LA CORTE DEI CONTI

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REPUBBLICA ITALIANA
SENT. N. 1/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai Magistrati:
Giovanni COPPOLA
Presidente
Luigi GILI
Consigliere relatore
Tommaso PARISI
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 19286 del registro di segreteria ad istanza
della Procura regionale per il Piemonte contro:
■
Associazione “Premio Grinzane Cavour”, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Costigliole d’Asti
(AT), presso il Castello di Rorà, e con sede amministrativa in Torino,
via Montebello n. 21 (C.F. 90007070049), c/o il suo legale
rappresentante commissario liquidatore dott. Enrico Stasi, residente in
Torino, via Clemente n. 6;
■
Associazione “Antenna Culturale Europea”, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, p.zza
Castello n. 9 (C.F. 97625350018), c/o il suo legale rappresentante
SORIA Giuliano, residente in Torino, via Montebello, n. 21;
■
Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, con sede legale in
Torino, p.zza Castello n. 9 (C.F. 97572710016), in persona della
liquidatrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Simona
Stochino, rappresentata e difesa, per delega a margine dell’atto di
costituzione in giudizio, dagli avv. ti Riccardo Ludogoroff (C.F. LDG
RCR 48T03 L219H) e Alberto Ferrero (C.F. FRR LRT 74H30 L219A)
presso lo studio dei quali in Torino, corso Montevecchio n. 50 è
elettivamente domiciliata;
■
Associazione “Studi Iberici”, con sede legale in Torino, via
Montebello n. 21 (C.F. 05194970017), in persona del legale
rappresentante SORIA Giuliano, residente in Torino, via Montebello,
n. 21;
■
Associazione “Italian Culinary Institute For Foreigners –
I.C.I.F.”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede
legale in Torino, c.so Siccardi n. 11 (P. IVA 06125450012), rappresentata
e difesa tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dal Prof. Avv.
Massimo
Occhiena
(C.F.
CCHMSM68L03L219C)
e
dall’Avv.
Alessandra Cardella (C.F. CRDLSN72P52L219F), in forza di delega 27
dicembre 2013 depositata in segreteria il 21 gennaio 2014 ed
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Alessandra
Cardella in Torino, via Pietro Micca n. 21;
■
SORIA Giuliano, nato a Costigliole d’Asti (AT) il 20.02.1951,
residente a Torino, via Montebello n. 21 (C.F. SRO GLN 51B20 D119
B);
2
■
LIBRALON Bruno, nato a San Giorgio delle Pertiche (PD) il
19.11.1945, residente a Finale Ligure (SV), via Torino n. 61/4 (C.F. LBR
BRN 45S19 H839 V), rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra
Cardella (C.F. CRDLSN72P52L219F), in forza di delega in calce all’atto
di costituzione in giudizio, ed elettivamente domiciliato presso lo
studio del difensore in Torino, via Pietro Micca n. 21;
■
SORIA Angelo, nato a Costigliole d’Asti (AT) il 2.11.1949,
residente in Asti, fraz. Castiglione n. 190A (C.F. SRO NGL 49S02 D119
J), rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Cardella (C.F.
CRDLSN72P52L219F), in forza di delega in calce all’atto di
costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio
del difensore in Torino, via Pietro Micca n. 21.
Visti gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 12 novembre 2014, il Consigliere
relatore dr. Luigi GILI, gli Avv.ti Alessandra CARDELLA per i
convenuti Angelo SORIA, LIBRALON Bruno e per l’Associazione
I.C.I.F., l’Avv. Riccardo LUDOGOROFF per l’Associazione “Civiltà dei
Territori Letterari” nonchè il Pubblico Ministero in persona del Vice
Procuratore Generale dr. Giancarlo ASTEGIANO;
Visti il regio decreto 13 agosto 1933, n.1038, il decreto-legge 15
novembre 1993, n.453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n.19 e la
legge 14 gennaio 1994, n.20.
Ritenuto in
3
FATTO
Con atto di citazione depositato in data 20 settembre 2013 la Procura
regionale espone di aver conferito al Nucleo di Polizia Tributaria –
Gruppo Tutela Spesa Pubblica – Sez. Accertamento Danni Erariali
della Guardia di Finanza di Torino una delega d’indagine diretta ad
accertare i profili di illecito amministrativo-contabile della vicenda
riguardante una serie di fatti di malversazione ai danni dello Stato,
della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di Torino ad
opera del prof. Giuliano SORIA, presidente dell’Associazione “Premio
Grinzane Cavour”, attualmente posta in liquidazione
(liquidatore
giudiziale nominato dal Presidente del Tribunale di Torino, ai sensi
dell’art. 11 disp. att. c.c., il dr. Enrico STASI).
L’attività d’indagine, illustrata nella relazione della p.g. delegata (prot.
n. 0414639/11) trasmessa all’Ufficio requirente l’11 novembre 2011, si è
concentrata sull’Associazione “Premio Grinzane Cavour”, dotata di
personalità giuridica, con sede legale a Costigliole d’Asti (AT) presso il
Castello di Rorà e sede amministrativa a Torino Via Montebello n. 21,
nel tempo, beneficiaria di plurime contribuzioni pubbliche, anche per
importi ingenti, da parte di vari soggetti istituzionali.
Espone la Procura contabile che nel corso delle indagini preliminari è
stata accertata la distrazione di ingenti fondi pubblici, concessi per le
finalità di promozione culturale perseguite dall’Associazione “Premio
Grinzane Cavour”, con la conseguente iscrizione del prof. Giuliano
4
SORIA per i reati previsti dagli artt. 314, 316 bis e 640 bis c.p.
L’attività investigativa dei P.M. torinesi, in relazione al procedimento
penale n. 25958/08 R.G.N.R., si è conclusa il 19.04.2010, con la richiesta
di rinvio a giudizio e con il successivo rinvio a giudizio disposto dal
G.U.P. di Torino in data 15.11.2010 (all. n. 1 alla relazione G.d.F.), nei
confronti, fra l’altro, delle seguenti persone sottoposte ad indagini:
- SORIA Giuliano, SORIA Angelo, fratello del primo e già dirigente
(ora in quiescenza) della Regione Piemonte, titolare della Direzione
Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale – Settore
Comunicazione Istituzionale della Giunta, nonché LIBRALON Bruno
per una pluralità di condotte, poste in essere anche mediante concorso
in singole ipotesi integranti reati con effetti finanziari e patrimoniali a
carico dell’Erario.
Le ipotesi di reato per cui i sopramenzionati soggetti sono stati tratti a
giudizio (v., relativo decreto che dispone il giudizio con indicazione
analitica degli importi in contestazione) dinanzi al Tribunale di Torino
sono le seguenti:
A) SORIA Giuliano, imputato per i reati di cui agli artt. 81
cpv., 110, 316 bis c.p., 646 c.p. e 61 nn. 7 e 11 – c.p. perché, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in qualità
di Presidente dell’Associazione “Premio Grinzane”, avendo ricevuto
da Enti pubblici quali il Ministero dei Beni Culturali e la Regione
Piemonte, contributi, sovvenzioni e finanziamenti destinati a favorire
5
iniziative dirette alla realizzazione d’attività di pubblico interesse,
nonché per lavori di ristrutturazione da eseguirsi presso il Castello di
Rorà, Palazzo Grinzane e Museo del Territorio ubicati in Costigliole
d’Asti,
non
li
destinava
integralmente
alle
predette
finalità,
utilizzandone percentuali rilevanti, nella misura di seguito indicata,
per finalità comunque estranee a quelle per le quali erano stati erogati
e segnatamente:
(1) € 800.000, corrisposti per il pagamento parziale dell’unità
immobiliare sita in Torino, Via Montebello n. 21, adibita ad abitazione
privata di SORIA Giuliano, allo stesso intestata (settembre 2006);
(2) € 245.564,25, corrisposti per lavori dichiaratamente svolti
presso il Castello di Costigliole d’Asti in comodato alla predetta
associazione, in realtà effettuati presso le abitazioni private dello stesso
Giuliano SORIA in Ospedaletti, a Parigi, ed a Torino, via Montebello n.
21 (agosto 2004; dicembre 2008);
(3) € 149.980,36, corrisposti per lavori dichiaratamente svolti
presso il Castello di Costigliole d’Asti (AT) in comodato alla predetta
associazione, in realtà effettuati presso le abitazioni private di SORIA
Giuliano, in Ospedaletti (IM), in Parigi (Francia), ed in Torino, Via
Montebello n. 21 (agosto 2004; dicembre 2008);
(4) € 48.000, corrisposti per lavori dichiaratamente svolti
presso il Castello di Costigliole d’Asti, in comodato alla predetta
Associazione “Premio Grinzane”, in realtà effettuati presso le
6
abitazioni private di SORIA Giuliano a Parigi ed a Torino, via
Montebello n. 21 (luglio 2006; luglio 2008);
(5) € 131.873,89, pari alla differenza tra il contributo erogato
dal Ministero della Salute di € 156.000, per l’iniziativa “Corsie di
Lettura” organizzata dall’Associazione “Premio Grinzane” e i costi
realmente sostenuti dalla predetta associazione per l’iniziativa posta in
essere per l’importo di € 24.126,11 (luglio 2008);
(6) € 777.373,09, corrisposti per il pagamento di fatture emesse
dalle società Com’Media S.r.l. (già Com’Media S.n.c., con sede a
Torino, Via Colombo n. 1, esercente l’attività di ideazione campagne
pubblicitarie) e Le Terre del Fre’ S.r.l. (con sede a Torino, Via Valfrè n.
16, esercente attività di servizi), società amministrate da PEZZINO
Carmelo, nei confronti dell’Associazione “Premio Grinzane”, e delle
Associazioni “Civiltà dei Territori Letterari” e “Antenna Culturale
Europea”, a fronte di operazioni inesistenti, consentendo a SORIA
Giuliano, cui PEZZINO Carmelo ha riconsegnato il denaro contante
corrispondente all’85 % dell’imponibile recato da ciascuna fattura, di
sottrarre alla destinazione per la quale erano stati concessi, i fondi
provenienti dalla Regione Piemonte e dal Ministero per i Beni
Culturali (anno 2004 e anno 2009);
(7) finanziamenti pubblici per € 608.266,30, malversati per
prestazioni rese in favore di SORIA Giuliano e per € 987.185,55
impiegati dall’Associazione “Premio Grinzane” in acquisto di beni e
7
servizi estranei al vincolo di destinazione (anno 2004 e anno 2009).
B) SORIA Giuliano è poi imputato per i reati di cui all’art.
640 bis c.p. poiché, agendo in concorso con PEZZINO Carmelo,
mediante artifici e raggiri, ha posto in essere le seguenti condotte
illecite:
(1) nel giugno 2007 SORIA Giuliano, in qualità di Presidente
dell’Associazione “Premio Grinanze” ha presentato al Comune di
Roma, una richiesta tesa ad ottenere un contributo per la realizzazione
dell’evento “Premio Grinzane Junior”, in programma a Roma
dichiarando falsamente, al predetto Ente locale, che per meri motivi
organizzativi, la realizzazione dell’iniziativa era stata affidata a
Com’Media S.r.l., società amministrata da PEZZINO Carmelo e, in
realtà, del tutto estranea all’iniziativa dell’Associazione “Premio
Grinzane”. Con tale condotta, SORIA Giuliano e PEZZINO Carmelo si
sono procurati l’ingiusto profitto di € 18.000, che il Comune di Roma
ha erogato in favore di Com’Media S.r.l., importo che PEZZINO
Carmelo successivamente ha versato a SORIA Giuliano, che lo ha
impiegato per finalità estranee alla predetta iniziativa;
(2) PEZZINO Carmelo ha emesso ed inviato, al Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, nel dicembre 2006, una fattura per
“Fornitura volumi per Premio Grinzane Cavour come da distinta allegata e
secondo il vostro ordine”, con relativa richiesta di pagamento, per una
fornitura di volumi in realtà mai avvenuta. Tale condotta ha procurato
8
a SORIA Giuliano l’ingiusto profitto di € 12.000;
C) SORIA Giuliano e SORIA Angelo, in concorso tra loro,
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo
SORIA Angelo nella veste di pubblico ufficiale, dirigente presso la
Regione Piemonte che, per ragione del suo servizio ha avuto il
possesso o comunque la disponibilità del denaro assegnato dal
bilancio dell’Ente al settore citato e da lui diretto, se n’è appropriato
per complessivi € 400.000 e ne ha disposto, senza alcuna ragionevole
giustificazione, l’assegnazione in favore delle Associazioni “Civiltà
Territori Letterari” e “Studi Iberici”. Queste associazioni, seppure
formalmente presiedute da terze persone, sono state gestite in maniera
prevalente da SORIA Giuliano, che ha richiesto unitamente ai loro
presidenti le erogazioni finanziarie puntualmente disposte da SORIA
Angelo, per iniziative cui in realtà l’associazione richiedente è risultata
del tutto estranea e, segnatamente:
- € 60.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione
“Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione
dirigenziale n. 484 del 29.11.2006 (liquidazione dell’importo il
29.01.2007), per la promozione, a livello internazionale, delle realtà
turistiche culturali del territorio del Verbano in occasione del Festival
Grinzane Cinema;
- € 30.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione
“Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione
9
dirigenziale n. 111 del 3.4.2007 (liquidazione dell’importo il
07.05.2007), per lo sviluppo dell’immagine del Piemonte a livello
internazionale in concomitanza con il Prix Grinzane France;
- € 30.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione
“Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione
dirigenziale n. 246 del 07.06.2007 (liquidazione dell’importo il
31.07.2007), per lo sviluppo dell’immagine del Piemonte a livello
internazionale in occasione del Grinzane Masters Award a New York;
- € 30.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione
“Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione
dirigenziale n. 294 del 09.07.2007 (liquidazione dell’importo il
30.07.2007), per lo sviluppo dell’immagine del Piemonte a livello
internazionale in occasione del Premio Grinzane Cavour – Mosca;
- € 30.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione
“Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione
dirigenziale n. 347 del 10.08.2007 (liquidazione dell’importo il
04.09.2007), per lo sviluppo dell’immagine del Piemonte a livello
internazionale in occasione del Premio Grinzane Cavour a Salamanca;
- € 50.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione
“Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione
dirigenziale n. 432 del 18.9.2007 (liquidazione dell’importo il
13.11.2007), per lo sviluppo del territorio del Verbano a livello
internazionale in occasione del Grinzane Cinema;
10
- € 30.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione
“Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione
dirigenziale n. 55 del 27.02.2008 (liquidazione dell’importo il
10.04.2008), per lo sviluppo dell’immagine del Piemonte a livello
internazionale in occasione del Grinzane Brasile;
- € 50.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione
“Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione
dirigenziale n. 118 del 11.04.2008 (liquidazione dell’importo il
06.06.2008), per la promozione dell’immagine del Piemonte a livello
internazionale in occasione del Festival Grinzane Cinema;
- € 30.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione
“Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione
dirigenziale n. 196 del 03.07.2008 (liquidazione dell’importo il
15.09.2008), per lo sviluppo dell’immagine del Piemonte a livello
internazionale in occasione del Premio Grinzane Cavour Ermitage;
- € 30.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione “Studi
Iberici” è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 221 del
07.07.2008 (liquidazione dell’importo il 09.07.2008), per lo sviluppo
dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del
Seminario di Traduzione Letteraria di Gijon e del Premio Espana;
- € 30.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione “Studi
Iberici” è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 263 del
31.07.2008 (liquidazione dell’importo il 29.10.2008), per la promozione
11
dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del
Premio Messico.
D) SORIA Angelo e LIBRALON Bruno sono imputati per i
reati di cui agli artt. 110 c.p. e 314 c.p. perché, con più azioni esecutive
del medesimo disegno criminoso, avendo SORIA Angelo per ragione
del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità del denaro
assegnato dal bilancio dell’Ente al settore da lui diretto, se n’è
appropriato, per la somma di € 38.800 e ne ha disposto, senza alcuna
ragionevole
giustificazione,
in
favore
dell’Associazione
Italian
Culinary Institute For Foreigners (I.C.I.F.), della quale era presidente
LIBRALON Bruno, in relazione ad iniziative ed eventi già realizzati e
conclusi sin dalla richiesta pervenuta alla Regione Piemonte e all’atto
dell’adozione del provvedimento, come di seguito indicato:
- € 13.800, la cui erogazione in favore dell’Associazione I.C.I.F.
è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 100 del 22.04.2004
per l’organizzazione del cocktail e del sommellier in occasione della
presentazione a Los Angeles (U.S.A.) del film “Dopo mezzanotte”;
- € 25.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione I.C.I.F.
è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 285 del 14.07.2006
per la partecipazione all’iniziativa “Art in Life” in Pechino (Cina).
E) LIBRALON Bruno imputato per il reato di cui all’art. 316
bis c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, agendo in qualità di presidente dell’Associazione I.C.I.F.,
12
avendo ricevuto dalla Regione Piemonte contributi, sovvenzioni e
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di
attività di pubblico interesse, per un importo complessivo di €
145.775,48, non li ha destinati integralmente alle predette finalità,
utilizzandoli, nella misura di seguito indicata, per finalità estranee alla
destinazione stabilita all’atto della concessione del contributo e,
segnatamente:
- € 13.622.37, importo erogato dalla Regione Piemonte a
seguito della determinazione n. 494 del 29.11.2004, con la quale è stato
affidato all’Associazione I.C.I.F. l’incarico di creare il Museo del Gusto
in Cina e Brasile per una spesa di € 23.000, parte della quale, nella
misura suindicata, è stata, in realtà, utilizzata per altre finalità;
- € 30.312,01, importo erogato dalla Regione Piemonte a
seguito
della
determinazione
n.
433
del
26.10.2005,
per
la
compartecipazione della Regione all’iniziativa “Savour Piedmont” in
programma a Shanghai dal 4 al 13.11.2005 per una spesa di € 100.000
parte della quale, nella misura suindicata, è stata in realtà utilizzata
per altre finalità;
- € 8.280, importo erogato dalla Regione Piemonte a seguito
della determinazione n. 536 del 29.11.2005, con la quale è stato affidato
all’Associazione I.C.I.F. l’incarico di organizzare una conferenza
stampa e una serata di gala a base di prodotti tipici piemontesi, con
una partecipazione di spesa di € 23.500 parte della quale, nella misura
13
suindicata, è stata, in realtà, utilizzata per altre finalità;
- € 49.061,10, importo erogato dalla Regione Piemonte a
seguito
della
determinazione
n.
134
del
26.04.2005,
per
la
compartecipazione della predetta Associazione all’iniziativa “Le
eccellenze piemontesi in vetrina a Shanghai”, in programma dal 18 al
25.11.2006, per una spesa di € 120.000, parte della quale, nella misura
suindicata, è stata utilizzata per altre finalità;
- € 44.500, importo erogato dalla Regione Piemonte a seguito
della determinazione n. 186 del 26.5.2006, per l’organizzazione di un
ricevimento il 31.05.2006 nella città di Brasilia (Brasile), per una spesa
complessiva di € 44.500, in realtà interamente utilizzata per altre
finalità.
F) LIBRALON Bruno altresì imputato per i reati di cui agli artt. 110 e
640 bis c.p., perchè, agendo in concorso con altri, LIBRALON Bruno in
qualità di presidente dell’Associazione I.C.I.F., mediante artifici e
raggiri, induceva in errore i funzionari ed i dirigenti della Regione
Piemonte sulla regolarità e veridicità delle attestazioni rese e della
documentazione fornita, procurandosi l’ingiusto profitto di € 900.000,
corrisposto in due soluzioni dalla Regione, il 11.10.2007 ed il 15.01.2008
all’I.C.I.F., in relazione ad un finanziamento concesso per la
realizzazione di una struttura didattica all’interno del Castello di Rorà,
a Costigliole d’Asti.
Ciò premesso, il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1467/2013,
14
pronunciata in data 22 marzo 2013, ha condannato SORIA Giuliano,
SORIA Angelo e LIBRALON Bruno, tra l’altro, per i fatti di
malversazione, peculato e truffa, contestati loro, con l’esclusione, per
LIBRALON e SORIA Angelo, dei fatti descritti sopra, al precedente
cap. D).
La sentenza del Tribunale di Torino è stata impugnata da tutti gli
imputati.
All’esito dell’ampia ed approfondita istruttoria compiuta, in funzione
dell’accertamento di danni erariali derivanti dalle condotte contestate
penalmente ai prevenuti, sulla scorta anche delle risultanze del
dibattimento penale celebrato davanti al Tribunale di Torino nonché
degli atti delle indagini preliminari, la Procura contabile, con invito a
dedurre depositato in data 11.04.2012, contestava:
-
un danno erariale di complessivi € 7.340.805,24 subito
dall’Unione Europea, dal Ministero dei Beni Culturali, dal Ministero
della Salute, dalla Regione Piemonte e dal Comune di Roma;
-
una responsabilità amministrativo-contabile, in via principale,
dell’Associazione “Premio Grinzane Cavour”, del sig. SORIA
Giuliano, nella sua qualità di presidente delle Associazioni “Premio
Grinzane Cavour” e “Antenna Culturale Europea”, nonché di
sostanziale dominus delle Associazioni “Civiltà dei Territori Letterari”
e “Studi Iberici”, del di lui fratello SORIA Angelo, nella sua qualità di
Dirigente, all’epoca dei fatti, della Regione Piemonte – Direzione
15
Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale – Settore
Comunicazione Istituzionale, di LIBRALON Bruno, nella sua qualità
di presidente della Associazione “Italian Culinary Institute For
Foreigners – I.C.I.F.”, e dell’Associazione “Antenna Culturale
Europea”;
-
una responsabilità amministrativo contabile di tipo sussidiario
delle Associazioni “Civiltà dei Territori letterari” e “Studi Iberici”, a
titolo di cooperazione colposa nel fatto doloso di SORIA Giuliano e
SORIA Angelo, e dei dipendenti regionali dr. Pierluigi LESCA, già
titolare della Direzione “Bilanci e Finanze” della Regione Piemonte di
reggente del Settore Ragioneria, dr. Giovanni LEPRI, già responsabile
del Settore Ragioneria della Direzione “Bilanci e Finanze” della
Regione Piemonte, e della sig.ra Elisabetta TODARO, già funzionario
contabile incaricata di apporre il “visto di conformità“ sulle determine di
impegno di spesa della Direzione Comunicazione Istituzionale della
Regione Piemonte, retta dal SORIA Angelo, a titolo di omesso
controllo colposo sugli atti e procedimenti di spesa attraverso i quali il
SORIA Angelo avrebbe realizzato talune delle condotte distrattive
contestate.
Successivamente, i signori Angelo SORIA, Bruno LIBRALON,
compresa l’Associazione I.C.I.F., il dr. LESCA, il dr. LEPRI e la sig.ra
TODARO hanno fatto pervenire nei termini le loro deduzioni
difensive.
16
Il sig. SORIA Angelo e i tre dipendenti della Regione Piemonte
chiedevano, altresì, di essere ascoltati personalmente, incombente cui
la Procura provvedeva nelle date del 9.11.2012, 20.02.2013 e del
6.06.2013, per il SORIA Angelo mediante delega alla Guardia di
Finanza di Torino.
Posto che il termine ex art. 5, co. 1, D.L. 453/93 per la decisione
sull’esercizio dell’azione di responsabilità - considerata la decorrenza
dall’ultima delle notificazioni (art. 7, ult. co., R.D. 1038/33) – sarebbe
venuto a scadere il 28.12.2012, con istanza ex art, 5, co. 1, ult. parte,
D.L. 453/93 depositata in data 21 dicembre 2012, l’Ufficio Requirente
instava la Sezione Giurisdizionale regionale per una proroga di mesi
sette per le determinazioni sull’esercizio dell’azione di responsabilità.
Con ordinanza n. 1/2013, depositata in data 17 gennaio 2013, la
Sezione territoriale accordava la proroga richiesta, differendo, quindi,
il termine per il deposito della citazione al 26 luglio 2013.
Con istanza ex art, 5, co. 1, ult. parte, D.L. 453/93 depositata in data
23.07.2013, la Procura instava la Sezione Giurisdizionale regionale per
un’ ulteriore proroga di mesi due per le determinazioni sull’esercizio
dell’azione di responsabilità.
Con ordinanza n. 7/2013, depositata in data 30 luglio 2013, la Sezione
territoriale accordava la seconda proroga richiesta.
Con decreto in data 23 agosto 2013, la Procura disponeva
l’archiviazione della posizione dei dirigenti regionali, rispettivamente,
17
dr. LESCA, dr. LEPRI e la sig.ra TODARO, ritenendo di non poter
configurare a loro carico una responsabilità sussidiaria per omesso
controllo, nei termini prospettati nell’invito.
Quindi, a mezzo dell’atto di citazione introduttivo dell’odierno
giudizio chiedeva la condanna:
In via principale:
a) dell’Associazione “Premio Grinzane Cavour”, a titolo di
dolo attraverso il suo legale rappresentante SORIA Giuliano, al
pagamento di € 6.206.109,45 in relazione alle fattispecie di danno
dettagliate nella parte in fatto della citazione, segnatamente al cap. II,
parr. 1 (€ 802.400), 2 (€ 395.544,61), 3 (€ 43.549,99), 4 (€ 131.873,89), 5 (€
777.373,09), 6 (€ 1.595.451,85), 7 (€ 18.000), 8 (€ 12.000) e 9 (€ 400.000,
quest’ultima in concorso con SORIA Angelo), e al cap. III, parr. 1, 2 e
2.bis (€ 2.029.916,02), in solido, ex art. 1, co. 1 quinques, L. 20/94, con
SORIA Giuliano per tutte le fattispecie di danno erariale sopra
indicate, per complessivi € 6.206.109,45; e, in solido, ex art. 1, co. 1
quinques, L. 20/94, con SORIA Angelo in relazione alla vicenda di cui
al cap. II, par. 9, per € 400.000;
b) del sig. SORIA Giuliano, nella sua qualità di presidente
della Associazione “Premio Grinzane Cavour” e “Antenna Culturale
Europea”, nonché di sostanziale dominus delle Associazioni “Civiltà
dei Territori Letterari” e “Studi Iberici”, a titolo di dolo, al pagamento
di € 6.206.109,45 in relazione alle fattispecie di danno dettagliate nella
18
parte in fatto della citazione, segnatamente al cap. II, parr. 1 (€
802.400), 2 (€ 395.544,61), 3 (€ 43.549,99), 4 (€ 131.873,89), 5 (€
777.373,09), 6 (€ 1.595.451,85), 7 (€ 18.000), 8 (€ 12.000) e 9 (€ 400.000,
quest’ultima in concorso con SORIA Angelo), e al cap. III, parr. 1, 2 e
2.bis (€ 2.029.916,02), in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con
l’Associazione “Premio Grinzane Cavour” per tutte le fattispecie di
danno erariale sopra indicate, per complessivi € 6.206.109,45; e in
solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con SORIA Angelo e con la
stessa Associazione “Premio Grinzane Cavour” in relazione alla
vicenda al cap. II, par. 9, per € 400.000;
c) del sig. SORIA Angelo a titolo di dolo, al pagamento di €
438.800, in relazione alle fattispecie di danno dettagliate nella parte in
fatto della citazione al cap. II, parr. 9 (€ 400.000, in concorso con
fratello SORIA Giuliano) e 10 (€ 38.800, in concorso con LIBRALON
Bruno), in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con SORIA
Giuliano e con l’Associazione “Premio Grinzane Cavour” per €
400.000, in relazione alla vicenda al cap. II, par. 9, per € 400.000, e in
solido con LIBRALON Bruno per € 38.800 in relazione alla vicenda di
cui al cap. II, par. 10;
d) del sig. LIBRALON Bruno, nella sua qualità di presidente
della Associazione ““Italian Culinary Institute For Foreigners –
I.C.I.F.”, a titolo di dolo, al pagamento di € 938.800,00 per le
fattispecie di danno dettagliate nella parte in fatto della citazione al
19
cap. II, parr. 10 (€ 38.800 in concorso con SORIA Angelo) e 12 (€
900.000), in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con SORIA
Angelo per € 38.800, in relazione alla vicenda di cui al cap. II, par. 10;
e)
dell’Associazione
“Italian
Culinary
Institute
For
Foreigners – I.C.I.F.”, a titolo di dolo attraverso il suo legale
rappresentante LIBRALON Bruno, al pagamento di € 938.800,00, per
le fattispecie di danno dettagliate nella parte in fatto della citazione al
cap. II, parr. 10 (€ 38.800 in concorso con SORIA Angelo) e 12 (€
900.000), in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con LIBRALON
Bruno per l’intero importo di € 938.800,00, e con SORIA Angelo per €
38.800 in relazione alla vicenda al cap. II, par. 10, per € 38.800;
f) dell’Associazione “Antenna Culturale Europea”, a titolo
di dolo attraverso il suo legale rappresentante SORIA Giuliano, al
pagamento di € 1.680, per la fattispecie di danno di cui al cap. II, par. 5
della parte in fatto della citazione, limitatamente agli importi da essa
associazione distratti, in solido, ex art. 1, co. 1 quinques, L. 20/94, con
SORIA Giuliano per lo stesso importo.
In via sussidiaria:
a) dell’Associazione “Civiltà dei Territori letterari” al
pagamento di € 280.000, in via sussidiaria rispetto a SORIA Giuliano
e a SORIA Angelo sul maggior importo di € 400.000, in relazione ai
danni erariali derivanti dai fatti di cui al cap. II, par. 9 della parte in
fatto della citazione;
20
b) dell’Associazione “Studi Iberici” al pagamento di € 60.000, in via
sussidiaria rispetto a SORIA Giuliano e a SORIA Angelo sul
maggior importo di € 400.000, in relazione ai danni erariali derivanti
dai fatti al cap. II, par. 9 della parte in fatto della citazione.
Il Pubblico Ministero, rispetto alle contestazioni elevate con l’invito a
dedurre, non ha tenuto conto della somma di euro 195.895,79,
relativamente ad un’ipotesi di distrazione di finanziamenti regionali
erogati all’Associazione I.C.I.F., da parte del presidente della stessa
Associazione LIBRALON Bruno (imputazione di peculato in
concorso, v., citazione, cap. I, par. 2, lett. E).
In sede di invito, il P.M. aveva, infatti, ipotizzato – sulla scorta delle
risultanze delle indagini preliminari – che il sig. LIBRALON Bruno,
avendo ricevuto dalla Regione Piemonte, nella sua qualità di
presidente dell’I.C.I.F., una serie di contributi, sovvenzioni e
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di
attività di pubblico interesse per € 311.000, ne avesse impiegato solo
una parte, per € 145.775,48, per finalità estranee alla destinazione
stabilita all’atto della concessione dei singoli contributi. Ciò in quanto
dall’esame dei giustificativi di spesa, acquisiti dalla p.g. presso
l’Associazione beneficiaria, una parte dei costi sostenuti dall’I.C.I.F. in
relazione all’organizzazione di vari eventi, era stata ritenuta
incompatibile con le manifestazioni finanziate o con le finalità del
contributo ed il corrispondente importo era stato, perciò, ritenuto
21
distratto dalle finalità istituzionali per le quali era stato concesso.
Pertanto, posto che nel corso del processo penale la difesa del sig.
LIBRALON, attraverso produzioni documentali, aveva dimostrato che
le somme ricevute coprivano i costi sostenuti, così da indurre lo stesso
P.M. penale a concludere per l’assoluzione, sul punto, dell’imputato
ed il Tribunale a statuire in conformità,
il Requirente contabile stralciava dalla richiesta di ristoro del danno
erariale, contestato al LIBRALON ed alla Associazione I.C.I.F. con
l’invito a dedurre, la somma di € 195.895,79.
In data 19 marzo 2014, in vista della celebrazione dell’udienza di
trattazione, depositava atto di intervento nel giudizio il signor Luigi
MORELLI (c.f. MRL LGU 60S04 B002Y), residente in Moncucco
Torinese (AT), Loc. San Giorgio n. 26, rappresentato e difeso, per
delega a margine del relativo atto, dagli avv. ti Riccardo Ludogoroff
(c.f. LDG RCR 48T03 L219H) e Alberto Ferrero (c.f. FRR LRT 74H30
L219A) presso lo studio dei quali in Torino, Corso Montevecchio n. 50
si elettivamente domiciliava.
Nel detto atto il signor MORELLI, preliminarmente, rilevava che la
Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, di cui all’atto di citazione
notificatogli, si è sciolta in data 20 luglio 2009 a seguito di
deliberazione in tal senso assunta dall’assemblea dei soci (come da
relativo verbale prodotto in uno con la memoria).
In quell’occasione, a detta dell’interveniente, l’assemblea aveva
22
deliberato
di
sciogliere
anticipatamente
l’Associazione
per
impossibilità del perseguimento dello scopo associativo, nominando
liquidatore della stessa la dottoressa commercialista Simona Stochino.
L’assemblea aveva, inoltre, attribuito al liquidatore “ogni più ampio
potere, nessuno escluso, di disposizione e rappresentanza per la
definizione dei rapporti giuridici pendenti e per la liquidazione del
patrimonio dell’Associazione”.
Ad ogni buon conto, il nominato interveniente formulava rilievi alle
conclusioni della Procura procedente, segnatamente in relazione alla
richiesta
di
condanna
della
citata
Associazione
a
titolo
di
“responsabilità sussidiaria” a fronte di una “responsabilità principale”
asseritamente in capo ad altri e diversi soggetti, concludendo nel senso
dell’infondatezza delle domande proposte da parte attrice nei
confronti dell’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, con piena
assoluzione della stessa e dei suoi rappresentanti da ogni pretesa
risarcitoria (anche derivante da responsabilità in via sussidiaria).
Il convenuto I.C.I.F. – Italian Culinary Institute for Foreigners, in
persona del suo legale rappresentante, Piero Sassone, P. I.V.A.
06125450012, con sede in Torino, corso Siccardi n. 11, si è costituito in
giudizio con comparsa depositata in segreteria il 18 marzo 2014.
Il detto costituito I.C.I.F. risulta rappresentato e difeso tanto
congiuntamente quanto disgiuntamente dal Prof. Avv. Massimo
Occhiena
(C.F.
CCHMSM68L03L219C)
23
e
dall’Avv.
Alessandra
Cardella (C.F. CRDLSN72P52L219F), in forza di delega 27 dicembre
2013, depositata in segreteria il 21 gennaio 2014 con elezione di
domicilio presso lo studio dell’Avv. Alessandra Cardella (C.F.
CRDLSN72P52L219F) in Torino, via Pietro Micca n. 21.
Il signor Bruno Libralon, si è costituito in giudizio con comparsa di
costituzione depositata in segreteria in data 18 marzo 2014.
Il menzionato convenuto risulta rappresentato e difeso dall’Avv.
Alessandra Cardella (C.F. CRDLSN72P52L219F), in forza della delega
in calce al detto atto, nonché elettivamente domiciliato presso lo studio
del menzionato difensore in Torino, via Pietro Micca n. 21.
Sia
l’ICIF
che
il
Signor
Bruno
LIBRALON
si
costituiscono
congiuntamente nel presente giudizio in ordine alle ipotesi di
responsabilità amministrativa, loro contestate, segnatamente:
-
alle vicende di [pretesa] appropriazione di finanziamenti
regionali erogati all’Associazione I.C.I.F., da parte del Dirigente della
Regione Piemonte Angelo SORIA in concorso col presidente della
stessa Associazione LIBRALON Bruno (imputazione di peculato in
concorso, meglio descritta in atto di citazione, al cap I, par. 2, lett. D,
pag. 70 e ss.);
-
ed alle «vicende di [pretesa] distrazione di finanziamenti
regionali erogati all’Associazione I.C.I.F. per la realizzazione della
struttura
denominata
“Orangerie”
all’interno
del
Castello
di
Costigliole d’Asti (imputazione di [truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.]
24
in concorso meglio descritta in atto di citazione, al cap. I, par. 2, lett. F,
pag. 83 e ss.).
I detti convenuti sostengono negli scritti difensivi l’insussistenza
dell’ipotesi di responsabilità amministrativa loro ascritta dalla Procura
Regionale per assenza degli elementi costitutivi relativi alla condotta,
al danno, all’elemento psicologico e al nesso causale.
Preliminarmente, il signor LIBRALON, legale rappresentante dell’ICIF
all’epoca dei fatti, eccepisce che l’azione della Procura Regionale sia
viziata da difetto di legittimazione passiva e, comunque, inammissibile
per difetto dei presupposti applicativi dell’art. 1, co. 1 quinquies, L. n.
20/19945, e ciò per non aver mai il signor Libralon posto in essere «atti
dolosi di personale appropriazione o distrazione di denaro di
pertinenza pubblica».
Il signor Angelo SORIA si è costituito in giudizio con comparsa di
costituzione depositata in segreteria in data 1 aprile 2014.
Il menzionato convenuto risulta rappresentato e difeso dall’Avv.
Alessandra Cardella (C.F. CRDLSN72P52L219F), in forza della delega
in calce al detto atto, nonché elettivamente domiciliato presso lo studio
del menzionato difensore in Torino, via Pietro Micca n. 21.
Il convenuto contesta l’impianto accusatorio, segnatamente, il
riferimento probatorio della Procura contabile alle “conversazioni
intercorse tra i fratelli SORIA, Giuliano e Angelo, riportate
nell’ordinanza cautelare in data 17.04.2009 del G.I.P. di Torino dott.ssa
25
SALVADORI”, che concorrerebbero a “fugare ogni dubbio circa
l’esistenza di un accordo teso a derogare al corretto esercizio della
carica rivestita dal SORIA Angelo presso la Regione Piemonte, al fine
di destinare parte dei fondi pubblici di cui ha potuto disporre alle
associazioni riconducibili al fratello Giuliano” (v., citazione, pag. 47).
Ad avviso della difesa, infatti, tali conversazioni non solo
“…non provano l’esistenza di un accordo fraudolento fra i due fratelli
Soria per distrarre risorse pubbliche dai fini programmati, ma
dimostrano piuttosto che Angelo Soria nella sua qualità di funzionario
regionale:
- non ha mai erogato fondi pubblici, di cui aveva la disponibilità in
ragione del suo ufficio, a favore del Premio Grinzane, senza che ve ne
fossero i presupposti di legge;
- non ha in alcun modo indotto (anche solo esercitando pressioni) i
colleghi, Direttori Regionali, a procedere ad elargizioni a favore del
Premio Grinzane in assenza dei presupposti di legge;
- si è limitato, sulla base della esperienza acquisita, a dare consigli sul
piano personale al fratello, spesso frenandone le spinte” (v., memoria
difensiva).
Indice
sintomatico
di
insussistenza
di
una
responsabilità
amministrativa a carico del signor Angelo SORIA risulta, secondo tesi
di parte, il fatto che le manifestazioni oggetto dei finanziamenti
regionali per cui è causa sono state tutte effettivamente realizzate con
26
“..effettiva
destinazione
dei
fondi
pubblici
erogati
alle
Associazioni…che equivale ad effettiva destinazione al Premio
Grinzane e, dunque, al soggetto che ha materialmente realizzato gli
eventi…”.
Sul punto la difesa precisa che “Ulteriore dimostrazione dell’effettiva
realizzazione degli eventi finanziati è costituita dalla rassegna stampa
relativa agli eventi stessi, che venne prodotta alla Regione Piemonte,
come di prassi, a seguito della loro realizzazione”.
Il convenuto, infatti, in qualità di dirigente responsabile del Settore
Comunicazioni Istituzionali della Giunta Regionale, si sarebbe mosso
al fine di realizzare gli obiettivi, assegnati con deliberazioni della
Giunta Regionale, della Direzione Comunicazione Istituzionale della
Giunta Regionale, conformemente ai budget di spesa (parimenti
stabiliti dalla Giunta Regionale).
Il rilievo pubblico delle manifestazioni finanziate costituirebbe, a detta
della difesa, prova dell’attuazione delle dette finalità di comunicazione
e promozione del territorio piemontese, assegnate dalla Giunta
Regionale
alla
Direzione
Comunicazione
Istituzionale,
con
conseguente conseguimento per la Regione di “un ruolo di visibilità
totale”.
Di conseguenza, secondo la difesa, posto che “l’acquisto a fini
promozionali di un quarto di una pagina di un giornale nazionale o
internazionale avrebbe comportato per la Regione Piemonte un
27
esborso ben più elevato con un ritorno mediatico inferiore, la scelta di
promuovere l’immagine del Piemonte attraverso la concessione di
contributi a eventi quali quelli organizzati dal Premio Grinzane
rispondeva a logiche di buona amministrazione”.
Sulla base di tale postulato, in via preliminare, la difesa richiede
che venga ordinata alla Regione Piemonte l’esibizione o, comunque,
l’acquisizione
di
copia
della
rassegna
stampa
relativa
alle
manifestazioni oggetto del giudizio; in subordine, che venga disposta
dal Collegio una consulenza tecnica d’ufficio per quantificare
l’importo che sarebbe stato speso dalla Regione Piemonte se avesse
acquistato le pagine di giornale che hanno nella stampa nazionale e
internazionale interessato gli eventi finanziati.
Nel merito, viene richiesto di accertare e dichiarare l’insussistenza
delle ipotesi di responsabilità contabile-amministrativa ascritte al
signor Angelo Soria per assenza dei presupposti relativi alla condotta,
al danno, all’elemento soggettivo e al nesso causale sia con riguardo
alle condotte di asserito peculato in concorso con Bruno Libralon sia
con riguardo alle condotte di asserita truffa in erogazioni pubbliche in
concorso con Giuliano Soria.
All’udienza
del
9
aprile
2014,
il
Presidente
della
Sezione,
preliminarmente, rilevava che con l’atto di intervento, depositato dal
signor Morelli Luigi Damiano, era stata eccepita la nullità della
notificazione dell’atto di citazione diretta all’Associazione “Civiltà dei
28
Territori Letterari”, in quanto effettuata a soggetto non legittimato.
Rilevava,
altresì,
che
sussisterebbero
problemi
di
regolare
instaurazione del contraddittorio anche nei riguardi di altri due
convenuti, l’Associazione Antenna Culturale Europea e l’Associazione
Studi Iberici. Ciò in quanto, come si evince dalle relate di notifica, il
signor SORIA Giuliano, cui risultano effettuate le notifiche in qualità
di presunto rappresentante legale delle notificande Associazioni, ha
dichiarato di non esserne più il rappresentante legale.
Il Presidente dava, quindi, la parola al Pubblico Ministero, il quale
chiedeva che fosse ordinato il rinnovo, ex art. 291 c.p.c., della notifica
dell’atto di citazione nei confronti dell’Associazione Civiltà dei
Territori Letterari.
A giudizio del Pubblico Ministero, invece, le notificazioni dell’atto di
citazione
all’Associazione
Antenna
Culturale
Europea
e
all’Associazione Studi Iberici sarebbero regolari: sulla base del
combinato disposto di cui agli artt. 2266 e 1396, ult. Co., c.c., in
relazione alle Associazioni non riconosciute, quali quelle in questione,
l’assenza di un sistema di pubblicità legale in ordine al conferimento
del potere di rappresentanza, ogni causa modificativa od estintiva
della procura dovrebbe essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi
idonei, pena l’inopponibilità ai terzi stessi che abbiano ignorato le
dette cause senza colpa.
Successivamente, il Presidente, dopo aver
29
sospeso l’udienza per
decidere sulla detta questione preliminare, dava lettura alle parti
presenti dell’ordinanza con la quale la Sezione, visto l’art. 291 c.p.c.,
ordinava alla Procura Regionale la rinnovazione della notificazione
dell’atto di citazione nei confronti dell’Associazione “ Civiltà dei
Territori Letterari” entro il 15 giugno 2014, fissando, nel contempo,
l’udienza del 12 novembre 2014 per la prosecuzione del giudizio.
Con la medesima ordinanza la Sezione mandava alla Procura in sede
di accertare e documentare al Giudice, anche tramite delega alla
Guardia di Finanza, la permanenza, alla data delle notifiche predette,
della qualità di rappresentante legale dell’Associazione Studi Iberici e
dell’Associazione Antenna Culturale Europea in capo al signor SORIA
Giuliano, il quale, in precedenza, (v., relate di notifica del 31 ottobre
2013), non ritirando la copia dell’atto, aveva formalmente negato tale
qualità, salvo, successivamente, ricevere gli stessi atti ex art. 138, co. 2,
c.p.c., a mani proprie.
Nell’eventualità che i richiesti accertamenti facessero emergere
l’irregolarità delle notifiche già effettuate, con la stessa ordinanza
l’Ufficio Requirente veniva gravato dell’onere di provvedere alla
rinnovazione delle stesse nei confronti dei soggetti legittimati entro il
15 giugno 2014, chiamandoli in giudizio per l’udienza, come già
fissata, del 12 novembre 2014.
In data 12 agosto 2014 la Procura contabile, attraverso relativa nota di
deposito, dava conto dell’avvenuta notifica dell’atto di citazione per
30
l’udienza del 12 novembre 2014 al nuovo legale rappresentante
dell’associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, in liquidazione,
dott.ssa
Simona
STOCHINO,
presso
il
suo
attuale
recapito
professionale in Torino, via Magenta n. 62.
Precisava la Procura che l’atto da notificarsi era stato consegnato
all’Ufficio U.N.E.P. di Torino in data 9 giugno 2014 per la sua
notificazione all’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” presso la
sede attuale del recapito professionale del liquidatore dott.ssa
STOCHINO e, ciò, in osservanza del termine perentorio fissato dal
Collegio per il 15 giugno 2014. Più in particolare, la notificazione in
oggetto risulta perfezionata per il destinatario al momento della
compiuta giacenza, decorsi dieci giorni dal deposito presso l’Ufficio
Postale della raccomandata con avviso di ricevimento contenente
l’avviso di deposito presso la Casa Comunale: segnatamente, giusta la
dichiarazione prot. n. 394/QD del 3 luglio 2014 dell’Area Logistica
Territoriale Nord Ovest – Servizio Qualità delle Poste Italiane s.p.a. la
compiuta giacenza risulta maturata il 21 giugno 2014, decorsi dieci
giorni
dal
deposito
presso
l’Ufficio
postale
“Torino
Centro
Corrispondenza” e, pertanto, nel rispetto dei termini a comparire di
cui all’art. 163 bis c.p.c., calcolati tra tale data e la data dell’udienza
fissata per il 12 novembre 2014.
Nel contempo, la Procura depositava le risultanze degli accertamenti
delegati alla Guardia di Finanza in merito alla titolarità, in capo al
31
signor SORIA Giuliano, della legale rappresentanza delle Associazioni
“Studi Iberici” e “Antenna Culturale Europea”. In particolare, l’Ufficio
Requirente depositava la relazione prot. n. 0121091/14 del 18 aprile
2014, comprensiva di allegati, predisposta dal locale Nucleo di Polizia
Tributaria – Gruppo Tutela Spesa Pubblica – Sezione Accertamento
danni erariali.
In data 21 ottobre 2014 si costituiva in giudizio l’Associazione Civiltà
dei Territori Letterari in liquidazione, in persona della liquidatrice e
legale rappresentante pro-tempore dott.ssa Simona STOCHINO,
rappresentata e difesa, per delega a margine della relativa comparsa,
dagli Avv.ti Riccardo LUDOGOROFF (c.f.: LDG RCR 48T03 L219H) ed
Alberto FERRERO (c.f.: FRR LRT 74H30 L219A), ed elettivamente
domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Torino, corso
Montevecchio n. 50.
Con l’atto difensivo l’Associazione Civiltà dei Territori Letterari in
liquidazione chiedeva una pronuncia di improcedibilità e/o di
infondatezza delle domande proposte nei suoi confronti dalla Procura
contabile, con conseguente declaratoria di assoluzione della stessa e
dei suoi rappresentanti da ogni pretesa risarcitoria, anche derivante da
responsabilità in via sussidiaria.
All’udienza del 12 novembre 2014 il P.M., chiesta, preliminarmente,
una declaratoria di contumacia nei confronti dei convenuti non
costituiti in giudizio, illustrava in modo dettagliato tutte le richieste
32
oggetto della pretesa giudiziale formalizzata in citazione con
riferimento a tutti i convenuti. Richiedeva, altresì, di respingere tutte le
istanze istruttorie contenute nelle memorie difensive e, confermate le
conclusioni dell’atto di citazione, chiedeva la condanna di tutti i
convenuti negli stessi termini indicati nel medesimo atto.
L’Avv. Riccardo LUDOGOROFF, per
l’ Associazione “Civiltà dei
Territori Letterari”, in persona della liquidatrice dott.sa Simona
Stochino, richiamate le argomentazioni poste alla base delle memorie
di costituzione, ne confermava le conclusioni sottolineando che in sede
penale era stata riconosciuta l’estraneità dell’Associazione Civiltà dei
Territori Letterari e dei suoi rappresentanti dai fatti in questione, e,
soprattutto, che, sulla base della buona fede che avrebbe caratterizzato
l’azione di questi ultimi, non solo non sarebbe stata resa, ex adverso, la
prova del danno e della colpa grave ma che non sussisterebbero
neppure i presupposti per la configurabilità della responsabilità
sussidiaria dedotta da parte pubblica.
L’Avv. Alessandra CARDELLA, a sua volta, nell’interesse ed a difesa
dei convenuti LIBRALON Bruno, Angelo SORIA e Associazione
“Italian Culinary Institute For Foreigners – I.C.I.F., ribadite le
osservazioni già esplicitate negli atti scritti, evidenziava la carenza del
requisito del danno erariale nelle fattispecie oggetto di contestazione
di addebito nei confronti dei propri assistiti.
In particolare, quanto alla vicenda della realizzazione della struttura
33
denominata “Orangerie” all’interno del Castello di Costigliole d’Asti,
la difesa sosteneva che i fondi pubblici erano stati utilizzati per una
struttura di interesse pubblico entrata a far parte della proprietà del
medesimo Comune.
L’Avv.
CARDELLA
concludeva,
pertanto,
insistendo
per
l’accoglimento delle richieste contenute nelle rispettive memorie di
costituzione.
Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
a. Preliminarmente, la Sezione ritiene che, all’esito degli accertamenti,
posti a carico della Procura contabile con l’ordinanza emessa il 9 aprile
2014, diretti ad accertare la riconducibilità della legale rappresentanza,
in capo al signor Giuliano SORIA, dell’Associazione Studi Iberici e
dell’Associazione Antenna Culturale Europea, possa giudicarsi
correttamente eseguita la notificazione dell’atto introduttivo del
giudizio ex art. 145, 2 co., c.p.c.
Ciò per essere stata eseguita la detta notifica al legale
rappresentante delle due Associazioni signor Giuliano SORIA.
Come, infatti, risulta dalle indagine condotte dalla delegata
Guardia di Finanza il citato signor Giuliano SORIA ha sottoscritto,
nell’arco temporale compreso fra il 2000 ed il 2009, tutte le
dichiarazioni fiscali relative alle menzionate Associazioni (v., relazione
34
prot. n. 0121091/14 del 18 aprile 2014, agli atti).
Peraltro, come confermato dalle testimonianze acquisite dalla p.g.
delegata, il signor SORIA Giuliano ha sempre dichiarato ai
commercialisti delle Associazioni di essere il legale rappresentante
delle medesime.
Inoltre, ed a conferma di quanto precede, l’assenza di dichiarazioni
fiscali delle citate Associazioni per gli anni successivi al 2009 (anno in
cui il signor Giuliano SORIA è stato arrestato), non potendo assumere
altro significato che quello di rivelare l’assenza di redditi imponibili
per quegli anni, non consente di desumere l’estinzione delle stesse
Associazioni come soggetti giuridici.
Dai detti elementi acquisiti in corso di causa per il tramite della
Guardia di Finanza ritiene il Collegio che il legale rappresentante delle
Associazioni Studi Iberici ed Antenna Culturale Europea fosse il
signor Giuliano SORIA, il quale ha personalmente ritirato la citazione.
Conseguentemente,
il
Collegio,
accertata
la
regolarità
della
notificazione dell’atto di citazione e la mancata costituzione dei
convenuti Giuliano SORIA, Associazione “Premio Grinzane Cavour”,
Associazione “Antenna Culturale Europea” ed Associazione “Studi
Iberici”, ne dichiara la contumacia ai sensi dell’art. 171, c. 3, c.p.c. (in
tal senso ex plurimis, Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, n. 408/2013; Sez.
giur. Veneto, n. 200/2013; Sez. Giur. Piemonte, n. 126/2013).
b. Sempre in via preliminare, passando ad esaminare l’intervento in
35
giudizio del signor Luigi MORELLI, già rappresentante legale
dell’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, la Sezione prende
atto di quanto precisato in udienza dal difensore ed a sua volta non
avversato dal PM di udienza.
Il difensore, infatti, a conferma di quanto già emergente dallo scritto
difensivo relativo alla costituzione in giudizio dell’Associazione stessa
(v., comparsa depositata in data 21 ottobre 2014), ha dichiarato che
deve intendersi non più coltivato l’intervento a suo tempo
formalizzato, e ciò trattandosi di atto superato dalla manifestata
volontà della stessa Associazione di essere presente nell’odierno
giudizio in qualità di parte.
c. Venendo, ora, ad affrontare la questione della
giurisdizione, la
Sezione ritiene di ribadire quanto da tempo statuito dalle Sezioni Unite
della Corte di cassazione (ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003),
vale a dire che può ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice
contabile ogniqualvolta il soggetto danneggiato, indipendentemente
dalla sua natura pubblica o privata, utilizzi risorse pubbliche per lo
svolgimento della sua attività.
Infatti, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. Civ., n. 4511 del 1° marzo 2006, che ha
affermato la giurisdizione del giudice contabile nei riguardi di un
soggetto di diritto privato percettore di contributi pubblici, nonchè
Cass. SS.UU., n. 1377 del 25 gennaio 2006, ove si afferma che la natura
36
di diritto privato del soggetto non è di ostacolo alla configurazione
della responsabilità per danno erariale), il giudizio di responsabilità
patrimoniale nei confronti di soggetti convenuti per rispondere di
pregiudizio erariale (ancorché non si tratti né di funzionari, né di
amministratori pubblici) rientra nella giurisdizione di questa Corte dei
conti (v., giurisprudenza consolidata del giudice contabile, ex
plurimis, Sez. giur. Molise, n. 234/2002; Sez. giur. Sicilia, 18 gennaio
2005, n. 40; Sez. giur. Lombardia, 20 gennaio 2005, n. 10/ord.; Sez.
giur. Friuli Venezia Giulia 4 agosto 2007, n. 417).
Nelle vicende in esame, dunque, la pubblicità delle risorse erogate,
facenti capo a svariati Enti pubblici, radica la giurisdizione della Corte
dei conti, imponendo al pubblico ministero contabile di attivarsi a
tutela delle risorse in questione.
Conseguentemente, anche nei confronti delle Associazioni convenute,
che hanno percepito ed amministrato fondi pubblici, e nei confronti
delle stesse persone fisiche che ne hanno la legale rappresentanza,
deve considerarsi sussistente la giurisdizione contabile.
Di conseguenza, risultando destinatarie di contribuzioni pubbliche per
l’attuazione di un programma approvato dall’Amministrazione, le
Associazioni “Premio Grinzane”, “Civiltà dei Territori letterari”,
“Studi Iberici”, “Antenna Culturale Europea” “Italian Culinary
Institute For Foreignes – I.C.I.F.” sono soggette alla giurisdizione
contabile per essere consegnatarie del denaro pubblico necessario
37
all’attuazione
del
programma
voluto
ed
approvato
dalle
Amministrazioni concedenti.
d. Né rivestono pregio le tesi difensive in base alle quali, sebbene la
giurisdizione di questa Corte sia stata affermata anche nei confronti di
soggetti privati, costituiti in forma societaria e/o associativa, che
hanno fruito di finanziamenti pubblici, sarebbe tuttavia dubbia
l’estensione di essa anche nei confronti delle persone fisiche che hanno
amministrato le Associazioni interessate.
Ciò in quanto non vi sarebbero elementi per affermare l’esistenza di
un rapporto di servizio tra detti amministratori e la P.A., con
conseguente difetto di legittimazione passiva.
La tesi difensiva è infondata.
E’ ormai recepito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione il
principio secondo cui, in caso di erogazione di contributi pubblici a
soggetti privati, nell’ambito di un programma imposto dalla Pubblica
Amministrazione, alla cui realizzazione il privato è chiamato a
partecipare con l’atto di concessione del contributo, si sia in presenza
di un danno erariale, con conseguente giurisdizione del giudice
contabile, ogni qual volta il privato incida negativamente sul
programma medesimo determinando, con le proprie azioni, uno
sviamento dalle finalità perseguite. Ciò in quanto il destinatario del
contributo assume la veste di soggetto che, pur non organicamente
inserito nella PA, collabora con essa nella realizzazione di finalità di
38
pubblico interesse (in tal senso, Corte di cassazione, ord. n. 4511 del 1°
marzo 2006).
d.1 La difesa del signor LIBRALON, pur non contestando tale
orientamento, ritiene però che non sia consentito affermare l’esistenza
di un rapporto di servizio anche tra la PA e le persone fisiche degli
amministratori, di diritto o di fatto, della Associazione – nella specie,
I.C.I.F. - destinataria dei finanziamenti pubblici, non essendo provato,
con riguardo alla posizione del convenuto persona fisica, che questi
abbia agito con dolo. Segnatamente, secondo la difesa, “…il rapporto
di immedesimazione organica fra l’ICIF ed il signor Libralon, suo
legale rappresentante all’epoca dei fatti, non si è infatti nella fattispecie
mai interrotto, non avendo il signor Libralon mai posto in essere atti
dolosi di personale appropriazione o distrazione di denaro di
pertinenza pubblica...”, di tal che “…Non è quindi ipotizzabile un
rapporto di servizio rilevante ai fini della giurisdizione contabile, così
come non è ugualmente applicabile alla fattispecie il disposto dell’art.
1, comma 1 quinquies, L. 20/1994” (v., comparsa di costituzione in
giudizio).
d.2 Ad affermare, al contrario, la giurisdizione e la legittimazione
passiva nei confronti della persona fisica degli amministratori in
genere e, nella specie, del convenuto LIBRALON, è sufficiente il rilievo
che il Procuratore regionale imputi loro di essersi “ingeriti nella gestione
del contributo pubblico, incidendo negativamente sulla realizzazione del
39
programma imposto dall’Amministrazione e determinando uno sviamento
delle finalità pubbliche perseguite.
Tale condotta appare idonea ad integrare gli estremi di un rapporto di servizio
di fatto con la Pubblica amministrazione sufficiente - secondo quanto al
riguardo affermato dalla Corte di Cassazione - al radicamento della
giurisdizione della Corte dei conti, allorché si riscontri, come nel caso in
esame, l’inserimento di fatto dei convenuti, nel procedimento amministrativo
causativo di danno per l’erario (Cass. n° 19661/2003)”.
Al riguardo, la Sezione richiama, altresì, la sentenza delle Sezioni
Unite della Corte di cassazione, n. 22513 del 20 ottobre 2006, ove,
proprio in una fattispecie analoga, proposta eccezione di difetto di
giurisdizione di questa Corte nei confronti delle persone fisiche che
avevano gestito un finanziamento pubblico, la Suprema Corte l’ha
rigettata, affermando che “rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti
il giudizio di responsabilità amministrativa, per danno erariale, in relazione a
fatti commessi da un amministratore di ente, ancorché privato, destinatario di
contributi vincolati, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano
destinati (Cass. Sez. Unite, 12/10/2004, n. 20132). A tal fine va osservato che
anche l’inserimento di fatto del funzionario nel procedimento illegittimo di
deliberazione di spesa è produttivo di danno erariale del quale deve rispondere
tale soggetto, come persona fisica (Cass. S.U. 22/12/2003, n. 19661; Cass.
S.U. 22/12/2003, n. 19667)”.
Nello stesso senso, (v., Cass., Sez. Unite, 23.09.2009, n. 20434 e, di
40
recente, Cass., Sez. Unite, 26 novembre 2014, n. 25138) il giudice di
legittimità, il quale, in materia di finanziamenti pubblici erogati a
soggetti privati, afferma la sussistenza di un rapporto di servizio,
fondante la responsabilità amministrativa, in capo alla persona
giuridica destinataria dei fondi pubblici:
“1) ... ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida
negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui
realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione di
contributi pubblici e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento
dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'Ente Pubblico anche
sotto il mero profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe
potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed
approvato dall'Ente Pubblico con il concorso dello stesso privato, di cui deve
rispondere davanti al Giudice Contabile; 2) ... in tal caso sussiste, infatti, un
rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'Amministrazione, ravvisabile tutte le
volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e
nell'interesse dell'Amministrazione, un'attività o un servizio pubblico, in
relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di
attività che dedica alla P.A., nell'organizzazione funzionale della stessa; 3) ...
nel l'ambito di questa relazione rientrano, anche i fatti commessi da
amministratori o rappresentanti legali dell'ente privato destinatario dei
contributi pubblici, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano
destinati (Cass., Sez. Unite, 12.10.2004, n. 20132), posto che anche nei loro
41
confronti si instaura una relazione funzionale, tale cioè da collocare il soggetto
esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe fattivo
dell'attività amministrativa per la realizzazione in vece della P.A., di un
compito suo proprio”; 4) qualora l'amministratore di un ente, anche avente
natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida
negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica
Amministrazione, alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con
l'atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento
dalle finalità perseguite, egli provoca un danno per l'ente pubblico del quale
deve rispondere davanti al giudice contabile…tale danno può essere prodotto
anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che
avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed
approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore”.
d.4 Nella vicenda in esame, di conseguenza, in condivisione della tesi
sostenuta da parte pubblica, appare instaurato un rapporto di servizio
- rilevante agli effetti della giurisdizione contabile a norma dell’art. 52
R.D. 1214/34, in capo al soggetto destinatario dei fondi pubblici quale
“terminale di una attività di gestione di fondi pubblici e pertanto
soggetto agente nell’interesse della Pubblica Amministrazione” - tra le
PP.AA. (Ministero dei Beni e Attività Culturali, Regione Piemonte,
Provincia e Comune di Torino, Comune di Roma) concedenti i
contributi pubblici distratti dai soggetti tratti a giudizio dalla Procura
della Repubblica di Torino e le persone giuridiche private destinatarie
42
dei benefici (Associazioni “Premio Grinzane”, “Civiltà dei Territori
letterari”, “Studi Iberici”, “Antenna Culturale Europea” “Italian
Culinary Institute For Foreignes – I.C.I.F.”).
Ciò per risultare le risorse pubbliche affluite ai detti beneficiari
destinate al perseguimento di finalità di promozione culturale e del
territorio, oggettivamente qualificabili come di rilevanza pubblica
sulla base delle stesse disposizioni di legge che riconoscono il diritto
alla contribuzione (in particolare, la L. 291/2003, recante “Disposizioni
in materia di interventi per i beni e le attività culturali lo sport,
l’università e la ricerca e costituzione di società per lo sviluppo dell’
arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUSS S.p.a.”, punto 24 tab.
“A”), o degli specifici provvedimenti attributivi dei benefici, tutti
richiamanti
il
programma
approvato
ed
imposto
dall’Amministrazione concedente, alla cui realizzazione è chiamato, in
tutto o per una parte, il soggetto privato percettore del contributo
pubblico.
e. Secondo parte pubblica procedente, il rapporto di servizio
instaurato
dalle
persone
giuridiche
private
destinatarie
dei
finanziamenti e la P.A. presenta connotazioni particolari. Infatti,
secondo il P.M., il maneggio di denaro pubblico, ex art. 74 L Cont.
Stato R.D. 2440/23, fa assumere al soggetto interessato, sia esso una
persona fisica o giuridica, la veste di agente contabile, con conseguente
assoggettamento al più rigoroso regime della responsabilità contabile:
43
come si evince dall’art. 194 Reg. Cont. Stato, che esprime un principio
generale
valevole
anche
per
gli
Enti
pubblici
diversi
dalle
Amministrazioni Statali, incombe sull’agente contabile convenuto
dalla Procura erariale per un ammanco di beni o denaro di fornire la
prova liberatoria che l’ammanco è derivato dal caso fortuito o da forza
maggiore o che, comunque, non si è verificato a causa di una azione
dolosa o gravemente colposa a lui imputabile.
Ne deriva, secondo parte pubblica, che in tema di finanziamenti
pubblici erogati a privati, il riconoscimento della sussistenza di un
rapporto di servizio, rilevante ai fini dell’assoggettamento alla
giurisdizione contabile, anche in capo alle persone fisiche che nella
qualità di titolari di organi della persona giuridica percettrice dei fondi
pubblici, od anche solo di gestori o di amministratori di fatto di essa, si
siano arbitrariamente e con dolo ingeriti nell’attività di gestione dei
fondi, assumendo, con ciò, la veste di agenti contabili di fatto
dell’Amministrazione concedente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 L.
Cont. Stato.
Benchè, infatti, la persona giuridica percettrice dei contributi sia un
soggetto giuridico distinto tanto dalle persone fisiche degli associati,
quanto dalle persone fisiche di chi l’amministra, e sia, quindi, dotata di
autonomia patrimoniale perfetta, con conseguente separazione del suo
patrimonio dai beni degli associati e degli amministratori, lo schermo
della personalità giuridica viene superato dall’indebita e dolosa
44
intromissione nella gestione di sostanze pubbliche da parte della
persona fisica che gestisce, anche in via di fatto, la persona giuridica
che le ha ricevute; giacchè tale condotta determina l’insorgenza in capo
al suo autore di un rapporto di servizio diretto con la P.A., nella veste
di contabile di fatto (v., ex multis, Cass., Sez. Unite, n. 20434/2009 cit.,
che ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di servizio, agli effetti
degli artt. 52 R.D. 1214/34 e 1 L. 20/94, in capo agli “amministratori o
rappresentanti legali dell'ente privato destinatario dei contributi
pubblici, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano destinati
(Cass., Sez. Unite, 12.10.2004, n. 20132), posto che anche nei loro
confronti si instaura una relazione funzionale, tale cioè da collocare il
soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come
compartecipe fattivo dell'attività amministrativa per la realizzazione in
vece della P.A., di un compito suo proprio”).
Ciò premesso, la Sezione non ha motivo di disattendere la
giurisprudenza contabile la quale (v., Sez. Molise, sent. n. 64 del
05.03.1998 e n. 263 del 07.11.2002, Sez. 2^ Centrale d’ Appello, n. 125
del 20.03.2006, Sez. 1^ Centrale d’ Appello, n. 324 del 15.07.2008) ha
ripetutamente chiarito che l’ autonoma gestione di risorse pubbliche
da parte di soggetti (persone fisiche), che assuma un rilievo proprio
rispetto all’ organizzazione societaria, determina uno
“sforamento
dello schermo societario e/o associativo”, talchè
l’ azione di
responsabilità deve indirizzarsi verso gli effettivi responsabili, cioè gli
45
amministratori, che agiscono in nome, per conto e “al riparo” della
persona giuridica, e ciò contrariamente a quanto assume la difesa
LIBRALON nella memoria difensiva.
Lo schermo societario, infatti, viene superato in presenza di
comportamenti arbitrari nelle funzioni gestorie dei fondi, venendosi
così a trovare in rapporto di servizio diretto con l’Ente pubblico nella
veste di agenti contabili di fatto.
Nella fattispecie, secondo la prospettazione accusatoria, i
convenuti hanno posto in essere condotte tali da assumere una
propria, autonoma soggettività per cui si trovano a dover rispondere
del relativo danno in termini di responsabilità contabile.
Tali soggetti – gli amministratori e rappresentanti legali - acquistano la
qualità di agenti contabili di fatto “con funzioni, obblighi di
restituzione e responsabilità connesse” (Sez. 1^ Centrale d’ Appello, n.
324 del 15.07.2008, che ha dichiarato la legittimazione passiva rispetto
all’azione
responsabilità
promossa
dalla
Procura
erariale
dell’amministratore di una società sulla base del mero rapporto
giuridico di contabile di fatto, affermando che il compimento di atti
dolosi di personale appropriazione o distrazione del denaro di
pertinenza pubblica interrompe il nesso di immedesimazione organica
tra la persona fisica e la società stessa).
La qualificazione del rapporto di servizio con i predetti soggettipersone fisiche in termini di agente contabile di fatto comporta la
46
applicazione, per essi – come già per le Associazioni destinatarie dei
fondi pubblici – del più rigoroso regime della responsabilità contabile
ai fini probatori e processuali.
Giova evidenziare sul punto che la condivisa giurisprudenza di questa
Corte ha affermato che anche una persona giuridica può essere esposta
ad una forma di responsabilità quale quella di cui si discute e che nei
confronti di tali soggetti è ipotizzabile un'indagine sull'elemento
psicologico, avendo riguardo al comportamento delle persone fisiche
che agiscono per l'ente in forza di un rapporto organico.
Pertanto, è pacifico che l'azione di responsabilità amministrativa
concerne tanto le persone fisiche che quelle giuridiche (Cass. 30 marzo
1990, nn. 2611-2612; Corte dei conti, Sezione II, n. 314/88; Sezione I,
23.9.1998, n. 196 e 26.4.2002, n. 132; Sezione giur. Sicilia, 21.12.1998, n.
390; Sezione giur. Umbria, 19.10.2002, n. 498, Sez. giur. Lazio
16.10.2007, n. 1526).
f. Ancora preliminarmente, in ordine alle richieste istruttorie, avanzate
segnatamente dalla difesa del convenuto Angelo SORIA - esibizione o
acquisizione
di
copia
della
rassegna
stampa
relativa
alle
manifestazioni oggetto del giudizio, in subordine, ammissione da
parte del Collegio di consulenza tecnica d’ufficio per quantificare
l’importo che sarebbe stato speso dalla Regione Piemonte se avesse
acquistato le pagine di giornale che hanno nella stampa nazionale e
internazionale interessato gli eventi finanziati - osserva il Collegio, in
47
accoglimento dell’opposizione formalizzata dal P.M. in udienza, che il
supplemento istruttorio richiesto non appare indispensabile e le
corrispondenti istanze devono essere tutte rigettate.
Ciò in considerazione del fatto che l’istruttoria, esperita dalla Procura
Regionale, appare del tutto esauriente ai fini di una decisione nel
merito, nonché delle ampie produzioni documentali, ad opera di tutte
le parti, per cui si ritiene che non occorra disporre ulteriori incombenti
al riguardo.
La Sezione ritiene, inoltre, di non poter discostarsi dalla costante
giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, sent. 6502 del 10.05.2001),
di recente già richiamata (in termini, v. sent. 71 dell'11 maggio 2011 di
questa Sezione), in base alla quale “il materiale probatorio acquisito sia
durante le indagini di P.G. che nel corso dell'istruttoria penale, e più in
generale nel procedimento penale, può costituire fonte, anche
esclusiva, del convincimento del giudice (Cass. 18.2.1983,n. 1244; Cass.
29.1.1983, n. 826; Cass. 25.5.1993,n. 5874; Cass. 2.3.1995, n. 2443; Cass.
24.3.1997, n. 2576) e ciò anche nel caso in cui sia mancato il vaglio
critico del dibattimento, per essere stato estinto il reato per amnistia”
(Cass. 25.5.1987, n. 4684, Cass 13.10.1986, n. 5983), senza che ciò
comporti la violazione del diritto di difesa della parte (Cass. 9.6.1986,
n. 3815), fermo restando “che detto materiale probatorio deve essere
ritualmente introdotto nel giudizio civile, in modo che in merito ad
esso possa instaurarsi un regolare contraddittorio e che il giudice civile
48
debba pur sempre sottoporre gli elementi acquisiti in sede penale,
come quelli acquisiti in sede civile, ad una propria valutazione logica e
critica”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve, pertanto,
concludere per l’inammissibilità delle istanze istruttorie richieste dalla
difesa Angelo SORIA.
Nè può, peraltro, trovare accoglimento la generica richiesta di
ammissione di C.T.U. volta a verificare l’importo che avrebbe speso la
Regione Piemonte se avesse acquistato le pagine di giornale che hanno
nella stampa nazionale e internazionale interessato gli eventi
finanziati, atteso che tale istanza non è basata su puntuali e
documentate contestazioni dei dati numerici esposti dall’attrice,
risultando diretta ad una funzione esplorativa e surrogatoria
dell’onere gravante sulla parte convenuta di contrastare le esposizioni
probatorie della domanda mediante allegazioni di segno contrario (cfr.
Sez. Friuli, sent. n. 41 del 28.1.2008).
g. Passando al merito del giudizio, occorre subito affermare che
l’esame degli atti depositati nel presente procedimento consente di
ritenere fondata la domanda attorea nei confronti degli odierni
convenuti, nei termini infra precisati.
Al riguardo, infatti, anche prescindendo dalle responsabilità penali
dei convenuti e per quasi tutte le ipotesi produttive di danno erariale,
dagli atti presenti al fascicolo, già sul piano strettamente gestionale,
49
emergono con tutta evidenza i plurimi comportamenti illeciti e dolosi,
rilevanti ai fini dell’addebito della responsabilità amministrativa di cui
si discute, condotte che attestano fin d’ora, conformemente alla tesi
accusatoria, una destinazione affatto diversa dai fini istituzionali dei
contributi pubblici erogati.
Il Collegio procede allo scrutinio delle vicende in contestazione,
procedendo all’esame degli addebiti mossi, in atto di citazione, in
primis, al convenuto Giuliano SORIA.
Deve premettersi che le ipotesi distrattive, di seguito passate in
rassegna, così come prospettato dal PM, risultano finalizzate o alla
distrazione del denaro pubblico da parte del soggetto percettore
attraverso condotte appropriative per fini personali od egoistici,
oppure, configurando, comunque, un danno per l’Erario, risultano
perfezionate attraverso la destinazione dei fondi ricevuti per finalità
diverse da quelle per cui detti fondi sono stati concessi dalla P.A.
Come risulterà nel prosieguo, gli atti del procedimento penale a carico
del convenuto Giuliano SORIA e, comunque, tutto il materiale
probatorio, versato nel fascicolo processuale, dimostrano, in modo
puntuale e rigoroso, la dolosa ed arbitraria intromissione del
medesimo, per fini personalistici, nella gestione delle risorse pubbliche
ottenute dalle Associazioni che presiedeva (“Premio Grinzane
Cavour” e “Antenna Culturale Europea”) o delle Associazioni delle
quali aveva, di fatto, sostanzialmente il controllo (“Civiltà dei Territori
50
Letterari” e “Studi Iberici”).
1. – Vicenda dell’acquisto della sede operativa dell’Associazione
“Premio Grinzane” in Torino, via Montebello n. 21 (imputazione di
malversazione ed appropriazione indebita in continuazione, v.
citazione, cap. I, par. 2, lett. A, n. 1).
Nell’atto introduttivo del giudizio parte pubblica espone che il signor
SORIA Giuliano ha acquistato come persona fisica una porzione
d’immobile in Torino, Via Montebello n. 21 e che, tuttavia, è stato
corrisposto
parte
del
prezzo
tramite
disponibilità
finanziarie
dell’Associazione “Premio Grinzane”.
Più in particolare, il 20.05.2005 l’Associazione “Premio Grinzane” ha
acquistato dalla Brunilde S.p.A. un immobile sito in Torino, Corso
Svizzera n. 123 – 125 (all. n. 2 rel. G.d.F.), destinato a sede operativa
della stessa Associazione.
Il prezzo d’acquisto, convenuto in € 2.004.000, è stato corrisposto
dall’Associazione grazie ad un contributo a fondo perduto concesso
dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ai sensi e per gli effetti
della legge 16.10.2003, n. 291.
La L. 291/2003, concernente “Disposizioni in materia di intervanti per i
beni e le attività culturali lo sport, l’università e la ricerca e costituzione di
società per lo sviluppo dell’ arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUSS
S.p.a.”, ha previsto risorse finanziarie da erogare nei confronti di
specifici beneficiari, ponendo stringenti vincoli di destinazione (v. all.
51
n. 3 rel. G.d.F.).
In particolare, il punto 24 delle tabella “A” di cui all’art. 1, co. 1, della
citata legge ha previsto un contributo di € 2.000.000 all’Associazione
“Premio Grinzane”, da erogarsi negli anni finanziari dal 2003 al 2005,
con vincolo di destinazione legato “all’acquisto, la ristrutturazione o
l’adeguamento della sede”.
Desume parte pubblica che il contributo in oggetto risultava, di
conseguenza, finalizzato ad uno scopo riconosciuto ex lege come di
pubblico interesse, da attuarsi direttamente da parte del soggetto
privato percettore.
Il Pubblico Ministero, attraverso la documentazione prodotta (all. n. 4
rel. G.d.F.), dimostra che il contributo è stato versato all’Associazione
tramite bonifici bancari, in tre tranches, ed esattamente:
- € 750.000 il 16.12.2004;
- € 500.000 il 01.03.2005;
- € 750.000 il 08.07.2005.
Successivamente,
secondo
la
ricostruzione
operata
dall’Ufficio
inquirente contabile, il C.d.A. dell’ Associazione “Premio Grinzane”,
con verbale redatto il 26.09.2006 (all. n. 5 rel. G.d.F.) nel quale viene
dato conto delle modalità di reperimento delle provviste finanziarie
occorrenti per il perfezionamento dell’operazione immobiliare, ha
autorizzato il legale rappresentante dell’Associazione Giuliano SORIA
all’acquisto delle unità immobiliari ubicate in Torino, Via Montebello
52
n. 21, censite al catasto fabbricati come segue:
- foglio 1248, particella 214 subalterni nn. 60,61,133,146,132,142 e 97;
- foglio 1248, particella 214 subalterni nn. 42,43,121,124,125,126,127 e
128.
L’unità immobiliare è stata acquistata per essere utilizzata come sede
operativa dell’Associazione, che ha di fatto mantenuto la propria sede
legale in Costigliole d’Asti, presso il Castello di Rorà.
Nello stesso C.d.A. sono state indicate le modalità di reperimento delle
provviste finanziarie necessarie alla realizzazione dell’operazione
immobiliare, autorizzando il legale rappresentante a:
- stipulare con UNICREDIT BANCA D’IMPRESA S.p.A.
un’apertura di credito per l’importo di € 2.500.000 e un mutuo
ipotecario di € 1.500.000;
- concedere mandato irrevocabile a UNICREDIT BANCA
D’IMPRESA per l’iscrizione di un’eventuale ipoteca sull’immobile sito
in Torino, Corso Svizzera n. 123 – 125, precedente sede operativa
dell’Associazione;
- utilizzare la disponibilità finanziaria ottenuta con la futura
alienazione
dell’immobile
di
C.so
Svizzera,
per
l’estinzione
dell’apertura di credito, eventualmente concessa dall’istituto di
credito.
In data 28.09.2006, il legale rappresentante dell’Associazione “Premio
Grinzane” Giuliano SORIA ha quindi stipulato con le sigg.re
53
Annarella e Fabrizia CASANA i seguenti atti di compravendita a
rogito notaio MAROCCO (all. n. 6 rel. G.d.F.):
- rep. n. 142811/62816, relativo all’acquisto di parte di un
immobile sito in Via Montebello n. 21, censito al catasto fabbricati del
Comune di Torino al foglio 1248 n. 214 subb. 60; 61; 133; 146; 142; 97,
per un valore dichiarato di € 1.318.000;
- rep. n. 142812/62817, relativo all’acquisto di parte di un
immobile sito in Via Montebello n. 21, censito al catasto fabbricati del
comune di Torino al foglio 1248 n. 214 sub: 124; 125; 43; 121;
42;127;128; 126 valore dichiarato di € 2.494.000;
per un ammontare complessivo, rilevato in atti, di € 3.812.000.
In pari data, Giuliano SORIA, agendo personalmente e non in veste di
legale rappresentante dell’ Associazione “Premio Grinzane” (all. n. 7
rel. G.d.F.), ha stipulato con le predette sigg.re CASANA, sempre a
rogito
notaio
MAROCCO,
l’atto
di
compravendita
rep.
n.
142815/62820, relativo all’acquisto di parte di un immobile sito in Via
Montebello n. 21, censito al catasto fabbricati del comune di Torino al
foglio 1248 n. 214 subb. 48,115, 140 e 136, valore dichiarato di €
720.000.
Le risorse finanziarie, necessarie all’acquisto della sede operativa di
Via Montebello n. 21 dell’Associazione “Premio Grinzane”, risultano
ricavate:
- per l’importo di € 1.500.000, tramite la stipula di un contratto
54
di mutuo ipotecario tra l’Associazione stessa e UNICREDIT BANCA
S.p.A., stilato il 28.09.2006 dal notaio MAROCCO con atto n. 62818 al
repertorio 142813 (all. n. 8 rel. G.d.F.);
- per l’importo di € 2.312.000 tramite l’apertura di una “linea
di credito”, sulla normale operatività del conto corrente intestato alla
Associazione “Premio Grinzane” (all. n. 9).
Con la tabella (v., infra) l’Ufficio inquirente contabile documenta la
sopravvalutazione del corrispettivo imputato in atti agli immobili
acquistati dalla Associazione:
Importi in euro.
numero
acquirente
di valore
valore
Differenza
repertorio
dichiarato
risultante da tra
i
due
dell’atto
in atto
perizia
valori
142811/62816 1.318.000
1.078.872,40
239.127,60
142812/62817 2.494.000
1.930.727,60
563.272,40
142815/62820 720.000
1.522.400,80
- 802.400,80
4.532.000,80
- 0,80
Associazione
“Premio
Grinzane”
Associazione
“Premio
Grinzane”
SORIA
Totali
4.532.000
55
Conclude parte pubblica che detta sopravvalutazione sia da correlare
alla sottovalutazione del corrispettivo per l’acquisto del proprio
immobile, effettuato dal SORIA Giuliano a titolo personale.
Tutto ciò premesso, ritiene la Sezione che l’incongruenza tra il
corrispettivo per mq. di superficie pagato per gli immobili acquistati
dall’Associazione “Premio Grinzane”(euro 1.318.000 ed euro 2.494.000)
e quello relativo all’immobile acquistato personalmente da Giuliano
SORIA (euro 720.000) trovi ampi conferme nelle risultanze degli
elementi istruttori versati agli atti, in primis, la deposizione
SERLENGA e la consulenza immobiliare del dott. Marco BIANCHIN.
Come si evince dalla ricostruzione in fatto e diritto sul punto da parte
del Tribunale penale di Torino (v., sent. n. 1467/2013):
“…si contesta all'imputato Giuliano Soria di aver distratto la
somma di circa € 800.000, avendola utilizzata per acquistare la propria
abitazione privata sita in Torino, via Montebello 21.
L'imputazione riguarda i tre atti di compravendita, tutti relativi
all'immobile di Torino, Via Montebello n.21, rogati il 28 settembre 2006
(cfr. doc. punti 5 e 6 del volume 1 delle produzioni 30.1.2012)
acquistati uno da Giuliano Soria in proprio come persona fisica
(trattandosi della sua abitazione. privata.), gli altri due dallo stesso
Giuliano Soria, quale legale rappresentante dell'APGC.
Il dato di partenza è offerto da una palese sproporzione, ad
esclusivo vantaggio del Soria, del rispettivo costo di acquisto delle tre
56
unità immobiliari compravendute nello stesso giorno.
Invero, a fronte di una superficie totale acquistata con i tre atti di
circa 1900 metri quadri e di un prezzo complessivo pari ad € 4.532.000,
l'immobile personale del Soria, avente una superficie di circa 500 rn.q.
risultava pagato "soltanto" 720.000,00 (prezzo di vendita degli altri due
atti: € 1.318.000 ed € 2.494.000), ovvero solo € 1.440 al metro quadro.
Quello stesso immobile, tenendo conto di un prezzo medio al
metro quadro (circa 2300 ottenuto semplicemente suddividendo il
costo totale per i metri quadri complessivi oggetto della compravendita), avrebbe dovuto avere un prezzo decisamente superiore al
milione di euro.
La consulenza immobiliare, svolta su incarico del PM dal dott.
Marco Bianchin, ha confermato la netta sproporzione del costo dei tre
immobili compravenduti contestualmente in data 28 settembre 2006.
Segnatamente, il consulente ha indicato una differenza di circa €
800.000,00 in meno sul prezzo pagato per l'immobile personale,
sottraendo il costo effettivamente affrontato (€ 720.000) al prezzo reale
dell'immobile (determinato in circa € 1.522.400).
Il Bianchin ha chiarito di essere partito dai valori indicati nei tre
atti di acquisto e di avere proceduto alla ripartizione del prezzo di
vendita complessivo indicato negli atti (€ 4.532.000) in funzione del
rispettivo valore dell'unità immobiliare, determinato sulla base delle
caratteristiche delle unità immobiliari oggetto dell'acquisto.
57
Sulla medesima vicenda e sul precedente acquisto dell'immobile di
Corso Svizzera da parte dell'APGC, ha riferito anche Serlenga
Domenico (v. verbale udienza del 10.10.2011).
Questi ha chiarito che il primo immobile era stato acquistato
dall'APGC, con preliminare stipulato nel dicembre 2004 ed atto rogato
il 25.5.2005, al fine di utilizzare un contributo a fondo perduto di 2
milioni di euro, concesso dal Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, per l'acquisto della sede dell'associazione. L'immobile di
Corso Svizzera non era mai stato utilizzato.
Il Serlenga ha confermato le dichiarazioni del Benazzo sulla
circostanza che la "ripartizione l'aveva decisa, voluta, stabilita e
concordata esclusivamente Soria". In particolare il Soria gli aveva dato
disposizioni dicendo: "Guardi, io devo pagare 720 mila euro,
l'associazione deve pagare questi importi, contatti le banche per avere
dei finanziamenti". L'imputato aveva con lui anche cercato di
giustificare tale riparto affermando: "No, perché questi quando io li ho
presi in affitto erano messi in maniera... ho speso un sacco di soldi per
ristrutturarli e per fare dei lavori, quindi ho tirato fuori di tasca mia
parecchi soldi, quindi adesso quelli..." ed aggiungendo "che poi alla
fine quei locali del terzo piano lui li considerava una foresteria
dell'associazione, e che nei suoi progetti era quello di... visto che mi
diceva: 'Non sono sposato, non ho figli, non ho famiglia, ho solo mia
madre ottantenne, quindi alla mia morte andrà tutto all'associazione".
58
A detta del Serlenga, "probabilmente perché immaginava che [egli
avrebbe potuto] fare dei pensieri non... Pensieri tipo di una
ripartizione non corretta dei valori relativi ai tre atti notarili".
La Sezione, in piena condivisione dell’impianto accusatorio, ed in
particolare delle conclusioni del CT del PM penale, secondo cui i
corrispettivi indicati negli atti di compravendita erano palesemente
incongrui rispetto ai valori di mercato nel periodo in questione – di
modo che il valore attribuito ai singoli immobili al rogito notarile ha
consentito a SORIA Giuliano di spalmare parte del prezzo reale
dell’immobile acquistato a titolo personale su quelli acquistati in nome
e per conto dell’Associazione “Premio Grinzane”, che di fatto sono
risultati sopravvalutati - rileva che simile sopravvalutazione era ben
nota allo stesso SORIA, per il quale le unità immobiliari da lui
acquistate a titolo personale erano da “intendersi come foresteria e al
servizio dell’Associazione”(v., relazione del CT del PM, all. n. 11 rel.
G.d.F.).
In effetti, secondo le risultanze di causa, neppure lo stesso
imputato Giuliano SORIA ha potuto negare di “…avere agito nella
piena consapevolezza del maggior valore della porzione dell'immobile
acquistata in proprio”.
In relazione all'acquisto dell'appartamento del terzo piano di via
Montebello Giuliano Soria dichiara “Ammetto i fatti ... che vanno però
spiegati nel senso che a mio modo di vedere l'alloggio del terzo piano
59
era una sorta di foresteria rispetto all'associazione ... Ammetto che io
mi resi conto che il valore di 720.000 euro per l'appartamento del terzo
piano in realtà era inferiore al valore complessivo delle altre unità. ... il
mio errore era quello che non c'era più confine tra pubblico e privato.
L'errore è-stato-non-distinguere. Per me il Premio era come un figlio”.
Ad avviso della Sezione, pertanto, il signor SORIA Giuliano, in qualità
di legale rappresentante dell’Associazione “Premio Grinzane”, ha
distratto l’importo di € 802.400, di provenienza pubblica, utilizzandolo
per fini personali.
Detta distrazione ha cagionato un depauperamento delle risorse
pubbliche, con corrispondente danno erariale subito dal Ministero per
i Beni e le Attività Culturali.
1. bis. Vicenda dell’acquisto della sede operativa dell’Associazione a
Torino, via Montebello n. 21.
Come emerge sub 1), in data 20.05.2005 l’Associazione “Premio
Grinzane” ha acquistato un immobile in Torino, c.so Svizzera n. 123125 (all. n. 2), destinato ad essere utilizzato come sede operativa,
servendosi di un contributo pubblico a fondo perduto erogato dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi della L. 16.10.2003,
n. 291, di € 2.000.000 (all. n. 3).
L’anno successivo, il 26.09.2006, il C.d.A. dell’Associazione ha
manifestato l’intenzione di mutare la sede operativa, autorizzando il
presidente all’acquisto di una porzione di un immobile ubicato in
60
Torino, via Montebello n. 21, utilizzando fondi provenienti anche
dall’alienazione dell’immobile sito in Torino, c.so Svizzera n. 123 -125.
Con lettera prot. n. 06/3750PA del 18.07.2006, SORIA Giuliano ha
chiesto al Ministero, come soggetto pubblico erogatore del contributo,
l’autorizzazione all’alienazione della vecchia sede di c.so Svizzera per
finanziare l’acquisto di una nuova e più prestigiosa sede di via
Montebello n. 21 (all. n. 121).
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la nota n. 3313 del
6.09.2006, nel prendere atto dell’operazione in corso di realizzazione,
conforme alla destinazione del contributo in precedenza erogato, ha
ribadito all’Associazione che l’atto notarile relativo all’acquisto della
sede di via Montebello n. 21 avrebbe dovuto comunque indicare la
circostanza che le risorse finanziarie per l’operazione sarebbero state
reperite anche attraverso l’alienazione di un immobile già acquisito
con contributo statale (cfr. all. n. 122).
Effettivamente, la compravendita a rogito notaio MAROCCO in data
28.09.2006 specifica che il prezzo di acquisto della sede di via
Montebello n. 21 proviene da un mutuo e da un’apertura di credito
concessi da UNICREDIT S.p.A., e che le somme così finanziate da
UNICREDIT sarebbero state successivamente restituite alla banca
mediante compensazione con il corrispettivo derivante dalla vendita
dell’immobile di c.so Svizzera n. 123 – 125, già sede dell’Associazione così ottemperando a quanto richiesto dal Ministero per i Beni e le
61
Attività Culturali circa l’impiego del contributo erogato ai sensi della
L. 291/2003.
Tutto ciò premesso, espone parte pubblica che l’immobile di c.so
Svizzera, acquisito con fondi pubblici, è stato poi alienato il 10.10.2008
con atto a rogito MORRONE alla ZOPPOLI & PULCHER S.p.A. (all.
n. 123), ad un prezzo di vendita di € 2.010.000, pagato al “Grinzane”
con le seguenti modalità:
- 7 assegni circolari per l’importo di € 50.000 cadauno, per
complessivi € 350.000;
- 2 assegni circolari per l’importo complessivo di € 500.000;
- estinzione per compensazione, per la restante parte, con un
credito vantato dalla società acquirente per l’importo di € 1.160.000.
La compensazione tra una parte del prezzo, pari ad € 1.160.000, e il
contro-credito vantato dalla ZOPPOLI & PULCHER S.p.A. verso
l’Associazione “Premio Grinzane”, si basa su due accordi, conclusi con
due scritture private entrambe datate 18.07.2008 (all.ti n. 124 e n. 125),
di risoluzione consensuale di due precedenti contratti d’appalto aventi
ad oggetto la realizzazione di opere di restauro e risanamento
conservativo per gli immobili ubicati in Costigliole d’Asti, e
segnatamente:
- in Via Serratrice n. 5, denominato “Palazzo Nebbiolo”, per un
credito residuo di € 560.000;
- in Piazza Vittorio Emanuele II n. 10, denominato “Castello di
62
Rorà” per un credito residuo € 600.000, sede legale del “Grinzane”.
Gli assegni circolari con cui è stata pagata parte del prezzo sono stati
versati il 18.07.2008, per € 350.000 (all. n. 126) ed il 13.10.2008, per €
500.000, sul conto corrente n. 1497026 del “Grinzane”, acceso presso la
UNICREDIT – Ag. di Torino Centro (all. n. 127). In tal modo, la
stessa UNICREDIT è rientrata dell’apertura di credito, per un
corrispondente importo di € 850.000, concessa a valere sul medesimo
conto corrente, per fornire all’Associazione parte della provvista con
cui pagare l’acquisto della nuova sede di via Montebello n. 21.
Secondo il P.M. contabile procedente il ricorso alla compensazione con
contro-crediti vantati dalla acquirente ZOPPOLI & PULCHER S.p.A.
verso l’Associazione “Premio Grinzane” in relazione ad altri rapporti,
come mezzo per il pagamento di una porzione del prezzo di acquisto
dell’immobile di c.so Svizzera da parte della stessa società
compratrice, finisce, di fatto, con l’eludere il vincolo di destinazione
all’acquisto della nuova sede del denaro ricavato dalla vendita della
precedente sede di c.so Svizzera, come invece richiesto dal Ministero
dei Beni Culturali nella nota n. 3313 del 6.09.2006.
Parte pubblica, infatti, evidenzia che nel periodo tra l’acquisto
dell’immobile di via Montebello, avvenuto a settembre 2006, e la
vendita dell’immobile di c.so Svizzera, avvenuta nell’ottobre 2008, il
“Grinzane” ha fatto eseguire dalla ZOPPOLI & PULCHER S.p.A una
serie di lavori di ristrutturazione nel Castello di Rorà e nel Palazzo
63
Grinzane, entrambi ubicati in Costigliole d’Asti.
Peraltro, il pagamento di detti lavori sarebbe risultato incerto al punto
che il Presidente della società appaltatrice riferisce (v., verbale s.i.t. del
24 febbraio 2009) che, dopo varie e contrastate vicende, non vi era altra
alternativa per la ZOPPOLI & PULCHER che acquisire l’immobile di
c.so Svizzera per poter rientrare del credito maturato nei confronti
dell’Associazione (cfr. all. n. 130).
La destinazione del prezzo di € 2.010.000 ricavato dalla cessione
dell’immobile di c.so Svizzera, già acquistato col contributo del
Ministero dei Beni Culturali, è stato ricostruito dal Pm contabile come
segue:
-
€
850.000,
pagati
mediante
nove
assegni
circolari
dall’acquirente ZOPPOLI & PULCHER, sono stati versati sul c/c della
UNICREDIT, assistito da apertura di credito per un corrispondente
importo, concessa per l’operazione di acquisto della nuova sede di via
Montebello;
- la residua somma di € 1.160.000 è stata compensata con due
contro-crediti di corrispondente importo, derivanti dagli accordi
conclusi con la compratrice ZOPPOLI & PULCHER in relazione a
precedenti e distinti contratti di appalto per la ristrutturazione di altre
sedi del “Grinzane”.
Contesta l’Ufficio requirente contabile che il prezzo di € 2.010.000,
ricavato dalla cessione dell’immobile di c.so Svizzera, e che sarebbe
64
dovuto servire per l’acquisto della nuova sede, in quanto contributo
del Ministero dei Beni Culturali, era interamente vincolato nella
destinazione all’acquisto della nuova sede, in conformità con quanto
disposto dalla nota dello stesso Ministero prot. 3313 del 6.09.2006 e con
le finalità della L. 291/2003, che aveva disposto ab origine l’erogazione
del contributo pubblico per la primitiva sede di c.so Svizzera.
Ritiene la Sezione che l'azione promossa tragga origine dagli
accertamenti condotti dagli inquirenti da cui si desume un illecita
utilizzazione di contributi pubblici, che, ai fini dell'azione di
responsabilità amministrativa non presuppongono necessariamente
una frode penalmente rilevante, essendo idoneo a configurare la
responsabilità anche il cattivo e distorto uso amministrativo.
E nel caso in esame le circostanze, che attestano tale uso distorto,
emergono con evidenza, a giudizio della Sezione, dal fatto che,
essendo, di fatto, stato eluso l’obiettivo perseguito dalla L. 291/2003,
di
finanziare
interventi
per
l’acquisto,
la
ristrutturazione
o
l’adeguamento strutturale della sede principale dell’Associazione, si è
finito per finanziare aliud pro alio.
E ciò è stato possibile anche a seguito del fatto che il “Grinzane”,
anzichè utilizzare tutti i fondi della L. 291/2003 – nuovamente
recuperati con la vendita della vecchia sede, per cui erano stati
concessi – per dotarsi di una nuova sede legale, ha sostanzialmente
distribuito la somma ricevuta per l’esecuzione di interventi su diversi
65
immobili di cui ha avuto, nel tempo, la disponibilità, destinando alla
nuova sede di via Montebello € 850.000 e ad interventi di genere del
tutto differente la restante parte del prezzo, equivalente ad
€
1.160.000.
Il rilievo che parte pubblica muove – la mancata sia pur parziale
destinazione del finanziamento alle effettive finalità per cui era stato
erogato – è condiviso dalla Sezione.
Ai fini della sussistenza di un danno erariale, ciò che rileva è che il
soggetto percettore di denaro pubblico abbia inciso negativamente,
con le sue scelte, sul modo di essere del programma imposto dalla P.A.
alla cui realizzazione egli era chiamato a partecipare con l'atto di
concessione del contributo; e che l’incidenza negativa fosse tale da
determinare uno sviamento dalle finalità perseguite con l’erogazione
del contributo stesso, con danno per l'Ente concedente anche sotto il
mero profilo della sottrazione ad altri soggetti del contributo, del
beneficio o del finanziamento, così come concretizzato ed approvato
dall’Ente pubblico.
Ritiene, in definitiva, questo giudice che, laddove ricorra, come
nella specie, una fattispecie di impiego di fondi a destinazione
vincolata, il fruitore o destinatario del contributo diventi il terminale di
una attività di gestione di fondi pubblici, e come tale ben può dirsi, che
venga a porsi come soggetto agente nell'interesse della Pubblica
Amministrazione, oltre che di sé stesso.
66
Sotto il primo profilo, egli viene ad assumere l'obbligo di realizzare
l'obiettivo fissato dalla legge o dall'atto di concessione.
Di conseguenza, risponde in sede amministrativa dell'uso difforme dei
fondi ed anche, se del caso, dell'alterazione dei presupposti su cui è
stato fondato il finanziamento nonchè dei diversi rapporti quantitativi
o di valore tra i lavori eseguiti o l'attività posta in essere e l'ammontare
del contributo.
In definitiva, ad avviso del Collegio, deve riconoscersi e statuirsi nella
vicenda in esame una (parziale) distrazione dei fondi pubblici, già
concessi dal Ministero dei Beni Culturali ex lege 291/2003, per un
importo di € 1.160.000, con conseguente danno erariale di pari valore
in danno della corrispondente Amministrazione erariale.
1.ter. L’esame della cassa anticipi da rendicontare.
Nell’ambito della delega conferita dalla Procura contabile, la p.g.
delegata ha compiuto ulteriori verifiche sulla contabilità del “Premio
Grinzane”, al fine di accertare se alcuni aspetti della gestione del suo
presidente Giuliano SORIA fossero effettivamente funzionali alla
realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione, o potessero
integrare la sussistenza di danni erariali.
La p.g. delegata ha esaminato il conto intestato “Cassa anticipi da
rendicontare”
(cod.
n.
581.5),
allocato
nell’attivo
dello
stato
patrimoniale del bilancio (all. n. 131).
Il conto in esame accoglie gli anticipi di natura finanziaria erogati
67
dall’associazione al Presidente Giuliano SORIA, rendicontati con
cadenza periodica, per mezzo di consuntivi di spesa dallo stesso
sottoscritti (all. n. 132).
I giustificativi prodotti hanno consentito di appurare che, alla
presentazione del rendiconto, l’associazione ha effettuato una sorta di
conguaglio, riconoscendo eventuali ulteriori somme da corrispondere
al SORIA Giuliano, sulla base delle spese che lo stesso ha dichiarato di
aver sostenuto.
Ciò premesso, secondo il PM contabile, a fronte dei rendiconti
presentati a giustificazione degli anticipi ottenuti, il presidente
dell’Associazione non ha mai prodotto documenti fiscalmente idonei a
comprovare l’inerenza e l’effettività delle spese asseritamente
sostenute, né di quelle indicate a copertura degli anticipi, né delle
ulteriori indicate in sede di presentazione dei propri rendiconti.
Le spese rendicontate e rimborsate al presidente SORIA sono state
imputate ai seguenti sottoconti:
-
Conto n. 743.1
Ristoranti istituzionali
-
Conto n. 744.1
Alberghi istituzionali
-
Conto n. 769.1
Vari funzionamento segreteria
-
Conto n. 749.1
Viaggi istituzionali
-
Conto n. 748.2
Benzina per autovetture
-
Conto n. 748.3
Servizi vari – giornali – libri – riviste -
Il riscontro eseguito sui conti citati ha permesso di constatare che:
68
a) i conti di mastro nn. 743.1; 744.1; 749.1, rispettivamente
intestati ”Ristoranti istituzionali”; “Alberghi istituzionali”; “Viaggi
istituzionali” (all.ti nn. 133, 134 e 135), oltre ad accogliere i rendiconti
presentati
da
SORIA
Giuliano
nella
veste
di
presidente
dell’Associazione per gli anticipi ricevuti, contengono anche costi
diversi
non
documentati,
non
riconducibili
ad
alcuna
delle
manifestazioni organizzate e, quindi, anche questi privi dei requisiti di
inerenza ed effettività.
L’Ufficio inquirente ha riepilogato (v., infra, prospetto), distinte per
anno, le spese imputate ai conti in esame, da ritenersi indebitamente
rendicontate:
esercizio
conto n. 743.1 conto n. 744.1 conto n. 749.1
totale
“Ristoranti
“Alberghi
“Viaggi
istituzionali”
istituzionali”
istituzionali”
2004
29.955,51
15.609,10
40.646,86
86.211,47
2005
24.918,43
30.594,74
57.824,83
113.338,00
2006
25.464,76
28.121,62
65.560,68
199.549,47
2007
31.009,38
33.387,92
84.017,67
148.414,97
2008
31.987,33
33.151,34
75.570,34
140.709,01
2009
38.545,05
24.962,05
69.163,55
289.123,98
181.880,46
165.826,77
392.783,93
740.491,16
contabile
Totali
generale
b) il conto di mastro 769.1 intestato “Vari funzionamento
69
segreteria” (all. n. 136) accoglie le eccedenze sugli anticipi corrisposti
al presidente che, nonostante i tentativi di classificazione, non hanno
trovato allocazione contabile nei sottoconti in precedenza analizzati.
In altri termini, sul totale delle anticipazioni corrisposte a SORIA
Giuliano, tutte le spese che, nella disamina effettuata dal personale
amministrativo dell’associazione non sono state imputate ad una
determinata voce di costo vengono, per differenza, rilevate utilizzando
il conto in esame, che finisce per accogliere spese ancora più
genericamente sostenute, quindi a maggior ragione prive dei requisiti
fondamentali di inerenza ed effettività.
Nel prospetto che segue sono riepilogate, distinte per anno, le spese
imputate al conto in esame, da ritenersi indebitamente rendicontate:
esercizio
contabile
conto 769.1
“Vari funzionamento segreteria”
2004
32.194,15
2005
27.625,12
2006
33.515,12
2007
19.924,55
2008
17.549,68
2009
46.104,08
Totali
176.912,7
c) il conto di mastro n. 748.2, intestato: “Benzina per
70
autovetture” (allegato n. 137) ed il conto di mastro n. 748.3 (allegato n.
138), intestato: “Servizi vari – giornali – libri – riviste“ accolgono tutte
le spese asseritamene sostenute dall’Associazione “Premio Grinzane”,
per l’acquisizione di beni e di servizi legati all’utilizzo di autoveicoli e
all’acquisto di giornali, riviste e libri.
Diversamente da quanto rilevato per i conti esaminati in precedenza,
queste tipologie di spese non sono state suddivise con riguardo alle
manifestazioni realizzate, ma vengono imputate a tali conti spese
sostenute nell’ambito di tutti i premi letterari.
Inoltre, anche questi conti accolgono voci di costo originate dai più
volte
citati
“Rendiconti”
delle
spese
che
SORIA
Giuliano,
unilateralmente, dichiarava di aver sostenuto. Questi importi sono
stati riepilogati in due prospetti di dettaglio, agli all.ti n. 139 e n. 140
della rel. G.d.F., mentre il prospetto che segue evidenzia, distinte per
anno, le spese imputate ai conti in esame, che si intendono
indebitamente rendicontate in quanto carenti dei requisiti di inerenza
ed effettività:
esercizio
contabile
conto 748.2
“Benzina
conto 748.3
per “Giornali, libri e
Autovetture“
riviste”
totale
generale
2004
6.171,50
436,62
6.608,12
2005
7.620,41
1.004,50
8.624,91
71
2006
8.692,82
735,70
9.428,52
2007
7.322,50
740,41
8.062,91
2008
7.509,50
1.553,45
9.062,95
2009
7.593,73
1.610,03
9.203,76
Totali
44.910,46
6.080,71
50.991,17
Rileva la Sezione che la condotta del convenuto si connota per
inescusabile negligenza e trascuratezza nella gestione delle risorse
pubbliche assegnate.
Ciò appare particolarmente riprovevole ogni volta che chi riveste ruoli
di responsabilità agisca con comportamenti non improntati a massimo
rigore e osservanza della disciplina della spesa e all’impiego
appropriato
e
oculato
delle
risorse
finanziarie
destinate
al
perseguimento di finalità pubbliche, evitando ogni forma di uso
improprio, ingiustificato, non funzionale alle finalità istituzionali e,
dunque, illecito del denaro pubblico.
Al di là delle norme specifiche, costituisce del resto nozione generale,
oltre che regola logica, quella secondo la quale chiunque chieda un
rimborso per motivi istituzionali debba dare dimostrazione che la
spesa è stata effettuata per esigenze di servizio. Costante, sul punto,
l’insegnamento
della
giurisprudenza
contabile,
secondo
cui
“Costituisce danno erariale la spesa sostenuta da un ente pubblico quando
essa, al di là dei casi in cui sia disposta in violazione di un espresso divieto di
legge o regolamento, non possa considerarsi … pertinente al perseguimento
72
dei suoi fini istituzionali o che rispetto a questi risulti manifestamente e
macroscopicamente non coerente e non adeguata” (Corte dei conti, Sez.
Sardegna, n. 253/2008).
In tal senso, anche di recente, la giurisprudenza di questa stessa
Sezione (v., sent. n. 89/2014), secondo cui “…pur in assenza di specifiche
disposizioni legislative che fissino i parametri e i presupposti di legittimità
delle spese di rappresentanza del settore pubblico, la giurisprudenza
consolidata ne ha chiarito i relativi connotati: tali spese sono costituite dagli
oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio dell’ente
all’esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali e
ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di
manifestazione di ossequio e di considerazione che l’ente realizza a tale scopo,
attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti estranei,
anch’essi dotati di rappresentatività… si deve escludere, conseguentemente,
che le spese di rappresentanza possano avere luogo nell’ambito di normali
rapporti istituzionali e di servizio, ovvero nei confronti di soggetti esterni
privi del requisito della rappresentatività degli enti ed organismi cui
appartengono”.
Ai fini della valutazione della condotta del convenuto deve rilevarsi
come la giurisprudenza della Corte dei conti offrisse, già all’epoca dei
fatti, indicazioni chiare su cosa dovesse intendersi per “spesa di
rappresentanza ” e su quali fossero le condizioni in presenza delle
quali poteva ritenersi lecito l’utilizzo del denaro pubblico nel
73
perseguimento di finalità di rappresentanza istituzionale.
Costituiva, in particolare, un dato pacificamente acquisito, da ritenersi
conosciuto da chi - come l’odierno convenuto - operava in ambiti
istituzionali di assoluta rilevanza, che le predette spese, per essere
giustificate, dovevano essere correlate a situazioni connotate da
eccezionalità, aventi la funzione di promuovere all’esterno l’immagine
dell’organismo interessato, ed era altresì risaputo che tali presupposti
non potevano ravvisarsi nell’ambito di normali occasioni di incontro
con soggetti non rappresentativi degli Enti o delle Istituzioni di
riferimento (C.d.C., Sez. Friuli Venezia Giulia n. 216/2010).
Era altrettanto noto che la giurisprudenza della Corte dei conti
considerasse fonte di inammissibile sperpero di denaro pubblico e,
dunque, di responsabilità per danno erariale, le spese effettuate per
omaggi e pranzi offerti dall’ Amministrazione ai propri dipendenti, gli
incontri conviviali non occasionati da manifestazioni ufficiali ovvero
quelli afferenti ai “normali rapporti istituzionali”, gli esborsi sostenuti
in favore di soggetti non rappresentativi degli organi di appartenenza,
le erogazioni liberali disposte in favore di associazioni (cfr., tra le
innumerevoli sentenze della Corte dei conti in materia di spese di
rappresentanza , C.d.C, Sez. I App. n. 489/2013; Sez. Friuli Venezia
Giulia n. 216/2010; id. Sez. Umbria n. 178/2004; id. Sez. II App. n.
106/2002; id. Sez. III App. n. 158/2000; id. Sez. Basilicata n. 129/2000).
Da ultimo, si ritiene che il convenuto non potesse ignorare -
74
trattandosi di principio giurisprudenziale conforme a regole contabili
di immediata percezione - che la spesa di rappresentanza non poteva
prescindere da un’adeguata esternazione delle relative circostanze
giustificative oltre che da una dimostrazione documentale degli aspetti
soggettivi, temporali e modali della stessa, idonea a consentire una
valutazione della rispondenza dell’esborso ai fini pubblici, non
essendo sufficiente una mera esposizione della spesa in forma generica
o globale (cfr. C.d.C., Sez. Veneto n. 456/1996) e, tanto meno, come al
contrario, acclarato nella fattispecie, una semplice richiesta di rimborso
presentata dall’interessato.
A tal proposito, non sembra inutile rilevare che il criterio dell’
“inerenza” della spesa dei gruppi consiliari alle funzioni istituzionali
loro assegnate, di cui va sottolineata la valenza quale imprescindibile
parametro di valutazione della liceità dell’attività di gestione del
denaro pubblico - sia stato confermato nella sentenza n. 39/2014 della
Corte Costituzionale, anche nell’ambito delle attività demandate alla
Corte dei conti in sede di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari
ex art. 1 del D.L. n. 174/2012.
Ciò in conformità di quanto sostenuto dalla giurisprudenza contabile,
in base alla quale le “spese di rappresentanza disposte in occasione di
cerimonie, ricorrenze civili e religiose, riunioni con funzionari regionali,
personalità politiche di alto livello, tecnici e consulenti…non possono non
costituire danno per le finanze dell’ente locale se sfornite di titoli giustificativi
75
(atteso che non possono essere considerati tali delle mere dichiarazioni
postume) e sostenute senza previo impegno…” (Corte dei conti, III Sez.
App., n. 750/2010).
Le stesse spese di trasporto concernenti acquisto di carburante, con
relative richieste di rimborsi, risultano prive dei necessari giustificativi
comprovanti la ricollegabilità delle spese ad attività d’ufficio. Come
puntualmente contestato dall’Ufficio requirente nell’ambito dell’atto di
citazione, la totale assenza di documentazione allegata dal convenuto,
ai fini di conseguire il rimborso, non consente di individuare quando il
mezzo proprio è stato utilizzato dal convenuto per scopi istituzionali.
Come evidenziato da parte pubblica, per le voci di spesa sopra
indicate non risultano sussistenti le condizioni che ne legittimano
l'erogazione né dalla documentazione allegata – del tutto insussistente
- né da alcun obiettivo riscontro.
In relazione alle singole spese “di trasporto”, in ordine alle quali la
Procura, sulla base delle risultanze della indagine delegata, ha
domandato la condanna al risarcimento del danno, appare pacifico che
le stesse risultino prive di adeguata rendicontazione, idonea a
comprovare la regolarità delle stesse e la sua connessione con l’attività
di servizio.
In effetti, difetta ogni indicazione in ordine alle missioni per le quali
dovrebbe ritenersi giustificabile il ricorso da parte del signor Giuliano
SORIA a mezzi straordinari quali l’auto personale, ovvero la ripetuta
76
necessità di acquisto di carburante per il proprio mezzo.
La giurisprudenza contabile ha ritenuto integrati gli estremi
dell’illecito contabile con riferimento a spese di “trasporto” risultanti
prive di documentazione attestante la certa riferibilità ad attività di
servizio affermando che “Non può parimenti essere riconosciuta come
utilmente acquistata, per la complessiva spesa di… (come da prospetto della
G.F. e relative “schede”), la considerevole quantità di carburante per
autotrazione, con molteplici rifornimenti effettuati nel corso di circa due anni
… in quanto essi non sono documentati in modo idoneo a dimostrarne la
corrispondenza a legittime esigenze di istituto; e ciò dicasi … per tutti gli altri
importi, fino a concorrenza dell'anzidetta complessiva somma, risultanti
soltanto da annotazione su schede intestate alla Scuola, ove data e importo
pagato per l'eseguito rifornimento appaiono confermati esclusivamente da un
timbro apposto dalla ditta fornitrice, senza riferimento alcuno alla targa
dell'autovettura ed al documento di viaggio che consentano l'accertamento
della località di destinazione, dello scopo ed in generale della pertinenza
dell'acquisto di carburante a servizi svolti nell'interesse dell'ente” (Corte dei
conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 253/2008;id.,
Sez. Piemonte, sent. n. 172 del 2012).
Per tutti i motivi che precedono, la Sezione giudica meritevole di
accoglimento la domanda formalizzata sul punto da parte pubblica.
1.quater le erogazioni liberali
Dall’esame della documentazione custodita presso la sede operativa
77
del “Grinzane”, la p.g. delegata dalla Procura contabile ha riscontrato
l’erogazione di somme di denaro a titolo di liberalità nei confronti di
Associazioni ed Enti di natura sia pubblica sia privata, aventi finalità
artistico culturali, con cui sviluppare sinergie per consentire
all’associazione di promuovere la propria attività istituzionale in altri
contesti.
Alcune di queste erogazioni sono state corrisposte a favore
dell’Associazione “Studi Iberici” e della “Le Terre del Frè”, che, come
emerso dalle indagini penali, sono state utilizzate da SORIA Giuliano
per ottenere finanziamenti di natura pubblica, poi distratti per fini
personali.
In effetti, secondo tesi di parte pubblica, le indagini della Procura di
Torino hanno confermato che l’Associazione “Studi Iberici” era una
scatola vuota, di fatto utilizzata dal SORIA Giuliano per ricevere
contributi regionali deliberati dal fratello Angelo.
Le erogazioni liberali effettuate nel tempo dal “Grinzane” a favore
della predetta associazione (v., all. n. 141) non hanno alcuna coerenza
con le attività istituzionali svolte all’Associazione stessa, neppure se
contestualizzate come atti meramente gratuiti finalizzati a dotare
l’Associazione “Studi Iberici” di autonomia finanziaria.
Ritiene, pertanto, il PM contabile che tali liberalità abbiano in realtà
avuto finalità distrattive, e siano avvenute al solo fine di giustificare
formalmente denaro in uscita dall’Associazione “Premio Grinzane”
78
per poterne liberamente disporre, attesa la sostanziale dipendenza
dell’Associazione “Studi Iberici” dal signor SORIA Giuliano.
Anche relativamente alle erogazioni liberali effettuate dal “Grinzane”
a favore della “Le Terre del Frè”, il P.M. ritiene che tale società a r.l.,
nella disponibilità del signor Carmelo PEZZINO, è stata utilizzata per
l’emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di generare
provviste finanziarie usate, poi, dal Giuliano SORIA per fini personali.
In relazione alle erogazioni liberali in discorso la Procura contabile fa
riferimento
alle
dichiarazioni
rese
dal
PEZZINO
nel
corso
dell’interrogatorio del 19.03.2009 dinanzi ai P.M. di Torino, (all. n. 29).
Sulla base dei detti indizi la Procura contabile conclude che le
erogazioni effettuate a favore dei predetti soggetti siano prive di
qualunque
logica
nell’ambito
delle
attività
istituzionali
del
“Grinzane”, ma si giustifichino solo come ipotesi distrattive di denaro
dai fondi dell’Associazione “Premio Grinzane” per assicurare al
SORIA Giuliano maggiori e più ampie disponibilità di denaro,
attraverso lo schermo delle società del PEZZINO Carmelo e della
Associazione “Studi Iberici”.
Il complesso delle dazioni liberali ai due soggetti in questione sono
riassunti nel prospetto che segue:
esercizio
erogazioni liberali
79
totale
contabile
Associazion Le terre del fre’
generale
e studi iberici
2004
17.000
-
17.000
2005
11.000
18.000
29.000
2006
8.000
-
2007
10.000
25.000
35.000
2008
5.000
25.000
30.000
Totali
51.000
68.000
119.000
8.000
Ciò premesso, osserva il Collegio come non risultino addotte dal
convenuto Giuliano SORIA ragioni plausibili a giustificazione delle
ingenti rimesse di denaro dal “Grinzane” all’Associazione Studi
Iberici, e, pertanto, come non appaia alcun elemento idoneo a
dimostrare un effettivo collegamento con le attività istituzionali di
quest’ultima.
In realtà, sulla base di quanto risultante agli atti di causa, non si
possono evincere nemmeno gli elementi minimi (indicazione di tempi,
modi e persone coinvolte nelle attività) che possano far ricondurre le
erogazioni nel novero delle “spese di rappresentanza ”.
In merito a dette voci non può che evidenziarsi l’assoluta carenza
di elementi giustificativi idonei a dimostrarne la correttezza.
Tale accertata carenza, unitamente alla documentata circostanza cui la
Procura contabile fa riferimento – segnatamente, le dichiarazioni rese
dal PEZZINO nel corso dell’interrogatorio del 19.03.2009 dinanzi ai
80
P.M. di Torino, (all. n. 29) – inducono a ritenere che tali “liberalità”
abbiano in realtà avuto finalità distrattiva, e siano avvenute al solo fine
di giustificare formalmente denaro in uscita dall’Associazione “Premio
Grinzane” per consentire al signor Giuliano SORIA di liberamente
disporne, attesa la sostanziale dipendenza dell’Associazione “Studi
Iberici” dal medesimo signor SORIA Giuliano.
Conclusioni su vicende sub 1.ter ed 1. quater
Nella tabella che segue parte pubblica riassume le somme dei bilanci
del “Grinzane” per “Cassa Anticipi da rendicontare” e per “Erogazioni
Liberali”, somme che, secondo tesi di parte, vanno ritenute
indebitamente consuntivate in quanto carenti dei requisiti di inerenza
e/o effettività:
conto di mastro
Intestazione
importo
Conto n. 743.1
Ristoranti istituzionali
181.880,46
Conto n. 744.1
Alberghi istituzionali
165.826,77
Conto n. 769.1
Vari
176.912,70
funzionamento
segreteria
Conto n. 749.1
Viaggi istituzionali
Conto n. 748.2
Benzina per autovetture
Conto n. 748.3
Servizi vari – giornali –
392.783,93
44.910,46
6.080,71
libri – riviste Conto n. 748.1
Liberalità
81
119.000
Totale
1.087.395,03
In conclusione, la Procura contabile richiede una pronuncia di
condanna dell’Associazione Premio Grinzane Cavour, a titolo di dolo
attraverso il suo legale rappresentante Giuliano SORIA nonché del
medesimo signor Giuliano SORIA, nella sua qualità di presidente
dell’Associazione, per la somma complessiva di euro 2.029.916,02,
sommatoria delle somme di euro 1.160.000 e di euro 869.916,02 (4/5 di
euro 1.087.395,03) in favore della Regione Piemonte e del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali, Enti pubblici conferenti il denaro affluito
sui conti sui quali sono state operate le distrazioni di fondi e con
presunzione di pari quote (ciò in quanto non risulta possibile ricavare
dalla contabilità del “Grinzane” l’esatta percentuale di riparto dei
fondi pubblici, in relazione alla provenienza dall’una o dall’altra
Amministrazione danneggiata).
Rileva la Sezione che, sulla scorta delle risultanze delle indagini penali
e
di
quelle
emergenti
dalle
investigazioni
contabili,
possa,
effettivamente, pervenirsi, con approssimazione, a determinare il
rapporto tra i finanziamenti pubblici e quelli privati ottenuti
dall’Associazione “Premio Grinzane”, che può essere fissato nella
misura di 4/5.
La circostanza che i conti in questione fossero alimentati nella misura
di 4/5 con fondi di natura pubblica è stata, altresì, ritenuta accertata
anche dal Giudicante penale, di cui si riporta un estratto della sentenza
82
(pp. 60-63, doc. 30):
“il Premio Grinzane [ha] beneficiato nel periodo in esame (2004-2009) di
ingenti contributi e finanziamenti erogati da numerosi Enti pubblici ....
Non v’è dubbio alcuno, quindi, sulla provenienza da fonte pubblica dei
predetti fondi, né sulla finalizzazione inequivoca degli stessi ....
E’ in proposito, utile evidenziare che, attraverso l’esame delle movimentazioni
in entrata, sono state verificate le modalità di alimentazione dei conti correnti
su cui operava l’Associazione Premio Grinzane Cavour.
Segnatamente, alcuni conti correnti (conto accrediti vari Regione Piemonte
manutenzione Castello Rorà e conto oneri Museo del Territorio), sono
risultati interamente alimentati con fondi pubblici provenienti dalla Regione
Piemonte o dal Ministero dei Beni Culturali.
Per gli ulteriori conti correnti [tra i quali figurano i conti di cui al
presente capitolo] è stato, invece, accertato che nel periodo in esame la
percentuale tra contributi pubblici e privati è stata pari a circa il 78% (“nel
periodo dal 2004 al 2008 erano stati accreditati su questi sei conti
correnti circa 24 milioni di euro di contributi… suddivisi per poco più
di 19 milioni per contributi pubblici, e per quattro e rotti, quasi cinque
contributi di natura privata.” (cfr. deposizione teste Albano Ferdinando,
Luogotenente della GdF, sentito nel corso dell’udienza del 30.1.2011 ....).
Gli importi prelevati dai primi due conti correnti, per i quali è certa la
provenienza pubblica esclusiva, vengono, pertanto, considerati distintamente
rispetto agli importi prelevati dai restanti conti correnti, per i quali le somme,
83
utilizzate per fini diversi da quelli per cui erano state concesse, sono da
ritenersi solo percentualmente di provenienza pubblica ... risulta che i conti
correnti del Premio Grinzane, su cui ha operato l’imputato Soria, sono stati
costantemente alimentati per la maggior parte da fondi pubblici, cosicché le
disponibilità giacenti su quei conti – a cui egli ha attinto per far fronte anche
a spese non riconducibili agli scopi per cui risultavano erogate - sono sempre
state, sebbene con percentuali variabili nel tempo, prevalentemente riferibili
anche a denaro pubblico ottenuto grazie a contributi e finanziamenti
finalizzati.
In nessuna delle occasioni oggetto di contestazione, quindi, per far fronte alle
rilevanti uscite per scopi diversi Giuliano Soria può avere utilizzato somme
interamente private, cosicché si è certamente realizzato quello sviamento delle
somme, con elusione del vincolo di destinazione dei finanziamenti erogati per
specifiche finalità pubbliche, richiesto dall’art. 316 bis c.p. “
Di conseguenza, posto che i fondi, dai quali sono state tratte le somme
per “Cassa Anticipi da rendicontare” e per “Erogazioni Liberali” di cui
sopra - somme indebitamente consuntivate ed, in realtà, distratte
all’Associazione - erano composti, per circa 1/5 da fondi conferiti da
soggetti privati e per i restanti 4/5 da fondi pubblici conferiti da
soggetti istituzionali a titolo di contributi all’attività del “Grinzane”, in
particolare il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e la Regione
Piemonte, il danno erariale in relazione alla distrazione delle somme
attraverso la “Cassa Anticipi da rendicontare” e le “Erogazioni
84
Liberali” deve essere quantificato in € 869.916,02, pari ai 4/5 della
somma di € 1.087.395,03.
Dal momento che la contabilità del “Grinzane”, esaminata prima dalla
p.g. delegata dagli inquirenti penali e poi da quelli contabili, è risultata
non tenuta in modo tale da consentire un’esatta ricostruzione delle
percentuali di spettanza di ciascun soggetto pubblico conferente il
denaro, deve, in definitiva, ripartirsi il danno tra le predette
Amministrazioni danneggiate – Ministero dei Beni Culturali e
Ambientali e Regione Piemonte - per eguali quote di ½.
2. – Vicenda della destinazione di finanziamenti pubblici ricevuti
dall’Associazione “Premio Grinzane” per finalità di pubblico
interesse per lavori nelle abitazioni private di SORIA Giuliano, ad
Ospedaletti, a Parigi e a Torino, via Montebello n. 21, commissionati
alle ditte individuali Cavaliere Giuseppe e Cavaliere Sabino
(imputazione di malversazione ed appropriazione indebita in
continuazione, v., citazione, cap. I, par. 2, lett. A, nn. 2 e 3).
Espone la Procura contabile che SORIA Giuliano, nella sua qualità di
presidente dell’Associazione “Premio Grinzane”, abbia distratto
finanziamenti pubblici ricevuti dalla Associazione per finalità di
pubblico interesse, destinandoli a fini personali, e precisamente al
pagamento di lavori eseguiti dalle ditte individuali CAVALIERE
Giuseppe e CAVALIERE Sabino presso le sue abitazioni di Torino,
Parigi e Ospedaletti (IM) – lavori fatturati a carico dell’Associazione,
85
con causali ideologicamente diverse da quelle reali.
Sulla scorta delle verificazioni effettuate nel corso delle indagini
penali, la p.g. delegata dalla Procura contabile ha rilevato che le fatture
emesse dalle ditte individuali CAVALIERE Giuseppe e CAVALIERE
Sabino sono state contabilizzate dall’Associazione “Premio Grinzane”
utilizzando i seguenti conti di bilancio:
- conto n. 131.5 intestato “Fondo Manutenzione Castello
Costigliole”, su cui sono stati rilevati costi per un imponibile di €
172.818,09 ed IVA per € 26.322,79;
- conto n. 131.3 intestato “Fondi per Museo del Territorio”, su cui
sono stati rilevati costi per un imponibile di € 25.000 ed IVA per €
2.500;
- conto n. 231.3 intestato “Immobilizzazioni Fabbricato Palazzo
Grinzane”, su cui sono stati rilevati costi per un imponibile di €
13.534,03 ed IVA per € 1.353,40;
- conto n. 231.1 intestato “Immobilizzazioni Fabbricato Corso
Svizzera”, su cui sono stati rilevati costi per un imponibile di € 9.941,19
ed IVA per € 994,12;
- conto n. 429.10 intestato “Crediti Vari Regione Piemonte”, su
cui sono stati rilevati costi per un imponibile di € 198.240 ed IVA per €
19.824,25,
per un totale così analiticamente determinato in € 470.527,87 (all. n.
14).
86
Tutti i conti dell’Associazione in precedenza evidenziati registrano in
entrata esclusivamente elementi positivi ascrivibili a denaro erogato
dalla Regione Piemonte e dal Ministero dei Beni Culturali; pertanto,
secondo parte pubblica, l’utilizzo per scopi diversi da quelli
istituzionalmente previsti per l’Associazione “Premio Grinzane”
implica una distrazione di denaro pubblico.
In conclusione, il PM contabile, tenuto conto di quanto dichiarato nel
corso delle indagini (e confermato a dibattimento) da CAVALIERE
Giuseppe, secondo cui lavori edili per l’importo di € 71.070,70 sono
stati effettivamente eseguiti su immobili di proprietà o in uso al
“Grinzane”, per i propri fini istituzionali, è dell’avviso che SORIA
Giuliano abbia utilizzato denaro di provenienza pubblica per finalità
personali per l’importo complessivo di € 395.544,61, determinato come
segue:
Importo delle fatture ricevute dall’A.P.G.C. emesse dalle
ditte individuali Cavaliere Giuseppe e Cavaliere Sabino.
470.529,81
Importo non corrisposto sulla fattura n. 59 del
21/12/2009 emessa dalla d.i. Cavaliere Sabino.
3.914,50
Importo effettivamente corrisposto sulle fatture ricevute
dalle ditte individuali Cavaliere Giuseppe e Cavaliere
Sabino.
Importo
466.615,31
giustificato
nel
corso
87
del
verbale
di
informazioni testimoniali e considerato come non 71.070,70
distratto.
Importo distratto
Ritiene
la
Sezione
395.544,61
che
l’impianto
accusatorio
trovi
ampia
corrispondenza e riscontro probatorio negli atti e documenti versati
nel fascicolo processuale.
In effetti, giusta le dichiarazioni rese da CAVALIERE Giuseppe, (v.,
verbale di s.i.t.. del 19.02.2009), è risultato che la ditta, facente capo al
medesimo imprenditore, abbia effettuato lavori presso le abitazioni
personali di SORIA Giuliano e di avere fatturato tali prestazioni, dietro
precise indicazioni dello stesso SORIA, all’Associazione “Premio
Grinzane” (cfr. all. n. 12 rel. G.d.F.).
Sempre nel corso della sua audizione, il CAVALIERE Giuseppe ha
indicato, anche con l’ausilio di appunti manoscritti compilati per ogni
intervento, per ogni fattura emessa nei confronti dell’associazione, il
tipo di prestazione resa e la località ove le prestazioni stesse sono state
effettuate.
Le dichiarazioni del CAVALIERE Giuseppe sono state confermate
all’udienza dibattimentale del 10.10.2011 davanti al Tribunale di
Torino.
Il relativo procedimento penale si è concluso accertando che SORIA
Giuliano, nella sua qualità di presidente del “Grinzane”, ha
corrisposto l’importo di € 395.544,61, traendolo dai fondi della stessa
88
Associazione ed utilizzandolo a fini personali come compenso per le
prestazioni rese dalle citate ditte individuali.
Merita evidenziare come lo stesso Tribunale penale di Torino (v., sent.
n. 1467/2013, cit.), oltre all’ampio corredo probatorio rappresentato
dalle univoche deposizioni testimoniali raccolte, precisi, sul punto
quanto segue: “Anche in tal caso sono state poi compiutamente verificate le
modalità di pagamento da parte dell'APGC delle fatture relative alle
prestazioni ricevute dalla ditta Cavaliere.
All'accertato pagamento delle fatture emesse dalla ditta Cavaliere
…consegue che:
- le fatture della ditta Cavaliere, relative a lavori in realtà effettuati presso
le abitazioni private del Soria in Torino, via Montebello 21, in Ospedaletti e
in Parigi dall'agosto 2004 al dicembre 2008, pagate con fondi tratti dal conto
di bilancio dell'Associazione Premio Grinzane Cavour "Conto patrimoniale
429.10 _ Crediti vari Regione Piemonte Manutenzione Castello Rorà" per €
218.064,25 e dal "Conto Economico 131.3 - Fondi per oneri - Museo per il
Territorio" per € 27.500 (entrambi interamente alimentati con fondi pubblici),
vengono contestate al punto 2 interamente per un totale di € 245.564,25
(comprensivo d'iva);
- le fatture della medesima ditta Cavaliere relative a lavori in realtà
effettuati presso le abitazioni private del Soria in Torino, via Montebello 21, in.
Ospedaletti e in Parigi dall'agosto 2004 al dicembre 2008, pagate con fondi
tratti da conti correnti alimentati per circa i quattro quinti da denaro di
89
provenienza pubblica, vengono contestate al punto 3.
Indubbio, peraltro, che tutti i pagamenti delle predette fatture integrino
delle malversazioni, posto che le stesse venivano deliberatamente emesse con
causale difforme da quella reale all'evidente fine (poi conclamato
dall'inserimento delle stesse nei rendiconti presentati agli enti erogatori) di
consentire l'uscita di fondi "dedicati" alla ristrutturazione di specifici
immobili per spese diverse.
Resta da segnalare che, anche in questo caso, non può essere messa in
dubbio la consapevolezza dell'imputato, il quale infatti ha ammesso (cfr.
interrogatorio del 16.3.2009) che l'indicazione al Cavaliere di inserire,
"sempre a prescindere dal luogo dove venivano effettuati i lavori", la causale
Lavori presso il castello di Costigliole d'Asti, era partita proprio da lui”.
Né può farsi passare sotto silenzio il prospetto, elaborato dalla
Guardia di Finanza, riepilogativo delle fatture emesse dalle ditte
individuali CAVALIERE Giuseppe e CAVALIERE Sabino, corredato
dai relativi documenti, nel quale, per ogni singolo documento
elencato, è possibile individuare, oltre alle formalità previste dalla
normativa fiscale, anche la contropartita contabile d’imputazione a
bilancio e le modalità di pagamento, con la rilevazione della data e del
conto corrente intestato all’associazione da cui sono state tratte le
provviste per i pagamenti (v., all. n. 15 alla relazione).
Sulla base, quindi, di quanto ampiamente accertato e documentato, la
Sezione ritiene che SORIA Giuliano, in qualità di legale rappresentante
90
dell’Associazione “Premio Grinzane”, abbia distratto l’importo di €
395.544,61 costituito da denaro di provenienza pubblica utilizzandolo
per fini personali.
La distrazione in oggetto, attuata attraverso la destinazione dei fondi
ricevuti per finalità diverse da quelle per cui detti fondi sono stati
concessi dalla P.A., ha cagionato un depauperamento delle risorse
pubbliche per l’importo sopra indicato che può essere considerato
come danno erariale, per la somma indicata, sofferto dagli Enti
pubblici (Regione Piemonte e Ministero per i Beni e le Attività
Culturali) conferenti il denaro affluito sui conti sui quali sono state
operate le distrazioni di fondi.
3. – Vicenda della destinazione di finanziamenti pubblici ricevuti
dall’Associazione “Premio Grinzane” per interventi sul Castello di
Costigliole d’Asti per lavori nelle abitazioni private di SORIA
Giuliano, ad Ospedaletti, a Parigi e a Torino, via Montebello n. 21,
commissionati alla ditta individuale PELASSA Andrea (imputazione
di malversazione ed appropriazione indebita in continuazione, v.
citazione, cap. I, par. 2, lett. A, n. 4).
Espone la Procura contabile che SORIA Giuliano, utilizzando le
disponibilità finanziarie del “Premio Grinzane” a proprio esclusivo
vantaggio, abbia realizzato lavori di ristrutturazioni presso le proprie
abitazioni private, riversandone il costo sull’Associazione attraverso
false fatturazioni, così come dichiarato a s.i.t. in data 23.02.2009 da
91
PELASSA Andrea, titolare dell’omonima impresa edile individuale –
dichiarazioni poi confermate in sede dibattimentale davanti al
Tribunale di Torino alla udienza del 10.10.2011.
La p.g. delegata dalla Procura contabile ha effettuato un esame della
documentazione relativa alle prestazioni di servizio fornite dalla ditta
individuale PELASSA, finalizzato ad appurare il numero di fatture
emesse, le modalità di pagamento, nonché le modalità di registrazione
di detti documenti (all. n. 19).
Le fatture emesse dal PELASSA sono state annotate nella contabilità
dell’Associazione come segue:
- conto n. 131.5 intestato “Fondo Manutenzione Castello
Costigliole”, per un imponibile di € 13.900 ed IVA per € 2.780;
- conto n. 429.10 intestato “Crediti Vari Regione Piemonte”, per
un imponibile di € 22.391,66 ed IVA per € 4.478,33;
- la fattura n. 72, emessa il 16.12.2008 per l’imponibile di €
5.600 ed IVA di € 1.120, non risulta invece annotata in contabilità,
anche se pagata in data 10.07.2008 (all. n. 20).
I conti di bilancio dell’Associazione, sui quali sono state spesate le
fatture ricevute dalla ditta PELASSA, risultano alimentati totalmente
da denaro proveniente da fondi pubblici.
Pertanto, secondo tesi del PM contabile, i fatti descritti integrano la
condotta di utilizzo di denaro pubblico a fini privati.
Ritiene
la
Sezione
che
l’impianto
92
accusatorio
trovi
ampia
corrispondenza e riscontro probatorio negli atti e documenti versati
nel fascicolo processuale.
In effetti, giusta le dichiarazioni del signor
PELASSA, è risultata
l’esecuzione di lavori di tappezzeria negli alloggi di proprietà
personale di SORIA Giuliano in Torino e Parigi e la relativa
fatturazione degli stessi, dietro esplicita indicazione del committente
SORIA, a favore dell’Associazione e con la causale “Eseguito lavori di
manutenzione camera vs. Castello” – tale intendendosi il Castello di
Costigliole d’Asti, sede legale dell’Ente (cfr. all. n. 18 rel. G.d.F.).
Le dichiarazioni del PELASSA sono state confermate davanti al
Tribunale di Torino.
Il relativo procedimento penale si è concluso accertando che SORIA
Giuliano, nella sua qualità di presidente del “Grinzane”, ha
corrisposto l’importo di € 43.549,99, traendolo dai fondi della stessa
Associazione ed utilizzandolo a fini personali come compenso per le
prestazioni rese dalla menzionata ditta individuale PELASSA.
Merita evidenziare come lo stesso Tribunale penale di Torino (v.,
sent.
n.
1467/2013,
cit.),
oltre
all’ampio
corredo
probatorio
rappresentato dalle univoche deposizioni testimoniali raccolte, precisi,
sul punto quanto segue: “…Il teste (PELASSA Andrea, ndr) ha riferito di
avere effettuato vari lavori di tappezzeria per Giuliano Soria, alcuni presso
l'alloggio di Via Montebello n.21, sito al terzo piano, ove questi abitava, altri
presso la casa di Parigi, ma di non avere mai svolto alcun lavoro presso il
93
castello di Costigliole (v. documenti punto 3 prodotti il 20.6.2011).
Egli aveva emesso tutte le fatture (ad eccezione dell'ultima) inserendo la
causale indicatagli da Giuliano Soria tramite un foglietto manoscritto: "Per
restauro presso il vostro castello di Costigliole d'Asti" (cfr. documento
prodotto nel corso dell'udienza del 10.10.2011).
Tale realtà era giunta all'orecchio anche di Serlenga Domenico (v.
udienza del 10.10.2011) il quale ha riferito di avere appreso dalle ragazze che
si occupavano della contabilità che le fatture del Pelassa, del Cavaliere e del
Guidabelli erano relative a spese personali di Soria.
("Queste sono tutte fatture e cose che interessano a Soria a livello
personale).
Il Pelassa ha anche spiegato-che -"il Professore gli aveva chiesto di
emettere le fatture con tale descrizione spiegandogli "che comunque era un
loro codice interno" ("guarda che tutti gli artigiani fatturano così, è -una
nostra descrizione interna, devi fatturare così»).
Sulla base, quindi, di quanto ampiamente accertato e documentato, la
Sezione ritiene che SORIA Giuliano, in qualità di legale rappresentante
dell’Associazione “Premio Grinzane”, abbia distratto l’importo di €
43.549,99, costituito da denaro di provenienza pubblica, utilizzandolo
per fini personali.
La distrazione in oggetto, attuata attraverso la destinazione dei fondi
ricevuti per finalità diverse da quelle per cui detti fondi sono stati
concessi dalla P.A., ha cagionato un depauperamento delle risorse
94
pubbliche per l’importo sopra indicato che può essere considerato
come danno erariale, per la somma indicata, sofferto dagli Enti
pubblici (Regione Piemonte e Ministero per i Beni e le Attività
Culturali) conferenti il denaro affluito sui conti sui quali sono state
operate le distrazioni di fondi.
4. – Vicenda della distrazione di finanziamenti pubblici ricevuti
dall’Associazione “Premio Grinzane” dal Ministero della Salute per
l’iniziativa “Corsie di lettura” (imputazione di malversazione ed
appropriazione indebita in continuazione,v., citazione, al cap. I, par.
2, lett. A, n. 5).
La Procura contabile espone che SORIA Giuliano ha stipulato, in data
29.01.2008, una convenzione col Ministero della Salute per la
realizzazione del progetto denominato “Corsie di Lettura”, per il quale è
stato erogato uno specifico contributo (all. n. 21 rel. G.d.F.).
Il progetto, predisposto dal Ministero della Salute ed affidato per la
sua realizzazione al “Grinzane”, con corresponsione di relativo
finanziamento pubblico, è meglio descritto nell’all. A della citata
convenzione.
In data 19.05.2008, l’Associazione “Premio Grinzane” ha chiesto al
Ministero il pagamento della prima tranche del finanziamento di €
156.000, pari al 60% (all. n. 22).
La somma è stata liquidata il 14.07.2008 mediante accredito sul c/c n.
571.1 acceso presso la UNICREDIT BANCA (all. n. 23) ed è stata
95
annotata in contabilità dall’Associazione il 21.07.2008, come risulta
dalla scheda contabile relativa all’esercizio 2009 intestata Ministero
della Salute (all. n. 24).
Ad avviso di parte attrice, posto che le indagini penali hanno
consentito di appurare che il “Grinzane” ha sostenuto, per finalità
riconducibili all’organizzazione dello specifico evento, spese soltanto
per complessive € 24.126,11 (v., prospetto riepilogativo dei costi delle
spese
sostenute
dall’
Associazione
“Premio
Grinzane”
per
l’organizzazione del progetto “Corsie di Lettura”, all. n. 25 rel. G.d.F.),
sulla base delle risultanze istruttorie in possesso degli inquirenti penali
e degli elementi acquisiti dal procedente Requirente contabile, sulla
scorta degli accertamenti affidati alla Guardia di Finanza, nell’atto
introduttivo del presente giudizio viene formalizzata una domanda
risarcitoria per l’importo di € 131.873,89 – euro 156.000 (erogate dal
Ministero della Salute) meno euro 24.126,11 (costi realmente sostenuti
dall’Associazione beneficiaria) - somma, la quale, non risultando
supportata da alcun documento utile a ricondurne il pagamento a
spese per l’organizzazione della manifestazione e che costituisce la
differenza tra il finanziamento erogato dal Ministero della Salute ed i
costi realmente sostenuti per l’allestimento del progetto, costituisce
l’oggetto di una malversazione ai danni dell’Amministrazione che
aveva erogato il finanziamento.
Secondo il PM contabile, infatti, ai fini della sussistenza di un danno
96
erariale, ciò che rileva è che il soggetto percettore di denaro pubblico
abbia inciso negativamente, con le sue scelte, sul modo di essere del
programma imposto dalla P.A. alla cui realizzazione egli era chiamato
a partecipare con l'atto di concessione del contributo; e che l’incidenza
negativa fosse tale da determinare uno sviamento dalle finalità
perseguite con l’erogazione del contributo stesso, con danno per l'Ente
concedente anche sotto il mero profilo della sottrazione ad altri
soggetti del contributo, del beneficio o del finanziamento, così come
concretizzato ed approvato dall’Ente pubblico.
Ciò premesso, il Collegio richiama la pronunzia della Suprema
Corte di Cassazione (SS.UU. civili, n. 4511 del 1 marzo 2006) ove
nell’affermare la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine
all'accertamento della responsabilità erariale conseguente all'illecito
utilizzo, da parte di una società privata, di finanziamenti pubblici, si
afferma che: “il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria
da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto - che
può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla
natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, cui
siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul
modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui
realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione
del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno
sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente
97
pubblico - anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il
finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano
così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il
concorso dello stesso imprenditore -, di cui deve rispondere davanti al
giudice contabile”.
Il richiamato autorevole principio tiene conto dei mutamenti
avvenuti nell’agire amministrativo e nei modelli operativi adottati
dalla Pubblica Amministrazione, per cui il criterio per discriminare la
giurisdizione ordinaria da quella contabile non va ravvisato nella
qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico
non economico) ma nella natura del danno e degli scopi perseguiti.
Di modo che ove, come nella fattispecie, il privato, per sua
scelta, incida negativamente sul modo d'essere del programma
imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è
chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo e
l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità
perseguite, viene realizzato un danno per l'ente pubblico.
Deve, quindi, riconoscersi, nel caso di specie, il rapporto di
servizio in capo alla Associazione Premio Grinzane Cavour,
destinataria
dell’erogazione
pubblica,
in
quanto
compartecipe
dell’attività amministrativa finalizzata alla fornitura di volumi per le
biblioteche presso strutture ospedaliere.
Non
v’è
dubbio,
altresì,
che
98
le
finalità
fatte
proprie
dall’Amministrazione, e che si volevano realizzare tramite l’intervento
disposto a favore della detta Associazione sono state dolosamente
vanificate dall’illecito perpetrato.
Ulteriore considerazione in ordine alla negativa incidenza, sulle
scelte dell’Amministrazione, dell’illecito di cui trattasi riguarda la
sottrazione della somma destinata al finanziamento di questo progetto
a scapito di altre iniziative che, nella scelta, sono state accantonate.
L’ipotesi
accusatoria,
peraltro,
è
risultata
confermata
dal
Giudicante penale di prime cure (v., sent. Trib. Torino, n. 1467/2013,
cit.), secondo cui: “… il semplice disavanzo numerico tra il contributo
ricevuto per l’iniziativa e i costi realmente sostenuti dal “Grinzane”
non è sufficiente a dimostrare la malversazione. Infatti, le somme
ottenute dall’Associazione “Premio Grinzane Cavour”dal Ministero
della Salute risultano versate sul conto corrente n. 571.1 UNICREDIT
Banca s.p.a. mastro 571 in data 21.7.2008 ed immediatamente
impiegate per ridurre lo scoperto già esistente su tale conto pari ad €
241.040,26 (cfr. pag. 189 allegati dell’annotazione del 15.7.2009 della
GDF, da cui risulta che, a seguito di tale versamento, lo scoperto si è
ridotto ad € 85.040,26). Tanto basta all’integrazione dell’elemento
materiale del reato di malversazione, posto che rende evidente che le
somme vennero immediatamente utilizzate per scopi diversi da quelli
per i quali erano state ottenute…Le spese effettivamente sostenute per
le dodici strutture presso le quali il progetto era già stato realizzato -
99
almeno fino alla fase di fornitura dei volumi per le biblioteche risultano essere state nettamente inferiori a quelle preventivate (si
veda, per tutte, a pag 22 documentazione da ultimo citata, -la voce
"fornitura volumi" che, da sola, avrebbe dovuto comportare un esborso
di € 72.000).
Resta da segnalare che Giuliano Soria, quale rappresentante del
premio Grinzane, fino all'avvio delle indagini non ha mai adempiuto
all'espresso obbligo di rendiconto trimestrale dettagliato, avendo
inviato al Ministero esclusivamente missive nelle quali dava atto in
modo assolutamente generico dello" stato di avanzamento del
progetto senza riportare - non certo casualmente - alcuna cifra”.
In definitiva, la Sezione è dell’avviso che SORIA Giuliano abbia
impiegato parte del finanziamento del Ministero della Salute per
finalità diverse da quelle per cui era stato concesso, in tal modo,
cagionando un depauperamento delle risorse pubbliche per la somma
di € 131.873,89, costituente voce di danno erariale in pregiudizio dello
stesso Dicastero della Salute.
5. Vicenda della distrazione di finanziamenti pubblici ricevuti
dall’Associazione “Premio Grinzane” per lavori nel Castello di Rorà,
nel Museo del Territorio e nel Palazzo Grinzane (ex Palazzo
Nebbiolo),
ubicati
in
Costigliole
d’Asti
(imputazione
di
malversazione ed appropriazione indebita in continuazione, v.
citazione, al cap. I, par. 2, lett. A, n. 7).
100
Nell’atto di citazione all’esame si riferisce che la Procura della
Repubblica di Torino ha svolto indagini sulla gestione di fondi
pubblici da parte dell’Associazione “Premio Grinzane”, destinati ai
lavori di ristrutturazione del Castello di Rorà, del Museo del Territorio
(allocato all’interno del Castello di Rorà) e del Palazzo Grinzane (ex
Palazzo Nebbiolo), ubicati in Costigliole d’Asti. Per tali lavori di
recupero edilizio, il “Grinzane” ha ricevuto, tra il 2004 e il 2009, una
serie di contributi pubblici finalizzati, per un totale di circa € 4.260.000.
Più in particolare, l'imputazione corrispondente alla vicenda in
oggetto riporta un prospetto di sintesi, riassuntivo delle risultanze
delle analitiche indagini, nel quale sono indicati gli importi dei
contributi ricevuti per i summenzionati lavori di ristrutturazione
distratti dalle specifiche finalità per cui erano stati ottenuti. Tali
importi sono riportati in colonne distinte a seconda che le somme
siano state utilizzate da Giuliano Soria per finalità private e personali
(per € 608.266,30), ovvero siano state utilizzate per finalità
dell'associazione estranee a quelle per cui i contributi, le sovvenzioni
ed i finanziamenti erano stati ottenuti (per € 987.185,5).
Gli accertamenti della p.g., relativi all’analisi dei flussi finanziari di
provenienza pubblica (Regione Piemonte, Sopraintendenza dei Beni
Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte) e delle correlate uscite a
fronte dei costi sostenuti per le varie prestazioni ricevute, al fine di
verificare il corretto impiego delle risorse, hanno riscontrato che
101
l’Associazione “Premio Grinzane” ha acceso specifici conti di mastro,
finalizzati alla rilevazione dei costi per prestazioni di servizio e/o
l’acquisto di beni, riferiti ai lavori di ristrutturazione degli immobili
descritti, come di seguito specificato:
CASTELLO DI RORA’:
- CONTO 131 – Fondo per Oneri – sottoconto 131.5 – Fondi
per Manutenzione Castello di Rorà (all. n. 30 rel. G.d.F.);
- CONTO 429 – Crediti Vari – sottoconto 429.10 – Regione
Piemonte per lavori Castello di Rorà (all. n. 31);
- CONTO 725 – Spese di manutenzione – sottoconto 725.1 –
Immobili (all. n. 32);
PALAZZO GRINZANE
- CONTO 131 – Fondo per Oneri – sottoconto 131.7 – fondo
per Palazzo Grinzane (all. n. 33);
- CONTO 429 – Crediti Vari – sottoconto 429.11 – Regione
Piemonte per lavori Palazzo Grinzane (all. n. 34);
- CONTO 725 – Spese di manutenzione – sottoconto 725.15 –
Palazzo Grinzane (all. n. 35);
- CONTO 721 – Costi vari – sottoconto 721.13 – Costi vari
Palazzo Grinzane (all. n. 36);
- CONTO 231 – Fabbricati – sottoconto 231.3 – Palazzo
Grinzane (all. n. 37);
MUSEO DEL TERRITORIO:
102
- CONTO 131 – Fondo per Oneri – sottoconto 131.3 – Fondo
per Museo del Territorio (all. n. 38).
La disamina delle registrazioni contenute nei conti di mastro ha
permesso di determinare sia i flussi finanziari in entrata, costituiti per
la maggior parte da erogazioni di natura pubblica, sia quelli in uscita,
che avrebbero dovuto rappresentare i costi sostenuti per le opere
eseguite. La percentuale di denaro di provenienza pubblica che
alimentava i citati conti si aggira intorno ai 4/5 del totale delle somme
che hanno via via, nel tempo, costituito la provvista.
La domanda risarcitoria del PM contabile viene espressa nei seguenti
termini:
Acquisto di beni e/o servizi considerati estranei al 987.185,55
vincolo di destinazione.
Acquisto di beni e/o servizi per abitazioni private.
608.266,30
Totale
1.595.451,85
Ritiene
la
Sezione
che
l’impianto
accusatorio
trovi
ampia
corrispondenza e riscontro probatorio negli atti e documenti versati
nel fascicolo processuale.
Come risulta dalla sentenza del Tribunale di Torino (v., sent. n.
1467/2013, cit.), sul punto, “…l’arch. Maria Pia Dal Bianco, direttore
dei lavori (cfr. esame udienza 24.1.2012 e le s.i.t. del 28.05.2009), ha
riferito che in tali lavori erano state coinvolte esclusivamente le ditte
Ottaviano Restauri e Zoppoli & Pulcher. Il che equivale ad affermare
103
che tutte le altre e numerose fatture pagate come se fossero state relative a
lavori svolti presso il Castello da ditte diverse dalle Ottaviano Restauri e
Zoppoli & Pulcher .... non possono che riportare una causale non rispondente
al vero”.
In buona sostanza, come acclarato da parte pubblica, i legali
rappresentanti delle imprese individuate, dopo aver riferito in merito
all’entità ed effettività dei rapporti commerciali intercorsi con
l’Associazione “Premio Grinzane”, hanno chiarito che SORIA
Giuliano, pur avendo fatto eseguire prestazioni d’opera presso le
proprie abitazioni private o in luoghi diversi da quelli rispetto ai quali
i costi sono stati contabilizzati, al momento della fatturazione ha
invitato i prestatori ad indicare nei documenti di costo che le
prestazioni stesse sono state eseguite per “lavori presso vostro Castello di
Costigliole d’Asti (AT)”.
A riprova di ciò si richiama il fatto che i lavori svolti presso il Castello
di Costigliole sono stati appaltati, con specifici contratti, sotto la
vigilanza della Sovrintendenza ai Beni Architettonici. Pertanto, non
avrebbero dovuto esistere fatture per lavori al Castello di Costigliole
emesse da soggetti non ricompresi tra quelli che avevano ricevuto
appalti sotto la vigilanza della Sovrintendenza.
Al contrario, all’esame dibattimentale, la stragrande maggioranza dei
titolari delle ditte che hanno fatturato lavori presso il Castello di
Costigliole ha confermato di avere, in realtà, svolto prestazioni a
104
favore del SORIA personalmente, e che al momento della fatturazione,
lo stesso Giuliano SORIA aveva richiesto di indicare nei documenti
come causale “lavori presso vostro Castello di Costigliole d’Asti (AT)”.
Sulla base di quanto precede, pertanto, ritiene il Collegio che il
Requirente Contabile abbia fornito adeguata contezza, spettando,
pertanto, al convenuto Giuliano SORIA, ex art.194 del R.D. 23.5.1924,
n. 827, dare dimostrazione della regularis gestio e comunque della
assenza di danno e/o della sua non imputabilità al medesimo.
Dette esimenti non risultano in alcun modo comprovate dal convenuto
Giuliano SORIA, a cui carico emergono ex contra sovrabbondanti
elementi di intenzionalità e dolosità dei fatti appropriativi di cui si è
reso responsabile nella vicenda all'esame quali evidenziati in sede
penale.
I singoli verbali di ss.ii.tt. rese da persone informate dei fatti sono stati
rielaborati al fine di rilevare l’effettiva destinazione delle prestazioni
effettuate, redigendo un prospetto nel quale, per ogni singola impresa
e/o professionista sono riportate, per masse di valori, le prestazioni o
le cessioni fatturate, quelle effettivamente pagate, quelle pertinenti al
vincolo di destinazione, quelle rese per finalità estranee a tale vincolo
di destinazione ed, infine, quelle eseguite presso l’abitazione privata di
SORIA Giuliano (all. n. 39).
La circostanza che non tutti i titolari delle ditte coinvolte nei lavori al
Castello di Costigliole abbiano confermato le false fatturazioni non è
105
stata ritenuta decisiva dal Giudicante penale:
“Le plurime deposizioni .... rese dalla stragrande maggioranza dei vari
fornitori del Premio Grinzane, rappresentano un formidabile riscontro
reciproco, essendo sostanzialmente coincidenti laddove riferiscono della prassi
consolidata secondo la quale Giuliano Soria utilizzava a sua discrezione, e
senza
rispettare
alcuno
dei
vincoli
finalistici,
le
somme ricevute
dall’Associazione Premio Grinzane Cavour a titolo di contributi destinati a
scopi specifici, facendo in modo che molteplici spese sostenute per finalità
diverse .... o anche per fini privati, venissero comunque imputate fittiziamente
alle spese sostenute per la ristrutturazione dei suindicati immobili. Le stesse
dichiarazioni forniscono una conferma univoca della condotta illecita
contestata a Giuliano Soria anche per i rarissimi casi in cui i diretti
interessati non hanno fornito indicazioni precise sul punto”.
Conclude la Sezione nel senso che la ricostruzione offerta dalle
risultanze delle indagini penali e contabili, versate agli atti, ed il
riconoscimento del relativo valore probatorio operato dal Giudice
penale di primo grado, consente di ritenere che SORIA Giuliano abbia
distratto denaro derivante da contribuzioni erogate dalla Regione
Piemonte e dalla Sopraintendenza dei Beni Architettonici e per il
Paesaggio del Piemonte per un importo pari ad € 1.595.451,85, con
conseguente depauperamento delle risorse pubbliche per l’importo
indicato, che costituisce un danno erariale per la Regione Piemonte e
per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
106
6. – Vicenda della distrazione di finanziamenti pubblici ricevuti
dall’Associazione
“Premio
Grinzane”
per
l’organizzazione
dell’evento “Premio Grinzane Junior – 5^ edizione” (imputazione di
truffa in erogazioni pubbliche, v., citazione, al cap. I, par. 2, lett. B,
n.1).
Espone la Procura contabile che il 14.06.2007 l’Associazione “Premio
Grinzane” ha chiesto al Comune di Roma, nell’ambito della
realizzazione del progetto “Premio Grinzane Junior” - 5^ edizione, un
contributo finanziario (all. n. 40 rel. G.d.F.) e che, successivamente, con
nota n. 07/4402PA del 16.11.2007, la stessa Associazione ha
comunicato all’Ente locale che “per motivi esclusivamente organizzativi”,
la realizzazione dell’evento sarebbe stata affidata alla società
COM’MEDIA S.r.l. di PEZZINO Carmelo (all. n. 41).
Con determinazione dirigenziale n. 3607 del 23.11.2007, il Comune di
Roma ha approvato la realizzazione della manifestazione ed ha, per
essa, concesso un finanziamento di € 18.000 dettando disposizioni sul
modo con cui l’iniziativa avrebbe dovuto tenersi, indicati come
altrettanti obblighi contrattuali, ai quali l’Associazione beneficiaria del
contributo avrebbe dovuto attenersi, pena la revoca del contributo
stesso (all. n. 42).
Il finanziamento è stato erogato con mandato n. 049396 dell’8.05.2008
(all. n. 43), a fronte della presentazione della documentazione
dettagliatamente indicata nella nota n. 08/4614/PA inviata dalla
107
società organizzatrice all’Assessorato alle Politiche Culturali del
Comune di Roma – Dipartimento IV – Ufficio Spettacolo (all. n. 44).
Riferisce parte pubblica che le indagini penali hanno consentito di
appurare che l’Associazione “Premio Grinzane”, per l’organizzazione
di questa manifestazione, ha ricevuto ulteriori contributi per € 90.000
di cui:
- € 50.000 erogati, con determinazione n. 307 del 25.07.2007,
dalla Regione Piemonte (all. n. 45);
- € 40.000 con finanziamento privato erogato dall’Istituto
Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. (all. n. 46).
Nel rendiconto presentato dall’Associazione “Premio Grinzane” alla
Regione Piemonte, a fronte del contributo ricevuto, veniva rilevato un
disavanzo pari ad € 37.205,10, senza la specifica della provenienza
(pubblica o privata) dei contributi ricevuti (all. n. 47).
Nello specifico caso, sono stati analizzati i singoli costi rendicontati dal
“Grinzane” per lo specifico evento (all. n. 47), riscontrando che sono
stati effettivamente sostenuti i soli costi indicati nel preventivo di
spesa inviato da COM’MEDIA S.r.l. al Comune Roma (all. n. 44),
successivamente documentati con la fattura n. 21 del 27.12.2007.
In sede d’interrogatorio dinanzi al P.M. penale (cfr. verbale all. n. 26),
il signor PEZZINO Carmelo, legale rappresentante di COM’MEDIA
s.r.l., cui era stata affidata la realizzazione dell’evento, ha ammesso di
aver autonomamente richiesto, per lo stesso evento, anche il contributo
108
al Comune di Roma (erogato per € 18.000), producendo documenti di
rendicontazione falsificati e versando il denaro così ottenuto al SORIA
Giuliano.
Di modo che parte pubblica richiede una pronuncia di condanna per il
danno erariale prodotto per la somma di euro 18.000,00= al Comune di
Roma.
Ciò premesso, ritiene la Sezione che la competenza sulla vicenda di
danno erariale in esame compete, ex art. 2, co. 1, lett. b), L. 658/84,
richiamato dall’art. 1 D.L. 453/93, conv. in L. 19/94, all’adita Sezione
giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei conti: ciò in
applicazione del criterio (alternativo al locus commissi damni)
dell’attività di gestione del denaro, da cui è generato il danno,
localizzandosi detta attività gestionale presso la sede in Torino del
“Grinzane”, soggetto percettore dei fondi.
In effetti, ai sensi dell’art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658,
richiamato dall’art. 1, comma 3, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453,
convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, la competenza di ogni
sezione giurisdizionale di questa Corte per i giudizi di responsabilità
degli amministratori di un ente che ha ricevuto fondi pubblici è
determinata dalla sede dell’ente e dal territorio in cui si è svolta
l’attività di gestione delle risorse pubbliche ovvero dal luogo in cui si è
verificato il fatto da cui è derivato il danno.
Ora, appare evidente che sia la sede legale dell’Associazione,
109
come tutte le attività gestorie del denaro svolte da parte del suo
Presidente, sono avvenute nel territorio di competenza di questa
Sezione.
Ciò precisato, il quadro che emerge dalla vicenda in esame si
presenta contraddistinto da comportamenti posti in essere dal
convenuto Giuliano SORIA, in concorso con altri, in palese e
consapevole violazione delle norme sull’impiego del contributo.
In effetti, le dichiarazioni del PEZZINO sono state confermate in sede
dibattimentale (v., verbale di audizione come testimone ex art. 197 bis
c.p.p. del PEZZINO all’udienza del 24.1.2012 davanti al Tribunale di
Torino) avanti il giudice penale:
“Anche su questo punto il Pezzino ha reso dichiarazioni ampiamente
ammissive spiegando di essere stato nuovamente coinvolto da Giuliano Soria
("Se ricordo bene, mi venne chiesta la disponibilità di nuovo per la stessa
motivazione che mi fu fornita per quanto riguardava il Grinzane Junior, cioè
perché l'istituzione doveva interagire con una società commerciale e non con
un ente... Mi venne chiesto di preparare un preventivo per la fornitura di libri
alle scuole. Ovviamente le indicazioni su come redigere questo preventivo mi
vennero dal Grinzane, dal loro ufficio amministrativo"), di non avere mai
fornito i volumi, di avere ricevuto il pagamento della prima fattura dal
Ministero e di avere subito restituito a Giuliano Soria queste somme di
denaro, avendo ricevuto la rassicurazione "che erano stati anticipati dal
Premio gli oneri relativi a questi libri” (v., sent. n. 1467/2013, cit.).
110
Al riguardo, rileva il Collegio l’evidente macroscopico cosciente
inadempimento degli obblighi di correttezza e fedeltà derivanti dal
rapporto intercorrente con l’amministrazione erogatrice delle somme
per cui è causa desumibile, peraltro, dal volontario mantenimento di
uno stato di fatto contrario ad un obbligo che imponeva di attenersi
scrupolosamente alle regole in tema di rendicontazione ed utilizzo
delle risorse attribuite e che vietavano la distrazione per altri scopi dei
fondi pubblici ottenuti.
Non v’è chi non veda, all’esito del riferito quadro probatorio, come
SORIA Giuliano, avendo ottenuto risorse economiche provenienti da
Enti pubblici destinate all’organizzazione di attività di pubblico
interesse, con la complicità di PEZZINO Carmelo, mediante il fittizio
“sdoppiamento”
dei
soggetti
coinvolti
nella
manifestazione
(COM’MEDIA S.r.l., società in realtà del tutto estranea all’iniziativa
effettivamente tenutasi, e il Premio Grinzane), sia riuscito ad ottenere
distinti contributi da soggetti pubblici diversi e, dunque, a procurarsi
una liquidità maggiore rispetto a quella che i predetti Enti pubblici –
ove correttamente e reciprocamente informati della concomitante
erogazione – avrebbero erogato.
Dalle violazioni delle norme in materia e dalle distrazioni del
finanziamento, di cui si è detto, è derivato un evidente pregiudizio
all’ente pubblico erogatore ed un ingiusto depauperamento per
l’Amministrazione cui è stato impedito di realizzare gli obiettivi
111
pubblici programmati.
Quanto alla determinazione dell’importo di cui l’odierno convenuto è
chiamato a rispondere, in solido con l’Associazione, non ritiene il
Collegio di discostarsi dalla quantificazione effettuata dall’organo
requirente - e peraltro mai contestata dal convenuto - che ha
individuato il nocumento dell’Ente nella misura del contributo
erogato, ovvero in € 18.000,00=, equivalente all’ingiusto profitto così
procurato, attraverso il versamento della detta somma, dal Comune di
Roma in favore di COM’MEDIA S.r.l., somma che il PEZZINO
Carmelo ha poi “girato” al SORIA – così artatamente duplicando
ingiustamente l’ammontare del contributo - in tal modo cagionando
un
depauperamento
delle
risorse
pubbliche
per
un
valore
corrispondente, in danno del Comune di Roma.
7. – Vicenda della distrazione di finanziamenti pubblici ricevuti
dall’Associazione “Premio Grinzane” per una fornitura di libri
(progetto finanziato dal Ministero dei Beni Culturali), attraverso
false fatture emesse dalla società COM’MEDIA S.r.l. di PEZZINO
Carmelo (imputazione di truffa in erogazioni pubbliche, v.,
citazione, al cap. I, par. 2, lett. B, n.2).
Espone la Procura contabile che il signor PEZZINO Carmelo, nella sua
qualità di amministratore unico di COM’MEDIA S.r.l., ha artatamente
ottenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’importo di €
12.000, poi versato a SORIA Giuliano, il quale lo ha impiegato per
112
finalità estranee a quelle istituzionalmente previste dall’Associazione
“Premio Grinzane”, di cui, all’epoca, era legale rappresentante.
Nello specifico, la frode ai danni del Ministero, in relazione alla quale
parte pubblica domanda con l’atto di citazione adeguato ristoro, è
stata realizzata con una richiesta di finanziamento per la fornitura di
libri che COM’MEDIA S.r.l. avrebbe dovuto, una volta acquistati,
consegnare al “Grinzane”, fatturando le spese direttamente al soggetto
pubblico finanziatore (all. n. 48 rel. G.d.F.). Il Ministero per i Beni
culturali aveva, infatti, disposto l’acquisto di libri da destinare
all’Associazione presieduta dal SORIA (v., all. n. 48 rel. G.d.F.).
Ritiene
la
Sezione
che
l’impianto
accusatorio
trovi
ampia
corrispondenza e riscontro probatorio negli atti e documenti versati
nel fascicolo processuale.
Come risulta dalla sentenza del Tribunale di Torino (v., sent. n.
1467/2013, cit.), sul punto, “…la fattura di euro 12.000,00,
regolarmente pagata dal Ministero per la fornitura di volumi per il
Premio Grinzane Cavour, si riferiva a forniture…mai verificatesi.
Come spiegato dal teste Milazzo (v. verbale udienza del 30.1.2011), la
società COM'MEDIA S.r.l., già risultata priva di dipendenti e sede, e
dunque nella assoluta impossibilità di stampare e produrre in proprio
i volumi, non risulta neppure avere acquistato volumi di importo
compatibile con tali asserite forniture. A fronte di fatture per oltre €
50.000, infatti, sono emersi degli acquisti di libri per importi irrisori,
113
1
inferiori a qualche centinaio di euro”.
Né può ignorarsi la dichiarazione del PEZZINO (cfr. verbale
interrogatorio del 19 marzo 2009, all. n. 29), secondo cui: ”quando si
legge libri tra virgolette significa denaro contante consegnato a Soria”. Tra la
documentazione sequestrata è stato, infatti, rinvenuto un appunto
dattiloscritto su carta intestata COM’MEDIA S.r.l., da cui si evince la
consegna del denaro (all. n. 50).
Peraltro, il signor PEZZINO ha confermato a dibattimento le
dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.
Risulta, pertanto, ampiamente dimostrato, sulla base degli elementi
documentali e testimoniali versati agli atti, che l’operazione economica
di cui alla fattura n. 12 del 21.12.2006, emessa da COM’MEDIA S.r.l.
nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per
l’importo di € 12.000 (all. n. 49), non è mai avvenuta.
La fatturazione in oggetto risulta, quindi, esclusivamente servita per
ottenere una provvista di denaro, che PEZZINO Carmelo ha poi
consegnato direttamente a SORIA Giuliano.
In conclusione, la Sezione è dell’avviso che SORIA Giuliano, nella sua
qualità di Presidente del “Grinzane”, con la complicità di PEZZINO
Carmelo abbia distratto l’importo di € 12.000, cagionando un
depauperamento
delle
risorse
pubbliche
per
un
importo
corrispondente, in pregiudizio del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali.
114
8. Vicenda della distrazione di finanziamenti pubblici ricevuti dalle
Associazioni “Premio Grinzane”, “Civiltà dei Territori letterari” e
“Antenna Culturale Europea” (imputazione di malversazione ed
appropriazione indebita in continuazione, v., citazione, al cap. I, par.
2, lett. A, n. 6).
Espone la Procura contabile che nel periodo dal 2004 al 2008, SORIA
Giuliano, utilizzando fondi pubblici ottenuti per finalità istituzionali
ed avvalendosi di società facenti capo a PEZZINO Carmelo
(segnatamente, COM’MEDIA s.n.c., COM’MEDIA s.r.l. e TERRE DEL
FRE’ s.r.l.), ha contabilizzato costi fittizi a favore dell’Associazione
“Premio Grinzane Cavour”, dell’Associazione “Antenna Culturale
Europea”, della quale era Presidente, e dell’Associazione “Civiltà dei
Territori Letterari”, nei termini seguenti (importi determinati dalla
p.g. in appositi prospetti, v., all.ti nn. 26,27 e 28 alla rel. GdF):
associazione
esercizio
Premio
associazione
contabile
Grinzane
dei Territori Letterali
Cavour
Civiltà
associazione
Antenna Culturale
Europea
2004
28.680
19.920
1.680
2005
94.920
24.720
-
2006
94.645,80
-
-
2007
139.818
57.660
-
2008
268.529,29
-
-
115
2009
46.800
-
-
Totale
673.393,09
102.300
1.680
In
buona
sostanza,
si
contesta
a
Giuliano
Soria,
quale
rappresentante legale dell'Associazione Premio Grinzane Cavour e
gestore di fatto dell'Associazione Civilta' dei Territori Letterari,
dell'Antenna Culturale Europea, di aver distratto la somma di €
777.373,09 attraverso fatture per operazioni inesistenti emesse da
COM'MEDIA S.n.c. (anni 2004 e 2005), COM'MEDIA S.r.l. (anni 2006,
2007, 2008) e TERRE DEL FRE' S.r.l. (anno 2004, 2007 e 2008).
Ritiene
la
Sezione
che
l’impianto
accusatorio
trovi
ampia
corrispondenza e riscontro probatorio negli atti e documenti versati
nel fascicolo processuale.
Come emerge dagli accertamenti eseguiti in sede penale “…Carmelo
Pezzino (giudicato separatamente, esaminato nel corso dell'udienza del
24.1.2012) ha sostanzialmente ammesso gli addebiti, affermando di avere
restituito in contanti a Soria Giuliano tutte le somme ricevute in forza delle
fatture emesse nei confronti dell'APGC” (v., sent. n. 1467/2013, cit.).
Sulla base delle dichiarazioni rese da Pezzino Carmelo (v.,
interrogatorio del 19.03.2009, all. n. 29), in cui il medesimo ammette di
aver emesso fatture per operazioni inesistenti, è emerso che ciò
avveniva per consentire a Giuliano SORIA di disporre di denaro
contante.
116
Più in particolare, il PEZZINO riconosce di aver proceduto a “girare”
una percentuale pari all’85% dell’imponibile, salvo poi, al fine di
abbattere l’utile fiscale e giustificare contabilmente le uscite del denaro
“ritornato”
al
SORIA,
ridurre
i
propri
ricavi
in
maniera
corrispondente, mediante l’utilizzo di altre “false” fatture per
operazioni inesistenti ricevute da ditte e società di tale Mario ROCCA,
e
segnatamente
dalla
ditta
individuale
Co.R.Ma,
dalla
ditta
individuale EMMERRE e dalla Co.Fi.Teco di Rocca Mario & C. S.a.s.
(cfr. anche il verbale di audizione come testimone ex art. 197 bis c.p.p.
del PEZZINO all’udienza del 24.1.2012 davanti al Tribunale di Torino).
Merita evidenziare che gli inquirenti penali hanno sequestrato presso
la ditta ROCCA - che ha confermato a dibattimento la circostanza delle
false fatturazioni a favore delle società del PEZZINO - una contabilità
“parallela”, attestante le false fatturazioni, oltre all’occorrente per
fabbricare fatture false di altre imprese.
In pratica, l’articolato sistema si basava sul pagamento, mediante fondi
pubblici ricevuti dal “Grinzane”, da “Antenna Culturale Europea” e
da “Civiltà dei Territori Letterari”, a titolo di contributo per lo
svolgimento di varie manifestazioni culturali, di fatture emesse dalle
società del PEZZINO Carmelo – che tuttavia non disponevano di
alcuna struttura per svolgere tali attività così fatturate.
A sua volta, il PEZZINO, a fronte dei pagamenti effettuati dalle
associazioni gestite dal SORIA Giuliano alle sue società, riconsegnava
117
allo stesso SORIA una buona parte dell’importo recato da ciascuna
fattura.
Il “ritorno” al SORIA del denaro di provenienza pubblica pagato, per
prestazioni mai effettuate, alle società del PEZZINO è comprovato
dalla documentazione bancaria sequestrata in sede penale che (v., sent.
n. 1467/2013) “evidenzia costanti prelievi in contanti, effettuati dal Pezzino
appena dopo l’incasso delle somme relative alle fatture pagate dalle
associazioni gestite da Giuliano Soria, per somme di poco inferiori (pari
all’85%) a quelle ricevute. Addirittura, su numerose contabili - per un totale
di circa € 80.000 - relative a tali prelievi in contanti, risulta la dicitura
manoscritta “contanti Soria… proprio l’articolato sistema architettato per
fornire una copertura documentale all’uscita di denaro ricevuto a titolo di
contributi, logicamente dimostra che tali somme non venivano affatto
integralmente destinate allo svolgimento delle manifestazioni indicate. Invero,
se così fosse stato, in primo luogo non si comprenderebbe il senso
dell’operazione e, comunque, per “gestire” una buona parte delle fatture,
sarebbe stato sufficiente richiedere ai vari fornitori di emettere le fatture
attestanti i costi realmente sostenuti dal Premio Grinzane a nome delle società
del Pezzino. La circostanza che, invece, si sia fatto ricorso a fatture per
operazioni inesistenti relative al totale degli importi, costituisce elemento
indicativo della necessità di ulteriori e diverse “pezze giustificative” (cf. sent.
1467/2013, p. 78).
La Sezione non può non condividere le dette argomentazioni, peraltro,
118
corroborate dalla circostanza evidenziata, emersa dalle indagini
penali, in base alla quale le società del PEZZINO, formalmente
ingaggiate dalle associazioni facenti capo al SORIA per lo svolgimento
di attività culturali finanziate con fondi pubblici, erano del tutto
inidonee a svolgere quelle prestazioni in quanto, oltre a non
impegnare
alcun
dipendente,
prive
di
qualsiasi
struttura
organizzativa.
Gli atti rivenienti dal giudizio penale, possiedono ampia valenza
probatoria del tutto convincente ed esaustiva circa la ascrivibilità ai
convenuti
nell’odierno
giudizio
di
responsabilità
di
attività
gravemente illecite, consistenti nell’aver utilizzato fatture false
nell’ambito del procedimento volto al conseguimento di finanziamenti
pubblici, effettivamente conseguiti in virtù delle dette illecite attività.
Infatti, non può non condividersi con la Procura regionale che
sussistano, nel caso, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità
amministrativa.
Invero, dagli elementi agli atti emerge un’attività illecita dei
convenuti, penalmente rilevante, la quale, simulando la sussistenza
delle condizioni di accesso al finanziamento pubblico a mezzo della
presentazione a finanziamento di false fatturazioni per operazioni
inesistenti, ha determinato l’erogazione delle pubbliche risorse in
questione, in modo peraltro indebito, cagionando in tal modo un
corrispondente danno erariale.
119
Per quanto precede, la Sezione ritiene che SORIA Giuliano abbia
distratto l’importo di € 777.373,09 (€ 673.393,09 + € 102.300 + € 1.680),
traendolo dai conti correnti intestati all’Associazione “Premio
Grinzane”, alimentati da contributi ricevuti da Enti pubblici,
cagionando
un
depauperamento
delle
risorse
pubbliche
con
corrispondente danno erariale sofferto in egual misura dagli Enti
pubblici (Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Regione
Piemonte) conferenti il denaro affluito sui conti sui quali sono state
operate le distrazioni di fondi.
VICENDE ANGELO SORIA.
La Sezione procede allo scrutinio delle vicende che, sulla base
della prospettazione di parte attrice, vedono il coinvolgimento del
signor Angelo SORIA, nella sua veste di pubblico ufficiale, dirigente
presso la Regione Piemonte - Direzione Comunicazione Istituzionale
della Giunta Regionale - Settore Comunicazione Istituzionale della
Giunta.
Il Pubblico Ministero contabile, così come già accaduto nella sede
penale, contesta ai signori Soria Giuliano ed a suo fratello Soria Angelo
di essersi appropriati di denaro della Regione Piemonte avendo
Angelo Soria erogato contributi in favore di private associazioni,
gestite in via esclusiva dal fratello SORIA Giuliano, per iniziative cui
in realtà le stesse erano estranee.
Il signor Angelo Soria si è costituito nel presente giudizio per
120
“…dimostrare
l’insussistenza
dell’ipotesi
di
responsabilità
amministrativa ascrittagli dalla Procura Regionale per assenza degli
elementi costitutivi relativi alla condotta, al danno, all’elemento
psicologico e al nesso causale” (v., comparsa di costituzione in
giudizio).
In particolare, secondo tesi difensiva, “… non esiste nella
fattispecie alcun illecito depauperamento del pubblico numerario,
essendo state le risorse pubbliche erogate dal funzionario regionale
nell’esercizio del suo ufficio tutte destinate ai fini pubblicistici
programmati…La prospettazione della Procura Regionale si rivela
viziata dalla mancata considerazione di elementi di fatto che non
possono non assumere un rilievo decisivo in questa sede…in quanto:

non vi è stata nel caso di specie alcuna distrazione di risorse
pubbliche: gli eventi finanziati dalla Regione Piemonte sono stati tutti
effettivamente realizzati e le finalità pubblicistiche di promozione e
valorizzazione del territorio piemontese cui i finanziamenti
erano
preordinati pienamente raggiunte;

non vi è stato un accordo fraudolento fra i fratelli Soria diretto
alla sottrazione di risorse pubbliche dai fini prefissati e, in particolare,
un accordo “su come stravolgere il corretto esercizio della carica
funzionale rivestita da Angelo SORIA al fine di destinare,
appositamente, parte dei fondi pubblici nella disponibilità di Angelo
alle associazioni private del fratello”.
121
A). – Vicenda della erogazione di finanziamenti pubblici regionali
alle Associazioni “Civiltà dei Territori Letterari” e “Studi Iberici” da
parte del Dirigente della Regione Piemonte Angelo SORIA, per
attività cui le predette associazioni sono risultate del tutto estranee e
finiti nella disponibilità di SORIA Giuliano (v., citazione, cap. I, par.
2, lett. C).
Parta pubblica espone che SORIA Angelo, nella sua qualità di
Dirigente della Regione Piemonte – Direzione Comunicazione
Istituzionale, nel periodo tra il 2006 ed il 2008, ha disposto in undici
occasioni l’erogazione di contributi di natura finanziaria, con
determinazioni da lui sottoscritte, in favore di due associazioni che,
seppure formalmente presiedute da terze persone, sono in realtà
riconducibili al fratello Giuliano, vale a dire, l’Associazione Civiltà dei
Territori Letterari e l’Associazione Studi Iberici.
In primo luogo, parte pubblica richiama la deposizione (v., verbale del
26 febbraio 2009) del signor Roberto MOISIO, Capo di Gabinetto della
Presidenza della Giunta Regionale del Piemonte, il quale ha precisato
che: ”… sono incluse negli elenchi anche contribuzioni a favore di soggetti
diversi,
aventi
diversa
denominazione,
ma
evidentemente
collegati
all’associazione citata…” (all. n. 51 rel. G.d.F.). L’associazione, cui si
riferisce il teste, è l’Associazione “Premio Grinzane” di SORIA
Giuliano.
In secondo luogo, parte pubblica richiama lo sviluppo delle indagini
122
secondo cui, diversamente da quanto indicato nella richiesta di
erogazione, né l’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, né
l’Associazione “Studi Iberici”, entrambe prive di personale, di
strutture e di mezzi propri, hanno in concreto assunto alcun ruolo
nell’ambito delle iniziative specifiche per cui il contributo è stato
versato.
A riprova di tale assunto, in base al quale le dette Associazioni,
seppure formalmente distinte ed autonome rispetto al “Grinzane”,
dipendevano, in realtà, da SORIA Giuliano, che ne era il vero dominus,
il P.M. contabile fa riferimento:
- alle dichiarazioni dell’arch. Luigi MORELLI, presidente
della Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, il quale ha riferito
di essere una semplice “testa di legno” e di avere soltanto firmato le
richieste di contributi regionali a nome dell’Associazione, predisposte,
in realtà, da personale del “Grinzane” su indicazione del SORIA
Giuliano (cfr. verbale all. 52: “Ho sicuramente firmato ... richieste di
contributi, non saprei dire a chi indirizzate, io neppure le leggevo.
Praticamente, mi fidavo, andavo lì e mettevo due firme (....)”.
Il medesimo teste, richiamato dagli inquirenti ad una più
attenta visione delle richieste di contribuzione, (v., annotazione di p.g.
dell’11 marzo 2009), dichiara: “riconosco entrambe le sottoscrizioni come
mie. Circa il contenuto di questi documenti, io non so assolutamente nulla,
erano quelle richieste di cui ho detto che io firmavo senza minimamente
123
interrogarmi ...”.
- all’interrogatorio del SORIA Giuliano (v., verbale del
17.03.2009, sub all. n. 53), allorchè il medesimo dichiara che “le pratiche
di richiesta di contributi (della Associazione “Civiltà dei Territori
Letterari”) erano curate dalla struttura del Premio Grinzane e poi erano
firmate dal MORELLI”, che i contributi si riferivano ad attività “svolte in
collaborazione con il Grinzane” e che le relative richieste sarebbero state
fatte a nome della Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” solo
perchè l’Associazione “Premio Grinzane” “aveva già in corso molte
richieste di contributi”; nell’occasione, SORIA Giuliano riconosce che
l’Associazione “Civiltà Territori Letterari” non aveva dipendenti né
strutture proprie e che, comunque, il contributo da essa fornito alle
attività svolte insieme con il “Grinzane” era del tutto marginale;
- ancora all’interrogatorio di SORIA Giuliano (v., verbale del
17 marzo 2009, cit.), allorchè l’indagato afferma che BELLINI
Giuseppe, presidente dell’Associazione “Studi Iberici”, era un mero
prestanome, che le somme versate alla predetta Associazione “Studi
Iberici” dalla Regione per un seminario in Spagna sulla traduzione
delle opere di Sepulveda e di un’altra iniziativa in Messico a
Guadalajara “sono state girate dall’Associazione “Studi Iberici” al
“Grinzane”;
- alle conversazioni telefoniche intercorse tra i fratelli SORIA,
Giuliano e Angelo, riportate nell’ordinanza di custodia cautelare in
124
data 17.04.2009 del G.I.P. di Torino dott.ssa SALVATORI (cfr. estratto,
all. n. 54 rel. G.d.F.): tali conversazioni “concorrono a fugare ogni
dubbio circa l’esistenza di un accordo teso a derogare al corretto
esercizio della carica rivestita dal SORIA Angelo presso la Regione
Piemonte, al fine di destinare parte dei fondi pubblici di cui ha potuto
disporre alle associazioni riconducibili al fratello Giuliano” (v., atto di
citazione).
Gli accertamenti compiuti hanno consentito di appurare che, di regola,
le delibere dirigenziali a firma di Angelo SORIA sono state rilasciate,
in totale assenza di un’istruttoria, nel breve volgere di pochi giorni
dopo la presentazione delle istanze, in assenza di accertamenti ed in
favore di associazioni anche diverse (ma sempre sotto l’egida del
“Grinzane”), le quali, in realtà, non hanno svolto alcun ruolo nella
realizzazione delle iniziative per cui il contributo pubblico è stato
erogato.
In tal modo, i fondi – talvolta, anche in misura superiore a quanto
risultante dalla domanda - sono stati di fatto messi a disposizione di
soggetto
diverso
dal
richiedente,
e,
quindi,
in
definitiva,
dell’Associazione Grinzane e, per essa, del signor Giuliano SORIA, che
li ha distratti per finalità personali.
Parte pubblica, procedendo all’esame di ciascuna delle determine
dirigenziali in parola, evidenzia la completa mancanza di una
giustificazione dell’erogazione del contributo che risulti compatibile
125
con
le
finalità
istituzionali
della
Direzione
Comunicazione
Istituzionale della Regione Piemonte, retta, all’epoca, da Angelo
SORIA.
In particolare, esaminando partitamente le determinazioni in oggetto:
a) la determina dirigenziale n. 484 del 29.11.2006 ha disposto
l’erogazione di € 60.000 all’Associazione “Civiltà Territori Letterari”
per la promozione, a livello internazionale, delle realtà turistiche e
culturali del territorio del Verbano in occasione del Festival Grinzane
Cinema (v., finanziamento disposto nell’ambito delle “Iniziative di
comunicazione istituzionale per la valorizzazione e la promozione del
Piemonte turistico-culturale a livello internazionale”, di cui alla D.G.R.
136-4479 del 20.11.2006, cofinanziate dalla U.E).
Evidenzia il P.M. contabile che l’anomalia più evidente è caratterizzata
dal fatto che, a fronte di una richiesta di contribuzione per € 40.000
(importo indicato nell’istanza del 23.10.2006), era stato erogato un
contributo superiore addirittura del 50% rispetto all’istanza. Per
rendere meno lampante tale discrasia, nella motivazione della
determinazione viene fatto riferimento ad un costo per il progetto di €
150.000,
che
però
non
trova
alcun
riscontro
nella
richiesta
dell’Associazione richiedente “Civiltà dei Territori Letterari” (cfr. all.
n. 55 rel. G.d.F.).
Del resto, la circostanza che la richiesta di contributi presentata
dall’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” fosse, in realtà,
126
ingiustificata, è desumibile dalla totale genericità con cui la stessa
Associazione indica la causale del proprio intervento “a sostegno
dell’organizzazione della manifestazione” avente ad oggetto il Festival
Grinzane Cinema che è, invece, una manifestazione organizzata in via
esclusiva dal “Grinzane”.
Ad avviso del P.M. contabile, l’ambiguità di tale richiesta, tratto
comune anche di quelle successive, è indicativa dell’irrilevanza del
ruolo dell’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” rispetto ad
un’iniziativa che era appannaggio esclusivo del solo “Premio
Grinzane”;
b) la determina dirigenziale n. 111 del 03.04.2007 ha disposto
la erogazione di € 30.000 in favore dell’Associazione Civiltà Territori
Letterari (avvenuta con liquidazione del 7.05.2007) per la promozione
dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in concomitanza
con il Prix Grinzane France (v., finanziamento disposto nell’ambito
delle “Iniziative di comunicazione istituzionale per la valorizzazione e la
promozione del Piemonte turistico-culturale a livello internazionale”, di cui
alla D.G.R. 1-5106 del 22.1.2007).
La documentazione presentata alla Regione Piemonte consente di
evincere che l’iniziativa finanziata con denaro pubblico fosse
interamente dell’Associazione “Premio Grinzane”.
Pur tuttavia, il dirigente Angelo SORIA ha motivato l’impegno di
spesa facendo riferimento alla presentazione di un progetto di
127
comunicazione internazionale da parte dell’Associazione “Civiltà dei
Territori Letterari”, progetto, di fatto, mai prodotto (cfr. all. n. 56).
Sostiene la Procura contabile che detta determinazione non trova
alcuna giustificazione, avendo la richiedente Associazione “Civiltà dei
Territori Letterari” beneficiato della sovvenzione pubblica di € 30.000
senza aver assunto alcun ruolo nell’organizzazione o nella gestione del
Prix Grinzane France - per il quale risulta erogato il contributo senza
far passare sotto silenzio il fatto che nell’opuscolo della manifestazione
non viene affatto menzionata l’Associazione “Civiltà dei Territori
Letterari”, beneficiaria del contributo;
c) la determina dirigenziale n. 246 del 07.06.2007 ha disposto
l’erogazione di € 30.000 all’Associazione “Civiltà dei Territori
Letterari” (avvenuta con liquidazione del 31.07.2007) per lo sviluppo
dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del
Grinzane Masters Award a New York (v., finanziamento disposto
nell’ambito delle “Iniziative di comunicazione istituzionale per la
valorizzazione e la promozione del Piemonte turistico-culturale a livello
internazionale”, di cui alla D.G.R. 1-5106 del 22.1.2007).
In atti risulta una richiesta dell’Associazione “Civiltà dei Territori
Letterari” datata 3.06.2007, priva di protocollo di partenza e/o di
ricezione, circostanza indicativa del fatto che la domanda sia fittizia e
verosimilmente inserita ex post nel fascicolo del procedimento, per
giustificare un’erogazione di denaro pubblico che altrimenti sarebbe
128
risultata concessa in assenza di una formale istanza (cfr. richiesta sub
all. n. 57 rel. G.d.F.; v. anche la deposizione davanti al Tribunale di
Torino all’udienza del 24.1.2012 di TODARO Elisabetta e di FINELLO
Lucia, dipendenti regionali della Direzione retta da Angelo SORIA).
La Procura contabile sostiene l’insussistenza di un valido titolo ad
ottenere il contributo in capo all’Associazione “Civiltà dei Territori
Letterari” dal momento che il depliant non menziona in alcun modo
l’Associazione stessa, così, rivelando che essa non ha svolto alcun
ruolo nell’ambito dell’iniziativa, e, soprattutto, in quanto il contributo
risulta richiesto ed accordato ex post, quando già la manifestazione si
era conclusa da mesi. Detta circostanza, peraltro, secondo tesi
accusatoria, sarebbe stata ben nota ad Angelo SORIA, il quale, al fine
di non destare sospetti, nella motivazione della citata determina fa
riferimento ad un’iniziativa da realizzarsi, e ciò sebbene il contributo
riguardi una manifestazione di fatto già tenuta;
d) la determina dirigenziale n. 294 del 9.07.2007 ha disposto
l’erogazione di € 30.000 all’Associazione “Civiltà dei Territori
Letterari” (avvenuta con liquidazione del 30.07.2007), per la sviluppo
dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del
Premio Grinzane Cavour – Mosca (v., finanziamento disposto
nell’ambito delle “Iniziative di comunicazione istituzionale per la
valorizzazione e la promozione del Piemonte turistico-culturale a livello
internazionale”, di cui alla D.G.R. 1-5106 del 22.0.2007).
129
La richiesta di contributo è stata presentata dalla sola Associazione
“Civiltà dei Territori Letterari” e fa riferimento alla terza edizione
dell’iniziativa, prevista nella primavera del 2007, mentre la successiva
relazione di rendiconto fa riferimento ad un evento tenuto a dicembre
2007. Anche in questo caso, nell’opuscolo della manifestazione non
risulta traccia del ruolo dell’Associazione “Civiltà dei Territori
Letterari” nello svolgimento dell’evento (cfr. all. n. 58);
e) la determina dirigenziale n. 347 del 10.08.2007 ha disposto
l’erogazione di € 30.000 all’Associazione “Civiltà dei Territori
Letterari”
(avvenuta
con
liquidazione
del
04.09.2007)
per
la
promozione dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in
occasione del Premio Grinzane Cavour a Salamanca (v., finanziamento
disposto nell’ambito delle “Iniziative di comunicazione istituzionale per la
valorizzazione e la promozione del Piemonte turistico-culturale a livello
internazionale”, di cui alla D.G.R. 1-5106 del 22.1.2007).
Parte pubblica evidenzia che nella documentazione, acquisita dalla
p.g., non risulta traccia della relativa richiesta di erogazione del
contributo, come atto di avvio del procedimento amministrativo; ed
anche in questo caso, oltre al fatto che nell’opuscolo relativo
all’iniziativa,
che
sulla
carta
sarebbe
stata
organizzata
dall’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, non si fa alcuna
menzione della stessa Associazione richiedente, l’erogazione del
contributo è avvenuta ex post, dopo cinque mesi dalla conclusione
130
dell’evento, tenutosi nel marzo 2007;
f) la determina dirigenziale n. 432 del 18.09.2007 ha disposto
l’erogazione di € 50.000 all’Associazione “Civiltà Territori Letterari”
(avvenuta con liquidazione del 13.11.2007) per la promozione a livello
internazionale del territorio del Verbano, in occasione del Premio
Grinzane Cinema (v., finanziamento disposto nell’ambito delle
“Iniziative di comunicazione istituzionale per la valorizzazione e la
promozione del Piemonte turistico-culturale a livello internazionale”, di cui
alla D.G.R. 1-5106 del 22.1.2007).
L’evento finanziato corrisponde alla edizione 2007 della
manifestazione già finanziata con la determina n. 484 del 29.11.2006,
così come identiche sono le finalità del finanziamento (promozione del
territorio del Verbano).
Dall’esame della documentazione del fascicolo del procedimento,
emergono le seguenti anomalie: (1) la richiesta viene fatta dalla
Associazione “Civiltà Territori Letterari” per l’organizzazione di una
manifestazione promossa da altro soggetto, ossia dal “Premio
Grinzane”, come si ricava dalla mancanza di riferimenti alla
Associazione “Civiltà Territori Letterari” nel materiale pubblicitario;
(2) la richiesta di contributi, datata 15.09.2007, viene accolta con la
determina in questione dopo soli tre giorni, il successivo 18.09.2007 (i
tempi medi per l’evasione di una domanda di contributi, riferiscono i
funzionari ed impiegati regionali escussi dal Tribunale di Torino,
131
erano invece molto lunghi, oltre i due mesi); (3) la richiesta, inoltre,
neppure in questo caso reca indicazioni di protocollo in partenza e/o
in arrivo, elementi indicativi di un suo probabile inserimento ex post,
dopo che era stata già disposta l’erogazione del contributo;
g) la determina dirigenziale n. 55 del 27.02.2008 ha disposto
l’erogazione di € 30.000 all’Associazione “Civiltà Territori Letterari”
(avvenuta con liquidazione del 10.04.2008) per la promozione
dell’immagine del Piemonte a livello internazionale, in occasione del
Premio Grinzane Brasile (v., finanziamento disposto nell’ambito delle
“Iniziative di comunicazione istituzionale per la valorizzazione e la
promozione del Piemonte turistico-culturale a livello internazionale”, di cui
alla D.G.R. 1-5106 del 22.1.2007).
Anche in questa ipotesi, dall’esame del fascicolo del procedimento
emergono le anomalie già riscontrate: (1) erogazione del contributo
trascorsi solo pochi giorni dalla data della richiesta; (2) mancanza del
timbro di protocollo di entrata della domanda (tutte le domande
dovevano essere protocollate, cfr. depp. FINELLO Lucia e TODARO
Elisabetta, ud. 24.01.2012 davanti al Tribunale di Torino); (3)
nell’opuscolo illustrativo dell’iniziativa, non viene fatto alcun
riferimento alla Associazione “Civiltà Territori Letterari”, trattandosi
di una iniziativa di esclusiva prerogativa del “Grinzane”;
h) la determina dirigenziale n. 118 del 11.04.2008 ha disposto
l’erogazione di € 50.000 all’Associazione “Civiltà Territori Letterari”
132
(avvenuta con liquidazione del 06.06.2008) per la promozione
dell’immagine del Piemonte a livello internazionale, in occasione del
Festival Grinzane Cinema (v., finanziamento disposto nell’ambito
delle “Iniziative di comunicazione istituzionale per la valorizzazione e la
promozione del Piemonte turistico-culturale a livello internazionale”, di cui
alla D.G.R. 17-7987 del 7.01.2008).
L’evento corrisponde all’edizione 2008 della stessa manifestazione per
cui sono state emesse le determinazioni n. 484 del 29.11.2006 e n. 432
del 18.09.2007, relative alle edizioni 2006 e 2007.
Nella
determinazione
è
ripresentata
l’indicazione
del
costo
complessivo dell’organizzazione dell’evento di € 150.000, del quale in
realtà non vi è traccia nella richiesta di contributo, alla quale risulta
estranea l’Associazione “Civiltà Territori Letterari”;
i) la determina dirigenziale n. 196 del 03.07.2008 ha disposto
l’erogazione di € 30.000 all’Associazione “Civiltà Territori Letterari”
(avvenuta con liquidazione del 15.09.2008) per la promozione
dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del
Premio Grinzane Cavour Ermitage (v., finanziamento disposto
nell’ambito delle iniziative di “Promozione dell’immagine turisticoculturale del Piemonte a San Pietroburgo 11 luglio p.v.”(2008), di cui alla
D.G.R. 3-8950 del 16.06.2008).
Anche in questo caso si tratta di una domanda per ottenere contributi
per iniziative che attengono alla sfera esclusiva di altre associazioni,
133
sempre riconducili a Giuliano Soria (all. n. 63);
l) la determina dirigenziale n. 221 del 07.07.2008 ha disposto
l’erogazione di € 30.000 all’Associazione “Studi Iberici” (avvenuta con
liquidazione del 09.07.2008) per lo sviluppo dell’immagine del
Piemonte a livello internazionale in occasione del Seminario di
Traduzione Letteraria di Gijon e del Premio Espana (v., finanziamento
disposto nell’ambito delle “Iniziative di comunicazione istituzionale per la
valorizzazione e la promozione del Piemonte turistico-culturale a livello
internazionale”, di cui alla D.G.R. 3-8950 del 16.06.2008).
L’anomalia riscontrata è che la richiesta è stata formulata nella stessa
data della determinazione; quest’ultima poi fa riferimento a “un grande
evento da realizzare… e vedrà coinvolti grandi nomi”, nonostante il fatto
che, come emerge nell’istanza firmata dal presidente dell’Associazione
“Studi Iberici” Giuseppe BELLINI, l’evento si fosse già svolto nei
giorni 7 e 8 maggio 2008 (all. n. 64);
m) la determina dirigenziale n. 263 del 31.07.2008 ha disposto
la erogazione di € 30.000 all’Associazione “Studi Iberici” (con
liquidazione del 29.10.2008) per la promozione dell’immagine del
Piemonte a livello internazionale in occasione del Premio Messico (v.,
finanziamento disposto nell’ambito delle “Iniziative di comunicazione
istituzionale per la valorizzazione e la promozione del Piemonte turisticoculturale a livello internazionale”, di cui alla D.G.R. 1-9098 del 7.01.2008).
L’irregolarità della sovvenzione è stata desunta dalla totale mancanza
134
di istruttoria sulla domanda di contributo, atteso che, a fronte di una
domanda di poco più di una pagina e dal contenuto del tutto generico,
il dirigente Angelo SORIA ha deliberato un finanziamento di € 30.000
in favore di un’associazione priva di strutture e di personale in grado
di organizzare e promuovere un’iniziativa da svolgersi interamente in
Messico, in occasione della “Fiera del libro di Guadalajara” circostanza peraltro conosciuta dal SORIA Angelo, come emerge dagli
atti del fascicolo (all. n. 65).
In considerazione degli elementi così raccolti, la Procura contabile
ritiene “evidente la posizione di SORIA Giuliano beneficiario ultimo
delle contribuzioni pubbliche, per complessivi € 400.000, disposte dal
fratello SORIA Giuliano con le determine dirigenziali di cui sopra” (v.,
atto di citazione) con corrispondente richiesta di ristoro del relativo
danno erariale subito dalla Regione Piemonte e, per i progetti
cofinanziati, dalla U.E., imputato in concorso ex art. 1, co. 1 quinques,
al SORIA Giuliano personalmente, come agente contabile di fatto e
all’Associazione da lui presieduta “Premio Grinzane”.
La tesi difensiva, secondo cui non sarebbe configurabile alcun danno
erariale visto che “…Le manifestazioni oggetto dei finanziamenti
regionali per cui è causa sono state infatti tutte effettivamente
realizzate” (v., memoria difensiva, pag. 19), non ha trovato positivo
riscontro nel giudizio penale e non può trovarlo neppure nella
presente sede giurisdizionale contabile per le motivazioni di cui infra.
135
Non può, infatti, disconoscersi che, all’esito di pubblico dibattimento,
il Tribunale penale di Torino si sia pronunciato per la sussistenza delle
ipotesi di peculato in concorso e falso contestate ai fratelli SORIA (v.,
sent. n. 1467/2013, cit.).
Infatti, sono state riconosciute sussistenti nei confronti di Angelo
SORIA, tutte le incriminazioni per i reati di falso - di cui agli artt. 81
cpv., 479, 61 n. 2 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, agendo nella sua veste di pubblico ufficiale,
dirigente presso la Regione Piemonte - Direzione Comunicazione
Istituzionale della Giunta Regionale – Settore Comunicazione
Istituzionale della Giunta, in più occasioni,
formando
nell'esercizio
delle sue funzioni le determinazioni di seguito indicate, attestava
falsamente nella parte descrittiva delle stesse l'esistenza di situazioni
di fatto contrarie al vero, e segnatamente:
nella determinazione dirigenziale n. 484 del 29.11.2006,
falsamente attestava la prospettazione, da parte della richiedente
ASSOCIAZIONE CIVILTA' TERRITORI LETTERARI, di un costo
complessivo dell'evento pari a € 150.000, importo in realtà non indicato
nella richiesta di contribuzione, formulata per soli € 40.000, falsa
attestazione assunta a presupposto dell'erogazione della somma di €
60.000 con la suindicata determinazione;
nella determinazione dirigenziale n. 111 del 3.4.2007, falsamente
attestava la presentazione da parte di ASSOCIAZIONE CIVILTA'
136
TERRITORI
LETTERARI
di
"un
progetto
di
comunicazione
internazionale che prevede l'organizzazione di un grande evento da
realizzare a Parigi", non avendo in realtà la predetta associazione
presentato alcun progetto né alcuna istanza di contributo, falsa
attestazione assunta a presupposto dell'erogazione della somma di €
30.000 con la suindicata determinazione;
nella determinazione dirigenziale n. 246 del 7.6.2007, falsamente
attestava la presentazione da parte di ASSOCIAZIONE CIVILTA'
TERRITORI
LETTERARI
di
"un
progetto
di
comunicazione
internazionale che prevede l'organizzazione di un grande evento da
realizzare a New York a carattere turistico culturale e vedrà coinvolti
grandi nomi del mondo della letteratura", non avendo in realtà la
predetta associazione presentato anteriormente alla adozione della
determinazione alcun progetto né alcuna istanza di contributo, e,
comunque trattandosi di iniziativa svoltasi alcuni mesi prima
dell'adozione della determinazione, falsa attestazione assunta a
presupposto dell'erogazione della somma di € 30.000 con la suindicata
determinazione;
nella determinazione dirigenziale n. 294 del 9.7.2007, falsamente
attestava la presentazione da parte di ASSOCIAZIONE CIVILTA'
TERRITORI
LETTERARI
di
"un
progetto
di
comunicazione
internazionale ché prevede l'organizzazione di un grande evento da
realizzare a Mosca", non avendo in realtà, la predetta associazione
137
presentato alcun progetto né alcuna istanza di contributo, falsa
attestazione assunta a presupposto dell'erogazione della somma di €
30.000 con la suindicata determinazione;
5.
nella determinazione dirigenziale n. 347 del 10.8.2007,
falsamente attestava la presentazione da parte di ASSOCIAZIONE
CIVILTA' TERRITORI LETTERARI di "un progetto di comunicazione
internazionale che prevede l'organizzazione di un grande evento da
realizzare a Salamanca a carattere turistico culturale non avendo in
realtà la predetta associazione presentato alcun progetto né alcuna
istanza di contributo, e comunque trattandosi di iniziativa svoltasi
alcuni
mesi
prima
dell'adozione
della
determinazione,
falsa
attestazione assunta a presupposto dell'erogazione della somma di
30.000 con la suindicata determinazione;
6.
nella determinazione dirigenziale n. n. 432 del 18.9.2007,
falsamente attestava la presentazione da parte di ASSOCIAZIONE
CIVILTA' TERRITORI LETTERARI di "un progetto di comunicazione
internazionale", non avendo in realtà la predetta associazione
presentato anteriormente alla adozione della determinazione alcun
progetto né alcuna istanza di contributo, falsa attestazione assunta a
presupposto dell'erogazione della somma di € 50.000 con la suindicata
determinazione;
7.
nella determinazione dirigenziale n. n. 55 del 27.2.2008,
falsamente attestava la presentazione da parte di ASSOCIAZIONE
138
CIVILTA' TERRITORI LETTERARI di "un progetto di comunicazione
internazionale", non avendo in realtà la predetta associazione
presentato anteriormente alla adozione della determinazione alcun
progetto né alcuna istanza di contributo, falsa attestazione assunta a
presupposto dell'erogazione della somma di € 30.000 con la suindicata
determinazione;
8. nella determinazione dirigenziale n. 118 del 11.4.2008, falsamente
attestava la prospettazione da parte dell'associazione richiedente di un
costo complessivo dell'evento pari a € 150.000, importo in realtà non
indicato nella richiesta di contribuzione, per soli 50.000, falsa
attestazione assunta a presupposto dell'erogazione della somma di €
50.000 con la suindicata determinazione;
9. nella determinazione dirigenziale n. 221 del 7.7.2009, falsamente
attestava la presentazione da parte di ASSOCIAZIONE STUDI
IBERICI di "un progetto di comunicazione internazionale che prevede
l'organizzazione di un grande evento da realizzare a Salamanca a
carattere turistico culturale e vedrà coinvolti grandi nomi del mondo
della letteratura", trattandosi in realtà di iniziativa svoltasi alcuni mesi
prima dell'adozione della determinazione, falsa attestazione assunta a
presupposto dell'erogazione della somma di 30.000 con la suindicata
determinazione.
Quanto ai delitti di peculato, il Tribunale di Torino ha acclarato
che “…tutti i contributi, di cui alle undici determinazioni firmate .da
139
Angelo Soria, sono stati certamente concessi ed erogati ad associazioni
"paravento", che non hanno neppure partecipato alle varie iniziative e
che si sono limitate a girare gli importi ad altra associazione presieduta
dal fratello Giuliano Soria” (v., sent. n. 1467/2013, cit.).
Quest’ultimo, infatti, riferisce, nell’interrogatorio del 17.03.2009, che
“…la richiesta di finanziamento da parte di soggetti diversi da “Associazione
Premio Grinzane Cavour” rispondeva …. alla necessità di ottenere più
contributi che all'Associazione Premio Grinzane Cavour non sarebbero più
stati dati perché già ne aveva ottenuti altri. Era un modo per ottenere più
risorse”, e che l’éscamotage era stato congegnato per evitare di creare
problemi di incompatibilità del fratello, che, come Dirigente del
Settore Comunicazione Istituzionale della Regione, avrebbe dovuto
erogare i fondi. Peraltro, merita evidenziare che il signor SORIA
Giuliano ha confermato che il fratello Angelo era pienamente al
corrente del fatto che i contributi in questione sarebbero arrivati a lui,
dato che i rapporti per tali associazioni erano tenuti da lui stesso e che
comunque, il fratello Angelo ben sapeva che era lui, Giuliano, ad
essere il vero dominus delle Associazioni “Civiltà dei Territori
Letterari” e “Studi Iberici”.
Di conseguenza, ad avviso del Collegio, non può rilevare in
quanto mera espressione del diritto di non edere contra se la – peraltro
non dimostrata, ma solo asserita e comunque assolutamente infondata
– convinzione di Angelo SORIA di avere perseguito, sebbene con
140
modalità distorte ed illecite, un non meglio specificato interesse
promozionale della Regione Piemonte.
Un simile convincimento, al più, si risolverebbe in un inescusabile
errore.
Reputa il Collegio che, soprattutto per quanto rileva nel presente
giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, a differenza di
quanto opinato dalla difesa di Angelo SORIA, l’interesse pubblico non
può ritenersi perseguito attraverso l’attribuzione di somme pubbliche
ad un’associazione – che sia il Grinzane piuttosto che ACTL o ASI - al
di fuori di ogni limite e controllo, tanto nella fase di elargizione,
quanto in quella di spesa.
Ciò precisato, rispetto alle contestazioni SORIA Angelo:
- ha, negato di avere adottato delle determine in assenza di
una richiesta di finanziamento, sostenendo che, probabilmente, la
domanda di contributo si era “persa”;
- ha escluso di avere coscientemente firmato una determina di
contributo per un importo superiore alla richiesta;
- ha affermato di non aver richiesto la documentazione di
spesa, perché aveva ritenuto sufficiente, per verificare che il denaro
fosse stato effettivamente impiegato dal proprio fratello nelle iniziative
promosse, il livello degli amministratori presenti all’iniziativa; e, pur
ammettendo di sapere che le somme da lui erogate all’”Associazione
Studi Iberici” e all’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”
141
finivano, in realtà, al “Grinzane”, ha dichiarato di non avere avuto la
benché minima consapevolezza di come il fratello Giuliano gestisse i
suoi affari, avendolo appreso solo dalla inchiesta penale, ed anzi di
avere sempre creduto che i fondi da lui stanziati fossero stati destinati
agli eventi per cui erano stati richiesti;
- l’interposizione fittizia delle due associazioni ”Studi Iberici”
e “Civiltà dei Territori Letterari” avrebbe costituito null’altro che un
innocuo escamotage per evitare di firmare atti in situazione di
incompatibilità e per ovviare, nel contempo, al blocco di qualsiasi
erogazione - blocco che sarebbe certamente conseguito alla sua
astensione ed al coinvolgimento diretto del suo superiore MOISO
Roberto;
- in ogni caso, le somme erogate a titolo di contributi, pur se
confluite nella disponibilità del “Premio Grinzane”, sarebbero state
effettivamente utilizzate proprio per realizzare gli eventi finanziati
dalla Regione Piemonte: di talchè, sostiene il SORIA Angelo, sarebbero
stati comunque raggiunti gli scopi pubblici sottostanti all’erogazione
di denaro pubblico, il che impedirebbe di configurare tanto l’ipotesi di
peculato in sede penale, quanto di prospettare, in questa sede
amministrativo-contabile, un danno erariale per l’Ente pubblico
erogatore.
Sul ruolo di Angelo SORIA, come Dirigente della Direzione
Comunicazione Istituzionale della Regione Piemonte, nel periodo tra il
142
2006 ed il 2008, e sulla sua diretta responsabilità per le determine per
cui è causa, così decide il Tribunale di Torino:
“MOISO Roberto (v. verbale udienza del 24.1.2012), all’epoca dei fatti capo
di Gabinetto del presidente della Regione e dal 2006 anche direttore ad
interim della Direzione Comunicazione, ha dichiarato di essere stato
coadiuvato dal vicario Angelo SORIA, collega più vecchio di lui “… con
un’ampia autonomia professionale ed anche una certa capacità professionale
acquisita negli anni”, chiarendo che la competenza per l’adozione delle
determine spetta ai dirigenti di settore e che, conseguentemente, quelle
relative ai contributi concessi al Premio Grinzane erano state emesse da
Angelo SORIA in totale autonomia.
Il predetto teste, su specifica domanda della difesa, ha quindi decisamente
escluso … che fosse consentito aderire a richieste di contributi o di aumento di
contribuzione presentate informalmente ed oralmente, non potendo le stesse
essere ritenute equivalenti alla presentazione di una formale domanda scritta.
Le tesi difensive del SORIA Angelo, secondo cui tutte le richieste di
finanziamento, rinvenute successivamente solo presso la Regione, non
protocollate, sarebbero state fin dall’origine presenti in atti ma
semplicemente sfuggite a tale incombenza non appaiono convincenti:
non può ragionevolmente assumersi che attestazioni e dichiarazioni
che figurano nella parte motiva delle determine di impegno di spesa in
contestazione, fossero tutte il frutto di errori o dimenticanze, alla luce
delle dichiarazioni testimoniali rese da SACCO Nadia, segretaria del
143
“Grinzane”, la quale ha reso una deposizione molto dettagliata sulla
prassi seguita nella compilazione e presentazione delle domande di
contributo.
Come si evince dalla sentenza n. 1467/2013, in merito alla
testimonianza resa da SACCO Nadia, responsabile della Segreteria del
Grinzane:
“La predetta, oltre ad avere diffusamente spiegato quali fossero le prassi
generali seguite presso l’APGC per le richieste di contributi e per le
rendicontazioni, ha anche dichiarato di aver conosciuto l’architetto
MORELLI, ma di non averlo mai incontrato per questioni relative al suo
ruolo di presidente dell’ACTL, bensì soltanto per “studiare l’arredamento
dell’ufficio” del Grinzane.
Quanto alle domande di finanziamento per l’ACTL – la cui corrispondenza
veniva protocollata in un registrato cartaceo a parte presso la segreteria del
Premio Grinzane - la SACCO ha chiarito la procedura che veniva seguita.
Era lei stessa a predisporle e a consegnarle a Giuliano SORIA, il quale gliele
restituiva firmate dal MORELLI. Quindi, le domande venivano portate a
mano alla Regione Piemonte – Settore Comunicazione – e lasciate
personalmente alla FINELLO o alla TODARO (dipendenti della Regione,
impiegate presso la Direzione di Angelo SORIA), dopo di che le veniva
recapitata a mano da Giuliano SORIA la lettera di affidamento di incarico
firmata da Angelo SORIA. Infine, ella preparava la lettera di trasmissione con
la nota di debito, la consegnava a Giuliano SORIA, che gliela restituiva
144
firmata dal MORELLI, e la recapitava, nuovamente a mano, al Settore
Comunicazione della Regione.
La SACCO ha anche riferito che il Settore Comunicazione era - tra i vari
uffici della Regione Piemonte - l’unico ufficio erogatore che non richiedeva
alcun giustificativo, né consuntivo, né relazione, né documentazione delle
spese sostenute.
Ha poi ricordato che, quando verificava l’avvenuta liquidazione sul conto
dell’ACTL, ella stessa preparava l’ordine di bonifico, di solito con causale
“liberalità”, utilizzando ordini già firmati in bianco dal MORELLI oppure
ordini che compilava e portava a Giuliano SORIA, il quale provvedeva –
ancora una volta - a restituirglieli sottoscritti dal MORELLI.
La teste ha quindi confermato che, in qualche occasione, le era arrivata la
lettera di affidamento dell’incarico da parte di Angelo SORIA, in assenza di
una previa domanda di contributo. Ella aveva fatto presente a Giuliano
SORIA l’evidente anomalia, ma lui le aveva risposto “…di aprire la pratica,
che non importava”.
Ha quindi spiegato che tutte le domande predisposte ed inoltrate alla Regione
Piemonte avrebbero dovuto trovarsi presso gli uffici del Premio Grinzane,
unitamente alla ricevuta rilasciata dalla TODARO o dalla FINELLO.
La teste ha anche ricordato di avere, dopo la perquisizione e su richiesta di
Giuliano SORIA, verificato l’assenza presso il loro ufficio di alcune domande.
Quelle stesse domande le erano state mostrate in seguito da personale della
Guardia di Finanza, che le aveva spiegato di averle rinvenute presso gli uffici
145
della Regione non protocollate.
In particolare, quanto alla domanda del 3.6.2007 relativa alla determina 246
del 7.6.2007, la stessa SACCO ha segnalato che non soltanto il documento era
carente del numero di protocollo in entrata della Regione, ma era –
inspiegabilmente - altresì priva del protocollo in uscita dell’APGC, ..nessuno
dei testimoni escussi, molti dei quali hanno direttamente partecipato alle
iniziative di cui all’imputazione, ha dichiarato di conoscere o anche solo di
avere sentito nominare, se non successivamente all’apertura delle indagini,
l’Associazione Studi Iberici (cfr. deposizioni rese nel corso dell’udienza del
23.04.2012 dai testi della difesa COLASANTI Arnaldo, MAURI Paolo,
TUENA
Filippo, CERETTO Bruno, OLIVA Gianni, DISEGNI Dario,
PERERA Orlando e NOBILE Paola)”.
La circostanza, inoltre, che sia l’Associazione “Civiltà dei territori
letterari”, sia l’Associazione “Studi Iberici” fossero mere appendici,
prive di personale e di strutture, del “Grinzane”, di cui addirittura
utilizzavano i dipendenti per la predisposizione delle richieste di
finanziamento, era circostanza nota al SORIA Angelo, come lui stesso
riconosce nel corso dell’esame all’udienza del 17.07.2012.
Egli avrebbe, in realtà, agito in modo del tutto consapevole facendo
predisporre dalla FINELLO e poi firmando delle determine del tutto
irregolari, al solo scopo di consentire al fratello Giuliano di pervenire
nella disponibilità materiale dei fondi così erogati.
Né il Collegio ritiene di poter dare ingresso alla tesi, sostenuta dalla
146
difesa di ACTL, dell’innocua interposizione fittizia tra il “Grinzane” e
le Associazioni satelliti “Civiltà dei Territori Letterari” e “Studi
Iberici”, posto che, al riguardo, e condivisibilmente, così statuisce il
Giudicante di primo grado:
“L’Associazione Civiltà Territori Letterari e l’Associazione Studi Iberici,
sebbene formalmente rappresentate da altri soggetti, erano di fatto gestite da
Giuliano SORIA. Le stesse Associazioni - prive di personale e di strutture
idonee a svolgere le manifestazioni per le quali ricevevano l’erogazione di
contributi regionali - non hanno compiuto alcuna attività, essendosi limitate a
“girare” l’intero importo pari ad € 400.000, ricevuto dalla Regione Piemonte,
al Premio Grinzane.
Quanto al rapporto esistente tra Giuliano SORIA e le due associazioni
suindicate, si segnala, innanzitutto, il rinvenimento di documentazione
dell’ACTL e dell’ASI presso i locali dell’APGC.
In particolare, sono stati sequestrati i cd. “moduli contributi in arrivo”, sui
quali risultava indicato se il contributo ricevuto dall’Associazione Civilta’ dei
Territori Letterari (ACTL) fosse stato o meno “girocontato a P.G.C.”, nonché
modulistica ancora da compilare …
… l’architetto MORELLI (v. verbale udienza del 16.1.2011) presidente
dell’ACTL, ha riferito di essersi limitato, su richiesta di Giuliano SORIA, a
ricoprire formalmente tale incarico (per il quale non veniva remunerato)
apponendo “delle firme” su documenti che gli consegnava il contabile
SERLENGA o le ragazze dell’ufficio amministrativo del Premio. Si era recato
147
presso la sede dell’ACTL solamente in un’unica occasione poiché bisognava
provvedere alla sostituzione di serramenti.
Quanto al fatto che i fondi, erogati dalla Direzione Comunicazioni
Istituzionali fossero in realtà destinati – peraltro anche nella
consapevolezza di Angelo Soria – al Premio Grinzane e che il Premio
Grinzane li abbia effettivamente utilizzati per la realizzazione degli
eventi per cui erano stati erogati, con conseguente raggiungimento del
programma pubblicistico, non può farsi passare sotto silenzio la
circostanza oggettiva in base alla quale Angelo Soria era il pubblico
ufficiale che, avendo il potere di erogare le somme in oggetto, aveva la
piena disponibilità di disporre di quel denaro, senza dover ricorrere ad
alcuna falsità od artificio.
Del resto, la tesi secondo cui nelle occasioni in oggetto si
sarebbe trattato, comunque, di assegnazioni indirette, di modo che le
somme erogate a titolo di contributi sarebbero confluite nella
disponibilità del Premio Grinzane, che le avrebbe utilizzate proprio
per realizzare gli eventi finanziati dalla Regione Piemonte, è stata
completamente disattesa dalle risultanze del processo penale.
Secondo il giudice penale,”… In concreto, poi, egli (Angelo
SORIA) ha disposto di somme pubbliche, erogando contributi per
l'espletamento di specifiche iniziative in favore di associazioni private,
nella piena consapevolezza che quelle associazioni non avrebbero mai
svolto alcun ruolo nello svolgimento delle manifestazioni finanziate.
148
In altri termini, Angelo Soria nel disporre delle somme della
Regione senza rispettarne la destinazione, ha compiuto un atto di
appropriazione.
Si è, infatti comportato uti dominus nel momento in cui, piuttosto
che erogarle ad enti che avrebbero avuto diritto a ricevere contributi
regionali, ha, deciso di farne oggetto di liberalità destinandole in
favore di associazioni che senz'altro non le avrebbero utilizzate per i
fini specificamente indicati” (v., sent. n. 1467/2013, cit.).
Sulla circostanza, sempre evidenziata dalla difesa di Angelo
SORIA, secondo cui quest’ultimo sarebbe stato “…a conoscenza del
fatto che le risorse erogate fossero destinate al Premio Grinzane e,
dunque, che si trattasse di assegnazioni indirette”, il Tribunale penale
di Torino (v., sent. n. 1467/2013) ha accertato, altresì, che “…la signora
Lucia FINELLO, in servizio presso il settore Comunicazione della Regione
Piemonte presso la segreteria di Angelo SORIA, ha finito con l’ammettere ….
di avere predisposto tutte le anomale determine in esame sulla base delle
precise indicazioni fornitele dal suo superiore.
In particolare, la FINELLO ha riferito che era stato proprio Angelo SORIA ad
indicarle quale beneficiario l’ACTL e non l’APGC, nonostante la richiesta di
contributi fosse stata presentata da quest’ultima associazione (“Anzi per
essere più precisi io avevo preparato la determina a favore del Grinzane, ed il
dottor SORIA l’aveva corretta, indicando come beneficiario Civiltà dei
Territori letterari”) .
149
Era sempre stato il suo dirigente a dirle di preparare delle determine senza
alcuna motivazione in merito all’erogazione di un contributo “ora per allora”,
sebbene la erogazione fosse successiva all’espletamento delle iniziative.
Ancora, era stato Angelo SORIA a dirle di inserire nella determina numero
118 dell’11 aprile del 2008 un riferimento ad un’iniziativa internazionale
rispetto ad un evento tenutosi nel territorio del Verbano, cui aveva
partecipato anche la stampa estera (“Ricordo che chiesi al SORIA come
motivare, e lui mi disse di fare riferimento ad un’iniziativa in campo
internazionale”)”.
Sempre in sede penale, è emerso che “…(la tesi difensiva)
considera come scontato un elemento fattuale che, al contrario, non
risulta minimamente dimostrato: ovvero che l'APGC abbia usato le
somme ricevute dall'Associazione Civiltà' Territori Letterari e
dall'associazione Studi Iberici - per le quali, in via del tutto
eccezionale, non era previsto alcun rendiconto o giustificazione - per i
progetti finanziati.
Si osserva al riguardo che, una volta entrate nella massa
indeterminata del denaro dell'APGC, di cui Giuliano SORIA
disponeva in modo del tutto discrezionale …quelle somme potevano
venire utilizzate per uno qualsiasi dei fini, personali o associativi,
perseguiti dal predetto (dalla ristrutturazione di immobili alla festa
della vendemmia, o ancora, all'acquisto di doni per ospiti e amici, o,
addirittura, alle spese strettamente personali).
150
E' compiutamente emerso nel corso dell'istruttoria, che Giuliano Soria
disponeva dei beni della "sua" associazione in modo del tutto
arbitrario, attingendo a suo piacimento dalle somme reperite con tanta
abbondanza e facilità dal premio Grinzane per mantenere un tenore di
vita
a
dir
poco
sontuoso,
aggiungendo
alla
già
cospicua
remunerazione annuale come presidente dell'associazione, l’uso
disinvolto del fondo spese mensile concessogli dalla medesima
associazione (utilizzato anche per far fronte a spese esclusivamente
personali, quali fiori e torta per il compleanno della madre), nonché
attingendo a piene mani ai fondi dell’APGC per qualsiasi necessità
(acquisto abitazione, ristrutturazioni immobili privati, spese feste
private, spese trasporti e, addirittura, per pagare l’Hotel Mont Blanc,
ove
soggiornavano
gli
operai
che
svolgevano
i
lavori
di
ristrutturazione della sua casa parigina)”.
“Neppure interessa che Angelo Soria abbia o meno ricevuto un
tornaconto personale da tali elargizioni compiute con denaro pubblico, posto
che ciò che conta ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 314
c.p. è che il pubblico ufficiale faccia propria la cosa mobile della pubblica
amministrazione di cui abbia il possesso per ragioni del suo ufficio.
Sussiste appropriazione quando la condotta è del tutto incompatibile con
il titolo per cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal
patrimonio dell'avente diritto (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 381 del
12/12/2000; nonché Cass. Sez. 6, Sentenza n. 14978 del 13/03/2009).
151
In altri termini, tanto il pubblico ufficiale che intaschi direttamente il
denaro, quanto il pubblico ufficiale che si adoperi affinché un complice se ne
appropri, non pone in essere una semplice distrazione. Infatti, anche in
quest'ultimo caso l'agente si comporta arbitrariamente come proprietario e
non si limita certo a voler indirizzare la somma verso uno scopo diverso da
quello cui esso doveva venire destinata (Così: Cass. Sez. 6, sentenza n. 10895
del 25/02/1992)”.
Ma soprattutto non risulta provato che “l’Associazione Premio Grinzane
Cavour abbia usato le somme ricevute dall’Associazione Civiltà’ Territori
Letterari e dall’Associazione Studi Iberici … per i progetti finanziati”.
Prosegue il Giudicante penale di primo grado:
“… l’Associazione Premio Grinzane Cavour era una mera associazione
privata, le cui finalità non potevano farsi automaticamente coincidere con
quelle della Regione Piemonte.
L’Ente territoriale, invero, erogava contributi per specifiche finalità ed in
relazione ad eventi e progetti determinati svolti dall’associazione, senza mai
ovviamente giungere ad una totale immedesimazione con la stessa.
Ne consegue che un qualsiasi interesse pubblico poteva dirsi perseguito solo
ove le erogazioni fossero state concesse nel rispetto dei fini, dei limiti e dei
vincoli connessi agli scopi riconosciuti dalla Regione e non, invece,
prescindendo completamente dagli stessi, sia in punto presupposti, sia in
punto di successivo impiego.
S’aggiunga che nei casi in oggetto è lo stesso Giuliano SORIA che riferisce
152
come la interposizione fittizia di associazioni “paravento” avesse la specifica
funzione di garantire la ricezione di contributi in misura superiore a quella
che sarebbe stata erogata da parte di funzionari regionali diversi da suo
fratello.
L’escamotage di avvalersi di associazioni diversamente denominate e
formalmente rappresentate da altri, è stato quindi adottato dai due fratelli
SORIA, non tanto per rendere possibile nell’immediato l’elargizione di somme
– lo stesso Angelo SORIA, infatti, non ha negato di avere la possibilità di
concedere contributi direttamente al Premio Grinzane – quanto per occultare
la situazione d’incompatibilità e l’aggiramento di ogni limite quantitativo.
Tali “accortezze” servivano non per rendere possibile l’erogazione
nell’immediato, bensì per escludere successivi possibili controlli sulle
determinazioni firmate da Angelo SORIA in favore di un parente e così
garantire al predetto, anche per il futuro, l’ottenimento di denaro pubblico al
di fuori di ogni controllo ed al di sopra della misura considerata adeguata
dalla Regione per finanziare il solo Premio Grinzane.
Si ribadisce che, se le richieste fossero state presentate a nome dell’APGC ed
Angelo SORIA si fosse – spontaneamente o a seguito del rilievo di terzi –
astenuto, Giuliano SORIA avrebbe perso quel canale privilegiato che gli
consentiva di ottenere erogazioni Regionali senza tetto massimo e di disporne
senza controlli a suo piacimento.
Siffatta considerazione impone di ritenere del tutto estraneo all’interesse
pubblico ogni erogazione di somme all’APGC ricevute nei modi sopra
153
indicati.
La piena consapevolezza di agire sottraendo denaro pubblico dallo scopo
specifico cui doveva essere destinato, in dispregio delle regole stabilite per
l’erogazione di contributi regionali e dando luogo ad una estromissione totale
del bene dal patrimonio dell'avente diritto, si desume infatti da tutto l’insieme
degli elementi sopra ricordati.
I due coimputati hanno congiuntamente stabilito come procedere al fine di
garantire sovvenzioni consistenti e superiori al consentito all’APGC, essendo
perfettamente coscienti che le associazioni formalmente beneficiate erano solo
dei paraventi, dietro i quali si celava sempre Giuliano SORIA, dal quale (oltre
che dalla sua segreteria) provenivano le richieste ed i solleciti – anche orali –
di sovvenzioni”.
Inoltre, gli stretti rapporti tra i due fratelli sono documentati anche
dalle conversazioni intercettate, così da poter ritenere provato che il
signor Giuliano SORIA fosse sufficientemente informato delle
modalità di utilizzo dei fondi ottenuti. A sua volta, Angelo SORIA non
poteva ignorare - anche perché dirigente di notevole esperienza nel
settore - che con la sua condotta stava erogando all’associazione
privata gestita da suo fratello somme pubbliche, oltre che in violazione
del dovere di astensione ed in assenza di qualsiasi possibilità di
riscontrarne l’effettivo impiego, anche in misura superiore al
consentito.
Per tutto quanto precede, la Sezione è dell’opinione che nella
154
fattispecie sia senz’altro ravvisabile un contegno assolutamente doloso
(penalmente qualificato per il conseguimento di erogazioni pubbliche),
concludente ai fini dell’esecuzione di un illecito disegno vòlto alla
indebita sottrazione di fondi, cui ricondurre una rilevante perdita
erariale.
Detta perdita erariale è altresì chiaramente dimostrata dagli atti
acquisiti dal fascicolo del procedimento penale e deve essere
quantificata nella misura dedotta dalla procedente Procura.
La sentenza penale di primo grado può, quindi, essere ritenuta
ampiamente idonea a comprovare la colpevolezza dei convenuti, per
aver questi dolosamente commesso azioni, puntualmente descritte sia
negli atti del processo penale, sia nella citazione emessa dal
Procuratore regionale, riportate in narrativa, volte a conseguire
contributi pubblici in favore di private associazioni in modo da trarre
in inganno i soggetti preposti al controllo della regolarità delle spese
rendicontate
e
della
puntuale
esecuzione
dell’investimento
programmato.
Gli
accertamenti
compiuti
indicano
la
realizzazione
di
un’attività preordinata a violare le condizioni di concessione dei
contributi.
Grazie alle falsificazioni il convenuto Angelo SORIA ha
veicolato l’erogazione di contributi per iniziative cui le associazioni
destinatarie erano in buona sostanza estranee.
155
Ad avviso della Sezione, la mancata conservazione della
documentazione inerente alcuni progetti ammessi a finanziamento
risulta essere finalizzata proprio ad eludere l’attività di controllo.
Per quanto concerne l’esistenza e l’entità del danno contestato,
accertata, come già detto, l’indebita percezione di somme a titolo di
contributi erogati, in condivisione con la tesi fatta propria dalla
Procura contabile, risultano aver concorso alla deviazione dalle regole
di legalità nonché sana e corretta amministrazione, SORIA Giuliano e
SORIA Angelo, le associazioni destinatarie dei contributi ed il
“Grinzane”, terminale “ultimo” delle contribuzioni, nella loro qualità
di agenti contabili di fatto e di diritto. Ciò in relazione all’inversione
dell’onere della prova stabilito, con valenza di principio generale,
dall’art. 194 Reg. Cont. Stato, per gli ammanchi di denaro di cui il
contabile non sia in grado di fornire la prova liberatoria del caso
fortuito o della forza maggiore o che l’ammanco non si è verificato a
causa di un’azione dolosa o gravemente colposa a lui imputabile.
Ma
va
anche
valorizzata,
ai
fini
dell’affermazione
di
responsabilità, pure la posizione del sig. Angelo SORIA, nei cui
confronti il giudice penale così conclude “…Quanto all'elemento
psicologico, reso davvero palese dal contesto e dalla pluralità delle
condotte illecite realizzate, pare sufficiente rilevare che tutte le
giustificazioni fornite da Angelo
Soria
assolutamente inadeguate ad escluderlo.
156
sono
da
considerarsi
Invero, l'elemento soggettivo del delitto di falsità ideologica in atto
pubblico consiste nel solo dolo generico, cioè nella coscienza e volontà
di immutare il vero, non richiedendosi neppure la consapevolezza
della illiceità del fatto ed essendo irrilevanti le ragioni dell'agire.
Tale dolo può essere anche solo eventuale quando l'agente non si
limiti a porre in essere una falsità per leggerezza, ma accetti il rischio
di attestare positivamente dei fatti inesistenti (quali, ad esempio, la
presentazione di una domanda o di una domanda integrativa) per non
aver proceduto ai controlli e accertamenti che la situazione avrebbe
imposto” (v., sent. n. 1467/2013).
Esprime quindi il Collegio il convincimento che i fratelli SORIA
abbiano, con pari efficacia e determinazione, partecipato – con
coscienza e volontà di azione - all’illecita corresponsione di somme
non spettanti ai soggetti cui sono state, invece, riconosciute e liquidate.
I convenuti fratelli SORIA Giuliano ed Angelo, nonché
l’Associazione “Premio Grinzane Cavour”, in persona del legale
rappresentante SORIA Giuliano, devono, quindi, essere dichiarati
responsabili del danno loro
contestato, e, segnatamente, ai sensi
dell’art. 1-quinquies della legge 14 gennaio 1994 n. 20, sono da ritenere
solidalmente responsabili per la somma di euro 400.000,00=, essendo
da ritenere provato, per quanto detto, che il corrispondente
pregiudizio, recato all’UE (per i progetti cofinanziati) ed alla Regione
Piemonte, consegue a comportamenti dolosi ascrivibili ai medesimi.
157
A). 1 Sempre in relazione alla vicenda in esame, la Procura contabile
richiede, in via sussidiaria, una pronuncia di condanna sia
dell’Associazione “Civiltà dei Territori letterari” al pagamento di €
280.000 sia dell’Associazione “Studi Iberici” al pagamento di € 60.000,
sui maggiori importi per i quali è stata avanzata, in via principale,
richiesta di condanna nei confronti dei fratelli SORIA.
Ciò in quanto, secondo parte pubblica, tra il 2006 ed il 2008, l’ACTL
avrebbe presentato diverse domande alla Direzione Comunicazione
Istituzionale della Regione Piemonte, presso la quale era impiegato in
posizione apicale il signor Angelo Soria, e lo stesso risulta aver fatto
l’Associazione Studi Iberici (v., sub A.1, determine n. 221-263 del 2008,
sub l-m), al fine di ottenere contributi da utilizzare per la realizzazione
di iniziative e progetti di carattere culturale, salvo, poi, “girare” i
finanziamenti conseguiti sui conti dell’Associazione Premio Grinzane
Cavour, così da consentire al signor Giuliano SORIA di disporne anche
per ingenti spese personali.
Tale prospettazione accusatoria non è stata condivisa dalla difesa
di ACTL in quanto:
- non sarebbe stata ex adverso provata la sussistenza di un danno
erariale e l’eventuale relativo ammontare;
- non ricorrono i presupposti per la configurabilità, in capo all’ACTL,
di alcuna “responsabilità sussidiaria”;
- non sarebbe, comunque, ravvisabile alcuna “colpa grave” nella
158
condotta tenuta dalla Associazione stessa, dai suoi amministratori e
dai suoi organi.
Ciò premesso, la Sezione, al fine di dirimere, preliminarmente,
le perplessità sollevate dalla difesa ACTL in merito alla configurabilità
di una “responsabilità sussidiaria” in capo alla propria assistita, ritiene
di premettere che le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, con
sentenza n. 4 del 19 gennaio 1999, avevano enucleato principi che
hanno
determinato
l’individuazione
della
responsabilità
amministrativa c.d. “sussidiaria” nell'ipotesi di concorso nella
produzione dell'evento dannoso di condotte dolose e condotte colpose,
e ciò al fine di corrispondere all’esigenza di “una graduazione
progressiva della azione satisfattiva dell'erario anche per meglio
raggiungere quelle finalità superiori, connesse con il perseguimento
delle responsabilità (art. 97 Cost.)”.
In tale circostanza, le Sezioni Riunite indicarono che, fermo
rimanendo il principio che ciascuno dei corresponsabili debba essere
condannato per la parte che ha preso nella causazione del danno, e
quello che sancisce la solidarietà nell’obbligazione risarcitoria dei soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano
agito con dolo, secondo i principi da ultimo codificati nell’art. 1,
commi 1 quater e 1 quinquies della legge n. 20 del 1994, come
modificata dalla legge n. 639 del 1996, nell’ipotesi di concorso nella
produzione dell’evento dannoso di condotte dolose e condotte colpose
159
è necessario tenere distinta la responsabilità di chi abbia agito con dolo
o abbia conseguito un illecito arricchimento, da quella di chi abbia
invece tenuto un comportamento caratterizzato da colpa grave.
Circostanza che “comporta la necessità di assegnare al primo
soggetto un ruolo ed una posizione prioritari nella individuazione
delle obbligazioni, da porre a carico di ciascuno, e della loro misura”.
Pertanto, le Sezioni Riunite hanno risolto la questione di
massima enunciando il principio che “nel caso di danno erariale
prodotto da più soggetti in concorso tra di loro, la responsabilità di chi
ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento è
principale, mentre la responsabilità di coloro che hanno agito con
colpa grave è sussidiaria: tali responsabilità vanno perseguite secondo
un ordine di escussione per cui la sentenza di condanna deve essere
eseguita prima nei confronti del debitore principale e, poi, solo in caso
di mancata realizzazione del credito erariale, nei confronti del debitore
sussidiario nei limiti della somma al pagamento della quale questi è
stato condannato”.
Nel
caso
in
esame,
il
Pubblico
Ministero
ha
contestato,
rispettivamente, la responsabilità principale, a titolo di dolo, dei
fratelli SORIA, unitamente all’Associazione Premio Grinzane Cavour,
per avere dolosamente causato il danno erariale di cui all’addebito, e
quella, sussidiaria, delle Associazioni “Civiltà dei Territori Letterari” e
“Studi Iberici” per l’agevolazione colposa delle condotte imputabili ai
160
primi soggetti.
Il che configura un’ipotesi di responsabilità sussidiaria, come indicata
dalla citata giurisprudenza delle Sezioni Riunite, posto che unico è il
fatto produttivo del danno erariale ed unico è l’elemento oggettivo
della responsabilità amministrativa contestata, sia pure a differente
titolo, a tutti i convenuti.
Ciò precisato, la domanda, con la quale la Procura contabile ha
chiamato a rispondere delle conseguenze dannose della travagliata
vicenda, a titolo di responsabilità sussidiaria e di colpa grave, le
Associazioni che hanno richiesto i finanziamenti e che li hanno, poi,
trasferiti ad altro soggetto beneficiario – l’Associazione Premio
Grinzane Cavour – appare meritevole di accoglimento.
In effetti, diversamente da quanto opinato dalla difesa, il fatto che gli
eventi programmati dal “Premio” si siano realmente tenuti e che gli
amministratori e soci delle Associazioni in esame (“Civiltà dei Territori
Letterari” e “Studi Iberici”) professino la propria buona fede, convinti
che i contributi percepiti fossero usati dal “Premio” per iniziative che
si inserivano in quelle più importanti dallo stesso realizzate, non
riveste pregio né può costituire esimente di condotte reiterate nel
tempo, quali quelle consistite, di fatto, nel trasferimento sistematico di
finanziamenti a favore di beneficiario differente dal richiedente.
Infatti, non può dubitarsi della sussistenza della c.d. attività
agevolatrice della condotta dei responsabili “principali”, essendo
161
chiaramente emerso come i rappresentanti legali delle Associazioni,
formalmente ed ufficialmente richiedenti i finanziamenti, avessero, in
realtà, ed a prescindere dalla consapevolezza dell’illiceità del
trasferimento di fondi pubblici, operato del tutto fittiziamente.
A riprova di ciò si richiamano le dichiarazioni rese dall’arch.
Luigi MORELLI, presidente della Associazione “Civiltà dei Territori
Letterari”, il quale ha ammesso di avere sempre e soltanto firmato le
richieste di contributi regionali a nome dell’Associazione, quando le
stesse erano predisposte, in realtà, da personale del “Grinzane” su
indicazione del SORIA Giuliano (cfr. verbale all. 52: “Ho sicuramente
firmato ... richieste di contributi, non saprei dire a chi indirizzate, io neppure
le leggevo. Praticamente, mi fidavo, andavo lì e mettevo due firme ”.
Di conseguenza, anche a voler concedere che i soci ed amministratori
delle Associazioni in questione non avessero motivo per dubitare che i
contributi assegnati dalla Regione Piemonte ai soggetti richiedenti
sarebbero stati impiegati, ad ogni buon conto, per la realizzazione
degli eventi programmati, le modalità operative, quali quelle accertate
nel dibattimento penale, consentono di giudicare il comportamento,
tenuto dagli amministratori delle stesse Associazioni e reiterato nel
tempo, caratterizzato da grossolana superficialità e, pertanto,
connotato da colpa di estrema gravità.
Basti considerare che i rappresentanti legali delle Associazioni
in oggetto avrebbero dovuto preoccuparsi non semplicemente “..di
162
apporre due firme”, mentre, in realtà, probabilmente non se ne
chiedevano neppure le ragioni, ma, trattandosi di domande di
finanziamenti, avrebbero dovuto procedere alle verifiche, in primis,
quelle relative alla documentazione di spesa allegata a ciascuna
richiesta di finanziamento, che impone ad un soggetto, che si
interpone nel maneggio di denaro pubblico, di diligentemente tener
conto di tutti i titoli di spesa, dei quali conservare dettagliata
documentazione. E ciò a prescindere da un obbligo derivante da un
precetto di legge o fissato in un atto amministrativo dal momento che,
per
criterio
generale
fissato
dall’ordinamento
amministrativo-
contabile, la gestione delle richieste di finanziamento agevolato deve
essere improntata ai principi di trasparenza, di certezza, di distinzione
contabile e di verificabilità amministrativo-contabile.
Peraltro, pur non apparendo elementi per affermare la dolosa
partecipazione dell’arch. MORELLI e del BELLINI Giuseppe, nella
loro
veste
di
presidenti,
all’epoca
dei
fatti,
rispettivamente,
dell’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” e “Studi Iberici”, alle
operazioni distrattive del denaro pubblico ricevuto dalle loro
Associazioni, operazioni distrattive ordite dal SORIA Giuliano, la
sistematica e plateale inosservanza delle più comuni regole di
prudenza e di buon senso nella gestione delle risorse pubbliche si è
tradotta
nell’evidente
grave
agevolazione
perpetrata dai fratelli SORIA.
163
dell’azione
dolosa
Detti convenuti dovranno quindi rispondere del danno in questione,
nella misura indicata da parte pubblica, a titolo di responsabilità
sussidiaria e per colpa grave, a causa dell’evidente e marcata
trasgressione dei generali doveri di diligenza ex art. 1176 cod. civ. ed
art. 43 c.p.
In particolare, le Associazioni ACTL e S.I. dovranno risponderne nei
termini indicati dall’art. 1, comma 1 quater della legge 19 gennaio 1994
n. 20, che impone al giudice contabile, nell'ipotesi di danno
determinato da più persone, di valutare le singole responsabilità e di
condannare "ciascuno per la parte che vi ha preso".
La ratio della differenziazione tra chi ha agito con dolo e chi, con
colpa grave, ha compiuto una condotta omissiva agevolatrice, riposa
sull’esigenza di giustizia di non equiparare, ai fini della responsabilità,
comportamenti di incidenza lesiva e dal grado di riprovevolezza
completamente ed ontologicamente diversi (Corte dei conti, Sezione
giur. Campania n. 2184/2011).
La giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte Cost. 30 dicembre
1998 n. 453) e delle SS.RR. di questa Corte (SS.RR. 25 febbraio 1997 n.
29 e 19 gennaio 1999 n. 4/QM), alla quale si fa integrale rinvio, hanno
ammesso l’introduzione nell’ordinamento contabile del principio
civilistico della sussidiarietà nella fase di esecuzione della condanna e,
cioè, l’aggredibilità del patrimonio del soggetto agente con colpa grave
solo dopo l’infruttuosa escussione di chi ha agito con dolo.
164
B. Vicenda della appropriazione di finanziamenti regionali erogati
all’Associazione I.C.I.F., da parte del Dirigente della Regione
Piemonte Angelo SORIA in concorso col presidente della stessa
Associazione LIBRALON Bruno (imputazione di peculato in
concorso, v. citazione, al cap. I, par. 2, lett. D).
Espone la Procura contabile che in sede di invito a dedurre, sulla
scorta degli accertamenti condotti sulle modalità di gestione del
denaro assegnato alla gestione dell’ufficio regionale diretto da SORIA
Angelo, era stata ipotizzata, a carico dello stesso dirigente regionale,
una malversazione di € 38.800 in favore dell’Associazione culturale
“Italian Culinary Institute For Foreigners” (I.C.I.F.), presieduta,
all’epoca, dal LIBRALON Bruno, in relazione ad iniziative ed eventi
culturali già realizzati e conclusi sin dalla richiesta pervenuta alla
Regione, all’atto dell’adozione del provvedimento.
In particolare:
- la determina dirigenziale n. 100 del 22.04.2004 ha disposto
l’erogazione di € 13.800 in favore dell’I.C.I.F. (avvenuta con
liquidazione del 17.06.2004) per l’organizzazione di un cocktail in
occasione della presentazione a Los Angeles (U.S.A.) del film “Dopo
mezzanotte”;
- la determina dirigenziale n. 285 del 14.07.2006 ha disposto
l’erogazione di € 25.000 in favore dell’I.C.I.F. (avvenuta con
liquidazione del 6.09.2004) per l’organizzazione dell’iniziativa Art in
165
Life in Pechino (Cina).
La disamina della documentazione acquisita nel corso dell’indagine
aveva evidenziato quanto segue:
a) con la determina dirigenziale n. 100 del 22.04.2004, relativa
all’affidamento dell’incarico per adempimenti tecnico – organizzativi
in relazione alla presentazione a Los Angeles del film “Dopo
Mezzanotte”, la Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta
Regionale della Regione Piemonte, diretta da Angelo SORIA ha
commissionato all’I.C.I.F la predisposizione di un cocktail all’insegna
dell’enogastronomia piemontese, da tenersi a Los Angeles il
24.02.2004, per una spesa complessiva di € 13.800. Il provvedimento di
ammissione al contributo è stato comunicato con lettera prot. n.
3852/6.3 del 23.04.2004 (all. n. 71).
Il finanziamento all’iniziativa è stato disposto nell’ambito delle
iniziative per la “Valorizzazione dell’immagine regionale e promozione
internazionale dei prodotti piemontesi”, di cui alle DD.GG.RR. n. 2-6312
del 17.06.2002 e n. 33-11582 del 26.1.2004, cofinanziate dalla U.E.
L’importo della determina n. 100/2004 è stato liquidato il 17.06.2004,
con bonifico sul conto n. 037801717, acceso presso la Banca del
Piemonte intestato all’I.C.I.F. (all. n. 72), in seguito alla presentazione
della fattura n. 52 del 23.04.2004, emessa nei confronti della Regione
Piemonte per € 13.800 (all. n. 73).
In data successiva all’evento, LIBRALON Bruno, con lettera inviata a
166
mezzo fax il 05.03.2004, concorda con SORIA Angelo il compenso della
prestazione da rendere a Los Angeles nella somma di € 13.800 (all. n.
74).
A
fronte
dell’incarico,
tuttavia,
la
sola
documentazione
giustificativa di spesa risultava essere la fattura emessa il 3.03.2004
dalla Valentino Catering di Santa Monica nei confronti dell’I.C.I.F., per
l’importo di € 978,39 (all. n. 75).
b) con la determina dirigenziale n. 285 del 14.07.2006, relativa
all’affidamento all’I.C.I.F. dell’organizzazione dell’iniziativa Art in
Life, tenutasi nella città di Pechino (Cina) il 25.05.2006, con
stanziamento di € 25.000, la Direzione Comunicazione Istituzionale
della Giunta Regionale della Regione Piemonte, diretta da Soria
Angelo, ha commissionato all’I.C.I.F l’organizzazione dell’iniziativa
Art in Life (all. n. 76). Il provvedimento di ammissione al contributo è
stato comunicato con lettera prot. n. 6858/6.3 del 18.07.2006.
Il finanziamento all’iniziativa è stato disposto nell’ambito delle
iniziative per la “Valorizzazione dell’immagine regionale e promozione
internazionale dei prodotti piemontesi”, di cui alle DD.GG.RR. n. 2-6312
del 17.06.2002 e n. 12-2610 del 19.4.2006, cofinanziate dalla U.E.
L’importo di € 25.000 della determina n. 285/2006 è stato liquidato il
6.09.2006, con bonifico sul conto n. 037801717 acceso presso la Banca
del Piemonte intestato all’I.C.I.F. (all. n. 77), in seguito alla
presentazione della fattura n. 108 del 20.07.2006, emessa nei confronti
della Regione Piemonte per € 25.000 (all. n. 78).
167
Anche in tal caso, come nel precedente, in data successiva all’evento il
LIBRALON Bruno ha pattuito con SORIA Angelo, con lettera inviata a
mezzo fax il 29.05.2006, il compenso della prestazione da rendere a
Pechino (Cina) nella somma di € 25.000 (all. n. 79).
Come si evince dalla documentazione acquisita, l’evento si è tenuto il
25.05.2006. Gli accertamenti svolti hanno consentito di appurare che
l’approvazione della determina di finanziamento è avvenuta il
14.07.2006 e la comunicazione di affidamento dell’incarico è del
18.07.2006, entrambe chiaramente successive alla
realizzazione
dell’iniziativa culturale, il 25.05 precedente.
Analoghe considerazioni valgono per il preventivo, inviato in Regione
solo il 29.05.2006.
Conseguentemente,
parte
pubblica
ha
elevato
con
l’atto
introduttivo del giudizio nei confronti dei convenuti Angelo SORIA, in
solido con il convenuto signor LIBRALON Bruno, quest’ultimo anche
nella veste di legale rappresentante di I.C.I.F., nonché nei confronti
dell’Associazione “Italian Culinary Institute For Foreigners – I.C.I.F.”,
a titolo di dolo attraverso il suo legale rappresentante LIBRALON
Bruno, corrispondente contestazione di danno per complessivi €
38.800, individuate le PP.AA. danneggiate nella Regione Piemonte e
nella U.E.
Infatti, secondo la Procura contabile, un danno erariale in relazione
all’erogazione a soggetti privati di denaro pubblico per lo svolgimento,
168
sotto il controllo e la vigilanza dell’Amministrazione concedente, di
attività di rilievo pubblicistico, sussiste non soltanto nei casi in cui le
somme erogate vengano distratte per finalità private od egoistiche, ma
anche tutte le volte che non sia stato rispettato il programma imposto
dalla P.A. alla cui realizzazione il soggetto percettore era chiamato a
partecipare con l'atto di concessione del contributo.
In tali casi, il danno subito dalla Amministrazione titolare del denaro
si identifica nell’intero costo del contributo concesso, sussistendo, per
il fatto solo della mancata osservanza del programma per la cui
realizzazione l’erogazione era finalizzata, una distrazione del denaro
dai fini pubblici, così come definiti, nelle loro concrete modalità di
attuazione, dal soggetto pubblico concedente.
Ciò in quanto se vi è erogazione di denaro pubblico a privati per
attività
pubblicistiche
conformi
ad
un
programma
imposto
dall’Amministrazione, l’atto di concessione del contributo – con cui si
impone al privato l’attuazione del programma delle attività finanziate
e si definiscono, anche attraverso il richiamo ad atti precedenti, le
modalità di spesa – deve necessariamente precedere l’erogazione del
contributo stesso: diversamente, se l’atto di concessione segue
l’erogazione del contributo, non si può evidentemente parlare
dell’attuazione di un programma, da parte del privato, con i fondi
pubblici, dal momento che l’atto che definisce il programma è
successivo al conferimento del denaro.
169
In questa sede contabile la difesa LIBRALON:
- quanto alla determina n. 100/2004, ha prodotto una e-mail
della signora FINELLO Lucia, collaboratrice del SORIA Angelo alla
Direzione Comunicazione Istituzionale, in data antecedente all’evento,
in cui si comunica di voler affidare all’I.C.I.F. l’incarico di organizzare
il cocktail a Los Angeles, con finalità di promozione enogastronomica
del Piemonte; solo dopo la realizzazione dell’evento, il finanziamento
sarebbe stato formalizzato con il provvedimento in parola;
- quanto alla determina n. 285/2006, ha prodotto dei
documenti integrativi di spesa che attestano la corrispondenza tra
quanto erogato dalla Regione e le somme impiegate dalla I.C.I.F. per
l’organizzazione dell’evento; ha inoltre osservato che la semplice
concessione ex post del contributo rileverebbe unicamente come profilo
di illegittimità amministrativa, ma non costituirebbe prova sostanziale
di un danno erariale derivante dalla distrazione di fondi pubblici.
A sua volta, la difesa di Angelo SORIA ha precisato “alla luce di
tali risultanze acquisite dal processo penale che hanno condotto
all’assoluzione sia di Bruno Libralon che di Angelo Soria non si vede
come la Procura Regionale possa fondatamente ritenere sussistente
un’ipotesi di responsabilità amministrativa di quest’ultimo con
riguardo ai fatti indicati.
E’ stato infatti inequivocabilmente appurato nel corso del
processo penale (e peraltro anche dichiarato dal giudice nella
170
sentenza) che le risorse erogate dalla Regione Piemonte all’ICIF con le
determinazioni dirigenziali n. 100/2004 e 265/2006 sono state
effettivamente destinate alla realizzazione degli eventi cui l’erogazione
era preordinata e che, quindi, il programma pubblicistico imposto
dall’Amministrazione all’atto della concessione (i.e. la promozione
dell’immagine regionale e dell’enogastronomia piemontese) è stato
rispettato”.
Ad avviso del Collegio, quantunque nelle vicende in esame non
possa certamente definirsi corretta la procedura di verifica ex ante del
programma oggetto del finanziamento pubblico e di rendicontazione
ex post in funzione del collegamento tra la realizzazione dell’evento
istituzionale ed il procedimento di spesa, e ciò per essere le relative
determine dirigenziali successive alla realizzazione degli eventi, ai fini
amministrativo-contabili un danno erariale non appare ipotizzabile
anche a seguito dell’acclarato riconoscimento di un contributo
pubblico in data posteriore all’evento finanziato.
In particolare, se anche, come già ipotizzato dal giudice penale,
possano nutrirsi perplessita’ in relazione alla congruità delle somme
asseritamente spese per gli eventi realizzati, “L’importo della fattura
del ristorante americano è d’altro canto davvero modesto in
considerazione del luogo [Los Angeles], dell’occasione [presentazione
del film “Dopo Mezzanotte” girato a Torino] e del tipo di servizio da
svolgere [organizzazione del cocktail, fornitura di vini e prodotti tipici
171
piemontesi, servizio di uno chef e di un sommelier e tre camerieri]..”,
appare, tuttavia, verosimile che le spese documentate siano
corrispondenti al contributo, così da indurre questo Giudice a ritenere
che esso, se pur deliberato in via successiva, sia effettivamente stato
impiegato per coprirle.
Del resto, anche in relazione al disposto di cui all’art. 194 Reg.
Cont. Stato, a fronte della documentazione versata in giudizio, non
risulta fornita ex adverso la prova dell’esistenza di un danno costituito
dall’erogazione di un contributo non dovuto e/o gestito per fini
differenti da quelli per cui, sia pure ex post, è risultato corrisposto.
Al riguardo, merita segnalare come il Tribunale di Torino, con la sent.
n. 1467/2013, abbia mandato assolti il LIBRALON ed il SORIA Angelo
dalla contestazione di peculato in concorso, osservando, quanto alla
determina n. 100/2004, che in corso di dibattimento, erano state
prodotti dalla difesa documenti giustificativi di spesa per € 24.094,28
(cui
dovevano
aggiungersi
le
spese
di
segreteria
sostenute
dall’I.C.I.F.), a fronte di un importo finanziato di € 25.000; e che il
riconoscimento, in entrambi i casi, del contributo in data successiva
all’evento, pur costituendo una’irregolarità
amministrativa “… non
essendo stata raggiunta la prova che il denaro ottenuto abbia avuto una
destinazione diversa da quella dichiarata, appare insufficiente per ritenere
l’ipotesi di peculato”.
Di modo che la contestazione di danno per complessivi € 38.800, nei
172
confronti della Regione Piemonte e della U.E., non può trovare
accoglimento.
La Sezione procede allo scrutinio dell’ulteriore vicenda, infra
meglio descritta, che, secondo tesi di parte pubblica, vede il
coinvolgimento dell’Associazione I.C.I.F. e del signor LIBRALON.
C. Distrazione di finanziamenti regionali erogati all’Associazione
I.C.I.F. per la realizzazione della struttura denominata “Orangerie”
all’interno del Castello di Costigliole d’Asti (imputazione di
peculato in concorso, v. citazione, cap. I, par. 2, lett. F).
Espone la Procura contabile che il signor LIBRALON Bruno, nella sua
qualità di Presidente dell’I.C.I.F., che aveva stipulato con il Sindaco del
Comune di Costigliole di Asti un contratto di locazione di locali
compresi nel Castello Rorà di Costigliole d’Asti, ha ottenuto dalla
Regione Piemonte un finanziamento, erogato con fondi provenienti
dall’Unione Europea, “DOCUP obiettivo 2 2000/2006 Misura 2.5b
Sviluppo del Sistema e dei prodotti turistici e termali”, per la realizzazione
di opere od infrastrutture (all. n. 100).
Il finanziamento in questione è stato richiesto per la realizzazione di
una struttura didattica denominata “Orangerie”, all’interno del
Castello di Costigliole d’Asti, già sede legale dell’Associazione
“Premio Grinzane”.
L’ufficio inquirente contabile è dell’avviso, corroborato dalle risultanze
delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Torino nonché
173
da quanto emerso dal dibattimento penale di primo grado, conclusosi
con la sentenza di condanna n. 1467/2013, che il menzionato
LIBRALON, unitamente all’Associazione dal medesimo presieduta, in
concorso con l’arch. Piergiovanni PERUCCA, amministratore unico
della GIULIO s.r.l, abbia posto in essere una condotta mirata
all’ottenimento del contributo della Regione Piemonte, attraverso la
produzione di documentazione ideologicamente falsa, al solo scopo di
indurre in errore i dirigenti dell’Ente concedente, procurandosi un
ingiusto profitto pari ad € 900.000 (somma equivalente a n. 2 acconti di
euro 450.000,00= ciascuno, richiesti il 24.9.2007 ed il 5.10.2007 alla
Regione e da questa erogati all’ICIF in due soluzioni – l’11.10.2007 ed il
15.1.2008 – sul presupposto che i lavori fossero iniziati entro il termine
perentorio fissato dalla Regione con determina n. 20 del 2004, termini
poi prorogati al 30 aprile 2006, e sull’ulteriore presupposto che fossero
state sostenute le spese indicate nel rendiconto, documentate da n. 7
fatture, delle quali due emesse prima della costituzione dell’emittente
e le altre emesse prima del rilascio del permesso a costruire).
La Sezione condivide le conclusioni e le argomentazioni di parte
pubblica, avallate dalla corrispondente pronuncia di condanna emessa
sul punto dai giudici penali.
Il Tribunale di Torino, infatti, ha riconosciuto sussistente, a carico,
tra gli altri, del signor Libralon una ipotesi di truffa continuata proprio
in relazione all'erogazione dei primi due acconti sull'importo
174
complessivo erogato. La prima richiesta di acconto del 24 settembre
2009 fu presentata attestando falsamente il Libralon, con la
controfirma del Perucca, che i lavori erano stati iniziati in data
11.4.2006 mentre è risultato che il permesso a costruire fu rilasciato
soltanto il 5.10.2007 e la denuncia di inizio lavori presentata il
12.10.2007; nel contempo, era stato allegato un contratto di appalto di
lavori e forniture tra ICIF e Giulio s.r.l. recante la data del 30.3.2007,
anteriore a quella di costituzione della società appaltatrice.
Quanto al secondo acconto fu richiesto, ed erogato, "indicando
falsamente", nel rendiconto delle spese sostenute, n. 7 fatture, le prime
recanti
data
antecedente
(4.6.2007,
4.7.2007)
alla
costituzione
dell'emittente, e quindi emesse da un soggetto all’epoca inesistente, le
altre cinque emesse in data antecedente al rilascio del permesso a
costruire.
Venendo, più in particolare, a ricostruire la vicenda, è risultato che con
determina dirigenziale n. 322/21 del 16.04.2004 della Regione
Piemonte (all. n. 101), l’I.C.I.F. ha ottenuto un finanziamento per la
realizzazione presso la propria sede di una struttura didattica
denominata “Orangerie”(finanziamento
assegnato con fondi
dell’Unione Europea, stanziati dal “DOCUP obiettivo 2 2000/2006”).
Detto Documento Unico di Programmazione (all. n. 100 e n. 13 prodd.
LIBRALON), “Procedure di attuazione per la realizzazione degli interventi –
paragrafo 4.9 Flussi Finanziari”, ha stabilito le seguenti condizioni per
175
l’erogazione del contributo:
- 30% della spesa finanziata ad inizio lavori;
- 30% della spesa finanziata, previa presentazione dello stato
di avanzamento lavori per il 30% dell’investimento approvato;
- 30% della spesa finanziata, a seguito di presentazione dello
stato finale per la realizzazione del 90% dell’investimento;
- 10% della spesa finanziata, al collaudo o certificazione di
regolare esecuzione.
Quindi, l’erogazione del finanziamento è stata assoggettata a termini
tassativi di decadenza, fissati nella determina n. 20 del 05.02.2004 (all.
n. 102), per effetto dei quali i lavori, pena la revoca integrale del
contributo stanziato, avrebbero dovuto essere appaltati o avviati entro
il termine perentorio intimato dall’Ente concedente, fissato in 16 mesi
dalla data di ammissione alla sovvenzione, termine giudicato congruo
dalla stessa Regione ai fini di un’eventuale revoca del contributo nel
caso “l’intervento non venga realizzato in tempo compatibili con la
durata del DOCUP”.
Ciò premesso, esaminando l’iter relativo alla concessione del
contributo risulta che:
- con lettera del 29.11.2005, l’I.C.I.F. comunica alla Regione
Piemonte il mancato inizio dei lavori per la realizzazione del progetto
ammesso al finanziamento, pur essendo stati formalizzati i contratti
con le imprese fornitrici, relativamente alla parte edilizia del primo
176
lotto dei lavori previsti. Nella comunicazione è ipotizzato che l’inizio
dei lavori avrebbe potuto verificarsi nel secondo trimestre del 2006,
per una durata di circa 270 giorni lavorativi (all. n. 103);
- con lettera prot. n. 2E784/21 del 27.12.2005 la Regione
Piemonte (all. n. 104), richiama l’attenzione dell’Associazione sulla
circostanza che qualora i lavori non fossero intrapresi entro la data del
30.04.2006, sarebbero inevitabilmente attivate le procedure di revoca
del contributo;
- il 28.04.2006, l’I.C.I.F. comunica alla Regione Piemonte (all.
105) di avere dato formalmente inizio ai lavori di realizzazione
dell’opera (“Con la presente vi comunichiamo che questa associazione ha
dato formalmente inizio ai lavori di realizzazione delle nuove strutture
didattiche ICIF in prossimità del Castello di Costigliole d’Asti in data 11
aprile 2006 ….”), “la tempistica per la realizzazione e l’ultimazione della
nuova struttura ICIF è stimata in 270 gg. Lavorativi… al momento attuale,
hanno avuto inizio in loco tutte le operazioni relative al!e modifiche
dell’impiantistica generale per le strutture didattiche che rimarranno
all’interno del Castello e per quelle di collegamento con la nuova struttura”;
- nella nota del 30.09.2006, per la rideterminazione del quadro
economico del progetto (all. n. 106), l’I.C.I.F. comunica di aver
individuato nella GIULIO s.r.l., corrente in Torino, c.so Siccardi 11, di
cui è amministratore unico l’arch. Piergiovanni PERUCCA, il soggetto
economico cui affidare progettazioni di dettaglio, nonché la gestione di
177
tutte le fasi esecutive inerenti alla realizzazione, posa in opera e
collaudo di quanto costruito;
- nella richiesta del 24.09.2007 (all. n. 107), relativa
all’erogazione del primo acconto, pari al 30%, dell’importo ammesso a
contributo (all. n. 100), il legale rappresentante dell’I.C.I.F. ha portato a
conoscenza l’Ente erogante che: (1) i lavori per la realizzazione
dell’intervento ammesso al finanziamento sono stati iniziati il
11.04.2006 e la loro direzione è stata affidata all’arch. PERUCCA
personalmente, come libero professionista; (2) il 30.03.2007, il signor
LIBRALON ha stipulato contratti d’appalto per le infrastrutture
necessarie alla realizzazione dell’intervento con la GIULIO S.r.l.,
relativamente all’esecuzione delle opere per la realizzazione di una
struttura
didattica,
denominata
“Orangerie”,
comprensiva
di
biblioteca storica di arte culinaria ed enologica italiana presso il
Castello di Costigliole d’Asti.
Detta società (v., visura camerale, in atti) risulta, però,
costituita solo il 30.07.2007, ossia quattro mesi dopo la firma dei due
contratti d’appalto, e iscritta a Registro Imprese l’8.08.2007 (venendo
solo in allora a giuridica esistenza: cfr. artt. 2463 e 2331 c.c.).
Risulta agli atti che il 20.09.2007, con atto di liquidazione n. 2007/2263,
la Regione Piemonte ha autorizzato l’erogazione, in favore dell’I.C.I.F.,
del primo acconto di € 450.000, dando atto nel provvedimento
dell’avvenuta sottoscrizione dei contratti d’appalto relativi ai lavori ed
178
alle forniture (all. n. 111);
Risulta, altresì, che, con nota del 05.10.2007, protocollata dalla Regione
Piemonte il 02.01.2008 (all. n. 112), l’I.C.I.F. richiede l’erogazione del
secondo acconto, pari al 30% della spesa ammessa al contributo,
accludendo documenti giustificativi di spesa per € 899.164,10, al netto
di IVA.
Delle fatture indicate, otto sono state emesse dall’arch. PERUCCA per
prestazioni professionali e sono afferenti a lavori di progettazione; le
restanti undici sono state emesse dalla GIULIO S.r.l., con causali
riguardanti lavori edili eseguiti nel periodo luglio - settembre 2007.
A seguito dell’istanza presentata, con atto di liquidazione n. 2008/4
del 14.01.2008 (all. n. 113), la Regione Piemonte ha autorizzato
l’erogazione all’I.C.I.F. del secondo acconto per € 450.000 , dando atto
nella motivazione del provvedimento che lo stato avanzamento lavori
ha raggiunto il 30% dell’investimento approvato.
Ad avviso della Sezione, gli elementi versati inducono ad
esprimere un giudizio di responsabilità nei confronti del Libralon
Bruno e della stessa Associazione I.C.I.F., attraverso il rappresentante
legale, con riferimento alla erogazione degli acconti effettivamente
percepiti.
Ciò in quanto la dichiarazione di inizio lavori, allegata alla
richiesta del primo acconto, nella quale si assume che i lavori sono
iniziati in data 11.4.2006, suscita non poche perplessità, soprattutto alla
179
luce delle risultanze delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza
di Nizza Monferrato.
Infatti, i predetti accertamenti hanno consentito di appurare
che il permesso di costruire è stato rilasciato dal Comune di Costigliole
d’Asti all’I.C.I.F. soltanto il 5.10.2007 (all. n. 114), mentre la denuncia
d’inizio lavori, presentata il 12.10.2007, è stata protocollata in Comune
il 15.10.2007.
Posto che, pertanto, appare accertato per tabulas che i lavori relativi
all’intervento finanziato sono iniziati non prima del mese di ottobre
2007, la dichiarazione del LIBRALON, secondo cui la data d’inizio dei
lavori stessi deve collocarsi in epoca antecedente - di circa diciotto
mesi - non può essere stata orientata da altra finalità che quella di
evitare le decadenze dalla contribuzione ed ottenere artatamente il
finanziamento richiesto.
Tale valutazione appare confortata dall’ulteriore circostanza in
base alla quale nella medesima richiesta di primo acconto del
24.09.2007 (all. 107) è fatto espresso riferimento al fatto che i contratti
per le infrastrutture necessarie per la realizzazione dell'intervento sono
stati stipulati il 30.3.2007 laddove la contraente appaltatrice Giulio s.r.l.
venne costituita soltanto il 30.7.2007 (v., visura Registro delle Imprese,
all. 110).
Anche tale documentata circostanza appare finalizzata a prevenire la
possibile revoca del contributo regionale a seguito del superamento
180
oggettivo del termine di decadenza del 30.04.2006 (cfr. all. n. 104). Del
resto, il ritardo sarebbe già stato sufficiente a perfezionare la revoca
del contributo, conformemente a quanto previsto nella determina n. 20
del 5.02.2004 della Regione Piemonte (all. n. 102).
Le argomentazioni utilizzate dalla difesa LIBRALON a discarico della
posizione di quest’ultimo non incontrano il favorevole scrutinio della
Sezione.
Ad avviso della difesa LIBRALON, la dichiarazione di inizio lavori
in data 11 aprile 2006 non è falsa in quanto con la locuzione “inizio
lavori” deve farsi riferimento non all’avvio dell’esecuzione di “attività
di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro,
manutenzione di opere” (in base alla definizione di “lavori” contenuta
nell’art. 3, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici), ma all’inizio
dell’esecuzione della “prestazione” quali oggetto di finanziamento.
Relativamente al significato da attribuire al termine “inizio lavori”,
occorre rifarsi a quanto specificato in sede di “Procedure di attuazione
degli interventi DOCUP”, allorchè viene precisato “….. la prima
scadenza che viene in rilievo è quella di inizio lavori, cioè la data in cui
l’impresa aggiudicataria (dell’appalto dei lavori, dei servizi o delle forniture)
inizia effettivamente ad eseguire la prestazione”.
Il medesimo LIBRALON, nel corso del procedimento penale, ha
sempre dichiarato che l’espressione “inizio lavori” era stata da lui
intesa come relativa al complesso delle attività finalizzate alla
181
realizzazione della struttura e, dunque, comprensiva dell’attività di
progettazione, acquisto dei materiali di costruzione, delle attrezzature
(cfr. verbale di interrogatorio avanti al G.I.P, del 22 ottobre 2009, doc.
70 e verbale di interrogatorio avanti al P.M., del 15 febbraio 2010, doc.
71).
Tale argomento, tuttavia, in condivisione delle tesi accusatorie,
non appare convincente.
Infatti, come precisato in sede dibattimentale penale, (v.,
deposizione dott. PILERO), la nozione di 'inizio' e/o 'avvio dei lavori'
non può non aver riguardo che alle attività materiali inerenti all'opera
o a quelle ad esse preparatorie.
Di conseguenza, sono da escludere le attività progettuali, perché
già valutate al fine di decidere l'ammissibilità della struttura al
contributo.
Precisa il Tribunale penale di Torino: “…il permesso a costruire venne
rilasciato dal Comune di Costigliole il 5.10.2007, data successiva alle due
comunicazioni, a firma del geom. PILIERO, del 26.7.2007 e del 4.10.2007,
con le quali si sollecitava ICIF a trasmettere la documentazione relativa ai
lavori eseguiti ed alle spese sostenute per l’esecuzione di tutta l’opera, in
quanto il finanziamento non poteva essere erogato oltre il 31.12.2007 La
difesa ha sostenuto che la costruzione dell’Orangerie era stata avviata ben
prima del rilascio del permesso, e quindi veritiere erano le dichiarazioni a tal
proposito fatte da LIBRALON nella fitta corrispondenza con l’Ente erogatore.
182
Nel corso del dibattimento la difesa ha riconosciuto che non erano stati
eseguiti prima del 5.10. 2007 i lavori di scavo, ma che tuttavia erano state
eseguite attività assimilabili e riconducibili alla nozione di “inizio lavori”.
Il lungo periodo trascorso dall’ammissione al contributo da parte della
Regione ed il rilascio del permesso a costruire, necessario per eseguire i lavori
edili nel parco del Castello, fu infatti utilizzato, secondo i difensori, per
contattare ditte ed artigiani, scegliere coloro che avrebbero effettuato i lavori,
procurarsi le materie prime. Del resto, è stato sottolineato, la natura mobile
della nuova struttura consentiva la predisposizione anche di singole
componenti in attesa dell’assemblaggio in loco.
A questi presunti contratti preliminari ed a conseguenti affidamenti dei
lavori si farà riferimento anche in comunicazioni successive, ma di essi non si
ha conferma né documentale né testimoniale.
Sulla nozione di ‘inizio’, rectius ‘avvio dei lavori’ …. È evidente che sono da
escludere le attività progettuali, perché già valutate al fine di decidere
l’ammissibilità della struttura al contributo.
Invero ICIF aveva avuto nel 2002, da parte del Sindaco di Costigliole, solo
una generica dichiarazione di “canteriabilità” della struttura.
Per il luogo in cui doveva essere collocata (nel parco di un antico Castello, al
posto di un campo da tennis) e le difficoltà di relazione con un “condomino”
ingombrante come il Premio Grinzane, era prevedibile che la realizzazione
non sarebbe stata semplice. Ostacoli e lungaggini burocratici erano probabili
più che possibili, considerando anche la diversità di enti che potevano
183
interloquire sulla edificabilità.
E quindi, prima di avere la certezza che il permesso a costruire venisse
rilasciato, sarebbe stato imprudente affrontare spese di materiali e liquidare
acconti per commesse che non si era certi fossero utili.
Tra i fornitori che hanno eseguito i lavori, quello che risulta aver avuto
contatti nel tempo più risalenti con ICIF è TUNINETTI Lorenzo,
rappresentante della CIEMMECI s.r.l. - Carpenteria in ferro, il quale aveva
inviato già in data 14.2.2007 un preventivo “come da Vs. richiesta”
(espressione che fa ritenere vi fossero stati precedenti contatti) alla ICIF.
Il contratto di appalto lavori risulta tuttavia firmato il 20.8.2007 e lo stesso
TUNINETTI, sentito a dibattimento anche in relazione a quel preventivo, ha
precisato che quella era “forse la prima offerta”, divenuta un “ordine”
soltanto verso la metà dell’anno.
Quindi appare non corretta anche la data di inizio lavori di tale ditta, indicata
dal committente GIULIO s.r.l. nel certificato di esecuzione lavori come
15.3.2007.
L’opportunità di attendere il permesso a costruire, o quantomeno di acquisire
certezza del suo rilascio prima di acquistare materiali ed affidare commesse, è
desumibile dall’autorizzazione stessa.
Essa viene infatti rilasciata per un progetto differente da quello per il quale è
stato concesso il contributo, di minori dimensioni (ha un piano in meno) che
quindi importa una minor spesa (minor spesa che dovrebbe riverberarsi anche
sulla entità del contributo erogabile), e non risulta nemmeno comunicato alla
184
Regione …
Il 4.7.2007 viene infatti sottoscritto l’accordo tra ICIF ed il Comune di
Costigliole che regola l’uso dei locali della costruenda struttura, concessi a
titolo gratuito all’associazione per 40 anni, esonerando altresì l’Associazione
dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, e modifica le condizioni di
locazione della c.d. Cascina Salerio, altra struttura preesistente all’interno del
Parco e già in suo ad ICIF .
Tale accordo viene considerato come atto che perfeziona l’istanza di permesso
a costruire … e consente di ritenere siano ormai superati tutti gli ostacoli
burocratici al suo rilascio, tanto che il 30.7.2007 viene costituita dall’arch.
PERUCCA, che quale professionista incaricato sino ad allora si è già occupato
dell’elaborazione e della realizzazione del progetto Orangerie, la GIULIO s.r.l.
E’ in questo periodo, antecedente ma prossimo al rilascio formale del
permesso a costruire, che vengono iniziati alcuni lavori ed emesse fatture”.
Ne deriva che l’espressione “inizio lavori” non può essere fatta
corrispondere con mere attività di predisposizione del cantiere,
preliminari all’avvio effettivo delle opere da parte dell’appaltatore come pretende la difesa LIBRALON, riferendosi alle “operazioni relative
all’impiantistica generale per le strutture didattiche … e quelle di
collegamento con la nuova struttura”, operazioni, che, secondo tesi
difensiva, sarebbero state intraprese a partire dall’11.04.2006.
Il fatto che la data di inizio dei lavori non sia quella dell’11.04.2006,
indicata nella richiesta di primo acconto del 24.09.2007, (all. 107), ma
185
risalga, in realtà, ad un’epoca assai prossima al rilascio del permesso di
costruire, vale a dire, ottobre 2007, lo si desume anche dal fatto che la
società cui viene affidata dall’I.C.I.F. la realizzazione dell’intervento
GIULIO s.r.l. viene costituita solo il 30.07.2007.
Di modo che non risulta comprensibile e giustificabile che la data dei
due contratti di appalto tra l’I.C.I.F e la stessa GIULIO S.r.l., per la
realizzazione dell’intervento, risulti antecedente, essendo datati
entrambi 30.03.2007 (all.ti n. 108 e n. 109).
Né può farsi passare sotto silenzio l’osservazione del Tribunale di
Torino, secondo cui in uno dei contratti citati (v., all. 109), è indicata
anche la partita IVA della GIULIO s.r.l., “circostanza che rende evidente
sia stato predisposto e firmato dopo la costituzione della società”.
Infatti, la partita IVA di una società di capitali non può esser stata
rilasciata
dalla
Amministrazione
finanziaria
che
dopo
la
sua
costituzione, o, meglio, dopo la sua iscrizione a Registro delle Imprese
e dunque, nella specie, dopo l’8.08.2007.
Non si vede, quindi, come poter sostenere che il LIBRALON, che
sottoscrisse i contratti in veste di presidente e legale rappresentante
della I.C.I.F., non sapesse che gli stessi documenti fossero stati redatti
in momento successivo a quello risultante nel testo.
Del resto, tanto il LIBRALON, quanto il PERUCCA, nel corso dei loro
rispettivi interrogatori nelle date del 15.02.2009 e del 2.11.2009, non
forniscono spiegazioni plausibili in merito alla data apposta nei
186
contratti di appalto in questione.
Anzi, secondo il PERUCCA, “la retrodatazione avviene perché si voleva
dare alla Regione l’impressione che fosse iniziata la cantierabilità prima del
tempo ...”.
A sua volta, il LIBRALON dichiara “…“la data sui contratti di appalto e
di fornitura con la Giulio s.r.l., quei contratti per intenderci, che recano la
data 30.03.2007 quando la Giulio s.r.l. è stata costituita solo nel luglio
successivo, l’ho sicuramente apposta io, certamente in data successiva a quella
apparente, riconosco la mia grafia. Peraltro non so francamente dire, pur
avendo provato a ricostruire l’accaduto, per quale ragione abbia indicato
quella data e non quella reale di stipula del contratto”(v., verbale di
interrogatorio del 15 febbraio 2010).
Secondo la difesa LIBRALON, il mancato rispetto della tempistica di
inizio lavori non avrebbe, comunque, inciso sulla revocabilità del
finanziamento, bensì solo sulla concessione al beneficiario della
contribuzione pubblica di una quota di premialità. Ciò in quanto, sulla
base di quanto previsto dalle “Procedure di attuazione degli interventi
DOCUP”, “….. il mancato rispetto della predetta scadenza, esclude l’ente dal
poter conseguire la quota di premialità …”.
In realtà, posto che, come argomentato dal P.M. contabile, lo stesso
richiamato documento contempla la possibilità della revoca del
finanziamento “in caso di grave ritardo”, nella specie, la Regione
Piemonte, attraverso la determina n. 20/2004 (cit.), aveva integrato le
187
prescrizioni contenute nelle “Procedure di attuazione degli interventi
DOCUP”, dettando prescrizioni tassative in tema di revoca del
finanziamento per l’ipotesi di ritardi nell’avvio dei lavori finanziati,
prevedendo (pag. 2, parte dispositiva):
“ …. i contributi concessi …. sono integralmente revocati:
qualora i lavori relativi agli interventi proposti a finanziamento … non siano
appaltati e avviati entro 16 mesi dalla data di ammissione al contributo ed il
soggetto attuatore, intimato a dar corso all’avvio lavori entro un termine
perentorio, non adempia …”
Nell’occasione, esclusa la configurabilità della diffida expressis verbis,
stante la falsa attestazione sull’inizio dei lavori entro i 16 mesi richiesti
dalla Regione, il termine di inizio dei lavori finanziati dalla UE e dalla
Regione Piemonte aveva carattere perentorio, essendo previsto a pena
di decadenza nel bando di concessione, come pure, in modo assai più
perentorio, nella determina n. 20/2004.
Al riguardo, del tutto condivisibile appare l’argomentazione del
giudice penale:
“Ciò che interessava alla Regione era che l’opera ritenuta meritevole del
contributo fosse effettivamente realizzata nei termini indicati e documentata
la spesa sostenuta, altrimenti il contributo sarebbe stato revocato.
I dirigenti regionali sentiti nel corso del dibattimento ed in particolare il dr.
BENEDETTO (cfr. per tutti trascr. ud 17.7.2012) hanno confermato la
necessità del rispetto dei termini, che induceva chi tra di loro disponeva dei
188
fondi ad anticipare nei provvedimenti proprio quello di inizio lavori, per poter
intervenire positivamente nel caso in cui qualcuno dei beneficiati, per motivi
sopravvenuti, non potesse rispettarli, e comunque per provvedere -in ipotesi
di revoca- a destinare il contributo ad altro apprezzabile progetto.
Diversamente i fondi sarebbero stati revocati alla Regione per ritornare nella
disponibilità della UE.
Appare pertanto conforme a questa linea di condotta dei dirigenti regionali (di
finanziare opere che fossero state poi nei tempi stabiliti eseguite) la erogazione
degli acconti in base a documenti che dimostrassero che il beneficiario aveva
sostenuto una spesa.
I dati esposti e le argomentazioni svolte non consentono dubbi sul fatto che la
Regione aveva stabilito che i progetti ammessi al finanziamento DOCUP
dovevano essere eseguiti in tempi brevi e prefissati.
In particolare i lavori dovevano essere iniziati entro un termine che per ICIF
fu anche inutilmente prorogato. Era necessario che entro quel termine il
beneficiario realizzasse una attività di tipo materiale …Non è emerso che
alcuna di queste attività fosse stata posta in essere all’11.4.2006 da parte di
ICIF, nonostante quanto diversamente, in plurime successive comunicazioni,
era rappresentato alla Regione.
Del resto, se ponendo in essere attività materiali ICIF avesse sostenuto dei
costi, avrebbe prodotto, nella richiesta allegata alla liquidazione del primo
acconto fatture quietanzate aventi data prossima a quella indicata come di
inizio lavori.
189
La fitta corrispondenza con la Regione nel periodo successivo all’ammissione
al finanziamento e fino al rilascio del permesso di costruzione evidenzia il
richiamo dell’Ente al rispetto dei termini e dei tempi di realizzazione del
progetto ed il tergiversare di ICIF che, nella consapevolezza della difficoltà in
cui si potrà trovare quando chiederà la liquidazione degli acconti, non essendo
ancora nemmeno certa che il Comune autorizzerà il progetto – la relativa
richiesta viene presentata solo nel febbraio del 2007 - cerca di attribuire forma
ai presunti contatti con committenti.
La comunicazione di inizio lavori in data 11.04.2006 è del resto smentita dal
verbale CDA ICIF del 14.6.2006 in cui si dice che non è stato possibile darvi
corso, ma esso sarà inviato in Regione solo nel febbraio 2007” (v., Trib.
Torino, sent. n. 1467/2013, cit.).
Secondo la difesa LIBRALON non è configurabile alcuna condotta
illecita atteso che la Regione era informata dall’ICIF delle vicende
relative alla realizzazione dell’Orangerie e sapeva che alla data
indicata come di inizio effettivo dei lavori dell’11.04.2006, il permesso
di costruire non era ancora stato rilasciato dal Comune di Costigliole,
attendendosi i necessari pareri della Soprintendenza.
In realtà, la Regione Piemonte aveva ricevuto la comunicazione del
28.04.2006 nella quale si dava atto dell’inizio dei lavori all’11.04.2006.
L’ente regionale aveva, altresì, ricevuto la richiesta del primo acconto,
datata 24.09.2007, nella quale veniva confermato l’inizio dei lavori
l’11.04.2006.
190
Parimenti, lo stesso ente aveva ricevuto la dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà datata 24.07.2007, in cui il LIBRALON dichiarava,
nuovamente, che i lavori erano stati avviati all’11.04.2006.
Ciò senza contare l’ulteriore notizia in base alla quale il 30.03.2007
erano stati stipulati contratti per le infrastrutture necessarie alla
realizzazione dell’intervento.
Non può, pertanto, non condividersi con il P.M. contabile che fosse
ragionevole che agli uffici della Regione – destinatari, come sopra
detto, di specifiche ed inequivoche comunicazioni della I.C.I.F.
sull’inizio dei lavori finanziati all’11.04.2006 – non fosse del tutto
chiaro
a
quali
opere
si
riferissero
le
comunicazioni
della
Soprintendenza, se ai lavori finanziati della I.C.I.F. o i (paralleli)
interventi commissionati dal “Grinzane” sul Castello di Costigliole.
Giova ricordare che la realizzazione dell’“Orangerie”, struttura
compresa in edificio in carpenteria metallica con tamponamenti in
vetro ed elementi in rame e alluminio, si inseriva nell’ambito di un più
ampio intervento da eseguirsi sul Castello di Costigliole a cura del
“Premio Grinzane”.
Quanto emerso e risultante anche dagli accertamenti della
Guardia di Finanza dimostra il mancato rispetto delle condizioni
previste per la concessione del finanziamento, rectius, degli acconti
richiesti ed ottenuti, in particolare dell’obbligo posto in capo ai
beneficiari di comunicare tempestivamente alla Regione l’eventuale
191
mancato rispetto delle prescrizioni connesse con l’erogazione, così che
l’Ente territoriale provvedesse alla revoca dei contributi stessi.
Il mancato rispetto dei vincoli posti dal legislatore per la
concessione del beneficio, rende, secondo la prospettazione attorea,
che questo Collegio ritiene di condividere, illegittimo il contributo
concesso e l’importo relativo costituisce quindi danno per la Regione;
danno da imputare agli odierni convenuti, in solido tra loro, per aver
consapevolmente violato le specifiche disposizioni dettate in materia.
La Corte di Cassazione, seppure occupandosi del riparto della
giurisdizione, ha individuato e chiarito il contenuto e la natura del
danno
erariale
nelle
fattispecie
relative
alla
erogazione
di
finanziamenti pubblici.
Ed invero, proprio nella ordinanza n. 4511/2006, che ha un
indubbio valore paradigmatico nella materia, il danno è rappresentato
dallo
sviamento
delle
finalità
che
l’amministrazione
intende
perseguire con l’erogazione del contributo medesimo.
Conseguentemente è indubbio che qualora i finanziamenti siano
impiegati per un fine diverso rispetto da quello di attuare il
programma produttivo ammesso al contributo, ne scaturisce un danno
per l’ente pubblico anche solo sotto il mero profilo di sottrarre ad altre
imprese il finanziamento che avrebbe potuto invece portare alla
realizzazione del piano così come approvato.
Alla luce di quanto precisato dalla Cassazione, pertanto, nelle ipotesi
192
di indebita percezione di contributi pubblici, le condotte illecite,
eziologicamente ricollegabili al danno erariale, sono esclusivamente
quelle che attuano un impiego del contributo diverso rispetto a quello
per il quale è stato erogato.
La difesa LIBRALON, a sostegno della addotta buona fede del proprio
assistito,
assume
che
questi,
affidando
all’amico
arch.
PERUCCA l’incarico di occuparsi della realizzazione della Orangerie,
si sarebbe sostanzialmente “fidato” del professionista, rimanendo
all’oscuro delle operazioni da lui compiute con la GIULIO s.r.l.
Tale argomentazione è stata confutata dal Tribunale di Torino, con
osservazioni del tutto condivisibili, secondo cui “Il contributo regionale
era erogato all’ICIF. LIBRALON, quale presidente della associazione, era
posto al corrente - sostiene PERUCCA - di tutte le operazioni eseguite per
ottenere poi il pagamento dei vari acconti.
L’interesse di PERUCCA al contributo era successivo e veicolato da
LIBRALON.
Quando GIULIO emette, nella seconda parte del 2007, un numero notevole di
fatture profilandosi il pericolo che, altrimenti, non saranno rispettati i termini
entro cui deve essere documentata la spesa sostenuta per ottenere le varie
tranche di finanziamento, GIULIO necessariamente informa ICIF, che
peraltro è la diretta destinataria delle comunicazioni della Regione: anche di
quelle che sollecitano la trasmissione di documentazione inerente ai lavori
eseguiti e pagati.
193
LIBRALON si rendeva conto dello stato di avanzamento dei lavori perché sia
PERUCCA (cfr. int. 2.11.2009) che alcuni degli artigiani sentiti hanno
dichiarato che si recava con regolarità sul cantiere, cantiere che peraltro si
trovava nello stesso parco dove già aveva sede la sua scuola di cucina, e quindi
dove l’imputato trascorreva almeno parte del tempo.
Quanto esposto è sufficiente per ritenere LIBRALON responsabile anche di
quella attività che, verosimilmente proprio per escludere un suo
coinvolgimento diretto, si era cercato di attribuire formalmente ad un soggetto
terzo come GIULIO s.r.l.
A ciò si aggiunga che lo stesso LIBRALON (cfr. pag 2 int. 18.12.2009) e non
solo il PERUCCA (int. 2.11.2009) dichiara che necessariamente i lavori
dovevano essere contabilmente documentati ai fini dell’erogazione del
contributo entro il 31.12.2007, e ammette che alcune fatture furono emesse
prima che i lavori fossero eseguiti.
Sono inoltre emesse da GIULIO s.r.l. in primis nell’interesse di ICIF, e quindi
del LIBRALON, le 4 fatture per operazioni inesistenti che consentivano la
formale restituzione all’associazione di parte del denaro precedentemente
versato sui conti di GIULIO.
La complessa attività posta in essere dopo la concessione del finanziamento,
per persuadere i funzionari regionali ed indurli a ritenere che i lavori per la
costruzione dell’Orangerie fossero effettivamente iniziati e poi che lo stato di
avanzamento di essi consentisse l’erogazione delle varie tranche, è frutto della
collaborazione tra PERUCCA e LIBRALON.
194
Ma chi riceve il contributo è LIBRALON quale presidente di ICIF,
PERUCCA lo coadiuva quale professionista”.
La difesa LIBRALON afferma, inoltre, che la tesi accusatoria sarebbe
smentita dalla perizia redatta dall’ing. ALLEGRETTI, su incarico della
Regione, dalla quale emergerebbe l’esecuzione di lavori per €
1.235.632,06, oltre a spese per attrezzature, costi per la sicurezza e
progettazione, e così per un totale di € 2.016.232 – ampiamente
superiore al valore delle opere ammesse al finanziamento (1,8 milioni
di euro) e ai contributi medio tempore erogati (900 mila euro).
Più in particolare, non sarebbe sostenibile l’intento doloso del
Signor Libralon, preordinato alla sottrazione di risorse pubbliche dai
programmi imposti dalla P.A., posto che nel caso di specie non sono
comunque riscontrabili le irregolarità amministrative contestate, e che
in ogni caso si tratta di condotte non produttive di danno erariale.
Ciò in quanto le somme finanziate dalla Regione sarebbero state
tutte integralmente utilizzate per le finalità pubblicistiche per le quali
erano state erogate ovvero, come dichiarato dall’ICIF all’atto della
richiesta di ammissione al contributo, per la realizzazione di una
struttura didattica all’interno del Castello di Costigliole d’Asti,
denominata Orangerie, struttura di proprietà del Comune di
Costigliole e, in base agli accordi intercorsi con il Comune di
Costigliole d’Asti, concessa in godimento gratuito all’ICIF per 40 anni
(cfr. art. 2 dell’Accordo Comune di Costigliole d’Asti e ICIF 4 luglio
195
2007).
La perizia del 15 marzo 2011, a firma dell’ing. Marco Allegretti,
commissionata dalla Regione Piemonte con determina dirigenziale n.
1171 del 28 ottobre 2010, costituirebbe la prova della avvenuta
destinazione delle somme percepite dalla Regione Piemonte alla
realizzazione dell’intervento dichiarato in sede di ammissione al
contributo – e quindi dell’assenza nella fattispecie di un danno
erariale.
L’ing. Allegretti dichiara infatti espressamente che:
i) “l’investimento può pertanto essere considerato completato al
70%;
ii) “la destinazione di uso del fabbricato non è stata modificata e
pertanto presumibilmente potrebbe ancora rientrare nei canoni in base
ai quali è stato concesso il finanziamento… il fabbricato, una volta
ultimato anche con le necessarie urbanizzazioni, potrà essere
affettivamente adibito a ‘nuove strutture didattiche comprensive di
biblioteca storica dell’arte culinaria’”.
L’ing. Allegretti, inoltre, con specifico riferimento alla “stima
del costo delle opere realizzate secondo le categorie di spesa descritte
nel progetto con riferimento a prezziari pubblici in vigore”, riferisce
che l’ICIF ha realizzato:

“opere edili e di finitura” per un importo complessivo di €
1.064.33,791;
196

“impianti elettrici” per un importo complessivo di € 117.501,99;

“impianti termici” per un importo complessivo di € 53.596,28;
per un importo di € 1.235.632,06.
A tali somme devono aggiungersi:

gli “apprestamenti generici per la sicurezza”, per l’importo
complessivo di € 49.425,28;

le
“attrezzature
effettivamente
fornite”,
per
l’importo
complessivo di € 332.655,11;

le spese per le “prestazioni professionali” preordinate alla
realizzazione
dell’Orangerie,
per
l’importo
complessivo
di
€
203.482,99.
L’investimento complessivo sostenuto dall’ICIF nell’Orangerie
alla data del 15 marzo 2011, al netto delle consulenze, viene pertanto
stimato dal consulente della Regione Piemonte in € 1.812.749,21 IVA
inclusa, di cui € 1.064.533,79 per opere edili e strutturali.
Ad avviso del P.M. contabile, la perizia ALLEGRETTI fotografa “lo
stato delle opere nel parco del Castello di Costigliole alla data del suo
confezionamento (15.03.2011), ma non attesta in alcun modo né chi ha
eseguito le opere, né con quale tempistica e neppure che i documenti
fiscali a suo tempo prodotti dalla I.C.I.F. a corredo dei rendiconti per le
richieste di contributo fossero regolari. La perizia descrive uno stato di
esecuzione evidentemente incompleto e comunque in larga misura
difforme rispetto al progetto approvato e finanziato dalla Regione
197
Piemonte… soprattutto, i valori riportati nella perizia ALLEGRETTI,
con riferimento alla voce più consistente, quella per “opere strutturali
e edili” (€ 1.064.533 su un totale di € 1.235.632,06 riferito alle opere
edili più gli impianti), sono meramente ipotetici, dato che nessun
accertamento in concreto è stato svolto sulle opere effettivamente
realizzate (cfr. pag. 5 dello elaborato: “Il rilievo delle opere strutturali e
delle carpenterie metalliche è risultato oltremodo difficoltoso, in quanto, per
definizione, tali opere non sono facilmente accessibili in strutture quasi
ultimate. Per la valorizzazione delle carpenterie metalliche si è proceduto
verificando a campione, mediante rilievi sul posto, le tavole degli esecutivi
strutturali, direttamente realizzate a cura del calcolatore e della ditta
esecutrice
CIEMMECI
s.r.l.”);
con
riferimento,
poi,
alla
voce
“attrezzature didattiche di cucina”, per oltre 300 mila euro, si tratta di
una spesa che non poteva essere ammessa al contributo (cfr.
“Procedure di attuazione degli interventi DOCUP”, § 6.1, pag. 29, doc.
13 prodd. LIBRALON) – e che quindi non può ora essere conteggiata
nel valore delle opere oggetto del finanziamento.
Ad avviso del Collegio, non può non prendersi atto che già nel corso
del dibattimento penale la Regione Piemonte aveva dato avvio alla
procedura per la revoca del contributo e che l’incarico peritale,
commissionato all’ing. ALLEGRETTI, aveva lo scopo di verificare la
conformità delle opere realizzate al progetto approvato ed ammesso al
finanziamento, così da poter formulare una stima di quanto fosse stato
198
realizzato e di quanto fosse ancora da realizzare al fine di rendere
agibile l’opera in funzione delle finalità del progetto finanziato.
Ebbene, il perito ha accertato che:
 il progetto per il quale era stato rilasciato il permesso di costruzione
era diverso da quello presentato per il finanziamento;
 i lavori erano stati sospesi il 16.3.2009 (ord. N. 7/2009) in quanto
difformi da quelli autorizzati, di talché ICIF aveva presentato una
variante in sanatoria, poi, accordata;
- i lavori sono stati eseguiti al 70%.
Proprio in riferimento al termine di ultimazione delle opere, la
Regione ha adottato la determinazione dirigenziale n. 445 del 6 agosto
2012 nella quale si “fa riferimento alla possibilità – previa accurata
valutazione dell’importanza strategica di tale intervento – di non
richiedere [nonostante l’avvenuta chiusura del Programma] la
restituzione del contributo finora erogato a condizione che sia data
prova dell’operatività e della fruibilità dell’opera … ricordato che per
due interventi ammessi a finanziamento nell’ambito della Linea di
intervento 2.5b del Docup, come peraltro su altre Misure in capo alla
Direzione Attività Produttive, è già stata concessa la possibilità ai
rispettivi beneficiari di ultimare le opere, con proprie risorse, oltre i
termini di validità del Programma (30/06/2009) riconoscendo loro
unicamente
il
contributo
maturato
30/06/2006”.
199
sulla
spesa
certificata
al
Con detta determina, avente ad oggetto la revoca del contributo
concesso
al
beneficiario
ICIF
per
l'intervento
denominato
"Realizzazione di nuove strutture didattiche comprensive di biblioteca
storica per un importo di euro 900.000,00", con la quale si riconosce
all'ICIF la quota di contributo già liquidata in euro 900.000, pari al 50%
sul valore dell'investimento effettivamente realizzato pari a euro
1.800.000, a condizione che ICIF si impegni a rendere funzionante e
fruibile la struttura entro un anno dalla comunicazione del
provvedimento, si prevede la revoca della quota restante del beneficio
di euro 600.000 e si rinvia all'esito del procedimento penale la
valutazione dell'eventuale opportunità di procedere alla revoca totale
del contributo ed alla richiesta di restituzione della somma già erogata.
Nella determina in cui si richiama la comunicazione della
Direzione Attività Produttive di Gestione del Docup, responsabile
dell'éfficacia e della regolarità della gestione ed attuazione dei
programma, si precisa:
- che il progetto ICIF non era stato certificato dalla Commissione
europea in quanto al momento della chiusura del programma
l'intervento non era concluso e non vi erano garanzie, ovvero impegni
giuridicamente vincolati, che lo sarebbe stato entro due anni dalla
chiusura del Docup, per cui si disponeva di stralciare l'intervento da
quelli certificati C.E.;
- che si riconosceva la possibilità "previa accurata valutazione
200
dell'importanza strategica di tale intervento", di non richiedere la
restituzione del contributo già erogato se non era compromessa la
operatività e la fruibilità dell'opera o quantomeno vi fosse l'impegno
del beneficiario e/o del proprietario dell'immobile a renderla tale
entro dodici mesi.
La Sezione trae da tutto ciò la convinzione, relativamente al concetto
di funzionalità e fruibilità dell'opera, rivendicato dalla difesa, che,
qualora l'opera non sia stata completata entro il periodo di validità del
Docup, come di fatto avvenuto, non possa ritenersi eludibile la
conseguenza della revoca del contributo.
Circostanza, quest’ultima, non ammissibile qualora risultino già
sussistenti cause di revoca del finanziamento, tra le quali il mancato
avvio dei lavori nei termini perentori previsti.
Nella fattispecie, sulla base di quanto ampiamente emerso e
documentalmente comprovato, non può negarsi che i lavori siano stati
avviati ben oltre i termini stabiliti.
E ciò in palese violazione delle condizioni per cui la I.C.I.F. era stata
ammessa al contributo pubblico con fondi UE previsto dal DOCUP
“Obiettivo 2 2000/2006 – Regione Piemonte”, così come definite dalle
“Procedure di attuazione degli interventi DOCUP” e come meglio
precisate nella determina n. 20/2004.
Ulteriore violazione deve ravvisarsi nel fatto che tutte le spese
sostenute fossero riconducibili alle voci di spesa previste in ciascun
201
progetto oggetto di finanziamento a valere sul DOCUP (cfr.
“Procedure e norme per la gestione, monitoraggio, rendicontazione e
controllo, al § 6.1 – Spese ammissibili – Criteri generali, pag. 29, prodd.
LIBRALON sub 13: “Sono da considerarsi ammissibili esclusivamente le
spese riconducibili alle voci di spesa previste in ciascun progetto oggetto di
finanziamento a valere sul DOCUP.. I finanziamenti sono revocati e vanno
restituiti … al verificarsi delle seguenti circostanze: qualora gli accertamenti e
i controlli dovessero evidenziare … l’inosservanza degli impegni assunti e/o la
non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese).
Al contrario, le opere riscontrate nella perizia ALLEGRETTI sono
dichiarate dallo stesso perito in larga parte difformi rispetto al
progetto originario ammesso al finanziamento, circostanza sufficiente
per determinare una non ammissione al contributo delle spese per
opere “difformi”.
In definitiva, non può che condividersi la tesi di parte pubblica,
secondo cui la perizia ALLEGRETTI, la quale non attesta in alcun
modo né chi ha eseguito le opere, né con quale tempistica e neppure
che i documenti fiscali a suo tempo prodotti dalla I.C.I.F. a corredo dei
rendiconti per le richieste di contributo fossero regolari, dichiara che
l’opera è di fatto incompleta ed è altresì “pesantemente difforme rispetto
al progetto approvato e ammesso al finanziamento nell’ambito del DOCUP
0B2 2000-2006 – Linea di intervento 2.5 b”.
Di modo che la stessa perizia non costituisce idoneo strumento per
202
superare le oggettive violazioni del DOCUP, già previste a pena di
revoca del finanziamento, riscontrate a carico della I.C.I.F. in relazione
ai contributi ad essa erogati per la costruzione della Orangerie.
Risulta, quindi, del tutto sostenibile la tesi secondo cui il soggetto
privato, percettore di finanziamenti pubblici per lo svolgimento, sotto
il controllo e la vigilanza dell’Amministrazione concedente, di attività
di rilevanza pubblicistica, è tenuto a prestare l’opera affidata nel
rispetto delle condizioni previste dalla stessa Amministrazione titolare
del denaro, soprattutto se le condizioni del programma sono stabilite a
pena di revoca del contributo.
Sussiste, pertanto, un danno erariale non soltanto nei casi in cui
le somme oggetto del finanziamento vengano distratte per finalità
private od egoistiche, ma anche tutte le volte che non sia stato
rispettato il programma imposto dalla P.A. alla cui realizzazione il
soggetto percettore era chiamato a partecipare con l'atto di concessione
del contributo – evidentemente quando la stessa Amministrazione
aveva ritenuto gli adempimenti da essa imposti come essenziali per
l’ammissione e il mantenimento del contributo stesso.
Nessun diritto, d’altra parte, I.C.I.F. poteva rivendicare sui contributi
UE per il solo fatto di avere realizzato le opere documentate – in parte
- dalla perizia ALLEGRETTI.
Da una parte, non si vede quale vantaggio per l’Amministrazione
locale
o
per
la
comunità
amministrata
203
possa
invocarsi,
in
compensazione ex art. 1, co. 1 bis, L. 20/94 col danno cagionato
dall’illegittima erogazione in considerazione che il manufatto solo
formalmente è di proprietà del Comune dal momento che
sostanzialmente chi ne percepisce i vantaggi è l’I.C.I.F., soggetto
privato, che per 40 anni ne ha il godimento gratuito. Dopo tale
lunghissimo periodo non si può nemmeno prevedere se “l’Orangerie”
sarà ancora esistente o quale valore commerciale potrà concretamente
avere.
Dall’altra parte, l’ammissione al beneficio pubblico era oggettivamente
sottoposta a condizioni che non sono state comunque rispettate, e la
cui inosservanza avrebbe dovuto condurre ad un provvedimento di
revoca.
In
proposito,
non
può
non
evidenziarsi
che
il
progetto
dell’”Orangerie” era collegato a progetti ammessi al finanziamento
con fondi europei (DOCUP) che dovevano essere eseguiti in tempi
brevi e prefissati.
Nel caso in esame non solo non risulta rispettata, come più volte
ripetuto,
la data di inizio dei lavori, ma non risulta rispettata
nemmeno quella di ultimazione dei lavori stessi: in proposito, nella
lettera del 28/04/2006 l’I.C.I.F. comunica alla Regione Piemonte che i
lavori erano stati avviati l’11/04/2006 e sarebbero stati ultimati in 270
giorni lavorativi.
In pratica, in circa un anno di calendario, considerando i giorni festivi.
204
Nella precitata perizia commissionata dalla Regione all’ing. Marco
Allegretti viene specificato che a distanza di circa sei anni, essendo la
perizia del 15 marzo 2011, i lavori non erano ultimati ma solo realizzati
al 70%.
A ciò aggiungasi, come specificato dalla Regione Piemonte con
determinazione dirigenziale n. 445 del 6 agosto 2012, che i termini di
validità del Programma DOCUP erano ampiamente scaduti il
30/06/2009 e, in casi eccezionali, era stato riconosciuto ad altri
soggetti, per opere non ultimate, unicamente il contributo maturato
sulla spesa certificata al 30/06/2006: con riferimento a detta data, il
contributo maturato dall’I.C.I.F. sarebbe, comunque, pari a zero.
Sotto il profilo soggettivo l’aver disatteso le chiare indicazioni
normative sopra specificate, costituisce una chiara violazione degli
obblighi assunti nei confronti della Regione e dell’Unione Europea.
In disparte l’illegittimità riscontrata, l’esecuzione dell’opera non
risulta, allo stato, per le ragioni prima dette, aver determinato alcuna
utilitas economicamente valutabile per l’ente locale. Non è pertanto
possibile tenere conto di eventuali vantaggi conseguiti dall’ente ai fini
di un’eventuale compensatio lucri cum damno anche per il semplice
motivo che dalla condotta illecita non possono prodursi effetti positivi
rispondenti ai fini istituzionali di un Ente pubblico.
Per tutto quanto precede, LIBRALON Bruno, avendo ricevuto dalla
Regione
Piemonte,
come
presidente
205
dell’Associazione
I.C.I.F.,
finanziamenti comunitari destinati alla costruzione della struttura
didattica denominata “Orangerie” per complessivi € 900.000,00
nell’importo totale del contributo fin qui erogato
dalla Regione
Piemonte, ha posto in essere artifici e raggiri, a prescindere dalla loro
rilevanza
penale
o
meno,
per
conseguire
indebitamente
le
corrispondenti erogazioni.
Peraltro, emerge in modo certo dagli atti del procedimento penale a
carico del LIBRALON la dolosa ed arbitraria intromissione nella
gestione delle risorse pubbliche ottenute dall’Associazione che
presiedeva (“Italian Culinary Institute For Foreignes – I.C.I.F.”),
attraverso un’azione distrattiva che ha determinato lo sviamento dalle
finalità
perseguite
dalle
Amministrazioni
concedenti
con
i
provvedimenti attributivi del denaro pubblico.
Il danno erariale, in pregiudizio della Regione Piemonte e della
U.E., va evidentemente identificato nell’intero costo del finanziamento
pubblico erogato, che non poteva essere corrisposto e che corrisponde,
pertanto, alla somma di € 900.000,00.
Alla stregua delle considerazioni sopra svolte devono
ritenersi sussistenti tutti i presupposti integranti la fattispecie di
responsabilità amministrativo-contabile prospettata dall’attore, la cui
domanda deve essere conseguentemente accolta integralmente, nei
confronti di tutti i soggetti chiamati in causa, con l’eccezione di quanto
prospettato in relazione alla vicenda di cui sopra sub) B, e, così, in
206
definitiva, per la somma complessiva di euro 7.106.109,45.
Essendo emerso, per quanto in precedenza argomentato,
che, in relazione alle contestazioni “in via principale”, si tratta di
danno erariale imputabile causalmente a più soggetti che hanno “agito
con dolo”, essi, ai sensi dell’art. 1-quinquies della legge 14 gennaio
1994 n. 20, sono da ritenere solidalmente responsabili e con detto
vincolo di solidarietà va sancita l’obbligazione di risarcimento e va,
pertanto, emessa pronuncia di condanna a favore del pubblico erario
creditore.
Le Amministrazioni pubbliche beneficiarie della presente sentenza
di condanna possono elencarsi come segue:
- in relazione alla vicenda sub) 1 danno pari ad € 802.400 –
Amministrazione danneggiata: Ministero per i Beni e le Attività
Culturali;
- in relazione alle vicende sub) 1 bis-ter-quater danno pari ad €
869.916,02 (distrazioni operate attraverso la cassa anticipi da
rendicontare e le erogazioni liberali) oltre € 1.160.000 (compensazione
di parte del prezzo di vendita della vecchia sede di c.so Svizzera per
lavori su altri immobili del “Grinzane”, con conseguente parziale
distrazione dei fondi assegnati dalla L. 291/2003 per l’acquisto della
sede dell’Associazione), e così per € 2.029.916,02 – da riconoscere in
parti uguali - Amministrazioni danneggiate: Regione Piemonte e
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come Enti pubblici
207
conferenti il denaro affluito sui conti sui quali sono state operate le
distrazioni di fondi e con presunzione di pari quote (ciò non risultando
possibile ricavare dalla contabilità del “Grinzane” l’esatta percentuale
di riparto dei fondi pubblici, in relazione alla provenienza dall’una o
dall’altra Amministrazione danneggiata);
- in relazione alla vicenda sub) 2 danno pari ad € 395.544,61 – da
riconoscere in parti uguali - Amministrazioni danneggiate: Regione
Piemonte e Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- in relazione alla vicenda sub) 3 danno pari ad € 43.549,99 – da
riconoscere in parti uguali - Amministrazioni danneggiate: Regione
Piemonte e Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- in relazione alla vicenda sub) 4 danno pari ad € 131.873,89 Amministrazione danneggiata: Ministero della Salute;
- in relazione alla sub) 5 danno pari ad € danno pari ad € 1.595.451,85
– da riconoscere in parti uguali - Amministrazioni danneggiate:
Regione Piemonte e Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- in relazione alla vicenda sub) 6 danno pari ad € 18.000 Amministrazione danneggiata: Comune di Roma;
- in relazione alla vicenda sub) 7 danno pari ad € 12.000 Amministrazione danneggiata: Ministero per i Beni e le Attività
Culturali;
- in relazione alla vicenda sub) 8 danno pari ad euro 777.373,09 – da
riconoscere in parti uguali - Ministero dei Beni Culturali e
208
Ambientali e Regione Piemonte;
- in relazione alla vicenda sub) A danno pari ad € 400.000 Amministrazioni danneggiate: U.E. (per i soli progetti cofinanziati) e
Regione Piemonte;
- in relazione alla vicenda sub) C danno pari ad € 900.000 Amministrazioni danneggiate: U.E. e Regione Piemonte.
Su tutte le somme, per le quali viene pronunciata condanna, è
altresì dovuta, in conformità a prevalente indirizzo di questa Corte, la
rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere
dalla data di consumazione dell’evento dannoso, da individuarsi nella
data – 15 novembre 2010 – del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale
di Torino, con cui si disponeva il rinvio a giudizio, sino al deposito
della presente sentenza secondo l’andamento degli indicatori ISTAT
del costo della vita.
Sono, altresì, dovuti gli interessi legali da computarsi sulle somme
rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al
soddisfo.
In ragione della soccombenza le spese di giudizio vengono liquidate,
in parti uguali, a cura della segreteria, a carico di tutti i convenuti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte,
definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia dei
convenuti Giuliano SORIA, Associazione “Premio Grinzane Cavour”,
209
Associazione “Antenna Culturale Europea” ed Associazione “Studi
Iberici”,
RIGETTA
La domanda attorea in relazione alla fattispecie di cui sub) B,
mandando, conseguentemente, assolti i convenuti Angelo SORIA,
LIBRALON
Bruno,
quest’ultimo
rappresentante di I.C.I.F.,
anche
nella
veste
di
legale
nonché la stessa Associazione “Italian
Culinary Institute For Foreigners – I.C.I.F.”,
CONDANNA
In via principale:
a) l’Associazione “Premio Grinzane Cavour”, in persona del
legale
rappresentante
SORIA
Giuliano, al pagamento di
€
6.206.109,45 in relazione alle fattispecie di danno di cui sub 1 (€
802.400), 2 (€ 395.544,61), 3 (€ 43.549,99), 4 (€ 131.873,89), 5 (€
1.595.451,85), 6 (€ 18.000,00), 7 (€ 12.000,00), 8 (€ 777.373,09) e sub) A (€
400.000, quest’ultima in concorso con SORIA Angelo), e di cui sub 1
bis-ter-quater (€ 2.029.916,02), in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L.
20/94, con SORIA Giuliano per tutte le fattispecie di danno erariale
sopra indicate, per complessivi € 6.206.109,45, nonché in solido, ex art.
1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con SORIA Angelo in relazione alla
fattispecie sub) A, per € 400.000;
b) SORIA Giuliano, nella sua qualità di presidente della
Associazione “Premio Grinzane Cavour” e “Antenna Culturale
210
Europea”, nonché di sostanziale dominus delle Associazioni “Civiltà
dei Territori Letterari” e “Studi Iberici”, a titolo di dolo, al pagamento
di € 6.206.109,45 in relazione alle fattispecie di danno di cui sub 1 (€
802.400), 2 (€ 395.544,61), 3 (€ 43.549,99), 4 (€ 131.873,89), 5 (€
1.595.451,85), 6 (€ 18.000,00), 7 (€ 12.000,00), 8 (€ 777.373,09) e sub) A (€
400.000, quest’ultima in concorso con SORIA Angelo), e di cui sub 1
bis-ter-quater(€ 2.029.916,02) in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L.
20/94, con l’Associazione “Premio Grinzane Cavour” per tutte le
fattispecie di danno erariale sopra indicate, per complessivi €
6.206.109,45; e in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con SORIA
Angelo e con la stessa Associazione “Premio Grinzane Cavour” in
relazione alla fattispecie sub) A per € 400.000;
c) SORIA Angelo a titolo di dolo, al pagamento di € 400.000, in
relazione alle fattispecie di danno di cui sub) A (€ 400.000, in concorso
con il fratello SORIA Giuliano), in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L.
20/94, con SORIA Giuliano e con l’Associazione “Premio Grinzane
Cavour” sempre per la somma di € 400.000;
d) LIBRALON Bruno, nella sua qualità di presidente della
Associazione ““Italian Culinary Institute For Foreigners – I.C.I.F.”, a
titolo di dolo, al pagamento di € 900.000,00 per le fattispecie di danno
di cui sub) C in solido con l’Associazione “Italian Culinary Institute
For Foreigners;
e) l’Associazione “Italian Culinary Institute For Foreigners –
211
I.C.I.F.”, a titolo di dolo attraverso il suo legale rappresentante
LIBRALON Bruno, al pagamento di € 900.000,00, per le fattispecie di
danno di cui sub) C, in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con
LIBRALON Bruno per l’intero importo di € 900.000,00;
f) l’Associazione “Antenna Culturale Europea”, a titolo di
dolo attraverso il suo legale rappresentante SORIA Giuliano, al
pagamento di € 1.680, per la fattispecie di danno di cui sub) 8, in
solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con SORIA Giuliano per lo
stesso importo.
In via sussidiaria:
a) l’Associazione “Civiltà dei Territori letterari” al pagamento
di € 280.000, in via sussidiaria rispetto a SORIA Giuliano e a SORIA
Angelo sul maggior importo di € 400.000, in relazione alla fattispecie
di cui sub) A.1;
b) l’Associazione “Studi Iberici” al pagamento di € 60.000, in
via sussidiaria rispetto a SORIA Giuliano e a SORIA Angelo sul
maggior importo di € 400.000, in relazione alla fattispecie di cui sub)
A.1.
Le predette somme devono essere maggiorate dalla rivalutazione
monetaria, da computarsi dalla data – 15 novembre 2010 – del decreto
emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torino, con cui si disponeva il rinvio
a giudizio, sino al deposito della presente sentenza secondo
l’andamento degli indicatori ISTAT del costo della vita, nonchè dagli
212
interessi legali da computarsi sulle somme rivalutate dalla data di
pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
Condanna, altresì, tutti i convenuti al pagamento delle spese di
giudizio in parti uguali, spese liquidate, a cura della segreteria, in euro
28.036,41 (VENTOTTOMILATRENTASEI/41).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 12 novembre
2014.
Il Magistrato Estensore
IL PRESIDENTE
(F.to Consigliere Luigi GILI)
(F.to Giovanni COPPOLA)
Depositata in Segreteria il 13 Gennaio 2015
Il Direttore della Segreteria
(F.to Antonio Cinque)
213
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