SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L

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SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L’IMPIEGO
www.provincia.torino.it
Torino, lì 26/03/2010
Struttura mittente: NC3
Prot. N. 248427
Tit. 16.02
SW:CR/DS/gp
Ai Responsabili
dei Centri per l'Impiego di Torino e provincia
p.c.
Al Dirigente
Servizio Programmazione politiche del lavoro e
Inserimento lavorativo disabili
Al Dirigente
Servizio Amministrazione politiche per il
lavoro
LORO SEDI
Circolare n. 5/2010
Oggetto: L.R. n. 34/2008 artt. 38 – 41. Provvedimento di attuazione dei tirocini formativi e di
orientamento, anche estivi.
Come è noto con Delibera n. 100 – 12934/2009 la Regione Piemonte ha determinato le modalità di
attuazione dei Tirocini Formativi e di Orientamento, ivi compresi i Tirocini Estivi, in attuazione di quanto
stabilito dalla Legge Regionale n. 34/2008, recante “Norme per la promozione dell’occupazione, della
qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro”.
Riportiamo di seguito una sintesi delle principali novità introdotte e le prime indicazioni operative.
1) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
1.1 Definizioni e limiti di età per l’accesso ai tirocini
Le finalità che si è inteso perseguire attraverso l’istituto sono ribadite, i tirocini continuano ad essere
considerati strumento utile per l’acquisizione di competenze e l’orientamento verso una professione tramite
la conoscenza diretta e qualificata del mondo del lavoro.
Ferme restando la natura dell’istituto e le sue principali caratteristiche, la delibera regionale accoglie,
in attuazione di quanto disposto dall’articolo 40, comma 3, della Legge n. 34/2008, la definizione dei
soggetti coinvolti specificando la platea dei soggetti promotori 1 . Stabilisce che il limite di età minimo per
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Possono, in particolare, promuovere tirocini:
a)le province;
b)le università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta
formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al
conseguimento dei titoli accademici;
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svolgere un tirocinio formativo o di orientamento è 16 anni. Tutte le disposizioni sono estese ai cittadini
dell’unione europea o provenienti da paesi non appartenenti ad essa, che effettuino esperienze professionali
in Italia, presenti nel territorio regionale, in condizione di regolarità.
I tirocini restano regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori ed i soggetti
ospitanti, alle quali dovrà essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ogni tirocinio che
dovrà essere sottoscritto anche dal tirocinante. Con determinazione direttoriale n. 100 del 9 febbraio 2010 la
Regione Piemonte ha definito i modelli di convenzione e del progetto dei tirocini sopra citati che si allegano
alla presente. La modulistica utilizzata dai Centri per l’Impiego sarà aggiornata rispetto alle novità
introdotte dalla determinazione e messa a sistema secondo i canoni della Qualità. Con comunicazione
successiva saranno forniti aggiornamenti relativi all’assorbimento da parte dell’applicativo SILP dei
nuovi modelli regionali.
E’ obbligatoria la stipula di un’assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile verso
terzi a tutela del tirocinante. Tale assicurazione (che di norma può essere in capo del soggetto promotore, in
proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o, eventualmente, con altri soggetti) è, per ciò che
riguarda i tirocini nei quali i Centri per l’Impiego sono soggetto promotore, posta in carico del
soggetto ospitante.
Le coperture assicurative dovranno riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante
al di fuori dell’azienda (es. attività di formazione esterna, consegne) e rientranti nel progetto formativo e di
orientamento.
Nel caso di tirocini sostenuti, finanziariamente, dalla Regione Piemonte gli oneri relativi alle
coperture assicurative potranno essere posti a carico della stessa.
Nel corso dello svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
• Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
• Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in
merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
E’ ribadita la possibilità, in capo ai soggetti promotori ed ai soggetti ospitanti, di assegnare al
tirocinante una borsa lavoro, a copertura del periodo di tirocinio, che non dovrà essere inferiore
all’equivalente dei costi di trasporto e vitto sostenuti.
1.2 Limiti numerici
Per ciò che concerne il numero di tirocinanti che i datori di lavoro possono ospitare si stabilisce che,
in relazione al numero di dipendenti subordinati in forza nell’azienda, questo debba essere determinato come
segue:
• Datori di lavoro senza dipendenti (ivi compresi i liberi professionisti e gli imprenditori
operanti in qualsiasi settore di attività ad eccezione del lavoro domestico: un tirocinante. In
questo caso i Centri per l’Impiego porranno particolare attenzione affinché il datore di lavoro
c)le istituzioni scolastiche, con riferimento ai propri studenti anche nei ventiquattro mesi successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
d)i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione di servizi di formazione professionale e di orientamento;
e)le comunità terapeutico-riabilitative e le cooperative sociali, purché iscritte nei relativi elenchi regionali, nonché gli enti gestori istituzionali delle
attività socio-assistenziali di cui all' articolo 9 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di
interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), come modificato dalla legge regionale 2 maggio 2006, n. 16, con riferimento ai
soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche nei ventiquattro mesi successivi alla conclusione del
percorso;
f)le aziende sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo
periodo a questi successivo;
g)i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per il lavoro;
h)i comuni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e gli enti autorizzati all'esercizio di funzioni di
intermediazione e delle connesse funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti;
i)gli enti bilaterali di cui all' articolo 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).
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•
si impegni, come da dichiarazione resa all’atto della richiesta di attivazione del tirocinio, a
seguire in modo costante e continuativo il tirocinante durante l’orario nel quale il tirocinio
viene svolto;
Datori di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra uno e cinque: un tirocinante;
Aziende con un numero di dipendenti compreso tra sei e diciannove: non più di due tirocinanti;
Aziende con più di venti dipendenti: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti
dipendenti.
Sono state introdotte alcune limitazioni all’utilizzo di tirocini nei seguenti casi:
•
•
•
Aziende che abbiano in corso sospensioni di lavoratori in Cassa Integrazione: non è ammessa
l’attivazione di tirocini limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) ed alle figure
professionali interessate dalla Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria e in Deroga;
Aziende che abbiano coinvolto soggetti disabili nella Cassa Integrazione: non è ammessa
l’attivazione di tirocini per persone disabili, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1 della legge n.
68/1999, qualora tra i soggetti coinvolti nella Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria e in
Deroga siano presenti soggetti disabili con la medesima mansione;
Aziende che abbiano proceduto nei sei mesi precedenti ad effettuare licenziamenti collettivi e
per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale: è
ammessa l’attivazione di tirocini limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) ed alle figure
professionali non interessate alla riduzione.
Nelle ipotesi ora elencate i Centri per l’Impiego avranno cura di verificare che il datore di lavoro
dichiari, all’atto della richiesta di attivazione del tirocinio, di non avere in corso alcuna delle situazioni
prospettate.
1.3 Durata temporale dei tirocini
La delibera regionale fissa una serie di limitazioni dirette a regolare la durata massima dei tirocini che
varierà in considerazione del titolo di studio, della situazione lavorativa e delle condizioni psicofisiche dei
soggetti beneficiari. Il periodo inizialmente stabilito per il tirocinio può essere prorogato purché la proroga
resti circoscritta ai limiti di durata massimi che si elencano di seguito (n.b.: dal computo del periodo
massimo vanno esclusi: periodi di sospensione per malattia, infortunio, maternità, servizio militare e civile,
periodi di sospensione per chiusura collettiva):
•
•
•
•
•
•
Studenti che frequentano la scuola secondaria, allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di
formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea anche
nei 24 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita: massimo
6 MESI;
Lavoratori inoccupati e disoccupati compresi gli iscritti nelle liste di mobilità: massimo 6 MESI;
Studenti universitari, ivi compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di
ricerca e scuole e corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari,
anche nei 24 mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita:
massimo 12 MESI;
Persone svantaggiate ai sensi del comma 1, articolo 4 , della legge n. 381/1991, con l’esclusione dei
soggetti individuati nei successivi punti, anche nei 24 mesi successivi alla conclusione del percorso
terapeutico, riabilitativo e di inserimento sociale: massimo 12 MESI;
Persone particolarmente svantaggiate ai sensi della D.G.R. del Piemonte n. 54 – 8999/2008 e della
D.G.R. del Piemonte n. 91 – 10410/2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora):
massimo 12 MESI;
Persone disabili ai sensi della legge n. 68/1999: massimo 24 MESI.
I Centri per l’Impiego non attiveranno, di norma, tirocini di durata inferiore ai 3 mesi quale
periodo standard per un congruo percorso di formazione e orientamento in azienda.
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Durate inferiori potranno essere considerate, da valutare di volta in volta e su iniziativa dei Centri,
all’interno di una casistica e di indicazioni generali (progetti di occupabilità, giovani a rischio, adulti
con esperienza di lavoro etc…) che saranno in seguito prospettate.
1.4 Comunicazione obbligatoria dei tirocini
La comunicazione telematica di attivazione dei tirocini viene effettuata, di regola, dai soggetti
ospitanti; nel caso di accordo tra soggetto promotore e soggetto ospitante, può essere inviata dal soggetto
promotore.
Per quanto concerne i tirocini nei quali i Centri per l’Impiego sono soggetto promotore le
comunicazioni obbligatorie saranno sempre effettuate dal soggetto ospitante.
L’invio delle comunicazioni obbligatorie on line dei rapporti di lavoro e dei tirocini, ai sensi del
D.M. 30 ottobre 2007, esonera gli enti promotori dall’invio di copia della convenzione e del progetto
formativo all’Agenzia Piemonte Lavoro per conto della Regione Piemonte 2 . Il progetto formativo resta a
disposizione presso i Centri per l’Impiego qualora la Direzione Provinciale del Lavoro e le organizzazioni
sindacali ne facessero richiesta.
Restano esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva i tirocini promossi dalle istituzioni
scolastiche e formative a favore dei propri studenti all’interno del periodo di frequenza e finalizzati alla
realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro.
2) TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO
2.1 Definizioni e limiti di età per l’accesso ai tirocini estivi di orientamento
I tirocini estivi e di orientamento sono definiti dal legislatore regionale come “tirocini promossi
durante la sospensione estiva delle attività didattiche a favore di un adolescente o di un giovane,
regolarmente iscritto ad un ciclo di studi presso l’Università o un Istituto scolastico e formativo di ogni
ordine e grado con fini orientativi e di addestramento pratico. Le attività svolte hanno valore di credito
formativo e possono essere riportate nel curriculum dello studente”. Destinatari di questa categoria di
tirocinio saranno, fermo restando il limite minimo fissato nei 16 anni di età, studenti quali:
• Adolescenti (compresi gli stranieri comunitari ed extracomunitari) iscritti regolarmente
presso un istituto scolastico o formativo di ogni rodine e grado;
• Giovani (compresi gli stranieri comunitari ed extracomunitari) iscritti regolarmente presso
un’Università.
Qualunque datore di lavoro, sia pubblico che privato, può attivare un tirocinio nel rispetto dei limiti
eventualmente fissati dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.
Possono promuovere tirocini estivi di orientamento principalmente:
• Istituzioni scolastiche e formative pubbliche e paritarie, con riferimento ai propri studenti;
• Università e gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di
titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli
riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
• Agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte.
Possono promuovere tirocini estivi e di orientamento anche i soggetti individuati dall’articolo 40,
comma 3, della legge regionale n. 34/2008 3 .
2
La Provincia si impegna a rendere accessibili le informazioni sulle convenzioni e i progetti di tirocinio anche alle competenti Direzioni Provinciali
del Lavoro ed alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, attraverso delle query pre-definite sull’applicativo Silp – Stampe Selettive.
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Vedasi la nota n.1
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Posto che i tirocini estivi sono principalmente collocati in capo alle istituzioni scolastiche e
formative, alle università e agli istituti di alta formazione, i Centri per l’Impiego, solo qualora non sia
disponibile la scuola o l’agenzia formativa di riferimento per il tirocinante ovvero il job placement di
facoltà per l’attivazione diretta, provvederanno ad attivare la convenzione di rito richiedendo alle
istituzioni la segnalazione di un tutor formativo interno con funzione di assistenza e guida agli
studenti.
Anche i tirocini estivi di orientamento sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti
promotori ed i soggetti ospitanti, che dovranno essere corredate da un progetto di orientamento ed
addestramento pratico per ogni tirocinio sottoscritto anche dal tirocinante. Apposita determinazione
direttoriale determinerà i modelli di convenzione e di progetto di orientamento ed addestramento pratico.
Il progetto di orientamento ed addestramento pratico dovrà includere i seguenti elementi:
• Dati identificativi del soggetto promotore e del tutor nominato dall’ente;
• Dati identificativi del soggetto ospitante e del responsabile del tirocinio nominato dall’azienda;
• Dati identificativi del tirocinante;
• Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio estivo;
• Estremi identificativi delle assicurazioni;
• Durata e periodo di svolgimento del tirocinio estivo;
• Settore aziendale di inserimento.
E’ obbligatoria la stipula di un’assicurazione contro gli infortuni e per responsabilità civile verso
terzi a tutela di del tirocinante. Le coperture assicurative dovranno riguardare anche le attività
eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto di orientamento e
addestramento pratico.
Nel caso in cui i soggetti promotori siano enti pubblici competenti in materia di servizi per
l’impiego e di politica attiva del lavoro il soggetto ospitante assumerà a proprio carico l’onere
economico connesso alla copertura assicurativa del tirocinante.
Nel caso di tirocini sostenuti, finanziariamente, dalla Regione Piemonte gli oneri relativi alle
coperture assicurative potranno essere posti a carico della stessa.
Anche i tirocini estivi di orientamento si confermano non essere configurati rapporti di lavoro, non vi
è previsione alcuna di un obbligo, da parte del soggetto ospitante pubblico o privato, di un compenso
economico. E’ possibile prevedere, a discrezione del soggetto ospitante, l’erogazione di una borsa di studio
in favore del tirocinante.
2.2 Durata e limiti
La delibera regionale stabilisce la durata massima dei tirocini estivi e di orientamento di tre mesi
ed il loro necessario svolgimento nell’arco temporale compreso tra la fine dell’anno scolastico/formativo o
accademico in corso e l’inizio di quello successivo.
Nel caso in cui i soggetti promotori siano istituzioni scolastiche statali e paritarie, nonché agenzie di
formazione professionale accreditate dalla Regione o università e istituti di istruzione universitaria, statali e
non, l’azienda ospitante non è vincolata ad alcun limite numerico di tirocini da poter avviare.
Al contrario, qualora i soggetti promotori siano gli altri soggetti individuati dall’articolo 40, comma
3, della legge regionale n. 34/2008 (a titolo meramente esemplificativo: Province, Comuni, ASL, Camere di
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Commercio Industria e Artigianato, comunità terapeutiche) si applicheranno le limitazioni previste per i
tirocini formativi e di orientamento.
2.3 Comunicazione obbligatoria dei Tirocini estivi di orientamento
I tirocini estivi promossi da soggetti ed istituzioni formative verso i propri studenti ed allievi non sono
soggetti all’obbligo della comunicazione verso i Centri per l’Impiego a condizione che:
• Il tirocinio sia stato promosso da un’Università od un Istituto di istruzione universitaria
abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica e formativa che rilasci
titoli di studio aventi valore legale;
• I destinatari siano studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di
istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui
ambito il tirocinio è promosso.
I soggetti promotori comunicheranno i dati principali della convenzione e di ciascun progetto di
orientamento e di addestramento pratico alla Regione entro 5 giorni dalla sottoscrizione della convenzione
utilizzando un format. La comunicazione dovrà avvenire attraverso appositi canali telematici individuati
dalla stessa Regione.
Copia della convenzione, e del relativo progetto, dovrà essere inviata anche agli Ispettorati del
Lavoro territorialmente competenti, alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero agli organismi locali delle
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
I soggetti promotori sono tenuti a conservare la copia originale della convenzione, e dei relativi
progetti, ed esibirli, all’occorrenza, su richiesta degli enti istituzionali presenti sul territorio.
3 ATTESTAZIONE DELLE ESPERIENZE SVOLTE DAL TIROCINANTE
In attesa che la Regione individui, con specifica delibera di Giunta, i criteri diretti ad attestare le
esperienze svolte e certificare le competenze raggiunte dai tirocinanti, i soggetti ospitanti sono tenuti a
predisporre una relazione finale sull’attività svolta e sulle competenze acquisite dal tirocinante. Detta
relazione dovrà essere siglata anche dal soggetto promotore e consegnata al tirocinante.
I Centri per l’Impiego richiederanno al soggetto ospitante, all’atto della richiesta di attivazione del
tirocinio, l’impegno a predisporre una relazione finale che attesti le esperienze svolte e le competenze
acquisite dai tirocinanti.
4 ABROGAZIONI
La delibera regionale in esame revoca le disposizioni precedentemente stabilite dalla delibera della
Giunta Regionale 1° marzo 2000, n. 38 – 29528.
Cordiali saluti
Il Dirigente del
Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego
(D.ssa Cristina Romagnolli)
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