR 1997,I, 3858). Edita in Cons. St., 1999, V-VI, p.I, 784 Controinteressati – Individuazione – Istanza di accesso – Notifica ai controinteressati interessati alla riservatezza – Obbligatorietà. L. 241/90, art. 25 CS00362 - VI 77 I ricorsi proposti in materia di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90, vanno notificati ai controinteressati, individuabili nei soggetti interessati alla riservatezza dei documenti richiesti con la domanda di accesso (cfr., Cons. Stato, A.P., 26 giugno 1999, n. 16, pagg. 122 e segg., volume V di questa pubblicazione). C.d.S. V Sezione, n. 753 del 10 febbraio 2000 – Pres. IANNOTTA, Est. PINTO – Tratta dalla banca dati del CED della Corte Suprema di Cassazione Controinteressato – In tema di accesso di documenti – Impugnazione diniego per motivi di riservatezza – Soggetti interessati alla riservatezza – Sono controinteressati – Omessa notifica - Riconoscimento errore scusabile – Possibilità. Il ricorso proposto contro il diniego di accesso per motivi di tutela della privacy deve essere notificato al controinteressato, ossia al soggetto che, in quanta titolare del diritto alla riservatezza, sia minacciato dalla divulgazione di notizie afferenti alla sua sfera privata, con la conseguenza che il ricorso e esercitabile se non notificato ad almeno uno di essi, ma il giudice può riconoscere l’errore scusabile. C.d.S. 1882 – 30 marzo 2001- VI Sez. – Pres. GIOVANNINI, Est.GAROFOLI – I.N.A.I.L. (avv.ti Artusa e Rossi) c. Soc. P.E.S. (avv.ti Ioele e Accarino) ed altro (n.c.) (Annulla T.A.R. Salerno, II Sez., 2 novembre 2000 n. 642). Notifica ai controinteressati – Necessità. L. 1034/71, art. 21, c. 1 L. 241/90, art. 25, c. 5 CS00387 – VI 86 Nel procedimento instaurato contro il diniego di accesso ai documenti valgono a pieno titolo le regole proprie del giudizio amministrativo; pertanto la mancata notifica del ricorso ad uno dei controinteressati nel termine perentorio previsto dall’art. 25, comma 5, della legge 241/90 determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. C.d.S. V Sezione, n. 3632 del 26 giugno 2000 – Pres. PALEOLOGO, Est. BORIONI – Soc. A. (avv. Chiappetti) c. L.M.G. (n.c.) - (Annulla TAR Lazio, II Sez., 13 ottobre 1999, n. 1904, in TAR 1999, I, 4226) Edita in Cons. St., 2000, V-VI, pt. I, p. 1518 In senso conforme CS99330 – V 123 355 PARTE SESTA - Massimario Legittimazione a ricorrere e a resistere - Diniego di accesso a documentazione amministrativa per la salvaguardia della vita privata e della riservatezza - Soggetti a salvaguardia dei quali il diniego é stato motivato - Controinteressati - Sono tali Litisconsorti necessari nel giudizio di impugnazione del diniego d’accesso - Sono tali. Nell’ipotesi di contestazione del diniego di accesso alla documentazione amministrativa concernente “atti di iniziativa e preiniziativa” relativi a una ispezione disposta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono controinteressati tutti i soggetti (nella specie, dipendenti autori di denunce ed esposti a carico del diniego dell’accesso); e pertanto detti soggetti sono litisconsorti necessari nel giudizio di impugnazione del diniego d’accesso. T.A.R. Abruzzo SENT. N. 198 DEL 23/02/2001 PRES. Catoni EST. Eliantonio PARTI: Ist. di Vigilanza srl C/ Min. Lavoro Diniego – Impugnazione – Terzi aventi diritto alla riservatezza – Sono controinteressati. L. 24·1/90, art. 22 CS97173 – III 174 Nel giudizio relativo al ricorso proposto contro il diniego di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 L. 7 agosto 1990, n. 241, i terzi, sul cui interesse alla riservatezza la domanda incide direttamente, sono contraddittori necessari. In senso conforme CS95071 – II 122 CS95089 – II 130 Controinteressato - In tema di accesso ai documenti - Diniego - Impugnazione Soggetti interessati alla riservatezza - Sono controinteressati. I soggetti interessati alla riservatezza di documenti della Pubblica amministrazione ai quali si chiede l’accesso sono controinteressati nel ricorso proposto contro il diniego ai sensi dell’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241. C.d.S. 5593 23 ottobre 2001 - VI Sez. - Pres. (ff.) SANTORO, Est. CAFINI - LM. Cavy. Randisi) c. I.N.P.S. (avv.ti Fonzo e Coretti) ed altro (n.c.) - (Conferma T.A.R. Catanzaro 6 febbraio 2001 n. 166) Tutela del diritto di accesso – Ricorso giurisdizionale – Interesse all’impugnazione – In tema di accesso ai documenti – Accoglimento dell’istanza – Terzo presunto leso nel diritto alla riservatezza – Ha interesse. CS95080 – II126 In sede di accesso ai documenti, il terzo cui la documentazione pertiene è legittimato ad impugnare il provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso che ritenga lesivo del suo diritto alla riservatezza o a contraddire alla pretesa di accesso azionata giudizialmente dal richiedente, assumendo la veste di controinteressato e, quindi, di contraddittore necessario nel relativo giudizio. C.d.S. VI Sezione, n. 506 del 20 maggio 1995 – Pres. IMPERATRICE – Est. SAMMARCO – Ministero università (avv.St. Cenerini) c. Consorzio immagini radiologiche digitali (n.c.) –Annulla T.A.R. Lazio, III Sez., 17 novembre 1994 n. 1959, in TAR 1994, I, 4353). 356 PARTE SESTA - Massimario COSTI DI RIPRODUZIONE Vedi COSTI DELL’ACCESSO Costi di produzione IMPUGNAZIONI Vedi Appello ed impugnazioni INTERESSE E LEGITTIMAZIONE A RICORRERE Vedi anche Contraddittorio e controinteressati Legittimazione – Passiva - Responsabile del procedimento - Non é legittimato L. del 7/8/1990 n. 241 art. 25 Nelle controversie in materia di accesso ai documenti la legittimazione passiva spetta, ai sensi dell’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 al rappresentante legale dall’Amministrazione alla quale risale la paternità degli atti che il ricorrente ha chiesto di avere in visione e dei quali intende estrarre copia, e non al responsabile del procedimento di cui al precedente art.5, cioè al funzionario al quale é stata affidata la cura di un de terminato procedimento con compiti di natura prevalentemente istruttoria e propositiva, ma al quale nessuna norma assegna la rappresentanza legale dell’Amministrazione di appartenenza anche nel caso in cui, con determinazione espressa, gli sia stata attribuita la competenza ad adottare il provvedimento finale. T.A.R. Puglia SEZ. 1 SENT. N. 408 DEL 02/02/2000 PRES. Ferrari EST. Ferrari Titolarità di posizione giuridicamente rilevante – Sufficienza. L. 241/90, art. 25 CS99285 – V 95 Ai fini della legittimazione a proporre ricorso giurisdizionale per tutelare il diritto di acceso ai documenti è solo sufficiente che l’istante sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante e che il suo interesse alla richiesta si fondi su tale posizione. C.d.S. IV Sezione, n. 32 del 14 gennaio 1999 – Pres. CATALLOZZI, Est. SANTORO – Codacons (avv.ti Rienzi e Montaldo) c. Ministero grazia e giustizia (avv.St. Di Pace) ed altro (n.c.) – (Conferma T.A.R. Lazio, I Sez., 24 febbraio 1998 n. 826, in TAR 1998, I, 850). Edita in Cons. St., 1999, I, p.I, 24 Diritto di accesso – Estensione – Esistenza di lesione – Non occorre – Silenzio-rifiuto – Impugnativa – Finalità. CS97187 – III 179 II rimedio giurisdizionale contro il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di accesso ai documenti amministrativi, offerto dall’art. 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, è caratterizzato dal fine di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale, a prescindere dall’esistenza di una lesione della posizione giuridica del richiedente (e quindi, a fortiori, della sua attualità), atteso che l’interesse alla conoscenza dei documenti ammini357 PARTE SESTA - Massimario strativi costituisce un bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente ed indipendentemente dalla posizione sulla quale possa incidere l’attività amministrativa, eventualmente lesiva, per cui tale autonomia del diritto di accesso rende irrilevanti gli sviluppi intervenuti nella correlata posizione giuridica sostanziale, i quali non possono riflettere i loro effetti sull’azione volta alla conoscenza dei documenti amministrativi. C.d.S. V Sezione, n. 1489 del 9 dicembre 1997. Pres. PALEOLOGO, Est. DI NAPOLI – Comune di Scorrano (avv. Quinto) c. Soc. Sa. Mer. Petrol (avv. Pellegrino)- (Conferma T.A.R. Lecce, II Sez., 10 maggio 1997 n. 286). Edita in Cons. St., 1997, XII, p. I, p. 1699 NATURA DEL RICORSO Vedi anche Contraddittorio e controinteressati - RICORSO AMMINISTRATIVO Ricorso straordinario Tutela dell’accesso – Campo di applicazione –Limiti CS94037 – I 122 Il procedimento disciplinato dall’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 ha carattere speciale e non generale; pertanto, esso non è applicabile a qualsiasi ipotesi di accesso ai documenti, comunque consentito dall’ordinamento, ma solo a quello espressamente previsto dagli artt. 22 e ss. stessa legge. C.d.S. VI Sezione, n. 85 del 3 febbraio 1994 –Pres. IMPERATRICE, Est. LUCE – Ministero poste (avv. St.Giordano) c. Buscemi (avv. Di Gioia) – (Annulla T.A.R. Lazio, II Sez. 21 marzo 1992 n. 665, in TAR 1992, I, 1325) Caratteristiche – Peculiarità di scopo ed innovatività. CS97198 – IV 79 Il rimedio speciale contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso di cui all’art. 25, comma 5, della legge 241 del 1990, si caratterizza per uno scopo peculiare e del tutto nuovo rispetto ai consueti strumenti giustiziali esperibili nei confronti dell’azione amministrativa. C.d.S. II Sezione, Pareri, n. 521/97 del 18 giugno 1997 – Ministero pubblica istruzione – (Ricorso straordinario). Edita in Cons.St., 1998, XII, p. 2044 Diniego – Giurisdizione esclusiva – Conseguenze. CS97161 – III 169 II ricorso contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 25 L. 7 agosto 1990, n. 241 costituisce un’ipotesi di giurisdizione esclusiva che presuppone unicamente l’impugnativa di una determinazione amministrativa concernente il diritto di accesso, indipendentemente dalla titolarità di una determinata situazione giuridica soggettiva o dalla prospettazione che di questa si compia, seppure al dichiarato fine di utilizzarla in un determinato processo anche estraneo alla giurisdizione amministrativa. 358 PARTE SESTA - Massimario Procedimento – Modalità. L. 241/90, art. 25, c. 5 CS97197 – IV 79 Il rimedio speciale contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso previsto dall’art. 25, comma 5, della legge 241 del 1990, dà vita ad un giudizio che si svolge davanti al giudice amministrativo con rito camerale e che va promosso in un termine breve da parte di chi vi abbia interesse. C.d.S. II Sezione, Pareri, n. 521/97 del 18 giugno 1997 – Ministero pubblica istruzione – (Ricorso straordinario). Edita in Cons.St., 1998, XII, p. 2044 Diritto di accesso – Diniego – Non è provvedimento amministrativo. CS97196 – IV 79 Il diniego di accesso ai documenti non configura un provvedimento amministrativo, in quanto non introduce alcun nuovo assetto dei rapporti giuridici. Diritto di accesso – Giurisdizione diversa da quella amministrativa esclusiva sulla situazione sostanziale – Ininfluenza. CS96115 – III 146 II diritto di accesso ai documenti previsto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 è configurato come autonomo diritto soggettivo alla informazione sugli atti del procedimento, tutelabile in quanto tale innanzi al giudice amministrativo, sulla base della giurisdizione esclusiva prevista dall’art. 24 L. cit. ed indipendentemente dal fatto che la tutela della situazione soggettiva sostanziale, cui si riferisce la documentazione richiesta, sia devoluta alla cognizione di un giudice diverso da quello ivi indicato. C.d.S. IV Sezione, n. 177 del 24 febbraio 1996, Pres. (ff.) BACCARINI, Est. LUCE – Ordine avvocati e procuratori di Roma (avv.ti Sanino e Orestano) c. Rienzi ( avv.ti se stesso e Canestrelli)- (Annulla in. Parte T.A.R. Lazio, III Sez., 4 settembre 1995 n. 1483, in T.A.R. 1995, I, 4132). Edita in Cons. St., 1996, II, p. I, 165 Controversia – Conseguenza. CS97167 – III 172 Nell’impianto normativo di cui all’art. 22 e segg.L.7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si configura come autonomo diritto soggettivo all’informazione, con la conseguenza che l’azione per il giudizio di cui all’art.25 quinto comma L. cit. va ritenuta non come demolitoria di atti amministrativi, bensì di accertamento del diritto fatto valere dal privato e di condanna dell’amministrazione; inoltre, in mancanza di specifica norma processuale, il relativo accertamento, affidato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, segue le regole proprie delle controversie su diritti soggettivi, anche sotto il profilo processuale. 359 PARTE SESTA - Massimario Ha carattere impugnatorio – Posizione del privato – Natura di interesse legittimo. L. 241/90, art. 22 CS00386 – VI 86 La posizione del privato tutelata negli artt. 22 e seguenti della legge 241/90, ha natura di interesse legittimo ed il ricorso proposto contro il diniego di accesso ai documenti ha carattere impugnatorio. C.d.S. V Sezione, n. 3632 del 26 giugno 2000 – Pres. PALEOLOGO, Est. BORIONI – Soc. A. (avv. Chiappetti) c. L.M.G. (n.c.)- (Annulla TAR Lazio, II Sez., 13 ottobre 1999, n. 1904, in TAR 1999, I, 4226) Edita in Cons. St., 2000, V-VI, pt. I, p. 1518 Esclusione di finalità di annullamento di atti amministrativi – È azione di accertamento del diritto soggettivo all’informazione. L. 241/90, art. 25 CS99298 – V 100 Nell’impianto normativo della legge 241 del 1990, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si configura come autonomo diritto soggettivo all’informazione, con la conseguenza che l’azione esperita a norma dell’art. 25 della stessa legge non ha carattere demolitorio di atti amministrativi, bensì di accertamento del diritto fatto valere secondo le regole proprie delle controversie su diritti soggettivi. C.d.S. VI Sezione, n. 65 del 27 gennaio 1999 – Pres. DE LISE, Est. BALUCANI – Ministero del lavoro (Avv.ra gen. Stato) c. I.A.L. ed altri (n.c.) – (Annulla T.A.R. Piemonte, II Sez., 5 febbraio 1998 n. 48, in TAR 1998, I, 1280). Edita in Cons. St., 1999, I, p.I, 111 Rimedio giudiziale – Finalità. L. 241/90, art. 25, c. CS97199 – IV 80 La tutela speciale contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso di cui all’art. 25, comma 5, della legge 241 del 1990, è diretta, trattandosi di una verifica a carattere correttivo della legittimità di una preclusione opposta sul semplice piano organizzativo, a chi vanta un particolare titolo di informazione, non già a cassare una innovazione definitiva della realtà giuridica ormai introdotta con il provvedimento dell’amministrazione ma ad accertare l’eventuale illegittimità di una violazione dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa (in fieri o già compiuta ovvero futura) rispetto a chi, tra i consociati, versa in una particolare posizione collaterale rispetto ad essa. C.d.S. II Sezione, Pareri, n. 521/97 del 18 giugno 1997 – Ministero pubblica istruzione – (Ricorso straordinario). Edita in Cons.St., 1998, XII, p. 2044 Diritto di accesso – Diniego – Motivazione – Integrazione in corso di giudizio – Inammissibilità. CS96124 – III 149 Nel caso in cui l’amministrazione investita della richiesta di accesso frapponga un motivato provvedimento di diniego, il contenuto di quest’ultimo delimi360 PARTE SESTA - Massimario ta altresì i confini del successivo sindacato giurisdizionale di legittimità, come si evince dal disposto dell’art. 25, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241, che configura in tal caso il ricorso come un ordinario rimedio impugnatorio «contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto d’accesso» per cui all’amministrazione non è consentito integrare in corso di giudizio la motivazione apposta in sede di diniego, né ampliare il thema decidendum con riguardo ad eventuali profili ostativi all’esercizio del diritto che non siano stati adeguatamente esplicitati nel provvedimento impugnato dinanzi al T.A.R.. C.d.S. IV Sezione, n. 665 del 20 maggio 1996. Pres. PEZZANA, Est. GIACCARDI – Ministero tesoro (avv. St. Aiello) c.Vedovini (avv.ti Gentiloni Silveri e Giorgetti) - (Conferma T.A.R. Lazio, I Sez., 23 gennaio 1996, n. 112). Edita in Cons. St., 1996, V-VI, p. I, 784 Sindacato giurisdizionale – Estensione al merito. L. 241/90, art. 25, c. 5 CS97200 – IV 80 La tutela speciale contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso di cui all’art. 25, comma 5, della legge 241 del 1990, si estende al merito del diniego (precluso peraltro in sede di ricorso straordinario ove si può vertere solo della legittimità dell’atto). C.d.S. II Sezione, Pareri, n. 521/97 del 18 giugno 1997 – Ministero pubblica istruzione – (Ricorso straordinario). Edita in Cons.St., 1998, XII, p. 2044 In senso conforme CS96139 – III 155 Documento amministrativo – Accesso ai documenti –Diniego – Ricorso ex art. 25 legge 241 /90 – Poteri del giudice - Estensione del thema decidendum alla legittimità dell’atto chiesto in visione – Esclusione anche per sommaria cognitio L. 241/90, art. 25 CS95094 – II 132 In sede di ricorso proposto ai sensi dell’art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241 in tema di accesso ai documenti amministrativi, la potestas decidendi del giudice è limitata alla verifica del diritto di accesso azionato dal ricorrente, non potendo in detto giudizio confluire l’impugnativa di altri atti comunque collegati e/o presupposti al diniego opposto dall’amministrazione, rispetto ai quali il giudice stesso non dispone neppure di una cognizione sommaria. C.d.S. VI Sezione, n. 1344 del 30 novembre 1995 – Pres. IMPERATRICE, Est. SAMMARCO – Bongiovanni (Avv.ti Bormioli e Villani) c. I.N.P.S. (Avv.ti Fonzo, Mercanti e Coretti) –(Annulla T.A.R. Liguria II Sez., 24 ottobre 1994 n. 373). Edita in Cons. St. 95, I, 1585. Pubblica amministrazione - Accesso ai documenti amministrativi - In genere Impugnazione di atto di diniego d’accesso - Congiunta impugnazione di diverso provvedimento - Rito speciale ex art. 25 l. n. 241 del 1990 - Inammissibilità al ricorso. L. DEL 7/8/1990 N. 241 ART. 25 361 PARTE SESTA - Massimario É inammissibile il ricorso al giudice amministrativo col quale nelle forme del rito speciale ex art. 25 l. n. 241 del 1990 si impugnino congiuntamente l’atto di diniego espresso o tacito dell’accesso alla documentazione amministrativa e un diverso atto regolamentare o comunque un provvedimento diverso dal diniego di accesso. T.A.R. Friuli Venezia Giulia SENT. N. 315 DEL 28/05/2001 PRES. Sammarco EST. Di Sciascio PARTI: Cretella C/ Min. Finanze. Ricorso ex art. 25 - Proposizione di altro ricorso giurisdizionale – Permane. L. 241/90, art. 25 CS98224 – IV 93 La tutela offerta dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il diniego o l’inerzia dell’amministrazione a fronte dell’istanza di accesso ai documenti si estende anche all’ipotesi in cui il giudice amministrativo sia stato già investito del sindacato di legittimità sull’operato dell’amministrazione, e quindi sia pendente procedimento giurisdizionale, non dovendo necessariamente essere adito lo stesso giudice che è chiamato a conoscere delle posizioni soggettive che in via principale si intende far valere. C.d.S. VI Sezione, n. 575 del 28 aprile 1998 – Pres. DE ROBERTO, Est. ZEVIANI PALLOTTA – Ente poste italiane (Avv.ra gen.Stato) c. Postiglione (n.c.) – (Annulla in parte T.A.R. Pescara, 7 marzo 1997 n. 113). Edita in Cons. Stato, 1998, IV, p. I, 689 In senso conforme CS94047 – I 126 CS94059 – II 114 CS95064 – II 119 Accesso - Modalità di esercizio - Invio degli atti al domicilio del richiedente Esclusione. L. del 7/8/1990 n. 241 art. 25 Il diritto di accesso regolato dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che l’esercizio di esso possa avvenire secondo le modalità previste dalla legge stessa (visione diretta presso l’amministrazione ed estrazione di copia della documentazione in possesso in essa); é, perciò, al di fuori della sfera d’applicabilità dello speciale rito giurisdizionale - previsto dall’art. 25, legge n. 241, cit. l’invio degli atti presso il domicilio del richiedente. T.A.R. Sardegna SENT. N. 507 DEL 30/05/2000 PRES. Virgilio EST. Pasca PARTI: Stara C/ Pres. Consiglio NOTIFICA DEL RICORSO Accesso ai documenti - Diniego - Impugnazione - Notificazione alla P.A. - Presso l’Avvocatura dello Stato - Non occorre. 362 PARTE SESTA - Massimario Nei ricorsi in materia di accesso ai documenti, l’art. 23 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034, aggiunto dall’art. 4 comma 3 L. 21 luglio 2000 n.205, prevede che il ricorrente possa stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore e che l’Amministrazione possa essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale; pertanto, la possibilità dell’Amministrazione di essere presente in giudizio vale a superare la necessità che la notificazione del ricorso debba avvenire presso la sede della competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità. C.d.S.- 29 ottobre 2001 - IV Sez. - Pres. PALEOLOGO, Est. LAMBERTl Ministero finanze (avv. St. Russo) c. P.S.E. (in proprio) - (Annulla T.A.R. Lazio, II Sez., 15 febbraio 2001 n. 1198). PROCEDIMENTO Tutela del diritto di accesso - Ricorso giurisdizionale –Procedimento - Camera di consiglio - Giudizio sul diritto di accesso ai documenti ex legge 241/90 – Avviso d’udienza – Non occorre. L. 241/90, art. 25, c. 5 CS95069 – II 121 Nel procedimento giurisdizionale relativo al diritto di accesso di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241 non sussiste l’obbligo per la segreteria di comunicare alle parti l’avviso d’udienza, giacché la trattazione dei ricorsi in camera di consiglio interviene in base a criteri automatici che tengono conto della notifica e del deposito dell’atto introduttivo del giudizio. C.d.S. VI Sezione, n. 37 del 19 gennaio 1995 - Pres. LASCHENA, Est.BAGAROTTO - Ministero pubblica istruzione ed altro (avv. St. Congolo) c. Fiordoro ed altri (avv. Di Prisco) -(Conferma T.A.R. Napoli, II Sez., 7 giugno 1994 n. 268). Edita in Foro it. 95, III, 308 - Foro am. 95, Sez. I, 67 - Riv. am. 95, IV, 179 Accesso ai documenti - Rimedio giudiziale ex art. 25 Legge n. 241 del 1990 Definizione in camera di consiglio - Necessità L. del 7/8/1990 n. 241 art. 2025 comma Il giudizio in tema di accesso ai documenti deve essere definito in camera di consiglio secondo la specifica disposizione dell’art. 25 comma 5 Legge 7 agosto 1990 n. 241, peraltro naturalmente garantendo l’integrità e le esigenze del contraddittorio in conformità dei principi recepiti dalle convenzioni internazionali, e non può dunque essere trattato in pubblica udienza all’uopo invocandosi l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. T.A.R. Sardegna SENT. N. 789 DEL 14/07/2001 PRES. Vinciguerra EST. Gaviano PARTI: SS. C/ Giudice Indagini Prelim. Deposito del ricorso - Termine ex art. 21, comma 2, L. 1034/71 – Applicabilità. L. 241/90, art. 21 L. 1034/71, art. 21, c.2 CS99333 – V 130 363 PARTE SESTA - Massimario Anche al procedimento previsto dall’art. 25 della legge 241 del 1990, relativo alla tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si applica la regola fissata dall’art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, secondo la quale il ricorso va depositato nel termine di trenta giorni decorrente dall’ultima notifica. C.d.S. VI Sezione, n. 1101 del 20 agosto 1999 - Pres. DE ROBERTO, Est. DE NICTOLIS – Soprintendenza beni ambientali (avv. St. Barbieri) c. T.B. (avv. Guerritore) - (Annulla T.A.R. Milano 9 dicembre 1998 n. 2846). Edita in Cons. St., 1999, vol. VII-VIII, p.I, 1237 In senso conforme SOSPENSIONE CS98245 – IV 10 FERIALE DEI TERMINI Applicabilità L. 742/69, art. 14 L. 241/90, art. 25 CS97152 – III 167 Le regole relative alla sospensione feriale dei termini fissate dall’art. 14 L. 7 ottobre 1969, n. 742 trovano applicazione anche nel procedimento previsto dall’art. 25 L. 7 agosto 1990, n. 241, relativo alla tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi. TERMINE EX ART. 25 L. 241/90 Diniego di accesso – Impugnazione – Termine di trenta giorni – Natura perentoria – Conseguenze. L. 241/90, art. 25, c. 5 CS97202 – IV 81 Il termine di trenta giorni fissato dall’art. 25 della legge 241 del 1990 per proporre ricorso contro il diniego di accesso ai documenti amministrativi ha natura perentoria; pertanto, una volta che tale termine sia decorso, l’ingresso dell’azione giurisdizionale a tutela della stessa posizione deve intendersi preluso, sia perché è carattere intrinseco della decadenza che il diritto si estingua dopo l’inutile decorso del termine, sia perché, se così non fosse, la previsione del termine di cui al citato articolo 25 sarebbe priva di efficacia precettiva giacché, con la ripresentazione dell’istanza di accesso, l’azione processuale risulterebbe proponibile, ad arbitrio dell’interessato, senza alcun limite temporale. C.d.S. V Sezione, n. 1537 del 12 dicembre 1997, Pres. PALEOLOGO, Est. BORIONI – Comune di Apiro c. Le Man di Mancini Vinicio e C. S.r.l. Omessa impugnazione - Nuova domanda – Ammissibilità. L. 241/90, art. 25, c. 5 CS98222 – IV 92 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si configura come un diritto soggettivo all’informazione, per cui le eventuali determinazioni negative, anche se 364 PARTE SESTA - Massimario divenute inoppugnabili per decorso del termine di cui all’art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, non fanno venir meno, sul piano sostanziale, la posizione giuridica dell’interessato all’accesso, potendo questi rinnovare l’istanza e riattivare così la tutela giurisdizionale; pertanto, la decorrenza del termine per l’impugnativa di un atto di diniego dell’accesso non preclude il nuovo esercizio del diritto all’informazione da parte del titolare e l’eventuale impugnativa della nuova pronuncia di diniego emessa dall’amministrazione. C.d.S. IV Sezione, n. 641 del 16 aprile 1998 - Pres. IANNOTTA, Est. LA MEDICA - Spinelli (avv. Valla) c. Ministero finanze (avv. St. D’Elia) - (Annulla in parte T.A.R. Parma 9 ottobre 1997 n. 394). Edita in Cons. Stato, 1998, IV, p. I, 564 In senso conforme TAR ABRUZZO N. 103 DEL 12.2.2000 Accesso - Istanza – Via fax - Reiterazione - Diritto Il silenzio osservato dall’amministrazione sull’istanza di accesso trasmessa via fax non concreta alcun provvedimento fittizio, idoneo ad esplicare effetti sostanziali e tale da dover essere rimosso con tempestiva impugnazione: pertanto, perdurando il comportamento omissivo, il privato può ben far valere il suo diritto reiterando la domanda. T.A.R. Lombardia SEZ. 1 SENT. N. 5030 DEL 13/07/2000 PRES. Vacirca EST. Cogliani PARTI: Coppola C/ AUSL di Milano Accesso - Diritto - Titolari - Individuazione. Accesso - Diritto - Natura - Conseguenze - Impugnazione. L. del 7/8/1990 n. 241 art. 22 L. del 7/8/1990 n. 241 art. 25 L’art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241 sancisce il riconoscimento d’un generale diritto di accesso ai documenti amministrativi a tutti coloro che abbiano un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Poiché il cosiddetto diritto d’accesso ha natura d’interesse legittimo il giudizio proposto ai sensi dell’art. 25, l. 7 agosto 1990 n. 241, contro l’atto di diniego o il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza d’accesso, ha natura impugnatoria; pertanto, l’emanazione d’un atto di diniego non impugnato rende inammissibile, per ragioni procedurali, il ricorso avverso il silenzio-rifiuto formatosi successivamente su un’istanza di sostanziale identico contenuto della precedente. T.A.R. Marche SENT. N. 1387 DEL 13/10/2000 PRES. Venturini EST. Giambartolomei PARTI: Rocchi C/ Az.Osp. G.M. Lancisi Reiterazione domanda – Nuovo diniego – Impugnativa – Inammissibilità. CS00403 – VI 92 È inammissibile il ricorso proposto nei confronti di un secondo diniego su richiesta di accesso formulata nei confronti dei medesimi documenti già oggetto di precedente domanda, disattesa con provvedimento espresso o tacito non impugnato nei termini, avendo in tal caso il secondo diniego natura di atto meramente confermativo. 365 PARTE SESTA - Massimario C.d.S. IV Sezione, n. 6719 del 15 dicembre 2000 - Pres. DE LISE, Est. Poli – T.A. (avv. Scarpantoni) c. Consiglio ordine avvocati di Teramo (avv. di Russo) (Conferma T.A.R. Pescara, 9 agosto 2000, n. 613). Edita in Cons. St., 2000, XII, pt. I, p. 2660 In senso conforme CS99294 – V 98 Accesso ai documenti amministrativi - Mancata impugnazione nei termini del provvedimento di diniego - In costanza di indirizzo giurisprudenziale che configura l’accesso come diritto soggettivo all’informazione - Errore scusabile - Configurabilità. L. del 7/8/1990 n. 241 art. 25 Va riconosciuto d’ufficio l’errore scusabile in capo all’interessato che abbia intempestivamente proposto ricorso avverso il diniego all’accesso oppostogli dall’amministrazione, in costanza dell’indirizzo giurisprudenziale che riconosce nel diritto di accesso un vero e proprio diritto soggettivo all’informazione. T.A.R. Lazio SEZ. 1 SENT. N. 416 DEL 27/01/2000 PRES. Schinaia EST. Novarese PARTI: Saetta C/ Banca d’Italia Tutela del diritto di accesso - Ricorso giurisdizionale – Silenzio rifiuto- Omessa impugnazione - Provvedimento sopravvenuto Impugnabilità. L. 241/90, art. 25, c. 4 CS95084 – II 128 Il provvedimento esplicito di diniego adottato dalla pubblica amministrazione non può essere considerato atto compensativo del rifiuto tacito già intervenuto; pertanto, comportando tale provvedimento un quid novi rispetto al silenziorifiuto, é ammissibile la relativa impugnazione anche in assenza di ricorso avverso il pregresso silenzio-rifiuto. C.d.S. IV Sezione, n. 688 dell’8 settembre 1995- Pres. IANNOTTA, Est. TUMBIOLO – Crisonà (avv.ti Lorenzoni eLucibello) c. Ministero interno (Avv. St. Rago) - (Annulla T.A.R.Toscana, I Sez., 13 dicembre 1994 n. 356, in T.A.R. 1994, I, 664). Edita in Cons. St. 95, I, 1199 - Foro am. 95, Sez. I, 1838. Atti di diniego dell’accesso – Impugnativa – Nuova domanda di accesso – Ammissibilità L. 241/90, art. 25, c. 5 CS00382 – VI 84 L’intempestività del ricorso contro il diniego di accesso alla documentazione amministrativa non fa venir meno, sul piano sostanziale, la posizione giuridica dell’interessato, il quale può in ogni momento rinnovare l’istanza di accesso e attivare tempestivamente la tutela giurisdizionale contro l’eventuale nuova pronuncia di diniego, esplicito o implicito. Diritto di accesso - Differimento - Inammissibilità - Atto interlocutorio ad libitum Illegittimità. L. 241/90, art. 25 366 CS98228 – IV 95 PARTE SESTA - Massimario Ai sensi dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’amministrazione non può differire l’adempimento dell’obbligo di permettere l’accesso alla documentazione amministrativa al richiedente che ne abbia diritto o interrompere il decorso del termine di trenta giorni, prescritto per l’adempimento stesso, mediante un mero atto interlocutorio adottato ad libitum. C.d.S. VI Sezione, n. 635 del 5 maggio 1998 - Pres. DE LISE, Est. ZEVIANI PALLOTTA - Capano (avv. De Bellis) c. I.N.P.D.A.P. (avv. Di Comite) ed altro (n.c.) (Annulla T.A.R. Bari, I Sez. 14 novembre 1997 n. 794). Edita in Cons. Stato, 1998, V-VI, p. I, 942 Diritto di accesso – Comportamento elusivo dell’amministrazione – Scadenza del termine – Equivale a silenzio rifiuto. L. 241/90, art. 25 CS97164 – III 171 Qualsiasi atto che non abbia contenuto di accoglimento (limitazione, differimento, rifiuto) adottato dall’amministrazione a riscontro dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi è da considerare elusivo dell’obbligo di provvedere e determina, alla scadenza del termine fissato dall’art. 25, comma 4, L. 7 agosto 1990, n. 241, la formazione del silenzio-rifiuto. C.d.S. VI Sezione, n. 840 del 3 giugno 1997 - Pres. ANCORA, Est. ALLEGRETTA - Ministero poste (avv. St. De Giovanni) c. Pistoni (avv.ti Montaldo e Rienzi) ed altro (n.c.) - (Annulla in parte T.A.R. Lazio, II Sez., 5 agosto 1996 n. 1448). Edita in Cons.St., 1997, V-VI, p. I, 829 In senso conforme CS99063 – II 116 Termine per ricorrere – Dies a quo – Individuazione. L. 241/90, art. 25 CS00369 – VI 80 Il termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso in materia di diniego di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 25 della legge 241/90, decorre dalla data di ricezione del diniego ed è onere di chi eccepisce la tardività del gravame fornire la prova della data in cui l’atto impugnato è stato da lui conosciuto. C.d.S. VI Sezione, n. 1414 del 17 marzo 2000 - Pres. RUOPPOLO, Est. DE NICTOLIS – Soc. O.P.I. (avv.ti Carullo e Cerulli Irelli) c. Codacons (avv.ti Saporito e Rienzi) - (Annulla TAR Bologna, II Sez., 21 ottobre 1999, n. 507, in TAR 1999, I, 4839) Edita in Cons. St., 2000, III, pt. I, p. 594 Termine per l’impugnazione - Accesso ai documenti - Rilevanza - Atto noto ma con motivazione sconosciuta - Comunicazione di disponibilità all’accesso - Fa decorrere il termine. Nel caso in cui l’Amministrazione comunica formalmente la sua disponibilità a consentire l’accesso ai documenti, è dal momento della conoscenza di tale disponibilità (o, al più, dal primo giorno utile per avvalersene) che va fatto decorrere il termine decadenziale per l’impugnazione del provvedimento di 367 PARTE SESTA - Massimario cui é già nota la lesività ma non la motivazione, non potendo l’ordinamento rimettere alla libera scelta dell’interessato la determinazione del dies a quo, collegandolo al momento dell’effettivo accesso. T.A.R. Lombardia SEZ. 3 SENT. N. 211 DEL 26/01/2001 PRES. Barbieri EST. Testori PARTI: F.P. C/ Com. di Sulbiate 095000 RICORSO STRAORDINARIO Vedi RICORSO AMMINISTRATIVO Ricorso Straordinario RISERVATEZZA ACCESSO E RISERVATEZZA Riservatezza - Criteri L. 241/90, art. 24, c. 2 D.P.R. 352/92, art. 8, c.5, lett. d) CS94054 – I 128 La visione degli atti di procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere gli interessi giuridici del richiedente, deve essere garantita, anche nel caso in cui i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche. Soggetto parte del procedimento – Opponibilità o meno – Dubbi in giurisprudenza – Rimessione all’A.P. L. 241/90, art. 10 CS96130 – III 152 Va rimessa all’adunanza plenaria la questione se ai soggetti che sono parte del procedimento e che, in quanto tali ai sensi dell’art. 10 L. 7 agosto 1990, n. 241 hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento - possa o meno negarsi il diritto di accesso a documenti di terzi, prodotti da questi stessi all’amministrazione, in forza del diritto alla riservatezza dei terzi medesimi. C.d.S. Adunanza Plenaria, n. 5 del 4 febbraio 1997 - Pres. LASCHENA, Est. SALVATORE C. - Cacaci (avv. D’Ottavi) c. Regione Marche (avv. Coen) - (Annulla T.A.R .Marche 20 dicembre 1995 n. 633).Edita in Cons.St., 1997, II, p. I, 169 Accessibilità – Limiti. CS97150 – III 163 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente. 368 PARTE SESTA - Massimario In senso conforme CS99299 – V 100 Rapporti tra la L. 241/90 e la L. 675/96. L. 241/90, art. 24, c. 2 L. 675/96, art. 43, c. 2 P98726R – IV 14 L’interesse alla riservatezza, tutelato dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., dec. n. 5 del 4.2.1997, pubblicata integralmente nel volume III di questa pubblicazione, pag.163). Salvaguardia dell’altrui riservatezza – Visione della documentazione riguardante terzi - Ammissibilità - Estrazione di copia - Esclusione. L. 241/90, art. 24 CS98211 – IV 88 In materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel caso di cui all’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando vi sono esigenze di tutela della riservatezza altrui è ammessa solo la visione e non anche la copia degli atti. C.d.S. IV Sezione, n. 115 del 29 gennaio 1998 - Pres. PEZZANA, Est. DE NICTOLIS - Dosio (avv. Paoletti) c. Presidenza Consiglio dei ministri (Avv.ra gen. Stato) (Conferma T.A.R. Lazio, I sez., 31 luglio 1997, n. 1245, in TAR 1997, I, 2912). Edita in Cons. Stato, 1998, I, p. I, 40 Tutela della cura o difesa di interessi giuridici del richiedente - Visione degli atti senza estrazione di copia. L. 241/90, art. 24, c. 2, lett.d) D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5, lett. d) P99587Q – V 62 I documenti che riguardano la vita privata o la riservatezza di altri soggetti sono accessibili qualora riguardino la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente il quale non può ottenerne copia, né trascriverli, ma può prendere solo visione degli atti di quei procedimenti amministrativi che sono relativi ai suoi interessi (Cons.St., A.P., n. 5 del 4 febbraio 1997; contra Cons.St., IV Sez., n. 1627 del 26 ottobre 1999). Principi generali - Atti contenenti dati personali di terzi - Diritto alla difesa – Prevalenza su quello alla riservatezza – Dopo L. 675/96 - Limiti. L. 675/96 CS99296 – V 99 A seguito dell’entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali relativi a terzi, posseduti da una pubblica amministrazione, il diritto alla difesa prevale su quello alla riservatezza solo se una disposizione di legge espressamente consente al soggetto pubblico di comunicare a privati i dati oggetto della richiesta. C.d.S. IV Sezione, n. 56 del 22 gennaio 1999 - Pres. IANNOTTA, Est. LUCE – Ministero sanità (Avv.ra gen. Stato) c. F.G. (avv. Mantero) - (Conferma T.A.R. Lazio, I Sez., 13 gennaio 1998 n. 97). 369 PARTE SESTA - Massimario Edita in Cons. St., 1999, I, p.I, 37 In senso conforme CS97166 – III 171 CS98215 – IV 89 P00970R – VI 19 P99586Q – V 62 P99916R – V 34 P98726R – IV 14 Diritto di accesso – Rapporti con la tutela della riservatezza - Diritto alla visione Sussiste. CS99327 – V 121 II bilanciamento tra il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati e il diritto alla riservatezza dei terzi non è rimesso alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole Amministrazioni, ma è stato compiuto direttamente dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, che, nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, ha fatto salvo il diritto degli interessati alla visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. C.D.S. V Sez., n.518 del 5 maggio 1999 - Pres. PALEOLOGO, Est. PINTO – M.A. (avv.ti Verzotto e Manzi) c. U.S.L. n. 15 Veneto (avv. Testa) e Soc. coop. C. (avv.ti Coffrini e Colarizi) - (Conferma T.A.R. Veneto, I Sez; 9 giugno 1998 n. 967, in TAR 1998, I, 3108) Edita in Cons. St., 1999, V-VI, p.I, 855 Diritto di accesso – Prevalenza sull’esigenza di riservatezza dei terzi – Presupposti. CS00377 – VI 82 La preordinazione dell’accesso di cui alla legge 241/90 alla cura ed alla difesa di interessi giuridici, dalla quale soltanto dipende la prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza dei terzi, non può risolversi in una clausola di stile, ma deve essere effettiva, in relazione alla situazione di fatto e di diritto nella quale la domanda di accesso si inserisce e tale effettività deve essere controllabile dal giudice dell’accesso. C.d.S. V Sezione, n. 1916 del 3 aprile 2000 - Pres. ed Est. ROSA – B.O. (avv. Rigamonti) c. Comune di Lecco (avv.ti Monaco e Ferrari) - (Conferma TAR Milano, II Sez., 2 ottobre 1998, n. 2281) Edita in Cons. St., 2000, IV, pt. I, p. 859 Accesso - Diritto – Prevalenza - Diritto alla riservatezza - Limiti. L. del 7/8/1990 n. 241 art. 22 Nel bilanciamento tra diritto d’accesso e quello alla riservatezza dei terzi, quest’ultimo deve ritenersi recessivo solo quando l’informazione non possa essere acquisita se non comprimendo il diritto alla riservatezza dei terzi. T.A.R. Piemonte SEZ. 1 SENT. N. 995 DEL 26/09/2000 PRES. Calvo EST. Santoleri PARTI: Valesano C/ Università Studi Torino 370 PARTE SESTA - Massimario ACCESSO E RISERVATEZZA - CASI DI SPECIE Vedi anche Documenti per l’identificazione personale - REGOLAMENTO Categorie di documenti sottratti all’accesso - casi di specie Diritto di accesso – Prevalenza sulla riservatezza di terzi – Condizione – Fattispecie. CS00373 – VI 81 Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo solo quando viene esercitato per la difesa di un interesse giuridico e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di tale interesse; pertanto, deve ritenersi legittimo il diniego di accesso per motivi di riservatezza nel caso in cui si chiede di accedere, senza un particolare motivo seriamente giustificativo, agli atti di un procedimento disciplinare a carico di terzi. Consiglio di giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia n. 124 del 22 marzo 2000 - Pres. SERIO, Est. ANDO’ – B.M. (avv. Cittadino) c. Ministero grazia e giustizia (avv.to Stato Mango) - (Conferma T.A.R. Catania, I Sez., 25 marzo 1999, n. 420) Edita in Cons. St., 2000, III, pt. I, 763 Diritto di accesso – Rapporti con la tutela della riservatezza – Affievolimento dinanzi al diritto di accesso – Condizioni - Fattispecie. CS00359 – VI 76 L’interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge 241/90, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico, nei limiti, ovviamente, in cui esso è necessario alla difesa di quell’interesse. (Nella specie, il ricorrente aveva chiesto di accedere agli atti attraverso i quali l’amministrazione aveva ripartito tra i propri dipendenti le somme destinate all’indennità di funzione; il primo giudice ha annullato il diniego opposto dall’ente ed il Consiglio di Stato ha confermato). C.d.S. V Sezione, n. 737 del 10 febbraio 2000 - Pres. IANNOTTA, Est. DI NAPOLI – Comune di Villasanta (avv.ti Perego e Guerrieri) c. C.A. (avv.ti Colombo e Consonni) ed altro (n.c.) - (Conferma TAR Milano, II Sez., 17 maggio 1999, n. 1689, in TAR 1999, I, 2434). Edita in Rassegna “Il Consiglio di Stato”, 2000, II, pt. I, p. 293 Documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle imprese – Esclusione dall’accesso – Non si giustifica. L. 241/90 art. 24 c. 2, lett. d) D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5, lett. d) P96463R – III 29 Non si giustifica l’inaccessibilità della documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle imprese in quanto, in tale ipotesi, non è ravvisabile l’esigenza di tutela della riservatezza di cui all’art. 24, comma 2, lett. d) della legge 241/90. Informazioni sulla situazione personale e patrimoniale – Esclusione dall’accesso. D.P.R. 131/86 art. 18 L. 241/90, artt. 22 e 24, c.l P97460Q – III 114 371 PARTE SESTA - Massimario Anche nell’ipotesi in cui sia configurabile, nel richiedente l’accesso, una tutela di propri interessi giuridici, non è garantito il relativo diritto di accesso ad informazione riguardanti altri soggetti, allorché l’interesse che concretamente si intende di estendere e tutelare (es. interesse ad acquisire dati epidemiologici di taluni dipendenti di impresa) appare recessivo nei confronti del diritto alla riservatezza che è da ricomprendere, secondo l’orientamento prevalente, tra i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, garantiti dall’art. 2 della Costituzione. Salvaguardia dell’altrui riservatezza – Esclusione dall’accesso – Limiti - Differimento. P00973R – VI 20 D.P.R. 352/92, art. 8, c. 3 I documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese si intendono sottratti all’accesso nei limiti in cui riguardano soggetti diversi dal richiedente (non potendosi, evidentemente, giustificare l’inaccessibilità anche da parte del titolare dell’ interesse alla riservatezza che si vuole salvaguardare). In ogni caso, poi, i documenti, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 352/92, non possono essere sottratti all’accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. In senso conforme tra le altre P96469R – III 31 P98745R – IV 20 P00952R – VI 15 P00994R – VI 25 Mancato esercizio del potere regolamentare – Accessibilità – Sottrazione all’accesso per motivi di riservatezza – Limiti. L. 241/90, art. 24, c. 1 e 4 P99573Q – V 58 Ai sensi dell’art. 24 della legge 241/90, in caso di mancato esercizio del potere regolamentare, tutti i documenti sono accessibili, salvo i casi previsti dalla legge: anche in caso di atti riservati per esigenza di tutela della riservatezza, la sottrazione all’accesso si giustifica soltanto in riferimento alle categorie individuate da specifiche disposizioni regolamentari. DATI PERSONALI Vedi Accesso e riservatezza - Dati sensibili - ENTI LOCALI Consigliere Comunale (Diritto di accesso del) - PARTE TERZA Atti del Garante per la protezione dei dati personali pagg. 31 e segg.. 372 PARTE SESTA - Massimario DATI SENSIBILI Vedi anche Dati personali - AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ Accesso ai documenti - Diritto - Prevalenza sull’esigenza della riservatezza - Limiti per i dati personali sensibili. L. del 7/8/1990 n. 241 D. LG. del 11/5/1999 n. 135 art. 16 comma 2 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (dati cosiddetti sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convenzioni religiose, politiche ..., lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel quale caso l’art. 16 comma 2 D.L.vo 11 maggio 1999 n. 135 prescrive che l’accesso é possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere é di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi T.A.R. SENT. N. 261 DEL 21/03/2000 Pres. Ingrassia EST. Righi PARTI: Soc. P. C/ Comune di San Martino Individuazione – Diritto di accesso – Estensione - Limiti. L. 241/90, art. 22 D.L.vo 135/99 TR00006 – VI 108 Dopo l’entrata in vigore della disciplina di cui al D.L.vo 11 maggio 1999, n. 135, spetta all’Amministrazione in sede regolamentare specificare quali fra i c.d. dati sensibili siano suscettibili di trattamento mediante l’accesso. T.A.R. Lombardia, Sez. II, n. 6598 del 24 novembre 2000 - Pres. BARBIERI, Est. RUSSO - Soc. S. (avv. Lo Fiego) c. I.N.A.I.L. ed altri (n.c.). Tratta dal sito www.giurisprudenza.it. dell’Italedi Dati sensibili - Procedimenti I.N.A.I.L. – Condizioni. L. 241/90, art. 22 L. 675/96 TR00007 – VI 109 Alla luce dei regolamenti emanati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, è consentito l’accesso anche ai dati sensibili inerenti alla salute quando si tratti di tutelare situazioni giuridicamente rilevanti del soggetto ricorrente. Principi generali – Trattamento dati sensibili – Criterio interpretativo. L. 241/90, art. 22 D.L. 675/96, art. 22, c. 1 D.L.vo 135/99, art. 9 CS00361 – VI 77 Il D.L.vo 11 maggio 1999, n. 135, riguarda il trattamento dei dati sensibili (quali definiti nell’art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675) da parte dei soggetti pubblici allo scopo di individuare alcune materie ove, per rilevanti interessi pubblici, esso viene consentito e, tra le varie ipotesi, quella prevista 373 PARTE SESTA - Massimario dall’art. 9 relativa ai rapporti di lavoro, pur comportando che l’amministrazione - per esigenze connesse alla costituzione e gestione dei rapporti di lavoro possa essere abilitata al trattamento di dati sensibili, non significa che le attività, previste dallo stesso art. 9, costituiscano per loro natura dati “sensibili” sottratte in quanto tali al diritto di accesso. Principi generali – Trattamento dati sensibili - Dopo la legge 675/96 – Presupposto. L. 241/90, art. 22 L. 675/96, art. 22, c. 1 CS00360 – VI 77 Dopo l’entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996, n. 675, l’accesso a documenti, previsto della legge 241/90, contenenti dati personali sensibili (individuati dall’art. 22, comma 1, della legge 675 citata) può avvenire (oltre che con il consenso del terzo) solo se previsto esplicitamente da una norma di legge. Accesso ai documenti - Diritto – Prevalenza sull’esigenza della riservatezza dei terzi Condizione – Accesso ai documenti – Dati riguardanti la salute - Comparazione con l’esigenza della riservatezza dei terzi. Necessità Il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente. Nel caso in cui oggetto della domanda di accesso siano dati riguardanti la salute, l’Amministrazione deve valutare caso per caso se prevale il diritto all’esercizio della difesa di interessi giuridici del richiedente e quello alla riservatezza del terzo. C.d.S.1882 - 30 marzo 2001- VI Sez. - Pres. GIOVANNINI, Est.GAROFOLI I.N.A.I.L.(avv.ti Artusa e Rossi) c. Soc. P.E.S. (avv.ti Ioele e Accarino) ed altro (n.c.) (Annulla T.A.R. Salerno, II Sez., 2 novembre 2000 n. 642). DIFFERIMENTO Differimento – Riservatezza di terzi – Esclusione P95178R – II 34 D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5 lett. d) È legittima la mancata previsione del differimento dell’accesso nei casi di tutela della altrui riservatezza perché quest’ultima deve essere salvaguardata senza limiti di tempo non potendo l’amministrazione disporre di un interesse che non le appartiene e che è tutelato attraverso un diritto soggettivo. Riservatezza di terzi – Esclusione differimento se già inaccessibili. P97671R – III 79 I documenti già sottratti all’accesso a tempo indeterminato per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese non possono essere contemporaneamente inseriti nella norma regolamentare relativa al differimento. 374 PARTE SESTA - Massimario Esclusione dall’accesso – Limiti – Differimento. D.P.R. 352/92, art. 8, c. 3 P98792R – IV 33 I documenti riguardanti la vita privata o la riservatezza di persone fisiche non possono, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.P.R. 352/92, essere sottratti all’accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. DOCUMENTI PER L’IDENTIFICAZIONE PERSONALE Segnalazione di irregolarità del personale dipendente – Esclusione dall’accesso – Non si giustifica. P97597R – III 63 L’identità personale non è un dato riservato e quindi non giustifica la sottrazione all’accesso di documenti amministrativi (nella specie: segnalazioni degli utenti relative a presunte irregolarità del personale di servizio). Esclusione dell’accesso - Documento amministrativo – Possibile identificazione di un soggetto - Illegittimità. P95315R – II 64 Non appare giustificata la sottrazione all’accesso di documenti sul mero presupposto della possibile identificazione di un soggetto, posto che l’identità personale non é un dato riservato. RISERVATEZZA IN GENERE Situazione giuridicamente rilevante – Necessità. L. 241/90, art. 24, c. 2, lett. d) P96411Q – III 96 L’art. 28, comma 2, legge 241/90, alla lettera d) specifica nell’ambito entro il quale, in sede regolamentare, va disciplinato l’esclusione dall’accesso per la salvaguardia della riservatezza, riconoscendo il diritto all’accesso soltanto a chi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Riservatezza - Criteri di individuazione delle tipologie – Genericità L. 241/90, art. 24, c.2 lett.d) D.P.R. 352/92, art. 8, commi 4 e 5 lett. d) P95293R –II 60 È del tutto generico e non risponde al criterio di definizione delle tipologie indicato dall’art. 8, comma 4, D.P.R. 352/92 il semplice riferimento alla vita privata e la relativa situazione economica di persone fisiche o giuridiche o gruppi di persone o di imprese o associazioni. Sottrazione all’accesso per 50 anni – Tassatività – Limiti. D.M.Difesa 519/95 P98518Q – IV 55 375 PARTE SESTA - Massimario La sottrazione all’accesso per un periodo massimo di 50 anni, ai sensi del D.M. Difesa 519 del 1995, art. 10, all. 3, per motivi di interesse alla salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, non si giustifica se non per il tempo della sussistenza dell’interesse che ne giustifica la sottrazione. (Cfr., al riguardo, Cons. Stato, IV Sez., sent. N. 498 del 24 marzo 1998, pubblicata in questo volume, che ha ritenuto illegittimo e disapplicato l’art. 10, all. 3 del regolamento approvato con il D.M. 519 del 1995, che sottrae all’accesso la documentazione caratteristica e matricolare, ad eccezione per il solo interessato dei fogli di comunicazione, in quanto in contrasto con i principi di cui alla legge 241 del 1990 ed al D.P.R. 352 del 1992 che riconoscono il diritto soggettivo di accesso a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, garantendo ai richiedenti la visione degli atti....la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i loro interessi giuridici....). Documento amministrativo - Accesso ai documenti - Diniego - Per esigenze di riservatezza - Possibilità con congrua motivazione L. 241/90, artt. 24, c. 2 lett. c) e 25, c. 3 CS95088 – II 130 Ai fini della tutela del diritto alla riservatezza dei terzi l’amministrazione può negare il diritto di accesso ai documenti purché specifichi con congrua motivazione le ragioni del suo diniego. C.d.S. VI Sezione, n. 1085 del 5 ottobre 1995 - Pres. SALVATORE P., Est.MILLEMAGGI COGLIANI - I.N.P.S. (Avv.ti Fonzo, Mercati e Coretti) c. Soc. Eureka (avv. Ghinelli) - (Annulla T.A.R. Parma 6 settembre 1994 n. 1275, in T.A.R. 1994, I, 4067). Tutela del diritto di accesso - Valutazione interesse dei terzi alla riservatezza - Spetta all’amministrazione. L. 241/90, art. 25, c. 5 CS95070 – II 121 Nel procedimento giurisdizionale relativo al diritto di accesso ai documenti di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, ogni valutazione circa l’interesse dei terzi alla riservatezza spetta all’amministrazione, cui é attribuito il potere-dovere di negare l’accesso ai documenti ogni qualvolta la diffusione di questi ultimi potrebbe recare pregiudizio alle persone in essi menzionate. C.d.S. VI Sezione, n. 37 del 19 gennaio 1995 - Pres. LASCHENA, Est. BAGAROTTO - Ministero pubblica istruzione ed altro (avv. St. Congolo) c. Fiordoro ed altri (avv. Di Prisco) – (Conferma T.A.R. Napoli, II Sez., 7 giugno 1994 n. 268). Edita in Foro it. 95, III, 308 - Foro am. 95, Sez. I, 67 - Riv. am. 95, IV, 179 SANITÀ Vedi anche CONCORSI Documenti contenenti notizie di tipo personale, professionale e sanitario - RISERVATEZZA Dati sensibili 376 PARTE SESTA - Massimario ACCERTAMENTI SANITARI Accertamento sanitario - Cartelle cliniche - Riconducibilità alla definizione di documento amministrativo. L. 241/90, art. 22, commi 1 e 2 P95212Q – II 88 Le cartelle cliniche e altra diversa documentazione clinica sono riconducibili al concetto di documento amministrativo quale definito dall’art. 22, comma 2, legge 241/90, sia se si ha riguardo all’aspetto formale della definizione ed al requisito della provenienza da una pubblica amministrazione, sia se si ha riguardo all’aspetto sostanziale che investe il contenuto e l’utilizzazione del documento, in quanto, in diverse fattispecie, espressamente previste dalla legge, le documentazioni cliniche possono essere oggetto di valutazione o di verifica nell’ambito di procedimenti amministrativi diretti all’accertamento della sussistenza di requisiti costitutivi di diritti soggettivi. Accertamento sanitario - Documentazione clinica - Riservatezza - Inaccessibilità Limiti. L. 241/90, artt. 22, c. 1 e 24, c. 2 lett. d) D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5. lett. d) P95213Q – II 88 Il carattere strettamente personale delle informazioni contenute nelle documentazioni cliniche vale, dal punto di vista oggettivo, a garantire l’inaccessibilità per la tutela dei valori di riservatezza individuati dall’art. 24, comma 2 lett. d), legge 241/90 e dall’art. 8, comma 5 lett. d), D.P.R. 352/92 ai fini dell’esercizio, da parte delle pubbliche amministrazioni, del potere regolamentare di esclusione del diritto di accesso. Dal punto di vista soggettivo il requisito dell’interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi dell’art. 22, comma 1, legge 241/90, preclude ai terzi l’accesso alle documentazioni cliniche, a meno che non siano specificamente delegati dai soggetti ai quali la documentazione si riferisce. Cartelle cliniche – Costi di riproduzione – Materiale cartaceo e diverso dal cartaceo. L. 241/90, art. 22 P97437Q – III 105 L’indicazione di un importo fisso a prescindere dal numero di pagine non è un criterio condivisibile per la determinazione del costo dell’accesso in quanto il numero delle pagine è un elemento che ovviamente incide in modo determinante sul costo di riproduzione di un documento. Non vi è, tra l’altro, motivo di disciplinare il costo di riproduzione delle cartelle cliniche secondo parametri diversi, e più onerosi, di quelli fissati in via generale dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi per la fotoriproduzione di tutti i documenti amministrativi (lire 500 da una a due copie, lire 1.000 da tre a quattro copie e così di seguito).È evidente infatti che la copiatura di una cartella clinica composta di solo materiale cartaceo non presenta costi maggiori rispetto ad un qualsiasi altro documento cartaceo mentre, per quanto riguarda il materiale diverso dal cartaceo (es.: lastre radiografiche) appare giustificata la richiesta di un importo maggiore, da determinarsi sulla base delle sole spese vive di riproduzione che varieranno a seconda del tipo di materiale da riprodurre. 377 PARTE SESTA - Massimario Cartelle cliniche intestate a minorenni – Prestazioni sanitarie relative alle procedure previste per l’interruzione volontaria di gravidanza – Autorizzazione del giudice tutelare - Diritto di accesso da parte dei genitori – Illegittimità. P99539Q – V 46 In presenza dell’autorizzazione del giudice tutelare, i genitori non possono accedere ai documenti contenuti nella cartella sanitaria intestata alla minorenne, che usufruisce di prestazioni sanitarie relative alle procedure previste per l’interruzione volontaria di gravidanza, in quanto, una volta esclusa la potestà genitoriale, non è configurabile alcuna posizione legittimante che giustifichi l’accesso a documenti riguardanti esclusivamente la minore. Cartelle cliniche intestate a minorenni capaci di autodeterminzione – Prestazioni sanitarie relative alla contraccezione - Diritto di accesso da parte dei genitori – Illegittimità. Legge 194/78, art. 2, ultimo comma P99540Q – V 46 L’inaccessibilità ai documenti contenuti nella cartella sanitaria intestata alla minorenne, che usufruisce di prestazioni sanitarie relative alla contraccezione, da parte dei genitori, sussiste fino a quando persiste la piena capacità del minore di autodeterminarsi. Dispone, infatti, l’art. 2, ultimo comma, della legge 194/78 che “la somministrazione su prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori”. Accertamento sanitario - Cartella clinica - Accessibilità - Limite- Riservatezza L. 241/90, art. 22 P94101Q – I 91 La cartella clinica costituisce indubbiamente documento amministrativo (ai sensi dell’art. 22 legge 7 agosto 1990, n. 241) in ordine al quale dovrà essere tuttavia valutata con estrema attenzione l’esigenza di tutela della riservatezza. Cartelle cliniche – Riconducibilità alla definizione di documento amministrativo L. 241/90, art. 22, c. 2 P97436Q – III 105 Le cartelle cliniche ed ogni altra documentazione clinica, utilizzata nelle strutture pubbliche sanitarie, sono riconducibili al concetto di documento amministrativo quale definito dall’art.22, comma 2, legge 241/90, sia se si ha riguardo all’aspetto formale della definizione legislativa ed al requisito della provenienza da una pubblica amministrazione, sia se si ha riguardo all’aspetto sostanziale che investe il contenuto e la rilevanza nell’esercizio dell’attività sanitaria, in quanto la documentazione clinica può essere oggetto di valutazione o di verifica nell’ambito di procedimenti amministrativi diretti all’accertamento di requisiti costitutivi di diritti o comunque assumere rilevanza nell’esercizio dell’attività amministrativa sanitaria genericamente intesa. 378 PARTE SESTA - Massimario Documentazione clinica relativa ad accertamenti I.N.A.I.L. su lavoratore - Diritto di visione del datore di lavoro - Diniego - Legittimità. CS99297 – V 99 È legittimo il provvedimento con il quale l’I.N.A.I.L. nega a un datore di lavoro l’accesso alla documentazione clinica relativa ad accertamenti ordinati dallo stesso Istituto in ordine alla dipendenza da causa di servizio di un incidente occorso ad un dipendente del richiedente, giacché l’interesse del lavoratore alla tutela del diritto alla riservatezza prevale sull’interesse del datore a partecipare al procedimento amministrativo relativo alla fattispecie de qua. C.d.S. IV Sezione, n. 56 del 22 gennaio 1999 - Pres. IANNOTTA, Est. LUCE – Ministero sanità (Avv.ra gen. Stato) c. F.G. (avv. Mantero) - (Conferma T.A.R. Lazio, I Sez., 13 gennaio 1998 n. 97). Edita in Cons. St., 1999, I, p.I, 37 In senso conforme tra le altre CS95065 – II 119 CS96118 – II 45 CS98235 – IV 98 CARTELLE CLINICHE Vedi Accertamenti sanitari DOCUMENTAZIONE SANITARIA Inaccessibilità – Richiamo improprio al segreto professionale. L. 241/90, art. 24, c. 2, lett. d) D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5, lett.d) P96457R – III 28 Le documentazioni sanitarie possono essere sottratte all’accesso per la tutela della riservatezza, secondo il disposto dell’artt. 24, comma 2, lett. d), legge 241/90 e dell’art. 8, comma 5, lett.d), D.P.R. 352/92, e non in quanto coperti da segreto professionale. Riservatezza – Limiti. L.241/90, art. 24, c. 5 lett. d) P97478Q – III 121 L’accessibilità ai documenti sanitari detenuti da una ASL, motivata dalla necessità di valutare la validità del testamento di una paziente deceduta, non può essere esclusa per ragioni di riservatezza in quanto l’art. 24, comma 5, lett. d), della legge 241/90 consente comunque la visione degli atti qualora la loro conoscenza sia «necessaria» per curare o per difendere interessi giuridici del richiedente; in ogni caso l’esigenza di tutela della riservatezza non può essere opposta ad una parente della paziente deceduta. 379 PARTE SESTA - Massimario Accertamento sanitario - Documentazione Unità sanitaria locale - Diritto di accesso - Ammissibilità - Limiti. L. 241/90, art. 24, c. 2 lett. d) CS95079 – II 125 L’amministrazione sanitaria deve esaminare le richieste di accesso salvaguardando la riservatezza dei pazienti, ma essa deve consentire l’accesso degli atti posti a base di un provvedimento lesivo, sia pure limitandolo alle parti la cui esibizione non può comportare lesioni alla riservatezza altrui. RIVELAZIONI DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI Diniego di accesso – Dopo conclusione del procedimento – Illegittimità. CS97183 – III 178 D.M. 22 luglio 1996 È illegittimo il diniego di accesso dell’Ordine degli psicologi ai documenti relativi alla rilevazione e analisi delle prestazioni specialistiche ambulatoriali per la determinazione delle tariffe professionali di cui al D.M. 22 luglio 1996 una volta concluso il relativo iter procedimentale. SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE Vedi anche BANCA D’ITALIA – COMMERCIO CON L’ESTERO – MATERNITÀ E PATERNITÀ Regolamento - In materia di esclusione del diritto di accesso - Rinvio - Inapplicabilità L. 241/90, art. 2 P93019R – I 46 L’individuazione, in concreto, dei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall’ordinamento, di cui al primo comma dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990, deve essere condotta alla stregua di rigorosi criteri, che escludano, comunque, l’estensione analogica del concetto di segreto o di divieto di divulgazione. Casi già previsti dall’ordinamento - Inaccessibilità - Non occorre P95185R – II 36 Non ricadono nella fattispecie regolamentare i casi di segreto o divieto di divulgazione già previsti dall’ordinamento. Segreto o divieto di divulgazione - Esclusione - Superfluità. L. 241/90, art. 24, c. 1 P95192R – II 38 È superflua la ripetizione del termine è segreto quando é contenuto in disposizioni collegate ad ipotesi già previste dalla normativa primaria. 380 PARTE SESTA - Massimario Accesso ai documenti - Atti secretati - Art. 24 L. n. 241 del 1990 - Interpretazione. Accesso ai documenti - Atti secretati - Valenza del segreto - Criterio interpretativo. Il precetto contenuto nell’art. 24 L. 7 agosto 1990 n. 241, che stabilisce i casi di esclusione dal diritto di accesso ai documenti, equivale a ridimensionare la portata sistematica del segreto amministrativo, il quale non esprime più un principio generale dell’agire dei pubblici poteri, ma rappresenta un’eccezione al canone della trasparenza rigorosamente circoscritta ai soli casi in cui viene in evidenza la necessità obiettiva di tutelare particolari e delicati settori dell’Amministrazione; tuttavia, il diritto di accesso non può riguardare tutte le ipotesi di segreti, previsti dall’ordinamento, finalizzati a tutelare interessi specifici, diversi da quello riconducibile alla mera protezione dell’esercizio della funzione amministrativa, e dunque, in tali casi, i documenti non sono suscettibili di divulgazione perché il principio di trasparenza cede a fronte dell’esigenza di salvaguardare l’interesse protetto dalla normativa speciale sul segreto. In tema di documenti sottratti all’accesso per ragioni di segreto, la relativa disciplina, dopo l’entrata in vigore della L. 7 agosto 1990 n. 241, va interpretata nel senso che, da un lato, il segreto non deve costituire la mera riaffermazione del tramontato principio di assoluta riservatezza dell’azione amministrativa e, dall’altro, che il segreto fatto salvo dalla legge n. 241 cit. deve riferirsi esclusivamente ad ipotesi in cui esso mira a salvaguardare interessi di natura e consistenza diversi da quelli genericamente amministrativi. C.d.S. 1893 2 aprile 2001 - V Sez. - Pres. IANNOTTA, Est. LIPARI - C.P. (avv. Stoppani) c. Comune di Limone Piemonte (n.c.) - (Conferma T.A.R Piemonte, I Sez., 27 luglio 2000 n. 873) SEGRETO D’UFFICIO Vedi anche AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO BANCA D’ITALIA - CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA - CONSULENZA LEGALE – SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE Disposizioni regolamentari ripetitive di fonti primarie – Segreto d’ufficio - Si sopprimono. T.U. 3/57 P99907R – V 32 Il regolamento non può contenere disposizioni relative al vincolo del segreto d’ufficio essendo questa materia coperta da riserva di legge (v. in particolare il testo unico degli impiegati civili dello Stato). In senso conforme P96482R – III P96431R – III P96484R – III P99872R – V P00101R – VI P99839R – V P001003R – VI 35 21 36 22 29 13 27 381 PARTE SESTA - Massimario Atti soggetti a segreto d’ufficio – Non sono accessibili. L. 241/90, artt. 22 e segg. Cod. pen., art. 326 (rivelazione segreti d’ufficio) Cod. proc. pen., artt. 201 e 256 (segreto d’ufficio; dovere di esibizione e segreti) CC99006 – VI Dall’imposizione dell’obbligo del segreto d’ufficio non deriva solo il divieto (peraltro privo di sanzione) per i funzionari pubblici di comunicare informalmente a soggetti estranei notizie attinenti alle funzioni dell’Ufficio cui appartengono, ma anche la conseguenza che gli atti relativi sono sottratti all’accesso pure per i soggetti titolari di un interesse qualificato (ai sensi della legge 241/90) ed altresì che trova applicazione la normativa contenuta nell’art. 326 del codice penale (rivelazione di segreti d’ufficio) e degli artt. 201 e 256 del codice di procedura penale. Corte dei Conti Sezione controllo Stato, n. 91 del 18 novembre 1999 - Pres. DELFINI, Rel. MELONI – Ministero tesoro. Edita in Rassegna “Il Consiglio di Stato”, 2000, I, pt. II, p. 106 Impiegati dello Stato – Disciplina introdotta con l’art. 28 della legge 241/90 – Divulgazioni di notizie d’ufficio che debbono rimanere segrete – Configurabilità del reato per le sole informazioni sottratte all’accesso in ogni tempo e nei confronti di chiunque – Esclusione – Informazioni la cui diffusione è vietata nel momento in cui sono rivelate – Estensione. SC98007 – VI 65 In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio da parte degli impiegati dello Stato, il contenuto dell’obbligo la cui violazione è sanzionata dall’art. 326 c.p., deve essere desunto dal nuovo testo dell’art. 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall’art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in tema di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Da tale disposizione emerge che il divieto di divulgazione comprende non soltanto informazioni sottratte all’accesso, ma anche, nell’ambito delle notizie accessibili, quelle informazioni che non possono essere date alle persone che non hanno il diritto di riceverle, in quanto non titolari dei prescritti requisiti. Pertanto, in tale contesto normativo, la nozione di “notizie d’ufficio, le quali debbono rimanere segrete” assume non soltanto il significato di informazione sottratta alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quello di informazione per la quale la diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, nel momento in cui viene indebitamente diffusa, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. (Nella specie si trattava di notizie sui nominativi di soggetti invitati a una gara pubblica, divulgate nella fase anteriore alla conclusione del procedimento). Corte di Cassazione Sez. VI, n. 7483 del 24 giugno 1998 - Pres. D’ASARO L., Rel. TRIFONE F. – IMP. P.G. in proc. Balestri G. ed altro – P.M. (conf.) Vacca G. Tratta della banca dati del CED della Corte Suprema di Cassazione. 382 PARTE SESTA - Massimario SEGRETO INDUSTRIALE Vedi anche SEGRETO PROFESSIONALE Riservatezza - Segreto industriale - Ricerche cliniche e registrazione di farmaci Accessibilità - Limiti L. 241/90, art. 24 CS93023 – II 114 La tutela delle notizie riguardanti ricerche scientifiche compiute da un’industria farmaceutica e dei dati utilizzati per la registrazione di farmaci, e la conseguente esclusione dall’accesso, si giustificano nei limiti in cui la divulgazione di tali notizie potrebbe portare un pregiudizio alla capacità di utilizzazione ulteriore delle ricerche compiute; trovano applicazione, entro questi limiti, le norme in materia di segreto industriale e prevale, comunque, l’esigenza di tutelare la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, di cui all’art. 24 della legge n. 241/90. C.d.S. IV Sezione, n. 1036 del 26 novembre1993 - Pres. QUARTULLI. - Est. BARBAGALLO - Min. Sanità (avv.Stato) c. Codacons e altro (avv. Rienzi) CILAG S.p.a. (avv.Raffaelli e Bozzi) - (Riforma in parte TAR Lazio, Sez. I, 18 maggio 1993 n. 760) Atti della gestione finanziaria – Accessibilità – Metodi di produzione e strategia industriale – Inaccessibilità. P00962R – VI 18 Non si giustifica l’inaccessibilità alle informazioni ed ai documenti che riguardano la gestione finanziaria delle imprese; viceversa sono esclusi dall’accesso i documenti relativi ai metodi di produzione ed alle strategie industriali. SEGRETO ISTRUTTORIO Vedi anche PROCEDIMENTO PENALE Esclusione dall’accesso – Disposizioni ripetitive di fonti primarie – Vanno espunte dal regolamento. L. 241/90, art. 24, c. 1 P98828R – IV 42 La previsione dell’esclusione dal diritto di accesso del segreto istruttorio va espunta dal regolamento in quanto si tratta di materia già tutelata dall’ordinamento e l’inaccessibilità nei casi di segreto è già disposta in via generale ai sensi dell’art. 24, comma 1, della legge 241 del 1990 SEGRETO PROFESSIONALE Vedi anche DOCUMENTO AMMINISTRATIVO Atti riguardanti consulenze e ricerche commissionate da terzi – SANITÀ Disposizioni ripetitive di fonti primarie - Non si giustificano. L. 241/90, art. 24, c. 1 P95209R – II 43 383 PARTE SESTA - Massimario Non é oggetto di previsione regolamentare l’esclusione dall’accesso di documenti la cui inaccessibilità é già garantita da norme e principi che regolano la segretezza dei rapporti professionali. In senso conforme P94097R – I 69 Inaccessibilità. L. 241/90, art. 24, c. 1 P95234R – II 45 Si sottraggono all’accesso gli atti che violano il segreto professionale. Documentazione relativa ad attività professionale medico-sanitaria o legale – Esclusione dall’accesso – Disposizioni regolamentari ripetitive di fonti primarie – Superfluità. L. 241/90, art. 24, c. 1 P99914R – V 34 Si sopprimono, in quanto superflue, le disposizioni regolamentari che prevedono l’esclusione dall’accesso dei documenti in possesso dell’amministrazione in relazione allo svolgimento, da parte dei propri dipendenti, di attività professionale medico-sanitaria, legale o di altra attività per la quale sia previsto dall’ordinamento il rispetto del segreto professionale. Esclusione dall’accesso – Riservatezza. P97551R – III 51 I documenti amministrativi coperti da segreto professionale vanno sottratti all’accesso per motivi di riservatezza. Segreto scientifico, industriale o istruttorio – Inaccessibilità. P97485Q – III 123 I documenti coperti da segreto professionale, scientifico o industriale nonché quelli coperti da segreto istruttorio sono inaccessibili. Documenti coperti da segreto professionale - Esclusione - Fattispecie. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è precluso nel caso di documenti coperti dal segreto professionale tutelato dagli artt. 622 Cod. Pen. e 200 Cod. proc. pen. (Nella specie, si trattava di pareri espressi dal Coordinatore generale dei servizi legislativi della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 11 comma 2 L. reg.26 agosto 1988 n. 32). C.d.S. 513 8 febbraio 2001- IV Sez. - Pres. DE LISE, Est. FALCONE - LP. (avv. Serra) c. Regione Sardegna (avv. Campus) - (Annulla T.A.R. Sardegna 22 giugno 2000 n. 631). 384 PARTE SESTA - Massimario SENATORI Vedi DEPUTATI E SENATORI SFRATTI Vedi LOCAZIONE IMMOBILI URBANI S.I.A.E. Vedi ENTE PUBBLICO ECONOMICO SICUREZZA DELLO STATO, DIFESA NAZIONALE E RELAZIONI INTERNAZIONALI Vedi anche FORZE ARMATE Carabinieri – REGOLAMENTO Categorie di documenti sottratti all’accesso – casi di specie DOCUMENTI RELATIVI ALLA NATO Relazioni internazionali - Documenti relativi alla NATO - Documenti preparatori dei negoziati multilaterali - Esclusione generica - Non si giustifica L. 241/90, art. 24, c. 2, lett. a) P94127R – I 74 L’esclusione tout court dal diritto di accesso dei documenti concernenti dati relativi alla NATO e dei documenti preparatori dei negoziati multilaterali è illegittima perché troppo generica e disarticolata IMPIANTI E MATERIALI Documento amministrativo - Relazione tecnica su materiali in sperimentazione Organizzazione dei servizi - Accessibilità L. 241/90, art. 24, c. D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5, lett. a P93041R – I 52 Non sono da ritenere inaccessibili ai sensi dell’art. 24, comma 4,della legge n. 241 del 1990 dell’art. 8, comma 5, lett. a) le relazioni tecniche sulle prove d’impiego dei materiali in sperimentazione la documentazione relativa all’organizzazione dei servizi e della vita di presidio, caserme, bordo, aeroporto. Documento amministrativo - Rete di telecomunicazioni - Progetto esecutivo di impianti e tracciati - Esclusione L. 241/90, art. 24. c. 2; D.P.R. 352/92; art. 8, c. 2 P94138R – I 77 La categoria di documenti riguardanti l’ubicazione degli impianti e il tracciato della rete di telecomunicazioni può essere esclusa dall’accesso soltanto se e in quanto intenda far riferimento a progetti esecutivi o ad atti similari, e non a piani o progetti di massima. 385 PARTE SESTA - Massimario Diritto di accesso – Esclusione. P97647R – III 75 I materiali (quali i visori notturni, strumenti di puntamento laser, i telemetri, le apparecchiature antisabotaggio) altamente sofisticati e protetti da privative industriali, necessari per particolari e delicati servizi dei reparti speciali, sono inaccessibili per evidenti motivi di tutela della sicurezza NULLA OSTA DI SEGRETEZZA Inaccessibilità. P97644R – III 75 Gli atti concernenti la concessione del nulla osta di segretezza vanno espunti dalla categoria degli atti sottratti all’accesso per la salvaguardia della riservatezza dei terzi, persone, gruppi ed imprese e vanno inseriti nella categoria degli atti inaccessibili per la sicurezza dello Stato. STATUS DI RIFUGIATO Esclusione dall’accesso – Accessibilità – Limiti. P97645R – III 74 II diritto di accesso concerne anche la documentazione relativa ai procedimenti di riconoscimento e revoca dello «stato di rifugiato» in ossequio al principio della massima ostensibilità della documentazione amministrativa. La sottrazione all’accesso è limitata alle sole ipotesi in cui la conoscibilità della documentazione può recare pregiudizio alla sicurezza, alla difesa nazionale o alle relazioni internazionali. SINDACATO Vedi ORGANIZZAZIONE SINDACALE SOCIETÀ Vedi anche SOCIETA’ CONCESSIONARIA DI PUBBLICO SERVIZIO DETENZIONE DI QUOTA SOCIALE Documentazione di società relativa a rapporti contrattuali in possesso della stazione appaltante - Socio della società - Carenza di interesse. CS98256 – IV 106 La mera detenzione di una quota sociale o di una partecipazione azionaria deve considerarsi elemento insufficiente a radicare l’interesse rilevante e meritevole di tutela che giustifica il riconoscimento del diritto di accesso alla documentazione concernente i rapporti contrattuali intrattenuti dalla società e in possesso della stazione appaltante. 386 PARTE SESTA - Massimario C.d.S. V Sezione, n. 1477 del 14 ottobre 1998 - Pres. RUOPPOLO, Est. PINTO - Soc. B.P. (avv.ti Onofri e Cochetti) c. B. (avv. Perli) ed altro (n.c.) - (Annulla T.A.R. Brescia 27 novembre 1997 n. 1088, in TAR 1998, I, 101). Edita in Cons.St., 1998, X, p.I ,1581 LIBRI SOCIALI Società - Libri sociali - Riservatezza - Differimento P93034R – I 51 Il differimento dell’accesso risponde ad esigenze comuni a tutte le società, in quanto titolari del diritto alla riservatezza, riguardo ai dati contenuti nei libri sociali, ed in generale quelli la cui diffusione potrebbe indebitamente favorire la concorrenza. LIQUIDAZIONE SOCIETÀ Accesso ai documenti - Liquidazione società sottoposte al controllo Ministero tesoro - Limite ex art. 5 lett. n) D.M. n.561 del 1995 - Individuazione. Ai sensi dell’art. 51ett. n) D.M. 13 ottobre 1995 n. 561, l’accesso ai documenti relativi alla liquidazione delle società sottoposte al controllo del Ministero del tesoro e limitato alla sola visione dei documenti necessari per la cura e la difesa in giudizio, con esclusione del diritto di estrazione di copia per i documenti che non riguardino esclusivamente l’accedente. C.d.S. 5 giugno 2001 - VI Sez.-, Pres. GlOVANNINI, Est. CARINGELLA E.FJ.M. ed altro (avv. Amorosino) c. Soc.B.D.B. (avv. Ballarino) - (Annulla T.A.R Lazio, III Sez., 12 dicembre 2000 n. 11796). SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE Vedi CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA SOCIETÀ DI INVESTIGAZIONI Informazioni su soggetti terzi – Diritto di accesso – Esclusione. L. 241/90, art. 22 P00635Q – VI 49 Richieste formulate da una società di investigazioni, volte unicamente a raccogliere informazioni sulla situazione personale e patrimoniale di soggetti terzi ai fini dell’espletamento degli incarichi conferiti dai propri assistiti, che necessitano di informazioni su terzi da utilizzare in procedimenti sia di natura civile di natura penale nell’attività di ricerca di prove a discarico, sono in contrasto con lo spirito e la formulazione normativa della legge 241/90. L’art. 22, infatti, dispone che il diritto di accesso ai documenti sia esercitato “al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale”: presuppone, quindi, in linea gene387 PARTE SESTA - Massimario rale che il soggetto titolare del diritto sia parte o possibile parte di un procedimento amministrativo. SOCIETÀ CONCESSIONARIA DI PUBBLICO SERVIZIO Vedi anche CONCESSIONARIO DI PUBBLICO SERVIZIO - ENTE PUBBLICO ECONOMICO FERROVIE DELLO STATO Vedi anche DOCUMENTO AMMINISTRATIVO Atti di diritto privato della P.A. INTERESSE Interesse diffuso e collettivo Assoggettabilità alla legge 241/90 – Documenti relativi alle procedure di appalto – Accessibilità. P96410Q – III 96 Ai fini della questione dell’applicabilità alla F.S. S.p.a. della disciplina contenuta nella legge 241/90 non rileva la veste giuridico formale di società per azioni che l’Ente Ferrovie dello Stato già ente pubblico economico, ha assunto in forza di delibera C.I.P.E. 12 GIUGNO e 12 agosto, ma la sua qualificazione come concessionario ex lege di un pubblico servizio, che lo rende assoggettabile alla disciplina del diritto di accesso a norma dell’art. 23 della legge 241/90. Pertanto la F.S. S.p.A. non può invocando la propria natura giuridica di società per azioni negare l’accesso alla documentazione relativa alla scelta del contraente nell’ambito di gara di appalto per fornitura e posa in opera di impianti di rilevamento televisivo su linee ferroviarie. Atti di selezione del personale – Diritto di accesso - Applicabilità - Condizione Fattispecie. CS99311 – V 104 Hanno rilievo pubblicistico prevalente rispetto a quello imprenditoriale gli atti posti in essere dal soggetto gestore di servizio pubblico (nella specie, Società Ferrovie dello Stato) nel procedimento di natura comparativa con criteri precostituiti per la selezione del personale più meritevole e per organizzare con efficacia il servizio. C.d.S. Adunanza Plenaria, n. 4 del 22 aprile 1999 - Pres. LASCHENA, Est. MARUOTTI – Soc. Ferrovie dello Stato (avv. Barbieri) c. M.A. (avv.ti Arlini e Quadruccio - (Conferma T.A.R. L’Aquila, 19 dicembre 1997 n. 645). Edita in Cons. St., 1999, IV, p.I, 557 Dipendente Ente Ferrovie dello Stato – Promozione – Diritto di accesso – Sussiste. CS99313 – V 105 Un interesse pubblico prevalente è ravvisabile quando il gestore di un servizio pubblico (spontaneamente o in applicazione di una norma) pone in essere un procedimento di natura comparativa con criteri precostituiti, per la selezione del personale più meritevole e per organizzare con efficienza il servizio pubblico; per cui, il soggetto che assume di essere stato leso dal 388 PARTE SESTA - Massimario gestore nel corso di un procedimento per l’assunzione o la promozione di dipendenti non solo può lamentare la violazione dei principi di buona fede e di correttezza innanzi al giudice ordinario, ma può accedere agli atti del medesimo procedimento, in quanto vi è lo svolgimento di un’attività strettamente connessa e strumentale alla quotidiana attività di gestione del servizio pubblico (fattispecie relativa alla richiesta di accesso di un dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A. agli atti del procedimento per il conferimento di promozioni ai dipendenti). C.d.S. Adunanza Plenaria, n. 4 del 22 aprile 1999 - Pres. LASCHENA, Est. MARUOTTI – Soc. Ferrovie dello Stato (avv. Barbieri) c. M.A. (avv.ti Arlini e Quadruccio - (Conferma T.A.R. L’Aquila, 19 dicembre 1997 n. 645). Edita in Cons. St., 1999, IV, p.I, 557 In senso conforme CS99316 – V 117 Diritto di accesso – Attività di ristorazione – Sottoposizione a vigilanza ministeriale – Esclusione dall’accesso. CS95102 – III 139 In seno alla convenzione stipulata tra il Ministero dei trasporti e la Soc. Ferrovie dello Stato, l’attività di ristorazione nelle stazioni ferroviarie in quanto ricompresa nelle prestazioni accessorie di viaggio per le quali l’offerta ai clienti viene espressamente lasciata all’ambito della «autonomia di gestione» della Società concessionaria - non è sottoposta a vigilanza ministeriale dovendosi pertanto escludere la configurabilità di un interesse all accesso agli atti di una attività amministrativa (quella di vigilanza) che nella specie l’amministrazione non è tenuta ad esercitare. Documenti relativi alla sicurezza dei trasporti ferroviari – Diritto di accesso Legittimità. L. 241/90, art. 23 CS98268 – IV 111 È ammissibile l’istanza di accesso alla documentazione relativa alla sicurezza dei trasporti ferroviari in possesso delle Ferrovie dello Stato, sia perché l’art. 23 della legge 241 del 1990, annovera espressamente tra i destinatari della normativa in tema di accesso i concessionari di pubblici servizi (e tale deve essere considerata, nonostante la veste formalmente privatistica, la S.p.A. Ferrovie, concessionaria ex lege della gestione del servizio di trasporto ferroviario), sia in quanto l’attività relativa alla tutela della sicurezza dei viaggiatori, afferente alla tutela della salute, costituzionalmente garantita degli utenti viaggiatori, non può essere qualificata in termini puramente privatistici. C.d.S. VI Sezione, n. 1683 del 16 dicembre 1998 – Pres. DE LISE, Est. CARINGELLA – Soc. F.S. (avv. Mussari) e Ministero trasporti (avv. St. Gentili) c. Codacons (avv.ti Rienzi, Montaldo e Selmi) – (Annulla in parte T.A.R. Lazio, III Sez., 23 gennaio 1998, n. 237). Edita in Cons.St., 1998, XII, p.I, p. 2002 389 PARTE SESTA - Massimario SOCIETÀ GESTORE DI PATRIMONIO IMMOBILIARE DI ENTE PUBBLICO Società controllata da ente pubblico economico – Disciplina dell’accesso – Estensione - Fattispecie. L. 241/90, art. 23 P99589Q – V 63 La forma giuridica societaria non rappresenta un elemento soggettivo di discriminazione dal quale eventualmente far dipendere l’inapplicabilità degli articoli 22 e seguenti della L. 241/90 quando è evidente la dipendenza della società dalle valutazioni e dalle decisioni dell’Ente pubblico di cui è emanazione, dipendenza che si esprime attraverso varie forme di controllo sull’attività svolta. (Nella fattispecie Società gestore di patrimonio degli immobili da reddito dell’INPS). Documentazione relativa ad attività di gestione – Diritto di accesso – Legittimità. Cost., art. 97 L. 241/90, artt. 22 e segg. P99590Q – V 63 Anche l’attività di gestione del patrimonio immobiliare dell’INPS svolta da una Società convenzionata che opera secondo criteri di imprenditorialità prettamente privatistici, ma che comunque è dipendente dall’Ente pubblico in quanto controllata attraverso varie forme di verifiche assidue, deve rispondere alle finalità di trasparenza dell’azione amministrativa ispiratrice della legge n. 241/90, ed è quindi soggetta, in particolare, alla disciplina del diritto di accesso che, per la realizzazione di tali finalità, costituisce strumento significativo. (Cfr., in termini, A.P. che, con sentenza n. 4 del 22.4.1999, si è pronunciata stabilendo che è determinante il rispetto dei valori dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione sanciti dall’art. 97 Cost., di cui la normativa dell’accesso si prefigge le medesime finalità). SOCIETÀ GESTORE DI PUBBLICO SERVIZIO Diritto di accesso – Principi generali – Atti relativi a rapporti tra Ministero e società concessionaria di servizio – Applicabilità. CS97195 – IV 78 Il diritto di accesso ai documenti dell’Amministrazione, garantito dalla legge 241 del 1990, è finalizzato ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, così concorrendo alla “visibilità del potere pubblico”, per cui esso è azionabile - in presenza delle condizioni legittimanti normativamente previste - sia allorquando si manifesta in sede partecipativa al procedimento amministrativo (accesso partecipativo), sia quando attenga alla conoscenza di atti che abbiano spiegato effetti diretti o indiretti nei confronti dell’istante (accesso informativo); pertanto, non può in termini generali, negarsi il diritto di accesso agli atti inerenti i rapporti tra Amministrazione finanziaria e concessionaria Sogei S.p.A. afferenti alla gestione del servizio informatico del Ministero delle Finanze. 390 PARTE SESTA - Massimario Atti relativi a scelta di compagnia assicurativa – Accessibilità - Fattispecie. CS00376 – VI 82 È legittimo il diniego opposto da un gestore di un pubblico servizio, quale una società autostradale, all’istanza di accesso proposta da una compagnia di assicurazione in ordine agli atti ed ai documenti relativi alla scelta del nuovo soggetto affidatario del servizio assicurativo. C.d.S. IV Sezione, n. 1821 del 30 marzo 2000 - Pres. PEZZANA, Est. D’AGOSTINO – Soc. N.B.A.I.B. (avv. Tedeschini) c. Soc. A. (avv. Baldassarri) e Ministero tesoro (Avv.St. Mangia) - (Annulla TAR Lazio, III Sez. ter, 17 giugno 1998, n. 1406) Edita in Cons. St., 2000, III, pt. I, p. 709 TELECOM ITALIA S.P.A. Atti relativi al rapporto di impiego dei dipendenti – Non sono documenti amministrativi – Estraneità alla disciplina dell’accesso – Accessibilità nel solo caso di difesa o cura di interessi giuridici. L. 241/90, art. 24, c. 2, lett. d) D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5, lett. d) P99861R – V 19 Tutti gli atti relativi al rapporto di impiego dei dipendenti della Telecom esulano dalla normativa sull’accesso non essendo tali atti documenti amministrativi in quanto tale rapporto di impiego è estraneo all’attività del concessionario. Viceversa non si giustifica l’inaccessibilità di tali atti per motivi di riservatezza in quanto, stante il disposto dell’art. 24, comma 2, lett. d), della legge 241/90 e dell’art. 8, comma 5, lett. d) del D.P.R. 352/92, deve essere garantita la visione dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici. Esercizio della funzione di vigilanza ed ispezione a seguito di reclami ed esposti dell’utenza - Documenti acquisiti in sede ispettiva - Competenza a ricevere ed a provvedere in merito a richieste di accesso. P98502Q – IV 48 La richiesta di accesso, da parte degli utenti del servizio telefonico della documentazione acquisita in sede di verifiche effettuate presso la concessionaria Telecom a seguito di reclami ed esposti dell’utenza, deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Tra i documenti acquisiti in sede ispettiva, infatti, potrebbero esservi atti che non costituiscono documenti amministrativi in quanto ineriscono non già all’esercizio del servizio pubblico in concessione bensì alla sfera di autonomia imprenditoriale dell’azienda, che resta sottratta alla disciplina dell’accesso. Rilevazioni di traffico e rilevazioni di profili di consumo della clientela Telecom – Esclusione dall’accesso per motivi di riservatezza – Limiti. P99862R – V 19 391 PARTE SESTA - Massimario Le rilevazioni di traffico e le rilevazioni di profili di consumo della clientela Telecom sono inaccessibili per motivi di riservatezza solo nel caso che consentano l’identificazione dei soggetti. Servizio Auditex – Attività di controllo, vigilanza e monitoraggio – Società gestore del servizio – Ha diritto di accesso. CS99321 – V 119 La società gestore del servizio auditex ha diritto di accesso agli atti che riguardano direttamente la sua sfera giuridica, anche quando si tratti di attività svolta nell’esercizio di poteri di vigilanza e di controllo svolti direttamente dal Ministero delle comunicazioni (nell’ambito della sua attività istituzionale) ovvero dal concessionario della rete venuto a dare esecuzione alle richieste del Ministero (nella specie la Telecom Italia S.p.A.) atteso che tale attività di controllo e di vigilanza costituisce espressione di poteri pubblicistici. C.d.S. Adunanza Plenaria, n. 6 del 28 aprile 1999 - Pres. LASCHENA, Est. MARUOTTI – Soc. Telecom Italia (avv.ti Satta e Lattanzi) c. Soc. E. (avv.ti Tedeschini e Foschiani) e Ministero telecomunicazioni (Avv.ra gen. Stato) (Conferma T.A.R. Lazio, III Sez., 20 gennaio 1998 n. 201, in TAR 1998, I, 445). Edita in Cons. St., 1999, IV, p.I, 565 Servizio Auditex – Attività di controllo, vigilanza e monitoraggio – Società gestore del servizio – Ha diritto di accesso – Società concorrenti – Anonimato – Garanzia. CS99319 – V 118 In materia di servizi auditex, la Telecom Italia S.p.A. deve consentire all’impresa che gestisce il servizio in regime di concorrenza l’accesso agli atti che abbiano eventualmente determinato i criteri da seguire nel corso delle attività di vigilanza, di controllo e di c.d. monitoraggio, nonché agli atti che, nel corso delle medesime attività, abbiano in concreto riguardato altri centri di servizio, senza consentire di risalire alle società coinvolte dalle operazioni di controllo e ai numeri telefonici loro assegnati. C.d.S. Adunanza Plenaria, n. 6 del 28 aprile 1999 - Pres. LASCHENA, Est. MARUOTTI – Soc. Telecom Italia (avv.ti Satta e Lattanzi) c. Soc. E. (avv.ti Tedeschini e Foschiani) e Ministero telecomunicazioni (Avv.ra gen. Stato) (Conferma T.A.R. Lazio, III Sez., 20 gennaio 1998 n. 201, in TAR 1998, I, 445). Edita in Cons. St., 1999, IV, p.I, 565 STAMPA Vedi anche ENTI LOCALI Amministrazione comunale (Atti della) – STATO CIVILE Atti di stato civile Accesso agli atti non riservati della pubblica amministrazione – Legittimità – Condizioni. L. 241/90, art. 22 392 CS96120 – III 148 PARTE SESTA - Massimario Ai sensi dell’art. 22 L. 7 agosto 1990, n. 241, una testata giornalistica ha diritto di accesso alla conoscenza degli atti non riservati della pubblica amministrazione che possono interessare i propri lettori, a condizione che si dia compiuta esternazione delle ragioni sottese all’istanza di accesso e che queste siano coerenti con la finalità alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato. STATO CIVILE ANAGRAFE Elenchi di persone iscritte all’anagrafe – Leggi 142/90 e 241/90 – Diritto di accesso – Esclusione. P97464Q – III 115 D.P.R. 223/89, art. 34 L. 142/90, art. 7, c. 4 L. 241/90, art. 24 L’art. 39 del D.P.R. 223 del 1989 di approvazione del regolamento anagrafico della popolazione residente, il quale si limita a prescrivere l’adozione di accorgimenti per garantire l’anonimato delle persone, costituisce un limite all’esercizio del diritto di accesso pur in assenza di una analoga previsione nel regolamento comunale ex art. 7, comma 4, della legge 241/90, in quanto i casi di esclusione dall’accesso ivi contemplati si aggiungono a quelli già previsti dall’ordinamento Dati anagrafici - Accessibilità P97629R – III 71 I dati anagrafici non sono riservati, pertanto non possono essere sottratti all’accesso per ragioni di riservatezza. ATTI DI STATO CIVILE Notizie e documenti relativi alla vita privata dei cittadini – Esclusione dall’accesso – Legittimità. P00964R - VI 18 Le notizie ed i documenti relativi alla vita privata dei cittadini, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa sono sottratti all’accesso. Accesso agli allegati agli atti di stato civile – Libera consultabilità in virtù di norme specifiche – Disciplina dell’accesso – Inapplicabilità. P00641Q – VI 50 D.P.R. 1409/63 (Norme relative all’ordinamento ed al personale degli archivi di Stato), art. 21 L. 241/90, artt. 22 e 25 È legittima la visione degli allegati agli atti di stato civile a prescindere dai modi e dai limiti indicati nell’art. 25 della legge 241/90. 393 PARTE SESTA - Massimario Accesso per darne notizia nella stampa quotidiana – Esclusione. L. 241/90, art. 2 L. 675/96 CS98209 – IV 87 Fermo il diritto di accedere ai registri dello stato civile nelle forme consentite dalla legge e di pubblicarne i relativi dati, nel rispetto peraltro della sopravvenuta disciplina di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, non è configurabile il diritto di accesso previsto dall’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai dati dello stato civile mediante rilascio di appositi elenchi di matrimonio, di nati e di defunti al fine di darne notizia sulla stampa quotidiana. C.d.S. V Sezione, n. 99 del 23 gennaio 1998 - Pres. SERIO, Est. BUONVINO Ministero grazia e giustizia (avv. St. Sabelli) c. Castagnoli ed altro (Avv. Saporito) ed altro (n.c.) - (Annulla T.A.R. Parma 9 ottobre 1996 n. 315, in TAR 1996, I, 4562). Edita in Cons. Stato, 1998, I, p. I, 59 REGISTRI DELLO STATO CIVILE Diritto di accesso in via diretta – Non si configura. L. 241/90, art. 22, c. 1 Cod. civ., art. 450 P00965R – VI 18 La pubblicità dei registri dello stato civile, sancita dall’art. 450 c.c. non comporta, come recentemente chiarito dal Consiglio di Stato (sez. V, 23.1.1998, n. 99), la configurabilità di un diritto soggettivo di accesso finalizzato alla visione diretta dei registri in questione poiché, alla stregua dei commi successivi dello stesso articolo, alla visione degli atti non è possibile accedere in via diretta ma attraverso la mediazione attuata dall’ufficiale dello stato civile che rilascia atti riproduttivi parziali (estratti) o totali (copie) di quelli registrati e compie sugli stessi, affidati alla sua custodia, le indagini richieste dai privati. Autorizzazione del Procuratore della Repubblica P97452Q – III 111 La necessità dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica per il rilascio di copia integrale degli atti dello stato civile trova il suo presupposto nell’art. 182 del R.0.1238/1939 secondo il quale il procuratore della Repubblica è incaricato di vigilare sulla regolare tenuta dei registri e in generale sul servizio dello stato civile; a seguito del riconoscimento del diritto di accesso, tale potere di autorizzazione dovrà essere esercitato in conformità con il principio della trasparenza sancito dalla legge 241/90. SUSSIDI Vedi DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Atti relativi a sussidi, provvidente e benefici economici 394 PARTE SESTA - Massimario TELECOM ITALIA S.P.A. Vedi SOCIETÀ CONCESSIONARIA DI PUBBLICO SERVIZIO UNIONE EUROPEA Vedi anche CONTRATTI DELLA P.A Gara Parere su progetto di norme tecniche – Disciplina dell’accesso – Inapplicabilità – Richiesta di generalità del redattore del parere - Illegittimità. L. 241/90, art. 22 CS98282 – V 89 Legittimamente è negato, ad una associazione esponenziale di interessi diffusi, l’accesso alle generalità del responsabile di un parere reso dall’Amministrazione alla Commissione europea con riferimento al progetto di norme tecniche fatte circolare da uno Stato membro, in base a quanto disposto dalla Direttiva CEE 83/89, trattandosi di una attività oggettivamente esclusa dall’ambito di operatività della tutela di cui all’articolo 22 della legge 241 del 1990. C.d.S. VI Sezione, n. 1346 del 30 settembre 1998 - Pres. GIOVANNINI, Est. MILLEMAGGI COGLIANI - Codacons (avv.ti Rienzi, Caracuzzo e Mirenghi) c. Ministero industria ed altri (avv. St. De Socio) - (Conferma T.A.R. Lazio, III Sez, 17 maggio 1996 n.1034). Accesso ai documenti - Informazioni in materia di contabilità - Secretazione - Effetti - Art. 14 n. 7 – Direttiva Cons. C.E. n. 97 del 1996 - Interpretazione. D. M. DEL 10/4/1996 N. 296 La disposizione comunitaria contenuta nell’art. 14 n. 7 direttiva Cons. C.E. 97/96, secondo la quale, su richiesta, le informazioni dettagliate in materia di contabilità sono messe in via riservata a disposizione dell’Autorità di regolamentazione nazionale (Ministero delle comunicazioni), non può essere intesa nel senso che le informazioni, pur se riservate, debbano essere secretate e quindi sottratte ad ogni accesso, il quale invece ben può essere effettuato anche nella forma della visione degli atti oggetto dell’istanza di accesso. T.A.R. Lazio SEZ. 2 SENT. N. 8876 DEL 02/11/2000 PRES. Bianchi EST. Speranza PARTI: Consorzio R. C/ Min. Comunicazioni UNITÀ SANITARIA LOCALE Vedi SANITA’ UNIVERSITÀ BILANCIO 395 PARTE SESTA - Massimario Documenti e libri contabili – Accessibilità. P97692R – III 85 Non si giustifica l’inaccessibilità dei documenti e libri contabili in considerazione dell’interesse pubblico alla piena trasparenza della gestione del pubblico denaro. CURRICULA STUDIORUM Interessi costituzionalmente protetti - Accessibilità. P97568R – III 55 Tra le categorie di atti sottratti all’accesso, vanno soppresse le disposizioni riguardanti i curricula studiorum in quanto occorre tener conto della speciale qualità di alcuni soggetti richiedenti (imprese generalmente grandi) e della rilevanza degli interessi coinvolti, quali l’interesse al libero svolgimento dell’iniziativa economica privata (art. 41 Cost), l’interesse generale all’occupazione (art.4 Cost.) e gli interessi dei cittadini all’inserimento nel mondo del lavoro (art. 4 Cost.). Tali interessi sorto costituzionalmente garantiti e debbono essere gestiti in condizione di eguaglianza, cioè indipendentemente dall’università frequentata e dall’atteggiamento che ciascuna di esse può assumere nei confronti dell’accesso ai «curricula». In senso conforme P98779R – IV 30 P99870R – V 21 P93058R – I 59 Interessi costituzionalmente protetti - Accessibilità. Artt. 4 e 41 Cost L. 241/90, art. 24, c. 2, lett. d) D.P.R. 352/92, art. 8, c. 5, lett. d) P001016R – VI 30 Non si giustifica l’inaccessibilità dei “curricula studiorum” in quanto occorre tener conto della speciale qualità di alcuni soggetti richiedenti (imprese generalmente grandi) e della rilevanza degli interessi coinvolti, quale l’interesse al libero svolgimento della iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), l’interesse generale all’occupazione (art. 4 Cost) e gli interessi dei cittadini all’inserimento nel mondo del lavoro (art. 4 Cost.). Tali interessi sono costituzionalmente garantiti e devono essere gestiti in condizioni di eguaglianza, cioè indipendentemente dall’Università frequentata e dall’atteggiamento che ciascuna di esse può assumere nei confronti dell’accesso ai “curricula”. Rilevanza a fini concorsuali – Accessibilità. P97563R – III 54 Non è giustificata la sottrazione all’accesso dei curricula studiorum che abbiano costituito oggetto di valutazione in. sede comparativa con altri soggetti o che comunque possano assumere rilevanza ai fini concorsuali. 396 PARTE SESTA - Massimario In senso conforme tra le altre P93959R – I P94096R – I P95163R – II P95208R – II P95349R – II 59 68 30 42 73 USI CIVICI Vedi ENTI LOCALI usi civici VERIFICHE FISCALI Vedi PROCEDIMENTO TRIBUTARIO E PROCESSO TRIBUTARIO VERIFICHE ISPETTIVE Vedi PROCEDIMENTO ISPETTIVO 397