CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI BOLOGNA “POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI” ED AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CLINICO - SCIENTIFICA INERENTE IL SERVIZIO DI ALCOLOGIA INTEGRATO (AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI BOLOGNA / AUSL DI BOLOGNA) L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola Malpighi, con sede legale in Bologna, via Albertoni,15, cod. fiscale e partita IVA 92038610371, rappresentata dal Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali, Istituzionali e Convenzioni, Dott.ssa Luisa Capasso, su delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. 528 del 30 dicembre 2011 e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con sede legale in Ferrara, via Cassoli, 30, partita IVA 01295960387, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Paolo Saltari ; Premesso che - il Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri della Regione Emilia - Romagna, con nota PG /2012/ 21647 del 26 gennaio 2012, ha espresso parere positivo riguardo alla proposta di istituzione un “Servizio di Alcologia” che integri l’attività del Centro Universitario per lo Studio ed il Trattamento Multidisciplinare dell’Uso Inadeguato dell’Alcool “G. Fontana”, già operante presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, con quella dei Ser.T. dell’Azienda USL di Bologna ed ha comunicato all’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna l’assegnazione di un finanziamento regionale a sostegno del progetto, pari a 25.000 euro per il primo anno di attività; Pagina 1 di 5 - il Servizio di Alcologia che si intende realizzare è dedicato non solo a diagnosi, cura e trattamento dei pazienti con problematiche alcol correlate, ma anche alla supervisione ed al coordinamento delle attività svolte dalle strutture di cura già presenti nel territorio bolognese, rappresentando un punto d’incontro tra Ospedale, Università ed Azienda USL operanti nella città di Bologna, al fine di rispondere in modo più articolato e completo alle esigenze dei pazienti affetti da patologia alcol correlata; - nell’ambito del progetto di cui sopra è prevista l’attivazione, presso l’Unità Operativa Semeiotica Medica dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, diretta dal Prof. Mauro Bernardi, di una consulenza clinico - scientifica alcologica da parte di un professionista esperto in questo campo. Richiamato l’art. 58 del C.C.N.L. dell’Area Dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto in data 8 giugno 2000 e pubblicato sul supplemento alla G.U. n. 170 del 22.7.2000 che disciplina l’attività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari in servizi sanitari di altre aziende o enti del comparto e presso istituzioni pubbliche non sanitarie o Onlus; CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si impegna a garantire all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, nei termini e secondo le modalità più oltre precisati, la disponibilità di competenze professionali per il Servizio di Alcologia integrato, mediante la consulenza clinico - scientifica alcologica di un professionista con specifica competenza ed esperienza sia nello svolgimento delle attività assistenziali (visite mediche, colloqui di sostegno psicologico, psicoterapia, valutazioni alcologiche su richiesta della Commissione medico locale patenti di guida, consulenze alcologiche) sia nell’attività di ricerca nell’ambito di epidemiologia, prevenzione ed intervento terapeutico - riabilitativo dell’alcol dipendenza. Pagina 2 di 5 Art. 2 - SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO Le prestazioni di collaborazione di cui al precedente art. 1 verranno eseguite presso l’Unità Operativa Semeiotica Medica, diretta dal prof. Mauro Bernardi, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, di norma mediante un accesso settimanale di tre ore, nella fascia oraria 15,00 - 18,00 (mediamente saranno effettuati quattro accessi mensili); L’attività della consulenza sarà svolta al di fuori dell’orario di servizio. Art. 3 - COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, si impegna a corrispondere all’Azienda USL di Ferrara, a fronte dell’attività oggetto della presente convenzione, un compenso orario di 70,00 euro (oneri esclusi), in relazione all’impegno previsto all’articolo 2 della presente convenzione. Sarà cura dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna registrare la presenza del consulente e comunicarla all’Azienda USL di Ferrara, che provvederà, ai sensi del presente articolo, a quantificare l’onere derivante dall’attività prestata e ad addebitare l’importo all’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, mediante emissione di fattura. L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, nel temine di novanta giorni dal ricevimento della fattura, accrediterà gli importi mediante versamento presso l’istituto di credito che svolge le funzioni di Tesoriere dell’Azienda di USL di Ferrara, riportando gli estremi della fattura e la causale. L’Azienda ASL di Ferrara provvederà a corrispondere l’importo delle prestazioni al consulente, previa decurtazione del 5%. Art. 4 – ASSICURAZIONE l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna risponde per la responsabilità civile verso terzi, in relazione ad eventuali danni derivati da responsabilità dei propri dipendenti o collaboratori, nelle forme previste dalla Legge Regionale Emilia - Romagna 7 novembre Pagina 3 di 5 2012, n.13 Art. 5 – ADEMPIMENTI PRIVACY Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione, l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4, com. 1, let. f) del decreto legislativo 196/2003, nomina - nel contesto del presente articolo - il professionista che svolgerà l’attività medesima, quale incaricato del trattamento ai sensi dell’art. 30 del citato decreto legislativo. Il professionista é autorizzato a svolgere l’attività oggetto della presente convenzione, con l’obbligo di attenersi alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento e dal responsabile, nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e delle procedure aziendali in essere. Art. 6 – INADEMPIMENTO In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempiuta può intimare per iscritto all’altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta. Art. 7 – EFFICACIA La presente convenzione ha validità annuale, a decorrere dal 1° aprile 2013 , fatta salva la possibilità di proroga con atto scritto. A ciascuna parte è attribuito il diritto di recedere dalla presente convenzione, mediante comunicazione scritta trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Art. 8 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE La presente convenzione, redatta in due originali, è assoggettata all’imposta di bollo, che le parti provvederanno ad assolvere ciascuna sull'originale di propria competenza. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, Pagina 4 di 5 comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico esclusivo della parte che ne richiederà la registrazione. Letto, confermato e sottoscritto Bologna, ________________ Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Azienda USL di Ferrara Policlinico S. Orsola - Malpighi Il Direttore Generale su delega del Direttore Generale Dott. Paolo Saltari Dott.ssa Luisa Capasso Pagina 5 di 5