NOVEMBRE 2012 PARTE I FISCO In evidenza “Redditest

NOVEMBRE 2012 PARTE I
FISCO
In evidenza
“Redditest”, presentazione al 20 novembre
Sotto la lente di Assonime: la determinazione della base imponibile IRAP
Gli acquisti di carburante con carte elettroniche
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Remissione in bonis e segnalazione cause di non congruità agli studi di settore
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GUIDE OPERATIVE
L’Assonime ritorna sulla disciplina dell’IRAP
Per il contratto a termine la prosecuzione non è più “di fatto”
Anche le coop agricole beneficiano delle semplificazioni
Impianti e apparecchiature per il controllo da installare nei posti di lavoro
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FOCUS
Dichiarazione IMU, quando va presentata
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LAVORO
In evidenza
Software di controllo Unimens: pronta la versione 3.1
Videosorveglianza, la "check-list" dei Consulenti del Lavoro
Contratto a termine: la prosecuzione deve essere comunicata obbligatoriamente
IMPRESA
In evidenza
Consegna del Registro dei revisori al MEF
Una "nuova veste" per la direttiva a tutela degli interessi di soci e terzi
per la costituzione di S.p.a.
Crediti verso la PA, cambiano le modalità per la compensazione
SCADENZARIO DICEMBRE 2012
In evidenza
STUDIO BAFUNNO
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FISCO
“Redditest”, presentazione al 20 novembre
Con un comunicato stampa, l’Agenzia delle entrate ha reso noto la data di presentazione del nuovo
strumento per valutare la coerenza tra il proprio reddito e le spese sostenute.
Indicatore ISEE: a che punto è la revisione?
Lo schema di decreto per la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è in fase di inoltro al Consiglio di Stato. Il
provvedimento sarà poi trasmesso per il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Camera dei Deputati - Commissione Finanze, interrogazione 14/11/2012, n. 5-08435
IMU enti non commerciali, arriva il via libera del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha invitato il Ministero dell'Economia a modificare il regolamento sull’IMU nella parte in
cui definisce le attività esenti dall'IMU, specificando che non solo devono essere senza scopo di lucro, ma
devono anche essere “prive del carattere di attività economica come definito dal diritto dell'Unione
europea, tenuto conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio e della differenza rispetto
ai corrispettivi medi previsti” per le stesse attività svolte sul mercato.
Consiglio di Stato, parere 13/11/2012, n. 4802
Dichiarazioni doganali, tutto pronto per la digitalizzazione
L’Agenzia delle dogane ha completato il percorso per la digitalizzazione delle dichiarazioni doganali, con
l’eliminazione dei casi residuali in cui è richiesta la copia cartacea delle dichiarazioni comunque trasmesse
al Servizio Telematico Doganale.
Agenzia delle dogane, circolare 12/11/2012, n. 16/D
Sisma Emilia, prorogati i versamenti tributari
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. che proroga il termine ultimo per i pagamenti di tributi,
contributi e premi che scadono nel periodo compreso tra il 1° e il 16 dicembre 2012. Esclusi dalla proroga i
versamenti dei contributi previdenziali.
D.P.C.M. 31/10/2012 (G.U. 10/11/2012, n. 263)
Sotto la lente di Assonime: la determinazione della base imponibile IRAP
Con la circolare n. 31 del 2012, Assonime ripercorre i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate
in materia di determinazione della base imponibile IRAP. Tra i vari spunti di riflessione, l’intervento di
Assonime si focalizza sul regime della svalutazione delle immobilizzazioni, sui costi di chiusura delle
discariche, sugli accantonamenti al fondo ripristino dei beni di aziende condotte in affitto, sugli oneri
finanziari e sulle spese per il personale capitalizzati e, infine, sui costi per il personale addetto alla ricerca.
Assonime, circolare 9/11/2012, n. 31
Per un approfondimento si rimanda alla Guida operativa:
L’Assonime ritorna sulla disciplina dell’IRAP
Gli acquisti di carburante con carte elettroniche
La possibilità di documentare gli acquisti di carburante per autotrazione senza la tenuta della scheda
carburante in caso di pagamento con carte di credito, debito e prepagate non si applica alle carte emesse
da soggetti non residenti né riguarda gli acquisti con il sistema delle “carte fedeltà” associate al contratto di
“netting”, mentre può valere anche se il c/c non è dedicato all’attività. Sono alcuni dei chiarimenti che
l’Agenzia delle Entrate ha diffuso con la circolare n. 42/E del 9 novembre sulle novità introdotte dal
“decreto sviluppo”.
Agenzia delle Entrate, circolare 9/11/2012, n. 42/E
STUDIO BAFUNNO
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Anagrafe tributaria e fatturazione elettronica in dirittura d’arrivo
Dopo il parere favorevole reso il 12 ottobre scorso dal Consiglio di Stato, gli Uffici dell’Amministrazione
finanziaria stanno ultimando le modifiche allo schema di regolamento che definisce le regole tecniche in
materia di fatturazione elettronica. In vista anche il provvedimento che fissa le modalità di comunicazione
delle movimentazioni che hanno interessato i rapporti già trasmessi all’Anagrafe Tributaria: in ragione delle
indicazioni del Garante Privacy, l’Agenzia delle Entrate ha creato il SID - Sistema di interscambio dati, che
consentirà lo scambio completamente automatizzato dei flussi dati tra sistemi. Se ne prevede l’operatività
entro la fine del 2012.
Camera dei Deputati – Commissione Finanze, interrogazione 7/11/2012, n. 5-08385
Registro: prima casa anche per il lavoratore a tempo determinato
Anche in presenza di un’attività di lavoro subordinato a tempo determinato, l’acquirente può beneficiare,
per l’acquisto dell’immobile situato nel Comune in cui svolge tale attività, delle agevolazioni “prima casa”,
sempreché sussistano anche le ulteriori condizioni previste dalla Nota II-bis), all’art. 1, della Tariffa, parte
prima, allegata al TUR.
Camera dei Deputati – Commissione Finanze, interrogazione 7/11/2012, n. 5-08387
Auto in leasing: per l’IPT conta la sede del locatario
Ai fini della individuazione del soggetto passivo dell’IPT nei casi in cui il veicolo sia stato oggetto di un
contratto di locazione finanziaria, la provincia destinataria del gettito dell’imposta deve essere individuata
in quella ove è situata la sede legale o la residenza del soggetto locatario. È uno dei chiarimenti resi dal
Dipartimento delle Finanze nella nota n. 23970/2012 del 31 ottobre, in risposta ad alcuni quesiti formulati
da Assilea, Aniasa e ACI sulla nuova disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione (IPT), alla luce delle
modifiche introdotte dal D.L. n. 174/2012 (attualmente in fase di conversione).
Ministero Economia e finanze, nota 31/10/2012, n. 23970/2012
TARES senza proroghe
La richiesta di differimento dell’istituzione del TARES non può essere accolta: l’istituzione del TARES,
nonché della relativa maggiorazione deve essere necessariamente realizzata, in quanto rientra nell’ambito
di una manovra di finanza pubblica più vasta e complessa, che prevede contestualmente la riduzione, a
decorrere dall’anno 2013, del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo, nella misura del
gettito della maggiorazione standard del nuovo tributo.
Camera dei Deputati, Commissione Finanze, Interrogazione 31/10/2012, n. 5-08350
Rimborsi spese con IRPEF
La «non imponibilità» ai fini IRPEF spetta soltanto per le somme erogate, a titolo di rimborso spese,
direttamente ai componenti dei collegi «dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti
stessi», vale a dire dalle diverse assemblee elette, competenti anche a determinarne i criteri di riparto e le
spese rimborsabili. L’imponibilità delle somme erogate da soggetti diversi, quali i gruppi politici, anche a
titolo di rimborso spese, dovrà quindi essere verificata di volta in volta in relazione allo specifico rapporto
intercorrente tra il soggetto erogatore e il percipiente.
Camera dei Deputati, Commissione Finanze, Interrogazione 31/10/2012, n. 5-08348
Assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi
Con la circolare n. 41/E del 31 ottobre scorso, sono stati chiariti gli aspetti legati alle modalità di utilizzo del
credito spettante al momento della liquidazione della polizza assicurativa, agli obblighi di fornire la
provvista per l’effettuazione del versamento da parte dell’assicurato, nonché alle modalità di segnalazione
all’Amministrazione finanziaria dei nominativi nei cui confronti l’imposta non è stata applicata.
Agenzia delle Entrate, circolare 31/10/2012, n. 41/E
STUDIO BAFUNNO
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Sisma Emilia, Mef e Agenzia Entrate prorogano i versamenti di tributi, contributi e premi
Le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio e che accedono al
finanziamento garantito dallo Stato hanno la possibilità di differire al 17 dicembre 2012, senza alcuna
maggiorazione, tutti i versamenti di tributi, contributi e premi normalmente previsti nel periodo tra il 1° e il
16 dicembre 2012.
Agenzia delle Entrate, provvedimento 31/10/2012, n. 156146
Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 31/10/2012
Nessun automatismo per la proroga del rimborso IVA
L’Amministrazione tributaria di uno Stato membro non può, senza procedere ad alcuna verifica specifica e
basandosi unicamente su di un calcolo aritmetico, effettuare il rimborso di una parte di un’eccedenza di IVA
emersa nel corso di un periodo d’imposta di un mese fino all’esame della dichiarazione fiscale annuale del
soggetto passivo. È questa l’interpretazione dell’art. 183 della direttiva n. 2006/112 data dalla Terza
Sezione della Corte di Giustizia UE nella sentenza del 18 ottobre 2012, C-525/11 (caso Mednis).
Corte Giust.CE, sez. III, sentenza 18/10/2012, C-525/11
LAVORO
Gestione Artigiani: come gestire le deleghe
In aprile l’INPS ha dato comunicazione del rilascio in produzione del “Cassetto Previdenziale per Artigiani e
Commercianti”: ora l’Istituto fornisce le modalità con cui soggetti abilitati possono accedere ai servizi Web
in di qualità di delegati dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.
INPS, messaggio 13/11/2012, n. 18543
Software di controllo Unimens: pronta la versione 3.1
Nel quadro dell’integrazione INPS – INPDAP – ENPALS sono stati rilasciati gli aggiornamenti delle procedure
UNIEMENS che consentono, a decorrere dalle denunce di competenza ottobre 2012, l’invio di un flusso
UNIEMENS INTEGRATO contenente anche le denunce contributive e retributive degli Enti pubblici (ex DMA).
INPS, messaggio 13/11/2012, n. 18515
Riduzione INAIL per le imprese agricole virtuose: l'INPS spiega l'iter
Le imprese in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro, che abbiano adottato
misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene
nei luoghi di lavoro e che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di
ammissione al beneficio o non siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori hanno diritto alla
riduzione in misura non superiore al 20% dei contributi dovuti all’Inail per l’assicurazione dei lavoratori
agricoli dipendenti, entro il limite annuo di venti milioni di euro. L’applicazione del beneficio è subordinata
alla presentazione di apposita richiesta di ammissione da presentare in via telematica, per il corrente anno,
dal 12 novembre e fino al 30 novembre 2012.
INPS, circolare 13/11/2012, n. 130
Settore agricolo: al via la telematizzazione
Con decorrenza 13 novembre 2012 l’INPS dà il via libera per la presentazione delle domande di riduzione delle
sanzioni civili, di compensazione, regolarizzazione e riemissione F24 in via telematica nel settore agricolo.
INPS, circolare 13/11/2012, n. 129
ENPAIA: versamento alla Gestione Separata
ENPAIA ricorda agli iscritti alla Gestione Separata dei Periti Agrari della Fondazione ENPAIA che ai sensi
dell’art. 7 del Regolamento, entro il 30 Novembre 2012 deve essere versato l’acconto contributivo per
STUDIO BAFUNNO
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l’anno d’imposta 2012. L’acconto da versare, entro al 30 novembre 2012, è pari al 50% dell’importo
calcolato sul reddito professionale netto dichiarato per l’anno precedente (2011), l’aliquota da applicare
dipende dall’eventuale scelta esercitata dall'iscritto.
ENPAIA, circolare 12/11/2012, n. P/80209/2012/9.1.1
Istituito nuovo servizio telematico per le domande di riduzione contributiva
L’INAIL illustra le procedure operative per la presentazione delle domande attraverso il servizio telematico
in via esclusiva. Per il 2012 le istanze vanno presentate all’INAIL dal 12 novembre al 30 novembre, mentre a
regime il periodo è quello intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno di ogni anno.
INAIL, circolare 9/11/2012, n. 61
Legittimo un piano sociale che calcoli le ferie secondo il principio del “pro rata temporis”
Per la Corte di Giustizia UE è legittima una legislazione o una prassi nazionale, come un piano sociale
concordato tra un’impresa e il suo comitato aziendale, in base alle quali il diritto alle ferie annuali retribuite
di un lavoratore a tempo ridotto vada calcolato secondo il principio del pro rata temporis.
Corte di Giustizia UE, sentenza 8/11/2012, n. C-230/11
Maggiore riservatezza sulle valutazioni dei dipendenti
Il contenuto delle schede individuali di valutazione non può essere letto dal personale incaricato della
consegna o da altre persone non autorizzate. È necessario garantire maggiori tutele, ad esempio,
adottando modalità telematiche che consentano l’accesso al documento solo al dipendente interessato
(certificandone anche l’avvenuta ricezione), oppure provvedendo a consegnare la valutazione
opportunamente spillata o in busta chiusa.
Garante per la protezione dei dati personali, newsletter 8/11/2012, n. 365
Videosorveglianza, la "check-list" dei Consulenti del Lavoro
Videosorveglianza: quali sono regole, divieti e autorizzazioni per i datori di lavoro? Il parere n. 25 della
Fondazione Studi offre un'analisi completa della giurisprudenza di riferimento, delle procedure e delle
casistiche pratiche, oltre a un utile fac-simile da utilizzare per la comunicazione alla DPL dell'installazione di
impianti e apparecchiature per finalità di controllo.
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, comunicato Stampa 7/11/2012
Contratti a termine, chiarito il ruolo dei contratti collettivi nella disciplina dello “stop and go”
In tutti i casi previsti dai contratti collettivi di qualsiasi livello si potranno ridurre gli intervalli per il rinnovo
dei contratti a termine. Tuttavia, tanto una interpretazione piana del dettato normativo, quanto una lettura
sistematica e coerente della circolare ministeriale n. 27/2012, impongono di riferire l’intervento della
contrattazione collettiva comunque ed esclusivamente ai soli “termini ridotti” previsti dalla legge (20 e 30
giorni dalla scadenza del primo contratto), seppure essi non sembrino idonei ad andare incontro alle
esigenze delle imprese e dei lavoratori che si trovano ad affrontare il dramma della scadenza di contratti a
termine, altrimenti rinnovabili.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 7/11/2012, n. 27
Monito della Corte dei Conti : "L'INPS deve risanare i conti"
Dai dati contenuti nella Relazione sul risultato del controllo sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2011, emerge la indifferibilità e l'assoluta urgenza di un
intervento di risanamento dei conti dell’Istituto. Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti sono
trasmesse alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l’esercizio 2011,
corredato dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione.
Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, delibera 6/11/2012, n. 91/2012
STUDIO BAFUNNO
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Agricoli: riattivata l'operazione CRAA
L'INPS ha determinato la ripresa - a decorrere dal 5.11.2012 - delle attività di verifica amministrativa
relative all’operazione CRAA (confronto retribuzioni aziende agricole): l’orario da prendere a riferimento
per la determinazione della retribuzione giornaliera dovuta è quello previsto dal Contratto di lavoro.
INPS, messaggio 5/11/2012, n. 17901
Colf regolarizzate: come procedere?
L’Inps fa seguito alle istruzioni in merito alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, fornendo gli
aggiornamenti sulle operazioni di regolarizzazione in corso presso l’Istituto. In particolare, sono state
concluse le operazioni di iscrizione di tutti i rapporti di lavoro provvisorio derivanti dalle domande di
emersione ed è in corso l’invio al recapito del datore di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei
contributi precalcolati.
INPS, messaggio 5/11/2012, n. 17898
Legittimo rifiutare la prestazione di lavoro se sussistono rischi ambientali
I giudici della Corte di Cassazione hanno sentenziato che, qualora il datore di lavoro abbia omesso la
predisposizione delle misure e delle cautele atte a preservare l’integrità psico-fisica e la salute del
lavoratore sul luogo di lavoro, sussiste il diritto dei lavoratori di astenersi dalle prestazioni che possano
arrecare pregiudizio alla loro salute.
Corte di Cassazione, sentenza 5/11/2012, n. 18921
Comportamenti vessatori, risarcimento senza mobbing
La Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patito da una lavoratrice alla
propria integrità psico-fisica, in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei
colleghi di lavoro di natura vessatoria e mortificanti, anche in assenza di mobbing.
Cassazione Civile, Sentenza 5/11/2012, n. 18927
Contratto a termine: la prosecuzione deve essere comunicata obbligatoriamente
La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato deve essere obbligatoriamente
comunicata dal datore di lavoro inserendo la data del nuovo termine nel campo “data fine proroga”,
presente nel quadro “proroga” del modello UniLav, a far data dal 25 novembre 2012, al Centro per
l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro secondo le modalità di trasmissione previste per le comunicazioni
obbligatorie. E’ quanto chiarito dal Ministero del lavoro nella nota n. 15322/2012, che tuttavia nulla dice in
merito al regime sanzionatorio per la omessa comunicazione.
Ministero del lavoro, nota 31/10/2012, n. 15322
Per un approfondimento si rimanda alla Guida operativa:
Per il contratto a termine la prosecuzione non è più “di fatto”
Nuovo servizio telematico per la dispensa dalle denunce di nuovo lavoro temporaneo
Continua il programma di telematizzazione dell’INAIL che ha realizzato un nuovo servizio per la
presentazione dell'istanza per la dispensa dalle denunce di nuovo lavoro temporaneo, denominato "Istanza
dispensa DNL TEMP".
INAIL, nota 31/10/2012, n. 7859
Più tempo per formare i lavoratori con trattamenti di sostegno al reddito
Il decreto interministeriale 16 luglio 2012, pubblicato nella GU n. 255 del 31 ottobre 2012, ha prorogato
fino al 31 dicembre 2012 l’intervento per formare o riqualificare i lavoratori percettori di trattamenti di
sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro.
Decreto 16/7/2012 (G.U. 31/10/2012, n. 255)
STUDIO BAFUNNO
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Sostituzione per maternità: non si applicano i termini per la successione dei contratti a termine
In caso di sostituzione di dipendente assente per maternità è possibile assumere personale con contratto a
tempo determinato ma, in tal caso non sussiste l’obbligo di rispettare i termini per la successione dei
contratti previsti dal D.Lgs. n. 368/2001, art. 5, comma 3.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, parere 4/10/212
IMPRESA
Consegna del Registro dei revisori al MEF
Si è svolta a Roma, alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Vittorio Grilli e del Presidente
del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Claudio Siciliotti, la cerimonia di
consegna del Registro dei revisori legali e del registro del tirocinio al Ministero dell'Economia e delle
Finanze.
Ministero economia e finanze, comunicato stampa 14/11/2012
Una "nuova veste" per la direttiva a tutela degli interessi di soci e terzi per la costituzione di S.p.a.
E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea del 14 novembre la direttiva n. 2012/30/UE sul
coordinamento delle garanzie richieste negli Stati membri per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi con
riguardo alla costituzione delle società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale
sociale.
Direttiva UE 25/10/2012, n. 2012/30/UE (G.U.U.E. 14/11/2012, L315)
Non c'è contraffazione della merce se il marchio non è stato ancora registrato
La tutela penale opera solo dopo l’avvenuta registrazione del marchio o del segno e non dal momento della
presentazione della domanda.
Cassazione penale, sez. II, sentenza 31/10/2012, n. 42446
Crediti verso la PA, cambiano le modalità per la compensazione
Con due distinti decreti del 19 ottobre 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012,
il Ministero dell’Economia e delle finanze ha apportato alcune modifiche alla disciplina della certificazione e
compensazione dei crediti verso la PA.
Ministero Economia e finanze, DD.MM. 19/10/2012 (G.U. 6/11/2012, n. 259)
La società in sé non può impugnare la delibera per il voto contrario del socio in conflitto di interessi
I soggetti legittimati ad impugnare la delibera assembleare sono l’organo di gestione o controllo, i soci
assenti o dissenzienti, ovvero gli amministratori, non invece la società medesima in persona del suo
amministratore.
Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 5/10/2012, n. 17060
Limiti all’utilizzo del contante: infrazioni da comunicare alle sole RGS
La comunicazione delle infrazioni ai limiti all’utilizzo del denaro contante ex art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 deve
essere effettuata, entro il termine di 30 giorni, alla Ragioneria territoriale dello Stato individuata secondo la
competenza territoriale; sarà quest’ultima a trasmettere la stessa comunicazione alla Guardia di Finanza.
Ministero Economia e finanze, nota 3/10/2012, n. 77009
Amministratori della holding responsabili solo se si prova il nesso di causalità tra comportamenti e danno
Gli amministratori della società holding rispondono in solido con la società controllata per la violazione di
principi di corretta gestione societaria nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento alle quali
abbiano preso parte.
Tribunale Prato, sentenza 25/9/2012
STUDIO BAFUNNO
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No alle consulenze se c’è condanna per reati tributari
L’imprenditore che viene condannato per l’occultamento di scritture contabili – e che, quindi, si macchia di
un reato tributario - non può esercitare l’attività di imprenditore né fare consulenze per almeno un anno; è
quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 36591 del 21 settembre scorso.
Cassazione penale, sez. III, sentenza 21/09/2012, n. 36591
Fallimento: soppressione d'ufficio ed abrogazione tacita delle norme contrastanti nella disciplina
anteriore
La Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’abrogazione del fallimento d’ufficio in relazione alla disciplina
vigente tra l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 del 2006 e l’entrata in vigore del decreto correttivo n.
169/2007, con particolare riguardo alla commutazione della procedura di concordato preventivo nel
fallimento, in presenza di atti fraudolenti commessi dall’imprenditore ammesso al concordato. In tale
periodo intermedio sussisteva invero un’evidente antinomia fra l’abrogazione, in via generale, della
dichiarazione officiosa di fallimento e la formale conservazione della sentenza d’ufficio nell’ipotesi di
declaratoria di inammissibilità o di reiezione della domanda di concordato.
Corte di Cassazione, sez. I, sentenza 10/09/2012, n. 15070
Sanzioni per i soci di S.a.s. solo se colpevoli
Le sanzioni relative ai maggiori utili accertati alla S.a.s. non sono addebitabili ai soci: per l’applicazione delle
sanzioni, infatti, non basta più “la mera volontarietà del comportamento sanzionato, ma è richiesta la
colpevolezza ai sensi dell’art. 5,D.Lgs. n. 472/1997”.
Commissione tributaria regionale Lazio, sez. II, sentenza 16/07/2012, n. 143
La cancellazione della società non sempre ne determina l’estinzione
La cancellazione della società dal Registro delle imprese non determina la sua estinzione se ci sono rapporti
giuridici pendenti o contestazioni giudiziali. Questo è quanto sancito con sentenza n. 52/11/2012,
pronunciata il 27 aprile e depositata il 5 giugno scorso, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria,
in aperto contrasto con l’orientamento recente di giurisprudenza di legittimità, secondo cui invece la
cancellazione dal Registro delle Imprese di una persona giuridica determina l’estinzione del soggetto e la
perdita della sua capacità processuale (tra le altre, Cass. Civ. sentenza n. 7327 del 2012).
Commissione tributaria regionale Liguria, sez. XI, sentenza 05/06/2012, n. 52
STUDIO BAFUNNO
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SCADENZARIO DICEMBRE 2012
Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché
quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia
dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994,
sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Venerdì 14
Ravvedimento entro 15 giorni dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla
dichiarazione Unico 2012
I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. UNICO 2012 entro il
termine ultimo del 30 novembre 2012 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
possono regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti entro i 30 giorni successivi, effettuando il
pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno
per giorno e della sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del minimo) utilizzando il Mod. F24. Per i versamenti
effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto
previsto per i ravvedimenti dal comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad
un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo: la convenienza ad utilizzare tale
regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al
termine.
Sabato 15
Annotazione separata nel registro corrispettivi
Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuate nel mese solare
precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
Fatturazione differita
Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente.
Settore estrattivo - Denuncia mensile
Denuncia mensile (anche se negativa) degli infortuni nel settore estrattivo
Lunedì 17
Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute
I soggetti tenuti alla presentazione del modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di
intento ricevute e gli intermediari abilitati devono trasmettere esclusivamente in via telematica i dati
contenuti nella comunicazione entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA,
mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.
Denuncia e versamento contributi Casagit
Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione
relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto
Versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto.
STUDIO BAFUNNO
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Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale
presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva mensile
Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria
Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile, integrale o
parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile
Versamento dell'IVA dovuta per il mese di novembre (per il mese di ottobre nel caso in cui la contabilità sia
affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del
periodo di riferimento, scomputando l'eventuale ammontare del credito del periodo precedente deve
essere effettuato esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile
I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando il
tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del 30%) dell'imposta non versata e gli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità
telematiche, anche servendosi di intermediari.
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
II soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro
dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori
autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la
ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante
modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Versamento contributi Enpals
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente da parte delle aziende dei settori dello
spettacolo e dello sport
Versamento contributi Inps lavoro dipendente
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente
Versamento contributi Inps operai agricoli
Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per
compartecipanti individuali
Versamento contributi Inps pescatori autonomi
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale
contribuzione corrisposti nel mese precedente.
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio
(O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni
(risparmio amministrato)
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni da
parte degli intermediari (banche, SIM ed altri intermediari autorizzati) applicata nel secondo mese
precedente.
STUDIO BAFUNNO
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Versamento imposta di produzione e consumo
Versamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica il regime fiscale delle accise
immessi in consumo nel territorio dello Stato dal 16 nel mese precedente.
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di
revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
Versamento dell'imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (risparmio gestito) in caso di
revoca del mandato avvenuta nel secondo mese precedente da parte delle banche, SIM e società fiduciarie.
Versamento imposta unica
L'imposta unica è versata in unica soluzione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento,
annotandone gli estremi su uno dei prospetti o fogli previsti. Se l'importo dovuto non supera 26/00 euro, il
versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.
Versamento imposte dichiarazioni eredi
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento degli importi relativi alle dichiarazioni dei redditi del de
cuius da parte degli eredi dei soggetti deceduti successivamente al 16 febbraio 2012.
Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi Unico 2012 società
di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo
Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione Unico 2012 (Società di
capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetti con periodo d'imposta 1° luglio 2011
– 30 giugno 2012. I versamenti delle imposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere
effettuati anche entro il 16 gennaio 2013 con l'applicazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo.
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione
Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte su redditi di capitale derivante
da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o
maturati nel mese precedente.
Versamento seconda rata a saldo dell'imposta municipale propria
Versamento della seconda rata a saldo dell'imposta municipale propria 2012.
Mercoledì 19
Presentazione del Mod. 770/2012 Ordinario entro 90 giorni dalla scadenza
Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. 770/2012 Ordinario che doveva essere inviata
telematicamente entro il 20 settembre 2012, con l’applicazione della sanzione ridotta ad un decimo del
minimo.
Presentazione del Mod. 770/2012 Semplificato entro 90 giorni dalla scadenza
Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. 770/2012 Semplificato che doveva essere inviata
telematicamente entro il 20 settembre 2012, con l’applicazione della sanzione ridotta ad un decimo del
minimo.
Giovedì 20
STUDIO BAFUNNO
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Imballaggi - Denuncia mensile
Denuncia mensile imballaggi del mese precedente da aprte di produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al
CONAI
Versamento contributi al FASC
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e
trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati
Giovedì 27
Denuncia e versamento contributi Enpaia
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi
contributi previdenziali per gli impiegati agricoli
Enpals - Denuncia contributiva mensile unificata
Presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate relative al mese precedente,
dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della retribuzione percepita da ognuno di essi
Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo
mensile
Presentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel
periodo precedente.
Richiesta di autorizzazione all'Inps per Cig/Cigs
Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni
dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la
riduzione dell’orario di lavoro
Versamento acconto IVA
I soggetti titolari di partita IVA che hanno iniziato l'attività precedentemente al 1° gennaio 2012 devono
versare l'acconto esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.
Versamento imposta di produzione e consumo
I titolari dei depositi fiscali dai quali avviene l’immissione in consumo e, in solido, il soggetto garante di tale
pagamento ovvero i soggetti nei confronti dei quali si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta
per i prodotti immessi in consumo devono versare l'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si
applica il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nei primi 15 giorni di
dicembre.
Lunedì 31
Adempimenti di fine mese
Termine adempimenti contabili di fine mese tra i quali si segnalano le autofatture per scambi
intracomunitari, la rilevazione dei chilometri sulle schede carburanti, adempimenti agenzie di viaggi.
Comunicazione delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalità privilegiata
Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o
domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata effettuate nel mese precedente.
STUDIO BAFUNNO
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Comunicazione periodica intermediari finanziari
Termine per la comunicazione all'Anagrafe tributaria - esclusivamente in via telematica - dei dati relativi ai
soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai
nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.
Comunicazione sulle quantità di CFC
Comunicazione semestrale sulle quantità di CFC in ingresso, in giacenza, in uscita e la loro destinazione per
tipologia di sostanza, con riferimento ai dati del semestre precedente; nel caso di avvio a distruzione, invio
della relativa attestazione da parte dei Centri autorizzati alla raccolta di CloroFluoroCarburi (CFC)
Dichiarazione ai fini della ritenuta ridotta sulle provvigioni
Presentazione ai propri committenti, preponenti o mandanti, dell'attestazione di avvalersi in via
continuativa dell'opera di dipendenti e/o di terzi per usufruire nel 2013 dell'applicazione di una ritenuta
d'acconto in misura ridotta (aliquota fissata dall’articolo 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito
commisurata al 20 per cento dell'ammontare delle provvigioni anziché sul 50 per cento).
Halon
Comunicazione semestrale sulle quantità di halon in ingresso, in giacenza, in uscita e la loro destinazione
per tipologia di sostanza con riferimento ai dati del semestre precedente; nel caso di avvio a distruzione,
invio della relativa attestazione da parte dei Centri autorizzati alla raccolta di Halon
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Versamento della rata bimestrale posticipata dell'imposta liquidata in via provvisoria all'Agenzia delle
Entrate, da parte dei soggetti autorizzati a corrispondere in modo virtuale l'imposta di bollo.
Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale)
Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonché delle informazioni necessarie per
l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni.
Opzione o revoca del risparmio amministrato
I soggetti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che siano possessori di titoli, quote o
certificati (diversi dalle partecipazioni qualificate) che in caso di cessione sono soggetti ad imposta
sostitutiva sul capital gain per partecipazioni non qualificate, affidati in custodia o in amministrazione
presso banche, società di intermediazione mobiliare, altri intermediari professionali, devono presentare
l'esercizio o la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sul capital gain secondo il
metodo del patrimonio amministrato con effetto per l'anno 2013. Tale comunicazione deve essere
sottoscritta ed inviata al soggetto incaricato alla custodia o all'amministrazione del patrimonio. L'opzione è
valida sino a revoca.
Opzione o revoca del risparmio gestito
I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno conferito a soggetti abilitati
l'incarico di gestire somme di denaro o beni diversi da quelli relativi alle imprese, devono presentare
l'esercizio o la revoca dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su alcuni redditi di capitale e
redditi derivanti dall'affidamento in gestione di patrimoni, con effetto per l'anno 2013. Tale comunicazione
deve essere sottoscritta ed inviata al soggetto incaricato della gestione patrimoniale, all'atto della stipula
del contratto, alla custodia o all'amministrazione del patrimonio. L'opzione è valida sino a revoca.
Opzione per la tassazione per trasparenza
Termine per l’invio telematico della comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza
nell’ambito delle società di capitali.
STUDIO BAFUNNO
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Opzione regime civile e fiscale delle società di investimento immobiliare quotate
Termine per la presentazione della comunicazione relativa all’opzione per il regime civile e fiscale delle
società di investimento immobiliare quotate (SIIQ).
Presentazione degli elenchi Intra 12
Invio telematico del modello Intra 12 relativo agli acquisti intracomunitari effettuati nel periodo
precedente.
Presentazione del Mod. IVA 2012 entro 90 giorni dalla scadenza
Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. IVA 2012 da inviare telematicamente entro il 1°
ottobre 2012, con l’applicazione della sanzione ridotta ad un decimo del minimo.
Presentazione del Mod. Unico 2012 ed IRAP entro 90 giorni dalla scadenza
Regolarizzazione della tardiva presentazione del Mod. Unico 2012 ed IRAP da inviare telematicamente
entro il 1° ottobre 2012, con l’applicazione della sanzione ridotta ad un decimo del minimo.
Presentazione della dichiarazione ICI relativa al 2011 entro 90 giorni dalla scadenza
Regolarizzazione della tardiva presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni intervenute nel
corso del 2011, che doveva essere effettuata entro il 1° ottobre 2012, con l’applicazione della sanzione
ridotta ad un decimo del minimo.
Presentazione della dichiarazione Unico 2012 da parte delle società con periodo d'imposta non
coincidente con l'anno solare
Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP Unico
2012, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da
parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1° aprile 2011 –
31 marzo 2012.
Presentazione dichiarazioni dei redditi da parte degli eredi
Presentazione delle dichiarazioni dei redditi del de cuius da parte degli eredi dei contribuenti, deceduto
dopo il mese di febbraio 2012, che rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è
verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile e dell'IMU
I contribuenti possono effettuare l'adempimento omesso o insufficiente del mese precedente versando
entro 30 giorni o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del
quale è stata commessa la violazione il tributo unitamente alla sanzione ridotta dell'imposta non versata e
gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante
modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dal
comma 1 dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo: la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi
effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.
Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti
dalla dichiarazione Unico 2012
I soggetti che non hanno effettuato il versamento degli acconti delle imposte risultanti dal Mod. UNICO
2012 entro il termine ultimo del 30 novembre 2012 possono regolarizzare gli omessi o insufficienti
versamenti, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso
legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari al 3% (1/10 del minimo)
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Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro
I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare la registrazione entro 30
giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero) dalla data del contratto stesso. L'imposta deve
essere determinata ed assolta dal contribuente mediante versamento con Mod. F23.
Remissione in bonis
I contribuenti che per una dimenticanza non hanno presentato tempestivamente una comunicazione o
eseguito degli adempimenti, ma sono comunque in possesso dei requisiti richiesti, possono mettersi in
regola entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Per fare ciò è necessario che la
violazione non sia stata constatata, non vi siano stati controlli conosciuti dal contribuente e che lo stesso
versi una sanzione pari a 258 euro.
Segnalazione cause di non congruità agli studi di settore
Comunicazione segnalazioni di eventuali cause che giustifichino lo scostamento dagli studi di settore per le
dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2011.
Tassa sulle emissioni
Versamento, a titolo di acconto, della quarta rata trimestrale della tassa sulle emissioni di anidride
solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx) calcolata sulla base delle emissioni dell'anno precedente; l'imposta
dovuta annualmente è di 53,20 euro per ton/anno di SO2 e di 104,84 euro per ton/anno di NO da aprte dei
gestori di impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW (grandi impianti
di combustione)
Termine sottoscrizione inventario per i soggetti che presentano la dichiarazione in via telematica
Termine per la sottoscrizione dell'inventario relativo al periodo d'imposta 2011 (per i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con l’anno solare).
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP
Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle società di capitali, le persone
giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le società ed enti di ogni tipo non residenti, aventi
esercizio sociale o periodo di gestione 1° febbraio 2012 – 31 gennaio 2013.
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GUIDE OPERATIVE
L’ASSONIME RITORNA SULLA DISCIPLINA DELL’IRAP
Giulio Andreani
La disciplina dell’IRAP, risultante dopo la riforma apportata dalla legge Finanziaria 2008, continua a
presentare aspetti controversi, rendendone problematico l’inquadramento sistematico. Lo dimostra la
deduzione dei costi per la chiusura delle discariche ed imputati al conto economico sotto forma di
accantonamenti, riconosciuta in maniera apprezzabile dall’Agenzia delle Entrate ma in deroga al (pur)
chiaro dettato normativo.
Come evidenziato in un precedente intervento pubblicato in Quotidiano IPSOA (cfr. G. Ferranti,
“L’Assonime chiede la revisione della disciplina dell’Irap”, il Quotidiano IPSOA del 13 novembre 2012), con
la circolare n. 31 del 2012 l’Assonime si è occupata della disciplina relativa alla determinazione della base
imponibile IRAP alla luce dei chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E emanata il
20 giugno 2012, offrendo interessati spunti di riflessione anche in ordine alle tematiche di seguito indicate.
Il regime della svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali
Uno degli aspetti più spinosi discendenti dallo “sganciamento” dalle regole valevoli ai fini dell’IRES, sancito
con la riforma recata dalla legge n. 244 del 2007, concerneva se e come attribuire rilevanza, agli effetti della
determinazione della base imponibile IRAP, alle svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali,
escluse dal computo della stessa ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Tale problematica interessava
sia quelle imputate a conto economico anteriormente all’entrata in vigore della riforma 2007 sia quelle
rilevate successivamente.
In merito, l’Agenzia delle Entrate è pervenuta a conclusioni del tutto condivisibile, ammettendo la
possibilità di dedurre in via extracontabile:
 le svalutazioni operate anteriormente alla riforma del 2007, sotto forma di quote di ammortamento da
aggiungere a quelle imputate al conto economico nel corso della vita utile residua oppure al termine
dell’ammortamento contabile (ancorché, in entrambi i casi, nel limite discendente dall’applicazione dei
coefficienti tabellari), ovvero nel periodo d’imposta di realizzo del cespite svalutato;
 le svalutazioni operate successivamente alla riforma del 2007, sotto forma di quote di ammortamento
calcolate applicando l’aliquota civilistica al valore fiscale del bene determinato al lordo delle
svalutazioni non dedotte ai fini IRAP (se il coefficiente di ammortamento applicato in bilancio è
superiore a quello tabellare, il recupero della svalutazione ai fini dell’IRAP avviene in tempi più rapidi di
quanto accade agli effetti dell’IRES, giacché la quota di ammortamento deducibile ai fini dell’IRAP è
determinata su una vita utile residua più breve), ovvero nel periodo d’imposta di realizzo del cespite
svalutato.
In entrambe le situazioni, se l’impresa non ritiene di usufruire della deduzione della svalutazione sotto
forma di ammortamenti, la svalutazione non dedotta medio tempore (pur ricorrendone i presupposti) può
essere recuperata solo nel periodo d’imposta di realizzo del cespite.
L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia riconosciuto che la suddetta limitazione non opera in relazione ai
comportamenti tenuti nei periodi d’imposta antecedenti all’emanazione della circolare n. 26/E del 2012. Si
era dunque posto il problema se, tra i periodi d’imposta antecedenti ai chiarimenti con essa forniti,
rientrasse anche l’anno 2011, atteso che al 20 giugno 2012 non era ancora scaduto il termine per la
presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, ma il bilancio e i versamenti d’imposta avrebbero
potuto essere già (rispettivamente) approvati ed eseguiti. In proposito, l’Assonime condivisibilmente ritiene
che, alla luce della generale elasticità cui risultano improntate le istruzioni diramate dall’Agenzia delle
STUDIO BAFUNNO
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Entrate, anche la scelta di applicare o meno le nuove indicazioni già dal bilancio 2011 deve considerarsi
completamente rimessa all’impresa.
La circolare n. 26/E del 2012 ha altresì chiarito che le medesime regole, dettate per il “riassorbimento”
delle svalutazioni indeducibili, imputate al conto economico o nel prospetto “Other Comprehensive
Income” (OCI), operano anche per le imprese IAS adopter, fermo restando che l’ammontare delle
svalutazioni deducibile extra contabilmente, in base alle modalità sopra esposte, deve essere assunto al
netto degli incrementi di valore delle attività di bilancio rilevati precedentemente e che non hanno
concorso alla formazione della base imponibile IRAP. Infatti, l’importo dell’eventuale rivalutazione
comporta il ripristino del costo dapprima svalutato per un ammontare corrispondente. Resta invece
irrilevante l’ammontare della rivalutazione per la parte eccedente quello della precedente svalutazione,
così come è irrilevante l’ammontare della rivalutazione di un cespite non precedentemente svalutato,
trattandosi di importi non correlati a svalutazioni precedenti da recuperare in deduzione.
Queste considerazioni sono rivolte dall’Agenzia delle entrate ai soggetti IAS adopter in sede di applicazione
del “revaluation model”, ma - come osservato dall’Assonime - sono estendibili anche ai soggetti che
redigono il bilancio secondo le norme del codice civile o ai IAS adopter che adottano il criterio del costo.
I costi di chiusura e post chiusura delle discariche
La deducibilità dei costi da sostenere in occasione della chiusura delle discariche e della relativa opera di
bonifica, ormai pacifica in tema di imposte sui redditi, era invece dubbia ai fini dell’IRAP, in quanto tali costi
sono classificati in bilancio tra gli accantonamenti.
Facendo leva sulle stesse argomentazioni utilizzate ai fini dell’IRES, l’Agenzia delle entrate ha ammesso la
deduzione di tali accantonamenti anche con riguardo all’IRAP, superando il disposto dell’art. 5 del D.Lgs. n.
446 del 1997 (che esclude dal concorso alla formazione del valore della produzione i costi iscritti nelle voci
B12 e B13 del conto economico).
L’Assonime considera apprezzabile tale conclusione, pur esprimendo qualche riserva sul fatto che essa non
stata ratificata in sede normativa. Infatti, l’introduzione – in via interpretativa – di deroghe alla regola della
prevalenza delle classificazioni di bilancio rischia di costituire un “pericoloso precedente” per la corretta
applicazione del tributo, tanto più che con la riforma del 2007 è stata ancora di più rafforzata la dipendenza
del calcolo del tributo regionale dalle risultanze e dalle classificazioni di bilancio.
PER IL CONTRATTO A TERMINE LA PROSECUZIONE NON È PIÙ “DI FATTO”
Pierluigi Rausei
La prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine inizialmente fissato deve essere obbligatoriamente
comunicata dal datore di lavoro inserendo la data del nuovo termine nel campo “data fine proroga”,
presente nel quadro “proroga” del modello UniLav, a far data dal 25 novembre 2012, al Centro per l'impiego
ove è ubicata la sede di lavoro secondo le modalità di trasmissione previste per le comunicazioni
obbligatorie. E’ quanto chiarito dal Ministero del lavoro nella nota n. 15322/2012, che tuttavia nulla dice in
merito al regime sanzionatorio per la omessa comunicazione.
La nota del Ministero del Lavoro n. 15322 del 31 ottobre 2012, che fa seguito al Decreto Ministeriale 10
ottobre 2012 e al Decreto Direttoriale 5 ottobre 2012, n. 235 (con l’allegato “Modelli e regole – gennaio
2013”), dà definitiva e immediata attuazione alle previsioni normative contenute nell’art. dell’art. 5, comma
2-bis, del D.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dall’art. 1, comma 9, lett. f), della legge 28 giugno
2012, n. 92, in merito alla procedimentalizzazione (forse si dovrebbe meglio dire “burocratizzazione”) della
prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro a tempo determinato.
STUDIO BAFUNNO
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Secondo la riforma del lavoro, in effetti, il contrasto alla precarietà si risolverebbe anche attraverso una
particolare procedura informativa, di carattere preventivo, nei casi in cui il rapporto di lavoro a tempo
determinato continua dopo la scadenza del termine, prosecuzione “di fatto” per la quale – giova
sottolinearlo – il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della
retribuzione per ciascun giorno di continuazione del rap-porto pari al 20% fino al decimo giorno successivo
e al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Invero la legge n. 92/2012 amplia anzitutto il termine di legittima continuazione, prima che il contratto
debba essere considerato a tempo indeterminato, a 30 giorni (rispetto ai previgenti 20 giorni) per i contratti
fino a 6 mesi, nonché a 50 giorni (rispetto ai previgenti 30 giorni) per i contratti di durata superiore ai 6
mesi (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 368/2001, modificato dall’art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 92/2012).
Tuttavia, la continuazione originariamente “di fatto”, strettamente dipendente dalla contingenza dello
svilupparsi della prestazione lavorativa secondo caratteristiche non previste e non di rado non prevedibili,
per effetto della riforma del lavoro la prosecuzione può essere attuata esclusivamente quando prevista e
predeterminata prima della scadenza del termine iniziale, con un preciso obbligo di comunicazione
preventiva al Centro per l’impiego territorialmente competente, da effettuarsi, appunto, entro la scadenza
del termine inizialmente fissato, circa la continuazione del rapporto e la durata della prosecuzione della
prestazione lavorativa.
Ne consegue che la prosecuzione del rapporto a termine non può più dirsi semplicemente “di fatto”, ma
necessariamente conseguenza (ed effetto) della realizzazione di una precisa condizione giuridica, rispetto
alla quale qualsiasi comportamento “fattuale” del datore di lavoro, che risulti privo di ottemperanza
all’onere presupposto, determinerebbe l’illegittimità della prosecuzione stessa.
Ai sensi dell’art. 2 del DM 10 ottobre 2012, infatti, la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il termine
inizialmente fissato deve essere obbligatoriamente comunicata, a far data dal 25 novembre 2012, al Centro
per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro secondo le modalità di trasmissione di cui al DM 30 ottobre
2007, relativo alla generalità delle comunicazioni obbligatorie.
Al fine di dare attuazione a tale disposizione normativa, peraltro, il Decreto Direttoriale n. 235/2012, e in
particolare l’allegato “Modelli e regole – gennaio 2013”, ha stabilito precise modifiche al modello UNILav di
comunicazione obbligatoria per consentire la comunicazione inerente, appunto, la prosecuzione di fatto del
rapporto di lavoro.
Specificamente, nel quadro “Proroga” del citato modello viene previsto che:
 il campo “Data fine proroga” venga aggiornato in “Data fine proroga / prosecuzione di fatto”,
prevedendo l’inserimento non solo della data del nuovo termine del rapporto di lavoro a tempo
determinato a seguito di proroga, ma anche la data di scadenza del nuovo termine derivante dalla
prosecuzione “di fatto” del rapporto di lavoro a tempo determinato rispetto al termine inizialmente
fissato entro la scadenza del quale la comunicazione obbligatoria deve essere resa;
 il nuovo campo “Prosecuzione di fatto” venga valorizzato nel caso in cui la comunicazione obbligatoria
riguardi, precisamente, la fattispecie della prosecuzione del rapporto a tempo determinato oltre il
termine inserito nel contratto e preventivamente comunicato in occasione della instaurazione del
rapporto di lavoro.
Eppure, ai sensi dell’art. 5, comma 1, dello stesso Decreto Direttoriale n. 235/2012 le nuove disposizioni
procedurali entreranno in vigore soltanto il 10 gennaio 2013 (alle ore 19).
Da qui prende le mosse la nota ministeriale n. 15322/2012 che mira a risolvere la grave lacuna normativa
determinata – a causa dell’evidente sfasamento temporale fra le due disposizioni promanate dallo stesso
Ministero del Welfare – dal decreto direttoriale rispetto al DM 10 ottobre 2012, norma di secondo livello
direttamente attuativa della legge n. 92/2012, che invece dispone (art. 3) la propria entrata in vigore a far
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data dal 25 novembre 2012 (il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale avvenuta il 26 ottobre 2012).
Così il Ministero del Lavoro dopo aver sottolineato l’emanazione del DM 10 ottobre 2012 e aver segnalato
che lo stesso decreto ministeriale opera “un semplice rinvio alle modalità di trasmissione di tutte le
comunicazioni obbligatorie”, sintetizza le novità introdotte nel modello di comunicazione Unificato Lav dal
DD n. 235/2012, quale implementazione e aggiornamento del DM 30 ottobre 2007, evidenziando come
tutti gli aspetti operativi siano chiariti e specificati nel documento “Modelli e regole”, il quale, come di
consueto, deve ritenersi “parte integrante del predetto decreto direttoriale”.
Poi però la nota del Ministero n. 15322 del 31 ottobre 2012 sottolinea che i nuovi standard “entreranno in
vigore il 10 gennaio 2013” e conseguentemente è costretto a diramare indicazioni operative
immediatamente attuabili per consentire l’adempimento agli obblighi ora consolidati dal DM 10 ottobre
2012 a far data dal 25 novembre 2012.
In questa prospettiva, peraltro, la nota ministeriale anzitutto segnala come “gli standard tuttora in vigore
permettono già (…) la comunicazione di un rapporto a termine che si prolunga oltre il termine inizialmente
fissato senza alcuna trasformazione del rapporto stesso”.
A seguire, esplicitamente, la nota del 31 ottobre 2012 afferma che nel periodo fra il 25 novembre 2012 e il
10 gennaio 2013 il datore di lavoro che intenda far proseguire il rapporto di lavoro a tempo determinato
oltre il termine inizialmente fissato nel contratto di lavoro deve effettuare la comunicazione preventiva
entro la scadenza del termine originario mediante l’inserimento nel quadro “Proroga” del modello UNILav
della data di scadenza ultima del rapporto che si vuole prolungare (utilizzando la terminologia prescelta dal
Ministero), inserendola nel campo “Data fine proroga” che dunque evidenzierà (anche agli organi di
vigilanza) “la data del nuovo termine del rapporto di lavoro”.
In conclusione la nota ministeriale specifica ulteriormente che le indicazioni ora annotate rappresentano
soltanto delle (indispensabili) “modalità transitorie” per adempiere all’obbligo di comunicazione della
prosecuzione del rapporto a tempo determinato oltre il termine fissato, che “comunque soddisfano le
previsioni della norma” (indifferibili e precettive a far data dal 25 novembre 2012).
D’altro canto, la soluzione transitoriamente indicata dal Ministero del Lavoro rappresenta il portato
operativo già largamente individuato ed utilizzato dalle aziende fin dal 18 luglio 2012, giacché la legge n.
92/2012 rinviava al “decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” –
che peraltro doveva essere adottato “entro un mese dalla data di entrata in vigore” della riforma (vale a
dire entro il 18 agosto 2012) – soltanto per la individuazione (“fissazione” secondo la terminologia adottata
dal Legislatore) delle “modalità di comunicazione”, non invece per l’effettiva portata impositiva dell’obbligo
di comunicazione che, dunque, doveva ritenersi immediatamente cogente dal momento della entrata in
vigore della legge n. 92/2012.
Da ultimo vale la pena segnalare che le indicazioni ministeriali non contengono alcun chiarimento rispetto
al regime sanzionatorio per la omessa comunicazione obbligatoria circa la prosecuzione del rapporto di
lavoro.
A fronte del silenzio normativo, mancando una sanzione amministrativa espressa e non ritenendosi
comprensibile l’introduzione di un precetto (in forma di obbligo) privo di qualsiasi reazione punitiva (per la
sua violazione), l’unica forma sanzionatoria possibile appare quella di natura civile e fra le sanzioni civili non
sembra plausibile immaginare una sanzione meramente risarcitoria (posto, peraltro, che la legge stabilisce
già una maggiorazione retributiva a ristoro della prosecuzione della prestazione lavorativa oltre il termine
inizialmente fissato), ma piuttosto pare doversi osservare attentamente la sussistenza di una possibile
sanzione civile ripristinatoria.
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In effetti, l’art. 1, comma 9, lett. f), della legge n. 92/2012 prevede testualmente non già un “obbligo”, ma
un vero e proprio “onere” per il datore di lavoro nel prescrivere la comunicazione preventiva, entro la
scadenza del termine iniziale, circa la prosecuzione del rapporto a tempo determinato oltre il termine,
indicando la durata della prosecuzione mediante la comunicazione della data di scadenza del contratto
proseguito. Ne consegue che se il rapporto di lavoro a tempo determinato prosegue oltre il termine
inizialmente comunicato al sistema delle Comunicazioni Obbligatorie, nel termine di legge (30 o 50 giorni a
seconda della durata iniziale del contratto), ma senza la prescritta comunicazione preventiva, lo stesso non
potrà che essere considerato a tempo indeterminato.
L’onere, infatti, rappresenta la situazione giuridica del datore di lavoro che è tenuto ad effettuare la
comunicazione onde evitare che non possa prodursi a suo favore l’effetto della possibile prosecuzione del
rapporto di lavoro a termine. Se è vero che il datore di lavoro è libero di attenersi all’adempimento ovvero
di non adempiere, ricevendo come sanzione il mero non realizzarsi dell’effetto giuridico (la temporanea
prosecuzione del rapporto di lavoro), tuttavia nel caso del contratto a tempo determinato la prosecuzione
senza preventiva comunicazione comporta il verificarsi di una prestazione lavorativa a termine in assenza di
una condizione di liceità, perciò solo sanzionabile.
Da tale ricostruzione, dunque, deriva un quadro sanzionatorio di carattere ripristinatorio che colpisce la
prosecuzione del rapporto oltre il termine non solo qualora venga superato il termine massimo legalmente
previsto per la prosecuzione e tempestivamente notiziato mediante comunicazione obbligatoria
preventiva, ma anche quando la prosecuzione avvenga in assenza di tale comunicazione preventiva imposta
al datore di lavoro proprio per poter esercitare il diritto alla prosecuzione del rapporto a termine con le
relative maggiorazioni retributive.
ANCHE LE COOP AGRICOLE BENEFICIANO DELLE SEMPLIFICAZIONI
Giannino Cascardo
Le semplificazioni toccano anche le cooperative: quelle agricole sono sollevate da un adempimento che,
oggi, appare inutile. L’intento governativo di sfrondare la normativa, riconosciuta come essenzialmente
burocratica, da inutili procedure accumulate nel tempo gratifica una fascia di cooperative poste in prima
linea nella creazione alimentare in Italia: quelle agricole, presenti sul mercato con un’ampia varietà di
prodotti e un’incidenza percentuale considerevole sul totale fornito ai consumatori interni ed esteri.
Fra le misure in materia di agricoltura, sulla strada delle semplificazioni volute dal Governo per rilanciare la
produzione nazionale, un articolo riguarda la tenuta del registro di carico-scarico dei rifiuti delle
cooperative agricole.
La nuova regola prevede che gli imprenditori agricoli previsti dall’art. 2135 del Codice civile - e i soci delle
cooperative agricole rientrano nella casistica - se vincolati alla tenuta del registro di scarico e carico sul
quale annotare le informazioni circa la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti (esclusi “gli imprenditori che
raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi…” - D.lgs. n. 152/2006, art. 190, comma 1bis) hanno facoltà di delegare tale adempimento alla cooperativa agricola di cui sono soci.
Esistono comunque due condizioni collegate:
 che la cooperativa destinataria dell'osservanza disponga di un deposito temporaneo dove ammassare i
rifiuti. L’art. 183 del citato D.lgs. ne dà la definizione: “Raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135
del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi
compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni…”;
 che la cooperativa adotti un registro unico in cui devono essere riportati il nome e la ragione sociale del
socio conferente i rifiuti, la quantità e la qualità degli stessi riferiti sempre al singolo.
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Rimane un solo dubbio: se la cooperativa sia tenuta ad adempiere o se è sua facoltà rifiutare l’esecuzione
dell’operazione.
Per inquadrare il discorso nel vario e tormentato mondo dell’imprenditoria agricola (spesso il legislatore
interviene sull’argomento creando smarrimento in produttori che sono più dediti alle operazioni in campo
o in stalla, piuttosto che riservare la loro attenzione al prodotto normativo) è opportuno un ripasso delle
regole valide in passato e poi innovate, con particolare attenzione al distinguo fra attività agricola diciamo
“diretta” e quella connessa.
Infatti le definizioni del codice civile, quella antecedente al D.lgs. n. 228/2001 e quella ora in vigore, sono
diverse e la più recente è dettagliata, completa, così come risulta dal confronto:
Art. 2135 c.c.
(vecchia versione)
Art. 2135 c.c.
(nuova versione)
È imprenditore agricolo chi esercita un'attività
diretta alla coltivazione del fondo, alla
silvicoltura, all'allevamento del bestiame e
attività connesse.Si reputano connesse le
attività dirette alla trasformazione o alla
alienazione dei prodotti agricoli, quando
rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento
di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per
allevamento di animali si intendono le attività dirette alla
cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,
che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le
acque dolci, salmastre o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal
medesimo
imprenditore
agricolo,
dirette
alla
manipolazione,
conservazione,
trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad
oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di
animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o
servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o
risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività
agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite
dalla legge.
È stato rilevato che la nuova definizione comprenderebbe anche l’orticoltura, la floricoltura, gli allevamenti
di cavalli, di pesci, ecc. slegandola dal requisito di diretta connessione con la terra, secondo quanto
sosteneva la precedente interpretazione restrittiva. E poi ora c’è la valorizzazione del territorio fino ad
includere la ricezione ed ospitalità, secondo le definizioni di legge.
A conferma della complessità della materia nel tempo erano sorti dubbi, ad esempio in merito al trasporto
di rifiuti da un luogo all’altro dell’azienda agricola. Per cui il legislatore era stato costretto ad intervenire
con la legge n. 35/2012, che ha inserito il comma 9-bis nell’art. 193, D.Lgs. n. 152/2006.
Con tale innovazione si era precisato che i rifiuti spostati da un fondo all’altro della stessa azienda agricola
(anche con utilizzo della pubblica via per il trasloco) non si doveva ritenere “trasporto” se oggettivamente si
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poteva sostenere che la destinazione dei rifiuti era un deposito temporaneo e che la distanza fra i fondi non
era superiore a dieci chilometri.
Inoltre, circa la cooperativa agricola (dopo i vari rimaneggiamenti della legge proprio sul punto), si doveva
applicare lo stesso principio perché: “Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti
effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia
nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora
sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo”.
La semplificazione, voluta ora, in pratica ribadisce questo concetto e ne specifica i contorni.
IMPIANTI E APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DA INSTALLARE NEI POSTI
DI LAVORO
Giuseppe Buscema
La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 25, analizza nel dettaglio la disciplina sia dello
Statuto dei lavoratori che del codice sulla privacy circa l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature
per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
L'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori approvato con la legge 300/1970 vieta l'uso di impianti audiovisivi e
di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Tuttavia, lo Statuto prevede che qualora gli impianti e le apparecchiature di controllo dovessero essere
necessarie o comunque utili per esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro,
anche se da esse derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, l'installazione
potrà avvenire esclusivamente previo accordo sindacale con le rappresentanze aziendali. In mancanza di
accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, che fisserá eventualmente le
modalità per l'uso di tali impianti.
Su queste procedure è intervenuta diffusamente la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro col parere n.
25 del 7 novembre scorso.
Nel documento viene ricordato che la giurisprudenza (Corte di Cassazione sentenza n. 1236 del 18.2.1983,
Cass febbraio 1983 n. 1236, Cass 6 marzo 1986 n. 1490), se tendenzialmente esclude dall'ambito di
operativita del divieto in esame, quelli che vengono definiti controlli difensivi, cioe volti a tutelare il
patrimonio aziendale o comunque ad accertare condotte illecite del lavoratore, rimane necessario
rispettare comunque la procedura sindacale o amministrativa.
La Fondazione evidenzia altresì che la normativa in materia di privacy, il D.Lgs. n. 196/2003, richiama
integralmente la disciplina dello Statuto dei lavoratori ma si pone quale regolamentazione aggiuntiva
rispetto a quella settoriale di limitazione del potere di controllo del datore e impone una lettura integrata
dei due sistemi normativi (Provvedimento del Garante per la privacy 8 aprile 2010).
Non è sufficiente di conseguenza osservare l'una o l'altra normativa essendo necessario invece il rispetto di
entrambe le discipline. In buona sostanza, dopo l'accordo sindacale, ovvero dopo l'autorizzazione della
Direzione Territoriale del Lavoro, occorrerà:
 informare i lavoratori della presenza delle telecamere con appositi cartelli;
 nominare un incaricato della gestione dei dati videoripresi; - posizione le telecamere verso le zone a
rischio, evitando di collocarle in maniera unidirezionale sui lavoratori impegnati nella loro attivita; conservare le immagini raccolte solo per un massimo di 24 ore dalla rilevazione (salvo speciali
esigenze).
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Per quanto concerne la procedura amministrativa, le istanze del datore di lavoro dirette alle Direzioni
territoriali del lavoro, come indicato dalla Nota del Ministero del Lavoro n.4016/2011, sono soggette
all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 ed un altra marca sará necessaria per il successivo rilascio.
Il Ministero del lavoro è intervenuto per semplificare in alcuni casi la procedura con la nota n. 7162 del 16
aprile 2012.
In particolare, nel caso di installazione dei sistemi di controllo a distanza, soprattutto in quegli esercizi
commerciali particolarmente a rischio sotto il profilo della sicurezza (ricevitorie, tabaccherie, oreficerie,
farmacie, edicole, distributori di carburante) dove non ci sono rappresentanze sindacali, il Ministero Invita
personale ispettivo ad indirizzare la sua attività verso attivita maggiormente finalizzate alla lotta al
sommerso o alla verifica del controllo delle norme sulla sicurezza, piuttosto che al sopralluogo preventivo
nei suddetti locali.
Questo perchè la procedura di istallazione richiedeva che personale ispettivo delle DPL, prima di procedere
al rilascio dell'autorizzazione procedessero con un accertamento tecnico dello stato dei luoghi (planimetria
dei locali, numero impianti da installare ecc..).
Il Ministero ha riconosciuto sufficiente in tali casi la richiesta del datore di lavoro corredata della sola
documentazione tecnica dell'impianto.
Il parere della Fondazione Studi analizza nel dettaglio la disciplina sia dello Statuto dei lavoratori che del
codice sulla privacy la cui inosservanza risulta severamente sanzionata.
Occorre ricordare infatti che le sanzioni previste per l'inosservanza delle disposizioni in materia di
apparecchi di controllo (art. 4 e 38 L. 300/70; artt. 114 e 171 D.lgs 196/2003), a meno che il fatto non
costituisca un reato piu grave, prevedono la comminazione di un'ammenda da euro154 a euro 1.549,
oppure l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi piu gravi le pene sono applicate congiuntamente ed inoltre, qualora la pena dell'ammenda sia
inefficace, il giudice può quintuplicarla.
Per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di videosorveglianza è invece prevista la sanzione
amministrativa, da euro 30.000 a euro 180.000 (art. 162, comma 2 ter D.lgs 196/2003).
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FOCUS
DICHIARAZIONE IMU, QUANDO VA PRESENTATA
Saverio Cinieri
Nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione IMU, è presente l’elencazione dei casi in cui scatta
l’obbligo di presentazione che possono essere riassunti in due macro aree: immobili che godono di riduzioni
e quando il comune non in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento
dell’obbligazione tributaria. In dettaglio, tutta la casistica.
La dichiarazione IMU, la cui prima scadenza per la presentazione è fissata per il prossimo 30 novembre
(riguarda gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012), in molti casi non è
necessaria.
Infatti, restano, in buona parte, operative le regole che disciplinavano la dichiarazione ICI e che, negli ultimi
anni, erano state radicalmente riviste nell’ottica della semplificazione e dell’eliminazione di inutili, quanto
doppi, adempimenti dichiarativi.
Infatti, nelle istruzioni al modello viene ricordato che resta valido l’art. 37, comma 53, del D.L. n. 223/2006:
tale norma aveva stabilito la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, a partire
dalla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.
A tale disposizione è stata data attuazione con decreto ministeriale 12 maggio 2009 con cui, tra l’altro, è
stato precisato che non doveva essere presentata la dichiarazione ICI quando gli elementi rilevanti ai fini
dell’imposta comunale fossero dipesi da atti per i quali risultavano applicabili le procedure telematiche del
c.d. modello unico informatico - MUI (art. 3-bis del D.Lgs. n. 463/1997).
Nella stessa occasione era stato chiarito che la dichiarazione doveva essere presentata nei casi in cui le
modificazioni soggettive e oggettive che davano luogo a una diversa determinazione dell’imposta dovuta:
 attenevano a riduzioni d’imposta;
 non erano immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati
catastale.
Non era, inoltre, necessaria la presentazione della dichiarazione se il contribuente avesse seguito le
specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal comune nel proprio regolamento.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, va ribadito che le dichiarazioni ICI presentate in virtù dei principi appena
delineati restano valide anche ai fini IMU.
Quando scatta il nuovo obbligo dichiarativo
Chiarito ciò, c’è da chiedersi quando va presentata la dichiarazione IMU (cfr. S. Cinieri, “Dichiarazione IMU,
via libera al modello”, Il Quotidiano IPSOA del 31 ottobre 2012)
Nelle istruzioni di compilazione, a dire il vero, c’è una dettagliata elencazione dei casi in cui scatta tale
obbligo che possono essere riassunti un due macro aree:
 immobili che godono di riduzioni;
 Comune non in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento
dell’obbligazione tributaria.
Resta inteso che l’obbligo dichiarativo scatta in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli
aggiornamenti della banca dati catastale.
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Immobili che godono di riduzioni
Le fattispecie sono le seguenti:
1) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
In tal caso è prevista la riduzione del 50% della base imponibile. Deve sussistere congiuntamente
l’inagibilità e la inabitabilità e l’assenza di utilizzo dell’immobile. Inoltre, l’agevolazione si applica
limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni richieste dalla norma. Nella
fattispecie in questione le riduzioni vanno dichiarate solo nel caso in cui si perde il relativo diritto, poiché è
in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle
condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione;
Esempio n. 1
Si supponga il caso di un immobile, sito a Milano, (non abitazione principale) inagibile e inutilizzato,
diventato agibile il 3 marzo 2012, che presenta i seguenti dati:
 categoria catastale: A/2
 rendita catastale: 750 euro;
 % possesso: 100%
Il valore IMU è pari a: 750 x 1,05 x 160 = 126.000 euro.
Si riporta la sezione della dichiarazione IMU appositamente compilata:
2) fabbricati di interesse storico o artistico
Anche in tal caso è prevista la riduzione al 50% della base imponibile.
3) immobili per i quali il comune può ridurre l’aliquota fino allo 0,4%
(art. 13, comma 9 D.L. n. 201/2011), vale a dire quelli:
 non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR (immobili relativi a imprese commerciali
e che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
 posseduti da soggetti passivi IRES;
 locati.
In relazione a questi ultimi immobili, si precisa che la dichiarazione IMU non deve essere presentata nel
caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010, poiché da tale data al
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momento della registrazione devono essere comunicati al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate
anche i relativi dati catastali.
Per i contratti di locazione registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, permane, invece,
l’obbligo di dichiarazione, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della
cessione, della risoluzione o della proroga del contratto (art. 19 D.L. n. 78/2010).
Inoltre, la dichiarazione non deve essere presentata nel caso in cui il comune, nell’ambito della propria
potestà regolamentare (art. 52 D.Lgs. n. 446/1997) ha previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta,
specifiche modalità per il riconoscimento dell’agevolazione, consistenti nell’assolvimento da parte del
contribuente di particolari adempimenti formali e, comunque, non onerosi, come, ad esempio, la consegna
del contratto di locazione o la presentazione di apposita autocertificazione.
Esempio n. 2
Si supponga il caso di un immobile, sito a Milano, locato, con canone concordato, dal 3 marzo 2012, che
presenta i seguenti dati:
 categoria catastale: A/2
 rendita catastale: 750 euro;
 % possesso: 50%
Il valore IMU è pari a: 750 x 1,05 x 160 = 126.000 euro (tale importo va riportato per intero a prescindere
dalla quota di possesso).
Poiché è nel comune è stata deliberata un’aliquota ridotta per gli immobili locati a canone concordato, va
presentata la dichiarazione IMU.
Si riporta la sezione della dichiarazione IMU appositamente compilata:
4) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d “beni merce”)
Per essi è previsto che i comuni possono ridurre l’aliquota di base fino allo 0,38% fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni
dall’ultimazione dei lavori (art. 13, comma 9-bis D. L. n. 201/2011)
5) terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP)
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Come noto, essi fruiscono di una serie di agevolazioni. Rientrano in tale tipologia di immobili anche le aree
fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale
mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e
all’allevamento di animali. Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si
perde il relativo diritto.
Comune non in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento
dell’obbligazione tributaria
Il secondo gruppo di ipotesi che fa scattare l’obbligo dichiarativo riguarda le seguenti fattispecie:
1) immobile che è stato oggetto di locazione finanziaria
In tal caso, le norme (art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011) prevedono che è soggetto passivo il locatario per gli
immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è
soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Poiché tale
disciplina si applica anche agli immobili da costruire o in corso di costruzione oggetto dei contratti di leasing
stipulati antecedentemente all’entrata in vigore della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono compatibili le
dichiarazioni ICI già presentate;
2) immobile oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali
3) atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che ha avuto ad oggetto un’area fabbricabile
In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia
l’informazione relativa al valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere
dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono
presenti nella banca dati catastale; nel caso in cui il comune abbia predeterminato i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili, la dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all’atto del
versamento intende adeguarsi, per il calcolo dell’imposta, al valore venale dell’area predeterminato dal
comune;
Esempio n. 3
Si supponga il caso di un’area fabbricabile, sita a Milano, il cui valore, dal 3 marzo 2012, è stato
rideterminato in 200.000 euro.
Si riporta la sezione della dichiarazione IMU appositamente compilata:
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4) terreno agricolo divenuto area fabbricabile: in tal caso l’obbligo scatta per gli stessi motivi illustrati al
punto precedente
5) area divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato
6) immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria
A questo proposito, si ricordano le sentenze della Corte di Cassazione, Sez. V, del 18 agosto 2004, n. 16130
e del 1° dicembre 2004, n. 22570 che in tema di ICI ha precisato che essendo il presupposto del tributo il
possesso degli immobili è tenuto al pagamento dell'imposta l'assegnatario, anche provvisorio, di alloggio di
cooperativa edilizia, nonostante non sia stato ancora stipulato l'atto notarile di trasferimento della
proprietà in suo favore. Detto principio dovrebbe essere applicato anche all’IMU, essendo rimasto
sostanzialmente invariato rispetto all’ICI il presupposto impositivo del nuovo tributo;
7) immobile assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure variazione della
destinazione ad abitazione principale dell’alloggio
Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito
ad abitazione principale per una parte dell’anno;
8) immobile concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia
residenziale pubblica aventi le stesse finalità (art. 93 D.P.R. n. 616/1977)
Ciò avviene, ad esempio, nell’ipotesi in cui l’alloggio in questione è rimasto inutilizzato o non è stato adibito
ad abitazione principale per una parte dell’anno;
9) immobili esenti ai sensi della lett. i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992
Rientrano in tale ipotesi non solo quelli posseduti e utilizzati a partire dal 1° gennaio 2012 ma anche quelli il
cui possesso e utilizzo è antecedente a tale data e che continuano a essere posseduti e utilizzati nel corso
dell’anno 2012;
10) fabbricati che erano esenti, ai sensi della lett. g), comma 1, art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992
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Si tratta di quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività
assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
11) immobile che ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione
dall’IMU
12) fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza
attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono
stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione
13) immobile per il quale è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto
14) immobile per il quale è intervenuta un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a
meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto dipenda da atto per il quale sono state
applicate le procedure telematiche del MUI
15) parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma,
come bene comune censibile
Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore
del condominio per conto di tutti i condomini.
16) immobile oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427
(multiproprietà)
In tale caso l’amministratore del condominio o della comunione è obbligato a presentare la dichiarazione.
17) immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche
interessate da fusione, incorporazione o scissione
18) acquisto o cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge: è il caso di usufrutto legale
dei genitori.
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Lo Studio si riserva di fornire nuove indicazioni non appena saranno diffuse diverse e/o ulteriori
interpretazioni, anche di prassi, riguardanti la disposizioni in questione.
Ringraziando sin d’ora per la collaborazione che Vorrete prestarci, l’occasione è gradita per cordiali saluti.
STUDIO BAFUNNO
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