newsletter n. 37

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Osservatorio Normativo
Financial Services
Sintesi e riferimenti delle principali novità normative
Newsletter n.37
1 maggio – 30 giugno 2016
Accenture Finance & Risk
Indice
1
BANKING ____________________________________________________________ 3
1.1
Vigilanza Prudenziale e Banking Union ___________________________________________ 3
1.2
Conduct of Business ____________________________________________________________ 7
1.3
Financial Crime _________________________________________________________________ 9
1.4
Accounting & Taxes _____________________________________________________________ 9
2
CAPITAL MARKET ____________________________________________________ 11
3
INSURANCE _________________________________________________________ 14
4
HIGHLIGHT __________________________________________________________ 16
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2
Accenture Finance & Risk
1
1.1
BANKING
Vigilanza Prudenziale e Banking Union
Segnalazioni sulla liquidità
Fonte: Banca d’Italia
Data: 26 Aprile 2016
Breve descrizione
Il presente documento riporta il 7° aggiornamento della Circolare n. 286 del del 17 dicembre 2013 che
recepisce, a livello nazionale, le modifiche apportate dall’EBA al framework segnaletico europeo
in materia di metriche di controllo delle segnalazioni sulla liquidità (cfr. Regolamento di esecuzione
UE n. 2016/313).
In particolare sono state state inserite nella Parte I della Circolare due nuove sezioni (Sez. 19 e 20)
riguardanti rispettivamente le segnalazioni su base individuale e consolidata. Gli schemi segnaletici
introdotti, completi di istruzioni per la compilazione, sono relativi a:
 concentrazione dei finanziamenti ricevuti per controparte;
 concentrazione dei finanziamenti ricevuti per tipologia di prodotto - prodotti maggiori dell’1%
delle passività totali;
 prezzi dei finanziamenti ricevuti ripartiti in base alla durata originaria;
 rinnovo dei finanziamenti;
 concentrazione della capacità di compensazione (“counterbalancing capacity”) per
emittente/controparte.
Gli obblighi segnaletici in materia di ALMM si applicano, con riferimento alle segnalazioni su base
individuale e consolidata, a partire dalla data contabile del 30 aprile 2016 e hanno frequenza
mensile. Fanno eccezione gli istituti per i quali è applicabile il principio di proporzionalità per i quali
il termine decorre dal 30 giugno 2016 e con frequenza trimestrale.
I termini di inoltro delle segnalazioni sono previsti dall’art. 3 del Regolamento di esecuzione n.
680/2014.
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c286/
Linee Guida Liquidity Coverage Ratio
Fonte: EBA
Data: 11 Maggio 2016
Breve descrizione
Il presente documento riporta il draft delle linee guida EBA sulla disclosure in ambito Liquidity
Coverage Ratio (LCR). In particolare l’EBA ha posto in consultazione il documento in oggetto che
specifica le informazioni quantitative e qualitative che gli istituti sono tenuti a comunicare relativamente
alla gestione del rischio di liquidità.
Le linee guida precisano le metriche e i dati rilevanti nel contesto del rischio di liquidità e prevedono
strumenti uniformi di disclosure, tra cui:
 una tabella armonizzata con informazioni qualitative e quantitative per la disclosure sulle
informazioni generali sulla gestione del rischio di liquidità (già definita nel CRR);
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3
Accenture Finance & Risk

dei template qualitativi e quantitativi con le relative istruzioni di compilazione sulla
composizione del LCR.
.
La consultazione terminerà l’11 agosto 2016, mentre l’applicazione delle Linee Guida è prevista non
prima del 30 giugno 2017.
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/liquidity-risk/guidelines-on-the-lcr-disclosure
Sicurezza dei pagamenti tramite internet
Fonte: Banca d’Italia
Data: 17 Maggio 2016
Breve descrizione
Il presente documento riporta il 16° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013 di Banca
d’Italia che recepisce nell’ordinamento italiano gli “Orientamenti in materia di sicurezza dei
pagamenti tramite internet” emanati dall’EBA il 19 dicembre 2014.
L’aggiornamento è intervenuto con l’aggiunta della sezione VII “Principi organizzativi relativi a
specifiche attività o profili di rischio” (Titolo IV, Parte Prima della Circolare) che richiama esplicitamente
i contenuti degli Orientamenti emanati dall’EBA per la definizione di idonee misure di sicurezza per
i pagamenti via internet.
Le nuove disposizioni si riferiscono alle operazioni di pagamento effettuate tramite canale
internet, quali:
 esecuzione dei pagamenti con carte;
 esecuzione di bonifici;
 emissione o modifica di mandati elettronici di addebito diretto;
 trasferimento di moneta elettronica tra due conti di moneta elettronica.
Le disposizioni richiamate dovranno essere adottate entro il 30 settembre 2016. Entro il 30 ottobre
2016 dovrà essere trasmessa alla BCE o alla Banca d’Italia una relazione, approvata dall’organo
con funzione di supervisione strategica, sugli interventi effettuati al fine di ottemperare alle
disposizioni del presente aggiornamento.
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/
Precisazioni sulla nuova segnalazione sulle esposizioni in sofferenza
Fonte: Banca d’Italia
Data: 26 Maggio 2016
Breve descrizione
Il presente documento pubblicato dalla Banca d’Italia riporta alcune precisazioni con riferimento alla
comunicazione del 29 marzo 2016 con la quale è stata istituita la nuova rilevazione statistica sulle
esposizioni in sofferenza (survey ‘NPL’).
Le precisazioni sono relative alle istruzioni e alla documentazione tecnico-operativa per la
trasmissione della rilevazione stessa (schemi segnaletici e sistema delle codifiche).
Le integrazioni riportate nel documento in oggetto saranno poi recepite alla prima occasione utile
all’interno della normativa di riferimento.
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com-20160329
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Accenture Finance & Risk
AnaCredit: raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito
Fonte: Banca Centrale Europea
Data: 1 Giugno 2016
Breve descrizione
Il presente documento pubblicato dalla BCE sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea –
Regolamento EU 2016/867 – è relativo alla disciplina per la raccolta di dati granulari sul credito e
sul rischio di credito (cd. AnaCredit).
Sulla base di tale normativa, le Banche Centrali Nazionali dell’area dell’euro raccoglieranno le
informazioni, armonizzate ed estremamente granulari, su finanziamenti e garanzie riferite alle
controparti identificate come persone giuridiche.
La prima fase di rilevazioni inizia il 1°settembre 2018 e la prima trasmissione mensile e trimestrale
di questa fase inizia con i dati per il 30 settembre 2018. Al fine di garantire un’appropriata base
anagrafica delle controparti, le Banche Centrali Nazionali trasmetteranno alla BCE, entro il 1° marzo
2018, un primo insieme di dati di riferimento della controparte, in conformità del modello 1
dell'allegato I che identifica i principali dati relativi alla controparte e agli strumenti.
Viene inoltre prevista la possibilità per le Banche Centrali Nazionali di:
 richiedere ai soggetti dichiaranti di fornire dati di riferimento delle controparti e dati sul
credito parziali o completi dal 31 dicembre 2017 in poi.
 posticipare la prima trasmissione alla BCE di dati sul credito relativi alle date di riferimento
per la segnalazione anteriori al 1° febbraio 2019, purché trasmettano tali dati alla BCE non
oltre il 31 marzo 2019.
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/date/2016/html/index.en.html
Fattori di ponderazione del rischio per i finanziamenti specializzati
Fonte: EBA
Data: 13 Giugno 2016
Breve descrizione
Il presente documento riporta il final draft delle norme tecniche di regolamentazione (RTS) in
materia assegnazione dei fattori di ponderazione per le esposizioni da finanziamenti specializzati
(i.e. specialised lending) così come richiesto dall’art. 153, par. 9 del CRR.
Lo scopo del documento è quello di armonizzare l’assegnazione dei fattori di ponderazione per le
esposizioni da finanziamenti specializzati per gli istituti che applicano l’approccio cd. “supervisory
slotting criteria”.
Il documento prevede quattro classi di specialised lending: project finance, real estate, object
finance, e commodities finance. Per ognuna di queste classi sono definiti specifici criteri di
valutazione attraverso una lista di fattori di cui le istituzioni devono tenere conto. Ogni fattore è poi
ulteriormente scomposto in sub-factor e alcuni di questi sono ulteriormente scomposti in componenti
dei sub-factor.
Utilizzando il metodo descritto all’interno degli RTS le istituzioni determinano, secondo determinate
condizioni, il fattore di ponderazione da attribuire all’esposizione da finanziamenti specializzati.
Tali RTS hanno anche preso in considerazione le recenti proposte di Basilea sui vincoli sull’utilizzo dei
modelli interni.
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Accenture Finance & Risk
https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-final-draft-technical-standards-on-specialised-lendingexposures
Revisione delle modalità di gestione e trasmissione delle segnalazioni di vigilanza
Fonte: Banca d’Italia
Data: 22 Giugno 2016
Breve descrizione
Il presente documento descrive le revisioni sulle modalità di gestione, rappresentazione e
trasmissione delle segnalazioni di vigilanza nel contesto italiano. In particolare è prevista una
complessiva revisione della normativa in materia al fine di superare una serie di criticità
principalmente legate al fatto che inizialmente in Italia le regole europee sono state applicate, attraverso
l’esercizio di un’opzione prevista dalla normativa comunitaria, disciplinando il primary reporting con le
Circolari segnaletiche della Banca d’Italia, la cui impostazione è stata tenuta ferma sui criteri nazionali
di rilevazione dei dati (cd. “sistema matriciale”). In particolare le disposizioni sono state riarticolate in
una parte “armonizzata”, dai contenuti coincidenti con quelli europei, e in una “non armonizzata”,
comprendente altre informazioni di vigilanza. Tale scelta, inizialmente compiuta per ragioni di
continuità ed economicità, sta rivelandosi onerosa per gli intermediari e per la Banca d’Italia stessa.
Per superare tali criticità, i nuovi moduli segnaletici per i quali è prevista la diffusione di un Data
Point Model da parte dell’EBA non saranno più inclusi nelle Circolari della Banca; relativamente
a questi, pertanto, gli intermediari effettueranno il primary reporting con le modalità armonizzate.
Contemporaneamente, le disposizioni segnaletiche armonizzate presenti nelle Circolari n. 115,
272, 286 e 154 saranno gradualmente abrogate, lasciando spazio, anche per il primary reporting,
alla segnalazione delle informazioni secondo le disposizioni europee.
Anche nella nuova architettura segnaletica, la Banca d’Italia continuerà a prestare assistenza agli
intermediari per la corretta compilazione delle segnalazioni di vigilanza.
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/comunicazioni/com20160623/index.html
Modifiche al funzionamento della Centrale Rischi
Fonte: Banca d’Italia
Data: 30 Giugno 2016
Breve descrizione
Il presente documento riporta la risposta alla consultazione avviata il 5 maggio 2016 relativa alla
proposta di modifica della Circolare 139/91 in merito al funzionamento della Centrale Rischi
(CR).
Le modifiche, che verrebbero emanate con il 15° aggiornamento della Circolare n. 139 dell’11 febbraio
1991, sono necessarie per:
1. avviare lo scambio di dati tra la Centrale dei rischi italiana e la Centrale dei rischi della
Repubblica di San Marino, secondo criteri analoghi a quelli oggi seguiti per lo scambio dei dati
con altre Centrali dei rischi europee;
2. rappresentare nel sistema informativo della CR (sia nelle segnalazioni mensili che in quelle
inframensili di “stato”):
 le operazioni di cessione tra intermediari aventi ad oggetto crediti in sofferenza o crediti
commerciali acquisiti nell’ambito dell’ordinaria attività di factoring;
 i crediti passati a perdita.
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Accenture Finance & Risk
La consultazione, conclusasi il 30 giugno 2016, ha permesso di chiarire alcuni aspetti relativi alle
segnalazioni degli intermediari creditizi mentre con riferimento allo scambio dati tra la Centrale dei
rischi italiana e la Centrale dei rischi di San Marino si precisa che non sono pervenute
osservazioni e che le relative modifiche al testo della circolare 139 saranno recepite nell’imminenza
della firma del protocollo d’intesa tra le due banche centrali.
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2016/circ139-modifiche/
1.2
Conduct of Business
Trattamento e circolazione dei dati personali delle persone fisiche
Fonte: Parlamento Europeo e Consiglio
Data: 4 Maggio 2016
Breve descrizione
Il presente documento introduce una legislazione uniforme in materia di protezione dati valida in
tutta Europa, stabilendo criteri volti a responsabilizzare maggiormente le imprese e gli enti in tema di
protezione dei dati personali.
In particolare, il documento in oggetto introduce la funzione del “Responsabile della protezione dei dati
personali” (Data Protection Officer), figura obbligatoria per le Pubbliche Amministrazioni e le aziende
che trattano dati particolarmente sensibili e che, in ragione della delicatezza dell’incarico svolto,
necessiterà di un percorso formativo specifico e adeguato.
Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea e si applica a decorrere da 25 maggio 2018.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Trasparenza e tutela nei confronti degli investitori
Fonte: CONSOB
Data: 9 Maggio 2016
Breve descrizione
I presenti documenti di consultazione, pubblicati dalla CONSOB, concernono le informazioni e le
avvertenze da fornire agli investitori nella documentazione d’offerta relativa a strumenti e prodotti
finanziari e nella prestazione di servizi di investimento e i presidi da adottare nella distribuzione
di strumenti finanziari.
Nello specifico:
 il primo documento sorge dall’esigenza di intervenire in merito ad una prassi diffusa di inserire,
nei prospetti d’offerta al pubblico e di ammissione alla negoziazione, un paragrafo di
“Avvertenze per l’investitore”, volto ad evidenziare aspetti di significativa rischiosità legati
alla situazione finanziaria dell’emittente e/o alle caratteristiche dell’investimento. A
mezzo di raccomandazione, l’Autorità fornisce delle linee guida da seguire nella redazione di
tale paragrafo. In particolare, esso dovrebbe essere volto a dare effettivamente risalto, alle
criticità dell’emittente e dell’investimento, al fine di favorire l’immediata percezione del
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Accenture Finance & Risk
rischio da parte dell’investitore. Tale paragrafo dovrebbe essere redatto utilizzando un
linguaggio non tecnico e chiaro ed evitando duplicazioni informative nell’avvertenza;

il secondo documento è volto ad innalzare le misure di trasparenza in relazione alla clientela
retail. L’Autorità suggerisce agli intermediari di servirsi di uno specifico documento (definito
“scheda prodotto”) da fornire al cliente prima della conclusione dell’operazione rilevante. In
particolare, l’informativa deve contenere i dati identificativi del prodotto finanziario,
un’analisi dettagliata dei costi, sia espliciti che a c.d. “maturazione successiva”, dei
rendimenti e dei rischi associati al prodotto finanziario. Al fine di assicurare la comparabilità
tra i prodotti, l’Autorità consente di adottare una scala di classificazione con evidenza separata
dei singoli fattori (come ad es. rischio di liquidità, rischio di credito, leva finanziaria);

con il terzo documento, l’Autorità richiama l’attenzione degli intermediari sull’offerta di
prodotti illiquidi alla clientela retail, in continuità con la Comunicazione n. 9019104 del 2
marzo 2009. Con il recepimento della CRD IV e della BRRD, infatti, il rischio di liquidità insito
nei titoli assoggettabili a misure di risoluzione ha subito un innalzamento, dovuto alla maggiore
esposizione di tali titoli a situazioni di tensione sul mercato dei capitali e alla limitata capacità
dei risparmiatori di percepire e reagire a situazioni di sofferenza degli intermediari. L’Autorità
richiede, pertanto, agli intermediari l’adozione di presidi idonei a garantirne la trattazione
secondo meccanismi efficaci in relazione al prezzo, ai costi e ai tempi di conclusione
delle operazione.
La consultazione è terminata il 08 giugno 2016 ed entro il termine di sei mesi dalla data di
adozione della raccomandazione, gli intermediari dovranno assumere le determinazioni al riguardo
e dare informativa alla CONSOB in occasione delle comunicazioni periodiche.
Per accedere ai documenti consultare l’area “Consultazioni in corso” del sito di CONSOB accedendo
al seguente link: http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni-in-corso
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Accenture Finance & Risk
1.3
Financial Crime
Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA) per i nuovi intermediari
Fonte: UIF – Unità di Informazione Finanziaria
Data: 5 Maggio 2016
Breve descrizione
Il presente documento fornisce chiarimenti in merito al codice tipo intermediario da utilizzare ai fini
delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA) da parte dei soggetti interessati dal passaggio
al nuovo Albo ex art. 106 del TUB.
In particolare, l’UIF ha chiarito che:
 gli intermediari finanziari appartenenti all’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB ante
riforma che si iscrivono al nuovo Albo continueranno a inviare le segnalazioni SARA impiegando
il codice tipo intermediario ‘11’, già in uso;
 gli altri intermediari finanziari appartenenti all’elenco generale ex art. 106 del TUB ante
riforma che si iscrivono al nuovo Albo dovranno iniziare a inviare le segnalazioni SARA,
adottando il codice tipo intermediario ‘11’. L’invio delle segnalazioni SARA può iniziare a partire
dai dati riferiti al mese di iscrizione nel nuovo Albo o al mese successivo;
 le società fiduciarie già operanti che si iscrivono alla sezione separata del nuovo Albo
adotteranno il codice tipo intermediario ‘48’. Ai fini segnaletici SARA, l’adozione del nuovo
codice può avvenire con riferimento ai dati del mese dell’iscrizione al nuovo Albo o di quello
successivo; la segnalazione riferita al mese di iscrizione può contenere al suo interno sia record
con il vecchio codice ‘08’ sia record con il codice ‘48’.
https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/comunicati/documenti/comunicato_UIF_Albo106.pdf
1.4
Accounting & Taxes
Classificazione e valutazione dei pagamenti basati su azioni
Fonte: IFRS
Data: 20 Giugno 2016
Breve descrizione
Il presente documento pubblicato dallo IASB riporta la modifica apportata all’IFRS 2 “Pagamenti
basati su azioni” che affronta in un unico narrow-scope project diverse tematiche portate all’attenzione
dell’Interpretation Committee circa le modalità di classificazione e valutazione delle operazioni di
pagamento.
Le modifiche all’IFRS 2 in particolare riguardano precisazioni e correzioni sui seguenti temi:
 contabilizzazione delle operazioni di pagamento basate su azioni regolate per cassa, che
comprendono condizioni di maturazione (vesting condition/non-vesting condition): tali
transazioni seguiranno la stessa disciplina delle operazioni equity-based - ovvero tenendo in
considerazione nei modelli di valutazione le condizioni non-vesting di mercato ed escludendo le
altre condizioni - calcolando annualmente l’effetto sul fair value dell’operazione;
 classificazione delle operazioni di pagamento basato su azioni con regolamento netto:
introdotta un'eccezione affinché tali operazioni siano classificate come equity-settled nella loro
interezza se il regolamento netto della transazione è dettato da leggi/normative fiscali;
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9
Accenture Finance & Risk

contabilizzazione delle modifiche di operazioni con pagamento basato su azioni da cashsettled ad equity-settled: è stato precisato che tale modifica genera l’eliminazione della passività
originaria, l’iscrizione degli strumenti di equity al fair value della data di modifica e la
contabilizzazione immediata dell’eventuale differenza a conto economico.
Le suddette modifiche diventeranno effettive a partire dal 1 Gennaio 2018, viene consentita comunque
l’applicazione anticipata.
http://www.ifrs.org/Alerts/PressRelease/Pages/International-Accounting-Standards-Board-issuesnarrow-scope-amendments-to-IFRS-2-Share-based-Payment.aspx
Proposte di modifiche per le aggregazioni aziendali
Fonte: IFRS
Data: 28 Giugno 2016
Breve descrizione
Il presente documento riporta le proposte di modifiche rilasciate dallo IASB a seguito della revisione
post implementazione dell’IFRS 3 “Business Combination” da cui sono emerse le difficoltà degli
utenti nel determinare se un’entità ha acquisito un’azienda o un gruppo di attività.
Allo stesso tempo, anche l’Interpretations Committee ha raccomandato allo IASB di apportare delle
correzioni che sono state accolte e raggruppate in una nuova unica bozza.

Definizione di un business:
- un business è costituito da input e processi che hanno la capacità di contribuire alla
creazione di output, tuttavia non è necessario che un business includa tutti gli input o i
processi che il venditore utilizzava nella gestione di quel business;
- se sostanzialmente tutto il fair value delle attività lorde acquisite è concentrato in una singola
attività identificabile o in gruppo di attività simili, allora l'insieme delle attività e dei beni non
è un business;
- nella valutazione di cui al punto precedente, le seguenti tipologie di attività devono essere
considerate in maniera distinta e non come gruppo di attività simili: immobilizzazioni
materiali e immateriali identificabili distintamente, classi differenti di attività materiali e
immateriali identificabili, attività finanziarie e non finanziarie, classi differenti di attività
finanziarie.

Contabilizzazione delle partecipazioni precedentemente detenute: l’acquisizione del controllo
di un'operazione congiunta, che rientra nella definizione di un business, è un evento economico
significativo che autorizza la rivalutazione delle interessenze precedentemente detenute nelle
attività e passività della gestione congiunta al fair value nel momento in cui un investitore ottiene il
controllo dell’operazione congiunta.
L’acquisizione del controllo congiunto non darà invece luogo alla rivalutazione delle interessenze.
Tali modifiche saranno applicate alle aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione coincide o è
successiva alla data di efficacia del nuovo principio, senza applicazioni retroattive.
Il periodo di commento su tale Exposure Draft terminerà il 31 Ottobre 2016.
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Definition-of-a-business/Pages/Proposedamendments-to-IFRS-3-Business-Combinations-and-IFRS-11-Joint-Arrangements.aspx
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Accenture Finance & Risk
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CAPITAL MARKET
Modalità di applicazione degli obblighi di reporting del MAR
Fonte: ESMA
Data: 25 Maggio 2016
Breve descrizione
La presente comunicazione fornisce chiarimenti sulle modalità di applicazione degli obblighi di
reporting da applicarsi ai sensi del Regolamento UE 596/2014 (c.d. Market Abuse Regulation,
“MAR”).
Con tale comunicazione si precisa che, a seguito delle decisioni assunte dagli organi legislativi europei
che hanno posticipato l’entrata in vigore della MIFID II e del Regolamento MIFIR, anche talune
previsioni del MAR saranno posticipate al fine di mantenerle in linea con le nuove scadenze
temporali previste dalla MIFID II.
Nello specifico:
 le previsioni di cui all’art. 4 del MAR, con specifico riguardo agli obblighi di comunicazione e
di reporting dalle autorità nazionali all’ESMA delle informazioni previste dal MAR e
stabilite ai sensi del paragrafo 4(2) e 4(3) del MAR, troveranno applicazione solo a partire dal 3
gennaio 2018, concordemente con l’entrata in vigore della MIFID II;
 le previsioni di cui all’art. 4(1), in tema di obblighi di comunicazione alle autorità nazionali di
controllo degli strumenti finanziari che vengono ammessi per la prima volta in
negoziazione presso un MTF (ma non presso un OTF dal momento che tali entità saranno
compiutamente regolamentate con l’entrata in vigore della MIFID II), si applicheranno a partire
dal 3 luglio 2016.
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-clarifies-reporting-reference-data-undermar-3-july-2016
Strumenti finanziari interessati dal bail-in
Fonte: ESMA
Data: 2 Giugno 2016
Breve descrizione
Il presente documento pubblicato dall’ESMA il 2 giugno 2016 descrive come gli istituti di credito e le
imprese di investimento devono applicare gli obblighi stabiliti dalla Direttiva MiFID (Direttiva
2004/39/EC) in caso di strumenti finanziari interessati dalla procedura di bail-in.
In particolare, i principali rischi connessi agli strumenti finanziari interessati dalla procedura di bail-in
sono i seguenti:
 (rischio di credito/ della controparte) difficoltà per gli investitori di comprendere le condizioni
della procedura di bail-in e le potenziali perdite ad esso associate. A tale proposito, è stato
introdotto il “No Creditor Worse Off” (garanzia per gli investitori di non subire perdite superiori a
quelle in cui sarebbero incorsi secondo le normali procedure di insolvenza);
 (rischio di liquidità) la liquidità degli strumenti finanziari soggetti alla procedura di bail-in può
diventare più vulnerabile. Particolare attenzione è necessaria se tali strumenti non sono
collocabili sul mercato secondario liquido;
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11
Accenture Finance & Risk

(rischio di concentrazione) le banche e le imprese di investimento possono vendere gli
strumenti finanziari interessati dalla procedura di bail-in direttamente sul mercato, comportando,
in caso di portafogli non diversificati, un maggior rischio per gli investitori.
Al fine di proteggere gli investitori, gli istituti di credito e le imprese di investimento sono tenute a fare
disclosure dei rischi legati agli investimenti verificando nel dettaglio il livello di adeguatezza e di
appropriatezza degli strumenti finanziari che vengono proposti al cliente.
https://www.esma.europa.eu/document/mifid-practices-firms-selling-financial-instruments-subjectbrrd-resolution-regime
Proroga dei periodi transitori per i requisiti di fondi propri
Fonte: Commissione Europea
Data: 8 Giugno 2016
Breve descrizione
Il presente documento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea l’8 giugno 2016 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/892 – è relativo proroga dei periodi transitori per i requisiti di
fondi propri e per le esposizioni verso controparti centrali di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 e al
Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
In particolare, nel documento sono stati regolamentati i seguenti temi:
 (controparti centrali qualificate) introduzione di un periodo transitorio dove tutte le CCP
(controparti centrali) possono essere considerate come controparti centrali qualificate;
 (notifica) è stato imposto alle controparti centrali di notificare, per un periodo di tempo limitato,
l'importo totale del margine iniziale ricevuto dai propri partecipanti diretti;
 (atto di esecuzione) la Commissione ha il potere di adottare, in circostanze eccezionali, un atto
di esecuzione per prorogare di sei mesi il periodo transitorio relativo ai requisiti dei fondi propri;
 (proroghe per paesi terzi) alcune CCP stabilite in paesi terzi hanno richiesto il riconoscimento
senza averlo ancora ottenuto. Per alcune di queste potrebbe essere necessario ottenere
un’ulteriore proroga al fine di evitare perturbazioni sui mercati.
Il Regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0892
Opinion sulle modifiche proposte sull’applicazione del MAR
Fonte: ESMA
Data: 17 Giugno 2016
Breve descrizione
Il presente documento è stato pubblicato in risposta ad una sollecitazione proveniente dalla
Commissione Europea, in relazione alle proposte di modifica da apportare al testo degli
Implementing Technical Standards (ITS) per l’applicazione degli obblighi di disclosure di
informazioni ai sensi del Regolamento EU 596/2014 (cd. Market Abuse Regulation).
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Accenture Finance & Risk
In particolare, le norme degli ITS in questione prevedono l’uso di alcuni mezzi tecnici per la
diffusione di informazioni da parte degli emittenti di strumenti finanziari e di partecipanti al
mercato delle quote di emissioni e richiedono che tali informazioni siano esplicitamente presentate
come “inside information” e, in quanto tali, attivamente diffuse sui media.
Nonostante la Commissione Europea considerasse sufficiente il conformarsi alle previsioni del REMIT
al fine di garantire un’efficace disclosure ai sensi del MAR, l’ESMA, nella presente opinion, mostra
di non condividere la proposta proveniente dalla Commissione. Infatti, l’ESMA ritiene che le
modifiche suggerite dalla Commissione avrebbero l’effetto di ridurre il livello di disclosure di informazioni
a disposizione degli investitori e quindi di creare uno svantaggio per gli stessi, a fronte di una minima
riduzione di costi per gli emittenti.
https://www.esma.europa.eu/regulation/trading/market-abuse
Market Abuse Regulation
Fonte: Commissione Europea
Data: 17 Giugno 2016
Breve descrizione
I presenti documenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 17 giugno 2016, in
ambito Market Abuse Regulation riguardano in particolare:
 (Regolamento delegato UE 2016/957) norme tecniche di regolamentazione sui dispositivi,
sistemi e procedure e sui modelli di notifica da utilizzare per prevenire, individuare e segnalare
le pratiche abusive e gli ordini/ le operazioni sospette;
 (Regolamento delegato UE 2016/958) disposizioni tecniche per la corretta presentazione delle
raccomandazioni in materia di investimenti;
 (Regolamento di esecuzione UE 2016/959) norme tecniche di attuazione sui sondaggi di
mercato con specifico riferimento ai sistemi e ai modelli di notifica ad uso dei partecipanti al
mercato.
I regolamenti entreranno in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale
dell’unione europea e si applicheranno a decorrere dal 3 luglio 2016.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0957&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0958&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0959&from=IT
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INSURANCE
Utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti di imprese che hanno ad oggetto i modelli
interni
Fonte: IVASS
Data: 3 Maggio 2016
Breve descrizione
Il presente documento pubblicato dall’IVASS - Regolamento n. 20 del 3 maggio 2016 - reca disposizioni
in materia di utilizzo di esperti esterni per ispezioni nei confronti di imprese che hanno ad
oggetto i modelli interni.
Secondo quanto previsto dall’articolo 189, comma 2, del Codice, in caso di ispezioni che abbiano ad
oggetto la verifica dei modelli interni adottati dalle imprese, l’IVASS può avvalersi di esperti esterni, con
oneri a carico dell’impresa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 191 del Codice.
Pertanto tramite tale regolamento l’IVASS determina:
 l’ambito di applicazione degli ispettori esterni;
 modalità di richiesta della verifica esterna;
 requisiti minimi per la nomina degli esperti.
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F5521/Regolamento IVASS n. 20 del 3 maggio 2016.zip
Informazioni quantitative periodiche da trasmettere all’IVASS
Fonte: IVASS
Data: 10 Maggio 2016
Breve descrizione
Il presente documento pubblicato dall’IVASS - Regolamento n. 21 del 10 maggio 2016 - concerne le
informazioni quantitative periodiche da trasmettere all’IVASS ai fini di stabilità finanziaria e di
vigilanza macroprudenziale e relativi termini e modalità di trasmissione dei dati.
Il presente Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 190 e 191, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e recepisce le
linee guida emanate in materia di informativa ai fini della stabilità finanziaria, volte a garantire
l’applicazione coerente e uniforme del nuovo regime di raccolta dei dati ai fini della stabilità
finanziaria.
A tal fine le presenti disposizioni disciplinano:
 criteri generali per l’identificazione delle entità soggette agli obblighi di informativa;
 principi generali nella preparazione dei dati (trimestrali ed annuali);
 termini e contenuti della reportistica.
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F19543/Regolamento IVASS n. 21 del 10 maggio 2016.zip
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Vigilanza sul gruppo
Fonte: IVASS
Data: 1 Giugno 2016
Breve descrizione
Il presente documento pubblicato dall’IVASS - Regolamento n. 22 del 1° giugno 2016 - concerne la
vigilanza sul gruppo fornendo la cornice giuridica relativa alle modalità di applicazione degli
strumenti di vigilanza di gruppo (tra cui solvibilità di gruppo, monitoraggio delle operazioni
infragruppo, concentrazione dei rischi, governance).
Nello specifico, il Regolamento prevede:
 disposizioni di vigilanza di gruppo: definendo la struttura del gruppo e le modalità di
individuazione dello stesso (in termini anche di esclusione), dando la possibilità all’IVASS di
verificare nel continuo che la struttura del gruppo assicuri la sana e prudente gestione del
gruppo e non sia di ostacolo all’azione di vigilanza;
 funzionamento ed organizzazione del gruppo: introducendo le disposizioni generali in
materia di funzionamento e organizzazione del gruppo. In particolare, è previsto che la società
capogruppo assuma il ruolo di referente dell’IVASS per la vigilanza sul gruppo e, in questo
contesto, adotti nei confronti delle società controllate i provvedimenti necessari per dare
attuazione alle disposizioni di carattere generale e particolare impartite dall’IVASS. Vengono
inoltre definite regimi di vigilanza per i sottogruppi nazionali di gruppi la cui ultima società
controllante ha sede in uno Stato membro o in uno Stato terzo;
 formazione e tenuta dell’Albo delle società capogruppo: indicando il procedimento di
iscrizione, i presupposti per l’iscrizione d’ufficio e di cancellazione della società capogruppo e
l’aggiornamento delle informazioni.
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F5069/Regolamento IVASS n. 22 del 1 giugno 2016.zip
Disciplina delle banche dati
Fonte: IVASS
Data: 1 Giugno 2016
Breve descrizione
Il presente documento pubblicato dall’IVASS disciplina le procedure di organizzazione e di
funzionamento delle banche dati, le modalità di trasmissione dei dati da parte delle imprese e le
condizioni di consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’autorità giudiziaria, delle
forze di polizia, delle imprese di assicurazione, nonché di soggetti terzi.
Nello specifico sono state introdotte le seguenti novità:
 viene esteso un obbligo generalizzato di consultazione delle banche dati anche alle
imprese comunitarie ed a quelle aderenti allo SEE ed operanti in Italia in regime di stabilimento
o di libera prestazione di servizi;
 viene suddivisa in tre parti la preesistente banca dati sinistri: banca dati sinistri, banca dati
anagrafe danneggiati e banca dati anagrafe testimoni. Questa articolazione, scrive l’Istituto,
consentirà un distinto livello di accessi, anche con riferimento ad una singola banca dati, in
relazione alla natura del soggetto ed alla finalità della consultazione.
Infine l’IVASS definisce con precisione le modalità consultazione da parte delle imprese
assicurative, i limiti al diritto di consultazione, le modalità di abilitazione alla consultazione, le modalità
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Accenture Finance & Risk
di consultazione da parte dei soggetti aventi diritto e delle imprese di assicurazione, della CONSAP e
dell’UCI e le norme sulla tracciatura delle consultazioni.
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F30559/Regolamento IVASS n. 23 del 1 giugno 2016.zip
Investimenti e di attività a copertura delle riserve tecniche
Fonte: IVASS
Data: 6 Giugno 2016
Breve descrizione
Il presente documento pubblicato dall’IVASS - Regolamento n. 24 del 6 giugno 2016 - reca
disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche.
Il Regolamento 24, la cui pubblica consultazione si era chiusa il 15 febbraio, va ad abrogare l’attuale
Regolamento 36/2011 sullo stesso tema e ad implementare, a livello nazionale, le Linee Guida
EIOPA sul sistema di governo societario, con particolare riferimento al principio della persona
prudente in materia di investimenti.
In particolare vengono definiti:
 politiche in materia di investimento: all’interno del quale sono declinate la politica degli
investimenti, la politica di gestione delle attività e delle passività e la politica di gestione del
rischio di liquidità, le quali sono oggetto di una specifica delibera quadro;
 sistema dei controlli interni e gestione dei rischi sugli investimenti: contiene le disposizioni
relative ai controlli cui è tenuta l’impresa, con particolare riferimento a quelli concernenti la
sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività dei portafogli di investimento e tenendo conto
degli investimenti particolarmente rischiosi e di complessa valutazione;
 disposizioni in materia di gruppo: sono definiti specifici adempimenti a carico dell’ultima
società controllante italiana, coerentemente con il principio della persona prudente.
Una novità di rilievo riguarda la scomparsa dei limiti di investimento, sia qualitativi che
quantitativi e nella maggior libertà lasciata alle imprese – seppur mitigata tramite l’applicazione del
già ricordato principio della “persona prudente” – di adottare una propria politica degli investimenti che
tenga conto non solo del business case di ciascuna azienda ma anche della sua propensione
all’investimento e al rischio.
http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F2418/Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016.zip
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HIGHLIGHT
A>RACE: Accenture Risk Analytics Center of Excellence
Accenture ha da poco creato A>RACE, Accenture Risk Analytics Center of Excellence, centro di
eccellenza per la gestione del rischio nei Financial Services. Il centro, con sede a Milano, è
specializzato nell’utilizzo di risk analytics evoluti e nella gestione dei rischi grazie alla stretta
collaborazione tra esperti dell’area Consulting, Technology e Digital di Accenture. Con più di 15 asset
già realizzati con particolare focus su Basilea II e III, IFRS 9, Stress Test e Data Governance, A>RACE
ha l’obiettivo di guidare la regulatory & digital transformation dei principali player dei Financial
Services.
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Accenture Finance & Risk
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REDAZIONE OSSERVATORIO NORMATIVO
Tommaso Petrillo (coordinatore), Giorgio Di Napoli, Giovanni Mariani, Gabriele Morvillo,
Roberto Silva, Alberto Trova, Marco Pizzolito, Manuela Belmonte, Andrea Cilio, Fabio Bocchini,
Enrico Malleni
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