20 - ETA` DELLE RIFORME - Sezione di Storia del diritto medievale

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L’età delle riforme
1750-1814
•Sopravvivenza del diritto
comune in crisi sia per
l’incertezza che per
l’inadeguatezza alle nuove
esigenze della società
•Critica aperta al sistema
istituzionale: è lo Stato che,
tramite il diritto (la legislazione),
può trasformare la società e
realizzare la “felicità” del popolo
•Assolutismo riformatore
Influenza delle dottrine
giusnaturalistiche e illuministiche
• Regno di Prussia
• Impero asburgico
Riforma della giustizia di Federico II di
Prussia (1740 - 1786)
o Per realizzare il principio dell’uguaglianza dei
sudditi di fronte alla giustizia, ma con un controllo
dispotico sui magistrati, che reagiscono
strenuamente
o Progetti di regolamento giudiziario di Samuel
Coccejus: reclutamento dei giudici per concorso;
subordinazione dei giudici alla ‘sola’ legge;
motivazione della sentenza
o 1781 Regolamento giudiziario
Tentativi di riforma del codice civile
• Leggi “ragionevoli” e tendenti alla “felicità
pubblica” devono essere chiare e precise ed
interpretate alla lettera
• Il progetto di Samuel Coccejus (1749 - 1751)
contiene concetti e categorie del diritto
romano coerenti con i principi del
giusnaturalismo
• Federico II lo respinge in nome di una
maggiore aderenza alla tradizione prussiana
e allo scopo di conservare le differenziazioni
giuridiche derivanti dalla diversità degli status
personali.
1794 Allgemeines Landrecht
• Il diritto generale territoriale del Regno è
integrato dai diritti particolari e locali
• La divisione in ceti (nobiltà, borghesia,
contadini liberi e servi) continua ad
influire sulle norme di diritto privato
• Disciplina comune su contratti,
obbligazioni, diritti reali, una parte del
diritto successorio.
Maria Teresa d’Asburgo
(1740 - 1780)
• 1749 Distinzione tra amministrazione e giurisdizione
• 1757 Consiglio d’Italia
• 1766 Istituzione del Consiglio di Stato (consulenza
politica - giuridica)
• Catasto e proporzionalità dell’imposta fondiaria
(erosione dei privilegi della nobiltà e del clero e loro
equipazione, dal punto di vista fiscale, con la
borghesia)
• Riforma dell’amministrazione dei Comuni, con
l’elezione di rappresentanti da parte dei proprietari
fondiari (senza distinzioni di ceto)
• Riforma dell’Università e controllo sui professori e sui
corsi di studio (in particolare, laurea in giurisprudenza)
Maria Teresa d’Asburgo
(1740 - 1780)
Tentativo di riforma del codice civile
• 1776 abolizione della tortura e riduzione
dei reati puniti con la pena di morte.
•
Giuseppe II
(1765 - 1780, 1780 - 1790)
• 1781 editto di tolleranza: eguaglianza tra tutti i
sudditi cristiani
• 1782 estensione dell’editto di tolleranza agli ebrei
• 1783 natura contrattuale del matrimonio regolato
dalle leggi dello Stato
• Distinzione tra diritto sostanziale e diritto
processuale: ….
Giuseppe II
(1765 - 1780, 1780 - 1790)
• Regolamento giudiziario civile (nel 1785 in Lombardia):
poteri del giudice e potere dispositivo delle parti con
riguardo alle prove
• Codice penale (1787): non eterointegrabilità del codice,
principio di legalità, divieto di analogia, uguaglianza della
pena (non esteso alla Lombardia)
• Norma interinale del processo penale (1786 solo in
Lombardia): assenza del difensore in istruttoria, prova
legale, appello subordinato alla discrezionalità del giudice
• Codice di procedura penale (1788) : prova legale e
proscioglimento per insufficienza di prove; il giudice cumula
le funzioni di accusatore, difensore e giudice
• 1787 Primo libro del codice civile (Austria Galizia)
Pietro Leopoldo Granduca di Toscana
(1765 - 1790)
poi Imperatore Leopoldo II (1790 - 1796)
• 1786 in Toscana abolizione della pena di
morte, ma conservazione dell’analogia penale
• Abolizione delle corporazioni
• 1792 istituzione di una commissione per la
revisione del codice penale di Giuseppe II da
estendere alla Lombardia
• 1797 Codice civile per la Galizia: solo diritto
privato, abolizione del diritto comune e
conservazione delle consuetudini conformi
alla legge
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