GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 LA SOCIETA’ EUROPEA Aurora Anselmo* SOMMARIO: 1. Diritto Comunitario per le Società: storia ed obiettivi della Società Europea – 1.1. le origini storiche e gli obiettivi della Società Europea – 1.2. Le fonti del diritto societario comunitario e l’armonizzazione delle legislazioni nazionali – 1.3. I caratteri essenziali e costitutivi della Società Europea – 2. Nascita della S.E. – 2.1. Fusione – 2.2. Costituzione di una S.E. holding – 2.3. Costituzione di una S.E. come filiale comune – 2.4. Costituzione di una S.E. mediante trasformazione di una S.p.a. nazionale – 3. I sistemi di gestione e di controllo della Società europea – 3.1. Sistema dualistico – 3.2. Sistema monistico – 3.3. L’assemblea generale – 3.4. La sede ed il capitale della S.E. – 4. Estinzione della S.E.: scioglimento e liquidazione nel Regolamento – 5. Il coinvolgimento dei Lavoratori nella S.E. 1. - 1.1. – Le radici storiche del fenomeno della Società Europea 1 si * Dottore in Giurisprudenza. Sul tema copiosa bibliografia, tra cui v. ANGELICI C., Riaperto il dibattito sull’istituzione di una Società europea, in Corr. giur., 1989, p. 83 ss.; ANGELO M., Fumata nera sullo Statuto della Società europea, ma il traguardo è a portata di mano, in Realtà n. 3, maggio/giugno 1999, p. 15 ss.; ARRIGO G., La partecipazione dei lavoratori nell’impresa europea, in RGL, 1990, p. 65 ss.; BARALIS M., La partecipazione dei lavoratori alla gestione e alla vigilanza della Società Europea, in Riv. 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A partire dagli anni Trenta fino ai giorni nostri, infatti, si sono moltiplicati gli studi ed i lavori volti alla realizzazione di un modello ottimale di società europea, in grado di contemperare, da un lato, le diversità esistenti fra le legislazioni nazionali da un punto di vista strettamente formale e giuridico e, dall’altro, la continua evoluzione dei mercati. L’idea di elaborare una bozza di “Statuto di Società Europea” si fece strada fra gli studiosi del settore già nel 1960. Al contempo la Commissione europea incaricava un gruppo di lavoro composto dagli studiosi più illustri della materia di preparare un progetto preliminare di statuto (c.d. Progetto Sanders). Nel 1970, la Commissione europea redigeva la prima proposta ufficiale Società europea, in Legalità e giustizia, 1989, p. 179 ss.; STRASSERA A., Società europea: la strada continua, in Corr. 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Quest’ultimo profilo, in particolare, nel 1997 fu oggetto di studio da parte del gruppo di lavoro presieduto da Davignon, il quale riteneva che, nel rispetto di ciascuna società all’interno dell’Europa, i dirigenti ed i lavoratori avrebbero dovuto cercare un accordo riguardante la partecipazione dei lavoratori alla gestione societaria.. Nel dicembre 2000 Il Consiglio Europeo di Nizza giunge all’elaborazione del progetto di “fusioni transfrontaliere”, a seguito delle quali la società europea avrebbe potuto assumere la forma di una holding o di una filiale comune, oppure nascere dalla trasformazione di una Società nazionale, che da almeno due anni abbia una filiale in un altro Stato membro della Comunità. Successivamente il Consiglio adottava l’accordo politico sul regolamento concernente lo statuto della Societas Europea (SE), avente ad oggetto la struttura organizzativa, il ruolo dei lavoratori, nonché la protezione degli azionisti e degli interessi della minoranza. L’obiettivo del predetto Statuto era evidentemente quello di realizzare un tessuto normativo generale e comune, al quale possano ancorare le diverse legislazioni commerciali dei singoli Stati Membri, in prospettiva del raggiungimento di un grado sempre più ampio di armonizzazione. 1.2. - Nelle fonti del diritto comunitario si rinviene l’intento del legislatore sovranazionale di garantire alle Società europee la stessa libertà di circolazione garantita dal Trattato di Roma alle persone fisiche e ai capitali, secondo quanto previsto dalle norme del capo 2 (libertà di stabilimento) e 4 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 del capo 3 (libera prestazione di servizi), e segnatamente dagli artt. 313 e 3714 (già art. 43) del Trattato di Roma. Nella stessa ottica si pone l’art. 3, lett. h del Trattato CE, secondo cui l’azione della Comunità comporta il ravvicinamento delle legislazioni nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune. La Società europea, in questo contesto normativo, è vista come una delle forme organizzative di tipo associativo disponibili per un’impresa, così come si evince dall’art. 43 TCE il quale stabilisce espressamente lo stretto legame tra impresa e società, affermando che la libertà di stabilimento comporta la costituzione e la gestione di imprese ed in particolare di società ai sensi dell’art. 48, comma secondo, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali. Si evidenzia in particolare che l’art. 48 del Trattato fissa le condizioni in presenza delle quali le società sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri ed, in quanto tali, sono beneficiarie delle disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazioni di servizi. Emerge chiaramente che la fonte principale della disciplina della Società Europea si rinviene nel Trattato di Roma, che a sua volta costituisce il punto di partenza delle iniziative di armonizzazione della normativa interna dei singoli Stati membri, con la conseguenza che il momento primario e qualificante del costituirsi della Società europea è senz’altro il costituirsi della stessa secondo le leggi di uno Stato, nonché l’avere la sede sociale in uno qualsiasi degli Stati della Comunità. In quest’ottica vanno lette anche le disposizioni del capo III, relative al ravvicinamento delle legislazioni (artt. 94 – 97 CE), relative all’emanazione, da parte del Consiglio, di direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri, che abbiano un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato comune, nonché volte all’eliminazione delle distorsioni della concorrenza dovute a disparità esistenti nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri. Una novità di rilievo viene introdotta dall’Atto Unico europeo del 1986 con l’art. 95 CE che muta la denominazione dell’istituto da “società per azioni 5 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 europea” a “società europea”. Il predetto cambiamento formale rivela la vera ratio della scelta del legislatore comunitario, in quanto l’art. 95 CE, se da un lato consente al Consiglio di adottare le misure relative al ravvicinamento delle normative nazionali, che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato, dall’altro lato non trova applicazione in relazione alle disposizioni fiscali, a quelle inerenti la libera circolazione delle persone e soprattutto a quelle relative ai diritti e agli interessi dei lavoratori dipendenti. Si evidenzia altresì che l’art. 293 CE disciplina il ricorso a convenzioni dirette a garantire a favore dei cittadini degli Stati Membri il reciproco riconoscimento delle società a mente dell’art. 48 CE, comma secondo, nonché il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese ad un altro e la possibilità di fusione di società soggette a legislazioni nazionali diverse. È noto che, nella prassi, lo strumento normativo comunitario che si è rivelato maggiormente idoneo a garantire il raggiungimento dell’obiettivo dell’armonizzazione è la direttiva, in quanto quest’ultima, pur vincolando gli Stati membri in ordine al raggiungimento di un obiettivo, lascia liberi gli Stati membri in ordine alla scelta dei dispositivi interni per il raggiungimento degli obiettivi stessi. In questa prospettiva si collocano le tredici Direttive di armonizzazione emanate dalle Istituzioni comunitarie con cui il legislatore comunitario si è proposto di realizzare un “livello minimo di armonizzazione”, consistente nell’applicazione da parte degli Stati membri di una serie di regole operative che possano realizzare un modello sufficientemente simile tra i diversi Paesi, al di sopra del quale, comunque, si pone quale limite invalicabile il mercato comune, con le sue regole in materia di correttezza e trasparenza della concorrenza e delle negoziazioni all’interno dello Spazio comune. Le predette condizioni determinano, a livello degli ordinamenti degli Stati membri, il consolidamento di norme materiali uniformi in materia di diritto societario, le quali a loro volta operano su due distinti livelli che sono rispettivamente l’adozione di direttive comunitarie e la creazione di istituti comunitari nuovi, di carattere transnazionale, attuata attraverso l’adozione di regolamenti. Si evidenzia infine che la sovranazionalità della Società Europea non è 6 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 assoluta, né pacifica in dottrina né secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia comunitaria, in quanto per molti aspetti la disciplina dei regolamenti comunitari rinvia alle norme nazionali, con la conseguenza che sarebbe stata opportuna la creazione di un’organizzazione ad hoc esclusivamente comunitaria, cui tali enti avrebbero dovuto fare riferimento in ogni momento della loro esistenza, ma tale soluzione sarebbe stata di difficile attuazione. 1.3. – I caratteri essenziali e costitutivi della Società europea sono la personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta. Questi due elementi accomunano la Società Europea al modello di società per azioni adottato dal legislatore italiano, sebbene per il modello comunitario sia più corretto parlare di s.p.a. di “secondo grado”, nel senso che possono prendervi parte solo società preesistenti, od altri enti giuridici ad esse assimilabili ai sensi dell’articolo 48 CE, mentre ne sono escluse le persone fisiche. Ulteriore elemento è la transnazionalità, dato dal fatto che almeno due delle società od enti che vi partecipano abbiano la sede, oppure, una filiale o uno stabilimento in almeno due diversi Paesi della Comunità. L’elemento della transnazionalità è data anche dall’ampia diffusione di tale modello societario nell’ambito degli ordinamenti nazionali, sebbene sia chiaro che il carattere sovranazionale della Società europea richiede, rispetto ai modelli nazionali, una maggiore autonomia statutaria, affiancata da un notevole ridimensionamento dei poteri dell’assemblea a beneficio degli organi direttivi o gestionali e da una spiccata elasticità delle norme preposte a regolare il funzionamento di tutti i suoi organi. Secondo autorevole dottrina la Società europea è un ente personificato di nazionalità europea, suscettibile di dar vita a ramificazioni in diversi Paesi, ma ancorato ad un singolo Stato della Comunità 2 , che, nella prassi e nelle intenzioni del legislatore comunitario, ha assunto il ruolo di uno strumento transnazionale e trasversale di cooperazione e concentrazione, progettato 2 DUCOLOUX FAVARD C., Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e la società europea (SE) in Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni, 1992, p. 22 ss. 7 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 per le imprese, anche di medie e piccole dimensioni, che abbiano insita in sé la cosiddetta vocazione europea, ovvero che vogliano intraprendere iniziative di gruppo ultranazionali ed operare, così, nel mercato allargato in condizioni il più possibile simili a quelle offerte dal mercato nazionale 3 . Si evidenzia infine che l’elemento innovativo della Società europea è dato dalla possibilità di partecipazione dei lavoratori alla gestione e allo sviluppo delle strategie aziendali e, più in generale, di tutti coloro, a vario titolo ed a diversi livelli, operano nell’ambito dell’impresa, al fine del raggiungimento di un elevato livello di efficienza e di produttività dell’impresa stessa. 2.-2.1. – La Società europea può nascere anzitutto mediante fusione 4 . Le società che possono dare luogo a tale operazione devono avere la sede e l’amministrazione in almeno due Stati membri della Comunità europea: così facendo, oggetto della fusione saranno (almeno) due società sottoposte alle normative dei legittimi Stati di appartenenza, e dunque verranno coinvolte le normative di diversi Stati Comunitari. Contestualmente all’atto della fusione i patrimoni delle società partecipanti sono da queste trasferite alla S.E.: da questo punto di vista non può che rilevarsi una semplificazione del procedimento, non essendo necessaria la previa liquidazione degli enti partecipanti. Gli azionisti, dal canto loro, riceveranno azioni della S.E. in valore identico alle azioni da essi già possedute nelle precedenti società. Il procedimento di fusione prevede la stesura del relativo progetto da parte delle società fondatrici, tramite i rispettivi organi di direzione o di amministrazione a seconda del tipo di gestione da esse adottato nel loro Paese di origine. BALLARINO T., Lineamenti di diritto comunitario, Milano 1998, p. 303 ss. La fusione da cui può nascere la Società Europea è quella c.d. in senso stretto, ovvero quell’operazione da cui nasce un ente giuridico nuovo con la sostanza patrimoniale delle due o più società che si fondono e che, conseguentemente, si estinguono. Essa differisce, pertanto, dalla fusione c.d. per incorporazione, in cui una società – incorporante – assorbe interamente l’altra – incorporata – , assumendone tutte le obbligazioni ed acquistandone tutti i diritti. 3 4 8 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 Tale progetto di fusione deve presentare specifici requisiti tra cui 5 : - denominazione e della sede sociale, tanto delle società originarie quanto della società europea; - il tasso di cambio delle azioni e le modalità di assegnazione; - la data da cui ogni operazione contabile effettuata dalle società originarie si considera compiuta dalla S.E.; - tutto ciò che riguarda i portatori di titoli che non siano azioni e i titolari di azioni che vantino diritti speciali; - redazione per atto pubblico e pubblicazione, laddove prevista dalla legislazione di appartenenza delle singole società partecipanti 6 . A tal riguardo pare opportuno notare che la fusione deve essere ad ogni modo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Il progetto di fusione può essere sottoposto all’esame di esperti, tanto interni quanto esterni alle società partecipanti, al fine di redigere una relazione da destinare agli azionisti 7 . Così formato il progetto di fusione deve essere sottoposto al vaglio delle assemblee generali delle singole società fondatrici. Quando una delle società fondatrici possegga almeno il 90% delle azioni di un’altra società fondatrice ovvero quando almeno il 90% delle azioni delle società fondatrici siano in possesso della stessa società o da essa controllate, è possibile procedere alla costituzione di una S.E. mediante una procedura di fusione semplificata 8 . La semplificazione concerne tanto il progetto di fusione nel suo contenuto, quanto la relazione degli esperti e quella giustificativa dell’operazione redatta dalla stessa società. cfr. art. 20 Reg. n. 2157/01 (“Reg. S.E.”). La pubblicazione deve avvenire almeno un mese prima della prima convocazione dell’assemblea generale, che deve essere indetta appositamente per la delibera sul progetto di fusione. Nella pubblicazione devono essere contenuti, ex art. 21 Reg. S.E., i dati inerenti il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società interessate e della costituenda Società Europea, il registro contenente gli atti riguardanti la fusione di ogni società fondatrice ed il relativo numero di iscrizione e le modalità di esercizio dei diritti dei creditori. 7 In tal senso gli esperti possono dare un parere in merito al rapporto di cambio tra le azioni, rilevando se esso sia da considerarsi congruo, e le società fondatrici sono tenute a fornire loro tutti i chiarimenti e i documenti necessari a tal fine (cfr. art. 22 Reg. S.E.). 8 cfr. art. 31 Reg. S.E.. 5 6 9 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 2.2. - Una S.E. può nascere anche a seguito della realizzazione di una holding: in tale ipotesi le quote azionarie e non delle società fondatrici 9 , che non saranno, per espressa previsione regolamentare, in nessun caso soggette a scioglimento (anche se ciò dovesse essere previsto dalle legislazioni nazionali per la creazione di holdings), vanno a confluire in una società c.d. capogruppo, che rivestirà la forma di S.E.. La percentuale di quote, azionarie e non, che confluisce nella S.E. deve essere superiore al 50% delle azioni e quote che conferiscono il diritto di voto per ciascuna società promotrice della costituzione della holding. Anche in questo caso è prevista la stesura di un progetto di costituzione della S.E. 10 sia da parte degli organi di direzione o amministrazione delle società coinvolte nell’operazione, sia da parte di uno o più esperti indipendenti da queste. Tale ultima relazione è anche in questo caso destinata agli azionisti ed ha lo scopo di dare un parere sul rapporto di cambio delle azioni ed in generale sull’operazione. Una volta approvato il progetto, i soci delle società fondatrici hanno fino a tre mesi per conferire alla costituenda S.E. holding le proprie azioni o quote, e da questo momento essa si considererà costituita e i soci delle società fondatrici diverranno soci della S.E. holding 11 . 2.3. – Gli artt. 35 e 36 Reg. S.E. prevedono la possibilità di creare una S.E. come filiale comune 12 di almeno due società afferenti ordinamenti giuridici differenti, ovvero che abbiano una filiale o uno stabilimento in uno Stato Membro diverso da quello della propria sede amministrativa centrale. Ciò significa che non è in questo caso necessario che almeno due delle 9 Le società promotrici possono rivestire la forma di società per azioni o a responsabilità limitata. 10 Il progetto deve essere adeguatamente pubblicizzato secondo quanto previsto dalla legge di ciascuno Stato membro sede delle società partecipanti, almeno un mese prima dell’assemblea generale di dette società chiamata a deliberare sulla costituzione della holding. 11 cfr. PUGLIESE F., La Società Europea, in Riv. Dir. Comm., 1976, 344, che sottolinea come la costituzione di una S.E. holding possa essere un valido strumento per la ristrutturazione delle società nazionali su base europea, permettendo al contempo ai soci di godere dei benefici della partecipazione a tale nuova società. 12 Per filiale comune deve intendersi un’impresa controllata ed amministrata congiuntamente dalle diverse società fondatrici. 10 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 società costituenti la filiale abbiano la propria sede in due Stati Membri differenti, essendo invece sufficiente che le società in questione, benché con sede nel medesimo Stato, abbiano una filiale o uno stabilimento permanente situato all’estero. Alle società fondatrici si applicheranno le disposizioni previste dalla legislazione del proprio Paese di appartenenza relativamente alla costituzione di una affiliata nella forma di società per azioni nazionale. 2.4. – Le società che posseggono uno stabilimento permanente o una filiale all’estero possono dare vita ad una S.E. mediante la loro trasformazione. Tale operazione non darà luogo né allo scioglimento e liquidazione della precedente né alla costituzione di una nuova persona giuridica 13 . Anche in questo caso è prevista la stesura di un progetto di trasformazione da parte degli organi di direzione o amministrazione della società che procede alla trasformazione, da sottoporre al vaglio delle sua stessa assemblea generale. Questa ultima dovrà espressamente deliberare sul progetto di trasformazione, che anche in questo caso deve adeguatamente essere pubblicizzato, sempre rispettando il termine di almeno un mese prima della delibera assembleare. 3. – In ordine ai sistemi di gestione, nello Statuto della S.E. saranno espressamente previsti una assemblea generale degli azionisti 14 e o un organo di direzione affiancato da uno di vigilanza, nel caso in cui la società scelga il c.d. sistema dualistico, ovvero un solo organo di amministrazione, che racchiude tanto funzioni di controllo quanto quelle di rappresentanza, nel caso in cui la stessa opti per il sistema c.d. monistico 15 . cfr. art. 37.2 Reg. S.E.. L’assemblea dei soci della Società Europea ha medesime funzioni delle corrispondenti assemblee nelle società per azioni di livello nazionale. 15 Cfr. art. 38 Reg. S.E.. La scelta dell’uno o dell’altro modello è solitamente rimessa alle società che partecipano alla costituzione della S.E.; tuttavia nulla esclude che la legislazione nazionale dello Stato membro cui va ad insistere la sede della S.E. possa obbligare 13 14 11 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 3.1. – Il primo sistema gestionale preso in considerazione dal Regolamento CE 2157/01 è quello dualistico. Nell’ambito di tale sistema l’organo di direzione e quello di vigilanza sono parimenti posti al vertice della gestione societaria, ma ciascuno gode di proprie peculiarità. All’organo di direzione è affidata la gestione della S.E., gestione che deve operare secondo, ovviamente, i criteri statutari, anche se non è escluso che possa essere sottoposta ai criteri della normativa dello Stato membro in cui insiste la S.E.. Analoga regola vale per il numero dei membri dell’organo di direzione, che è generalmente stabilito dallo statuto, ma il cui ammontare minimo o massimo può essere sottoposto all’eventuale vincolo dettato in tal senso dalla legislazione nazionale dello Stato sede della S.E.. E’ a tale organo, inoltre, che è affidata la rappresentanza della S.E., sempre secondo le norme previste dalla legislazione nazionale. L’organo di direzione è in qualche modo soggetto all’organo di vigilanza, dal momento che i suoi membri vengono generalmente nominati da quest’ultimo, anche se, anche in questo caso, potrebbe prevalere la disciplina nazionale che preveda che i membri dell’organo di direzione siano piuttosto nominati dall’assemblea generale, secondo le medesime regole previste per le società per azioni nazionali. Ciò che appare rilevante è che a nessuno è data la possibilità di ricoprire simultaneamente la carica di membro dell’organo di direzione e quella di membro dell’organo di vigilanza. Nel caso in cui, però, l’organo di direzione dovesse presentare una vacanza, l’organo di vigilanza potrà designare uno dei suoi stessi membri per colmarla, ma durante il periodo di sostituzione (temporaneo, laddove così previsto dalla legislazione dello Stato della sede della S.E.) questi non potrà esercitare le proprie funzioni di membro dell’organo di vigilanza. L’organo di vigilanza controlla la gestione della S.E. portata avanti dall’organi di direzione, gestione nella quale esso stesso non ha possibilità di intromissione. Può però validamente esercitare una verifica di quanto deciso dall’organo di direzione chiedendo a questi tutti i chiarimenti del caso. Nell’ambito di tale controllo quest’organo può anche avvalersi dell’ausilio di nella scelta di uno piuttosto che dell’altro modello. 12 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 consulenti esperti appositamente nominati, ovvero di uno stesso dei suoi membri. Il numero dei membri di tale organo è quello stabilito dallo statuto, ovvero quello maggiore o minore stabilito dall’ordinamento giuridico nazionale dello Stato in cui la società ha sede, ed essi sono generalmente nominati e revocati dall’assemblea, ma per le costituende società possono essere designati dallo stesso statuto. Questo non può avvenire nel caso in cui, quando la legge nazionale detti una norma in tal senso, i membri di tale organo, o parte di essi, debbano essere nominati da una minoranza degli azionisti, che avrebbero così la possibilità di essere comunque adeguatamente rappresentati, ovvero nel caso in cui la possibilità di eleggere parte dei membri dell’organo di vigilanza – in caso di sistema dualistico – ovvero dell’organo di amministrazione – nel sistema monistico – sia data ai lavoratori come sistema di loro partecipazione alla gestione della S.E.. L’organo di vigilanza è presieduto da uno dei suoi membri ed eletto da questi. Nel caso in cui la metà dei membri sia eletta dai lavoratori, il Presidente non potrà che essere nominato tra i membri eletti dall’assemblea. Si rileva come tale organo sia di fondamentale importanza nella vita della S.E.. Anzitutto per il sindacato che esercita sull’operato dell’organo di direzione attraverso i controlli di cui si è detto, in secondo luogo attraverso le informazioni sull’andamento della società che l’organo di direzione è tenuto a dare a quello di vigilanza con cadenza almeno trimestrale 16 . Da ultimo non si può non accennare alla necessità, per operazioni relative, a mero titolo esemplificativo, ai piani di sviluppo della società, nonché emissione di obbligazioni e concessioni di crediti, della preventiva autorizzazione dell’organo di vigilanza, quando tali operazioni assumano carattere rilevante per la società. Ipotesi similari di autorizzazione dell’organo di vigilanza possono altresì essere specificatamente previste dalla legislazione dello Stato membro sede della S.E.. 16 Inoltre, se trattasi di informazioni potenzialmente molto rilevanti, tanto da “avere ripercussioni sensibili sulla situazione della S.E.” – cfr. art. 41.2 Reg. S.E. – l’organo di direzione è altresì tenuto alla tempestività dell’informazione. A ciò ha diritto singolarmente ciascun membro dell’organo di vigilanza. 13 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 3.2. – L’organo cui sono affidate la gestione e la rappresentanza della S.E. nel sistema monistico è quello di amministrazione, composto da anche un solo membro, per come stabilito comunque dallo statuto, o dal numero minimo e/o massimo stabilito dalla legislazione dello Stato della sede della S.E.. I membri di tale organo sono almeno tre quando venga scelto il modello di coinvolgimento dei lavoratori previsto dalla direttiva comunitaria in tale materia 17 . Di conseguenza tale scelta è anche influente in ordine alla nomina e revoca dei membri dell’organo di amministrazione: se, infatti, generalmente tali compiti sono affidati all’assemblea generale 18 , nel caso venisse adottato il modello di partecipazione dei lavoratori di cui alla predetta direttiva a questi sarà data la possibilità di nominare e revocare parte di quei membri. L’organo di amministrazione ha l’obbligo di riunirsi con cadenza regolare almeno trimestrale, ma stabilita in concreto dallo statuto, al fine di deliberare sull’andamento della società e sul possibile sviluppo di questa. Tra gli oggetti di tali delibere rientrano, a titolo esemplificativo, piani di sviluppo quali progetti di investimento, ma anche la prestazione di garanzie, l’emissione di obbligazioni o la concessione di crediti 19 . L’organo di amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, carica che non può che essere rivestita da uno di quei membri designati dall’assemblea, quando la metà di essi sia stata invece designata dai lavoratori 20 . Il sistema dualistico e quello monistico presentano ulteriori note comuni. Tra queste, il mandato limitato nel tempo per gli organi della S.E.: possono, infatti, rimanere in carica per il periodo di tempo previsto dallo statuto, che tuttavia non può in entrambi i casi eccedere i sei anni. Inoltre sia le riunioni dell’organo di amministrazione nel sistema Direttiva 2001/86/CE. A nulla ostando, peraltro, che i membri dell’organo di amministrazione della S.E. vengano designati nello statuto della nascente società. 19 Si tratta in pratica di tutte quelle categoria di atti posti in essere dall’organo di direzione ma per i quali è necessaria l’autorizzazione dell’organo di vigilanza nel sistema dualistico. 20 Cfr. art 45 Reg. S.E., per il quale si rileva la perfetta analogia con l’art. 42, stesso Regolamento, in merito all’elezione del Presidente dell’organo di vigilanza nel sistema dualistico. 17 18 14 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 monistico, sia quelle dell’organo di direzione nel sistema dualistico devono avere cadenza almeno trimestrale. Ancora, è possibile che tra i membri dell’organo di amministrazione, nel sistema monistico, o tra i membri degli organi di direzione e vigilanza, nel sistema dualistico, venga nominata una persona giuridica, che agirà ovviamente nell’ambito degli organi societari per il tramite di un proprio rappresentante legale 21 . Infine, tutti i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di controllo della società sono ritenuti responsabili (in solido nel caso di organi collegiali) nei confronti della S.E. per tutti i danni da questa subiti a causa dell’inosservanza degli obblighi statutari e di tutti quelli eventualmente derivanti dall’esercizio delle loro funzioni. 3.3. – L’assemblea generale è l’organo collegiale cui prendono parte tutti gli azionisti, votanti e non. Essa è chiamata a deliberare nelle materie previste tanto dal Regolamento della S.E., quanto in quelle espressamente attribuite alla sua competenza dalla direttiva sul coinvolgimento dei lavoratori e dalle norme dello Stato in cui la società ha sede e previste da questo per le società per azioni soggette alla propria normativa. Ed invero, la normativa dello Stato sede della società si applicherà tutte le volte in cui non vi sia espressa norma nel Regolamento, giusta riserva di legge posta dall’art. 53. Tale organo, che si riunisce con cadenza almeno annuale, ovvero tanto frequentemente quanto previsto dallo statuto o dalla normativa nazionale della sede della S.E., quando essa preveda una frequenza superiore di tali riunioni, può comunque essere convocata in ogni momento dagli organi della S.E. nonché dalle autorità competenti secondo l’ordinamento giuridico dello Stato membro. Può inoltre essere convocata su istanza di uno o più azionisti che, da soli o congiuntamente, detengano almeno il 10% del capitale sottoscritto, anche se tale percentuale può essere derogata per espressa previsione normativa o statutaria. La stessa entità di azionisti può 21 DI SABATO M., Introduzione al diritto comunitario, in Le Società, 1990, p. 148 ss., e FORTUNATO S., L’amministratore persona giuridica, in Atti del Convegno sul “Ruolo attuale delle società di persone e le prospettive di riforma della disciplina codicistica” (Napoli, 1992), p. 45 ss.. 15 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 altresì chiedere l’inserimento di un ulteriore punto all’ordine del giorno 22 , sia di un’assemblea da convocare che di una già convocata. L’assemblea generale adotta le proprie decisioni a maggioranza dei voti espressi validamente 23 : tra questi non possono rientrare quelli che attengano le azioni per le quali l’azionista non abbia votato, e quelle per cui abbia votato scheda bianca o nulla o si sia astenuto. Inoltre, in presenza di diverse categorie di azioni l’assemblea dovrà deliberare con votazioni distinte per ciascuna di esse. Ogni azionista avrà un diritto di voto proporzionale alle azioni in suo possesso, qualora esse abbiano diritto di voto. 3.4. – Di particolare rilevanza appaiono le norme regolamentari in materia di sede, capitale ed azioni della S.E. In particolare il Regolamento dedica diverse disposizioni in ordine al trasferimento della sede, che deve naturalmente essere situata all’interno della Comunità europea, così come stabilito dall’atto costitutivo della società, o dallo statuto qualora atto separato, e deve inoltre corrispondere necessariamente al luogo dell’amministrazione centrale dell’impresa. La scelta dello Stato in cui porre la sede della S.E. 24 si tramuta sostanzialmente nella scelta della normativa applicabile alla stessa, ciò a fronte dei numerosi rinvii del Regolamento alla legislazione nazionale 25 . 22 Se non fosse dato seguito a tale istanza entro un mese, l’autorità giudiziaria od amministrativa dello Stato in cui ha sede la S.E. può ordinare essa stessa la convocazione, ovvero potrà autorizzarla quando posta in essere dagli stessi azionisti che abbiano presentato la richiesta, o da un loro mandatario. 23 A meno che non sia prevista espressamente una maggioranza diversa dal regolamento, dallo statuto o dalle norme nazionali, come avviene ad esempio in tema di nomina o revoca dei membri degli organi della S.E., ovvero per la modificazione dello statuto. 24 La sede è unica, a differenza di quanto proposto durante l’elaborazione dei diversi progetti di regolamento della società europea; l’ipotesi di una pluralità di sedi è stata infine abbandonata per le difficoltà d’ordine giuridico che essa comportava, ad esempio in tema di competenza giurisdizionale o di pubblicazione degli atti societari. 25 Cfr. art. 9 Reg. S.E., lett. c), che espressamente stabilisce che le materie disciplinate parzialmente o non disciplinate affatto dal Regolamento sono soggette alla normativa dello Stato membro in cui ha sede la S.E., inerente alla disciplina della medesima materia per le società per azioni di diritto nazionale. Orbene, non può che notarsi come una previsione di 16 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 La sede della S.E. può essere trasferita da uno Stato membro ad un altro senza che ciò dia luogo né a scioglimento nel Paese da cui essa emigra né alla costituzione di una nuova persona giuridica in quello di immigrazione 26 . Tale innovativa possibilità è soggetta ad una particolare procedura che prevede la stesura di un progetto di trasferimento 27 . Il progetto di trasferimento, che deve essere reso noto attraverso idonea pubblicità, deve contenere espressi riferimenti alla nuova sede statutaria e allo statuto, nonché informazioni relative alle conseguenze del trasferimento in merito ai diritti garantiti agli azionisti e ai creditori. Al progetto di trasferimento si accompagna una relazione dell’organo di direzione, nel sistema dualistico, o di amministrazione, nel sistema monistico, al fine di rendere noti aspetti giuridici ed economici dell’operazione e le sue conseguenze per gli azionisti, per i creditori e per i lavoratori. In particolare, gli azionisti ed i creditori hanno a disposizione un lasso di tempo di almeno un mese per l’esame del progetto. Sul progetto deve infine pronunciarsi l’assemblea generale, ma non prima di due mesi dalla sua pubblicazione. Una volta ottenuta la deliberazione favorevole dell’assemblea, le autorità competenti (tribunale o notaio o altra autorità con analoghe funzioni) dello Stato membro sede della S.E. rilasciano attestato relativo all’espletamento di tutte le formalità dettate dal Regolamento in merito al procedimento in questione. Da questo momento la S.E. potrà essere iscritta nel registro dello Stato membro scelto come nuova sede sociale, e soltanto dopo tale iscrizione si potrà procedere alla relativa cancellazione nel registro dello Stato di provenienza. Anche queste ultime due operazioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, ed è a partire da questa operazione che il trasferimento diviene effettivo anche nei confronti dei tal genere non possa che portare al tanto discusso tema della concorrenza tra ordinamenti societari nell’Unione Europea, che ha dato luogo a diverse sentenze della Corte di giustizia (cfr., tra tutte, Corte Giust. CE, 9 marzo 1999, causa C 212/97, Centros Ltd v. Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, in Racc. 99, p. 639). 26 Cfr. Art. 8.1 Reg. S.E.. 27 Il progetto di trasferimento è per certi versi assimilabile ai progetti di fusione e trasformazione della S.E., ed ha la peculiarità di consentire concretamente il diretto riconoscimento nel nuovo Stato della società e la sua sopravvivenza nonostante il cambiamento di normativa applicabile. 17 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 terzi 28 . La S.E. deve possedere un capitale sociale minimo di 120.000 Euro, cifra ritenuta adeguata a permettere all’impresa operazione su scala europea, ma che al contempo permette anche a società di media entità di riorganizzarsi secondo il modello europeo. Tale capitale consiste in azioni che, alla stregua di ciò che avviene per una società per azioni nazionali, vengono emesse a favore degli azionisti da parte della società a fronte dei loro conferimenti. 4. – Per ciò che concerne lo scioglimento, la liquidazione, l’insolvenza, la cessazione dei pagamenti e tutti gli analoghi procedimenti, l’art. 63 del Regolamento espressamente si limita al rinvio alla legislazione nazionale dello Stato membro sede della S.E.. Ciò significa che alla società Europea si applicheranno le stesse norme che si applicherebbero in caso di liquidazione ad una Società di capitali ubicata in quello Stato. Lo scioglimento consiste nella cessazione della società a seguito del verificarsi di una delle ipotesi tassativamente previste dallo statuto o dalla legge nazionale, e determina la liquidazione della stessa. Per le società di capitali italiane, le ipotesi di scioglimento 29 espressamente previste sono il decorso del termine, l’impossibilità o il raggiungimento dell’oggetto sociale, impossibilità di funzionamento, anche per inattività dell’assemblea, la riduzione del capitale sociale al di sotto delle soglia minima legale 30 , espressa delibera assembleare in tal senso e tutte le cause stabilite dall’atto costitutivo e dalla legge 31 . Il Regolamento prevede inoltre per un’ulteriore ipotesi di scioglimento all’art. 30: esso riguarda 28 Eppure questi ultimi potranno avvalersi della vecchia sede fino a quando non sia stata pubblicata anche la cancellazione della società dal registro della sede precedente sempre che la Società europea non dimostri che essi erano a conoscenza della nuova sede. 29 Cfr. art. 2484 c.c.. 30 Salvo che gli organi societari non indicano immediatamente una riunione assembleare per la deliberazione sulla riduzione del capitale ed il suo contemporaneo aumento, ovvero sulla trasformazione della società, come disposto dall’art. 2447 c.c., peraltro non modificato in seguito alla riforma del D.Lgs. 6/2003. 31 Tra queste appare importante ricordare le ipotesi di nullità della società, ex art. 2332 c.c.. 18 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 l’eventuale mancanza del controllo di legittimità della fusione, durante il procedimento di creazione di una nuova S.E.. La procedura di scioglimento non implica di per sé l’estinzione della società, ed invero per essa occorre l’ulteriore fase della liquidazione, al cui termine la S.E. potrà dirsi realmente estinta. Con il procedimento di liquidazione si provvede all’estinzione di tutte le obbligazioni assunte dalla società e al riparto dell’eventuale residuo attivo tra i soci. In questa fase gli amministratori hanno l’obbligo di convocare l’assemblea per la nomina dei liquidatori, ovvero quei soggetti cui la legge stabilisce attribuisce compiti di cura e di gestione di tutto il procedimento di liquidazione del capitale sociale. Importantissimo sarà il ruolo di tali soggetti nel definire i rapporti della società con i terzi, perché solo successivamente a quel momento si potrà passare alla ripartizione del residuo del capitale tra i soci. A tal fine i liquidatori hanno la possibilità di compiere tutti gli atti idonei a tal fine 32 , tra cui vendere i beni della società e stipulare transazioni, sempre che l’assemblea non esprima parere contrario in tal senso. Le procedure di cui s’è detto sono soggette ad idonea forma pubblicitaria, salve le disposizioni della legislazione nazionale che impongano ulteriori e diversi metodi 33 . 5. – Le norme relative all’importante tema del coinvolgimento dei lavoratori nella S.E 34 . sono oggetto della Direttiva comunitaria che si accompagna dal Regolamento e che è da questo inscindibile, tanto che le norme del Regolamento e quelle della Direttiva devono necessariamente potersi applicare contemporaneamente: con quest’ultima si è inteso garantire e promuovere la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. La scissione di tali previsioni normative dal corpo del Regolamento ed il conseguente loro inserimento in una normativa a parte sotto forma di direttiva comunitaria sono stati passi necessari e decisivi nello sbloccare il lungo e travagliato iter legislativo inerente lo Statuto della S.E.. Si trattava, sostanzialmente, dell’impossibilità di trovare un punto d’incontro comune a 32 33 34 Cfr. art. 2489 c.c.. Cfr. art. 65 Reg. S.E.. Direttiva 2001/86/CE dell’8 ottobre 2001. 19 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 tutti i partecipanti alla redazione delle proposte di Regolamento succedutesi nel tempo sulle modalità di attuazione del coinvolgimento dei lavoratori nel nascente modello societario europeo, nel timore che esso avrebbe anche potuto comportare la riduzione, se non addirittura la scomparsa 35 , della diffusa prassi del coinvolgimento dei lavoratori. Sulla base di queste difficoltà e delle relative considerazioni, la Commissione Europea ha proposto l’inserimento della relativa disciplina in una Direttiva, ritenendo tale strumento più idoneo alla mediazione degli interessi in gioco e delle posizioni dei singoli Stati membri 36 . Per “coinvolgimento dei lavoratori” si intende tanto una loro partecipazione attiva, quanto un loro generale diritto di informazione e consultazione. Più precisamente, si possono adottare in tal senso diversi modelli: quello “forte” 37 della loro partecipazione alla gestione dell’impresa, prendendo parte attiva alle importanti procedure di elezione o designazione dei membri dell’organo di vigilanza o amministrazione della società, o comunque nella loro raccomandazione, un modello che integra dunque i lavoratori negli organi societari, e quello più “debole” 38 consistente nell’informazione dell’organo di rappresentanza dei lavoratori sui problemi e le questioni tutte inerenti la S.E. e nel dialogo tra tale organo e quello di direzione o amministrazione della S.E.. Questi modelli, ad ogni modo, non sono tassativi, ben potendo i citati organi concordarne altri ritenuti più idonei. Ciò che assume rilevanza è che ad ogni modo non potrà essere costituita una S.E. se non vi sia il previo accordo sul modello di partecipazione dei lavoratori. Ed invero, al momento della decisione della costituzione di una S.E., i dirigenti degli organi direttivi o amministrativi delle società partecipanti devono intraprendere una vera e propria negoziazione con i lavoratori 39 , per il tramite di un gruppo di loro dei loro rappresentanti, la Delegazione Cfr. 3° considerando Dir. 2001/86/CE. Cfr. 5° considerando Dir. 2001/86/CE, in cui si fa espresso riferimento all’inopportunità di un unico modello europeo in tema di coinvolgimento dei lavoratori, ciò dovuto alla diversità delle normative e prassi esistenti in tema nei diversi Stati membri. 37 La Direttiva introduce così l’importante principio della partecipazione diretta dei lavoratori alle scelte aziendali. 38 M. Cassottana – A. Nuzzo, “Lezioni di diritto commerciale comunitario”, Torino, 2002. 39 Cfr. art. 3.1 Dir. 2001/86/CE. 35 36 20 GIURETA Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente Vol. VI 2008 speciale di negoziazione. Tale organo rappresentativo viene formato secondo la normativa dello Stato membro in cui esso opera, e potrà comprendere anche rappresentanti dei sindacati, anche quando questi non siano lavoratori di una delle società coinvolte. L’accordo raggiunto tramite tale operazione negoziale segnatamente dovrà indicare 40 il campo d'applicazione dell'accordo, la composizione ed il numero dei membri, nonché la distribuzione dei seggi dell'organo di rappresentanza dei lavoratori, le attribuzioni e la procedura prevista per l'informazione e la consultazione dei lavoratori, la frequenza delle riunioni dell'organo di rappresentanza, le risorse finanziarie e materiali a disposizione di quest'ultimo al fine di permettergli l’esercizio concreto delle proprie funzioni, nonché la data di entrata in vigore e la durata dell'accordo, così come l’eventuale procedura di rinegoziazione. Le parti possono, comunque, decidere anche di preservare i diritti di partecipazione dei lavoratori eventualmente esistenti all’interno delle società che costituiscono la S.E., mediante il loro trasferimento ai lavoratori di questa. Nel caso in cui non fosse possibile il raggiungimento del predetto accordo , la normativa applicabile sarà quella di cui alle “Disposizioni di riferimento” dell’allegato alla direttiva, norme che hanno lo scopo di garantire tali diritti ai lavoratori. E’ fatta salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere che tali disposizioni di riferimento inerenti la partecipazione dei lavoratori non si applichino in caso di fusione 41 . Cfr. art. 4 Dir. 2001/86/CE. Cfr. 9° considerando Dir. 2001/86/CE, che introduce tale deroga. Proprio la previsione di tale deroga ha reso possibile l’approvazione della Direttiva da parte della Spagna. 40 41 21