REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 1/15 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE composta dai Magistrati: Giovanni COPPOLA Presidente Luigi GILI Consigliere relatore Tommaso PARISI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 19286 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per il Piemonte contro: ■ Associazione “Premio Grinzane Cavour”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Costigliole d’Asti (AT), presso il Castello di Rorà, e con sede amministrativa in Torino, via Montebello n. 21 (C.F. 90007070049), c/o il suo legale rappresentante commissario liquidatore dott. Enrico Stasi, residente in Torino, via Clemente n. 6; ■ Associazione “Antenna Culturale Europea”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, p.zza Castello n. 9 (C.F. 97625350018), c/o il suo legale rappresentante SORIA Giuliano, residente in Torino, via Montebello, n. 21; ■ Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, con sede legale in Torino, p.zza Castello n. 9 (C.F. 97572710016), in persona della liquidatrice e legale rappresentante pro tempore dott.ssa Simona Stochino, rappresentata e difesa, per delega a margine dell’atto di costituzione in giudizio, dagli avv. ti Riccardo Ludogoroff (C.F. LDG RCR 48T03 L219H) e Alberto Ferrero (C.F. FRR LRT 74H30 L219A) presso lo studio dei quali in Torino, corso Montevecchio n. 50 è elettivamente domiciliata; ■ Associazione “Studi Iberici”, con sede legale in Torino, via Montebello n. 21 (C.F. 05194970017), in persona del legale rappresentante SORIA Giuliano, residente in Torino, via Montebello, n. 21; ■ Associazione “Italian Culinary Institute For Foreigners – I.C.I.F.”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, c.so Siccardi n. 11 (P. IVA 06125450012), rappresentata e difesa tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C) e dall’Avv. Alessandra Cardella (C.F. CRDLSN72P52L219F), in forza di delega 27 dicembre 2013 depositata in segreteria il 21 gennaio 2014 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Alessandra Cardella in Torino, via Pietro Micca n. 21; ■ SORIA Giuliano, nato a Costigliole d’Asti (AT) il 20.02.1951, residente a Torino, via Montebello n. 21 (C.F. SRO GLN 51B20 D119 B); 2 ■ LIBRALON Bruno, nato a San Giorgio delle Pertiche (PD) il 19.11.1945, residente a Finale Ligure (SV), via Torino n. 61/4 (C.F. LBR BRN 45S19 H839 V), rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Cardella (C.F. CRDLSN72P52L219F), in forza di delega in calce all’atto di costituzione in giudizio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torino, via Pietro Micca n. 21; ■ SORIA Angelo, nato a Costigliole d’Asti (AT) il 2.11.1949, residente in Asti, fraz. Castiglione n. 190A (C.F. SRO NGL 49S02 D119 J), rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Cardella (C.F. CRDLSN72P52L219F), in forza di delega in calce all’atto di costituzione in giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Torino, via Pietro Micca n. 21. Visti gli atti e i documenti di causa; Uditi, nella pubblica udienza del 12 novembre 2014, il Consigliere relatore dr. Luigi GILI, gli Avv.ti Alessandra CARDELLA per i convenuti Angelo SORIA, LIBRALON Bruno e per l’Associazione I.C.I.F., l’Avv. Riccardo LUDOGOROFF per l’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” nonchè il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale dr. Giancarlo ASTEGIANO; Visti il regio decreto 13 agosto 1933, n.1038, il decreto-legge 15 novembre 1993, n.453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n.19 e la legge 14 gennaio 1994, n.20. Ritenuto in 3 FATTO Con atto di citazione depositato in data 20 settembre 2013 la Procura regionale espone di aver conferito al Nucleo di Polizia Tributaria – Gruppo Tutela Spesa Pubblica – Sez. Accertamento Danni Erariali della Guardia di Finanza di Torino una delega d’indagine diretta ad accertare i profili di illecito amministrativo-contabile della vicenda riguardante una serie di fatti di malversazione ai danni dello Stato, della Regione Piemonte, della Provincia e del Comune di Torino ad opera del prof. Giuliano SORIA, presidente dell’Associazione “Premio Grinzane Cavour”, attualmente posta in liquidazione (liquidatore giudiziale nominato dal Presidente del Tribunale di Torino, ai sensi dell’art. 11 disp. att. c.c., il dr. Enrico STASI). L’attività d’indagine, illustrata nella relazione della p.g. delegata (prot. n. 0414639/11) trasmessa all’Ufficio requirente l’11 novembre 2011, si è concentrata sull’Associazione “Premio Grinzane Cavour”, dotata di personalità giuridica, con sede legale a Costigliole d’Asti (AT) presso il Castello di Rorà e sede amministrativa a Torino Via Montebello n. 21, nel tempo, beneficiaria di plurime contribuzioni pubbliche, anche per importi ingenti, da parte di vari soggetti istituzionali. Espone la Procura contabile che nel corso delle indagini preliminari è stata accertata la distrazione di ingenti fondi pubblici, concessi per le finalità di promozione culturale perseguite dall’Associazione “Premio Grinzane Cavour”, con la conseguente iscrizione del prof. Giuliano 4 SORIA per i reati previsti dagli artt. 314, 316 bis e 640 bis c.p. L’attività investigativa dei P.M. torinesi, in relazione al procedimento penale n. 25958/08 R.G.N.R., si è conclusa il 19.04.2010, con la richiesta di rinvio a giudizio e con il successivo rinvio a giudizio disposto dal G.U.P. di Torino in data 15.11.2010 (all. n. 1 alla relazione G.d.F.), nei confronti, fra l’altro, delle seguenti persone sottoposte ad indagini: - SORIA Giuliano, SORIA Angelo, fratello del primo e già dirigente (ora in quiescenza) della Regione Piemonte, titolare della Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale – Settore Comunicazione Istituzionale della Giunta, nonché LIBRALON Bruno per una pluralità di condotte, poste in essere anche mediante concorso in singole ipotesi integranti reati con effetti finanziari e patrimoniali a carico dell’Erario. Le ipotesi di reato per cui i sopramenzionati soggetti sono stati tratti a giudizio (v., relativo decreto che dispone il giudizio con indicazione analitica degli importi in contestazione) dinanzi al Tribunale di Torino sono le seguenti: A) SORIA Giuliano, imputato per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 316 bis c.p., 646 c.p. e 61 nn. 7 e 11 – c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo in qualità di Presidente dell’Associazione “Premio Grinzane”, avendo ricevuto da Enti pubblici quali il Ministero dei Beni Culturali e la Regione Piemonte, contributi, sovvenzioni e finanziamenti destinati a favorire 5 iniziative dirette alla realizzazione d’attività di pubblico interesse, nonché per lavori di ristrutturazione da eseguirsi presso il Castello di Rorà, Palazzo Grinzane e Museo del Territorio ubicati in Costigliole d’Asti, non li destinava integralmente alle predette finalità, utilizzandone percentuali rilevanti, nella misura di seguito indicata, per finalità comunque estranee a quelle per le quali erano stati erogati e segnatamente: (1) € 800.000, corrisposti per il pagamento parziale dell’unità immobiliare sita in Torino, Via Montebello n. 21, adibita ad abitazione privata di SORIA Giuliano, allo stesso intestata (settembre 2006); (2) € 245.564,25, corrisposti per lavori dichiaratamente svolti presso il Castello di Costigliole d’Asti in comodato alla predetta associazione, in realtà effettuati presso le abitazioni private dello stesso Giuliano SORIA in Ospedaletti, a Parigi, ed a Torino, via Montebello n. 21 (agosto 2004; dicembre 2008); (3) € 149.980,36, corrisposti per lavori dichiaratamente svolti presso il Castello di Costigliole d’Asti (AT) in comodato alla predetta associazione, in realtà effettuati presso le abitazioni private di SORIA Giuliano, in Ospedaletti (IM), in Parigi (Francia), ed in Torino, Via Montebello n. 21 (agosto 2004; dicembre 2008); (4) € 48.000, corrisposti per lavori dichiaratamente svolti presso il Castello di Costigliole d’Asti, in comodato alla predetta Associazione “Premio Grinzane”, in realtà effettuati presso le 6 abitazioni private di SORIA Giuliano a Parigi ed a Torino, via Montebello n. 21 (luglio 2006; luglio 2008); (5) € 131.873,89, pari alla differenza tra il contributo erogato dal Ministero della Salute di € 156.000, per l’iniziativa “Corsie di Lettura” organizzata dall’Associazione “Premio Grinzane” e i costi realmente sostenuti dalla predetta associazione per l’iniziativa posta in essere per l’importo di € 24.126,11 (luglio 2008); (6) € 777.373,09, corrisposti per il pagamento di fatture emesse dalle società Com’Media S.r.l. (già Com’Media S.n.c., con sede a Torino, Via Colombo n. 1, esercente l’attività di ideazione campagne pubblicitarie) e Le Terre del Fre’ S.r.l. (con sede a Torino, Via Valfrè n. 16, esercente attività di servizi), società amministrate da PEZZINO Carmelo, nei confronti dell’Associazione “Premio Grinzane”, e delle Associazioni “Civiltà dei Territori Letterari” e “Antenna Culturale Europea”, a fronte di operazioni inesistenti, consentendo a SORIA Giuliano, cui PEZZINO Carmelo ha riconsegnato il denaro contante corrispondente all’85 % dell’imponibile recato da ciascuna fattura, di sottrarre alla destinazione per la quale erano stati concessi, i fondi provenienti dalla Regione Piemonte e dal Ministero per i Beni Culturali (anno 2004 e anno 2009); (7) finanziamenti pubblici per € 608.266,30, malversati per prestazioni rese in favore di SORIA Giuliano e per € 987.185,55 impiegati dall’Associazione “Premio Grinzane” in acquisto di beni e 7 servizi estranei al vincolo di destinazione (anno 2004 e anno 2009). B) SORIA Giuliano è poi imputato per i reati di cui all’art. 640 bis c.p. poiché, agendo in concorso con PEZZINO Carmelo, mediante artifici e raggiri, ha posto in essere le seguenti condotte illecite: (1) nel giugno 2007 SORIA Giuliano, in qualità di Presidente dell’Associazione “Premio Grinanze” ha presentato al Comune di Roma, una richiesta tesa ad ottenere un contributo per la realizzazione dell’evento “Premio Grinzane Junior”, in programma a Roma dichiarando falsamente, al predetto Ente locale, che per meri motivi organizzativi, la realizzazione dell’iniziativa era stata affidata a Com’Media S.r.l., società amministrata da PEZZINO Carmelo e, in realtà, del tutto estranea all’iniziativa dell’Associazione “Premio Grinzane”. Con tale condotta, SORIA Giuliano e PEZZINO Carmelo si sono procurati l’ingiusto profitto di € 18.000, che il Comune di Roma ha erogato in favore di Com’Media S.r.l., importo che PEZZINO Carmelo successivamente ha versato a SORIA Giuliano, che lo ha impiegato per finalità estranee alla predetta iniziativa; (2) PEZZINO Carmelo ha emesso ed inviato, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nel dicembre 2006, una fattura per “Fornitura volumi per Premio Grinzane Cavour come da distinta allegata e secondo il vostro ordine”, con relativa richiesta di pagamento, per una fornitura di volumi in realtà mai avvenuta. Tale condotta ha procurato 8 a SORIA Giuliano l’ingiusto profitto di € 12.000; C) SORIA Giuliano e SORIA Angelo, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo SORIA Angelo nella veste di pubblico ufficiale, dirigente presso la Regione Piemonte che, per ragione del suo servizio ha avuto il possesso o comunque la disponibilità del denaro assegnato dal bilancio dell’Ente al settore citato e da lui diretto, se n’è appropriato per complessivi € 400.000 e ne ha disposto, senza alcuna ragionevole giustificazione, l’assegnazione in favore delle Associazioni “Civiltà Territori Letterari” e “Studi Iberici”. Queste associazioni, seppure formalmente presiedute da terze persone, sono state gestite in maniera prevalente da SORIA Giuliano, che ha richiesto unitamente ai loro presidenti le erogazioni finanziarie puntualmente disposte da SORIA Angelo, per iniziative cui in realtà l’associazione richiedente è risultata del tutto estranea e, segnatamente: - € 60.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione “Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 484 del 29.11.2006 (liquidazione dell’importo il 29.01.2007), per la promozione, a livello internazionale, delle realtà turistiche culturali del territorio del Verbano in occasione del Festival Grinzane Cinema; - € 30.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione “Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione 9 dirigenziale n. 111 del 3.4.2007 (liquidazione dell’importo il 07.05.2007), per lo sviluppo dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in concomitanza con il Prix Grinzane France; - € 30.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione “Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 246 del 07.06.2007 (liquidazione dell’importo il 31.07.2007), per lo sviluppo dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del Grinzane Masters Award a New York; - € 30.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione “Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 294 del 09.07.2007 (liquidazione dell’importo il 30.07.2007), per lo sviluppo dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del Premio Grinzane Cavour – Mosca; - € 30.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione “Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 347 del 10.08.2007 (liquidazione dell’importo il 04.09.2007), per lo sviluppo dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del Premio Grinzane Cavour a Salamanca; - € 50.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione “Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 432 del 18.9.2007 (liquidazione dell’importo il 13.11.2007), per lo sviluppo del territorio del Verbano a livello internazionale in occasione del Grinzane Cinema; 10 - € 30.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione “Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 55 del 27.02.2008 (liquidazione dell’importo il 10.04.2008), per lo sviluppo dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del Grinzane Brasile; - € 50.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione “Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 118 del 11.04.2008 (liquidazione dell’importo il 06.06.2008), per la promozione dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del Festival Grinzane Cinema; - € 30.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione “Civiltà Territori Letterari” è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 196 del 03.07.2008 (liquidazione dell’importo il 15.09.2008), per lo sviluppo dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del Premio Grinzane Cavour Ermitage; - € 30.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione “Studi Iberici” è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 221 del 07.07.2008 (liquidazione dell’importo il 09.07.2008), per lo sviluppo dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del Seminario di Traduzione Letteraria di Gijon e del Premio Espana; - € 30.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione “Studi Iberici” è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 263 del 31.07.2008 (liquidazione dell’importo il 29.10.2008), per la promozione 11 dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del Premio Messico. D) SORIA Angelo e LIBRALON Bruno sono imputati per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 314 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, avendo SORIA Angelo per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la disponibilità del denaro assegnato dal bilancio dell’Ente al settore da lui diretto, se n’è appropriato, per la somma di € 38.800 e ne ha disposto, senza alcuna ragionevole giustificazione, in favore dell’Associazione Italian Culinary Institute For Foreigners (I.C.I.F.), della quale era presidente LIBRALON Bruno, in relazione ad iniziative ed eventi già realizzati e conclusi sin dalla richiesta pervenuta alla Regione Piemonte e all’atto dell’adozione del provvedimento, come di seguito indicato: - € 13.800, la cui erogazione in favore dell’Associazione I.C.I.F. è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 100 del 22.04.2004 per l’organizzazione del cocktail e del sommellier in occasione della presentazione a Los Angeles (U.S.A.) del film “Dopo mezzanotte”; - € 25.000, la cui erogazione in favore dell’Associazione I.C.I.F. è stata disposta con determinazione dirigenziale n. 285 del 14.07.2006 per la partecipazione all’iniziativa “Art in Life” in Pechino (Cina). E) LIBRALON Bruno imputato per il reato di cui all’art. 316 bis c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo in qualità di presidente dell’Associazione I.C.I.F., 12 avendo ricevuto dalla Regione Piemonte contributi, sovvenzioni e finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di attività di pubblico interesse, per un importo complessivo di € 145.775,48, non li ha destinati integralmente alle predette finalità, utilizzandoli, nella misura di seguito indicata, per finalità estranee alla destinazione stabilita all’atto della concessione del contributo e, segnatamente: - € 13.622.37, importo erogato dalla Regione Piemonte a seguito della determinazione n. 494 del 29.11.2004, con la quale è stato affidato all’Associazione I.C.I.F. l’incarico di creare il Museo del Gusto in Cina e Brasile per una spesa di € 23.000, parte della quale, nella misura suindicata, è stata, in realtà, utilizzata per altre finalità; - € 30.312,01, importo erogato dalla Regione Piemonte a seguito della determinazione n. 433 del 26.10.2005, per la compartecipazione della Regione all’iniziativa “Savour Piedmont” in programma a Shanghai dal 4 al 13.11.2005 per una spesa di € 100.000 parte della quale, nella misura suindicata, è stata in realtà utilizzata per altre finalità; - € 8.280, importo erogato dalla Regione Piemonte a seguito della determinazione n. 536 del 29.11.2005, con la quale è stato affidato all’Associazione I.C.I.F. l’incarico di organizzare una conferenza stampa e una serata di gala a base di prodotti tipici piemontesi, con una partecipazione di spesa di € 23.500 parte della quale, nella misura 13 suindicata, è stata, in realtà, utilizzata per altre finalità; - € 49.061,10, importo erogato dalla Regione Piemonte a seguito della determinazione n. 134 del 26.04.2005, per la compartecipazione della predetta Associazione all’iniziativa “Le eccellenze piemontesi in vetrina a Shanghai”, in programma dal 18 al 25.11.2006, per una spesa di € 120.000, parte della quale, nella misura suindicata, è stata utilizzata per altre finalità; - € 44.500, importo erogato dalla Regione Piemonte a seguito della determinazione n. 186 del 26.5.2006, per l’organizzazione di un ricevimento il 31.05.2006 nella città di Brasilia (Brasile), per una spesa complessiva di € 44.500, in realtà interamente utilizzata per altre finalità. F) LIBRALON Bruno altresì imputato per i reati di cui agli artt. 110 e 640 bis c.p., perchè, agendo in concorso con altri, LIBRALON Bruno in qualità di presidente dell’Associazione I.C.I.F., mediante artifici e raggiri, induceva in errore i funzionari ed i dirigenti della Regione Piemonte sulla regolarità e veridicità delle attestazioni rese e della documentazione fornita, procurandosi l’ingiusto profitto di € 900.000, corrisposto in due soluzioni dalla Regione, il 11.10.2007 ed il 15.01.2008 all’I.C.I.F., in relazione ad un finanziamento concesso per la realizzazione di una struttura didattica all’interno del Castello di Rorà, a Costigliole d’Asti. Ciò premesso, il Tribunale di Torino, con sentenza n. 1467/2013, 14 pronunciata in data 22 marzo 2013, ha condannato SORIA Giuliano, SORIA Angelo e LIBRALON Bruno, tra l’altro, per i fatti di malversazione, peculato e truffa, contestati loro, con l’esclusione, per LIBRALON e SORIA Angelo, dei fatti descritti sopra, al precedente cap. D). La sentenza del Tribunale di Torino è stata impugnata da tutti gli imputati. All’esito dell’ampia ed approfondita istruttoria compiuta, in funzione dell’accertamento di danni erariali derivanti dalle condotte contestate penalmente ai prevenuti, sulla scorta anche delle risultanze del dibattimento penale celebrato davanti al Tribunale di Torino nonché degli atti delle indagini preliminari, la Procura contabile, con invito a dedurre depositato in data 11.04.2012, contestava: - un danno erariale di complessivi € 7.340.805,24 subito dall’Unione Europea, dal Ministero dei Beni Culturali, dal Ministero della Salute, dalla Regione Piemonte e dal Comune di Roma; - una responsabilità amministrativo-contabile, in via principale, dell’Associazione “Premio Grinzane Cavour”, del sig. SORIA Giuliano, nella sua qualità di presidente delle Associazioni “Premio Grinzane Cavour” e “Antenna Culturale Europea”, nonché di sostanziale dominus delle Associazioni “Civiltà dei Territori Letterari” e “Studi Iberici”, del di lui fratello SORIA Angelo, nella sua qualità di Dirigente, all’epoca dei fatti, della Regione Piemonte – Direzione 15 Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale – Settore Comunicazione Istituzionale, di LIBRALON Bruno, nella sua qualità di presidente della Associazione “Italian Culinary Institute For Foreigners – I.C.I.F.”, e dell’Associazione “Antenna Culturale Europea”; - una responsabilità amministrativo contabile di tipo sussidiario delle Associazioni “Civiltà dei Territori letterari” e “Studi Iberici”, a titolo di cooperazione colposa nel fatto doloso di SORIA Giuliano e SORIA Angelo, e dei dipendenti regionali dr. Pierluigi LESCA, già titolare della Direzione “Bilanci e Finanze” della Regione Piemonte di reggente del Settore Ragioneria, dr. Giovanni LEPRI, già responsabile del Settore Ragioneria della Direzione “Bilanci e Finanze” della Regione Piemonte, e della sig.ra Elisabetta TODARO, già funzionario contabile incaricata di apporre il “visto di conformità“ sulle determine di impegno di spesa della Direzione Comunicazione Istituzionale della Regione Piemonte, retta dal SORIA Angelo, a titolo di omesso controllo colposo sugli atti e procedimenti di spesa attraverso i quali il SORIA Angelo avrebbe realizzato talune delle condotte distrattive contestate. Successivamente, i signori Angelo SORIA, Bruno LIBRALON, compresa l’Associazione I.C.I.F., il dr. LESCA, il dr. LEPRI e la sig.ra TODARO hanno fatto pervenire nei termini le loro deduzioni difensive. 16 Il sig. SORIA Angelo e i tre dipendenti della Regione Piemonte chiedevano, altresì, di essere ascoltati personalmente, incombente cui la Procura provvedeva nelle date del 9.11.2012, 20.02.2013 e del 6.06.2013, per il SORIA Angelo mediante delega alla Guardia di Finanza di Torino. Posto che il termine ex art. 5, co. 1, D.L. 453/93 per la decisione sull’esercizio dell’azione di responsabilità - considerata la decorrenza dall’ultima delle notificazioni (art. 7, ult. co., R.D. 1038/33) – sarebbe venuto a scadere il 28.12.2012, con istanza ex art, 5, co. 1, ult. parte, D.L. 453/93 depositata in data 21 dicembre 2012, l’Ufficio Requirente instava la Sezione Giurisdizionale regionale per una proroga di mesi sette per le determinazioni sull’esercizio dell’azione di responsabilità. Con ordinanza n. 1/2013, depositata in data 17 gennaio 2013, la Sezione territoriale accordava la proroga richiesta, differendo, quindi, il termine per il deposito della citazione al 26 luglio 2013. Con istanza ex art, 5, co. 1, ult. parte, D.L. 453/93 depositata in data 23.07.2013, la Procura instava la Sezione Giurisdizionale regionale per un’ ulteriore proroga di mesi due per le determinazioni sull’esercizio dell’azione di responsabilità. Con ordinanza n. 7/2013, depositata in data 30 luglio 2013, la Sezione territoriale accordava la seconda proroga richiesta. Con decreto in data 23 agosto 2013, la Procura disponeva l’archiviazione della posizione dei dirigenti regionali, rispettivamente, 17 dr. LESCA, dr. LEPRI e la sig.ra TODARO, ritenendo di non poter configurare a loro carico una responsabilità sussidiaria per omesso controllo, nei termini prospettati nell’invito. Quindi, a mezzo dell’atto di citazione introduttivo dell’odierno giudizio chiedeva la condanna: In via principale: a) dell’Associazione “Premio Grinzane Cavour”, a titolo di dolo attraverso il suo legale rappresentante SORIA Giuliano, al pagamento di € 6.206.109,45 in relazione alle fattispecie di danno dettagliate nella parte in fatto della citazione, segnatamente al cap. II, parr. 1 (€ 802.400), 2 (€ 395.544,61), 3 (€ 43.549,99), 4 (€ 131.873,89), 5 (€ 777.373,09), 6 (€ 1.595.451,85), 7 (€ 18.000), 8 (€ 12.000) e 9 (€ 400.000, quest’ultima in concorso con SORIA Angelo), e al cap. III, parr. 1, 2 e 2.bis (€ 2.029.916,02), in solido, ex art. 1, co. 1 quinques, L. 20/94, con SORIA Giuliano per tutte le fattispecie di danno erariale sopra indicate, per complessivi € 6.206.109,45; e, in solido, ex art. 1, co. 1 quinques, L. 20/94, con SORIA Angelo in relazione alla vicenda di cui al cap. II, par. 9, per € 400.000; b) del sig. SORIA Giuliano, nella sua qualità di presidente della Associazione “Premio Grinzane Cavour” e “Antenna Culturale Europea”, nonché di sostanziale dominus delle Associazioni “Civiltà dei Territori Letterari” e “Studi Iberici”, a titolo di dolo, al pagamento di € 6.206.109,45 in relazione alle fattispecie di danno dettagliate nella 18 parte in fatto della citazione, segnatamente al cap. II, parr. 1 (€ 802.400), 2 (€ 395.544,61), 3 (€ 43.549,99), 4 (€ 131.873,89), 5 (€ 777.373,09), 6 (€ 1.595.451,85), 7 (€ 18.000), 8 (€ 12.000) e 9 (€ 400.000, quest’ultima in concorso con SORIA Angelo), e al cap. III, parr. 1, 2 e 2.bis (€ 2.029.916,02), in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con l’Associazione “Premio Grinzane Cavour” per tutte le fattispecie di danno erariale sopra indicate, per complessivi € 6.206.109,45; e in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con SORIA Angelo e con la stessa Associazione “Premio Grinzane Cavour” in relazione alla vicenda al cap. II, par. 9, per € 400.000; c) del sig. SORIA Angelo a titolo di dolo, al pagamento di € 438.800, in relazione alle fattispecie di danno dettagliate nella parte in fatto della citazione al cap. II, parr. 9 (€ 400.000, in concorso con fratello SORIA Giuliano) e 10 (€ 38.800, in concorso con LIBRALON Bruno), in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con SORIA Giuliano e con l’Associazione “Premio Grinzane Cavour” per € 400.000, in relazione alla vicenda al cap. II, par. 9, per € 400.000, e in solido con LIBRALON Bruno per € 38.800 in relazione alla vicenda di cui al cap. II, par. 10; d) del sig. LIBRALON Bruno, nella sua qualità di presidente della Associazione ““Italian Culinary Institute For Foreigners – I.C.I.F.”, a titolo di dolo, al pagamento di € 938.800,00 per le fattispecie di danno dettagliate nella parte in fatto della citazione al 19 cap. II, parr. 10 (€ 38.800 in concorso con SORIA Angelo) e 12 (€ 900.000), in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con SORIA Angelo per € 38.800, in relazione alla vicenda di cui al cap. II, par. 10; e) dell’Associazione “Italian Culinary Institute For Foreigners – I.C.I.F.”, a titolo di dolo attraverso il suo legale rappresentante LIBRALON Bruno, al pagamento di € 938.800,00, per le fattispecie di danno dettagliate nella parte in fatto della citazione al cap. II, parr. 10 (€ 38.800 in concorso con SORIA Angelo) e 12 (€ 900.000), in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con LIBRALON Bruno per l’intero importo di € 938.800,00, e con SORIA Angelo per € 38.800 in relazione alla vicenda al cap. II, par. 10, per € 38.800; f) dell’Associazione “Antenna Culturale Europea”, a titolo di dolo attraverso il suo legale rappresentante SORIA Giuliano, al pagamento di € 1.680, per la fattispecie di danno di cui al cap. II, par. 5 della parte in fatto della citazione, limitatamente agli importi da essa associazione distratti, in solido, ex art. 1, co. 1 quinques, L. 20/94, con SORIA Giuliano per lo stesso importo. In via sussidiaria: a) dell’Associazione “Civiltà dei Territori letterari” al pagamento di € 280.000, in via sussidiaria rispetto a SORIA Giuliano e a SORIA Angelo sul maggior importo di € 400.000, in relazione ai danni erariali derivanti dai fatti di cui al cap. II, par. 9 della parte in fatto della citazione; 20 b) dell’Associazione “Studi Iberici” al pagamento di € 60.000, in via sussidiaria rispetto a SORIA Giuliano e a SORIA Angelo sul maggior importo di € 400.000, in relazione ai danni erariali derivanti dai fatti al cap. II, par. 9 della parte in fatto della citazione. Il Pubblico Ministero, rispetto alle contestazioni elevate con l’invito a dedurre, non ha tenuto conto della somma di euro 195.895,79, relativamente ad un’ipotesi di distrazione di finanziamenti regionali erogati all’Associazione I.C.I.F., da parte del presidente della stessa Associazione LIBRALON Bruno (imputazione di peculato in concorso, v., citazione, cap. I, par. 2, lett. E). In sede di invito, il P.M. aveva, infatti, ipotizzato – sulla scorta delle risultanze delle indagini preliminari – che il sig. LIBRALON Bruno, avendo ricevuto dalla Regione Piemonte, nella sua qualità di presidente dell’I.C.I.F., una serie di contributi, sovvenzioni e finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di attività di pubblico interesse per € 311.000, ne avesse impiegato solo una parte, per € 145.775,48, per finalità estranee alla destinazione stabilita all’atto della concessione dei singoli contributi. Ciò in quanto dall’esame dei giustificativi di spesa, acquisiti dalla p.g. presso l’Associazione beneficiaria, una parte dei costi sostenuti dall’I.C.I.F. in relazione all’organizzazione di vari eventi, era stata ritenuta incompatibile con le manifestazioni finanziate o con le finalità del contributo ed il corrispondente importo era stato, perciò, ritenuto 21 distratto dalle finalità istituzionali per le quali era stato concesso. Pertanto, posto che nel corso del processo penale la difesa del sig. LIBRALON, attraverso produzioni documentali, aveva dimostrato che le somme ricevute coprivano i costi sostenuti, così da indurre lo stesso P.M. penale a concludere per l’assoluzione, sul punto, dell’imputato ed il Tribunale a statuire in conformità, il Requirente contabile stralciava dalla richiesta di ristoro del danno erariale, contestato al LIBRALON ed alla Associazione I.C.I.F. con l’invito a dedurre, la somma di € 195.895,79. In data 19 marzo 2014, in vista della celebrazione dell’udienza di trattazione, depositava atto di intervento nel giudizio il signor Luigi MORELLI (c.f. MRL LGU 60S04 B002Y), residente in Moncucco Torinese (AT), Loc. San Giorgio n. 26, rappresentato e difeso, per delega a margine del relativo atto, dagli avv. ti Riccardo Ludogoroff (c.f. LDG RCR 48T03 L219H) e Alberto Ferrero (c.f. FRR LRT 74H30 L219A) presso lo studio dei quali in Torino, Corso Montevecchio n. 50 si elettivamente domiciliava. Nel detto atto il signor MORELLI, preliminarmente, rilevava che la Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, di cui all’atto di citazione notificatogli, si è sciolta in data 20 luglio 2009 a seguito di deliberazione in tal senso assunta dall’assemblea dei soci (come da relativo verbale prodotto in uno con la memoria). In quell’occasione, a detta dell’interveniente, l’assemblea aveva 22 deliberato di sciogliere anticipatamente l’Associazione per impossibilità del perseguimento dello scopo associativo, nominando liquidatore della stessa la dottoressa commercialista Simona Stochino. L’assemblea aveva, inoltre, attribuito al liquidatore “ogni più ampio potere, nessuno escluso, di disposizione e rappresentanza per la definizione dei rapporti giuridici pendenti e per la liquidazione del patrimonio dell’Associazione”. Ad ogni buon conto, il nominato interveniente formulava rilievi alle conclusioni della Procura procedente, segnatamente in relazione alla richiesta di condanna della citata Associazione a titolo di “responsabilità sussidiaria” a fronte di una “responsabilità principale” asseritamente in capo ad altri e diversi soggetti, concludendo nel senso dell’infondatezza delle domande proposte da parte attrice nei confronti dell’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, con piena assoluzione della stessa e dei suoi rappresentanti da ogni pretesa risarcitoria (anche derivante da responsabilità in via sussidiaria). Il convenuto I.C.I.F. – Italian Culinary Institute for Foreigners, in persona del suo legale rappresentante, Piero Sassone, P. I.V.A. 06125450012, con sede in Torino, corso Siccardi n. 11, si è costituito in giudizio con comparsa depositata in segreteria il 18 marzo 2014. Il detto costituito I.C.I.F. risulta rappresentato e difeso tanto congiuntamente quanto disgiuntamente dal Prof. Avv. Massimo Occhiena (C.F. CCHMSM68L03L219C) 23 e dall’Avv. Alessandra Cardella (C.F. CRDLSN72P52L219F), in forza di delega 27 dicembre 2013, depositata in segreteria il 21 gennaio 2014 con elezione di domicilio presso lo studio dell’Avv. Alessandra Cardella (C.F. CRDLSN72P52L219F) in Torino, via Pietro Micca n. 21. Il signor Bruno Libralon, si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata in segreteria in data 18 marzo 2014. Il menzionato convenuto risulta rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Cardella (C.F. CRDLSN72P52L219F), in forza della delega in calce al detto atto, nonché elettivamente domiciliato presso lo studio del menzionato difensore in Torino, via Pietro Micca n. 21. Sia l’ICIF che il Signor Bruno LIBRALON si costituiscono congiuntamente nel presente giudizio in ordine alle ipotesi di responsabilità amministrativa, loro contestate, segnatamente: - alle vicende di [pretesa] appropriazione di finanziamenti regionali erogati all’Associazione I.C.I.F., da parte del Dirigente della Regione Piemonte Angelo SORIA in concorso col presidente della stessa Associazione LIBRALON Bruno (imputazione di peculato in concorso, meglio descritta in atto di citazione, al cap I, par. 2, lett. D, pag. 70 e ss.); - ed alle «vicende di [pretesa] distrazione di finanziamenti regionali erogati all’Associazione I.C.I.F. per la realizzazione della struttura denominata “Orangerie” all’interno del Castello di Costigliole d’Asti (imputazione di [truffa aggravata ex art. 640 bis c.p.] 24 in concorso meglio descritta in atto di citazione, al cap. I, par. 2, lett. F, pag. 83 e ss.). I detti convenuti sostengono negli scritti difensivi l’insussistenza dell’ipotesi di responsabilità amministrativa loro ascritta dalla Procura Regionale per assenza degli elementi costitutivi relativi alla condotta, al danno, all’elemento psicologico e al nesso causale. Preliminarmente, il signor LIBRALON, legale rappresentante dell’ICIF all’epoca dei fatti, eccepisce che l’azione della Procura Regionale sia viziata da difetto di legittimazione passiva e, comunque, inammissibile per difetto dei presupposti applicativi dell’art. 1, co. 1 quinquies, L. n. 20/19945, e ciò per non aver mai il signor Libralon posto in essere «atti dolosi di personale appropriazione o distrazione di denaro di pertinenza pubblica». Il signor Angelo SORIA si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione depositata in segreteria in data 1 aprile 2014. Il menzionato convenuto risulta rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra Cardella (C.F. CRDLSN72P52L219F), in forza della delega in calce al detto atto, nonché elettivamente domiciliato presso lo studio del menzionato difensore in Torino, via Pietro Micca n. 21. Il convenuto contesta l’impianto accusatorio, segnatamente, il riferimento probatorio della Procura contabile alle “conversazioni intercorse tra i fratelli SORIA, Giuliano e Angelo, riportate nell’ordinanza cautelare in data 17.04.2009 del G.I.P. di Torino dott.ssa 25 SALVADORI”, che concorrerebbero a “fugare ogni dubbio circa l’esistenza di un accordo teso a derogare al corretto esercizio della carica rivestita dal SORIA Angelo presso la Regione Piemonte, al fine di destinare parte dei fondi pubblici di cui ha potuto disporre alle associazioni riconducibili al fratello Giuliano” (v., citazione, pag. 47). Ad avviso della difesa, infatti, tali conversazioni non solo “…non provano l’esistenza di un accordo fraudolento fra i due fratelli Soria per distrarre risorse pubbliche dai fini programmati, ma dimostrano piuttosto che Angelo Soria nella sua qualità di funzionario regionale: - non ha mai erogato fondi pubblici, di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio, a favore del Premio Grinzane, senza che ve ne fossero i presupposti di legge; - non ha in alcun modo indotto (anche solo esercitando pressioni) i colleghi, Direttori Regionali, a procedere ad elargizioni a favore del Premio Grinzane in assenza dei presupposti di legge; - si è limitato, sulla base della esperienza acquisita, a dare consigli sul piano personale al fratello, spesso frenandone le spinte” (v., memoria difensiva). Indice sintomatico di insussistenza di una responsabilità amministrativa a carico del signor Angelo SORIA risulta, secondo tesi di parte, il fatto che le manifestazioni oggetto dei finanziamenti regionali per cui è causa sono state tutte effettivamente realizzate con 26 “..effettiva destinazione dei fondi pubblici erogati alle Associazioni…che equivale ad effettiva destinazione al Premio Grinzane e, dunque, al soggetto che ha materialmente realizzato gli eventi…”. Sul punto la difesa precisa che “Ulteriore dimostrazione dell’effettiva realizzazione degli eventi finanziati è costituita dalla rassegna stampa relativa agli eventi stessi, che venne prodotta alla Regione Piemonte, come di prassi, a seguito della loro realizzazione”. Il convenuto, infatti, in qualità di dirigente responsabile del Settore Comunicazioni Istituzionali della Giunta Regionale, si sarebbe mosso al fine di realizzare gli obiettivi, assegnati con deliberazioni della Giunta Regionale, della Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale, conformemente ai budget di spesa (parimenti stabiliti dalla Giunta Regionale). Il rilievo pubblico delle manifestazioni finanziate costituirebbe, a detta della difesa, prova dell’attuazione delle dette finalità di comunicazione e promozione del territorio piemontese, assegnate dalla Giunta Regionale alla Direzione Comunicazione Istituzionale, con conseguente conseguimento per la Regione di “un ruolo di visibilità totale”. Di conseguenza, secondo la difesa, posto che “l’acquisto a fini promozionali di un quarto di una pagina di un giornale nazionale o internazionale avrebbe comportato per la Regione Piemonte un 27 esborso ben più elevato con un ritorno mediatico inferiore, la scelta di promuovere l’immagine del Piemonte attraverso la concessione di contributi a eventi quali quelli organizzati dal Premio Grinzane rispondeva a logiche di buona amministrazione”. Sulla base di tale postulato, in via preliminare, la difesa richiede che venga ordinata alla Regione Piemonte l’esibizione o, comunque, l’acquisizione di copia della rassegna stampa relativa alle manifestazioni oggetto del giudizio; in subordine, che venga disposta dal Collegio una consulenza tecnica d’ufficio per quantificare l’importo che sarebbe stato speso dalla Regione Piemonte se avesse acquistato le pagine di giornale che hanno nella stampa nazionale e internazionale interessato gli eventi finanziati. Nel merito, viene richiesto di accertare e dichiarare l’insussistenza delle ipotesi di responsabilità contabile-amministrativa ascritte al signor Angelo Soria per assenza dei presupposti relativi alla condotta, al danno, all’elemento soggettivo e al nesso causale sia con riguardo alle condotte di asserito peculato in concorso con Bruno Libralon sia con riguardo alle condotte di asserita truffa in erogazioni pubbliche in concorso con Giuliano Soria. All’udienza del 9 aprile 2014, il Presidente della Sezione, preliminarmente, rilevava che con l’atto di intervento, depositato dal signor Morelli Luigi Damiano, era stata eccepita la nullità della notificazione dell’atto di citazione diretta all’Associazione “Civiltà dei 28 Territori Letterari”, in quanto effettuata a soggetto non legittimato. Rilevava, altresì, che sussisterebbero problemi di regolare instaurazione del contraddittorio anche nei riguardi di altri due convenuti, l’Associazione Antenna Culturale Europea e l’Associazione Studi Iberici. Ciò in quanto, come si evince dalle relate di notifica, il signor SORIA Giuliano, cui risultano effettuate le notifiche in qualità di presunto rappresentante legale delle notificande Associazioni, ha dichiarato di non esserne più il rappresentante legale. Il Presidente dava, quindi, la parola al Pubblico Ministero, il quale chiedeva che fosse ordinato il rinnovo, ex art. 291 c.p.c., della notifica dell’atto di citazione nei confronti dell’Associazione Civiltà dei Territori Letterari. A giudizio del Pubblico Ministero, invece, le notificazioni dell’atto di citazione all’Associazione Antenna Culturale Europea e all’Associazione Studi Iberici sarebbero regolari: sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 2266 e 1396, ult. Co., c.c., in relazione alle Associazioni non riconosciute, quali quelle in questione, l’assenza di un sistema di pubblicità legale in ordine al conferimento del potere di rappresentanza, ogni causa modificativa od estintiva della procura dovrebbe essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, pena l’inopponibilità ai terzi stessi che abbiano ignorato le dette cause senza colpa. Successivamente, il Presidente, dopo aver 29 sospeso l’udienza per decidere sulla detta questione preliminare, dava lettura alle parti presenti dell’ordinanza con la quale la Sezione, visto l’art. 291 c.p.c., ordinava alla Procura Regionale la rinnovazione della notificazione dell’atto di citazione nei confronti dell’Associazione “ Civiltà dei Territori Letterari” entro il 15 giugno 2014, fissando, nel contempo, l’udienza del 12 novembre 2014 per la prosecuzione del giudizio. Con la medesima ordinanza la Sezione mandava alla Procura in sede di accertare e documentare al Giudice, anche tramite delega alla Guardia di Finanza, la permanenza, alla data delle notifiche predette, della qualità di rappresentante legale dell’Associazione Studi Iberici e dell’Associazione Antenna Culturale Europea in capo al signor SORIA Giuliano, il quale, in precedenza, (v., relate di notifica del 31 ottobre 2013), non ritirando la copia dell’atto, aveva formalmente negato tale qualità, salvo, successivamente, ricevere gli stessi atti ex art. 138, co. 2, c.p.c., a mani proprie. Nell’eventualità che i richiesti accertamenti facessero emergere l’irregolarità delle notifiche già effettuate, con la stessa ordinanza l’Ufficio Requirente veniva gravato dell’onere di provvedere alla rinnovazione delle stesse nei confronti dei soggetti legittimati entro il 15 giugno 2014, chiamandoli in giudizio per l’udienza, come già fissata, del 12 novembre 2014. In data 12 agosto 2014 la Procura contabile, attraverso relativa nota di deposito, dava conto dell’avvenuta notifica dell’atto di citazione per 30 l’udienza del 12 novembre 2014 al nuovo legale rappresentante dell’associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, in liquidazione, dott.ssa Simona STOCHINO, presso il suo attuale recapito professionale in Torino, via Magenta n. 62. Precisava la Procura che l’atto da notificarsi era stato consegnato all’Ufficio U.N.E.P. di Torino in data 9 giugno 2014 per la sua notificazione all’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” presso la sede attuale del recapito professionale del liquidatore dott.ssa STOCHINO e, ciò, in osservanza del termine perentorio fissato dal Collegio per il 15 giugno 2014. Più in particolare, la notificazione in oggetto risulta perfezionata per il destinatario al momento della compiuta giacenza, decorsi dieci giorni dal deposito presso l’Ufficio Postale della raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’avviso di deposito presso la Casa Comunale: segnatamente, giusta la dichiarazione prot. n. 394/QD del 3 luglio 2014 dell’Area Logistica Territoriale Nord Ovest – Servizio Qualità delle Poste Italiane s.p.a. la compiuta giacenza risulta maturata il 21 giugno 2014, decorsi dieci giorni dal deposito presso l’Ufficio postale “Torino Centro Corrispondenza” e, pertanto, nel rispetto dei termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c., calcolati tra tale data e la data dell’udienza fissata per il 12 novembre 2014. Nel contempo, la Procura depositava le risultanze degli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza in merito alla titolarità, in capo al 31 signor SORIA Giuliano, della legale rappresentanza delle Associazioni “Studi Iberici” e “Antenna Culturale Europea”. In particolare, l’Ufficio Requirente depositava la relazione prot. n. 0121091/14 del 18 aprile 2014, comprensiva di allegati, predisposta dal locale Nucleo di Polizia Tributaria – Gruppo Tutela Spesa Pubblica – Sezione Accertamento danni erariali. In data 21 ottobre 2014 si costituiva in giudizio l’Associazione Civiltà dei Territori Letterari in liquidazione, in persona della liquidatrice e legale rappresentante pro-tempore dott.ssa Simona STOCHINO, rappresentata e difesa, per delega a margine della relativa comparsa, dagli Avv.ti Riccardo LUDOGOROFF (c.f.: LDG RCR 48T03 L219H) ed Alberto FERRERO (c.f.: FRR LRT 74H30 L219A), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Torino, corso Montevecchio n. 50. Con l’atto difensivo l’Associazione Civiltà dei Territori Letterari in liquidazione chiedeva una pronuncia di improcedibilità e/o di infondatezza delle domande proposte nei suoi confronti dalla Procura contabile, con conseguente declaratoria di assoluzione della stessa e dei suoi rappresentanti da ogni pretesa risarcitoria, anche derivante da responsabilità in via sussidiaria. All’udienza del 12 novembre 2014 il P.M., chiesta, preliminarmente, una declaratoria di contumacia nei confronti dei convenuti non costituiti in giudizio, illustrava in modo dettagliato tutte le richieste 32 oggetto della pretesa giudiziale formalizzata in citazione con riferimento a tutti i convenuti. Richiedeva, altresì, di respingere tutte le istanze istruttorie contenute nelle memorie difensive e, confermate le conclusioni dell’atto di citazione, chiedeva la condanna di tutti i convenuti negli stessi termini indicati nel medesimo atto. L’Avv. Riccardo LUDOGOROFF, per l’ Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, in persona della liquidatrice dott.sa Simona Stochino, richiamate le argomentazioni poste alla base delle memorie di costituzione, ne confermava le conclusioni sottolineando che in sede penale era stata riconosciuta l’estraneità dell’Associazione Civiltà dei Territori Letterari e dei suoi rappresentanti dai fatti in questione, e, soprattutto, che, sulla base della buona fede che avrebbe caratterizzato l’azione di questi ultimi, non solo non sarebbe stata resa, ex adverso, la prova del danno e della colpa grave ma che non sussisterebbero neppure i presupposti per la configurabilità della responsabilità sussidiaria dedotta da parte pubblica. L’Avv. Alessandra CARDELLA, a sua volta, nell’interesse ed a difesa dei convenuti LIBRALON Bruno, Angelo SORIA e Associazione “Italian Culinary Institute For Foreigners – I.C.I.F., ribadite le osservazioni già esplicitate negli atti scritti, evidenziava la carenza del requisito del danno erariale nelle fattispecie oggetto di contestazione di addebito nei confronti dei propri assistiti. In particolare, quanto alla vicenda della realizzazione della struttura 33 denominata “Orangerie” all’interno del Castello di Costigliole d’Asti, la difesa sosteneva che i fondi pubblici erano stati utilizzati per una struttura di interesse pubblico entrata a far parte della proprietà del medesimo Comune. L’Avv. CARDELLA concludeva, pertanto, insistendo per l’accoglimento delle richieste contenute nelle rispettive memorie di costituzione. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione. Considerato in DIRITTO a. Preliminarmente, la Sezione ritiene che, all’esito degli accertamenti, posti a carico della Procura contabile con l’ordinanza emessa il 9 aprile 2014, diretti ad accertare la riconducibilità della legale rappresentanza, in capo al signor Giuliano SORIA, dell’Associazione Studi Iberici e dell’Associazione Antenna Culturale Europea, possa giudicarsi correttamente eseguita la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ex art. 145, 2 co., c.p.c. Ciò per essere stata eseguita la detta notifica al legale rappresentante delle due Associazioni signor Giuliano SORIA. Come, infatti, risulta dalle indagine condotte dalla delegata Guardia di Finanza il citato signor Giuliano SORIA ha sottoscritto, nell’arco temporale compreso fra il 2000 ed il 2009, tutte le dichiarazioni fiscali relative alle menzionate Associazioni (v., relazione 34 prot. n. 0121091/14 del 18 aprile 2014, agli atti). Peraltro, come confermato dalle testimonianze acquisite dalla p.g. delegata, il signor SORIA Giuliano ha sempre dichiarato ai commercialisti delle Associazioni di essere il legale rappresentante delle medesime. Inoltre, ed a conferma di quanto precede, l’assenza di dichiarazioni fiscali delle citate Associazioni per gli anni successivi al 2009 (anno in cui il signor Giuliano SORIA è stato arrestato), non potendo assumere altro significato che quello di rivelare l’assenza di redditi imponibili per quegli anni, non consente di desumere l’estinzione delle stesse Associazioni come soggetti giuridici. Dai detti elementi acquisiti in corso di causa per il tramite della Guardia di Finanza ritiene il Collegio che il legale rappresentante delle Associazioni Studi Iberici ed Antenna Culturale Europea fosse il signor Giuliano SORIA, il quale ha personalmente ritirato la citazione. Conseguentemente, il Collegio, accertata la regolarità della notificazione dell’atto di citazione e la mancata costituzione dei convenuti Giuliano SORIA, Associazione “Premio Grinzane Cavour”, Associazione “Antenna Culturale Europea” ed Associazione “Studi Iberici”, ne dichiara la contumacia ai sensi dell’art. 171, c. 3, c.p.c. (in tal senso ex plurimis, Corte dei conti, Sez. giur. Lazio, n. 408/2013; Sez. giur. Veneto, n. 200/2013; Sez. Giur. Piemonte, n. 126/2013). b. Sempre in via preliminare, passando ad esaminare l’intervento in 35 giudizio del signor Luigi MORELLI, già rappresentante legale dell’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, la Sezione prende atto di quanto precisato in udienza dal difensore ed a sua volta non avversato dal PM di udienza. Il difensore, infatti, a conferma di quanto già emergente dallo scritto difensivo relativo alla costituzione in giudizio dell’Associazione stessa (v., comparsa depositata in data 21 ottobre 2014), ha dichiarato che deve intendersi non più coltivato l’intervento a suo tempo formalizzato, e ciò trattandosi di atto superato dalla manifestata volontà della stessa Associazione di essere presente nell’odierno giudizio in qualità di parte. c. Venendo, ora, ad affrontare la questione della giurisdizione, la Sezione ritiene di ribadire quanto da tempo statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (ordinanza n. 19667 del 22 dicembre 2003), vale a dire che può ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice contabile ogniqualvolta il soggetto danneggiato, indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata, utilizzi risorse pubbliche per lo svolgimento della sua attività. Infatti, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. Civ., n. 4511 del 1° marzo 2006, che ha affermato la giurisdizione del giudice contabile nei riguardi di un soggetto di diritto privato percettore di contributi pubblici, nonchè Cass. SS.UU., n. 1377 del 25 gennaio 2006, ove si afferma che la natura 36 di diritto privato del soggetto non è di ostacolo alla configurazione della responsabilità per danno erariale), il giudizio di responsabilità patrimoniale nei confronti di soggetti convenuti per rispondere di pregiudizio erariale (ancorché non si tratti né di funzionari, né di amministratori pubblici) rientra nella giurisdizione di questa Corte dei conti (v., giurisprudenza consolidata del giudice contabile, ex plurimis, Sez. giur. Molise, n. 234/2002; Sez. giur. Sicilia, 18 gennaio 2005, n. 40; Sez. giur. Lombardia, 20 gennaio 2005, n. 10/ord.; Sez. giur. Friuli Venezia Giulia 4 agosto 2007, n. 417). Nelle vicende in esame, dunque, la pubblicità delle risorse erogate, facenti capo a svariati Enti pubblici, radica la giurisdizione della Corte dei conti, imponendo al pubblico ministero contabile di attivarsi a tutela delle risorse in questione. Conseguentemente, anche nei confronti delle Associazioni convenute, che hanno percepito ed amministrato fondi pubblici, e nei confronti delle stesse persone fisiche che ne hanno la legale rappresentanza, deve considerarsi sussistente la giurisdizione contabile. Di conseguenza, risultando destinatarie di contribuzioni pubbliche per l’attuazione di un programma approvato dall’Amministrazione, le Associazioni “Premio Grinzane”, “Civiltà dei Territori letterari”, “Studi Iberici”, “Antenna Culturale Europea” “Italian Culinary Institute For Foreignes – I.C.I.F.” sono soggette alla giurisdizione contabile per essere consegnatarie del denaro pubblico necessario 37 all’attuazione del programma voluto ed approvato dalle Amministrazioni concedenti. d. Né rivestono pregio le tesi difensive in base alle quali, sebbene la giurisdizione di questa Corte sia stata affermata anche nei confronti di soggetti privati, costituiti in forma societaria e/o associativa, che hanno fruito di finanziamenti pubblici, sarebbe tuttavia dubbia l’estensione di essa anche nei confronti delle persone fisiche che hanno amministrato le Associazioni interessate. Ciò in quanto non vi sarebbero elementi per affermare l’esistenza di un rapporto di servizio tra detti amministratori e la P.A., con conseguente difetto di legittimazione passiva. La tesi difensiva è infondata. E’ ormai recepito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione il principio secondo cui, in caso di erogazione di contributi pubblici a soggetti privati, nell’ambito di un programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione il privato è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, si sia in presenza di un danno erariale, con conseguente giurisdizione del giudice contabile, ogni qual volta il privato incida negativamente sul programma medesimo determinando, con le proprie azioni, uno sviamento dalle finalità perseguite. Ciò in quanto il destinatario del contributo assume la veste di soggetto che, pur non organicamente inserito nella PA, collabora con essa nella realizzazione di finalità di 38 pubblico interesse (in tal senso, Corte di cassazione, ord. n. 4511 del 1° marzo 2006). d.1 La difesa del signor LIBRALON, pur non contestando tale orientamento, ritiene però che non sia consentito affermare l’esistenza di un rapporto di servizio anche tra la PA e le persone fisiche degli amministratori, di diritto o di fatto, della Associazione – nella specie, I.C.I.F. - destinataria dei finanziamenti pubblici, non essendo provato, con riguardo alla posizione del convenuto persona fisica, che questi abbia agito con dolo. Segnatamente, secondo la difesa, “…il rapporto di immedesimazione organica fra l’ICIF ed il signor Libralon, suo legale rappresentante all’epoca dei fatti, non si è infatti nella fattispecie mai interrotto, non avendo il signor Libralon mai posto in essere atti dolosi di personale appropriazione o distrazione di denaro di pertinenza pubblica...”, di tal che “…Non è quindi ipotizzabile un rapporto di servizio rilevante ai fini della giurisdizione contabile, così come non è ugualmente applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 1, comma 1 quinquies, L. 20/1994” (v., comparsa di costituzione in giudizio). d.2 Ad affermare, al contrario, la giurisdizione e la legittimazione passiva nei confronti della persona fisica degli amministratori in genere e, nella specie, del convenuto LIBRALON, è sufficiente il rilievo che il Procuratore regionale imputi loro di essersi “ingeriti nella gestione del contributo pubblico, incidendo negativamente sulla realizzazione del 39 programma imposto dall’Amministrazione e determinando uno sviamento delle finalità pubbliche perseguite. Tale condotta appare idonea ad integrare gli estremi di un rapporto di servizio di fatto con la Pubblica amministrazione sufficiente - secondo quanto al riguardo affermato dalla Corte di Cassazione - al radicamento della giurisdizione della Corte dei conti, allorché si riscontri, come nel caso in esame, l’inserimento di fatto dei convenuti, nel procedimento amministrativo causativo di danno per l’erario (Cass. n° 19661/2003)”. Al riguardo, la Sezione richiama, altresì, la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 22513 del 20 ottobre 2006, ove, proprio in una fattispecie analoga, proposta eccezione di difetto di giurisdizione di questa Corte nei confronti delle persone fisiche che avevano gestito un finanziamento pubblico, la Suprema Corte l’ha rigettata, affermando che “rientra nella giurisdizione della Corte dei Conti il giudizio di responsabilità amministrativa, per danno erariale, in relazione a fatti commessi da un amministratore di ente, ancorché privato, destinatario di contributi vincolati, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano destinati (Cass. Sez. Unite, 12/10/2004, n. 20132). A tal fine va osservato che anche l’inserimento di fatto del funzionario nel procedimento illegittimo di deliberazione di spesa è produttivo di danno erariale del quale deve rispondere tale soggetto, come persona fisica (Cass. S.U. 22/12/2003, n. 19661; Cass. S.U. 22/12/2003, n. 19667)”. Nello stesso senso, (v., Cass., Sez. Unite, 23.09.2009, n. 20434 e, di 40 recente, Cass., Sez. Unite, 26 novembre 2014, n. 25138) il giudice di legittimità, il quale, in materia di finanziamenti pubblici erogati a soggetti privati, afferma la sussistenza di un rapporto di servizio, fondante la responsabilità amministrativa, in capo alla persona giuridica destinataria dei fondi pubblici: “1) ... ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione di contributi pubblici e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'Ente Pubblico anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'Ente Pubblico con il concorso dello stesso privato, di cui deve rispondere davanti al Giudice Contabile; 2) ... in tal caso sussiste, infatti, un rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'Amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'Amministrazione, un'attività o un servizio pubblico, in relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che dedica alla P.A., nell'organizzazione funzionale della stessa; 3) ... nel l'ambito di questa relazione rientrano, anche i fatti commessi da amministratori o rappresentanti legali dell'ente privato destinatario dei contributi pubblici, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano destinati (Cass., Sez. Unite, 12.10.2004, n. 20132), posto che anche nei loro 41 confronti si instaura una relazione funzionale, tale cioè da collocare il soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe fattivo dell'attività amministrativa per la realizzazione in vece della P.A., di un compito suo proprio”; 4) qualora l'amministratore di un ente, anche avente natura privata, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, in tal modo determinando uno sviamento dalle finalità perseguite, egli provoca un danno per l'ente pubblico del quale deve rispondere davanti al giudice contabile…tale danno può essere prodotto anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore”. d.4 Nella vicenda in esame, di conseguenza, in condivisione della tesi sostenuta da parte pubblica, appare instaurato un rapporto di servizio - rilevante agli effetti della giurisdizione contabile a norma dell’art. 52 R.D. 1214/34, in capo al soggetto destinatario dei fondi pubblici quale “terminale di una attività di gestione di fondi pubblici e pertanto soggetto agente nell’interesse della Pubblica Amministrazione” - tra le PP.AA. (Ministero dei Beni e Attività Culturali, Regione Piemonte, Provincia e Comune di Torino, Comune di Roma) concedenti i contributi pubblici distratti dai soggetti tratti a giudizio dalla Procura della Repubblica di Torino e le persone giuridiche private destinatarie 42 dei benefici (Associazioni “Premio Grinzane”, “Civiltà dei Territori letterari”, “Studi Iberici”, “Antenna Culturale Europea” “Italian Culinary Institute For Foreignes – I.C.I.F.”). Ciò per risultare le risorse pubbliche affluite ai detti beneficiari destinate al perseguimento di finalità di promozione culturale e del territorio, oggettivamente qualificabili come di rilevanza pubblica sulla base delle stesse disposizioni di legge che riconoscono il diritto alla contribuzione (in particolare, la L. 291/2003, recante “Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali lo sport, l’università e la ricerca e costituzione di società per lo sviluppo dell’ arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUSS S.p.a.”, punto 24 tab. “A”), o degli specifici provvedimenti attributivi dei benefici, tutti richiamanti il programma approvato ed imposto dall’Amministrazione concedente, alla cui realizzazione è chiamato, in tutto o per una parte, il soggetto privato percettore del contributo pubblico. e. Secondo parte pubblica procedente, il rapporto di servizio instaurato dalle persone giuridiche private destinatarie dei finanziamenti e la P.A. presenta connotazioni particolari. Infatti, secondo il P.M., il maneggio di denaro pubblico, ex art. 74 L Cont. Stato R.D. 2440/23, fa assumere al soggetto interessato, sia esso una persona fisica o giuridica, la veste di agente contabile, con conseguente assoggettamento al più rigoroso regime della responsabilità contabile: 43 come si evince dall’art. 194 Reg. Cont. Stato, che esprime un principio generale valevole anche per gli Enti pubblici diversi dalle Amministrazioni Statali, incombe sull’agente contabile convenuto dalla Procura erariale per un ammanco di beni o denaro di fornire la prova liberatoria che l’ammanco è derivato dal caso fortuito o da forza maggiore o che, comunque, non si è verificato a causa di una azione dolosa o gravemente colposa a lui imputabile. Ne deriva, secondo parte pubblica, che in tema di finanziamenti pubblici erogati a privati, il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di servizio, rilevante ai fini dell’assoggettamento alla giurisdizione contabile, anche in capo alle persone fisiche che nella qualità di titolari di organi della persona giuridica percettrice dei fondi pubblici, od anche solo di gestori o di amministratori di fatto di essa, si siano arbitrariamente e con dolo ingeriti nell’attività di gestione dei fondi, assumendo, con ciò, la veste di agenti contabili di fatto dell’Amministrazione concedente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 L. Cont. Stato. Benchè, infatti, la persona giuridica percettrice dei contributi sia un soggetto giuridico distinto tanto dalle persone fisiche degli associati, quanto dalle persone fisiche di chi l’amministra, e sia, quindi, dotata di autonomia patrimoniale perfetta, con conseguente separazione del suo patrimonio dai beni degli associati e degli amministratori, lo schermo della personalità giuridica viene superato dall’indebita e dolosa 44 intromissione nella gestione di sostanze pubbliche da parte della persona fisica che gestisce, anche in via di fatto, la persona giuridica che le ha ricevute; giacchè tale condotta determina l’insorgenza in capo al suo autore di un rapporto di servizio diretto con la P.A., nella veste di contabile di fatto (v., ex multis, Cass., Sez. Unite, n. 20434/2009 cit., che ha ritenuto la sussistenza di un rapporto di servizio, agli effetti degli artt. 52 R.D. 1214/34 e 1 L. 20/94, in capo agli “amministratori o rappresentanti legali dell'ente privato destinatario dei contributi pubblici, distratti irregolarmente dal fine pubblico cui erano destinati (Cass., Sez. Unite, 12.10.2004, n. 20132), posto che anche nei loro confronti si instaura una relazione funzionale, tale cioè da collocare il soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe fattivo dell'attività amministrativa per la realizzazione in vece della P.A., di un compito suo proprio”). Ciò premesso, la Sezione non ha motivo di disattendere la giurisprudenza contabile la quale (v., Sez. Molise, sent. n. 64 del 05.03.1998 e n. 263 del 07.11.2002, Sez. 2^ Centrale d’ Appello, n. 125 del 20.03.2006, Sez. 1^ Centrale d’ Appello, n. 324 del 15.07.2008) ha ripetutamente chiarito che l’ autonoma gestione di risorse pubbliche da parte di soggetti (persone fisiche), che assuma un rilievo proprio rispetto all’ organizzazione societaria, determina uno “sforamento dello schermo societario e/o associativo”, talchè l’ azione di responsabilità deve indirizzarsi verso gli effettivi responsabili, cioè gli 45 amministratori, che agiscono in nome, per conto e “al riparo” della persona giuridica, e ciò contrariamente a quanto assume la difesa LIBRALON nella memoria difensiva. Lo schermo societario, infatti, viene superato in presenza di comportamenti arbitrari nelle funzioni gestorie dei fondi, venendosi così a trovare in rapporto di servizio diretto con l’Ente pubblico nella veste di agenti contabili di fatto. Nella fattispecie, secondo la prospettazione accusatoria, i convenuti hanno posto in essere condotte tali da assumere una propria, autonoma soggettività per cui si trovano a dover rispondere del relativo danno in termini di responsabilità contabile. Tali soggetti – gli amministratori e rappresentanti legali - acquistano la qualità di agenti contabili di fatto “con funzioni, obblighi di restituzione e responsabilità connesse” (Sez. 1^ Centrale d’ Appello, n. 324 del 15.07.2008, che ha dichiarato la legittimazione passiva rispetto all’azione responsabilità promossa dalla Procura erariale dell’amministratore di una società sulla base del mero rapporto giuridico di contabile di fatto, affermando che il compimento di atti dolosi di personale appropriazione o distrazione del denaro di pertinenza pubblica interrompe il nesso di immedesimazione organica tra la persona fisica e la società stessa). La qualificazione del rapporto di servizio con i predetti soggettipersone fisiche in termini di agente contabile di fatto comporta la 46 applicazione, per essi – come già per le Associazioni destinatarie dei fondi pubblici – del più rigoroso regime della responsabilità contabile ai fini probatori e processuali. Giova evidenziare sul punto che la condivisa giurisprudenza di questa Corte ha affermato che anche una persona giuridica può essere esposta ad una forma di responsabilità quale quella di cui si discute e che nei confronti di tali soggetti è ipotizzabile un'indagine sull'elemento psicologico, avendo riguardo al comportamento delle persone fisiche che agiscono per l'ente in forza di un rapporto organico. Pertanto, è pacifico che l'azione di responsabilità amministrativa concerne tanto le persone fisiche che quelle giuridiche (Cass. 30 marzo 1990, nn. 2611-2612; Corte dei conti, Sezione II, n. 314/88; Sezione I, 23.9.1998, n. 196 e 26.4.2002, n. 132; Sezione giur. Sicilia, 21.12.1998, n. 390; Sezione giur. Umbria, 19.10.2002, n. 498, Sez. giur. Lazio 16.10.2007, n. 1526). f. Ancora preliminarmente, in ordine alle richieste istruttorie, avanzate segnatamente dalla difesa del convenuto Angelo SORIA - esibizione o acquisizione di copia della rassegna stampa relativa alle manifestazioni oggetto del giudizio, in subordine, ammissione da parte del Collegio di consulenza tecnica d’ufficio per quantificare l’importo che sarebbe stato speso dalla Regione Piemonte se avesse acquistato le pagine di giornale che hanno nella stampa nazionale e internazionale interessato gli eventi finanziati - osserva il Collegio, in 47 accoglimento dell’opposizione formalizzata dal P.M. in udienza, che il supplemento istruttorio richiesto non appare indispensabile e le corrispondenti istanze devono essere tutte rigettate. Ciò in considerazione del fatto che l’istruttoria, esperita dalla Procura Regionale, appare del tutto esauriente ai fini di una decisione nel merito, nonché delle ampie produzioni documentali, ad opera di tutte le parti, per cui si ritiene che non occorra disporre ulteriori incombenti al riguardo. La Sezione ritiene, inoltre, di non poter discostarsi dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. 3, sent. 6502 del 10.05.2001), di recente già richiamata (in termini, v. sent. 71 dell'11 maggio 2011 di questa Sezione), in base alla quale “il materiale probatorio acquisito sia durante le indagini di P.G. che nel corso dell'istruttoria penale, e più in generale nel procedimento penale, può costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice (Cass. 18.2.1983,n. 1244; Cass. 29.1.1983, n. 826; Cass. 25.5.1993,n. 5874; Cass. 2.3.1995, n. 2443; Cass. 24.3.1997, n. 2576) e ciò anche nel caso in cui sia mancato il vaglio critico del dibattimento, per essere stato estinto il reato per amnistia” (Cass. 25.5.1987, n. 4684, Cass 13.10.1986, n. 5983), senza che ciò comporti la violazione del diritto di difesa della parte (Cass. 9.6.1986, n. 3815), fermo restando “che detto materiale probatorio deve essere ritualmente introdotto nel giudizio civile, in modo che in merito ad esso possa instaurarsi un regolare contraddittorio e che il giudice civile 48 debba pur sempre sottoporre gli elementi acquisiti in sede penale, come quelli acquisiti in sede civile, ad una propria valutazione logica e critica”. Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve, pertanto, concludere per l’inammissibilità delle istanze istruttorie richieste dalla difesa Angelo SORIA. Nè può, peraltro, trovare accoglimento la generica richiesta di ammissione di C.T.U. volta a verificare l’importo che avrebbe speso la Regione Piemonte se avesse acquistato le pagine di giornale che hanno nella stampa nazionale e internazionale interessato gli eventi finanziati, atteso che tale istanza non è basata su puntuali e documentate contestazioni dei dati numerici esposti dall’attrice, risultando diretta ad una funzione esplorativa e surrogatoria dell’onere gravante sulla parte convenuta di contrastare le esposizioni probatorie della domanda mediante allegazioni di segno contrario (cfr. Sez. Friuli, sent. n. 41 del 28.1.2008). g. Passando al merito del giudizio, occorre subito affermare che l’esame degli atti depositati nel presente procedimento consente di ritenere fondata la domanda attorea nei confronti degli odierni convenuti, nei termini infra precisati. Al riguardo, infatti, anche prescindendo dalle responsabilità penali dei convenuti e per quasi tutte le ipotesi produttive di danno erariale, dagli atti presenti al fascicolo, già sul piano strettamente gestionale, 49 emergono con tutta evidenza i plurimi comportamenti illeciti e dolosi, rilevanti ai fini dell’addebito della responsabilità amministrativa di cui si discute, condotte che attestano fin d’ora, conformemente alla tesi accusatoria, una destinazione affatto diversa dai fini istituzionali dei contributi pubblici erogati. Il Collegio procede allo scrutinio delle vicende in contestazione, procedendo all’esame degli addebiti mossi, in atto di citazione, in primis, al convenuto Giuliano SORIA. Deve premettersi che le ipotesi distrattive, di seguito passate in rassegna, così come prospettato dal PM, risultano finalizzate o alla distrazione del denaro pubblico da parte del soggetto percettore attraverso condotte appropriative per fini personali od egoistici, oppure, configurando, comunque, un danno per l’Erario, risultano perfezionate attraverso la destinazione dei fondi ricevuti per finalità diverse da quelle per cui detti fondi sono stati concessi dalla P.A. Come risulterà nel prosieguo, gli atti del procedimento penale a carico del convenuto Giuliano SORIA e, comunque, tutto il materiale probatorio, versato nel fascicolo processuale, dimostrano, in modo puntuale e rigoroso, la dolosa ed arbitraria intromissione del medesimo, per fini personalistici, nella gestione delle risorse pubbliche ottenute dalle Associazioni che presiedeva (“Premio Grinzane Cavour” e “Antenna Culturale Europea”) o delle Associazioni delle quali aveva, di fatto, sostanzialmente il controllo (“Civiltà dei Territori 50 Letterari” e “Studi Iberici”). 1. – Vicenda dell’acquisto della sede operativa dell’Associazione “Premio Grinzane” in Torino, via Montebello n. 21 (imputazione di malversazione ed appropriazione indebita in continuazione, v. citazione, cap. I, par. 2, lett. A, n. 1). Nell’atto introduttivo del giudizio parte pubblica espone che il signor SORIA Giuliano ha acquistato come persona fisica una porzione d’immobile in Torino, Via Montebello n. 21 e che, tuttavia, è stato corrisposto parte del prezzo tramite disponibilità finanziarie dell’Associazione “Premio Grinzane”. Più in particolare, il 20.05.2005 l’Associazione “Premio Grinzane” ha acquistato dalla Brunilde S.p.A. un immobile sito in Torino, Corso Svizzera n. 123 – 125 (all. n. 2 rel. G.d.F.), destinato a sede operativa della stessa Associazione. Il prezzo d’acquisto, convenuto in € 2.004.000, è stato corrisposto dall’Associazione grazie ad un contributo a fondo perduto concesso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ai sensi e per gli effetti della legge 16.10.2003, n. 291. La L. 291/2003, concernente “Disposizioni in materia di intervanti per i beni e le attività culturali lo sport, l’università e la ricerca e costituzione di società per lo sviluppo dell’ arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUSS S.p.a.”, ha previsto risorse finanziarie da erogare nei confronti di specifici beneficiari, ponendo stringenti vincoli di destinazione (v. all. 51 n. 3 rel. G.d.F.). In particolare, il punto 24 delle tabella “A” di cui all’art. 1, co. 1, della citata legge ha previsto un contributo di € 2.000.000 all’Associazione “Premio Grinzane”, da erogarsi negli anni finanziari dal 2003 al 2005, con vincolo di destinazione legato “all’acquisto, la ristrutturazione o l’adeguamento della sede”. Desume parte pubblica che il contributo in oggetto risultava, di conseguenza, finalizzato ad uno scopo riconosciuto ex lege come di pubblico interesse, da attuarsi direttamente da parte del soggetto privato percettore. Il Pubblico Ministero, attraverso la documentazione prodotta (all. n. 4 rel. G.d.F.), dimostra che il contributo è stato versato all’Associazione tramite bonifici bancari, in tre tranches, ed esattamente: - € 750.000 il 16.12.2004; - € 500.000 il 01.03.2005; - € 750.000 il 08.07.2005. Successivamente, secondo la ricostruzione operata dall’Ufficio inquirente contabile, il C.d.A. dell’ Associazione “Premio Grinzane”, con verbale redatto il 26.09.2006 (all. n. 5 rel. G.d.F.) nel quale viene dato conto delle modalità di reperimento delle provviste finanziarie occorrenti per il perfezionamento dell’operazione immobiliare, ha autorizzato il legale rappresentante dell’Associazione Giuliano SORIA all’acquisto delle unità immobiliari ubicate in Torino, Via Montebello 52 n. 21, censite al catasto fabbricati come segue: - foglio 1248, particella 214 subalterni nn. 60,61,133,146,132,142 e 97; - foglio 1248, particella 214 subalterni nn. 42,43,121,124,125,126,127 e 128. L’unità immobiliare è stata acquistata per essere utilizzata come sede operativa dell’Associazione, che ha di fatto mantenuto la propria sede legale in Costigliole d’Asti, presso il Castello di Rorà. Nello stesso C.d.A. sono state indicate le modalità di reperimento delle provviste finanziarie necessarie alla realizzazione dell’operazione immobiliare, autorizzando il legale rappresentante a: - stipulare con UNICREDIT BANCA D’IMPRESA S.p.A. un’apertura di credito per l’importo di € 2.500.000 e un mutuo ipotecario di € 1.500.000; - concedere mandato irrevocabile a UNICREDIT BANCA D’IMPRESA per l’iscrizione di un’eventuale ipoteca sull’immobile sito in Torino, Corso Svizzera n. 123 – 125, precedente sede operativa dell’Associazione; - utilizzare la disponibilità finanziaria ottenuta con la futura alienazione dell’immobile di C.so Svizzera, per l’estinzione dell’apertura di credito, eventualmente concessa dall’istituto di credito. In data 28.09.2006, il legale rappresentante dell’Associazione “Premio Grinzane” Giuliano SORIA ha quindi stipulato con le sigg.re 53 Annarella e Fabrizia CASANA i seguenti atti di compravendita a rogito notaio MAROCCO (all. n. 6 rel. G.d.F.): - rep. n. 142811/62816, relativo all’acquisto di parte di un immobile sito in Via Montebello n. 21, censito al catasto fabbricati del Comune di Torino al foglio 1248 n. 214 subb. 60; 61; 133; 146; 142; 97, per un valore dichiarato di € 1.318.000; - rep. n. 142812/62817, relativo all’acquisto di parte di un immobile sito in Via Montebello n. 21, censito al catasto fabbricati del comune di Torino al foglio 1248 n. 214 sub: 124; 125; 43; 121; 42;127;128; 126 valore dichiarato di € 2.494.000; per un ammontare complessivo, rilevato in atti, di € 3.812.000. In pari data, Giuliano SORIA, agendo personalmente e non in veste di legale rappresentante dell’ Associazione “Premio Grinzane” (all. n. 7 rel. G.d.F.), ha stipulato con le predette sigg.re CASANA, sempre a rogito notaio MAROCCO, l’atto di compravendita rep. n. 142815/62820, relativo all’acquisto di parte di un immobile sito in Via Montebello n. 21, censito al catasto fabbricati del comune di Torino al foglio 1248 n. 214 subb. 48,115, 140 e 136, valore dichiarato di € 720.000. Le risorse finanziarie, necessarie all’acquisto della sede operativa di Via Montebello n. 21 dell’Associazione “Premio Grinzane”, risultano ricavate: - per l’importo di € 1.500.000, tramite la stipula di un contratto 54 di mutuo ipotecario tra l’Associazione stessa e UNICREDIT BANCA S.p.A., stilato il 28.09.2006 dal notaio MAROCCO con atto n. 62818 al repertorio 142813 (all. n. 8 rel. G.d.F.); - per l’importo di € 2.312.000 tramite l’apertura di una “linea di credito”, sulla normale operatività del conto corrente intestato alla Associazione “Premio Grinzane” (all. n. 9). Con la tabella (v., infra) l’Ufficio inquirente contabile documenta la sopravvalutazione del corrispettivo imputato in atti agli immobili acquistati dalla Associazione: Importi in euro. numero acquirente di valore valore Differenza repertorio dichiarato risultante da tra i due dell’atto in atto perizia valori 142811/62816 1.318.000 1.078.872,40 239.127,60 142812/62817 2.494.000 1.930.727,60 563.272,40 142815/62820 720.000 1.522.400,80 - 802.400,80 4.532.000,80 - 0,80 Associazione “Premio Grinzane” Associazione “Premio Grinzane” SORIA Totali 4.532.000 55 Conclude parte pubblica che detta sopravvalutazione sia da correlare alla sottovalutazione del corrispettivo per l’acquisto del proprio immobile, effettuato dal SORIA Giuliano a titolo personale. Tutto ciò premesso, ritiene la Sezione che l’incongruenza tra il corrispettivo per mq. di superficie pagato per gli immobili acquistati dall’Associazione “Premio Grinzane”(euro 1.318.000 ed euro 2.494.000) e quello relativo all’immobile acquistato personalmente da Giuliano SORIA (euro 720.000) trovi ampi conferme nelle risultanze degli elementi istruttori versati agli atti, in primis, la deposizione SERLENGA e la consulenza immobiliare del dott. Marco BIANCHIN. Come si evince dalla ricostruzione in fatto e diritto sul punto da parte del Tribunale penale di Torino (v., sent. n. 1467/2013): “…si contesta all'imputato Giuliano Soria di aver distratto la somma di circa € 800.000, avendola utilizzata per acquistare la propria abitazione privata sita in Torino, via Montebello 21. L'imputazione riguarda i tre atti di compravendita, tutti relativi all'immobile di Torino, Via Montebello n.21, rogati il 28 settembre 2006 (cfr. doc. punti 5 e 6 del volume 1 delle produzioni 30.1.2012) acquistati uno da Giuliano Soria in proprio come persona fisica (trattandosi della sua abitazione. privata.), gli altri due dallo stesso Giuliano Soria, quale legale rappresentante dell'APGC. Il dato di partenza è offerto da una palese sproporzione, ad esclusivo vantaggio del Soria, del rispettivo costo di acquisto delle tre 56 unità immobiliari compravendute nello stesso giorno. Invero, a fronte di una superficie totale acquistata con i tre atti di circa 1900 metri quadri e di un prezzo complessivo pari ad € 4.532.000, l'immobile personale del Soria, avente una superficie di circa 500 rn.q. risultava pagato "soltanto" 720.000,00 (prezzo di vendita degli altri due atti: € 1.318.000 ed € 2.494.000), ovvero solo € 1.440 al metro quadro. Quello stesso immobile, tenendo conto di un prezzo medio al metro quadro (circa 2300 ottenuto semplicemente suddividendo il costo totale per i metri quadri complessivi oggetto della compravendita), avrebbe dovuto avere un prezzo decisamente superiore al milione di euro. La consulenza immobiliare, svolta su incarico del PM dal dott. Marco Bianchin, ha confermato la netta sproporzione del costo dei tre immobili compravenduti contestualmente in data 28 settembre 2006. Segnatamente, il consulente ha indicato una differenza di circa € 800.000,00 in meno sul prezzo pagato per l'immobile personale, sottraendo il costo effettivamente affrontato (€ 720.000) al prezzo reale dell'immobile (determinato in circa € 1.522.400). Il Bianchin ha chiarito di essere partito dai valori indicati nei tre atti di acquisto e di avere proceduto alla ripartizione del prezzo di vendita complessivo indicato negli atti (€ 4.532.000) in funzione del rispettivo valore dell'unità immobiliare, determinato sulla base delle caratteristiche delle unità immobiliari oggetto dell'acquisto. 57 Sulla medesima vicenda e sul precedente acquisto dell'immobile di Corso Svizzera da parte dell'APGC, ha riferito anche Serlenga Domenico (v. verbale udienza del 10.10.2011). Questi ha chiarito che il primo immobile era stato acquistato dall'APGC, con preliminare stipulato nel dicembre 2004 ed atto rogato il 25.5.2005, al fine di utilizzare un contributo a fondo perduto di 2 milioni di euro, concesso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, per l'acquisto della sede dell'associazione. L'immobile di Corso Svizzera non era mai stato utilizzato. Il Serlenga ha confermato le dichiarazioni del Benazzo sulla circostanza che la "ripartizione l'aveva decisa, voluta, stabilita e concordata esclusivamente Soria". In particolare il Soria gli aveva dato disposizioni dicendo: "Guardi, io devo pagare 720 mila euro, l'associazione deve pagare questi importi, contatti le banche per avere dei finanziamenti". L'imputato aveva con lui anche cercato di giustificare tale riparto affermando: "No, perché questi quando io li ho presi in affitto erano messi in maniera... ho speso un sacco di soldi per ristrutturarli e per fare dei lavori, quindi ho tirato fuori di tasca mia parecchi soldi, quindi adesso quelli..." ed aggiungendo "che poi alla fine quei locali del terzo piano lui li considerava una foresteria dell'associazione, e che nei suoi progetti era quello di... visto che mi diceva: 'Non sono sposato, non ho figli, non ho famiglia, ho solo mia madre ottantenne, quindi alla mia morte andrà tutto all'associazione". 58 A detta del Serlenga, "probabilmente perché immaginava che [egli avrebbe potuto] fare dei pensieri non... Pensieri tipo di una ripartizione non corretta dei valori relativi ai tre atti notarili". La Sezione, in piena condivisione dell’impianto accusatorio, ed in particolare delle conclusioni del CT del PM penale, secondo cui i corrispettivi indicati negli atti di compravendita erano palesemente incongrui rispetto ai valori di mercato nel periodo in questione – di modo che il valore attribuito ai singoli immobili al rogito notarile ha consentito a SORIA Giuliano di spalmare parte del prezzo reale dell’immobile acquistato a titolo personale su quelli acquistati in nome e per conto dell’Associazione “Premio Grinzane”, che di fatto sono risultati sopravvalutati - rileva che simile sopravvalutazione era ben nota allo stesso SORIA, per il quale le unità immobiliari da lui acquistate a titolo personale erano da “intendersi come foresteria e al servizio dell’Associazione”(v., relazione del CT del PM, all. n. 11 rel. G.d.F.). In effetti, secondo le risultanze di causa, neppure lo stesso imputato Giuliano SORIA ha potuto negare di “…avere agito nella piena consapevolezza del maggior valore della porzione dell'immobile acquistata in proprio”. In relazione all'acquisto dell'appartamento del terzo piano di via Montebello Giuliano Soria dichiara “Ammetto i fatti ... che vanno però spiegati nel senso che a mio modo di vedere l'alloggio del terzo piano 59 era una sorta di foresteria rispetto all'associazione ... Ammetto che io mi resi conto che il valore di 720.000 euro per l'appartamento del terzo piano in realtà era inferiore al valore complessivo delle altre unità. ... il mio errore era quello che non c'era più confine tra pubblico e privato. L'errore è-stato-non-distinguere. Per me il Premio era come un figlio”. Ad avviso della Sezione, pertanto, il signor SORIA Giuliano, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione “Premio Grinzane”, ha distratto l’importo di € 802.400, di provenienza pubblica, utilizzandolo per fini personali. Detta distrazione ha cagionato un depauperamento delle risorse pubbliche, con corrispondente danno erariale subito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 1. bis. Vicenda dell’acquisto della sede operativa dell’Associazione a Torino, via Montebello n. 21. Come emerge sub 1), in data 20.05.2005 l’Associazione “Premio Grinzane” ha acquistato un immobile in Torino, c.so Svizzera n. 123125 (all. n. 2), destinato ad essere utilizzato come sede operativa, servendosi di un contributo pubblico a fondo perduto erogato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi della L. 16.10.2003, n. 291, di € 2.000.000 (all. n. 3). L’anno successivo, il 26.09.2006, il C.d.A. dell’Associazione ha manifestato l’intenzione di mutare la sede operativa, autorizzando il presidente all’acquisto di una porzione di un immobile ubicato in 60 Torino, via Montebello n. 21, utilizzando fondi provenienti anche dall’alienazione dell’immobile sito in Torino, c.so Svizzera n. 123 -125. Con lettera prot. n. 06/3750PA del 18.07.2006, SORIA Giuliano ha chiesto al Ministero, come soggetto pubblico erogatore del contributo, l’autorizzazione all’alienazione della vecchia sede di c.so Svizzera per finanziare l’acquisto di una nuova e più prestigiosa sede di via Montebello n. 21 (all. n. 121). Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la nota n. 3313 del 6.09.2006, nel prendere atto dell’operazione in corso di realizzazione, conforme alla destinazione del contributo in precedenza erogato, ha ribadito all’Associazione che l’atto notarile relativo all’acquisto della sede di via Montebello n. 21 avrebbe dovuto comunque indicare la circostanza che le risorse finanziarie per l’operazione sarebbero state reperite anche attraverso l’alienazione di un immobile già acquisito con contributo statale (cfr. all. n. 122). Effettivamente, la compravendita a rogito notaio MAROCCO in data 28.09.2006 specifica che il prezzo di acquisto della sede di via Montebello n. 21 proviene da un mutuo e da un’apertura di credito concessi da UNICREDIT S.p.A., e che le somme così finanziate da UNICREDIT sarebbero state successivamente restituite alla banca mediante compensazione con il corrispettivo derivante dalla vendita dell’immobile di c.so Svizzera n. 123 – 125, già sede dell’Associazione così ottemperando a quanto richiesto dal Ministero per i Beni e le 61 Attività Culturali circa l’impiego del contributo erogato ai sensi della L. 291/2003. Tutto ciò premesso, espone parte pubblica che l’immobile di c.so Svizzera, acquisito con fondi pubblici, è stato poi alienato il 10.10.2008 con atto a rogito MORRONE alla ZOPPOLI & PULCHER S.p.A. (all. n. 123), ad un prezzo di vendita di € 2.010.000, pagato al “Grinzane” con le seguenti modalità: - 7 assegni circolari per l’importo di € 50.000 cadauno, per complessivi € 350.000; - 2 assegni circolari per l’importo complessivo di € 500.000; - estinzione per compensazione, per la restante parte, con un credito vantato dalla società acquirente per l’importo di € 1.160.000. La compensazione tra una parte del prezzo, pari ad € 1.160.000, e il contro-credito vantato dalla ZOPPOLI & PULCHER S.p.A. verso l’Associazione “Premio Grinzane”, si basa su due accordi, conclusi con due scritture private entrambe datate 18.07.2008 (all.ti n. 124 e n. 125), di risoluzione consensuale di due precedenti contratti d’appalto aventi ad oggetto la realizzazione di opere di restauro e risanamento conservativo per gli immobili ubicati in Costigliole d’Asti, e segnatamente: - in Via Serratrice n. 5, denominato “Palazzo Nebbiolo”, per un credito residuo di € 560.000; - in Piazza Vittorio Emanuele II n. 10, denominato “Castello di 62 Rorà” per un credito residuo € 600.000, sede legale del “Grinzane”. Gli assegni circolari con cui è stata pagata parte del prezzo sono stati versati il 18.07.2008, per € 350.000 (all. n. 126) ed il 13.10.2008, per € 500.000, sul conto corrente n. 1497026 del “Grinzane”, acceso presso la UNICREDIT – Ag. di Torino Centro (all. n. 127). In tal modo, la stessa UNICREDIT è rientrata dell’apertura di credito, per un corrispondente importo di € 850.000, concessa a valere sul medesimo conto corrente, per fornire all’Associazione parte della provvista con cui pagare l’acquisto della nuova sede di via Montebello n. 21. Secondo il P.M. contabile procedente il ricorso alla compensazione con contro-crediti vantati dalla acquirente ZOPPOLI & PULCHER S.p.A. verso l’Associazione “Premio Grinzane” in relazione ad altri rapporti, come mezzo per il pagamento di una porzione del prezzo di acquisto dell’immobile di c.so Svizzera da parte della stessa società compratrice, finisce, di fatto, con l’eludere il vincolo di destinazione all’acquisto della nuova sede del denaro ricavato dalla vendita della precedente sede di c.so Svizzera, come invece richiesto dal Ministero dei Beni Culturali nella nota n. 3313 del 6.09.2006. Parte pubblica, infatti, evidenzia che nel periodo tra l’acquisto dell’immobile di via Montebello, avvenuto a settembre 2006, e la vendita dell’immobile di c.so Svizzera, avvenuta nell’ottobre 2008, il “Grinzane” ha fatto eseguire dalla ZOPPOLI & PULCHER S.p.A una serie di lavori di ristrutturazione nel Castello di Rorà e nel Palazzo 63 Grinzane, entrambi ubicati in Costigliole d’Asti. Peraltro, il pagamento di detti lavori sarebbe risultato incerto al punto che il Presidente della società appaltatrice riferisce (v., verbale s.i.t. del 24 febbraio 2009) che, dopo varie e contrastate vicende, non vi era altra alternativa per la ZOPPOLI & PULCHER che acquisire l’immobile di c.so Svizzera per poter rientrare del credito maturato nei confronti dell’Associazione (cfr. all. n. 130). La destinazione del prezzo di € 2.010.000 ricavato dalla cessione dell’immobile di c.so Svizzera, già acquistato col contributo del Ministero dei Beni Culturali, è stato ricostruito dal Pm contabile come segue: - € 850.000, pagati mediante nove assegni circolari dall’acquirente ZOPPOLI & PULCHER, sono stati versati sul c/c della UNICREDIT, assistito da apertura di credito per un corrispondente importo, concessa per l’operazione di acquisto della nuova sede di via Montebello; - la residua somma di € 1.160.000 è stata compensata con due contro-crediti di corrispondente importo, derivanti dagli accordi conclusi con la compratrice ZOPPOLI & PULCHER in relazione a precedenti e distinti contratti di appalto per la ristrutturazione di altre sedi del “Grinzane”. Contesta l’Ufficio requirente contabile che il prezzo di € 2.010.000, ricavato dalla cessione dell’immobile di c.so Svizzera, e che sarebbe 64 dovuto servire per l’acquisto della nuova sede, in quanto contributo del Ministero dei Beni Culturali, era interamente vincolato nella destinazione all’acquisto della nuova sede, in conformità con quanto disposto dalla nota dello stesso Ministero prot. 3313 del 6.09.2006 e con le finalità della L. 291/2003, che aveva disposto ab origine l’erogazione del contributo pubblico per la primitiva sede di c.so Svizzera. Ritiene la Sezione che l'azione promossa tragga origine dagli accertamenti condotti dagli inquirenti da cui si desume un illecita utilizzazione di contributi pubblici, che, ai fini dell'azione di responsabilità amministrativa non presuppongono necessariamente una frode penalmente rilevante, essendo idoneo a configurare la responsabilità anche il cattivo e distorto uso amministrativo. E nel caso in esame le circostanze, che attestano tale uso distorto, emergono con evidenza, a giudizio della Sezione, dal fatto che, essendo, di fatto, stato eluso l’obiettivo perseguito dalla L. 291/2003, di finanziare interventi per l’acquisto, la ristrutturazione o l’adeguamento strutturale della sede principale dell’Associazione, si è finito per finanziare aliud pro alio. E ciò è stato possibile anche a seguito del fatto che il “Grinzane”, anzichè utilizzare tutti i fondi della L. 291/2003 – nuovamente recuperati con la vendita della vecchia sede, per cui erano stati concessi – per dotarsi di una nuova sede legale, ha sostanzialmente distribuito la somma ricevuta per l’esecuzione di interventi su diversi 65 immobili di cui ha avuto, nel tempo, la disponibilità, destinando alla nuova sede di via Montebello € 850.000 e ad interventi di genere del tutto differente la restante parte del prezzo, equivalente ad € 1.160.000. Il rilievo che parte pubblica muove – la mancata sia pur parziale destinazione del finanziamento alle effettive finalità per cui era stato erogato – è condiviso dalla Sezione. Ai fini della sussistenza di un danno erariale, ciò che rileva è che il soggetto percettore di denaro pubblico abbia inciso negativamente, con le sue scelte, sul modo di essere del programma imposto dalla P.A. alla cui realizzazione egli era chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo; e che l’incidenza negativa fosse tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite con l’erogazione del contributo stesso, con danno per l'Ente concedente anche sotto il mero profilo della sottrazione ad altri soggetti del contributo, del beneficio o del finanziamento, così come concretizzato ed approvato dall’Ente pubblico. Ritiene, in definitiva, questo giudice che, laddove ricorra, come nella specie, una fattispecie di impiego di fondi a destinazione vincolata, il fruitore o destinatario del contributo diventi il terminale di una attività di gestione di fondi pubblici, e come tale ben può dirsi, che venga a porsi come soggetto agente nell'interesse della Pubblica Amministrazione, oltre che di sé stesso. 66 Sotto il primo profilo, egli viene ad assumere l'obbligo di realizzare l'obiettivo fissato dalla legge o dall'atto di concessione. Di conseguenza, risponde in sede amministrativa dell'uso difforme dei fondi ed anche, se del caso, dell'alterazione dei presupposti su cui è stato fondato il finanziamento nonchè dei diversi rapporti quantitativi o di valore tra i lavori eseguiti o l'attività posta in essere e l'ammontare del contributo. In definitiva, ad avviso del Collegio, deve riconoscersi e statuirsi nella vicenda in esame una (parziale) distrazione dei fondi pubblici, già concessi dal Ministero dei Beni Culturali ex lege 291/2003, per un importo di € 1.160.000, con conseguente danno erariale di pari valore in danno della corrispondente Amministrazione erariale. 1.ter. L’esame della cassa anticipi da rendicontare. Nell’ambito della delega conferita dalla Procura contabile, la p.g. delegata ha compiuto ulteriori verifiche sulla contabilità del “Premio Grinzane”, al fine di accertare se alcuni aspetti della gestione del suo presidente Giuliano SORIA fossero effettivamente funzionali alla realizzazione delle attività istituzionali dell’Associazione, o potessero integrare la sussistenza di danni erariali. La p.g. delegata ha esaminato il conto intestato “Cassa anticipi da rendicontare” (cod. n. 581.5), allocato nell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio (all. n. 131). Il conto in esame accoglie gli anticipi di natura finanziaria erogati 67 dall’associazione al Presidente Giuliano SORIA, rendicontati con cadenza periodica, per mezzo di consuntivi di spesa dallo stesso sottoscritti (all. n. 132). I giustificativi prodotti hanno consentito di appurare che, alla presentazione del rendiconto, l’associazione ha effettuato una sorta di conguaglio, riconoscendo eventuali ulteriori somme da corrispondere al SORIA Giuliano, sulla base delle spese che lo stesso ha dichiarato di aver sostenuto. Ciò premesso, secondo il PM contabile, a fronte dei rendiconti presentati a giustificazione degli anticipi ottenuti, il presidente dell’Associazione non ha mai prodotto documenti fiscalmente idonei a comprovare l’inerenza e l’effettività delle spese asseritamente sostenute, né di quelle indicate a copertura degli anticipi, né delle ulteriori indicate in sede di presentazione dei propri rendiconti. Le spese rendicontate e rimborsate al presidente SORIA sono state imputate ai seguenti sottoconti: - Conto n. 743.1 Ristoranti istituzionali - Conto n. 744.1 Alberghi istituzionali - Conto n. 769.1 Vari funzionamento segreteria - Conto n. 749.1 Viaggi istituzionali - Conto n. 748.2 Benzina per autovetture - Conto n. 748.3 Servizi vari – giornali – libri – riviste - Il riscontro eseguito sui conti citati ha permesso di constatare che: 68 a) i conti di mastro nn. 743.1; 744.1; 749.1, rispettivamente intestati ”Ristoranti istituzionali”; “Alberghi istituzionali”; “Viaggi istituzionali” (all.ti nn. 133, 134 e 135), oltre ad accogliere i rendiconti presentati da SORIA Giuliano nella veste di presidente dell’Associazione per gli anticipi ricevuti, contengono anche costi diversi non documentati, non riconducibili ad alcuna delle manifestazioni organizzate e, quindi, anche questi privi dei requisiti di inerenza ed effettività. L’Ufficio inquirente ha riepilogato (v., infra, prospetto), distinte per anno, le spese imputate ai conti in esame, da ritenersi indebitamente rendicontate: esercizio conto n. 743.1 conto n. 744.1 conto n. 749.1 totale “Ristoranti “Alberghi “Viaggi istituzionali” istituzionali” istituzionali” 2004 29.955,51 15.609,10 40.646,86 86.211,47 2005 24.918,43 30.594,74 57.824,83 113.338,00 2006 25.464,76 28.121,62 65.560,68 199.549,47 2007 31.009,38 33.387,92 84.017,67 148.414,97 2008 31.987,33 33.151,34 75.570,34 140.709,01 2009 38.545,05 24.962,05 69.163,55 289.123,98 181.880,46 165.826,77 392.783,93 740.491,16 contabile Totali generale b) il conto di mastro 769.1 intestato “Vari funzionamento 69 segreteria” (all. n. 136) accoglie le eccedenze sugli anticipi corrisposti al presidente che, nonostante i tentativi di classificazione, non hanno trovato allocazione contabile nei sottoconti in precedenza analizzati. In altri termini, sul totale delle anticipazioni corrisposte a SORIA Giuliano, tutte le spese che, nella disamina effettuata dal personale amministrativo dell’associazione non sono state imputate ad una determinata voce di costo vengono, per differenza, rilevate utilizzando il conto in esame, che finisce per accogliere spese ancora più genericamente sostenute, quindi a maggior ragione prive dei requisiti fondamentali di inerenza ed effettività. Nel prospetto che segue sono riepilogate, distinte per anno, le spese imputate al conto in esame, da ritenersi indebitamente rendicontate: esercizio contabile conto 769.1 “Vari funzionamento segreteria” 2004 32.194,15 2005 27.625,12 2006 33.515,12 2007 19.924,55 2008 17.549,68 2009 46.104,08 Totali 176.912,7 c) il conto di mastro n. 748.2, intestato: “Benzina per 70 autovetture” (allegato n. 137) ed il conto di mastro n. 748.3 (allegato n. 138), intestato: “Servizi vari – giornali – libri – riviste“ accolgono tutte le spese asseritamene sostenute dall’Associazione “Premio Grinzane”, per l’acquisizione di beni e di servizi legati all’utilizzo di autoveicoli e all’acquisto di giornali, riviste e libri. Diversamente da quanto rilevato per i conti esaminati in precedenza, queste tipologie di spese non sono state suddivise con riguardo alle manifestazioni realizzate, ma vengono imputate a tali conti spese sostenute nell’ambito di tutti i premi letterari. Inoltre, anche questi conti accolgono voci di costo originate dai più volte citati “Rendiconti” delle spese che SORIA Giuliano, unilateralmente, dichiarava di aver sostenuto. Questi importi sono stati riepilogati in due prospetti di dettaglio, agli all.ti n. 139 e n. 140 della rel. G.d.F., mentre il prospetto che segue evidenzia, distinte per anno, le spese imputate ai conti in esame, che si intendono indebitamente rendicontate in quanto carenti dei requisiti di inerenza ed effettività: esercizio contabile conto 748.2 “Benzina conto 748.3 per “Giornali, libri e Autovetture“ riviste” totale generale 2004 6.171,50 436,62 6.608,12 2005 7.620,41 1.004,50 8.624,91 71 2006 8.692,82 735,70 9.428,52 2007 7.322,50 740,41 8.062,91 2008 7.509,50 1.553,45 9.062,95 2009 7.593,73 1.610,03 9.203,76 Totali 44.910,46 6.080,71 50.991,17 Rileva la Sezione che la condotta del convenuto si connota per inescusabile negligenza e trascuratezza nella gestione delle risorse pubbliche assegnate. Ciò appare particolarmente riprovevole ogni volta che chi riveste ruoli di responsabilità agisca con comportamenti non improntati a massimo rigore e osservanza della disciplina della spesa e all’impiego appropriato e oculato delle risorse finanziarie destinate al perseguimento di finalità pubbliche, evitando ogni forma di uso improprio, ingiustificato, non funzionale alle finalità istituzionali e, dunque, illecito del denaro pubblico. Al di là delle norme specifiche, costituisce del resto nozione generale, oltre che regola logica, quella secondo la quale chiunque chieda un rimborso per motivi istituzionali debba dare dimostrazione che la spesa è stata effettuata per esigenze di servizio. Costante, sul punto, l’insegnamento della giurisprudenza contabile, secondo cui “Costituisce danno erariale la spesa sostenuta da un ente pubblico quando essa, al di là dei casi in cui sia disposta in violazione di un espresso divieto di legge o regolamento, non possa considerarsi … pertinente al perseguimento 72 dei suoi fini istituzionali o che rispetto a questi risulti manifestamente e macroscopicamente non coerente e non adeguata” (Corte dei conti, Sez. Sardegna, n. 253/2008). In tal senso, anche di recente, la giurisprudenza di questa stessa Sezione (v., sent. n. 89/2014), secondo cui “…pur in assenza di specifiche disposizioni legislative che fissino i parametri e i presupposti di legittimità delle spese di rappresentanza del settore pubblico, la giurisprudenza consolidata ne ha chiarito i relativi connotati: tali spese sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio dell’ente all’esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali e ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di manifestazione di ossequio e di considerazione che l’ente realizza a tale scopo, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti estranei, anch’essi dotati di rappresentatività… si deve escludere, conseguentemente, che le spese di rappresentanza possano avere luogo nell’ambito di normali rapporti istituzionali e di servizio, ovvero nei confronti di soggetti esterni privi del requisito della rappresentatività degli enti ed organismi cui appartengono”. Ai fini della valutazione della condotta del convenuto deve rilevarsi come la giurisprudenza della Corte dei conti offrisse, già all’epoca dei fatti, indicazioni chiare su cosa dovesse intendersi per “spesa di rappresentanza ” e su quali fossero le condizioni in presenza delle quali poteva ritenersi lecito l’utilizzo del denaro pubblico nel 73 perseguimento di finalità di rappresentanza istituzionale. Costituiva, in particolare, un dato pacificamente acquisito, da ritenersi conosciuto da chi - come l’odierno convenuto - operava in ambiti istituzionali di assoluta rilevanza, che le predette spese, per essere giustificate, dovevano essere correlate a situazioni connotate da eccezionalità, aventi la funzione di promuovere all’esterno l’immagine dell’organismo interessato, ed era altresì risaputo che tali presupposti non potevano ravvisarsi nell’ambito di normali occasioni di incontro con soggetti non rappresentativi degli Enti o delle Istituzioni di riferimento (C.d.C., Sez. Friuli Venezia Giulia n. 216/2010). Era altrettanto noto che la giurisprudenza della Corte dei conti considerasse fonte di inammissibile sperpero di denaro pubblico e, dunque, di responsabilità per danno erariale, le spese effettuate per omaggi e pranzi offerti dall’ Amministrazione ai propri dipendenti, gli incontri conviviali non occasionati da manifestazioni ufficiali ovvero quelli afferenti ai “normali rapporti istituzionali”, gli esborsi sostenuti in favore di soggetti non rappresentativi degli organi di appartenenza, le erogazioni liberali disposte in favore di associazioni (cfr., tra le innumerevoli sentenze della Corte dei conti in materia di spese di rappresentanza , C.d.C, Sez. I App. n. 489/2013; Sez. Friuli Venezia Giulia n. 216/2010; id. Sez. Umbria n. 178/2004; id. Sez. II App. n. 106/2002; id. Sez. III App. n. 158/2000; id. Sez. Basilicata n. 129/2000). Da ultimo, si ritiene che il convenuto non potesse ignorare - 74 trattandosi di principio giurisprudenziale conforme a regole contabili di immediata percezione - che la spesa di rappresentanza non poteva prescindere da un’adeguata esternazione delle relative circostanze giustificative oltre che da una dimostrazione documentale degli aspetti soggettivi, temporali e modali della stessa, idonea a consentire una valutazione della rispondenza dell’esborso ai fini pubblici, non essendo sufficiente una mera esposizione della spesa in forma generica o globale (cfr. C.d.C., Sez. Veneto n. 456/1996) e, tanto meno, come al contrario, acclarato nella fattispecie, una semplice richiesta di rimborso presentata dall’interessato. A tal proposito, non sembra inutile rilevare che il criterio dell’ “inerenza” della spesa dei gruppi consiliari alle funzioni istituzionali loro assegnate, di cui va sottolineata la valenza quale imprescindibile parametro di valutazione della liceità dell’attività di gestione del denaro pubblico - sia stato confermato nella sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale, anche nell’ambito delle attività demandate alla Corte dei conti in sede di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari ex art. 1 del D.L. n. 174/2012. Ciò in conformità di quanto sostenuto dalla giurisprudenza contabile, in base alla quale le “spese di rappresentanza disposte in occasione di cerimonie, ricorrenze civili e religiose, riunioni con funzionari regionali, personalità politiche di alto livello, tecnici e consulenti…non possono non costituire danno per le finanze dell’ente locale se sfornite di titoli giustificativi 75 (atteso che non possono essere considerati tali delle mere dichiarazioni postume) e sostenute senza previo impegno…” (Corte dei conti, III Sez. App., n. 750/2010). Le stesse spese di trasporto concernenti acquisto di carburante, con relative richieste di rimborsi, risultano prive dei necessari giustificativi comprovanti la ricollegabilità delle spese ad attività d’ufficio. Come puntualmente contestato dall’Ufficio requirente nell’ambito dell’atto di citazione, la totale assenza di documentazione allegata dal convenuto, ai fini di conseguire il rimborso, non consente di individuare quando il mezzo proprio è stato utilizzato dal convenuto per scopi istituzionali. Come evidenziato da parte pubblica, per le voci di spesa sopra indicate non risultano sussistenti le condizioni che ne legittimano l'erogazione né dalla documentazione allegata – del tutto insussistente - né da alcun obiettivo riscontro. In relazione alle singole spese “di trasporto”, in ordine alle quali la Procura, sulla base delle risultanze della indagine delegata, ha domandato la condanna al risarcimento del danno, appare pacifico che le stesse risultino prive di adeguata rendicontazione, idonea a comprovare la regolarità delle stesse e la sua connessione con l’attività di servizio. In effetti, difetta ogni indicazione in ordine alle missioni per le quali dovrebbe ritenersi giustificabile il ricorso da parte del signor Giuliano SORIA a mezzi straordinari quali l’auto personale, ovvero la ripetuta 76 necessità di acquisto di carburante per il proprio mezzo. La giurisprudenza contabile ha ritenuto integrati gli estremi dell’illecito contabile con riferimento a spese di “trasporto” risultanti prive di documentazione attestante la certa riferibilità ad attività di servizio affermando che “Non può parimenti essere riconosciuta come utilmente acquistata, per la complessiva spesa di… (come da prospetto della G.F. e relative “schede”), la considerevole quantità di carburante per autotrazione, con molteplici rifornimenti effettuati nel corso di circa due anni … in quanto essi non sono documentati in modo idoneo a dimostrarne la corrispondenza a legittime esigenze di istituto; e ciò dicasi … per tutti gli altri importi, fino a concorrenza dell'anzidetta complessiva somma, risultanti soltanto da annotazione su schede intestate alla Scuola, ove data e importo pagato per l'eseguito rifornimento appaiono confermati esclusivamente da un timbro apposto dalla ditta fornitrice, senza riferimento alcuno alla targa dell'autovettura ed al documento di viaggio che consentano l'accertamento della località di destinazione, dello scopo ed in generale della pertinenza dell'acquisto di carburante a servizi svolti nell'interesse dell'ente” (Corte dei conti, Sez. giurisdizionale per la Regione Sardegna, n. 253/2008;id., Sez. Piemonte, sent. n. 172 del 2012). Per tutti i motivi che precedono, la Sezione giudica meritevole di accoglimento la domanda formalizzata sul punto da parte pubblica. 1.quater le erogazioni liberali Dall’esame della documentazione custodita presso la sede operativa 77 del “Grinzane”, la p.g. delegata dalla Procura contabile ha riscontrato l’erogazione di somme di denaro a titolo di liberalità nei confronti di Associazioni ed Enti di natura sia pubblica sia privata, aventi finalità artistico culturali, con cui sviluppare sinergie per consentire all’associazione di promuovere la propria attività istituzionale in altri contesti. Alcune di queste erogazioni sono state corrisposte a favore dell’Associazione “Studi Iberici” e della “Le Terre del Frè”, che, come emerso dalle indagini penali, sono state utilizzate da SORIA Giuliano per ottenere finanziamenti di natura pubblica, poi distratti per fini personali. In effetti, secondo tesi di parte pubblica, le indagini della Procura di Torino hanno confermato che l’Associazione “Studi Iberici” era una scatola vuota, di fatto utilizzata dal SORIA Giuliano per ricevere contributi regionali deliberati dal fratello Angelo. Le erogazioni liberali effettuate nel tempo dal “Grinzane” a favore della predetta associazione (v., all. n. 141) non hanno alcuna coerenza con le attività istituzionali svolte all’Associazione stessa, neppure se contestualizzate come atti meramente gratuiti finalizzati a dotare l’Associazione “Studi Iberici” di autonomia finanziaria. Ritiene, pertanto, il PM contabile che tali liberalità abbiano in realtà avuto finalità distrattive, e siano avvenute al solo fine di giustificare formalmente denaro in uscita dall’Associazione “Premio Grinzane” 78 per poterne liberamente disporre, attesa la sostanziale dipendenza dell’Associazione “Studi Iberici” dal signor SORIA Giuliano. Anche relativamente alle erogazioni liberali effettuate dal “Grinzane” a favore della “Le Terre del Frè”, il P.M. ritiene che tale società a r.l., nella disponibilità del signor Carmelo PEZZINO, è stata utilizzata per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di generare provviste finanziarie usate, poi, dal Giuliano SORIA per fini personali. In relazione alle erogazioni liberali in discorso la Procura contabile fa riferimento alle dichiarazioni rese dal PEZZINO nel corso dell’interrogatorio del 19.03.2009 dinanzi ai P.M. di Torino, (all. n. 29). Sulla base dei detti indizi la Procura contabile conclude che le erogazioni effettuate a favore dei predetti soggetti siano prive di qualunque logica nell’ambito delle attività istituzionali del “Grinzane”, ma si giustifichino solo come ipotesi distrattive di denaro dai fondi dell’Associazione “Premio Grinzane” per assicurare al SORIA Giuliano maggiori e più ampie disponibilità di denaro, attraverso lo schermo delle società del PEZZINO Carmelo e della Associazione “Studi Iberici”. Il complesso delle dazioni liberali ai due soggetti in questione sono riassunti nel prospetto che segue: esercizio erogazioni liberali 79 totale contabile Associazion Le terre del fre’ generale e studi iberici 2004 17.000 - 17.000 2005 11.000 18.000 29.000 2006 8.000 - 2007 10.000 25.000 35.000 2008 5.000 25.000 30.000 Totali 51.000 68.000 119.000 8.000 Ciò premesso, osserva il Collegio come non risultino addotte dal convenuto Giuliano SORIA ragioni plausibili a giustificazione delle ingenti rimesse di denaro dal “Grinzane” all’Associazione Studi Iberici, e, pertanto, come non appaia alcun elemento idoneo a dimostrare un effettivo collegamento con le attività istituzionali di quest’ultima. In realtà, sulla base di quanto risultante agli atti di causa, non si possono evincere nemmeno gli elementi minimi (indicazione di tempi, modi e persone coinvolte nelle attività) che possano far ricondurre le erogazioni nel novero delle “spese di rappresentanza ”. In merito a dette voci non può che evidenziarsi l’assoluta carenza di elementi giustificativi idonei a dimostrarne la correttezza. Tale accertata carenza, unitamente alla documentata circostanza cui la Procura contabile fa riferimento – segnatamente, le dichiarazioni rese dal PEZZINO nel corso dell’interrogatorio del 19.03.2009 dinanzi ai 80 P.M. di Torino, (all. n. 29) – inducono a ritenere che tali “liberalità” abbiano in realtà avuto finalità distrattiva, e siano avvenute al solo fine di giustificare formalmente denaro in uscita dall’Associazione “Premio Grinzane” per consentire al signor Giuliano SORIA di liberamente disporne, attesa la sostanziale dipendenza dell’Associazione “Studi Iberici” dal medesimo signor SORIA Giuliano. Conclusioni su vicende sub 1.ter ed 1. quater Nella tabella che segue parte pubblica riassume le somme dei bilanci del “Grinzane” per “Cassa Anticipi da rendicontare” e per “Erogazioni Liberali”, somme che, secondo tesi di parte, vanno ritenute indebitamente consuntivate in quanto carenti dei requisiti di inerenza e/o effettività: conto di mastro Intestazione importo Conto n. 743.1 Ristoranti istituzionali 181.880,46 Conto n. 744.1 Alberghi istituzionali 165.826,77 Conto n. 769.1 Vari 176.912,70 funzionamento segreteria Conto n. 749.1 Viaggi istituzionali Conto n. 748.2 Benzina per autovetture Conto n. 748.3 Servizi vari – giornali – 392.783,93 44.910,46 6.080,71 libri – riviste Conto n. 748.1 Liberalità 81 119.000 Totale 1.087.395,03 In conclusione, la Procura contabile richiede una pronuncia di condanna dell’Associazione Premio Grinzane Cavour, a titolo di dolo attraverso il suo legale rappresentante Giuliano SORIA nonché del medesimo signor Giuliano SORIA, nella sua qualità di presidente dell’Associazione, per la somma complessiva di euro 2.029.916,02, sommatoria delle somme di euro 1.160.000 e di euro 869.916,02 (4/5 di euro 1.087.395,03) in favore della Regione Piemonte e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Enti pubblici conferenti il denaro affluito sui conti sui quali sono state operate le distrazioni di fondi e con presunzione di pari quote (ciò in quanto non risulta possibile ricavare dalla contabilità del “Grinzane” l’esatta percentuale di riparto dei fondi pubblici, in relazione alla provenienza dall’una o dall’altra Amministrazione danneggiata). Rileva la Sezione che, sulla scorta delle risultanze delle indagini penali e di quelle emergenti dalle investigazioni contabili, possa, effettivamente, pervenirsi, con approssimazione, a determinare il rapporto tra i finanziamenti pubblici e quelli privati ottenuti dall’Associazione “Premio Grinzane”, che può essere fissato nella misura di 4/5. La circostanza che i conti in questione fossero alimentati nella misura di 4/5 con fondi di natura pubblica è stata, altresì, ritenuta accertata anche dal Giudicante penale, di cui si riporta un estratto della sentenza 82 (pp. 60-63, doc. 30): “il Premio Grinzane [ha] beneficiato nel periodo in esame (2004-2009) di ingenti contributi e finanziamenti erogati da numerosi Enti pubblici .... Non v’è dubbio alcuno, quindi, sulla provenienza da fonte pubblica dei predetti fondi, né sulla finalizzazione inequivoca degli stessi .... E’ in proposito, utile evidenziare che, attraverso l’esame delle movimentazioni in entrata, sono state verificate le modalità di alimentazione dei conti correnti su cui operava l’Associazione Premio Grinzane Cavour. Segnatamente, alcuni conti correnti (conto accrediti vari Regione Piemonte manutenzione Castello Rorà e conto oneri Museo del Territorio), sono risultati interamente alimentati con fondi pubblici provenienti dalla Regione Piemonte o dal Ministero dei Beni Culturali. Per gli ulteriori conti correnti [tra i quali figurano i conti di cui al presente capitolo] è stato, invece, accertato che nel periodo in esame la percentuale tra contributi pubblici e privati è stata pari a circa il 78% (“nel periodo dal 2004 al 2008 erano stati accreditati su questi sei conti correnti circa 24 milioni di euro di contributi… suddivisi per poco più di 19 milioni per contributi pubblici, e per quattro e rotti, quasi cinque contributi di natura privata.” (cfr. deposizione teste Albano Ferdinando, Luogotenente della GdF, sentito nel corso dell’udienza del 30.1.2011 ....). Gli importi prelevati dai primi due conti correnti, per i quali è certa la provenienza pubblica esclusiva, vengono, pertanto, considerati distintamente rispetto agli importi prelevati dai restanti conti correnti, per i quali le somme, 83 utilizzate per fini diversi da quelli per cui erano state concesse, sono da ritenersi solo percentualmente di provenienza pubblica ... risulta che i conti correnti del Premio Grinzane, su cui ha operato l’imputato Soria, sono stati costantemente alimentati per la maggior parte da fondi pubblici, cosicché le disponibilità giacenti su quei conti – a cui egli ha attinto per far fronte anche a spese non riconducibili agli scopi per cui risultavano erogate - sono sempre state, sebbene con percentuali variabili nel tempo, prevalentemente riferibili anche a denaro pubblico ottenuto grazie a contributi e finanziamenti finalizzati. In nessuna delle occasioni oggetto di contestazione, quindi, per far fronte alle rilevanti uscite per scopi diversi Giuliano Soria può avere utilizzato somme interamente private, cosicché si è certamente realizzato quello sviamento delle somme, con elusione del vincolo di destinazione dei finanziamenti erogati per specifiche finalità pubbliche, richiesto dall’art. 316 bis c.p. “ Di conseguenza, posto che i fondi, dai quali sono state tratte le somme per “Cassa Anticipi da rendicontare” e per “Erogazioni Liberali” di cui sopra - somme indebitamente consuntivate ed, in realtà, distratte all’Associazione - erano composti, per circa 1/5 da fondi conferiti da soggetti privati e per i restanti 4/5 da fondi pubblici conferiti da soggetti istituzionali a titolo di contributi all’attività del “Grinzane”, in particolare il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e la Regione Piemonte, il danno erariale in relazione alla distrazione delle somme attraverso la “Cassa Anticipi da rendicontare” e le “Erogazioni 84 Liberali” deve essere quantificato in € 869.916,02, pari ai 4/5 della somma di € 1.087.395,03. Dal momento che la contabilità del “Grinzane”, esaminata prima dalla p.g. delegata dagli inquirenti penali e poi da quelli contabili, è risultata non tenuta in modo tale da consentire un’esatta ricostruzione delle percentuali di spettanza di ciascun soggetto pubblico conferente il denaro, deve, in definitiva, ripartirsi il danno tra le predette Amministrazioni danneggiate – Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e Regione Piemonte - per eguali quote di ½. 2. – Vicenda della destinazione di finanziamenti pubblici ricevuti dall’Associazione “Premio Grinzane” per finalità di pubblico interesse per lavori nelle abitazioni private di SORIA Giuliano, ad Ospedaletti, a Parigi e a Torino, via Montebello n. 21, commissionati alle ditte individuali Cavaliere Giuseppe e Cavaliere Sabino (imputazione di malversazione ed appropriazione indebita in continuazione, v., citazione, cap. I, par. 2, lett. A, nn. 2 e 3). Espone la Procura contabile che SORIA Giuliano, nella sua qualità di presidente dell’Associazione “Premio Grinzane”, abbia distratto finanziamenti pubblici ricevuti dalla Associazione per finalità di pubblico interesse, destinandoli a fini personali, e precisamente al pagamento di lavori eseguiti dalle ditte individuali CAVALIERE Giuseppe e CAVALIERE Sabino presso le sue abitazioni di Torino, Parigi e Ospedaletti (IM) – lavori fatturati a carico dell’Associazione, 85 con causali ideologicamente diverse da quelle reali. Sulla scorta delle verificazioni effettuate nel corso delle indagini penali, la p.g. delegata dalla Procura contabile ha rilevato che le fatture emesse dalle ditte individuali CAVALIERE Giuseppe e CAVALIERE Sabino sono state contabilizzate dall’Associazione “Premio Grinzane” utilizzando i seguenti conti di bilancio: - conto n. 131.5 intestato “Fondo Manutenzione Castello Costigliole”, su cui sono stati rilevati costi per un imponibile di € 172.818,09 ed IVA per € 26.322,79; - conto n. 131.3 intestato “Fondi per Museo del Territorio”, su cui sono stati rilevati costi per un imponibile di € 25.000 ed IVA per € 2.500; - conto n. 231.3 intestato “Immobilizzazioni Fabbricato Palazzo Grinzane”, su cui sono stati rilevati costi per un imponibile di € 13.534,03 ed IVA per € 1.353,40; - conto n. 231.1 intestato “Immobilizzazioni Fabbricato Corso Svizzera”, su cui sono stati rilevati costi per un imponibile di € 9.941,19 ed IVA per € 994,12; - conto n. 429.10 intestato “Crediti Vari Regione Piemonte”, su cui sono stati rilevati costi per un imponibile di € 198.240 ed IVA per € 19.824,25, per un totale così analiticamente determinato in € 470.527,87 (all. n. 14). 86 Tutti i conti dell’Associazione in precedenza evidenziati registrano in entrata esclusivamente elementi positivi ascrivibili a denaro erogato dalla Regione Piemonte e dal Ministero dei Beni Culturali; pertanto, secondo parte pubblica, l’utilizzo per scopi diversi da quelli istituzionalmente previsti per l’Associazione “Premio Grinzane” implica una distrazione di denaro pubblico. In conclusione, il PM contabile, tenuto conto di quanto dichiarato nel corso delle indagini (e confermato a dibattimento) da CAVALIERE Giuseppe, secondo cui lavori edili per l’importo di € 71.070,70 sono stati effettivamente eseguiti su immobili di proprietà o in uso al “Grinzane”, per i propri fini istituzionali, è dell’avviso che SORIA Giuliano abbia utilizzato denaro di provenienza pubblica per finalità personali per l’importo complessivo di € 395.544,61, determinato come segue: Importo delle fatture ricevute dall’A.P.G.C. emesse dalle ditte individuali Cavaliere Giuseppe e Cavaliere Sabino. 470.529,81 Importo non corrisposto sulla fattura n. 59 del 21/12/2009 emessa dalla d.i. Cavaliere Sabino. 3.914,50 Importo effettivamente corrisposto sulle fatture ricevute dalle ditte individuali Cavaliere Giuseppe e Cavaliere Sabino. Importo 466.615,31 giustificato nel corso 87 del verbale di informazioni testimoniali e considerato come non 71.070,70 distratto. Importo distratto Ritiene la Sezione 395.544,61 che l’impianto accusatorio trovi ampia corrispondenza e riscontro probatorio negli atti e documenti versati nel fascicolo processuale. In effetti, giusta le dichiarazioni rese da CAVALIERE Giuseppe, (v., verbale di s.i.t.. del 19.02.2009), è risultato che la ditta, facente capo al medesimo imprenditore, abbia effettuato lavori presso le abitazioni personali di SORIA Giuliano e di avere fatturato tali prestazioni, dietro precise indicazioni dello stesso SORIA, all’Associazione “Premio Grinzane” (cfr. all. n. 12 rel. G.d.F.). Sempre nel corso della sua audizione, il CAVALIERE Giuseppe ha indicato, anche con l’ausilio di appunti manoscritti compilati per ogni intervento, per ogni fattura emessa nei confronti dell’associazione, il tipo di prestazione resa e la località ove le prestazioni stesse sono state effettuate. Le dichiarazioni del CAVALIERE Giuseppe sono state confermate all’udienza dibattimentale del 10.10.2011 davanti al Tribunale di Torino. Il relativo procedimento penale si è concluso accertando che SORIA Giuliano, nella sua qualità di presidente del “Grinzane”, ha corrisposto l’importo di € 395.544,61, traendolo dai fondi della stessa 88 Associazione ed utilizzandolo a fini personali come compenso per le prestazioni rese dalle citate ditte individuali. Merita evidenziare come lo stesso Tribunale penale di Torino (v., sent. n. 1467/2013, cit.), oltre all’ampio corredo probatorio rappresentato dalle univoche deposizioni testimoniali raccolte, precisi, sul punto quanto segue: “Anche in tal caso sono state poi compiutamente verificate le modalità di pagamento da parte dell'APGC delle fatture relative alle prestazioni ricevute dalla ditta Cavaliere. All'accertato pagamento delle fatture emesse dalla ditta Cavaliere …consegue che: - le fatture della ditta Cavaliere, relative a lavori in realtà effettuati presso le abitazioni private del Soria in Torino, via Montebello 21, in Ospedaletti e in Parigi dall'agosto 2004 al dicembre 2008, pagate con fondi tratti dal conto di bilancio dell'Associazione Premio Grinzane Cavour "Conto patrimoniale 429.10 _ Crediti vari Regione Piemonte Manutenzione Castello Rorà" per € 218.064,25 e dal "Conto Economico 131.3 - Fondi per oneri - Museo per il Territorio" per € 27.500 (entrambi interamente alimentati con fondi pubblici), vengono contestate al punto 2 interamente per un totale di € 245.564,25 (comprensivo d'iva); - le fatture della medesima ditta Cavaliere relative a lavori in realtà effettuati presso le abitazioni private del Soria in Torino, via Montebello 21, in. Ospedaletti e in Parigi dall'agosto 2004 al dicembre 2008, pagate con fondi tratti da conti correnti alimentati per circa i quattro quinti da denaro di 89 provenienza pubblica, vengono contestate al punto 3. Indubbio, peraltro, che tutti i pagamenti delle predette fatture integrino delle malversazioni, posto che le stesse venivano deliberatamente emesse con causale difforme da quella reale all'evidente fine (poi conclamato dall'inserimento delle stesse nei rendiconti presentati agli enti erogatori) di consentire l'uscita di fondi "dedicati" alla ristrutturazione di specifici immobili per spese diverse. Resta da segnalare che, anche in questo caso, non può essere messa in dubbio la consapevolezza dell'imputato, il quale infatti ha ammesso (cfr. interrogatorio del 16.3.2009) che l'indicazione al Cavaliere di inserire, "sempre a prescindere dal luogo dove venivano effettuati i lavori", la causale Lavori presso il castello di Costigliole d'Asti, era partita proprio da lui”. Né può farsi passare sotto silenzio il prospetto, elaborato dalla Guardia di Finanza, riepilogativo delle fatture emesse dalle ditte individuali CAVALIERE Giuseppe e CAVALIERE Sabino, corredato dai relativi documenti, nel quale, per ogni singolo documento elencato, è possibile individuare, oltre alle formalità previste dalla normativa fiscale, anche la contropartita contabile d’imputazione a bilancio e le modalità di pagamento, con la rilevazione della data e del conto corrente intestato all’associazione da cui sono state tratte le provviste per i pagamenti (v., all. n. 15 alla relazione). Sulla base, quindi, di quanto ampiamente accertato e documentato, la Sezione ritiene che SORIA Giuliano, in qualità di legale rappresentante 90 dell’Associazione “Premio Grinzane”, abbia distratto l’importo di € 395.544,61 costituito da denaro di provenienza pubblica utilizzandolo per fini personali. La distrazione in oggetto, attuata attraverso la destinazione dei fondi ricevuti per finalità diverse da quelle per cui detti fondi sono stati concessi dalla P.A., ha cagionato un depauperamento delle risorse pubbliche per l’importo sopra indicato che può essere considerato come danno erariale, per la somma indicata, sofferto dagli Enti pubblici (Regione Piemonte e Ministero per i Beni e le Attività Culturali) conferenti il denaro affluito sui conti sui quali sono state operate le distrazioni di fondi. 3. – Vicenda della destinazione di finanziamenti pubblici ricevuti dall’Associazione “Premio Grinzane” per interventi sul Castello di Costigliole d’Asti per lavori nelle abitazioni private di SORIA Giuliano, ad Ospedaletti, a Parigi e a Torino, via Montebello n. 21, commissionati alla ditta individuale PELASSA Andrea (imputazione di malversazione ed appropriazione indebita in continuazione, v. citazione, cap. I, par. 2, lett. A, n. 4). Espone la Procura contabile che SORIA Giuliano, utilizzando le disponibilità finanziarie del “Premio Grinzane” a proprio esclusivo vantaggio, abbia realizzato lavori di ristrutturazioni presso le proprie abitazioni private, riversandone il costo sull’Associazione attraverso false fatturazioni, così come dichiarato a s.i.t. in data 23.02.2009 da 91 PELASSA Andrea, titolare dell’omonima impresa edile individuale – dichiarazioni poi confermate in sede dibattimentale davanti al Tribunale di Torino alla udienza del 10.10.2011. La p.g. delegata dalla Procura contabile ha effettuato un esame della documentazione relativa alle prestazioni di servizio fornite dalla ditta individuale PELASSA, finalizzato ad appurare il numero di fatture emesse, le modalità di pagamento, nonché le modalità di registrazione di detti documenti (all. n. 19). Le fatture emesse dal PELASSA sono state annotate nella contabilità dell’Associazione come segue: - conto n. 131.5 intestato “Fondo Manutenzione Castello Costigliole”, per un imponibile di € 13.900 ed IVA per € 2.780; - conto n. 429.10 intestato “Crediti Vari Regione Piemonte”, per un imponibile di € 22.391,66 ed IVA per € 4.478,33; - la fattura n. 72, emessa il 16.12.2008 per l’imponibile di € 5.600 ed IVA di € 1.120, non risulta invece annotata in contabilità, anche se pagata in data 10.07.2008 (all. n. 20). I conti di bilancio dell’Associazione, sui quali sono state spesate le fatture ricevute dalla ditta PELASSA, risultano alimentati totalmente da denaro proveniente da fondi pubblici. Pertanto, secondo tesi del PM contabile, i fatti descritti integrano la condotta di utilizzo di denaro pubblico a fini privati. Ritiene la Sezione che l’impianto 92 accusatorio trovi ampia corrispondenza e riscontro probatorio negli atti e documenti versati nel fascicolo processuale. In effetti, giusta le dichiarazioni del signor PELASSA, è risultata l’esecuzione di lavori di tappezzeria negli alloggi di proprietà personale di SORIA Giuliano in Torino e Parigi e la relativa fatturazione degli stessi, dietro esplicita indicazione del committente SORIA, a favore dell’Associazione e con la causale “Eseguito lavori di manutenzione camera vs. Castello” – tale intendendosi il Castello di Costigliole d’Asti, sede legale dell’Ente (cfr. all. n. 18 rel. G.d.F.). Le dichiarazioni del PELASSA sono state confermate davanti al Tribunale di Torino. Il relativo procedimento penale si è concluso accertando che SORIA Giuliano, nella sua qualità di presidente del “Grinzane”, ha corrisposto l’importo di € 43.549,99, traendolo dai fondi della stessa Associazione ed utilizzandolo a fini personali come compenso per le prestazioni rese dalla menzionata ditta individuale PELASSA. Merita evidenziare come lo stesso Tribunale penale di Torino (v., sent. n. 1467/2013, cit.), oltre all’ampio corredo probatorio rappresentato dalle univoche deposizioni testimoniali raccolte, precisi, sul punto quanto segue: “…Il teste (PELASSA Andrea, ndr) ha riferito di avere effettuato vari lavori di tappezzeria per Giuliano Soria, alcuni presso l'alloggio di Via Montebello n.21, sito al terzo piano, ove questi abitava, altri presso la casa di Parigi, ma di non avere mai svolto alcun lavoro presso il 93 castello di Costigliole (v. documenti punto 3 prodotti il 20.6.2011). Egli aveva emesso tutte le fatture (ad eccezione dell'ultima) inserendo la causale indicatagli da Giuliano Soria tramite un foglietto manoscritto: "Per restauro presso il vostro castello di Costigliole d'Asti" (cfr. documento prodotto nel corso dell'udienza del 10.10.2011). Tale realtà era giunta all'orecchio anche di Serlenga Domenico (v. udienza del 10.10.2011) il quale ha riferito di avere appreso dalle ragazze che si occupavano della contabilità che le fatture del Pelassa, del Cavaliere e del Guidabelli erano relative a spese personali di Soria. ("Queste sono tutte fatture e cose che interessano a Soria a livello personale). Il Pelassa ha anche spiegato-che -"il Professore gli aveva chiesto di emettere le fatture con tale descrizione spiegandogli "che comunque era un loro codice interno" ("guarda che tutti gli artigiani fatturano così, è -una nostra descrizione interna, devi fatturare così»). Sulla base, quindi, di quanto ampiamente accertato e documentato, la Sezione ritiene che SORIA Giuliano, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione “Premio Grinzane”, abbia distratto l’importo di € 43.549,99, costituito da denaro di provenienza pubblica, utilizzandolo per fini personali. La distrazione in oggetto, attuata attraverso la destinazione dei fondi ricevuti per finalità diverse da quelle per cui detti fondi sono stati concessi dalla P.A., ha cagionato un depauperamento delle risorse 94 pubbliche per l’importo sopra indicato che può essere considerato come danno erariale, per la somma indicata, sofferto dagli Enti pubblici (Regione Piemonte e Ministero per i Beni e le Attività Culturali) conferenti il denaro affluito sui conti sui quali sono state operate le distrazioni di fondi. 4. – Vicenda della distrazione di finanziamenti pubblici ricevuti dall’Associazione “Premio Grinzane” dal Ministero della Salute per l’iniziativa “Corsie di lettura” (imputazione di malversazione ed appropriazione indebita in continuazione,v., citazione, al cap. I, par. 2, lett. A, n. 5). La Procura contabile espone che SORIA Giuliano ha stipulato, in data 29.01.2008, una convenzione col Ministero della Salute per la realizzazione del progetto denominato “Corsie di Lettura”, per il quale è stato erogato uno specifico contributo (all. n. 21 rel. G.d.F.). Il progetto, predisposto dal Ministero della Salute ed affidato per la sua realizzazione al “Grinzane”, con corresponsione di relativo finanziamento pubblico, è meglio descritto nell’all. A della citata convenzione. In data 19.05.2008, l’Associazione “Premio Grinzane” ha chiesto al Ministero il pagamento della prima tranche del finanziamento di € 156.000, pari al 60% (all. n. 22). La somma è stata liquidata il 14.07.2008 mediante accredito sul c/c n. 571.1 acceso presso la UNICREDIT BANCA (all. n. 23) ed è stata 95 annotata in contabilità dall’Associazione il 21.07.2008, come risulta dalla scheda contabile relativa all’esercizio 2009 intestata Ministero della Salute (all. n. 24). Ad avviso di parte attrice, posto che le indagini penali hanno consentito di appurare che il “Grinzane” ha sostenuto, per finalità riconducibili all’organizzazione dello specifico evento, spese soltanto per complessive € 24.126,11 (v., prospetto riepilogativo dei costi delle spese sostenute dall’ Associazione “Premio Grinzane” per l’organizzazione del progetto “Corsie di Lettura”, all. n. 25 rel. G.d.F.), sulla base delle risultanze istruttorie in possesso degli inquirenti penali e degli elementi acquisiti dal procedente Requirente contabile, sulla scorta degli accertamenti affidati alla Guardia di Finanza, nell’atto introduttivo del presente giudizio viene formalizzata una domanda risarcitoria per l’importo di € 131.873,89 – euro 156.000 (erogate dal Ministero della Salute) meno euro 24.126,11 (costi realmente sostenuti dall’Associazione beneficiaria) - somma, la quale, non risultando supportata da alcun documento utile a ricondurne il pagamento a spese per l’organizzazione della manifestazione e che costituisce la differenza tra il finanziamento erogato dal Ministero della Salute ed i costi realmente sostenuti per l’allestimento del progetto, costituisce l’oggetto di una malversazione ai danni dell’Amministrazione che aveva erogato il finanziamento. Secondo il PM contabile, infatti, ai fini della sussistenza di un danno 96 erariale, ciò che rileva è che il soggetto percettore di denaro pubblico abbia inciso negativamente, con le sue scelte, sul modo di essere del programma imposto dalla P.A. alla cui realizzazione egli era chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo; e che l’incidenza negativa fosse tale da determinare uno sviamento dalle finalità perseguite con l’erogazione del contributo stesso, con danno per l'Ente concedente anche sotto il mero profilo della sottrazione ad altri soggetti del contributo, del beneficio o del finanziamento, così come concretizzato ed approvato dall’Ente pubblico. Ciò premesso, il Collegio richiama la pronunzia della Suprema Corte di Cassazione (SS.UU. civili, n. 4511 del 1 marzo 2006) ove nell’affermare la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine all'accertamento della responsabilità erariale conseguente all'illecito utilizzo, da parte di una società privata, di finanziamenti pubblici, si afferma che: “il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto - che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico - alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente 97 pubblico - anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore -, di cui deve rispondere davanti al giudice contabile”. Il richiamato autorevole principio tiene conto dei mutamenti avvenuti nell’agire amministrativo e nei modelli operativi adottati dalla Pubblica Amministrazione, per cui il criterio per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile non va ravvisato nella qualità del soggetto (che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico) ma nella natura del danno e degli scopi perseguiti. Di modo che ove, come nella fattispecie, il privato, per sua scelta, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, viene realizzato un danno per l'ente pubblico. Deve, quindi, riconoscersi, nel caso di specie, il rapporto di servizio in capo alla Associazione Premio Grinzane Cavour, destinataria dell’erogazione pubblica, in quanto compartecipe dell’attività amministrativa finalizzata alla fornitura di volumi per le biblioteche presso strutture ospedaliere. Non v’è dubbio, altresì, che 98 le finalità fatte proprie dall’Amministrazione, e che si volevano realizzare tramite l’intervento disposto a favore della detta Associazione sono state dolosamente vanificate dall’illecito perpetrato. Ulteriore considerazione in ordine alla negativa incidenza, sulle scelte dell’Amministrazione, dell’illecito di cui trattasi riguarda la sottrazione della somma destinata al finanziamento di questo progetto a scapito di altre iniziative che, nella scelta, sono state accantonate. L’ipotesi accusatoria, peraltro, è risultata confermata dal Giudicante penale di prime cure (v., sent. Trib. Torino, n. 1467/2013, cit.), secondo cui: “… il semplice disavanzo numerico tra il contributo ricevuto per l’iniziativa e i costi realmente sostenuti dal “Grinzane” non è sufficiente a dimostrare la malversazione. Infatti, le somme ottenute dall’Associazione “Premio Grinzane Cavour”dal Ministero della Salute risultano versate sul conto corrente n. 571.1 UNICREDIT Banca s.p.a. mastro 571 in data 21.7.2008 ed immediatamente impiegate per ridurre lo scoperto già esistente su tale conto pari ad € 241.040,26 (cfr. pag. 189 allegati dell’annotazione del 15.7.2009 della GDF, da cui risulta che, a seguito di tale versamento, lo scoperto si è ridotto ad € 85.040,26). Tanto basta all’integrazione dell’elemento materiale del reato di malversazione, posto che rende evidente che le somme vennero immediatamente utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali erano state ottenute…Le spese effettivamente sostenute per le dodici strutture presso le quali il progetto era già stato realizzato - 99 almeno fino alla fase di fornitura dei volumi per le biblioteche risultano essere state nettamente inferiori a quelle preventivate (si veda, per tutte, a pag 22 documentazione da ultimo citata, -la voce "fornitura volumi" che, da sola, avrebbe dovuto comportare un esborso di € 72.000). Resta da segnalare che Giuliano Soria, quale rappresentante del premio Grinzane, fino all'avvio delle indagini non ha mai adempiuto all'espresso obbligo di rendiconto trimestrale dettagliato, avendo inviato al Ministero esclusivamente missive nelle quali dava atto in modo assolutamente generico dello" stato di avanzamento del progetto senza riportare - non certo casualmente - alcuna cifra”. In definitiva, la Sezione è dell’avviso che SORIA Giuliano abbia impiegato parte del finanziamento del Ministero della Salute per finalità diverse da quelle per cui era stato concesso, in tal modo, cagionando un depauperamento delle risorse pubbliche per la somma di € 131.873,89, costituente voce di danno erariale in pregiudizio dello stesso Dicastero della Salute. 5. Vicenda della distrazione di finanziamenti pubblici ricevuti dall’Associazione “Premio Grinzane” per lavori nel Castello di Rorà, nel Museo del Territorio e nel Palazzo Grinzane (ex Palazzo Nebbiolo), ubicati in Costigliole d’Asti (imputazione di malversazione ed appropriazione indebita in continuazione, v. citazione, al cap. I, par. 2, lett. A, n. 7). 100 Nell’atto di citazione all’esame si riferisce che la Procura della Repubblica di Torino ha svolto indagini sulla gestione di fondi pubblici da parte dell’Associazione “Premio Grinzane”, destinati ai lavori di ristrutturazione del Castello di Rorà, del Museo del Territorio (allocato all’interno del Castello di Rorà) e del Palazzo Grinzane (ex Palazzo Nebbiolo), ubicati in Costigliole d’Asti. Per tali lavori di recupero edilizio, il “Grinzane” ha ricevuto, tra il 2004 e il 2009, una serie di contributi pubblici finalizzati, per un totale di circa € 4.260.000. Più in particolare, l'imputazione corrispondente alla vicenda in oggetto riporta un prospetto di sintesi, riassuntivo delle risultanze delle analitiche indagini, nel quale sono indicati gli importi dei contributi ricevuti per i summenzionati lavori di ristrutturazione distratti dalle specifiche finalità per cui erano stati ottenuti. Tali importi sono riportati in colonne distinte a seconda che le somme siano state utilizzate da Giuliano Soria per finalità private e personali (per € 608.266,30), ovvero siano state utilizzate per finalità dell'associazione estranee a quelle per cui i contributi, le sovvenzioni ed i finanziamenti erano stati ottenuti (per € 987.185,5). Gli accertamenti della p.g., relativi all’analisi dei flussi finanziari di provenienza pubblica (Regione Piemonte, Sopraintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte) e delle correlate uscite a fronte dei costi sostenuti per le varie prestazioni ricevute, al fine di verificare il corretto impiego delle risorse, hanno riscontrato che 101 l’Associazione “Premio Grinzane” ha acceso specifici conti di mastro, finalizzati alla rilevazione dei costi per prestazioni di servizio e/o l’acquisto di beni, riferiti ai lavori di ristrutturazione degli immobili descritti, come di seguito specificato: CASTELLO DI RORA’: - CONTO 131 – Fondo per Oneri – sottoconto 131.5 – Fondi per Manutenzione Castello di Rorà (all. n. 30 rel. G.d.F.); - CONTO 429 – Crediti Vari – sottoconto 429.10 – Regione Piemonte per lavori Castello di Rorà (all. n. 31); - CONTO 725 – Spese di manutenzione – sottoconto 725.1 – Immobili (all. n. 32); PALAZZO GRINZANE - CONTO 131 – Fondo per Oneri – sottoconto 131.7 – fondo per Palazzo Grinzane (all. n. 33); - CONTO 429 – Crediti Vari – sottoconto 429.11 – Regione Piemonte per lavori Palazzo Grinzane (all. n. 34); - CONTO 725 – Spese di manutenzione – sottoconto 725.15 – Palazzo Grinzane (all. n. 35); - CONTO 721 – Costi vari – sottoconto 721.13 – Costi vari Palazzo Grinzane (all. n. 36); - CONTO 231 – Fabbricati – sottoconto 231.3 – Palazzo Grinzane (all. n. 37); MUSEO DEL TERRITORIO: 102 - CONTO 131 – Fondo per Oneri – sottoconto 131.3 – Fondo per Museo del Territorio (all. n. 38). La disamina delle registrazioni contenute nei conti di mastro ha permesso di determinare sia i flussi finanziari in entrata, costituiti per la maggior parte da erogazioni di natura pubblica, sia quelli in uscita, che avrebbero dovuto rappresentare i costi sostenuti per le opere eseguite. La percentuale di denaro di provenienza pubblica che alimentava i citati conti si aggira intorno ai 4/5 del totale delle somme che hanno via via, nel tempo, costituito la provvista. La domanda risarcitoria del PM contabile viene espressa nei seguenti termini: Acquisto di beni e/o servizi considerati estranei al 987.185,55 vincolo di destinazione. Acquisto di beni e/o servizi per abitazioni private. 608.266,30 Totale 1.595.451,85 Ritiene la Sezione che l’impianto accusatorio trovi ampia corrispondenza e riscontro probatorio negli atti e documenti versati nel fascicolo processuale. Come risulta dalla sentenza del Tribunale di Torino (v., sent. n. 1467/2013, cit.), sul punto, “…l’arch. Maria Pia Dal Bianco, direttore dei lavori (cfr. esame udienza 24.1.2012 e le s.i.t. del 28.05.2009), ha riferito che in tali lavori erano state coinvolte esclusivamente le ditte Ottaviano Restauri e Zoppoli & Pulcher. Il che equivale ad affermare 103 che tutte le altre e numerose fatture pagate come se fossero state relative a lavori svolti presso il Castello da ditte diverse dalle Ottaviano Restauri e Zoppoli & Pulcher .... non possono che riportare una causale non rispondente al vero”. In buona sostanza, come acclarato da parte pubblica, i legali rappresentanti delle imprese individuate, dopo aver riferito in merito all’entità ed effettività dei rapporti commerciali intercorsi con l’Associazione “Premio Grinzane”, hanno chiarito che SORIA Giuliano, pur avendo fatto eseguire prestazioni d’opera presso le proprie abitazioni private o in luoghi diversi da quelli rispetto ai quali i costi sono stati contabilizzati, al momento della fatturazione ha invitato i prestatori ad indicare nei documenti di costo che le prestazioni stesse sono state eseguite per “lavori presso vostro Castello di Costigliole d’Asti (AT)”. A riprova di ciò si richiama il fatto che i lavori svolti presso il Castello di Costigliole sono stati appaltati, con specifici contratti, sotto la vigilanza della Sovrintendenza ai Beni Architettonici. Pertanto, non avrebbero dovuto esistere fatture per lavori al Castello di Costigliole emesse da soggetti non ricompresi tra quelli che avevano ricevuto appalti sotto la vigilanza della Sovrintendenza. Al contrario, all’esame dibattimentale, la stragrande maggioranza dei titolari delle ditte che hanno fatturato lavori presso il Castello di Costigliole ha confermato di avere, in realtà, svolto prestazioni a 104 favore del SORIA personalmente, e che al momento della fatturazione, lo stesso Giuliano SORIA aveva richiesto di indicare nei documenti come causale “lavori presso vostro Castello di Costigliole d’Asti (AT)”. Sulla base di quanto precede, pertanto, ritiene il Collegio che il Requirente Contabile abbia fornito adeguata contezza, spettando, pertanto, al convenuto Giuliano SORIA, ex art.194 del R.D. 23.5.1924, n. 827, dare dimostrazione della regularis gestio e comunque della assenza di danno e/o della sua non imputabilità al medesimo. Dette esimenti non risultano in alcun modo comprovate dal convenuto Giuliano SORIA, a cui carico emergono ex contra sovrabbondanti elementi di intenzionalità e dolosità dei fatti appropriativi di cui si è reso responsabile nella vicenda all'esame quali evidenziati in sede penale. I singoli verbali di ss.ii.tt. rese da persone informate dei fatti sono stati rielaborati al fine di rilevare l’effettiva destinazione delle prestazioni effettuate, redigendo un prospetto nel quale, per ogni singola impresa e/o professionista sono riportate, per masse di valori, le prestazioni o le cessioni fatturate, quelle effettivamente pagate, quelle pertinenti al vincolo di destinazione, quelle rese per finalità estranee a tale vincolo di destinazione ed, infine, quelle eseguite presso l’abitazione privata di SORIA Giuliano (all. n. 39). La circostanza che non tutti i titolari delle ditte coinvolte nei lavori al Castello di Costigliole abbiano confermato le false fatturazioni non è 105 stata ritenuta decisiva dal Giudicante penale: “Le plurime deposizioni .... rese dalla stragrande maggioranza dei vari fornitori del Premio Grinzane, rappresentano un formidabile riscontro reciproco, essendo sostanzialmente coincidenti laddove riferiscono della prassi consolidata secondo la quale Giuliano Soria utilizzava a sua discrezione, e senza rispettare alcuno dei vincoli finalistici, le somme ricevute dall’Associazione Premio Grinzane Cavour a titolo di contributi destinati a scopi specifici, facendo in modo che molteplici spese sostenute per finalità diverse .... o anche per fini privati, venissero comunque imputate fittiziamente alle spese sostenute per la ristrutturazione dei suindicati immobili. Le stesse dichiarazioni forniscono una conferma univoca della condotta illecita contestata a Giuliano Soria anche per i rarissimi casi in cui i diretti interessati non hanno fornito indicazioni precise sul punto”. Conclude la Sezione nel senso che la ricostruzione offerta dalle risultanze delle indagini penali e contabili, versate agli atti, ed il riconoscimento del relativo valore probatorio operato dal Giudice penale di primo grado, consente di ritenere che SORIA Giuliano abbia distratto denaro derivante da contribuzioni erogate dalla Regione Piemonte e dalla Sopraintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte per un importo pari ad € 1.595.451,85, con conseguente depauperamento delle risorse pubbliche per l’importo indicato, che costituisce un danno erariale per la Regione Piemonte e per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 106 6. – Vicenda della distrazione di finanziamenti pubblici ricevuti dall’Associazione “Premio Grinzane” per l’organizzazione dell’evento “Premio Grinzane Junior – 5^ edizione” (imputazione di truffa in erogazioni pubbliche, v., citazione, al cap. I, par. 2, lett. B, n.1). Espone la Procura contabile che il 14.06.2007 l’Associazione “Premio Grinzane” ha chiesto al Comune di Roma, nell’ambito della realizzazione del progetto “Premio Grinzane Junior” - 5^ edizione, un contributo finanziario (all. n. 40 rel. G.d.F.) e che, successivamente, con nota n. 07/4402PA del 16.11.2007, la stessa Associazione ha comunicato all’Ente locale che “per motivi esclusivamente organizzativi”, la realizzazione dell’evento sarebbe stata affidata alla società COM’MEDIA S.r.l. di PEZZINO Carmelo (all. n. 41). Con determinazione dirigenziale n. 3607 del 23.11.2007, il Comune di Roma ha approvato la realizzazione della manifestazione ed ha, per essa, concesso un finanziamento di € 18.000 dettando disposizioni sul modo con cui l’iniziativa avrebbe dovuto tenersi, indicati come altrettanti obblighi contrattuali, ai quali l’Associazione beneficiaria del contributo avrebbe dovuto attenersi, pena la revoca del contributo stesso (all. n. 42). Il finanziamento è stato erogato con mandato n. 049396 dell’8.05.2008 (all. n. 43), a fronte della presentazione della documentazione dettagliatamente indicata nella nota n. 08/4614/PA inviata dalla 107 società organizzatrice all’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Roma – Dipartimento IV – Ufficio Spettacolo (all. n. 44). Riferisce parte pubblica che le indagini penali hanno consentito di appurare che l’Associazione “Premio Grinzane”, per l’organizzazione di questa manifestazione, ha ricevuto ulteriori contributi per € 90.000 di cui: - € 50.000 erogati, con determinazione n. 307 del 25.07.2007, dalla Regione Piemonte (all. n. 45); - € 40.000 con finanziamento privato erogato dall’Istituto Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. (all. n. 46). Nel rendiconto presentato dall’Associazione “Premio Grinzane” alla Regione Piemonte, a fronte del contributo ricevuto, veniva rilevato un disavanzo pari ad € 37.205,10, senza la specifica della provenienza (pubblica o privata) dei contributi ricevuti (all. n. 47). Nello specifico caso, sono stati analizzati i singoli costi rendicontati dal “Grinzane” per lo specifico evento (all. n. 47), riscontrando che sono stati effettivamente sostenuti i soli costi indicati nel preventivo di spesa inviato da COM’MEDIA S.r.l. al Comune Roma (all. n. 44), successivamente documentati con la fattura n. 21 del 27.12.2007. In sede d’interrogatorio dinanzi al P.M. penale (cfr. verbale all. n. 26), il signor PEZZINO Carmelo, legale rappresentante di COM’MEDIA s.r.l., cui era stata affidata la realizzazione dell’evento, ha ammesso di aver autonomamente richiesto, per lo stesso evento, anche il contributo 108 al Comune di Roma (erogato per € 18.000), producendo documenti di rendicontazione falsificati e versando il denaro così ottenuto al SORIA Giuliano. Di modo che parte pubblica richiede una pronuncia di condanna per il danno erariale prodotto per la somma di euro 18.000,00= al Comune di Roma. Ciò premesso, ritiene la Sezione che la competenza sulla vicenda di danno erariale in esame compete, ex art. 2, co. 1, lett. b), L. 658/84, richiamato dall’art. 1 D.L. 453/93, conv. in L. 19/94, all’adita Sezione giurisdizionale per il Piemonte della Corte dei conti: ciò in applicazione del criterio (alternativo al locus commissi damni) dell’attività di gestione del denaro, da cui è generato il danno, localizzandosi detta attività gestionale presso la sede in Torino del “Grinzane”, soggetto percettore dei fondi. In effetti, ai sensi dell’art. 2 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, richiamato dall’art. 1, comma 3, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, la competenza di ogni sezione giurisdizionale di questa Corte per i giudizi di responsabilità degli amministratori di un ente che ha ricevuto fondi pubblici è determinata dalla sede dell’ente e dal territorio in cui si è svolta l’attività di gestione delle risorse pubbliche ovvero dal luogo in cui si è verificato il fatto da cui è derivato il danno. Ora, appare evidente che sia la sede legale dell’Associazione, 109 come tutte le attività gestorie del denaro svolte da parte del suo Presidente, sono avvenute nel territorio di competenza di questa Sezione. Ciò precisato, il quadro che emerge dalla vicenda in esame si presenta contraddistinto da comportamenti posti in essere dal convenuto Giuliano SORIA, in concorso con altri, in palese e consapevole violazione delle norme sull’impiego del contributo. In effetti, le dichiarazioni del PEZZINO sono state confermate in sede dibattimentale (v., verbale di audizione come testimone ex art. 197 bis c.p.p. del PEZZINO all’udienza del 24.1.2012 davanti al Tribunale di Torino) avanti il giudice penale: “Anche su questo punto il Pezzino ha reso dichiarazioni ampiamente ammissive spiegando di essere stato nuovamente coinvolto da Giuliano Soria ("Se ricordo bene, mi venne chiesta la disponibilità di nuovo per la stessa motivazione che mi fu fornita per quanto riguardava il Grinzane Junior, cioè perché l'istituzione doveva interagire con una società commerciale e non con un ente... Mi venne chiesto di preparare un preventivo per la fornitura di libri alle scuole. Ovviamente le indicazioni su come redigere questo preventivo mi vennero dal Grinzane, dal loro ufficio amministrativo"), di non avere mai fornito i volumi, di avere ricevuto il pagamento della prima fattura dal Ministero e di avere subito restituito a Giuliano Soria queste somme di denaro, avendo ricevuto la rassicurazione "che erano stati anticipati dal Premio gli oneri relativi a questi libri” (v., sent. n. 1467/2013, cit.). 110 Al riguardo, rileva il Collegio l’evidente macroscopico cosciente inadempimento degli obblighi di correttezza e fedeltà derivanti dal rapporto intercorrente con l’amministrazione erogatrice delle somme per cui è causa desumibile, peraltro, dal volontario mantenimento di uno stato di fatto contrario ad un obbligo che imponeva di attenersi scrupolosamente alle regole in tema di rendicontazione ed utilizzo delle risorse attribuite e che vietavano la distrazione per altri scopi dei fondi pubblici ottenuti. Non v’è chi non veda, all’esito del riferito quadro probatorio, come SORIA Giuliano, avendo ottenuto risorse economiche provenienti da Enti pubblici destinate all’organizzazione di attività di pubblico interesse, con la complicità di PEZZINO Carmelo, mediante il fittizio “sdoppiamento” dei soggetti coinvolti nella manifestazione (COM’MEDIA S.r.l., società in realtà del tutto estranea all’iniziativa effettivamente tenutasi, e il Premio Grinzane), sia riuscito ad ottenere distinti contributi da soggetti pubblici diversi e, dunque, a procurarsi una liquidità maggiore rispetto a quella che i predetti Enti pubblici – ove correttamente e reciprocamente informati della concomitante erogazione – avrebbero erogato. Dalle violazioni delle norme in materia e dalle distrazioni del finanziamento, di cui si è detto, è derivato un evidente pregiudizio all’ente pubblico erogatore ed un ingiusto depauperamento per l’Amministrazione cui è stato impedito di realizzare gli obiettivi 111 pubblici programmati. Quanto alla determinazione dell’importo di cui l’odierno convenuto è chiamato a rispondere, in solido con l’Associazione, non ritiene il Collegio di discostarsi dalla quantificazione effettuata dall’organo requirente - e peraltro mai contestata dal convenuto - che ha individuato il nocumento dell’Ente nella misura del contributo erogato, ovvero in € 18.000,00=, equivalente all’ingiusto profitto così procurato, attraverso il versamento della detta somma, dal Comune di Roma in favore di COM’MEDIA S.r.l., somma che il PEZZINO Carmelo ha poi “girato” al SORIA – così artatamente duplicando ingiustamente l’ammontare del contributo - in tal modo cagionando un depauperamento delle risorse pubbliche per un valore corrispondente, in danno del Comune di Roma. 7. – Vicenda della distrazione di finanziamenti pubblici ricevuti dall’Associazione “Premio Grinzane” per una fornitura di libri (progetto finanziato dal Ministero dei Beni Culturali), attraverso false fatture emesse dalla società COM’MEDIA S.r.l. di PEZZINO Carmelo (imputazione di truffa in erogazioni pubbliche, v., citazione, al cap. I, par. 2, lett. B, n.2). Espone la Procura contabile che il signor PEZZINO Carmelo, nella sua qualità di amministratore unico di COM’MEDIA S.r.l., ha artatamente ottenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali l’importo di € 12.000, poi versato a SORIA Giuliano, il quale lo ha impiegato per 112 finalità estranee a quelle istituzionalmente previste dall’Associazione “Premio Grinzane”, di cui, all’epoca, era legale rappresentante. Nello specifico, la frode ai danni del Ministero, in relazione alla quale parte pubblica domanda con l’atto di citazione adeguato ristoro, è stata realizzata con una richiesta di finanziamento per la fornitura di libri che COM’MEDIA S.r.l. avrebbe dovuto, una volta acquistati, consegnare al “Grinzane”, fatturando le spese direttamente al soggetto pubblico finanziatore (all. n. 48 rel. G.d.F.). Il Ministero per i Beni culturali aveva, infatti, disposto l’acquisto di libri da destinare all’Associazione presieduta dal SORIA (v., all. n. 48 rel. G.d.F.). Ritiene la Sezione che l’impianto accusatorio trovi ampia corrispondenza e riscontro probatorio negli atti e documenti versati nel fascicolo processuale. Come risulta dalla sentenza del Tribunale di Torino (v., sent. n. 1467/2013, cit.), sul punto, “…la fattura di euro 12.000,00, regolarmente pagata dal Ministero per la fornitura di volumi per il Premio Grinzane Cavour, si riferiva a forniture…mai verificatesi. Come spiegato dal teste Milazzo (v. verbale udienza del 30.1.2011), la società COM'MEDIA S.r.l., già risultata priva di dipendenti e sede, e dunque nella assoluta impossibilità di stampare e produrre in proprio i volumi, non risulta neppure avere acquistato volumi di importo compatibile con tali asserite forniture. A fronte di fatture per oltre € 50.000, infatti, sono emersi degli acquisti di libri per importi irrisori, 113 1 inferiori a qualche centinaio di euro”. Né può ignorarsi la dichiarazione del PEZZINO (cfr. verbale interrogatorio del 19 marzo 2009, all. n. 29), secondo cui: ”quando si legge libri tra virgolette significa denaro contante consegnato a Soria”. Tra la documentazione sequestrata è stato, infatti, rinvenuto un appunto dattiloscritto su carta intestata COM’MEDIA S.r.l., da cui si evince la consegna del denaro (all. n. 50). Peraltro, il signor PEZZINO ha confermato a dibattimento le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari. Risulta, pertanto, ampiamente dimostrato, sulla base degli elementi documentali e testimoniali versati agli atti, che l’operazione economica di cui alla fattura n. 12 del 21.12.2006, emessa da COM’MEDIA S.r.l. nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l’importo di € 12.000 (all. n. 49), non è mai avvenuta. La fatturazione in oggetto risulta, quindi, esclusivamente servita per ottenere una provvista di denaro, che PEZZINO Carmelo ha poi consegnato direttamente a SORIA Giuliano. In conclusione, la Sezione è dell’avviso che SORIA Giuliano, nella sua qualità di Presidente del “Grinzane”, con la complicità di PEZZINO Carmelo abbia distratto l’importo di € 12.000, cagionando un depauperamento delle risorse pubbliche per un importo corrispondente, in pregiudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 114 8. Vicenda della distrazione di finanziamenti pubblici ricevuti dalle Associazioni “Premio Grinzane”, “Civiltà dei Territori letterari” e “Antenna Culturale Europea” (imputazione di malversazione ed appropriazione indebita in continuazione, v., citazione, al cap. I, par. 2, lett. A, n. 6). Espone la Procura contabile che nel periodo dal 2004 al 2008, SORIA Giuliano, utilizzando fondi pubblici ottenuti per finalità istituzionali ed avvalendosi di società facenti capo a PEZZINO Carmelo (segnatamente, COM’MEDIA s.n.c., COM’MEDIA s.r.l. e TERRE DEL FRE’ s.r.l.), ha contabilizzato costi fittizi a favore dell’Associazione “Premio Grinzane Cavour”, dell’Associazione “Antenna Culturale Europea”, della quale era Presidente, e dell’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, nei termini seguenti (importi determinati dalla p.g. in appositi prospetti, v., all.ti nn. 26,27 e 28 alla rel. GdF): associazione esercizio Premio associazione contabile Grinzane dei Territori Letterali Cavour Civiltà associazione Antenna Culturale Europea 2004 28.680 19.920 1.680 2005 94.920 24.720 - 2006 94.645,80 - - 2007 139.818 57.660 - 2008 268.529,29 - - 115 2009 46.800 - - Totale 673.393,09 102.300 1.680 In buona sostanza, si contesta a Giuliano Soria, quale rappresentante legale dell'Associazione Premio Grinzane Cavour e gestore di fatto dell'Associazione Civilta' dei Territori Letterari, dell'Antenna Culturale Europea, di aver distratto la somma di € 777.373,09 attraverso fatture per operazioni inesistenti emesse da COM'MEDIA S.n.c. (anni 2004 e 2005), COM'MEDIA S.r.l. (anni 2006, 2007, 2008) e TERRE DEL FRE' S.r.l. (anno 2004, 2007 e 2008). Ritiene la Sezione che l’impianto accusatorio trovi ampia corrispondenza e riscontro probatorio negli atti e documenti versati nel fascicolo processuale. Come emerge dagli accertamenti eseguiti in sede penale “…Carmelo Pezzino (giudicato separatamente, esaminato nel corso dell'udienza del 24.1.2012) ha sostanzialmente ammesso gli addebiti, affermando di avere restituito in contanti a Soria Giuliano tutte le somme ricevute in forza delle fatture emesse nei confronti dell'APGC” (v., sent. n. 1467/2013, cit.). Sulla base delle dichiarazioni rese da Pezzino Carmelo (v., interrogatorio del 19.03.2009, all. n. 29), in cui il medesimo ammette di aver emesso fatture per operazioni inesistenti, è emerso che ciò avveniva per consentire a Giuliano SORIA di disporre di denaro contante. 116 Più in particolare, il PEZZINO riconosce di aver proceduto a “girare” una percentuale pari all’85% dell’imponibile, salvo poi, al fine di abbattere l’utile fiscale e giustificare contabilmente le uscite del denaro “ritornato” al SORIA, ridurre i propri ricavi in maniera corrispondente, mediante l’utilizzo di altre “false” fatture per operazioni inesistenti ricevute da ditte e società di tale Mario ROCCA, e segnatamente dalla ditta individuale Co.R.Ma, dalla ditta individuale EMMERRE e dalla Co.Fi.Teco di Rocca Mario & C. S.a.s. (cfr. anche il verbale di audizione come testimone ex art. 197 bis c.p.p. del PEZZINO all’udienza del 24.1.2012 davanti al Tribunale di Torino). Merita evidenziare che gli inquirenti penali hanno sequestrato presso la ditta ROCCA - che ha confermato a dibattimento la circostanza delle false fatturazioni a favore delle società del PEZZINO - una contabilità “parallela”, attestante le false fatturazioni, oltre all’occorrente per fabbricare fatture false di altre imprese. In pratica, l’articolato sistema si basava sul pagamento, mediante fondi pubblici ricevuti dal “Grinzane”, da “Antenna Culturale Europea” e da “Civiltà dei Territori Letterari”, a titolo di contributo per lo svolgimento di varie manifestazioni culturali, di fatture emesse dalle società del PEZZINO Carmelo – che tuttavia non disponevano di alcuna struttura per svolgere tali attività così fatturate. A sua volta, il PEZZINO, a fronte dei pagamenti effettuati dalle associazioni gestite dal SORIA Giuliano alle sue società, riconsegnava 117 allo stesso SORIA una buona parte dell’importo recato da ciascuna fattura. Il “ritorno” al SORIA del denaro di provenienza pubblica pagato, per prestazioni mai effettuate, alle società del PEZZINO è comprovato dalla documentazione bancaria sequestrata in sede penale che (v., sent. n. 1467/2013) “evidenzia costanti prelievi in contanti, effettuati dal Pezzino appena dopo l’incasso delle somme relative alle fatture pagate dalle associazioni gestite da Giuliano Soria, per somme di poco inferiori (pari all’85%) a quelle ricevute. Addirittura, su numerose contabili - per un totale di circa € 80.000 - relative a tali prelievi in contanti, risulta la dicitura manoscritta “contanti Soria… proprio l’articolato sistema architettato per fornire una copertura documentale all’uscita di denaro ricevuto a titolo di contributi, logicamente dimostra che tali somme non venivano affatto integralmente destinate allo svolgimento delle manifestazioni indicate. Invero, se così fosse stato, in primo luogo non si comprenderebbe il senso dell’operazione e, comunque, per “gestire” una buona parte delle fatture, sarebbe stato sufficiente richiedere ai vari fornitori di emettere le fatture attestanti i costi realmente sostenuti dal Premio Grinzane a nome delle società del Pezzino. La circostanza che, invece, si sia fatto ricorso a fatture per operazioni inesistenti relative al totale degli importi, costituisce elemento indicativo della necessità di ulteriori e diverse “pezze giustificative” (cf. sent. 1467/2013, p. 78). La Sezione non può non condividere le dette argomentazioni, peraltro, 118 corroborate dalla circostanza evidenziata, emersa dalle indagini penali, in base alla quale le società del PEZZINO, formalmente ingaggiate dalle associazioni facenti capo al SORIA per lo svolgimento di attività culturali finanziate con fondi pubblici, erano del tutto inidonee a svolgere quelle prestazioni in quanto, oltre a non impegnare alcun dipendente, prive di qualsiasi struttura organizzativa. Gli atti rivenienti dal giudizio penale, possiedono ampia valenza probatoria del tutto convincente ed esaustiva circa la ascrivibilità ai convenuti nell’odierno giudizio di responsabilità di attività gravemente illecite, consistenti nell’aver utilizzato fatture false nell’ambito del procedimento volto al conseguimento di finanziamenti pubblici, effettivamente conseguiti in virtù delle dette illecite attività. Infatti, non può non condividersi con la Procura regionale che sussistano, nel caso, tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa. Invero, dagli elementi agli atti emerge un’attività illecita dei convenuti, penalmente rilevante, la quale, simulando la sussistenza delle condizioni di accesso al finanziamento pubblico a mezzo della presentazione a finanziamento di false fatturazioni per operazioni inesistenti, ha determinato l’erogazione delle pubbliche risorse in questione, in modo peraltro indebito, cagionando in tal modo un corrispondente danno erariale. 119 Per quanto precede, la Sezione ritiene che SORIA Giuliano abbia distratto l’importo di € 777.373,09 (€ 673.393,09 + € 102.300 + € 1.680), traendolo dai conti correnti intestati all’Associazione “Premio Grinzane”, alimentati da contributi ricevuti da Enti pubblici, cagionando un depauperamento delle risorse pubbliche con corrispondente danno erariale sofferto in egual misura dagli Enti pubblici (Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Regione Piemonte) conferenti il denaro affluito sui conti sui quali sono state operate le distrazioni di fondi. VICENDE ANGELO SORIA. La Sezione procede allo scrutinio delle vicende che, sulla base della prospettazione di parte attrice, vedono il coinvolgimento del signor Angelo SORIA, nella sua veste di pubblico ufficiale, dirigente presso la Regione Piemonte - Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale - Settore Comunicazione Istituzionale della Giunta. Il Pubblico Ministero contabile, così come già accaduto nella sede penale, contesta ai signori Soria Giuliano ed a suo fratello Soria Angelo di essersi appropriati di denaro della Regione Piemonte avendo Angelo Soria erogato contributi in favore di private associazioni, gestite in via esclusiva dal fratello SORIA Giuliano, per iniziative cui in realtà le stesse erano estranee. Il signor Angelo Soria si è costituito nel presente giudizio per 120 “…dimostrare l’insussistenza dell’ipotesi di responsabilità amministrativa ascrittagli dalla Procura Regionale per assenza degli elementi costitutivi relativi alla condotta, al danno, all’elemento psicologico e al nesso causale” (v., comparsa di costituzione in giudizio). In particolare, secondo tesi difensiva, “… non esiste nella fattispecie alcun illecito depauperamento del pubblico numerario, essendo state le risorse pubbliche erogate dal funzionario regionale nell’esercizio del suo ufficio tutte destinate ai fini pubblicistici programmati…La prospettazione della Procura Regionale si rivela viziata dalla mancata considerazione di elementi di fatto che non possono non assumere un rilievo decisivo in questa sede…in quanto: non vi è stata nel caso di specie alcuna distrazione di risorse pubbliche: gli eventi finanziati dalla Regione Piemonte sono stati tutti effettivamente realizzati e le finalità pubblicistiche di promozione e valorizzazione del territorio piemontese cui i finanziamenti erano preordinati pienamente raggiunte; non vi è stato un accordo fraudolento fra i fratelli Soria diretto alla sottrazione di risorse pubbliche dai fini prefissati e, in particolare, un accordo “su come stravolgere il corretto esercizio della carica funzionale rivestita da Angelo SORIA al fine di destinare, appositamente, parte dei fondi pubblici nella disponibilità di Angelo alle associazioni private del fratello”. 121 A). – Vicenda della erogazione di finanziamenti pubblici regionali alle Associazioni “Civiltà dei Territori Letterari” e “Studi Iberici” da parte del Dirigente della Regione Piemonte Angelo SORIA, per attività cui le predette associazioni sono risultate del tutto estranee e finiti nella disponibilità di SORIA Giuliano (v., citazione, cap. I, par. 2, lett. C). Parta pubblica espone che SORIA Angelo, nella sua qualità di Dirigente della Regione Piemonte – Direzione Comunicazione Istituzionale, nel periodo tra il 2006 ed il 2008, ha disposto in undici occasioni l’erogazione di contributi di natura finanziaria, con determinazioni da lui sottoscritte, in favore di due associazioni che, seppure formalmente presiedute da terze persone, sono in realtà riconducibili al fratello Giuliano, vale a dire, l’Associazione Civiltà dei Territori Letterari e l’Associazione Studi Iberici. In primo luogo, parte pubblica richiama la deposizione (v., verbale del 26 febbraio 2009) del signor Roberto MOISIO, Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale del Piemonte, il quale ha precisato che: ”… sono incluse negli elenchi anche contribuzioni a favore di soggetti diversi, aventi diversa denominazione, ma evidentemente collegati all’associazione citata…” (all. n. 51 rel. G.d.F.). L’associazione, cui si riferisce il teste, è l’Associazione “Premio Grinzane” di SORIA Giuliano. In secondo luogo, parte pubblica richiama lo sviluppo delle indagini 122 secondo cui, diversamente da quanto indicato nella richiesta di erogazione, né l’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, né l’Associazione “Studi Iberici”, entrambe prive di personale, di strutture e di mezzi propri, hanno in concreto assunto alcun ruolo nell’ambito delle iniziative specifiche per cui il contributo è stato versato. A riprova di tale assunto, in base al quale le dette Associazioni, seppure formalmente distinte ed autonome rispetto al “Grinzane”, dipendevano, in realtà, da SORIA Giuliano, che ne era il vero dominus, il P.M. contabile fa riferimento: - alle dichiarazioni dell’arch. Luigi MORELLI, presidente della Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, il quale ha riferito di essere una semplice “testa di legno” e di avere soltanto firmato le richieste di contributi regionali a nome dell’Associazione, predisposte, in realtà, da personale del “Grinzane” su indicazione del SORIA Giuliano (cfr. verbale all. 52: “Ho sicuramente firmato ... richieste di contributi, non saprei dire a chi indirizzate, io neppure le leggevo. Praticamente, mi fidavo, andavo lì e mettevo due firme (....)”. Il medesimo teste, richiamato dagli inquirenti ad una più attenta visione delle richieste di contribuzione, (v., annotazione di p.g. dell’11 marzo 2009), dichiara: “riconosco entrambe le sottoscrizioni come mie. Circa il contenuto di questi documenti, io non so assolutamente nulla, erano quelle richieste di cui ho detto che io firmavo senza minimamente 123 interrogarmi ...”. - all’interrogatorio del SORIA Giuliano (v., verbale del 17.03.2009, sub all. n. 53), allorchè il medesimo dichiara che “le pratiche di richiesta di contributi (della Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”) erano curate dalla struttura del Premio Grinzane e poi erano firmate dal MORELLI”, che i contributi si riferivano ad attività “svolte in collaborazione con il Grinzane” e che le relative richieste sarebbero state fatte a nome della Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” solo perchè l’Associazione “Premio Grinzane” “aveva già in corso molte richieste di contributi”; nell’occasione, SORIA Giuliano riconosce che l’Associazione “Civiltà Territori Letterari” non aveva dipendenti né strutture proprie e che, comunque, il contributo da essa fornito alle attività svolte insieme con il “Grinzane” era del tutto marginale; - ancora all’interrogatorio di SORIA Giuliano (v., verbale del 17 marzo 2009, cit.), allorchè l’indagato afferma che BELLINI Giuseppe, presidente dell’Associazione “Studi Iberici”, era un mero prestanome, che le somme versate alla predetta Associazione “Studi Iberici” dalla Regione per un seminario in Spagna sulla traduzione delle opere di Sepulveda e di un’altra iniziativa in Messico a Guadalajara “sono state girate dall’Associazione “Studi Iberici” al “Grinzane”; - alle conversazioni telefoniche intercorse tra i fratelli SORIA, Giuliano e Angelo, riportate nell’ordinanza di custodia cautelare in 124 data 17.04.2009 del G.I.P. di Torino dott.ssa SALVATORI (cfr. estratto, all. n. 54 rel. G.d.F.): tali conversazioni “concorrono a fugare ogni dubbio circa l’esistenza di un accordo teso a derogare al corretto esercizio della carica rivestita dal SORIA Angelo presso la Regione Piemonte, al fine di destinare parte dei fondi pubblici di cui ha potuto disporre alle associazioni riconducibili al fratello Giuliano” (v., atto di citazione). Gli accertamenti compiuti hanno consentito di appurare che, di regola, le delibere dirigenziali a firma di Angelo SORIA sono state rilasciate, in totale assenza di un’istruttoria, nel breve volgere di pochi giorni dopo la presentazione delle istanze, in assenza di accertamenti ed in favore di associazioni anche diverse (ma sempre sotto l’egida del “Grinzane”), le quali, in realtà, non hanno svolto alcun ruolo nella realizzazione delle iniziative per cui il contributo pubblico è stato erogato. In tal modo, i fondi – talvolta, anche in misura superiore a quanto risultante dalla domanda - sono stati di fatto messi a disposizione di soggetto diverso dal richiedente, e, quindi, in definitiva, dell’Associazione Grinzane e, per essa, del signor Giuliano SORIA, che li ha distratti per finalità personali. Parte pubblica, procedendo all’esame di ciascuna delle determine dirigenziali in parola, evidenzia la completa mancanza di una giustificazione dell’erogazione del contributo che risulti compatibile 125 con le finalità istituzionali della Direzione Comunicazione Istituzionale della Regione Piemonte, retta, all’epoca, da Angelo SORIA. In particolare, esaminando partitamente le determinazioni in oggetto: a) la determina dirigenziale n. 484 del 29.11.2006 ha disposto l’erogazione di € 60.000 all’Associazione “Civiltà Territori Letterari” per la promozione, a livello internazionale, delle realtà turistiche e culturali del territorio del Verbano in occasione del Festival Grinzane Cinema (v., finanziamento disposto nell’ambito delle “Iniziative di comunicazione istituzionale per la valorizzazione e la promozione del Piemonte turistico-culturale a livello internazionale”, di cui alla D.G.R. 136-4479 del 20.11.2006, cofinanziate dalla U.E). Evidenzia il P.M. contabile che l’anomalia più evidente è caratterizzata dal fatto che, a fronte di una richiesta di contribuzione per € 40.000 (importo indicato nell’istanza del 23.10.2006), era stato erogato un contributo superiore addirittura del 50% rispetto all’istanza. Per rendere meno lampante tale discrasia, nella motivazione della determinazione viene fatto riferimento ad un costo per il progetto di € 150.000, che però non trova alcun riscontro nella richiesta dell’Associazione richiedente “Civiltà dei Territori Letterari” (cfr. all. n. 55 rel. G.d.F.). Del resto, la circostanza che la richiesta di contributi presentata dall’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” fosse, in realtà, 126 ingiustificata, è desumibile dalla totale genericità con cui la stessa Associazione indica la causale del proprio intervento “a sostegno dell’organizzazione della manifestazione” avente ad oggetto il Festival Grinzane Cinema che è, invece, una manifestazione organizzata in via esclusiva dal “Grinzane”. Ad avviso del P.M. contabile, l’ambiguità di tale richiesta, tratto comune anche di quelle successive, è indicativa dell’irrilevanza del ruolo dell’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” rispetto ad un’iniziativa che era appannaggio esclusivo del solo “Premio Grinzane”; b) la determina dirigenziale n. 111 del 03.04.2007 ha disposto la erogazione di € 30.000 in favore dell’Associazione Civiltà Territori Letterari (avvenuta con liquidazione del 7.05.2007) per la promozione dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in concomitanza con il Prix Grinzane France (v., finanziamento disposto nell’ambito delle “Iniziative di comunicazione istituzionale per la valorizzazione e la promozione del Piemonte turistico-culturale a livello internazionale”, di cui alla D.G.R. 1-5106 del 22.1.2007). La documentazione presentata alla Regione Piemonte consente di evincere che l’iniziativa finanziata con denaro pubblico fosse interamente dell’Associazione “Premio Grinzane”. Pur tuttavia, il dirigente Angelo SORIA ha motivato l’impegno di spesa facendo riferimento alla presentazione di un progetto di 127 comunicazione internazionale da parte dell’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, progetto, di fatto, mai prodotto (cfr. all. n. 56). Sostiene la Procura contabile che detta determinazione non trova alcuna giustificazione, avendo la richiedente Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” beneficiato della sovvenzione pubblica di € 30.000 senza aver assunto alcun ruolo nell’organizzazione o nella gestione del Prix Grinzane France - per il quale risulta erogato il contributo senza far passare sotto silenzio il fatto che nell’opuscolo della manifestazione non viene affatto menzionata l’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, beneficiaria del contributo; c) la determina dirigenziale n. 246 del 07.06.2007 ha disposto l’erogazione di € 30.000 all’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” (avvenuta con liquidazione del 31.07.2007) per lo sviluppo dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del Grinzane Masters Award a New York (v., finanziamento disposto nell’ambito delle “Iniziative di comunicazione istituzionale per la valorizzazione e la promozione del Piemonte turistico-culturale a livello internazionale”, di cui alla D.G.R. 1-5106 del 22.1.2007). In atti risulta una richiesta dell’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” datata 3.06.2007, priva di protocollo di partenza e/o di ricezione, circostanza indicativa del fatto che la domanda sia fittizia e verosimilmente inserita ex post nel fascicolo del procedimento, per giustificare un’erogazione di denaro pubblico che altrimenti sarebbe 128 risultata concessa in assenza di una formale istanza (cfr. richiesta sub all. n. 57 rel. G.d.F.; v. anche la deposizione davanti al Tribunale di Torino all’udienza del 24.1.2012 di TODARO Elisabetta e di FINELLO Lucia, dipendenti regionali della Direzione retta da Angelo SORIA). La Procura contabile sostiene l’insussistenza di un valido titolo ad ottenere il contributo in capo all’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” dal momento che il depliant non menziona in alcun modo l’Associazione stessa, così, rivelando che essa non ha svolto alcun ruolo nell’ambito dell’iniziativa, e, soprattutto, in quanto il contributo risulta richiesto ed accordato ex post, quando già la manifestazione si era conclusa da mesi. Detta circostanza, peraltro, secondo tesi accusatoria, sarebbe stata ben nota ad Angelo SORIA, il quale, al fine di non destare sospetti, nella motivazione della citata determina fa riferimento ad un’iniziativa da realizzarsi, e ciò sebbene il contributo riguardi una manifestazione di fatto già tenuta; d) la determina dirigenziale n. 294 del 9.07.2007 ha disposto l’erogazione di € 30.000 all’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” (avvenuta con liquidazione del 30.07.2007), per la sviluppo dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del Premio Grinzane Cavour – Mosca (v., finanziamento disposto nell’ambito delle “Iniziative di comunicazione istituzionale per la valorizzazione e la promozione del Piemonte turistico-culturale a livello internazionale”, di cui alla D.G.R. 1-5106 del 22.0.2007). 129 La richiesta di contributo è stata presentata dalla sola Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” e fa riferimento alla terza edizione dell’iniziativa, prevista nella primavera del 2007, mentre la successiva relazione di rendiconto fa riferimento ad un evento tenuto a dicembre 2007. Anche in questo caso, nell’opuscolo della manifestazione non risulta traccia del ruolo dell’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” nello svolgimento dell’evento (cfr. all. n. 58); e) la determina dirigenziale n. 347 del 10.08.2007 ha disposto l’erogazione di € 30.000 all’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” (avvenuta con liquidazione del 04.09.2007) per la promozione dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del Premio Grinzane Cavour a Salamanca (v., finanziamento disposto nell’ambito delle “Iniziative di comunicazione istituzionale per la valorizzazione e la promozione del Piemonte turistico-culturale a livello internazionale”, di cui alla D.G.R. 1-5106 del 22.1.2007). Parte pubblica evidenzia che nella documentazione, acquisita dalla p.g., non risulta traccia della relativa richiesta di erogazione del contributo, come atto di avvio del procedimento amministrativo; ed anche in questo caso, oltre al fatto che nell’opuscolo relativo all’iniziativa, che sulla carta sarebbe stata organizzata dall’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, non si fa alcuna menzione della stessa Associazione richiedente, l’erogazione del contributo è avvenuta ex post, dopo cinque mesi dalla conclusione 130 dell’evento, tenutosi nel marzo 2007; f) la determina dirigenziale n. 432 del 18.09.2007 ha disposto l’erogazione di € 50.000 all’Associazione “Civiltà Territori Letterari” (avvenuta con liquidazione del 13.11.2007) per la promozione a livello internazionale del territorio del Verbano, in occasione del Premio Grinzane Cinema (v., finanziamento disposto nell’ambito delle “Iniziative di comunicazione istituzionale per la valorizzazione e la promozione del Piemonte turistico-culturale a livello internazionale”, di cui alla D.G.R. 1-5106 del 22.1.2007). L’evento finanziato corrisponde alla edizione 2007 della manifestazione già finanziata con la determina n. 484 del 29.11.2006, così come identiche sono le finalità del finanziamento (promozione del territorio del Verbano). Dall’esame della documentazione del fascicolo del procedimento, emergono le seguenti anomalie: (1) la richiesta viene fatta dalla Associazione “Civiltà Territori Letterari” per l’organizzazione di una manifestazione promossa da altro soggetto, ossia dal “Premio Grinzane”, come si ricava dalla mancanza di riferimenti alla Associazione “Civiltà Territori Letterari” nel materiale pubblicitario; (2) la richiesta di contributi, datata 15.09.2007, viene accolta con la determina in questione dopo soli tre giorni, il successivo 18.09.2007 (i tempi medi per l’evasione di una domanda di contributi, riferiscono i funzionari ed impiegati regionali escussi dal Tribunale di Torino, 131 erano invece molto lunghi, oltre i due mesi); (3) la richiesta, inoltre, neppure in questo caso reca indicazioni di protocollo in partenza e/o in arrivo, elementi indicativi di un suo probabile inserimento ex post, dopo che era stata già disposta l’erogazione del contributo; g) la determina dirigenziale n. 55 del 27.02.2008 ha disposto l’erogazione di € 30.000 all’Associazione “Civiltà Territori Letterari” (avvenuta con liquidazione del 10.04.2008) per la promozione dell’immagine del Piemonte a livello internazionale, in occasione del Premio Grinzane Brasile (v., finanziamento disposto nell’ambito delle “Iniziative di comunicazione istituzionale per la valorizzazione e la promozione del Piemonte turistico-culturale a livello internazionale”, di cui alla D.G.R. 1-5106 del 22.1.2007). Anche in questa ipotesi, dall’esame del fascicolo del procedimento emergono le anomalie già riscontrate: (1) erogazione del contributo trascorsi solo pochi giorni dalla data della richiesta; (2) mancanza del timbro di protocollo di entrata della domanda (tutte le domande dovevano essere protocollate, cfr. depp. FINELLO Lucia e TODARO Elisabetta, ud. 24.01.2012 davanti al Tribunale di Torino); (3) nell’opuscolo illustrativo dell’iniziativa, non viene fatto alcun riferimento alla Associazione “Civiltà Territori Letterari”, trattandosi di una iniziativa di esclusiva prerogativa del “Grinzane”; h) la determina dirigenziale n. 118 del 11.04.2008 ha disposto l’erogazione di € 50.000 all’Associazione “Civiltà Territori Letterari” 132 (avvenuta con liquidazione del 06.06.2008) per la promozione dell’immagine del Piemonte a livello internazionale, in occasione del Festival Grinzane Cinema (v., finanziamento disposto nell’ambito delle “Iniziative di comunicazione istituzionale per la valorizzazione e la promozione del Piemonte turistico-culturale a livello internazionale”, di cui alla D.G.R. 17-7987 del 7.01.2008). L’evento corrisponde all’edizione 2008 della stessa manifestazione per cui sono state emesse le determinazioni n. 484 del 29.11.2006 e n. 432 del 18.09.2007, relative alle edizioni 2006 e 2007. Nella determinazione è ripresentata l’indicazione del costo complessivo dell’organizzazione dell’evento di € 150.000, del quale in realtà non vi è traccia nella richiesta di contributo, alla quale risulta estranea l’Associazione “Civiltà Territori Letterari”; i) la determina dirigenziale n. 196 del 03.07.2008 ha disposto l’erogazione di € 30.000 all’Associazione “Civiltà Territori Letterari” (avvenuta con liquidazione del 15.09.2008) per la promozione dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del Premio Grinzane Cavour Ermitage (v., finanziamento disposto nell’ambito delle iniziative di “Promozione dell’immagine turisticoculturale del Piemonte a San Pietroburgo 11 luglio p.v.”(2008), di cui alla D.G.R. 3-8950 del 16.06.2008). Anche in questo caso si tratta di una domanda per ottenere contributi per iniziative che attengono alla sfera esclusiva di altre associazioni, 133 sempre riconducili a Giuliano Soria (all. n. 63); l) la determina dirigenziale n. 221 del 07.07.2008 ha disposto l’erogazione di € 30.000 all’Associazione “Studi Iberici” (avvenuta con liquidazione del 09.07.2008) per lo sviluppo dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del Seminario di Traduzione Letteraria di Gijon e del Premio Espana (v., finanziamento disposto nell’ambito delle “Iniziative di comunicazione istituzionale per la valorizzazione e la promozione del Piemonte turistico-culturale a livello internazionale”, di cui alla D.G.R. 3-8950 del 16.06.2008). L’anomalia riscontrata è che la richiesta è stata formulata nella stessa data della determinazione; quest’ultima poi fa riferimento a “un grande evento da realizzare… e vedrà coinvolti grandi nomi”, nonostante il fatto che, come emerge nell’istanza firmata dal presidente dell’Associazione “Studi Iberici” Giuseppe BELLINI, l’evento si fosse già svolto nei giorni 7 e 8 maggio 2008 (all. n. 64); m) la determina dirigenziale n. 263 del 31.07.2008 ha disposto la erogazione di € 30.000 all’Associazione “Studi Iberici” (con liquidazione del 29.10.2008) per la promozione dell’immagine del Piemonte a livello internazionale in occasione del Premio Messico (v., finanziamento disposto nell’ambito delle “Iniziative di comunicazione istituzionale per la valorizzazione e la promozione del Piemonte turisticoculturale a livello internazionale”, di cui alla D.G.R. 1-9098 del 7.01.2008). L’irregolarità della sovvenzione è stata desunta dalla totale mancanza 134 di istruttoria sulla domanda di contributo, atteso che, a fronte di una domanda di poco più di una pagina e dal contenuto del tutto generico, il dirigente Angelo SORIA ha deliberato un finanziamento di € 30.000 in favore di un’associazione priva di strutture e di personale in grado di organizzare e promuovere un’iniziativa da svolgersi interamente in Messico, in occasione della “Fiera del libro di Guadalajara” circostanza peraltro conosciuta dal SORIA Angelo, come emerge dagli atti del fascicolo (all. n. 65). In considerazione degli elementi così raccolti, la Procura contabile ritiene “evidente la posizione di SORIA Giuliano beneficiario ultimo delle contribuzioni pubbliche, per complessivi € 400.000, disposte dal fratello SORIA Giuliano con le determine dirigenziali di cui sopra” (v., atto di citazione) con corrispondente richiesta di ristoro del relativo danno erariale subito dalla Regione Piemonte e, per i progetti cofinanziati, dalla U.E., imputato in concorso ex art. 1, co. 1 quinques, al SORIA Giuliano personalmente, come agente contabile di fatto e all’Associazione da lui presieduta “Premio Grinzane”. La tesi difensiva, secondo cui non sarebbe configurabile alcun danno erariale visto che “…Le manifestazioni oggetto dei finanziamenti regionali per cui è causa sono state infatti tutte effettivamente realizzate” (v., memoria difensiva, pag. 19), non ha trovato positivo riscontro nel giudizio penale e non può trovarlo neppure nella presente sede giurisdizionale contabile per le motivazioni di cui infra. 135 Non può, infatti, disconoscersi che, all’esito di pubblico dibattimento, il Tribunale penale di Torino si sia pronunciato per la sussistenza delle ipotesi di peculato in concorso e falso contestate ai fratelli SORIA (v., sent. n. 1467/2013, cit.). Infatti, sono state riconosciute sussistenti nei confronti di Angelo SORIA, tutte le incriminazioni per i reati di falso - di cui agli artt. 81 cpv., 479, 61 n. 2 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, agendo nella sua veste di pubblico ufficiale, dirigente presso la Regione Piemonte - Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale – Settore Comunicazione Istituzionale della Giunta, in più occasioni, formando nell'esercizio delle sue funzioni le determinazioni di seguito indicate, attestava falsamente nella parte descrittiva delle stesse l'esistenza di situazioni di fatto contrarie al vero, e segnatamente: nella determinazione dirigenziale n. 484 del 29.11.2006, falsamente attestava la prospettazione, da parte della richiedente ASSOCIAZIONE CIVILTA' TERRITORI LETTERARI, di un costo complessivo dell'evento pari a € 150.000, importo in realtà non indicato nella richiesta di contribuzione, formulata per soli € 40.000, falsa attestazione assunta a presupposto dell'erogazione della somma di € 60.000 con la suindicata determinazione; nella determinazione dirigenziale n. 111 del 3.4.2007, falsamente attestava la presentazione da parte di ASSOCIAZIONE CIVILTA' 136 TERRITORI LETTERARI di "un progetto di comunicazione internazionale che prevede l'organizzazione di un grande evento da realizzare a Parigi", non avendo in realtà la predetta associazione presentato alcun progetto né alcuna istanza di contributo, falsa attestazione assunta a presupposto dell'erogazione della somma di € 30.000 con la suindicata determinazione; nella determinazione dirigenziale n. 246 del 7.6.2007, falsamente attestava la presentazione da parte di ASSOCIAZIONE CIVILTA' TERRITORI LETTERARI di "un progetto di comunicazione internazionale che prevede l'organizzazione di un grande evento da realizzare a New York a carattere turistico culturale e vedrà coinvolti grandi nomi del mondo della letteratura", non avendo in realtà la predetta associazione presentato anteriormente alla adozione della determinazione alcun progetto né alcuna istanza di contributo, e, comunque trattandosi di iniziativa svoltasi alcuni mesi prima dell'adozione della determinazione, falsa attestazione assunta a presupposto dell'erogazione della somma di € 30.000 con la suindicata determinazione; nella determinazione dirigenziale n. 294 del 9.7.2007, falsamente attestava la presentazione da parte di ASSOCIAZIONE CIVILTA' TERRITORI LETTERARI di "un progetto di comunicazione internazionale ché prevede l'organizzazione di un grande evento da realizzare a Mosca", non avendo in realtà, la predetta associazione 137 presentato alcun progetto né alcuna istanza di contributo, falsa attestazione assunta a presupposto dell'erogazione della somma di € 30.000 con la suindicata determinazione; 5. nella determinazione dirigenziale n. 347 del 10.8.2007, falsamente attestava la presentazione da parte di ASSOCIAZIONE CIVILTA' TERRITORI LETTERARI di "un progetto di comunicazione internazionale che prevede l'organizzazione di un grande evento da realizzare a Salamanca a carattere turistico culturale non avendo in realtà la predetta associazione presentato alcun progetto né alcuna istanza di contributo, e comunque trattandosi di iniziativa svoltasi alcuni mesi prima dell'adozione della determinazione, falsa attestazione assunta a presupposto dell'erogazione della somma di 30.000 con la suindicata determinazione; 6. nella determinazione dirigenziale n. n. 432 del 18.9.2007, falsamente attestava la presentazione da parte di ASSOCIAZIONE CIVILTA' TERRITORI LETTERARI di "un progetto di comunicazione internazionale", non avendo in realtà la predetta associazione presentato anteriormente alla adozione della determinazione alcun progetto né alcuna istanza di contributo, falsa attestazione assunta a presupposto dell'erogazione della somma di € 50.000 con la suindicata determinazione; 7. nella determinazione dirigenziale n. n. 55 del 27.2.2008, falsamente attestava la presentazione da parte di ASSOCIAZIONE 138 CIVILTA' TERRITORI LETTERARI di "un progetto di comunicazione internazionale", non avendo in realtà la predetta associazione presentato anteriormente alla adozione della determinazione alcun progetto né alcuna istanza di contributo, falsa attestazione assunta a presupposto dell'erogazione della somma di € 30.000 con la suindicata determinazione; 8. nella determinazione dirigenziale n. 118 del 11.4.2008, falsamente attestava la prospettazione da parte dell'associazione richiedente di un costo complessivo dell'evento pari a € 150.000, importo in realtà non indicato nella richiesta di contribuzione, per soli 50.000, falsa attestazione assunta a presupposto dell'erogazione della somma di € 50.000 con la suindicata determinazione; 9. nella determinazione dirigenziale n. 221 del 7.7.2009, falsamente attestava la presentazione da parte di ASSOCIAZIONE STUDI IBERICI di "un progetto di comunicazione internazionale che prevede l'organizzazione di un grande evento da realizzare a Salamanca a carattere turistico culturale e vedrà coinvolti grandi nomi del mondo della letteratura", trattandosi in realtà di iniziativa svoltasi alcuni mesi prima dell'adozione della determinazione, falsa attestazione assunta a presupposto dell'erogazione della somma di 30.000 con la suindicata determinazione. Quanto ai delitti di peculato, il Tribunale di Torino ha acclarato che “…tutti i contributi, di cui alle undici determinazioni firmate .da 139 Angelo Soria, sono stati certamente concessi ed erogati ad associazioni "paravento", che non hanno neppure partecipato alle varie iniziative e che si sono limitate a girare gli importi ad altra associazione presieduta dal fratello Giuliano Soria” (v., sent. n. 1467/2013, cit.). Quest’ultimo, infatti, riferisce, nell’interrogatorio del 17.03.2009, che “…la richiesta di finanziamento da parte di soggetti diversi da “Associazione Premio Grinzane Cavour” rispondeva …. alla necessità di ottenere più contributi che all'Associazione Premio Grinzane Cavour non sarebbero più stati dati perché già ne aveva ottenuti altri. Era un modo per ottenere più risorse”, e che l’éscamotage era stato congegnato per evitare di creare problemi di incompatibilità del fratello, che, come Dirigente del Settore Comunicazione Istituzionale della Regione, avrebbe dovuto erogare i fondi. Peraltro, merita evidenziare che il signor SORIA Giuliano ha confermato che il fratello Angelo era pienamente al corrente del fatto che i contributi in questione sarebbero arrivati a lui, dato che i rapporti per tali associazioni erano tenuti da lui stesso e che comunque, il fratello Angelo ben sapeva che era lui, Giuliano, ad essere il vero dominus delle Associazioni “Civiltà dei Territori Letterari” e “Studi Iberici”. Di conseguenza, ad avviso del Collegio, non può rilevare in quanto mera espressione del diritto di non edere contra se la – peraltro non dimostrata, ma solo asserita e comunque assolutamente infondata – convinzione di Angelo SORIA di avere perseguito, sebbene con 140 modalità distorte ed illecite, un non meglio specificato interesse promozionale della Regione Piemonte. Un simile convincimento, al più, si risolverebbe in un inescusabile errore. Reputa il Collegio che, soprattutto per quanto rileva nel presente giudizio di responsabilità amministrativo-contabile, a differenza di quanto opinato dalla difesa di Angelo SORIA, l’interesse pubblico non può ritenersi perseguito attraverso l’attribuzione di somme pubbliche ad un’associazione – che sia il Grinzane piuttosto che ACTL o ASI - al di fuori di ogni limite e controllo, tanto nella fase di elargizione, quanto in quella di spesa. Ciò precisato, rispetto alle contestazioni SORIA Angelo: - ha, negato di avere adottato delle determine in assenza di una richiesta di finanziamento, sostenendo che, probabilmente, la domanda di contributo si era “persa”; - ha escluso di avere coscientemente firmato una determina di contributo per un importo superiore alla richiesta; - ha affermato di non aver richiesto la documentazione di spesa, perché aveva ritenuto sufficiente, per verificare che il denaro fosse stato effettivamente impiegato dal proprio fratello nelle iniziative promosse, il livello degli amministratori presenti all’iniziativa; e, pur ammettendo di sapere che le somme da lui erogate all’”Associazione Studi Iberici” e all’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” 141 finivano, in realtà, al “Grinzane”, ha dichiarato di non avere avuto la benché minima consapevolezza di come il fratello Giuliano gestisse i suoi affari, avendolo appreso solo dalla inchiesta penale, ed anzi di avere sempre creduto che i fondi da lui stanziati fossero stati destinati agli eventi per cui erano stati richiesti; - l’interposizione fittizia delle due associazioni ”Studi Iberici” e “Civiltà dei Territori Letterari” avrebbe costituito null’altro che un innocuo escamotage per evitare di firmare atti in situazione di incompatibilità e per ovviare, nel contempo, al blocco di qualsiasi erogazione - blocco che sarebbe certamente conseguito alla sua astensione ed al coinvolgimento diretto del suo superiore MOISO Roberto; - in ogni caso, le somme erogate a titolo di contributi, pur se confluite nella disponibilità del “Premio Grinzane”, sarebbero state effettivamente utilizzate proprio per realizzare gli eventi finanziati dalla Regione Piemonte: di talchè, sostiene il SORIA Angelo, sarebbero stati comunque raggiunti gli scopi pubblici sottostanti all’erogazione di denaro pubblico, il che impedirebbe di configurare tanto l’ipotesi di peculato in sede penale, quanto di prospettare, in questa sede amministrativo-contabile, un danno erariale per l’Ente pubblico erogatore. Sul ruolo di Angelo SORIA, come Dirigente della Direzione Comunicazione Istituzionale della Regione Piemonte, nel periodo tra il 142 2006 ed il 2008, e sulla sua diretta responsabilità per le determine per cui è causa, così decide il Tribunale di Torino: “MOISO Roberto (v. verbale udienza del 24.1.2012), all’epoca dei fatti capo di Gabinetto del presidente della Regione e dal 2006 anche direttore ad interim della Direzione Comunicazione, ha dichiarato di essere stato coadiuvato dal vicario Angelo SORIA, collega più vecchio di lui “… con un’ampia autonomia professionale ed anche una certa capacità professionale acquisita negli anni”, chiarendo che la competenza per l’adozione delle determine spetta ai dirigenti di settore e che, conseguentemente, quelle relative ai contributi concessi al Premio Grinzane erano state emesse da Angelo SORIA in totale autonomia. Il predetto teste, su specifica domanda della difesa, ha quindi decisamente escluso … che fosse consentito aderire a richieste di contributi o di aumento di contribuzione presentate informalmente ed oralmente, non potendo le stesse essere ritenute equivalenti alla presentazione di una formale domanda scritta. Le tesi difensive del SORIA Angelo, secondo cui tutte le richieste di finanziamento, rinvenute successivamente solo presso la Regione, non protocollate, sarebbero state fin dall’origine presenti in atti ma semplicemente sfuggite a tale incombenza non appaiono convincenti: non può ragionevolmente assumersi che attestazioni e dichiarazioni che figurano nella parte motiva delle determine di impegno di spesa in contestazione, fossero tutte il frutto di errori o dimenticanze, alla luce delle dichiarazioni testimoniali rese da SACCO Nadia, segretaria del 143 “Grinzane”, la quale ha reso una deposizione molto dettagliata sulla prassi seguita nella compilazione e presentazione delle domande di contributo. Come si evince dalla sentenza n. 1467/2013, in merito alla testimonianza resa da SACCO Nadia, responsabile della Segreteria del Grinzane: “La predetta, oltre ad avere diffusamente spiegato quali fossero le prassi generali seguite presso l’APGC per le richieste di contributi e per le rendicontazioni, ha anche dichiarato di aver conosciuto l’architetto MORELLI, ma di non averlo mai incontrato per questioni relative al suo ruolo di presidente dell’ACTL, bensì soltanto per “studiare l’arredamento dell’ufficio” del Grinzane. Quanto alle domande di finanziamento per l’ACTL – la cui corrispondenza veniva protocollata in un registrato cartaceo a parte presso la segreteria del Premio Grinzane - la SACCO ha chiarito la procedura che veniva seguita. Era lei stessa a predisporle e a consegnarle a Giuliano SORIA, il quale gliele restituiva firmate dal MORELLI. Quindi, le domande venivano portate a mano alla Regione Piemonte – Settore Comunicazione – e lasciate personalmente alla FINELLO o alla TODARO (dipendenti della Regione, impiegate presso la Direzione di Angelo SORIA), dopo di che le veniva recapitata a mano da Giuliano SORIA la lettera di affidamento di incarico firmata da Angelo SORIA. Infine, ella preparava la lettera di trasmissione con la nota di debito, la consegnava a Giuliano SORIA, che gliela restituiva 144 firmata dal MORELLI, e la recapitava, nuovamente a mano, al Settore Comunicazione della Regione. La SACCO ha anche riferito che il Settore Comunicazione era - tra i vari uffici della Regione Piemonte - l’unico ufficio erogatore che non richiedeva alcun giustificativo, né consuntivo, né relazione, né documentazione delle spese sostenute. Ha poi ricordato che, quando verificava l’avvenuta liquidazione sul conto dell’ACTL, ella stessa preparava l’ordine di bonifico, di solito con causale “liberalità”, utilizzando ordini già firmati in bianco dal MORELLI oppure ordini che compilava e portava a Giuliano SORIA, il quale provvedeva – ancora una volta - a restituirglieli sottoscritti dal MORELLI. La teste ha quindi confermato che, in qualche occasione, le era arrivata la lettera di affidamento dell’incarico da parte di Angelo SORIA, in assenza di una previa domanda di contributo. Ella aveva fatto presente a Giuliano SORIA l’evidente anomalia, ma lui le aveva risposto “…di aprire la pratica, che non importava”. Ha quindi spiegato che tutte le domande predisposte ed inoltrate alla Regione Piemonte avrebbero dovuto trovarsi presso gli uffici del Premio Grinzane, unitamente alla ricevuta rilasciata dalla TODARO o dalla FINELLO. La teste ha anche ricordato di avere, dopo la perquisizione e su richiesta di Giuliano SORIA, verificato l’assenza presso il loro ufficio di alcune domande. Quelle stesse domande le erano state mostrate in seguito da personale della Guardia di Finanza, che le aveva spiegato di averle rinvenute presso gli uffici 145 della Regione non protocollate. In particolare, quanto alla domanda del 3.6.2007 relativa alla determina 246 del 7.6.2007, la stessa SACCO ha segnalato che non soltanto il documento era carente del numero di protocollo in entrata della Regione, ma era – inspiegabilmente - altresì priva del protocollo in uscita dell’APGC, ..nessuno dei testimoni escussi, molti dei quali hanno direttamente partecipato alle iniziative di cui all’imputazione, ha dichiarato di conoscere o anche solo di avere sentito nominare, se non successivamente all’apertura delle indagini, l’Associazione Studi Iberici (cfr. deposizioni rese nel corso dell’udienza del 23.04.2012 dai testi della difesa COLASANTI Arnaldo, MAURI Paolo, TUENA Filippo, CERETTO Bruno, OLIVA Gianni, DISEGNI Dario, PERERA Orlando e NOBILE Paola)”. La circostanza, inoltre, che sia l’Associazione “Civiltà dei territori letterari”, sia l’Associazione “Studi Iberici” fossero mere appendici, prive di personale e di strutture, del “Grinzane”, di cui addirittura utilizzavano i dipendenti per la predisposizione delle richieste di finanziamento, era circostanza nota al SORIA Angelo, come lui stesso riconosce nel corso dell’esame all’udienza del 17.07.2012. Egli avrebbe, in realtà, agito in modo del tutto consapevole facendo predisporre dalla FINELLO e poi firmando delle determine del tutto irregolari, al solo scopo di consentire al fratello Giuliano di pervenire nella disponibilità materiale dei fondi così erogati. Né il Collegio ritiene di poter dare ingresso alla tesi, sostenuta dalla 146 difesa di ACTL, dell’innocua interposizione fittizia tra il “Grinzane” e le Associazioni satelliti “Civiltà dei Territori Letterari” e “Studi Iberici”, posto che, al riguardo, e condivisibilmente, così statuisce il Giudicante di primo grado: “L’Associazione Civiltà Territori Letterari e l’Associazione Studi Iberici, sebbene formalmente rappresentate da altri soggetti, erano di fatto gestite da Giuliano SORIA. Le stesse Associazioni - prive di personale e di strutture idonee a svolgere le manifestazioni per le quali ricevevano l’erogazione di contributi regionali - non hanno compiuto alcuna attività, essendosi limitate a “girare” l’intero importo pari ad € 400.000, ricevuto dalla Regione Piemonte, al Premio Grinzane. Quanto al rapporto esistente tra Giuliano SORIA e le due associazioni suindicate, si segnala, innanzitutto, il rinvenimento di documentazione dell’ACTL e dell’ASI presso i locali dell’APGC. In particolare, sono stati sequestrati i cd. “moduli contributi in arrivo”, sui quali risultava indicato se il contributo ricevuto dall’Associazione Civilta’ dei Territori Letterari (ACTL) fosse stato o meno “girocontato a P.G.C.”, nonché modulistica ancora da compilare … … l’architetto MORELLI (v. verbale udienza del 16.1.2011) presidente dell’ACTL, ha riferito di essersi limitato, su richiesta di Giuliano SORIA, a ricoprire formalmente tale incarico (per il quale non veniva remunerato) apponendo “delle firme” su documenti che gli consegnava il contabile SERLENGA o le ragazze dell’ufficio amministrativo del Premio. Si era recato 147 presso la sede dell’ACTL solamente in un’unica occasione poiché bisognava provvedere alla sostituzione di serramenti. Quanto al fatto che i fondi, erogati dalla Direzione Comunicazioni Istituzionali fossero in realtà destinati – peraltro anche nella consapevolezza di Angelo Soria – al Premio Grinzane e che il Premio Grinzane li abbia effettivamente utilizzati per la realizzazione degli eventi per cui erano stati erogati, con conseguente raggiungimento del programma pubblicistico, non può farsi passare sotto silenzio la circostanza oggettiva in base alla quale Angelo Soria era il pubblico ufficiale che, avendo il potere di erogare le somme in oggetto, aveva la piena disponibilità di disporre di quel denaro, senza dover ricorrere ad alcuna falsità od artificio. Del resto, la tesi secondo cui nelle occasioni in oggetto si sarebbe trattato, comunque, di assegnazioni indirette, di modo che le somme erogate a titolo di contributi sarebbero confluite nella disponibilità del Premio Grinzane, che le avrebbe utilizzate proprio per realizzare gli eventi finanziati dalla Regione Piemonte, è stata completamente disattesa dalle risultanze del processo penale. Secondo il giudice penale,”… In concreto, poi, egli (Angelo SORIA) ha disposto di somme pubbliche, erogando contributi per l'espletamento di specifiche iniziative in favore di associazioni private, nella piena consapevolezza che quelle associazioni non avrebbero mai svolto alcun ruolo nello svolgimento delle manifestazioni finanziate. 148 In altri termini, Angelo Soria nel disporre delle somme della Regione senza rispettarne la destinazione, ha compiuto un atto di appropriazione. Si è, infatti comportato uti dominus nel momento in cui, piuttosto che erogarle ad enti che avrebbero avuto diritto a ricevere contributi regionali, ha, deciso di farne oggetto di liberalità destinandole in favore di associazioni che senz'altro non le avrebbero utilizzate per i fini specificamente indicati” (v., sent. n. 1467/2013, cit.). Sulla circostanza, sempre evidenziata dalla difesa di Angelo SORIA, secondo cui quest’ultimo sarebbe stato “…a conoscenza del fatto che le risorse erogate fossero destinate al Premio Grinzane e, dunque, che si trattasse di assegnazioni indirette”, il Tribunale penale di Torino (v., sent. n. 1467/2013) ha accertato, altresì, che “…la signora Lucia FINELLO, in servizio presso il settore Comunicazione della Regione Piemonte presso la segreteria di Angelo SORIA, ha finito con l’ammettere …. di avere predisposto tutte le anomale determine in esame sulla base delle precise indicazioni fornitele dal suo superiore. In particolare, la FINELLO ha riferito che era stato proprio Angelo SORIA ad indicarle quale beneficiario l’ACTL e non l’APGC, nonostante la richiesta di contributi fosse stata presentata da quest’ultima associazione (“Anzi per essere più precisi io avevo preparato la determina a favore del Grinzane, ed il dottor SORIA l’aveva corretta, indicando come beneficiario Civiltà dei Territori letterari”) . 149 Era sempre stato il suo dirigente a dirle di preparare delle determine senza alcuna motivazione in merito all’erogazione di un contributo “ora per allora”, sebbene la erogazione fosse successiva all’espletamento delle iniziative. Ancora, era stato Angelo SORIA a dirle di inserire nella determina numero 118 dell’11 aprile del 2008 un riferimento ad un’iniziativa internazionale rispetto ad un evento tenutosi nel territorio del Verbano, cui aveva partecipato anche la stampa estera (“Ricordo che chiesi al SORIA come motivare, e lui mi disse di fare riferimento ad un’iniziativa in campo internazionale”)”. Sempre in sede penale, è emerso che “…(la tesi difensiva) considera come scontato un elemento fattuale che, al contrario, non risulta minimamente dimostrato: ovvero che l'APGC abbia usato le somme ricevute dall'Associazione Civiltà' Territori Letterari e dall'associazione Studi Iberici - per le quali, in via del tutto eccezionale, non era previsto alcun rendiconto o giustificazione - per i progetti finanziati. Si osserva al riguardo che, una volta entrate nella massa indeterminata del denaro dell'APGC, di cui Giuliano SORIA disponeva in modo del tutto discrezionale …quelle somme potevano venire utilizzate per uno qualsiasi dei fini, personali o associativi, perseguiti dal predetto (dalla ristrutturazione di immobili alla festa della vendemmia, o ancora, all'acquisto di doni per ospiti e amici, o, addirittura, alle spese strettamente personali). 150 E' compiutamente emerso nel corso dell'istruttoria, che Giuliano Soria disponeva dei beni della "sua" associazione in modo del tutto arbitrario, attingendo a suo piacimento dalle somme reperite con tanta abbondanza e facilità dal premio Grinzane per mantenere un tenore di vita a dir poco sontuoso, aggiungendo alla già cospicua remunerazione annuale come presidente dell'associazione, l’uso disinvolto del fondo spese mensile concessogli dalla medesima associazione (utilizzato anche per far fronte a spese esclusivamente personali, quali fiori e torta per il compleanno della madre), nonché attingendo a piene mani ai fondi dell’APGC per qualsiasi necessità (acquisto abitazione, ristrutturazioni immobili privati, spese feste private, spese trasporti e, addirittura, per pagare l’Hotel Mont Blanc, ove soggiornavano gli operai che svolgevano i lavori di ristrutturazione della sua casa parigina)”. “Neppure interessa che Angelo Soria abbia o meno ricevuto un tornaconto personale da tali elargizioni compiute con denaro pubblico, posto che ciò che conta ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 314 c.p. è che il pubblico ufficiale faccia propria la cosa mobile della pubblica amministrazione di cui abbia il possesso per ragioni del suo ufficio. Sussiste appropriazione quando la condotta è del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 381 del 12/12/2000; nonché Cass. Sez. 6, Sentenza n. 14978 del 13/03/2009). 151 In altri termini, tanto il pubblico ufficiale che intaschi direttamente il denaro, quanto il pubblico ufficiale che si adoperi affinché un complice se ne appropri, non pone in essere una semplice distrazione. Infatti, anche in quest'ultimo caso l'agente si comporta arbitrariamente come proprietario e non si limita certo a voler indirizzare la somma verso uno scopo diverso da quello cui esso doveva venire destinata (Così: Cass. Sez. 6, sentenza n. 10895 del 25/02/1992)”. Ma soprattutto non risulta provato che “l’Associazione Premio Grinzane Cavour abbia usato le somme ricevute dall’Associazione Civiltà’ Territori Letterari e dall’Associazione Studi Iberici … per i progetti finanziati”. Prosegue il Giudicante penale di primo grado: “… l’Associazione Premio Grinzane Cavour era una mera associazione privata, le cui finalità non potevano farsi automaticamente coincidere con quelle della Regione Piemonte. L’Ente territoriale, invero, erogava contributi per specifiche finalità ed in relazione ad eventi e progetti determinati svolti dall’associazione, senza mai ovviamente giungere ad una totale immedesimazione con la stessa. Ne consegue che un qualsiasi interesse pubblico poteva dirsi perseguito solo ove le erogazioni fossero state concesse nel rispetto dei fini, dei limiti e dei vincoli connessi agli scopi riconosciuti dalla Regione e non, invece, prescindendo completamente dagli stessi, sia in punto presupposti, sia in punto di successivo impiego. S’aggiunga che nei casi in oggetto è lo stesso Giuliano SORIA che riferisce 152 come la interposizione fittizia di associazioni “paravento” avesse la specifica funzione di garantire la ricezione di contributi in misura superiore a quella che sarebbe stata erogata da parte di funzionari regionali diversi da suo fratello. L’escamotage di avvalersi di associazioni diversamente denominate e formalmente rappresentate da altri, è stato quindi adottato dai due fratelli SORIA, non tanto per rendere possibile nell’immediato l’elargizione di somme – lo stesso Angelo SORIA, infatti, non ha negato di avere la possibilità di concedere contributi direttamente al Premio Grinzane – quanto per occultare la situazione d’incompatibilità e l’aggiramento di ogni limite quantitativo. Tali “accortezze” servivano non per rendere possibile l’erogazione nell’immediato, bensì per escludere successivi possibili controlli sulle determinazioni firmate da Angelo SORIA in favore di un parente e così garantire al predetto, anche per il futuro, l’ottenimento di denaro pubblico al di fuori di ogni controllo ed al di sopra della misura considerata adeguata dalla Regione per finanziare il solo Premio Grinzane. Si ribadisce che, se le richieste fossero state presentate a nome dell’APGC ed Angelo SORIA si fosse – spontaneamente o a seguito del rilievo di terzi – astenuto, Giuliano SORIA avrebbe perso quel canale privilegiato che gli consentiva di ottenere erogazioni Regionali senza tetto massimo e di disporne senza controlli a suo piacimento. Siffatta considerazione impone di ritenere del tutto estraneo all’interesse pubblico ogni erogazione di somme all’APGC ricevute nei modi sopra 153 indicati. La piena consapevolezza di agire sottraendo denaro pubblico dallo scopo specifico cui doveva essere destinato, in dispregio delle regole stabilite per l’erogazione di contributi regionali e dando luogo ad una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto, si desume infatti da tutto l’insieme degli elementi sopra ricordati. I due coimputati hanno congiuntamente stabilito come procedere al fine di garantire sovvenzioni consistenti e superiori al consentito all’APGC, essendo perfettamente coscienti che le associazioni formalmente beneficiate erano solo dei paraventi, dietro i quali si celava sempre Giuliano SORIA, dal quale (oltre che dalla sua segreteria) provenivano le richieste ed i solleciti – anche orali – di sovvenzioni”. Inoltre, gli stretti rapporti tra i due fratelli sono documentati anche dalle conversazioni intercettate, così da poter ritenere provato che il signor Giuliano SORIA fosse sufficientemente informato delle modalità di utilizzo dei fondi ottenuti. A sua volta, Angelo SORIA non poteva ignorare - anche perché dirigente di notevole esperienza nel settore - che con la sua condotta stava erogando all’associazione privata gestita da suo fratello somme pubbliche, oltre che in violazione del dovere di astensione ed in assenza di qualsiasi possibilità di riscontrarne l’effettivo impiego, anche in misura superiore al consentito. Per tutto quanto precede, la Sezione è dell’opinione che nella 154 fattispecie sia senz’altro ravvisabile un contegno assolutamente doloso (penalmente qualificato per il conseguimento di erogazioni pubbliche), concludente ai fini dell’esecuzione di un illecito disegno vòlto alla indebita sottrazione di fondi, cui ricondurre una rilevante perdita erariale. Detta perdita erariale è altresì chiaramente dimostrata dagli atti acquisiti dal fascicolo del procedimento penale e deve essere quantificata nella misura dedotta dalla procedente Procura. La sentenza penale di primo grado può, quindi, essere ritenuta ampiamente idonea a comprovare la colpevolezza dei convenuti, per aver questi dolosamente commesso azioni, puntualmente descritte sia negli atti del processo penale, sia nella citazione emessa dal Procuratore regionale, riportate in narrativa, volte a conseguire contributi pubblici in favore di private associazioni in modo da trarre in inganno i soggetti preposti al controllo della regolarità delle spese rendicontate e della puntuale esecuzione dell’investimento programmato. Gli accertamenti compiuti indicano la realizzazione di un’attività preordinata a violare le condizioni di concessione dei contributi. Grazie alle falsificazioni il convenuto Angelo SORIA ha veicolato l’erogazione di contributi per iniziative cui le associazioni destinatarie erano in buona sostanza estranee. 155 Ad avviso della Sezione, la mancata conservazione della documentazione inerente alcuni progetti ammessi a finanziamento risulta essere finalizzata proprio ad eludere l’attività di controllo. Per quanto concerne l’esistenza e l’entità del danno contestato, accertata, come già detto, l’indebita percezione di somme a titolo di contributi erogati, in condivisione con la tesi fatta propria dalla Procura contabile, risultano aver concorso alla deviazione dalle regole di legalità nonché sana e corretta amministrazione, SORIA Giuliano e SORIA Angelo, le associazioni destinatarie dei contributi ed il “Grinzane”, terminale “ultimo” delle contribuzioni, nella loro qualità di agenti contabili di fatto e di diritto. Ciò in relazione all’inversione dell’onere della prova stabilito, con valenza di principio generale, dall’art. 194 Reg. Cont. Stato, per gli ammanchi di denaro di cui il contabile non sia in grado di fornire la prova liberatoria del caso fortuito o della forza maggiore o che l’ammanco non si è verificato a causa di un’azione dolosa o gravemente colposa a lui imputabile. Ma va anche valorizzata, ai fini dell’affermazione di responsabilità, pure la posizione del sig. Angelo SORIA, nei cui confronti il giudice penale così conclude “…Quanto all'elemento psicologico, reso davvero palese dal contesto e dalla pluralità delle condotte illecite realizzate, pare sufficiente rilevare che tutte le giustificazioni fornite da Angelo Soria assolutamente inadeguate ad escluderlo. 156 sono da considerarsi Invero, l'elemento soggettivo del delitto di falsità ideologica in atto pubblico consiste nel solo dolo generico, cioè nella coscienza e volontà di immutare il vero, non richiedendosi neppure la consapevolezza della illiceità del fatto ed essendo irrilevanti le ragioni dell'agire. Tale dolo può essere anche solo eventuale quando l'agente non si limiti a porre in essere una falsità per leggerezza, ma accetti il rischio di attestare positivamente dei fatti inesistenti (quali, ad esempio, la presentazione di una domanda o di una domanda integrativa) per non aver proceduto ai controlli e accertamenti che la situazione avrebbe imposto” (v., sent. n. 1467/2013). Esprime quindi il Collegio il convincimento che i fratelli SORIA abbiano, con pari efficacia e determinazione, partecipato – con coscienza e volontà di azione - all’illecita corresponsione di somme non spettanti ai soggetti cui sono state, invece, riconosciute e liquidate. I convenuti fratelli SORIA Giuliano ed Angelo, nonché l’Associazione “Premio Grinzane Cavour”, in persona del legale rappresentante SORIA Giuliano, devono, quindi, essere dichiarati responsabili del danno loro contestato, e, segnatamente, ai sensi dell’art. 1-quinquies della legge 14 gennaio 1994 n. 20, sono da ritenere solidalmente responsabili per la somma di euro 400.000,00=, essendo da ritenere provato, per quanto detto, che il corrispondente pregiudizio, recato all’UE (per i progetti cofinanziati) ed alla Regione Piemonte, consegue a comportamenti dolosi ascrivibili ai medesimi. 157 A). 1 Sempre in relazione alla vicenda in esame, la Procura contabile richiede, in via sussidiaria, una pronuncia di condanna sia dell’Associazione “Civiltà dei Territori letterari” al pagamento di € 280.000 sia dell’Associazione “Studi Iberici” al pagamento di € 60.000, sui maggiori importi per i quali è stata avanzata, in via principale, richiesta di condanna nei confronti dei fratelli SORIA. Ciò in quanto, secondo parte pubblica, tra il 2006 ed il 2008, l’ACTL avrebbe presentato diverse domande alla Direzione Comunicazione Istituzionale della Regione Piemonte, presso la quale era impiegato in posizione apicale il signor Angelo Soria, e lo stesso risulta aver fatto l’Associazione Studi Iberici (v., sub A.1, determine n. 221-263 del 2008, sub l-m), al fine di ottenere contributi da utilizzare per la realizzazione di iniziative e progetti di carattere culturale, salvo, poi, “girare” i finanziamenti conseguiti sui conti dell’Associazione Premio Grinzane Cavour, così da consentire al signor Giuliano SORIA di disporne anche per ingenti spese personali. Tale prospettazione accusatoria non è stata condivisa dalla difesa di ACTL in quanto: - non sarebbe stata ex adverso provata la sussistenza di un danno erariale e l’eventuale relativo ammontare; - non ricorrono i presupposti per la configurabilità, in capo all’ACTL, di alcuna “responsabilità sussidiaria”; - non sarebbe, comunque, ravvisabile alcuna “colpa grave” nella 158 condotta tenuta dalla Associazione stessa, dai suoi amministratori e dai suoi organi. Ciò premesso, la Sezione, al fine di dirimere, preliminarmente, le perplessità sollevate dalla difesa ACTL in merito alla configurabilità di una “responsabilità sussidiaria” in capo alla propria assistita, ritiene di premettere che le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, con sentenza n. 4 del 19 gennaio 1999, avevano enucleato principi che hanno determinato l’individuazione della responsabilità amministrativa c.d. “sussidiaria” nell'ipotesi di concorso nella produzione dell'evento dannoso di condotte dolose e condotte colpose, e ciò al fine di corrispondere all’esigenza di “una graduazione progressiva della azione satisfattiva dell'erario anche per meglio raggiungere quelle finalità superiori, connesse con il perseguimento delle responsabilità (art. 97 Cost.)”. In tale circostanza, le Sezioni Riunite indicarono che, fermo rimanendo il principio che ciascuno dei corresponsabili debba essere condannato per la parte che ha preso nella causazione del danno, e quello che sancisce la solidarietà nell’obbligazione risarcitoria dei soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo, secondo i principi da ultimo codificati nell’art. 1, commi 1 quater e 1 quinquies della legge n. 20 del 1994, come modificata dalla legge n. 639 del 1996, nell’ipotesi di concorso nella produzione dell’evento dannoso di condotte dolose e condotte colpose 159 è necessario tenere distinta la responsabilità di chi abbia agito con dolo o abbia conseguito un illecito arricchimento, da quella di chi abbia invece tenuto un comportamento caratterizzato da colpa grave. Circostanza che “comporta la necessità di assegnare al primo soggetto un ruolo ed una posizione prioritari nella individuazione delle obbligazioni, da porre a carico di ciascuno, e della loro misura”. Pertanto, le Sezioni Riunite hanno risolto la questione di massima enunciando il principio che “nel caso di danno erariale prodotto da più soggetti in concorso tra di loro, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento è principale, mentre la responsabilità di coloro che hanno agito con colpa grave è sussidiaria: tali responsabilità vanno perseguite secondo un ordine di escussione per cui la sentenza di condanna deve essere eseguita prima nei confronti del debitore principale e, poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, nei confronti del debitore sussidiario nei limiti della somma al pagamento della quale questi è stato condannato”. Nel caso in esame, il Pubblico Ministero ha contestato, rispettivamente, la responsabilità principale, a titolo di dolo, dei fratelli SORIA, unitamente all’Associazione Premio Grinzane Cavour, per avere dolosamente causato il danno erariale di cui all’addebito, e quella, sussidiaria, delle Associazioni “Civiltà dei Territori Letterari” e “Studi Iberici” per l’agevolazione colposa delle condotte imputabili ai 160 primi soggetti. Il che configura un’ipotesi di responsabilità sussidiaria, come indicata dalla citata giurisprudenza delle Sezioni Riunite, posto che unico è il fatto produttivo del danno erariale ed unico è l’elemento oggettivo della responsabilità amministrativa contestata, sia pure a differente titolo, a tutti i convenuti. Ciò precisato, la domanda, con la quale la Procura contabile ha chiamato a rispondere delle conseguenze dannose della travagliata vicenda, a titolo di responsabilità sussidiaria e di colpa grave, le Associazioni che hanno richiesto i finanziamenti e che li hanno, poi, trasferiti ad altro soggetto beneficiario – l’Associazione Premio Grinzane Cavour – appare meritevole di accoglimento. In effetti, diversamente da quanto opinato dalla difesa, il fatto che gli eventi programmati dal “Premio” si siano realmente tenuti e che gli amministratori e soci delle Associazioni in esame (“Civiltà dei Territori Letterari” e “Studi Iberici”) professino la propria buona fede, convinti che i contributi percepiti fossero usati dal “Premio” per iniziative che si inserivano in quelle più importanti dallo stesso realizzate, non riveste pregio né può costituire esimente di condotte reiterate nel tempo, quali quelle consistite, di fatto, nel trasferimento sistematico di finanziamenti a favore di beneficiario differente dal richiedente. Infatti, non può dubitarsi della sussistenza della c.d. attività agevolatrice della condotta dei responsabili “principali”, essendo 161 chiaramente emerso come i rappresentanti legali delle Associazioni, formalmente ed ufficialmente richiedenti i finanziamenti, avessero, in realtà, ed a prescindere dalla consapevolezza dell’illiceità del trasferimento di fondi pubblici, operato del tutto fittiziamente. A riprova di ciò si richiamano le dichiarazioni rese dall’arch. Luigi MORELLI, presidente della Associazione “Civiltà dei Territori Letterari”, il quale ha ammesso di avere sempre e soltanto firmato le richieste di contributi regionali a nome dell’Associazione, quando le stesse erano predisposte, in realtà, da personale del “Grinzane” su indicazione del SORIA Giuliano (cfr. verbale all. 52: “Ho sicuramente firmato ... richieste di contributi, non saprei dire a chi indirizzate, io neppure le leggevo. Praticamente, mi fidavo, andavo lì e mettevo due firme ”. Di conseguenza, anche a voler concedere che i soci ed amministratori delle Associazioni in questione non avessero motivo per dubitare che i contributi assegnati dalla Regione Piemonte ai soggetti richiedenti sarebbero stati impiegati, ad ogni buon conto, per la realizzazione degli eventi programmati, le modalità operative, quali quelle accertate nel dibattimento penale, consentono di giudicare il comportamento, tenuto dagli amministratori delle stesse Associazioni e reiterato nel tempo, caratterizzato da grossolana superficialità e, pertanto, connotato da colpa di estrema gravità. Basti considerare che i rappresentanti legali delle Associazioni in oggetto avrebbero dovuto preoccuparsi non semplicemente “..di 162 apporre due firme”, mentre, in realtà, probabilmente non se ne chiedevano neppure le ragioni, ma, trattandosi di domande di finanziamenti, avrebbero dovuto procedere alle verifiche, in primis, quelle relative alla documentazione di spesa allegata a ciascuna richiesta di finanziamento, che impone ad un soggetto, che si interpone nel maneggio di denaro pubblico, di diligentemente tener conto di tutti i titoli di spesa, dei quali conservare dettagliata documentazione. E ciò a prescindere da un obbligo derivante da un precetto di legge o fissato in un atto amministrativo dal momento che, per criterio generale fissato dall’ordinamento amministrativo- contabile, la gestione delle richieste di finanziamento agevolato deve essere improntata ai principi di trasparenza, di certezza, di distinzione contabile e di verificabilità amministrativo-contabile. Peraltro, pur non apparendo elementi per affermare la dolosa partecipazione dell’arch. MORELLI e del BELLINI Giuseppe, nella loro veste di presidenti, all’epoca dei fatti, rispettivamente, dell’Associazione “Civiltà dei Territori Letterari” e “Studi Iberici”, alle operazioni distrattive del denaro pubblico ricevuto dalle loro Associazioni, operazioni distrattive ordite dal SORIA Giuliano, la sistematica e plateale inosservanza delle più comuni regole di prudenza e di buon senso nella gestione delle risorse pubbliche si è tradotta nell’evidente grave agevolazione perpetrata dai fratelli SORIA. 163 dell’azione dolosa Detti convenuti dovranno quindi rispondere del danno in questione, nella misura indicata da parte pubblica, a titolo di responsabilità sussidiaria e per colpa grave, a causa dell’evidente e marcata trasgressione dei generali doveri di diligenza ex art. 1176 cod. civ. ed art. 43 c.p. In particolare, le Associazioni ACTL e S.I. dovranno risponderne nei termini indicati dall’art. 1, comma 1 quater della legge 19 gennaio 1994 n. 20, che impone al giudice contabile, nell'ipotesi di danno determinato da più persone, di valutare le singole responsabilità e di condannare "ciascuno per la parte che vi ha preso". La ratio della differenziazione tra chi ha agito con dolo e chi, con colpa grave, ha compiuto una condotta omissiva agevolatrice, riposa sull’esigenza di giustizia di non equiparare, ai fini della responsabilità, comportamenti di incidenza lesiva e dal grado di riprovevolezza completamente ed ontologicamente diversi (Corte dei conti, Sezione giur. Campania n. 2184/2011). La giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte Cost. 30 dicembre 1998 n. 453) e delle SS.RR. di questa Corte (SS.RR. 25 febbraio 1997 n. 29 e 19 gennaio 1999 n. 4/QM), alla quale si fa integrale rinvio, hanno ammesso l’introduzione nell’ordinamento contabile del principio civilistico della sussidiarietà nella fase di esecuzione della condanna e, cioè, l’aggredibilità del patrimonio del soggetto agente con colpa grave solo dopo l’infruttuosa escussione di chi ha agito con dolo. 164 B. Vicenda della appropriazione di finanziamenti regionali erogati all’Associazione I.C.I.F., da parte del Dirigente della Regione Piemonte Angelo SORIA in concorso col presidente della stessa Associazione LIBRALON Bruno (imputazione di peculato in concorso, v. citazione, al cap. I, par. 2, lett. D). Espone la Procura contabile che in sede di invito a dedurre, sulla scorta degli accertamenti condotti sulle modalità di gestione del denaro assegnato alla gestione dell’ufficio regionale diretto da SORIA Angelo, era stata ipotizzata, a carico dello stesso dirigente regionale, una malversazione di € 38.800 in favore dell’Associazione culturale “Italian Culinary Institute For Foreigners” (I.C.I.F.), presieduta, all’epoca, dal LIBRALON Bruno, in relazione ad iniziative ed eventi culturali già realizzati e conclusi sin dalla richiesta pervenuta alla Regione, all’atto dell’adozione del provvedimento. In particolare: - la determina dirigenziale n. 100 del 22.04.2004 ha disposto l’erogazione di € 13.800 in favore dell’I.C.I.F. (avvenuta con liquidazione del 17.06.2004) per l’organizzazione di un cocktail in occasione della presentazione a Los Angeles (U.S.A.) del film “Dopo mezzanotte”; - la determina dirigenziale n. 285 del 14.07.2006 ha disposto l’erogazione di € 25.000 in favore dell’I.C.I.F. (avvenuta con liquidazione del 6.09.2004) per l’organizzazione dell’iniziativa Art in 165 Life in Pechino (Cina). La disamina della documentazione acquisita nel corso dell’indagine aveva evidenziato quanto segue: a) con la determina dirigenziale n. 100 del 22.04.2004, relativa all’affidamento dell’incarico per adempimenti tecnico – organizzativi in relazione alla presentazione a Los Angeles del film “Dopo Mezzanotte”, la Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale della Regione Piemonte, diretta da Angelo SORIA ha commissionato all’I.C.I.F la predisposizione di un cocktail all’insegna dell’enogastronomia piemontese, da tenersi a Los Angeles il 24.02.2004, per una spesa complessiva di € 13.800. Il provvedimento di ammissione al contributo è stato comunicato con lettera prot. n. 3852/6.3 del 23.04.2004 (all. n. 71). Il finanziamento all’iniziativa è stato disposto nell’ambito delle iniziative per la “Valorizzazione dell’immagine regionale e promozione internazionale dei prodotti piemontesi”, di cui alle DD.GG.RR. n. 2-6312 del 17.06.2002 e n. 33-11582 del 26.1.2004, cofinanziate dalla U.E. L’importo della determina n. 100/2004 è stato liquidato il 17.06.2004, con bonifico sul conto n. 037801717, acceso presso la Banca del Piemonte intestato all’I.C.I.F. (all. n. 72), in seguito alla presentazione della fattura n. 52 del 23.04.2004, emessa nei confronti della Regione Piemonte per € 13.800 (all. n. 73). In data successiva all’evento, LIBRALON Bruno, con lettera inviata a 166 mezzo fax il 05.03.2004, concorda con SORIA Angelo il compenso della prestazione da rendere a Los Angeles nella somma di € 13.800 (all. n. 74). A fronte dell’incarico, tuttavia, la sola documentazione giustificativa di spesa risultava essere la fattura emessa il 3.03.2004 dalla Valentino Catering di Santa Monica nei confronti dell’I.C.I.F., per l’importo di € 978,39 (all. n. 75). b) con la determina dirigenziale n. 285 del 14.07.2006, relativa all’affidamento all’I.C.I.F. dell’organizzazione dell’iniziativa Art in Life, tenutasi nella città di Pechino (Cina) il 25.05.2006, con stanziamento di € 25.000, la Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta Regionale della Regione Piemonte, diretta da Soria Angelo, ha commissionato all’I.C.I.F l’organizzazione dell’iniziativa Art in Life (all. n. 76). Il provvedimento di ammissione al contributo è stato comunicato con lettera prot. n. 6858/6.3 del 18.07.2006. Il finanziamento all’iniziativa è stato disposto nell’ambito delle iniziative per la “Valorizzazione dell’immagine regionale e promozione internazionale dei prodotti piemontesi”, di cui alle DD.GG.RR. n. 2-6312 del 17.06.2002 e n. 12-2610 del 19.4.2006, cofinanziate dalla U.E. L’importo di € 25.000 della determina n. 285/2006 è stato liquidato il 6.09.2006, con bonifico sul conto n. 037801717 acceso presso la Banca del Piemonte intestato all’I.C.I.F. (all. n. 77), in seguito alla presentazione della fattura n. 108 del 20.07.2006, emessa nei confronti della Regione Piemonte per € 25.000 (all. n. 78). 167 Anche in tal caso, come nel precedente, in data successiva all’evento il LIBRALON Bruno ha pattuito con SORIA Angelo, con lettera inviata a mezzo fax il 29.05.2006, il compenso della prestazione da rendere a Pechino (Cina) nella somma di € 25.000 (all. n. 79). Come si evince dalla documentazione acquisita, l’evento si è tenuto il 25.05.2006. Gli accertamenti svolti hanno consentito di appurare che l’approvazione della determina di finanziamento è avvenuta il 14.07.2006 e la comunicazione di affidamento dell’incarico è del 18.07.2006, entrambe chiaramente successive alla realizzazione dell’iniziativa culturale, il 25.05 precedente. Analoghe considerazioni valgono per il preventivo, inviato in Regione solo il 29.05.2006. Conseguentemente, parte pubblica ha elevato con l’atto introduttivo del giudizio nei confronti dei convenuti Angelo SORIA, in solido con il convenuto signor LIBRALON Bruno, quest’ultimo anche nella veste di legale rappresentante di I.C.I.F., nonché nei confronti dell’Associazione “Italian Culinary Institute For Foreigners – I.C.I.F.”, a titolo di dolo attraverso il suo legale rappresentante LIBRALON Bruno, corrispondente contestazione di danno per complessivi € 38.800, individuate le PP.AA. danneggiate nella Regione Piemonte e nella U.E. Infatti, secondo la Procura contabile, un danno erariale in relazione all’erogazione a soggetti privati di denaro pubblico per lo svolgimento, 168 sotto il controllo e la vigilanza dell’Amministrazione concedente, di attività di rilievo pubblicistico, sussiste non soltanto nei casi in cui le somme erogate vengano distratte per finalità private od egoistiche, ma anche tutte le volte che non sia stato rispettato il programma imposto dalla P.A. alla cui realizzazione il soggetto percettore era chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo. In tali casi, il danno subito dalla Amministrazione titolare del denaro si identifica nell’intero costo del contributo concesso, sussistendo, per il fatto solo della mancata osservanza del programma per la cui realizzazione l’erogazione era finalizzata, una distrazione del denaro dai fini pubblici, così come definiti, nelle loro concrete modalità di attuazione, dal soggetto pubblico concedente. Ciò in quanto se vi è erogazione di denaro pubblico a privati per attività pubblicistiche conformi ad un programma imposto dall’Amministrazione, l’atto di concessione del contributo – con cui si impone al privato l’attuazione del programma delle attività finanziate e si definiscono, anche attraverso il richiamo ad atti precedenti, le modalità di spesa – deve necessariamente precedere l’erogazione del contributo stesso: diversamente, se l’atto di concessione segue l’erogazione del contributo, non si può evidentemente parlare dell’attuazione di un programma, da parte del privato, con i fondi pubblici, dal momento che l’atto che definisce il programma è successivo al conferimento del denaro. 169 In questa sede contabile la difesa LIBRALON: - quanto alla determina n. 100/2004, ha prodotto una e-mail della signora FINELLO Lucia, collaboratrice del SORIA Angelo alla Direzione Comunicazione Istituzionale, in data antecedente all’evento, in cui si comunica di voler affidare all’I.C.I.F. l’incarico di organizzare il cocktail a Los Angeles, con finalità di promozione enogastronomica del Piemonte; solo dopo la realizzazione dell’evento, il finanziamento sarebbe stato formalizzato con il provvedimento in parola; - quanto alla determina n. 285/2006, ha prodotto dei documenti integrativi di spesa che attestano la corrispondenza tra quanto erogato dalla Regione e le somme impiegate dalla I.C.I.F. per l’organizzazione dell’evento; ha inoltre osservato che la semplice concessione ex post del contributo rileverebbe unicamente come profilo di illegittimità amministrativa, ma non costituirebbe prova sostanziale di un danno erariale derivante dalla distrazione di fondi pubblici. A sua volta, la difesa di Angelo SORIA ha precisato “alla luce di tali risultanze acquisite dal processo penale che hanno condotto all’assoluzione sia di Bruno Libralon che di Angelo Soria non si vede come la Procura Regionale possa fondatamente ritenere sussistente un’ipotesi di responsabilità amministrativa di quest’ultimo con riguardo ai fatti indicati. E’ stato infatti inequivocabilmente appurato nel corso del processo penale (e peraltro anche dichiarato dal giudice nella 170 sentenza) che le risorse erogate dalla Regione Piemonte all’ICIF con le determinazioni dirigenziali n. 100/2004 e 265/2006 sono state effettivamente destinate alla realizzazione degli eventi cui l’erogazione era preordinata e che, quindi, il programma pubblicistico imposto dall’Amministrazione all’atto della concessione (i.e. la promozione dell’immagine regionale e dell’enogastronomia piemontese) è stato rispettato”. Ad avviso del Collegio, quantunque nelle vicende in esame non possa certamente definirsi corretta la procedura di verifica ex ante del programma oggetto del finanziamento pubblico e di rendicontazione ex post in funzione del collegamento tra la realizzazione dell’evento istituzionale ed il procedimento di spesa, e ciò per essere le relative determine dirigenziali successive alla realizzazione degli eventi, ai fini amministrativo-contabili un danno erariale non appare ipotizzabile anche a seguito dell’acclarato riconoscimento di un contributo pubblico in data posteriore all’evento finanziato. In particolare, se anche, come già ipotizzato dal giudice penale, possano nutrirsi perplessita’ in relazione alla congruità delle somme asseritamente spese per gli eventi realizzati, “L’importo della fattura del ristorante americano è d’altro canto davvero modesto in considerazione del luogo [Los Angeles], dell’occasione [presentazione del film “Dopo Mezzanotte” girato a Torino] e del tipo di servizio da svolgere [organizzazione del cocktail, fornitura di vini e prodotti tipici 171 piemontesi, servizio di uno chef e di un sommelier e tre camerieri]..”, appare, tuttavia, verosimile che le spese documentate siano corrispondenti al contributo, così da indurre questo Giudice a ritenere che esso, se pur deliberato in via successiva, sia effettivamente stato impiegato per coprirle. Del resto, anche in relazione al disposto di cui all’art. 194 Reg. Cont. Stato, a fronte della documentazione versata in giudizio, non risulta fornita ex adverso la prova dell’esistenza di un danno costituito dall’erogazione di un contributo non dovuto e/o gestito per fini differenti da quelli per cui, sia pure ex post, è risultato corrisposto. Al riguardo, merita segnalare come il Tribunale di Torino, con la sent. n. 1467/2013, abbia mandato assolti il LIBRALON ed il SORIA Angelo dalla contestazione di peculato in concorso, osservando, quanto alla determina n. 100/2004, che in corso di dibattimento, erano state prodotti dalla difesa documenti giustificativi di spesa per € 24.094,28 (cui dovevano aggiungersi le spese di segreteria sostenute dall’I.C.I.F.), a fronte di un importo finanziato di € 25.000; e che il riconoscimento, in entrambi i casi, del contributo in data successiva all’evento, pur costituendo una’irregolarità amministrativa “… non essendo stata raggiunta la prova che il denaro ottenuto abbia avuto una destinazione diversa da quella dichiarata, appare insufficiente per ritenere l’ipotesi di peculato”. Di modo che la contestazione di danno per complessivi € 38.800, nei 172 confronti della Regione Piemonte e della U.E., non può trovare accoglimento. La Sezione procede allo scrutinio dell’ulteriore vicenda, infra meglio descritta, che, secondo tesi di parte pubblica, vede il coinvolgimento dell’Associazione I.C.I.F. e del signor LIBRALON. C. Distrazione di finanziamenti regionali erogati all’Associazione I.C.I.F. per la realizzazione della struttura denominata “Orangerie” all’interno del Castello di Costigliole d’Asti (imputazione di peculato in concorso, v. citazione, cap. I, par. 2, lett. F). Espone la Procura contabile che il signor LIBRALON Bruno, nella sua qualità di Presidente dell’I.C.I.F., che aveva stipulato con il Sindaco del Comune di Costigliole di Asti un contratto di locazione di locali compresi nel Castello Rorà di Costigliole d’Asti, ha ottenuto dalla Regione Piemonte un finanziamento, erogato con fondi provenienti dall’Unione Europea, “DOCUP obiettivo 2 2000/2006 Misura 2.5b Sviluppo del Sistema e dei prodotti turistici e termali”, per la realizzazione di opere od infrastrutture (all. n. 100). Il finanziamento in questione è stato richiesto per la realizzazione di una struttura didattica denominata “Orangerie”, all’interno del Castello di Costigliole d’Asti, già sede legale dell’Associazione “Premio Grinzane”. L’ufficio inquirente contabile è dell’avviso, corroborato dalle risultanze delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Torino nonché 173 da quanto emerso dal dibattimento penale di primo grado, conclusosi con la sentenza di condanna n. 1467/2013, che il menzionato LIBRALON, unitamente all’Associazione dal medesimo presieduta, in concorso con l’arch. Piergiovanni PERUCCA, amministratore unico della GIULIO s.r.l, abbia posto in essere una condotta mirata all’ottenimento del contributo della Regione Piemonte, attraverso la produzione di documentazione ideologicamente falsa, al solo scopo di indurre in errore i dirigenti dell’Ente concedente, procurandosi un ingiusto profitto pari ad € 900.000 (somma equivalente a n. 2 acconti di euro 450.000,00= ciascuno, richiesti il 24.9.2007 ed il 5.10.2007 alla Regione e da questa erogati all’ICIF in due soluzioni – l’11.10.2007 ed il 15.1.2008 – sul presupposto che i lavori fossero iniziati entro il termine perentorio fissato dalla Regione con determina n. 20 del 2004, termini poi prorogati al 30 aprile 2006, e sull’ulteriore presupposto che fossero state sostenute le spese indicate nel rendiconto, documentate da n. 7 fatture, delle quali due emesse prima della costituzione dell’emittente e le altre emesse prima del rilascio del permesso a costruire). La Sezione condivide le conclusioni e le argomentazioni di parte pubblica, avallate dalla corrispondente pronuncia di condanna emessa sul punto dai giudici penali. Il Tribunale di Torino, infatti, ha riconosciuto sussistente, a carico, tra gli altri, del signor Libralon una ipotesi di truffa continuata proprio in relazione all'erogazione dei primi due acconti sull'importo 174 complessivo erogato. La prima richiesta di acconto del 24 settembre 2009 fu presentata attestando falsamente il Libralon, con la controfirma del Perucca, che i lavori erano stati iniziati in data 11.4.2006 mentre è risultato che il permesso a costruire fu rilasciato soltanto il 5.10.2007 e la denuncia di inizio lavori presentata il 12.10.2007; nel contempo, era stato allegato un contratto di appalto di lavori e forniture tra ICIF e Giulio s.r.l. recante la data del 30.3.2007, anteriore a quella di costituzione della società appaltatrice. Quanto al secondo acconto fu richiesto, ed erogato, "indicando falsamente", nel rendiconto delle spese sostenute, n. 7 fatture, le prime recanti data antecedente (4.6.2007, 4.7.2007) alla costituzione dell'emittente, e quindi emesse da un soggetto all’epoca inesistente, le altre cinque emesse in data antecedente al rilascio del permesso a costruire. Venendo, più in particolare, a ricostruire la vicenda, è risultato che con determina dirigenziale n. 322/21 del 16.04.2004 della Regione Piemonte (all. n. 101), l’I.C.I.F. ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione presso la propria sede di una struttura didattica denominata “Orangerie”(finanziamento assegnato con fondi dell’Unione Europea, stanziati dal “DOCUP obiettivo 2 2000/2006”). Detto Documento Unico di Programmazione (all. n. 100 e n. 13 prodd. LIBRALON), “Procedure di attuazione per la realizzazione degli interventi – paragrafo 4.9 Flussi Finanziari”, ha stabilito le seguenti condizioni per 175 l’erogazione del contributo: - 30% della spesa finanziata ad inizio lavori; - 30% della spesa finanziata, previa presentazione dello stato di avanzamento lavori per il 30% dell’investimento approvato; - 30% della spesa finanziata, a seguito di presentazione dello stato finale per la realizzazione del 90% dell’investimento; - 10% della spesa finanziata, al collaudo o certificazione di regolare esecuzione. Quindi, l’erogazione del finanziamento è stata assoggettata a termini tassativi di decadenza, fissati nella determina n. 20 del 05.02.2004 (all. n. 102), per effetto dei quali i lavori, pena la revoca integrale del contributo stanziato, avrebbero dovuto essere appaltati o avviati entro il termine perentorio intimato dall’Ente concedente, fissato in 16 mesi dalla data di ammissione alla sovvenzione, termine giudicato congruo dalla stessa Regione ai fini di un’eventuale revoca del contributo nel caso “l’intervento non venga realizzato in tempo compatibili con la durata del DOCUP”. Ciò premesso, esaminando l’iter relativo alla concessione del contributo risulta che: - con lettera del 29.11.2005, l’I.C.I.F. comunica alla Regione Piemonte il mancato inizio dei lavori per la realizzazione del progetto ammesso al finanziamento, pur essendo stati formalizzati i contratti con le imprese fornitrici, relativamente alla parte edilizia del primo 176 lotto dei lavori previsti. Nella comunicazione è ipotizzato che l’inizio dei lavori avrebbe potuto verificarsi nel secondo trimestre del 2006, per una durata di circa 270 giorni lavorativi (all. n. 103); - con lettera prot. n. 2E784/21 del 27.12.2005 la Regione Piemonte (all. n. 104), richiama l’attenzione dell’Associazione sulla circostanza che qualora i lavori non fossero intrapresi entro la data del 30.04.2006, sarebbero inevitabilmente attivate le procedure di revoca del contributo; - il 28.04.2006, l’I.C.I.F. comunica alla Regione Piemonte (all. 105) di avere dato formalmente inizio ai lavori di realizzazione dell’opera (“Con la presente vi comunichiamo che questa associazione ha dato formalmente inizio ai lavori di realizzazione delle nuove strutture didattiche ICIF in prossimità del Castello di Costigliole d’Asti in data 11 aprile 2006 ….”), “la tempistica per la realizzazione e l’ultimazione della nuova struttura ICIF è stimata in 270 gg. Lavorativi… al momento attuale, hanno avuto inizio in loco tutte le operazioni relative al!e modifiche dell’impiantistica generale per le strutture didattiche che rimarranno all’interno del Castello e per quelle di collegamento con la nuova struttura”; - nella nota del 30.09.2006, per la rideterminazione del quadro economico del progetto (all. n. 106), l’I.C.I.F. comunica di aver individuato nella GIULIO s.r.l., corrente in Torino, c.so Siccardi 11, di cui è amministratore unico l’arch. Piergiovanni PERUCCA, il soggetto economico cui affidare progettazioni di dettaglio, nonché la gestione di 177 tutte le fasi esecutive inerenti alla realizzazione, posa in opera e collaudo di quanto costruito; - nella richiesta del 24.09.2007 (all. n. 107), relativa all’erogazione del primo acconto, pari al 30%, dell’importo ammesso a contributo (all. n. 100), il legale rappresentante dell’I.C.I.F. ha portato a conoscenza l’Ente erogante che: (1) i lavori per la realizzazione dell’intervento ammesso al finanziamento sono stati iniziati il 11.04.2006 e la loro direzione è stata affidata all’arch. PERUCCA personalmente, come libero professionista; (2) il 30.03.2007, il signor LIBRALON ha stipulato contratti d’appalto per le infrastrutture necessarie alla realizzazione dell’intervento con la GIULIO S.r.l., relativamente all’esecuzione delle opere per la realizzazione di una struttura didattica, denominata “Orangerie”, comprensiva di biblioteca storica di arte culinaria ed enologica italiana presso il Castello di Costigliole d’Asti. Detta società (v., visura camerale, in atti) risulta, però, costituita solo il 30.07.2007, ossia quattro mesi dopo la firma dei due contratti d’appalto, e iscritta a Registro Imprese l’8.08.2007 (venendo solo in allora a giuridica esistenza: cfr. artt. 2463 e 2331 c.c.). Risulta agli atti che il 20.09.2007, con atto di liquidazione n. 2007/2263, la Regione Piemonte ha autorizzato l’erogazione, in favore dell’I.C.I.F., del primo acconto di € 450.000, dando atto nel provvedimento dell’avvenuta sottoscrizione dei contratti d’appalto relativi ai lavori ed 178 alle forniture (all. n. 111); Risulta, altresì, che, con nota del 05.10.2007, protocollata dalla Regione Piemonte il 02.01.2008 (all. n. 112), l’I.C.I.F. richiede l’erogazione del secondo acconto, pari al 30% della spesa ammessa al contributo, accludendo documenti giustificativi di spesa per € 899.164,10, al netto di IVA. Delle fatture indicate, otto sono state emesse dall’arch. PERUCCA per prestazioni professionali e sono afferenti a lavori di progettazione; le restanti undici sono state emesse dalla GIULIO S.r.l., con causali riguardanti lavori edili eseguiti nel periodo luglio - settembre 2007. A seguito dell’istanza presentata, con atto di liquidazione n. 2008/4 del 14.01.2008 (all. n. 113), la Regione Piemonte ha autorizzato l’erogazione all’I.C.I.F. del secondo acconto per € 450.000 , dando atto nella motivazione del provvedimento che lo stato avanzamento lavori ha raggiunto il 30% dell’investimento approvato. Ad avviso della Sezione, gli elementi versati inducono ad esprimere un giudizio di responsabilità nei confronti del Libralon Bruno e della stessa Associazione I.C.I.F., attraverso il rappresentante legale, con riferimento alla erogazione degli acconti effettivamente percepiti. Ciò in quanto la dichiarazione di inizio lavori, allegata alla richiesta del primo acconto, nella quale si assume che i lavori sono iniziati in data 11.4.2006, suscita non poche perplessità, soprattutto alla 179 luce delle risultanze delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Nizza Monferrato. Infatti, i predetti accertamenti hanno consentito di appurare che il permesso di costruire è stato rilasciato dal Comune di Costigliole d’Asti all’I.C.I.F. soltanto il 5.10.2007 (all. n. 114), mentre la denuncia d’inizio lavori, presentata il 12.10.2007, è stata protocollata in Comune il 15.10.2007. Posto che, pertanto, appare accertato per tabulas che i lavori relativi all’intervento finanziato sono iniziati non prima del mese di ottobre 2007, la dichiarazione del LIBRALON, secondo cui la data d’inizio dei lavori stessi deve collocarsi in epoca antecedente - di circa diciotto mesi - non può essere stata orientata da altra finalità che quella di evitare le decadenze dalla contribuzione ed ottenere artatamente il finanziamento richiesto. Tale valutazione appare confortata dall’ulteriore circostanza in base alla quale nella medesima richiesta di primo acconto del 24.09.2007 (all. 107) è fatto espresso riferimento al fatto che i contratti per le infrastrutture necessarie per la realizzazione dell'intervento sono stati stipulati il 30.3.2007 laddove la contraente appaltatrice Giulio s.r.l. venne costituita soltanto il 30.7.2007 (v., visura Registro delle Imprese, all. 110). Anche tale documentata circostanza appare finalizzata a prevenire la possibile revoca del contributo regionale a seguito del superamento 180 oggettivo del termine di decadenza del 30.04.2006 (cfr. all. n. 104). Del resto, il ritardo sarebbe già stato sufficiente a perfezionare la revoca del contributo, conformemente a quanto previsto nella determina n. 20 del 5.02.2004 della Regione Piemonte (all. n. 102). Le argomentazioni utilizzate dalla difesa LIBRALON a discarico della posizione di quest’ultimo non incontrano il favorevole scrutinio della Sezione. Ad avviso della difesa LIBRALON, la dichiarazione di inizio lavori in data 11 aprile 2006 non è falsa in quanto con la locuzione “inizio lavori” deve farsi riferimento non all’avvio dell’esecuzione di “attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere” (in base alla definizione di “lavori” contenuta nell’art. 3, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici), ma all’inizio dell’esecuzione della “prestazione” quali oggetto di finanziamento. Relativamente al significato da attribuire al termine “inizio lavori”, occorre rifarsi a quanto specificato in sede di “Procedure di attuazione degli interventi DOCUP”, allorchè viene precisato “….. la prima scadenza che viene in rilievo è quella di inizio lavori, cioè la data in cui l’impresa aggiudicataria (dell’appalto dei lavori, dei servizi o delle forniture) inizia effettivamente ad eseguire la prestazione”. Il medesimo LIBRALON, nel corso del procedimento penale, ha sempre dichiarato che l’espressione “inizio lavori” era stata da lui intesa come relativa al complesso delle attività finalizzate alla 181 realizzazione della struttura e, dunque, comprensiva dell’attività di progettazione, acquisto dei materiali di costruzione, delle attrezzature (cfr. verbale di interrogatorio avanti al G.I.P, del 22 ottobre 2009, doc. 70 e verbale di interrogatorio avanti al P.M., del 15 febbraio 2010, doc. 71). Tale argomento, tuttavia, in condivisione delle tesi accusatorie, non appare convincente. Infatti, come precisato in sede dibattimentale penale, (v., deposizione dott. PILERO), la nozione di 'inizio' e/o 'avvio dei lavori' non può non aver riguardo che alle attività materiali inerenti all'opera o a quelle ad esse preparatorie. Di conseguenza, sono da escludere le attività progettuali, perché già valutate al fine di decidere l'ammissibilità della struttura al contributo. Precisa il Tribunale penale di Torino: “…il permesso a costruire venne rilasciato dal Comune di Costigliole il 5.10.2007, data successiva alle due comunicazioni, a firma del geom. PILIERO, del 26.7.2007 e del 4.10.2007, con le quali si sollecitava ICIF a trasmettere la documentazione relativa ai lavori eseguiti ed alle spese sostenute per l’esecuzione di tutta l’opera, in quanto il finanziamento non poteva essere erogato oltre il 31.12.2007 La difesa ha sostenuto che la costruzione dell’Orangerie era stata avviata ben prima del rilascio del permesso, e quindi veritiere erano le dichiarazioni a tal proposito fatte da LIBRALON nella fitta corrispondenza con l’Ente erogatore. 182 Nel corso del dibattimento la difesa ha riconosciuto che non erano stati eseguiti prima del 5.10. 2007 i lavori di scavo, ma che tuttavia erano state eseguite attività assimilabili e riconducibili alla nozione di “inizio lavori”. Il lungo periodo trascorso dall’ammissione al contributo da parte della Regione ed il rilascio del permesso a costruire, necessario per eseguire i lavori edili nel parco del Castello, fu infatti utilizzato, secondo i difensori, per contattare ditte ed artigiani, scegliere coloro che avrebbero effettuato i lavori, procurarsi le materie prime. Del resto, è stato sottolineato, la natura mobile della nuova struttura consentiva la predisposizione anche di singole componenti in attesa dell’assemblaggio in loco. A questi presunti contratti preliminari ed a conseguenti affidamenti dei lavori si farà riferimento anche in comunicazioni successive, ma di essi non si ha conferma né documentale né testimoniale. Sulla nozione di ‘inizio’, rectius ‘avvio dei lavori’ …. È evidente che sono da escludere le attività progettuali, perché già valutate al fine di decidere l’ammissibilità della struttura al contributo. Invero ICIF aveva avuto nel 2002, da parte del Sindaco di Costigliole, solo una generica dichiarazione di “canteriabilità” della struttura. Per il luogo in cui doveva essere collocata (nel parco di un antico Castello, al posto di un campo da tennis) e le difficoltà di relazione con un “condomino” ingombrante come il Premio Grinzane, era prevedibile che la realizzazione non sarebbe stata semplice. Ostacoli e lungaggini burocratici erano probabili più che possibili, considerando anche la diversità di enti che potevano 183 interloquire sulla edificabilità. E quindi, prima di avere la certezza che il permesso a costruire venisse rilasciato, sarebbe stato imprudente affrontare spese di materiali e liquidare acconti per commesse che non si era certi fossero utili. Tra i fornitori che hanno eseguito i lavori, quello che risulta aver avuto contatti nel tempo più risalenti con ICIF è TUNINETTI Lorenzo, rappresentante della CIEMMECI s.r.l. - Carpenteria in ferro, il quale aveva inviato già in data 14.2.2007 un preventivo “come da Vs. richiesta” (espressione che fa ritenere vi fossero stati precedenti contatti) alla ICIF. Il contratto di appalto lavori risulta tuttavia firmato il 20.8.2007 e lo stesso TUNINETTI, sentito a dibattimento anche in relazione a quel preventivo, ha precisato che quella era “forse la prima offerta”, divenuta un “ordine” soltanto verso la metà dell’anno. Quindi appare non corretta anche la data di inizio lavori di tale ditta, indicata dal committente GIULIO s.r.l. nel certificato di esecuzione lavori come 15.3.2007. L’opportunità di attendere il permesso a costruire, o quantomeno di acquisire certezza del suo rilascio prima di acquistare materiali ed affidare commesse, è desumibile dall’autorizzazione stessa. Essa viene infatti rilasciata per un progetto differente da quello per il quale è stato concesso il contributo, di minori dimensioni (ha un piano in meno) che quindi importa una minor spesa (minor spesa che dovrebbe riverberarsi anche sulla entità del contributo erogabile), e non risulta nemmeno comunicato alla 184 Regione … Il 4.7.2007 viene infatti sottoscritto l’accordo tra ICIF ed il Comune di Costigliole che regola l’uso dei locali della costruenda struttura, concessi a titolo gratuito all’associazione per 40 anni, esonerando altresì l’Associazione dal pagamento degli oneri di urbanizzazione, e modifica le condizioni di locazione della c.d. Cascina Salerio, altra struttura preesistente all’interno del Parco e già in suo ad ICIF . Tale accordo viene considerato come atto che perfeziona l’istanza di permesso a costruire … e consente di ritenere siano ormai superati tutti gli ostacoli burocratici al suo rilascio, tanto che il 30.7.2007 viene costituita dall’arch. PERUCCA, che quale professionista incaricato sino ad allora si è già occupato dell’elaborazione e della realizzazione del progetto Orangerie, la GIULIO s.r.l. E’ in questo periodo, antecedente ma prossimo al rilascio formale del permesso a costruire, che vengono iniziati alcuni lavori ed emesse fatture”. Ne deriva che l’espressione “inizio lavori” non può essere fatta corrispondere con mere attività di predisposizione del cantiere, preliminari all’avvio effettivo delle opere da parte dell’appaltatore come pretende la difesa LIBRALON, riferendosi alle “operazioni relative all’impiantistica generale per le strutture didattiche … e quelle di collegamento con la nuova struttura”, operazioni, che, secondo tesi difensiva, sarebbero state intraprese a partire dall’11.04.2006. Il fatto che la data di inizio dei lavori non sia quella dell’11.04.2006, indicata nella richiesta di primo acconto del 24.09.2007, (all. 107), ma 185 risalga, in realtà, ad un’epoca assai prossima al rilascio del permesso di costruire, vale a dire, ottobre 2007, lo si desume anche dal fatto che la società cui viene affidata dall’I.C.I.F. la realizzazione dell’intervento GIULIO s.r.l. viene costituita solo il 30.07.2007. Di modo che non risulta comprensibile e giustificabile che la data dei due contratti di appalto tra l’I.C.I.F e la stessa GIULIO S.r.l., per la realizzazione dell’intervento, risulti antecedente, essendo datati entrambi 30.03.2007 (all.ti n. 108 e n. 109). Né può farsi passare sotto silenzio l’osservazione del Tribunale di Torino, secondo cui in uno dei contratti citati (v., all. 109), è indicata anche la partita IVA della GIULIO s.r.l., “circostanza che rende evidente sia stato predisposto e firmato dopo la costituzione della società”. Infatti, la partita IVA di una società di capitali non può esser stata rilasciata dalla Amministrazione finanziaria che dopo la sua costituzione, o, meglio, dopo la sua iscrizione a Registro delle Imprese e dunque, nella specie, dopo l’8.08.2007. Non si vede, quindi, come poter sostenere che il LIBRALON, che sottoscrisse i contratti in veste di presidente e legale rappresentante della I.C.I.F., non sapesse che gli stessi documenti fossero stati redatti in momento successivo a quello risultante nel testo. Del resto, tanto il LIBRALON, quanto il PERUCCA, nel corso dei loro rispettivi interrogatori nelle date del 15.02.2009 e del 2.11.2009, non forniscono spiegazioni plausibili in merito alla data apposta nei 186 contratti di appalto in questione. Anzi, secondo il PERUCCA, “la retrodatazione avviene perché si voleva dare alla Regione l’impressione che fosse iniziata la cantierabilità prima del tempo ...”. A sua volta, il LIBRALON dichiara “…“la data sui contratti di appalto e di fornitura con la Giulio s.r.l., quei contratti per intenderci, che recano la data 30.03.2007 quando la Giulio s.r.l. è stata costituita solo nel luglio successivo, l’ho sicuramente apposta io, certamente in data successiva a quella apparente, riconosco la mia grafia. Peraltro non so francamente dire, pur avendo provato a ricostruire l’accaduto, per quale ragione abbia indicato quella data e non quella reale di stipula del contratto”(v., verbale di interrogatorio del 15 febbraio 2010). Secondo la difesa LIBRALON, il mancato rispetto della tempistica di inizio lavori non avrebbe, comunque, inciso sulla revocabilità del finanziamento, bensì solo sulla concessione al beneficiario della contribuzione pubblica di una quota di premialità. Ciò in quanto, sulla base di quanto previsto dalle “Procedure di attuazione degli interventi DOCUP”, “….. il mancato rispetto della predetta scadenza, esclude l’ente dal poter conseguire la quota di premialità …”. In realtà, posto che, come argomentato dal P.M. contabile, lo stesso richiamato documento contempla la possibilità della revoca del finanziamento “in caso di grave ritardo”, nella specie, la Regione Piemonte, attraverso la determina n. 20/2004 (cit.), aveva integrato le 187 prescrizioni contenute nelle “Procedure di attuazione degli interventi DOCUP”, dettando prescrizioni tassative in tema di revoca del finanziamento per l’ipotesi di ritardi nell’avvio dei lavori finanziati, prevedendo (pag. 2, parte dispositiva): “ …. i contributi concessi …. sono integralmente revocati: qualora i lavori relativi agli interventi proposti a finanziamento … non siano appaltati e avviati entro 16 mesi dalla data di ammissione al contributo ed il soggetto attuatore, intimato a dar corso all’avvio lavori entro un termine perentorio, non adempia …” Nell’occasione, esclusa la configurabilità della diffida expressis verbis, stante la falsa attestazione sull’inizio dei lavori entro i 16 mesi richiesti dalla Regione, il termine di inizio dei lavori finanziati dalla UE e dalla Regione Piemonte aveva carattere perentorio, essendo previsto a pena di decadenza nel bando di concessione, come pure, in modo assai più perentorio, nella determina n. 20/2004. Al riguardo, del tutto condivisibile appare l’argomentazione del giudice penale: “Ciò che interessava alla Regione era che l’opera ritenuta meritevole del contributo fosse effettivamente realizzata nei termini indicati e documentata la spesa sostenuta, altrimenti il contributo sarebbe stato revocato. I dirigenti regionali sentiti nel corso del dibattimento ed in particolare il dr. BENEDETTO (cfr. per tutti trascr. ud 17.7.2012) hanno confermato la necessità del rispetto dei termini, che induceva chi tra di loro disponeva dei 188 fondi ad anticipare nei provvedimenti proprio quello di inizio lavori, per poter intervenire positivamente nel caso in cui qualcuno dei beneficiati, per motivi sopravvenuti, non potesse rispettarli, e comunque per provvedere -in ipotesi di revoca- a destinare il contributo ad altro apprezzabile progetto. Diversamente i fondi sarebbero stati revocati alla Regione per ritornare nella disponibilità della UE. Appare pertanto conforme a questa linea di condotta dei dirigenti regionali (di finanziare opere che fossero state poi nei tempi stabiliti eseguite) la erogazione degli acconti in base a documenti che dimostrassero che il beneficiario aveva sostenuto una spesa. I dati esposti e le argomentazioni svolte non consentono dubbi sul fatto che la Regione aveva stabilito che i progetti ammessi al finanziamento DOCUP dovevano essere eseguiti in tempi brevi e prefissati. In particolare i lavori dovevano essere iniziati entro un termine che per ICIF fu anche inutilmente prorogato. Era necessario che entro quel termine il beneficiario realizzasse una attività di tipo materiale …Non è emerso che alcuna di queste attività fosse stata posta in essere all’11.4.2006 da parte di ICIF, nonostante quanto diversamente, in plurime successive comunicazioni, era rappresentato alla Regione. Del resto, se ponendo in essere attività materiali ICIF avesse sostenuto dei costi, avrebbe prodotto, nella richiesta allegata alla liquidazione del primo acconto fatture quietanzate aventi data prossima a quella indicata come di inizio lavori. 189 La fitta corrispondenza con la Regione nel periodo successivo all’ammissione al finanziamento e fino al rilascio del permesso di costruzione evidenzia il richiamo dell’Ente al rispetto dei termini e dei tempi di realizzazione del progetto ed il tergiversare di ICIF che, nella consapevolezza della difficoltà in cui si potrà trovare quando chiederà la liquidazione degli acconti, non essendo ancora nemmeno certa che il Comune autorizzerà il progetto – la relativa richiesta viene presentata solo nel febbraio del 2007 - cerca di attribuire forma ai presunti contatti con committenti. La comunicazione di inizio lavori in data 11.04.2006 è del resto smentita dal verbale CDA ICIF del 14.6.2006 in cui si dice che non è stato possibile darvi corso, ma esso sarà inviato in Regione solo nel febbraio 2007” (v., Trib. Torino, sent. n. 1467/2013, cit.). Secondo la difesa LIBRALON non è configurabile alcuna condotta illecita atteso che la Regione era informata dall’ICIF delle vicende relative alla realizzazione dell’Orangerie e sapeva che alla data indicata come di inizio effettivo dei lavori dell’11.04.2006, il permesso di costruire non era ancora stato rilasciato dal Comune di Costigliole, attendendosi i necessari pareri della Soprintendenza. In realtà, la Regione Piemonte aveva ricevuto la comunicazione del 28.04.2006 nella quale si dava atto dell’inizio dei lavori all’11.04.2006. L’ente regionale aveva, altresì, ricevuto la richiesta del primo acconto, datata 24.09.2007, nella quale veniva confermato l’inizio dei lavori l’11.04.2006. 190 Parimenti, lo stesso ente aveva ricevuto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà datata 24.07.2007, in cui il LIBRALON dichiarava, nuovamente, che i lavori erano stati avviati all’11.04.2006. Ciò senza contare l’ulteriore notizia in base alla quale il 30.03.2007 erano stati stipulati contratti per le infrastrutture necessarie alla realizzazione dell’intervento. Non può, pertanto, non condividersi con il P.M. contabile che fosse ragionevole che agli uffici della Regione – destinatari, come sopra detto, di specifiche ed inequivoche comunicazioni della I.C.I.F. sull’inizio dei lavori finanziati all’11.04.2006 – non fosse del tutto chiaro a quali opere si riferissero le comunicazioni della Soprintendenza, se ai lavori finanziati della I.C.I.F. o i (paralleli) interventi commissionati dal “Grinzane” sul Castello di Costigliole. Giova ricordare che la realizzazione dell’“Orangerie”, struttura compresa in edificio in carpenteria metallica con tamponamenti in vetro ed elementi in rame e alluminio, si inseriva nell’ambito di un più ampio intervento da eseguirsi sul Castello di Costigliole a cura del “Premio Grinzane”. Quanto emerso e risultante anche dagli accertamenti della Guardia di Finanza dimostra il mancato rispetto delle condizioni previste per la concessione del finanziamento, rectius, degli acconti richiesti ed ottenuti, in particolare dell’obbligo posto in capo ai beneficiari di comunicare tempestivamente alla Regione l’eventuale 191 mancato rispetto delle prescrizioni connesse con l’erogazione, così che l’Ente territoriale provvedesse alla revoca dei contributi stessi. Il mancato rispetto dei vincoli posti dal legislatore per la concessione del beneficio, rende, secondo la prospettazione attorea, che questo Collegio ritiene di condividere, illegittimo il contributo concesso e l’importo relativo costituisce quindi danno per la Regione; danno da imputare agli odierni convenuti, in solido tra loro, per aver consapevolmente violato le specifiche disposizioni dettate in materia. La Corte di Cassazione, seppure occupandosi del riparto della giurisdizione, ha individuato e chiarito il contenuto e la natura del danno erariale nelle fattispecie relative alla erogazione di finanziamenti pubblici. Ed invero, proprio nella ordinanza n. 4511/2006, che ha un indubbio valore paradigmatico nella materia, il danno è rappresentato dallo sviamento delle finalità che l’amministrazione intende perseguire con l’erogazione del contributo medesimo. Conseguentemente è indubbio che qualora i finanziamenti siano impiegati per un fine diverso rispetto da quello di attuare il programma produttivo ammesso al contributo, ne scaturisce un danno per l’ente pubblico anche solo sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto invece portare alla realizzazione del piano così come approvato. Alla luce di quanto precisato dalla Cassazione, pertanto, nelle ipotesi 192 di indebita percezione di contributi pubblici, le condotte illecite, eziologicamente ricollegabili al danno erariale, sono esclusivamente quelle che attuano un impiego del contributo diverso rispetto a quello per il quale è stato erogato. La difesa LIBRALON, a sostegno della addotta buona fede del proprio assistito, assume che questi, affidando all’amico arch. PERUCCA l’incarico di occuparsi della realizzazione della Orangerie, si sarebbe sostanzialmente “fidato” del professionista, rimanendo all’oscuro delle operazioni da lui compiute con la GIULIO s.r.l. Tale argomentazione è stata confutata dal Tribunale di Torino, con osservazioni del tutto condivisibili, secondo cui “Il contributo regionale era erogato all’ICIF. LIBRALON, quale presidente della associazione, era posto al corrente - sostiene PERUCCA - di tutte le operazioni eseguite per ottenere poi il pagamento dei vari acconti. L’interesse di PERUCCA al contributo era successivo e veicolato da LIBRALON. Quando GIULIO emette, nella seconda parte del 2007, un numero notevole di fatture profilandosi il pericolo che, altrimenti, non saranno rispettati i termini entro cui deve essere documentata la spesa sostenuta per ottenere le varie tranche di finanziamento, GIULIO necessariamente informa ICIF, che peraltro è la diretta destinataria delle comunicazioni della Regione: anche di quelle che sollecitano la trasmissione di documentazione inerente ai lavori eseguiti e pagati. 193 LIBRALON si rendeva conto dello stato di avanzamento dei lavori perché sia PERUCCA (cfr. int. 2.11.2009) che alcuni degli artigiani sentiti hanno dichiarato che si recava con regolarità sul cantiere, cantiere che peraltro si trovava nello stesso parco dove già aveva sede la sua scuola di cucina, e quindi dove l’imputato trascorreva almeno parte del tempo. Quanto esposto è sufficiente per ritenere LIBRALON responsabile anche di quella attività che, verosimilmente proprio per escludere un suo coinvolgimento diretto, si era cercato di attribuire formalmente ad un soggetto terzo come GIULIO s.r.l. A ciò si aggiunga che lo stesso LIBRALON (cfr. pag 2 int. 18.12.2009) e non solo il PERUCCA (int. 2.11.2009) dichiara che necessariamente i lavori dovevano essere contabilmente documentati ai fini dell’erogazione del contributo entro il 31.12.2007, e ammette che alcune fatture furono emesse prima che i lavori fossero eseguiti. Sono inoltre emesse da GIULIO s.r.l. in primis nell’interesse di ICIF, e quindi del LIBRALON, le 4 fatture per operazioni inesistenti che consentivano la formale restituzione all’associazione di parte del denaro precedentemente versato sui conti di GIULIO. La complessa attività posta in essere dopo la concessione del finanziamento, per persuadere i funzionari regionali ed indurli a ritenere che i lavori per la costruzione dell’Orangerie fossero effettivamente iniziati e poi che lo stato di avanzamento di essi consentisse l’erogazione delle varie tranche, è frutto della collaborazione tra PERUCCA e LIBRALON. 194 Ma chi riceve il contributo è LIBRALON quale presidente di ICIF, PERUCCA lo coadiuva quale professionista”. La difesa LIBRALON afferma, inoltre, che la tesi accusatoria sarebbe smentita dalla perizia redatta dall’ing. ALLEGRETTI, su incarico della Regione, dalla quale emergerebbe l’esecuzione di lavori per € 1.235.632,06, oltre a spese per attrezzature, costi per la sicurezza e progettazione, e così per un totale di € 2.016.232 – ampiamente superiore al valore delle opere ammesse al finanziamento (1,8 milioni di euro) e ai contributi medio tempore erogati (900 mila euro). Più in particolare, non sarebbe sostenibile l’intento doloso del Signor Libralon, preordinato alla sottrazione di risorse pubbliche dai programmi imposti dalla P.A., posto che nel caso di specie non sono comunque riscontrabili le irregolarità amministrative contestate, e che in ogni caso si tratta di condotte non produttive di danno erariale. Ciò in quanto le somme finanziate dalla Regione sarebbero state tutte integralmente utilizzate per le finalità pubblicistiche per le quali erano state erogate ovvero, come dichiarato dall’ICIF all’atto della richiesta di ammissione al contributo, per la realizzazione di una struttura didattica all’interno del Castello di Costigliole d’Asti, denominata Orangerie, struttura di proprietà del Comune di Costigliole e, in base agli accordi intercorsi con il Comune di Costigliole d’Asti, concessa in godimento gratuito all’ICIF per 40 anni (cfr. art. 2 dell’Accordo Comune di Costigliole d’Asti e ICIF 4 luglio 195 2007). La perizia del 15 marzo 2011, a firma dell’ing. Marco Allegretti, commissionata dalla Regione Piemonte con determina dirigenziale n. 1171 del 28 ottobre 2010, costituirebbe la prova della avvenuta destinazione delle somme percepite dalla Regione Piemonte alla realizzazione dell’intervento dichiarato in sede di ammissione al contributo – e quindi dell’assenza nella fattispecie di un danno erariale. L’ing. Allegretti dichiara infatti espressamente che: i) “l’investimento può pertanto essere considerato completato al 70%; ii) “la destinazione di uso del fabbricato non è stata modificata e pertanto presumibilmente potrebbe ancora rientrare nei canoni in base ai quali è stato concesso il finanziamento… il fabbricato, una volta ultimato anche con le necessarie urbanizzazioni, potrà essere affettivamente adibito a ‘nuove strutture didattiche comprensive di biblioteca storica dell’arte culinaria’”. L’ing. Allegretti, inoltre, con specifico riferimento alla “stima del costo delle opere realizzate secondo le categorie di spesa descritte nel progetto con riferimento a prezziari pubblici in vigore”, riferisce che l’ICIF ha realizzato: “opere edili e di finitura” per un importo complessivo di € 1.064.33,791; 196 “impianti elettrici” per un importo complessivo di € 117.501,99; “impianti termici” per un importo complessivo di € 53.596,28; per un importo di € 1.235.632,06. A tali somme devono aggiungersi: gli “apprestamenti generici per la sicurezza”, per l’importo complessivo di € 49.425,28; le “attrezzature effettivamente fornite”, per l’importo complessivo di € 332.655,11; le spese per le “prestazioni professionali” preordinate alla realizzazione dell’Orangerie, per l’importo complessivo di € 203.482,99. L’investimento complessivo sostenuto dall’ICIF nell’Orangerie alla data del 15 marzo 2011, al netto delle consulenze, viene pertanto stimato dal consulente della Regione Piemonte in € 1.812.749,21 IVA inclusa, di cui € 1.064.533,79 per opere edili e strutturali. Ad avviso del P.M. contabile, la perizia ALLEGRETTI fotografa “lo stato delle opere nel parco del Castello di Costigliole alla data del suo confezionamento (15.03.2011), ma non attesta in alcun modo né chi ha eseguito le opere, né con quale tempistica e neppure che i documenti fiscali a suo tempo prodotti dalla I.C.I.F. a corredo dei rendiconti per le richieste di contributo fossero regolari. La perizia descrive uno stato di esecuzione evidentemente incompleto e comunque in larga misura difforme rispetto al progetto approvato e finanziato dalla Regione 197 Piemonte… soprattutto, i valori riportati nella perizia ALLEGRETTI, con riferimento alla voce più consistente, quella per “opere strutturali e edili” (€ 1.064.533 su un totale di € 1.235.632,06 riferito alle opere edili più gli impianti), sono meramente ipotetici, dato che nessun accertamento in concreto è stato svolto sulle opere effettivamente realizzate (cfr. pag. 5 dello elaborato: “Il rilievo delle opere strutturali e delle carpenterie metalliche è risultato oltremodo difficoltoso, in quanto, per definizione, tali opere non sono facilmente accessibili in strutture quasi ultimate. Per la valorizzazione delle carpenterie metalliche si è proceduto verificando a campione, mediante rilievi sul posto, le tavole degli esecutivi strutturali, direttamente realizzate a cura del calcolatore e della ditta esecutrice CIEMMECI s.r.l.”); con riferimento, poi, alla voce “attrezzature didattiche di cucina”, per oltre 300 mila euro, si tratta di una spesa che non poteva essere ammessa al contributo (cfr. “Procedure di attuazione degli interventi DOCUP”, § 6.1, pag. 29, doc. 13 prodd. LIBRALON) – e che quindi non può ora essere conteggiata nel valore delle opere oggetto del finanziamento. Ad avviso del Collegio, non può non prendersi atto che già nel corso del dibattimento penale la Regione Piemonte aveva dato avvio alla procedura per la revoca del contributo e che l’incarico peritale, commissionato all’ing. ALLEGRETTI, aveva lo scopo di verificare la conformità delle opere realizzate al progetto approvato ed ammesso al finanziamento, così da poter formulare una stima di quanto fosse stato 198 realizzato e di quanto fosse ancora da realizzare al fine di rendere agibile l’opera in funzione delle finalità del progetto finanziato. Ebbene, il perito ha accertato che: il progetto per il quale era stato rilasciato il permesso di costruzione era diverso da quello presentato per il finanziamento; i lavori erano stati sospesi il 16.3.2009 (ord. N. 7/2009) in quanto difformi da quelli autorizzati, di talché ICIF aveva presentato una variante in sanatoria, poi, accordata; - i lavori sono stati eseguiti al 70%. Proprio in riferimento al termine di ultimazione delle opere, la Regione ha adottato la determinazione dirigenziale n. 445 del 6 agosto 2012 nella quale si “fa riferimento alla possibilità – previa accurata valutazione dell’importanza strategica di tale intervento – di non richiedere [nonostante l’avvenuta chiusura del Programma] la restituzione del contributo finora erogato a condizione che sia data prova dell’operatività e della fruibilità dell’opera … ricordato che per due interventi ammessi a finanziamento nell’ambito della Linea di intervento 2.5b del Docup, come peraltro su altre Misure in capo alla Direzione Attività Produttive, è già stata concessa la possibilità ai rispettivi beneficiari di ultimare le opere, con proprie risorse, oltre i termini di validità del Programma (30/06/2009) riconoscendo loro unicamente il contributo maturato 30/06/2006”. 199 sulla spesa certificata al Con detta determina, avente ad oggetto la revoca del contributo concesso al beneficiario ICIF per l'intervento denominato "Realizzazione di nuove strutture didattiche comprensive di biblioteca storica per un importo di euro 900.000,00", con la quale si riconosce all'ICIF la quota di contributo già liquidata in euro 900.000, pari al 50% sul valore dell'investimento effettivamente realizzato pari a euro 1.800.000, a condizione che ICIF si impegni a rendere funzionante e fruibile la struttura entro un anno dalla comunicazione del provvedimento, si prevede la revoca della quota restante del beneficio di euro 600.000 e si rinvia all'esito del procedimento penale la valutazione dell'eventuale opportunità di procedere alla revoca totale del contributo ed alla richiesta di restituzione della somma già erogata. Nella determina in cui si richiama la comunicazione della Direzione Attività Produttive di Gestione del Docup, responsabile dell'éfficacia e della regolarità della gestione ed attuazione dei programma, si precisa: - che il progetto ICIF non era stato certificato dalla Commissione europea in quanto al momento della chiusura del programma l'intervento non era concluso e non vi erano garanzie, ovvero impegni giuridicamente vincolati, che lo sarebbe stato entro due anni dalla chiusura del Docup, per cui si disponeva di stralciare l'intervento da quelli certificati C.E.; - che si riconosceva la possibilità "previa accurata valutazione 200 dell'importanza strategica di tale intervento", di non richiedere la restituzione del contributo già erogato se non era compromessa la operatività e la fruibilità dell'opera o quantomeno vi fosse l'impegno del beneficiario e/o del proprietario dell'immobile a renderla tale entro dodici mesi. La Sezione trae da tutto ciò la convinzione, relativamente al concetto di funzionalità e fruibilità dell'opera, rivendicato dalla difesa, che, qualora l'opera non sia stata completata entro il periodo di validità del Docup, come di fatto avvenuto, non possa ritenersi eludibile la conseguenza della revoca del contributo. Circostanza, quest’ultima, non ammissibile qualora risultino già sussistenti cause di revoca del finanziamento, tra le quali il mancato avvio dei lavori nei termini perentori previsti. Nella fattispecie, sulla base di quanto ampiamente emerso e documentalmente comprovato, non può negarsi che i lavori siano stati avviati ben oltre i termini stabiliti. E ciò in palese violazione delle condizioni per cui la I.C.I.F. era stata ammessa al contributo pubblico con fondi UE previsto dal DOCUP “Obiettivo 2 2000/2006 – Regione Piemonte”, così come definite dalle “Procedure di attuazione degli interventi DOCUP” e come meglio precisate nella determina n. 20/2004. Ulteriore violazione deve ravvisarsi nel fatto che tutte le spese sostenute fossero riconducibili alle voci di spesa previste in ciascun 201 progetto oggetto di finanziamento a valere sul DOCUP (cfr. “Procedure e norme per la gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, al § 6.1 – Spese ammissibili – Criteri generali, pag. 29, prodd. LIBRALON sub 13: “Sono da considerarsi ammissibili esclusivamente le spese riconducibili alle voci di spesa previste in ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sul DOCUP.. I finanziamenti sono revocati e vanno restituiti … al verificarsi delle seguenti circostanze: qualora gli accertamenti e i controlli dovessero evidenziare … l’inosservanza degli impegni assunti e/o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese). Al contrario, le opere riscontrate nella perizia ALLEGRETTI sono dichiarate dallo stesso perito in larga parte difformi rispetto al progetto originario ammesso al finanziamento, circostanza sufficiente per determinare una non ammissione al contributo delle spese per opere “difformi”. In definitiva, non può che condividersi la tesi di parte pubblica, secondo cui la perizia ALLEGRETTI, la quale non attesta in alcun modo né chi ha eseguito le opere, né con quale tempistica e neppure che i documenti fiscali a suo tempo prodotti dalla I.C.I.F. a corredo dei rendiconti per le richieste di contributo fossero regolari, dichiara che l’opera è di fatto incompleta ed è altresì “pesantemente difforme rispetto al progetto approvato e ammesso al finanziamento nell’ambito del DOCUP 0B2 2000-2006 – Linea di intervento 2.5 b”. Di modo che la stessa perizia non costituisce idoneo strumento per 202 superare le oggettive violazioni del DOCUP, già previste a pena di revoca del finanziamento, riscontrate a carico della I.C.I.F. in relazione ai contributi ad essa erogati per la costruzione della Orangerie. Risulta, quindi, del tutto sostenibile la tesi secondo cui il soggetto privato, percettore di finanziamenti pubblici per lo svolgimento, sotto il controllo e la vigilanza dell’Amministrazione concedente, di attività di rilevanza pubblicistica, è tenuto a prestare l’opera affidata nel rispetto delle condizioni previste dalla stessa Amministrazione titolare del denaro, soprattutto se le condizioni del programma sono stabilite a pena di revoca del contributo. Sussiste, pertanto, un danno erariale non soltanto nei casi in cui le somme oggetto del finanziamento vengano distratte per finalità private od egoistiche, ma anche tutte le volte che non sia stato rispettato il programma imposto dalla P.A. alla cui realizzazione il soggetto percettore era chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo – evidentemente quando la stessa Amministrazione aveva ritenuto gli adempimenti da essa imposti come essenziali per l’ammissione e il mantenimento del contributo stesso. Nessun diritto, d’altra parte, I.C.I.F. poteva rivendicare sui contributi UE per il solo fatto di avere realizzato le opere documentate – in parte - dalla perizia ALLEGRETTI. Da una parte, non si vede quale vantaggio per l’Amministrazione locale o per la comunità amministrata 203 possa invocarsi, in compensazione ex art. 1, co. 1 bis, L. 20/94 col danno cagionato dall’illegittima erogazione in considerazione che il manufatto solo formalmente è di proprietà del Comune dal momento che sostanzialmente chi ne percepisce i vantaggi è l’I.C.I.F., soggetto privato, che per 40 anni ne ha il godimento gratuito. Dopo tale lunghissimo periodo non si può nemmeno prevedere se “l’Orangerie” sarà ancora esistente o quale valore commerciale potrà concretamente avere. Dall’altra parte, l’ammissione al beneficio pubblico era oggettivamente sottoposta a condizioni che non sono state comunque rispettate, e la cui inosservanza avrebbe dovuto condurre ad un provvedimento di revoca. In proposito, non può non evidenziarsi che il progetto dell’”Orangerie” era collegato a progetti ammessi al finanziamento con fondi europei (DOCUP) che dovevano essere eseguiti in tempi brevi e prefissati. Nel caso in esame non solo non risulta rispettata, come più volte ripetuto, la data di inizio dei lavori, ma non risulta rispettata nemmeno quella di ultimazione dei lavori stessi: in proposito, nella lettera del 28/04/2006 l’I.C.I.F. comunica alla Regione Piemonte che i lavori erano stati avviati l’11/04/2006 e sarebbero stati ultimati in 270 giorni lavorativi. In pratica, in circa un anno di calendario, considerando i giorni festivi. 204 Nella precitata perizia commissionata dalla Regione all’ing. Marco Allegretti viene specificato che a distanza di circa sei anni, essendo la perizia del 15 marzo 2011, i lavori non erano ultimati ma solo realizzati al 70%. A ciò aggiungasi, come specificato dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 445 del 6 agosto 2012, che i termini di validità del Programma DOCUP erano ampiamente scaduti il 30/06/2009 e, in casi eccezionali, era stato riconosciuto ad altri soggetti, per opere non ultimate, unicamente il contributo maturato sulla spesa certificata al 30/06/2006: con riferimento a detta data, il contributo maturato dall’I.C.I.F. sarebbe, comunque, pari a zero. Sotto il profilo soggettivo l’aver disatteso le chiare indicazioni normative sopra specificate, costituisce una chiara violazione degli obblighi assunti nei confronti della Regione e dell’Unione Europea. In disparte l’illegittimità riscontrata, l’esecuzione dell’opera non risulta, allo stato, per le ragioni prima dette, aver determinato alcuna utilitas economicamente valutabile per l’ente locale. Non è pertanto possibile tenere conto di eventuali vantaggi conseguiti dall’ente ai fini di un’eventuale compensatio lucri cum damno anche per il semplice motivo che dalla condotta illecita non possono prodursi effetti positivi rispondenti ai fini istituzionali di un Ente pubblico. Per tutto quanto precede, LIBRALON Bruno, avendo ricevuto dalla Regione Piemonte, come presidente 205 dell’Associazione I.C.I.F., finanziamenti comunitari destinati alla costruzione della struttura didattica denominata “Orangerie” per complessivi € 900.000,00 nell’importo totale del contributo fin qui erogato dalla Regione Piemonte, ha posto in essere artifici e raggiri, a prescindere dalla loro rilevanza penale o meno, per conseguire indebitamente le corrispondenti erogazioni. Peraltro, emerge in modo certo dagli atti del procedimento penale a carico del LIBRALON la dolosa ed arbitraria intromissione nella gestione delle risorse pubbliche ottenute dall’Associazione che presiedeva (“Italian Culinary Institute For Foreignes – I.C.I.F.”), attraverso un’azione distrattiva che ha determinato lo sviamento dalle finalità perseguite dalle Amministrazioni concedenti con i provvedimenti attributivi del denaro pubblico. Il danno erariale, in pregiudizio della Regione Piemonte e della U.E., va evidentemente identificato nell’intero costo del finanziamento pubblico erogato, che non poteva essere corrisposto e che corrisponde, pertanto, alla somma di € 900.000,00. Alla stregua delle considerazioni sopra svolte devono ritenersi sussistenti tutti i presupposti integranti la fattispecie di responsabilità amministrativo-contabile prospettata dall’attore, la cui domanda deve essere conseguentemente accolta integralmente, nei confronti di tutti i soggetti chiamati in causa, con l’eccezione di quanto prospettato in relazione alla vicenda di cui sopra sub) B, e, così, in 206 definitiva, per la somma complessiva di euro 7.106.109,45. Essendo emerso, per quanto in precedenza argomentato, che, in relazione alle contestazioni “in via principale”, si tratta di danno erariale imputabile causalmente a più soggetti che hanno “agito con dolo”, essi, ai sensi dell’art. 1-quinquies della legge 14 gennaio 1994 n. 20, sono da ritenere solidalmente responsabili e con detto vincolo di solidarietà va sancita l’obbligazione di risarcimento e va, pertanto, emessa pronuncia di condanna a favore del pubblico erario creditore. Le Amministrazioni pubbliche beneficiarie della presente sentenza di condanna possono elencarsi come segue: - in relazione alla vicenda sub) 1 danno pari ad € 802.400 – Amministrazione danneggiata: Ministero per i Beni e le Attività Culturali; - in relazione alle vicende sub) 1 bis-ter-quater danno pari ad € 869.916,02 (distrazioni operate attraverso la cassa anticipi da rendicontare e le erogazioni liberali) oltre € 1.160.000 (compensazione di parte del prezzo di vendita della vecchia sede di c.so Svizzera per lavori su altri immobili del “Grinzane”, con conseguente parziale distrazione dei fondi assegnati dalla L. 291/2003 per l’acquisto della sede dell’Associazione), e così per € 2.029.916,02 – da riconoscere in parti uguali - Amministrazioni danneggiate: Regione Piemonte e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come Enti pubblici 207 conferenti il denaro affluito sui conti sui quali sono state operate le distrazioni di fondi e con presunzione di pari quote (ciò non risultando possibile ricavare dalla contabilità del “Grinzane” l’esatta percentuale di riparto dei fondi pubblici, in relazione alla provenienza dall’una o dall’altra Amministrazione danneggiata); - in relazione alla vicenda sub) 2 danno pari ad € 395.544,61 – da riconoscere in parti uguali - Amministrazioni danneggiate: Regione Piemonte e Ministero per i Beni e le Attività Culturali; - in relazione alla vicenda sub) 3 danno pari ad € 43.549,99 – da riconoscere in parti uguali - Amministrazioni danneggiate: Regione Piemonte e Ministero per i Beni e le Attività Culturali; - in relazione alla vicenda sub) 4 danno pari ad € 131.873,89 Amministrazione danneggiata: Ministero della Salute; - in relazione alla sub) 5 danno pari ad € danno pari ad € 1.595.451,85 – da riconoscere in parti uguali - Amministrazioni danneggiate: Regione Piemonte e Ministero per i Beni e le Attività Culturali; - in relazione alla vicenda sub) 6 danno pari ad € 18.000 Amministrazione danneggiata: Comune di Roma; - in relazione alla vicenda sub) 7 danno pari ad € 12.000 Amministrazione danneggiata: Ministero per i Beni e le Attività Culturali; - in relazione alla vicenda sub) 8 danno pari ad euro 777.373,09 – da riconoscere in parti uguali - Ministero dei Beni Culturali e 208 Ambientali e Regione Piemonte; - in relazione alla vicenda sub) A danno pari ad € 400.000 Amministrazioni danneggiate: U.E. (per i soli progetti cofinanziati) e Regione Piemonte; - in relazione alla vicenda sub) C danno pari ad € 900.000 Amministrazioni danneggiate: U.E. e Regione Piemonte. Su tutte le somme, per le quali viene pronunciata condanna, è altresì dovuta, in conformità a prevalente indirizzo di questa Corte, la rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dalla data di consumazione dell’evento dannoso, da individuarsi nella data – 15 novembre 2010 – del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torino, con cui si disponeva il rinvio a giudizio, sino al deposito della presente sentenza secondo l’andamento degli indicatori ISTAT del costo della vita. Sono, altresì, dovuti gli interessi legali da computarsi sulle somme rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. In ragione della soccombenza le spese di giudizio vengono liquidate, in parti uguali, a cura della segreteria, a carico di tutti i convenuti. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, definitivamente pronunciando, previa dichiarazione di contumacia dei convenuti Giuliano SORIA, Associazione “Premio Grinzane Cavour”, 209 Associazione “Antenna Culturale Europea” ed Associazione “Studi Iberici”, RIGETTA La domanda attorea in relazione alla fattispecie di cui sub) B, mandando, conseguentemente, assolti i convenuti Angelo SORIA, LIBRALON Bruno, quest’ultimo rappresentante di I.C.I.F., anche nella veste di legale nonché la stessa Associazione “Italian Culinary Institute For Foreigners – I.C.I.F.”, CONDANNA In via principale: a) l’Associazione “Premio Grinzane Cavour”, in persona del legale rappresentante SORIA Giuliano, al pagamento di € 6.206.109,45 in relazione alle fattispecie di danno di cui sub 1 (€ 802.400), 2 (€ 395.544,61), 3 (€ 43.549,99), 4 (€ 131.873,89), 5 (€ 1.595.451,85), 6 (€ 18.000,00), 7 (€ 12.000,00), 8 (€ 777.373,09) e sub) A (€ 400.000, quest’ultima in concorso con SORIA Angelo), e di cui sub 1 bis-ter-quater (€ 2.029.916,02), in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con SORIA Giuliano per tutte le fattispecie di danno erariale sopra indicate, per complessivi € 6.206.109,45, nonché in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con SORIA Angelo in relazione alla fattispecie sub) A, per € 400.000; b) SORIA Giuliano, nella sua qualità di presidente della Associazione “Premio Grinzane Cavour” e “Antenna Culturale 210 Europea”, nonché di sostanziale dominus delle Associazioni “Civiltà dei Territori Letterari” e “Studi Iberici”, a titolo di dolo, al pagamento di € 6.206.109,45 in relazione alle fattispecie di danno di cui sub 1 (€ 802.400), 2 (€ 395.544,61), 3 (€ 43.549,99), 4 (€ 131.873,89), 5 (€ 1.595.451,85), 6 (€ 18.000,00), 7 (€ 12.000,00), 8 (€ 777.373,09) e sub) A (€ 400.000, quest’ultima in concorso con SORIA Angelo), e di cui sub 1 bis-ter-quater(€ 2.029.916,02) in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con l’Associazione “Premio Grinzane Cavour” per tutte le fattispecie di danno erariale sopra indicate, per complessivi € 6.206.109,45; e in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con SORIA Angelo e con la stessa Associazione “Premio Grinzane Cavour” in relazione alla fattispecie sub) A per € 400.000; c) SORIA Angelo a titolo di dolo, al pagamento di € 400.000, in relazione alle fattispecie di danno di cui sub) A (€ 400.000, in concorso con il fratello SORIA Giuliano), in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con SORIA Giuliano e con l’Associazione “Premio Grinzane Cavour” sempre per la somma di € 400.000; d) LIBRALON Bruno, nella sua qualità di presidente della Associazione ““Italian Culinary Institute For Foreigners – I.C.I.F.”, a titolo di dolo, al pagamento di € 900.000,00 per le fattispecie di danno di cui sub) C in solido con l’Associazione “Italian Culinary Institute For Foreigners; e) l’Associazione “Italian Culinary Institute For Foreigners – 211 I.C.I.F.”, a titolo di dolo attraverso il suo legale rappresentante LIBRALON Bruno, al pagamento di € 900.000,00, per le fattispecie di danno di cui sub) C, in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con LIBRALON Bruno per l’intero importo di € 900.000,00; f) l’Associazione “Antenna Culturale Europea”, a titolo di dolo attraverso il suo legale rappresentante SORIA Giuliano, al pagamento di € 1.680, per la fattispecie di danno di cui sub) 8, in solido, ex art. 1, co. 1 quinquies, L. 20/94, con SORIA Giuliano per lo stesso importo. In via sussidiaria: a) l’Associazione “Civiltà dei Territori letterari” al pagamento di € 280.000, in via sussidiaria rispetto a SORIA Giuliano e a SORIA Angelo sul maggior importo di € 400.000, in relazione alla fattispecie di cui sub) A.1; b) l’Associazione “Studi Iberici” al pagamento di € 60.000, in via sussidiaria rispetto a SORIA Giuliano e a SORIA Angelo sul maggior importo di € 400.000, in relazione alla fattispecie di cui sub) A.1. Le predette somme devono essere maggiorate dalla rivalutazione monetaria, da computarsi dalla data – 15 novembre 2010 – del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torino, con cui si disponeva il rinvio a giudizio, sino al deposito della presente sentenza secondo l’andamento degli indicatori ISTAT del costo della vita, nonchè dagli 212 interessi legali da computarsi sulle somme rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo. Condanna, altresì, tutti i convenuti al pagamento delle spese di giudizio in parti uguali, spese liquidate, a cura della segreteria, in euro 28.036,41 (VENTOTTOMILATRENTASEI/41). Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2014. Il Magistrato Estensore IL PRESIDENTE (F.to Consigliere Luigi GILI) (F.to Giovanni COPPOLA) Depositata in Segreteria il 13 Gennaio 2015 Il Direttore della Segreteria (F.to Antonio Cinque) 213