Florilegium
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Florilegium
Collana diretta da Giuseppe Dalla Torre
La collana intende presentare, con adeguata introduzione e riferimenti documentari, pagine note e meno
note di Maestri del pensiero giuridico e politico–sociale, al fine di favorire un primo, diretto approccio
dello studente universitario con la grande letteratura
in materia. Saranno anche pubblicati brani significativi di atti di assemblee rappresentative, testi normativi,
provvedimenti giurisdizionali e documenti internazionali di particolare rilievo giuridico, storico–giuridico e
politico–sociale.
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isbn 978–88–548–7085–7
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Il magistero di Benedetto XVI
sulle teorie del “gender”
Copyright © Libreria Editrice Vaticana 2013
I edizione: giugno 2014
Giuseppe Dalla Torre
IDENTITÀ SESSUALE
E DIRITTO CANONICO
in Appendice
Il magistero di Benedetto XVI
sulle teorie del “gender”
Indice
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Un’eterogenesi dei fini? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2. Natura e cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3. Il paradigma del matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4. La questione dell’ordine sacro . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Appendice
Le teorie del “gender” nel magistero di Benedetto XVI61
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Introduzione
Le pagine che seguono costituiscono un frammento di
una riflessione assai più ampia che vengo svolgendo ormai da molti anni1, la quale ruota attorno ad una questione
1
Cfr. in particolare Motivi ideologici e contingenze storiche nell’evoluzione
del diritto di famiglia, in F. D’Agostino (a cura di), Famiglia, diritto e diritto di
famiglia, Milano 1985, pp. 35–59; Matrimonio canonico e matrimonio civile nella
storia, da G. Dalla Torre, Introduzione al matrimonio celebrato davanti a ministri
di culto, Bologna 1986, pp. 7–46; Ancora su “due modelli di matrimonio”. Considerazioni fra diritto e storia, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica. 1988,
1989, pp. 33–55; Aspetti dell’inseparabilità tra contratto e sacramento e conflitti
tra Chiesa e Stato nell’età moderna, in Monitor Ecclesiasticus, 1993, pp. 113–144;
Per una storia del diritto di famiglia in Italia, da G. Campanini (a cura di), Le
stagioni della famiglia. La vita quotidiana nella storia d’Italia dall’unità agli anni
Settanta, Cinisello Balsamo 1994, pp. 224–250; Essere coniugi. Riflessioni sul ministero coniugale, in Aa.Vv., Un prete nella Chiesa di Bologna tra memoria e storia.
Scritti per Mons. Giulio Malaguti nel suo giubileo sacerdotale (1946–1996), Bologna 1996, pp. 379–398 (tutti questi scritti sono stati raccolti in G. Dalla Torre,
Matrimonio e famiglia. Saggi di storia del diritto, Roma 2006). Si vedano inoltre:
Individualismo e comunità familiare, in L. Santolini (a cura di), La comunità familiare e le scelte di fine vita, Siena 2010, pp. 19–44; Famiglia senza identità?, in
Iustitia, 2012, 2, pp. 127–131; “Veritas non auctoritas facit matrimonium”, in G.
Dalla Torre–C. Gullo–G. Boni (a cura di), “Veritas non auctoritas facit legem”.
Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet, Città del Vaticano
2012, pp. 211–222. Il testo di cui alla p. 23 ss. riproduce la relazione su Identità
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Giuseppe Dalla Torre
di fondo: il matrimonio, inteso sia come atto costitutivo
della famiglia (matrimonium in fieri) sia come la famiglia
stessa che su questo si fonda e che dura nel tempo (matrimonium in facto esse), è un istituto strutturato dal diritto o
un istituto strutturato dalla legge?
Per i più diritto e legge sono sinonimi, si confondono;
ma non è così.
Con una certa approssimazione si può dire che il diritto
è l’insieme di regole espressione della natura dell’uomo,
che come tali esistono già, rispondono a giustizia e che
l’uomo è chiamato a scoprire. La legge è, invece, la regola
posta dalla volontà umana, in particolare il legislatore, che
si esprime in un comando rivolto ai consociati.
La legge è, di norma, una espressione del diritto, ma
non esaurisce tutto il diritto. È il diritto positivo, cioè il
diritto posto (positum) dalla volontà dell’autorità: sia essa
democratica o tirannica, sia essa riconducibile allo Stato
o ad altro soggetto, come l’Unione Europea o la società
internazionale.
Paradossalmente, può essere anche l’espressione di una
autorità anti–Stato: caso esemplare è quello della mafia. In
effetti quello mafioso è certamente un fenomeno criminale, perseguito dallo Stato, e le regole imposte dalla mafia
alle realtà sociali in cui essa domina si pongono in contrasto con la legge penale. Da questo punto di vista non sono
sessuale e diritto canonico, tenuta al Convegno Nazionale dell’Unione Giuristi
Cattolici Italiani svoltosi a Palermo dal 9 all’11 dicembre 2010, e pubblicata negli
Atti a cura di F. D’Agostino, Identità sessuale e identità di genere, Milano 2012.
Introduzione
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legge, cioè non costituiscono espressione della volontà del
legislatore statale. Se però da una visione formalistica della esperienza giuridica si passa ad una visione sostanziale,
sociologica, se si guarda cioè alla effettività nella vita di
una società, il quadro cambia. Secondo un orientamento
di pensiero il termine “legge” verrebbe dal latino ligare
(lex dicitur a ligando): in questo modo si mette in evidenza il carattere di vincolatività della legge. Dunque non
impropriamente si può indicare per legge l’imposizione di
un dover essere, che è diretto ad ordinare una determinata
società: legge è la volontà espressa dalla legittima autorità
dello Stato, volta a perseguire il giusto; legge è la volontà
di una autorità statale illegittima o tirannica, che prescinde dal giusto o addirittura si oppone ad esso; ma legge è
anche la volontà che una banda di criminali, in grado di
prevalere sullo Stato, riesce effettivamente ad imporre in
un determinato contesto sociale. Si tratta di una “legge”
che è tale solo perché ingiunta con vincolatività e fornita
di sanzioni assai persuasive, sicché risulta impossibile o
eroico ogni tentativo di sottrarsi alla sua cogenza. Pertanto
le regole imposte dalla mafia possono divenire, in determinati contesti, delle “leggi” in senso traslato. Del resto
non a caso Santi Romano, il grande teorico della pluralità
degli ordinamenti giuridici, giungeva a parlare di un vero
e proprio ordinamento giuridico anche nel caso di istituzioni illecite.
Dunque la legge (positiva) ed il diritto (o la giustizia)
costituiscono una bipolarità che, com’è stato di recente
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Giuseppe Dalla Torre
osservato, dev’essere mantenuta2, perché la loro identificazione o addirittura la loro confusione conduce alla
distorsione della legge dalla finalità, sua propria, di essere rivolta al perseguimento della giustizia (“non lex, sed
corruptio legis”, diceva san Tommaso d’Aquino3) ed alla
degenerazione della comunità politica (“remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?”, Sant’Agostino4). Qui si coglie la distinguibilità tra un agire legalmente, che sta a significare agire secondo la legge, ed un
agire legittimamente, che viceversa può indicare l’agire
secondo diritto o secondo giustizia. Si tratta, com’è facilmente comprensibile, di una distinzione concettuale, che
però acquista un rilievo concreto, pratico, nel momento in
cui la legge (o diritto positivo) non sia giusta, con la conseguenza che l’agire nel rispetto della legge se è legale,
non è legittimo. Per fare un esempio se si vuole rozzo, ma
tragico sul piano dell’esperienza storica, i nazisti tennero comportamenti che potevano anche essere legali, cioè
conformi alle prescrizioni del legislatore tedesco, ma che
erano assolutamente illegittimi, cioè antigiuridici, quindi
ingiusti.
2
M. Cartabia–A. Simoncini, Benedetto XVI e il pensiero giuridico, in La
legge di re Salomone. Ragione e diritto nei discorsi di Benedetto XVI, a cura
degli stessi, Prefazione di G. Napolitano, Milano 2013, p. 17. Ma cfr. per un
diverso avviso G. Zagrebelski, La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia
costituzionale, Bologna 2008.
3
Summa theologiae, I–II, q. 95, a. 2 c.
4
De civitate Dei 4, 4.