Assistenza fiscale: le novità interpretate dall`Agenzia

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Assistenza fiscale: le novità interpretate
dall’Agenzia, tra telematica e tempi stretti
Matteo Ferraris Responsabile dei servizi fiscali di Unindustria Alessandria
Con qualche ritardo rispetto alla tradizione, giun­
ge anche quest’anno il consueto indirizzo interpre­
tativo sulle operazioni di assistenza fiscale attual­
mente in corso
Dopo la circolare interpretativa dei contenuti del
730/2008 (vedi circ. n. 34/E/2008), con la
nuova circolare n. 36/E/2008 sono riepilogate le
tradizionali istruzioni operative ed analizzate le
innovazioni. Ci concentreremo su tali ultime in
questo breve commento, rinviando alla lettura
della circolare per i restanti aspetti.
N. 16 - 18 aprile 2008
II
Termini di trasmissione all’Agenzia
La circolare ribadisce i nuovi termini di gestione
dell’adempimento, sintetizzati con chiarezza an­
che sul dorso delle istruzioni alla compilazione del
modello 730/2008.
In particolare è opportuno segnalare che sostituti,
Caf e professionisti abilitati ­ i soggetti, cioè, che
possono prestare assistenza fiscale e «liquidare» le
dichiarazioni presentate dai contribuenti ­ devono
trasmettere telematicamente i flussi all’Agenzia
entro il 25 giugno 2008, prima ancora che i dati
possano essere considerati dai sostituti d’imposta
che dovranno gestire rimborsi o trattenute.
Le operazioni di restituzione o trattenuta sono,
infatti, il momento in cui di norma si rilevano
anomalie ed errori derivanti dal dato dichiarato e
tale attività avviene nel mese di luglio. La dichia­
razione già trasmessa all’Agenzia rende necessa­
riamente rigida la correzione dell’errore secondo
le modalità indicate nel paragrafo 1.4. «Dichiara­
zione 730­integrativo» che, con probabilità, cre­
scerà significativamente da quest’anno.
Secondo tali indicazioni il contribuente che ri­
scontri nella dichiarazione 730/2008 presentata
errori od omissioni, la cui correzione comporta
1. un maggior rimborso,
2. un minor debito o
3. non influisce sulla determinazione dell’imposta
scaturita dalla dichiarazione originaria,
può presentare una dichiarazione integrativa.
Il termine ultimo di tale procedura è collocato al
25 ottobre 2008, solo tramite un CAF­dipendenti
o un professionista abilitato e non tramite il sosti­
tuto d’imposta.
La documentazione da presentare a supporto del­
l’integrazione è
q solo quella relativa all’integrazione effettuata,
necessaria per il controllo di conformità, se l’in­
tegrativa è presentata allo stesso Caf o professio­
nista
q l’intera documentazione se l’assistenza era
stata prestata dal sostituto d’imposta o da un altro
Caf.
In ipotesi diverse (maggior debito, minor rimbor­
so) si può presentare, nei previsti termini ordinari,
una dichiarazione integrativa utilizzando il model­
lo «Unico 2008 ­ Persone fisiche» e provvedere
direttamente al pagamento delle somme dovute.
Casi particolari: variazioni formali
e sostanziali
La circolare analizza alcune ipotesi particolari che
costituiscono eccezione ai criteri generali di inte­
grazione sopra descritti.
1. Intervenuta cessazione del rapporto di lavoro: il
contribuente ricorrendone le condizioni può pre­
sentare il modello 730 integrativo contrassegnato
dal codice 1 se ha un sostituto d’imposta almeno
nel periodo da ottobre a dicembre 2008.
2. Per incompletezza o incongruenza dei dati indica­
ti nel frontespizio della dichiarazione originaria il
sostituto non è stato correttamente identificato: il
contribuente ricorrendone le condizioni può pre­
sentare il modello 730 integrativo contrassegnato
dal codice 2; la dichiarazione può essere integrata
limitatamente al riquadro relativo ai dati del sosti­
tuto d’imposta.
3. Mod. 730 originario non è mai pervenuto al
sostituto d’imposta per inesattezze nei dati indicati
nel frontespizio relativamente al sostituto che deve
effettuare: il contribuente ricorrendone le condi­
zioni può presentare il mod. 730 integrativo con­
trassegnato dal codice 3; la modifica deve essere
apportata dallo stesso soggetto che ha prestato
assistenza per la presentazione della dichiarazione
originaria e la dichiarazione integrativa può essere
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presentata entro il 25.10. Sulle somme a debito
deve essere applicato l’interesse dello 0,40
mensile a partire dal mese di agosto, per i
pensionati a partire dal mese di settembre.
Flussi telematici
La circolare getta una luce sulle procedure speri­
mentali (sostituti d’imposta aventi domicilio fiscale
al 31 dicembre 2007 nelle seguenti Province:
Agrigento, Ascoli Piceno, Biella, Cosenza, Isernia,
L’Aquila, Lecco, Livorno, Matera, Pordenone, Reg­
gio Emilia, Rieti, Salerno, Sassari, Savona, Taranto,
Terni e Verona) che prevedono:
q la liquidazione del 730 da parte del solo Caf ­
dalla sperimentazione sono esclusi i professionisti;
q la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro
le scadenze stabilite, i modelli 730­4, 730­4 retti­
ficativi e 730­4 integrativi di norma destinati ai
sostituti;
q la successiva trasmissione ai sostituti del risulta­
to contabile da parte dell’Agenzia delle Entrate.
I sostituti hanno dovuto costituirsi telematicamen­
te presso l’Agenzia delle Entrate entro lo scorso
31 marzo e potranno aggiornare, entro il 5 mag­
gio 2008, i seguenti dati comunicati:
q l’unica chiave telematica presso cui intendono
ricevere direttamente i mod. 730­4;
q se in possesso di più chiavi quella scelta per
ricevere i mod. 730­4;
q l’intermediario prescelto tra i soggetti incaricati
alla trasmissione elematica;
q codice sede operativa.
La circolare analizza (e risolve) gli aspetti poten­
zialmente patologici connessi alla mancata tra­
smissione del flusso, reintroducendo la trasmissio­
ne tradizionale al sostituto ad opera del Caf (con
contatto diretto del sostituto da parte del Caf)
nell’ipotesi di anomalie.
Tali indicazioni sono rinvenibili nel paragrafo 3.4
della circolare in commento.
Documentazione e controlli
Da ultimo, la circolare si sofferma sulla lista di
controlli che il Caf deve effettuare, indicando limi­
ti e metodologia.
Segnaliamo come l’Agenzia delle Entrtae ribadi­
sca quanto già indicato nella circolare n. 30/E/
2008 e n. 34/E/2008 in tema di deduzione o
detrazione di oneri connessi alla spesa per l’acqui­
sto di farmaci senza «scontrino parlante», ripropo­
nendo l’autocertificazione come mezzo di prova
per il solo anno 2007.
Analoga attenzione ridondante è posta alla certifi­
cazione dei carichi di famiglia in relazione alle
novità introdotte con l’articolo 1, comma 1325,
della legge n. 296/2006 e già commentate con la
circolare n. 15/E/2007 e, recentemente, con le
circolari nn. 15/E/2008 e 34/E/2008.
Il testo della circolare
dichiarazione dei sostituti
d’imposta, Irap e Iva.
Il modello 730 può essere
presentato al proprio sosti­
Oggetto: Modello 730/2008 redditi 2007. Assituto che ha scelto di presta­
1.1 Contribuenti
stenza fiscale prestata dai sostituti di imposta,
re assistenza fiscale, ad un
che possono utilizzare
dai Centri di assistenza fiscale per lavoratori
Centro di assistenza fiscale
il modello 730
per lavoratori dipendenti e
dipendenti e dai professionisti abilitati
Ai fini dell’adempimento
pensionati o a un professio­
degli obblighi dichiarativi
nista abilitato (consulente
possono utilizzare il model­
del lavoro, dottore com­
lo 730/2008, se hanno un
sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni di con­ mercialista o esperto contabile).
In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore
guaglio nei tempi previsti, i seguenti contribuenti:
all’anno il contribuente può rivolgersi:
q lavoratori dipendenti e pensionati;
q soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito q al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno
di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione da aprile a luglio 2008;
salariale e l’indennità di mobilità;
q a un Caf­dipendenti o ad un professionista abilitato, se il
q soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2008 e
agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.
della piccola pesca;
Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo
q sacerdoti della Chiesa cattolica;
determinato può presentare il modello 730 al proprio so­
q giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri tito­ stituto, a un Caf­dipendenti o ad un professionista abilitato
lari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regiona­ se tale contratto dura almeno dal mese di settembre 2007
li, provinciali, comunali;
al mese di giugno 2008.
q soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un Caf­
q produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dipendenti o ad un professionista abilitato, anche i soggetti
1. Dichiarazione
dei redditi con il
modello 730/2008
Agenzia delle Entrate,
Circolare 9 aprile 2008, n. 36
N. 16 - 18 aprile 2008
III
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