Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda

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Azienda Ospedaliera Desenzano del Garda
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO
DEL GARDA ED I SOGGETTI DEL TERZO SETTORE IN MATERIA DI
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E DI FORNITURE DI BENI.
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INDICE
PARTE GENERALE
Premessa
ART. 1: Presupposti per l’avvio della collaborazione
ART. 2: Ambito normativo
Normativa statale
Normativa regionale
Regolamentazione aziendale
ART. 3: Soggetti del Terzo Settore
ART. 4: Ambito di applicazione: il contenuto delle collaborazioni e lo strumento delle
convenzioni
ART. 5: Requisiti generali e specifici di qualificazione
Requisiti generali e di ordine morale
Requisiti di idoneità professionale
Capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale
ART. 6: Albo aziendale dei Soggetti del Terzo Settore.
SEZIONE I: Affidamento di forniture di beni e di servizi diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi, con valore inferiore alla soglia comunitaria.
Premessa
ART. 1: Confronto concorrenziale
ART. 2: Affidamento diretto
ART. 3: Sistema delle convenzioni ex art. 5 L. n. 381/1991
Presupposti della convenzione
Selezione della cooperativa contraente
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SEZIONE II: Affidamento di forniture di beni e di servizi, diversi da quelli socio sanitari ed
educativi, con valore superiore alla soglia comunitaria.
Art. 1: Procedura d’appalto
SEZIONEIII: Affidamento di servizi socio sanitari ed educativi ( servizi alla persona).
ART. 1: Affidamento di servizi socio sanitari ed educativi (servizi alla persona).
ART. 2: Oggetto dei servizi alla persona e requisiti soggettivi.
ART. 3: Forme di coprogettazione sperimentali
Istruttoria pubblica
Pubblicazione di apposito bando
PARTE FINALE
ART. 1: Ruolo degli assetti aziendali
ART. 2: Sottoscrizione dei contratti e delle convenzioni
ART. 3: Termini di pagamento, liquidazione ed interessi di mora
ART. 4: Norme di rinvio
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PARTE GENERALE
Premessa
Il presente regolamento – approvato in attuazione di quanto previsto dal Decreto
Direttore Generale 15 giugno 2007, n. 6507 – Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale,
recante “Direttive in materia di collaborazioni tra Aziende Sanitarie Pubbliche e
Soggetti del Terzo Settore” - ha come obiettivo, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, concorrenza, nonché dei principi di libera
concorrenza,
parità
di
trattamento,
non
discriminazione,
trasparenza
e
proporzionalità, la promozione di azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti
operanti nel terzo settore.
Ai fini della conclusione di rapporti contrattuali relativi all’affidamento di servizi (servizi
economali/amministrativi e servizi socio sanitari ed educativi) ed all’esecuzione di
forniture, l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (in seguito AOD) intende
promuovere azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa,
nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti
operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, nel rispetto
della peculiarità del ruolo che il dettato normativo loro assegna.
Il documento disciplina, congiuntamente, le modalità di affidamento di: forniture di
beni, erogazione di servizi c.d. “economali ed amministrativi”, servizi alla persona
(socio – sanitari ed educativi), sia di valore superiore alla soglia comunitaria (€
206.000,00 IVA esclusa), che inferiore ed intende dettare disposizioni operative e
procedurali perché i rapporti di collaborazione con i soggetti del terzo settore –
finalizzati alla valutazione e valorizzazione dei diversi elementi di qualità che si
vogliono ottenere dal servizio/fornitura oggetto di affidamento – si svolgano nel
rispetto dei principi generali sopra enunciati e secondo criteri che garantiscano la
migliore e più ampia espressione di capacità di questi soggetti.
Il presente regolamento è approvato nel rispetto delle normativa comunitaria, statale
e regionale vigente in materia di procedure di selezione del contraente con cui
stipulare rapporti contrattuali pubblici, nonché del Regolamento Aziendale per le spese
in economia, di cui al Decreto D.G. n. 665 del 24/07/2006.
Art. 1 Presupposti per l’avvio della collaborazione
La scelta di avviare una collaborazione con soggetti del terzo settore, nell’ambito di
specifico interesse, deve essere sempre preceduta dalla verifica in ordine alla
sussistenza dei seguenti presupposti:
•
la scelta di affidare ad un soggetto del terzo settore la gestione di un
servizio/forniture deve essere preceduta da una verifica, sotto il profilo tecnico,
giuridico ed economico, condotta dal Servizio Provveditorato, volta a valutare
l’opportunità di ricorrere alla specifica collaborazione;
4
•
•
•
l’affidamento del servizio/fornitura ad un soggetto del terzo settore deve avvenire
nel rispetto della sua identità originaria e natura, come risultante dallo Statuto
dello stesso e dalla normativa di settore, che non deve essere alterata per effetto
dell’affidamento, comportando, ad esempio, lo svolgimento di ruoli non
compatibili o estranei all’identità ed alle finalità perseguite;
l’economicità dell’affidamento deve essere valutata tenendo conto della congruità
delle risorse necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste; pertanto
l’affidamento non deve comportare per l’AOD l’impiego di maggiori risorse
(economiche, strumentali ed umane) rispetto a quelle che verrebbero utilizzate in
caso di gestione diretta o nel caso di affidamento a seguito di procedure di
appalto condotte secondo i tradizionali canali;
il ricorso al privato no profit deve soddisfare i criteri qualitativi ed i parametri
fissati dall’AOD per l’erogazione di un dato servizio/forniture.
Art. 2 Ambito normativo
Normativa statale
Legge n. 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”: ha, fra l’altro, introdotto nell’ordinamento giuridico alcune
disposizioni volte a sviluppare le potenzialità dei soggetti del terzo settore; in
particolare l’art. 5, al comma 2° prevede che, ai fini dell’affidamento dei servizi
previsti dalla stessa legge, gli enti pubblici promuovano azioni per favorire il ricorso a
forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti del terzo settore la
piena espressione della propria progettualità.
DPCM 30 marzo 2001: il testo del Decreto (art.1) rimette alla Regione il compito di
favorire forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena espressione della
capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del terzo settore, nonché forme di
coprogettazione sperimentali ed innovative.
Legge n. 381/91 detta la disciplina delle cooperative sociali di tipo A e B.
Legge n. 266/91 Legge quadro sul volontariato.
D. Lgs. n.163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” Articoli di riferimento: art. 2
“Principi”, art. 52 “Appalti riservati”, art. 20 “Contratti esclusi in tutto o in parte
dall’ambito di applicazione del codice: Appalti di servizi elencati nell’Allegato II B”.
Normativa regionale
Legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (legge regionale sul volontariato): richiama
testualmente la legge 266/91, con la previsione all’art. 8 di convenzioni tra le
organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro da almeno sei mesi, e la regione e
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gli altri enti pubblici, individuando l’ambito di attività e i criteri di scelta, senza
prevedere alcun ricorso a forme di selezione o negoziali.
Legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo
dell’associazionismo): all’art. 6, prevede che la regione promuova forme di
convenzionamento tra le associazioni (comprese le associazioni di promozione sociale
di cui alla legge n. 383/2000) e gli enti pubblici per cooperare nei servizi di utilità
sociale e collettiva;
Legge 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia): l’articolo
11 disciplina le modalità di affidamento alle cooperative sociali della gestione di servizi
sociali, privilegiando il ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base
di bandi pubblici che garantiscano la qualità dei servizi stessi.
Decreto Direttore Generale 15 giugno 2007, n. 6507 – Direzione Famiglia e Solidarietà
Sociale, recante “Direttive in materia di collaborazioni tra Aziende Sanitarie Pubbliche
e Soggetti del Terzo Settore”.
Regolamentazione aziendale
Deliberazione D.G. n. 665 del 24 LUGLIO 2006: “Regolamento acquisizioni in
economia di beni e servizi (art. 125 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 123).”
Art. 3 Soggetti del Terzo Settore
I soggetti del terzo settore che possono partecipare alla gestione ed all’offerta dei
servizi sono:
le organizzazioni di volontariato: la collaborazione con le organizzazioni di
volontariato (iscritte nel registro da almeno sei mesi), data la loro natura, può
riguardare progetti o servizi dall’organizzazione semplice, nei quali l’attività
svolta dai volontari sia l’elemento principale e qualificante, oppure interventi
complementari al servizio pubblico o i servizi complementari a quelli gestiti dai
privati, comprese le unità d’offerta accreditate. La collaborazione potrà avere ad
oggetto:
attività e servizi assunti integralmente in
organizzazione;
attività innovative e sperimentali;
attività integrative o di supporto a servizi pubblici.
proprio
dalla
Questi soggetti non possono partecipare alle procedure di selezione concorrenziale per
l’appalto di pubblici servizi.
- le associazioni e gli enti di promozione sociale: le associazioni di promozione sociale
fondano la loro attività sulla reciprocità e sul mutuo aiuto, che si esprime attraverso
un’azione di tipo promozionale, volta a garantire la tutela dei propri soci, oppure
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attraverso l’attività di servizio rivolta a propri soci o a terzi. Questi soggetti possono
partecipare alle procedure di selezione concorrenziale per l’appalto di pubblici servizi.
-
gli organismi della cooperazione:
le cooperative sociali: le cooperative sociali operano con carattere mutualistico
nell’interesse generale della collettività, ma con strumenti e criteri di tipo
imprenditoriale.
Le cooperative sociali si distinguono in:
-
cooperative di tipo A, le quali gestiscono servizi socio- assistenziali, sociosanitari e socio-educativi;
cooperative di tipo B, le quali svolgono attività diverse, finalizzate però
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Questi soggetti possono partecipare alle procedure di selezione concorrenziale per
l’appalto di pubblici servizi.
le fondazioni: si tratta di soggetti che occupano una posizione di primo piano
nell’ambito della rete delle unità d’offerta sociosanitarie. Questi soggetti
possono partecipare alle procedure di selezione concorrenziale per l’appalto di
pubblici servizi.
gli enti di patronato: l’ambito di operatività di questi enti è circoscritto alle
attività di informazione, consulenza e tutela a favore dei cittadini, lavoratori ed
utenti. Forme di collaborazione potranno essere previste nella gestione di
servizi per l’accesso o attività di segretariato sociale e potranno costituire
oggetto di convenzione solo se non già finanziate dallo Stato o dalla Regione.
altri soggetti privati non a scopo di lucro.
Lo scopo non lucrativo perseguito da detti soggetti non comporta l’impossibilità di
esercitare un’attività economica in senso lato, ossia un’attività suscettibile di essere
valutata in termini economici e patrimoniali.
Per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi
socio-sanitari e, quindi, per poter instaurare con l’AOD rapporti di collaborazione, i
soggetti del terzo settore devono essere iscritti nei rispettivi albi, registri o elenchi
regionali/nazionali, ove istituiti ai sensi della vigente normativa.
Art. 4 Ambito di applicazione: il contenuto delle collaborazioni e lo strumento
della convenzione.
Le forme di collaborazione con il terzo settore possono avere ad oggetto:
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affidamento di servizi/forniture (diversi dai servizi socio-sanitari ed educativi),
sia di valore superiore, che inferiore alla soglia comunitaria (attualmente fissata
in € 206.000,00 IVA esclusa);
affidamento di servizi alla persona, sia di valore superiore, che inferiore alla
soglia comunitaria; in particolare:
o l’affidamento di servizi, ivi compresa la gestione di unità d’offerta
sociosanitarie;
o la coprogettazione di interventi ed attività comportanti l’erogazione di
servizi alla persona (vedi Sezione III);
o altri strumenti di sostegno (messa a disposizione di risorse materiali,
umane – utilizzo di servizi di cui si avvale l’azienda – accesso ad attività
formative), sempre nell’ambito dei servizi alla persona.
Art. 5 Requisiti generali e specifici di qualificazione.
Requisiti generali e di ordine morale
Tutti i soggetti del terzo settore devono comunque possedere, ai fini della stipulazione
di rapporti contrattuali/convenzionali con l’AOD, i requisiti generali e di ordine morale
di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; ciò indipendentemente dalla
procedura di selezione, dall’oggetto e dall’importo del rapporto.
Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e
professionale.
Ove compatibili, troveranno applicazione i seguenti articoli del D. Lgs. n. 163/2006:
art. 39 “Requisiti di idoneità professionale”, art. 41 “Capacità economica e finanziaria
dei fornitori e dei prestatori di servizi”, art. 42 “Capacità tecnica e professionale dei
fornitori e dei prestatori di servizi”.
I criteri di cui sopra verranno dimensionati in ragione dell’oggetto contrattuale, delle
finalità perseguite, nonché del valore del contratto/convenzione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano i criteri di valutazione in ordine ai
requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e
professionale:
•
•
•
•
•
•
solidità economica del soggetto;
composizione della compagine sociale;
organizzazione gestionale;
collegamento con attori pubblici e privati del territorio;
gestione delle risorse umane;
differenziazione delle attività;
8
•
aspetti professionali: gestione di commesse di analoga natura e
professionalità; presenza di risorse professionali sufficienti e di provata
esperienza; possesso di standard o di certificati di qualità.
Art. 6 Albo aziendale dei soggetti del terzo settore.
L’individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale (per
contratti/convenzioni con valore inferiore alla soglia comunitaria) o con i quali
stipulare convenzioni dirette, di norma, avviene sulla base di:
A. indagini di mercato;
B. Albo Fornitori.
L’iscrizione all’Albo è possibile in ogni momento, previa qualificazione. Per essere
iscritti, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
morale, sopra richiamati.
L’Azienda provvederà, con i mezzi che riterrà opportuno, a pubblicizzare
adeguatamente tale strumento.
Sono cancellati dall’Albo i soggetti che abbiano perso i requisiti previsti dal precedente
punto, che si siano resi colpevoli di gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali,
oppure nei confronti dei quali sia intervenuta la risoluzione di un precedente rapporto
contrattuale. L’esclusione dall’Albo non può superare i tre anni.
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SEZIONE I
Affidamento di forniture di beni e di servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi, con valore inferiore alla soglia comunitaria.
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Premessa
Affidamento di forniture di beni e di servizi diversi da quelli sanitari e socio sanitari.
La presente Sezione disciplina le modalità di selezione dei contraenti, con riferimento
all’affidamento di forniture di beni e di servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi,
con valore inferiore alla soglia comunitaria.
Strumenti:
1. confronto concorrenziale;
2. affidamento diretto;
3. sistema delle convenzioni ex art. 5 della L. n. 381/1991.
L’avvio di una collaborazione con soggetti del terzo settore in qualunque forma esso
avvenga, deve sempre essere preceduto da una o più atti del D.G. o del Funzionario
delegato secondo quanto previsto, in tema di acquisti programmati e non
programmati, dal Regolamento Aziendale in materia di acquisto di beni e servizi in
economia, nelle cui motivazioni occorre dare atto dell’attività istruttoria condotta e
della presenza dei requisiti e dei presupposti della collaborazione stessa.
L’affidamento della servizio/fonitura troverà formalizzazione, secondo le medesime
indicazioni di cui sopra.
Art. 1 Confronto concorrenziale
La procedura di selezione si svolge nelle forme e nei modi del pubblico confronto
regolato dal presente regolamento, dalla normativa regionale e nazionale. In ogni
caso, devono essere garantiti i principi di trasparenza, non discriminazione, efficacia,
proporzionalità e pubblicità delle iniziative.
Possono partecipare alla selezione i soggetti del terzo settore che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) iscrizione negli appositi albi regionali e nazionali, ove previsti, in conformità con
la natura giuridica degli stessi;
b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con
l’iniziativa da realizzare;
c) presenza di sedi operative nel territorio di attuazione dell’intervento, attive da
almeno un anno al momento dell’avvio dell’iniziativa (l’AOD si riserva di
valutare l’opportunità di accettare condizioni diverse);
d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto
dell’iniziativa ovvero in settori affini ad esso (l’AOD si riserva di valutare
l’opportunità di accettare condizioni diverse);
e) presenza di figure professionali adeguate all’iniziativa da realizzare;
f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni
previdenziali di tutti gli operatori;
g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi
nel corso delle attività prestate.
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L’AOD provvederà ad invitare alla procedura almeno n. 5 soggetti (individuati tra
soggetti appartenenti al terzo settore con le modalità riportate all’art. 6 Parte
Generale), qualora il mercato lo consenta.
Le procedure di selezione dell’offerta seguiranno i criteri di cui all’art. 82 del D. Lgs. n.
163/2006 “Offerta al prezzo più basso” ed all’art. 83 “Offerta economicamente più
vantaggiosa”; la scelta dei criteri verrà effettuata dalla stazione appaltante in ragione
dell’oggetto contrattuale.
Art. 2 Affidamento diretto
Per acquisti di beni e servizi con valore inferiore ad € 20.000,00 (IVA esclusa), l’AOD –
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 – si riserva la
facoltà di contattare unicamente un interlocutore di fiducia, attuando il criterio di
rotazione, nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e pari trattamento.
Il rapporto, previo assenso della Direzione Aziendale, potrà essere formalizzato
mediante emissione di ordinativo di acquisto, sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Provveditorato.
Art. 3 Sistema delle convenzioni ex art. 5 L. 381/1991
La DGR 23 dicembre 2004, n.20126 “ Schemi di convenzione ai sensi dell’art.11
comma 3, della legge regionale 18 novembre 2003, n.21 – Norme per la cooperazione
in Lombardia” costituisce il provvedimento cui riferirsi per quanto concerne i modelli di
bando e di convenzione da applicare, con le modifiche del caso, anche in ragione del
mutato quadro normativo.
L’art. 5 della Legge n. 381/1991 prevede la possibilità, per gli enti pubblici, di
stipulare convenzioni dirette con le cooperative sociali di inserimento lavorativo iscritte
all’Albo Regionale.
Presupposti per la stipulazione della convenzione:
•
•
•
•
natura giuridica dei soggetti contraenti (cooperative sociali di tipo A e di tipo B);
accertamento che le attività oggetto della convenzione creino effettivamente
opportunità lavorative per i soggetti svantaggiati;
oggetto della convenzione: fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi;
valore economico del servizio/fornitura inferiore alla soglia comunitaria. La soglia
comunitaria deve essere determinata in rapporto al singolo servizio posto in
convenzione: è ammissibile una pluralità di convenzioni tra l’AOD ed una
cooperativa sociale, purchè ogni convenzione abbia un diverso oggetto e
l’importo della singola convenzione sia inferiore alla soglia.
Scelta della cooperativa contraente
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•
Convenzionamento diretto
I soggetti contraenti possono essere individuati a seguito di scelta discrezionale e
motivata dell’AOD; per il convenzionamento diretto devono essere individuati alcuni
criteri preferenziali , quali il legame con il territorio, la tipologia di servizi resi in
passato all’AOD, la consistenza numerica degli inserimenti lavorativi.
La scelta di procedere mediante convenzionamento diretto – senza espletare
procedure comparative – deve essere supportata da ragioni di interesse pubblico che
giustifichino adeguatamente la stessa.
L'affidamento avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.
L'affidamento diretto può avvenire anche in presenza di una richiesta di collaborazione
da parte di una cooperativa sociale o di più cooperative sociali.
Nel primo caso l'Azienda valuta la presenza dei requisiti di legge, le capacità
professionali e sociali e verifica, mediante pubblicazione di un avviso, se non vi siano
altri soggetti no profit in grado di offrire lo stesso servizio/fornitura a condizioni
migliori, per qualità e per costi. In caso contrario, il servizio/fornitura potrà essere
affidato al soggetto proponente.
Nel secondo caso l'Azienda, previa verifica di tutti requisiti, affida il servizio/fornitura
al soggetto che meglio garantisce il raggiungimento dei risultati, fermo restando il
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità.
Gli atti che precedono tale procedura devono dare indicazione delle motivazioni che
supportano la scelta del ricorso al convenzionamento diretto che deve tener conto di
criteri preferenziali sopra enunciati.
Gli atti che chiudono la procedura devono dare indicazione di tutte le proposte
pervenute e delle ragioni che hanno determinato la scelta dell'Azienda.
L’AOD ha – comunque – la facoltà di individuare direttamente il soggetto con cui
stipulare la convenzione, qualora: il mercato non offra alternative, non vi siano
richieste di collaborazione, la natura del bene/servizio/fornitura e le condizioni
“ambientali” rendano il convenzionamento diretto opportuno ed economicamente
vantaggioso.
•
Confronto concorrenziale
L’AOD provvederà ad invitare alla procedura almeno n. 5 soggetti (individuati tra
soggetti appartenenti al terzo settore con le modalità riportate all’art. 6 Parte
Generale), qualora il mercato lo consenta.
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Le procedure di selezione dell’offerta seguiranno i criteri di cui all’art. 82 del D. Lgs. n.
163/2006 “Offerta al prezzo più basso” ed all’art. 83 “Offerta economicamente più
vantaggiosa”; la scelta dei criteri verrà effettuata dalla stazione appaltante in ragione
dell’oggetto contrattuale.
Tale modalità è da considerarsi preferenziale, ogni qualvolta il mercato garantisca
condizioni di effettiva concorrenza.
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SEZIONE II
Affidamento di forniture di beni e di servizi, diversi da quelli socio sanitari ed
educativi con valore superiore alla soglia comunitaria.
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Art. 1 Procedura d’appalto
La DGR 23 dicembre 2004, n. 20126 “ Schemi di convenzione ai sensi dell’art.11
comma 3, della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 – Norme per la
cooperazione in Lombardia” costituisce il provvedimento cui riferirsi per quanto
concerne i modelli di bando e di convenzione da applicare, con le modifiche del caso,
anche in ragione del mutato quadro normativo.
Per l’affidamento di forniture/servizi di importo stimato, al netto dell’IVA, uguale o
superiore alla soglia di rilievo comunitario, si farà ricorso alle procedure di gara, come
disciplinate dal codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006).
Per i servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i bandi di gara e i capitolati
d’oneri potranno prevedere l’inserimento, fra le condizioni di esecuzione, dell’obbligo
di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma
1, della legge n.381/91 e con l’adozione di specifici programmi di recupero e
inserimento lavorativo.
Quando il bando prevede la partecipazione sia di imprese, sia di soggetti del terzo
settore (in particolare cooperative sociali, fondazioni e associazioni di promozione
sociale), i servizi sono affidati in base al criterio dell’offerta qualitativamente ed
economicamente più vantaggiosa, valutabile in base al merito tecnico organizzativo,
alla qualità dell’offerta e al prezzo.
Sono pertanto esclusi affidamenti con il metodo del massimo ribasso, salvo motivate
esigenze.
Ai sensi dell’art. 52 del Codice dei Contratti Pubblici, la procedura di selezione del
contraente – in presenza dei requisiti e presupposti stabiliti dalla normativa – potrà
essere riservata alle cooperative sociali di tipo B.
Il bando di gara deve contenere la riserva espressa alla partecipazione ai soggetti di
cui al citato art. 52.
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SEZIONE III
Affidamento di servizi socio sanitari ed educativi (servizi alla persona).
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Art. 1 Affidamento di servizi socio sanitari, educativi (servizi alla persona).
La presente sezione disciplina l’affidamento di servizi socio sanitari, educativi (servizi
alla persona), sia con valore superiore che inferiore alla soglia comunitaria.
Per quanto riguarda le procedure operative si rimanda a quanto stabilito dalla Sezione
I e dalla Sezione II, precisando che l’art. 20 del D. Lgs. n. 163/2006 contempla i
servizi sociali e sanitari (di cui all’Allegato II B del Decreto citato) tra gli appalti
esclusi, in tutto o in parte, dall’applicazione del codice dei contratti pubblici.
Quale criterio di aggiudicazione dei servizi alla persona deve essere utilizzato- di
preferenza – quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 2 Oggetto dei servizi alla persona e requisiti soggettivi.
L’AOD, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, concorrenza,
nonché dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità, promuove intese con i soggetti del Terzo Settore, al
fine di elaborare documenti di gara per l’affidamento della gestione di servizi sociali,
che garantiscano la qualità dei servizi stessi.
Per gestione di servizi si intende l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi
fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio.
Con riferimento ai requisiti generali, di ordine morale, di idoneità professionale,
capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale, trova applicazione
l’art. 5 della premessa (Parte Generale).
Art. 3 Forme di coprogettazione sperimentali
Lo strumento di scelta del soggetto è da rinvenire nell’istruttoria pubblica di cui al
DPCM 30 marzo 2001, in esito alla quale si perviene ad una convenzione.
Al fine dell’individuazione del contraente, si procede ad una preselezione e ad una
successiva valutazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. L’aggiudicazione di servizi alla persona (con valore sia superiore che
inferiore alla soglia comunitaria), di norma seguirà le forme delle procedure ristrette e
negoziate, fermo restando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Istruttoria pubblica
L'istruttoria pubblica si svolge nelle forme e nei modi del pubblico confronto regolato
dal presente regolamento, dalla normativa regionale e nazionale. In ogni caso, devono
essere garantiti i principi di trasparenza, non discriminazione, efficacia, proporzionalità
e pubblicità delle iniziative.
Possono partecipare all'istruttoria pubblica i soggetti del terzo settore che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
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a) iscrizione negli appositi albi regionali e nazionali, ove previsti, in conformità con la
natura giuridica degli stessi;
b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l'iniziativa
da realizzare;
c) presenza di sedi operative nel territorio di attuazione dell'intervento, attive da
almeno un anno al momento dell'avvio dell'iniziativa (l’AOD si riserva di valutare
l’opportunità di accettare condizioni diverse);
d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto
dell'iniziativa ovvero in settori affini ad esso (l’AOD si riserva di valutare l’opportunità
di accettare condizioni diverse);
e) presenza di figure professionali adeguate all'iniziativa da realizzare;
f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni
previdenziali di tutti gli operatori;
g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel
corso delle attività prestate.
L'Azienda, a seguito dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Servizio
Provveditorato ne dà formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando
contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa.
Nell'esperimento dell'istruttoria pubblica, il Responsabile del Servizio Provveditorato,
in collaborazione con l’assetto aziendale interessato all'acquisizione dei servizi in
argomento, dovrà definire le seguenti fasi:
a) presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto
dell'iniziativa;
b) modalità e tempi di lavoro;
c) presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti
partecipanti;
e) elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto di intervento.
L'istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o
sperimentali, per i quali l'Azienda definisce forme di collaborazione con i soggetti che
hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione.
Pubblicazione di apposito bando
Qualora lo strumento per la scelta del soggetto venga individuato nella pubblicazione
di apposito bando, lo stesso deve contenere le seguenti indicazioni:
a) le finalità e le risorse;
b) l'individuazione dei soggetti che possono presentare la domanda e, se previsto,
ulteriori requisiti o condizioni;
c) il contenuto (quali sono gli interventi o i progetti ammissibili e quali sono le spese
ammissibili);
d) le modalità di presentazione della domanda;
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e) i criteri di valutazione delle domande;
f) le modalità di comunicazione dell'ammissione e dell'esito;
g) le modalità ed i tempi di erogazione dell'eventuale contributo o, comunque, come
verranno disciplinati gli aspetti economici;
h) i criteri relativi alla selezione delle domande ed alla formazione di un'eventuale
graduatoria;
i) i controlli, le revoche e i fatti che potrebbero determinare il recesso o la risoluzione
del rapporto;
j) l'informativa sul trattamento dei dati personali;
k) le informazioni specifiche qualora si richiedano progetti od offerte di particolare
complessità;
l) l'ufficio ed i funzionari cui potersi rivolgere per le informazioni necessarie, nonché
del Responsabile Unico delle Procedure;
m) l'eventuale modulistica.
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PARTE FINALE
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Art. 1 Ruolo degli assetti aziendali
L’applicazione del presente regolamento coinvolge, secondo le specifiche competenze,
gli assetti aziendali afferenti alla Direzione Amministrativa (nello specifico Servizio
Provveditorato e Servizio Convenzioni) individuati, di volta in volta, secondo il
contenuto delle attività, nel caso di affidamento di servizi alla persona.
Il Responsabile del Servizio Provveditorato è competente e assume la diretta
responsabilità per la redazione della documentazione amministrativa relativa alle
procedure di acquisto, siano esse ad evidenza pubblica o rientrino nelle procedure
informali negoziate.
Fa capo al Provveditore, inoltre, il controllo del contenimento della spesa entro i limiti
di bilancio, per ogni tipologia/procedura di acquisto.
Il predetto Responsabile si avvale, per la compilazione della parte tecnica della
documentazione di gara, delle specifiche competenze degli assetti aziendali, di volta in
volta coinvolti secondo le diverse tipologie di acquisto, i quali assumono la
corrispondente responsabilità.
Tali responsabilità devono essere nominativamente individuate, indicando altresì la
struttura direttamente coinvolta, nel provvedimento di indizione, ove presente, e/o nel
provvedimento di aggiudicazione.
Art. 2 Sottoscrizione dei contratti e delle convenzioni
Formalizzata l’aggiudicazione, il Responsabile del Servizio Approvvigionamenti
(Provveditore):
comunica tempestivamente, e comunque non oltre i successivi cinque giorni lavorativi,
all’aggiudicatario e ai controinteressati gli esiti delle procedure di gara; nei termini
previsti dal D.Lgs. 163/06 predispone il contratto e invita l’aggiudicatario alla
sottoscrizione.
Art. 3 Termini di pagamento.
Il pagamento delle fatture dei fornitori/soggetti del terzo settore deve essere eseguito
entro i termini in uso presso l’A.O.D.
Art. 4 Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa
statale e regionale di riferimento, nonché al Decreto Direttore Generale 15 giugno
2007, n. 6507 – Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, recante “Direttive in materia
di collaborazioni tra Aziende Sanitarie Pubbliche e Soggetti del Terzo Settore”.
Eventuali modifiche apportate dal Legislatore a detta normativa s’intendono
automaticamente recepite dal presente regolamento, purché si integrino nell’impianto
complessivo dello stesso.
Diversamente, si procederà alla formale modifica del presente Regolamento mediante
atto deliberativo.
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