VICENDE DEL RAPPORTO GIURIDICO Vicenda costitutiva: segna

VICENDE DEL RAPPORTO GIURIDICO
Vicenda costitutiva: segna la nascita della
situazione soggettiva che viene ad esistenza
per la prima volta.
Vicenda modificativa: si ha quando la
situazione soggettiva subisce una modifica
con riguardo al soggetto (successione –
trasferimento diritti disponibili) o all’oggetto.
Vicenda estintiva: si ha quando la situazione
soggettiva cessa di esistere per una delle
cause previste dalla legge.
Influenza del tempo.
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Le vicende delle situazioni giuridiche
soggettive si ripercuotono sul rapporto
giuridico.
Differenza COSTITUZIONE (riguarda la nascita
della situazione soggettiva in sé considerata) –
ACQUISTO
(riguarda
l’ingresso
della
situazione soggettiva nella sfera giuridicopatrimoniale di un determinato soggetto che
ne diventa il titolare).
Al concetto di costituzione si contrappone
quello di estinzione. Essi si riferiscono alla
situazione soggettiva.
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Al concetto di acquisto si contrappone quello
di perdita. Essi si riferiscono al titolare e sono
più ampi perché comprendono in sé
rispettivamente oltre al concetto di
costituzione ed estinzione anche quello di
trasferimento.
Titolo d’acquisto: è l’atto o il fatto giuridico
che giustifica l’acquisto, la fonte dell’acquisto.
Il titolo (originario o derivativo) influenza la
disciplina del diritto (obbligo).
Acquisto a TITOLO ORIGINARIO: si ha quando
il diritto soggettivo sorge a favore di una
persona senza esserle trasmesso da nessuno,
senza alcuna connessione con un precedente
titolare, o perché non esiste un precedente
titolare (es.: occupazione res nullius; acquisto
del diritto d’autore mediante creazione
dell’opera) o perché comunque il diritto non è
trasmesso dal precedente titolare che lo ha
perduto (es.: usucapione art. 1158 c.c.).
Acquisto a TITOLO DERIVATIVO: si ha quando
il diritto, immutato nel suo contenuto, si
trasmette da una persona ad un’altra (es.:
contratto di compravendita; trasferimento di
beni e crediti dal defunto all’erede);
l’esistenza e i limiti del diritto acquistato
dipendono dall’esistenza e dai limiti del diritto
in capo al dante causa.
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Si ha, allora, il fenomeno della successione: il
mutamento del soggetto del rapporto
giuridico, che può avvenire sia nel lato attivo,
sia nel lato passivo del rapporto.
Autore o dante causa è colui che per effetto
della
successione
perde
il
diritto
trasmettendolo ad un altro soggetto; con
riguardo alla sua posizione si parla di
alienazione.
Successore o avente causa è colui che per
effetto della successione acquista il diritto
subentrando al precedente titolare; con
riguardo alla sua posizione si parla di
acquisto.
Negli acquisti a titolo derivativo si distingue:
1) acquisto derivativo-traslativo: si trasmette
lo stesso diritto del precedente titolare;
2)
acquisto
derivativo-costitutivo:
si
attribuisce al nuovo titolare un diritto
differente, nuovo, che scaturisce dal diritto
del precedente titolare, in quanto lo suppone
e ne assorbe il contenuto, o, in parte, lo limita
(es.: costituzione usufrutto).
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Regole degli acquisti derivativi, principi base
della circolazione dei diritti:
1) Nemo plus iuris in alium transferre potest,
quam ipse habeat: nessuno può trasmettere
ad altri più di quanto abbia.
Il nuovo titolare non può vantare un diritto di
portata più ampia di quello che spettava al
precedente titolare. Il diritto dell’acquirente
esiste solo in quanto esisteva in capo al dante
causa.
2) Resoluto iure dantis, resolvitur et ius
accipientis : se viene meno il diritto
dell’alienante, viene meno anche il (titolo del)
diritto dell’acquirente.
L’acquisto del diritto del nuovo titolare
dipende, di regola, dalla effettiva esistenza del
diritto del precedente titolare. Se il diritto del
dante causa viene meno retroattivamente, di
conseguenza cade anche il diritto dell’avente
causa.
Eccezioni motivate dall’esigenza di sicurezza
nei traffici, protezione dell’acquirente in
buona fede (tutela affidamento).
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La successione può essere:
a) a titolo universale: quando un soggetto
subentra nell’universalità (cioè nella totalità)
dei diritti e degli obblighi appartenenti ad un
altro soggetto; il successore subentra in tutti i
rapporti del precedente titolare, sia nella
posizione attiva, sia in quella passiva (es.
erede; fusione di società).
b) a titolo particolare: quando un soggetto si
sostituisce ad un altro nella titolarità di uno o
più determinati diritti od obblighi; il
successore subentra solo in un determinato
diritto o rapporto (o in più rapporti
determinati) del precedente titolare (es.
contratto, legato).
La successione può essere inter vivos o mortis
causa.
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