PER I SOGGETTI PRIVATI La presente convenzione deve essere redatta in due originali, soggette a bollo, sottoscritta dal legale rappresentante e inviata alla Direzione “Didattica e Servizi agli Studenti” - Settore Laureati - Largo Bruno Pontecorvo 3 – 56127 Pisa. PER I SOGGETTI PUBBLICI La presente convenzione deve essere redatta in formato elettronico, sottoscritta dal legale rappresentante mediante apposizione della firma digitale ed inviata all’indirizzo PEC di Ateneo: [email protected]; le spese di bollo del presente atto devono essere sostenute esclusivamente con modalità telematica. Convenzione fra l’Università di Pisa e _________________________________ per il finanziamento di n. ____ borse di dottorato per il corso in __________________________________ (anno 2015/2016) con sede amministrativa Università di Pisa. L’Università di Pisa con sede in Lungarno Pacinotti n. 43 - Pisa, codice fiscale n. 80003670504, rappresentata dal Rettore Prof. Massimo Augello, nato a Catanzaro l’8 luglio 1949, e _l___________________________________ con sede legale in___________________________ Via ______________________________________ codice fiscale n. ________________________ Partita I.V.A. n. _____________________ rappresentata dal Sig. ___________________________________ nato a ________________________________ il _________________________ in qualità di ____________________________________ a ciò autorizzato da _____________________________________________ con delibera _____________________ di seguito indicato come finanziatore. VISTO l’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 che prevede, fra l’altro, l’istituzione di corsi di dottorato di ricerca da parte di consorzi di università; VISTO il D.M. del 18 giugno 2008 “Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca”; VISTO lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. n. 2711 del 28 febbraio 2012; VISTA la Legge 92 del 28 giugno 2012 relativamente alla parte riguardante l’ammontare dell’aliquota INPS; VISTO il Decreto MIUR dell’8 febbraio 2013 n. 45, recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca, emanato con D.R. n. 17483 del 20 maggio 2013, che prevede che l’Università possa stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale, scientifica o tecnologica interessati a finanziare le ricerche o progetti particolari nell’ambito dei Corsi di Dottorato; CONSIDERATO che è interesse del finanziatore contribuire a finanziare borse di studio per la frequenza del dottorato in _______________________________________ dell’Università di Pisa; convengono quanto segue ARTICOLO 1 - Oggetto Il finanziatore si assume gli oneri connessi al finanziamento di n. _____ borsa/e di studio per la frequenza del dottorato in __________________ della durata di tre anni da assegnarsi ad uno dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso per l’ammissione al dottorato. La borsa sarà vincolata allo svolgimento di un tema di ricerca avente ad oggetto: [INSERIRE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIESTO] per l’assegnazione della quale sarà disposta un’apposita procedura concorsuale [INSERIRE SOLO SE PREVISTA] L’Università di Pisa, quale sede amministrativa, si impegna a destinare il finanziamento triennale di cui alla presente convenzione allo svolgimento di attività di ricerca relativa al dottorato stesso. ARTICOLO 2 - Corrispettivi Il finanziatore mette a disposizione dell’Università di Pisa, per ciascuna borsa di studio, la somma complessiva di € 53.129,00 comprensiva degli oneri di legge e della quota pari al 10% della borsa a decorrere dalla seconda annualità finalizzata alle attività di ricerca in Italia e all’estero del borsista. La quota totale è pertanto così ripartita I annualità a.a. 2015/2016 pari a € 16.509,00 lordo amministrazione; II annualità a.a. 2016/2017 pari a € 18.260,00 lordo amministrazione (comprensivo del 10%); III annualità a.a. 2017/2018 pari a € 18.360,00 lordo amministrazione (comprensivo del 10%) In aggiunta a tale somma il finanziatore verserà per ciascuna borsa e per ciascuna annualità: a) eventuali maggiorazioni nella percentuale del 50% determinata per il presente ciclo (ciclo XXXI) di dottorato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università, in proporzione ed in relazione ai periodi autorizzati di soggiorno all’estero del dottorando – per un periodo comunque non superiore a 18 mesi; b) eventuali incrementi dell’importo della borsa di studio dovuti a norme di legge, nonché eventuali maggiori oneri dovuti a disposizione di natura fiscale o previdenziale. Gli importi di cui alla lettera a) e b) saranno versati dal finanziatore entro 30 giorni dalla formale richiesta dell’Università. Il finanziatore prende atto del fatto che la mancata erogazione dell’importo indicato in convenzione, avrà come conseguenza la mancata corresponsione da parte dell’Università di Pisa dell’importo dovuto al beneficiario che pertanto potrà rivalersi direttamente sul finanziatore stesso. Il finanziatore rende pertanto indenne l’Università da qualsiasi forma di responsabilità derivante dal mancato pagamento delle quote di finanziamento, in qualsiasi modo motivato. ARTICOLO 3 - Scadenze Il finanziatore verserà le predette quote annuali, con la modalità sotto indicata: [CANCELLARE LE MODALITÀ CHE NON INTERESSANO] Anticipatamente, in una unica soluzione, al momento della sottoscrizione della convenzione. Annualmente: la prima annualità entro quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta assegnazione della borsa da parte dell’Università e le altre due entro il 31/10 rispettivamente del 2016 e del 2017, garantendo l’intera obbligazione con apposita fideiussione bancaria che costituisce parte integrante della presente convenzione. Qualora intervengano aumenti dell’importo della borsa di studio, degli oneri fiscali e previdenziali di cui all’art. 2, lettera b), l’Università di Pisa si riserva di richiedere apposita integrazione della fideiussione. Tutti i versamenti saranno effettuati, specificando la causale, con accredito: □ per i soggetti pubblici accreditati presso la Banca d’Italia: sul conto n. 0306382 intestato all’Università di Pisa (tesoreria unica contabilità speciale) □ per i soggetti privati e quelli pubblici non accreditati presso la Banca d’Italia: sul conto n. 0000 11156460, intestato all’Università di Pisa presso Banca di Pisa e Fornacette (Via Tosco Romagnola, 101/A (Pi)) –IBAN IT27O0856270910000011156460 ARTICOLO 4 – Rinuncia borsa Qualora si verifichi la rinuncia al godimento della borsa durante il corso, le somme residue del finanziamento già corrisposto dal finanziatore saranno allo stesso restituite. ARTICOLO 5 - Attività Al fine di sviluppare l’attività di ricerca, l’assegnatario della borsa di studio potrà utilizzare – previa autorizzazione del collegio dei docenti del corso del dottorato cui è iscritto – le strutture del finanziatore nei limiti e con le modalità con questo concordati. Tale possibilità potrà essere estesa agli altri iscritti al corso previo accordo col finanziatore. Uno o più rappresentanti del finanziatore possono essere cooptati nel collegio dei docenti del corso di dottorato a titolo di esperti non universitari nei limiti e con le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo in materia. [DA COMPILARE IN CASO DI BORSA FINANZIATA PER LO SVOLGIMENTO DI RICERCHE SPECIFICHE] Al finanziatore saranno rese note le generalità dell’assegnatario della borsa di studio. ARTICOLO 6 – Riferimenti regolamentari Il finanziatore accetta tutte le disposizioni del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca (consultabile su http://www.unipi.it/index.php/statuto-e-regolamenti/item/1582-areadidattica-e-studenti) che, trova applicazione in tutti i procedimenti connessi alla gestione ed al funzionamento del corso di dottorato. ARTICOLO 7 - Durata La presente convenzione ha la durata di tre anni accademici corrispondenti alla durata del corso. ARTICOLO 8 – Foro competente Per ogni eventuale controversia relativa all’applicazione della presente convenzione sarà competente il Foro di Pisa. ARTICOLO 9– Registrazione Il presente atto sarà sottoposto a registrazione – in caso d’uso ai sensi dell’art.4 della Tariffa – Parte II, allegata al DPR 131/86. Le spese di bollo del presente atto sono a carico del finanziatore. ARTICOLO 10– Disposizione di rinvio Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme in materia di dottorato di ricerca citate nelle premesse del presente atto. Per l’Università di Pisa Per _________________________________ Il Rettore Prof. Massimo Augello Il _____________________________________ Pisa, ___________________________ Luogo e data ___________________________ Il finanziatore dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente e specificamente l’art. 2. Per _________________________________ Il _____________________________________ Luogo e data ___________________________ FIDEIUSSIONE BANCARIA AVVERTENZA: da produrre, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente all’originale della convenzione per il finanziamento di borse di dottorato. L’istituto di credito o altro istituto autorizzato secondo disposizioni di legge ____________________________________ con sede ___________________________ dichiara di presentare fideiussione in via solidale ed indivisibile per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte da _________________________________________________ nella convenzione per il finanziamento di n. ______ borsa/e di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca in ____________________________________________________________ (anno accademico 2015/2016) stipulata tra detto ______________________________________ e l’Università di Pisa, sede amministrativa del corso (di seguito Università). In particolare, la Banca garantirà la puntualità, la continuità e l’integrità dei versamenti previsti nella Convenzione suddetta, secondo le modalità indicate nella stessa, per un ammontare complessivo pari a € 53.129,00. L’Istituto di Credito rinuncia espressamente ai termini di decadenza di cui all’art.1957 del Codice Civile e si impegna a presentare la fideiussione sopra descritta con il patto che la stessa potrà estinguersi solo per effetto dell’estinzione dell’obbligazione principale, oggetto della convenzione, fatta salva la possibilità di ridurre l’importo garantito in relazione ai pagamenti già effettuati. L’Università non è tenuta a comunicare al fideiussore la situazione debitoria del soggetto finanziatore della borsa di studio e le eventuali successive variazioni, salvo che l’istituto richieda di volta in volta informazioni sulla situazione suddetta. L’istituto dichiara espressamente di rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art.1944 C.C., e si obbliga a versare all’Università, dietro semplice invito di quest’ultima, a mezzo lettera raccomandata ed entro trenta giorni dall’invito medesimo, quanto dovuto dal debitore principale nel caso che questo non desse, per qualsiasi motivo, puntuale esecuzione agli obblighi assunti. Il “fideiussore” rinuncia a far valere in pregiudizio dell’Università eccezioni ovvero i diritti di surrogazione legale e convenzionale che potessero spettargli a seguito di pagamenti da esso effettuati, sino al completo soddisfacimento dei diritti comunque derivanti all’Università dalla convenzione in parola. Il “fideiussore” dichiara inoltre che la presente fideiussione garantisce anche la capacità e la regolare costituzione in contratto del soggetto finanziatore della borsa di studio. Luogo e data _____________ ___________________________ (firma) RELAZIONE A seguito della delibera del Senato accademico del 20 maggio 2015, con la quale è stata approvata l’integrazione dell’art. 8, comma 12 del Regolamento di ateneo sul Dottorato di ricerca è stato stabilito che la fideiussione bancaria a garanzia del finanziamento per borse di dottorato debba essere richiesta anche ai soggetti pubblici prevedendo, al contempo, la possibilità di derogare a tale obbligo qualora l’ente finanziatore presenti apposita richiesta motivata da sottoporre all’esame del Consiglio di amministrazione in relazione alla particolare natura pubblica, alle proprie funzioni ed in riferimento al carattere di liberalità del finanziamento. Lo schema tipo di convenzione per il finanziamento delle borse di dottorato prevedeva che, a differenza che per i soggetti privati, per gli enti pubblici non fosse richiesta la fideiussione bancaria. Con delibera n. 150 del 27 maggio 2015, il Consiglio di amministrazione ha approvato il nuovo schema tipo di convenzione per il finanziamento di borse di dottorato da parte di soggetti esterni, pubblici e/o privati (All.1) subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del Senato accademico, da acquisirsi nell’odierna seduta, che estende ad entrambi l’onere di allegare alla stessa apposita fideiussione bancaria. Il Dirigente Dott. Mauro Bellandi - Ordine del giorno: 14.2 Argomento: Accordi e Convenzioni Oggetto: Finanziamento borse di dottorato da parte di soggetti esterni - Nuovo facsimile di convenzione - Parere Allegati: 1) Schema tipo di convenzione Ufficio proponente: Direzione Didattica e servizi agli studenti – Settore Laureati Il Senato Accademico - vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l’art. 6, comma 1, Autonomia delle Università; vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario; visto lo statuto di ateneo emanato con decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e, in particolare l’articolo 13, comma 3; visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati; visto il regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale 20 maggio 2013, n. 17483 e successive modifiche, e in particolare all’articolo 8 “Borse di studio”; considerato che le borse di studio di dottorato possono essere finanziate anche da altri atenei e/o enti pubblici o privati; - visto il decreto ministeriale 4 novembre 2014, n. 815 “Decreto criteri di Ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2014” e in particolare la ripartizione del Fondo per le borse post lauream per la quale è stato tenuto in considerazione, tra l’altro, il numero di borse derivanti da enti esterni; - vista la propria delibera n. 73 del 12 febbraio 2008, con la quale è stabilito, tra l’altro, che nel caso sia conferita una borsa finanziata da soggetti esterni all’Ateneo, che siano enti pubblici o soggetti privati, l’importo sarà erogato solo nel caso che sia pervenuto il relativo finanziamento; - vista la propria delibera n. 92 del 20 maggio 2015 con la quale è stata approvata l’integrazione dell’art. 8, comma 12 del Regolamento sul Dottorato di Ricerca, su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso con delibera del 13 maggio 2015, n. 126, nel senso che le borse di studio finanziate da soggetti esterni all’ateneo, pubblici e/o privati, devono essere garantite da apposita fideiussione bancaria salvo espressa deroga concessa dal Consiglio di amministrazione in relazione alla natura e alle funzioni del soggetto finanziatore nonché in riferimento al carattere di liberalità del finanziamento; - vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 maggio 2015 con la quale, tra l’altro, è stato approvato il nuovo schema tipo di convenzione per il finanziamento di borse di dottorato da parte di soggetti esterni, pubblici e/o privati, di norma corredato da apposita fideiussione bancaria a garanzia del finanziamento: - considerato che la predetta delibera, relativamente all’approvazione dello schema tipo di convenzione è subordinata al parere favorevole del Senato Accademico da acquisire nella prima seduta utile; delibera 1. è espresso parere favorevole sullo schema tipo di convenzione per il finanziamento di borse di dottorato da parte di soggetti esterni, pubblici e/o privati, corredata da apposita fideiussione bancaria a garanzia del finanziamento, salvo deroghe motivate da parte del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall’art. 8, comma 12 del Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca.