L’imposta sul valore aggiunto IVA 6061 Cles A.A. 2008/09 Classe 10 IMPOSTE INDIRETTE - Imposte generali sulle vendite - IVA (in generale) - IVA in Italia - Imposte sulle vendite in contesto internazionale - IRAP Imposte generali sulle vendite Classificazione (2 criteri) - Riferimento economico: Imposte sul valore pieno (intero valore di un bene) o sul valore aggiunto (incremento di valore che si manifesta in un determinato stadio della produzione o distribuzione) - Modalità di applicazione dell’imposta nel ciclo produttivo e distributivo: Imposta monofase (applicata una sola volta nel ciclo produttivo) o plurifase (ripetuta) o plurifase cumulativa (+ volte sulla stessa BI) La combinazione dei due criteri dà luogo alle diverse tipologie -Monofase sul valore pieno: colpiscono l’intero valore del bene al momento del consumo -Plurifase sul valore pieno: di tipo cumulativo, colpiscono il valore totale del bene in tutte le fasi produttive -Plurifase sul valore aggiunto: colpiscono l’incremento di valore realizzato in ogni stadio del processo produttivo e distributivo di un bene o servizio (in tutti i Paesi, a parte US) Distinguiamo tre fasi del ciclo economico produzione (bene di valore a. Coincide con il valore aggiunto nella fase di produzione) vendita all’ingrosso (incremento di valore del bene acquistato di % m) vendita al dettaglio (incremento del prezzo di acquisto a(1+m) di % n). Prezzo finale in assenza di imposte: p=a(1+m)(1+n) I vari tipi di imposte sulle vendite determinano prezzi finali diversi: Imposta monofase al dettaglio: pd=a(1+m)(1+n)(1+ td) aliquote elevate (per esigenze di gettito), vulnerabilità all’evasione (il prelievo è localizzato in una sola fase del processo) Imposta plurifase cumulativa: pc=a(1+m)(1+n)+tca+tca(1+m)+tca(1+n)(1+m) Il prezzo finale dipende dal numero di passaggi o scambi caratterizzano il processo produttivo e distributivo. Favorisce l’integrazione delle imprese (imposta solo sul prezzo finale). Aliquote contenute, minori incentivi all’evasione IVA Imposta sul valore aggiunto, plurifase non cumulativa: si applica all’incremento di valore che si realizza in ogni stadio del processo produttivo e distributivo L’imposta dovuta può essere calcolata secondo il metodo imposta da imposta o base da base. Metodo imposta da imposta: l’aliquota si applica sull’intero valore del bene; il venditore può tuttavia detrarre l’imposta pagata a monte sugli acquisti. Valore delle vendite (impresa i): Vi Valore degli acquisti: Ai aliquota dell’imposta sulle vendite ti aliquota dell’imposta sugli acquisti tj Imposta da versare= IVA a debito - IVA a credito: Ti= ti Vi-tjAi Prezzo finale: p=a+ t1a+ma+ t2a(1+m)- t1a+n(1+m)a+ t3a(1+m)(1+n)t2a(1+m)=a(1+m)(1+n)(1+ t3) dipende solo dall’aliquota applicata nell’ultimo stadio (per effetto del rimborso delle imposte pagate negli stadi precedenti) Metodo base da base: l’aliquota di imposta (τi) si applica sulla differenza tra il valore delle vendite e il valore degli acquisti in ogni stadio della produzione e della distribuzione. Imposta da versare= Ti= τi (Vi-Ai) I due metodi danno luogo allo stesso risultato quando l’aliquota dell’imposta è costante in tutti gli stadi produttivi e in tutti i settori prezzo finale: p=a+ τ1a+ma+ τ2(a(1+m)-a)+n(1+m)a+ τ3(a(1+m)(1+n)a(1+m))=a(1+m)(1+n)+ τ1a+ τ2(a(1+m)-a)+ τ3(a(1+m)(1+n)-a(1+m)) dipende dalle aliquote applicate nei diversi stadi del processo produttivo e distributivo (no rimborso). Solo se le aliquote sono uguali il prezzo finale è proporzionale all’aliquota d’imposta e indipendente dalla ripartizione del valore aggiunto nei diversi stadi ALIQUOTA EFFETTIVA=IVA TOTALE/PREZZO NETTO Quasi tutti i Paesi hanno adottato un’imposta plurifase sul valore aggiunto e non cumulativa. Perché? Neutralità (verso gli assetti produttivi): - Le imposte cumulative sul valore pieno spingono all’integrazione verticale delle imprese. Il carico fiscale dipende dal numero degli scambi. Non neutralità (gli assetti produttivi non dovrebbero dipendere dalla ricerca del min carico fiscale). - Le imposte sul valore aggiunto sono neutrali. Semplicità e Trasparenza (verso le esportazioni) - Le imposte cumulative sulle vendite non sono trasparenti, perché il carico fiscale dipende dal numero di scambi non sempre conosciuto. L’imposta sul valore aggiunto è trasparente, facilmente calcolabile. Nel caso di esportazioni (con rimborso delle imposte sulle vendite al momento dell’esportazione) l’imposta da restituire è immediatamente calcolabile (imposta da imposta). Aliquota effettiva Metodo imposta da imposta: il bene è tassato secondo l’aliquota desiderata, perché il prezzo finale dipende solo dall’aliquota applicata all’ultimo stadio. Base da base: l’aliquota effettiva è diversa da quella prefissata, perché riflette anche l’imposta che grava sul bene intermedio. Esempio 1. L’impresa A vende all’impresa B un bene intermedio, che ha prodotto utilizzando il solo fattore lavoro, al prezzo al netto dell’imposta di 1000. L’impresa B, utilizzando il bene prodotto da A e il fattore lavoro produce un bene finale che vende a 2000 (al netto dell’imposta). L’aliquota sul bene prodotto da A=10% e l’aliquota sul bene prodotto da B=20%. Calcolare le imposte indirette versate dalle due imprese, il prezzo del bene finale venduto da B e l’aliquota effettiva su di esso nei due metodi di calcolo dell’IVA: base da base e imposta da imposta. Base da Base: Imposta da Imposta A versa 0,1*1000=100 A versa 0,1*1000=100 B versa 0,2*(2000-1000)=200 B versa 0,2*2000-0,1*1000=300 Totale imposte indirette =300 Totale imposte indirette=400 Prezzo finale=2000+300=2300 Prezzo finale=2000+400=2400 Aliquota effettiva= Aliquota effettiva= imposta/prezzo netto=300/2000=0,15 400/2000=0,2 Le operazioni di scambio di beni e servizi rilevanti per l’applicazione dell’IVA possono essere distinte in 3 categorie: Operazioni imponibili: le operazioni sono assoggettate a imposta sul loro intero valore secondo l’aliquota specificamente prevista dalla legge Operazioni non imponibili: l’aliquota applicata nell’ultimo stadio è nulla e le imposte afferenti ai precedenti stadi sono rimborsate (agevolmente ottenibile con il metodo imposta da imposta). Esportazioni Operazioni esenti: non è prevista l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto creato nello stadio finale. Non sorge diritto al rimborso dell’imposta afferente agli acquisti intermedi (t3=0). L’IVA grava formalmente sull’impresa all’ultimo stadio e non sul consumatore finale. Servizi creditizi, assicurativi, finanziari, trasporto urbano, sanità, previdenza, educazione. Pubblica Amministrazione. Esempio 1 (continua) Riconsideriamo l’esempio precedente, con il metodo imposta da imposta e la vendita del bene finale da parte di B operazione esente o operazione non imponibile. Operazione esente: Operazione non imponibile A paga 0,1*1000=100 A paga 0,1*1000=100 B paga 0 B paga 0-0,1*1000=-100 Totale imposte indirette=100 Totale imposta indirette=0 Prezzo finale=2000+100=2100 Prezzo finale=2000 Aliquota effettiva=100/2000=0,05 Aliquota effettiva=0 (l’aliquota effettiva non è 0 perché non è previsto il rimborso dell’imposta pagata sui beni intermedi) Base imponibile Teoricamente riferibile a tre tipologie di reddito: - Reddito lordo: non è ammessa in detrazione l’IVA pagata sugli investimenti - Reddito netto: detrazione solo in proporzione alla quota di ammortamento dei beni capitali utilizzati nel periodo di imposta - Consumo: detrazione in misura integrale Riferimento: - Imposta con riferimento finanziario: colpisce solo le operazioni che hanno dato luogo a transazioni monetarie. BI=incassi-pagamenti. E’ compatibile con il metodo imposta da imposta. - Imposta con riferimento reale: tiene conto della formazione del VA. (anche le scorte incorporano VA). Richiede il metodo base da base Differenza: trattamento delle scorte e dei prodotti in corso di lavorazione. Esempio: scorte iniziali=5, scorte finali=7, acquisti=10, vendite=20. Su base finanziaria: base imponibile=20-10=10 Su base reale: base imponibile=20+7-10-5=12 IVA in ITALIA Si applica a: - cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni - importazioni da paesi extra UE da chiunque effettuate (imprese e consumatori finali) - acquisti intracomunitari nell’esercizio di imprese e acquisti di mezzi di trasporto a titolo oneroso e vendite per corrispondenza E’ previsto l’obbligo di rivalsa: il venditore di beni o prestatore di servizi deve obbligatoriamente aggiungere al prezzo di vendita l’imposta che viene traslata in avanti o sull’acquirente imprenditore o professionista che a sua volta la trasferisce in avanti, o sul consumatore finale. Base imponibile di tipo consumo: detraibilità dell’imposta afferente ai beni intermedi e beni di investimento. Finanziario: scorte non imponibili Metodo imposta da imposta. Aliquote 4 e 10% per i beni di prima necessità e socialmente meritori, 20% per gli altri casi. Imposte sulle vendite in un contesto internazionale Problemi: - Neutralità ed efficienza: il meccanismo impositivo non deve distorcere i flussi commerciali internazionali, garantendo un’allocazione efficiente delle risorse. -Ripartizione del gettito fra i diversi paesi: si ritiene che il gettito debba essere attribuito ai paesi in cui il consumo è localizzato. Problema per beni prodotti in un paese e utilizzati in un altro con diverso regime tributario: dove tassarli? 2 principi con effetti diversi Principio di destinazione: un’impresa esportatrice di una merce dal paese A al paese B è assoggettata a imposizione secondo l’aliquota vigente nel paese B nel momento in cui la merce passa il confine. Un consumatore residente in B può effettuare l’acquisto in esenzione di imposta nel paese A per essere assoggettato a imposizione nel momento in cui introduce il bene acquistato nel paese di residenza. Esportazioni non imponibili nel paese di origine, importazioni colpite da imposta secondo l’aliquota del paese in cui il bene è utilizzato. Presuppone controlli doganali. Principio di origine: un’impresa esportatrice di una merce dal paese A al paese B paga l’imposta di A. In B solo per l’eventuale incremento di valore che il bene subisce. Esempio: siamo nel paese B. Principio di destinazione prezzo no tax prezzo cum tax produzione interna pB pB (1+tB) importazione pA pA (1+tB) prezzi relativi pB /pA pB /pA - non modifica i prezzi relativi (efficiente allocazione risorse) - tutto il gettito nel paese in cui il bene è consumato (B) Principio di origine produzione interna importazione prezzi relativi prezzo no tax pB pA pB /pA prezzo cum tax pB (1+tB) pA (1+tA) pB (1+tB) /pA(1+tA) - modifica i prezzi relativi quando le aliquote dei due paesi sono diverse (distorce gli scambi internazionali, inefficiente) - il gettito si ripartisce in ragione della localizzazione della produzione Meglio destinazione. Problema: necessità di controlli doganali. Fino al 1993: principio di destinazione per gli scambi intracomunitari assoggettati a imposizione nel momento di passaggio della frontiera. Esportazioni indirizzate agli altri paesi non imponibili. Dal 1993: con mercato unico e abolizione dei controlli doganali, il principio di destinazione non è più utilizzabile nella UE. Proposta di regime definitivo di tassazione basato su: - principio di origine: le esportazioni sono tassate con l’aliquota del paese di origine senza ulteriore tassazione nel paese di utilizzo (a parte tassazione dell’incremento di valore realizzato nel paese importatore). - stanza di compensazione fra i paesi membri (clearing house). Poiché con il principio di origine il gettito è attribuito al paese di produzione, per riallocare il gettito nel paese in cui il bene è consumato, le somme afferenti alle esportazioni in ogni Stato sono raccolte e attribuite ai paesi importatori. - armonizzazione delle aliquote di imposta (per evitare distorsioni) Problema: complessità della stanza di compensazione, ruolo Europa rispetto ai singoli stati. Rinvio. Regime transitorio: Imprese: - Le esportazioni continuano ad essere non imponibili. - Sui beni importati posti in vendita si applica l’aliquota nazionale sul valore delle vendite (metodo imposta da imposta). Consumatori - Principio di origine sugli acquisti effettuati da residenti che non sono soggetti passivi di imposta: ogni residente di un paese comunitario può acquistare in quantità illimitata in qualsiasi paese comunitario beni di consumo pagando l’imposta dovuta nel paese d’acquisto. Regimi speciali: - vale il principio di destinazione per le vendite per corrispondenza e acquisti di automobili (per consentire di mantenere aliquote nazionali diverse e limitare gli acquisti transfrontalieri). Problema principale: controlli (convenienza a dichiarare esportazioni beni destinati al mercato interno). Prima avvenivano quando la merce passava il confine (dogane), adesso il controllo si fonda sull’obbligo per il venditore di indicare il numero di partita IVA del compratore Esempio 2 L’impresa X localizzata nel paese A vende un bene intermedio all’impresa Y localizzata nel paese B, al prezzo di 1000 (al netto dell’IVA). L’impresa Y produce un bene finale destinato al mercato interno che vende al prezzo di 1500 (al netto dell’IVA). L’aliquota IVA in A è 10% e in B è 20%. Calcoliamo l’imposta versata da X e Y e il gettito in A e in B nel caso in cui l’IVA sia applicata in base al principio di destinazione e in base al principio di origine (metodo imposta da imposta). Destinazione X non versa imposta in A Y versa in B: (0,2*1000)+(0,2*1500-0,2*1000)=200+(300-200)=300 IVA sull’acquisto del bene intermedio IVA sul bene finale= IVA a debito-IVA a credito Gettito in A=0, Gettito in B=300 Origine X versa in A: 0,1*1000=100 Y versa in B: 0,2*1500-0,1*1000=300-100=200 (può detrarre l’IVA sugli acquisti) Gettito in A=100, Gettito in B=200