UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA Dipartimento FISPPA – Sezione di Psicologia Applicata Convegno La prevenzione dei disturbi psico-sociali correlati al lavoro Il disagio lavorativo e il danno alla persona: interventi preventivi e correttivi Laura Dal Corso, Nicola A. De Carlo, Alessandra Falco Seconda parte Belluno, Ulss 1 SPISAL 20 Ottobre 2016 Le costrittività organizzative (1) • L’INAIL, nella circolare 71/2003, riconosce eventuali patologie legate al mobbing come malattie professionali, qualora vengano riscontrati fattori di rischio nell’ambiente di lavoro causati da problematicità di tipo organizzativo. • La circolare INAIL riporta: “Secondo un’interpretazione aderente all’evoluzione delle forme di organizzazione dei processi produttivi ed alla crescente attenzione ai profili di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la nozione di causa lavorativa consente di comprendere non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale (siano esse tabellate o non) ma anche quella riconducibile all’organizzazione aziendale delle attività lavorative”. 2 Le costrittività organizzative (2) • I disturbi psichici quindi possono essere considerati di origine professionale solo se sono causati, o concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell’attività e dell’organizzazione del lavoro. • Si ritiene che tali condizioni ricorrano esclusivamente in presenza di situazioni di incongruenza delle scelte in ambito organizzativo, definibili con l’espressione “costrittività organizzativa”. • Le situazioni di “costrittività organizzativa” più ricorrenti sono riportate di seguito, in un elenco che riveste un imprescindibile valore orientativo per eventuali situazioni assimilabili. 3 Elenco delle “costrittività organizzative” • Marginalizzazione dalla attività lavorativa • Svuotamento delle mansioni • Mancata assegnazione dei compiti lavorativi, con inattività forzata • Mancata assegnazione degli strumenti di lavoro • Ripetuti trasferimenti ingiustificati • Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo professionale posseduto • Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali condizioni di handicap psico-fisici • Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie • Inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di lavoro • Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad iniziative formative, di riqualificazione e aggiornamento professionale • Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di controllo 4 Suppl. ord. G.U. 1.04.2010 • Lista II – Malattie la cui origine professionale è di limitata probabilità: prevede al gruppo 7 le malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzione dell’organizzazione del lavoro. • Individua le lavorazioni/esposizioni nelle disfunzioni dell’organizzazione del lavoro (le costrittività organizzative precedentemente elencate). • Codifica le seguenti forme morbose: – disturbo dell’adattamento cronico (con ansia, depressione, reazione mista, alterazione della condotta e/o della emotività, disturbi somatoformi); – disturbo post-traumatico da stress. 5 IL DANNO ALLA PERSONA 6 Definizione di danno alla persona Modificazione peggiorativa dello stato anteriore di un soggetto rappresentata dal passaggio dalla salute alla malattia o dall’aggravamento di una malattia pre-esistente. 7 Risarcibilità del danno Nel risarcimento del danno deve essere accertato un duplice nesso di causalità: dapprima va dimostrata l’esistenza della responsabilità individuando il nesso causale tra il comportamento illecito e l’evento dannoso (danno base); successivamente vanno precisate, applicando il principio della causalità adeguata, le conseguenze ammissibili del fatto illecito (danni conseguenza) allo scopo di conoscere l’intero ammontare del danno (delimitazione del risarcimento dovuto). 8 Categorie del danno risarcibile Danno patrimoniale: perdita o diminuzione del patrimonio in conseguenza del fatto dannoso. Comprende il danno emergente ed il lucro cessante. Danno non patrimoniale: morale, biologico ed esistenziale. 9 Danno morale Consiste nelle sofferenze psichiche (dolore morale, preoccupazioni) o fisiche (sofferenze somatiche) patite dal danneggiato e/o nell’ingiusto turbamento dello stato d’animo in conseguenza dell’offesa subita. È liquidato in via equitativa tenuto conto delle effettive sofferenze patite dal leso e di tutte le circostanze peculiari del caso concreto. 10 Danno biologico È un danno di natura non patrimoniale, la cui risarcibilità è stata sancita dalla sentenza 184/1986 della Corte Costituzionale. Consiste nella pura lesione dell’integrità fisica e psichica della persona, quale bene protetto in sé e per sé indipendentemente dalla capacità dell’individuo di produrre reddito. 11 Importanza della sentenza 184/1986 Sottolinea la risarcibilità, oltre che del danno fisico, anche del danno psichico (o meglio del danno biologico di natura psichica) ossia della lesione alla salute psichica dell’individuo. Definisce il danno morale come un “transeunte turbamento dell’animo” conseguente all’evento dannoso. Identifica il danno base nel danno biologico, mentre la capacità di produrre reddito viene risarcita solo come danno conseguenza. 12 Definizione di danno biologico Menomazione permanente e/o temporanea dell’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali dinamicorelazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico-legale e indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito. (S.I.M.L.A., 2001) 13 Warning! Il “danno biologico di natura psichica” non va confuso con il “danno psichico di natura psicologica”, nel quale confluiscono tutte le compromissioni dell’equilibrio psichico e/o dell’adattamento sociale dell’individuo capaci di ridurne in qualche modo le capacità, le potenzialità e le qualità personali senza tuttavia arrivare a configurarsi in un vero e proprio quadro clinico patologico (malattia). 14 Il danno esistenziale nella dottrina Il danno esistenziale è ravvisabile quando l’illecito impedisce al danneggiato di dedicarsi alle attività realizzatrici della persona, intesa quale bene anche costituzionalmente tutelato, andando ad incidere sulla sua sfera esistenziale. (Cendon, 2001) Il danno esistenziale è la compromissione della qualità della vita normale del soggetto o uno stato di disagio psichico che non arriva a configurarsi come un quadro clinico patologico. (Pajardi, Macrì & Betsos, 2006) 15 Proposta di definizione del danno esistenziale Alterazione in senso peggiorativo dello stato di vita, lavorativo, familiare, relazionale di un individuo che trova il suo fondamento giuridico nella violazione del diritto di un bene costituzionalmente garantito quale il diritto alla qualità della vita e alla libera estrinsecazione della personalità. Non necessariamente comporta la sussistenza di un disagio psichico in quanto per il suo concretizzarsi è sufficiente un peggioramento del modo di essere, di esistere del soggetto. 16 Danno esistenziale e danno morale L’introduzione del danno esistenziale è orientata a rivendicare la possibilità di chiedere altro e di più rispetto alla transeunte sofferenza del danno morale. Il danno esistenziale infatti non ha nulla a che fare con le lacrime, le sofferenze e i patemi d’animo del danno morale (che realizzano un “sentire”) ma è piuttosto un “non poter più fare, un dover agire diversamente” nei rapporti familiari e sociali, nelle attività culturali, di svago e di intrattenimento. 17 Analisi del nesso causale nella valutazione del danno alla persona Ricostruzione dello stato anteriore del soggetto Verifica della natura ed entità della modificazione peggiorativa dello stato anteriore Esame della riferibilità o meno della modificazione obiettivata all’antecedente di rilevanza giuridica 18 Il danno biologico di natura psichica Aspetto fondamentale per l’individuazione del danno biologico di natura psichica è l’accertamento del nesso causale tra evento illecito ed il disturbo psico-patologico ad esso conseguito, una volta che esso sia stato clinicamente diagnosticato e nosograficamente classificato in modo corretto. Accertata l’esistenza del nesso causale si procede successivamente alla quantificazione medico-legale del danno, che presuppone ovviamente la stabilizzazione dei postumi e richiede quindi di verificare la persistenza dei disturbi psichici ad adeguata distanza di tempo dall’evento psico-lesivo. 19 Il danno biologico di natura psichica Aspetto fondamentale per l’individuazione del danno biologico di natura psichica è l’accertamento del nesso causale tra evento illecito ed il disturbo psico-patologico ad esso conseguito, una volta che esso sia stato clinicamente diagnosticato e nosograficamente classificato in modo corretto. Accertata l’esistenza del nesso causale si procede successivamente alla quantificazione medico-legale del danno, che presuppone ovviamente la stabilizzazione dei postumi e richiede quindi di verificare la persistenza dei disturbi psichici ad adeguata distanza di tempo dall’evento psico-lesivo. 20