IL PROCESSO TRIBUTARIO

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IL PROCESSO TRIBUTARIO
GRUPPO DI LAVORO SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
avviso di
accertamento
del tributo
avviso di
liquidazione del
tributo
provvedimento
che irroga le
sanzioni
ruolo e cartella di
pagamento
avviso di mora
ogni altro atto per il
quale la legge ne
preveda l'autonoma
impugnabilità
davanti alle C.T.
ricorso può essere
proposto avverso
fermo di beni
mobili registrati
diniego o revoca di agevolazioni o
rigetto di domande di definizione
agevolata di rapporti tributari
atti relativi alle
operazioni catastali
iscrizione di
ipoteca sugli
immobili
rifiuto espresso o tacito della restituzione di
tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri
accessori non dovuti
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
corollari
elencazione «tassativa» (?) - gli atti diversi da
quelli indicati non sono impugnabili
autonomamente
Gli atti devono contenere:
- l'indicazione del termine entro il quale il ricorso
deve essere proposto;
- la commissione tributaria competente;
- le relative forme da osservare.
Ognuno degli atti autonomamente impugnabili
può essere impugnato solo per vizi propri.
La mancata notificazione di atti autonomamente
impugnabili, adottati precedentemente all'atto
notificato, ne consente l’impugnazione
unitamente a quest'ultimo
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Atti impugnabili e oggetto del ricorso



atti tipici
atti assimilabili agli atti tipici
(interpretazione estensiva / analogica)
atti atipici (impugnabili facoltativamente)
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
elencazione tassativa
Cass. civ. Sez. V, 28/01/2005, n. 1791
«Il diritto tributario è caratterizzato tra l'altro, dalla tipicità degli atti che un Ente
impositore può porre in essere. Ogni atto è espressione dell'esercizio di un potere
assegnato da una norma che ne individua presupposti ed effetti Peraltro, in questo
settore dell'ordinamento la discrezionalità è tendenzialmente del tutto assente dal
momento che l'azione della pubblica amministrazione è ampiamente regolata dal
principio di stretta legalità. Tutto ciò comporta che in linea di massima nella sfera del
contribuente si possono produrre solo gli effetti negativi previsti dalla legge per il tipo
di atto posto in essere. In questo contesto e su questa base, allora si può ritenere che
l'elencazione degli atti impugnabili che si ritrova nell'art. 19, è tassativa e che non
c'è la necessità di approntare una tutela giurisdizionale per atti diversi, che comunque
sarebbero inidonei a produrre effetti negativi significativi nella sfera del
contribuente»
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
elencazione non tassativa
Cass. civ. Sez. Unite, 10/08/2005, n. 16776
Con l'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, 2°
comma, della legge n. 448 del 2001 (secondo cui "appartengono alla giurisdizione
tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie ...") la
giurisdizione tributaria è divenuta - nell'ambito suo proprio - una giurisdizione a
carattere generale, competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto
tributario o di sanzioni inflitte da uffici tributari. La riforma del 2001 ha inoltre
necessariamente comportato una modifica dell'art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546; l'aver consentito l'accesso al contenzioso tributario in ogni controversia avente ad
oggetto tributi comporta infatti la possibilità per il contribuente di rivolgersi al
giudice tributario ogni qual volta egli abbia interesse (ex art. 100 c.p.c.) a reagire
ad una qualche convinzione manifestata, anche a mezzo di silenzio - rigetto,
dall'Amministrazione finanziaria relativamente al rapporto tributario o alle relative
sanzioni. Ne consegue la sussistenza della giurisdizione tributaria anche in ordine alle
impugnazioni proposte avverso il rifiuto espresso o tacito dell'Amministrazione a
procedere all'autotutela.
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
elencazione non tassativa
Cass. civ. Sez. V, 06/12/2004, n. 22869
In tema di Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), l'"invito al
pagamento" che il Comune notifichi al contribuente, allorché sia prodromico
all'iscrizione a ruolo e idoneo a portare a conoscenza del contribuente stesso la pretesa
dell'Amministrazione e a rendere possibile l'esercizio del diritto di difesa, costituisce
atto autonomamente impugnabile - pur non essendo incluso nell'elenco di cui all'art.
19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 -, tale dovendo ritenersi ogni atto che, al di là
del criterio nominalistico, abbia natura sostanzialmente impositiva.
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Atti impugnabili e oggetto del ricorso
elencazione non tassativa
Cass. civ. Sez. V, 11/05/2012, n. 7344
«Si deve, quindi, riconoscere la ricorribilità di provvedimenti davanti al giudice tributario ogni
qual volta vi sia un collegamento tra atti della Amministrazione e rapporto tributario, nel senso
che tali provvedimenti devono essere idonei ad incidere sul rapporto tributario, dovendosi
ritenere possibile una interpretazione non solo estensiva ed anche analogica della categoria
degli atti impugnabili previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.
…
Pertanto, nonostante l'elencazione tassativa degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546
del 1992, art. 19, il contribuente può impugnare anche atti diversi da quelli contenuti in detto
elenco, purché espressione di una compiuta pretesa Tributaria.
La mancata ricorribilità di tali atti davanti al giudice tributario comporterebbe una lacuna di
tutela giurisdizionale, in violazione dei principi contenuti negli artt. 24 e 113 Cost., perché "il
carattere esclusivo della giurisdizione Tributaria non consente che atti non impugnabili in tale
sede siano devoluti, in via residuale, ad altri giudici, secondo le ordinarie regole di riparto della
giurisdizione. Pertanto anche la comunicazione di irregolarità, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36
bis, comma 3, che ha tali caratteristiche, portando a conoscenza del contribuente una pretesa
impositiva compiuta, è immediatamente impugnabile.»
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Atti impugnabili e oggetto del ricorso
diniego di autotutela
Cass. civ., 10/08/2005 n. 16776
Giusto quanto previsto dall'art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001 la giurisdizione
tributaria è divenuta - nell'ambito suo proprio - una giurisdizione a carattere generale,
competente ogni qualvolta si controverta di uno specifico rapporto tributario o di
sanzioni inflitte da uffici tributari. E' stato conseguentemente modificato l'art. 19 del
DLG n. 546/1992 dato che il contribuente può rivolgersi al giudice tributario ogni
qualvolta abbia interesse a contestare la convinzione espressa dall'Amministrazione
(anche attraverso la procedura del silenzio-rigetto) in ordine alla disciplina del
rapporto tributario. Rientrano altresì nella giurisdizione del giudice tributario le
controversie relative all'esercizio (o la mancato esercizio) da parte
dell'Amministrazione del potere di autotutela, spettando a tale giudice anche stabilire
se l'atto (o il rifiuto) sia o meno impugnabile.
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Atti impugnabili e oggetto del ricorso
diniego di autotutela
Cass. civ., SS.UU., 27/03/2007, n. 7388
Indipendentemente dalla natura e contenuto dell'atto impugnato, laddove il rapporto
controverso verta in materia di tributi di qualunque genere e specie la cognizione è
affidata alla giurisdizione delle Commissioni tributarie "ratione materiae".
L'allargamento della giurisdizione tributaria include - attesa l'insussistenza di una
riserva assoluta al giudice amministrativo della tutela degli interessi legittimi - il
sindacato del giudice circa il corretto esercizio del potere discrezionale
dell'Amministrazione finanziaria prima ancora dell'esistenza dell'obbligazione
tributaria. Nel caso di specie, il giudice tributario investito del rifiuto
dell'Amministrazione finanziaria di adottare un provvedimento di annullamento in
autotutela di un avviso di liquidazione ha facoltà di giudicare sulla legittimità di tale
rifiuto ma non sulla fondatezza della pretesa fiscale che costituirebbe indebita
sostituzione della funzione giurisdizionale a quella amministrativa.
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Atti impugnabili e oggetto del ricorso
diniego di autotutela
Cass. civ., SS.UU., 06/02/2009, n. 2870
E' inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di rigetto, espresso o tacito,
dell'istanza di autotutela promossa dal contribuente volta ad ottenere l'annullamento di
un atto impositivo divenuto definitivo (nella specie, per l'intervenuto giudicato
formatosi sulla decisione di reiezione del ricorso davanti alla commissione tributaria
provinciale), in conseguenza sia della discrezionalità nell'esercizio del potere di
autotutela quanto dell'inammissibilità di un nuovo sindacato giurisdizionale sull'atto di
accertamento munito del carattere di definitività.
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Atti impugnabili e oggetto del ricorso
avviso bonario
Cass. civ. Sez. Unite, 24/07/2007, n. 16293
Ai fini dell'accesso alla giurisdizione tributaria debbono essere qualificati come avvisi di accertamento o
di liquidazione di un tributo tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una
pretesa tributaria ormai definita; ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale
intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con
un invito "bonario" a versare quanto dovuto. Cioè appare essenziale, perché si possa parlare di avviso di
accertamento o di liquidazione, che il testo manifesti una pretesa tributaria compiuta e non condizionata,
ancorché accompagnata dalla sollecitazione a pagare spontaneamente per evitare spese ulteriori (o anche
essere ammesso a qualche beneficio). A differenza di quanto può dirsi a proposito delle comunicazioni
previste dal comma 3 dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e dal comma 3 dell'art. 54-bis del D.P.R. n.
633/1972; queste comunicazioni costituiscono infatti anche un "invito" a fornire "eventuali dati o
elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi". Quindi manifestano una
volontà impositiva ancora in itinere e non formalizzata in un atto cancellabile solo in via di autotutela (o
attraverso l'intervento del giudice). Nell'ambito di questa impostazione di diritto, che l'ente impositore
non può modificare a suo piacimento dichiarando "non impugnabili" atti che impugnabili sono, spetta al
giudice di merito sceverare con congrua motivazione gli atti impositivi dagli atti che impositivi non
sono, esaminando gli aspetti sostanziali dell'atto, che possono non trovare compiuta corrispondenza nei
suoi aspetti formali
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Atti impugnabili e oggetto del ricorso
avviso bonario
Cass. civ. Sez. lavoro, 30/10/2012, n. 18642
Devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'Amministrazione chiede il
pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti
elencati nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e non essendo perciò in grado di
comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato,
esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa
tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua
posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili. Però, pur essendo un
atto atipico, è soggetto al limite che non può essere annullato per la mancata
indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della
commissione tributaria competente.
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Atti impugnabili e oggetto del ricorso
revoca dell’accertamento con adesione
Cass. civ. Sez. Unite, 26/03/1999, n. 185
Il provvedimento di revoca dell'accertamento con adesione del contribuente ai fini
delle imposte sul reddito e dell'i.v.a. è inerente al rapporto tributario e alla corretta
applicazione dell'imposta, con la conseguenza che l'impugnazione dello stesso, in
considerazione dello scopo che ha e degli effetti che produce - quale atto
necessariamente presupposto dell'avviso di accertamento - rientra nella giurisdizione
esclusiva delle commissioni tributarie, dovendosi ritenere ricompreso, con
interpretazione estensiva, nella nozione di avviso d'accertamento, atto impugnabile
innanzi alle stesse.
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Atti impugnabili e oggetto del ricorso
impugnabilità dell’atto di adesione al pvc
Commiss. Trib. Prov. Piemonte Torino Sez. XX, 04/11/2009, n. 86
E' inammissibile l'impugnazione formulata avverso l'accertamento definito attraverso la
procedura di adesione di cui all'art. 5-bis, D.Lgs. n. 218/1997.
Commiss. Trib. Prov. Piemonte Torino Sez. I, 26/03/2010, n. 57
E' impugnabile l'atto di accertamento con adesione in quanto manifesta una pretesa fiscale
definita e compiuta.
Commiss. Trib. Prov. Piemonte Torino Sez. III, 21/01/2013, n. 5
E’ inammissibile l’impugnazione del provvedimento di diniego del rimborso delle somme
versate in relazione alla definizione "agevolata" di un P.V.C. Non può essere infatti oggetto di
contestazione la natura della pretesa, che diviene, per espressa volontà del legislatore, definitiva.
Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano Sez. XXVIII, 06/04/2012, n. 46
E' legittima l'impugnazione dell'atto di definizione emesso dall'ente impositore successivamente
al P.V.C. qualora nella quantificazione della pretesa tributaria questi non si sia adeguato alle
risultanze emerse in sede di verifica va, nella nozione di avviso d'accertamento, atto impugnabile
innanzi alle stesse.
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Atti impugnabili e oggetto del ricorso
pignoramento presso terzi
Cass. civ. Sez. Unite, 05/07/2011, n. 14667
La giurisdizione del giudice tributario - che si estende alla cognizione "di tutte le controversie
aventi ad oggetto i tributi di ogni genere o specie", con la sola esclusione degli atti
dell'esecuzione tributaria, fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del
d.lgs. n. 546 del 1992, né le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora - include anche la
controversia relativa ad una opposizione all'esecuzione, nella specie attuata con un pignoramento
presso terzi promosso con riguardo al mancato pagamento di tasse automobilistiche, quando
oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo, non rilevando la formale
qualificazione come "atto dell'esecuzione" del predetto pignoramento ed invece contestandosi le
cartelle esattoriali emesse per tasse automobilistiche che si ritengano non dovute, in quanto
relative ad auto già demolite.
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Atti impugnabili e oggetto del ricorso
estratto di ruolo
Cass. civ. Sez. V, 15-03-2013, n. 6610
Il ruolo può essere impugnato solo unitamente alla relativa cartella e a seguito della notifica di
essa; pertanto, non si può agire avverso l'estratto di ruolo.
Cass. civ. Sez. V, 20/03/2013, n. 6906
L'estratto di ruolo è atto interno all'Amministrazione non può esser oggetto di autonoma
impugnazione davanti al giudice tributario. E questo perché, senza notifica di un atto impositivo,
non c'è alcun interesse concreto e attuale ex art. 100 c.p.c. a radicare una lite tributaria. L'estratto
di ruolo, quindi, può esser impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata.
Ciò che è altresì confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario, che non ammette
preventive azioni di accertamento negativo del tributo.
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Atti impugnabili e oggetto del ricorso
interpello disapplicativo
Cass. civ. Sez. V, 15-04-2011, n. 8663
Le determinazioni del Direttore regionale delle Entrate sull'istanza del contribuente volta a
provocare l'esercizio del potere di disapplicazione di una norma antielusiva, ai sensi dell'art. 37bis, ottavo comma, del D.P.R. n. 600/1973, costituiscono presupposto necessario ed
imprescindibile per l'esercizio di tale potere. Le determinazioni in senso negativo costituiscono
atto di diniego di agevolazione fiscale e sono soggette ad autonoma impugnazione ai sensi
dell'art. 19, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 546/1992. La mancanza di impugnazione nei termini
di legge decorrenti dalla comunicazione delle determinazioni al contribuente rende definitiva la
carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo all'istante. Il giudizio
innanzi al giudice tributario a seguito dell'impugnazione si estende al merito delle determinazioni
impugnate.
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Atti impugnabili e oggetto del ricorso
interpello disapplicativo
Cass. civ. Sez. V, 13/04/2012, n. 5843
La risposta resa dalla DRE a seguito di interpello disapplicativo ai sensi dell'art. 37-bis co. 8 del
D.P.R. n. 600/1973 non sempre è impugnabile, in quanto possono essere oggetto di ricorso solo
gli atti impositivi in senso proprio. Nella specie, si conferma quanto detto con la precedente
sentenza 8663/2011, in merito alla necessità di impugnare la risposta, in quanto si tratta di un
diniego di agevolazione, ma occorre contestualizzare il caso. Se, come nella specie, la domanda
di interpello è stata dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 259/1998, non si può
nemmeno parlare di atto impositivo, siccome la domanda del contribuente, per la causa di
improcedibilità, non è stata esaminata, da qui la mancanza di una pronuncia
dell'Amministrazione sul merito della questione.
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Atti impugnabili e oggetto del ricorso
interpello disapplicativo
Cass. civ. Sez. V, Sent., 05/10/2012, n. 17010
«Sul piano strettamente tecnico, infatti, va esclusa la equiparazione tra "agevolazione fiscale" e "disapplicazione di
norma antielusiva": la prima costituisce un trattamento derogatorio di favore riconosciuto in generale nella ricorrenza
di determinate condizioni, pur in presenza del presupposto del tributo, per finalità di realizzazione di interessi diversi
da quello fiscale, ritenuti meritevoli di tutela; la seconda consiste nel rimuovere l'operatività di norme limitative - per
fini antielusivi - di "vantaggi" fiscali di regola spettanti (detrazioni, deduzioni, crediti d'imposta, ecc), in relazione a
singole fattispecie, il cui esame abbia portato ad escludere il realizzarsi dello scopo elusivo, così ripristinando, per
finalità pur sempre di ordine fiscale, il regime tributario applicabile nel caso specifico a quello previsto
dall'ordinamento in assenza di fine di elusione, cioè quello ritenuto "giusto" dal legislatore in relazione alla capacità
contributiva manifestata.
…
La natura tassativa - e quindi soggetta ad interpretazione rigorosa - dell'elencazione degli atti contenuta nel citato
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, con il correlato onere di impugnazione a pena di cristallizzazione della pretesa in essi
contenuta, non comporta, tuttavia, che l'impugnazione di atti diversi da quelli ivi specificamente indicati sia in ogni
caso da ritenere inammissibile.
Da tempo, infatti, la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ha affermato il principio secondo il
quale il detto "catalogo" degli atti impugnabili è suscettibile di interpretazione estensiva, sia in ossequio alle norme
costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), che in
conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. n. 448 del 2001: ciò, ovviamente, per
quanto detto sopra, con il necessario corollario della mera facoltà d'impugnazione, il cui mancato esercizio non
determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo
momento.»
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
interpello disapplicativo
Cass. civ. Sez. V, Sent., 05/10/2012, n. 17010
…
L'istanza, infatti, è obbligatoria; deve contenere la descrizione compiuta della fattispecie concreta; deve essere
corredata della documentazione rilevante; è soggetta a richieste istruttorie; è rivolta ad ottenere un atto
dell'amministrazione, sia esso da intendere come una sorta di "autorizzazione alla disapplicazione" della specifica
norma antielusiva in questione, sia, piuttosto, come sembra più corretto anche in base alla disciplina della materia,
quale atto, esso stesso, di esercizio del potere di disapplicazione (che spetta all'amministrazione e non al contribuente);
le "determinazioni" del direttore regionale delle entrate sono comunicate al richiedente mediante servizio postale, in
plico raccomandato con avviso di ricevimento, con "provvedimento" "da ritenersi definitivo" (D.M. n. 259 del 1998,
art. 1, in specie commi 4 e 6).
In sostanza, la risposta all'interpello, positiva o negativa, costituisce il primo atto con il quale l'amministrazione, a
seguito di una fase istruttoria e di una valutazione tecnica, e con particolari garanzie procedimentali, porta a
conoscenza del contribuente, in via preventiva, il proprio convincimento in ordine ad una specifica richiesta, relativa
ad un determinato rapporto tributario, con l'immediato effetto di incidere, comunque, sulla condotta del soggetto
istante in ordine alla dichiarazione dei redditi in relazione alla quale l'istanza è stata inoltrata.
Non può, pertanto, negarsi che il contribuente, destinatario della risposta, abbia l'interesse, ex art. 100 c.p.c., ad
invocare il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'atto in esame.
…
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
interpello disapplicativo
Cass. civ. Sez. V, Sent., 05/10/2012, n. 17010
…
Premesso che la "definitività" prevista dal citato D.M. n. 259 del 1998, art. 1, comma 6, va intesa semplicemente come
impossibilità di richiesta di riesame delle determinazioni del direttore regionale mediante ricorso gerarchico, va
osservato che la risposta all'interpello costituisce un "provvedimento" emesso allo stato degli atti, sulla base della
documentazione acquisita, che, al più, se negativo, prelude, predeterminandone il contenuto, ad un eventuale avviso di
accertamento relativo alla dichiarazione dei redditi presentata in difformità (che, peraltro, potrebbe essere anche
parziale) dalla risposta, ovvero ad un, anch'esso eventuale, diniego di rimborso nel caso in cui il contribuente, pur
adeguandosi a quella, ne ritenga l'illegittimità.
In definitiva, la risposta all'interpello non impedisce innanzitutto alla stessa amministrazione di rivalutare - in sede di
esame della dichiarazione dei redditi o dell'istanza di rimborso - l'orientamento (negativo) precedentemente espresso,
né al contribuente di esperire la piena tutela in sede giurisdizionale nei confronti dell'atto tipico che gli venga
notificato, dimostrando in tale sede, senza preclusioni di sorta, la sussistenza delle condizioni per fruire della
disapplicazione della norma antielusiva.
…
IL PROCESSO TRIBUTARIO
Atti impugnabili e oggetto del ricorso
interpello disapplicativo
Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 20/11/2012, n. 20394
Il ricorso non riguarda una questione di giurisdizione, ma di impugnabilità dell'atto di cui si
discute. Con questa premessa il ricorso deve essere rigettato in quanto la Corte con sentenza
n. 8663 del 15 aprile 2011 ha affermato che le determinazioni del Direttore regionale delle
Entrate sulla istanza del contribuente volta ad ottenere le disapplicazione di una norma
antielusiva ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8, costituiscono
presupposto necessario ed imprescindibile per l'esercizio di tale potere. Le determinazioni in
senso negativo costituiscono perciò atto di diniego di agevolazione fiscale e sono soggette ad
autonoma impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. h). Tale
atto rientra tra quelli tipici previsti come impugnabili da detta disposizione normativa, e
pertanto la mancanza di impugnazione nei termini di legge decorrenti dalla comunicazione
delle determinazioni al contribuente ai sensi del D.M. 19 giugno 1998, n. 259, art. 1, comma
4, rende definitiva la carenza del potere di disapplicazione della norma antielusiva in capo
all'istante. Il giudizio innanzi al giudice tributario a seguito della impugnazione si estende al
merito delle determinazioni impugnate.
Il Collegio ha condiviso la relazione, anche alla luce della ulteriore sentenza di questa Corte
n. 17010 del 5 ottobre 2012.
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