legge provinciale n - Consiglio della Provincia Autonoma di Trento

annuncio pubblicitario
LEGGE PROVINCIALE 3 giugno 2011, n. 8
Interventi a favore delle persone affette da celiachia
(b.u. 7 giugno 2011, n. 23)
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Diagnosi precoce e prevenzione
Art. 3 - Erogazione dei prodotti senza glutine
Art. 4 - Educazione e formazione sanitaria
Art. 5 - Informazione e sensibilizzazione
Art. 6 - Promozione e sostegno
Art. 7 - Elenco provinciale
Art. 8 - Disposizioni finanziarie
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Provincia autonoma di Trento promuove l'assistenza alle persone affette da
celiachia e il loro normale inserimento nella vita sociale.
2. La celiachia è un'intolleranza permanente al glutine, riconosciuta come malattia
sociale ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti
malati di celiachia).
Art. 2
Diagnosi precoce e prevenzione
1. La Provincia assicura la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle
sue complicanze. In particolare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a:
a) definire un programma articolato per la diagnosi precoce;
b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate;
c) definire test diagnostici e di controllo per i pazienti;
d) individuare percorsi diagnostici e terapeutici al fine di garantire l'omogeneità di
trattamento sul territorio provinciale.
2. La Provincia promuove l'adesione da parte dell'Azienda provinciale per i servizi
sanitari alla rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia
-2della celiachia quale malattia rara, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27
dicembre 1997, n. 449).
Art. 3
Erogazione dei prodotti senza glutine
1. Per garantire un'alimentazione senza glutine la Provincia riconosce alle persone
affette da celiachia il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici.
2. Ai fini del comma 1, la Provincia può assegnare alle persone affette da celiachia
una somma annuale, erogabile anche mensilmente, destinata all'acquisto dei prodotti
senza glutine presso qualsiasi rivenditore. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i
limiti per l'erogazione delle provvidenze economiche, per classi di età, tenendo conto della
quantificazione di spesa agli stessi fini stabilita dallo Stato ai sensi dell'articolo 4 della
legge n. 123 del 2005.
3. Presso i servizi mensa erogati dalle scuole dell'infanzia, dalle istituzioni
scolastiche e formative provinciali, dai presidi ospedalieri dell'Azienda provinciale per i
servizi sanitari, dalla Provincia, dai comuni e dai relativi enti strumentali sono
somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.
Art. 4
Educazione e formazione sanitaria
1. Al fine di favorire la tempestività della diagnosi nonché l'educazione dei cittadini
alla conoscenza della celiachia e dei suoi effetti, la Provincia promuove:
a) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari;
b) l'educazione sanitaria del celiaco e della sua famiglia, anche attraverso la
collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i
consultori;
c) la sensibilizzazione dei cittadini sulla celiachia, nell'ambito della promozione della
salute;
d) la diffusione delle informazioni sulle possibilità di cura e di prevenzione, sulla diagnosi
precoce e sull'accesso ai servizi.
Art. 5
Informazione e sensibilizzazione
1. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, promuove
l'inserimento di moduli informativi nell'ambito dei percorsi di formazione professionale
alberghiera.
2. La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e sentita
l'Associazione italiana celiachia del Trentino, organizza corsi di formazione rivolti al
personale specializzato addetto alle mense ospedaliere, scolastiche e degli enti pubblici,
nonché agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, affinché garantiscano la
somministrazione di alimenti non contaminati dal glutine, destinati ai soggetti affetti da
celiachia.
3. Nell'ambito dei programmi per la diagnosi precoce della celiachia, la Provincia
sostiene iniziative informative e di sensibilizzazione per l'utilizzo di test rapidi per la verifica
-3individuale di sospetto di celiachia.
Art. 6
Promozione e sostegno
1. Nell'ambito della promozione di corretti stili di vita e di alimentazione, la Provincia
favorisce la diffusione sul proprio territorio di esercizi pubblici che somministrano alimenti
senza glutine.
2. Per sostenere interventi diretti a evitare la contaminazione da glutine, la Provincia,
nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (de minimis), può concedere aiuti
ai produttori di alimenti senza glutine, esclusi i titolari di esercizi pubblici di
somministrazione di alimenti e bevande, per:
a) gli investimenti fissi destinati ad essere utilizzati nei processi produttivi e di stoccaggio;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di locali destinati a laboratorio e a magazzino.
3. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di questo
articolo, nell'ambito della disciplina prevista dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
(legge provinciale sugli incentivi alle imprese).
Art. 7
Elenco provinciale
1. Al fine di favorire la pubblicizzazione degli esercizi pubblici che forniscono una
ristorazione differenziata per i soggetti affetti da celiachia, in base ai criteri previsti da
questa legge, la Provincia, a richiesta degli interessati, pubblica l'elenco dei predetti
esercizi di ristorazione, anche sul sito internet istituzionale.
2. Anche al fine di promuovere progetti di turismo sociale, la Provincia trasmette
l'elenco previsto dal comma 1 alle associazioni locali che operano a tutela delle persone
affette da celiachia e ai soggetti della promozione turistica.
3. Per qualificare l'offerta di alimenti senza glutine, la Provincia promuove l'istituzione
di un marchio da attribuire agli esercizi inclusi nell'elenco previsto dal comma 1, anche
nell'ambito del distretto per la famiglia previsto dall'articolo 16 della legge provinciale 2
marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare).
4. La Giunta provinciale disciplina le procedure per istituire il marchio, le modalità per
gestirlo, il procedimento per il riconoscimento del marchio da parte della Provincia e per la
sua revoca.
Art. 8
Disposizioni finanziarie
1. Per i fini degli articoli 2, 4 e 5 è prevista la spesa di 100.000 euro per ciascuno
degli anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo
comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio
sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale), a
seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa
disposti per i fini dell'articolo 17 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge
provinciale sulla tutela della salute). Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata
dalla legge finanziaria.
2. Per i fini dell'articolo 3 è prevista la spesa di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo
-4comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio
sull'unità previsionale di base 44.5.110 (Spese per il servizio sanitario provinciale), a
seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa
disposti per i fini dell'articolo 17 della legge provinciale sulla tutela della salute,
comprensivi anche dei finanziamenti degli interventi previsti dall'articolo 4 della legge n.
123 del 2005. Per gli anni successivi la relativa spesa è determinata dalla legge
finanziaria.
3. Per i fini dell'articolo 6 è prevista la spesa di 50.000 euro per ciascuno degli anni
dal 2011 al 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si
provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità
previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico), a seguito di
riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i
fini dell'articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.
4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni
conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale
14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.
Trento, 3 giugno 2011
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai
NOTE ESPLICATIVE
Avvertenza
Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono,
per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.
I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di
norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono
consultare
le
banche
dati
della
provincia
(e
soprattutto:
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp).
Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono
barrate.
Nota all'articolo 2
L'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, dispone:
"Art. 5
Esenzione dalla partecipazione in relazione a particolari condizioni di malattia
1. Con distinti regolamenti del Ministro della sanità da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono individuate, rispettivamente: a) le condizioni di malattia croniche o
invalidanti; b) le malattie rare. Le condizioni e malattie di cui alle lettere a) e b) danno diritto all'esenzione
dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti.
Nell'individuare le condizioni di malattia, il Ministro della sanità tiene conto della gravità clinica, del grado
di invalidità, nonché della onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.
2. I regolamenti individuano inoltre le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna condizione
-5di malattia ed alle relative complicanze, per le quali è riconosciuta l'esenzione dalla partecipazione al costo,
tenendo conto:
a) della loro inclusione nei livelli essenziali di assistenza;
b) della loro appropriatezza ai fini del monitoraggio della evoluzione della malattia e dell'efficacia per la
prevenzione degli ulteriori aggravamenti;
c) della definizione dei percorsi diagnostici e terapeutici. I regolamenti individuano altresì le condizioni di
malattia che danno diritto all'esenzione dal pagamento della quota fissa di cui all'articolo 3, comma 9,
per le prestazioni cui è necessario ricorrere con frequenza particolarmente elevata, indicate dagli stessi
regolamenti.
3. L'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria correlate a ciascuna
malattia è riconosciuta in qualsiasi regime di erogazione.
4. Sono escluse dall'esenzione le prestazioni finalizzate all'accertamento delle condizioni di malattia che
danno diritto all'esenzione, ad eccezione di quelle individuate dal regolamento di cui al comma 1, lettera b),
per la diagnosi delle malattie rare. Sono altresì esclusi dall'esenzione i farmaci collocati nella classe di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 .
5. Con il regolamento di cui al comma 1, lettera b), sono altresì individuate specifiche forme di tutela
garantite ai soggetti affetti da patologie rare, con particolare riguardo alla disponibilità dei farmaci orfani ed
all'organizzazione dell'erogazione delle prestazioni di assistenza.
6. Le condizioni e le malattie di cui al comma 1 sono aggiornate con la procedura di cui all'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla base dei risultati della ricerca applicata e delle evidenze
scientifiche, nonché dello sviluppo dei percorsi diagnostici e terapeutici. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore delle nuove tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie
invalidanti, il Ministro della sanità provvede ad aggiornare il regolamento di cui al comma 1, lettera a),
inserendovi le eventuali ulteriori patologie invalidanti e le correlate prestazioni per le quali è riconosciuto il
diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo. Fino all'aggiornamento del regolamento, agli assistiti di cui
all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto 1° febbraio 1991 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, è confermata l'esenzione
dalla partecipazione al costo delle prestazioni come disciplinata dallo stesso articolo 6 e dall'articolo 1,
comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , nonché l'esenzione agli invalidi civili minori di anni 18 con
indennità di frequenza e alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 20 ottobre
1990, n. 302 .
7. Ai soli fini dell'assistenza sanitaria, la percentuale di invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è
determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro
età."
Nota all'articolo 3
L'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, dispone:
"Art. 4
Erogazione dei prodotti senza glutine
1. Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il
diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute
sono fissati i limiti massimi di spesa.
2. I limiti di spesa di cui al comma 1 sono aggiornati periodicamente dal Ministro della salute, sentita la
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della
rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato. Il Ministro definisce altresì le
modalità organizzative per l'erogazione di tali prodotti.
3. Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono
essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.
4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è valutato in euro 3.150.000 annui a decorrere
dall'anno 2005."
Nota all'articolo 7
L'articolo 16 della legge provinciale sul benessere familiare - e cioè della legge provinciale 2 marzo
-62011, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della
natalità) - dispone:
"Art. 16
Distretto per la famiglia
1. La Provincia favorisce la realizzazione di un distretto per la famiglia, inteso quale circuito
economico e culturale, a base locale, all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità
operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli. Il
distretto per la famiglia consente:
a) alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere
familiare, coesione e capitale sociale;
b) alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, e interventi
qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e di accrescere
l'attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale;
c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano
le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli
organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.
2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale istituisce con deliberazione, nell'ambito del processo di
certificazione territoriale familiare, un registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto per la
famiglia, distinto per tipologie di attività e ambiti d'intervento, disciplinando anche gli standard familiari, i
criteri, le modalità di accesso e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione dal registro. Nel registro sono
iscritti anche gli operatori che supportano sul territorio la realizzazione del distretto per la famiglia.
3. La Provincia può concedere agevolazioni ai soggetti aderenti al distretto per la famiglia iscritti nel
registro previsto dal comma 2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di
raccordo del sistema premiante con le discipline amministrative di settore.
4. Per qualificare i servizi familiari dei soggetti aderenti al distretto per la famiglia la Giunta
provinciale può disciplinare l'istituzione di uno o più marchi da rilasciare agli iscritti al registro previsto dal
comma 2.
5. La Giunta provinciale costituisce una commissione tecnica, composta anche da esperti esterni, con il
compito di definire gli interventi previsti da questo capo. Ai componenti della commissione spettano i
compensi previsti dalla normativa provinciale in materia."
Nota all'articolo 8
L'articolo 17 della legge provinciale sulla tutela della salute - e cioè della legge provinciale 23 luglio
2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento) - dispone:
"Art. 17
Fondo sanitario provinciale
1. Al finanziamento delle prestazioni relative ai livelli essenziali di assistenza sanitaria si provvede
mediante il fondo sanitario provinciale. Il fondo è iscritto in apposite unità previsionali di base dello stato di
previsione della spesa del bilancio della Provincia, nella misura necessaria per assicurare i livelli essenziali
di assistenza, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.
2. Entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta provinciale, distintamente per la parte corrente e per la
parte in conto capitale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione sanitaria provinciale, stabilisce il
riparto delle risorse del fondo fra Provincia, Azienda provinciale per i servizi sanitari e altri enti o soggetti, i
principi e gli eventuali vincoli di utilizzo delle quote di fondo con specifiche destinazioni, i criteri e le
modalità di remunerazione delle prestazioni e di erogazione dei finanziamenti assegnati all'azienda e gli
indirizzi per l'elaborazione di piani e programmi di investimento. La Giunta provinciale adotta il piano degli
investimenti per l'edilizia sanitaria ai sensi della normativa provinciale vigente in materia di
programmazione.
3. Ogni anno una quota del fondo sanitario provinciale non superiore complessivamente allo 0,5 per
mille è riservata al finanziamento di interventi di assistenza sanitaria a carattere umanitario. La Giunta
provinciale stabilisce i criteri e le modalità di concessione ed erogazione degli interventi.
4. Ogni anno sono stabilite le quote del fondo sanitario provinciale riservate alla realizzazione degli
interventi previsti dall'articolo 24, comma 2."
-
Per l'articolo 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, si veda la nota all'articolo 3.
-7-
-
L'articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese - e cioè della legge provinciale 13
dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della
nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996,
n. 4 e disposizione in materia di commercio) - dispone:
"Art. 34 ter
Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa
1. Per perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno al consolidamento e alla crescita del
sistema economico, all'innovazione e alla nuova imprenditorialità è istituito il fondo per le agevolazioni a
sostegno dell'impresa.
2. Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 8 e 11 di questa legge, degli
articoli 6 e 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le
piste da sci), della legge provinciale n. 17 del 1993, assicurando la continuità degli interventi previsti dalla
normativa vigente.
3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi della legislazione provinciale di settore. Ai fini della
programmazione delle risorse la Giunta provinciale ripartisce il fondo in relazione alle diverse finalità."
-
Il terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale di contabilità - e cioè della legge provinciale 14
settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di
Trento) - dispone:
"Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad
apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del
quinto comma dell'articolo 20."
LAVORI PREPARATORI
-
-
Disegno di legge 20 luglio 2010, n. 143, d'iniziativa dei consiglieri Pino Morandini, Walter Viola,
Rodolfo Borga, Mauro Delladio e Giorgio Leonardi (Il Popolo della libertà), concernente "Interventi a
favore dei soggetti affetti da celiachia e da dermatite erpetiforme".
Assegnato alla quarta commissione permanente il 30 luglio 2010.
Parere favorevole della quarta commissione permanente espresso il 2 marzo 2011, sul testo avente ad
oggetto: "Interventi a favore delle persone malate di celiachia".
Approvato dal consiglio provinciale con il titolo "Interventi a favore delle persone affette da celiachia"
il 25 maggio 2011.
Scarica