Dal Corso De Carlo Falco 20 ottobre 2016_Seconda partex

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento FISPPA – Sezione di Psicologia Applicata
Convegno
La prevenzione dei disturbi
psico-sociali correlati al lavoro
Il disagio lavorativo e il danno alla persona:
interventi preventivi e correttivi
Laura Dal Corso, Nicola A. De Carlo, Alessandra Falco
Seconda parte
Belluno, Ulss 1 SPISAL
20 Ottobre 2016
Le costrittività organizzative (1)
• L’INAIL, nella circolare 71/2003, riconosce eventuali
patologie legate al mobbing come malattie professionali,
qualora vengano riscontrati fattori di rischio nell’ambiente di
lavoro causati da problematicità di tipo organizzativo.
• La circolare INAIL riporta: “Secondo un’interpretazione
aderente all’evoluzione delle forme di organizzazione dei
processi produttivi ed alla crescente attenzione ai profili di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la nozione di causa
lavorativa consente di comprendere non solo la nocività
delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo
aziendale (siano esse tabellate o non) ma anche quella
riconducibile all’organizzazione aziendale delle attività
lavorative”.
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Le costrittività organizzative (2)
• I disturbi psichici quindi possono essere considerati di
origine professionale solo se sono causati, o concausati in
modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni
dell’attività e dell’organizzazione del lavoro.
• Si ritiene che tali condizioni ricorrano esclusivamente in
presenza di situazioni di incongruenza delle scelte in
ambito organizzativo, definibili con l’espressione
“costrittività organizzativa”.
• Le situazioni di “costrittività organizzativa” più ricorrenti
sono riportate di seguito, in un elenco che riveste un
imprescindibile valore orientativo per eventuali situazioni
assimilabili.
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Elenco delle “costrittività organizzative”
• Marginalizzazione dalla attività lavorativa
• Svuotamento delle mansioni
• Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività
forzata
• Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro
• Ripetuti trasferimenti ingiustificati
• Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al
profilo professionale posseduto
• Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche
in relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici
• Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie
• Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni
inerenti l’ordinaria attività di lavoro
• Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative
formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale
• Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo
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Suppl. ord. G.U. 1.04.2010
• Lista II – Malattie la cui origine professionale è di limitata
probabilità: prevede al gruppo 7 le malattie psichiche e
psicosomatiche da disfunzione dell’organizzazione del
lavoro.
• Individua le lavorazioni/esposizioni nelle disfunzioni
dell’organizzazione del lavoro (le costrittività organizzative
precedentemente elencate).
• Codifica le seguenti forme morbose:
– disturbo dell’adattamento cronico (con ansia,
depressione, reazione mista, alterazione della condotta
e/o della emotività, disturbi somatoformi);
– disturbo post-traumatico da stress.
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IL DANNO ALLA PERSONA
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Definizione di danno alla persona
Modificazione peggiorativa dello stato anteriore di
un soggetto rappresentata dal passaggio dalla
salute alla malattia o dall’aggravamento di una
malattia pre-esistente.
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Risarcibilità del danno
Nel risarcimento del danno deve essere accertato
un duplice nesso di causalità:
dapprima va dimostrata l’esistenza della
responsabilità individuando il nesso causale tra
il comportamento illecito e l’evento dannoso
(danno base);
successivamente vanno precisate, applicando
il principio della causalità adeguata, le
conseguenze ammissibili del fatto illecito
(danni conseguenza) allo scopo di conoscere
l’intero ammontare del danno (delimitazione del
risarcimento dovuto).
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Categorie del danno risarcibile
Danno patrimoniale: perdita o diminuzione
del patrimonio in conseguenza del fatto
dannoso. Comprende il danno emergente
ed il lucro cessante.
Danno non patrimoniale: morale, biologico
ed esistenziale.
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Danno morale
Consiste nelle sofferenze psichiche (dolore
morale, preoccupazioni) o fisiche (sofferenze
somatiche) patite dal danneggiato e/o
nell’ingiusto turbamento dello stato d’animo in
conseguenza dell’offesa subita.
È liquidato in via equitativa tenuto conto delle
effettive sofferenze patite dal leso e di tutte le
circostanze peculiari del caso concreto.
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Danno biologico
È un danno di natura non patrimoniale, la
cui risarcibilità è stata sancita dalla
sentenza 184/1986 della Corte
Costituzionale.
Consiste nella pura lesione dell’integrità
fisica e psichica della persona, quale bene
protetto in sé e per sé indipendentemente
dalla capacità dell’individuo di produrre
reddito.
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Importanza della sentenza 184/1986
Sottolinea la risarcibilità, oltre che del danno
fisico, anche del danno psichico (o meglio del
danno biologico di natura psichica) ossia della
lesione alla salute psichica dell’individuo.
Definisce il danno morale come un
“transeunte turbamento dell’animo”
conseguente all’evento dannoso.
Identifica il danno base nel danno biologico,
mentre la capacità di produrre reddito viene
risarcita solo come danno conseguenza.
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Definizione di danno biologico
Menomazione permanente e/o temporanea
dell’integrità psico-fisica della persona,
comprensiva degli aspetti personali dinamicorelazionali, passibile di accertamento e di
valutazione medico-legale e indipendente da
ogni riferimento alla capacità di produrre reddito.
(S.I.M.L.A., 2001)
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Warning!
Il “danno biologico di natura psichica” non va
confuso con il “danno psichico di natura
psicologica”, nel quale confluiscono tutte le
compromissioni dell’equilibrio psichico e/o
dell’adattamento sociale dell’individuo capaci di
ridurne in qualche modo le capacità, le
potenzialità e le qualità personali senza tuttavia
arrivare a configurarsi in un vero e proprio
quadro clinico patologico (malattia).
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Il danno esistenziale nella dottrina
Il danno esistenziale è ravvisabile quando l’illecito
impedisce al danneggiato di dedicarsi alle attività
realizzatrici della persona, intesa quale bene
anche costituzionalmente tutelato, andando ad
incidere sulla sua sfera esistenziale.
(Cendon, 2001)
Il danno esistenziale è la compromissione della
qualità della vita normale del soggetto o uno stato
di disagio psichico che non arriva a configurarsi
come un quadro clinico patologico.
(Pajardi, Macrì & Betsos, 2006)
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Proposta di definizione del danno esistenziale
Alterazione in senso peggiorativo dello stato di
vita, lavorativo, familiare, relazionale di un
individuo che trova il suo fondamento giuridico
nella violazione del diritto di un bene
costituzionalmente garantito quale il diritto alla
qualità della vita e alla libera estrinsecazione
della personalità.
Non necessariamente comporta la sussistenza di
un disagio psichico in quanto per il suo
concretizzarsi è sufficiente un peggioramento del
modo di essere, di esistere del soggetto.
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Danno esistenziale e danno morale
L’introduzione del danno esistenziale è
orientata a rivendicare la possibilità di
chiedere altro e di più rispetto alla transeunte
sofferenza del danno morale.
Il danno esistenziale infatti non ha nulla a che
fare con le lacrime, le sofferenze e i patemi
d’animo del danno morale (che realizzano un
“sentire”) ma è piuttosto un “non poter più
fare, un dover agire diversamente” nei rapporti
familiari e sociali, nelle attività culturali, di
svago e di intrattenimento.
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Analisi del nesso causale nella valutazione
del danno alla persona
Ricostruzione dello stato anteriore del
soggetto
Verifica della natura ed entità della
modificazione peggiorativa dello stato
anteriore
Esame della riferibilità o meno della
modificazione obiettivata all’antecedente di
rilevanza giuridica
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Il danno biologico di natura psichica
Aspetto fondamentale per l’individuazione del danno biologico
di natura psichica è l’accertamento del nesso causale tra
evento illecito ed il disturbo psico-patologico ad esso
conseguito, una volta che esso sia stato clinicamente
diagnosticato e nosograficamente classificato in modo
corretto.
Accertata l’esistenza del nesso causale si procede
successivamente alla quantificazione medico-legale del
danno, che presuppone ovviamente la stabilizzazione dei
postumi e richiede quindi di verificare la persistenza dei
disturbi psichici ad adeguata distanza di tempo dall’evento
psico-lesivo.
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Il danno biologico di natura psichica
Aspetto fondamentale per l’individuazione del danno biologico
di natura psichica è l’accertamento del nesso causale tra
evento illecito ed il disturbo psico-patologico ad esso
conseguito, una volta che esso sia stato clinicamente
diagnosticato e nosograficamente classificato in modo
corretto.
Accertata l’esistenza del nesso causale si procede
successivamente alla quantificazione medico-legale del
danno, che presuppone ovviamente la stabilizzazione dei
postumi e richiede quindi di verificare la persistenza dei
disturbi psichici ad adeguata distanza di tempo dall’evento
psico-lesivo.
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