Florilegium 8 Florilegium Collana diretta da Giuseppe Dalla Torre La collana intende presentare, con adeguata introduzione e riferimenti documentari, pagine note e meno note di Maestri del pensiero giuridico e politico–sociale, al fine di favorire un primo, diretto approccio dello studente universitario con la grande letteratura in materia. Saranno anche pubblicati brani significativi di atti di assemblee rappresentative, testi normativi, provvedimenti giurisdizionali e documenti internazionali di particolare rilievo giuridico, storico–giuridico e politico–sociale. Copyright © MMXI ARACNE editrice S.r.l. www. aracneeditrice. it info@aracneeditrice. it via Raffaele Garofalo, 133/A–B 00173 Roma (06) 93781065 isbn 978–88–548–7085–7 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. Il magistero di Benedetto XVI sulle teorie del “gender” Copyright © Libreria Editrice Vaticana 2013 I edizione: giugno 2014 Giuseppe Dalla Torre IDENTITÀ SESSUALE E DIRITTO CANONICO in Appendice Il magistero di Benedetto XVI sulle teorie del “gender” Indice Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. Un’eterogenesi dei fini? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2. Natura e cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 3. Il paradigma del matrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4. La questione dell’ordine sacro . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Appendice Le teorie del “gender” nel magistero di Benedetto XVI61 7 Introduzione Le pagine che seguono costituiscono un frammento di una riflessione assai più ampia che vengo svolgendo ormai da molti anni1, la quale ruota attorno ad una questione 1 Cfr. in particolare Motivi ideologici e contingenze storiche nell’evoluzione del diritto di famiglia, in F. D’Agostino (a cura di), Famiglia, diritto e diritto di famiglia, Milano 1985, pp. 35–59; Matrimonio canonico e matrimonio civile nella storia, da G. Dalla Torre, Introduzione al matrimonio celebrato davanti a ministri di culto, Bologna 1986, pp. 7–46; Ancora su “due modelli di matrimonio”. Considerazioni fra diritto e storia, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica. 1988, 1989, pp. 33–55; Aspetti dell’inseparabilità tra contratto e sacramento e conflitti tra Chiesa e Stato nell’età moderna, in Monitor Ecclesiasticus, 1993, pp. 113–144; Per una storia del diritto di famiglia in Italia, da G. Campanini (a cura di), Le stagioni della famiglia. La vita quotidiana nella storia d’Italia dall’unità agli anni Settanta, Cinisello Balsamo 1994, pp. 224–250; Essere coniugi. Riflessioni sul ministero coniugale, in Aa.Vv., Un prete nella Chiesa di Bologna tra memoria e storia. Scritti per Mons. Giulio Malaguti nel suo giubileo sacerdotale (1946–1996), Bologna 1996, pp. 379–398 (tutti questi scritti sono stati raccolti in G. Dalla Torre, Matrimonio e famiglia. Saggi di storia del diritto, Roma 2006). Si vedano inoltre: Individualismo e comunità familiare, in L. Santolini (a cura di), La comunità familiare e le scelte di fine vita, Siena 2010, pp. 19–44; Famiglia senza identità?, in Iustitia, 2012, 2, pp. 127–131; “Veritas non auctoritas facit matrimonium”, in G. Dalla Torre–C. Gullo–G. Boni (a cura di), “Veritas non auctoritas facit legem”. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet, Città del Vaticano 2012, pp. 211–222. Il testo di cui alla p. 23 ss. riproduce la relazione su Identità 9 10 Giuseppe Dalla Torre di fondo: il matrimonio, inteso sia come atto costitutivo della famiglia (matrimonium in fieri) sia come la famiglia stessa che su questo si fonda e che dura nel tempo (matrimonium in facto esse), è un istituto strutturato dal diritto o un istituto strutturato dalla legge? Per i più diritto e legge sono sinonimi, si confondono; ma non è così. Con una certa approssimazione si può dire che il diritto è l’insieme di regole espressione della natura dell’uomo, che come tali esistono già, rispondono a giustizia e che l’uomo è chiamato a scoprire. La legge è, invece, la regola posta dalla volontà umana, in particolare il legislatore, che si esprime in un comando rivolto ai consociati. La legge è, di norma, una espressione del diritto, ma non esaurisce tutto il diritto. È il diritto positivo, cioè il diritto posto (positum) dalla volontà dell’autorità: sia essa democratica o tirannica, sia essa riconducibile allo Stato o ad altro soggetto, come l’Unione Europea o la società internazionale. Paradossalmente, può essere anche l’espressione di una autorità anti–Stato: caso esemplare è quello della mafia. In effetti quello mafioso è certamente un fenomeno criminale, perseguito dallo Stato, e le regole imposte dalla mafia alle realtà sociali in cui essa domina si pongono in contrasto con la legge penale. Da questo punto di vista non sono sessuale e diritto canonico, tenuta al Convegno Nazionale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani svoltosi a Palermo dal 9 all’11 dicembre 2010, e pubblicata negli Atti a cura di F. D’Agostino, Identità sessuale e identità di genere, Milano 2012. Introduzione 11 legge, cioè non costituiscono espressione della volontà del legislatore statale. Se però da una visione formalistica della esperienza giuridica si passa ad una visione sostanziale, sociologica, se si guarda cioè alla effettività nella vita di una società, il quadro cambia. Secondo un orientamento di pensiero il termine “legge” verrebbe dal latino ligare (lex dicitur a ligando): in questo modo si mette in evidenza il carattere di vincolatività della legge. Dunque non impropriamente si può indicare per legge l’imposizione di un dover essere, che è diretto ad ordinare una determinata società: legge è la volontà espressa dalla legittima autorità dello Stato, volta a perseguire il giusto; legge è la volontà di una autorità statale illegittima o tirannica, che prescinde dal giusto o addirittura si oppone ad esso; ma legge è anche la volontà che una banda di criminali, in grado di prevalere sullo Stato, riesce effettivamente ad imporre in un determinato contesto sociale. Si tratta di una “legge” che è tale solo perché ingiunta con vincolatività e fornita di sanzioni assai persuasive, sicché risulta impossibile o eroico ogni tentativo di sottrarsi alla sua cogenza. Pertanto le regole imposte dalla mafia possono divenire, in determinati contesti, delle “leggi” in senso traslato. Del resto non a caso Santi Romano, il grande teorico della pluralità degli ordinamenti giuridici, giungeva a parlare di un vero e proprio ordinamento giuridico anche nel caso di istituzioni illecite. Dunque la legge (positiva) ed il diritto (o la giustizia) costituiscono una bipolarità che, com’è stato di recente 12 Giuseppe Dalla Torre osservato, dev’essere mantenuta2, perché la loro identificazione o addirittura la loro confusione conduce alla distorsione della legge dalla finalità, sua propria, di essere rivolta al perseguimento della giustizia (“non lex, sed corruptio legis”, diceva san Tommaso d’Aquino3) ed alla degenerazione della comunità politica (“remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?”, Sant’Agostino4). Qui si coglie la distinguibilità tra un agire legalmente, che sta a significare agire secondo la legge, ed un agire legittimamente, che viceversa può indicare l’agire secondo diritto o secondo giustizia. Si tratta, com’è facilmente comprensibile, di una distinzione concettuale, che però acquista un rilievo concreto, pratico, nel momento in cui la legge (o diritto positivo) non sia giusta, con la conseguenza che l’agire nel rispetto della legge se è legale, non è legittimo. Per fare un esempio se si vuole rozzo, ma tragico sul piano dell’esperienza storica, i nazisti tennero comportamenti che potevano anche essere legali, cioè conformi alle prescrizioni del legislatore tedesco, ma che erano assolutamente illegittimi, cioè antigiuridici, quindi ingiusti. 2 M. Cartabia–A. Simoncini, Benedetto XVI e il pensiero giuridico, in La legge di re Salomone. Ragione e diritto nei discorsi di Benedetto XVI, a cura degli stessi, Prefazione di G. Napolitano, Milano 2013, p. 17. Ma cfr. per un diverso avviso G. Zagrebelski, La legge e la sua giustizia. Tre capitoli di giustizia costituzionale, Bologna 2008. 3 Summa theologiae, I–II, q. 95, a. 2 c. 4 De civitate Dei 4, 4.