[59723] Bollettino n. 14 del 05/04/2011

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2011 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2011
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Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011
Provincia Autonoma di Trento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
del 25 marzo 2011, n. 545
Direttive all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per l'erogazione di prestazioni sanitarie aggiuntive in favore degli invalidi di guerra e di servizio
LA GIUNTA PROVINCIALE
richiamato l’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, il quale prevede che la
Giunta provinciale può individuare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dai livelli essenziali di
assistenza, delle quali possono beneficiare gli iscritti al Servizio Sanitario Provinciale;
considerato che, nell’ambito delle suddette prestazioni aggiuntive è riconosciuto dal Servizio Sanitario
Provinciale un concorso nelle spese sostenute in occasione di cure termali, cure climatiche e soggiorni
terapeutici per gli invalidi di guerra e di servizio;
rilevato che tale concorso nelle spese per gli anni 2007, 2008 e 2009 è stato definito mediante specifico
Protocollo d’intesa fra l’Assessore alla Salute, l’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra
(A.N.M.I.G.) e l’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.);
rilevato altresì che, in attesa della sottoscrizione del nuovo Protocollo d’intesa per gli anni 2010-2012,
con deliberazione della Giunta provinciale n. 1682, di data 16 luglio 2010, il concorso nelle spese l’anno
2010 è stato fissato provvisoriamente in misura pari a quanto stabilito per l’anno 2009, fatto salvo
l’obbligo da parte della Giunta provinciale di recepimento dei nuovi importi e relativi conguagli che saranno previsti nel nuovo Protocollo d’intesa;
considerato che in data 9 marzo 2011 l’Assessore alla Salute e Politiche Sociali, il Presidente regionale
dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (A.N.M.I.G.) e il Presidente dell’Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.) - sezione provinciale di Trento - hanno sottoscritto il Protocollo
d’intesa per la definizione delle prestazioni sanitarie aggiuntive del Servizio Sanitario Provinciale a favore degli invalidi di guerra e di servizio spettanti per il triennio 2010-2012;
considerato che il sopra citato nuovo Protocollo di intesa stabilisce l’aggiornamento concorso nelle spese giornaliero riconosciuto agli invalidi, in occasione di cure termali, per l’effettuazione di cure climatiche
e per l’effettuazione di soggiorni terapeutici, nelle seguenti misure:
 euro 52,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010;
 euro 53,00 per l’anno 2011;
 euro 54,00 per l’anno 2012;
ritenuto quindi opportuno riconoscere ai beneficiari, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, il concorso
giornaliero nelle spese nella misura di euro 53,00 come indicato nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ritenuto altresì opportuno riconoscere ai medesimi i conguagli spettanti per l’anno 2010;
considerato che, tenuto conto dei volumi di attività e di spesa rilevati nel 2010, il presente provvedimento
comporta oneri aggiuntivi a carico del Servizio Sanitario Provinciale stimati in euro 8.000,00, di cui euro
4.000,00 per i conguagli 2010 ed euro 4.000,00 per gli aumenti riferiti all’anno 2011;
su proposta dell’Assessore alla Salute e Politiche Sociali;
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a voti unanimi legalmente espressi;
delibera
1)
di riconoscere agli invalidi di guerra e di servizio, in applicazione del Protocollo d’intesa in premessa
citato, con decorrenza dal 1 gennaio 2011, il concorso giornaliero nelle spese nella misura di euro
53,00, come indicato negli Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
dando atto che lo stesso sostituisce con la stessa decorrenza le prestazioni n. 3, n. 4 e n. 5 approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1682 di data 16 luglio 2010;
2)
di riconoscere altresì nella misura di euro 52,00 l’importo del contributo giornaliero per l’anno 2010
per le prestazioni n. 3, n. 4 e n. 5 di cui alla citata deliberazione della Giunta provinciale n.
1682/2010, autorizzando l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ad erogare i relativi conguagli ai
beneficiari;
3)
di dare atto che alla spesa aggiuntiva derivante dal presente provvedimento, come in premessa
quantificata, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari farà fronte con le assegnazioni correnti disposte nell’ambito del riparto del Fondo Sanitario Provinciale di parte corrente approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2690/2010, voce della Tabella A) “Rimborsi assistenza aggiuntiva”;
4)
di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per gli adempimenti di competenza;
5)
di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
LORENZO DELLAI
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI
PATRIZIA GENTILE
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Allegato parte integrante
Allegato A)
PRESTAZIONE N. 3
CONCORSO SPESE AD INVALIDI IN OCCASIONE DI CURE TERMALI
a) Aventi diritto
I Soggetti di cui alla lettera A delle disposizioni generali, che siano invalidi per cause di guerra o per cause di servizio militari e civili.
b) Prestazione
1.
Concorso alle spese dell'albergo, dell'appartamento, del campeggio o similari in occasione della
fruizione di cure termali presso stabilimenti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, quando connesse allo stato di invalidità del soggetto. Il concorso è pari a euro 53,00 giornalieri per un
massimo di 15 giorni o al minor importo giornaliero risultante dalla documentazione di spesa;
2.
concorso - nella misura di cui al precedente punto 1 - alle spese dell'albergo, dell'appartamento, del
campeggio o similari sostenute per il servizio dell'accompagnatore nei casi in cui il grande invalido
ammesso alle cure termali sia nell'impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana ovvero sia sottoposto a tutela.
c) Domanda
Alla domanda il beneficiario deve allegare la documentazione di cui alla lettera B) delle disposizioni generali e, in particolare, la certificazione medica e la documentazione attestante l'impossibilità di attendere
alle esigenze della vita quotidiana o la sottoposizione a tutela, ai fini del riconoscimento del concorso per
l'accompagnatore.
La concessione del concorso avviene su presentazione della documentazione relativa al tipo di prestazione termale beneficiata, al periodo ed allo stabilimento di erogazione.
Il contributo per le cure termali può essere erogato sempre che l’invalido non abbia usufruito nello stesso
anno del contributo per le cure climatiche o per il soggiorno terapeutico.
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PRESTAZIONE N. 4
CONCORSO SPESE AD INVALIDI PER L'EFFETTUAZIONE DI CURE CLIMATICHE
a) Aventi diritto
I Soggetti di cui alla lettera A delle disposizioni generali, che siano invalidi per cause di guerra o invalidi
per cause di servizio militari e civili, per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire
il riacutizzarsi o la complicanza dell'infermità che ha dato luogo al pensionamento e che, alternativamente:
1) presentino uno dei seguenti quadri clinici:
-
esiti di interventi demolitori del polmone (pneumectomia, lobectomia totale o parziale);
decorticazioni pleuriche;
esiti di toracoplastiche con resezione di almeno cinque costole;
t.b.c polmonare in corso di trattamento terapeutico mediante rifornimenti periodici di pneumotorace;
esiti di tubercolosi del polmone, associati a postumi di tubercolosi del rene o intestinale o osteoarticolare o laringea;
esiti di morbo di Pott associati a postumi di tubercolosi di una o più grandi articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio);
nefrectomia per t.b.c renale;
coesistenza di postumi di due o più forme tubercolari interessanti il rene, la laringe, il sistema scheletrico o l'apparato digerente;
fibrotorace totale retraente, con evidente attrazione del mediastino e riduzione della capacità respiratoria;
compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguificazione conseguente a marcati esiti
della malattia tubercolare o evidenti alterazioni della funzionalità cardio-respiratoria per esiti fibrosclerotici di tubercolosi polmonare.
2) risultino ascritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare.
b) Prestazioni
1.
2.
Concorso alle spese dell'albergo, dell'appartamento, del campeggio, o similari, sostenute in occasione della fruizione di cure climatiche, nella misura di euro 53,00 al giorno per un massimo di 21
giorni o al minor importo giornaliero risultante dalla documentazione di spesa;
concorso - nella misura di cui al precedente punto 1 - alle spese dell'albergo, dell'appartamento, del
campeggio, o similari, sostenute per il servizio dell'accompagnatore nei casi in cui il grande invalido
ammesso alle cure climatiche sia nell'impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana
ovvero sia sottoposto a tutela.
c) Domanda
Alla domanda il beneficiario delle prestazioni deve allegare:
la documentazione di cui alla lettera B) delle disposizioni generali;
la località e la durata del soggiorno climatico;
la certificazione medica e la documentazione attestante l'impossibilità di attendere alle esigenze
della vita quotidiana o la sottoposizione a tutela, ai fini del riconoscimento del concorso per l'accompagnatore.
Il contributo per le cure climatiche può essere erogato sempre che l’invalido non abbia usufruito nello
stesso anno del contributo per il soggiorno terapeutico.
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PRESTAZIONE N. 5
CONCORSO SPESE AD INVALIDI PER L'EFFETTUAZIONE DI SOGGIORNI TERAPEUTICI
a) Aventi diritto
I Soggetti di cui alla lettera A delle disposizioni generali, che siano invalidi per cause di guerra o invalidi
per cause di servizio militari e civili, che in conseguenza delle infermità pensionate abbiano necessità di
terapia climatica per consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri e con intense e prolungate cure
ambulatoriali, ovvero di prevenire aggravamenti delle infermità invalidanti cronicizzate ed in fase di acutizzazione, e che presentino uno dei seguenti quadri clinici:
• insufficienza respiratoria cronica;
• risentimento cardiaco secondario ad insufficienza respiratoria (cuore polmonare cronico);
• insufficienza cardiovascolare non scompensata;
• gravi affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale.
b) Prestazione
1.
2.
Concorso alle spese dell'albergo, dell'appartamento, del campeggio, o similari, sostenute in occasione della fruizione di soggiorni terapeutici, nella misura di euro 53,00 al giorno per un massimo di
21 giorni o al minor importo giornaliero risultante dalla documentazione di spesa,
Concorso - nella misura di cui al precedente punto 1 - alle spese dell'albergo, dell'appartamento ,
del campeggio, o similari, sostenute per il servizio dell'accompagnatore nei casi in cui il grande invalido ammesso al soggiorno terapeutico sia nell'impossibilità di attendere alle esigenze della vita quotidiana ovvero sia sottoposto a tutela.
c) Domanda
Alla domanda il beneficiario delle prestazioni deve allegare:
la documentazione di cui alla lettera B) delle disposizioni generali;
la località e la durata del soggiorno terapeutico;
la certificazione medica e la documentazione attestante l'impossibilità di attendere alle esigenze
della vita quotidiana o la sottoposizione a tutela, ai fini del riconoscimento del concorso per l'accompagnatore.
Il contributo per il soggiorno terapeutico può essere erogato sempre che l’invalido non abbia usufruito
nello stesso anno del contributo per le cure climatiche.