IL
TIROCINIO
INDICE
INFORMAZIONI GENERALI
- Definizione
- Interventi normativi
- Tipologie di tirocinio
pag. 2
pag. 2
pag. 2
pag. 3
IL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
- Soggetti del tirocinio
- Esempi di attività da affidare a un tirocinante
- Realizzazione del tirocinio
pag. 4
pag. 4
pag. 4
pag. 6
ALTRE TIPOLOGIE DI TIROCINIO
- Tirocinio estivo di orientamento
- Tirocinio di reinserimento/inserimento lavorativo e a favore
di disabili e soggetti svantaggiati
- Tirocinio curriculare
pag. 9
pag. 9
pag. 9
pag. 10
ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI SUL TIROCINIO
pag. 11
RISORSE IN RETE
pag. 12
RIFERIMENTI NORMATIVI
pag. 13
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1
INFORMAZIONI GENERALI
DEFINIZIONE
Il tirocinio (definito anche “stage” utilizzando l’omologo termine francese) è un’esperienza
formativa di tempo limitato che si svolge presso un’azienda privata o pubblica e costituisce
un’occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro e di acquisizione di una specifica
professionalità. Il tirocinio non costituisce dunque mai rapporto di lavoro e va sempre inteso come
esperienza formativa e di orientamento alla scelta professionale.
Da tempo sviluppatosi in molti paesi europei come momento di integrazione tra sistema scolastico e
sistema produttivo, rappresenta un’opportunità importante per creare continuità tra formazione e
lavoro. Attraverso il tirocinio i giovani possono entrare nella realtà aziendale, acquisire conoscenze
ed esperienze professionali, che le scuole e le università difficilmente forniscono, e arricchire il
proprio curriculum con un percorso formativo non più solo teorico.
Il tirocinio può essere effettuato presso imprese operanti nei settori più svariati. Sarà il tirocinante a
scegliere l’ambito professionale di maggior interesse in base alla propria formazione.
INTERVENTI NORMATIVI
La questione della qualificazione del tirocinio quale canale di inserimento nel mondo del lavoro è
stata oggetto di attenzione da parte della Commissione europea, che ritiene necessaria la definizione
di una carta europea dei tirocini di qualità e auspica un contratto di tirocinio europeo con un unico
modello di riferimento che indichi obiettivi di apprendimento, durata, ammontare della retribuzione.
Inoltre, al termine del tirocinio, dovrebbe essere consegnato al tirocinante un certificato indicante:
contenuto del tirocinio e durata, mansioni espletate, conoscenze e competenze acquisite.
In quest’ottica, si colloca l’intervento normativo dell’art. 34 della L. 92/2012, che attribuisce alla
Conferenza Stato/Regioni il compito di definire le linee guida del tirocinio, al fine di fornire un
quadro di riferimento comune a tutte le Regioni (alle quali spetta di disciplinare l’istituto del
tirocinio) e che tenga conto dei seguenti principi: revisione della disciplina, contrasto all’uso
distorto dell’istituto, individuazione degli elementi qualificanti, riconoscimento di una congrua
indennità.
Le “Linee guida in materia di tirocini” emanate dalla Conferenza Unificata Stato/Regioni il 24
gennaio 2013, danno attuazione a quanto stabilito dalla riforma del mercato del lavoro, indicando
standard minimi di carattere disciplinare e lasciando inalterata la facoltà delle Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano di fissare condizioni a maggiore tutela. I criteri delle linee guida
valgono anche per i tirocini attivati dalla Pubblica Amministrazione.
Le linee guida contengono prescrizioni che le singole Regioni e le Province autonome si impegnano
a recepire nelle proprie normative entro sei mesi dalla data dell’accordo. Per la loro concreta
efficacia, sarà necessario pertanto che emanino una propria normativa sui tirocini, o ne adattino il
contenuto, se hanno già disciplinato la materia. Le indicazioni contenute in questo opuscolo,
pertanto, sono riferite agli standard indicati dalle linee guida e non alla regolamentazione delle
singole regioni o delle province autonome.
Nella finalità di qualificare l’istituto e di evitarne gli abusi si collocano i principi fondamentali che
regolano il tirocinio:
- non può essere utilizzato per quelle attività lavorative per le quali non è necessario un periodo di
formazione (bassi profili)
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratto a termine nei periodi di picco
dell’attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o
per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione dell’azienda.
- è prevista una congrua indennità per l’attività svolta dal tirocinante
- non è possibile per l’azienda attivare più di un tirocinio con la stessa persona
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TIPOLOGIE DI TIROCINIO
La prima distinzione da operare è tra due macrotipologie: i tirocini curriculari - previsti nei piani di
studio dei percorsi di istruzione scolastica, professionale e nel sistema universitario - e i tirocini
extracurriculari.
Tra i tirocini extracurriculari, si distinguono:
tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le scelte professionali dopo
un percorso di studi e rivolto a chi ha conseguito un titolo entro 12 mesi; la durata non può essere
superiore a 6 mesi;
tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo, finalizzato a percorsi di inserimento nel
mondo del lavoro di disoccupati, inoccupati, cassaintegrati; la durata non può essere superiore a 12
mesi;
tirocinio di orientamento o inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone
svantaggiate e richiedenti asilo; la durata non può essere superiore a 12 mesi (24 per i disabili).
Le linee guida in materia di tirocini si applicano solo ai tirocini formativi extracurriculari
sopraindicati. Non rientrano nella materia, invece, le seguenti tipologie:
- tirocini curriculari
- periodi di pratica professionale
- tirocini transnazionali
- tirocini per extracomunitari
- tirocini estivi
In questa pubblicazione ci occupiamo principalmente del tirocinio formativo e di orientamento che,
nell’ambito dei tirocini extracurriculari, rappresenta quello quantitativamente preponderante nella
realtà italiana e sul quale sono intervenuti recenti interventi normativi. Delle altre tipologie di
tirocini extracurriculare e del tirocinio curriculare si trova una sintetica panoramica nel capitolo
“Altre tipologie di tirocinio”.
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IL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
I SOGGETTI DEL TIROCINIO
Il tirocinio è un’esperienza che coinvolge tre soggetti:
- il tirocinante
- il soggetto ospitante
- il soggetto promotore
Ognuno di questi soggetti è “attore” con specifiche funzioni nel processo di tirocinio.
Destinatario del tirocinio (tirocinante, stagista) è chi abbia conseguito un titolo di studio da non più
di 12 mesi. Per lo stagista il tirocinio rappresenta un momento formativo molto importante: dà
l’opportunità di fare un percorso di auto-orientamento, di arricchire il bagaglio culturale, di mettersi
alla prova nel mondo del lavoro.
Le linee guida individuano i soggetti che possono promuovere i tirocini (le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano possono integrare l’elenco con ulteriori soggetti pubblici e privati):
- servizi per l’impiego e agenzie regionali per il lavoro
- istituti di istruzione universitaria, statali e non, abilitati al rilascio di titoli accademici
- istituzioni scolastiche, statali e non, che rilascino titoli di studio con valore legale
- centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, o
centri operanti in regime di convenzione con la regione o accreditati
- comunità terapeutiche enti ausiliari e cooperative sociali iscritti negli specifici albi regionali,
ove esistenti
- servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione
- soggetti autorizzati all’intermediazione dal ministero del lavoro
I motivi per cui un ente promuove tirocini sono svariati e dipendono dalla sua tipologia. Una scuola,
ad esempio, riceve dai tirocini utili feedback sulla qualità della formazione erogata e può inserire il
tirocinio nel curriculum dell’allievo sotto forma di crediti formativi aggiuntivi.
L’ente promotore deve nominare un tutor formativo, che è responsabile delle attività didattiche di
tirocinio e del suo monitoraggio, e un referente amministrativo per gli aspetti normativo-burocratici.
Il soggetto ospitante è l’ente pubblico o privato presso il quale si svolge il tirocinio. Il soggetto
ospitante non può attivare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante e deve utilizzare il tirocinante
per attività che siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio. Non può attivare un tirocinio
se ha effettuato licenziamenti nei 12 mesi antecedenti o attivato procedure di CIG straordinaria o in
deroga per attività equivalenti a quelle del tirocinio.
Per l’azienda ospitante il tirocinio rappresenta una risorsa cui delegare attività che normalmente
vengono accantonate per mancanza di tempo e per selezionare possibili candidati all’assunzione.
L’azienda deve nominare un tutor aziendale, appartenente al settore specifico in cui si inserisce il
tirocinante, con il compito di garantire l’assistenza e la formazione del tirocinante.
ESEMPI DI ATTIVITÀ DA AFFIDARE A UN TIROCINANTE
Premesso che le attività da affidare a un tirocinante sono in stretta relazione con il progetto
formativo di ogni singolo tirocinio e con le sue finalità, a titolo esemplificativo riportiamo uno
schema di attività che possono essere affidate a un tirocinante in relazione a livello e tipologia di
formazione dello stesso. Lo schema che segue è tratto dalla pubblicazione “Il manuale del tirocinioguida pratica per imprese enti formativi” edito a cura di AIB e ISFOR 2000, in collaborazione con
Università degli Studi di Brescia e Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia (2003).
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attività di tirocinio
livello di istruzione del tirocinante
Riordino o creazione archivi
Ragioneria
Aggiornamento database
Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
Periti informatici
Ottimizzazione comunicazione interna
Liceo classico
Redazione di materiale informativo
Facoltà di Scienze Umane e Sociali
Redazione di opuscoli o di newsletter
Traduzione materiale vario
Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
Ricerca di mercati esteri
Liceo linguistico
Facoltà Linguistiche
Ricerche di mercato
Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
Ideazione di piani di marketing
Facoltà Economiche
Redazione di brochure
Archiviazione documenti contabili
Ragioneria
Assistenza nelle fasi di impostazione e gestione del
sistema di rilevazione dei costi
Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
Facoltà Economiche
Assistenza alle attività produttive e logistiche
Periti tecnici
Assistenza alle attività di industrializzazione e
progettazione
Facoltà di Ingegneria e Scientifiche
Assistenza alle attività di amministrazione, gestione e
sviluppo del personale.
Ragioneria
Periti aziendali e corrispondenti in lingue estere
Facoltà Economiche e Giuridiche
Facoltà di Scienze Umane e Sociali
Miglioramento della funzionalità di siti Internet e
Intranet
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Periti informatici
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Ragionieri programmatori
Licei scientifici sperimentali
Facoltà di Ingegneria e Scientifiche
REALIZZAZIONE DEL TIROCINIO
La realizzazione di un tirocinio passa attraverso le seguenti fasi:
1. incontro domanda-offerta
2. attivazione ed espletamento delle procedure burocratiche necessarie all’avvio
3. svolgimento del tirocinio e suo monitoraggio/tutoraggio
4. conclusione dell’esperienza
Di seguito approfondiamo ognuno di questi quattro aspetti.
1. Incontro domanda-offerta
Chi intende svolgere un tirocinio formativo, per reperire informazioni e opportunità, può rivolgersi
direttamente alle aziende di suo interesse. Un altro modo per reperire offerte di tirocinio può essere
quello di fare riferimento a sportelli di vari enti e servizi che svolgono attività volte a favorire il
contatto con le aziende che ricercano stagisti. Vediamo in dettaglio come procedere.
Quando si decide si fare un’esperienza di tirocinio, la prima cosa è individuare quali aziende sul
territorio svolgono attività produttive considerate interessanti in relazione alla propria formazione,
ai propri interessi, alle scelte lavorative future. Individuate le aziende, si può contattarle per
verificare se sono disposte a accogliere tirocinanti.
Sostanzialmente, due sono i passaggi, uno di tipo informativo, l’altro di tipo operativo.
Prima di tutto è utile conoscere il territorio per selezionare i settori economici di aziende che negli
ultimi anni hanno mostrato trend positivi di sviluppo. Le imprese che presentano segnali di crescita
potenziale, probabilmente, saranno disposte ad accogliere tirocinanti per eventuali incrementi
organici. L’analisi del territorio può avvenire tramite diverse fonti, quali ad esempio:
- servizi di informazione, orientamento, assistenza svolti dalle Camere di Commercio, dai centri per
l’impiego e dalle associazioni di categoria.
- siti che pubblicano ricerche di mercato e tendenze di settore, dove spesso è possibile reperire
pubblicazioni specifiche di carattere statistico o socio-economico, ad esempio rapporti Banca
d’Italia, Censis, Istat, Isfol, Eurisko.
Conosciuto il contesto, occorre attivarsi alla ricerca delle opportunità. Gli sportelli stage dei vari
enti promotori o intermediari raccolgono indirizzi di aziende disponibili a reclutare tirocinanti e
gestiscono apposite banche dati classificando curricula e disponibilità degli aspiranti tirocinanti.
Può essere utile anche rivolgersi direttamente alle aziende. Non tutte, infatti, prendono in
considerazione esclusivamente candidature provenienti da enti promotori o sportelli-stage.
In concreto, per reperire offerte di tirocinio si può fare riferimento a:
- Centri per l’Impiego: svolgono attività di incontro domanda-offerta per tirocini, pubblicano ricerca
di tirocini da parte delle aziende e ricevono candidature da parte degli aspiranti tirocinanti; inoltre,
come precedentemente detto, svolgono per legge funzione di ente promotore.
Sul portale vengono pubblicate settimanalmente le offerte di tirocinio e si trovano informazioni
generali (normativa di riferimento, modulistica ecc.)
- Università/Accademie: gli atenei e gli istituti dell’Alta Formazione e Specializzazione Artistica e
Musicale gestiscono, solitamente attraverso gli uffici per il servizio allo studio, servizi post laurea di
placement e di orientamento al lavoro per i propri neolaureati/diplomati. Oltre a favorire il contatto
tra gli studenti e aziende che ricercano tirocinanti, rientrano tra gli enti che possono essere
promotori di tirocini
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- Associazioni di categoria: possono essere un valido aiuto per reperire offerte di tirocinio, basta
mettersi in contatto con l’ufficio che se ne occupa
- Fondazione CRUI: promuove e gestisce i programmi di tirocinio sia per l’Italia, presso Ministeri o
Enti di rilievo nazionale, che per l’estero. I programmi sono rivolti a laureandi e neolaureati iscritti
in una delle Università partecipanti al programma.
Fondazione Crui
piazza Rondanini 48 - 00185 Roma
tel. 0668441399 (ufficio progetti e tirocini)
[email protected]
www.fondazionecrui.it/tirocini
2. Attivazione ed espletamento delle procedure burocratiche necessarie all’avvio
L’attivazione del tirocinio avviene mediante la sottoscrizione di una convenzione di tirocinio tra
azienda ospitante, soggetto promotore e tirocinante.
Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo predisposto secondo i modelli definiti
dalle regioni, sottoscritto dai 3 soggetti coinvolti e strutturato in quattro sezioni:
- anagrafica (dati del tirocinante, dell’azienda, dell’ente promotore, del tutor aziendale, dal
tutor formativo)
- elementi descrittivi del tirocinio (tipologia del tirocinio, settore economico dell’azienda,
sede di svolgimento, durata, entità dell’importo corrisposto)
- specifiche del progetto formativo (attività da affidare al tirocinante, obiettivi del tirocinio,
competenze da acquisire)
- diritti e doveri delle parti.
Il soggetto promotore deve garantire al tirocinante il rispetto dell’obbligo assicurativo per gli
infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile verso terzi presso una compagnia
assicuratrice di fiducia. Le Regioni possono assumere a proprio carico tale onere. Se il soggetto
promotore è un ente pubblico, nelle convenzioni si possono trasferire tali oneri in capo al soggetto
ospitante.
Anche se il tirocinio non mette in essere un rapporto di lavoro, l’azienda ospitante ha l’obbligo di
comunicazione obbligatoria di instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione dei un rapporti di
lavoro, secondo i modelli unificati definiti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali.
3. Svolgimento del tirocinio
Il soggetto promotore ha il compito di presidiare lo svolgimento e la qualità del tirocinio. In
particolar modo, supporta gli altri due soggetti nella fase di avvio e nelle procedure burocratiche,
individua un tutor formativo, rilascia l’attestazione dei risultati, relaziona annualmente alla regione i
risultati dei tirocini promossi in relazione all’inserimento lavorativo.
Il tutor nominato dal soggetto promotore:
- collabora alla stesura del progetto di tirocinio
- coordina il percorso di tirocinio
- monitora l’andamento del tirocinio
- acquisisce dal tirocinante informazioni sull’esperienza svolta
- concorre a redigere l’attestazione finale
Il tutor formativo è dunque il soggetto deputato a mantenere il dialogo tra l’azienda ospitante e il
tirocinante e deve svolgere continuamente (non solo nelle fasi di avvio del tirocinio) attività di
supporto e orientamento per il tirocinante.
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Il soggetto ospitante nomina un tutor aziendale, che è responsabile dell’attuazione del piano
formativo e affianca il tirocinante in azienda. Il tutor viene scelto tra i dipendenti che abbiano
esperienza professionale tale da garantire la formazione del tirocinante.
In particolare:
- favorisce l’inserimento del tirocinante
- promuove l’acquisizione delle competenze secondo il progetto formativo
- aggiorna la documentazione relativa al tirocinio, ad esempio i registri
- accompagna e supervisiona il percorso formativo
Tutor aziendale e tutor formativo collaborano per definire le condizioni organizzative e didattiche
favorevoli all’apprendimento, monitorare lo svolgimento del tirocinio e lo stato di avanzamento del
percorso formativo, attestare l’attività svolta nel tirocinio.
Il tirocinante deve svolgere le attività previste dal progetto formativo concordate con il tutor,
rispettare il regolamento aziendale - in particolare le norme riguardanti la sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro - mantenere la riservatezza sulle informazioni con cui viene a contatto durante il
tirocinio, seguire le indicazioni del tutor aziendale e rapportarsi a lui per qualsiasi necessità.
Il tirocinante ha diritto di sospendere il tirocinio per maternità o malattia prolungata (la malattia che
si protrae per un periodo pari o superiore a un terzo della durata complessiva del tirocinio). Il
periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Lo svolgimento del tirocinio viene solitamente documentato nel registro, documento - obbligatorio
nel caso di tirocini formativi finanziati da risorse pubbliche - nel quale lo studente annota le attività
quotidiane e firma la presenza. Il registro deve essere firmato sia dal tutor formativo che da quello
aziendale e costituisce un’utile strumento di feedback dell’esperienza.
Esistono anche altri strumenti che sovente vengono utilizzati per valutare l’esperienza di stage:
- un questionario d’ingresso, per conoscere le aspettative del tirocinante, con domande di interesse
anche per l’impresa
- schede di verifica delle attività, per monitorare il rispetto dei tempi, dei contenuti e degli obiettivi,
che possono essere compilate sia dal tutor aziendale che dal tirocinante
- colloqui periodici tra azienda e tirocinante, per permettergli di discutere direttamente con il
referente dell’area stage e il tutor aziendale problemi e aspetti positivi dell’esperienza che sta
facendo
- colloqui periodici tra azienda e enti promotori, in modo tale che i due tutor possano individuare
forme di consultazione e scambio di informazioni sull’andamento del tirocinio.
4. Conclusione del tirocinio
Al termine del tirocinio viene redatta una relazione a cura del tirocinante e del tutor formativo, che
costituisce un rendiconto del tirocinio svolto, dell’attività effettuata durante tutto il periodo, delle
competenze professionali e trasversali acquisite e delle considerazioni personali sull’esperienza. La
relazione finale ha una duplice valenza, sia per il tirocinante, sia per l’azienda, per la quale può
costituire un’importante fonte di riflessione.
L’azienda dal canto suo redigerà una scheda di valutazione finale da consegnare all’ente promotore.
Le “Linee guida” prevedono che al termine del tirocinio venga rilasciata un’attestazione dei risultati
e delle competenze acquisite con il tirocinio. Se possibile, si fa riferimento a una qualificazione
inserita nel repertorio nazionale previsto dalla legge 92/2012.
L’esperienza di tirocinio dovrà essere registrata sul libretto formativo del cittadino (documento che
raccoglie e documenta le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori, nonché le
competenze da essi comunque acquisite nella scuola, nella formazione, nel lavoro, nella vita
quotidiana), secondo le modalità previste da Regioni e Province autonome.
Le attività svolte nel corso di un tirocinio hanno valore formativo e, una volta certificate dall’ente
promotore, possono essere riportate nel curriculum dello studente e del lavoratore.
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ALTRE TIPOLOGIE DI TIROCINIO
TIROCINIO ESTIVO DI ORIENTAMENTO
E’ una tipologia di tirocinio rivolta esclusivamente a giovani o adolescenti iscritti all’università o
presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado e ha come finalità l’acquisizione di competenze
spendibili nel mondo del lavoro agevolandone le scelte professionali future.
Il tirocinio si svolge per una durata massima di tre mesi, anche risultanti dalla somma di più tirocini,
nel periodo estivo che intercorre tra la fine dell’anno scolastico o accademico e l’inizio di quello
successivo (dal giorno successivo al termine delle lezioni a quello precedente l’inizio dell’anno
successivo).
Il tirocinio estivo di orientamento è stato introdotto con l’art. 60 del D.Lgs n.276/2003 e
regolamentato dalla successiva circolare del Ministero del Lavoro n.32/2004, al fine di assicurare a
adolescenti e giovani un ulteriore strumento di formazione e orientamento. La disciplina di questo
istituto spetta alle Regioni.
Questa tipologia di tirocinio è promossa dagli stessi enti che possono promuovere i tirocini
formativi e di orientamento. E’ progettato, tutorato e valutato sotto la responsabilità dell’ente
promotore e in ogni caso in stretto raccordo con l’istituzione scolastica o universitaria cui
appartiene il tirocinante; il soggetto promotore garantisce quindi la presenza di un tutor responsabile
didattico-organizzativo. Se l’ente promotore non è l’istituzione scolastica/universitaria cui
appartiene il tirocinante, essa può comunque nominare un tutor formativo interno che guidi il
tirocinante in collaborazione con il tutor dell’ente promotore.
L’ente promotore provvede a stipulare una convenzione di tirocinio con l’impresa o le associazioni
di categoria e ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e sulla responsabilità
civile per danni a terzi presso impresa assicuratrice di fiducia.
Alla convenzione deve essere allegato un progetto di tirocinio e di addestramento pratico; il tutto
deve essere inviato agli organismi competenti.
L’azienda non ha limiti nell’ospitare tirocinanti di questo tipo. Deve nominare un tutor aziendale
cui il tirocinante fa riferimento nel contesto operativo.
Per i tirocini estivi non è prevista una retribuzione. L’azienda ospitante può però decidere di elargire
al tirocinante una “borsa lavoro” per un importo massimo di 600 euro.
Le attività svolte nel corso del tirocinio possono avere valore di credito formativo e, se debitamente
certificate dall’ente promotore, essere riportate nel curriculum.
TIROCINIO DI REINSERIMENTO/INSERIMENTO LAVORATIVO E A FAVORE DI
DISABILI E SOGGETTI SVANTAGGIATI
Il tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo è mirato al recupero occupazionale di soggetti
privi di occupazione (disoccupati e inoccupati), compresi i lavoratori in mobilità. L’attivazione è
subordinata al requisito dell’iscrizione al centro per l’impiego. La disciplina di questa tipologia di
tirocinio è interamente affidata alle Regioni. La durata non può eccedere i 12 mesi.
Il tirocini a favore di disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali è previsto dalla Legge 68/1999
come una delle modalità per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Può avere una durata
massima di 24 mesi.
Il tirocinio a favore di soggetti svantaggiati (individuati ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge
381/1991) ha durata massima di 12 mesi.
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TIROCINIO CURRICULARE
E’ il tirocinio inserito in un piano di studi di università, istituti scolastici, istituti professionali e che
ha come finalità di affinare il processo di apprendimento. Il tirocinio costituisce, quindi, una forma
di alternanza scuola-lavoro e deve essere promosso dall’istituzione formativa frequentata dallo
studente. La sua finalità non è dunque quella dell’inserimento lavorativo, bensì di completare la
formazione dello studente.
Questo tirocinio è escluso dalle linee guida sui tirocini. Il tirocinio curriculare si sostanzia allorché
sono presenti contemporaneamente queste tre condizioni:
-
-
è promosso da un’università o un istituto di istruzione universitaria che rilasci titoli
accademici, un’istituzione scolastica che rilasci titoli aventi valore legale, un centro di
formazione professionale convenzionato con la Regione
è promosso nei confronti degli studenti dell’istituzione
è svolto durante la frequenza del corso di studi, anche se non in funzione del diretto
riconoscimento di crediti
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ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI SUL TIROCINIO
Il tirocinio deve essere visto come un’opportunità formativa e di orientamento e non come una
scorciatoia per l’inserimento lavorativo; solo così infatti si evita a delusione conseguente alla
cessazione dell’esperienza di tirocinio non seguita da una proposta di lavoro. Anche se il numero di
tirocini attivati è aumentato in misura considerevole negli ultimi anni, in Italia non ne sono ancora
state sfruttate completamente le potenzialità rispetto ad altri paesi europei, dove è invece
considerato un passo fondamentale nella formazione al lavoro.
Dopo aver letto questo opuscolo, risulta chiaro che il tirocinio formativo e di orientamento è sempre
un rapporto giuridico triangolare tra tirocinante, azienda ospitante ed ente promotore. Pertanto,
ogniqualvolta un’azienda offra un “tirocinio” al di fuori di questa struttura organizzativa, nasconde
in realtà il reclutamento di manodopera a costo zero per lo svolgimento di mansioni poco
qualificate. Un’esperienza di questo tipo non apporta ovviamente tutti i benefici di cui abbiamo
parlato precedentemente (formazione, orientamento, certificazione) e come tale va evitata.
E’ utile ricordare a chi studia ancora, che il tirocinio può diventare un momento significativo per
concludere la carriera scolastica e per avvicinarla al mondo del lavoro.
E’ utile, infine, informarsi bene sulle caratteristiche dell’azienda in cui si andrà a fare il tirocinio
(ragione sociale, numero di dipendenti, fatturato, servizi-prodotti, clientela ecc.) per capire se
realmente soddisferà le esigenze di formazione e di orientamento che ci si è prefissati.
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RISORSE IN RETE
www.polaris.unioncamere.it
Portale del sistema delle Camere di Commercio (Unioncamere) per l’orientamento, i tirocini e
l’alternanza scuola-lavoro, con offerta di servizi informativi, organizzativi e didattico-formativi per
la promozione e la diffusione di percorsi in alternanza incentrati sulla realizzazione di tirocini
formativi e di orientamento.
www.ifoa.it
Portale del Centro di Formazione e Servizi delle Camere di Commercio. Offre ricerca e selezione
del personale per tirocini formativi per conto delle aziende clienti.
www.repubblicadeglistagisti.it
Portale nato per approfondire le tematiche relative al tirocinio in Italia con forum, approfondimenti,
annunci.
www.almalaurea.it
Il sito del consorzio interuniversitario Almalaurea offre diversi servizi ai laureati, tra i quali
inserimento del proprio curriculum e offerte di stage.
http://orientaonline.isfol.it/
Banca dati ISFOL con informazioni per il lavoro, ampie schede professionali.
www.fondazionecrui.it
Portale della fondazione Crui, ente che collabora con diverse istituzioni ed enti che operano a livello
nazionale per offrire agli studenti degli atenei italiani alcune opportunità di tirocinio di sicuro valore
formativo.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
L. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”
art. 1, comma 34.
Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante “Linee guida in materia di tirocini” del 24 gennaio 2013.
Circolare ministeriale n. 24/2011 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “art. 11 del
decreto legge 14 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali in materia di tirocini formativi: primi
chiarimenti.
Circolare ministeriale n. 32/2004 – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Tirocini estivi
di orientamento di cui all’art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003”.
L. 68/1999 art. 11, comma 2 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
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Stampato dal Comune di Brescia - Settore Diritto allo Studio, Politiche Giovanili, Sport e Rapporti con l'Università.
Redazione a cura della Tempo Libero Società Cooperativa Sociale – ONLUS per conto di Informagiovani – un servizio di
Politiche Giovanili del Comune di Brescia
Edizione: Giugno 2013