Progetto certificazione in deroga “bollino blu” per materiale di

ACCORDO DI PROGRAMMA SULLA TRACCIABILITA' DEL MATERIALE
DI PROPAGAZIONE DI DRUPACEE IN EMILIA-ROMAGNA
"BOLLINO BLU"
Scopo dell'accordo
La crescente diffusione in Emilia Romagna della temibile malattia, nota come vaiolatura delle
drupacee o Sharka, ha spinto le Organizzazioni dei Produttori (OP) aderenti al CRPV e i vivaisti
associati nel Consorzio CAV a stilare un protocollo per il controllo e la certificazione del materiale
vivaistico sulla base delle norme di legge che regolano la materia a livello nazionale e
comunitario.
Infatti in Italia il DM 29 novembre 1996 istituisce su tutto il territorio nazionale la lotta obbligatoria
contro il virus della vaiolatura delle drupacee (Sharka). In particolare obbliga le regioni attraverso i
propri Servizi fitosanitari regionali (SFR) ad espletare sopralluoghi ed ispezioni sistematiche in
campo ed in vivaio (art. 2). Inoltre fa obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività vivaistica,
compresi i costitutori che coltivano drupacee suscettibili, di prelevare il materiale di propagazione
da fonti accertate sane, esenti da Sharka, localizzate in aree dichiarate dal SFR esenti da Sharka
nel raggio di 1 Km. Il vivaista esegue sotto la propria responsabilità i controlli visivi e di laboratorio
sulle piante madri e dichiara la quantità del materiale di moltiplicazione prelevata da ciascuna
pianta contrassegnata (art.5).
Dal 1997 è in vigore in Italia un Decreto che recependo una specifica Direttiva comunitaria
sancisce la qualità minima del materiale di propagazione (CAC: DM 14/04/97) obbligando in
particolare i fornitori di materiale vivaistico ad eseguire sotto la loro responsabilità controlli sanitari
volti all’accertamento dei principali virus delle prunoidee (PNRSV e PDV), ed individua altresì i
differenti punti critici dell’attività vivaistica onde svolgere gli opportuni controlli.
Dati questi presupposti di legge, vista la situazione di emergenza fitosanitaria che si è verificata in
questi ultimi anni per l’ulteriore diffusione della Sharka, con questo documento si propone di
attuare un percorso di tracciabilità del materiale vivaistico, concordato fra le OP ed i vivaisti
associati CAV che preveda le massime garanzie conseguenti all’applicazione delle leggi vigenti
per l’esenzione del virus della Sharka. Questo percorso si prefigge la puntuale attuazione delle
normative vigenti e viene attuato sotto il controllo del SFR della Regione Emilia Romagna che
eseguirà i necessari accertamenti proprio durante tutte le fasi del processo di produzione del
materiale di moltiplicazione.
Lo scopo dell'accordo è perciò quello di organizzare la produzione di piante esenti da Sharka,
secondo un percorso “tracciato” in modo univoco e da chiunque accertabile, e di vincolare la
messa a dimora di nuovi impianti, che usufruiscono degli aiuti finanziari previsti dalle diverse azioni
di sostegno attuate in Emilia Romagna, all’esclusivo uso di materiale certificato sotto il profilo
genetico-sanitario, ai sensi del Reg. Regionale 26/99 o di altri sistemi di certificazione pubblica
riconosciuti dal SFR o, in mancanza di questo, di materiale prodotto e accreditato nell’ambito del
presente accordo.
Disciplinare per la produzione delle piante e dei materiali di propagazione con il
"Bollino Blu"
1)
Ambito di applicazione. Il presente disciplinare vale per tutte le varietà che si intendono
propagare nel corso dell’anno, definite in base ad una lista presentata dai vivaisti e dalle OP e
finalizzata alla produzione di piante esenti dalla Sharka. Per stilare questo elenco il CRPV si
fa carico di organizzare un tavolo di concertazione entro una data utile per l’esecuzione
dell'accordo stesso. Le varietà per essere ammesse devono essere varietà conosciute o, in
caso contrario, descritte da chi le detiene, così come previsto dal DM 14/04/97. Per l'anno in
corso si fa riferimento all'elenco allegato. Per gli anni successivi, tale elenco sarà aggiornato
entro la fine di febbraio.
Accordo_tracciabilità_Bollino Blu.odt
Pagina 1 di 8Accordo_tracciabilità_Bollino Blu.odt
2)
Campi di piante madri. Entro la fine di febbraio di ogni anno,maggio devono essere individuati
e comunicati al SFR i campi dai quali prelevare il materiale di propagazione. Questi campi
devono rispondere ai requisiti previsti dall’art. 5 del DM 29 novembre 1996 (distanze dai
focolai di Sharka, mappatura delle piante ecc..) e possono essere ubicati sia presso i
produttori sia nelle collezioni e nei campi di piante madri dei vivaisti. Qualora si debba
procedere all’introduzione di nuove varietà o di varietà i cui campi di piante madri si trovano
fuori dal territorio dell’Emilia-Romagna, può essere richiesta al SFR una deroga per l’utilizzo
di materiale di propagazione prodotto in vivaio , fermo restando le caratteristiche sanitarie
accertate con i controlli previsti ed essendo nota l’origine ( piante iniziali). Il SFR rilascerà la
deroga a seguito dell’esito dei controlli (analisi a campione) effettuati sul materiale stesso.
3)
Autocontrolli. Il fornitore di materiale di propagazione (vivaista o costitutore) provvederà a
garantire il controllo delle piante madri attuando quanto previsto dal Regolamento per
l'esecuzione dei controlli (pag. 3) , che definisce come eseguire i controlli fitosanitari di campo
ed i saggi in laboratorio per l’esenzione del virus della Sharka.
4)
Creazione del vivaio. Il fornitore di materiale di propagazione (vivaista o costitutore) si
impegna altresì a dichiarare, al termine dei controlli previsti, il numero delle gemme disponibili
sulle piante madri risultate idonee, trasmettendo al SFR tali stime corredate dagli attestati dei
controlli di campo e di laboratorio eseguiti sulle piante madri. Si impegna anche ad impiegare,
per la costituzione del vivaio, portinnesti certificati ai sensi del Reg. Regionale 26/99 o di
regolamenti di certificazione di altre Regioni o Stati UE riconosciuti dal SFR corrispondenti nei
contenuti tecnici. Possono essere utilizzati anche portinnesti da seme non ottenuti nell’ambito
di programmi di certificazione purché sottoposti ai controlli previsti nel Regolamento per i
controlli riportato a pag. 3.
5)
Controlli del SFR. Il SFR accredita l’uso delle partite di materiale risultate idonee dopo i
controlli previsti dal programma, utilizzabili per la costituzione dei vivai di astoni e di piante a
gemma dormiente Esegue i controlli previsti dalla normativa vigente e prima dell’estirpazione
rilascia, per ciascun vivaio, una dichiarazione che dichiara che il materiale ha rispettato il
percorso di tracciabilità previsto dal presente accordo e che ha superato tutti i controlli
previsti, al fine di procedere all’etichettatura delle singole piante.
6)
Etichettatura. L’etichetta che contraddistingue il materiale ottenuto nell'ambito del presente
accordo deve essere apposta su ogni singola pianta innestata, in vivaio prima
dell'estirpazione, e sui mazzi degli innesti ottenuti dalle piante madri risultate idonee.
L’etichetta da utilizzare per le marze va apposta sIul documento di accompagnamento con il
chiaro riferimento al numero degli innesti per ogni mazzo. Queste etichette saranno
distribuite dal CAV su specifico mandato del SFR , secondo le dichiarazioni del SFR rilasciate
ai singoli vivai e ai lotti di piante madri.
7)
Etichette. Le etichette, di colore azzurro, costituiranno il “passaporto delle piante” e
recheranno i riferimenti di legge obbligatori (Servizio fitosanitario Regione Emilia Romagna,
Italia, passaporto delle piante C.E., numero progressivo e quantità), inoltre riporteranno il
nome della varietà e del portinnesto, facoltativi nel passaporto, e l’anno di produzione.
Attraverso la registrazione congiunta CAV-SFR dei numeri progressivi sarà possibile risalire ai
vivaisti a cui sono state rilasciate. Le piante dovranno essere poi accompagnate dal
documento di commercializzazione, che potrà essere il documento di trasporto o la fattura
accompagnatoria, o un’etichetta apposta su ogni mazzo. Tale modalità è obbligatoria nel caso
le piante non siano destinate direttamente all’utilizzatore.
8)
Aspetti transitori. Limitatamente all'anno in corso, il fornitore di materiale, qualora dimostri che
siano state osservate tutte le disposizioni ed i controlli previsti dal presente accordo, può
chiedere al SFR l'autorizzazione all'uso del "Bollino Blu" per materiale di propagazione e
piante a gemma dormiente.
Regolamento per l’esecuzione dei controlli
Accordo_tracciabilità_Bollino Blu.odt
Pagina 2 di 8Accordo_tracciabilità_Bollino Blu.odt
A) I controlli fitosanitari di campo ed i saggi di laboratorio per l’accertamento dell’idoneità dei
materiali vivaistici prodotti con la certificazione P“Tracciabilità” devono essere garantiti dal
vivaista o dal fornitore di materiali di moltiplicazione.
B) I controlli fitosanitari di campo ed i saggi di laboratorio ( sierologici e bio-molecolari) devono
essere eseguiti presso laboratori indicati dal SFR in quanto specificatamente competenti
per la diagnosi in campo ed in laboratorio del virus della Sharka.
C) I controlli fitosanitari in campo ( rilievo di eventuali sintomi) ed il prelievo dei campioni da
sottoporre a saggio in laboratorio devono essere eseguiti nel periodo di massima
espressione dei sintomi della Sharka ( da marzo a giugno). Ciascuna pianta madre
candidata al prelievo di materiale di moltiplicazione deve essere contrassegnata con le
modalità indicata dal SFR. Da dette piante debbono essere prelevati campioni di foglie,
costituito da 4 sub campioni prelevati su 4 branche fra loro opposte rappresentative
dell’intera chioma. Tale campione deve essere correttamente contrassegnato e registrato,
conservato in refrigeratore dentro sacchetti di plastica fin dal suo prelievo in campo e fino
all’esame in laboratorio che deve essere eseguito entro una settimana dal prelievo.
D) Le analisi in laboratorio devono essere eseguite applicando il test DAS ELISA e impiegando
un protocollo di esecuzione ed un kit di antisieri come indicato dal SFR.
E) Qualora per motivi organizzativi sia necessario procedere all’esecuzione di accertamenti del
virus della Sharka in periodi diversi da quello indicato come ottimale, è obbligatorio eseguire
la diagnosi con tecniche di biologia molecolare ( IC-RT-PCR) su un campione raccolto,
catalogato e conservato come preventivamente descritto.
F) Il SFR si riserva di chiedere ai vivaisti che partecipano al programma di “tracciabilità”
l’esecuzione, sotto la loro responsabilità, di controlli con saggi di laboratorio anche nella
fase di vivaio, qualora lo ritengano necessario ( ad es. portinnesti da seme non certificati).
Tali controlli saranno espletati attuando le modalità sopra descritte.
Accordo_tracciabilità_Bollino Blu.odt
Pagina 3 di 8Accordo_tracciabilità_Bollino Blu.odt