accesso informatico alle banche dati delle conservatorie immobiliari

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ACCESSO INFORMATICO ALLE BANCHE DATI DELLE
CONSERVATORIE IMMOBILIARI
Roma, 13 giugno 2002
On.le Silvio Berlusconi
Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Prof. Giulio Tremonti
Ministro dell’Economia e delle Finanze
Dott. Carlo Cannafoglia
Agenzia del Territorio
Direttore Direzione centrale cartografia,
catasto e pubblicità immobiliare
Nell’esercizio dei poteri di segnalazione previsti dall’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito agli
effetti distorsivi della concorrenza che potrebbero derivare dal D.M. del Ministero delle Finanze 10 ottobre
1992, con il quale è stato disciplinato l’accesso informatico alle banche dati delle conservatorie immobiliari.
In particolare, l’articolo 8 del citato Decreto Ministeriale, nello stabilire il “divieto di
commercializzare, duplicare o riprodurre le informazioni” acquisite tramite il servizio telematico rischia di
limitare l’accesso al mercato della produzione di servizi di accertamento immobiliari, ipotecari e catastali da
parte di quei soggetti che svolgono attività di raccolta e diffusione di informazioni d’interesse economico.
La normativa in esame infatti, limita fortemente l’attività di diffusione di informazioni di interesse
economico acquisite per via telematica in quanto ne consente l’utilizzo solo per uso interno ed istituzionale.
1. Il quadro normativo
La legge 27 febbraio 1985, n. 52, al titolo secondo, ha previsto l’accesso informatico ai servizi delle
conservatorie immobiliari, rinviandone la regolamentazione ad appositi decreti interministeriali.
Il Ministero delle Finanze ha emanato il D.M. 10 ottobre 1992, il quale stabilisce (articolo 2) che
l’autorizzazione al collegamento telematico è concessa previa istanza di parte, in base alle capacità
elaborative e di assorbimento dei sistemi installati nelle singole conservatorie e tramite la stipula di
convenzioni di durata annuale, il cui schema viene approntato con apposite circolari (artt. 3 e 5).
I soggetti che possono beneficiare del servizio sono elencati all’articolo 4 del decreto secondo il
seguente ordine di preferenza: organi costituzionali, giurisdizionali ed amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato; aziende di Stato con autonomia di bilancio e di gestione, amministrazioni regionali, provinciali e
comunali ed enti parastatali; notai ed altri soggetti esercenti le professioni legali ed i rispettivi consigli degli
ordini e collegi, altri ordini professionali; persone giuridiche, società, ditte individuali e persone fisiche.
Il decreto prevede, infine, all’articolo 8, il divieto per gli utenti di commercializzare le informazioni, di
duplicarle o riprodurle simultaneamente su nastri o altri supporti adatti all’elaborazione elettronica.
2. Le restrizioni della concorrenza
Prima dell’emanazione della legge n. 52/85, l’acquisizione di informazioni ipotecarie e catastali
avveniva mediante l’accesso agli uffici delle conservatorie immobiliari e la consultazione manuale degli
archivi.
Al fine di evitare il congestionamento dei suddetti uffici, le disposizioni contenute nella legge n. 52/85
e nel D.M. 10 ottobre 1992 hanno mirato, tra l’altro, a favorire ed incentivare l’accesso telematico ai dati
delle conservatorie tramite interrogazioni a distanza.
Il divieto contenuto nel citato decreto ministeriale, di effettuare qualsiasi attività di riproduzione e
commercializzazione dei dati ottenuti per via telematica, sembra invece porsi in contrasto con l’obiettivo di
rendere più celere ed efficiente l’attività svolta dagli uffici. Infatti, le imprese operanti nel settore della
raccolta e diffusione delle informazioni di carattere economico potrebbero essere altrimenti costrette a ricorre
alle modalità tradizionali, quali l’accesso agli uffici e la consultazione manuale degli archivi cartacei. Ciò
inoltre comporta un pagamento di diritti maggiori per l’ispezione nominativa e per le visure, unitamente alla
perdita di vantaggi in termini di economicità e semplificazione operativa connessi all’accesso telematico.
Le rigidità che la disciplina in esame introduce nel sistema finiscono anche per penalizzare quei clienti
che, non trovando conveniente realizzare un proprio collegamento con le conservatorie, devono acquistare il
servizio all’esterno senza però poter usufruire, in termini di costi, dell’innegabile vantaggio offerto
dall’informatizzazione. In tal modo viene sfavorito un adeguato sviluppo del mercato in questione,
considerato anche che il servizio telematico di pubblicità immobiliare, se offerto a condizioni competitive,
potrebbe essere domandato da una pluralità di nuovi potenziali clienti.
Il divieto posto dal citato decreto ministeriale di operare qualsivoglia attività di commercializzazione
dei dati acquisiti in via telematica appare, dunque, in contrasto con l’esigenza di tutelare il corretto
funzionamento del mercato in quanto limita l’accesso al mercato della produzione di servizi di accertamento
immobiliari, ipotecari e catastali e, al contempo, non appare adeguatamente proporzionato rispetto agli
interessi generali da tutelare.
Tale divieto sembra avere da un lato un impatto antieconomico, risultando l’accesso ai dati per via
telematica usufruibile da parte del cliente finale normalmente a costi più contenuti rispetto al servizio reso in
via tradizionale e, dall’altro, ostacolare lo svolgimento di un’attività che potrebbe essere altrimenti resa in
maniera più efficace e tecnologicamente più avanzata.
Inoltre, pur essendo condivisibile l’interesse pubblico a preservare la banca dati immobiliare da
manipolazioni ed alterazioni, vista la funzione di certezza giuridica dei dati in questione, si osserva come tale
esigenza potrebbe essere assicurata attraverso strumenti diversi quali, ad esempio, un sistema di protezione
elettronica, nonché uno specifico regime sanzionatorio a carico dell’utente telematico responsabile di
eventuali manipolazioni dei dati.
Peraltro, l’interesse pubblico sotteso all’articolo 8 del decreto suddetto sembra già sufficientemente
tutelato dal divieto previsto dalla medesima norma di “compiere elaborazioni elettroniche”.
L’Autorità, pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, al fine di evitare ingiustificate
restrizioni sul mercato della produzione di servizi di accertamento immobiliari, ipotecari e catastali, auspica
che la disciplina riguardante il divieto di commercializzazione delle informazioni assunte in via telematica
dalle conservatorie immobiliari sia riesaminata al fine di adeguarla ai principi della concorrenza.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro
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