convenzione tra azienda ospedaliero – universitaria di bologna

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CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
“POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI” ED AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI
FERRARA PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CLINICO - SCIENTIFICA INERENTE IL
SERVIZIO DI ALCOLOGIA INTEGRATO (AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA / AUSL DI BOLOGNA)
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola Malpighi, con sede
legale in Bologna, via Albertoni,15, cod. fiscale e partita IVA 92038610371, rappresentata dal
Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali, Istituzionali e Convenzioni, Dott.ssa Luisa
Capasso, su delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n. 528 del 30
dicembre 2011
e
l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, con sede legale in Ferrara, via Cassoli, 30, partita
IVA 01295960387, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Paolo Saltari ;
Premesso che
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il Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri della Regione
Emilia - Romagna, con nota PG /2012/ 21647 del 26 gennaio 2012, ha espresso parere
positivo riguardo alla proposta di istituzione un “Servizio di Alcologia” che integri l’attività
del Centro Universitario per lo Studio ed il Trattamento Multidisciplinare dell’Uso
Inadeguato dell’Alcool “G. Fontana”, già operante presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, con quella dei Ser.T. dell’Azienda USL di Bologna ed ha
comunicato all’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
l’assegnazione di un
finanziamento regionale a sostegno del progetto, pari a 25.000 euro per il primo anno di
attività;
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il Servizio di Alcologia che si intende realizzare è dedicato non solo a diagnosi, cura e
trattamento dei pazienti con problematiche alcol correlate, ma anche alla supervisione
ed al coordinamento delle attività svolte dalle strutture di cura già presenti nel territorio
bolognese, rappresentando un punto d’incontro tra Ospedale, Università ed Azienda
USL operanti nella città di Bologna, al fine di rispondere in modo più articolato e
completo alle esigenze dei pazienti affetti da patologia alcol correlata;
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nell’ambito del progetto di cui sopra è prevista l’attivazione, presso l’Unità Operativa
Semeiotica Medica dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, diretta dal Prof.
Mauro Bernardi, di una consulenza clinico - scientifica alcologica da parte di un
professionista esperto in questo campo.
Richiamato l’art. 58 del C.C.N.L. dell’Area Dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto in data
8 giugno 2000 e pubblicato sul supplemento alla G.U. n. 170 del 22.7.2000 che disciplina
l’attività di consulenza dei dirigenti medici e veterinari in servizi sanitari di altre aziende o enti
del comparto e presso istituzioni pubbliche non sanitarie o Onlus;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si impegna a garantire all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, nei termini e secondo le modalità più oltre precisati, la disponibilità di
competenze professionali per il Servizio di Alcologia integrato, mediante la consulenza clinico
- scientifica alcologica di un professionista con specifica competenza ed esperienza sia nello
svolgimento delle attività assistenziali (visite mediche, colloqui di sostegno psicologico,
psicoterapia, valutazioni alcologiche su richiesta della Commissione medico locale patenti di
guida, consulenze alcologiche) sia nell’attività di ricerca nell’ambito di epidemiologia,
prevenzione ed intervento terapeutico - riabilitativo dell’alcol dipendenza.
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Art. 2 - SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le prestazioni di collaborazione di cui al precedente art. 1 verranno eseguite presso l’Unità
Operativa Semeiotica Medica, diretta dal prof. Mauro Bernardi, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, di norma mediante un accesso settimanale di tre ore, nella fascia
oraria 15,00 - 18,00 (mediamente saranno effettuati quattro accessi mensili);
L’attività della consulenza sarà svolta al di fuori dell’orario di servizio.
Art. 3 - COMPENSO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, si impegna a corrispondere all’Azienda USL
di Ferrara, a fronte dell’attività oggetto della presente convenzione, un compenso orario di
70,00 euro (oneri esclusi), in relazione all’impegno previsto all’articolo 2 della presente
convenzione.
Sarà cura dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna registrare la presenza del
consulente e comunicarla all’Azienda USL di Ferrara, che provvederà, ai sensi del presente
articolo,
a quantificare l’onere derivante dall’attività prestata e ad addebitare l’importo
all’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, mediante emissione di fattura.
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, nel temine di novanta giorni dal ricevimento
della fattura, accrediterà gli importi mediante versamento presso l’istituto di credito che svolge
le funzioni di Tesoriere dell’Azienda di USL di Ferrara, riportando gli estremi della fattura e la
causale.
L’Azienda ASL di Ferrara provvederà a corrispondere l’importo delle prestazioni al
consulente, previa decurtazione del 5%.
Art. 4 – ASSICURAZIONE
l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna risponde per la responsabilità civile verso
terzi, in relazione ad eventuali danni derivati da responsabilità dei propri dipendenti o
collaboratori, nelle forme previste dalla Legge Regionale Emilia - Romagna 7 novembre
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2012, n.13
Art. 5 – ADEMPIMENTI PRIVACY
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, strumentale allo svolgimento dell’attività
oggetto della convenzione, l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, titolare del
trattamento dei dati ai sensi dell’art. 4, com. 1, let. f) del decreto legislativo 196/2003, nomina
- nel contesto del presente articolo - il professionista che svolgerà l’attività medesima, quale
incaricato del trattamento ai sensi dell’art. 30 del citato decreto legislativo.
Il professionista é autorizzato a svolgere l’attività oggetto della presente convenzione, con
l’obbligo di attenersi alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento e dal responsabile, nel
rispetto delle prescrizioni di sicurezza e delle procedure aziendali in essere.
Art. 6 – INADEMPIMENTO
In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempiuta può intimare per
iscritto all’altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di adempiere
entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso
inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta.
Art. 7 – EFFICACIA
La presente convenzione ha validità annuale, a decorrere dal 1° aprile 2013 , fatta salva la
possibilità di proroga con atto scritto.
A ciascuna parte è attribuito il diritto di recedere dalla presente convenzione, mediante
comunicazione scritta trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento, con un
preavviso non inferiore a trenta giorni.
Art. 8 - IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE
La presente convenzione, redatta in due originali, è assoggettata all’imposta di bollo, che le
parti provvederanno ad assolvere ciascuna sull'originale di propria competenza.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5,
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comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico esclusivo
della parte che ne richiederà la registrazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Bologna, ________________
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Azienda USL di Ferrara
Policlinico S. Orsola - Malpighi
Il Direttore Generale
su delega del Direttore Generale
Dott. Paolo Saltari
Dott.ssa Luisa Capasso
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