GIURETA
Rivista di Diritto dell’Economia, dei Trasporti e dell’Ambiente
Vol. VI
2008
LA SOCIETA’ EUROPEA
Aurora Anselmo*
SOMMARIO: 1. Diritto Comunitario per le Società: storia ed obiettivi della Società
Europea – 1.1. le origini storiche e gli obiettivi della Società Europea – 1.2. Le
fonti del diritto societario comunitario e l’armonizzazione delle legislazioni
nazionali – 1.3. I caratteri essenziali e costitutivi della Società Europea – 2.
Nascita della S.E. – 2.1. Fusione – 2.2. Costituzione di una S.E. holding – 2.3.
Costituzione di una S.E. come filiale comune – 2.4. Costituzione di una S.E.
mediante trasformazione di una S.p.a. nazionale – 3. I sistemi di gestione e di
controllo della Società europea – 3.1. Sistema dualistico – 3.2. Sistema
monistico – 3.3. L’assemblea generale – 3.4. La sede ed il capitale della S.E. –
4. Estinzione della S.E.: scioglimento e liquidazione nel Regolamento – 5. Il
coinvolgimento dei Lavoratori nella S.E.
1. - 1.1. – Le radici storiche del fenomeno della Società Europea 1 si
*
Dottore in Giurisprudenza.
Sul tema copiosa bibliografia, tra cui v. ANGELICI C., Riaperto il dibattito
sull’istituzione di una Società europea, in Corr. giur., 1989, p. 83 ss.; ANGELO M., Fumata
nera sullo Statuto della Società europea, ma il traguardo è a portata di mano, in Realtà n. 3,
maggio/giugno 1999, p. 15 ss.; ARRIGO G., La partecipazione dei lavoratori nell’impresa
europea, in RGL, 1990, p. 65 ss.; BARALIS M., La partecipazione dei lavoratori alla gestione
e alla vigilanza della Società Europea, in Riv. Not., 1990, p. 45 ss.; BARBUTO M., Lo statuto
della Società europea di capitali, in Impresa c.i., 1991, p. 287 ss.; BAUER R., La società
europea, in Paramond on line, 2002, www.paramond.it; BéLIER G., Le comitè d’enterprise
europeèn: une institution encore à costruire?, in DS, 1994, p. 1034 ss.; BENEDUCE A., Per
una disciplina europea delle società per azioni, in Riv. Diritto commerciale, 1962, p. 186 ss.;
BENNACCHIO G., Diritto privato della Comunità europea, Padova 1998; BIAMONTI P., Il
congresso di Deauville sulla Società europea e di diritto europeo, in Riv. Soc. 1967, p. 725 ss.;
BLANQUET F., Enfin la Société européenne “la SE”, in Revue du Droit de l’Union
Européenne, 2001, p. 110 ss.; BONNELL M. J., La partecipazione dei lavoratori alla gestione
dell’impresa nella sua nuova proposta di statuto della Società europea, in Riv .dir. eur. 1991, p.
25 ss.; BONNELL M. J., Partecipazione operaia e diritto dell’impresa, Milano, 1982;
CARELLA R., La società europea: un nuovo modello societario, Rivista on line di diritto
bancario e finanziario, ottobre 2001, www.tidona.com; M. CASSOTTANA – A. NUZZO,
Lezioni di diritto commerciale comunitario, Torino, 2002, 121 ss.; CORAPI D. E DE
DONNO B., Le società, in Tizzano (a cura di) Il diritto privato dell'Unione europea, Torino
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2000, p. 1027 ss.; CRUZ VILLACA J. L., Droit constitutionnel et droit communautaire, in
Riv. Dir. Eur., 1991, p. 25 ss.; D’ANTONA M., Osservazioni su una società di tipo europeo,
in Dir. scambi int. 1966, p. 33 ss.; DI MARCO G., La proposta modificata di Società europea,
in Società, 1991, IX, p. 1341 ss.; DI MARCO G., La Società europea: un nuovo tipo
societario per le imprese comunitarie, in Società, 2001, p. 746 ss.; DI MARCO G., Si
riaccendono le luci sulla SE: le nuove proposte del Rapporto Davignon, in Società, 1997, p.
857 ss.; DI SABATO M., Introduzione al diritto comunitario, in Le Società, 1990, p. 148 ss.;
DUCOLOUX FAVARD C., Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) e la Società
europea (SE) in Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle obbligazioni,
anno XC-1992, p. 13 ss.; DURANTE F., La società europea: quali opportunità per i lavoratori
e per il sindacato, in Notizie internazionali n. 78, dicembre 2001; EDWARDS C., EC
Company Law, Oxford, 1999; FIMMANO' F., Il ruolo dei lavoratori nello statuto della
Società Europea, in Riv. Del Not., 1993, p. 771 ss.; FIMMANO' F., Società Europea: ultimo
atto, in Riv. delle Soc., 1994, p. 994 ss.; FRIGNANI A., Il diritto societario della CEE, in
Foro pad., 1987, vol. II, 125; GIAMETTA S., Statuto di Società Europea, in Diritto&Diritti,
maggio 2001, www.Diritto.it; GUACCERO A., La società europea a confronto con la società
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the European Community, Dublino, Fondazione europea per il miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro, 1991, in EIRR, n. 2/1991, p. 276 ss.; GUACCERO A., La
Società europea a confronto con la società per azioni italiana a seguito dell’attuazione delle
direttive CEE, in Giust. civ., 1993, II, p. 208 ss.;IMMENGA F., L’harmonisation du droit des
groupes des societes, in Giur. Comm. 1986, p. 846 ss.; LA VILLA G., Introduzione al Diritto
Euopeo delle Società, Bologna, 1996; LESGUILLONS H., La Societè Europèenne, in
SANTA MARIA A. – DRAETTA U. (a cura di),Verso un diritto europeo delle società,
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Soc., 1990, p. 7 ss.; MIATELLO V., Considerazioni sulla Società per azioni europea, in Dir.
fall. 1975, p. 181 ss.; MINERVINI G., La Società commerciale europea – Atti del convegno
di villa Pignatelli – Napoli, 26/27 maggio 1967, in La Società commerciale europea, Napoli,
1968; MINERVINI G., Note in tema di statuto della Società europea, in Riv. Di Dir. Comm.,
1992, II, p. 7 ss.; MONOVALENTI P., Lo statuto della società europea, in Dir. Fall., 1991, p.
570 ss.; NICCOLINI G., Scioglimento e liquidazione della Società Europea nella proposta
modificativa, in Riv. Dir. Eur., 1991, p. 35 ss.; PENNETTA P., La filiale comune
internazionale, Milano, 1988; PUGLIESE F., La Società europea (il progetto della
Commissione del 13 maggio1975), in Rivista dir. comm., 1976, p. 344 ss.; RAULT J., Pour la
creation d’une Societé commercial de type européen, in Rev.Trim. dr. comm. 1960, p. 741 ss.;
RENAULD P., Memorandum de la Commission de la Communauté Européen sur la creation
d’une Societé commerciale européenne, in Riv. Soc. 1966, p. 1095 ss.; SANCILIO M. R., La
nuova proposta per un regolamento comunitario sullo statuto della Società europea, in Per il
consulente dell’impresa commerciale industriale, 1999, p. 156 ss.; SANDERS P., La Societé
commerciale européenne, in Riv.soc. 1968, p. 233 ss.; SANTOSUOSSO M., La Società
europea, in Riv. comm., 1991, p. 775 ss.; SANTUOSSO D.U., La società Europea, in Riv. del
Dir. Comm., 1990, p. 837 ss.; SILVESTRO A., La nuova proposta per uno statuto della
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rinvengono nel lungo percorso di evoluzione dell’economia mondiale e nella
nascita di interessi economici e posizione giuridiche che richiedono una
tutela di tipo transfrontaliero.
A livello comunitario il predetto fenomeno si è caratterizzato per
l’esigenza di garantire l’eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione e
allo stabilimento dei soggetti all’interno dell’Unione europea, sul
presupposto di un costante processo di armonizzazione delle strutture
giuridiche ed economiche vigenti nei diversi ordinamenti interni di ciascuno
Stato membro, al fine di garantire un livello minimo di protezione e di
garanzia a tutte le posizioni giuridiche soggettive ed a tutti gli interessi che
abbiano un rilievo comunitario.
A partire dagli anni Trenta fino ai giorni nostri, infatti, si sono
moltiplicati gli studi ed i lavori volti alla realizzazione di un modello ottimale
di società europea, in grado di contemperare, da un lato, le diversità esistenti
fra le legislazioni nazionali da un punto di vista strettamente formale e
giuridico e, dall’altro, la continua evoluzione dei mercati.
L’idea di elaborare una bozza di “Statuto di Società Europea” si fece
strada fra gli studiosi del settore già nel 1960. Al contempo la Commissione
europea incaricava un gruppo di lavoro composto dagli studiosi più illustri
della materia di preparare un progetto preliminare di statuto (c.d. Progetto
Sanders).
Nel 1970, la Commissione europea redigeva la prima proposta ufficiale
Società europea, in Legalità e giustizia, 1989, p. 179 ss.; STRASSERA A., Società europea: la
strada continua, in Corr. Giur. 1991, p. 978 ss.; STUMPO G., La Società Europea, quale
strumento per l'attività d'impresa e per la partecipazione dei lavoratori alla gestione della
stessa nel mercato unico, in Diritto&Diritti, dicembre 2001, www.Diritto.it; SYNVET H.,
Enfin la Société européenne?, in Rev. Trim. dr. Eur., 1990, p. 135 ss.; TIZZANO A.,
Cronache comunitarie, in Foro it. 1988, 409; TREU T., Gruppi di imprese e relazioni
industriali: tendenze europee, in DLRI, 1988, p. 457 ss.; TREVISI C., Il diritto societario
comunitario e la società europea, in Rivista on line di diritto bancario e finanziario, febbraio
2002, www.tidona.com; VALENTI A., Alcune osservazioni su un progetto francese per la
creazione di una società commerciale di tipo europeo, in Dir. scambi int. 1968, p. 78 ss.; VAN
RYN P., Le projet de statut des Societès europèennes, in Riv trim. Dr. Eur. 1971, p. 563 ss. ;
VOGEL L., Les propositions de règlement et de directive sur la Societè Europèenne (SE), in
Rev. Droit comm. Eur., 1994, p. 178 ss.; WEHLAU A., The Societas europae: a critique of
the Commission’s 1991 amended proposal, in Common market law review 29, 1992, p. 473
ss.; ZABERT S.G, Società Europea, in Le Soc., 2001, p. 14 ss.
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di regolamento riguardante lo Statuto della Società anonima europea,
caratterizzata principalmente dalla validità della relativa normativa in tutti gli
Stati membri; tale proposta, a causa della sua complessità, è stata però
oggetto di numerosi emendamenti.
Nel 1988 la Commissione presentava un Memorandum al Parlamento
europeo, al Consiglio dei ministri e alle parti sociali, con il quale si
proponevano due obiettivi fondamentali: l’individuazione di uno strumento
di cooperazione tra le imprese a livello transfrontaliero e le aspirazioni dei
lavoratori ad una piena partecipazione alle procedure di decisione delle
imprese stesse.
Quest’ultimo profilo, in particolare, nel 1997 fu oggetto di studio da
parte del gruppo di lavoro presieduto da Davignon, il quale riteneva che, nel
rispetto di ciascuna società all’interno dell’Europa, i dirigenti ed i lavoratori
avrebbero dovuto cercare un accordo riguardante la partecipazione dei
lavoratori alla gestione societaria..
Nel dicembre 2000 Il Consiglio Europeo di Nizza giunge
all’elaborazione del progetto di “fusioni transfrontaliere”, a seguito delle quali la
società europea avrebbe potuto assumere la forma di una holding o di una
filiale comune, oppure nascere dalla trasformazione di una Società nazionale,
che da almeno due anni abbia una filiale in un altro Stato membro della
Comunità.
Successivamente il Consiglio adottava l’accordo politico sul
regolamento concernente lo statuto della Societas Europea (SE), avente ad
oggetto la struttura organizzativa, il ruolo dei lavoratori, nonché la
protezione degli azionisti e degli interessi della minoranza.
L’obiettivo del predetto Statuto era evidentemente quello di realizzare
un tessuto normativo generale e comune, al quale possano ancorare le
diverse legislazioni commerciali dei singoli Stati Membri, in prospettiva del
raggiungimento di un grado sempre più ampio di armonizzazione.
1.2. - Nelle fonti del diritto comunitario si rinviene l’intento del
legislatore sovranazionale di garantire alle Società europee la stessa libertà di
circolazione garantita dal Trattato di Roma alle persone fisiche e ai capitali,
secondo quanto previsto dalle norme del capo 2 (libertà di stabilimento) e
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del capo 3 (libera prestazione di servizi), e segnatamente dagli artt. 313 e
3714 (già art. 43) del Trattato di Roma.
Nella stessa ottica si pone l’art. 3, lett. h del Trattato CE, secondo cui
l’azione della Comunità comporta il ravvicinamento delle legislazioni nella
misura necessaria al funzionamento del mercato comune.
La Società europea, in questo contesto normativo, è vista come una
delle forme organizzative di tipo associativo disponibili per un’impresa, così
come si evince dall’art. 43 TCE il quale stabilisce espressamente lo stretto
legame tra impresa e società, affermando che la libertà di stabilimento
comporta la costituzione e la gestione di imprese ed in particolare di società
ai sensi dell’art. 48, comma secondo, alle condizioni definite dalla
legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte
salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
Si evidenzia in particolare che l’art. 48 del Trattato fissa le condizioni in
presenza delle quali le società sono equiparate alle persone fisiche aventi la
cittadinanza degli Stati membri ed, in quanto tali, sono beneficiarie delle
disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazioni di
servizi.
Emerge chiaramente che la fonte principale della disciplina della Società
Europea si rinviene nel Trattato di Roma, che a sua volta costituisce il punto
di partenza delle iniziative di armonizzazione della normativa interna dei
singoli Stati membri, con la conseguenza che il momento primario e
qualificante del costituirsi della Società europea è senz’altro il costituirsi della
stessa secondo le leggi di uno Stato, nonché l’avere la sede sociale in uno
qualsiasi degli Stati della Comunità.
In quest’ottica vanno lette anche le disposizioni del capo III, relative al
ravvicinamento delle legislazioni (artt. 94 – 97 CE), relative all’emanazione,
da parte del Consiglio, di direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri, che abbiano
un’incidenza diretta sull’instaurazione o sul funzionamento del mercato
comune, nonché volte all’eliminazione delle distorsioni della concorrenza
dovute a disparità esistenti nelle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative degli Stati membri.
Una novità di rilievo viene introdotta dall’Atto Unico europeo del 1986
con l’art. 95 CE che muta la denominazione dell’istituto da “società per azioni
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europea” a “società europea”. Il predetto cambiamento formale rivela la vera
ratio della scelta del legislatore comunitario, in quanto l’art. 95 CE, se da un
lato consente al Consiglio di adottare le misure relative al ravvicinamento
delle normative nazionali, che hanno per oggetto l’instaurazione ed il
funzionamento del mercato, dall’altro lato non trova applicazione in
relazione alle disposizioni fiscali, a quelle inerenti la libera circolazione delle
persone e soprattutto a quelle relative ai diritti e agli interessi dei lavoratori
dipendenti.
Si evidenzia altresì che l’art. 293 CE disciplina il ricorso a convenzioni
dirette a garantire a favore dei cittadini degli Stati Membri il reciproco
riconoscimento delle società a mente dell’art. 48 CE, comma secondo,
nonché il mantenimento della personalità giuridica in caso di trasferimento
della sede da un paese ad un altro e la possibilità di fusione di società
soggette a legislazioni nazionali diverse.
È noto che, nella prassi, lo strumento normativo comunitario che si è
rivelato maggiormente idoneo a garantire il raggiungimento dell’obiettivo
dell’armonizzazione è la direttiva, in quanto quest’ultima, pur vincolando gli
Stati membri in ordine al raggiungimento di un obiettivo, lascia liberi gli Stati
membri in ordine alla scelta dei dispositivi interni per il raggiungimento
degli obiettivi stessi.
In questa prospettiva si collocano le tredici Direttive di armonizzazione
emanate dalle Istituzioni comunitarie con cui il legislatore comunitario si è
proposto di realizzare un “livello minimo di armonizzazione”, consistente
nell’applicazione da parte degli Stati membri di una serie di regole operative
che possano realizzare un modello sufficientemente simile tra i diversi Paesi,
al di sopra del quale, comunque, si pone quale limite invalicabile il mercato
comune, con le sue regole in materia di correttezza e trasparenza della
concorrenza e delle negoziazioni all’interno dello Spazio comune.
Le predette condizioni determinano, a livello degli ordinamenti degli
Stati membri, il consolidamento di norme materiali uniformi in materia di
diritto societario, le quali a loro volta operano su due distinti livelli che sono
rispettivamente l’adozione di direttive comunitarie e la creazione di istituti
comunitari nuovi, di carattere transnazionale, attuata attraverso l’adozione di
regolamenti.
Si evidenzia infine che la sovranazionalità della Società Europea non è
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assoluta, né pacifica in dottrina né secondo la giurisprudenza della Corte di
Giustizia comunitaria, in quanto per molti aspetti la disciplina dei
regolamenti comunitari rinvia alle norme nazionali, con la conseguenza che
sarebbe stata opportuna la creazione di un’organizzazione ad hoc
esclusivamente comunitaria, cui tali enti avrebbero dovuto fare riferimento
in ogni momento della loro esistenza, ma tale soluzione sarebbe stata di
difficile attuazione.
1.3. – I caratteri essenziali e costitutivi della Società europea sono la
personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale perfetta. Questi due
elementi accomunano la Società Europea al modello di società per azioni
adottato dal legislatore italiano, sebbene per il modello comunitario sia più
corretto parlare di s.p.a. di “secondo grado”, nel senso che possono
prendervi parte solo società preesistenti, od altri enti giuridici ad esse
assimilabili ai sensi dell’articolo 48 CE, mentre ne sono escluse le persone
fisiche.
Ulteriore elemento è la transnazionalità, dato dal fatto che almeno due
delle società od enti che vi partecipano abbiano la sede, oppure, una filiale o
uno stabilimento in almeno due diversi Paesi della Comunità.
L’elemento della transnazionalità è data anche dall’ampia diffusione di
tale modello societario nell’ambito degli ordinamenti nazionali, sebbene sia
chiaro che il carattere sovranazionale della Società europea richiede, rispetto
ai modelli nazionali, una maggiore autonomia statutaria, affiancata da un
notevole ridimensionamento dei poteri dell’assemblea a beneficio degli
organi direttivi o gestionali e da una spiccata elasticità delle norme preposte
a regolare il funzionamento di tutti i suoi organi.
Secondo autorevole dottrina la Società europea è un ente personificato
di nazionalità europea, suscettibile di dar vita a ramificazioni in diversi Paesi,
ma ancorato ad un singolo Stato della Comunità 2 , che, nella prassi e nelle
intenzioni del legislatore comunitario, ha assunto il ruolo di uno strumento
transnazionale e trasversale di cooperazione e concentrazione, progettato
2
DUCOLOUX FAVARD C., Il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) e la
società europea (SE) in Rivista del Diritto commerciale e del Diritto generale delle
obbligazioni, 1992, p. 22 ss.
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per le imprese, anche di medie e piccole dimensioni, che abbiano insita in sé
la cosiddetta vocazione europea, ovvero che vogliano intraprendere iniziative di
gruppo ultranazionali ed operare, così, nel mercato allargato in condizioni il
più possibile simili a quelle offerte dal mercato nazionale 3 .
Si evidenzia infine che l’elemento innovativo della Società europea è
dato dalla possibilità di partecipazione dei lavoratori alla gestione e allo
sviluppo delle strategie aziendali e, più in generale, di tutti coloro, a vario
titolo ed a diversi livelli, operano nell’ambito dell’impresa, al fine del
raggiungimento di un elevato livello di efficienza e di produttività
dell’impresa stessa.
2.-2.1. – La Società europea può nascere anzitutto mediante fusione 4 .
Le società che possono dare luogo a tale operazione devono avere la sede e
l’amministrazione in almeno due Stati membri della Comunità europea: così
facendo, oggetto della fusione saranno (almeno) due società sottoposte alle
normative dei legittimi Stati di appartenenza, e dunque verranno coinvolte le
normative di diversi Stati Comunitari.
Contestualmente all’atto della fusione i patrimoni delle società
partecipanti sono da queste trasferite alla S.E.: da questo punto di vista non
può che rilevarsi una semplificazione del procedimento, non essendo
necessaria la previa liquidazione degli enti partecipanti. Gli azionisti, dal
canto loro, riceveranno azioni della S.E. in valore identico alle azioni da essi
già possedute nelle precedenti società.
Il procedimento di fusione prevede la stesura del relativo progetto da
parte delle società fondatrici, tramite i rispettivi organi di direzione o di
amministrazione a seconda del tipo di gestione da esse adottato nel loro
Paese di origine.
BALLARINO T., Lineamenti di diritto comunitario, Milano 1998, p. 303 ss.
La fusione da cui può nascere la Società Europea è quella c.d. in senso stretto,
ovvero quell’operazione da cui nasce un ente giuridico nuovo con la sostanza patrimoniale
delle due o più società che si fondono e che, conseguentemente, si estinguono. Essa
differisce, pertanto, dalla fusione c.d. per incorporazione, in cui una società – incorporante –
assorbe interamente l’altra – incorporata – , assumendone tutte le obbligazioni ed
acquistandone tutti i diritti.
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Tale progetto di fusione deve presentare specifici requisiti tra cui 5 :
- denominazione e della sede sociale, tanto delle società originarie
quanto della società europea;
- il tasso di cambio delle azioni e le modalità di assegnazione;
- la data da cui ogni operazione contabile effettuata dalle società
originarie si considera compiuta dalla S.E.;
- tutto ciò che riguarda i portatori di titoli che non siano azioni e i
titolari di azioni che vantino diritti speciali;
- redazione per atto pubblico e pubblicazione, laddove prevista dalla
legislazione di appartenenza delle singole società partecipanti 6 . A tal
riguardo pare opportuno notare che la fusione deve essere ad ogni
modo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Il progetto di fusione può essere sottoposto all’esame di esperti, tanto
interni quanto esterni alle società partecipanti, al fine di redigere una
relazione da destinare agli azionisti 7 .
Così formato il progetto di fusione deve essere sottoposto al vaglio
delle assemblee generali delle singole società fondatrici.
Quando una delle società fondatrici possegga almeno il 90% delle
azioni di un’altra società fondatrice ovvero quando almeno il 90% delle
azioni delle società fondatrici siano in possesso della stessa società o da essa
controllate, è possibile procedere alla costituzione di una S.E. mediante una
procedura di fusione semplificata 8 . La semplificazione concerne tanto il
progetto di fusione nel suo contenuto, quanto la relazione degli esperti e
quella giustificativa dell’operazione redatta dalla stessa società.
cfr. art. 20 Reg. n. 2157/01 (“Reg. S.E.”).
La pubblicazione deve avvenire almeno un mese prima della prima convocazione
dell’assemblea generale, che deve essere indetta appositamente per la delibera sul progetto di
fusione. Nella pubblicazione devono essere contenuti, ex art. 21 Reg. S.E., i dati inerenti il
tipo, la denominazione e la sede sociale delle società interessate e della costituenda Società
Europea, il registro contenente gli atti riguardanti la fusione di ogni società fondatrice ed il
relativo numero di iscrizione e le modalità di esercizio dei diritti dei creditori.
7
In tal senso gli esperti possono dare un parere in merito al rapporto di cambio tra
le azioni, rilevando se esso sia da considerarsi congruo, e le società fondatrici sono tenute a
fornire loro tutti i chiarimenti e i documenti necessari a tal fine (cfr. art. 22 Reg. S.E.).
8
cfr. art. 31 Reg. S.E..
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2.2. - Una S.E. può nascere anche a seguito della realizzazione di una
holding: in tale ipotesi le quote azionarie e non delle società fondatrici 9 , che
non saranno, per espressa previsione regolamentare, in nessun caso soggette
a scioglimento (anche se ciò dovesse essere previsto dalle legislazioni
nazionali per la creazione di holdings), vanno a confluire in una società c.d.
capogruppo, che rivestirà la forma di S.E.. La percentuale di quote, azionarie
e non, che confluisce nella S.E. deve essere superiore al 50% delle azioni e
quote che conferiscono il diritto di voto per ciascuna società promotrice
della costituzione della holding.
Anche in questo caso è prevista la stesura di un progetto di costituzione
della S.E. 10 sia da parte degli organi di direzione o amministrazione delle
società coinvolte nell’operazione, sia da parte di uno o più esperti
indipendenti da queste. Tale ultima relazione è anche in questo caso
destinata agli azionisti ed ha lo scopo di dare un parere sul rapporto di
cambio delle azioni ed in generale sull’operazione.
Una volta approvato il progetto, i soci delle società fondatrici hanno
fino a tre mesi per conferire alla costituenda S.E. holding le proprie azioni o
quote, e da questo momento essa si considererà costituita e i soci delle
società fondatrici diverranno soci della S.E. holding 11 .
2.3. – Gli artt. 35 e 36 Reg. S.E. prevedono la possibilità di creare una
S.E. come filiale comune 12 di almeno due società afferenti ordinamenti
giuridici differenti, ovvero che abbiano una filiale o uno stabilimento in uno
Stato Membro diverso da quello della propria sede amministrativa centrale.
Ciò significa che non è in questo caso necessario che almeno due delle
9
Le società promotrici possono rivestire la forma di società per azioni o a
responsabilità limitata.
10
Il progetto deve essere adeguatamente pubblicizzato secondo quanto previsto dalla
legge di ciascuno Stato membro sede delle società partecipanti, almeno un mese prima
dell’assemblea generale di dette società chiamata a deliberare sulla costituzione della holding.
11
cfr. PUGLIESE F., La Società Europea, in Riv. Dir. Comm., 1976, 344, che sottolinea
come la costituzione di una S.E. holding possa essere un valido strumento per la
ristrutturazione delle società nazionali su base europea, permettendo al contempo ai soci di
godere dei benefici della partecipazione a tale nuova società.
12
Per filiale comune deve intendersi un’impresa controllata ed amministrata
congiuntamente dalle diverse società fondatrici.
10
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società costituenti la filiale abbiano la propria sede in due Stati Membri
differenti, essendo invece sufficiente che le società in questione, benché con
sede nel medesimo Stato, abbiano una filiale o uno stabilimento permanente
situato all’estero.
Alle società fondatrici si applicheranno le disposizioni previste dalla
legislazione del proprio Paese di appartenenza relativamente alla
costituzione di una affiliata nella forma di società per azioni nazionale.
2.4. – Le società che posseggono uno stabilimento permanente o una
filiale all’estero possono dare vita ad una S.E. mediante la loro
trasformazione. Tale operazione non darà luogo né allo scioglimento e
liquidazione della precedente né alla costituzione di una nuova persona
giuridica 13 .
Anche in questo caso è prevista la stesura di un progetto di
trasformazione da parte degli organi di direzione o amministrazione della
società che procede alla trasformazione, da sottoporre al vaglio delle sua
stessa assemblea generale.
Questa ultima dovrà espressamente deliberare sul progetto di
trasformazione, che anche in questo caso deve adeguatamente essere
pubblicizzato, sempre rispettando il termine di almeno un mese prima della
delibera assembleare.
3. – In ordine ai sistemi di gestione, nello Statuto della S.E. saranno
espressamente previsti una assemblea generale degli azionisti 14 e o un
organo di direzione affiancato da uno di vigilanza, nel caso in cui la società
scelga il c.d. sistema dualistico, ovvero un solo organo di amministrazione,
che racchiude tanto funzioni di controllo quanto quelle di rappresentanza,
nel caso in cui la stessa opti per il sistema c.d. monistico 15 .
cfr. art. 37.2 Reg. S.E..
L’assemblea dei soci della Società Europea ha medesime funzioni delle
corrispondenti assemblee nelle società per azioni di livello nazionale.
15
Cfr. art. 38 Reg. S.E.. La scelta dell’uno o dell’altro modello è solitamente rimessa
alle società che partecipano alla costituzione della S.E.; tuttavia nulla esclude che la
legislazione nazionale dello Stato membro cui va ad insistere la sede della S.E. possa obbligare
13
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3.1. – Il primo sistema gestionale preso in considerazione dal
Regolamento CE 2157/01 è quello dualistico. Nell’ambito di tale sistema
l’organo di direzione e quello di vigilanza sono parimenti posti al vertice
della gestione societaria, ma ciascuno gode di proprie peculiarità.
All’organo di direzione è affidata la gestione della S.E., gestione che
deve operare secondo, ovviamente, i criteri statutari, anche se non è escluso
che possa essere sottoposta ai criteri della normativa dello Stato membro in
cui insiste la S.E.. Analoga regola vale per il numero dei membri dell’organo
di direzione, che è generalmente stabilito dallo statuto, ma il cui ammontare
minimo o massimo può essere sottoposto all’eventuale vincolo dettato in tal
senso dalla legislazione nazionale dello Stato sede della S.E.. E’ a tale organo,
inoltre, che è affidata la rappresentanza della S.E., sempre secondo le norme
previste dalla legislazione nazionale.
L’organo di direzione è in qualche modo soggetto all’organo di
vigilanza, dal momento che i suoi membri vengono generalmente nominati
da quest’ultimo, anche se, anche in questo caso, potrebbe prevalere la
disciplina nazionale che preveda che i membri dell’organo di direzione siano
piuttosto nominati dall’assemblea generale, secondo le medesime regole
previste per le società per azioni nazionali.
Ciò che appare rilevante è che a nessuno è data la possibilità di ricoprire
simultaneamente la carica di membro dell’organo di direzione e quella di
membro dell’organo di vigilanza. Nel caso in cui, però, l’organo di direzione
dovesse presentare una vacanza, l’organo di vigilanza potrà designare uno
dei suoi stessi membri per colmarla, ma durante il periodo di sostituzione
(temporaneo, laddove così previsto dalla legislazione dello Stato della sede
della S.E.) questi non potrà esercitare le proprie funzioni di membro
dell’organo di vigilanza.
L’organo di vigilanza controlla la gestione della S.E. portata avanti
dall’organi di direzione, gestione nella quale esso stesso non ha possibilità di
intromissione. Può però validamente esercitare una verifica di quanto deciso
dall’organo di direzione chiedendo a questi tutti i chiarimenti del caso.
Nell’ambito di tale controllo quest’organo può anche avvalersi dell’ausilio di
nella scelta di uno piuttosto che dell’altro modello.
12
GIURETA
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consulenti esperti appositamente nominati, ovvero di uno stesso dei suoi
membri.
Il numero dei membri di tale organo è quello stabilito dallo statuto,
ovvero quello maggiore o minore stabilito dall’ordinamento giuridico
nazionale dello Stato in cui la società ha sede, ed essi sono generalmente
nominati e revocati dall’assemblea, ma per le costituende società possono
essere designati dallo stesso statuto. Questo non può avvenire nel caso in
cui, quando la legge nazionale detti una norma in tal senso, i membri di tale
organo, o parte di essi, debbano essere nominati da una minoranza degli
azionisti, che avrebbero così la possibilità di essere comunque
adeguatamente rappresentati, ovvero nel caso in cui la possibilità di eleggere
parte dei membri dell’organo di vigilanza – in caso di sistema dualistico –
ovvero dell’organo di amministrazione – nel sistema monistico – sia data ai
lavoratori come sistema di loro partecipazione alla gestione della S.E..
L’organo di vigilanza è presieduto da uno dei suoi membri ed eletto da
questi. Nel caso in cui la metà dei membri sia eletta dai lavoratori, il
Presidente non potrà che essere nominato tra i membri eletti dall’assemblea.
Si rileva come tale organo sia di fondamentale importanza nella vita
della S.E.. Anzitutto per il sindacato che esercita sull’operato dell’organo di
direzione attraverso i controlli di cui si è detto, in secondo luogo attraverso
le informazioni sull’andamento della società che l’organo di direzione è
tenuto a dare a quello di vigilanza con cadenza almeno trimestrale 16 . Da
ultimo non si può non accennare alla necessità, per operazioni relative, a
mero titolo esemplificativo, ai piani di sviluppo della società, nonché
emissione di obbligazioni e concessioni di crediti, della preventiva
autorizzazione dell’organo di vigilanza, quando tali operazioni assumano
carattere rilevante per la società. Ipotesi similari di autorizzazione
dell’organo di vigilanza possono altresì essere specificatamente previste dalla
legislazione dello Stato membro sede della S.E..
16
Inoltre, se trattasi di informazioni potenzialmente molto rilevanti, tanto da “avere
ripercussioni sensibili sulla situazione della S.E.” – cfr. art. 41.2 Reg. S.E. – l’organo di direzione è
altresì tenuto alla tempestività dell’informazione. A ciò ha diritto singolarmente ciascun
membro dell’organo di vigilanza.
13
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3.2. – L’organo cui sono affidate la gestione e la rappresentanza della
S.E. nel sistema monistico è quello di amministrazione, composto da anche
un solo membro, per come stabilito comunque dallo statuto, o dal numero
minimo e/o massimo stabilito dalla legislazione dello Stato della sede della
S.E.. I membri di tale organo sono almeno tre quando venga scelto il
modello di coinvolgimento dei lavoratori previsto dalla direttiva comunitaria
in tale materia 17 . Di conseguenza tale scelta è anche influente in ordine alla
nomina e revoca dei membri dell’organo di amministrazione: se, infatti,
generalmente tali compiti sono affidati all’assemblea generale 18 , nel caso
venisse adottato il modello di partecipazione dei lavoratori di cui alla
predetta direttiva a questi sarà data la possibilità di nominare e revocare
parte di quei membri.
L’organo di amministrazione ha l’obbligo di riunirsi con cadenza
regolare almeno trimestrale, ma stabilita in concreto dallo statuto, al fine di
deliberare sull’andamento della società e sul possibile sviluppo di questa. Tra
gli oggetti di tali delibere rientrano, a titolo esemplificativo, piani di sviluppo
quali progetti di investimento, ma anche la prestazione di garanzie,
l’emissione di obbligazioni o la concessione di crediti 19 .
L’organo di amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente,
carica che non può che essere rivestita da uno di quei membri designati
dall’assemblea, quando la metà di essi sia stata invece designata dai
lavoratori 20 .
Il sistema dualistico e quello monistico presentano ulteriori note
comuni. Tra queste, il mandato limitato nel tempo per gli organi della S.E.:
possono, infatti, rimanere in carica per il periodo di tempo previsto dallo
statuto, che tuttavia non può in entrambi i casi eccedere i sei anni.
Inoltre sia le riunioni dell’organo di amministrazione nel sistema
Direttiva 2001/86/CE.
A nulla ostando, peraltro, che i membri dell’organo di amministrazione della S.E.
vengano designati nello statuto della nascente società.
19
Si tratta in pratica di tutte quelle categoria di atti posti in essere dall’organo di
direzione ma per i quali è necessaria l’autorizzazione dell’organo di vigilanza nel sistema
dualistico.
20
Cfr. art 45 Reg. S.E., per il quale si rileva la perfetta analogia con l’art. 42, stesso
Regolamento, in merito all’elezione del Presidente dell’organo di vigilanza nel sistema
dualistico.
17
18
14
GIURETA
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monistico, sia quelle dell’organo di direzione nel sistema dualistico devono
avere cadenza almeno trimestrale.
Ancora, è possibile che tra i membri dell’organo di amministrazione, nel
sistema monistico, o tra i membri degli organi di direzione e vigilanza, nel
sistema dualistico, venga nominata una persona giuridica, che agirà
ovviamente nell’ambito degli organi societari per il tramite di un proprio
rappresentante legale 21 .
Infine, tutti i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di
controllo della società sono ritenuti responsabili (in solido nel caso di organi
collegiali) nei confronti della S.E. per tutti i danni da questa subiti a causa
dell’inosservanza degli obblighi statutari e di tutti quelli eventualmente
derivanti dall’esercizio delle loro funzioni.
3.3. – L’assemblea generale è l’organo collegiale cui prendono parte
tutti gli azionisti, votanti e non.
Essa è chiamata a deliberare nelle materie previste tanto dal
Regolamento della S.E., quanto in quelle espressamente attribuite alla sua
competenza dalla direttiva sul coinvolgimento dei lavoratori e dalle norme
dello Stato in cui la società ha sede e previste da questo per le società per
azioni soggette alla propria normativa. Ed invero, la normativa dello Stato sede della società si applicherà tutte le volte in cui non vi sia espressa norma
nel Regolamento, giusta riserva di legge posta dall’art. 53.
Tale organo, che si riunisce con cadenza almeno annuale, ovvero tanto
frequentemente quanto previsto dallo statuto o dalla normativa nazionale
della sede della S.E., quando essa preveda una frequenza superiore di tali
riunioni, può comunque essere convocata in ogni momento dagli organi
della S.E. nonché dalle autorità competenti secondo l’ordinamento giuridico
dello Stato membro. Può inoltre essere convocata su istanza di uno o più
azionisti che, da soli o congiuntamente, detengano almeno il 10% del
capitale sottoscritto, anche se tale percentuale può essere derogata per
espressa previsione normativa o statutaria. La stessa entità di azionisti può
21
DI SABATO M., Introduzione al diritto comunitario, in Le Società, 1990, p. 148 ss., e
FORTUNATO S., L’amministratore persona giuridica, in Atti del Convegno sul “Ruolo attuale delle
società di persone e le prospettive di riforma della disciplina codicistica” (Napoli, 1992), p. 45 ss..
15
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altresì chiedere l’inserimento di un ulteriore punto all’ordine del giorno 22 , sia
di un’assemblea da convocare che di una già convocata.
L’assemblea generale adotta le proprie decisioni a maggioranza dei voti
espressi validamente 23 : tra questi non possono rientrare quelli che attengano
le azioni per le quali l’azionista non abbia votato, e quelle per cui abbia
votato scheda bianca o nulla o si sia astenuto. Inoltre, in presenza di diverse
categorie di azioni l’assemblea dovrà deliberare con votazioni distinte per
ciascuna di esse.
Ogni azionista avrà un diritto di voto proporzionale alle azioni in suo
possesso, qualora esse abbiano diritto di voto.
3.4. – Di particolare rilevanza appaiono le norme regolamentari in
materia di sede, capitale ed azioni della S.E.
In particolare il Regolamento dedica diverse disposizioni in ordine al
trasferimento della sede, che deve naturalmente essere situata all’interno
della Comunità europea, così come stabilito dall’atto costitutivo della
società, o dallo statuto qualora atto separato, e deve inoltre corrispondere
necessariamente al luogo dell’amministrazione centrale dell’impresa. La
scelta dello Stato in cui porre la sede della S.E. 24 si tramuta sostanzialmente
nella scelta della normativa applicabile alla stessa, ciò a fronte dei numerosi
rinvii del Regolamento alla legislazione nazionale 25 .
22
Se non fosse dato seguito a tale istanza entro un mese, l’autorità giudiziaria od
amministrativa dello Stato in cui ha sede la S.E. può ordinare essa stessa la convocazione,
ovvero potrà autorizzarla quando posta in essere dagli stessi azionisti che abbiano presentato
la richiesta, o da un loro mandatario.
23
A meno che non sia prevista espressamente una maggioranza diversa dal
regolamento, dallo statuto o dalle norme nazionali, come avviene ad esempio in tema di
nomina o revoca dei membri degli organi della S.E., ovvero per la modificazione dello
statuto.
24
La sede è unica, a differenza di quanto proposto durante l’elaborazione dei diversi
progetti di regolamento della società europea; l’ipotesi di una pluralità di sedi è stata infine
abbandonata per le difficoltà d’ordine giuridico che essa comportava, ad esempio in tema di
competenza giurisdizionale o di pubblicazione degli atti societari.
25
Cfr. art. 9 Reg. S.E., lett. c), che espressamente stabilisce che le materie disciplinate
parzialmente o non disciplinate affatto dal Regolamento sono soggette alla normativa dello
Stato membro in cui ha sede la S.E., inerente alla disciplina della medesima materia per le
società per azioni di diritto nazionale. Orbene, non può che notarsi come una previsione di
16
GIURETA
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La sede della S.E. può essere trasferita da uno Stato membro ad un
altro senza che ciò dia luogo né a scioglimento nel Paese da cui essa emigra
né alla costituzione di una nuova persona giuridica in quello di
immigrazione 26 . Tale innovativa possibilità è soggetta ad una particolare
procedura che prevede la stesura di un progetto di trasferimento 27 .
Il progetto di trasferimento, che deve essere reso noto attraverso idonea
pubblicità, deve contenere espressi riferimenti alla nuova sede statutaria e
allo statuto, nonché informazioni relative alle conseguenze del trasferimento
in merito ai diritti garantiti agli azionisti e ai creditori.
Al progetto di trasferimento si accompagna una relazione dell’organo di
direzione, nel sistema dualistico, o di amministrazione, nel sistema
monistico, al fine di rendere noti aspetti giuridici ed economici
dell’operazione e le sue conseguenze per gli azionisti, per i creditori e per i
lavoratori. In particolare, gli azionisti ed i creditori hanno a disposizione un
lasso di tempo di almeno un mese per l’esame del progetto. Sul progetto
deve infine pronunciarsi l’assemblea generale, ma non prima di due mesi
dalla sua pubblicazione.
Una volta ottenuta la deliberazione favorevole dell’assemblea, le autorità
competenti (tribunale o notaio o altra autorità con analoghe funzioni) dello
Stato membro sede della S.E. rilasciano attestato relativo all’espletamento di
tutte le formalità dettate dal Regolamento in merito al procedimento in
questione. Da questo momento la S.E. potrà essere iscritta nel registro dello
Stato membro scelto come nuova sede sociale, e soltanto dopo tale
iscrizione si potrà procedere alla relativa cancellazione nel registro dello
Stato di provenienza. Anche queste ultime due operazioni sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, ed è a partire da questa
operazione che il trasferimento diviene effettivo anche nei confronti dei
tal genere non possa che portare al tanto discusso tema della concorrenza tra ordinamenti
societari nell’Unione Europea, che ha dato luogo a diverse sentenze della Corte di giustizia
(cfr., tra tutte, Corte Giust. CE, 9 marzo 1999, causa C 212/97, Centros Ltd v. Erhvervs-og
Selskabsstyrelsen, in Racc. 99, p. 639).
26
Cfr. Art. 8.1 Reg. S.E..
27
Il progetto di trasferimento è per certi versi assimilabile ai progetti di fusione e
trasformazione della S.E., ed ha la peculiarità di consentire concretamente il diretto
riconoscimento nel nuovo Stato della società e la sua sopravvivenza nonostante il
cambiamento di normativa applicabile.
17
GIURETA
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terzi 28 .
La S.E. deve possedere un capitale sociale minimo di 120.000 Euro,
cifra ritenuta adeguata a permettere all’impresa operazione su scala europea,
ma che al contempo permette anche a società di media entità di
riorganizzarsi secondo il modello europeo. Tale capitale consiste in azioni
che, alla stregua di ciò che avviene per una società per azioni nazionali,
vengono emesse a favore degli azionisti da parte della società a fronte dei
loro conferimenti.
4. – Per ciò che concerne lo scioglimento, la liquidazione, l’insolvenza,
la cessazione dei pagamenti e tutti gli analoghi procedimenti, l’art. 63 del
Regolamento espressamente si limita al rinvio alla legislazione nazionale
dello Stato membro sede della S.E..
Ciò significa che alla società Europea si applicheranno le stesse norme
che si applicherebbero in caso di liquidazione ad una Società di capitali
ubicata in quello Stato.
Lo scioglimento consiste nella cessazione della società a seguito del
verificarsi di una delle ipotesi tassativamente previste dallo statuto o dalla
legge nazionale, e determina la liquidazione della stessa.
Per le società di capitali italiane, le ipotesi di scioglimento 29
espressamente previste sono il decorso del termine, l’impossibilità o il
raggiungimento dell’oggetto sociale, impossibilità di funzionamento, anche
per inattività dell’assemblea, la riduzione del capitale sociale al di sotto delle
soglia minima legale 30 , espressa delibera assembleare in tal senso e tutte le
cause stabilite dall’atto costitutivo e dalla legge 31 . Il Regolamento prevede
inoltre per un’ulteriore ipotesi di scioglimento all’art. 30: esso riguarda
28
Eppure questi ultimi potranno avvalersi della vecchia sede fino a quando non sia
stata pubblicata anche la cancellazione della società dal registro della sede precedente sempre
che la Società europea non dimostri che essi erano a conoscenza della nuova sede.
29
Cfr. art. 2484 c.c..
30
Salvo che gli organi societari non indicano immediatamente una riunione
assembleare per la deliberazione sulla riduzione del capitale ed il suo contemporaneo
aumento, ovvero sulla trasformazione della società, come disposto dall’art. 2447 c.c., peraltro
non modificato in seguito alla riforma del D.Lgs. 6/2003.
31
Tra queste appare importante ricordare le ipotesi di nullità della società, ex art.
2332 c.c..
18
GIURETA
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l’eventuale mancanza del controllo di legittimità della fusione, durante il
procedimento di creazione di una nuova S.E..
La procedura di scioglimento non implica di per sé l’estinzione della
società, ed invero per essa occorre l’ulteriore fase della liquidazione, al cui
termine la S.E. potrà dirsi realmente estinta.
Con il procedimento di liquidazione si provvede all’estinzione di tutte le
obbligazioni assunte dalla società e al riparto dell’eventuale residuo attivo tra
i soci. In questa fase gli amministratori hanno l’obbligo di convocare
l’assemblea per la nomina dei liquidatori, ovvero quei soggetti cui la legge
stabilisce attribuisce compiti di cura e di gestione di tutto il procedimento di
liquidazione del capitale sociale. Importantissimo sarà il ruolo di tali soggetti
nel definire i rapporti della società con i terzi, perché solo successivamente a
quel momento si potrà passare alla ripartizione del residuo del capitale tra i
soci. A tal fine i liquidatori hanno la possibilità di compiere tutti gli atti
idonei a tal fine 32 , tra cui vendere i beni della società e stipulare transazioni,
sempre che l’assemblea non esprima parere contrario in tal senso.
Le procedure di cui s’è detto sono soggette ad idonea forma
pubblicitaria, salve le disposizioni della legislazione nazionale che
impongano ulteriori e diversi metodi 33 .
5. – Le norme relative all’importante tema del coinvolgimento dei
lavoratori nella S.E 34 . sono oggetto della Direttiva comunitaria che si
accompagna dal Regolamento e che è da questo inscindibile, tanto che le
norme del Regolamento e quelle della Direttiva devono necessariamente
potersi applicare contemporaneamente: con quest’ultima si è inteso garantire
e promuovere la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese.
La scissione di tali previsioni normative dal corpo del Regolamento ed
il conseguente loro inserimento in una normativa a parte sotto forma di
direttiva comunitaria sono stati passi necessari e decisivi nello sbloccare il
lungo e travagliato iter legislativo inerente lo Statuto della S.E.. Si trattava,
sostanzialmente, dell’impossibilità di trovare un punto d’incontro comune a
32
33
34
Cfr. art. 2489 c.c..
Cfr. art. 65 Reg. S.E..
Direttiva 2001/86/CE dell’8 ottobre 2001.
19
GIURETA
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tutti i partecipanti alla redazione delle proposte di Regolamento succedutesi
nel tempo sulle modalità di attuazione del coinvolgimento dei lavoratori nel
nascente modello societario europeo, nel timore che esso avrebbe anche
potuto comportare la riduzione, se non addirittura la scomparsa 35 , della
diffusa prassi del coinvolgimento dei lavoratori. Sulla base di queste
difficoltà e delle relative considerazioni, la Commissione Europea ha
proposto l’inserimento della relativa disciplina in una Direttiva, ritenendo
tale strumento più idoneo alla mediazione degli interessi in gioco e delle
posizioni dei singoli Stati membri 36 .
Per “coinvolgimento dei lavoratori” si intende tanto una loro
partecipazione attiva, quanto un loro generale diritto di informazione e
consultazione. Più precisamente, si possono adottare in tal senso diversi
modelli: quello “forte” 37 della loro partecipazione alla gestione dell’impresa,
prendendo parte attiva alle importanti procedure di elezione o designazione
dei membri dell’organo di vigilanza o amministrazione della società, o
comunque nella loro raccomandazione, un modello che integra dunque i
lavoratori negli organi societari, e quello più “debole” 38 consistente
nell’informazione dell’organo di rappresentanza dei lavoratori sui problemi e
le questioni tutte inerenti la S.E. e nel dialogo tra tale organo e quello di
direzione o amministrazione della S.E.. Questi modelli, ad ogni modo, non
sono tassativi, ben potendo i citati organi concordarne altri ritenuti più
idonei. Ciò che assume rilevanza è che ad ogni modo non potrà essere
costituita una S.E. se non vi sia il previo accordo sul modello di
partecipazione dei lavoratori.
Ed invero, al momento della decisione della costituzione di una S.E., i
dirigenti degli organi direttivi o amministrativi delle società partecipanti
devono intraprendere una vera e propria negoziazione con i lavoratori 39 , per
il tramite di un gruppo di loro dei loro rappresentanti, la Delegazione
Cfr. 3° considerando Dir. 2001/86/CE.
Cfr. 5° considerando Dir. 2001/86/CE, in cui si fa espresso riferimento
all’inopportunità di un unico modello europeo in tema di coinvolgimento dei lavoratori, ciò
dovuto alla diversità delle normative e prassi esistenti in tema nei diversi Stati membri.
37
La Direttiva introduce così l’importante principio della partecipazione diretta dei
lavoratori alle scelte aziendali.
38
M. Cassottana – A. Nuzzo, “Lezioni di diritto commerciale comunitario”, Torino, 2002.
39
Cfr. art. 3.1 Dir. 2001/86/CE.
35
36
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speciale di negoziazione. Tale organo rappresentativo viene formato
secondo la normativa dello Stato membro in cui esso opera, e potrà
comprendere anche rappresentanti dei sindacati, anche quando questi non
siano lavoratori di una delle società coinvolte.
L’accordo raggiunto tramite tale operazione negoziale segnatamente
dovrà indicare 40 il campo d'applicazione dell'accordo, la composizione ed il
numero dei membri, nonché la distribuzione dei seggi dell'organo di
rappresentanza dei lavoratori, le attribuzioni e la procedura prevista per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori, la frequenza delle riunioni
dell'organo di rappresentanza, le risorse finanziarie e materiali a disposizione
di quest'ultimo al fine di permettergli l’esercizio concreto delle proprie
funzioni, nonché la data di entrata in vigore e la durata dell'accordo, così
come l’eventuale procedura di rinegoziazione. Le parti possono, comunque,
decidere anche di preservare i diritti di partecipazione dei lavoratori
eventualmente esistenti all’interno delle società che costituiscono la S.E.,
mediante il loro trasferimento ai lavoratori di questa.
Nel caso in cui non fosse possibile il raggiungimento del predetto
accordo , la normativa applicabile sarà quella di cui alle “Disposizioni di
riferimento” dell’allegato alla direttiva, norme che hanno lo scopo di
garantire tali diritti ai lavoratori. E’ fatta salva la possibilità per gli Stati
membri di prevedere che tali disposizioni di riferimento inerenti la
partecipazione dei lavoratori non si applichino in caso di fusione 41 .
Cfr. art. 4 Dir. 2001/86/CE.
Cfr. 9° considerando Dir. 2001/86/CE, che introduce tale deroga. Proprio la
previsione di tale deroga ha reso possibile l’approvazione della Direttiva da parte della
Spagna.
40
41
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