OGGETTO: Ricorso avverso la deliberazione della Giunta provinciale n. 1170/2014 per la chiusura punto di primo intervento. Autorizzazione ed incarico del patrocinio legale allo Studio Pedinelli di Trento. Preso atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto; visti i pareri favorevoli, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa e contabile resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria, acquisiti ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L; PREMESSO E RILEVATO CHE: con deliberazione n. 1170 dd. 14 luglio 2014, avente ad oggetto la "Ridefinizione della rete della medicina d'urgenza", la Giunta provinciale ha stabilito di chiudere, con decorrenza 1 settembre 2014, i Punti di primo intervento di Ala e di Mezzolombardo. A seguito dell'approvazione di tale provvedimento, i gruppi consiliari "Civica Mezzolombardo, Civica Rotaliana e Civica di Mezzo", in data 29.07.2014 prot. 8136, hanno presentato una proposta di mozione con lo scopo di impegnare il Sindaco e la Giunta comunale a proporre ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento avverso la suddetta deliberazione che ha disposto la chiusura del Punto di primo intervento di Mezzolombardo. La citata proposta di mozione è stata discussa ed approvata all'unanimità nella seduta consiliare del 05.08.2014, con riserva peraltro di verificare preliminarmente, presso un legale, l'esistenza di presupposti utili all'attivazione del ricorso medesimo. L'Amministrazione ha preliminarmente ritenuto opportuno contattare l'Avvocatura dello Stato per il necessario supporto legale chiedendo alla medesima la disponibilità a rilasciare il suddetto parere ed, eventualmente in caso di esito positivo, a proporre il relativo ricorso. Dopo aver ricevuto l'indisponibilità di quest'ultima (nota mail dd. 12.08.2014), l'Amministrazione ha contattato uno studio legale di fiducia, nello specifico lo Studio legale Pedinelli di Trento, incaricandolo, con deliberazione della Giunta comunale n. 137 dd. 19.08.2014 della verifica preliminare alla eventuale proposizione del ricorso. Secondo quanto illustrato nel parere dello Studio legale Pedinelli, giunto il 25.08.2014 prot. 9041, la deliberazione della Giunta provinciale contestata dall'Amministrazione comunale presenterebbe vari profili di illegittimità (dettagliatamente descritti nel citato parere) che renderebbero tale provvedimento suscettibile di impugnazione davanti al T.R.G.A. di Trento, anche con possibilità di ricorso cautelare ante causam ai sensi dell'art. 61 del Codice del Processo amministrativo (D.Lgs. 02.07.2010, n. 104). Alla luce delle considerazioni suesposte e considerata l'importanza per l'Amministrazione comunale nonchè per l'intera cittadinanza di salvaguardare sul territorio di Mezzolombardo la presenza di servizi essenziali per la salute del paziente e di strategica importanza per l'intero territorio della Piana Rotaliana e dell'Altopiano della Paganella (quest'ultimo a forte vocazione turistica), s'intende con il presente provvedimento attivare l'iter necessario per proporre il ricorso invocato dall'intero Consiglio comunale, incaricando di tale adempimento il medesimo studio legale precedentemente incaricato del rilascio del parere propedeutico al ricorso medesimo. Lo Studio legale Pedinelli si è reso disponibile ad assistere il Comune nella fase di impugnazione davanti al T.R.G.A. di Trento della deliberazione della Giunta provinciale n. 1170 dd. 14.07.2014 verso un corrispettivo di Euro 6.300,00.= oltre oneri (spese vive escluse) come si evince dal preventivo di spesa dd. 14.08.2014 prot. 8815 sul quale è stato praticato un ulteriore sconto. Deliberazione di Giunta comunale nr. 140 dd. 26.8.2014 prop. n.3379 pag.1 Si evidenzia che i patrocini legali non rientrano tra gli incarichi soggetti ai vincoli di contenimento della spesa individuati dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2014 e dalla legge provinciale di assestamento n. 1/2014. La deliberazione della Giunta provinciale n. 1445 dd. 01.07.2011 (allegato 2) adottata per orientare gli enti locali sulle tipologie di incarichi soggetti a limitazioni di spesa, esclude da tale contenimento alcune fattispecie tra le quali sono indicati "gli incarichi per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione e per l'esercizio delle funzioni notarili". Per analoghe motivazioni il comma 4 dell'art. 39 quater della L.P. 23/1990 esclude gli affidamenti di incarichi per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'Amministrazione, le nomine di consulenti tecnici di parte e il ricorso alle funzioni notarili dall'applicazione della particolare disciplina più restrittiva prevista dal Capo I bis della suddetta legge, assoggettando gli stessi alla disciplina "ordinaria" in materia di contratti. Si specifica a tal proposito che per l'affido del presente incarico è possibile ricorrere alla trattativa diretta ai sensi dell'art. 21, comma 4 della già citata L.P. 23/1990, trattandosi di una prestazione d'importo inferiore a Euro 46.000,00.=. PREMESSO E RILEVATO quanto sopra; LA GIUNTA COMUNALE VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 1170 dd. 14.07.2014 avente ad oggetto: "Ridefinizione della rete della medicina d'urgenza"; RITENUTO di autorizzare lo Studio Pedinelli di Trento nelle persone degli Avvocati Giorgio e Federico Pedinelli, a proporre ricorso davanti al T.R.G.A. di Trento per l'impugnazione del citato provvedimento provinciale oltrechè a richiedere la tutela cautelare ante causam ai sensi dell'articolo 61 del D.Lgs. 104/2010; VISTO il preventivo di spesa dd. 14.08.2014 prot. 8815; RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 117 dd. 15.7.2014, con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo all'esercizio 2014 e dato atto che il Piano, relativamente alle competenze ed all'organizzazione generale degli uffici, vige fino all’approvazione del successivo; ACCERTATA in particolare la competenza della Giunta ad assumere il presente atto come specificato nella Parte generale del P.E.G., Paragrafo 2 (Il sistema delle competenze), in attuazione del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, e 36 del TULLRROC (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L), e dell’articolo 36 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L) nonché degli articoli 25, comma 4, e 27, comma 4, dello Statuto comunale; CONSIDERATO che il contratto potrà essere risolto, ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall’appalto siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste italiane s.p.a. (cod. CIG. Z52108B4A6); DATO ATTO, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8, per la pubblicazione nella sezione speciale “Amministrazione trasparente” del sito INTERNET del Comune che: * beneficiario del presente provvedimento è lo Studio Legale Pedinelli con sede a Trento via Grazioli n. 17 - P.I. 01876630227; * corrispettivo contrattuale: euro 7.993,44.= (oneri previdenziali e IVA compresi); * struttura competente per l’istruttoria: Servizio Affari generali (Ufficio Segreteria); * responsabile del procedimento: dott. Luciano Ferrari; Deliberazione di Giunta comunale nr. 140 dd. 26.8.2014 prop. n.3379 pag.2 * * norma o titolo a base dell’attribuzione: art. 21 e 4 L.P. 19.7.1990, n. 23 e ss.mm.; modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: incarico fiduciario a trattativa diretta; VISTA la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modifiche; VISTI i sopramenzionati pareri favorevoli di cui all’art. 81 del T.U.LL.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, resi dai responsabili delle strutture competenti dell'istruttoria; VISTO lo Statuto comunale; AD unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, resi separatamente con riguardo all'immediata eseguibilità da conferire alla presente, data l'urgenza di richiedere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento che prevede la chiusura del Punto di primo intervento con il 1° settembre p.v., DELIBERA 1. di autorizzare il Sindaco a proporre ricorso avanti al TRGA di Trento per l'impugnazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 1170 dd. 14.07.2014 avente ad oggetto:"Ridefinizione della rete della medicina d'urgenza" che dispone la chiusura del Punto di primo intervento di Mezzolombardo con il 1 settembre 2014; 2. di autorizzare, altresì, il Sindaco a richiedere la tutela cautelare ai sensi dell'art. 61 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010); 3. di incaricare gli Avvocati Giorgio e Federico Pedinelli dello studio legale Pedinelli con sede a Trento della rappresentanza in giudizio del Comune di Mezzolombardo avanti al TRGA di Trento nel ricorso per l'impugnazione del provvedimento di cui al punto 1), autorizzando i medesimi a compiere ogni atto necessario alla presentazione del ricorso e alla difesa del Comune nel corso del giudizio; 4. di incaricare altresì i legali sopra nominati a presentare contestualmente ricorso cautelare ex art. 61 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010) per la sospensione del provvedimento provinciale; 5. di dare atto che il corrispettivo richiesto dal legale summenzionato per la difesa nel ricorso in oggetto ammonta a Euro 6.300,00.= oltre accessori come specificato nella nota pervenuta il 14.08.2014 prot. 8815 (al netto delle spese vive); 6. di impegnare la somma di Euro 7.993,44.= al capitolo 1235/196 intervento 1010203 del bilancio di previsione in corso; 7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 54, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005); 8. di inviare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 54, comma 1-bis, della L.R. 1/93 e s.m.; (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005); 9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi: - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3-bis, della L.R. 1/93 e s.m. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 1.2.2005); Deliberazione di Giunta comunale nr. 140 dd. 26.8.2014 prop. n.3379 pag.3 - ricorso straordinario al Presidente entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104. EB/pt Deliberazione di Giunta comunale nr. 140 dd. 26.8.2014 prop. n.3379 pag.4