www.supsi.ch/fisco Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana Dipartimento scienze aziendali e sociali Centro competenze tributarie Novità fiscali L’attualità del diritto tributario svizzero e internazionale N° 3 – Marzo 2014 Diritto tributario svizzero L’assoggettamento delle provvigioni da mediazione immobiliare nei rapporti intercantonali 3 Diritto tributario italiano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia dopo il trasferimento di sede della società Diritto tributario internazionale e dell’UE FATCA: l’identificazione del FFI 7 12 Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero L’imposta cantonale sulla sostanza tra valore venale e valore di stima ufficiale 16 Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario italiano L’esercizio di un’attività di organizzazione e gestione di giochi on-line e la residenza fiscale del soggetto che la pone in essere Offerta formativa Seminari e corsi di diritto tributario 18 20 Introduzione Novità fiscali 03/2014 Redazione SUPSI Centro di competenze tributarie Palazzo E 6928 Manno T +41 58 666 61 75 F +41 58 666 61 76 [email protected] www.supsi.ch/fisco ISSN 2235-4565 (Print) ISSN 2235-4573 (Online) Redattore responsabile Samuele Vorpe Comitato redazionale Flavio Amadò Elisa Antonini Paolo Arginelli Rocco Filippini Roberto Franzè Giordano Macchi Giovanni Molo Andrea Pedroli Sabina Rigozzi Curzio Toffoli Samuele Vorpe Impaginazione e layout Laboratorio cultura visiva Anche questo mese i temi trattati dalla rivista sono di respiro nazionale ed internazionale, a ricordarci della sempre crescente interconnessione e rilevanza degli sviluppi degli standards internazionali in ambito fiscale con le dinamiche legislative interne. Lars Schlichting ci offre un aggiornamento sul tema FATCA e relativi obblighi, tema in corso di definizione, ed i cui sviluppi devono essere seguiti da ogni operatore finanziario, sia per sincerarsi dei propri eventuali obblighi, sia per sincerarsi di non averne. Su un altro fronte, negli scorsi anni si è registrato un aumento di entità giuridiche svizzere costituite in Ticino da persone residenti in Italia. In questo senso potrà quindi interessare l’articolo di Siegfried Mayr in merito al trattamento fiscale dei soci residenti in Italia di entità giuridiche costituite o trasferite in Svizzera. Il tema dei rapporti transfrontalieri è ulteriormente sviluppato da Roberto Franzè, con un interessante riassunto dei principi impositivi in merito alla concretizzazione della nozione di “residenza fiscale” ai sensi del diritto italiano e delle convenzioni conformi al Modello OCSE. In ambito di temi nazionali Rocco Filippini espone e commenta la giurisprudenza della Camera di diritto tributario del Canton Ticino in punto alla definizione del sostrato dell’imposta sulla sostanza del contribuente per rapporto ad immobili acquistati per atto notarile in un periodo fiscale, ma iscritti a Registro fondiario, con conseguente acquisizione della proprietà dell’immobile, unicamente nel periodo fiscale successivo. Infine, restando in ambito immobiliare, Samuele Vorpe espone e analizza la problematica relativa all’assoggettamento delle provvigioni da mediazione immobiliare nei rapporti intercantonali alla luce della LAID, e delle relative sentenze della Camera di diritto tributario del Canton Ticino e del Tribunale federale. Buona lettura. Flavio Amadò Diritto tributario svizzero L’assoggettamento delle provvigioni da mediazione immobiliare nei rapporti intercantonali Samuele Vorpe Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI Nei rapporti intercantonali vi è incertezza se le provvigioni da mediazione immobiliare debbano essere tassate nel luogo di domicilio o in quello di situazione dell’immobile. Le opinioni della dottrina divergono da quelle del Tribunale federale. E i Cantoni che strada hanno intrapreso? Tra rischi di doppia imposizione e di non imposizione, l’unico che può risolvere questa difformità legislativa non può che essere colui che l’ha creata: il legislatore! 1. Introduzione La sentenza del 5 maggio 2012 della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino (di seguito CDT, sentenza pubblicata in: RtiD II-2012 N. 11t) è stata l’occasione per affrontare un tema, mai passato di moda, concernente la controversa questione dell’assoggettamento all’imposta nei rapporti intercantonali delle provvigioni conseguite da una persona fisica o giuridica con la propria attività di mediazione immobiliare. Infatti, la CDT ha dovuto giudicare se una società con sede nel Canton Zugo, ma con amministrazione effettiva nel Canton Zurigo, il cui scopo consiste nell’acquisto, nella vendita, nell’edificazione e nell’amministrazione di immobili in Svizzera, fosse da assoggettare limitatamente all’imposta nel Canton Ticino, come sostenuto dall’autorità fiscale ticinese, in considerazione della sua attività svolta quale intermediaria nell’ambito di un’operazione immobiliare realizzata con un immobile sito nel Canton Ticino. L’autorità fiscale spiegava che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il diritto di imporre le provvigioni per la mediazione immobiliare spetta esclusivamente al Cantone di situazione dell’immobile. La società contestava questa tesi perché la Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID) non statuisce un assoggettamento nel Cantone di situazione dell’immobile per le provvigioni conseguite da un mediatore con domicilio o sede in un altro Cantone. La CDT è stata dunque chiamata in causa per decidere su un caso di doppia imposizione intercantonale in quanto la società si è trovata a pagare delle imposte sulle provvigioni conseguite sia nel Cantone in cui si trova l’amministrazione effettiva (Zurigo), sia nel Cantone di situazione dell’immobile (Ticino). Questa sentenza dà lo spunto per esaminare il diritto impositivo delle provvigioni da attività di mediazione immobiliare nei rapporti intercantonali. 2. Il diritto di assoggettare all’imposta le provvigioni da mediazione immobiliare La LAID stabilisce due diverse tipologie di assoggettamento limitato nel Cantone, a dipendenza di dove sia situato il domicilio fiscale del soggetto – sia esso persona fisica o giuridica – che intrattiene con il Cantone un legame di tipo economico. Da un lato, quando il soggetto ha il proprio domicilio fiscale all’estero o in un Cantone diverso da quello con il quale vi intrattiene un legame economico, esso viene assoggettato limitatamente alla parte di reddito e di sostanza (risp. di utile e di capitale per le persone giuridiche) riferita al Cantone nel quale si possono ritrovare i seguenti tre criteri di assoggettamento: esistenza (i) della sede di un’impresa, (ii) di uno stabilimento d’impresa o (iii) di un immobile. L’eventuale doppia imposizione che ne potrebbe conseguire viene evitata con il sistema dell’esenzione secondo le norme di collisione elaborate dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Si parla in questo caso di un assoggettamento limitato nei “rapporti intercantonali e internazionali”, i.e. tra un Cantone e un altro Cantone, risp. tra un Cantone e uno Stato estero. Dall’altro, quando il soggetto ha il proprio domicilio fiscale al di fuori della Svizzera, ma consegue in un Cantone un determinato tipo di provento, esso viene assoggettato alla fonte. Si parla in questo caso di un assoggettamento limitato nei “rapporti internazionali”, i.e. tra un Cantone e uno Stato estero. L’articolo 21 capoverso 2 lettera b LAID prevede che le persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva all’estero sono assoggettate limitatamente all’imposta in Svizzera se fungono da intermediarie in operazioni su immobili situati in un Cantone. Per contro l’articolo 4 capoverso 1, ultima frase LAID, che concerne le persone fisiche, ha una portata molto più ampia, poiché non vi rientrano soltanto quelle persone che fungono da intermediarie in operazioni su immobili situati in un Cantone senza il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera (come tra l’altro previsto per le persone giuridiche), ma anche quelle il cui domicilio o la dimora fiscale si situa in un altro Cantone della Svizzera, diverso da quello di situazione dell’immobile. Si pone quindi la domanda a sapere se questo risultato costituisca effettivamente la volontà del legislatore oppure se, invece, 3 4 Novità fiscali / n.3 / marzo 2014 si tratti di una svista o di un errore legislativo. In quest’ultima evenienza la svista, che determina un’evidente difformità legislativa, riguarderebbe il campo di applicazione delle persone fisiche o delle persone giuridiche? Pertanto ci si chiede se nei rapporti intercantonali le provvigioni da mediazione immobiliare debbano essere assoggettate all’imposta nel luogo di domicilio del soggetto che le ha conseguite oppure in quello di situazione dell’immobile. 3. Il pensiero unanime della dottrina: l’articolo 4 capoverso 1, ultima frase LAID è una svista legislativa! La dottrina unanime è dell’avviso che, in assenza del criterio riguardante il possesso di un immobile nel Cantone, i redditi conseguiti dalle persone che servono da intermediarie nel commercio di immobili o che vi esercitano tale commercio dovrebbero essere assoggettati ad imposta nel Cantone di situazione dell’immobile soltanto nei rapporti internazionali, cioè quando la persona fisica non ha il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera. Come risulta dall’articolo 21 capoverso 2 LAID, la dottrina ritiene che per le persone fisiche tale assoggettamento andava collocato all’articolo 4 capoverso 2 LAID, essendo tale disposizione applicabile appunto soltanto nelle relazioni internazionali. La dottrina si domanda quindi se il legislatore abbia voluto istituire un nuovo domicilio fiscale secondario nel diritto fiscale intercantonale per le persone fisiche e non, invece, per le persone giuridiche. La risposta sarebbe negativa e la dottrina parla di un’inesattezza (“Ungenauigkeit”), di un errore manifesto (“erreur manifeste”) e comunque di una svista (“Versehen”) del legislatore. Nel merito del contratto di mediazione, il Tribunale federale constatava che la rimunerazione del mediatore immobiliare è di principio proporzionale al prezzo di vendita dell’immobile, sicché vi è una stretta connessione fra la provvigione e l’immobile venduto tramite l’opera del mediatore. Il proprietario che pattuisce una simile rimunerazione rinuncia ad una parte del valore del suo immobile che egli destina a beneficio dell’intermediario. Parimenti l’intermediario ottiene, con il contratto di mediazione, una parte del valore del bene immobiliare realizzando così un guadagno in stretta connessione con l’immobile. Questo legame non viene soppresso per il solo fatto che l’intermediario non è proprietario dell’immobile venduto, dato precisamente che egli partecipa alla sua vendita e ne dispone in parte, perlomeno economicamente. Egli consegue così un guadagno in stretto rapporto con l’immobile, anche se beneficia soltanto di un diritto personale derivante dal contratto d’intermediazione ed anche se, come per il commerciante di immobili, si tratta pure in parte della rimunerazione per la sua attività personale. Per il resto, il commerciante che effettua personalmente i lavori e le prestazioni offerte da un intermediario viene imposto per la totalità del suo guadagno al luogo di situazione dell’immobile. Non si vede cosa potrebbe giustificare che un’attività identica venga imposta o al luogo di situazione dell’immobile o alla sede del contribuente a seconda che essa venga svolta da un commerciante o da un intermediario immobiliare. La decisione del Tribunale federale, e non poteva essere altrimenti, ha causato grande malumore, poiché con argomenti oltremodo carenti l’Alta Corte si è scontrata con la dottrina unanime, creando un’ulteriore complicazione del diritto fiscale intercantonale. Numerose sono state infatti le critiche rivolte dalla dottrina alla sentenza citata. La maggior parte dei Cantoni ha corretto questa incongruenza legislativa decidendo per un assoggettamento limitato delle persone fisiche che agiscono in qualità di mediatori in operazioni immobiliari soltanto nei rapporti internazionali. Ad esempio, a partire dal periodo fiscale 2001, il Canton Ticino ha modificato la propria legislazione, nel senso di rinunciare all’assoggettamento dei mediatori immobiliari residenti in un altro Cantone, anche quando si tratta di persone fisiche. 4. Il pensiero del Tribunale federale: no, l’articolo 21 capoverso 2 lettera b LAID è una svista legislativa! Sorprendentemente il Tribunale federale, nonostante il pensiero unanime della dottrina che riteneva un errore legislativo l’assoggettamento anche nei rapporti intercantonali delle persone fisiche che servono da intermediarie nel commercio di immobili o se vi esercitano tale commercio, ha deciso altrimenti. Infatti, l’Alta Corte, con una sentenza dell’8 gennaio 2002 (pubblicata in: ASA 71 416=StR 57/2002 184=Locher/ Locher, Doppelbesteuerungspraxis § 7, I B, n. 46), ha considerato corretta la disposizione prevista dall’articolo 4 capoverso 1, ultima frase LAID ed ha applicato lo stesso principio nei rapporti intercantonali anche alle persone giuridiche, sebbene l’articolo 21 capoverso 2 LAID contempli tale assoggettamento soltanto nei rapporti internazionali, e cioè quando una persona giuridica non dispone della sede o dell’amministrazione effettiva in Svizzera. 5. Una panoramica sulla situazione nei diversi Cantoni L’assoggettamento all’imposta delle provvigioni da mediazione immobiliare presenta una situazione tutt’altro che armonizzata tra i diversi Cantoni. Nei rapporti intercantonali e internazionali, otto Cantoni (AG, FR, GE, GR, LU, OW, UR e VS) conoscono un assoggettamento delle persone fisiche che fungono da intermediarie nelle operazioni immobiliari, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 4 capoverso 1, ultima frase LAID, mentre per le persone giuridiche i Cantoni che possiedono una loro base legale sono tre (FR, GR, LU) senza che, in questo caso, vi sia una simile disposizione nell’articolo 21 capoverso 1 LAID. Per contro, diciotto Cantoni (Ticino incluso) Novità fiscali / n.3 / marzo 2014 assoggettano soltanto nei rapporti internazionali le provvigioni da mediazioni immobiliari quando queste sono conseguite da una persona fisica e sono pertanto in contrasto con la LAID, mentre nel caso delle persone giuridiche i Cantoni che applicano questo assoggettamento soltanto nei rapporti internazionali, come previsto dall’articolo 21 capoverso 2 lettera b LAID, sono invece ventitré (Ticino incluso). 6. Tra rischi di doppia imposizione e rischi di doppia non imposizione Questa disarmonizzazione delle norme cantonali accresce notevolmente il rischio di imbattersi in una doppia imposizione intercantonale effettiva, (i) quando il Cantone di domicilio assoggetta ad imposizione il reddito conseguito, così come il Cantone di situazione dell’immobile, oppure (ii) quando il Cantone di domicilio non prevedendo espressamente l’esenzione delle provvigioni derivanti da operazioni immobiliari siti fuori Cantone, tassa la relativa provvigione la cui imposizione è riservata, secondo le norme di collisione del Tribunale federale, all’altro Cantone, che a sua volta tassa la provvigione poiché dispone della relativa base legale per un assoggettamento limitato nei rapporti intercantonali. Ma vi è anche il rischio di imbattersi in una doppia imposizione virtuale che determina paradossalmente una non imposizione, (i) quando il Cantone di domicilio, non prevedendo espressamente l’esenzione delle provvigioni derivanti da operazioni immobiliari effettuate fuori Cantone, tassa la relativa provvigione la cui imposizione è riservata, secondo le norme di collisione del Tribunale federale, al Cantone di situazione dell’immobile, che a sua volta non tassa la provvigione poiché non dispone della relativa base legale per un assoggettamento limitato nei rapporti intercantonali. Considerando che le norme di collisione hanno valore assoluto e che, nelle relazioni intercantonali, la doppia imposizione virtuale è vietata, il risultato finale è una non imposizione delle provvigioni da mediazione immobiliare. Infatti, la doppia imposizione non ammessa esiste già quando un Cantone tassa un oggetto (i.e. la provvigione da mediazione immobiliare) la cui imposizione è riservata, secondo le norme di collisione del Tribunale federale, ad un altro Cantone, anche se quest’ultimo non fa uso del proprio diritto impositivo perché non dispone della relativa base legale per farlo; (ii) un ulteriore caso si presenta pure quando il Cantone di situazione dell’immobile non tassa perché non dispone della relativa base legale per farlo, mentre il Cantone di domicilio del mediatore assoggetta invece ad imposizione le provvigioni da mediazione immobiliare come redditi da attività commerciale. In questa evenienza, il contribuente potrebbe pure a mio parere appellarsi alla controversa giurisprudenza del Tribunale federale che stabilisce un diritto d’imposizione esclusivo delle provvigioni al luogo di situazione dell’immobile. Ci troveremmo quindi di fronte alla medesima situazione vista sopra, che comporta un vuoto d’imposizione. 7. La decisione del 5 maggio 2012 della CDT Nella sentenza del 5 maggio 2012, la CDT ha dato ragione alla contribuente (la società) poiché il Canton Ticino non dispone della relativa base legale nella propria legislazione tributaria per poter avvalersi della giurisprudenza del Tribunale federale. Infatti, il Cantone che intende far uso di una facoltà di imposizione attribuitagli dalla giurisprudenza, relativa al divieto di doppia imposizione, deve introdurre un’apposita base nel diritto cantonale che gli permetta di imporre le provvigioni – nelle relazioni intercantonali – al luogo di situazione dell’immobile. 8. Considerazioni sulla decisione dell’8 gennaio 2002 del Tribunale federale 8.1. La fondatezza dello stretto legame tra provvigione e immobile Entrando nel merito della decisione dell’Alta Corte si deve osservare che nel fissare il prezzo di vendita del suo immobile, l’alienante che ha dato mandato ad un mediatore immobiliare tiene generalmente conto dell’importo che rischia di dover pagare a quest’ultimo. L’importo della rimunerazione va dunque, almeno parzialmente, ad aggiungersi al prezzo di vendita dell’immobile. Il mediatore immobiliare consegue una rimunerazione che costituisce chiaramente una partecipazione all’utile della vendita. È quindi indiscutibile che vi sia una stretta connessione fra rimunerazione e immobile. 8.2. Non si può parificare l’attività del mediatore con quella del commerciante immobiliare L’Alta Corte ha parificato, molto discutibilmente, l’attività di commerciante di immobili a titolo professionale – che, quale proprietario giuridico dell’immobile, è imponibile al luogo di situazione dell’immobile – con quella del mediatore immobiliare che non è affatto il proprietario dell’immobile, nemmeno economicamente. La LAID, all’articolo 12 capoverso 2 lettera a, stabilisce infatti che l’alienazione economica consiste in tutti quei “negozi giuridici che producono i medesimi effetti economici dell’alienazione sul potere di disporre di un fondo”. Il mediatore non acquisisce affatto la posizione di proprietario economico, in quanto non acquista il potere di disporre di un fondo neppure economicamente. È per contro il mandante che rimunera il successo del mediatore immobiliare (“Erfolgslohn”) con una percentuale del prezzo di vendita (ma anche d’acquisto se il mandante è l’acquirente) dell’immobile. Nondimeno, il Tribunale federale si è forse dimenticato di considerare che il commerciante di immobili a titolo professionale ricade già nel campo di applicazione dell’articolo 21 capoverso 1 lettera c LAID, in quanto proprietario giuridico dell’immobile. 8.3. Vi è sempre identità dal profilo economico tra il proprietario dell’immobile e il mediatore? Problematica è poi la questione se è l’acquirente ad incaricare una persona che abbia a trovare un immobile secondo quanto convenuto nel mandato. In tal caso la provvigione non viene elargita dall’alienante che è proprietario dell’immobile, ma dall’acquirente ed è, di regola, calcolata sul prezzo di acquisto dell’immobile. L’alienante non ha rinunciato ad una parte dell’utile a favore del mediatore, poiché quest’ultimo viene rimunerato dall’acquirente. Il guadagno è certamente in stretta 5 6 Novità fiscali / n.3 / marzo 2014 connessione con l’immobile, ma non vi è identità dal punto di vista economico, come sostenuto dal Tribunale federale, tra alienante e mediatore in quanto non c’è una partecipazione all’utile da parte di quest’ultimo che si arricchisce piuttosto grazie all’acquirente. caso si tratterebbe di spostare la lettera b dell’articolo 21 capoverso 2 LAID nel capoverso 1 del medesimo articolo di legge che tratta i rapporti intercantonali e internazionali. In questo modo la giurisprudenza del Tribunale federale verrebbe codificata dal legislatore federale. Ammettiamo poi il caso in cui il venditore dell’immobile invece di conseguire un utile immobiliare consegue una perdita perché il costo d’investimento è superiore a quanto ricavato. Benché ci sia una perdita, il venditore è comunque tenuto a versare una provvigione per l’attività del mediatore immobiliare. Come trattare in questo caso tale provento? Il venditore non è assoggettato alla tassazione sugli utili immobiliari poiché non c’è nessun utile da imporre, però al contempo il mediatore sul ricavo (e non sul guadagno) dispone di un diritto personale fondato sul contratto di mediazione. Sul piano economico è difficilmente spiegabile una sua partecipazione all’utile (che di fatto non esiste). L’altra soluzione, a mio parere più corretta, sarebbe quella di spostare l’assoggettamento limitato nei rapporti internazionali per le persone fisiche che conseguono delle provvigioni per le loro attività derivanti dalla mediazione immobiliare. In questo caso si dovrebbe spostare l’ultima frase dell’articolo 4 capoverso 1 LAID nel capoverso 2 del medesimo articolo che tratta i rapporti internazionali. In questo altro modo la giurisprudenza del Tribunale federale verrebbe soppiantata dal legislatore federale. Sarebbe pure opportuno spostare anche la medesima disposizione dall’articolo 4 capoverso 1 lettera c all’articolo 5 capoverso 1 LIFD. Si risolverebbe tra l’altro anche la situazione di incertezza che continua a sussistere nei rapporti intercantonali riguardante la disarmonizzazione delle leggi cantonali che conduce a casi di doppia imposizione effettiva, ma anche a casi di non imposizione delle provvigioni immobiliari. Il Consiglio federale, il 30 ottobre 2013, ha accolto una mozione depositata dall’on. Fulvio Pelli con la quale chiede una regola univoca a livello di LAID. Secondo l’esecutivo un adeguamento della LAID sarebbe giustificato per garantire un’imposizione uniforme delle provvigioni da intermediazione immobiliare. A breve, quindi, potrebbero esserci novità dalle Camere federali. Per maggiori informazioni: Mozione n. 13.3728, Assoggettamento fiscale delle provvigioni da mediazione immobiliare nei rapporti intercantonali. Una regola per tutti, depositata dall’on. Fulvio Pelli, 18.09.2013, in: http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20133728 [24.03.2014] 8.4. Eccessiva frammentazione della sovranità fiscale Criticabile inoltre la decisione del Tribunale federale soprattutto da un punto di vista sostanziale. Infatti, le persone fisiche e giuridiche che fungono da mediatrici in operazioni immobiliari sono sovente attive in più Cantoni e il rischio di sconfinare dal loro domicilio fiscale primario è senz’altro quotidiano. La decisione di conferire maggior peso al Cantone di situazione dell’immobile, determina di conseguenza un’eccessiva frammentazione della sovranità fiscale poiché il mediatore si potrebbe trovar confrontato con svariati casi di assoggettamento limitato e sarebbe quindi tenuto a presentare la relativa dichiarazione d’imposta, attestando pure le relative spese. Pure problematica sarebbe la modalità di tassazione con l’imposta sugli utili immobiliari invece che con quella ordinaria. 9. Come uscire da questa situazione disarmonizzata? Questa situazione di incertezza può però essere risolta solo con un intervento del legislatore volto a modificare la LAID e che estenda l’assoggettamento limitato nei rapporti intercantonali per le persone giuridiche che conseguono delle provvigioni per le loro attività derivanti dalla mediazione immobiliare. In tal Vorpe Samuele, L’assoggettamento delle provvigioni da mediazione immobiliare nei rapporti intercantonali, in: RtiD I-2013, pagine 609-657, http:// www.supsi.ch/fisco/pubblicazioni/Singoli-articoli.html [24.03.2014] Elenco delle fonti fotografiche: http://www.fallosapere.it/wp-content/uploads/agente-immobiliare.jpg [24.03.2014] http://w w w.mercaldi-immobiliare.com/polopoly _fs/1.10826841. 1355933227!/httpImage/img.jpg [24.03.2014] Diritto tributario italiano Il trattamento fiscale dei soci residenti in Italia dopo il trasferimento di sede della società Siegfried Mayr Dottore Commercialista in Milano Docente alla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “EZIO VANONI”, Roma Solo i dividendi provenienti da società svizzere non blacklist godono del regime di tassazione normale in Italia 1. Introduzione I rapporti fiscali “particolari” tra l’Italia e la Svizzera incidono in modo particolare anche sul trattamento fiscale in Italia, in capo ai soci residenti, dei dividendi e delle plusvalenze relative alle società fiscalmente residenti in Svizzera. Ciò è dovuto al fatto che alcuni tipi di società svizzere – quelle che beneficiano di regimi fiscali privilegiati – figurano nella cosiddetta “black-list” con la conseguenza che l’utile delle stesse viene imputato direttamente al socio italiano (Controlled Foreign Companies [di seguito CFC] legislation) in caso di superamento di certe soglie di partecipazioni, mentre in caso di partecipazioni inferiori, l’utile della società svizzera viene tassato in Italia solo in caso di distribuzione dello stesso però con un’imposizione integrale del dividendo (vanificando, quindi, il principio, introdotto dalla Riforma Tributaria del 2003, del trattamento fiscale identico per i dividendi “nazionali” e per i dividendi provenienti dall’estero). lenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (di seguito AfisR) (cosiddetta “madrefiglia” italo-svizzera) incidono sul regime di tassazione previsto dalla legge italiana dei dividendi provenienti dall’estero, per i seguenti motivi: ◆ la CDI-ITA non contiene alcuna limitazione (o regola speciale) per l’Italia come Stato di residenza alla tassazione dei dividendi provenienti dalla Svizzera (articolo 24, comma 2); ◆ l’AfisR (applicabile anche all’Italia), entrato in vigore il 1. luglio 2005, non contiene alcuna disciplina dei dividendi nello Stato di residenza della società madre, ma solo nello Stato della fonte, cioè nello Stato della società figlia (articolo 15, comma 1). L’applicazione o meno, da parte svizzera come Stato della “figlia”, della madre-figlia italo-svizzera incide però sul carico fiscale complessivo dei dividendi per effetto del limitato credito d’imposta in Italia per la ritenuta subita in Svizzera, di cui si dirà in seguito. Per descrivere, quindi, il trattamento fiscale in Italia dei dividendi provenienti dalla Svizzera, oltre alle distinzioni previste dal regime ordinario dei dividendi (natura del soggetto percipiente, percentuale di partecipazione, eccetera), occorre fare un’altra distinzione: secondo il regime fiscale in Svizzera della società svizzera che distribuisce il dividendo. 2. Dividendi 2.1. Osservazioni generali Per la tassazione in Italia come Stato di residenza del socio si applica la legge interna italiana perché né la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito CDI-ITA) né l’articolo 15 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equiva- 2.2. La tassazione in Italia dei dividendi provenienti dalla Svizzera Secondo le norme italiane, il regime di tassazione in generale è diverso a seconda della natura del soggetto italiano che percepisce tali dividendi. Il regime particolare dei dividendi si applica non solo ai dividendi veri e propri da azioni/quote ma anche alle remunerazioni di certi strumenti finanziari. Ma in ogni caso la remunerazione deve essere indeducibile dal reddito della società estera. 7 8 Novità fiscali / n.3 / marzo 2014 2.2.1. Il socio percipiente è una società di capitali residente in Italia Il dividendo imponibile è costituito dal 5% del dividendo lordo (al lordo dell’eventuale ritenuta applicata in Svizzera). Però la ritenuta svizzera, ai fini del credito d’imposta in Italia, deve essere ridotta nella stessa proporzione (riduzione del 95%). Tale disciplina non vale, quindi vi è tassazione integrale del dividendo, se il dividendo proviene da una società svizzera black-list (se non si applica la disciplina CFC – imputazione del reddito della società svizzera alla società italiana – oppure se non si ottiene l’interpello positivo di cui all’articolo 167, comma 5, lettera b del Testo Unico delle Imposte sui Redditi [di seguito TUIR] – che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori black-list). Il dividendo è imponibile in Italia secondo il “principio di cassa” (nel periodo d’imposta in cui viene percepito) per tutti i soggetti e quindi anche per le società e per le imprese. 2.2.2. Il socio percipiente è una persona fisica, residente in Italia In questo caso bisogna distinguere tra (i) persona fisica non imprenditore e (ii) persona fisica imprenditore. Nella prima ipotesi (persona fisica non imprenditore), in caso di una partecipazione qualificata (diritto di voto superiore al 20% se la società non è quotata, o superiore al 2% se quotata; oppure partecipazione al capitale superiore al 25%, se la società non è quotata, o superiore al 5% se quotata), il dividendo concorre alla formazione del reddito complessivo della persona fisica nella misura del 49.72% del dividendo lordo. Anche in questo caso la ritenuta svizzera deve essere ridotta al 49.72% ai fini del calcolo del credito d’imposta in Italia. In caso di una partecipazione non qualificata (diritto di voto non superiore al 20% se la società non è quotata, o non superiore al 2% se quotata, e partecipazione al capitale non superiore al 25%, se la società non è quotata, o non superiore al 5% se quotata ), vi è una tassazione con imposta sostitutiva (o ritenuta alla fonte a titolo d’imposta che deve applicare l’intermediario in Italia) del 20% (dal 1. gennaio 2012; mentre prima di questa data era del 12.5%). In quest’ultimo caso la ritenuta estera può essere detratta dalla base imponibile per l’imposta sostitutiva o per la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (cosiddetto “netto frontiera”). La disciplina suddetta non si applica se il dividendo proviene da una società black-list svizzera (tassazione integrale). Nella seconda ipotesi (persona fisica imprenditore) a prescindere dalla percentuale di partecipazione (diritti di voto) il dividendo imponibile è costituito dal 49.72% del dividendo lordo (al lordo della ritenuta applicata in Svizzera). Anche per le persone fisiche il regime di tassazione sopradescritto non si applica ma si applica la tassazione integrale del dividendo (aliquota progressiva) se il dividendo proviene da una società svizzera black-list (se non si applica la disciplina CFC oppure se non si ottiene un ruling positivo ai sensi dell’articolo 167, comma 5, lettera b TUIR). Il regime impositivo sopradescritto vale anche per gli utili distribuiti da una società di persone svizzera (perché la legge fiscale italiana tratta le società di persone non residenti come opache, anche se all’estero sono trasparenti) e gli utili percepiti dal socio italiano vengono tassati come dividendi in Italia. In questo caso esiste il problema del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero dal socio italiano sul reddito a lui imputato dall’ordinamento estero. 2.2.3. Esempio: la società di capitale svizzera normale (non black-list) Tabella 1: La società di capitale svizzera normale (non black-list) presenta la seguente situazione: Utile prima delle imposte della società svizzera 100 Imposta (esempio: 20%) 20 Utile dopo imposte 80 Distribuzione del dividendo di 80 al socio residente in Italia Alle società svizzere non black-list è applicabile il regime delle CFC-Paesi white list, come nei confronti di tutti gli altri Paesi del mondo. Tale regime, alle condizioni ivi previste, si applica solo nel caso di partecipazioni di controllo. In tal caso l’utile viene imputato al socio residente in Italia e il dividendo poi non è più tassabile. Se non si raggiunge la soglia del controllo, il dividendo è tassato con il regime normale. Tabella 2: Variante a) il socio è una società di capitale e si applica l’AfisR Dividendo deliberato 80 Ritenuta in Svizzera 0 Dividendo netto all’Italia 80 Dividendo imponibile: 5% di 80 4 IRES: 27.5% di 4 1.1 Dividendo netto: 80 – 1.1 78.9 Tabella 3: Variante b) il socio è una società di capitale e si applica la CDI-ITA Dividendo deliberato 80 Ritenuta in Svizzera (15% in base alla CDI-ITA) 12 Dividendo netto all’Italia 68 Dividendo imponibile: 5% di 80 4 IRES: 27.5% di 4 1.1 Credito per la ritenuta svizzera: 5% di 12 0.6 IRES da pagare 0.5 Dividendo netto: 68 – 0.5 67.5 Novità fiscali / n.3 / marzo 2014 Tabella 4: Variante c) il socio è una società di capitale e non si applica immediatamente la CDI-ITA 2.2.4. Esempio: la società di capitale svizzera è black-list Dividendo deliberato 80 Ritenuta in Svizzera (35% in base all’imposta preventiva) 28 Dividendo netto all’Italia 52 Utile prima delle imposte della società svizzera Dividendo imponibile: 5% di 80 4 Imposta (esempio: 10%) 10 90 Tabella 7: La società di capitale svizzera è black-list e presenta la seguente situazione: 100 IRES: 27.5% di 4 1.1 Utile dopo imposte Credito per la ritenuta svizzera: 5% di 12 0.6 Distribuzione del dividendo di 90 al socio residente in Italia IRES da pagare 0.5 Rimborso del 20% dalla Svizzera 16 Dividendo netto: 52 – 0.5 + 16 67.5 Tabella 5: Variante d) il socio è una persona fisica non imprenditore con una partecipazione non qualificata e si applica la CDI-ITA In questa ipotesi non scatta la CFC rule (imputazione del reddito) perché la partecipazione non è superiore al 20%, oppure anche se superiore alla soglia del 20%, non vi è l’imputazione del reddito per effetto dell’esimente dell’attività commerciale. Tabella 8: Variante a) il socio è una società di capitale e si applica la CDI-ITA Dividendo deliberato Dividendo deliberato 80 Ritenuta in Svizzera (15% in base alla CDI-ITA) 12 Dividendo netto all’Italia 68 Imposta sostitutiva del 20% su 68 13.6 Dividendo netto: 68 – 13.6 54.4 Tabella 6: Variante e) il socio è una persona fisica non imprenditore con una partecipazione qualificata (vale anche per una persona fisica, imprenditore, per qualsiasi percentuale di partecipazione) e si applica la CDI-ITA Dividendo deliberato 80 Ritenuta in Svizzera (15% in base alla CDI-ITA) 12 Dividendo netto all’Italia 68 90 Ritenuta in Svizzera (15% in base alla CDI-ITA) 13.5 Dividendo netto all’Italia 76.5 Dividendo imponibile 90 IRES: 27.5% di 90 24.75 Credito per la ritenuta svizzera 13.5 IRES da pagare 11.25 Dividendo netto: 76.5 – 11.25 65.25 Tabella 9: Variante b) il socio è una società di capitale e non si applica immediatamente la CDI-ITA Dividendo deliberato 90 Dividendo imponibile: 49.72% di 80 39.8 Ritenuta in Svizzera (35% in base all’imposta preventiva) 31.5 IRPEF (aliquota massima): 43% di 39.8 17.10 Dividendo netto all’Italia 58.5 Credito per la ritenuta svizzera: 49.72% di 12 5.96 Dividendo imponibile IRPEF netta 11.14 Dividendo netto: 68 – 11.14 56.86 90 IRES: 27.5% di 90 24.75 Credito per la ritenuta svizzera 13.5 IRES da pagare Rimborso del 20% dalla Svizzera Dividendo netto: 58.5 – 11.25 + 18 11.25 18 65.25 9 10 Novità fiscali / n.3 / marzo 2014 Tabella 10: Variante c) il socio è una persona fisica imprenditore o non, partecipazione qualificata o non, e si applica la CDI-ITA Dividendo deliberato 90 Ritenuta in Svizzera (15% in base alla CDI-ITA) 13.5 Dividendo netto all’Italia 76.5 Dividendo imponibile 90 IRPEF (aliquota massima): 43% di 90 38.7 Credito per la ritenuta svizzera 13.5 IRPEF netta 25.2 Dividendo netto: 76.5 – 25.2 51.3 Tabella 11: Variante d) il socio è una persona fisica imprenditore o non, partecipazione qualificata o non, e non si applica immediatamente la CDI-ITA Dividendo deliberato 90 Ritenuta in Svizzera (35% in base all’imposta preventiva) 31.5 Dividendo netto all’Italia 58.5 Dividendo imponibile 90 IRPEF (aliquota massima): 43% di 90 38.7 Credito per la ritenuta svizzera 13.5 IRPEF netta 25.2 Rimborso del 20% dalla Svizzera Dividendo netto: 58.5 – 25.2 + 18 18 51.3 Tabella 13: Variante a) il socio è una società di capitale: il reddito di 100 (si assume che il reddito determinato con le regole italiane sia identico) viene imputato alla società italiana Dividendo imponibile 100 IRES: 27.5% di 100 27.5 Credito per l’imposta svizzera IRES da pagare Quando il dividendo di 90 viene distribuito: non più tassabile in Italia; la ritenuta Svizzera applicata sul dividendo (15% su 90 = 13.5) può essere portata in detrazione (anche più tardi) dall’imposta netta pagata nell’anno dell’imputazione, quindi: 17.5 – 13.5 Dividendo netto: 76.5 – 4 17.5 4 72.5 Tabella 14: Variante b) il socio è una società di capitale: il reddito di 100 (si assume che il reddito determinato con le regole italiane sia identico) viene imputato alla società italiana. In questo caso la Svizzera applica l’AfisR Dividendo liberato Ritenuta in Svizzera Dividendo netto all’Italia 90 0 90 Utile (prima delle imposte svizzere) della società che viene imputato alla società italiana Utile imponibile 100 IRES: 27.5% di 100 27.5 Credito per l’imposta svizzera IRES da pagare 2.2.5. Esempio: la società di capitale svizzera è black-list 10 10 17.5 Dividendo di 90 non più tassabile in Italia Dividendo netto: 90 – 17.5 72.5 Tabella 12: La società di capitale svizzera è black-list e presenta la seguente situazione: Utile prima delle imposte della società svizzera 100 Imposta (esempio: 10%) 10 Utile dopo imposte 90 Distribuzione del dividendo di 90 al socio residente in Italia In questa ipotesi scatta la CFC rule (imputazione del reddito) 3. Le plusvalenze da cessione di partecipazioni 3.1. Osservazioni generali Si osserva che: ◆ il regime fiscale è identico a quello sopra indicato per quanto riguarda le plusvalenze realizzate – da soggetti residenti – su partecipazioni italiane e partecipazioni in società estere (con eccezione delle partecipazioni in società estere black-list); ◆ come per i dividendi, il regime fiscale è differenziato a seconda della natura del soggetto che realizza la plusvalenza (società, persona fisica). Lo stesso vale per le plusvalenze su partecipazioni estere; ◆ per le partecipazioni detenute da soggetti residenti in società svizzere la plusvalenza è tassabile in Italia secondo la leg- Novità fiscali / n.3 / marzo 2014 ge fiscale italiana. In base all’articolo 13, comma 3 CDI-ITA, la Svizzera (come Stato della fonte) non può tassare tale plusvalenza. 3.2. Il regime fiscale italiano delle plusvalenze su partecipazioni in società svizzere (società di capitali e società di persone) 3.2.1. Il cedente è una società di capitali italiana La plusvalenza è esente (participation exemption) per il 95% (5% tassabile) alle seguenti condizioni: ◆ ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello della cessione; ◆ classificazione delle partecipazioni nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; ◆ esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale (non attività immobiliare); ◆ la società partecipata (estera) non deve avere la residenza fiscale in un Paese black-list (per la Svizzera: non deve trattarsi di una società black-list). Salvo l’ottenimento di un ruling sull’esimente di cui al comma 5, lettera b, dell’articolo 167 TUIR. I due ultimi requisiti devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso. In mancanza di uno dei requisiti sopraindicati, la plusvalenza è tassabile per l’intero importo. 3.2.2. Il cedente è una persona fisica imprenditore Alle condizioni previste nel capitolo 3.2.1, la plusvalenza è esente per il 50.28% del suo ammontare (il 49.72% concorre a formare la base imponibile). 3.2.3. Il cedente è una persona fisica non imprenditore Se la partecipazione è qualificata, la plusvalenza è esente per il 50.28% del suo ammontare (il 49.72% concorre a formare la base imponibile). Se la partecipazione non è qualificata, le plusvalenze sono assoggettate ad imposizione per il loro intero ammontare mediante l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 20% per quelle realizzate dal 1. gennaio 2012 (del 12.50% per quelle realizzate entro il 31 dicembre 2011). L’unico requisito per entrambe le ipotesi è quello che la società partecipata non abbia la residenza in un Paese black-list (per la Svizzera: non sia una società black-list). Elenco delle fonti fotografiche: http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Belgium/Local%20Assets/Images/Full%20Size%20Images/Tax/ind_fsi_glb_ho_1246_lo.jpg [24.03.2014] http://paradisifiscaliltd.com/wp-content/uploads/2011/11/paradisi-fiscali.png [24.03.2014] 11 12 Diritto tributario internazionale e dell’UE FATCA: l’identificazione del FFI Lars Schlichting Avvocato, LL.M. Partner presso KPMG SA L’identificazione quale FFI è solo l’inizio del cammino per una corretta applicazione della normativa FATCA. Uno studio sui diversi tipi di FFI previsti dalla norma statunitense e sugli obblighi con esso connessi 1. Premessa Nel contributo del mese di ottobre 2013 su questa rivista abbiamo stabilito a quali condizioni una società può essere considerata un Foreign Financial Institution (di seguito FFI) o una Non Financial Foreign Entity (di seguito NFFE)[1]. Con il presente articolo si vuole ora descrivere più nel dettaglio il ruolo degli FFI come previsto nella Foreign Account Tax Compliance Act (di seguito FATCA). tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America (di seguito IGA CHUS)[2]. Schematizzando si possono distinguere le seguenti categorie di FFI: ◆ Participating FFI: gli FFI tenuti ad iscriversi al registro dell’Internal Revenue Service (di seguito IRS) e sottoscrivere un Agreement con l’IRS, obbligandosi a rispettarne gli obblighi ivi previsti di identificazione della clientela, di reporting e di trattenuta dell’imposta alla fonte per i Non-partecipating FFI e i clienti recalcitranti (secondo le regole FATCA), rispettivamente trasmettere all’IRS informazioni aggregate (secondo l’IGA CH-US); ◆ Non-reporting FFI: gli FFI che devono registrarsi all’IRS, ma non devono sottoscrivere un Agreement; ◆ Non-partecipating FFI: gli FFI che non si registrano all’IRS e che subiranno una trattenuta sugli “witholdable payements”. Rammentiamo che questa categoria è preclusa agli FFI svizzeri. Un FFI che non dovesse registrarsi all’IRS è punito con una multa fino a 250’000 franchi. La pena è di 100’000 franchi se l’intermediario ha agito per negligenza[3]. All’interno della categoria dei Non-reporting FFI troviamo i seguenti tipi di FFI: ◆ Deemed Compliant FFI: ovvero gli FFI ritenuti adempienti. Si tratta di FFI che per la loro attività presentano un rischio limitato in quanto di regola vi è un altro Participating FFI che già dovrà trasmettere le informazioni relative ai loro clienti; ◆ Exempt beneficial owner [4]: i cosiddetti beneficiari effettivi esonerati sono delle entità che per definizione non detengono conti di persone o sono utilizzati per scopi non legati all’intermediazione finanziaria, quali ad esempio le banche nazionali, gli istituti di previdenza, le organizzazioni internazionali. 2. Sono un FFI, ma di che tipo? La FATCA prevede diversi tipi di FFI, con obblighi differenti. Alla lista di FFI prevista dalla FATCA si aggiungono le ulteriori categorie previste nell’Intergovernmental Agreement concluso La categoria dei Deemed Compliant FFI è a sua volta composta da diversi FATCA Status: ◆ Registered Deemed Compliant FFI, ovvero gli istituti finanziari registrati, ritenuti adempienti. Questi FFI dovranno registrarsi sul sito dell’IRS, ma non dovranno sottoscrivere un FFI Agreement[5]. Questa categoria verrà descritta di seguito; Novità fiscali / n.3 / marzo 2014 ◆ Certified Deemed Compliant FFI, ovvero gli FFI certificati ritenuti adempienti. Questi FFI non devono registrarsi presso l’IRS[6]. L’IGA CH-US identifica in questa categoria gli istituti senza scopo di lucro e le comunioni di proprietà per piani. La FATCA include anche le Non-registering local banks (ovvero banche che si limitano ad accettare depositi e a concedere crediti, non dispongono di sedi all’estero, non sollecitano clienti esteri e con un totale di bilancio inferiore a 175 milioni di dollari), gli FFI con unicamente relazioni inferiori a 50’000 dollari, gli investimenti collettivi di capitale chiusi sponsorizzati e le limited life debt investment entities. Con la modifica del 20 febbraio 2014, questa categoria è stata ampliata con gli Investment Advisors che non detengono conti della clientela[7]. Si tratta in particolare delle persone che agiscono tramite procura sui conti di terzi, in qualità di gestori patrimoniali o di organi societari; ◆ Owner Documented FFI[8] , un FFI che detiene conti o riceve pagamenti da un Participating FFI, che è un FFI unicamente perché qualificato come società di investimento[9] , non appartiene ad un gruppo, non mantiene alcun conto per un Non-partecipating FFI, consegna al Participating FFI tutta la documentazione richiesta dalla FATCA per permettere l’esecuzione della due diligence e si impegna ad informare il Participating FFI di ogni cambiamento e dove il Participating FFI si impegna a trasmettere all’IRS tutte le informazioni previste dalla FATCA per conto dell’Owner Documented FFI; ◆ Restricted Distributor [10] , una persona che distribuisce fondi in nome di terzi ma per proprio conto (nominee) per al massimo 30 persone ed al massimo di 175 milioni di dollari, rispettando gli obblighi in materia di riciclaggio di denaro e che opera solo nel suo Paese di incorporazione e non sollecita la distribuzione in altri Paesi. Questa casistica non è ammissibile in Svizzera, in quanto il distributore svizzero non può agire quale nominee; ◆ veicoli d’investimento collettivo specifici[11]. Questa categoria è specifica dell’IGA CH-US e si applica agli investimenti collettivi di capitale svizzeri che sono detenuti da o tramite uno o più istituti finanziari che non sono dei Nonpartecipating FFI. In questo caso, come pure nel caso di fondi esteri non detenuti da Non-partecipating FFI o di veicoli qualificati di investimento collettivo (vedi sotto Qualified collective investment vehicles nella categoria Registered Deemed Compliant FFI), gli obblighi di notifica relativi al fondo sono ritenuti adempiuti. La categoria dei Registered Deemed Compliant FFI prevede le seguenti ulteriori sottocategorie: ◆ Local FFI, ovvero gli istituti finanziari con clientela locale. Per poter aderire a questo gruppo devono essere rispettate dieci condizioni, tra cui il divieto di avere una succursale o un rep office fuori dalla Svizzera, il divieto di ricercare attivamente clientela fuori dalla Svizzera, il 98% della clientela deve essere residente in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea[12]. Queste condizioni restrittive fanno sì che solo un numero limitato di istituti finanziari possa avvalersi della qualifica di Local FFI; ◆ Non-reporting members of participating FFI groups[13]. La FATCA prevede la possibilità per gli FFI membri di un grup- ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ po di delegare l’obbligo di reporting ad un Participating FFI presso il quale sono concentrati i clienti residenti negli Stati Uniti d’America del gruppo; Qualified collective investment vehicles[14] , ovvero i veicoli qualificati di investimento collettivo, le cui quote sono detenute unicamente da Participating FFI, Registered Deemed Compliant FFI o altri FFI che effettuano loro stessi il reporting sul detentore del fondo; Restricted Funds[15] , fondi che non possono essere distribuiti ad investitori americani e i cui detentori non possono direttamente venderli sul mercato senza passare dal fondo stesso; Qualified credit card issuers[16] , un emittente di carte di credito che non permette alla carta di avere un saldo positivo superiore ai 50’000 dollari; Sponsored investment entities[17]. Alcuni Reporting FFI, invece che procedere alla sottoscrizione di un FFI Agreement con l’IRS, potrebbero essere interessati a trovare una entità che funga da “sponsor”, delegando a questa gli obblighi di due diligence e di reporting, diventando de facto un Registered Deemed Compliant FFI. Questa facoltà è di interesse in particolare per i trustee, che possono fungere da Sponsoring Entity dei trusts da essi gestiti. In questo modo solo il trustee si deve registrare quale Reporting FFI, mentre i trusts possono registrarsi quale Sponsored Entity e dunque quale Registered Deemed Compliant. Questa soluzione può trovare applicazione anche alle società di sede gestite professionalmente che con ogni probabilità saranno considerate come FFI. Queste società rientrano nella categoria degli FFI[18] e pertanto, per ovviare ai prelevamenti sugli “witholdable payments”, sono costrette a sottoscrivere un FFI Agreement. Per ovviare a questo obbligo anche le società di sede possono iscriversi quali Sponsored FFI, a condizione che la Sponsoring Entity agisca direttamente quale corporate director o managing partner. Di regola pertanto la fiduciaria svizzera che gestisce società di sede ha interesse a verificare se sussiste la possibilità di creare una Sponsoring Entity che funga da sponsor per tutti i suoi veicoli; Swiss Investment Advisers, ovvero i consulenti svizzeri in investimenti. Si tratta delle entità che erogano servizi di consulenza tramite una procura per la loro clientela, dunque i gestori patrimoniali e delle società che agiscono quali organi di strutture societarie di terzi. Questo vale unicamente se la banca depositaria è un Participating FFI. Un gestore patrimoniale svizzero che agisce tramite conti aperti presso un Non-partecipating FFI è considerato un Reporting FFI e non un Registered Deemed Compliant e dovrà sottoscrivere un FFI Agreement. I gestori patrimoniali svizzeri di fondi d’investimento sono considerati dei Registered Deemed Compliant FFI solo se il fondo gestito è trattato come un veicolo qualificato di investimento collettivo (vedi sopra Qualified collective investment vehicles). Questa categoria è prevista unicamente nell’IGA CH-US[19] , ritenuto che con la modifica della FATCA del 20 febbraio 2014, i gestori di patrimoni sono considerati come Certified Deemed Compliant FFI. La Legge federale sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (LFATCA) prevede, all’articolo 4, che tutti gli istituti finanziari svizzeri sono tenuti ad iscriversi al registro dell’IRS, ad eccezione, tra gli altri, di quelli considerati dal diritto statunitense applicabile come istituti finanziari adempienti alla normativa FATCA che non sotto- 13 14 Novità fiscali / n.3 / marzo 2014 stanno all’obbligo di registrazione, ovvero i Certified Deemed Compliant FFI. Questa legge non è ancora entrata in vigore, tuttavia il termine di referendum è scaduto infruttuoso, per cui si può ritenere possibile una sua prossima entrata in vigore. Ne consegue che, a seguito della modifica della FATCA, i gestori patrimoniali possono essere considerati come Certified Deemed Compliant FFI nonostante lo Status di Registered Deemed Compliant FFI previsto nell’IGA CH-US. 3. Gli obblighi dei Participating FFI I Participating FFI svizzeri, applicando l’IGA CH-US del tipo modello 2, devono sottoscrivere un Agreement con l’IRS, al contrario degli FFI domiciliati in un Paese che ha sottoscritto un IGA di modello 1 (in pratica tutti gli altri Stati tranne il Giappone). I Participating FFI dovranno sottoscrivere un Agreement con l’IRS[20] e si obbligano a rispettare gli obblighi previsti in questo Agreement, in particolare devono svolgere una due diligence sulla loro clientela atta ad identificare i clienti soggetti fiscali statunitensi e effettuare un reporting delle informazioni concernenti questa clientela. Inoltre i Participating FFI devono trattenere un’imposta alla fonte sui “witholdable payments” fatti ai titolari recalcitranti[21] o ai Non-partecipating FFI[22] , mentre i Non-consenting US Account, ovvero i soggetti fiscali americani che non acconsentono alla trasmissione delle informazioni che li concernono all’IRS, sono oggetto di uno scambio di informazioni[23]. Il Reporting FFI deve inoltre verificare il rispetto dei requisiti posti dall’Agreement fornendo periodicamente una conferma all’IRS[24]. I Reporting FFI saranno pertanto i custodi del buon funzionamento della FATCA, ritenuto che si obbligano ad identificare tutti i Non-partecipating FFI e a trattenere l’imposta alla fonte sui “witholdable payments” ricevuti per loro conto. Tutti i Reporting FFI svizzeri ed in particolare, ma non solo, le banche, dovranno pertanto determinare un FATCA Status di tutte le persone giuridiche che sono loro clienti. A tale scopo l’IRS ha pubblicato una proposta di “Form. W-8BEN-E”, che gli FFI dovranno far sottoscrivere a tutte le persone giuridiche (Entity) loro clienti, che prevede ben 28 possibili FATCA Status. Benché il nuovo “Form. W-8BEN-E” (e altri formulari) dovranno essere compilati dai clienti, i Reporting FFI dovranno assicurarsi che questi formulari non siano manifestamente errati. 4. Gli obblighi dei Registered Deemed Compliant FFI I Registered Deemed Compliant FFI dovranno unicamente registrarsi all’IRS ed effettuare le necessarie procedure di due diligence per identificare i titolari di relazioni per poter garantire il rispetto del suo FATCA Status (ad esempio i Local FFI non possono detenere dal 1. luglio 2014 conti di un soggetto statunitense non residente in Svizzera o un Non-participating FFI; oppure le quote superiori a 50’000 dollari di un Qualified collective investment vehicle non potranno essere direttamente detenute da un soggetto statunitense). Il Registered Deemed Compliant FFI non ha tuttavia alcun altro obbligo di reporting o witholding. In particolare i Participating FFI potranno trattare i Registered Deemed Compliant FFI come degli istituti finanziari che adempiono alle esigenze per ricevere pagamenti senza la trattenuta alla fonte del 30%[25]. 5. La figura del Responsible Officer Per assicurare il corretto funzionamento della FATCA è stata introdotta la figura del Responsible Officer. Il suo ruolo è quello di confermare all’IRS periodicamente che gli obblighi previsti dalla normativa sono rispettati. Il Responsible Officer non deve limitarsi a verificare che i doveri di due diligence, reporting e trattenuta alla fonte siano adempiuti e implementati, ma anche che il FFI abbia un’organizzazione tale da essere in grado di gestire questi obblighi. Tuttavia il ruolo che il Responsible Officer è chiamato a svolgere diverge a dipendenza del FATCA Status del FFI. Per i Participating FFI, il Responsible Officer è responsabile per la corretta implementazione del FFI Agreement[26]. Il Responsible Officer di un Participating FFI svizzero deve certificare entro 60 giorni dal secondo anniversario della sottoscrizione del FFI Agreement, che il FFI ha completato la review delle relazioni superiori ad un milione di dollari e che notificherà annualmente all’IRS le informazioni aggregate richieste riguardanti i conti statunitensi[27]. Inoltre egli deve certificare di aver completato le procedure di identificazione per i conti inferiori ad un milione di dollari. Il Responsible Officer deve certificare che, nella migliore delle sue conoscenze dopo aver condotto una ragionevole verifica, il Participating FFI non aveva delle procedure formali o informali dal 6 agosto 2011 fino alla data della certificazione, che permetteva ai clienti di eludere i suoi obblighi fiscali[28]. Per le banche svizzere questa dichiarazione dovrà essere effettuata in applicazione dello US Tax Program e della categoria scelta dall’istituto finanziario. Chiaramente se la banca ha optato per una categoria 2, essa ha implicitamente dichiarato di aver commesso una tax related offence. Tuttavia tramite lo US Tax Program la banca sarà già stata sanzionata per questo comportamento. Il Responsible Officer è inoltre responsabile della supervisione periodica del compliance program che garantisca di soddisfare i requisiti posti dal FFI Agreement[29]. Ogni tre anni dalla sottoscrizione del FFI Agreement, il Participating FFI dovrà certificare entro 60 giorni il buon funzionamento del compliance program, rispettivamente il fatto di aver preso misure adeguate per risolvere eventuali lacune riscontrate[30]. Il Responsible Officer di un Registered Deemed Compliant FFI deve invece certificare, ogni tre anni, che i requisiti per la sua categoria sono stati soddisfatti dalla sua registrazione all’IRS[31]. Novità fiscali / n.3 / marzo 2014 Inoltre il Registered Deemed Compliant FFI deve notificare all’IRS ogni elemento che potrebbe modificare il suo statuto di Registered Deemed Compliant FFI entro sei mesi dal verificarsi dell’evento, a meno che il FFI sia in grado di adempiere nuovamente ai requisiti posti per rimanere un Registered Deemed Compliant FFI entro questi sei mesi[32]. Elenco delle fonti fotografiche: http://taxconnections.com/taxblog/wp-content/uploads/FATCA-IRSbully1.jpg [24.03.2014] http://cdn.tropicaldaily.com/wp-content/uploads/2012/10/fatca-irs.jpg [24.03.2014] 6. La registrazione degli FFI Dal 1. gennaio 2014 gli FFI si possono registrare presso un sito internet apposito gestito dall’IRS[33]. Per poter essere registrati sulla prima lista pubblicata dall’IRS, gli FFI si devono registrare entro il 25 aprile 2014. Alla prima domanda del sistema il FFI può scegliere tra quattro possibilità: ◆ ◆ ◆ ◆ Single (not member of an Expanded Affiliated Group); Lead of an Expanded Affiliated Group; Member (not Lead) of an Expanded Affiliated Group; Sponsoring Entity. La registrazione in pratica prevede due casi distinti: si è membri di un gruppo (e la scelta sarà necessariamente tra Lead o Member del gruppo) oppure non lo si è (e la scelta sarà tra Single o Sponsoring Entity). I Registered Deemed Compliant FFI che non sono membri di alcun gruppo si devono annunciare quale Single FFI. Gli Sponsoring FFI dovranno registrarsi due volte: la prima quale Single FFI (a meno di essere parte di un gruppo), la seconda quale Sponsoring Entity. Riceveranno così due GIIN. Saranno poi le Sponsoring Entity a registrare le loro Sponsored Entity. Informazioni su questa procedura non sono ancora conosciute e saranno fornite dall’IRS in seguito[34]. 7. Conclusione Una volta determinato il proprio FATCA Status, l’istituto finanziario dovrà stabilire quali sono gli obblighi ad esso connesso. Se per i Registered Deemed Compliant FFI tali obblighi sono limitati, i Participating FFI sono confrontati con importanti misure, prime fra tutte la sottoscrizione di un FFI Agreement e il rispetto di questo accordo. Importante è adempiere in modo corretto a queste esigenze, onde evitare possibili futuri ripercussioni sulla propria attività. [1] Schlichting Lars, FATCA: FFI or NFFE? That is the question, in: NF 10/2013, pagina 11 e seguenti. [2] Foglio federale 2013 6329. Il progetto è stato approvato dal Parlamento in data 27 settembre 2013. Il termine per il referendum è scaduto infruttuoso in data 16 gennaio 2014. La legge entrerà pertanto in vigore prossimamente. [3] Articolo 18 della Legge federale sull’attuazione dell’Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA). [4] Allegato II sezione I IGA CH-US e § 1.1471-6 FATCA. [5] Allegato II sezione II lettera A IGA CH-US e § 1.1471-5 (f)(1) FATCA. [6] Allegato II sezione II lettera B IGA CH-US e § 1.1471-5(f)(2) FATCA. [7] § 1.1471-5(f)(2)(v) FATCA. [8] § 1.1471-5(f)(3) FATCA. [9] Per la definizione di “società di investimento” si veda Schlichting Lars, FATCA: FFI or NFFE? That is the question, in: NF 10/2013, pagina 12. [10] § 1471-5(f)(4) FATCA. [11] Allegato II sezione II lettera C IGA CH-US. [12] Allegato II sezione II lettera A.1 IGA CH-US e § 1471(f)(1)(i)(A) FATCA. [13] § 1471-5(f)(1)(i)(B) FATCA. [14] § 1471-5(f)(1)(i)(C) FATCA. [15] § 1471-5(f)(1)(i)(D) FATCA. [16] § 1471-5(f)(1)(i)(E) FATCA. [17] § 1471-5(f)(1)(i)(F) FATCA. [18] Schlichting Lars, FATCA: FFI or NFFE? That is the question, in: NF 10/2013, pagina 13. [19] Allegato II sezione II lettera A.2 IGA CH-US. [20] Un draft del FFI Agreement è stato pubblicato nella IRS Notice 13/69. [21] § 1.1471-5(g) FATCA. [22] § 1.1471-1(b)(75) FATCA. [23] Articolo 5 IGA CH-US. [24] IRS Notice 13/69, Section III(01)(B). [25] § 1471(b)(2) United States Code. [26] § 1471-4 FATCA. [27] § 1471-4(c)(7) FATCA in relazione con l'articolo 3 IGA CH-US. [28] § 1471-4(c)(7) FATCA. [29] § 1471-4(f)(2) FATCA. [30] § 1471-4(f)(3) FATCA. [31] § 1471-5(f)(1)(ii)(B) FATCA. [32] § 1471-5(f)(1)(ii)(D) FATCA. [33] Si veda il seguente link: http://www.irs.gov/ Businesses/Corporations/Foreign-Account-TaxCompliance-Act-(FATCA) [24.03.2014]. [34] FATCA User Guide (IRS Publication 5118, Rev. 12-2013), pagina 18. 15 16 Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero L’imposta cantonale sulla sostanza tra valore venale e valore di stima ufficiale Rocco Filippini Avvocato, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law Vicecancelliere della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del Cantone Ticino Sentenza della Camera di diritto tributario del Cantone Ticino, del 28 dicembre 2012, n. 80.2012.50, in: RtiD I-2013, n. 9t Articoli 40 e seguenti LT – Imposta sulla sostanza e stima degli attivi: immobile acquistato ma non ancora iscritto alla fine dell’anno 1. Considerazioni introduttive A norma dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LAID, tutti i Cantoni riscuotono un’imposta generale sulla sostanza, che ha per oggetto la totalità degli attivi mobiliari e immobiliari. Fatta eccezione per quei beni esplicitamente esentati dalla legge (suppellettili domestiche e oggetti di uso corrente), la sostanza imponibile comprende di principio l’insieme di tutte le pretese – su beni, crediti o partecipazioni – che possono essere valutate in denaro, ovvero cedute in cambio di una controprestazione. Nel Cantone Ticino, l’imposizione della sostanza è regolata dagli articoli 40 e seguenti della Legge tributaria del Cantone Ticino (di seguito LT). Essa è generalmente commisurata al suo valore venale, riservate in particolare le disposizioni sulla sostanza immobiliare. L’articolo 42 capoverso 1 LT dispone infatti che gli immobili non agricoli e i loro accessori sono imposti per il loro valore di stima ufficiale. A dire il vero, il valore di stima ufficiale dei fondi edificati ed edificabili dovrebbe corrispondere al loro valore venale, almeno secondo quanto previsto dagli articoli 15 capoverso 1 e 16 capoverso 1 della Legge cantonale sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (di seguito Lst). L’esperienza quotidiana ci insegna tuttavia che i valori di stima ufficiali, notoriamente prudenziali (articolo 20 Lst), spesso si discostano in modo anche molto sensibile dal valore venale, provocando non poche difficoltà nella pratica e sollevando più di un interrogativo sulla loro compatibilità con l’articolo 14 LAID e con il principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva (articolo 127 capoverso 2 della Costituzione federale [di seguito Cost.]). In una sentenza del 28 dicembre 2012, la CDT ha avuto modo di confrontarsi direttamente con tali complessità. Chiamati a giudicare il caso di un contribuente che nel corso del mese di dicembre aveva sottoscritto un contratto d’acquisto di un im- mobile ma ne era diventato proprietario solo all’inizio dell’anno successivo, con l’iscrizione del trapasso nel Registro fondiario, i giudici cantonali si sono posti la seguente domanda: come valutare la sostanza imponibile del contribuente in questo lasso di tempo? Sulla base del valore della pretesa contrattuale, corrispondente al prezzo pattuito contrattualmente, oppure sulla base del valore di stima ufficiale dell’immobile, decisamente inferiore? 2. La fattispecie sotto esame Con atto pubblico del 10 dicembre 2010, la contribuente X acquistava un bene immobile per il prezzo di 950’000 franchi, che corrispondeva due settimane più tardi, il 24 dicembre 2010, mediante accensione di un mutuo ipotecario di pari importo. Il trapasso della proprietà fondiaria – con utili e rischi, oneri e diritti – si realizzava tuttavia solo il 3 gennaio 2011, quando l’operazione immobiliare veniva iscritta a Registro fondiario. Notificandole la tassazione per l’imposta cantonale 2010, con decisione del 6 luglio 2011, l’autorità fiscale includeva nella base imponibile il prezzo d’acquisto del nuovo immobile (950’000 franchi), accettando nel contempo tra i passivi l’intero debito ipotecario contratto con la banca. La contribuente contestava la decisione con reclamo del 20 luglio 2011, chiedendo che fosse computato fra gli attivi della sua sostanza unicamente il valore di stima ufficiale dell’immobile, pari a 251’651 franchi. Nella successiva decisione su reclamo, l’autorità poneva quindi l’accento sulla data determinante del 31 dicembre 2010, sottolineando che a quel momento la contribuente vantava unicamente un credito nei confronti del venditore, che a norma dell’articolo 41 capoverso 2 LT andava esposto al suo valore venale effettivo. 17 Con ricorso alla CDT, la contribuente lamentava nuovamente il valore attribuito alla sua aspettativa contrattuale, sottolineando che la stessa già portava su un bene immobile, che a norma dell’articolo 42 capoverso 1 LT andava esposto al suo valore di stima ufficiale. Quale valore del suo obbligo contrattuale di trasferire la proprietà dell’immobile venduto, tra i passivi della sostanza va però nuovamente considerato il valore di stima ufficiale dell’immobile. 3. Come valutare un immobile acquistato ma non ancora iscritto alla fine di un anno? Conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 66 capoverso 1 LAID e 52 capoverso 1 LT, la sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale (anno civile) o dell’assoggettamento. D’altra parte, secondo l’articolo 656 capoverso 1 del Codice civile svizzero (di seguito CC), per l’acquisto della proprietà fondiaria occorre l’iscrizione nel Registro fondiario. Come valutare allora un immobile acquistato ma non ancora iscritto alla fine di un anno? Sulla base del valore venale della controprestazione dovuta dal venditore, ponendo l’accento sul rapporto bilaterale sinallagmatico ancora in essere tra le parti contrattuali, oppure sulla base del valore di stima ufficiale del fondo, allo scopo di non penalizzare le operazioni immobiliari fondate su un titolo giuridico validamente stipulato nel corso di un anno ma iscritte nel Registro fondiario solo l’anno successivo? Due sono le soluzioni a prima vista percorribili. 3.1. Prima variante Da un punto di vista prettamente economico e contabile, nell’ambito di un rapporto contrattuale ancora in essere, diritti e obblighi di acquirente e venditore devono di principio bilanciarsi. Ad un prezzo di vendita pattuito in 950’000 franchi non può quindi che corrispondere una controprestazione di pari importo, che: ◆ per l’acquirente è rappresentata dal diritto di acquisire la proprietà fondiaria (nella sua qualità di creditore della pretesa contrattuale); ◆ per il venditore dall’obbligo di trasferire la medesima proprietà (nella sua qualità di debitore della pretesa contrattuale). 3.2. Seconda variante Volendo invece porre l’accento sull’oggetto della pretesa contrattuale, che alla data determinante del 31 dicembre 2010 già portava sul trasferimento di un bene immobile, la ripartizione di attivi e passivi fra acquirente e venditore è la seguente: ◆ per l’acquirente, il valore di stima ufficiale dell’immobile (nella sua qualità di creditore della pretesa contrattuale) rappresenta un attivo, mentre il debito contratto per pagare il prezzo d’acquisto o semplicemente il debito assunto contrattualmente nei confronti del venditore, un passivo; ◆ per il venditore, il valore di stima ufficiale dell’immobile (nella sua qualità di proprietario) e l’intero prezzo d’acquisto incassato o da incassare rappresentano degli attivi. 4. La decisione della CDT Con decisione del 28 dicembre 2012, la CDT ha sostenuto la prima soluzione. A suo giudizio, le severe esigenze che derivano dal principio di legalità – che in ambito fiscale ha valore di diritto costituzionale indipendente (articolo 127 capoverso 1 Cost.) – non avrebbero permesso di tutelare la seconda variante, che di fatto vorrebbe anteporre il valore di stima ufficiale di un immobile al suo valore venale, prima ancora che il trapasso di proprietà abbia prodotto i suoi effetti reali, in presenza di una semplice pretesa contrattuale. Tale conclusione non presta il fianco a critiche, a maggior ragione se si considera che l’attivo di 950’000 franchi era interamente compensato, fra i passivi, da un mutuo ipotecario di pari importo, che la contribuente aveva potuto accendere poiché già proprietaria di altri fondi. A destare più di una perplessità è invece la drastica diminuzione che la sostanza imponibile della contribuente subirà l’anno successivo, una volta iscritto a registro fondiario il trapasso di proprietà. L’attivo di 950’000 franchi si ridurrà infatti a soli 251’651 franchi, per effetto del passaggio dal valore venale al valore di stima ufficiale dell’immobile (a fronte di un passivo che rimarrà invece di 950’000 franchi) a riprova del diverso trattamento impositivo riservato, da una parte, ai detentori di beni mobili e, dall’altra, ai proprietari di un patrimonio immobiliare! Elenco delle fonti fotografiche: http://www.toscanicasa.it/cms/images/servizi/valore_immobili.jpg [24.03.2014] http://media.caffe.ch/media/2012/06/17259_17_medium.jpg [24.03.2014] 18 Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario italiano L’esercizio di un’attività di organizzazione e gestione di giochi on-line e la residenza fiscale del soggetto che la pone in essere Roberto Franzè Professore aggregato di Diritto tributario nell’Università della Valle d’Aosta Corte di Cassazione, sezione penale, 17 gennaio 2014, n. 1811 La recente sentenza della sezione penale della Suprema Corte di Cassazione del 17 gennaio 2014, n. 1811, declina, in maniera ineccepibile, alcuni principi in punto di residenza fiscale delle società contestualizzandoli ad una fattispecie peculiare ma non di meno molto interessante, quella delle società che svolgono la loro attività imprenditoriale mediante una piattaforma elettronica gestita in uno Stato a beneficio di una clientela localizzata in un altro Stato (nel caso di specie l’Italia). I fatti dai quali erano scaturite le questioni giuridiche sottoposte al vaglio della Suprema Corte riguardavano una società di diritto maltese, la quale svolgeva l’attività di organizzazione e gestione di giochi d’azzardo e di abilità a beneficio della clientela situata nel territorio dello Stato italiano. Com’è noto, l’esercizio di questo tipo di attività verso un pubblico indifferenziato, qual è l’utente di canali telematici, è soggetto ad un regime concessorio nel territorio italiano, sicché essa può esplicarsi a beneficio di utenti localizzati nel territorio dello Stato solo dopo che sia stata concessa una specifica autorizzazione da parte della pubblica amministrazione investita del controllo di questa tipologia di attività. Nel caso di specie, la società di diritto maltese aveva ottenuto regolarmente la concessione per lo svolgimento in Italia della sua attività d’impresa. L’esercizio, in concreto, dell’attività comportava che in Italia fosse svolta la sola assistenza on-line alla clientela e non anche la più complessa attività di gestione della piattaforma informatica necessaria per l’esercizio dei giochi on-line, la quale era interamente svolta al di fuori del territorio italiano. Ritenendo che non fossero integrate le condizioni per poter essere considerata fiscalmente residente in Italia o avente in Italia una stabile organizzazione, la società di diritto maltese non aveva effettuato alcuna dichiarazione dei redditi con riferimento ai risultati economici ritratti dall’attività svolta a beneficio di soggetti localizzati nel territorio dello Stato italiano. I redditi così realizzati erano stati, tuttavia, oggetto di un accertamento da parte delle autorità amministrative tributarie italiane, le quali, ritenuto ricorrente l’elemento oggettivo del reato di omessa dichiarazione dei redditi, avevano segnalato la notizia di reato alla competente Procura della Repubblica ed era così sorta anche una vertenza di carattere penale. La sentenza qui in commento scaturisce proprio dal procedimento penale, sicché non è dato sapere come la questione interpretativa sia stata risolta in via amministrativa tributaria. Sul fronte penale, il tribunale del riesame di Busto Arsizio aveva ritenuto che la società di diritto maltese dovesse essere considerata soggetta agli obblighi tributari italiani, agli effetti dell’articolo 73 TUIR, poiché la stessa operava nel mercato online italiano, in virtù di una concessione pubblicistica, rilasciata dallo Stato italiano. La difesa della società di diritto maltese ricorreva in Cassazione, la quale ribaltava la sentenza del tribunale, correttamente argomentando sulla portata dei criteri di collegamento di cui al citato articolo 73 nonché sul disposto della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Malta per l’eliminazione della doppia imposizione sul reddito. Più precisamente, la Suprema Corte in primo luogo ricorda che la residenza fiscale per le società di capitali e gli enti non societari è stabilita, nell’ordinamento tributario italiano, dall’articolo 73 TUIR, giusta il disposto del quale: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”. La Corte ricorda poi che la sede legale – primo dei tre criteri di collegamento stabiliti dal citato articolo 73 – coincide con il luogo indicato nello statuto della società o dall’atto costitutivo, puntualizzando, tuttavia, che se essa non coincide con quella effettiva occorrerà avere riguardo al luogo in cui opera il centro direttivo e amministrativo della società, ove avviene, cioè, il compimento di atti giuridici in nome di essa, con l’abituale presenza degli amministratori, investiti della relativa rappresentanza. La sede dell’amministrazione – secondo criterio di collegamento prescritto dall’articolo 73 TUIR – è il luogo in cui si esplicano la direzione e il controllo dell’attività; in particolare, qualora gli amministratori risiedano all’estero, ma svolgano le proprie funzioni a mezzo di procuratori operanti in Italia, si dovrà individuare in Italia il luogo della concreta messa in esecuzione da parte dei predetti procuratori delle direttive ad essi impartite e, quindi, la residenza fiscale societaria. La nozione di sede dell’amministrazione, in quanto contrapposta alla nozione di Novità fiscali / n.3 / marzo 2014 “sede legale”, deve ritenersi coincidente con quella di “sede effettiva” (di matrice civilistica), intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l’accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell’impulso dell’attività dell’ente. Il criterio dell’oggetto principale dell’attività – terzo criterio di collegamento personale statuito dall’articolo 73 TUIR – ha natura residuale ed è regolato dai successivi commi 4 e 5 del medesimo articolo, che stabiliscono che per oggetto principale si intende “l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto” e che, in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle forme di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, si deve aver riguardo “all’attività effettivamente esercitata”. Quindi, per identificare la nozione di attività principale occorre fare riferimento a tutti gli atti produttivi e negoziali, nonché ai rapporti economici che lo stesso ente pone in essere con i terzi, e per individuare il luogo in cui viene a realizzarsi l’oggetto sociale rileva, non tanto quello dove si trovano i beni principali posseduti dalla società, quanto la circostanza che occorra o meno una presenza in loco per la gestione dell'attività dell’ente. Efficacemente ricorda il Supremo Collegio che l’oggetto principale non rappresenta un criterio formale, ma un dato “sostanziale”, che si allinea ai criteri di individuazione dell’“effective place of management and control” elaborati in ambito internazionale dall’articolo 4 Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni (di seguito Modello OCSE), anche se però non vi è una perfetta sovrapposizione di concetti, in quanto il requisito di effettività – che impone una ricerca del luogo di residenza in concreto – nella norma nazionale di cui all’articolo 73 TUIR si riferisce all'attività esercitata, mentre nell’articolo 4 Modello OCSE, al luogo di gestione effettiva, cioè il luogo in cui sono prese in sostanza le decisioni importanti di gestione (key management) e quelle commerciali, necessarie per l’andamento dell’ente commerciale nel suo complesso. Ciò puntualmente precisato, la Suprema Corte ha stigmatizzato le conclusioni alle quali era pervenuto il tribunale del riesame, il quale aveva ritenuto che fosse sussistente nel territorio dello Stato italiano la residenza fiscale della società di diritto maltese in ragione del solo dato formale costituito dalla titolarità della concessione italiana e dal fatto che il mercato di riferimento della società di diritto maltese fosse quello italiano. Queste conclusioni, precisa il Supremo Collegio, non possono essere condivise, in quanto il dato formale della “nazionalità” della concessione o del mercato di riferimento mal si concilia con la definizione di oggetto principale desumibile dal dettato della disposizione legislativa. Invero, l’oggetto principale coincide con l’attività concretamente svolta che, nel caso di specie, si sostanzia nella gestione della piattaforma di gioco on-line, mentre la concessione costituisce solo un presupposto per poter, poi, esercitare tale attività. La possibilità di svolgere l’attività dall’estero, si spiega evidentemente in ragione della peculiarità del gioco a distanza, che è organizzato mediante piattaforme on-line, per cui è ben possibile la gestione dell’attività fuori del territorio dello Stato che ha rilasciato la concessione ed in cui risiedono i soggetti cui il gioco viene offerto (e quindi dal mercato di riferimento). Dopo essere giunto a queste condivisibili conclusioni, il Supremo Collegio, nel tentativo di rafforzare la bontà del suo argomento, precisa che a medesime conclusioni si sarebbe potuto giungere mediante una corretta interpretazione dell’articolo 4 della Convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito stipulata tra l’Italia e Malta. In particolare, al fine di attenuare l’insorgere di fenomeni di “dual residence” ed evitare, conseguentemente, una doppia imposizione giuridica internazionale, l’articolo 4 della predetta Convenzione, stabilisce che la persona giuridica debba considerarsi residente solo nello Stato in cui è localizzata la sede di direzione effettiva dell’ente (“place of effective management”). Precisa puntualmente il Supremo Collegio che il criterio della direzione effettiva deve intendersi, ai sensi del paragrafo 24 del Commentario all’articolo 4 Modello OCSE, come il luogo dove sono compiute le decisioni chiave in riferimento alla conduzione dell’attività societaria, sia sotto il profilo manageriale che sotto il profilo commerciale e, quindi, il luogo dove la persona o il gruppo di persone (per esempio un consiglio direttivo) con la maggiore anzianità prende le proprie decisioni, il luogo dove le iniziative, globalmente intese, che l’ente dovrà adottare sono determinate. Il criterio della “sede di direzione effettiva” costituisce, pertanto, lo strumento da utilizzare per la soluzione dei potenziali conflitti tra differenti ordinamenti tributari e, quindi, per l’individuazione dell’unico Stato in cui incardinare la residenza fiscale. Ne deriva che, sulla base delle norme pattizie, in caso di conflitto di imposizione tra Italia e Malta, è necessario individuare un unico Stato in cui incardinare la residenza fiscale dell’ente, che è quello in cui effettivamente e stabilmente la società ha la direzione effettiva, non essendo invece possibile affermare o ipotizzare, come ha fatto l’ordinanza del tribunale di Busto Arsizio, che vi sia una doppia residenza. Per maggiori informazioni: Corte di Cassazione, sezione penale, 24 gennaio 2012, n. 7080 Corte di Cassazione, sezione tributaria, 7 febbraio 2013, n. 2869 Corte di Cassazione, sezione civile, 22 novembre 2011, n. 7739 Elenco delle fonti fotografiche: http://www.geopolitica.info/wp-content/uploads/2013/12/la_valletta_malta.jpg [24.03.2014] 19 Offerta formativa Seminari e corsi di diritto tributario Sì, sono interessata/o e desidero ricevere maggiori informazioni sui seguenti corsi di Aprile–Maggio–Giugno 2014: Dati personali Nome Cognome Telefono E-mail Master of Advanced Studies □ Diritto Economico e Business Crime Certificate of Advanced Studies □ Imposta sul valore aggiunto □ Approfondimenti di diritto tributario Seminari □ Novità fiscali 2014: problemi scelti □ L’Accordo sui frontalieri e le sue implicazioni fiscali □ La Riforma III dell'imposizione delle imprese Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni Azienda/Ente □ L’attuazione delle Raccomandazioni GAFI nel diritto interno svizzero □ L’amnistia fiscale ticinese alla prova popolare Via e N. 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