F. Dinamica delle situazioni soggettive. 41. Complessità dei comportamenti ed esercizio delle situazioni soggettive. Le situazioni soggettive sono categorie per qualificare una serie aperta, ma non infinita, di comportamenti umani. Ogni comportamento riferibile ad una situazione soggettiva è esercizio di quella situazione soggettiva. È impossibile stabilire ad es. quali comportamenti siano da “proprietario” e quali no, in quanto essi sono comprensibili come significati della situazione “proprietà” soltanto in relazione alle circostanze concrete. Il concetto di esercizio è essenziale per comprendere il significato delle situazioni soggettive. Occorre distinguere esistenza, titolarità ed esercizio delle situazioni soggettive. Una situazione si dice esistente, quando esiste un fatto giuridico con efficacia costitutiva. La titolarità è il legame tra la situazione soggettiva e il soggetto; l’esercizio è ogni comportamento riferibile alla situazione soggettiva. Di regola, solo il titolare della situazione può esercitarla, però vi sono ipotesi in cui un soggetto diverso è legittimato all’esercizio. L’esercizio richiede che sia determinato l’effetto: esso è la qualificazione del fatto, l’esercizio è la qualificazione del comportamento. Bisogna comprendere la funzione affinché un comportamento sia qualificabile come esercizio. 42. Godimento, disposizione e controllo. Potere di godimento, possibilità per il titolare di trarre dal bene tutte le utilità coerenti con la funzione della situazione stessa e anche utilità che si possono ricavare indirettamente dalla situazione, in base a considerazioni fatte sul bene da altri soggetti. La facoltà di godimento coincide con la libertà. Es. di godimento nei diritti reali è quello di passeggiare per il proprio fondo, in quanto si ricava una utilità dal bene, coerente con la funzione della proprietà stessa. Es. nei diritti di credito è l’iscrizione nel bilancio dell’impresa di un credito da cui si trae un’utilità indiretta, dovuta ad es. dalla valutazione positiva di banche o analisti di mercato. Potere di disposizione, potere di provocare una vicenda costitutiva, modificativa ed estintiva di un rapporto giuridico; può riguardare situazioni reali o di credito, patrimoniali o non; inoltre può produrre effetti favorevoli o sfavorevoli nei confronti di soggetti diversi dal titolare. Potere di controllo, è un potere che controlla la diligenza e la correttezza degli organi di potere ed è relativo non solo agli enti, ma a tutte le situazioni soggettive nelle quali l’interesse del titolare dipende dalla cooperazione altrui. Ad es. il creditore ha il potere di controllare l’attività del debitore in quanto l’inerzia del debitore nel curare i propri affari o il tentativo di sottrarsi all’adempimento, giustificano azioni del creditore. Quando tale potere è affidato alla gestione altrui il potere di controllo si manifesta con maggiore intensità: ad es. nel mandato può essere imposto un obbligo di rendiconto, che è strumentale all’esercizio del potere di controllo. Si configura anche quando non è espressamene previsto in una norma: ad es. nei comitati, ai soggetti che lo hanno finanziato, spetta il potere di controllare se le somme versate siano destinate effettivamente al raggiungimento delle finalità prefissate. Si tratta cmq di casi di controlli interni: sono possibili anche controlli esterni, come la certificazione del bilancio di una società effettuata da una società di revisione. 27 43. Potere di disposizione e legittimazione. Il potere di disposizione può essere attribuito per volontà negoziale (es: fonte negoziale, contratto) o per legge (es: fonte legale, impedimento del soggetto o sua incapacità di agire) a soggetti diversi dal titolare i quali, curano i suoi interessi, esercitando tale potere. Quando il potere di disposizione è rimesso a terzi per volontà, il titolare conserva il suo potere di disporre aggiungendo il potere di un terzo al proprio; quando il potere di disposizione è rimesso a terzi per legge, il titolare non può disporre. Se il titolare della sit. non è incapace di agire o di intendere e di volere, egli ha il potere di disposizione; se questo potere spetta ad un soggetto diverso dal titolare, è una sit. sogg. a sé assimilabile alla potestà. Se il titolare è incapace, non ha il potere di disposizione; se è capace, il conferimento a terzi dell’esercizio di quel potere non lo priva del potere di disporre, ma aggiunge il potere di un terzo al proprio. La legittimazione a disporre è l’abilitazione a compiere il negozio quale atto di disposizione della situazione. Un negozio concluso privo di legittimazione è inefficace, cioè non produce la vicenda dispositiva. 44. Abuso ed eccesso della situazione soggettiva. Il mancato esercizio della situazione soggettiva dà luogo a prescrizione o decadenza, mentre un esercizio difforme configura l’abuso e l’eccesso. L’abuso è l’esercizio contrario o estraneo alla funzione della situazione soggettiva (es: installare pali nella proprietà privata per togliere la luce al vicino). Si ha sempre abuso quando si minaccia di far valere un diritto allo scopo di estorcere un consenso che faccia conseguire vantaggi ingiusti (violenza morale) L’eccesso è l’esercizio di un potere che non si ha: il potere può mancare del tutto o superare i limiti imposti. 45. Esercizio del diritto e collegamenti tra rapporti. I criteri per classificare i collegamenti tra rapporti giuridici sono molteplici. Si distinguono in primo luogo 4 tipi di collegamenti diretti: a) collegamento di accessorietà: ad un rapporto principale (es: pagamento di una somma di denaro) si collega un rapporto di garanzia reale (es: pegno o ipoteca) o personale (es: fideiussione). Le vicende del rapporto principale incidono sull’esistenza o sull’entità del rapporto accessorio; a volte è anche il contrario. b) collegamento di integrazione: è l’ipotesi dei rapporti nei quali ad una prestazione principale si affiancano prestazioni accessorie (es: dovere di protezione secondo buona fede). In tal caso questo termine ha un significato diverso dal precedente, in quanto si tratta di comportamenti da affiancare a quello principale, che concretizzano talvolta la funzione del rapporto principale. c) collegamento di solidarietà: ha luogo nelle obbligazioni solidali e, in genere, nelle ipotesi di convergenza di una pluralità di rapporti, ciascuno con il proprio titolare ma con identica prestazione, oppure nelle ipotesi nelle quali un unico rapporto ha una pluralità di soggetti contitolari della situazione attiva e/o passiva; d) collegamento per funzione, ha luogo sia nei rapporti corrispettivi (sinallagmatici), in cui ciascun rapporto si giustifica in funzione dell’altro; sia nei rapporti sorti dai contratti con comunione di scopo (es: associazioni ed altri enti). I collegamenti tra rapporti possono essere anche indiretti: 28 a) collegamento per identità di titolare: una pluralità di rapporti confluisce nella titolarità di un medesimo soggetto (es: il patrimonio) ; b) collegamento per identità di riferimento oggettivo: quando una pluralità di rapporti ha come punto di riferimento un medesimo oggetto; c) collegamento per identità di prestazione o per godimento simultaneo: è un’ipotesi particolare del precedente gruppo; quando più rapporti hanno non soltanto il medesimo punto di riferimento oggettivo, ma anche il medesimo esercizio. È il caso di bene a godimento plurimo (es: informazione, ambiente); d) collegamento di derivazione: riguarda gli acquisti derivativo-costitutivi (es: subcontratto; l’usufruttuario concede una servitù); e) collegamento strumentale: riguarda il rapporto preliminare che crea una situazione di aspettativa (situazione preliminare) all’acquisto di una diversa situazione giuridica (situazione finale). 46. Scambio e circolazione. Il valore di scambio identifica il valore dei beni sul mercato. Più i beni circolano nel mercato, più questo è efficiente: se consideriamo lo scambio solo dal punto di vista mercantile sarebbe riduttivo. Si può scambiare: • senza garanzia giuridica dello scambio, donazione; • con garanzia giuridica del perfezionamento dello scambio, promessa al pubblico: se B decide e fa X, A è obbligato a dare cento; • con garanzia giuridica dell’attuazione dello scambio, contratti corrispettivi: mi obbligo a darti cento perché ti obblighi a fare X. Corrispettivi: sono quei contratti in cui ciascuna delle 2 o più parti effettua una prestazione che è ragione dell’altra. Si ha conflitto tra interessi cooperativi quando la maggior soddisfazione dell’uno implica la minor soddisfazione dell’altro. La corrispettività è la cooperazione regolata per contratto con un risultato finale vantaggioso per entrambe le parti. Essa si instaura tra le prestazioni, ossia tra i risultati che il contratto assicura alle parti: non è necessario che vi siano due obbligazioni, anche la compravendita è corrispettiva. L’onerosità è una qualità dell’acquisto, la corrispettività è una qualità della prestazione. Il contratto con prestazioni a carico di una sola parte è l’opposto di quello corrispettivo Il negozio è bilaterale perché concluso con la partecipazione di due parti; è unilaterale l’effetto perché è favorevole solo per una parte. L’efficacia reale riguarda il trasferimento, che è immediato: si ha una vicenda modificativa, muta il titolare. L’efficacia obbligatoria è quando si ha l’obbligo di trasferire e il trasferimento ha luogo con successivo atto: in tal caso si ha una vicenda costitutiva, perché nasce l’obbligazione di trasferire. La scissione tra titolo e modo di acquisto è venuta meno con l’introduzione del principio del consenso traslativo: quando il contratto ha la funzione di trasferire un diritto, l’effetto traslativo è immediato (vendita). La vendita è un contratto consensuale, corrispettivo e ad efficacia reale: l’acquirente però il rischio del perimento della cosa di cui è divenuto proprietario prima della consegna. Chi trasferisce un diritto è chiamato alienante o dante causa, chi ne diviene titolare si chiama acquirente o avente causa. Il trasferimento può avvenire anche per successione e può essere: a titolo particolare, quando trasmette singole situazioni; a titolo universale, quando sono trasferite la totalità delle situazioni attive e passive (unica ipotesi certa è quella mortis causa). L’acquisto può essere: 29 a titolo originario, con l’acquisto della situazione soggettiva che non ha alcuna situazione giuridica precedente; questa situazione non è necessariamente nuova, ma occorre che essa non nasca da un trasferimento; a titolo derivativo, con l’acquisto di una situazione che ha fondamento nella precedente titolarità di un altro soggetto. L’acquisto a titolo derivativo può essere: derivativo-traslativo, con il trasferimento della titolarità del diritto; derivativocostitutivo, con il trasferimento di alcuni poteri o facoltà. In questa ipotesi nasce un’autonoma situazione soggettiva minore. 47. Esercizio della situazione e terzi. Nella situazione soggettiva e nel suo esercizio si definiscono parte dell’atto (l’autore) e parte del rapporto (destinatario dell’effetto). Un soggetto però può essere destinatario dell’effetto anche senza essere parte del rapporto: parliamo in tal caso di terzi. I terzi sono i soggetti che non sono parti. È terzo sia il destinatario dell’effetto, sia chiunque non è parte né destinatario dell’effetto. I terzi assumono una pluralità di posizioni rispetto alla situazione soggettiva: a) possono lederla e quindi pagare il danno: LESIONE ⇒ RISARCIMENTO DANNI; b) possono esserne favoriti, anche non essendo destinatari; c) cooperano nell’esercizio i terzi che agiscono nell’interesse altrui. La cooperazione può essere: • LIBERA ⇒ al terzo è conferito il potere di disposizioni (agire per conto altrui); • DOVUTA ⇒ la gestione è oggetto di una specifica obbligazione di agire per conto altrui (mandato); • RAPPRESENTATIVA ⇒ il terzo agisce in nome altrui; • NON RAPPRES. ⇒ agisce in nome proprio d) possono essere lesi dall’esercizio di una situazione, ma anche dal mancato esercizio di una stessa; e) possono essere lesi non dall’esercizio ma dall’effetto. I conflitti che sorgono dall’esercizio della situazione soggettiva si possono risolvere con: 1) efficacia obbligatoria dell’atto, 2) discipline dell’acq. a titolo originario, 3) inopponibilità. Se il negozio non attua il trasferimento ma incide su trasferimenti futuri, ha efficacia solo tra le parti e non nei confronti di terzi. Se il conflitto riguarda immediatamente il trasferimento si dovrebbe applicare il principio di priorità del trasferimento, secondo cui chi acquista per primo dall’alienante, prevale. L’acquisto a titolo originario è un particolare modo di assicurare l’inopponibilità di tutti gli altri fatti acquisitivi del medesimo diritto. Con l’inopponibilità si risolvono molte difficoltà: quando riguardano i diritti di credito prevale colui che per primo ha notificato la cessione al debitore ceduto, o chi ha ricevuto l’accettazione mediante atto di data certa. Nei diritti personali di godimento prevale chi per primo il godimento, o chi ha concluso il contratto con atto di data certa anteriore. Nei diritti reali su beni immobili prevale chi ha conseguito il possesso in buona fede in base ad un atto astrattamente idoneo al trasferimento (art. 1155 c.c.). Negli atti traslativi soggetti a trascrizione prevale chi ha trascritto per primo. Si può avere conflitto anche tra alienante e aventi causa dell’acquirente: A trasferisce a B, B trasferisce a C, il contratto tra A e B è invalido o inefficace, che succede a C? Se C acquista in buona fede, è acquirente a titolo originario (1153 c.c.); se il bene è immobile, C fa salvo il suo acquisto ove ricorrano i presupposti dalla c.d. pubblicità sanante. L’efficacia di un contratto annullabile, simulato, rescindibile o risolubile viene meno quando il giudice accerta il vizio. Si dispone che la sentenza che accerta il vizio non è efficace nei confronti dei terzi (C). 30