N° 4 Anno 2013 per informazioni rivolgersi a: REDAZIONE G.A. Tel. 06.3242351 - 06.3242354 Fax 06.3242356 Sito web: www.gazzettaamministrativa.it E-mail: [email protected] Edit. La Gazzetta Amministrativa Srl Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 conv. in L. 46/2004, art. 1 Prezzo abbonamento annuale € 120,00 (iva assolta dall’Editore) GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA Tipolitografia SPEDIM Via Alfredo Serranti, 137 00040 Monte Compatri (RM) ITALY www.spedim.it Numero 4 Anno 2013 Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 374/2010 GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA pareristica a cura dell’ TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Fondatore Enrico Michetti ● ● ● ● IN QUESTO NUMERO DIRITTI DI ROGITO E COMPARTECIPAZIONE DEL POTERE DI DELEGA E DEL DOVERE DI CONTROLLO DEL SINDACO SULL’OBBLIGO DI DICHIARARE IL SOGGETTO SUBAPPALTATORE NELL’OFFERTA LA RETRIBUZIONE “EXTRA” DEL PUBBLICO DIPENDENTE ● LA CORTE COSTITUZIONALE INTERVIENE ANCORA UNA VOLTA IN TEMA DI SOCIETÀ PUBBLICHE (NOTA A CORTE COSTITUZIONALE 229/2013) ● ANCORA SUL RIPARTO DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ● ● COMMENTO ALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO, I, 7.5.2013: LA RILEVANZA ANTITRUST DELLA PARTECIPAZIONE IN ATI SOVRABBONDANTE NELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE SOGGIACE ALLA PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE DIREZIONE REDAZIONE E SEDE LEGALE: VIA G. NICOTERA, 29 - 00195 ROMA Tel. 06.3242351 - 06.3242354 Fax 063242356 - Sito: www.gazzettaamministrativa.it Gazzetta Amministrativa Numero 4 - Anno 2013 Presidente Onorario: Dott. Pasquale de Lise (Presidente emerito del Consiglio di Stato) Presidente del Comitato dei Saggi: Avv. Ignazio Francesco Caramazza (Avvocato Generale emerito dello Stato) CONSIGLIO SCIENTIFICO Presidente: Prof. Alberto Romano Vice Presidenti: Dott. Luca Palamara, Avv. Massimo Mari e Dott. Ing. Massimo Sessa Componenti del Consiglio Scientifico Nazionale: Prof. Edoardo Ales, Dott. Andrea Baldanza, Prof. Enzo Baldini, Prof. Antonio Bartolini, Prof. Salvatore Bellomia, Pres. Franco Bianchi, Prof. Antonio Briguglio, Prof. Roberto Caranta, Prof. Agostino Cariola, Prof.ssa Lucia Cavallini, Prof. Roberto Cavallo Perin, Prof. Guido Corso, Prof. Enrico Follieri, Prof. Fabio Francario, Prof. Carlo Emanuele Gallo, Prof. Vincenzo Caputi Iambrenghi, Prof. Giovanni Leone, Prof. Fiorenzo Liguori, Prof. Bernardo Giorgio Mattarella, Prof. Francesco Merloni, Prof. Fabio Merusi, Pres. Filippo Paone, Prof. Nino Paolantonio, Pres. Calogero Piscitello, Prof.ssa Paola Piras, Prof. Aristide Police, Dott. Giuseppe Rotondo, Prof. Mario Sanino, Prof. Salvatore Raimondi, Dott. Alfredo Storto, Prof. Antonio Romano Tassone, Dott. Andrea Paolo Taviano, Prof. Luciano Vandelli. Componenti del Consiglio Scientifico Internazionale: Prof. Vicente Alvarez Garcìa, Prof. Rodolfo Carlos Barra, Prof. Andrea Biondi, Prof. Alejo Hernandez Lavado, Prof. Emanuele Lobina, Prof. Dimitris Xenos. COMITATO DI REFEREE Componenti: Prof.ssa Francesca Angelini, Prof. Raffaele Bifulco, Prof.ssa Paola Chirulli, Prof. Alfredo Contieri, Pres. Dott. Pasquale de Lise, Prof. Francesco De Leonardis, Prof. Roberto Miccù, Prof. Fulvio Pastore, Prof. Marco Prosperetti, Prof. Emilio Paolo Salvia, Prof. Filippo Satta, Prof.ssa Elisa Scotti, Prof. Stefano Vinti. COMITATO DI DIREZIONE Direttore: Prof. Enrico Michetti Vicedirettori: Avv. Valentina Romani, Avv. Paolo Pittori e Avv. Rodolfo Murra Coordinatore Ufficio di Direzione: Avv. Domenico Tomassetti Caporedattore: Avv. Emanuele Riccardi Componenti: Dott.ssa Anna Cinzia Bartoccioni, Dott. Antonio Cordasco, Dott. Michele de Cilla, Dott. Angelo Domini, Dott. Federico Mazzella, Prof. Salvatore Napolitano, Prof. Stefano Olivieri Pennesi, Dott. Francesco Palazzotto, Dott. Paolo Romani. REDAZIONE Direttore Responsabile: Dott.ssa Marzia Romani Coordinatore Osservatorio riforme istituzionali ed amministrative: Pietro Marrazzo Responsabile Organizzazione: Dott. Filippo Gai Redattori: Dott. Davide Ambroselli, Prof. Maurizio Asprone, Avv. Luca Baccarini, Avv. Giulio Bacosi, Dott. Filippo Barbagallo, Dott. Marco Benvenuti, Avv. Sergio Caracciolo, Avv. Gaetano Cammarano, Avv. Fabrizio Casella, Dott. Francesco Colacicco, Avv. Maria Cristina Colacino, Dott. Pasquale Colafemmina, Avv. Fulvio Costantino, Dott. Paolo Cortesini, Dott.ssa Flora Cozzolino, Avv. Anna Maria Crescenzi, Avv. Ilaria de Col, Ing. Andrea Di Stazio, Dott. Fabrizio De Castris, Avv. Giovanna De Maio, Avv. Maurizio Dell’Unto, Avv. Stefano Di Giovan Paolo, Avv. Paolo Ermini, Dott.ssa Matilde Esposito, Dott. Daniele Fabbro, Avv. Fabio Falco, Avv. Enrico Gai, Avv. Riccardo Gai, Avv. Antonino Galletti, Avv. Andrea Grappelli, Avv. Andrea Iacobini, Avv. Livio Lavitola, Avv. Francesco Lettera, Avv. Carmine Medici, Dott. Fabrizio Pagniello, Avv. Giuseppe Petretti, Avv. Gianluca Piccinni, Avv. Enrico Pierantozzi, Avv. Andrea Pistilli, Avv. Luigi Marcelli, Dott. Adriano Marini, Avv. Tiziana Molinaro, Avv. Simone Morani, Prof. Gianluca Montanari Vergallo, Dott. Gennaro Napolitano, Avv. Mario Nigro, Avv. Andrea Perrotta, Avv. Giuseppe Petrillo, Avv. Marcello Anastasio Pugliese, Avv. Anna Romano, Prof.ssa Maria Rosaria Salerni, Dott. Fernando Santoriello, Avv. Stefano Sassano, Avv. Francesco Scittarelli, Dott. Michele Scognamiglio, Dott.ssa Claudia Tarascio, Avv. Michela Urbani. procedimento amministrativo - riforme istituzionali SOMMARIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RIFORME ISTITUZIONALI NOTIZIE ED AGGIORNAMENTI ............................................................................................................................ 4 REDAZIONALI ............................................................................................................................................................ 14 DIRITTI DI ROGITO E COMPARTECIPAZIONE del Dott. Francesco Colacicco........................................................................................................................................ 14 GIURISPRUDENZA .................................................................................................................................................... 43 RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUGLI ENTI LOCALI ........................................................................................................................................................................................ 43 PARERI - AVVOCATURA DELLO STATO ............................................................................................................ 50 USO DEL TERRITORIO: URBANISTICA, AMBIENTE E PAESAGGIO NOTIZIE ED AGGIORNAMENTI ............................................................................................................................ 53 REDAZIONALI ............................................................................................................................................................ 55 DEL POTERE DI DELEGA E DEL DOVERE DI CONTROLLO DEL SINDACO dell’Avv. Sergio Fifi ........................................................................................................................................................ 55 GIURISPRUDENZA .................................................................................................................................................... 62 URBANISTICA .............................................................................................................................................................. 62 EDILIZIA ....................................................................................................................................................................... 62 ABUSI EDILIZI ............................................................................................................................................................. 62 PAESAGGIO E BENI CULTURALI ............................................................................................................................. 62 ESPROPRIAZIONI ........................................................................................................................................................ 62 AMBIENTE .................................................................................................................................................................... 62 UNIONE EUROPEA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NOTIZIE ED AGGIORNAMENTI ............................................................................................................................ 78 GIURISPRUDENZA .................................................................................................................................................... 80 PARERI - AVVOCATURA DELLO STATO ............................................................................................................ 88 CONTRATTI, SERVIZI PUBBLICI E CONCORRENZA Gazzetta Amministrativa -1- Numero 4- 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali NOTIZIE ED AGGIORNAMENTI............................................................................................................................. 91 REDAZIONALI ............................................................................................................................................................ 94 SULL’OBBLIGO DI DICHIARARE IL SOGGETTO SUBAPPALTATORE NELL’OFFERTA dell’Avv. Michele De Cilla .............................................................................................................................................. 94 GIURISPRUDENZA..................................................................................................................................................... 97 CONTRATTI PUBBLICI ............................................................................................................................................... 97 SERVIZI PUBBLICI LOCALI ....................................................................................................................................... 97 PARERI - AVVOCATURA DELLO STATO ............................................................................................................ 107 PUBBLICO IMPIEGO E RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NOTIZIE ED AGGIORNAMENTI............................................................................................................................. 110 REDAZIONALI ............................................................................................................................................................ 114 LA RETRIBUZIONE “EXTRA” DEL PUBBLICO DIPENDENTE dell’Avv. Donato Iannone e del Dott. Salvatore Del Vasto ............................................................................................. 114 GIURISPRUDENZA..................................................................................................................................................... 119 PARERI - AVVOCATURA DELLO STATO ............................................................................................................ 127 PATTO DI STABILITÀ, BILANCIO E FISCALITÀ NOTIZIE ED AGGIORNAMENTI............................................................................................................................. 130 REDAZIONALI ............................................................................................................................................................ 140 LA CORTE COSTITUZIONALE INTERVIENE ANCORA UNA VOLTA IN TEMA DI SOCIETÀ PUBBLICHE (NOTA A CORTE COSTITUZIONALE 229/2013) della Dott.ssa Alessandra Dominici ................................................................................................................................ 140 GIURISPRUDENZA..................................................................................................................................................... 149 PARERI - AVVOCATURA DELLO STATO ............................................................................................................ 153 GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI NOTIZIE ED AGGIORNAMENTI............................................................................................................................. 156 REDAZIONALI ............................................................................................................................................................ 158 ANCORA SUL RIPARTO DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE dell’Avv. Enrico Pierantozzi............................................................................................................................................ 158 GIURISPRUDENZA..................................................................................................................................................... 161 PARERI - AVVOCATURA DELLO STATO ............................................................................................................ 167 INCENTIVI E SVILUPPO ECONOMICO NOTIZIE ED AGGIORNAMENTI............................................................................................................................. 170 REDAZIONALI ............................................................................................................................................................ COMMENTO ALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO, I, 7.5.2013: LA RILEVANZA ANTITRUST DELLA PARTECIPAZIONE IN ATI SOVRABBONDANTE NELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL Gazzetta Amministrativa -2- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS dell’Avv. Anna Romano .................................................................................................................................................. 172 GIURISPRUDENZA .................................................................................................................................................... 178 PARERI - AVVOCATURA DELLO STATO ............................................................................................................ 180 COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE NOTIZIE ED AGGIORNAMENTI ............................................................................................................................ 194 PARERI - AVVOCATURA DELLO STATO ............................................................................................................ 196 SANITÀ E SICUREZZA SOCIALE NOTIZIE ED AGGIORNAMENTI ............................................................................................................................ 198 REDAZIONALI ............................................................................................................................................................ 199 IL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE SOGGIACE ALLA PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE dell’Avv. Salvatore Russo ............................................................................................................................................... 199 GIURISPRUDENZA .................................................................................................................................................... 201 PARERI - AVVOCATURA DELLO STATO ............................................................................................................ 203 DICHIARAZIONE SULL’ETICA, SULLE PRATICHE SCORRETTE E REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI SCIENTIFICI PUBBLICATI IN GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA ........................................................................................................................................................................................ 207 Gazzetta Amministrativa -3- Numero 4- 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RIFORME ISTITUZIONALI NOTIZIE E AGGIORNAMENTI "La trasparenza è un chiaro esempio di come si possa fare un buono o cattivo uso delle riforme. Se ne fa un buon uso se serve per fare controllo sociale e diffuso sull’operato delle amministrazioni e se mette a disposizione dei dati in possesso delle Pa per le finalità di cittadini e imprese. Il rischio è che la trasparenza si riduca a “voyeurismo istituzionale” a supporto del giustizialismo sociale”. E' quanto affermato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Filippo Patroni Griffi, nell'intervento al Covegno “La cultura manageriale per il rilancio del Paese” tenutosi in data 18.11.2013 a Roma, Palazzo Rospigliosi. (Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18.11.2013). SPENDING REVIEW: PUBBLICATO IL PROGRAMMA DI LAVORO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO COTTARELLI E' stato pubblicato il Programma di Lavoro del Commissario Straordinario per la Revisione della Spesa Pubblica Carlo Cottarelli. Il programma di lavoro si riferisce ai tre anni previsti dall’art. 49 bis del d.l. n.69 del 2013 (Decreto del “Fare”) per l’attività del Commissario, con un maggior dettaglio nella descrizione delle attività del primo anno. Un aggiornamento del programma verrà presentato almeno ogni sei mesi al Comitato Interministeriale per la revisione della spesa (RS). Il lavoro del Commissario ha due obiettivi principali: 1. condurre la RS delle amministrazioni pubbliche e società controllate (come definite all’art. 49 bis del Decreto del “Fare”) per il periodo 2014-16. 2. istituzionalizzare il processo di RS in modo che diventi parte integrante del processo di preparazione del bilancio dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche. Il fine di queste attività è la modernizzazione delle procedure e modalità di spesa delle amministrazioni pubbliche in modo da fornire servizi pubblici di alta qualità al più basso costo possibile per il contribuente. (Programma di lavoro del Commissario Straordinario Spending Review) «::::::::: GA :::::::::» DISASTER RECOVERY: VARATA LA NUOVA VERSIONE DELLE LINEE GUIDA 2013 L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha pubblicato la nuova versione delle “Linee Guida per il Disaster Recovery delle PA”. Questa nuova versione introduce: • aggiornamenti e chiarimenti sul ruolo della continuità operativa e sull’importanza delle soluzioni di DR; • precisazioni sui livelli di soluzioni tecnologiche (Tier) adottati convenzionalmente per ciascuna classe di criticità della pubblica amministrazione e le caratteristiche dei Data Center; • chiarimenti su ruoli e responsabilità necessari alla gestione delle soluzioni di DR, con particolare riferimento al ruolo del responsabile della continuità operativa; • precisazioni sugli aspetti e servizi minimi essenziali di cui tener conto, dal punto di vista dell’evoluzione del contesto tecnologico; • nuovi format di “Studio di fattibilità” «::::::::: GA :::::::::» PATRONI GRIFFI: LA TRASPARENZA È UN CHIARO ESEMPIO DI COME SI POSSA FARE UN BUONO O CATTIVO USO DELLE RIFORME Gazzetta Amministrativa -4- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione ha firmato due decreti adottati in attuazione di alcune disposizioni del Codice dell´amministrazione digitale, in materia di protocollazione e conservazione dei documenti informatici. I due decreti forniscono un importante supporto alla digitalizzazione dell´amministrazione pubblica che, pur adottando da tempo gli strumenti informatici, non ha ancora adeguato i suoi processi a modelli in grado di sfruttare in pieno le potenzialità dei nuovi mezzi. Gli schemi innovano e rendono più ampio il quadro delle regole tecniche vigenti in materia, aggiornando quelle sul protocollo informatico e la conservazione dei documenti elettronici, la cui introduzione risale, rispettivamente, all´ottobre del 2000 e al febbraio 2004. Con riferimento alle regole tecniche per il protocollo informatico viene modificato il d.P.C.M. 31.10.2000 per adeguarlo al nuovo contesto normativo, che prevede la trasmissione dei documenti non solo mediante l´utilizzo della posta elettronica, ma anche attraverso la PEC o in cooperazione applicativa basata sul Sistema Pubblico di Connettività e sul Sistema Pubblico di Cooperazione. Apportando modifiche alla deliberazione CNIPA n. 11/2004 è stato inoltre introdotto il concetto di "sistema di conservazione", che assicura la conservazione a norma dei documenti elettronici e la disponibilità dei fascicoli informatici, stabilendo le regole, le procedure, le tecnologie e i modelli organizzativi da adottare per la gestione di tali processi (MIPA del 3.12.2013). e di “Piani di Continuità Operativa e di Disaster Recovery” e suggerimenti sugli accorgimenti da adottare per supportare le amministrazioni nella formulazione delle richieste di parere; • informazioni sulle principali criticità e raccomandazioni emerse nelle attività di supporto agli studi di fattibilità tecnica. L’AgID, in qualità di ente preposto a garantire la continuità operativa delle pubbliche amministrazioni, ha emanato queste disposizioni come previsto dall’articolo 50-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). La nuova versione è il risultato di un lavoro congiunto fra AgID, pubbliche amministrazioni e rappresentanze dei fornitori. Gli interventi di razionalizzazione rispettano le evoluzioni delle funzioni dell’Agenzia e del quadro normativo vigente, la normativa in tema di sicurezza informatica, la normativa in tema di tutela della privacy e i provvedimenti del Garante per la protezione di dati personali (AgID del 21.11.2013). «::::::::: GA :::::::::» ANTICORRUZIONE: VANNO PUBBLICATI ON LINE I CODICI DI COMPORTAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI I codici di comportamento adottati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 54, co. 5, d.lgs. n. 165/2001, del Codice generale di cui al d.P.R. del 16.4.2013, n. 62 e nel rispetto delle Linee guida adottate dall’Autorità Anticorruzione con delibera n. 75/2013, dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali delle rispettive amministrazioni. All’Autorità dovrà essere inviato esclusivamente il link alla pagina pubblicata (ANAC del 25.11.2013). «::::::::: GA :::::::::» ANTICORRUZIONE: DIFFERITO AL 31.1.2014 IL TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELL´ATTESTAZIONE DEGLI OIV «::::::::: GA :::::::::» È differito al 31.1.2014 il termine per la pubblicazione dell’attestazione degli OIV, o delle strutture analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi al 2013, prevista dalla delibera n. 50/2013. L’attestazione dovrà essere comunque effettuata con riferimento ai dati pubblicati al 31 dicembre 2013. Con apposita delibera di DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: NUOVE NORME IN MATERIA DI PROTOCOLLAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI Aggiornano il quadro normativo per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. Gazzetta Amministrativa -5- Numero 4- 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali deve essere pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione nonché trasmesso al D.F.P. in allegato al P.T.P.C. dell´anno successivo (P.N.A. paragrafo 3.1.1- pag.30). Considerato che il primo P.T.P.C. deve essere adottato dalle pubbliche amministrazioni entro il 30.1.2014, i responsabili della prevenzione della corruzione dovranno trasmettere la prima relazione entro il 31 gennaio 2015 in concomitanza con la comunicazione del P.T.P.C.. Le modalità di trasmissione saranno indicate con successivo comunicato nella sezione anticorruzione del sito. (Funzione Pubblica) prossima pubblicazione sarà resa nota la struttura del documento di attestazione e della griglia di rilevazione per l’anno 2013 e saranno fornite indicazioni operative ulteriori sulla loro redazione e sulle modalità di trasmissione all’A.N.AC. Il documento di attestazione e la griglia di rilevazione dovranno essere pubblicati all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura analoga” del proprio sito istituzionale. (ANAC del 4.12.2013) «::::::::: GA :::::::::» «::::::::: GA :::::::::» LA BUSSOLA DELLA TRASPARENZA PREMIATA IN EUROPA ABOLITO IL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI Nel corso della conferenza finale dell´edizione EPSA 2013, (European Public Sector Award), la "Bussola della Trasparenza", è stata premiata tra le migliori e più innovative esperienze delle pubbliche amministrazioni europee. La Bussola della Trasparenza è lo strumento ideato dal Dipartimento della Funzione Pubblica per consentire a cittadini e pubbliche amministrazioni di verificare quanto è trasparente un sito web pubblico e di confrontarlo con i siti di altre PA attraverso grafici e statistiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un d.l. che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti. In particolare si aboliscono il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l’attività politica e a titolo di cofinanziamento. A decorrere dall’anno finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al 2013, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un partito politico che si sia dotato di statuto. Sempre a decorrere dal 2014 dall’imposta lorda sul reddito si potranno detrarre le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici per una quota del 37 per cento per importi compresi tra 30 e 20.000 euro annui e del 26 per cento per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui. Dall’imposta sul reddito sarà possibile detrarre un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti (tetto massimo di 750 euro annui). Per quanto riguarda l’imposta sul reddito delle società, si potrà detrarre un importo pari al 26% dell’onere per le erogazioni liberali in denaro per importi compresi tra 50 e 100.000 euro. I partiti che intendono avvalersi dei benefici previsti dal decreto legge devono dotarsi di statuto che sarà trasmesso in copia al Pre- «::::::::: GA :::::::::» ANTICORRUZIONE: ENTRO IL 30.1.2014 DEVE ESSERE ADOTTATO IL PRIMO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE MENTRE E´ DIFFERITO AL 31.1.2015 L´INOLTRO A CARICO DEI RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA PRIMA RELAZIONE ANNUALE La Funzione Pubblica con apposito comunicato ha precisato che ai sensi dell´art. 1, co. 14, della l. n. 190 del 2012 il responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno deve redigere una relazione annuale, a consuntivo delle attività svolte nello stesso anno, sull´efficacia delle misure di prevenzione definite dai P.T.P.C.. Questo documento, come detto nel P.N.A., Gazzetta Amministrativa -6- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali mera, Senato o Parlamento europeo, uno dei due sessi è rappresentato in misura inferiore al 40% le risorse spettanti al partito sono ridotte dello 0.5 per cento per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato (limite massimo complessivo del 10%). Sanzioni anche per quei partiti che non destinano il 10 per cento delle somme ad essi spettanti (destinazione volontario del 2 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche) ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica (Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.12.2013). sidente del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati che a loro volta li inoltreranno alla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”. La Commissione avrà anche il compito di controllare regolarità e conformità della rendicontazione, trasparenza e pubblicità di partiti. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi la Commissione applicherà una sanzione pecuniaria pari all’importo non dichiarato o difforme dal vero. I partiti, proprio nell’ottica di una maggiore trasparenza e per facilitare l’accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, dovranno avere un sito internet che assicuri accessibilità anche alle persone disabili. Relativamente ai partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata e limiti alla contribuzione si statuisce che i partiti politici iscritti nell’apposito elenco depositato alla Commissione possono essere ammessi, a richiesta: al finanziamento privato in regime fiscale agevolato se hanno almeno un eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il Senato, la Camera, il Parlamento europeo o in uno dei consigli regionali o delle provincie autonome di Trento e Bolzano o abbiano presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per il rinnovo della Camera, tre regioni per il rinnovo del Senato o in un consiglio regionale o delle province autonome o in almeno una circoscrizione per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettante all’Italia; - Alla ripartizione annuale del 2 per mille se hanno conseguito nell’ultima elezione almeno un eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il Senato, la Camera o per il Parlamento europeo. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi in favore di un singolo partito politico per un valore complessivo superiore a 300.000 euro né comunque oltre il limite del 5 per cento dell’importo dei proventi iscritti nel conto economico del partito. Il limite per i soggetti diversi dalle persone fisiche il limite annuo è di 200.000 euro. Per quanto riguarda la parità di accesso alle cariche elettive, il testo stabilisce che se nelle liste alle elezioni di CaGazzetta Amministrativa «::::::::: GA :::::::::» APPROVATO IL DECRETO LEGISLATIVO CHE ELIMINA LE DISCRIMINAZIONI TRA FIGLI NATI NEL E FUORI DAL MATRIMONIO Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo di revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione che modifica la normativa al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento tra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi. Dunque, come spiegato dal Presidente del Consiglio, si “toglie dal codice civile qualunque aggettivazione alla parola figli: da adesso in poi saranno tutti figli e basta”. Il testo, predisposto nell’ambito della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri stabilisce: 1) l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”; 2) il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori; 3) la sostituzione della nozione di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”; 4) la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in -7- Numero 4- 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali nitari 2014-2020 (che spesso non sono stati finora pienamente utilizzati dall’Italia). In questo modo potremo attivare nuovi investimenti in ricerca e sviluppo per oltre 600 milioni di euro annui. 3) MISURE PER L´INTERNAZIONALIZZAZIONE delle imprese. Le esportazioni sono un fondamentale fattore di crescita per la nostra economia, e saranno incentivate con un progetto complessivo che prevede il rifinanziamento dell’attività di promozione dell’ICE per 22 milioni di euro per l’anno 2014, l’estensione degli orari di apertura delle dogane e l’ampliamento dei consorzi per l’internazionalizzazione delle imprese agricole, facilitazioni nell’ottenimento di certificati e documenti anche in lingua inglese, e misure volte a favorire il funzionamento delle Camere italo-estere ed estere in Italia. 4) DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI - Pianificazione delle frequenze del servizio televisivo digitale terrestre. Al fine di favorire la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico delle PMI si provvede a stanziare finanziamenti a fondo perduto mediante voucher dell’importo massimo di 10.000 euro. Si prevede, inoltre, che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni escluda dalla pianificazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali. Detta disposizione intende risolvere le numerose situazioni interferenziali nel settore televisivo con i Paesi confinanti. La liberalizzazione di tali frequenze dovrà avvenire entro il 31.12.2014, o si darà luogo a disattivazione coattiva. Si prevedono misure economiche compensative finalizzate al volontario rilascio dello spettro radioelettrico o per l’erogazione di indennizzi eventualmente dovuti. 5) MUTUI AGEVOLATI A TASSO ZERO per contrastare le crisi industriali. Per contrastare le crisi industriali, anche al di fuori delle aree di crisi complessa, e favorire lo sviluppo dell’autoimprenditorialità e delle piccole imprese, soprattutto ad opera di giovani e donne, si semplificano e razionalizzano le attuali agevolazioni della l. 185, concentrandole nella forma del mutuo agevolato a attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio. Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di: a) limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità; b) introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni; c) introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano; d) portare a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio; e) modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del “diritto di commutazione” in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali (Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» APPROVATO IL PIANO DESTINAZIONE ITALIA: CREDITO ALLE IMPRESE, SCONTI RC AUTO E TAGLIO ALLE BOLLETTE ENERGETICHE La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha precisato le novità introdotte con il Piano Destinazione Italia: 1) PIÙ CREDITO PER LE IMPRESE. Per la diffusione di canali di finanziamento delle imprese sul mercato alternativi (corporate bonds) e complementari al credito bancario, idonei a contrastare efficacemente il credit crunch, si vogliono mobilitare progressivamente fino a 20 miliardi di euro di credito aggiuntivo, con scarsi oneri per la finanza pubblica (4 milioni annui). Si spinge anche l’investimento degli investitori istituzionali italiani (compagnie di assicurazione e fondi pensione) verso il finanziamento delle imprese italiane. 2) CREDITO D´IMPOSTA sul 50% delle spese per favorire l’incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo. Si punta sull’innovazione, con un credito d’imposta sul 50% delle spese incrementali in ricerca e sviluppo negli anni 20142016, con agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa ed un budget totale pari a 200 milioni di euro annui, a valere sulla prossima programmazione dei fondi comuGazzetta Amministrativa -8- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali mero frodi accertati da autorità giudiziaria), la riduzione non è inferiore al 10 per cento; c) non cedibilità del diritto al risarcimento del danno: tale divieto scaturisce dall’esigenza di impedire accordi “fraudolenti” tra cedente (danneggiato) e cessionario (es. carrozziere) e consistenti nella cessione (es: al carrozziere) di un credito (il diritto al risarcimento del danno) la cui entità aumenta “artificiosamente” in sede di fatturazione dei lavori. Con tale intervento normativo il credito sarà cedibile solo con l’assenso della compagnia. Se la compagnia non acconsente alla cessione, però, l’assicurato ha diritto alla riduzione del premio in misura non inferiore al 4 per cento; d) riduzione del premio nei casi in cui l’assicurato accetti la clausola contrattuale che le assicurazioni devono obbligatoriamente proporre - in virtù della quale le prestazioni di servizi medico – sanitari a seguito del sinistro devono essere effettuate da professionisti retribuiti direttamente dalle imprese ed elencati sul sito di queste ultime. In tal caso, la riduzione del premio non può essere di misura inferiore al 7 per cento. Per tutti i casi previsti e per ognuno di essi, le imprese che non applicano la riduzione del premio incorrono in una sanzione pecuniaria, applicata dall’IVASS, che varia da un minimo di 5.000 a un massimo di 40.000 euro; inoltre, all’assicurato spetterà di diritto la riduzione del premio. Il pacchetto di norme prevede poi obblighi d’informazione e trasparenza (che si sostanziano anzitutto in pubblicazioni sul sito internet dell’impresa, in comunicazioni all’IVASS e al Ministero dello sviluppo economico o in comunicazioni da rendere all’assicurato in sede di stipula del contratto) la cui violazione è sanzionata pecuniariamente (da 1.000 a 10.000 euro). Le informazioni che la compagnia è tenuta ad effettuare riguardano, a seconda dei casi: - l’entità della riduzione effettuata del premio; - l’obbligo di comunicare al contraente l’intenzione di non avvalersi delle facoltà previste dalla legge (installazione della scatola nera, risarcimenti in forma specifica, divieto di cessione del diritto al risarcimento): ciò perché sia data la possibilità all’assicurato di rivolgersi ad altra compagnia se è sua intenzione stipulare un contratto che prevede l’inserimento della tasso zero ed eliminando la parte di contributo a fondo perduto, consentendo di attivare 300 milioni di nuovi investimenti con 3000 nuovi occupati. 6) Attuazione di disposizioni in materia di ASSICURAZIONE R.C. Auto. Le disposizioni approntate mirano, nel pieno rispetto e nel potenziamento della concorrenza tra imprese e della trasparenza del mercato, a conseguire un radicale abbattimento dei premi assicurativi e una ferma lotta alle frodi. Nessun pregiudizio per l’autonomia negoziale delle compagnie che, al contrario, è preservata ed ampliata per effetto di varie previsioni. Tali compagnie, però, incorreranno in una serie di sanzioni pecuniarie ogni volta in cui violeranno i nuovi obblighi posti a tutela degli assicurati e, più in generale, del mercato. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni confluiranno nel Fondo di garanzia per le vittime della strada. Gli interventi A favore e a tutela degli assicurati mediante riduzione del premio assicurativo a fronte di: a) installazione scatola nera: l’assicurazione ha la facoltà di proporre tale installazione all’assicurato, in sede di stipula del contratto. Se acconsente, l’assicurato fruisce di uno sconto di almeno il 7 per cento; b) risarcimento del danno in forma specifica: l’impresa ogni anno stabilisce se avvalersi della facoltà di risarcire in forma specifica i danni nei confronti dei propri assicurati e dei terzi. In questo caso si avvale di società di riparazione convenzionate; l’assicurato può comunque chiedere che la riparazione sia effettuata da un autoriparatore di propria fiducia il quale, previa presentazione di fattura, riceverà direttamente dall’assicurazione la somma dovuta. La compagnia che intende avvalersi di tale facoltà deve comunicarlo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) entro il 20 dicembre di ogni anno (per il 2014 entro il 30 gennaio). Se intende invece risarcire il danno per equivalente, deve darne informativa all’assicurato all’atto della stipulazione del contratto. Il risarcimento in forma specifica dà diritto alla riduzione del premio in misura almeno pari al 5 per cento. In alcune aree ove le frodi assicurative sono più frequenti, aree individuate dal Ministro dello Sviluppo economico sulla base di tre criteri fissati dal decreto (numero sinistri denunciati, ammontare dei rimborsi, nuGazzetta Amministrativa -9- Numero 4- 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali produttori di energia elettrica rinnovabile, per gli indirizzi strategici dell’energia geotermica ed in materia di certificazione energetica degli edifici e di condomini. Il risparmio è quantificato in circa 850 milioni di euro. 8) ACCORDI FISCALI con l’Agenzia delle Entrate Si attua la prima e fondamentale misura del piano “Destinazione Italia” sulla certezza del fisco: si amplia l’ambito di applicazione dell’istituto del ruling di standard internazionale, con accordi per 5 anni tra fisco e imprese presso l’Agenzia delle Entrate, che costituirà un Desk dedicato agli investitori esteri. 9) TRIBUNALE DELLE SOCIETÀ CON SEDE ALL´ESTERO Per rafforzare le funzioni del tribunale per le imprese e stimolare la capacità di attrarre investimenti, si concentrano su un numero ridotto di sedi (9) tutte le controversie nella competenza funzionale del tribunale delle imprese che coinvolgano società con sede principale all’estero, anche se con rappresentanza stabile in Italia. 10) Disposizioni urgenti per EXPO 2015 e per le opere pubbliche Si prevede la revoca di assegnazioni del CIPE relative ad interventi che non sono stati avviati, per un importo di 165,390 milioni di euro, che vengono destinati per 53,2 milioni a progetti cantierabili relativi allo svolgimento di EXPO 2015, cui vengono destinati ulteriori 42,8 milioni (per un ammontare complessivo pari a 96 milioni e per 45 milioni ad opere per l’accessibilità ferroviaria Malpensa-terminal T1-T2. Le residue disponibilità sono destinate ad interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e dell’efficienza del trasferimento ferroviario e modale all’interno dei sistemi portuali, cui vengono destinati le disponibilità derivanti dai fondi statali trasferiti alle autorità portuali, che poi vengono revocati e riassegnate nel limite di 200 milioni per il 2014. Inoltre si autorizza il comune di Napoli a contrarre mutui per la realizzazione della linea 1 della metropolitana di Napoli, in deroga alle disposizioni in materia di riequilibrio finanziario pluriennale. 11) TRASPORTO AEREO. Per quanto riguarda il trasporto aereo, sono state inserite quattro norme che prevedono: la proroga degli ammortizzatori sociali per il personale del trasporto aereo, la riduzione del Cuneo fiscale clausola contrattuale. Tale obbligo è profondamente innovativo in termini di trasparenza e di agevolazione della mobilità tra assicurazioni. Per quanto riguarda la lotta alle frodi a danno delle assicurazioni, per rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti, assumono particolare rilevanza le disposizioni introdotte in materia testimoniale in caso di sinistri. Viene sancito il principio in base al quale, fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute nel luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni deve risultare dalla denuncia di sinistro o dalla richiesta di risarcimento dei danni. L’identificazione avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilità della prova testimoniale addotta. Inoltre in corso di giudizio, il giudice, ove riscontri la presenza di testimoni che negli ultimi tre anni siano stati testimoni in almeno tre cause nel settore di infortunistica stradale, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente. Ciò per consentire ulteriori accertamenti e, in particolare, per verificare l’attendibilità del testimone e per assumere eventuali misure coercitive. Sono previsti poteri di controllo e monitoraggio dell’IVASS sull’osservanza di tutte le prescrizioni, su cui l’Istituto relazionerà in Parlamento. Le disposizioni approvate dal Governo introducono poi un termine di decadenza per le proposte di risarcimento. Vengono inoltre previsti termini più lunghi nell’ambito del procedimento di risarcimento; in particolare, è innalzata da 5 a 10 giorni la disponibilità dell’impresa di assicurazione ad ispezionare le cose danneggiate oggetto di richiesta di risarcimento. Infine la particolare procedura (sospensione dei termini per concludere il procedimento, presentazione di querela contro il danneggiato) prevista nel caso siano stati accertati l’esistenza di significativi parametri per temere fenomeni fraudolenti è estesa anche in presenza di altri indicatori di frode, quali ad esempio le indicazioni emerse dai dispositivi elettronici installati negli autoveicoli (scatola nera). 7) RISPARMIO SULLE BOLLETTE ENERGETICHE per 850 milioni di euro Disposizioni per la riduzione di costi gravanti sulle tariffe elettriche con l’introduzione di un sistema incentivante opzionale offerto ai Gazzetta Amministrativa -10- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali giorni verrà effettuato un secondo tentativo di recapito che potrà essere concordato tra il cittadino e il recapitante attraverso un contatto telefonico. La procedura di recapito sarà completamente tracciabile con informazioni disponibili 24 ore su 24 attraverso un servizio di assistenza telefonica con numero verde. Il volume di patenti interessate alla nuova procedura è di circa 4.800.000 ogni anno. Il costo della procedura per il cittadino è di complessivi 25€ di cui 16 di imposta di bollo e 9 di diritti di Motorizzazione, da corrispondersi al momento della visita medica. Rimane a carico del cittadino anche l´onere del recapito a posta assicurata pari ad un importo di 6,86€ IVA inclusa da saldare al momento del recapito (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). per il personale navigante (piloti, hostess e steward), l´eliminazione della doppia imposizione (tariffe aeroportuali) per i passeggeri in transito, l´obbligo della trasparenza nella erogazione di contributi ai vettori aerei da parte di enti locali o gestori aeroportuali (Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» FUNZIONE PUBBLICA: LA SEMPLIFICAZIONE DEL DECRETO DEL FARE VA IN VIDEO Il Dipartimento della Funzione Pubblica mostra alcuni passaggi fondamentali del recente Decreto del Fare attraverso quattro video informativi per far comprendere ai cittadini come utilizzare le opportunità offerte dal predetto provvedimento governativo. (Campagna sulle semplificazioni del Decreto del Fare, Dipartimento della Funzione Pubblica) «::::::::: GA :::::::::» TRASPARENZA: NUOVE INDICAZIONI DELL'A.N.A.C. PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE ATTESTAZIONI OIV SULL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PER L’ANNO 2013 «::::::::: GA :::::::::» PATENTE DI GUIDA: SEMPLIFICATE LE PROCEDURE PER IL RINNOVO L´Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato la delibera n. 77/2013 recante “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità” con la quale vengono fornite indicazioni per la predisposizione, da parte degli OIV o di strutture che svolgono funzioni analoghe, delle attestazioni sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31.12.2013 nelle amministrazioni pubbliche e in altri enti e società indicati dal d.lgs. n. 33/2013, stabilendo le modalità attraverso cui l’Autorità eserciterà la propria attività di vigilanza e controllo muovendo anche dagli esiti delle predette attestazioni. Ferma restando l’immediata precettività degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, con lo stesso spirito di gradualità che ha contraddistinto la delibera n. 71/2013, anche la delibera n. 77/2013 prevede che le attestazioni riguardino un numero circoscritto di obblighi i pubblicazione di significativo rilievo sotto il profilo economico e sociale. Nei prossimi mesi l’Autorità Dal prossimo 9 gennaio procedure più snelle e rinnovi semplificati, sarà infatti operativa la procedura di rinnovo della patente di guida con la stampa di un nuovo documento conforme al nuovo modello comunitario. La nuova modalità operativa prevede che, a seguito della visita medica, il medico che certifica l´idoneità al rinnovo inoltri l´informativa elettronica al CED della Motorizzazione attraverso il Portale dell´Automobilista; contestualmente il medico stampa e consegna all´interessato una ricevuta con la quale il cittadino può circolare fino al ricevimento della nuova patente. Il giorno successivo la Motorizzazione darà corso alla stampa della nuova patente che verrà recapitata al titolare ovunque questi desideri riceverla. Questa procedura prevede la consegna al cittadino nei 7 giorni successivi alla visita medica con posta assicurata. Qualora il primo tentativo di recapito non dovesse andare a buon fine per assenza del ricevente, nei successivi 10 Gazzetta Amministrativa -11- Numero 4- 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali 71/2013 in ordine all´attività di vigilanza e controllo svolta dall’A.N.AC attraverso la verifica nei siti istituzionali delle amministrazioni, della Società ed Enti sia direttamente sia a seguito di segnalazione. L´attività si distingue in: 1) Attività diretta - L’Autorità riscontra direttamente nei siti istituzionali dei soggetti compresi nell’ambito soggettivo di applicazione della presente delibera l’avvenuta pubblicazione del Documento di attestazione, della Griglia di rilevazione al 31.12.2013 e della Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV, o delle altre strutture con funzioni analoghe, e ne verifica i contenuti rispetto ai dati pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e dell’Allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013. L’attività di vigilanza e controllo verrà effettuata su un campione di amministrazioni, Società ed Enti, selezionato secondo criteri che l’Autorità renderà noti in un rapporto che sarà pubblicato al termine dell’attività svolta. 2) Attività indiretta L’attività indiretta di vigilanza e controllo viene svolta con riferimento alle amministrazioni, alle Società ed Enti, per i quali l’Autorità ha ricevuto, da parte del Responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione, dal Responsabile per l’attuazione del piano di prevenzione della corruzione o da privati cittadini, una segnalazione di mancata o incompleta pubblicazione di uno o più dati oggetto degli obblighi di trasparenza individuati ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e dell’Allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013. 3) Controllo documentale Alla verifica diretta e indiretta effettuata dall’A.N.AC. nei siti istituzionali dei soggetti compresi nell’ambito soggettivo di applicazione della presente delibera potrà seguire un controllo svolto a campione dalla Guardia di Finanza, al fine di riscontrare l’esattezza e l’accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe. Il controllo della Guardia di Finanza si baserà sull’estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione (delibera ANAC n. 77/2013). indicherà ulteriori obblighi di pubblicazione di cui gli OIV e le strutture che svolgono funzioni analoghe dovranno attestare l’assolvimento (delibera ANAC n. 77/2013). «::::::::: GA :::::::::» PARI OPPORTUNITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PUBBLICATO IL RAPPORTO DI SINTESI DEL MONITORAGGIO 2012 Per il sesto anno consecutivo congiuntamente i dipartimenti della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità, come disposto dalla direttiva "Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" emanata in data 23.5.2007, hanno provveduto ad effettuare il monitoraggio sull´applicazione della stessa in relazione ai dati del 2011 trasmessi dalle amministrazioni. Il monitoraggio coinvolge tutte le amministrazioni centrali, contrattualizzate ai sensi del d.lgs. 30.3.2001 n. 165 art. 2 co. 2, come dirette destinatarie della direttiva, mentre quelle locali sono destinatarie per conoscenza (Funzione Pubblica del 23.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» ISTAT: ON LINE I NUOVI DATI DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE L´Istat ha diffuso i nuovi dati definitivi del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, disaggregati fino a livello comunale (ISTAT del 23.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: I CONTROLLI DELL´A.N.A.C. E DELLA GUARDIA DI FINANZA SULL´ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE SUI SITI INTERNET DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI L´ANAC interviene con la delibera n. 77/2013, paragrafo n. 4, a precisare quanto già evidenziato nella precedente delibera n. Gazzetta Amministrativa «::::::::: GA :::::::::» -12- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali craticità (Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2013). PARTITI POLITICI: IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGGE CHE ABOLISCE IL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI «::::::::: GA :::::::::» ANTICORRUZIONE: PUBBLICATO IL RAPPORTO A.N.AC. SUL PRIMO ANNO DI ATTUAZIONE DELLA L. N. 190/2012 E´ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2013 il d.l. n. 149 del 28.12.2013 recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore". In particolare il decreto già entrato in vigore a far data dalla sua pubblicazione ovvero dal 28.12.2013 ha abolito il finanziamento pubblico ai partiti e contestualmente disciplina le modalità di accesso a forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini in favore dei partiti politici che rispettano i requisiti di trasparenza e demo- L´A.N.A.C. ha pubblicato il Rapporto sul primo anno di attuazione della legge Anticorruzione. Il Rapporto offre un primo bilancio dello stato di attuazione della normativa anticorruzione, riportandone le prime concrete evidenze attraverso l’analisi dell’attività dei soggetti coinvolti, evidenziandone luci e ombre e offrendo possibili proposte di miglioramento (ANAC sul primo anno di attuazione della legge Anticorruzione del 30.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» Gazzetta Amministrativa -13- Numero 4- 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali REDAZIONALI DIRITTI DI ROGITO E COMPARTECIPAZIONE del Dott. Francesco Colacicco Riflessioni e considerazioni sui diritti di rogito e compartecipazione dei segretari comunali e provinciali Reflections and considerations on the Rights of the partnership deed and secretaries of municipal and provincial Sommario: 1. La disciplina vigente. 1.1 I diritti di rogito e di segreteria. 2. Il segretario rogante. 2.1. I sostituti del segretario rogante. 2.2 Il vicesegretario vicario. 3. La funzione rogatoria. 3.1 La ripartizione dei diritti. 3.2 I diritti quale entrata a specifica destinazione – impiego. 3.3 Lo stipendio in godimento. 3.3.1 La posizione di dottrina e giurisprudenza. 3.4 Le spettanze dell’ufficiale rogante. 3.5 Il ccnl 9.5.2006. 3.5.1 Trattamento economico in godimento. 3.5.2 Gli arretrati – gli interessi e la rivalutazione monetaria – la prescrizione. 1.La disciplina vigente. La compartecipazione al gettito dei diritti di rogito, riscossi per gli atti ed i contratti ricevuti dal segretario, è stata, in modo puntuale ed organico, disciplinata dall’art. 41, co. 4, della l. 11.7.1980 n. 3121. La norma individua, con sequenza e chiare disposizioni, la parte da destinare a riparto nonché il soggetto avente titolo a parteciparvi e determina, con riferimento a differenti parametri, la quota percentuale, che al medesimo va liquidata, e quella massima, che gli va attribuita. Essa conserva, pure oggi, l’efficacia di una volta, dal momento che la contrattazione collettiva, cui l’ordinamento riserva competenza esclusiva in materia, si è limitata, sia pure implicitamente, a tenere in vita l’istituto nella sua originaria configurazione. Il Ccnl 16.5.2001 vi fa cenno, come noto, solo per collocare i diritti di segreteria tra le attribuzioni patrimoniali fisse, che compongono la struttura della retribuzione dei segretari, e quando dispone che, “per il calcolo del compenso dei diritti di segreteria”, la retribuzione di risultato non è da ricomprendersi nell’insieme delle voci che costituiscono lo stipendio o il trattamento economico del segretario (art. 37, co. 3). Il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, al pari di quello normativo, è regolato, secondo il d.lgs 30.3.2001 n. 165, dalla contrattazione collettiva2. In conseguenza di ciò, sono disapplicati gli istituti non disciplinati dagli accordi collettivi, mentre le disposizioni di legge, che attribuiscono miglioramenti economici, cessano di produrre effetti dal momento dell’entrata in vigore della disciplina pattizia. Quando questa, però, è carente ed incompleta, come nel caso dei diritti di segreteria, è da ritenersi possa sopperirvisi con l’applicazione della precedente 2 “Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II del d. lgs. 18.8.2000, n. 267, riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla l. 7.3.1986, n. 65 esclusi gli art. 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa l. 7.3.1986, n. 65 il trattamento economico e normativo è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto, nonché, per i segretari comunali e provinciali, dall'art.11, co. 8 del d.P.R. 4.12.1997, n. 465”.(Art. 70, co. 2). 1 “Dal 1.1.1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell’art. 30, co. 2, della l. 18.11.1973, n. 734, per gli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla l. 8.6.1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento”. Gazzetta Amministrativa -14- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali normativa pubblicistica3. La sostanziale reviviscenza di quella disciplina scaturisce, dunque, dalla circostanza che il contratto collettivo nulla dispone con riguardo al modo in cui deve essere ripartito il provento e calcolata la quota di competenza del segretario. Questo silenzio viene, difatti, interpretato alla stregua di un rinvio alle disposizioni di legge, che continuano così a produrre effetti non più per rango legislativo bensì per rango contrattuale4. L’analisi delle espressioni utilizzate per la costruzione della norma, oltre a ribadirne la portata, può contribuire a meglio intendersi sul significato effettivo delle parole e sul reale contenuto della norma stessa, al fine di riconfermare ed attualizzare il vigore della relativa lettura. Che è poi la lettura che ne è stata data, nel tempo, e che, nel tempo, si è come consolidata, essendo, con ogni evidenza, conforme all’intenzione del legislatore. Questo rinnovato sforzo esegetico si impone a maggior ragione dal momento che quella interpretazione, oggi, viene, in qualche misura, messa in dubbio da logiche di natura economicofinanziaria, che perseguono obiettivi di sostanziale equilibrio di conti pubblici, ma, non per questo, acquistano la necessaria pertinenza al caso e diventano, di conseguenza, comprensibili e condivisibili. non aver pensato di aver a propria disposizione due soluzioni: con la prima, quella di far rivivere la precedente disciplina, che, negli anni ma in tempi diversi, aveva regolato l’istituto nei confronti dell’intera categoria5 e di parte di questa6; con l’altra, quella di introdurre, come in effetti avvenuto, una disciplina nuova, innovativa del sistema, che tenesse soprattutto conto del grado di responsabilità, cui il segretario va incontro allorché viene chiamato a svolgere le funzioni di ufficiale rogante. Da questa funzione, peraltro, traggono comunemente il nome i diritti, per l’appunto di rogito, che, come è evidente, costituiscono una particolare figura di quelli di segreteria. Essi gravano sugli atti e sui contratti ricevuti dal segretario e sono a carico, esclusivamente, della controparte negli importi di cui alla tabella D (nn. da 1 a 5) allegata alla l. 8.6.1962 n. 604. I diritti di rogito rientrano nell’ambito dell’ampio genus dei diritti di segreteria e sono, più specificatamente, i proventi derivanti dalla stipulazione in forma pubblica amministrativa dei contratti; anche essi, al pari dei diritti di segreteria in generale, vanno corrisposti a fronte di una attività amministrativa portata a compimento dall’ente nell’esercizio delle sue funzioni di diritto pubblico ed hanno natura tributaria. Il relativo gettito è, prima di ogni cosa, ripartito tra l’ente (90%) ed il Ministero dell’Interno (10%), per la successiva assegnazione al “Dipartimento per gli Affari interni e territoriali”, subentrato all’AGES nella gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali7, e quindi, in parte, devoluto al 1.1 I diritti di rogito e di segreteria. Il legislatore, al momento del ripristino della compartecipazione da parte del segretario al gettito dei diritti in argomento, non può 3 Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Sardegna – Delibera n. 27/2012/PAR del 27.3.2012. Per la Sezione, alla ripartizione della quota dei diritti di rogito spettante all’amministrazione si provvede nei modi di cui all’art. 41, co. 4, della l. n. 312/1980. Però, “nonostante tale ultima norma sia stata abrogata a seguito dell’intervenuta contrattualizzazione della materia (…), essa per unanime interpretazione sopravvive a livello applicativo con riferimento alle modalità di ripartizione dei diritti di rogito tra amministrazione e segretario. Ciò in conseguenza dell’implicito richiamo ad essa effettuato dall’art. 37 del Ccnl 16.5.2001 dei segretari comunali e provinciali, che indica appunto i diritti di segreteria tra le componenti della retribuzione del segretario”. 4 Per approfondimento, ved. F. Colacicco, Diritti di segreteria e di rogito, Maggioli Editore, Rimini, 2009, pagg. 39 e 40. Gazzetta Amministrativa 5 Art. 40 della l. n. 604/1962 “la quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali e provinciali è commisurata al 22 per cento dello stipendio e al 35 per cento degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari stessi” (co. 4). 6 Art. 27 del d.P.R. n. 749/1972 “la quota massima dei diritti di segreteria annualmente spettante ai segretari comunali titolari o reggenti della sede è commisurata ad un terzo dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dagli stessi” (co. 2). “Nessuna quota di diritti di segreteria compete ai segretari ai quali è esteso il trattamento economico previsto per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato” (co. 5). 7 Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, circolare n. 10572 (P) del -15- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali segretario rogante. I diritti, in quanto tasse a tutti gli effetti8 correlate alla fruizione di un servizio ovvero allo svolgimento di una attività istituzionale di assistenza apprestati dall’ente a favore di chi ne faccia richiesta o ne tragga, per qualche verso, vantaggio, debbono essere versati anche per gli atti e i contratti (scritture private non autenticate, quali possono essere anche le concessioni cimiteriali, ecc.), conclusi senza l’intervento del segretario, non prevedendo il contrario nessuna delle disposizioni in vigore. Dopotutto, dell’intervento del segretario, quale presupposto essenziale per la riscossione dei diritti, non si rinviene traccia alcuna, oltre che nella legge, nemmeno nell’“elenco descrittivo delle tasse e degli emolumenti che i Comuni e le Province sono autorizzati ad esigere per la spedizione degli atti infra descritti” (rubrica tab. D), vale a dire quando, per l’appunto, disbrigano atti o rilasciano documenti. Non può, difatti, negarsi che, anche per i contratti conclusi mediante scrittura privata non autenticata, l’ente, per il tramite degli uffici preposti, appresta, nel corso del relativo procedimento, a favore della controparte attività di assistenza e servizio di documentazione, che, a ben vedere, non sono molto dissimili dagli adempimenti messi in atto per la procedura preordinata alla stipulazione per rogito del segretario. Questa conclusione trova indiretta conferma nel punto 2) delle “norme speciali”9, riportate in calce alla detta tabella D), ove è espressamente statuito che, nel caso in cui in un contratto (non vi si fa riferimento alle modalità di stipulazione) si costituisca una pluralità di soggetti, solo tra costoro, ed in proporzione ai rispettivi interessi, vanno ripartiti i diritti di segreteria. Il presupposto impositivo è dunque costituito esclusivamente dall’attività istituzionale o dal servizio reso, intervenga o non l’ufficiale rogante. Ciò è, altresì, avvalorato dal fatto che i diritti sono dovuti “sul valore delle stipulazioni” (n. 4 tab. D) e non sul valore dei rogiti, là dove, per stipulazione, deve intendersi l’atto dello stipulare, cioè del concludere un contratto o, in senso più vasto, del formalizzare un’obbligazione e dar vita ad un negozio giuridico bilaterale o plurilaterale. E può intendersi anche il contratto stesso. E’ una categoria giuridica, questa della stipulazione, che comprende tutti i contratti quale che sia la forma con cui vengono perfezionati, quindi tanto quelli conclusi mediante scrittura privata non autenticata quanto quelli conclusi per ministero o rogito del segretario. Del resto, competenti a concludere i contratti di qualsiasi tipo, per conto dell’ente (rappresentato), sono solo i dirigenti ed i responsabili degli uffici o dei servizi, cui sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo ed in particolare, tra gli altri, quello della stipulazione dei contratti, in conformità all’art. 107, co. 3/c10, e all’art. 109, co. 211, del TUEL. Ufficiale stipulante è, difatti, colui che conclude con un altro una stipulazione o un contratto. Il segretario, viceversa, è ufficiale rogante, vale a dire colui che, richiesto, è tenuto a ricevere i contratti nei quali l’ente è parte e ad autenticare le scritture private e gli atti, nei quali l’ente stesso abbia interesse12. Il gettito dei diritti per i contratti conclusi senza l’intervento del segretario, unitamente a quelli dovuti per il rilascio degli atti e dei certificati indicati nella citata tabella D, sono ri10 “3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente: c) la stipulazione di contratti”. 11 “2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107, coo. 2 e 3, (…) possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni altra diversa disposizione”. 12 “Omissis. Il segretario inoltre: c) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente” (art. 97, co. 4/c, TUEL). 18/03/2013 “Aggiornamento istruzioni relative al versamento dei diritti di segreteria ecc.”. 8 Sulla natura tributaria cfr. Corte Costituzionale, sentenza 4.4.1990, n. 156. 9 “Qualora in un solo contratto intervengano più persone l’ammontare dei diritti di segreteria dovuti in relazione al valore complessivo del contratto è ripartito fra gli interessati in proporzione del rispettivo interesse (…)”. Gazzetta Amministrativa -16- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali partiti tra ente e Ministero dell’Interno, nella percentuale rispettivamente del 90 per cento e del 10 per cento, secondo quanto previsto dall’art. 27, co. 8, della l. 26.4.1983 n. 131. Nulla della quota loro spettante può essere attribuita dagli enti al segretario. Come già detto, esclusivamente la controparte è tenuta a corrispondere i diritti, non importa se di segreteria o di rogito, poiché è impensabile e, persino, giuridicamente impossibile che i comuni e le province assumano a proprio carico e paghino a se stessi propri tributi in luogo di chi abbia richiesto o fruito di attività istituzionali. Di tali diritti, oltretutto, non è consentito disporre in alcun modo, giacché, come per la istituzione, è solo la legge che può autorizzarne la riduzione, l’esenzione13 o la soppressione, in applicazione dei principi di legalità e tassatività, cui deve improntarsi la gestione complessiva di ogni tributo14. Sulla effettiva natura di questi diritti non incide nemmeno il fatto che la legge, nel riferirsi all’entità del riscosso, la qualifichi non come avrebbe dovuto (“gettito”) ma come “provento”, dal momento che il termine usato “è neutro e si adatta anche ad indicare il gettito di un tributo correlato ad una specifica attività della pubblica amministrazione”15. quando gliene venga fatta richiesta. Questa appena citata è una norma, che rientra nel novero di quelle cosiddette di competenza, tali perché, per la loro natura, fanno sorgere un rapporto diretto, in termini di efficacia, tra determinati soggetti e determinati atti, a tal punto che la semplice inosservanza comporta, quale immediata ed irrimediabile conseguenza/sanzione, l’inefficacia o la nullità dell’atto. Il quale atto, pertanto, è, in punto di diritto, inesistente alla stregua di uno che non sia stato mai adottato o che non sia mai venuto in vita, perché posto in essere da soggetto privo della specifica ed indispensabile competenza. L’esercizio di quella funzione costituisce, per il segretario, un preciso obbligo di legge ed un irrinunciabile compito istituzionale e non una mera facoltà da attivare a discrezione. Egli, il segretario, non è libero, per qualsivoglia ragione, di esimersi dal prestare la propria opera, dal momento che solo il suo intervento fa dispiegare, agli atti dell’ente, i previsti effetti giuridici16. La legge gli conferisce, difatti, soltanto la legittimazione a rogare, per le finalità sopra indicate, i contratti dell’amministrazione in cui opera, ma non anche la facoltà di riceverli o di non riceverli. E, nell’ampliargli la sfera delle competenze, gli arricchisce anche la qualifica professionale, attribuendogli l’irrinunciabile appellativo di “segretario (…) rogante”. In tal modo, il segretario svolge attività cosiddetta di pubblica certificazione, rientrante, non nei suoi doveri di ufficio – se così fosse avrebbe titolo ad accampare un vero e proprio diritto-dovere all’esercizio di quella funzione -, ma solo nei compiti, che l’ordinamento gli assegna e che, perciò, è tenuto a svolgere nelle veste, indiscussa, di “notaio” dell’ente. Quella del rogare si atteggia, dunque, come una competenza esclusiva del segretario, 2. Il segretario rogante. L’art. 41, co. 4, della l. n. 312/1980 individua, come anticipato, nel segretario rogante l’unico soggetto cui spettano quote dei diritti di rogito, poiché soltanto il segretario, per l’ordinamento vigente, è legittimato ad attribuire fede pubblica e valore probatorio ai contratti e agli atti riguardanti l’ente ed a compartecipare, di conseguenza, al gettito di quelli. E’, come noto, l’art. 97, co. 4/c, del TUEL la fonte della relativa potestà, che pone appunto la funzione rogatoria in capo al segretario comunale e provinciale, che la svolge 16 CdS., Sez. IV 13.2.1989 n. 79. “La funzione rogante dei segretari comunali può essere esercitata nei limiti tassativamente indicati dall'art. 87 t.u. 3.3.1934 n. 383 e si configura come obbligatoria per il solo segretario comunale che, in ragione del rapporto di servizio che lo lega all'amministrazione comunale, è tenuto a prestarla qualora essa venga richiesta; è, pertanto, legittima la deliberazione comunale che stabilisce di conferire ad un notaio la redazione di una transazione, attesa la complessità dell'atto da porre in essere”. 13 “Nei contratti non si può convenire esenzione da qualsiasi specie di imposte o tasse vigenti all’epoca della loro stipulazione” (art. 49, R.D. 23.5.1924, n. 827). 14 M. Lucca, La funzione rogatoria del segretario comunale, CEL, Gorle (BG), 203, pagg. 16, 17, 295 e segg. 15 Corte Costituzionale, sentenza n. 156/1990 cit.. Gazzetta Amministrativa -17- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali che, oltretutto, attende anche alla formazione di atti di varia e diversa natura, che, in buona sostanza, attengono tutti all’esercizio della sua particolare funzione, in quanto titolare dell’ufficio che si occupa, in senso lato, dell’attività contrattuale dell’ente, e costituiscono indubbiamente adempimenti necessari nell’ambito del procedimento contrattuale. È quindi evidente ed innegabile come il legislatore, con l’aggettivo “rogante”, abbia voluto, sinteticamente ed espressamente, indicare la funzione essenziale svolta dal segretario, quando riceve i contratti dell’ente. Le considerazioni, che precedono, traggono la propria ragion d’essere dal particolare rapporto che, legando il comune e la provincia al proprio segretario, rileva quale presupposto indispensabile per l’espletamento di quelle mansioni, nonché per l’attribuzione pro-quota dei diritti di rogito. nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente18. Quando ciò accade, il provvedimento di incardinazione nelle funzioni deve individuare il vicesegretario cui spetta sostituire il segretario. Proprio come molto giustamente prevede il Ccnl del personale del Comparto Regioni-autonomie locali 9.5.2006, secondo cui “il vicesegretario è unico ed è l’unico legittimato a sostituire il segretario nel rogito degli atti laddove quest’ultimo sia assente o impedito” (art. 11, co. 4). Ma unico non può stare a significare lo stesso soggetto, per sempre; in un ente, come in qualsiasi organizzazione, non possono coesistere due figure con compiti identici e con pari qualifica. Tuttavia, nulla impedisce che, nel tempo ed anche nel corso dell’anno, il titolare di una determinata funzione cambi per una molteplicità di ragioni (collocamento a riposo, dimissioni, revoca dell’incarico, destituzione, trasferimento, ecc.) o si assenti. Ciò accade per il segretario ma può accadere anche per il vicesegretario vicario. In siffatte circostanze, decisamente fisiologiche in qualsiasi rapporto di lavoro, nessuno può immaginare e meno che mai impedire che, se chiamati ad esercitare la funzione di ufficiale rogante in luogo del titolare, ai sostituti, quale che sia il numero, venga riconosciuto il titolo a percepire per intero quote dei diritti riscossi; il relativo gettito, costituendo entrata a specifica destinazione, non può essere, difatti, acquisito, totalmente, al bilancio dell’ente ma unicamente per la parte non soggetta a riparto, proprio perché riservata all’ente stesso (25% del 90%), e per quella che eccede il terzo pieno dello stipendio in godimento. Il vicesegretario sostituisce il segretario e ne assume tutte le funzioni in maniera originaria, automaticamente al verificarsi delle condizioni, cui fa riferimento quella norma, senza che vi sia bisogno di apposito provvedimento di formalizzazione dell’incarico. A questo fine, è indispensabile che, al 2.1 I sostituti del segretario rogante. Oltre che al segretario, a nessun’altra figura professionale presente nell’ente possono, quindi, essere attribuiti quei compiti, sempre che non sia diversamente previsto. Possono, tuttavia, essere svolti da altro segretario, all’uopo incaricato della supplenza o della reggenza, rispettivamente quando il titolare della sede sia assente o impedito ovvero quando la sede stessa sia vacante. Inoltre, secondo quanto disposto dal TUEL, nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può essere prevista la figura di un vicesegretario, che, oltre a coadiuvare il segretario, ne svolge le funzioni in caso di assenza o di impedimento ed anche quando il posto sia privo di titolare17. L’ente, al limite, potrebbe anche avere più vicesegretari ma uno solo di essi può essere il vicario, vale a dire quello che, all’occorrenza, potrà essere chiamato a svolgere le funzioni di segretario. Una pluralità di soggetti con identica qualifica professionale è considerata ammissibile, pur in assenza di una espressa favorevole disposizione legislativa, posto che la disciplina della materia rientra sicuramente 18 TAR Lazio, Sez. II, 3.7.1992, n. 1566 “Per la previsione di più figure di vicesegretario generale con funzioni di coadiuzione e sostituzione del segretario non è necessario alcun preventivo intervento del legislatore, essendo la materia interamente devoluta all’autonomia dell’ente locale”. 17 Art. 97 TUEL “Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento” (co. 5). Gazzetta Amministrativa -18- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali momento della sostituzione, risulti conferita, ad un dipendente dell’ente in possesso dei requisiti, la qualifica di “vicario”; questo fatto rileva, ovviamente, come mezzo per l’individualizzazione del soggetto cui l’ordinamento intesta quelle determinate funzioni, il cui esercizio è da ritenersi non possa essere assoggettato a limitazioni o condizionamenti di sorta. Se ne deve dedurre che, allorquando nella struttura sia presente la figura del vicesegretario vicario, non si possa legittimamente provvedere alla supplenza o alla reggenza, con lo scavalco o con segretari in disponibilità, a maggior ragione se solo per ricevere i contratti e gli atti, nei quali l’ente è parte o ha interesse. Si avrebbe, in siffatte ipotesi, l’evidente e sostanziale disapplicazione di una norma regolamentare con atti di diversa e comunque non pari valenza giuridica, con qualche probabile riverbero, non proprio positivo, sulla regolarità dell’attività svolta. Quali che siano le modalità di attribuzione di quelle funzioni, il rapporto con l’ente del supplente o del reggente non coinvolge minimamente la persona del segretario. In particolare, quest’ultimo non può conferire ad altri l’esercizio di alcuna delle sue funzioni, essenzialmente perché né l’art. 97 del TUEL né altre disposizioni di legge gli consentono di trasferirlo, in via temporanea, ad altro soggetto; quel particolare potere non rientra, difatti, nella sfera delle sue attribuzioni. Ciò è ancora più evidente con riguardo alla capacità rogatoria ed al potere certificante; con le locuzioni usate (“può rogare…ed autenticare…”), la legge gli ha, invero, riconosciuto, non un vero e proprio diritto, ma esclusivamente, come già detto, la legittimazione a ricevere ed attribuire fede pubblica agli atti, per i quali gli venga fatta richiesta dall’amministrazione. Il segretario è dunque titolare di quella specifica funzione ma l’ente, in cui opera, è, in pari tempo, libero di avvalersene come di ricorrere, per i propri contratti, al ministero di un notaio19. Non si rinviene, nel vigente ordinamento, una norma che, nell’attribuire al segretario la funzione di che trattasi, deroghi alle norme sul notariato. E’ quindi giuridicamente impossibile al segretario demandare, ad altre figure all’interno dell’ente o ad un notaio, il rogito di atti, quand’anche l’adempimento fosse dettato da situazioni di autentica emergenza. In particolare, i suoi sostituti (vicesegretario, segretario in disponibilità o segretario a scavalco), se chiamati, agiscono nella pienezza di quelle funzioni, proprio come se fossero legati all’ente da un vero e proprio rapporto di servizio, a nulla rilevando la precarietà dell’incarico sotteso. In conclusione, segretario “rogante” è chi in effetti provvede al rogito, a prescindere dalla natura del rapporto che lo lega all’ente; può essere, ovviamente, lo stesso titolare della sede quanto chi lo sostituisce. A chi rende le prestazioni, vanno corrisposte per intero le quote dei diritti di rogito, a prescindere dal numero dei soggetti che, in un medesimo ente ed in tempi diversi e susseguenti, vi attendono. Poiché ciò non dà luogo, dopotutto, ad illegittimi esborsi di somme per compensi non dovuti, sarebbe difficile condividere l’opinione di chi eventualmente ritenesse di potervi scorgere una qualche irregolarità. Ai fenomeni anomali, quando in realtà si registrano, si può e si deve porre rimedio con gli strumenti, messi a disposizione dall’ordinamento. Al contrario, non giova a nulla e a nessuno stravolgere l’assetto normativo di un istituto, perseguendone una sostanziale manipolazione, con argomentazioni per niente appaganti e con una interpretazione di principi e regole incoerente e in netto contrasto con quella che, nel tempo, ha ricevuto adeguato sostegno dalla giurisprudenza e dalla dottrina. funzionario, allorquando si versi in ipotesi di esercizio consentito dalla funzione rogante, ma configura, di contro, una mera facoltà; legittimamente, pertanto, l'autorità comunale può, opportunamente motivando la propria scelta discrezionale, affidare l'incarico di stipulare un contratto d'interesse del comune ad un ufficiale rogante esterno, quale istituzionalmente è il notaio”. 19 CdS., Sez. IV n. 79/1989 cit. “L'art. 89, TULCP. (R.D. 3.3.1934 n. 383), che prevede le ipotesi contrattuali rogabili dal segretario comunale, non configura un obbligo dell'amministrazione comunale di avvalersi sempre e necessariamente dell'attività del predetto Gazzetta Amministrativa -19- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali 2.2 Il vicesegretario vicario. L’ordinamento, s’è visto, appresta, per comuni e province, idoneo strumento per garantire, in piena autonomia, lo svolgimento delle funzioni facenti capo al segretario, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. E lo fa alla ricordata condizione che vuole si preveda, con apposita disposizione regolamentare, la figura del vicesegretario vicario. In presenza di più vicesegretari, la cosiddetta vicaria deve essere conferita ad uno solo di essi. Il quale va così a ricoprire una carica con quelle particolari funzioni, che, tuttavia, non lo colloca, automaticamente, in un posto o in una posizione a sé stante nell’ambito dell’organizzazione dell’ente20. Nulla peraltro sembra impedire che, a quella specifica previsione regolamentare, si faccia seguito con la istituzione del posto (di vicesegretario vicario). Al titolare debbono però essere assegnati anche altri compiti, dal momento che la posizione giuridica del segretario e del vicesegretario comporta, evidentemente, doveri diversi e differenti funzioni nonché uno status distinto. In ogni caso, al vicesegretario, giammai possono essere attribuite mansioni di rilevanza pari o superiori a quelle del segretario, se è vero che solo a costui compete la sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, tra i quali va compreso lo stesso vicesegretario, ed il coordinamento delle relative attività, quando manchi o non sia stato nominato il direttore generale. Se è poi anche vero che, a quest’ultimo, rispondono, nell’esercizio delle funzioni a ciascuno assegnate, i dirigenti dell’ente e, naturalmente, anche il vicesegretario; e che, viceversa, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale sono di sostanziale equiordinazione, trattandosi di figure con funzioni diverse e con pari dignità. In relazione a ciò la legge fa obbligo, al sindaco ed al presidente della provincia, di disciplinare i relativi rapporti21. Ove non sia diversamente previsto, la funzione vicaria ben può essere conferita dal sindaco e dal presidente della provincia in coerenza e nell’esercizio anche del potere loro riconosciuto per la nomina del segretario. In assenza di norme che ne rendano obbligatoria la disciplina, l’autonomia organizzativa degli enti non incontra, in materia, limiti di sorta, per cui, in particolare per l’accesso alla qualifica, si può tranquillamente fare a meno di indicare i requisiti da possedersi. I quali requisiti, in quanto qualità fondamentali della persona, non potrebbero, però, che essere quegli stessi prescritti per le assunzioni alle dipendenze degli enti pubblici. Il titolare della posizione può essere individuato ratione officii, perché, appunto, assicuri il servizio in luogo o in mancanza del titolare dell’ufficio. La funzione vicaria, che, per la sua intrinseca natura, si caratterizza per l’evidente precarietà anche del relativo esercizio, va affidata ad un dipendente, che, in seno alla struttura, rivesta in via ordinaria una propria qualifica. Egli non può, per questo, esercitarla (la funzione) autonomamente né in concorrenza con il segretario. Oltretutto, l’attribuzione e l’esercizio delle funzioni vicarie non danno titolo all’acquisizione definitiva della qualifica del soggetto sostituito, per gli stessi motivi per cui il Presidente del Senato è, e resta, tale anche nel tempo in cui esercita le funzioni di Presidente della Repubblica (art. 86 cost.). La varietà dei compiti, pur non potendo presupporre che lo stato giuridico del vicesegretario sia identico o affine a quello del segretario, richiede, indubbiamente, che vi sia una sostanziale analogia tra le professionalità. Per questa ragione, si è ritenuto che il vicesegretario debba essere in possesso di uno dei titoli di studio (laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche) richiesti per l’accesso alla carriera di segretario comunale, all’evidente scopo di assicurare 20 21 TAR Sicilia – Ct, Sez. III, 5.4.1994, n. 490. "Quella del vicesegretario, che è figura organica agli enti con funzioni di natura esclusivamente vicaria, è una carica, che non costituisce una autonoma posizione di inquadramento ma rileva quale funzione esplicata di norma dal dirigente di una struttura di massima dimensione dell’ente”. Gazzetta Amministrativa Art. 97 TUEL “Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell’articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l’ordinamento dell’ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario e il vicesegretario” (co. 3). -20- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali la continuità nell’espletamento delle funzioni di segretario22. Rimane da dimostrare cosa accadrebbe se, nel regolamento, di ciò non si facesse menzione. Anteriormente all’entrata in vigore della vigente riforma, potevano essere nominati vicesegretario provinciale soltanto soggetti provvisti di laurea23. Prima che i relativi esami fossero aboliti dalla l. 8.6.1962 n. 604, per la nomina a vicesegretario comunale veniva, invece, richiesto il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. E’ pertanto auspicabile che il vuoto normativo attuale venga colmato in sede di rinnovi contrattuali all’ovvio fine di garantire e soddisfare quelle rilevate esigenze. E ciò è possibile solo prevedendo, per la nomina a vicesegretario di comuni e province, il possesso dei diplomi di laurea richiesti per accedere alla carriera di segretario comunale. senziale che, nell’attività contrattuale dell’ente, si sia registrato l’intervento del segretario e che, di conseguenza, si sia proceduto al recupero dei diritti di rogito. L’emolumento, che è parte fondamentale del trattamento economico del segretario, non ha natura di corrispettivo per l’opera professionale svolta ma di vera e propria remunerazione delle peculiari attività, cui egli deve attendere nell’esercizio della funzione rogatoria e che, all’evidenza, eccedono l’ambito delle attribuzioni riconducibili, di norma, al pubblico impiego, poiché esse non costituiscono diretta estrinsecazione di alcuna delle funzioni istituzionali, di cui comuni e province sono titolari. In pari tempo, lo risarcisce del particolare tipo di responsabilità, cui per ciò stesso è esposto e che sono altra cosa da quelle responsabilità, che lo riguardano per via dell’espletamento dei compiti inerenti al rapporto di servizio con l’ente. Il segretario, nello svolgimento di quella funzione, deve attenersi alle norme che disciplinano l’attività e segnatamente a quelle che regolano l’attività notarile, quali quelle di cui alla l. 13.2.1913 n. 89, sull’ordinamento del notariato, e quelle di cui al r.d. 10.9.1914 n. 1326, recante il regolamento per l’esecuzione della l. n. 89/1913. Ciò in virtù del fatto che “i contratti in forma pubblica sono ricevuti con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili”24. Gli adempimenti da disbrigare sono tanti e delicati e tante, per l’effetto, sono pure le responsabilità, in cui incorre25. Nell’esercizio della funzione - che è svolta dal segretario in proprio e senza vincoli di subordinazione - , egli risponde penalmente, civilmente ed amministrativamente sia verso l’ente sia verso i terzi e sia verso il sistema statale (certezza e pubblicità degli atti pubblici e regime fiscale) nel limite e con le regole proprie della legge notarile. Gli obblighi di servizio del segretario in tale attività vanno individuati nella serie di adempimenti e nel rispetto delle regole formali previste dalla legge notarile, dal codice civile e dalle leggi 3. La funzione rogatoria. Operato l’accantonamento di quanto spetta al Ministero dell’Interno, la parte residua del gettito (dei diritti), costituente la quota di pertinenza dell’ente, va ripartita con il segretario rogante nei modi prescritti dalla norma in commento. L’attribuzione del compenso può essere disposta in ogni momento e nella misura massima consentita, in considerazione del fatto che, oltre ai conosciuti limiti di legge, nessuna altra condizione, fosse pure temporale o di altra natura, vi può, in qualche misura, ostare. Per il corretto procedere è, difatti, es22 TAR Lazio, Sez. II, 19.2.1997, n. 338. “nell’ambito del riassetto ordinamentale degli enti locali (…), si è voluta garantire la continuità nell’espletamento delle funzioni di segretario comunale, non solo ai casi di assenza o di impedimento del titolare (della sede), ma anche qualora ricorra l’ipotesi di un suo trasferimento ad altra sede o di cessazione dal servizio o dall’incarico, cosa (quella) che è possibile solamente per il tramite della figura del vicesegretario all’interno dell’ente locale, che abbia identici requisiti ed analoga professionalità, assicurata dalle disposizioni regolamentari dell’ente, alle quali è fatto obbligo di prevedere la corrispondente figura professionale ed i relativi requisiti (…)”. 23 Art. 222 TULCP 3.3.1934 n. 383 “Per la nomina a vicesegretario provinciale è richiesta la laurea in giurisprudenza o ad altra riconosciuta equipollente agli effetti dell’ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato” (co. 1). Gazzetta Amministrativa 24 Art. 96 R.D. 23 maggio 1924 n. 827. Per i vari tipi di responsabilità in cui incorre il “segretario rogante”, cfr. M. Lucca, op. cit., pagg. 141 e ss. 25 -21- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali speciali e tributarie regolanti la materia26. Come è abbastanza evidente, i profili di responsabilità, connessi all’assolvimento dei compiti inerenti alla funzione, sono rilevanti ed il segretario ne risponde sempre di persona anche laddove riuscisse a provare che un qualche inadempimento è dipeso da causa a lui non direttamente imputabile ma, per esempio, da carenze della struttura messa a disposizione dall’ente. Di queste responsabilità e, naturalmente, della delicatezza delle funzioni, il legislatore si è fatto giustamente carico nel momento in cui ha ripristinato la compartecipazione dei segretari comunali e provinciali ai diritti riscossi per gli atti da essi ricevuti. In tal modo, è riuscito ad incentivare l’attività di pubblica esigenza all’interno degli enti, ovviando - e non è poca cosa - al dispendioso ricorso alle prestazioni dei notai, ed ha, in pari tempo, apprestato gli strumenti per incrementarne le entrate correnti. Quelle evidenziate sono, senza dubbio, la ragion d’essere e le finalità sociali (la cd ratio legis), che il legislatore ha inteso perseguire, allorquando, con la norma di cui all’art. 41, quarto comma, della l. n. 312/1980, ha riservato, della quota dei diritti di competenza di comuni e province, il 75% al segretario rogante, che, tuttavia, non può percepirne, nel corso di un anno, mai in misura superiore al terzo dello stipendio in godimento. Riflettendoci, l’attività del segretario rogante comporta soltanto concreti vantaggi economici, poiché non fa lievitare le spese, al contrario le riduce sensibilmente (le competenze dei notai, cui vanno aggiunti gli oneri per bolli, registrazione ecc., quando a carico dell’ente, superano, e di tanto, per ogni contratto le competenze spettanti al segretario, che finanziariamente, si badi bene, non gravano sul bilancio) e procura, agli enti, entrate, quale che sia la relativa consistenza, che viceversa non si avrebbero se la stipula avvenisse per rogito notarile. Tutto ciò senza mi- nimamente trascurare i vantaggi economici, che ne trae anche la controparte. 3.1 La ripartizione dei diritti. Al segretario rogante, va dunque corrisposto il 75% della quota spettante all’ente sui diritti riscossi sino però alla concorrenza del terzo del suo trattamento economico annuo. Nessuna disposizione, legislativa o contrattuale, individua il momento in cui è consentito procedere alla corresponsione di quel compenso e meno che mai vieta che vi si attenda persino immediatamente dopo l’effettuazione della prestazione di pubblico accertamento, non rilevando, in proposito, né il tempo impiegato dal segretario per il relativo svolgimento né, addirittura, la durata del suo rapporto organico con l’ente. In precedenza, la giunta, in conformità all’art. 41, co. 2, della l. 8.6.1962 n. 60427, attendeva alla liquidazione dei diritti di segreteria e ne disponeva il conguaglio a fine anno, posto che la quota massima, spettante annualmente ai segretari comunali e provinciali, veniva commisurata alla metà dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dagli interessati. La norma, sebbene mai abrogata, non è più produttiva di effetti, poiché, nel sistema nel quale era collocata, regolava la compartecipazione del segretario al gettito di tutti i diritti di segreteria, compresi quelli per le certificazioni amministrative di cui ai nn. da 6 a 8 della tabella D). Se ne potrebbe allora sostenere l’abrogazione tacita o per incompatibilità, giacché non v’è chi non veda il grado di contraddizione logica e formale, che ne deriverebbe ove la si applicasse contestualmente alla norma di cui all’art. 41, co. 4, della l. n. 312/1980. Ovvero l’abrogazione per desuetudine – qualora questa non confliggesse con l’art. 8 d.p., c.c. - , in considerazione del fatto che non trova applicazione da quando28 cessò 27 “Alla liquidazione dei diritti di segreteria provvede la Giunta alla fine di ciascun mese salvo il conguaglio annuale ai sensi dell’ultimo comma dell’art. precedente”. 28 Art. 30 della l. 15.11.1973 n. 734 “Con effetto dal 1.1.1973 gli artt. 26 e 27 del d.P.R. 23.6.1972, n. 749, sono abrogati e la tabella E, allegata al citato decreto, è soppressa”. 26 L. Principato, “La responsabilità (civile, penale e contabile) del segretario”, in “Le funzioni vecchie e nuove del segretario comunale e provinciale”, a cura del CESOPA, Perugia, Maggioli, Rimini, 1983, pag. 217. Gazzetta Amministrativa -22- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali di avere efficacia la disposizione concernente la ripartizione dei diritti di segreteria (art. 27 d.P.R. n. 749/1972 cit.). E’ tuttavia da escludere un suo recupero con ricorso all’analogia, dal momento che l’analogia, in generale, non può abbracciare norme giuridiche non coeve né tantomeno esistenti nello stesso sistema legislativo e soprattutto perché non vi sono lacune o spazi vuoti nell’ordinamento giuridico da colmare29. Tanto più che, nella l. n. 312/1980, per quanto attiene al caso specifico non si rinvengono carenze tali da pregiudicarne, in qualche misura, una applicazione piena e puntuale. Il dato “75%”, come elemento operativo, ha una doppia valenza giacché costituisce limite oggettivo ed insuperabile tanto per le spettanze del segretario rogante quanto per il correlato onere da iscrivere nel bilancio dell’ente. Infatti, per la determinazione del complessivo importo da allocare nel documento contabile per fronteggiare le esigenze del servizio, deve, ineludibilmente, farsi riferimento a quel dato, poiché la relativa spesa non può che essere prevista in misura pari al 75% del 90% delle risorse iscritte nella parte “entrata” del bilancio a titolo di “diritti di segreteria e/o di rogito”. All’interno di quello stanziamento, tutte le volte che si verifichino le prescritte condizioni (svolgimento delle pre- stazioni e riscossione dei relativi diritti), l’ente non può sottrarsi all’obbligo di riconoscere al (meglio dire, ad ogni) segretario, che abbia attribuito pubblica fede ai suoi contratti, il dovuto compenso. Il quale compenso, quando, in relazione al gettito dei diritti, l’applicazione della “prima misura” (75% del 90%) dia luogo ad eccedenti quote di compartecipazione, incontra l’altro limite – questa volta soggettivo - , costituito dal terzo dello stipendio in godimento dell’ufficiale rogante avente diritto. 3.2 I diritti quale entrata a specifica destinazione – impiego. I diritti di rogito sono, a tutti gli effetti, entrate a specifica destinazione30 e, stante la loro indiscussa natura tributaria, delle vere e proprie tasse di scopo; conseguentemente, pur costituendo, come la generalità delle tasse, il “prezzo” per la fruizione di un servizio o di un’attività di assistenza svolti dall’ente, il loro gettito non può essere utilizzato alla stregua di tutte le altre risorse disponibili per il cosiddetto funzionamento del sistema, giacché, per legge, deve essere destinato al finanziamento di specifiche attività. Le entrate di questo tipo sono utilizzate esclusivamente per far fronte alle spese, alle quali sono vincolate per legge o per atto amministrativo e che possono essere correnti o di investimento. Entrate e spese sono tra loro rigorosamente correlate, per cui le risorse, solo se acquisite al bilancio o accertate, possono essere utilizzate per la finalità prevista dal vincolo. Normalmente, le economie, che si registrano nella relativa gestione, concorrono a formare l’avanzo vincolato e come destinazione non possono che avere quella originaria. Non così, tuttavia, avviene per i diritti di rogito, le cui eccedenze (non si può, a stretto rigore, parlare, nel caso di specie, di economie di spesa) entrano nella piena disponibilità dell’ente, che può liberamente utilizzarle per incrementare gli stanziamenti di altre spese correnti. L’allocazione delle poste in bilancio avviene a fasi invertite, nel senso che la spesa 29 TAR Lazio, Sez. I ter, 10.2.1990, n. 175. Per la Sezione “può sorgere il dubbio se la disposizione sulla liquidazione mensile dei compensi, di cui all’art. 41 secondo comma della legge n. 604/1962, non riprodotta nella legge n. 312/1980, possa per avventura ricevere applicazione attuale mediante un ragionamento per analogia. Anche su questo punto la risposta del Collegio è negativa, sia perché alla stregua dell’art. 12 cpv disp. prel. cod. civ. è da escludere che nel nostro ordinamento l’analogia possa abbracciare norme succedutesi nel tempo, l’elemento mancante della norma da integrare per analogia potendosi desumere solo da altre norme coesistenti o dai principi generali; sia perché manca nella specie l’elemento fondamentale che giustifica il ricorso all’analogia, in quanto i casi regolati dalle leggi n. 604/1962 e n. 312/1980 non sono simili. La compartecipazione riguarda infatti prevalentemente diritti di segreteria per certificazioni amministrative nella l. n. 604, mentre concerne esclusivamente diritti di rogito nella legge n. 312, onde si evidenziano considerevoli diversità nell’uno e nell’altro caso quanto alla materia regolata e agli intenti perseguiti dalla legge”. Gazzetta Amministrativa 30 M. Delfino, Manuale del Ragioniere comunale, Gruppo Editoriale Esselibri – Simone, Napoli, 2009, pag. 78. -23- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali attesa per la quota riservata al Ministero dell’Interno e quella per il compenso al segretario rogante vengono calcolate in relazione all’entità del gettito presunto. Contrariamente a quel che succede per tutte le altre voci di bilancio. L’impostazione del documento contabile, difatti, viene, normalmente, avviata con la determinazione delle spese nel loro complesso, dopo valutazione attenta e responsabile delle obiettive esigenze dei vari servizi e con l’elaborazione progettuale dei singoli interventi. A questa fase segue quella del reperimento delle occorrenti risorse, con le azioni da promuovere per la loro effettiva acquisizione. Tutte le risorse, indipendentemente dalla loro natura, costituiscono un fondo unico destinato a fronteggiare, nella loro totalità, le spese pubbliche. In poche parole, l’insieme delle entrate costituisce un’entità globale ed inscindibile, il cui carattere unitario esclude il collegamento di singoli cespiti di entrata con specifiche voci di spesa31, in puntuale applicazione del principio di unità del bilancio. Per questa caratteristica, che è fondamentale per la certezza e per la veridicità dei dati nonché per la credibilità stessa del bilancio, tutte le entrate, complessivamente considerate, finanziano, senza distinguerne alcuna, il totale delle spese, fatte salve le eccezioni espressamente previste32. E le eccezioni sono appunto costituite dalle entrate a specifica destinazione, sia di parte corrente o ordinaria, come, tanto per citarne solo alcune, gli stessi diritti di segreteria e di rogito o quelle assegnate per l’esercizio di funzioni conferite, sia di parte straordinaria, come, tra le altre, quelle derivanti dall’assunzione di mutui o da contributi di altri enti per l’esecuzione di opere pubbliche. Questo tipo di entrate, oltre a derogare al principio di equilibrio economico a causa degli oneri di urbanizzazione, incide anche sul principio dell’unità del bilancio poiché quelle risorse finanziarie, piuttosto che contribuire al generale ed unitario finanziamento delle spese, conservano il vincolo originario e non possono essere distratte per altro titolo né destinate ad un fine diverso da quello per il quale sono state previste ed acquisite. E’ possibile, tuttavia, distoglierle dalle casse solo temporaneamente, nei termini e nei limiti disciplinati dall’art. 195 del TUEL, per sopperire a momentanee esigenze di cassa33. Al relativo accertamento è tenuto il responsabile del competente Servizio Finanziario, cui incombe pure la verifica dell’avvenuta riscossione. In particolare, quando appone il visto di regolarità contabile sulle determinazioni che ne dispongono l'impiego, deve, per attestare la copertura della relativa spesa, verificare e dare atto dello “stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata”34. Gli adempimenti al riguardo non presentano difficoltà di rilievo, sia che si verta sui diritti di segreteria che sui diritti di rogito. Del riparto e della compartecipazione del segretario rogante si è già detto. E’ opportuno ed utile soffermarsi, ora, su alcuni aspetti non marginali, allo scopo di meglio delinearne la soluzione. Il gettito dei diritti di rogito è frutto dell’attività svolta dal segretario rogante, che, per quanto esposto in precedenza, non può pretendersi sia sempre lo stesso per ogni ente e per un intero anno, posto che le dinamiche legate al rapporto di servizio ben possono dar luogo all’avvicendamento, in una medesima sede, di più ufficiali roganti (il titolare, gli eventuali successori, i sostituti). Il totale dei compensi a costoro corrisposto mai, in pratica, porterà al totale utilizzo della somma appostata in bilancio. Dovesse - ma questa è solo una ipotesi di scuola - accadere il contrario, all’integrazione dello stanziamento si attenderà, apportando, al bilancio di 33 C. Cossiga, Gestione del bilancio - Entrate in “L’Ordinamento degli enti locali”, a cura di F. Caringella, A. Giuncato, F. Romano, IPSOA, 2001, pagg. 795 e 796. 34 Art. 153 TUEL. “(…). Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità” (co. 5, parte seconda). 31 Corte dei Conti – Sez. controllo per la Regione Sardegna - Par. n. 2/2004 - del. n. 6/2004, 27.7.2004. 32 Art. 162 TUEL “Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge” (co. 2). Gazzetta Amministrativa -24- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali previsione, tanto in entrata che in uscita, le variazioni del caso, con l’utilizzazione percentuale della maggiore entrata fatta registrare dall’extragettito dei diritti. Dopo il 30 novembre, all’eventuale scostamento per sopraggiunte esigenze, chiaramente conseguenti ad una imprevista ed imprevedibile “grande attività rogatrice”, si potrà legittimamente far fronte, prelevando35 le occorrenti risorse dal fondo di riserva. La maggiore entrata correlata non potrà, ovviamente, essere utilizzata; concorrerà, tuttavia, a formare o a contenere, rispettivamente, l’avanzo ovvero il disavanzo di gestione e o di amministrazione. ferenza tra un predicato verbale al tempo presente e uno al tempo passato. Quell’espressione sta, dunque, ad indicare, non già lo stipendio percepito o goduto, bensì lo stipendio o, più precisamente, il trattamento economico su base annua, che, contrattualmente, compete al segretario e di cui egli ha il godimento, quando e nel momento in cui viene chiamato ad esercitare la funzione di ufficiale rogante, giacché solo in quella circostanza sorge per lui il titolo ad essere retribuito. Quel che accade dopo non ha alcuna importanza né incide sulla determinazione di quanto a lui spettante e che non può non prescindere dall’ammontare delle rate stipendiali effettivamente riscosse fino a quel determinato momento. Le locuzioni sopra indicate sono, quanto ai riferimenti temporali, di segno diametralmente opposto e non possono avere identico significato. La prima (stipendio percepito o goduto) esprime un’azione compiuta o definita in relazione a situazioni o fatti pregressi ovvero, per restare in argomento, ad un diritto fruito, ad una retribuzione maturata, percepita e utilizzata. Resa dalla forma relativa implicita a quella esplicita si avrà la locuzione “lo stipendio, che è stato percepito”, per averne avuto il godimento. Al contrario, l’altra (stipendio in godimento) esprime, con ogni evidenza, un’azione in fase di svolgimento e perdurante, che si riferisce, oltre che ad un diritto ancora da fruire o al più in corso di fruizione, ad una condizione presente, attuale e continuativa, proiettata oltretutto ad un momento, che segue dinamicamente; per rimanere in argomento, la locuzione esprime la relazione con uno stipendio di cui il titolare dispone ed ha la facoltà, piena, di fruire incondizionatamente e, nella forma relativa esplicita, diventa “lo stipendio che è in godimento o di cui si ha il godimento”. In proposito, soccorre la posizione di estrema chiarezza, assunta dall’ARAN36, se- 3.3 Lo stipendio in godimento. Giova, a questo punto, ricercare il significato ed il contenuto che, secondo le intenzioni del legislatore, hanno da darsi all’espressione “stipendio in godimento”, in contrapposizione a quella “stipendio goduto o percepito”. Come già accennato, in precedenza i diritti, compresi quelli per le certificazioni, venivano attribuiti in misura pari alla metà dello stipendio e degli assegni per carichi di famiglia percepiti dai segretari (art. 40, quarto comma, della l. n. 604/1962 cit.) e, da un certo periodo in poi, in misura pari ad un terzo delle stesse voci retributive percepite dai soli segretari non dirigenti (art. 27, co. 2, d.P.R. n. 749/1972 cit.). La relativa disciplina, abrogata, come già detto, dall’art. 30, primo comma, della l. n. 734/1973, non può essere fatta rivivere, mancando, in quella vigente, qualsiasi riferimento, implicito o indiretto che sia. Né può essere fatta rivivere con interpretazioni apoditticamente forzate e nient’affatto convincenti, tanto più che è impossibile dimostrare che, al legislatore, non fosse nota la dif35 Si potrebbe dire, forse non tanto impropriamente, anche “stornando”. In realtà, le accezioni “storno”, “prelievo” e “prelevamento” hanno tutte lo stesso significato e la stessa funzione, che è quella di trasferire o spostare fondi all’interno del bilancio di previsione. La prima accezione non sembra trovare cittadinanza nell’ordinamento vigente. Nel precedente, “gli storni di fondi” potevano essere disposti “da un articolo all’altro della stessa categoria, o da una categoria all’altra del bilancio”, purché, tra l’altro, “la somma da prelevarsi sia realmente disponibile (…)” (art. 318 TULCP n, 383/1934). Gazzetta Amministrativa 36 SEG23 05/12/2011 – Come si calcolano i diritti di segreteria dei segretari, secondo la disciplina del CCNL? Per il calcolo dei diritti di segreteria, l’art. 37, co. 3, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001 indica, come base di calcolo, le voci retributive elencate nel co. 1 del medesimo art. 37, con esclusione della lett. f) e cioè della retribuzione di ri-25- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali condo cui la quota spettante al segretario rogante va rapportata al ”l’importo effettivo in godimento”, cioè al totale complessivo delle somme annue dovute per le singole voci retributive di cui all’art. 37, co. 1, del Ccnl 2001, con l’aggiunta, si può ben dire, di quella per la tredicesima mensilità e con l’ovvia esclusione di quelle per la retribuzione di risultato e per gli stessi diritti di segreteria. Questo, e soltanto questo, è dunque lo stipendio o il trattamento economico, oggetto della presente ricerca; che è poi quello che definito, con provvedimento avente natura meramente ricognitiva, in sede di ricostruzione giuridica ed economica della carriera, in attuazione di contratto di lavoro - viene riportato, insieme a quello di tutti gli altri dipendenti, nell’apposito “tabulato riepilogativo delle spese per il personale”, allegato al bilancio di previsione dell’ente. E che, concettualmente, non sembra abbia un significato molto diverso da quello dell’espressione “misura massima teorica”. Della sua intera effettiva consistenza all’istante in cui il segretario è chiamato a svolgere la funzione di pubblico accertamento si deve tener conto per determinare il terzo da corrispondere. Non avrebbe senso, allora, sostenere, per ipotesi, che, in caso di cessazione dal servizio (per collocamento a riposo, come per dimissioni o per trasferimento, ecc.) successivamente all’espletamento dei compiti inerenti a quella funzione, lo stipendio annuale in godimento del segretario non esiste più. E’ naturale che sia così e si ha, pertanto, qualche difficoltà a comprendere perché mai dovrebbe continuare a sussistere quella condizione anche dopo la maturazione del diritto al compenso ed oltre, nel tempo. Per questo motivo, non sarebbe proprio il massimo e sarebbe persino inconcepibile se, in particolare per il segretario collocato a ri- poso, si sostenesse che, più che di stipendio annuo in godimento, si dovrebbe semmai parlare di pensione annua in godimento; costui, difatti, il diritto pieno a quel compenso lo ha acquisito, si ripete, in servizio, nel corso del quale ha esercitato quella funzione, e solo a quella determinata circostanza va riferita l’entità del dato, che, come è evidente, costituisce la grandezza complessiva in rapporto alla quale calcolare la più contenuta remunerazione delle prestazioni rese. La quale remunerazione va, quindi, corrisposta al segretario rogante in qualsiasi momento e per intero, a prescindere dalla durata del suo rapporto con l’ente. Quando, però, il 75% è eccedente, se ne deve ridurre l’importo alla seconda misura, giacché questa costituisce un limite soggettivo e personale, finalizzato a contenere un eccessivo arricchimento del segretario e non già a tutelare l’amministrazione, che, in fin dei conti, non finanzia in proprio e direttamente la relativa spesa. Peraltro quello della tutela è un intento che non traspare dal tenore letterale della norma, per cui “l’unico limite, che si rinviene nella normativa in materia e che deve essere rispettato, è quello che dispone che nell’anno non possono essere liquidate compartecipazioni in misura superiore al terzo dello stipendio in godimento, essendo indifferente il periodo dell’attività rogante”37. Oltretutto perché “il limite di ordine temporale rappresentato dal numero dei giorni di effettivo servizio svolto nell’anno (…) è assente dalla dizione letterale dell’articolo in questione e troppo difficile sarebbe argomentare a contrario per poterlo sostenere”38. L’ammontare del compenso di che trattasi non è quindi rapportabile né all’entità della retribuzione percepita né all’effettiva durata del servizio svolto dall’ufficiale rogante in ragione del rapporto che lo lega all’ente. Se così non fosse, il segretario, incaricato dello scavalco per ricevere, ad esempio, uno o sultato e, naturalmente, della lett. g) che rappresenta il risultato del calcolo. Naturalmente le citate voci retributive devono essere prese in considerazione per l’importo effettivo in godimento da parte del lavoratore interessato; non può, pertanto, essere condivisa l’ipotesi di una “misura massima teorica” che certamente è estranea alla formulazione letterale del testo contrattuale e ad ogni logica di ragionevolezza. Gazzetta Amministrativa 37 CdS., Sez. I, 22.2.1989, parere 24/07/1988, avente ad oggetto “Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal sig. G.F. avverso ordinanza del Co.Re.Co. di Torino” 38 Relazione, al Ministro dell’Interno, della Direzione Generale dell’Amministrazione Civile dello stesso Ministero n. 17200.6290 del 18.8.1988. -26- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali più contratti, esplicherebbe i delicati compiti, con la conseguente assunzione delle relative responsabilità, a titolo pressoché gratuito. Estrinsecandosi, difatti, la sua attività in non molte ore o, al più, in qualche giorno di effettiva applicazione, la misura del compenso, ragguagliata al terzo dello stipendio o trattamento economico goduto, sarebbe più che risibile se non addirittura offensiva. Non occorre certo scomodare la Carta costituzionale per accorgersi che una soluzione di tal fatta è chiaramente illogica e giuridicamente insostenibile. Trattasi, come è evidente, di approdi coerenti e sufficientemente motivati, la cui forza persuasiva non può essere scalfita da pareri e risoluzioni in sé non condivisibili per la semplice ragione che, volendo interpretare diversamente la norma, si basano su argomentazioni giuridiche non propriamente corrette né pertinenti alla vera natura della questione e soprattutto non in linea con il quadro ordinamentale in vigore; e che, per sminuirne la portata, arrivano persino a sostenere che quella giurisprudenza è stata oscillante e soggetta ad alterne vicende e che, oltretutto, quella favorevole “appare piuttosto datata”. Ma, se pure questo fosse vero, una giurisprudenza di questo genere, vale a dire datata, non potrebbe – soprattutto quando non sconfessata, confutata o superata, con argomentazioni nuove e stringenti, da altra del medesimo rango - stare a significare che le sue risoluzioni trovano unanime condivisione nel mondo degli operatori del diritto? In ogni caso, con quelle argomentazioni si ha l’impressione che si voglia persino ignorare che le pronunce giurisprudenziali, fatte oggetto di ingiustificata critica, risalgono quasi tutte a tempi successivi alle poche di segno opposto40 e che queste ultime non sono riuscite a “far testo” né a suscitare il benché minimo consenso. Per questa giurisprudenza, decisamente minoritaria, la norma in commento fa riferimento allo stipendio percepito dal segretario per il servizio reso nel periodo in cui è chiamato a svolgere le funzioni di pubblico accertamento e, di conseguenza, il terzo va su quello calcolato. Ne discende che la quota dei diritti spettante, dovendo essere rapportata ai giorni di effettivo servizio, non potrà mai superare un terzo di tanti trecentosessantacinquesimi dello stipendio del segretario rogante per ogni giorno di servizio prestato e retribuito nell’anno solare. Poiché, se si prendesse in 3.3.1 La posizione di dottrina e giurisprudenza. L’interpretazione sopra delineata è, peraltro, confortata dai convincenti orientamenti della prevalente giurisprudenza, che, salvo pochissimi e davvero risalenti tentennamenti, si è attestata, consolidandosi, su posizioni chiare e ben argomentate. Secondo gli indirizzi, che ne emergono, per stipendio in godimento non può che intendersi, dal punto di vista letterale, la retribuzione tabellare annua teorica e non già quella effettivamente percepita dal segretario rogante per il periodo di servizio prestato, poiché, nella norma, è assente l’elemento della temporalizzazione del compenso, che costituiva, viceversa, caratteristica dell’art. 41 della legge n. 604/1962. E’, di conseguenza, errato collegare il carattere della continuità della retribuzione alla durata del rapporto di servizio. Pertanto, dal punto di vista logico-sistematico, i diritti spettanti al segretario rogante vanno calcolati sul 75% della quota dell’ente, fino però alla concorrenza di un terzo del suo stipendio annuo in godimento, a prescindere dal periodo di riferimento e dalla durata del predetto rapporto. Essi, i diritti, remunerano, difatti, l’attività delicata e particolare, che espone il segretario a responsabilità di carattere speciale, posto che, come si è già visto, la funzione rogatoria non può farsi rientrare nell’ambito di quelle particolari attribuzioni, che caratterizzano il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione39. personale, IPSOA Editore, Milano, n. 7/2012, pagg. 256 e segg. 40 C. Carlino. – V. Continella, Diritti di segreteria/rogito. Perché non convincono le posizioni dell’ARAN e della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (parere n. 15/2008), in www.segretarientilocali.it, Archivio News, 19.5.2011. 39 S. Marchegiani. – N. Mancini, Diritti di rogito per i vicesegretari: la Corte dei Conti ripristina la consolidata giurisprudenza amministrativa, Azienditalia – Il Gazzetta Amministrativa -27- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali considerazione lo stipendio annuo lordo in godimento, il relativo terzo provocherebbe una gravosa situazione finanziario-contabile, che lieviterebbe vieppiù nel caso di più segretari, che prestassero servizio, in un anno, nella medesima sede41. Ma se, tanto per fare degli esempi un tantino banali e forse pure provocatori, il segretario roga, entro la prima quindicina del mese di gennaio, tanti contratti con gettito rilevante dei diritti e non roga più fino alla fine dell’anno, la quota a lui spettante va ragguagliata allo stipendio per il periodo dal primo gennaio al giorno dei rogiti o a quello percepito per l’intero mese di gennaio? Se, viceversa, egli riceve quello stesso numero di contratti nel solo mese di dicembre, come vanno calcolate le sue competenze per la partecipazione al rilevante gettito dei diritti di rogito? I casi ipotizzati riguardano uno stesso segretario, che, in servizio per un intero anno in uno stesso ente, riceva, in uno di quei periodi, gli stessi contratti con riscossione degli stessi diritti. Secondo le conclusioni sopra illustrate, il “povero cireneo”, nel primo caso, porterà solo la croce, mentre, nel secondo, la croce gli sembrerà meno pesante. Le sue responsabilità tuttavia non cambiano; pure queste sono sempre le stesse, in entrambi i casi. E non è tutto: quali disposizioni autorizzerebbero, nel primo caso, l’ente a trattenere per sé quasi interamente la quota (90%) dei diritti riscossi? Si è, anche, affermato che per stipendio in godimento non può intendersi lo stipendio tabellare annuo, poiché una interpretazione di questo tipo contrasta con argomenti di natura letterale, che non portano a ritenere che si riferisca alla retribuzione su base annua. L’entità dei diritti da corrispondere al segretario rogante, che è la spesa, cui l’ente deve far fronte, non può variare a seconda del numero degli ufficiali roganti42. Ciò a conferma del fatto che lo stipendio in godimento è quello percepito dall’ufficiale rogante fino al momento in cui viene chiamato a prestare la sua opera43. Ed, ancora, che il terzo dello stipendio, costituendo il limite massimo della spesa a carico del bilancio dell’ente, deve essere calcolato esclusivamente sullo stipendio attribuito al segretario e ripartito tra lo stesso ed i suoi sostituti. Viceversa, nel caso a tutti gli ufficiali roganti, in contrasto con l’intento del legislatore, venisse attribuito il compenso massimo, si avrebbe oltretutto l’indebita riduzione della quota spettante all’ente44. 42 CdS., Sez. IV, 9.11.1989, n. 773. “Sotto questo aspetto, l’entità dell’onere finanziario dell’Ente locale nella corresponsione al segretario rogante dei diritti “de quibus” non può derivare dall’evento accidentale della permanenza di uno stesso dipendente nella sede per un periodo inferiore all’anno solare, piuttosto che per l’intero anno.Né il principio indicato nell’art. 36 primo comma Cost.- secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro - appare in contrasto con l’interpretazione qui accolta. Al contrario, proprio dall’opposta tesi deriverebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra le ipotesi di segretari roganti che permangono nella sede per un anno solare o più e di quelli che invece vi trascorrano meno di un anno di servizio”. 43 CdS., Sez. IV, 8.5.1995, n. 325. “(…) l’accezione “stipendio in godimento” non può intendersi come retribuzione tabellare annuale, ma soltanto come retribuzione effettivamente percepita in relazione all’attività di servizio in concreto espletato”. 44 TAR Puglia – Le, Sez. II, 28.1.1992, n. 83. La Sezione ritiene “che il terzo dello stipendio non superabile riguardi l’intero ufficio rogante del comune indipendentemente dal funzionario che stipuli l’atto e che, solo successivamente, determinando sempre il terzo in base allo stipendio attribuito al segretario (e non a quello di eventuali dipendenti del comune roganti in suo luogo), venga ripartito tra tutti i dipendenti che hanno partecipato alla stesura degli atti in ragione del periodo cui vi sono stati addetti”. In caso contrario “(…) è evidente che verrebbe frustrato l’intento del legislatore ed indebitamente alterata la quota parte dei comuni cui potrebbe essere surrettiziamente sottratta una parte dei propri proventi attraverso la continua sostituzione del1‘ufficiale rogante”. 41 TAR Emilia-Romagna – Sez. Bo, 9.5.1986, n. 249. Per la Sezione, se si prendesse “ (…) come base di calcolo per il terzo spettante, lo stipendio annuo lordo in godimento, si verrebbe a creare, nella fattispecie, una situazione finanziario-contabile nella quale il Comune dovrebbe corrispondere ai funzionari succedutisi a capo della sua segreteria sempre la quota massima (pari a 1/3 dello stipendio a.l.), per l’attività rogante, risultando la quota secondo il calcolo del 75% esorbitante, in entrambi i casi, da tale limite. E ciò appare illogico, ove si consideri che in tal modo con la stessa cifra verrebbero compensate attività di diversa entità e durata”. Gazzetta Amministrativa -28- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali Le decisioni si basano sulla convinzione che il compenso spettante al segretario è sostanzialmente spesa finanziata dall’ente con proprie risorse. Cosa non vera, poiché, come si sa, per la stipula dei contratti per rogito del segretario (e dei sostituti, ovviamente) sono dovuti, dalla controparte, i diritti, il cui gettito è da ripartirsi in conformità alla legge. Parimenti non vera è pure la considerazione, secondo cui si risolverebbe in danno della quota dei diritti di competenza dell’ente l’attribuzione del compenso pieno (un terzo dello stipendio o trattamento economico annuo in godimento) al segretario ed agli altri ufficiali roganti. A tutti costoro, quale che sia il numero, va invece attribuito, sui diritti riscossi per gli atti ed i contratti da ciascuno ricevuti, il 75% della quota spettante all’ente fino al limite più sopra detto; questa quota non viene mai intaccata, nemmeno surrettiziamente, come non viene intaccata quella riservata al Ministero dell’Interno45. posita dichiarazione o prodotto attestazione dell’amministrazione precedente riguardo alla sua posizione, onde consentire agli uffici di operare correttamente. Nel caso di trasferimento o di cessazione dal servizio del segretario, che, essendosi verificate le condizioni ottimali previste, abbia percepito per intero il “terzo” come sopra calcolato, l’amministrazione è tenuta a riconoscere analogo trattamento al nuovo segretario ed agli eventuali successori, poiché non le è dato, una volta accantonata la quota ministeriale, di incamerare per intero i diritti riscossi per gli atti da costoro rogati. I quali non è detto poi che, in altra sede, potrebbero conseguire quel che, in quella attuale, si vorrebbe non venga loro corrisposto. E’ bene, comunque, non dimenticare che l’ente incamera, per ogni segretario rogante, la quota dei diritti spettante per legge (25% del 90%) e può inoltre acquisire al bilancio la quota eccedente il “terzo” corrisposto ad ogni avente diritto nonché per intero anche quello non corrisposto a chi tutto quell’importo l’abbia conseguito in una precedente sede di servizio. Solo così operando, verrebbe assicurato il pieno e puntuale rispetto dei più elementari principi di pari dignità sociale e di uguaglianza sostanziale davanti alla legge (art. 3 cost.), del criterio dell’adeguata e ragionevole remunerazione della “quantità e qualità” della prestazione professionale svolta (art. 36 cost.) nonché di quello del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 cost.); buon andamento, che è assicurato non già disconoscendo diritti retributivi legittimamente acquisiti bensì riconoscendo, con essi, i vantaggi, che si traggono dall’impegno e dall’attività del lavoratore motivato in giusta misura in quanto equamente gratificato. In questo quadro, si inserisce, molto opportunamente, il parere, da leggersi come messaggio chiarificatore e definitivo, con cui la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie46 - chiamata a stabilire se, nell’ambito 3.4 Le spettanze dell’ufficiale rogante. Il terzo dello stipendio annuo in godimento, si è visto, costituisce il limite soggettivo, che il segretario rogante, nel corso dell’anno, non può mai superare, sia che presti servizio in una o più sedi sia che ne cessi, per una qualsiasi causa. Nella prima ipotesi, una volta raggiunto il massimo consentito continuerà a rogare senza aver diritto ad alcun compenso, anche in caso di trasferimento in altra sede. Ove, però, in quella di provenienza, non avesse percepito alcunché o non avesse raggiunto quel limite, avrà titolo a compartecipare al gettito dei diritti riscossi per i rogiti effettuati fino alla concorrenza di quel tetto, dopo aver reso ap45 CdS., Sez. V, 13.9.2005, n. 4703. “Emerge chiaramente dalla norma che la partecipazione riconosciuta al segretario ufficiale rogante ai diritti di segreteria costituisce una quota della somma spettante al comune o alla provincia, cioè del 70 per cento del provento, e che, pertanto, non viene minimamente toccato, quale sia la quota di partecipazione spettante al segretario comunale, il 30 per cento dell’intero riscosso che l’art. 41 in discorso riserva al Ministero dell’Interno (per la devoluzione al fondo speciale istituito presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 42 della l. 8.6.1962, n. 604)”. Gazzetta Amministrativa 46 Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie - Del. 9.11.2009, n. 16, con all’oggetto: “Spese per il personale – incentivi per la progettazione interna, diritti di rogito dei segretari comunali e incentivi per il recupero dell’ICI”. “Omissis 3. Quanto ai diritti di rogito ed -29- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali dell’ampia dizione “spesa per il personale”, siano da ricomprendersi gli incentivi per la progettazione interna, i diritti di segreteria dei segretari comunali (e provinciali) nonché gli incentivi per il recupero dell’ICI – ha affermato, con consapevolezza e assoluta convinzione, che i diritti di rogito, al pari degli altri incentivi, non vanno ricompresi nelle spese di personale. La quota attribuita al segretario è, peraltro, finanziata esclusivamente dai diritti versati dai terzi interessati per l’attività istituzionale svolta a loro favore e, pertanto, non comporta alcun aggravio di spesa per il bilancio dell’ente. Sorprende, pertanto, che, pur in presenza di un siffatto parere, si continui a sostenere che il “terzo” spettante al segretario rogante deve essere calcolato con riferimento alla retribuzione da costui percepita al momento in cui viene chiamato a ricevere gli atti dell’ente e non a quella teorica annua in godimento; e ciò per due diversi ordini di considerazioni: il primo quello di non privare l’ente di entrate proprie per erogare diritti di rogito oltre i limiti previsti a più segretari, che si succedono nell’attività specifica; l’altro quello di non creare un’evidente disparità di trattamento fra segretari che svolgono la propria attività per un intero anno in uno stesso ente e quelli che, invece, la prestano in più enti, con il conseguente accumulo di diritti, rapportati al previsto limite di un terzo ma riferiti a più stipendi annui in godimento in ciascuno di quegli enti47. Non è il caso di ripetere, qui, quanto già detto sull’argomento, proprio per non appesantire inutilmente la ricerca. Ma insistere su questioni come queste, in contrasto con gli approdi, non confutati, della prevalente e più recente giurisprudenza, per la preoccupazione, comunque infondata, di prevenire supposti “ingiustificati vantaggi economici”, potrebbe indurre a ritenere che, senza giustificazione alcuna, non si voglia tener conto del fatto che il “terzo” è limite con natura soggettiva ed attiene alla persona del segretario rogante, e che, oltretutto, si ignori che il segretario è totalmente estraneo al procedimento per il riparto dei diritti di rogito, nel quale sono coinvolti, a vario titolo, altri soggetti, cui l’ordinamento assegna compiti, funzioni e ben precise responsabilità. Nel caso però la struttura dell’ente non consenta altre soluzioni, occorre verificare se ed in quale modo il segretario, cui sia stata affidata la relativa responsabilità gestionale, possa attendere, lecitamente, al riparto dei diritti ed autoliquidarsi la quota di spettanza. L’art. 323 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, che omettano di astenersi dall’adottare un provvedimento del proprio ufficio in caso di conflitto di interesse in presenza di un interesse proprio, con la volontà orientata a procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale. Evidente ratio dell’incriminazione risulta essere l’esigenza primaria di tutelare penalmente il buon andamento e l’imparzialità della pubblica Amministrazione. Questo principio, tuttavia, trova una discriminante nell’art. 51 c.p., per il quale l’esercizio di un diritto esclude la punibilità o l’antisocialità di un fatto. Il diritto, il cui esercizio per precetto rileva agli incentivi per il recupero dell’ICI, pure si deve ritenere non debbano essere compresi nelle spese di personale di cui ai commi 557 e 561 sopra richiamati, anche se per ragioni diverse. Si tratta, infatti, di compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell’attività svolta dai dipendenti e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa. Per i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali, ciò è di palmare evidenza, in quanto detti diritti sono pagati dai terzi interessati dall’attività in questione. Omissis”. 47 Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - Delibera 429/2010/PAR, 15.4.2010. “Il limite di un terzo dello “stipendio in godimento” deve essere riferito alla retribuzione annua, detto importo va, però, rapportato al periodo di effettivo servizio prestato, infatti, questa Corte, pur tenendo conto della giurisprudenza della G.A. in merito, nonché delle problematiche di giurisdizione in materia di rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali, poste Gazzetta Amministrativa dalla sentenza della Cassazione n. 1241/2003 – SS.UU. civili, reputa fondamentali due esigenze: di non privare l’Amministrazione comunale di proprie entrate, erogando diritti di rogito oltre i limiti previsti a più Segretari comunali che si succedono nell’attività specifica e di non creare un’evidente disparità di trattamento fra Segretari comunali che svolgono la propria attività per un intero anno presso lo stesso Ente e coloro, invece, che la esercitano in più Comuni con il conseguente accumulo di diritti di segreteria, rapportati al previsto limite di 1/3, ma riferiti ai più stipendi teoricamente spettanti presso ciascun Comune”. -30- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali quale causa di non punibilità, ha da essere un diritto soggettivo vero e proprio, protetto in modo diretto da una norma di legge, da una sentenza ovvero da un provvedimento amministrativo, nei quali trova il suo fondamento. E deve essere tale da comportare, e giustificare, il sacrificio di tutti gli altri interessi concorrenti o in contrasto con esso. E’ però indispensabile che l’attività posta in essere costituisca l’unica e corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti a quel diritto, giacché, in caso contrario, si superano i limiti dell’esercizio lecito e si configurano ipotesi di abuso del diritto stesso, che ricadono al di fuori della sfera di operatività dell’art. 51 c.p. (Cassazione penale,Sez. III, n. 205511/1996). Oltre a ciò, perché sussista, a tutti gli effetti, l’esimente prevista e disciplinata dal detto art. 51 c.p., è necessario che l’ordinamento, nel momento in cui attribuisce un determinato diritto, ne consenta l’esercizio con la medesima attività che per altri costituisce reato (Cassazione penale – Sezione V, n. 183403/1990). La conclusione, ovvia e logica, è che, a parte ogni altra considerazione, non si può continuare ad immaginare ed anche a ritenere che atti di natura consultiva, provenienti da fonti autorevoli, possano incidere sui diritti fondamentali dei lavoratori, che sono tali perché trovano attuazione in forza e nel rispetto di disposizioni di leggi o contrattuali e non procurano, per questo, nocumento alcuno alle finanze degli enti. Se così non fosse non si parlerebbe di diritti fondamentali ma ben altra cosa. ramente rari, che, tuttavia, non hanno minimamente influito sull’assetto che è venuto formandosi nel corso di oltre cinque lustri, fino a quando cioè non si è posto il problema di quale portata riconoscere all’art. 11 del Ccnl 9.5.2006, concernente il personale del Comparto “Regioni - autonomie locali”49. Per questa disposizione, i diritti, nei casi di assenza o di impedimento del segretario nonché, evidentemente, di reggenza della sede vacante, spettano al vicesegretario, per le funzioni di pubblica fede svolte. Il compenso non può, però, eccedere il terzo del suo stipendio rapportato al periodo di effettiva sostituzione e non al suo stipendio teorico annuale. La relativa spesa, sommata a quella per il compenso spettante al segretario rogante, non può, tuttavia, superare un terzo dello stipendio in godimento di quest’ultimo, che costituisce, altresì, “il massimo teorico onere finanziario per l’ente medesimo” senza tener conto dell’effettivo numero dei “soggetti beneficiari” (segretario e sostituti), che si avvicendano nella sede. Si è in presenza, però, di disposizione, che è pressoché impossibile condividere perché limita, invadendo così ambiti riservati ad altra contrattazione, il diritto del segretario rogante di conseguire il massimo del compenso spettante, nel momento in cui quello viene a ma49 Art.11 Ccnl 9.5.2006: “Al personale incaricato delle funzioni di vicesegretario, secondo l’ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per i diritti di segreteria (di cui all’art. 21 del d.P.R. 4.12.1997, n.465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale e provinciale titolare della relativa funzione.” 2. “La percentuale di 1/3 dello stipendio in godimento del segretario, prevista dall’art. 41, co. 4, della l. 312 del 1980, costituisce l’importo massimo che può essere erogato dall’ente a titolo di diritto di rogito e quindi il massimo teorico onere finanziario per l’ente medesimo; tale limite è sempre unico a prescindere dal numero dei soggetti beneficiari.” 3. “La percentuale di un 1/3 dello stipendio, di cui all’art.41, co. 4, della l. 132 del 1980,deve essere individuata in relazione al periodo di effettiva sostituzione e non con riferimento allo stipendio teorico annuale del vicesegretario.” 4. “Il vicesegretario è unico ed è l’unico legittimato a sostituire il segretario nel rogito degli atti, laddove quest’ultimo sia assente o impedito.” 1. 3.5 Il Ccnl 9.5.2006. La norma in esame ha ricevuto un’applicazione costantemente in linea con l’indirizzo esegetico, che, all’indomani della sua entrata in vigore, ne diede il Ministero dell’Interno (circolare n. 35/80 – prot. n. 17.200.3.30 del 12/12/1980) e che, nel tempo, ha trovato, come altrove detto, adeguato suffragio nella giurisprudenza amministrativa prevalente48 e piena condivisione nella più affermata dottrina. Con l’eccezione di casi di dissonanza ve48 C. Carlino - V. Continella, op. cit. Gli autori ne fanno un elenco puntuale ed aggiornato. Gazzetta Amministrativa -31- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali turazione, e perché introduce regole per la determinazione delle somme da iscrivere in bilancio a titolo di compenso per la compartecipazione ai diritti di che trattasi, in evidente contrasto con legge, per la quale queste somme vanno calcolate in proporzione a quelle stanziata nella parte “entrata” del bilancio di previsione, essendo costituite da tasse a specifica destinazione. Secondo l’ARAN50, è l’art. 41, co. 4, della l. n. 312/1980 che, nel momento in cui dispone che al segretario rogante compete il 75% della quota dei diritti di rogito spettante a comuni e province fino però alla concorrenza di un terzo dello stipendio in godimento, individua, esclusivamente in quest’ultima misura, la spesa massima, che gli stessi enti possono riconoscere ed erogare a carico del proprio bilancio. Il relativo importo, unico ed inderogabile, 50 dei compensi per diritti di rogito spettanti al segretario non deriva e non può derivare in alcun modo dall'interpretazione del citato art. 11 del CCNL del 9.5.2006, ma si connette, necessariamente ed inevitabilmente, alle modalità di finanziamento dell'istituto stabilite dalla legge che prevedono, come detto, un unico "plafond" qualunque sia il numero dei beneficiari del compenso. Pertanto, è evidente che se il vicesegretario svolge attività di rogito percependo i relativi compensi nella misura prevista, l'importo complessivamente disponibile a tal fine si riduce e solo nell'ambito di questo sarà possibile erogare i diritti di rogito a favore del segretario. Ma potrebbe, ovviamente, verificarsi anche il caso opposto per cui il segretario comunale, in virtù dell'attività di rogito svolta, esaurisca tutto il "plafond" disponibile, con la conseguenza che non residuerebbe alcun margine economico per 1'erogazione di ulteriori compensi, al medesimo titolo, per 1'attività svolta dal vice segretario. Per completezza informativa, si evidenzia che la medesima disciplina trova applicazione anche nel caso in cui l'incarico di vice segretario sia conferito ad un dirigente, trattandosi di enti locali la cui dotazione organica prevede tale particolare categoria di personale. E' vero che la specifica disciplina contrattuale in materia della dirigenza (art. 25 del CCNL del 22.2.2006) è meno articolata e completa, rispetto a quella del personale non dirigente, ma ciò non influisce in alcun modo in quanto, come si è detto sopra, le modalità di finanziamento dei compensi per diritti di rogito trovano la loro regolamentazione direttamente ed esclusivamente nella legge. La circostanza che 1'erogazione dei diritti di rogito a favore dei dirigenti – vice segretari debba avvenire nel rispetto delle previsioni dell'art. 41, comma 4, della legge n° 312 del 1980 e nell'ambito del limite massimo del terzo dello stipendio in godimento del segretario comunale in servizio presso 1'ente è stata chiaramente precisata nella Relazione illustrativa del CCNL del 22.2.2006 predisposta per la certificazione dei costi da parte della Corte dei Conti, che è sempre stata utilizzata come canone fondamentale di interpretazione della disciplina contrattuale e come tale sempre adeguatamente pubblicizzata. Tale chiarimento, a suo tempo, proprio perché finalizzato ad evitare il reiterarsi delle prassi contra legem di cui si è fatto cenno, è stato espressamente e direttamente richiesto dal Ministero dell'Economia, come precisa condizione cui era subordinato il parere favorevole del Governo, come formalmente precisato in quest'ultimo”. ARAN, nota del 28 settembre 2006 diretta alle OO.SS. e p.c. ai Presidenti di ANCI, UPI e Ages. “ Omissis E' indubbio che ogni categoria di personale è destinataria di un proprio contratto collettivo nazionale di lavoro e che, quindi, le disposizioni dell'art. 11 del CCNL del 9.5.2006 si applicano specificamente e direttamente solo ai vice segretari. Il problema, invece, si pone relativamente ai profili generali delle modalità di finanziamento e dei limiti quantitativi all'erogazione di compensi a titolo di diritto di rogito al personale, che trovano regolamentazione non nella contrattazione collettiva ma direttamente ed esclusivamente nella legge. Infatti, la vigente normativa legale in materia (art. 41 comma 4 Legge n° 312 del 1980) dispone che una quota del provento spettante al Comune o alla Provincia, in virtù dell'esercizio dell'attività di rogito, sia attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento. Conseguentemente, l'importo massimo che ciascun ente locale può comunque erogare a titolo di diritto di rogito non può in ogni caso superare il limite massimo del terzo dello stipendio in godimento del segretario comunale in servizio presso lo stesso. Trattandosi del massimo onere finanziario che il legislatore ha inteso porre a carico degli enti locali in relazione alle attività di rogito, esso non solo è insuperabile ma è anche unico, qualunque sia il numero dei soggetti legittimati a svolgere attività di rogito nell'ente (segretario e vice segretario). In tal senso, si precisa, è forte la posizione assunta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze anche in presenza presso alcuni Enti locali di prassi contra legem, in forza delle quali il Segretario comunale titolare, una volta esaurito il proprio plafond massimo (1/3 dello stipendio in godimento), delegava la potestà stessa ad uno dei dirigenti, e poi successivamente, ad un altro dirigente ove anche il primo delegato avesse raggiunto il proprio limite. In sostanza il limite delle erogazioni a carico dell'ente locale, una volta raggiunto da uno dei dipendenti, riviveva in capo ai diversi delegati, sicché 1'Ente si trovava ad erogare nel corso dell'esercizio una somma doppia, e anche tripla, rispetto a quella prevista in astratto dalla legge. In tale ambito è intervenuta la disciplina dell'art. 11 del CCNL del 9.5.2006, che ha recepito, formalmente, le indicazioni interpretative della vigente normativa legale del Ministero dell'Economia, nel disciplinare i diritti di rogito spettanti al vice segretario. La eventuale limitazione Gazzetta Amministrativa -32- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali no fino a quando conserveranno efficacia i presidi costituzionali prima richiamati, anche per i vicesegretari non generali. La particolare disciplina introdotta dal Ccnl 9.5.2006, pertanto, non si applica ai vicesegretari generali51 e meno che mai ai segretari comunali e provinciali, non potendosi, ad essa, riconoscere forza e valore di principio di natura contabile, che ovviamente non ha e non può avere. La legge, e solo la legge, presidia, per la verità, l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e regola la formazione e la gestione dei relativi bilanci Al vicesegretario generale, che, in luogo del segretario, riceva i contratti dell’ente, va, dunque, riconosciuto il compenso pieno, poiché, anche in casi del genere, la spesa erogabile dall’ente è pari al 75% della quota dei diritti di sua spettanza, riscossi per l’attività di pubblica fede svolta; essa va però contenuta, ove eccedente, nel limite del terzo riferito al trattamento economico annuo in godimento non del segretario ma dello stesso vicesegretario. Ciò perché anche nei confronti dei vicesegretari generali trova applicazione “l’ordinamento vigente”, come espressamente previsto dal Ccnl 25.2.200652. A costoro deve essere quindi corrisposto il compenso per l’attività di ufficiale rogante svolta, svincolato dalla durata del periodo di reggenza o di supplenza della sede e dall’avvicendarsi nelle singole sedi dei segre- non può quindi essere superato, per nessuna ragione, anche nell’ipotesi in cui, in una medesima sede, dovessero avvicendarsi più ufficiali roganti. Di modo che, quando il vicesegretario, per aver svolto quegli specifici compiti, percepisce il compenso dovuto e il “plafond” disponibile si riduce, al segretario rogante ne potrà essere corrisposta soltanto la parte rimanente, quale che sia l’importo in effetti dovuto. Nel caso in cui a rogare sia per primo il segretario e, ricorrendone le condizioni, si esaurisca il fondo, nulla potrebbe essere liquidato al vicesegretario, che venisse chiamato a svolgere quella funzione. Questa “limitazione dei compensi per diritti di rogito” deriva, sempre a parere dell’ARAN, non dall’interpretazione del ricordato art. 11 Ccnl 2006 ma direttamente dalla citata norma, che individuerebbe ed imporrebbe particolari modalità di finanziamento e limiti quantitativi all’erogazione di quei compensi. V’è da chiedersi se sia concepibile l’esistenza di una norma, che neghi al lavoratore la remunerazione per lo svolgimento di una specifica attività aggiuntiva, che addirittura procura “ricchezza” al suo datore di lavoro. Quand’anche così fosse, sarebbe, essa, costituzionale? Ad oggi, a parte l’irruzione, nell’ordinamento, della testé citata norma pattizia, non risulta sia avvenuto altro né che modifica alcuna abbia riguardato il contesto normativo di riferimento al punto da giustificare, per ragioni indimostrate, una diversa interpretazione della detta norma nelle parti che attengono al significato dell’accezione “stipendio in godimento” e all’entità dei compensi erogabili; i quali compensi, deve essere ancora una volta sottolineato, sono per intero finanziati dal gettito dei diritti riscossi e pertanto vanno attribuiti, da un medesimo ente, nella misura massima consentita, ad ogni ufficiale rogante (segretario e sostituti) e non già ad uno solo di essi. Nessuna disposizione potrà, difatti, mai giustificare che, ad un lavoratore chiamato a prestare la propria opera, non venga corrisposta “la giusta mercede”. Ciò vale per i segretari come per i vicesegretari generali e, almeGazzetta Amministrativa 51 Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – Delibera n. 7P/2007 del 17/05/2007. Per la Sezione, “ (…) il CCNL dell’area non dirigenziale non è direttamente applicabile all’ipotesi della sostituzione del segretario da parte del vicesegretario dirigente, e (…) l’interpretazione dei contratti collettivi è materia estranea alla contabilità pubblica e demandata a particolari procedure”, mentre “(…) la mancata indicazione, da parte dell’art. 25 del diverso CCNL applicabile ai dirigenti, delle modalità di calcolo e di ripartizione dei compensi si presta ad essere interpretata nel senso di un rinvio alle disposizioni di legge” (che sono, chiaramente, quelle di cui all’art. 41, quarto comma, della legge n. 312/1980). 52 “Ai dirigenti incaricati delle funzioni di vicesegretario, secondo l’ordinamento vigente, sono corrisposti i compensi per i diritti di segreteria (di cui all’art. 21 del d.P.R. 4.12.1997, n. 465) per gli adempimenti posti in essere nei periodi di assenza o di impedimento del segretario comunale o provinciale titolare della relativa funzione” (art. 25). -33- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali tari53. A maggior ragione perché ufficiale rogante non è soltanto il segretario titolare della sede ma anche chi in concreto e legittimamente ne svolge le funzioni e riceve effettivamente i contratti dell’ente. Non ha perciò importanza la figura professionale che esercita la funzione rogatoria, poiché il limite massimo del terzo va riferito allo stipendio in godimento dell’ufficiale rogante, allo scopo di conservare in concreto la proporzione tra il suo trattamento economico ed il reale ammontare di quei proventi54. Per i diritti sui contratti rogati, spetta anche ai segretari a scavalco il compenso rapportato non alla retribuzione percepita per il periodo di reggenza o supplenza ma alla retribuzione annua in godimento. I criteri e le modalità seguiti per l’attribuzione delle quote al segretario titolare si applicano anche per il segretario a scavalco, tenendo conto, nel calcolare il tetto massimo, del suo trattamento economico annuo in godimento, maggiorato del compenso per l’incarico, pure su base annua, e non di quello relativo al periodo di effettivo servizio. Il compenso così determinato remunera l’attività svolta dall’interessato nella veste di ufficiale rogante in sede diversa da quella di titolarità, risarcendolo, in pari tempo, delle responsabilità assunte. Prima della effettiva erogazione, va, però, accertato se e quanto gli sia stato corrisposto per il medesimo titolo, dall’ente di appartenenza o di titolarità, in maniera da evitare che l’ammontare dei due compensi superi il tetto di sbarramento, che costituisce un limite unico e personale, valevole per le particolari funzioni, comunque e dovunque espletate da uno stesso segretario55. 53 TAR Emilia Romagna, Bo. Sez. I, 9.5.2002, n. 700. “Il thema decidendum è dunque il significato da attribuire all’espressione “stipendio in godimento”, ai fini della liquidazione dei diritti di rogito ai segretari comunali nella misura del 75% dell’ammontare globale entro il limite massimo di un terzo dello stipendio stesso e, segnatamente, se tale parametro debba essere rapportato ai periodi di servizio (…). La questione, dapprima controversa in giurisprudenza, è stata infine risolta in quest’ultimo senso, muovendo da un esame comparato del previgente art. 41 della l. 8.6.1962. n. 604, recante la disciplina del medesimo oggetto, con la formulazione dell’attuale art. 41 della legge n. 312/80, dal quale è stato espunto ogni riferimento alla retribuzione in dodicesimi, e pertanto, alla durata della attività di servizio effettivamente prestata. Ciò anche in considerazione della circostanza che. mentre secondo la l. n. 604/62 la compartecipazione ai diritti di segreteria concerneva, oltre ai diritti di rogito, un’ampia categoria di certificazioni amministrative, nella l. n. 312/80, invece, la compartecipazione stessa riguarda esclusivamente i diritti di rogito conseguenti alla specifica attività rogante del segretario, svincolata dal periodo di reggenza della sede e dall’avvicendarsi nelle singole sedi dei segretari”. 54 TAR Liguria, 9.7.1986, n. 295. “Poiché, con l’espressione “segretario comunale...rogante” non può essere, ovviamente, inteso soltanto il segretario comunale titolare, ma chi in concreto e legittimamente ne ha svolto le funzioni e quindi chi effettivamente ha provveduto a rogare gli atti di cui ai numeri da 1 a 5 della tabella D allegata alla l. n. 604/1962, non si comprenderebbe la ratio per cui, agli effetti della limitazione posta dal co. 4 dell’art. 41 della l. n. 312/1980, debba aversi riguardo allo stipendio in godimento del segretario titolare assente o impedito. Ritiene il Collegio che l’anzidetto limite massimo vada riferito allo stipendio in godimento dell’ufficiale rogante, onde conservare in concreto la dovuta proporzione tra l’effettiva retribuzione percepita dal dipendente che legittimamente sostituisce il segretario ed il concreto ammontare dei proventi di cui trattasi: proporzione che non verrebbe più rispettata se si avesse riguardo ad una retribuzione inferiore o superiore (comunque Gazzetta Amministrativa diversa) da quella effettivamente percepita dal legittimo ufficiale rogante”. 55 TAR Emilia Romagna. Bologna – Sez. I, 21.1.2002, n. 87. “a) conformemente all’orientamento espresso dal Ministero dell’Interno, la misura massima dei compensi relativi ai diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali e provinciali, pari ad un terzo del trattamento stipendiale, va determinata “ad personam”, ovvero si riferisce all’attività complessivamente svolta da tale personale, e quindi concerne anche le funzioni di ufficiale rogante, assolte presso sedi diverse da quella di titolarità; b) ciò implica che, quando al segretario è conferito un incarico a scavalco, i proventi per diritti di rogito percepiti presso l’ente di assegnazione provvisoria vanno si corrisposti nel limite di un terzo della stipendio base, ma alla condizione che analoghi proventi siano stati percepiti presso l’ente di appartenenza in misura tale che la somma degli uni e degli altri non superi la soglia predetta; c) il legislatore ha inteso determinare un limite massimo rapportato al trattamento stipendiale del segretario, senza autorizzare alcuna divisione rigida tra attività svolta presso la sede propria e quella relativa ad ulteriori incarichi, che del resto attengono pur sempre al rapporto di impiego; d) pertanto, ogni qual volta provvede alla liquidazione di simili proventi, l’Amministrazione presso la quale il funzionario assolve un incarico a scavalco deve preventivamente verificare in quale mi-34- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali I pur forti principi di contenuto economico-finanziario, posti a salvaguardia della finanza pubblica, intesa nella più vasta accezione, non possono, difatti, portare al disconoscimento dei diritti fondamentali della persona né possono minimamente intaccarli. A voler tutto concedere, però, l’art. 11, co. 2, del Ccnl 9.5.2006, che fissa la misura del tetto massimo erogabile dei diritti di rogito, non è applicabile ai segretari comunali e provinciali, semplicemente perché, incidendo sul loro stato giuridico ed economico, oltrepassa i limiti di efficacia della specifica contrattazione collettiva. Quella norma, se riferita ai segretari (ed anche ai vicesegretari generali), è addirittura inefficace in quanto frutto di accordo tra parti, nelle quali non erano rappresentate queste ultime categorie di lavoratori. Ad essere ancora più netti, rimane da dire che, poiché elemento essenziale del contratto è l’accordo tra le parti sociali, quando questo manchi come nel caso di specie, l’inefficacia per difetto di rappresentanza si trasforma addirittura in nullità della clausola contrattuale56. 3.5.1 Trattamento economico in godimento. La caratteristica della annualità della retribuzione ovvero dello stipendio in godimento trova adeguata conferma anche nella dottrina oltre che nel vigente quadro normativo, nonché chiaro sostegno nella più recente giurisprudenza57. Con l’accezione “retribuzione” si individua, difatti, la prestazione periodica in danaro, dovuta dalla P.A. ai propri dipendenti a fronte dell’opera dai medesimi resa; essa è costituita da una somma predeterminata, calcolata su base annua ed erogata a rate mensili posticipate di pari importo, cui si aggiunge la tredicesima mensilità corrisposta a titolo di gratificazione58. In precedenza, era espressamente previsto: “gli stipendi del segretario comunale e del segretario provinciale, nonché degli impiegati e dei salariati dei comuni, delle province e dei consorzi, sono pagati a rate mensili posticipate” (art. 242, co. 1, TULCP n. 383/1934). Il che non può che avvalorare le conclusioni prima riportate. Questa norma, pur essendo stata abrogata (art. 274 TUEL), rivive di certo per applicazione consolidata, posto che la disciplina pattizia nulla sembra disporre circa le modalità di corresponsione della retribuzione. Il Ccnl 16.5.2001 individua, difatti, soltanto le voci che compongono la struttura della retribuzione dei segretari comunali e provin- sura questi abbia percepito analoghi emolumenti presso la sede di titolarità e in ragione dell’esito di tale accertamento determinare il limite entro il quale il Segretario abbia eventualmente titolo alla riscossione di ulteriori compensi per diritti di rogito inerenti alle funzioni ivi espletate: e) in definitiva, ai sensi dell’art. 41, ultimo comma, della l. n. 312 del 1980, i proventi per diritti di rogito competono ai segretari comunali e provinciali nella misura massima di un terzo del relativo trattamento stipendiale, rappresentando detta soglia un limite unico, valevole per tutte le funzioni a tale titolo espletate, anche se relative a incarichi a scavalco; con la conseguenza che in quest’ultimo caso gli enti interessati dovranno liquidare gli emolumenti in misura tale che, cumulandosi con quelli percepiti presso la sede di titolarità, gli stessi non oltrepassino la soglia di legge”. 56 Corte dei Conti – Sez. giurisprudenziale per la Regione Siciliana n. 786/2012, 8.5.2012. “Tale norma contrattuale, incidendo sullo stato giuridico ed economico dei segretari (…), ha oltrepassato i limiti di efficacia della specifica contrattazione collettiva prevista esclusivamente per il personale non dirigente degli enti locali, visto che i segretari (…) costituiscono un separato ed autonomo comparto contrattuale. Pertanto, tale clausola deve considerarsi inefficace ai sensi del combinato disposto dell’art. 45 d.lgs. 165/2001, dell’art. 1325, n. 1, e dell’art. 1398 c.c. per l’assenza delle rappresentanze sindacali dei segretari (…), in Gazzetta Amministrativa quanto incide comunque sul loro stato giuridico ed economico relativo ai diritti di rogito. (…) Ciò trasforma l’inefficacia per difetto di rappresentanza in una invalidità assoluta, ovvero nullità, della clausola contrattuale rilevabile d’ufficio ai fini della valutazione (…) della responsabilità del convenuto (…), non potendo tale contratto vincolare i segretari comunali”. 57 TAR Emilia Romagna. Bologna – Sez. I, 21.1.2002, n. 87. “Il Collegio condivide tali argomentazioni (quelle dedotte nella decisione del TAR Piemonte – Sezione II, 26 maggio 1997, n. 260), per la loro intrinseca logicità di sistema e per la considerazione che la regola in esse dettata è stata successivamente recepita e generalizzata nell’attuale sede contrattuale, che rappresenta la fonte privilegiata di disciplina del c.d. pubblico impiego “privatizzato” (cfr. l’art, 37 del vigente CCNL di categoria)”. 58 G. Landi – G. Potenza, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 1974, pagg. 460 e seg. -35- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali ciali (art. 37, co. 1), che, non essendo aggettivata, è da intendersi quale entità decisamente calcolata su base annua. Limitandosi, lo stesso contratto, a confermare quella caratteristica direttamente là dove si riferisce al “maturato economico annuo ove spettante” (comma 1, lett. e, dell’art. 37 cit.) e indirettamente per tutte le altre voci retributive là dove, tanto per citare alcuni casi, stabilisce che “il valore degli stipendi tabellari (…) è incrementato nelle misure mensili lorde, per tredici mensilità (…)” (art. 38, co. 1); che “il nuovo stipendio tabellare dei segretari (…) è stabilito nella misura unica annua lorda per dodici mensilità (…)” (art. 39, co. 1); che sono in varia misura rideterminati “i valori complessivi annui lordi, per tredici mensilità, della retribuzione di posizione (…)” (art. 41, co. 3). Non che abbia importanza, ma può forse servire a rafforzare la tesi prospettata la norma di cui all’art. 10, co. 1, del Ccnl 9.5.2006, secondo cui “la retribuzione è corrisposta mensilmente (…)”, essendo stata fissata, con l’accordo, in un importo annuo “in godimento” del personale interessato. Conoscere gli elementi costituitivi del “contenitore stipendio in godimento” non è questione di poco conto dal momento che, alla relativa consistenza, va fatto riferimento allorché, calcolato il 75% dei diritti riscossi, deve procedersi all’erogazione, a favore del segretario rogante, della quota spettante, che, si sa, non può superare un terzo di quello, al lordo di eventuali precedenti attribuzioni, ovunque conseguite. Secondo il Consiglio di Stato59, per stipendio deve intendersi non la semplice retribuzione tabellare integrata degli eventuali aumenti periodici bensì il trattamento economico, comprensivo di tutte quelle attribuzioni patrimoniali fisse (tredicesima mensilità, indennità integrativa speciale, indennità di funzione, ecc.), che, in quanto corrisposte con periodicità, costanza, generalità e continuità, presentino le caratteristiche fondamentali dello stipendio, ne seguano la sorte e, sebbene costituiscano un quid distinto dalla retribuzione tabellare vera e propria, a questa si aggiungano, concorrendo a formare il trattamento economico complessivo, dovuto, dalla parte datoriale, quale corrispettivo della prestazione lavorativa ricevuta. Analogamente, la retribuzione dovuta al pubblico dipendente è costituita da tutti gli emolumenti al medesimo spettanti, che abbiano carattere fisso e continuativo e siano collegati da uno stretto rapporto di causalità con l’attività svolta dall’interessato; ne deriva che rientrano nel concetto di retribuzione anche la tredicesima mensilità e quelle aggiuntive, ove esistenti, nonché ogni altro compenso non occasionale60. Per l’art. 37 del Ccnl 2001, fanno parte della retribuzione dei segretari il trattamento stipendiale (non lo stipendio tabellare), l’indennità integrativa speciale, la retribuzione individuale di anzianità, se acquisita, la retribuzione di posizione, il maturato economico annuo, in quanto spettante, la retribuzione di risultato, i diritti di segreteria, la retribuzione aggiuntiva per le segreterie in convenzione nonché la tredicesima mensilità. Dall’1.1.2002, l’indennità integrativa speciale ha cessato di essere corrisposta come autonoma voce retributiva, essendo stata conglobata nella voce stipendio tabellare61. Per quanto attiene al “calcolo del compenso per diritti di segreteria”, la norma dispone tassativamente che, per determinare l’ammontare del “trattamento economico annuo”, non si debba tener conto della retribuzione di risultato. Si è invece continuato a considerare parte integrante di quella entità anche la tredicesima mensilità, in quanto componente non esclusa della retribuzione. Meraviglia, perciò, l’atteggiamento 60 Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, 16.11.1985, n. 199. 61 Ccnl 7.3.2008 - b.e. 2002/2003 - “A decorrere dal 1.1.2002, l’indennità integrativa speciale (IIS), nel valore annuo spettante sulla base della pregressa disciplina, cessa di essere corrisposta come autonoma voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non produce effetti diretti o indiretti sul trattamento complessivo fruito dal personale inviato a prestare servizio all’estero in base alle vigenti disposizioni” (art. 3, co. 2). 59 Consiglio di Stato – Commissione Speciale Pubblico Impiego, parere 31.3.1980 n. 391, diramato dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 33/82 – prot. n. 17.200.B.30 del 14/12/1982. Gazzetta Amministrativa -36- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali dell’ARAN62, secondo cui, in quel calcolo, la tredicesima non va ricompresa, poiché il Ccnl, nell’escludere la retribuzione di risultato, non si sarebbe preoccupato di inserirvela. Sostiene, inoltre, che, avendo utilizzato la tecnica dell’elencazione formale, le parti, ove avessero voluto introdurre nel calcolo anche la tredicesima mensilità, non avrebbero esitato a farlo. Pertanto, una interpretazione, che ignorasse questo elemento, favorirebbe la illegittima erogazione di compensi non spettanti e procurerebbe, in pari tempo, un sicuro danno alle finanze degli enti. Non si deve, al riguardo, trascurare il fatto che, in mancanza di apposita disciplina pattizia, si propende, in merito alle modalità di calcolo e di ripartizione dei diritti di rogito, per un rinvio alle disposizioni di legge, da applicarsi secondo l’interpretazione consolidatasi nel tempo anche grazie ai sicuri approdi della giurisprudenza. Se così non fosse, sarebbe difficile, ancora oggi, immaginare che le rappresentanze sindacali della categoria, nel corso delle trattative, non si sarebbero opposte e che avrebbero, persino, rinunziato a far constare formalmente il proprio dissenso nelle cosiddette “dichiarazioni a verbale”, che seguono la conclusione degli accordi per i rinnovi contrattuali. Volendo tutto condividere e così accettare che a determinare la consistenza del dato economico in parola non concorrono, oltre alle voci “escluse”, anche quelle non espressamente “incluse”, rimane da decidere il da farsi per i diritti di segreteria, elencati tra “le voci retributive” e, comunque, non esclusi. Che poi essi rappresentino “il risultato del calcolo” non significa granché. Ma forse è meglio convincersi che le parti non vollero, all’epoca, innovare perché condividevano appieno l’assetto, che le regole avevano conferito all’istituto. Sullo specifico argomento, si deve, tuttavia, registrare il parere dell’Ancitel63, secondo cui, nella voce “trattamento stipendiale” di cui alla lett. a), co. 1, dell’art. 37 Ccnl 2001, vanno ricomprese, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali prima citati, tutte quelle attribuzioni patrimoniali, che “presentino gli stessi caratteri fondamentali dello stipendio e ne seguano la sorte”. Tra queste va collocata certamente anche la tredicesima mensilità, che si connota peraltro quale salario differito autonomamente frazionabile; questa sua caratteristica la pone, “con giusta ragione, tra gli elementi stipendiali di cui alla voce a) del più volte richiamato comma 1 dell’art. 37 (…)”. La conclusione, per le argomentazioni addotte, non è poi tanto peregrina, visto e considerato che quell’espressione (trattamento stipendiale) non si rinviene in nessun’altra disposizione contrattuale riguardante la retribuzione complessiva dei segretari (ved. artt. 38, 39, 40 ecc.); e che le due accezioni “stipendio tabellare” e “trattamento stipendiale” hanno significati diversi come diverse sono le realtà giuridico-retributive di riferimento. Il contratto utilizza, della cennata espressione, esclusivamente il sostantivo, che aggettiva o qualifica quando vuole indicare taluni istituti economici, come nel caso del trattamento economico dei segretari in disponibilità (art. 43), del segretario cui siano state attribuite le funzioni di direttore generale (art. 44) e del segretario in distacco sindacale (art. 46), il “trattamento di trasferta” (art. 47) e di 62 SEG24 05/12/2011 - Per il calcolo dei diritti di segreteria, si deve tenere conto della tredicesima mensilità? La tredicesima non è ricompresa nel calcolo dei diritti di segreteria. Infatti, per il calcolo dei diritti di segreteria, l’art. 37, co. 3, del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, indica, come base di calcolo, le voci retributive elencate nel comma 1 del medesimo art. 37, con esclusione delta lett. f) e cioè della retribuzione di risultato e, naturalmente, della lett. g) che rappresenta il risultato del calcolo. In tale contesto, invece, non è indicata la tredicesima mensilità, prevista nel comma 2 del suddetto art. 37 del medesimo CCNL del 16.5.2001. Poiché è stata utilizzata la tecnica dell'elencazione formale, se le parti avessero voluto introdurre nel calcolo anche la tredicesima mensilità, avrebbero operato il richiamo anche al co. 2 del citato art. 37 del CCNL del 16.5.2001. Ogni diversa interpretazione, diversa dal dato formale espresso del testo negoziale, in quanto idonea a consentire l'erogazione di compensi non previsti, si porrebbe in inevitabile contrasto con le previsioni del CCNL e sarebbe, quindi, illegittima e suscettibile di essere considerata fonte di possibile danno erariale. Gazzetta Amministrativa 63 Ancitel, parere 6.11.2001 “Segretari, compensi, rogito, diritti Ccnl” in www.ancitel.it, in M. Lucca, op. cit., nota n. 45, pag. 317. -37- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali 4, del Ccnl64. “trasferimento” (art. 48), il “trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato” (art. 40, co. 1) ed infine il “trattamento di fine rapporto di lavoro” (art. 56). Oltre a queste sussistono altre più che valide ragioni, che vengono fornite dallo stesso contratto e che portano a condividere la risoluzione dell’ANCITEL. Se dunque, nelle voci di cui al primo comma dell’art. 37, non va ricompresa, ai fini “del calcolo per compenso dei diritti di segreteria”, la tredicesima mensilità, bisogna allora ammettere pure che questa non va riconosciuta né, quindi, corrisposta tanto al segretario in distacco sindacale, al quale “spetta il trattamento economico di cui all’art. 37, co. 1, in godimento al momento del collocamento in distacco” (art. 46, co. 1) quanto ai “segretari utilizzati presso l’Agenzia nazionale e la Scuola”, ai quali “durante il periodo di utilizzo compete il trattamento economico, previsto dall’art. 37, co. 1, (…), in godimento alla data del provvedimento di utilizzo (art. 48 bis). Rimane, a questo punto, da chiedersi perché mai nel trattamento economico in godimento, per i casi sopra trattati, debba includersi anche la tredicesima mensilità e perché mai, viceversa, di questa non si possa tener conto per la determinazione delle quote dei diritti di rogito. La verità è che, per trattamento economico o stipendio in godimento, non può che intendersi tutto l’insieme delle utilità in denaro, che il lavoratore ha diritto di ricevere, in conseguenza ed in relazione alla durata del rapporto di lavoro, che lo lega alla parte datoriale, a prescindere dalle modalità con cui quelle gli vengono corrisposte. L’ARAN ha, però, rivisto in positivo il proprio orientamento allorché, evidentemente riconsiderando (re melius perpensa) la posizione di netta chiusura in precedenza assunta, ha affermato che, ai fini della quantificazione dei diritti da corrispondere agli ufficiali roganti, nel coacervo da prendere in considerazione va inclusa anche la quota della tredicesima mensilità spettante per la retribuzione di posizione, anche quando questa sia comprensiva della maggiorazione di cui all’art. 41, co. Gazzetta Amministrativa 64 SEG33 24/10/2013 Ai fini della quantificazione dei diritti di segreteria spettanti al segretario comunale si deve tenere conto anche della eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall' art. 41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001, per il caso di compiti o funzioni aggiuntive allo stesso attribuite? Sempre ai fini del predetto calcolo, deve essere scorporata dal valore complessivo annuo della retribuzione di posizione spettante al segretario la quota relativa alla tredicesima mensilità?La disciplina contrattuale relativa ai diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali è attualmente contenuta nell'art.37, co. 3, del CCNL del 16.5.2001, secondo il quale, per il calcolo di tale compenso, si prendono come base tutte le voci indicate nel comma 1 della medesima clausola contrattuale, ad esclusione solo di quella di cui alla lett. f) e cioè la retribuzione di risultato. Poiché tra le voci considerate vi è anche la retribuzione di posizione e poiché, in base all'art.41, co. 4, del medesimo CCNL del 16.5.2001 e del Contratto decentrato integrativo dei segretari comunali e provinciali, in presenza di compiti e funzioni aggiuntive, è prevista la corresponsione al segretario di una maggiorazione della retribuzione di posizione allo stesso spettante, in relazione alla dimensione demografica dell'ente, di quest'ultima non può non tenersi conto ai fini della determinazione dei diritti di segreteria. Infatti, gli enti possono riconoscere o meno detta maggiorazione, ma se la attribuiscono essa rientra sempre nella nozione di retribuzione di posizione, non costituendo certo una autonoma voce retributiva da questa distinta e, quindi, non può non essere computata in relazione a tutti gli istituti per la cui definizione e quantificazione si fa riferimento alla "retribuzione di posizione". Trattandosi del computo dei diritti di segreteria, si ritiene utile aggiungere anche che, ad avviso della scrivente Agenzia, non è possibile includere nello stesso anche i diritti di segreteria, pure richiamati nell'art. 37, co. 1, alla lett. g). A tal fine si deve rilevare che I'art. 37, co. 3, espressamente stabilisce che "Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lett. g) del comma 1, (....)”Pertanto, ritenendo che nel calcolo debbano essere ricompresi anche i diritti di segreteria, si perverrebbe al paradosso che, per quantificare i diritti di segreteria, si dovrebbe tenere conto anche dei diritti di segreteria, che occorre quantificare. Inoltre, lo stesso importo finirebbe per essere valutato due volte, senza alcuna giustificazione logica o giuridica. Sulla seconda problematica, si ritiene che, sempre ai fini della determinazione della base di calcolo dei diritti di rogito, non debba essere scorporata dal valore complessivo annuo della retribuzione di posizione del segretario la quota relativa alla tredicesima mensilità. Infatti, l'art.37, co. 3, del CCNL del 16.5.2001 fa riferimento, tra le altre, anche alla lett. d) del comma 1 del medesimo articolo, concernente la retribuzione di posizione. Conseguentemente, non può che prendersi in considerazione il valore complessivo annuo della stessa, come stabilito dalla contrattazione collettiva per le diverse fasce demografiche dei comuni. Su tale aspetto non sembra incidere il meccanismo di pagamento della stessa, che prevede la erogazione -38- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali Una posizione, questa, di sicuro impatto concorre di certo a dirimere questioni operative, che hanno dato luogo a non poche incomprensioni -, che indubbiamente è pure frutto di una coerente riflessione sulla effettiva portata della normativa contrattuale di riferimento. I valori complessivi annui lordi tanto degli stipendi tabellari (art. 38, co. 1, Ccnl 2001) quanto della retribuzione di posizione (art. 41, co. 3, Ccnl 2001) sono, difatti, determinati ed erogati in tredici mensilità. te/tetto del 75% della quota di competenza dell’ente non sia stato, per ogni segretario rogante, interamente utilizzato. Ove ciò non si sia registrato, il “nuovo terzo”, da cui detrarre quanto già erogato, va calcolato sul “nuovo” trattamento economico annuo in godimento del singolo segretario, aggiornato o riferito al momento dello svolgimento di quelle funzioni. La differenza tra i due dati costituisce l’entità dell’onere da saldare a titolo di conguaglio, in ordine al quale non sembra possano essere avanzati dubbi. I tempi della contrattazione, quasi sempre lunghi e talvolta persino troppo, non possono togliere vigore al diritto alla retribuzione né possono risolversi in danno dei lavoratori. L’ARAN66 riconosce che gli incrementi retributivi, conseguenti a tardivi rinnovi contrattuali come quelli in esame, modificano 3.5.2 Gli arretrati - gli interessi e la rivalutazione monetaria - la prescrizione. I contratti di lavoro 7.3.2008, 14.12.2010 e 1.3.2011 hanno riguardato i (quattro) bienni economici dal 2002 a tutto il 2009 ed, avendo natura esclusivamente economica, hanno inciso sul valore degli stipendi tabellari, nei quali sono state conglobate, prima - come già visto - , l’indennità integrativa speciale, a far data dall’1 gennaio 2002, e, successivamente, una quota dei valori della retribuzione di posizione, a decorrere dal 31.12.200965. Gli effetti sono decorsi per tutti dal giorno successivo alla data di relativa stipulazione, cessando con quella della sottoscrizione di un nuovo accordo. Ma, in quanto conclusi con non poco ritardo rispetto ai tempi del previsto rinnovo, i benefici economici, compresi ovviamente gli arretrati, andavano corrisposti, dagli enti destinatari, entro i trenta giorni successivi a quello di stipulazione, a tutti i segretari in servizio ma anche a quelli collocati a riposo con diritto al trattamento pensionistico, nel periodo di vigenza contrattuale. In questo contesto, va inquadrata anche la questione del conguaglio dei diritti di rogito. Cosa possibile solo se, durante gli anni ai quali quei contratti si riferiscono, il limi- 66 SEG24 05/12/2011 - A seguito della sottoscrizione dei CCNL del 7.3.2008, con il conseguente innalzamento del limite della quota relativa ad 1/3 del trattamento economico annuo nei periodi di riferimento (anni 2003, 2004, 2005 e 2006) per effetto degli incrementi stipendiali riconosciuti, è possibile procedere alla rideterminazione ed al conguaglio dei maggiori compensi da corrispondere al segretario relativamente ai diritti di rogito dovuti, ai sensi dell'art.41, comma 4, della l. n.312/1980, nell'arco temporale considerato? “ In materia, si deve ricordare che le modalità di determinazione dei cosiddetti "diritti di rogito" sono contenute esclusivamente nell'art.41, co. 4, della l. n.312/1980, che fa riferimento a una quota fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento". “Pertanto, il problema interpretativo che si pone è quello di verificare se effettivamente la generica dizione usata dalla legge di "stipendio in godimento" consenta di affermare che, ai fini della determinazione del compenso spettante al segretario, si debba tenere conto anche degli incrementi stipendiali derivanti dai rinnovi contrattuali, che, intervenuti solo successivamente all’anno (o agli anni) in cui sono stati maturati i diritti di rogito, modificando retroattivamente lo stipendio in godimento del segretario, finiscono per elevare, ugualmente con efficacia retroattiva, anche il tetto massimo del compenso spettante al segretario, con conseguente necessità di conguaglio degli importi già erogati”. “Trattandosi di una problematica attinente alla definizione delle corrette modalità applicative di specifiche disposizioni di legge, la scrivente Agenzia non può che richiamare le indicazioni già fornite direttamente dal Ministero dell'Economia, istituzionalmente competente per l'interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico, con il parere n.126434 del 2.3.2009 (…)”. per 13 mensilità. Infatti, si tratta di mere modalità di erogazione di tale particolare compenso, che non modificano l'entità complessiva della stessa. 65 CCNL 1.3.2011 – b.e. 2008/2009 - “Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A,B e C, con decorrenza dal 31/12/2009, è rideterminato nelle misure annue lorde indicate nella Tabella 3, attraverso il conglobamento di una quota dei valori della retribuzione di posizione dei medesimi segretari, come definiti dall’art. 3 del CCNL dei segretari comunali e provinciali 16.5.2001, relativo al biennio economico 2000-2001” (art. 3, co. 5). Gazzetta Amministrativa -39- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali anche il tetto massimo del compenso spettante al segretario rogante, con la conseguenza che, a favore del medesimo, va operato il conguaglio delle quote in precedenza erogate. Cosa questa, però, che, a suo avviso, non può avvenire, ostandovi il parere n. 126434 in data 2.3.2009, reso sull’applicabilità del Ccnl 2008 agli “arretrati sui diritti di segreteria” dal Ministero dell’Economia. Il Mef ritiene, difatti, che la remunerazione dell’attività rogatoria dei segretari non possa, pur in presenza di incrementi retributivi aventi efficacia retroattiva, essere più ricalcolata, una volta che sia stata definita in modo compiuto. Ciò perché la disciplina pattizia, nel rideterminare, con l’aumento dei relativi importi, gli stipendi tabellari annui, non ha stabilito che quei nuovi valori abbiano effetto anche sui diritti di segreteria, come invece previsto per le altre voci retributive espressamente individuate. Richiama, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 4, co. 1, e all’art. 3, co. 1, dei contratti del 7.3.200867. Il parere non è però condivisibile dal momento che, sia pure indirettamente, persegue, nella sostanza, la disapplicazione della disciplina concernente l’istituto, che poggia il suo assetto su norme particolari, diverse del tutto da quelle di cui al primo comma degli invocati artt. 4 e 3 degli accordi 2008. Sempre che lo stesso Ministero, con l’espressione “remunerazione (…) già definita in modo compiuto”, non abbia voluto far riferimento ai casi in cui il 75% della quota dei diritti spettanti all’ente per ciascun ufficiale rogante sia stato per intero erogato. In tale evenienza, il parere non potrà ovviamente contemplare i casi degli ufficiali roganti per i quali quel limite non sia stato raggiunto. Dopotutto, le norme contrattuali richiamate nel parere, al pari di quelle di cui all’omologo primo comma dell’art. 11 Ccnl 2010 e dell’art. 4 Ccnl 2011, altro non sono che la fedele riproduzione dell’art. 40, co. 1, Ccnl 2001, che ha regolato, per la prima volta, istituti economici e giuridici68, non riguardati espressamente ed in modo specifico dai contratti collettivi, la cui dinamica contrattuale è correlata unicamente al variare delle misure degli stipendi tabellari, come nel caso, appunto, della tredicesima mensilità. Al contrario, perciò, di quello che avviene per tutte le altre voci di cui all’art. 37 più volte citato, la cui disciplina peraltro resta confermata, nelle parti eventualmente non disapplicate, dalle norme di chiusura di cui agli artt. 6 e 12 rispettivamente dei contratti 2008 e 2010. Comunque, vale la pena di ricordare che, per l’interpretazione e l’applicazione dei contratti collettivi, compresi quelli di lavoro, deve farsi riferimento, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, ai criteri ermeneutici contemplati dagli artt. 1362 e segg. c.c., non potendo, la certezza di quelle attività, essere affidata e garantita dalle fonti unilaterali, cui non è dato di interpretare, in modo autentico, le norme contrattuali e a maggior ragione le norme di legge69. 67 Oggetto: Richiesta parere nuovi CCNL Segretari Comunali e Provinciali – arretrati su diritti di Segreteria. “Si fa riferimento alla nota n. 23846 del 29/07/2008, con cui codesto Comune ha chiesto il parere dello scrivente in ordine alla questione in oggetto indicata”. “In merito si rappresenta che non appare applicabile - in quanto non in linea con il vigente quadro normativo a contrattuale – l’ipotesi di ricalcolare le spettanze dovute al Segretario comunale per attività rogatorie a seguito degli incrementi retributivi contrattuali, scaturenti dalla sottoscrizione dei nuovi CCNL nazionali di categoria”. “Il tenore letterale dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 3, co. 1 dei contratti stipulati in data 7.3.2008, attraverso una elencazione tassativa delle voci che sono interessate dall’incremento degli stipendi tabellari, non fa infatti alcun riferimento alla tematica dei diritti di rogito”. “Appare quindi corretto non intervenire in termini modificativi con riferimento a una vicenda - la remunerazione dell’attività rogatoria dai segretari - già definita in modo compiuto, avuto riguardo alla remunerazione corrisposta al momento dello svolgimento della suddetta attività”. Gazzetta Amministrativa 68 “Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dell’art. 39 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto”. 69 Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, n. 782/2012 cit. “In materia di pubblico impiego, l’interpretazione autentica dei contratti collettivi non è riservata in via unilaterale e vincolante né all’ARAN né alla Ragioneria Generale dello Stato, -40- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali Il Ministero dell’Economia, quindi, non è, come invece sostiene l’Aran, “istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico”; tuttavia, i suoi pareri, quantunque non abbiano natura vincolante, ben possono, se improntati alla massima prudenza, orientare le parti per risolvere dubbi sulla corretta applicazione di istituti contrattuali, all’ovvio scopo di prevenire ed evitare conflitti, e per approfondire con coerenza le varie questioni concernenti aspetti dei singoli accordi. L’attività ermeneutica, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Codice civile, è riservata, difatti, esclusivamente agli organi giudicanti competenti a vario titolo nella materia, con esclusione di qualsiasi altro soggetto, cui l’ordinamento non riconosca il necessario potere. Per quanto, però, attiene in particolare all’interpretazione autentica degli accordi nazionali riguardanti la categoria, è doveroso far riferimento alle disposizioni contenute nel Ccnl 2001, che disciplinano in modo puntuale le modalità per pervenire alla definizione consensuale delle clausole contrattuali controverse70. Le quote per il conguaglio dei diritti di rogito arretrati debbono essere maggiorate degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, quante volte vengano corrisposte oltre i termini contrattuali, per semplice inadempimento o per ritardo nell’adempimento, imputabili all’ente. Quelle maggiorazioni vanno automaticamente riconosciute al segretario avente diritto, indipendentemente dalle cause, che hanno provocato il tardivo adempimento, purché, si intende, non siano a lui ascrivibili. E’ sufficiente, in circostanze del genere, che il saldo sia avvenuto in momenti successivi alla sua maturazione71. Il credito derivante da quelle quote, al pari di ogni altro credito, si prescrive ove il decorso del termine non venga interrotto con l’introduzione di un giudizio ovvero per via stragiudiziale con un atto di costituzione in mora, ad iniziativa ovviamente del soggetto avente diritto. Al caso di specie, non si applica, però, la prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.), dal momento che le spettanze non sono immediatamente determinate o determinabili, non discendendo, esse, direttamente, quanto all’entità, da disposizioni di legge o di contratto collettivo di lavoro. La relativa quantificazione, necessaria per rendere liquido ed esigibile il credito, presuppone, difatti, che l’amministrazione, con specifico atto avente effetti costitutivi e valenza provvedimentale, attenda alla ricognizione dei presupposti di fatto nonché al riconoscimento ed alla determinazione del diritto van- in quanto organi amministrativi, ma alla specifica procedura contrattuale prevista dall’art. 49 del d.lgs 165/2001, la quale prevede la partecipazione necessaria delle parti contrattuali che hanno redatto la norma originaria”. 70 CCNL 16.5. 2001. Art.14 - Interpretazione autentica dei contratti 1. In attuazione dell'art.53 del D.Lgs n. 29/1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al co. 2, per definire consensualmente il significato del la clausola controversa. 2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.3. L'A.RA.N. si attiva autonomamente o su specifica richiesta dell’Agenzia, delle Associazioni o Unioni rappresentative degli enti del comparto o del Dipartimento per la Funzione Pubblica. 4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs.n.29/1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale. 5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti Gazzetta Amministrativa decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le medesime procedure di cui agli artt.4 e 5 del presente contratto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato. 6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art.53 del D.Lgs n.29/ 1993. 71 Consiglio di Stato - Adunanza plenaria del 13/10/2011: “per i crediti retributivi dei dipendenti pubblici, gli interessi legali e la rivalutazione devono essere calcolati separatamente sull’importo nominale del credito, escludendo sia il computo degli interessi e della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione sia il riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di interessi”. -41- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali tato e provveda in conseguenza72. Pur trattandosi di credito, che implica l’esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro, è evidente che l’attribuzione delle competenze di che trattasi non si configura quale mera pretesa stipendiale73. Solo per i crediti correlati a pretese di quest’ultimo tipo, che hanno un’evidente natura retributiva, il termine di prescrizione è quello breve, vale a dire quinquennale74; decorre persino in costanza del rapporto di lavoro, quale che sia il suo carattere - a tempo pieno o determinato -, dal momento che è da escludersi che il pubblico dipendente, a cagione della natura del rapporto di lavoro, possa essere fatto oggetto di atti di ritorsione o rappresaglia, quando chieda tutela, in via giudiziaria, dei diritti e degli interessi propri75. Per quanto in particolare riguarda i diritti di rogito, non può revocarsi in dubbio che l’attribuzione delle relative quote, come anticipato, va disposta con formale provvedimento, previo accertamento della sussistenza del- le condizioni necessarie per la relativa liquidazione. Per questa specifica ragione, il credito, che ne deriva, è soggetto alla prescrizione ordinaria e, se onorato in ritardo, va maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria76. 72 CdS., Sez. VI, 13.5.2002, n. 2554: “Non si applica la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c, bensì quella decennale, allorché l’amministrazione in relazione al credito vantato dal pubblico dipendente debba emettere un atto formale che, pur non presupponendo un apprezzamento discrezionale, sia fondato sull’accertamento e sulla valutazione della posizione giuridica dei singoli dipendenti in relazione ad un’esatta interpretazione degli specifici presupposti, stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari”. 73 Consiglio di Stato – Adunanza generale, parere 22.10.2007 n. 145: “Il pagamento di somme non dovute a titolo retributivo fuoriesce anche logicamente dall’ambito delle situazioni che ricevono una peculiare disciplina in virtù della ritenuta esistenza ed operatività di un rapporto di lavoro: il pagamento di tali somme non può essere regolato da precetti relativi ad altra e speciale fattispecie. In mancanza di diversa ed espressa previsione deve valere, per gli stessi, la prescrizione ordinaria prevista dall’art. 2946 c.c.” 74 CdS., Ad. generale, parere n. 145/2007 cit.: “I diritti relativi alla retribuzione del lavoratore si prescrivono per il pubblico e per il privato dipendente nel termine di cinque anni. Il termine quinquennale riguarda evidentemente i diritti del dipendente così come qualificati dalla prestazione lavorativa e non si estende fuori da tale ambito”. 75 CdS., Sez. VI, sentenza n. 8/2001: “Il datore di lavoro pubblico, in quanto istituzionalmente vincolato alle regole sulla discrezionalità amministrativa ed ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità, è in condizioni di operare una pressione ridotta rispetto ai propri dipendenti, anche su quelli a tempo”. Gazzetta Amministrativa 76 TAR Piemonte – Sezione I, 19.12.2005, n. 4093/05: “La determinazione dei diritti di rogito spettanti al segretario comunale rogante richiede un formale provvedimento di liquidazione, fondato sulla valutazione della posizione giuridica del pubblico dipendente in relazione ai presupposti definiti dalla legge. Il relativo credito è soggetto, pertanto, all’ordinario termine decennale di prescrizione” e “(..) dovrà essere maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria”. -42- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali GIURISPRUDENZA Corte Costituzionale n. 264/2013 Trasporti - servizi pubblici non di linea Consulta - boccia - norma - legge Regione Molise - istituzione - ruolo conducenti di veicoli - iscrizione - residenza - comune - sede legale - impresa - territorio regionale. La previsione impugnata contenuta nell'art. 6, co. 1, lett. b) della Legge della Regione Molise 13.11.2012, n. 25, si traduce in una limitazione al libero ingresso di lavoratori o imprese nel bacino lavorativo regionale, in danno dei cittadini dell'Unione europea e dei cittadini italiani residenti in altre Regioni e viola altresì il principio di parità di trattamento. Questa in sintesi la motivazione che ha condotto la Corte Costituzionale a dichiarare costituzionalmente illegittima la previsione. In particolare l. 15.1.1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) - definiti gli autoservizi pubblici non di linea come «quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta» (art. 1, co. 1) -, stabilisce che «Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: «a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale; b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale» (art. 1, co. 2). Ciò specificato, l'art. 6 della medesima legge prevede, in particolare, che «Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea» (co. 1); che «Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al co. 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel Gazzetta Amministrativa ruolo» (co. 4); e che «L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente» (co. 5). In espressa attuazione di tali disposizioni statali, la Regione Molise ha appunto emanato la legge reg. n. 25 del 2012, con la quale - istituito «il "ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (art. 4, co. 1); e ribadito che «L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni finalizzate all'esercizio di attivita' di servizio pubblico di trasporto non di linea di cui all'articolo 1 della l. n. 21/1992» (art. 4, co. 5) - individua e regolamenta i requisiti per detta iscrizione (art. 6). E, proprio in riferimento ad essi, la norma censurata prevede che «I soggetti che intendono iscriversi nel ruolo di cui all'art. 4 devono essere in possesso dei seguenti requisiti: [...] b) essere residenti in un comune compreso nel territorio della Regione da almeno un anno ed avere la sede legale dell'impresa nel territorio regionale». Tale misura protezionistica alla luce della giurisprudenza costituzionale incide sulla liberta' di stabilimento, così' vulnerando l'evocato parametro costituzionale, che impone l'esercizio della potesta' legislativa dello Stato e delle Regioni nel rispetto, tra l'altro, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Tra i quali trattandosi di servizi nel settore trasporti che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo V del Trattato CE, essendo quindi soggetti alla direttiva 12.12.2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), ai sensi dell'art. 2, par. 2, alinea e lett. d) della medesima direttiva - e' espressamente previsto il divieto di subordinare «l'accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio sul loro territorio al rispetto dei requisiti seguenti: 1) requisiti discriminatori fondati direttamente o indiretta-43- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali provvedimento di accoglimento della domanda” se l’amministrazione non comunica all´interessato, nel termine di cui all´ art. 2, co. 2 o 3 della stessa l. 241/1990, il provvedimento di diniego, salvo i casi di esclusione tipizzati dal co. 4 della stessa norma, tra i quali rientrano gli atti e procedimenti riguardanti la salute, per i quali occorre, dunque, che l’amministrazione concluda il procedimento con un provvedimento espresso. I provvedimenti concernenti l’apertura ed il trasferimento di farmacie rientrino sicuramente nell’ambito della materia “salute”, com’è reso evidente dal fatto che la Corte Costituzionale, senza soluzione di continuità rispetto all´interpretazione dell´originario art. 117 della Costituzione (cfr. la sentenza n. 68 del 1961), ha ritenuto che la disciplina dell´organizzazione del servizio farmaceutico va ascritta alla materia della «tutela della salute» (cfr. sentenze n. 87 del 2006 e n. 295 del 2009). Sulla base di tali premesse il Collegio ha, quindi, concluso che nel caso di specie non possa ritenersi formata la fattispecie del silenzio-assenso sull’istanza di trasferimento della farmacia di cui trattasi. mente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull'ubicazione della sede legale, in particolare: [...] b) il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza» (art. 14, alinea e numero 1, lett. b, della citata direttiva n. 2006/123/CE). Conclude, quindi la Corte rilevando come risulta palese, dunque, che la previsione impugnata determina un'ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato degli autoservizi pubblici non di linea e favorisce (per tale sola loro condizione) quei richiedenti gia' da tempo localizzati nel territorio regionale, con cio' violando anche il principio di parita' di trattamento (id est, di non discriminazione: sentenze n. 339 e n. 213 del 2011), sotteso alla previsione dell'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di libertà di stabilimento (sentenze n. 340 e n. 180 del 2010). La conformazione della quale e', altresì, delineata nel punto 65 del Considerando della menzionata direttiva n. 2006/123/CE, secondo cui - poiché «la libertà di stabilimento e' basata, in particolare, sul principio della parità di trattamento che non soltanto comporta il divieto di ogni forma di discriminazione fondata sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione indiretta basata su criteri diversi ma tali da portare di fatto allo stesso risultato» - «L'accesso ad un'attivita' di servizi o il suo esercizio in uno Stato membro, a titolo principale come a titolo secondario, non dovrebbero quindi essere subordinati a criteri quali il luogo di stabilimento, di residenza, di domicilio o di prestazione principale dell'attività'». Consiglio di Stato, Sez. V,12.11.2013, n. 5415 Indebita erogazione - potere di autotutela non richiede una specifica valutazione e motivazione Ribadito dalla Quinta Sez. del CdS il principio giurisprudenziale a tenore del quale "L´esercizio del potere di autotutela di provvedimenti che comportano un’indebita erogazione di risorse economiche della collettività non richiede una specifica valutazione/motivazione sulla sussistenza e prevalenza dell´interesse pubblico, essendo questo in re ipsa (v., per tutte, CdS, Sez. V, 15.11.2012, n. 5772)." Consiglio di Stato, Sez. III, 14.11.2013, n. 5433 Farmacia - niente silenzio-assenso - istanze apertura - trasferimento di farmacie. La Terza Sez. del CdS nella sentenza attenzionata ha rilevato come la nuova formulazione dell’art. 20 della l. 241/1990, come risultante dalla modifica di cui all´art. 21, co. 1, lett. b), della l. 11.2.2005, n. 15 e successivamente sostituito dall´art. 3, co. 6-ter, del d.l. 14.3.2005, n. 35, prevede in via generale che “nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell´amministrazione competente equivale a Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato, Sez. V, 12.11.2013, n. 5421 Giunta - Consiglio Comunale - dirigenza Consiglio di Stato - ambiti di competenza. Nella sentenza in esame il CdS ribadisce quanto già precedentemente affermato (sentenza 20.8.2013, n. 4192), che la competenza dell’organo consiliare “deve intendersi circoscritta agli atti fondamentali dell'Ente, di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, mentre spettano alle Giunte Comunali tutti gli atti rientranti nelle -44- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali vamente con riguardo agli atti di autotutela amministrativa. funzioni degli organi di governo (…), nell’ambito, tuttavia, di un riparto di competenze tra organi politici e burocratici”. La pronuncia è stata resa in relazione ad una determinazione dirigenziale di rigetto di un’istanza volta ad ottenere il rinnovo di una concessione ed è quindi assolutamente in termini al caso oggetto del presente giudizio. Nel respingere la tesi volta a sostenere la competenza del consiglio comunale in virtù del disposto dell’art. 42, co. 1, lett. e), t.u.e.l., che secondo il Comune di Sezze sostanzierebbe una materia devoluta in via esclusiva a tale organo, la Sezione ha negato che un simile provvedimento esuli dall’ambito strettamente gestionale, laddove l’organo consiliare interviene nella materia dei servizi pubblici esclusivamente in ordine “alla decisione di principio circa il modulo organizzativo da adottare (ad es., concessione e non s.p.a.) e non si estende certamente a tutti gli atti esecutivi di tale scelta, proprio per l'espressa limitazione delle competenze dell'organo elettivo agli atti fondamentali”. All’indirizzo ora espresso deve essere data continuità, lo stesso riposando sul carattere tassativo dell’elencazione degli atti di competenza del consiglio comunale, a sua volta discendente dall’esigenza parimenti sottolineata nel precedente in esame - di non appesantirne l’attività e di preservarne il ruolo ordinamentale di organo di indirizzo politico-amministrativo. La competenza sull’affare deve dunque essere ascritta alla dirigenza, in virtù dell’art. 107 t.u.e.l. e non già alla giunta comunale, come prospetta invece l’appellante principale, giacché a tale organo è devoluta, giusta il disposto dell’art. 48 del medesimo t.u. una funzione di attuazione politica delle scelte fondamentali operate dal consiglio. Non muta la conclusione cui si è ora giunti il principio del contrarius actus, che in ipotesi potrebbe prospettarsi per il fatto che la convenzione da cui trae origine il rapporto controverso è stata approvata in allora dal consiglio comunale, peraltro in un’epoca in cui la rimodulazione delle competenze degli organi di governo degli enti locali e della separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione amministrativa doveva ancora inverarsi nell’ordinamento. Infatti, come ancora una volta puntualmente evidenziato nella pronuncia sopra citata, tale principio è operante esclusiGazzetta Amministrativa Consiglio di Stato 20.11.2013, n. 5515 Nuovo Accesso civico - ex d.lgs. n. 33/2013 accesso - documenti amministrativi - ex legge n. 241/90. Il Consiglio di Stato attenziona con questa sentenza le nuove norme in materia di "Amministrazione Trasparente" rilevando in particolare come le nuove disposizioni, dettate con d.lgs. 14.3.2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 7.8.1990, n. 241, come successivamente modificata ed integrata. Col citato d.lgs. n. 33/2013, infatti, si intende procedere al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di attuare “il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche”, quale integrazione del diritto “ad una buona amministrazione”, nonché per la “realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino”. Detta normativa – avente finalità dichiarate di contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione – intende anche attuare la funzione di “coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’art. 117, co. 2 lett. r) della cost.”: quanto sopra, tramite pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti (specificati nei capi II, III, IV e V del medesimo d.lgs. e concernenti l’organizzazione, nonchè diversi specifici campi di attività delle predette amministrazioni) nei siti istituzionali delle medesime, con diritto di chiunque di accedere a tali siti “direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione”; solo in caso di omessa pubblicazione può essere esercitato, ai sensi dell’art. 5 del citato d.lgs., il cosiddetto “accesso civico”, consistente in una richiesta – che non deve essere motivata - di effettuare tale a-45- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali ficato, in assenza di omonimie, con l’unico il cui nome risulti consonante con quello apposto sulla scheda. Né può ritenersi che l’erronea indicazione del prenome possa compromettere l’espressione del voto a guisa di segno di riconoscimento. All’uopo occorrerebbe, infatti, che in concreto possa ritenersi “in modo inoppugnabile” che l’elettore intendesse farsi riconoscere (art. 64, co. 2, d.P.R. n. 570/1960), laddove l’errata indicazione del nome del candidato nella specie è invece agevolmente spiegabile in termini di inesatta informazione o di innocua confusione. Secondo l’uniforme interpretazione giurisprudenziale la norma in rilievo, nello stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino segni tali da denotare una sicura volontà dell´elettore di farsi riconoscere, deve essere intesa in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto, e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l´elettore ha inteso esprimere il suffragio (CdS, V, 18.11.2011, n. 6070; 18.1.2006, n. 109). Ciò posto, nella presente vicenda l’indicazione del prenome del candidato, benché a rigore non necessaria, non può essere ritenuta estranea alle esigenze di espressione del voto, stante la funzione tipica del c.d. nome di battesimo di concorrere alla piena identificazione del soggetto. Quanto alla mera circostanza che nello specifico tale nome sia stato indicato in modo errato, la stessa non può valere, proprio perché ragionevolmente spiegabile in termini di deficit informativo o di innocua confusione, quale indice di una volontà di provocare un riconoscimento (CdS, V, 22.2.2001, n. 1020 : l´erronea indicazione del prenome del candidato, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, non implica di per sé alcuna incertezza in ordine alla volontà dell´elettore né configura un mezzo di riconoscimento, tale errore ben potendo essere un mero difetto mnemonico, non improbabile poiché il voto di preferenza non necessariamente riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto). Senza dire, poi, che l’appellante, per far invalidare a titolo di segno di riconoscimento la scheda in discorso (dal Seggio a tempo debito valutata, sia pure a favore del solo candidato a Sindaco indicatovi), avrebbe avuto l’onere, rimasto invece inadempiuto, di propor- dempimento, con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza all’obbligo in questione, di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul processo (d.lgs. 2.7.2010, n. 104).L’accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della l. 7.8.1990, n. 241 è riferito, invece, al “diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi”, intendendosi per “interessati tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. Benchè sommarie, le indicazioni sopra fornite appaiono sufficienti per evidenziare la diversificazione di finalità e di disciplina dell’accesso agli atti, rispetto al cosiddetto accesso civico, pur nella comune ispirazione al principio di trasparenza, che si vuole affermare con sempre maggiore ampiezza nell’ambito dell’amministrazione pubblica. Per quanto riguarda la documentazione richiesta nel caso di specie concernente “tutti gli atti delle procedure di valutazione di tutti i dottorandi di ricerca il cui relativo titolo è stato o non è stato rilasciato dal giorno 1.1.2005” - deve ritenersi evidente che la procedura attivata sia da ricondurre in via esclusiva alla citata l. n. 241/1990, come del resto formalmente enunciato nell’istanza: una così ampia diffusione degli atti interni di qualsiasi procedura valutativa non appare imposta, infatti, dal ricordato d.lgs. n. 33/2013, né – se pure lo fosse – potrebbe intendersi riferita anche a procedure antecedenti all’emanazione del medesimo d.lgs., entrato in vigore il 20 aprile 2013. Consiglio di Stato Sez. V, 29.11.2013 Giudizio elettorale - erronea indicazione prenome - candidato - non implica - incertezza - in ordine alla volontà - elettore - né configura - mezzo di riconoscimento. L’indicazione, sia pure inesatta, del nominativo del candidato in corrispondenza della pertinente lista lascia comunque chiaramente intendere la volontà dell’elettore di attribuire sia il proprio voto alla lista, sia la propria preferenza per un candidato che non può che essere identiGazzetta Amministrativa -46- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali nenti dell’organo - validità dell’inizia-le investitura. L’art. 39 t.u.e.l. attribuisce al presidente del consiglio comunale poteri direttivi, di iniziativa ed impulso necessari al funzionamento degli organi collegiali. Il co. 1 prevede che al titolare di detto ufficio spetta la convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio; il successivo co. 4 gli demanda l’obbligo di assicurare che sulle questioni sottoposte al consiglio siano preventivamente ed adeguatamente informati i componenti dell’organo. Si tratta dunque di attribuzioni di carattere necessario, visto che il citato co. 1 dell’art. 39 contempla anche la figura del vicario, e che non si esauriscono sul piano interorganico dei rapporti e delle relazioni interne al consiglio, tant’è vero che il co. 5 del suddetto art. 39 prevede che in caso di mancata convocazione possa provvedervi il Prefetto. In linea con questa disciplina normativa, la dottrina e la giurisprudenza della Quinta Sezione del CdS sono concordi nell’annettere alla figura del presidente rilievo istituzionale. In particolare, la giurisprudenza della Sezione, parte della quale richiamata anche nella delibera di revoca qui impugnata, ha affermato che: - la funzione del Presidente del Consiglio comunale è di carattere istituzionale e non politica, per cui la sua revoca non può che essere causata dal cattivo esercizio di tale funzione, tale da comprometterne la neutralità, non potendo essere motivata sulla base di una valutazione fiduciaria di tipo strettamente politico (sentenza 25.11.1999, n. 1983); - nel solco di questa pronuncia, in una successiva decisione si è affermato che la figura del presidente dell’organo consiliare è posta dall’ordinamento degli enti locali a garanzia del corretto funzionamento di detto organo e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza, per cui la revoca “non può essere causata che dal cattivo esercizio della funzione, in quanto ne sia viziata la neutralità, e dev’essere motivata perciò con esclusivo riferimento a tale parametro e non ad un rapporto di fiduciarietà politica” (sentenza 6.6.2002, n. 3187); - segue il precedente richiamato dal TAR (sentenza 4.3.2004, n. 1042), in cui si è data una maggiore portata al novero delle valutazioni fondanti la revoca, giungendosi ad affermare che essa esprime valutazioni di carattere “latamente po- re sul punto un rituale e tempestivo ricorso incidentale. Consiglio di Stato Sez. IV, 26.11.2013 Improcedibile il ricorso - contro gli atti iniziali - intermedi - procedimento - in mancanza dell´impugnazione - atto finale - adozione - nuove ed ulteriori valutazioni d´interessi. La Quarta Sezione del CdS con la sentenza in esame osserva, (in tal senso, tra tante, CdS sez. IV, 6 novembre 2008, n. 5507) che quando l´atto finale, pur partecipando della medesima sequenza procedimentale in cui si colloca l´atto preparatorio, non ne costituisce conseguenza inevitabile perché la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni d´interessi, l´immediata impugnazione dell´atto preparatorio non fa venir meno la necessità di impugnare anche l´atto finale, pena l´improcedibilità del ricorso (alla luce di tale principio, nella specie il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto contro la determinazione dell´Amministrazione di procedere al rinnovo delle prove di concorso a pubblico impiego, che non era stato seguito dalla impugnazione dell´atto di approvazione della susseguente graduatoria; così CdS sez. III, 1.2.2012, n. 503). Quando sono impugnati gli atti iniziali o intermedi di un procedimento - che risultino immediatamente lesivi, come l’esclusione, immediatamente estintiva di una posizione di favore per il soggetto - e poi non segue l´ impugnazione dell´atto finale che attribuisce ad altri uno status od una utilità, l´inoppugnabilità di tale atto fa diventare improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l´impugnativa proposta contro gli atti intermedi (nella specie, gli interessati avevano impugnato gli atti in base ai quali l’università aveva attivato il procedimento per l’iscrizione al corso di medicina, ma non anche il provvedimento che, al termine del procedimento, ha approvato la graduatoria finale; in termini CdS sez. VI, 26 giugno 2006, n. 4067; Cons. St., sez. V, 5 settembre 2002 n. 4464). Consiglio di Stato Sez. V, 26.11.2013 Enti Locali - revoca - Presidente del Consiglio Comunale - non può prescindere - fatti specifici - inerenti la carica - esercizio delle funzioni presidenziali - valutazione - compoGazzetta Amministrativa -47- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali questa prospettiva si sono quindi ricostruiti i tratti sostanziali dell’atto di revoca del presidente del consiglio comunale ed i relativi ambiti entro i quali può muoversi il sindacato di legittimità del giudice amministrativo nei suoi confronti. A differenza dell’elezione, che costituisce un atto favorevole e viene emessa in assenza di qualsiasi verifica sull’operato del titolare dell’ufficio presidenziale, la revoca, al contrario, non può prescindere da fatti specifici inerenti la carica, ancorché gli stessi non siano commessi nell’esercizio delle funzioni presidenziali, e dalla conseguente valutazione che i componenti dell’organo da tali fatti traggono in ordine alla persistente validità dell’iniziale investitura. Sotto questo profilo, la Sezione ha esercitato il proprio sindacato sugli atti di revoca in questione, apprezzandone la congruenza rispetto al suddetto fine, attraverso l’esame delle tipiche figure sintomatiche dell’eccesso di potere, quali in particolare la carenza di motivazione, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà tra fatti e decisione, l’ingiustizia ed illogicità di quest’ultima. Si è così chiarito che il giudice amministrativo è chiamato ad un duplice ordine di verifiche, e cioè: in primo luogo, ad accertare l’effettiva sussistenza dei fatti, affinché la revoca non si fondi su presupposti inesistenti o non adeguatamente esternati nel provvedimento; ed in secondo luogo, ad apprezzare la non arbitrarietà e plausibilità della valutazione politica in forza della quale l’organo consiliare ritiene che i suddetti fatti influiscano negativamente sull’idoneità a ricoprire la funzione. Quest’ultimo apprezzamento, come peraltro si è avuto modo di specificare nei ricordati precedenti, non può che arrestarsi ad una verifica meramente estrinseca, limitata cioè al piano dell’evidente irragionevolezza ed ingiustizia della decisione, pena altrimenti lo sconfinamento del sindacato giurisdizionale in ambiti riservati ad opinabili, ma non per questo illegittime, valutazioni politico-discrezionali. Infatti, si tratta nel complesso di giudizi di critica politica che, se ammissibili per i singoli consiglieri, perché complessivamente riconducibili alle prerogative di controllo politico sull’amministrazione di detto ufficio (art. 43 t.u.e.l.), sono altrettanto evidentemente preclusi al rappresentante istituzionale dell’organo di indirizzo politico-amministrativo. Come am- litico”, in funzione di ricomporre “l’ordinato assetto dei rapporti istituzionali tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo del comune”, ogniqualvolta questo “risulta alterato il ruolo di garante imparziale assegnato dal presidente”; - vi sono anche pronunce maggiormente restrittive, che circoscrivono i motivi fondanti la revoca alle sole violazioni commesse nell’esercizio di funzioni inerenti alla carica di presidente del consiglio comunale (sentenza 20.10.2004, n. 6838); - quindi, la Sez. ha precisato che possono costituire ragioni legittimamente fondanti la revoca in questione tutti quei comportamenti, tenuti o meno all’interno dell’organo, i quali, costituendo violazione degli obblighi di neutralità ed imparzialità inerenti all’ufficio, sono idonei a fare venire meno il rapporto fiduciario alla base dell’originaria elezione del presidente (sentenza 18.1.2006, n. 114). A conclusione di questo excursus, il CdS nella sentenza in esame ricava una regola di carattere generale, che la Sez. ha costantemente affermato, dando luogo ad un indirizzo ormai consolidato. Detta regola muove dall’incontestabile rilievo istituzionale della funzione di presidente del consiglio, trascendente gli equilibri politici, che pure ne fondano la costituzione attraverso l’elezione in seno all’organo consiliare, di garante del regolare funzionamento di quest’ultimo e dell’ordinato svolgersi della dialettica tra le forze politiche in esso presenti. Altrettanto pacifico è che sia l’elezione a presidente del consiglio comunale che la relativa revoca esprimono una scelta fiduciaria delle forze politiche rappresentate nell’organo consiliare, con la quale queste, rispettivamente, convergono verso una personalità in grado di rispondere alle suddette necessità istituzionali o, al contrario, manifestano il ripensamento di quella scelta iniziale. Sulla base di questa premessa la Sez. ha quindi affermato il principio secondo cui la revoca (come del resto l’elezione) trae origine da apprezzamenti di carattere politico e tuttavia non esprime una scelta libera nei fini, dovendo comunque sempre porsi nel solco del perseguimento delle finalità normative, non disponibili dai componenti del consiglio e dalle forze in esso presenti, di garantire la continuità della funzione di indirizzo politico-amministrativo dell’ente comunale. In Gazzetta Amministrativa -48- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali same ricorda innanzi tutto che in materia di silenzio della p.a. è nozione elementare che l’obbligo di provvedere non si può considerare assolto, e il silenzio-inadempimento non si può considerare venuto meno, per il solo fatto che siano state emesse pronunce meramente elusive, ovvero soprassessorie o interlocutorie (salvo beninteso che queste ultime siano legittima manifestazione di esigenze istruttorie). Nel caso in esame, la nota del 30.10.2012 della Prefettura è stata erroneamente interpretata dal TAR come una risposta conclusiva di diniego, per di più motivata. Al contrario, si tratta di un caso tipico di atto meramente elusivo dell’obbligo di provvedere, o comunque di una interlocutoria non risolutiva. piamente visto sopra attraverso i richiami ai precedenti di questa Sezione in materia, quest’ultimo deve rimanere estraneo alla contesa politica, sia nell’esercizio della funzione presidenziale che quale esponente di un partito politico presente in consiglio, altrimenti venendo meno quelle esigenze di tutela della stabilità della carica istituzionale rispetto a possibili arbitri delle altre forze partitiche. Consiglio di Stato Sez. III, 10.12.2013 Silenzio - inadempimento della Pubblica Amministrazione - l’obbligo - di provvedere - non si può considerare assolto - il solo fatto - emesse pronunce - elusive o interlocutorie. La Terza Sezione del CdS nella sentenza in e- «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -49- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali PARERI Questa sezione della Gazzetta Amministrativa raccoglie la pareristica redatta dall’AVVOCATURA DELLO STATO cioè, quindi, il netto dell’importo, ossia solo quanto di fatto sia entrato a far parte della sfera patrimoniale del lavoratore”. Con nota del 7.11.2012 l’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, in risposta a istanza di interpello di codesto Ministero, ha confermato la correttezza del recupero delle somme di cui trattasi al lordo delle ritenute di legge, ritenute che erano state “operate legittimamente a suo tempo per effetto di una sentenza di primo grado”. Secondo l’Agenzia “lo strumento previsto dal legislatore per il recupero delle imposte relative a somme che hanno concorso al reddito in periodi di imposta precedenti e sono restituite al soggetto erogatore è offerto dall’art. 10, co. 1 lett. d - bis) del d.P.R. 22.12.1986, n. 917 (TUIR) che ne prevede, a tal fine, la deducibilità dal reddito complessivo delle persone fisiche (IRPEF)”. A conforto di tale conclusione viene richiamata la circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23.12.1997, nella quale si legge che, “attraverso l’introduzione di un nuovo onere deducibile, pari, appunto, all’importo delle somme che in un periodo di imposta sono state assoggettate a tassazione e, successivamente, vengono rimborsate all’ente erogatore, il legislatore ha cercato di risolvere il problema del rimborso delle imposte pagate su somme percepite e assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa e poi restituite al soggetto erogatore. Non essendo previsto, infatti, l’istituto delle sopravvenienze passive per i redditi tassati con il criterio di cassa, rimaneva dubbia l’esistenza di un supporto giuridico per procedere al rimborso delle imposte DOMANDA Procedimento di ripetizione di somme indebitamente erogate al lavoratore da parte del datore di lavoro statale(Parere del 4.12.2013 - 485731, al 11277/13, Sez. VII, Avv. Gabriella D’Avanzo) RISPOSTA Il quesito sottoposto all’esame trae origine dal contenzioso instaurato dalle nominate in oggetto - funzionarie di codesto Ministero, inquadrate nella posizione C3, ex IX q.f. - le quali, dopo avere percepito dall’amministrazione soccombente le differenze retributive nei sensi statuiti dal Tribunale in accoglimento dei ricorsi da loro separatamente proposti, contestano la correttezza del procedimento di ripetizione delle medesime somme che l’Amministrazione ha effettuato nei loro confronti in esecuzione delle sentenze della Corte d’Appello, con le quali sono state integralmente riformate le pronunce di primo grado. Lamentano, infatti, le interessate che la restituzione delle predette somme è stata richiesta - nelle more del giudizio di legittimità da loro introdotto per la cassazione delle sfavorevoli pronunce del Giudice d’appello al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, ma “al lordo delle ritenute erariali” (comprensivo, cioè, di quanto liquidato dall’Amministrazione quale sostituto di imposta). Ritengono invece le dipendenti che, sulla base dei principi enunciati in Cass. n. 1464/2012, “il datore di lavoro che debba procedere alla ripetizione di somme indebitamente erogate al lavoratore può esigere soltanto quanto effettivamente corrisposto, Gazzetta Amministrativa -50- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo - riforme istituzionali zioni e i compensi assoggettati a tributo ed è in grado, per il rapporto che lo lega al lavoratore sostituito, di trasferire su di lui con estrema facilità il peso economico dell’imposta versata, operando la rivalsa mediante il prelievo delle somme pagate da quelle dovute al dipendente per le prestazioni effettuate. Trattasi, in sostanza di una partita di giro che però, per il datore di lavoro statale, si risolve in un pagamento virtuale dell’imposta, in quanto, a differenza di quanto avviene nel caso di lavoro privato, l’amministrazione statale, per il principio di unitarietà dello Stato, non versa una vera ritenuta al fisco. Ed è appunto tenendo conto della specificità della riscossione a mezzo di “ritenuta diretta” e, quindi, del fatto che l’amministrazione statale non paga, a differenza del datore di lavoro privato, una vera ritenuta fiscale, che appare più consona al sistema, e, quindi preferibile, la scelta di effettuare la ripetizione delle somme al netto di quanto, sia pure giuridicamente, ma non effettivamente (arg. in Cass. Lav. n. 10942/2000) sia entrato nel patrimonio del dipendente. Nè appare idoneo a condurre a una diversa conclusione l’argomento secondo cui l’introduzione della predetta lettera d-bis dell’art. 10, co. 1 del TUIR “si è resa necessaria proprio in quanto il sistema dei rapporti tra erario, sostituto e sostituito comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l’ente erogatore ha versato all’Erario in qualità di sostituto”. La norma in esame, infatti, disponendo che rientrano tra gli oneri deducibili le somme “restituite al soggetto erogatore…” non comporta, necessariamente, che nelle predette somme debbano essere ricomprese anche le ritenute operate dal sostituto. Peraltro, la norma avrebbe una sua ratio anche nell’ipotesi di restituzione delle somme al netto dell’imposta, e, precisamente, il fine di configurare la spettanza di un rimborso nel caso in cui le somme restituite al netto (sommando ad esse figurativamente l’ammontare dell’imposta versata dal sostituto) concorrendo ad integrare il reddito, abbiano comportato per il contribuente un aggravio impositivo in seguito all’applicazione di un’aliquota maggiore, o anche nel caso di relative a somme che erano entrate nella disponibilità del contribuente, ma che successivamente erano state restituite”.In relazione a quanto precede, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non convincente la sentenza n. 1464/2012 della Cass. sia perché non risulta esaminato il citato art. 10, co. lett. d-bis) del TUIR, che regola, appunto, il recupero delle imposte su somme costituenti reddito in anni precedenti restituite al soggetto erogatore, e sia perché il considerare le somme oggetto di ritenuta come “non percepite e non entrate nel patrimonio del sostituito” non appare in linea con l’istituto della sostituzione di imposta, in quanto, si l. nella nota del 7 novembre 2012, “i redditi di lavoro dipendente sono tassati per cassa, ossia devono essere <percepiti> (cfr. art. 51, co. 1 del TUIR) e solo se si assume la percezione può essere applicata la ritenuta a titolo d’acconto da parte del sostituto <all’atto del pagamento> (cfr. art. 23, co. 1 del D.P.R. n. 600 del 1973)”. La Scrivente, esaminati gli atti, osserva quanto segue. A norma dell’art. 29 del citato d.P.R. 29.9.1973, n. 600 il datore di lavoro statale effettua, all’atto del pagamento della retribuzione (la norma fa riferimento alle “somme ed i valori di cui all’articolo 23” del DPR 600 del 1973, cioè, per quanto qui interessa, alle somme ed i valori determinati a norma dell’articolo 48 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico delle imposte sui redditi ) “una ritenuta diretta in acconto dell’imposta” dovuta dai pubblici dipendenti. Il pagamento avviene, quindi, tramite sostituto di imposta ex art. 64 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi: è, cioè il datore di lavoro che provvede al pagamento di imposte “in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili...” : in tal modo egli adempie a un’obbligazione altrui (quella del proprio lavoratore subordinato contribuente sostituito) nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Analogamente avviene, ai sensi dell’art. 23 del medesimo d.P.R. n. 600 del 1973, nel caso di lavoro privato o pubblico. È noto che la previsione dell’obbligo di pagamento a carico del datore di lavoro si giustifica con la particolare relazione in cui questi si trova con il presupposto di imposta, in quanto eroga le retribuGazzetta Amministrativa -51- Numero 4 - 2013 procedimento amministrativo riforme istituzionali tassazione separata del reddito relativo ad annualità anteriori. (È appena il caso di rilevare che la modifica del citato art. 10 prevista all’art. 118 della legge di stabilità 2014 non influisce sulla soluzione data al quesito in esame, in quanto essa riguarda le modalità di recupero delle somme in tutto o in parte non dedotte nel periodo di imposta di restituzione).Non può infine non considerarsi che la scelta della restituzione al lordo delle somme comporterebbe, inevitabilmente, un aggravio del procedimento amministrativo, imponendo lo svolgimento di adempimenti fiscali in forme più costose e meno agevoli per il contribuente, conseguenze queste, non in linea con quanto prevede, in materia di “conoscenza degli atti e semplificazione”, l’art. 6, co. della l. 27.7.2000, n. 212 - recante lo “Statuto dei diritti del contribuente” - le cui disposizioni costituiscono, a norma dell’art. 1 della medesima l., “principi generali dell’ordinamento tributario”. In relazione a quanto precede, tenuto conto della peculiarità del sistema della riscossione a mezzo della “ritenuta diretta”, la Scrivente ritiene opportuno che codesto Ministero richieda la restituzione delle somme di cui trattasi al netto delle ritenute fiscali versate, rectius trattenute, in qualità di sostituto di imposta, secondo i principi enunciati in materia sia dalla Cass. con la richiamata pronuncia n. 1464/2012, che dal CdS (Sez. VI, n. 1164/2009; id., n. 2061/2005 e n. 1358/1998). Il suesposto parere è stato sottoposto all’esame del Comitato Consultivo che, nella seduta del 30.10.2013, si è espresso in conformità. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -52- Numero 4 - 2013 Uso del Territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio USO DEL TERRITORIO: URBANISTICA, AMBIENTE E PAESAGGIO NOTIZIE E AGGIORNAMENTI costituisce di per sé vizio di legittimità...Si è detto che lo scopo della perimetrazione della zona è quello di delimitare la libertà di scelta del farmacista, nel senso che questi è, in linea di massima e salvo eccezioni, libero di scegliere l’ubicazione del proprio esercizio, purché rimanga all’interno di quel perimetro. A fronte di tale libertà di scelta, i titolari delle zone contigue non hanno tutela, salva la distanza minima obbligatoria di duecento metri. Perciò, dato e non concesso che la pianta organica abbia esorbitato dai propri poteri prescrivendo alla quarta farmacia una ubicazione determinata all’interno della zona di competenza, l’unico soggetto titolato a reagire è il titolare della stessa farmacia, in quanto leso nella sua libertà di scelta. Ma se pure quella prescrizione (in ipotesi indebita) non fosse stata formulata, nulla vieterebbe al titolare della quarta farmacia di scegliere proprio quel sito, e in tal caso i titolari contermini nulla potrebbero opporre. Infine nel giudizio in esame la ricorrente ha lamentato il fatto che la pianta organica classifichi la quarta farmacia come “rurale”, attribuendo con ciò al suo titolare vantaggi asseritamente indebiti. Anche in questo caso si potrebbe dubitare dell’interesse a ricorrere, in quanto la questione se una farmacia debba essere classificata come “rurale” piuttosto che “urbana” riguarda esclusivamente il suo titolare e non coinvolge interessi giuridicamente tutelati dei titolari di altre farmacie. In ogni caso le doglianza sono infondate. Esse sono costruite essenzialmente sul presupposto che la qualifica di “rurale” spetti solo alle sedi farmaceutiche istituite con il criterio c.d. topografico e in presenza delle condizioni previste dalle norme che consentono l’utilizzo di detto criterio. Posta in questi termini, la tesi DICHIARAZIONE UNICA AMBIENTALE: IN GAZZETTA UFFICIALE IL NUOVO MUD E´ stato pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27.12.2013, Supplemento Ordinario n. 89, il d.P.C. 12.12.2013 con il quale è stato sostituito il precedente Modello di dichiarazione Unica Ambientale (MUD) allegato al d.P.C. del 20.12.2012. Fino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) il nuovo MUD dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all´anno precedente (d.P.C. 12.12.2013 - G.U. n. 302 del 27.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» FARMACIE: LA DISTRIBUZIONE DELLE FARMACIE SUL TERRITORIO DEVE ESSERE Nel giudizio in esame la Terza Sezione del CdS ha rilevato come la sentenza appellata opportunamente ha ricordato che la delimitazione delle zone assegnate alle singole farmacie non ha la funzione, né produce l’effetto, di obbligare gli utenti a rivolgersi alla farmacia corrispondente alle rispettive residenze. In effetti, l’assegnazione alla farmacia di una determinata porzione di territorio ha solo la funzione di vincolare il farmacista titolare a mantenere il proprio esercizio entro quel perimetro, mentre la scelta dell’ubicazione all’interno di quella zona è relativamente libera. Pertanto, fermo restando che la distribuzione delle farmacie sul territorio deve essere equilibrata, il solo fatto che una zona risulti più estesa di un’altra non Gazzetta Amministrativa -53- Numero 4 - 2013 Uso del Territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio del comune non è l’unico dato rilevante, anzi non è neppure quello principale; infatti si può definire rurale anche una farmacia appartenente ad un comune con popolazione superiore (e anche di molto) a 5000 abitanti, se è situata in un centro abitato minore. E’ quindi possibile che si classifichi come rurale la farmacia collocata nell’abitato del capoluogo di Potenza Picena supposto che tale abitato abbia meno di 5000 abitanti (e si può dare per notorio che in questo Comune il capoluogo comunale non sia il maggiore dei centri abitati). La ricorrente non ha dedotto nulla in proposito, avendo costruito (infondatamente) la sua doglianza in altro modo (Consiglio di Stato, Sez. III, 8.11.2013, n. 5357). della ricorrente è manifestamente infondata, perché non vi è alcun nesso diretto fra il criterio c.d. topografico e la qualificazione di una farmacia come “rurale” - anche se in via di fatto è presumibile che una farmacia istituita con il criterio topografico presenti ordinariamente anche i requisiti per essere classificata come rurale. La distinzione delle farmacie in “urbane” e “rurali” è prevista dall’art. 1 della l. n. 221/1968. Le farmacie urbane sono quelle «situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5000 abitanti», le rurali sono quelle «ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5000 abitanti». Da queste due formulazioni si comprende che la popolazione complessiva «::::::::: GA :::::::::» Gazzetta Amministrativa -54- Numero 4 - 2013 Uso del Territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio REDAZIONALI DEL POTERE DI DELEGA E DEL DOVERE DI CONTROLLO DEL SINDACO dell’Avv. Sergio Fifi La facoltà per legge di delegare ai dirigenti del proprio organico le funzioni tecniche e amministrative esulanti l’indirizzo generale non esonera il sindaco da un dovere di costante controllo di quelle particolari funzioni che pure per legge sono ad egli riservate, come la materia ambientale e, segnatamente, dei rifiuti. Ciò, a maggior ragione, in presenza di particolari contingenze The faculty entitled by law to delegate to its staff managers the technical and administrative functions which fall outside the general direction does not exempt the mayor from the task of a constant control about those specific functions as well assigned to him by law, such as the environment and, in particular, waste. This, even more, has to be in the presence of specific contingencies Sommario: 1. Il principio. 2. Le ordinanze contingibili e urgenti in materia ambientale. 3. La fattispecie e il giudizio di merito. 4. L’ampiezza dei profili di responsabilità del sindaco. 5. La delega di funzioni: genesi di uno strumento dell’impresa privata. 6. Segue: la delega applicata agli enti pubblici. 7. La giurisprudenza di legittimità. 8. I precedenti richiamati dalla Suprema Corte. 9. In conclusione, l’insoluto nodo dell’art. 192 del T.U. ambientale. 1. Il principio. La Terza Sezione penale della Corte di cassazione, con la pronuncia n. 37544 del 27.6.2013 (dep. 13.9.2013), ribadisce un consolidato principio giuridico amministrativo. L’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - promulgato con il d.lgs. n. 267 del 18.8.2000 -, distingue: poteri di indirizzo e di controllo politicoamministrativo, affidati agli organi di governo degli enti locali; e compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, attribuiti ai dirigenti, cui sono conferiti autonomi poteri di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo. Ciononostante il sindaco, una volta esercitati i poteri attribuitigli dalla legge, non può semplicemente disinteressarsi egli esiti di tale sua attività, essendogli affidato anche il successivo e conseguente compito di controllo sulla concreta attuazione delle scelte programmatiche effettuate. Egli ha, inoltre, il dovere di attivarsi quando prenda coscienza i situazioni non circoscritte a contingenti e occasionali emergenze tecnicoGazzetta Amministrativa operative, che pongano in pericolo lo stato di salute delle persone o l’integrità dell’ambiente. 2. Le ordinanze contingibili e urgenti in materia ambientale. Se è vero, infatti, quanto disposto dal T.U., non va dimenticato l’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 3.04.2006 Codice dell’Ambiente, a norma del 1° co. del quale, “(ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'art. 5 della l. 24.2.1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile,) qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo -55- Numero 4 - 2013 Uso del Territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio quanto disposto dall'art. 107 del T.U. degli enti locali “e, segnatamente, della ripartizione delle funzioni tra dirigenti amministrativi e sindaco, che libera quest'ultimo dalle responsabilità conseguenti all'inosservanza di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o alle soluzioni operative adottate nel servizio di raccolta, dovendo rispondere, invece, soltanto per le scelte programmatiche e quelle derivanti da situazioni contingibili ed urgenti”. Il nodo della questione emerge dalle stesse affermazioni dell’imputato, per cui non era emerso alcun elemento riferibile a condotte commissive o omissive a lui addebitabili, mentre, “una volta emessa l'ordinanza con la quale era stata disposta la «apertura della discarica», non aveva alcun motivo ulteriore per occuparsi della vicenda, di esclusiva competenza del funzionario designato”. Egli riteneva illegittimo, insomma, che si ascrivesse a lui l’addebito penale di fatti in materie che egli aveva delegato. La responsabilità, in poche parole, si sarebbe dovuta attribuire ai funzionari comunali. Al contrario, proprio l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente è la prova che il sindaco fosse ben conscio della situazione e che, quindi, avrebbe dovuto seguirne attentamente gli sviluppi, soprattutto in seguito ai propri provvedimenti, rinnovando, ove necessario, e ordinanze e attivandosi, in caso, anche verso gli organi regionali e statali competenti. a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente”. Il 4° co. del medesimo articolo, consente, ove permangano i presupposti, di reiterare le ordinanze in parola fino a due volte. Il potere è esercitabile solo entro certi limiti e a certe condizioni analiticamente indicate nel predetto disposto e il cui mancato rispetto comporta una diretta responsabilità del sindaco per gestione abusiva di rifiuti o discarica abusiva. 3. La fattispecie e il giudizio di merito. Nel contesto di una concreta difficoltà nella gestione di rifiuti, un sindaco emanava un'ordinanza contingibile e urgente per autorizzare lo stoccaggio provvisorio dei suddetti in un’area individuata come isola ecologica. Il provvedimento aveva un’efficacia di sei mesi. Scaduto questo termine, il conferimento dei rifiuti proseguiva, ma senza alcuna precauzione, come accertato dall’Autorità (il Corpo Forestale dello Stato, in particolare, aveva verificato la presenza di rifiuti abbandonati alla rinfusa, l'assenza di un’idonea recinzione del sito e lo scarico diretto del percolato mediante condotta, previa raccolta in una vasca non a tenuta, direttamente in un torrente). Il sindaco, pur conosciuto lo stato dei fatti e adottati i citati provvedimenti d’urgenza, si era di fatto disinteressato della vicenda, nulla più aveva fatto, neppure attivandosi per osservare l’evoluzione della vicenda senza più intervenire, pur in una condizione ictu oculi aggravata. Per questo, insieme ad alcuni funzionari, non ultimo il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, veniva imputato del reato di stoccaggio abusivo di rifiuti disciplinato dall’art. 256 del codice dell’Ambiente. Il giudice di merito di primo grado mandava assolti da ogni addebito i funzionari, condannando invece il Sindaco. Quest’ultimo ricorreva in cassazione, con un unico motivo, non censurando, peraltro, la sussistenza dei fatti ricostruiti e addebitatigli. Egli lamentava, come difeso, proprio l’inosservanza della normativa in tema di delega delle funzioni in relazione ai fatti. Impugnava, in sostanza, il mancato rispetto, da parte del Tribunale, di Gazzetta Amministrativa 4. L’ampiezza dei profili di responsabilità del sindaco. La responsabilità del sindaco, ovviamente è amplificata dal fatto che il comune agisce e assume responsabilità nella propria persona. Sotto tale profilo, con il d.lgs. n. 231/2001, il Governo italiano, in esecuzione della delega conferita con la l. del 29.9.2000, n. 300 e in recepimento delle linee normative adottate dalla UE, ha disciplinato la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per molti reati contemplati dal nostro ordinamento. Detto cimento ha tralascio di provvedere per i reati in materia di tutela dell’ambiente e del territorio sino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 121/2011, in materia ambientale di “Attua-56- Numero 4 - 2013 Uso del Territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio zione della dir. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, entrato in vigore il 16.8.2011. Nel pieno vigore dell’art. 27 Cost., la responsabilità penale non è addebitabile ad una persona giuridica (societas delinquere non potest), ma al limite, alla persona fisica che abbia agito in rappresentanza della stessa. Le recenti disposizioni in materia di tutela ambientale, però, hanno previsto conseguenze rilevanti, sia pure esclusivamente sotto l’aspetto economico, anche nei confronti delle persone giuridiche1. to ha trovato applicazione anche in tema di inquinamento, da un lato e nei confronti di enti pubblici sempre più “imprenditorializzati”, dall’altro, pur in assenza di apprezzabili sforzi di codificazione legislativa3. La delega ha rilevanza penale in compresenza di precisi requisiti. Essa deve essere, in primo luogo, puntuale ed espressa, con esclusione in capo al delegante della pratica della “delega a maglie larghe” - facile reda di strumentalizzazioni - e di poteri residuali di tipo discrezionale. Il delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli. Il trasferimento delle funzioni delegate deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa. La delega deve riguardare non solo le funzioni ma anche i correlativi poteri decisionali di spesa. L’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo. Si richiede, poi, che la delega rispetti il requisito della pubblicità e rispecchi il carattere strutturale all’azienda, ovvero che sia organicamente conforme alle normative interne. Deve, infine, essere delega effettiva e non di mera apparenza. Il delegante diviene responsabile per culpa in vigilando quando sia consapevole delle inadempienze in cui sia incorso il delegato, ovvero quando, pur potendo sottoporre a controllo l’attività del delegato, abbia scientemente omesso detto controllo4. Chi conferisce la delega, infine, non va esente da responsabilità ove il delegato ne abbia richiesto l’intervento. La delega è stata sovente esclusa, in giurisprudenza, quando le scelte dei delegati, nella realtà, sono espressione della politica aziendale generale, facente capo ai rappresentanti5. Altrettanto sovente il reato preso in considerazione non è “comune”, ammettendo, dunque, che chiunque possa porre in essere la 5. La delega di funzioni: genesi di uno strumento dell’impresa privata. Il piano di ripartizione delle responsabilità tra sindaco e dirigenti, è noto, è regolato dall’istituto della “delega di funzioni”2, conferimento di specifici uffici, al cui svolgimento sono poi connessi specifici obblighi. La delega di funzioni non va confusa con la “delega di esecuzione”, in virtù della quale ogni decisione e le conseguenti responsabilità permangono in capo al delegante, restando il delegato un mero esecutore materiale. Diverso è anche l’istituto della “cessione (pur se temporanea) dell’attività di azienda”, con cui si affida al cessionario ogni aspetto, di pianificazione, organizzativo ed esecutivo del ramo ceduto, salvo espressa previsione di obblighi di vigilanza a carico del cedente. Nato in funzione dell’impresa privata in seno alla legislazione in tema di infortuni sul lavoro degli anni ’50 (d.P.R. del 27.4.55, n. 547 e d.P.R. del 19.3.56, n. 303), lo strumen1 Ci si riferisce alle disposizioni in materia di oneri economici conseguenti agli obblighi di ripristino e bonifica originariamente previsti dal d.lgs. n. 22/97, in realtà sensibilmente ridotti dal T.U., ambientale: v., sul punto, RAMACCI, Diritto penale dell'ambiente, Padova, 2007, 44 e ss. 2 Cfr. in tema, ex pluribus, BUTTI-GRASSI, Le nuove norme sull’inquinamento idrico, Milano, 1999, 235; BELTRAME, Gestione dei rifiuti e sistema sanzionatorio, Padova, 2000, 401; DI VICO, La delega di funzioni e i suoi differenti effetti nel settore privato e in quello pubblico, in Cass. Pen., 1999, 2657. In giurisprudenza, v. Cass. Pen., III, 23.6.2004, Carraturo, in Rivistambiente, n. 12/2004, 1161. Gazzetta Amministrativa 3 Sul punto, v. RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., 47 e ss. 4 Vedi, ex pluribus, Cass. Pen., III, 7.11.2007, n. 6420, Girolimetto, rv 23898 5 Come in determinate situazioni che derivino da cause strutturali dovute a omissioni o scelte generali: v. Cass. Pen., III, 17.1.2000, Natali, n. 422. -57- Numero 4 - 2013 Uso del Territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio condotta criminosa, ma “proprio”, impedendo che, quanto meno a titolo di concorso, il delegante vada esente da responsabilità6. sull’operato dei propri dirigenti, restando in capo ai primi la responsabilità degli atti di programmazione generale dell’ente e, specificamente al sindaco, degli atti di ufficiale del governo e dei provvedimenti (ordinanze) contingibili e urgenti8. Il percorso è stato però lungo. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affrontato a più riprese la tematica dell’efficacia della delega di funzioni. In un primo tempo, è stata ritenuta la responsabilità penale del sindaco che, sollecitato in tal senso dagli organi ispettivi, avesse di fatto rifiutato di eliminare la situazione di irregolarità dello scarico esercitando i propri poteri di direttiva, intervento sostitutivo e revoca delle funzioni nei confronti dell’assessore delegato inidoneo o, comunque, negligente9. Una pronuncia di poco successiva alla predetta sanciva la responsabilità del sindaco di un piccolo comune per una delega in tema di rifiuti generica e meramente organizzativa, senza conferimento di poteri di gestione10. La pronuncia che ha impresso una svolta in tema di delega di funzioni negli enti pubblici, ad ogni buon conto, è conosciuta come “sentenza Bressan”11. In questa, per la prima volta, venivano prese in considerazione, anche in tema di pubbliche amministrazioni, oltre e nonostante le dimensioni contenute dell’ente, le oggettive “complessità gestionali” del medesimo. Altro aspetto più volte valutato dalla Suprema Corte è stata la distinzione fra irregolarità e/o violazioni di carattere burocratico o tecnico-gestionale, da un lato, e inosservanze attinenti o, comunque, derivanti da una politica ambientale dell’ente carente e/o manife- 6. Segue: la delega applicata agli enti pubblici. Applicato l’istituto alla pubblica amministrazione, la responsabilità del sindaco, anche se in concorso con il delegato, emerge a chiare lettere dal tenore delle specifiche funzioni conferitegli e dall’obbligo di intervenire in determinate materie impostogli dalla legge sugli enti locali. La l. 8.6.1990, n. 142, con specifico riferimento agli enti pubblici, individua puntualmente il soggetto tenuto a determinati obblighi. L’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 riprende le disposizioni di cui all’(oggi abrogato) art. 51 della l. n. 142/90, come modificato dall’art. 6 della l. del 15.5.1997, n. 127, distinguendo fra poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo, da un lato, demandati agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, dall'altro, attribuiti i dirigenti. I primi definiscono l’indirizzo politico dell’ente, stabiliscono gli obiettivi, predispongono le risorse, delegano le singole specifiche funzioni. Al dirigente delegato, poi, spetta organizzare concretamente gli strumenti e le risorse messe a disposizione, per dar corso agli obiettivi nell’ambito delle proprie funzioni, compresi atti non espressamente riservati agli organi di governo, che impegnino l’amministrazione verso l’esterno. Il sindaco, dunque, va esente da responsabilità solo ove la violazione riguardi aspetti di gestione e organizzazione tecnicoburocratica. Le norme dell’ordinamento degli enti locali, però, conferiscono astrattamente pure ai dirigenti ampi poteri di organizzazione delle risorse, anche mediante atti di rilevanza esterna, se questi non sono espressamente riservati agli organi di governo7. La Suprema Corte, per questo, ha ritenuto e ribadito un’esenzione di responsabilità degli organi di governo per il mancato controllo 8 V. Cass. Pen., III, 21.6.2002, P.G. in proc. Pino, in Ambiente consulenza e pratica per l’impresa, n. 10/2002, 965 9 La fattispecie era di particolare interesse, per i precisi compiti che rivestono i comuni in tema di acque. La questione, in particolare, riguardava il mattatoio comunale e, dunque, vedeva investito il comune di un ulteriore ruolo, quale rappresentante dello stesso e cui faceva poi capo la titolarità dello scarico, fissata per legge e non delegabile V. Cass. Pen., III, 24.4.1995, Galvagno; in giurisprudenza, cfr. RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., 53 10 Cfr. Cass. Pen., III, 30.11.1995, Muntoni. 11 V., appunto, Cass. Pen., III, 9.10.1996, n. 775, in Cass. Pen., 1999, 1344 6 Più correttamente, in questo caso, si dovrebbe parlare di responsabilità dell’extraneus che con concorre con quella, ope legis, del soggetto qualificato dalla norma. 7 Sul punto RAMACCI, Diritto penale dell’ambiente, cit., 55. Gazzetta Amministrativa -58- Numero 4 - 2013 Uso del Territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio stamente elusiva, dall’altro. Solo nel primo caso, infatti, veniva riconosciuta l’efficacia liberatoria della delega, dovendosi per forza di cose ritenere, altrimenti, il necessario, sia pur in ipotesi di mero concorso, coinvolgimento dei vertici dell’azienda o dell’ente12. Anche nell’interesse della sentenza che si commenta, è consolidato l’indirizzo dottrinario e giurisprudenziale per cui il governante non può andare esente da responsabilità per i fatti del preposto ai sensi dell’art. 40, co. 2 del codice penale se, informato o comunque a conoscenza degli errori, delle violazioni, delle negligenze e dell’inadeguatezza, pure sopravvenuta, del delegato, mantenga l’affidamento anziché attivarsi e intervenire direttamente riassumendo la sua originaria funzione13. Sotto connesso profilo, la Corte di cassazione14 ha affermato che, nel caso in cui intervenga specifica diffida degli organi di vigilanza, risponde del reato di cui all’art. 256, 2º co., del Codice dell’Ambiente il sindaco che consenta l’abbandono incontrollato di rifiuti in un’area di proprietà comunale, anche in presenza di una delega ad un dirigente comunale, allorché ometta di esercitare il controllo sull’operato del delegato: ciò si pone su un piano diverso rispetto al divieto di ingerirsi. La pronuncia richiamata lascerebbe intendere che, in presenza di una delega di funzioni che rispetti le condizioni predette, la responsabilità del sindaco andrebbe ritenuta solo in caso di persistente negligenza di quest’ultimo a fronte dell’intimazione ad attivarsi rivoltagli dalle autorità. La Suprema Corte, pronunciandosi in materia di abbandono (mediante deposito) incontrollato di rifiuti, ha definito il reato come ascrivibile ai titolari di enti ed imprese ed ai responsabili di enti anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono15. 7. La giurisprudenza di legittimità. Il tema di responsabilità del sindaco la Suprema Corte si è a più riprese pronunciata. Il giudice riconosce, in primo luogo, che “l’amministratore o il legale rappresentante di un ente non può essere automaticamente ritenuto responsabile, a causa della carica ricoperta, di tutte le infrazioni penali verificatesi nella gestione dell’ente”, quando nell’ambito dell’ente “l’attività funzionale sia stata preventivamente suddivisa in settori, rami o servizi, e che a ciascuno di essi siano in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, dotati della necessaria autonomia e dei poteri indispensabili per la gestione completa degli affari di quel servizio”. In particolare, in tema di rifiuti, è stato precisato che, “anche a seguito dell’entrata in vigore dell’ordinamento degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000, e successive integrazioni), che ha conferito ai dirigenti amministrativi autonomi poteri di organizzazione delle risorse, permane in capo al sindaco sia il compito di programmare l’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sia, come ufficiale di governo, il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente16. L’effetto liberatorio resta escluso nel caso di realizzazione di una discarica non autorizzata, attese le specifiche competenze del sindaco, il quale, come capo dell’amministrazione comunale, ha il compito di programmare l’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e, come ufficiale di governo, ha il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Permane, infine, il dovere di controllo sul corretto esercizio delle attività autorizzate. Mai la ripartizione delle funzioni tra organi di governo e organi burocratici del comune stabilita dall’art. 107 d.lgs. n. 267 del 2000 può esonerare il sindaco dalla sua responsabilità per aver realizzato una discarica di rifiuti non autorizzata. Suddetta ripartizione, semmai, può liberare il sindaco da responsabilità inerenti a inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dall’autorità competente17, o da responsabilità 12 Sul punto, ex pluribus, Cass. Pen., III, 14.11.1999, Chiti; Cass. Pen., III, 27.3.2000, Stillitani; Cass. Pen., III, 4.3.2002, Casti, in Riv. Pen., n. 5/2002, 461; Cass. Pen., III, 1.7.2004, Caracciolo, in Riv. Amb. e Lav., n. 1/2005, 31; Cass. Pen., III, 31.8.2004, Pinto. 13 Cfr. Cass. Pen., III, 10.11.2005, Giordano, n. 40839. 14 V. Cass. Pen., III, 21.02.2007, Nardini. 15 Così Cass. Pen., III, 18.05.2007, Sorce. Gazzetta Amministrativa 16 17 -59- Cass. Pen., III, 27.3.2000, n. 3878, Stillitani. Cass. Pen., III, 4.3.2002, n. 8530 Casti Numero 4 - 2013 Uso del Territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio inerenti alle soluzioni operative adottate nel servizio di raccolta differenziata18 che, invece, spettano ai dirigenti amministrativi. Pur nel discrimine tra attività di indirizzo programmatico-politico – rientrante nei compiti istituzionali del Sindaco – e attività materiale di gestione tecnico-amministrativa – di pertinenza del dirigente amministrativo (o tecnico) del settore –, ciascuno dei due soggetti ha responsabilità specifiche che, se non assolte convenientemente, implicano una responsabilità individuale a titolo diretto. Secondo una pronuncia di legittimità ancor più analitica la delega di poteri e funzioni non implicava e non preclude, in quanto non ci si può limitare a imputare una responsabilità sulla sola base del conferimento di poteri, ma occorreva investigare e analizzare anche l'agito posto in essere. Sul punto, invero, si era già espressa diffusamente la Suprema Corte19. La ripartizione delle funzioni tra organi di governo e organi burocratici del comune, stabilita dall’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, non può esonerare il sindaco dalla sua responsabilità per aver realizzato una discarica di rifiuti non autorizzata. Suddetta ripartizione funzionale, semmai, può liberare il sindaco da responsabilità inerenti a inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dall’autorità competente20, o da responsabilità inerenti alle soluzioni operative adottate nel servizio di raccolta differenziata21 che, invece, spettano ai dirigenti amministrativi. liberare il sindaco da responsabilità inerenti a inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dall’autorità competente22, che invece spettano ai dirigenti amministrativi. Il Giudice di legittimità, però, ha anche escluso l’effetto liberatorio nel caso di realizzazione, ad esempio, di una discarica non autorizzata, attese le specifiche competenze del sindaco, il quale, come capo dell’amministrazione comunale, ha il compito di programmare l’attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e, come ufficiale di governo, ha il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente23. Il sindaco va esente da responsabilità solo per quelle condotte che rientrano nell’ambito esecutivo o gestionale riservato ai dirigenti amministrativi, ma deve sempre rispondere delle scelte programmatiche e di quelle contingibili e urgenti che egli adotti nell’ambito dei suoi poteri, o anche eccedendo da questo abito. Deve rispondere, a maggior ragione, in ogni caso in cui, per la situazione, abbia adottato provvedimenti d’urgenza. È, pertanto, oltremodo doveroso che egli non solo non si disinteressi di una vicenda in cui ha rivestito un ruolo attivo, ma pure intervenga di nuovo ove si palesi necessario o, quanto meno, opportuno. 9. In conclusione, l’insoluto nodo dell’art. 192 del T.U. ambientale. Proprio in virtù del diretto coinvolgimento del sindaco nel caso concreto, rimane insoluta la purtroppo ricorrente vexata quaestio riferibile all'art. 192 del codice dell’Ambiente. Posto che l’eliminazione/rimozione della fonte del rischio e/o del danno ambientale, oltre che la riparazione di quest’ultimo e, in sostanza, la riduzione in pristino sono presupposti della concessione della sospensione condizionale della pena e di altri benefici in caso di richiesta di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., permane un apparente 8. I precedenti richiamati dalla Suprema Corte. Anche nella sentenza in analisi, la Corte di cassazione ricorda che più volte il disposto di cui all’art. 107 del T.U. richiamato è stato al vaglio della Cassazione, e che questa ne ha tratteggiato, infine, un’interpretazione che incarna un orientamento consolidato: la ripartizione funzionale disegnata dall’art. 107 può 18 Cass. Pen., III, 21.6.2002, n. 23855, PG in proc. Pino 19 Si veda Cass. Pen., III, 1.7.2004, n. 28674 20 Ove si era già espressa, specificamente, Cass. Pen., III, 4.3.2002, n. 8530, Casti. Si legga, anche, Cass. Pen., III, 23.3.2011, n. 11650 21 Cass. Pen., III, 21.6.2002, n. 23855, PG in proc. Pino Gazzetta Amministrativa 22 Cass. Pen., III, 4.3.2002, n. 8530, Casti, rv. 221261), o da responsabilità inerenti alle soluzioni operative adottate nel servizio di raccolta differenziata (Cass. Pen., III, 21.6.2002, n. 23855 PG in proc. Pino, rv. 222706 23 Cass. Pen., III, 27.3.2000, n. 3878, Stillitani, rv. 216212 -60- Numero 4 - 2013 Uso del Territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio vuoto normativo: chi dispone, con ordinanza ai sensi dell’art. 192, 3° co. d.lgs. 152/2006, le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate, quando sia stata accertata e dichiarata la responsabilità del Sindaco stesso? Il problema appare persistere e, senza un intervento di senz'altro minimo sforzo, a colmare la lacuna si prospetti all'orizzonte, assume tratti grotteschi. Occorre ricordare, in tema, come la giurisprudenza amministrativa si sia più volte spesa a ricordare che pur essendo l’ordinanza ex art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 astrattamente suscettibile di poter rientrare nella sfera di competenza del responsabile dell’area tecnica, ai sensi dell’art. 107, co. 5°, del d.lgs. n. 267/2000 («l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti...»), essa viene attribuita al Sindaco dall’insuperabile dato testuale dell’art. 192, co. 3°, del d.lgs. n. 152/2006, secondo periodo, il quale prevede che “Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”, in coerente applicazione del canone ermeneutico “lex posterior specialis derogat anteriori generali” nonché ai sensi dello stesso art. 107, co. 4°, del t.u. enti locali, il quale consente che “le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’art. 1, co. 4°, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative”24. Sulla base di quanto scritto ieri e sostenuto oggi dalla Cassazione in materia di ambiente, con particolare riferimento ai rifiuti, né il sindaco, né il dirigente pubblico possono reputarsi assolti da responsabilità e doveri: il pri- mo, perché la delega di funzioni non comprende anche la gestione delle emergenze; il secondo, perché il mancato esplicito conferimento di poteri istituzionali in materia non esclude il dovere di attivarsi per il buon andamento della pubblica amministrazione, specialmente ove egli sia stato di fatto coinvolto e, per questo, consapevole. 24 Così TAR Calabria (Cz), I, n. 1118, del 20.10.2009; nello stesso senso, cfr. CdS, V, 25.8.2008, n. 4061; TAR Lombardia (MI), IV, n. 4598 del 2.9.2009; TAR Veneto, III, n. 2623 del 20.10.2009. In dottrina, AMENDOLA, Gestione di rifiuti e responsabilità del sindaco, in www.industrieambiente.it, 2013 Gazzetta Amministrativa -61- Numero 4 - 2013 Uso del territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio GIURISPRUDENZA Corte Costituzionale n. 272 del 14.11.2013 Consulta - boccia - legge regionale - Molise piani attuativi - conformi allo strumento urbanistico generale - approvazione regionale trasmessi - Comuni - Regione La Corte Costituzionale con sentenza n. 272 depositata il 14.11.2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1, della l. della Regione Molise 7.8.2012, n. 18 (Disposizioni in merito all’approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti), nel testo vigente anteriormente all’aggiunta del co. 1-bis, inserito dall’art. 1, co. 3, della l. della Regione Molise 2.1.2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali), nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione. In particolare rileva la Corte che come già affermato «La statuizione dell’art. 24, co. 2, della l. n. 47 del 1985, nella parte in cui prescrive l’invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione, è chiaramente preordinata a soddisfare un’esigenza, oltre che di conoscenza per l’ente regionale, anche di coordinamento dell’operato delle Amministrazioni locali ed, in questo senso, la legge statale riserva alla Regione la potestà di formulare “osservazioni” sulle quali i Comuni devono “esprimersi”» (sentenza n. 343 del 2005). Ne consegue che «Il contrappeso all’abolizione dell’approvazione regionale è costituito dall’obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a puntuale motivazione», con la conclusione che «Il meccanismo istituito dall’art. 24 della l. n. 47 del 1985 […], in relazione allo scopo perseguito dalla legge, configurando l’obbligo dei Comuni di trasmettere i piani urbanistici attuativi alla Regione, assume il carattere di principio fondamentale» (così, la già citata sentenza n. 343 del 2005). L’art. 1, co. 1, della l. reg. MoliGazzetta Amministrativa se 7.8.2012, n. 18, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 1, co. 3, della l. reg. 2.1.2013, n. 1, nello stabilire che i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico siano approvati in via definitiva dalla Giunta comunale, senza che essa sia tenuta a trasmetterli alla Regione, si pone in contrasto con l’art. 24, co. 2, della l. n. 47 del 1985. Quindi la mancata previsione dell’obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l’illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico, per i quali non è richiesta l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione. Consiglio di Stato, Sez. V, 10.2013, n 5251 I presupposti - Amministrazione - concessione edilizia - in assenza del piano attuativo norme - piano regolatore. Nel giudizio in esame la ricorrente si richiama al tradizionale orientamento secondo il quale l´art. 2 co. 1 l. 19.11.1968 n. 1187, che prevede la durata quinquennale dei vincoli che comportano l´inedificabilità dei suoli, si riferisce a tutti i vincoli discendenti dal p.r.g., senza possibilità di distinzione tra vincoli di natura sostanziale e vincoli di natura solo strumentale, tra i secondi dei quali rientra la subordinazione dell´edificabilità di un´area alla previa formazione di un piano esecutivo (cfr. ad es. CdS, V, 14.4.2000, n. 2238; 6.3.1991, n. 223). Il CdS ha però osservato che, pur rimanendosi sul terreno dell’orientamento tradizionale appena detto, la censura risulta comunque infondata. La giurisprudenza ha infatti uniformemente escluso che la decadenza ex l. n. 1187/1968 dei vincoli strumentali previsti dallo strumento urbanistico possa applicarsi nei casi in cui, in alternativa al piano particolareggiato, sia prevista dal piano regolatore la possibilità di ricorso ad un piano di lottizzazione ad iniziativa privata. In questo ultimo caso, infatti, la possibilità di una -62- Numero 4 - 2013 Uso del territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio che integralmente interessata da costruzioni, è anche dotata delle opere di urbanizzazione; pertanto, si può prescindere dalla lottizzazione convenzionata prescritta dalle norme di piano solo, in pratica, nei casi eccezionali in cui nel comprensorio interessato sussista una situazione di fatto corrispondente a quella che deriverebbe dall´attuazione della lottizzazione stessa, ovvero in presenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standard urbanistici minimi prescritti (CdS., V, 5.12.2012, n. 6229; 5.10.2011, n. 5450; IV, 1.8.2007, n. 4276; 21.12.2006, n. 7769). pianificazione di livello derivato ad iniziativa privata, consentendo di porre rimedio ad eventuali inerzie o ritardi della P.A., esclude la configurabilità dello schema ablatorio, e quindi, conseguentemente, la decadenza quinquennale del relativo vincolo (CdS., IV, 24.3.2009, n. 1765; V, 3.4.2000, n. 1908). E nella fattispecie concreta si profila proprio una condizione siffatta, atteso che l’art. 7 delle N.T.A. subordinava l’attività edificatoria nelle aree libere della zona D all’adozione non solo di piani particolareggiati, ma anche, in alternativa e senza limitazioni, di “altri strumenti attuativi”. Senza dire che l’indirizzo giurisprudenziale posto a base della doglianza comporterebbe che l´area in precedenza sottoposta a vincoli, anche strumentali, dopo la loro decadenza quinquennale risulterebbe priva di regolamentazione urbanistica (e quindi “bianca”), in quanto, mentre la disciplina preesistente era stata ormai abrogata, quella successiva sarebbe diventata inefficace, con il risultato che all´area in questione si applicherebbe la disciplina di cui all´art. 4, ultimo comma, della l. 28.1.1977 n. 10 (CdS., V, 23.11.1996, n. 1413; 30.10.1997, n. 1225). Donde l’onere della ricorrente, rimasto inadempiuto, di giustificare il proprio interesse a base della censura, dimostrando l’utilità effettiva dell’accoglimento della medesima ai fini del positivo corso del proprio progetto edificatorio. Una volta confermata la permanente vigenza del suddetto vincolo strumentale all’epoca del pronunciamento dell’Amministrazione sul progetto di parte, occorre peraltro ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, previsioni urbanistiche del genere possono, in casi particolari, risultare superate dai fatti e non più vincolanti in concreto, ove sia stato raggiunto il risultato l’adeguata dotazione di infrastrutture, primarie e secondarie- cui tali previsioni di “attesa” erano finalizzate. Secondo l’insegnamento giurisprudenziale, infatti, una concessione edilizia può essere rilasciata anche in assenza del piano attuativo pur richiesto dalle norme di piano regolatore quando in sede istruttoria l´Amministrazione abbia accertato che il lotto del richiedente è l´unico a non essere stato ancora edificato, vi è già stata, cioè, una pressoché completa edificazione dell´area (come nell´ipotesi del lotto residuale ed intercluso), e si trova in una zona che, oltre Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato, Sez. IV 8.11.2013, n. 5348 Espropriazione - controversie - individuazione della procedura - determinazione dell´indennità - giurisdizione - giudice amministrativo. “Le doglianze relative alla scelta del procedimento espropriativo, ivi compresa l´individuazione della procedura di determinazione dell´indennità, appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la scelta erronea e la conseguente opzione sul sistema di determinazione dell´indennità, vanno ricondotte ad un cattivo esercizio del potere, che non è sindacabile dal giudice ordinario, neppure incidenter tantum ai soli effetti della determinazione dell´ indennità” (CdS , sez. IV, 14.2.2002, n. 879; v. anche Cass. civ., SS.UU., 27.5.1999 n. 308). Consiglio di Stato, Sez. VI, 31.10.2013, n 5258 Paesaggio - sindacato - soprintendentizio atti comunali - legittimazione paesaggistica. È recepito e costante nella giurisprudenza che il sindacato soprintendentizio sugli atti comunali di legittimazione paesaggistica, che è espressione della cogestione statale del vincolo ed è posto ad estrema difesa del medesimo, possa ben avere ad oggetto tutte le caratteristiche patologiche della motivazione. In quanto ipotesi comunque riconducibili all’eccesso di potere. Bene pertanto ha operato nel caso di specie la Soprintendenza rilevando l’illegittimità dell’atto di base per vizio della motivazione, giacché difettava in esso una considerazione effettiva, in punto di rilievo di fatto come in punto di valutazione, circa la compatibilità del manufatto con i valori preesistenti che -63- Numero 4 - 2013 Uso del territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio oggettivi e non soggettivi. La differenza, cioè, non risiede nel presupposto - a ben vedere, casuale – che il bene del singolo privato non sia stato utilizzato in tutto o in parte, bensì piuttosto nella circostanza che l’opera pubblica o di pubblica utilità non sia stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni (cfr. art. 46, co. 1, t.u.) ovvero realizzata entro tale termine, ma senza completa utilizzazione dei fondi espropriati. D’altronde, lo stesso art. 60 della l. 25.6.1865, n. 2359 ricollegava la retrocessione a ciò, che, dopo l’esecuzione di un’opera di pubblica utilità, qualche fondo a tal fine acquistato non avesse ricevuto “in tutto o in parte” la preveduta destinazione. E nulla indica che l’art. 47 t.u., che degli artt. 60 e 61 della l. del 1865 ha preso il posto, in un nesso di sostanziale continuità, abbia inteso in qualche modo innovare sotto il profilo specifico. erano ragione e oggetto del vincolo paesaggistico. Consiglio di Stato, Sez. IV, 8.11.2013, n. 5346 Realizzazione - opera pubblica - discrimine retrocessione - totale - parziale. Quando l´espropriazione di uno o più beni rientri nell´ambito di una più vasta dichiarazione di pubblica utilità, come quella relativa a un piano di edilizia economica e popolare, l´effettiva esecuzione dell´opera pubblica o di interesse pubblico deve essere riferita all´intero complesso dei beni da quest´ultima interessati e non a singoli beni eventualmente rimasti inutilizzati allo scadere dell´efficacia di tale dichiarazione. Ne consegue che la mancata realizzazione di una o più delle opere previste dal piano, per le quali sia stato emesso il decreto di esproprio non fa sorgere il diritto alla retrocessione degli immobili a tal fine ablati, ma solo l´interesse legittimo all´accertamento della inservibilità dei beni, cui consegue il diritto alla restituzione (cfr. Cass. civ., sez. I, 29.11.2001, n. 15188). Queste notazioni non mutano quando - come nel caso in oggetto - i beni siano stati acquisiti dall’Amministrazione in forza non di un provvedimento espropriativo, ma di una cessione volontaria, venendo in tal caso in questione uno strumento che, sebbene formalmente negoziale, mantiene la connotazione di atto autoritativo, dato che il fine pubblico può essere perseguito anche attraverso la diretta negoziazione del provvedimento finale (appare inequivoco l’art. 45, co. 4, t.u., e la giurisprudenza è costante; da ultimo, v. CdS, sez. V, 20.8.2013, n. 4179, e ivi riferimenti ulteriori). E neppure mutano quando il carattere parziale della realizzazione dell’opera pubblica abbia concretamente escluso in toto le aree di cui i privati chiedano la restituzione. E’ ben vero che l’art. 47 t.u. parla di ”restituzione della parte del bene … che non sia stata utilizzata” (co. 1; e v. anche co. 3). E su questa dizione fa leva la difesa delle appellate, sottolineando l’area di proprietà di queste ultime sarebbe rimasta per intero inutilizzata. “Cosa sia avvenuto per le abitazioni da realizzare in zona P.E.E.P.” aggiunge “è, ai nostri fini, assolutamente irrilevante”. Tuttavia, un’interpretazione razionale indice a porre il discrimine tra retrocessione totale e retrocessione parziale in termini, per così dire, Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato, Sez. VI, 12.11.2013, n. 5376 Condono edilizio - l´interpretazione del Consiglio di Stato - potere di annullamento - autorizzazione paesaggistica - soprintendenza. In relazione alla disciplina dell’autorizzazione paesaggistica, l’art. 159 del d. lgs. 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), applicabile ratione temporis, prevede, introducendo un regime transitorio operante sino al 31.12.2009, che, in presenza di beni ed aree di interesse paesaggistico, la realizzazione di opere, quali quelle che vengono in rilievo in questa sede, deve essere autorizzata dall’amministrazione competente (regionale o locale) che «dà immediata comunicazione alla Soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate, trasmettendo la documentazione prodotta dall’interessato nonché le risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti». La Soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alla normativa sulla tutela del paesaggio, «può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa, documentazione». In relazione al condono edilizio la disciplina rilevante è contenuta, mediante rinvio anche per i condoni edilizi successivi a quello del 1985, negli artt. 31 e seguenti della l. 28.2.1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie). In par-64- Numero 4 - 2013 Uso del territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio in esame il Comune ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica sulla base della relazione predisposta dall’ufficio tecnico comunale. In particolare, come riportato dettagliatamente nella parte in fatto, si è ritenuto, previa descrizione dell’immobile, della sua forma e collocazione, che lo stesso non contrasta con il paesaggio circostante. La Soprintendenza, senza evidenziare un profilo di inadeguatezza dell’autorizzazione, è pervenuta a conclusioni opposte. L’autorità statale ha, dunque, effettuato valutazioni di merito che, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, non erano consentite dalla normativa vigente al momento dell’emanazione del suo atto. ticolare, l’art. 32 dispone che «il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo», quale è quello in esame, «è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso». La giurisprudenza del CdS ha costantemente affermato, quanto all’oggetto della valutazione paesaggistica nel contesto del procedimento di condono edilizio, che il detto parere «ha natura e funzioni identiche all’autorizzazione paesaggistica», per essere entrambi gli atti il presupposto legittimante la trasformazione urbanistico edilizia della zona protetta, «sicché resta fermo il potere ministeriale di annullamento del parere favorevole alla sanatoria di un manufatto realizzato in zona vincolata, in quanto strumento affidato dall’ordinamento allo Stato, come estrema difesa del paesaggio, valore costituzionale primario» (tra gli altri, CdS, VI, 10.5.2013, n. 2535). Il CdS ha anche affermato che il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza, che esprime non un potere di controllo, bensì una manifestazione di cogestione del vincolo data dalla legge a sua estrema difesa (cfr. per tutte CdS, Ad. plen., 14.2.2001, n. 9), non comporta un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall’ente competente «tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un vaglio di legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere» (CdS, Sez. VI, 9.4.2013, n. 1905; VI 14.8.2012, n. 4562).Il divieto di effettuare valutazioni di merito sussiste, però, soltanto se l’ente che rilascia l’autorizzazione di base abbia adempiuto al suo obbligo di motivare in maniera adeguata in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’opera. In caso contrario gli organi ministeriali possono annullare il provvedimento adottato per difetto di motivazione e indicare – anche per evidenziare il vizio di eccesso di potere dell’atto esaminato – le ragioni di merito, sorrette da una puntuale indicazione degli elementi concreti della specifica fattispecie, che concludono per la non compatibilità delle opere edilizie con i valori tutelati (tra gli altri, CdS, VI, 18.1.2012, n. 173; VI, 28.12.2011, n. 6885; VI, 21.9.2011, n. 5292). Nella fattispecie Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.11.2013, n. 5368 Abusi edilizi - intervento repressivo - commissione - abuso - ordinanza di demolizione particolare motivazione - illecito - opera realizzata. Sulla censura di carenza di motivazione, in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico attuale alla rimozione dell’abuso, a distanza di molto tempo dalla relativa realizzazione, il CdS ribadisce nella sentenza in esame il principio sancito dalla giurisprudenza dominante (cfr. CdS, sez. IV, sent. 20.7.2011 n. 443; sez. VI, sent. 11.5.2011 n. 2781; sez. V, sent. 27.4.2011 n 2526), secondo cui il provvedimento di repressione degli abusi edilizi costituisce un atto dovuto in mera dipendenza dall’accertamento della relativa realizzazione e dalla riconducibilità del medesimo ad una delle fattispecie d’illecito previste dalla legge; circostanza, questa, implicante che il provvedimento sanzionatorio non richieda particolare motivazione, essendo sufficiente la rappresentazione del carattere illecito dell’opera realizzata, né previa espressa comparazione tra l’interesse pubblico alla rimozione dell’opera, che è in re ipsa, e quello privato alla relativa conservazione, e ciò anche se l’intervento repressivo avvenga a distanza di tempo dalla commissione dell’abuso. Consiglio di Stato, Sez. VI, 11.11.2013, n. 5368 Abusi edilizi - valutazione dell´applicabilità sanzione pecuniaria - demolizione - irrogazione - sanzione. La vicenda giunta all´esame della Sesta Sez. del CdS riguarda un fabbricato realizzato in totale -65- Numero 4 - 2013 Uso del territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio collegio, alla stregua della più attenta giurisprudenza formatasi in materia di applicabilità dell´art. 12, l. n. 47/1985, che la previsione di cui al comma secondo di detta norma non può considerarsi limitata ai soli casi in cui sia stata riscontrata una parziale difformità rispetto ad un previo e già rilasciato titolo abilitativo a costruire, in quanto la norma deve trovare applicazione anche quando la costruzione sia avvenuta in assenza di concessione edilizia, essendo costituito il presupposto per l´applicazione della disciplina sanzionatoria pecuniaria in questione, in luogo di quella reale, dalla salvaguardia della staticità della parte non abusiva del manufatto e non anche dalla circostanza che l´abuso sia caratterizzato da una parziale difformità rispetto ad un previo rilascio concessorio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. 29.9.2011 n. 5412, e sez. V, sent. 11.5.2007 n. 2339). difformità dalla concessione edilizia (in relazione al quale la disciplina applicabile era quella contemplata dall’art. 31, d.P.R. n. 380/2001), in seguito parzialmente condonato, con il risultato che l’edificio è divenuto illegittimo solo in parte ed il doveroso provvedimento repressivo dell’abuso rimanente deve tener conto dell’eventuale pregiudizio che l’applicazione della sanzione demolitoria potrebbe arrecare alla parte ormai legittimata dal fabbricato. Il giudice di primo grado ha ritenuto che “In sede di esecuzione del provvedimento impugnato dovranno essere valutati dall’Amministrazione procedente tutti gli aspetti relativi alla concreta attuazione del provvedimento medesimo. Pertanto, con riferimento al piano semi-interrato, non potendosi materialmente procedere alla demolizione senza compromettere l’intera struttura, l’Amministrazione dovrà provvedere a rendere l’unità immobiliare di fatto inutilizzabile, adottando gli opportuni accorgimenti.”. Il collegio, pur considerando che la sanzione di tipo ripristinatorio può, in termini di materiale attuazione, concretizzarsi, quanto ad un piano interrato o seminterrato, sopra il quale si elevino porzioni immobiliari legittimate, nel rendere inutilizzabile la sottostante porzione abusiva ed, altresì, che possano astrattamente darsi soluzioni diverse per il piano seminterrato ed il piano secondo, in relazione al diverso rilievo dal punto di vista statico, non condivide l’avviso del primo giudice che la valutazione sul da farsi in relazione al profilo della staticità della porzione legittima del fabbricato, che pone il tema della stessa tipologia di sanzione da applicare, possa essere posticipata alla fase esecutiva. La giurisprudenza formatasi in relazione all’art. 12, l. n. 47/1985 (ora, art. 34, d.P.R. n. 380/2001), dopo alcune oscillazioni, si è attestata sull’orientamento, secondo cui la valutazione sulla reale fattibilità, pratica e giuridica, della demolizione debba essere effettuata al momento dell’irrogazione della sanzione, in quanto la tesi che vuol differita al procedimento di esecuzione d’ufficio la valutazione di tale fattibilità finisce col tradursi nell’illogico assunto che sia legittimo ingiungere al privato un’attività demolitoria che l’amministrazione stessa potrebbe a posteriori avvedersi non esserle possibile eseguire d’ufficio in via sostitutiva. Osserva, inoltre, il Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato, Sez. VI, 22.11.2013, n. 5538 Edilizia - destinazione aree - edilizia scolastica - universitaria - di natura normalmente conformativa - non espropriativa - edificabilità legale - privati proprietari - sede di liquidazione - indennità espropriativa. La Sesta Sez. del CdS con la sentenza in esame richiama la giurisprudenza consolidata sulla natura conformativa del vincolo di destinazione delle aree all’edilizia scolastica, con conseguente determinazione del loro carattere non edificabile e relativa incidenza sul valore del bene; conclusione che è tanto più valevole “nel caso dell´edilizia universitaria, le cui finalità non trascendono soltanto le singole zone del piano regolatore del comune, ma, normalmente, lo stesso territorio comunale”, comportando che “la destinazione a edilizia scolastica, e a maggior ragione universitaria, di natura peraltro normalmente conformativa e non espropriativa, escluda l´edificabilità legale a favore dei privati proprietari, e non giovi a questi in sede di liquidazione dell´indennità espropriativa;…” (Cass. civ. sez. I, 24.5.2012, n. 8231) e, di conseguenza, che “il risarcimento del danno va in ogni caso compiuto all’interno della categoria dei suoli inedificabili, ossia con riferimento a prezzi di mercato ben lontani da quelli assai elevati peculiari del mercato edilizio” (C.G.A.R.S., 16.10.2012, n. 943). -66- Numero 4 - 2013 Uso del territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e: a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un´area sia considerata bosco; b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco; c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco. 3. Sono assimilati a bosco: a) i fondi gravati dall´obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell´aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell´ambiente in generale; b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi; c) le radure e tutte le altre superfici d´estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati (1). La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell´individuazione dei territori coperti da boschi di cui all´art. 146, co. 1, let. g), del d. lgs. 29.10.1999, n. 490. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale. Il co. 6 prevede che “nelle more dell´emanazione delle norme regionali di cui al co. 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d´arboricoltura da legno di cui al comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell´adesione a misure agro ambientali promosse nell´ambito delle politiche di sviluppo rurale dell´Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi Consiglio di Stato, Sez IV, 18.11.2013, n. 5452 Definizione di bosco - formazione - vegetazione arborea - arbustiva - riconoscimento di un’area boscata - normativamente specificate - enumerate - requisiti - dimensioni previste dalla legge. Nel giudizio in esame con un primo motivo di appello il ricorrente deduce in sostanza che, sulla base della dizione normativa di cui all’art. 2 della l. 227 del 2001, che definisce come bosco i terreni con estensione non inferiore a metri quadrati 2000, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, si desume che non ogni formazione vegetazionale arborea e/o arbustiva può ritenersi per forza area boscata, ma soltanto quelle formazioni normativamente specificate e elencate nella disposizione e solo quelle, tra esse, dalle caratteristiche dimensionali definite dalla norma, mentre il primo giudice ha considerato a tal fine solo le caratteristiche dimensionali; sostiene di avere dedotto come, per caratteristiche intrinseche delle vegetazioni, non poteva qualificarsi bosco l’area in questione, a prescindere dalle caratteristiche di dimensioni; può infatti essere considerato bosco solo la formazione vegetazionale (diversa da giardini e frutteti) costituente un ecosistema completo; la perizia giurata depositata in atti era idonea a comprovare che l’area in questione non conteneva alcuna delle vegetazioni previste dalla disciplina normativa (vegetazione forestale arborea o arbustiva, castagneto, sughereto, macchia mediterranea) né potevano considerarsi sufficienti i resti di un frutteto (escluso comunque dalla nozione di bosco) o i giardini privati. In definitiva, sarebbe erronea la sentenza di prime cure laddove ha sostenuto la mancanza di prova circa la insussistenza del bosco e al fine si chiede disporsi, ove necessario, consulenza tecnica di ufficio o verificazione sulla inconsistenza arborea. Il d.lgs.227 del 18.5.2001 (Gazz. Uff., 15 giugno, n. 137) all’art. 2 definisce il bosco e l’arboricoltura da legno nel modo seguente: 1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni Gazzetta Amministrativa -67- Numero 4 - 2013 Uso del territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio non ogni formazione di vegetazione arborea e/o arbustiva può condurre al riconoscimento di un’area boscata, ma solo quelle normativamente specificate ed enumerate come tali e solo tra esse quelle che hanno i requisiti di dimensioni previste dalla legge e tenute in considerazione dal primo giudice. I rilievi fotografici e la perizia hanno dimostrato: la totale assenza di formazioni vegetazionali riconducibili alla nozione di bosco; lo spazio antistante e retrostante il fabbricato esistente è totalmente libero da piantumazioni di alcun tipo e gli alberi presenti ai margini della stessa area di pertinenza, sparsi in piccoli gruppi, rappresentano i resti di un frutteto, allo stato incolto, privo ontologicamente di caratteristiche forestali. Pertanto, è fondato il primo motivo di appello e deve ritenersi la assenza, in relazione all’area di proprietà di parte appellante, dei requisiti qualitativi per sostenere la presenza di un bosco ai fini di legge, con conseguente illegittimità della destinazione impressa di “Area boscata” e le consequenziali previsioni di minore edificabilità. L’accoglimento del primo motivo di appello determina quindi la caducazione dell’inserimento dell’area di proprietà all’interno delle aree boscate. sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall´obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell´aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell´ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d´estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati o come tartufaie coltivate”. Pertanto, secondo la tesi appellante, sono necessari sia un requisito di tipo qualitativo che un requisito a carattere dimensionale. Il primo giudice avrebbe dichiarato erroneamente inammissibile il motivo sulla base della asserita mancanza di principio di prova; secondo la tesi appellante, al contrario, la perizia di parte, nel descrivere lo spazio antistante retrostante il fabbricato esistente come totalmente libero da piantumazioni di alcun tipo nonché la descrizione degli alberi presenti ai margini della stessa area di pertinenza come sparsi in piccoli gruppi (il tutto all’interno di una particella catastale della estensione di 75,5 are) e comprovando a mezzo del rilievo celerimetrico in perizia e la documentazione fotografica le “inconsistenze arboree”, ritiene di avere soddisfatto l’onere del principio di prova relativamente alla inconsistenza dimensionale e qualitativa rispetto alla categoria normativa di bosco. In effetti, la definizione normativa alla quale deve rifarsi l’interprete prevede quale requisito necessario, ma non sufficiente, il dato dimensionale, la cui assenza, secondo il primo giudice, non è stata dimostrata. In realtà, come deduce parte appellante, il dato normativo, valevole in mancanza di normativa regionale (in tal senso questa sez., 6.8.2012, n.4502), prevede anche una componente naturalistica qualitativa costituita da: vegetazione forestale, castagneti, sugherete, macchia mediterranea. Nella specie, dalla perizia depositata in atti, si evince che l’area in questione non comprende alcuna delle formazioni di vegetazione sopra elencate. Pertanto, Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato Sez. IV, 18.11.2013, n. 5452 Bellezze naturali - sede - piano regolatore generale - Comune - vincoli - limitazioni carattere ambientale. I beni costituenti bellezze naturali possono formare oggetto di distinte forme di tutela ambientale, anche in via cumulativa, a seconda del profilo considerato, con la duplice conseguenza che la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica o ecologica, trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti, distinti interessi pubblici, e che il Comune conserva la titolarità, nella sua attività pianificatoria generale, della competenza ad introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici (CdS sez. IV, 13.10.2010, n. 7478). Il rapporto fra piano regolatore generale o sue varianti da un lato, e vincoli e destinazioni di zone a vocazione storica, ambientale e paesistica, dall´altro, fa sì che i beni costituenti bellezze naturali pos-68- Numero 4 - 2013 Uso del territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio provazione di un p.r.g.; il p.r.g. , nell´indicare i limiti da osservare per l´edificazione nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, può disporre che determinate aree siano sottoposte a vincoli conservativi, indipendentemente da quelli disposti dalle commissioni competenti nel perseguimento della salvaguardia delle cose di interesse storico, artistico o ambientale; la distinzione tra le forme di tutela previste dalla legislazione di settore e le scelte pianificatorie volte alla valorizzazione di complessi edilizi di interesse culturale, storico ed ambientale non risiede nel dato quantitativo relativo all´ambito, puntuale o meno, degli oggetti interessati dalle determinazioni limitative, quanto nel dato teleologico relativo alla diversa finalità che permea le rispettive statuizioni amministrative; il p.r.g. può recare previsioni vincolistiche incidenti su singoli edifici, configurati in sé quali "zone", quante volte la scelta, pur se puntuale sotto il profilo della portata, sia rivolta non alla tutela autonoma dell´immobile "ex se" considerato ma al soddisfacimento di esigenze urbanistiche evidenziate dal carattere qualificante che il singolo immobile assume nel contesto dell´assetto territoriale. In tale caso, infatti, non si realizza alcuna duplicazione rispetto alla sfera di azione della legislazione statale di settore, in quanto il pregio del bene, pur se non sufficiente al fine di giustificare l´adozione di un provvedimento impositivo di vincolo culturale o paesaggistico in base alla considerazione atomistica delle caratteristiche del bene, viene valutato come elemento di particolare valore urbanistico e può quindi, costituire oggetto di salvaguardia in sede di scelta pianificatoria (CdS sez. V, 24.4.2013, n. 2265). L´art. 1, l. 19.11.1968 n. 1187, che ha esteso il contenuto del piano regolatore generale anche all´indicazione dei vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico, legittima l´Autorità titolare del potere di pianificazione urbanistica a valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle Amministrazioni competenti, ad imporre nuove e ulteriori limitazioni; ne consegue che la sussistenza di competenze statali e regionali in materia di bellezze naturali non esclude che la tutela di questi stessi beni sia perseguita in sede di adozione e approvazione di un piano regolatore generale. sono formare oggetto di distinte forme di tutela ambientale, anche in via cumulativa, a seconda del profilo considerato, con la duplice conseguenza che la tutela paesaggistica è perfettamente compatibile con quella urbanistica o ecologica, trattandosi di forme complementari di protezione, preordinate a curare, con diversi strumenti distinti interessi pubblici, e che il Comune conserva la titolarità, nella sua attività pianificatoria generale, della competenza a introdurre vincoli o prescrizioni preordinati al soddisfacimento di interessi paesaggistici. Nella specie, le delibere comunali non hanno determinato il blocco dell´attività edilizia, poiché hanno mantenuto la possibilità di edificare, sia pure nei contenutissimi limiti previsti all´origine, facendo un equilibrato uso dei propri poteri pianificatori, costituendo affermato principio in giurisprudenza quello secondo cui l´Amministrazione può utilizzare lo strumento della variante per risolvere specifici problemi di disciplina urbanistica, anche solo con scopo di tutela del territorio. L’Amministrazione ha inteso tutelare il territorio, noto per suo pregio ambientale, storico ed artistico attraverso restrizioni edificatorie della zona agricola, la cui funzione non è solo quella di valorizzare l´attività agricola vera a propria, ma altresì quella di garantire ai cittadini l´equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici necessaria a compensare gli effetti dell´espansione dell´aggregato urbano (così in tal senso CdS, IV Sez., n. 4818 del 2005). Di recente questo Consesso (CdS sez. V, 24.4.2013, n. 2265) ha avuto modo di affermare che in sede di adozione del p.r.g., il Comune può legittimamente introdurre vincoli o limitazioni di carattere ambientale; l’art. 1 l. 19.11.1968 n. 1187, che ha esteso il contenuto del p.r.g. anche all´indicazione dei "vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico", legittima l´autorità comunale titolare del potere di pianificazione urbanistica a valutare autonomamente tali interessi e, nel rispetto dei vincoli già esistenti posti dalle amministrazioni competenti, ad imporre nuove e ulteriori limitazioni. Ne consegue che la sussistenza di competenze statali e regionali in materia di bellezze naturali non esclude che la tutela di questi stessi beni sia perseguita in sede di adozione e apGazzetta Amministrativa -69- Numero 4 - 2013 Uso del territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va accolto ai sensi e limiti di cui in motivazione e, in conseguenza, in riforma della appellata sentenza, il ricorso originario va accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione. Consiglio di Stato Sez. VI, 18.11.2013, n. 5454 Comune - comunicazione - proprietari frontisti - avvio - procedimento – diretto - rilascio - concessione edilizia. Con riguardo alla pretesa della comunicazione e alle esigenze di partecipazione dei vicini (CdS sez. IV, 31.7.2009, n. 4847) non sussiste alcun obbligo per il Comune di dare comunicazione ai proprietari frontisti o vicini dell´avvio del procedimento diretto al rilascio di concessione edilizia, in quanto gli interessi coinvolti dal provvedimento con cui si consente la trasformazione edilizia del territorio sono di tale varietà ed ampiezza da rendere difficilmente individuabili tutti i soggetti che dall´emanazione dell´atto potrebbero ricevere nocumento. Consiglio di Stato Sez. IV, 18.11.2013 Adozione - strumenti urbanistici generale motivazione - superamento - standards minimi - zona agricola – destinazione - area limitata - fondi edificati - non abusivi - lesione - affidamento del privato – convenzioni - lottizzazione - diritto privato – Comune annullamento - concessioni edilizie - silenzio - rifiuto - domanda – concessione. Le scelte effettuate dall´Amministrazione nell´adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, sicché anche la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico- discrezionale, seguiti nell´impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l´espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (tra tante, CdS sez. IV 16.11.2011, n. 6049); in sostanza le uniche evenienze, che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali, sono date dal superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2.4.1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; dalla lesione dell´affidamento qualificato del privato, derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione e, infine, dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un´area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo. Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato Sez. VI, 18.11.2013, n. 5454 Albo pretorio on line - termine - decadenza ricorrere - atti amministrativi - soggetti pubblicazione - necessaria – decorre - soggetti non nominati – pubblicazione – eccezione srumento urbanistico – variante - bene immobile – specifico - vincolo – espropriativo. Secondo l´indirizzo del CdS (cfr. sez. V, 28.4.2011, n. 2534; sez. IV, 23.12.2010, n. 9375; sez. IV, 21.5.2010, n. 3233; sez. V, 10.2.2010, n. 663), ai sensi dell´art. 21, co. 1, l. n. 1034 del 1974 (applicabile ratione temporis alla vicenda in trattazione) ed oggi dell´art. 42, co.2, c.p.a., in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell´atto in un apposito albo, il termine per proporre l´impugnazione decorre dal perfezionarsi delle procedure di pubblicazione. Il normale termine di decadenza per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre, per i soggetti non espressamente nominati, dalla pubblicazione, non essendo indispensabile la notificazione individuale o la piena conoscenza. Sono atti pianificatori, soggetti a pubblicazione necessaria, quelli recanti l´approvazione di piani regolatori generali o loro varianti (a contenuto generale o di ampie zone e comparti territoriali come nel caso di specie), i quali, secondo la costante giurisprudenza, debbono essere contestati in giudizio nel termine decadenziale decorrente dalla -70- Numero 4 - 2013 Uso del territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio zioni pur realizzate (con o senza permesso) in zona di inedificabilità assoluta per distanza di rispetto cimiteriale, sia la sussistenza per dette zone di previsioni edificatorie, seppur limitate, emergenti in forza delle norme urbanistiche di zona; in particolare è del tutto evidente che queste subiscono deroga per quelle zone e in quei limiti da parte di vincoli inedificabilità . Ed invero: “il rispetto del divieto di edificazione di cui all´art. 338, t.u. l. sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, va calcolato con riferimento ad una fascia di rispetto di 200 metri, misurata dal muro di cinta del cimitero, ed entro tale fascia è da escludersi qualsiasi intervento edificatorio, anche se realizzabile in attuazione di atti di natura urbanistica (CdS, sez.IV, n. 1645 del 2011; meno recentemente ma nello stesso senso, v. CdS, sez. IV, n. 4403 del 2011). Analogamente la giurisprudenza civile ha ritenuto, in tema di determinazione di indennità espropriativa, che “Non può considerarsi edificabile un suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale, ed assoggettato al relativo vincolo, trattandosi di limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, siccome riconducibile a previsione generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di beni che si trovino in una determinata situazione, e perciò individuabili "a priori"” ….” (Cass. civ. sez.I, n. 25364/2006 ). Né appare potersi derogare a detti principi considerando che tra il muro del cimitero e l’area degli appellati esiste nella fattispecie una grande strada comunale; la “ratio” del vincolo non risiede nella sola tutela delle prospettive di ampliamento ma anche in ragioni di igiene che suggeriscono di tenere le abitazioni sufficientemente distanti dai luoghi cimiteriali. Del resto, con specifico riferimento all’esistenza di una strada pubblica che interseca l’area di rispetto, la giurisprudenza della Sezione ha già affermato che : “La fascia di rispetto cimiteriale prevista dall´art. 338 t.u. l. sanitarie 27.7.1934 n. 1265, misurata a partire dal muro di cinta del cimitero, costituisce un vincolo assoluto d´inedificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di piano regolatore generale, che non consente in alcun modo l´allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in conside- data di pubblicazione, non essendo richiesta la notificazione agli interessati né il decorso dell´ulteriore termine di efficacia. Per mitigare il rigore di questo principio la giurisprudenza ha, peraltro, introdotto una deroga sulla decorrenza del termine per impugnare, specificando che qualora lo strumento urbanistico (di solito una variante) abbia ad oggetto un bene immobile specifico sul quale viene imposto un vincolo espropriativo, è necessario che l´atto sia notificato all´interessato oppure che si dia la prova della conoscenza piena (cfr. CdS, sez. V, 28.4.2011, n. 2534; CdS , sez. IV, 21.5.2010, n. 3233). Nel caso di specie, in fatto, l´atto impugnato è una variante generale che, soltanto nelle asserzioni della parte appellante incidentale si concreterebbe nella volontà di sanare un abuso. In generale, la variante al Piano Regolatore Generale, come il medesimo su cui interviene, disciplina l´utilizzo dell´intero territorio. Il termine per l´impugnazione per la variante del piano regolatore generale, pertanto, doveva considerarsi decorrente per tutti gli interessati, dall´avvenuto espletamento delle formalità di pubblicazione (CdS , sez. IV, 21.8.2006, n. 4858). In ogni caso, per completezza, il Collegio osserva come lo stesso ricorso proposto avverso la variante dovrebbe essere ormai privato dell’attuale interesse a ricorrere, essendo intervenuta l’approvazione del nuovo Piano Generale Territoriale. Consiglio di Stato Sez. IV, 22.11.2013, n. 5571 Vincolo - cimiteriale - inedificabilità - assoluta - applicazione del vincolo - ininfluente distanza - inferiore - 200 metri - strada - non interrompe - continuità - vincolo. La fascia di rispetto cimiteriale prevista dall´art. 338 t.u. l. sanitarie 27.7.1934 n. 1265, misurata a partire dal muro di cinta del cimitero, costituisce un vincolo assoluto d´inedificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di piano regolatore generale applicabile solo ai centri abitati e non ai fabbricati sparsi, così come, ai fini dell´applicazione del vincolo, appare ininfluente che, a distanza inferiore ai 200 metri, vi sia una strada, atteso che essa non interrompe la continuità del vincolo Nel valore venale da corrispondere a base del risarcimento non possono essere considerate sia la preesistenza di costruGazzetta Amministrativa -71- Numero 4 - 2013 Uso del territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio no innovazioni più o meno gravose, e quindi escluse ai sensi degli artt. 1065 e 1069 c.c., tenuto conto che il permesso è rilasciato con salvezza dei diritti dei terzi, con la connessa facoltà del proprietario del fondo servente di agire dinanzi alla competente autorità giurisdizionale ordinaria per far dichiarare l´illiceità delle nuove e più gravose modalità di esercizio, ai sensi dell´art. 1079 c.c. razione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che sono da individuarsi in esigenze di natura igienicosanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all´inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un´area di possibile espansione della cinta cimiteriale; segue da ciò che non esiste ragione alcuna per ritenere tale vincolo applicabile solo ai centri abitati e non ai fabbricati sparsi, così come, ai fini dell´applicazione del vincolo, appare ininfluente che, a distanza inferiore ai 200 metri, vi sia una strada, atteso che essa non interrompe la continuità del vincolo” (CdS, sez. IV, n. 4403 del 2011). Ragionando in senso opposto ai surrichiamati orientamenti , e quindi sostenendo l’irrilevanza del vincolo “de quo” ai fini valutativi del risarcimento, l’omessa vigilanza del Comune sul rispetto delle norme urbanistiche in tema di fascia di rispetto, come l’omesso esercizio dello “ius penitendi” in caso di permessi rilasciati in loro violazione, finirebbero per tradursi a favore del provati nella monetizzazione di condotte edilizie assolutamente non conformi alla legge. Consiglio di Stato Sez. IV, 22.11.2013, n. 5544 Vincolo - cimiteriale - inedificabilità - applica - indipendentemente - recepimento strumenti - urbanistici. La giurisprudenza si è da tempo orientata verso il principio per cui “il vincolo cimiteriale di inedificabilità viene ad imporsi ex se, con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla esistenza o sui limiti di tal vincolo” (CdS, sez. V, n.519/1996 ). Ed ancora è stato sottolineato che : “Poiché sia la disposizione di cui all´art. 338, primo comma, del testo unico approvato col R.D. n. 1265/1934, sia quella di cui all´art. 57 del d.P.R. n. 285/1990, dispongono il divieto di costruire o ampliare edifici intorno ai cimiteri, imponendo una fascia di rispetto, si deve ritenere che tali disposizioni determinino il regime giuridico delle aree rientranti nella fascia di rispetto cimiteriale e si applichino indipendentemente da quale sia la loro destinazione prevista dal piano regolatore (CdS, Sez. IV, n. 4415/2007). Nello specifico, poi, rileva il Collegio che la giurisprudenza amministrativa si è orientata per la necessità di rispettare il vincolo cimiteriale anche nelle fattispecie di riedificazione di edifici preesistenti e distrutti anche antecedentemente alla data imposizione del vincolo. Tale orientamento muove dal concetto per cui la riedificazione di un edificio distrutto, comportando necessariamente la demolizione dei resti, ha natura di nuova costruzione (cfr. CdS sez. V, n.2020/2011); se così è, deve rilevarsi che tale tipologia non è assolutamente collocabile su aree di rispetto cimiteriale, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che detto vincolo assoluto intende tutelare (CdS, sez. V, n.1933/2007). Inoltre, il divieto in parola “è riferibile ad ogni tipo di fabbricato o Consiglio di Stato Sez. IV, 22.11.2013, n. 5563 Edilizia - amministrazione - sede di rilascio permesso - costruire - svolgere - complessi accertamenti - diretti - ricostruire - titolarità - immobile - ricercare - limitazioni - negoziali - diritto – costruire. In sede di rilascio del permesso di costruire l´amministrazione non è tenuta a svolgere complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità dell´immobile,ovvero a ricercare le limitazioni negoziali al diritto di costruire (cfr. CdS Sez. IV, 8.6.2011 n. 3508 e 10.12.2007, n. 6332), e in specie, verificata l´esistenza di un titolo (in se incontestato) costitutivo di servitù di passaggio carrabile e pedonale a favore del fondo dominante, e come tale idoneo a legittimare la domanda di permesso di costruire (principio affatto pacifico secondo giurisprudenza risalente: cfr. CdS Sez. IV 16.3.1984 n. 141) non è tenuta ad operare approfondimenti in ordine alle modalità di esercizio dello jus in re aliena, al fine di valutare se le opere edilizie, finalizzate all´esercizio della servitù, modificative e/o sostitutive di altre opere preesistenti, costituiscaGazzetta Amministrativa -72- Numero 4 - 2013 Uso del territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio ancora che si trovi alla medesima o a diversa altezza rispetto all´altra. Si rammenta in particolare, a tale proposito che la distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall´art. 9, d.m. 2.4.1968, n. 1444, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano e a tutte le pareti finestrate e non solo a quella principale, prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela. Gli sporti, cioè le sporgenze da non computare ai fini delle distanze perché non attinenti alle caratteristiche del corpo di fabbrica che racchiude il volume che si vuol distanziare, sono i manufatti come le mensole, le lesene, i risalti verticali delle parti con funzione decorativa, gli elementi in oggetto di ridotte dimensioni, le canalizzazioni di gronde e i loro sostegni, non invece le sporgenze, anche dei generi ora indicati, ma di particolari dimensioni, che siano quindi destinate anche a estendere e ampliare per l´intero fronte dell´edificio la parte utilizzabile per l´uso abitativo (CdS , sez. IV, 5.12.2005, n. 6909). Si evidenzia soprattutto che, per "pareti finestrate", ai sensi dell´art. 9 d.m. 2.4.1968, n. 1444 e di tutti quei regolamenti edilizi locali che ad esso si richiamano, devono intendersi, non (soltanto) le pareti munite di "vedute", ma più in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l´esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo (di veduta o di luce) e considerato altresì che basta che sia finestrata anche una sola delle due pareti (Corte d´Appello, Catania, 22.11.2003; TAR Toscana, Fi, Sez. III, 4.12.2001, n. 1734; TAR Piemonte, To, 10.10.2008 n. 2565; TAR Lombardia, Mi, Sez. IV, 7.6.2011, n. 1419). Ne consegue che, posto che la parete dell’edificio di parte appellante era munito di una porta finestra, e che per tal motivo rientrava nel concetto di “parete finestrata” si sarebbe dovuta rispettare la distanza minima. Il detto argomento difensivo svolto dall’amministrazione comunale, palesemente inaccoglibile, va pertanto respinto, il che assume portata decisiva, imponendo l’accoglimento del ricorso di primo grado (si veda: TAR Abruzzo L´Aquila Sez. I, 20.11.2012, n. 788: “per "pareti finestrate", ai sensi dell`art. 9 d.m. 2.4.1968, n. 1444 devono intendersi, non solo le pareti munite di "vedute", ma più in generale di costruzione…rendendo del tutto inedificabile l´ area colpita dal divieto medesimo (CdS, sez. II, n. 3031/96). Consiglio di Stato Sez. IV, 22.11.2013, n. 5557 Distanze - costruzioni - dieci metri – pareti finestrate - edifici antistanti - calcolata - riferimento - fabbricati – parti che si fronteggiano - principale - posizione parallela. Si attenziona la presente sentenza in quanto il CdS, nella risoluzione della controversia in esame, ripercorre e richiama compiutamente la copiosa giurisprudenza sia di legittimità civile che amministrativa elaborata in subiecta materia. In particolare viene in primo luogo condivisa dal Collegio la consolidata giurisprudenza secondo la quale, perché si applichi la disciplina inderogabile di legge in materia di distanze, non è necessario che entrambe le pareti frontistanti siano finestrate, ma è sufficiente che lo sia una soltanto di esse. Si è detto in particolare in passato, che (Cass. civ. Sez. II, 20.6.2011, n. 13547): “la norma dell´art. 9 del d.m. 2.4.1968, n. 1444, in materia di distanze fra fabbricati - che, siccome emanata in attuazione dell´art. 17 della l. 6.8.1967, n. 765, non può essere derogata dalle disposizioni regolamentari locali - va interpretata nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell´edificio preesistente, essendo sufficiente, per l´applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta; ne consegue, pertanto, che il rispetto della distanza minima è dovuto anche per i tratti di parete che sono in parte privi di finestre.” (vedasi anche Cass. civ. Sez. II, 28.5.2007, n. 20574). Questo CdS ha condiviso – o forse è meglio dire anticipato - tale approdo (CdS Sez. IV, 5.12.2005, n. 6909), affermando che: “la distanza di dieci metri, che deve sussistere tra edifici antistanti si riferisce a tutte le pareti finestrate, indipendentemente dalla circostanza che una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata e che tale parete sia quella del nuovo edificio o dell´edificio preesistente, o della progettata sopraelevazione, ovvero Gazzetta Amministrativa -73- Numero 4 - 2013 Uso del territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio sa in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, non è immediatamente operante nei rapporti fra i privati, va interpretato nel senso che l´adozione, da parte degli enti locali, di strumenti urbanistici contrastanti con la citata norma comporta l´obbligo per il giudice di merito non solo di disapplicare le disposizioni illegittime, ma anche di applicare direttamente la disposizione del menzionato art. 9, divenuta, per inserzione automatica, parte integrante dello strumento urbanistico, in sostituzione della norma illegittima che è stata disapplicata.”. Con più specifica aderenza al caso devoluto alla cognizione del Collegio, è stato in passato affermato che (Cass. civ. Sez. Unite, 7.7.2011, n. 14953) “in tema di distanze tra costruzioni, l´art. 9, secondo comma, del d.m. 2.4.1968, n. 1444, essendo stato emanato su delega dell´art. 41-quinquies della l. 17.8.1942, n. 1150 (c.d. l.urbanistica), aggiunto dall´art. 17 della l. 6.8.1967, n. 765, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica.”. La gravata decisione ha applicato il principio – di recente predicato dalla giurisprudenza amministrativa - secondo il quale (TAR Toscana Fi, Sez. III, 9.6.2011, n. 993) “ha natura di norma di ordine pubblico l´art. 9 del d.m. n. 1444/1968 che prescrive la distanza minima di 10 mt. lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Si precisa che il balcone aggettante può essere ricompreso nel computo della predetta distanza solo nel caso in cui una norma di piano preveda ciò.”. Nella richiamata decisione è stato, infatti, affermato che “la giurisprudenza ha, infatti, ormai chiarito la natura di norma di ordine pubblico dell´art. 9 del d.m. 1444/68, che prescrive la distanza minima di 10 mt. lineari tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, precisando tuttavia che il balcone aggettante può essere ricompreso nel computo della predetta distanza solo nel caso in cui una norma di piano preveda ciò (cfr., CdS, sez. IV, 7.7.2008 n. 3381; TAR Lazio, 31.3.2010 n. 5319; TAR Liguria, Genova, sez. I, 10.7.2009 n. 1736).”. La decisione del CdS, sez. IV, 7.7.2008 n. 3381, per il vero, contiene questa significati- tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l`esterno, quali porte, balconi, finestre di ogni tipo -di veduta o di luce, bastando altresì che sia finestrata anche la sola parete che subisce l´illegittimo avvicinamento.”, ma anche T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 28.9.2012, n. 1624 )....Si rammenta che la disposizione prima richiamata di cui all’art. 9 del d.m. 2.4.1968 n. 1444 così prevede: “Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: 1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale; 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti; 3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all´altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15. Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all´altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all´altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.”. V’ è concordia in dottrina ed in giurisprudenza civile ed amministrativa in ordine al principio per cui, “nella materia delle distanze nelle costruzioni, il principio secondo cui la norma dell´art. 9, numero 2, del d.m. 2.4.1968, che fisGazzetta Amministrativa -74- Numero 4 - 2013 Uso del territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio dall´art. 13 l. 7.8.1990, n. 241, sia perché le norme procedimentali specifiche garantiscono comunque la partecipazione degli interessati attraverso la pubblicazione degli atti e la conseguente possibilità di presentare osservazioni. Non essendoci stata alcuna “variante”, l’approvazione della stessa è stata correttamente portata a conoscenza degli interessati solo con il concreto insorgere del vincolo espropriativo. va affermazione: “secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, i balconi aggettanti sono quelli che sporgono dalla facciata dall’edificio, costituendo solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono, non svolgono alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura, come viceversa è riscontrabile per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio (Cass. civ. sez. II, 17.7.2007, n. 15913; 7.9.1996, n. 8159), con la conseguenza che mentre i primi, quelli aggettanti, non determinano volume dell’edificio, nel secondo caso essi costituiscono corpo dell’edificio, e contribuiscono quindi alla determinazione del volume.” Consiglio di Stato Sez. IV, 28.11.2013, n. 5704 Abusivismo edilizio – presentazione - istanza di accertamento – conformità - art. 36 D.P.R. n. 380/2001 - impugnazione ordine demolizione – determina – improcedibilità – impugnazione - sopravvenuta - carenza - interesse. Stabilisce l’art. 36 del dPR n. 380/2001 che “ In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all´art. 22, co.3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli art. 31, co. 3, 33, co. 1, 34, co. 1, e comunque fino all´irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell´abuso, o l´attuale proprietario dell´immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l´intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. (66) Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall´art. 16. Nell´ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l´oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.”. L’incidenza processuale dell’avvenuta presentazione della domanda suddetta è senza dubbio quella esattamente colta dal Tar. Invero sia la giurisprudenza di primo grado (ex multis, TAR Piemonte To, Sez. II, 18.1.2013, n. 48) che quella di questo CdS (tra Consiglio di Stato Sez. IV, 22.11.2013, n. 5556 Espropriazione - pubblica utilità - decorrenza - termine -ricorso – avverso - provvedimento - incida - direttamente - sfera giuridica – ricorrente - comunicazione individuale notifica – atto. E´ jus receptum quello per cui (C.G.A.S. sent., 11.5.2009, n. 394 ) “in tema di espropriazione per pubblica utilità la conoscenza della pendenza del procedimento e la possibilità di esercitare i diritti partecipativi previsti dalla l. n. 241/1990 non determina alcuna presunzione di conoscenza dell’atto finale, né, tanto meno, determina un onere dell’interessato di attivarsi per ottenere l’effettiva conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo; ne deriva che, in tale ambito, la decorrenza del termine per proporre ricorso avverso un provvedimento che incida, direttamente, nella sfera giuridica del ricorrente non può che essere fatto decorrere dal momento della comunicazione individuale o della notifica dell´atto.” Consiglio di Stato Sez. IV, 22.11.2013, n. 5553 Piano insediamenti produttivi - adozione approvazione P.I.P - comunicazione - avvio relativo procedimento - proprietari - aree interessate. Gli atti di adozione e approvazione del piano per insediamenti produttivi (P.I.P.) non devono essere necessariamente preceduti dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ai proprietari delle aree interessate; e ciò sia perché il P.I.P. è un atto generale di pianificazione urbanistica per il quale tale necessità è esclusa Gazzetta Amministrativa -75- Numero 4 - 2013 Uso del territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio creto ed attuale alla demolizione; e che non può ammettersi l´esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva”). La caducazione di questa (non per vizi propri ed a quest’ultima specificamente riferibili ma per insussistenza delle condizioni per pronunciare definitivamente la abusività dell’opera) implica effetto demolitorio anche sugli atti ad essa sottesi. L’avvenuta presentazione di una (nuova) domanda di condono implica l’ improcedibilità del pregresso gravame perché sollecita/impone all’Amministrazione una nuova complessa pronuncia sull’intero assetto di interessi determinatosi: ciò costituisce nuova manifestazione volitiva/determinativa integralmente sostitutiva della precedente. Ciò implica quindi la improcedibilità del mezzo in passato proposto avverso l’atto sanzionatorio, ma anche di quello volto ad aggredire la manifestazione provvedimentale sottesa a monte dell’atto sanzionatorio. Argomentare diversamente peraltro, implicherebbe una conseguenza paradossale: posto che il numero delle domande di sanatoria presentabili dall’asserito contravventore è in via teorica illimitato, si obbligherebbe volta per volta l’amministrazione a pronunciarsi ripetutamente sulla medesima fattispecie e rimarrebbe pendente un contenzioso riferibile agli atti di diniego in passato via via emanati pur a fronte di una nuova manifestazione provvedimentale (seppur facente riferimento alla medesima emergenza fattuale). Il che certamente si pone in conflitto con la logica, prima che con i principi processuali amministrativi che costituiscono ormai jus receptum secondo i quali “l´intervenuta emanazione, da parte della P.A., di un provvedimento idoneo a ridefinire l´assetto degli interessi in gioco e tale da rendere certa e definitiva l´inutilità della sentenza, sebbene il nuovo atto risulti eventualmente privo di effetto satisfattivo per il ricorrente.”(ex multis, si veda TAR Lazio Lt, Sez. I, 22.5.2013, n. 478, CdS Sez. IV, 21.2.2013, n. 1070). Essa certamente non pregiudica sul piano processuale il richiedente, che può, ove lo ritenga, riproporre tutti gli originari motivi di censura proposti avverso atti precedenti alla presentazione dell’istanza, avverso il sopravvenuto diniego (il che non è però avvenuto nel caso di specie). Ma la eventualità che l’atto denegato- le tante CdS Sez. IV, 12.5.2010, n. 2844) affermano, condivisibilmente, che “in tema di abusivismo edilizio la presentazione dell´istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell´art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, successivamente all´impugnazione dell´ordine di demolizione produce l´effetto di rendere improcedibile l´impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse” . La ratio di tale portata effettuale è ovvia: il riesame dell´abusività dell´opera provocato dall´istanza di sanatoria determina la necessaria formazione di un nuovo provvedimento, di accoglimento o di rigetto che vale comunque a rendere inefficace il provvedimento sanzionatorio oggetto dell´originario ricorso. Nel giudizio in esame ad avviso di parte appellante tuttavia la pronuncia del Tar sarebbe errata in quanto se è vero che la domanda di accertamento di conformità renderebbe improcedibile il gravame proposto avverso l’ordinanza di demolizione, essa, tuttavia, non produrrebbe analoghi effetti laddove fossero stati impugnati (come nel caso di specie) gli atti reiettivi di precedenti istanze in conseguenza delle quali fosse stato eventualmente emesso il provvedimento sanzionatorio. La censura è stata ritenuta dal CdS del tutto priva di fondamento. Essa – muovendo dal dato statistico riposante nella circostanza per cui nella stragrande maggioranza dei casi la nuova domanda di accertamento di conformità volta ad ottenere la concessione in sanatoria sopravviene alla già proposta impugnazione di un pregresso provvedimento sanzionatorio- inverte completamente la sequenza accertativa degli illeciti edilizi e fraintende la ratio delle affermazioni giurisprudenziali in punto di declaratoria di improcedibilità della pregressa impugnazione. Evidenzia il Collegio che l’ordinanza impositiva dell’obbligo di demolizione costituisce l’atto conclusivo della complessa sequenza procedimentale accertativa della avvenuta commissione di un illecito edilizio (ex multis: TAR Puglia Ba Sez. III, 26.2.2013, n. 275 in punto di qualificazione quale “atto vincolato, dell´ ordinanza medesima, che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione di quest´ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico conGazzetta Amministrativa -76- Numero 4 - 2013 Uso del territorio: urbanistica, ambiente e paesaggio rio superveniens non venga gravato, ovvero, che venga gravato proponendo soltanto alcune censure, non incide sulla portata effettuale e- stintiva del processo pendente proposto avverso gli atti originariamente gravati. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -77- Numero 4 - 2013 Unione Europea e Cooperazione Internazionale UNIONE EUROPEA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NOTIZIE E AGGIORNAMENTI Giovani. Tale struttura è stata introdotta dall’art. 5 del d.l. n. 76/2013 convertito in l. n. 99/2013 ed è composta dal Segretario Generale del Ministero del Lavoro e dai Direttori Generali competenti di detto Dicastero, nonché dai Presidenti di Isfol e Italia Lavoro e dai rappresentanti della conferenza Stato Regioni, dell’Unione Province Italiane, di Unioncamere e del Miur. La struttura in argomento risulta già pienamente operativa al fine della predisposizione del Piano regolatorioattuativo del Programma Garanzia Giovani. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). IMMIGRAZIONE: 2 MILIONI DI EURO PER PROGETTI DIRETTI ALLA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DI DIRITTI E DOVERI DI CITTADINI STRANIERI ED ITALIANI E´ stato pubblicato l’Avviso a valere sull’Azione 5 ´Informazione, comunicazione e sensibilizzazione´ del Programma Annuale (AP) 2013 del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI). L’avviso - che prevede uno stanziamento di euro 2.000.000,00 (IVA inclusa) - intende promuovere la conoscenza dei diritti, dei doveri e delle opportunità rivolte ai cittadini di Paesi terzi, e anche sensibilizzare cittadini stranieri e italiani favorendo la conoscenza e il rispetto reciproci. Le proposte progettuali potranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale fondisolid.interno.it a partire dalle ore 12.00 del 22.11.2013, e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16.00 del 18.12.2013 (Ministero dell´Interno del 12.11.2013). «::::::::: GA :::::::::» DECRETO FLUSSI QUOTE INGRESSO EXTRACOMUNITARI La Corte dei Conti ha registrato il DPCM concernente la programmazione, per l’anno 2013, dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per svolgere lavoro di natura non stagionale. Sulla base del nuovo decreto, chiarito ulteriormente con Circolare interministeriale Interno-Lavoro, del 16 dicembre 2013, sono ammessi in Italia un numero di 17.850 lavoratori stranieri per lo svolgimento di lavoro subordinato non stagionale ovvero lavoro autonomo. Ulteriori 12.250 unità vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno detenuto per altri titoli. Le domande dovranno essere presentate «::::::::: GA :::::::::» GARANZIA GIOVANI: DEFINITA LA COMPOSIZIONE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO Con il Decreto del Segretario Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, vistato dalla Ragioneria Generale dello Stato, si è definita la composizione della “Struttura di Missione” finalizzata all’attuazione della Garanzia Europea per i Gazzetta Amministrativa 2013 NUOVE LAVORATORI -78- Numero 4 - 2013 Unione Europea e Cooperazione Internazionale esclusivamente in modalità telematica accedendo al sito: https://nullaostalavoro.interno.it. Dal 17 dicembre 2013 è disponibile l’applicativo per la compilazione dei moduli della domanda. «::::::::: GA :::::::::» Gazzetta Amministrativa -79- Numero 4 - 2013 Unione Europea e Cooperazione Internazionale GIURISPRUDENZA Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 26.11.2013 - Ricorso n. 13431/07 – Contro l’Italia Eccessiva durata dei processi – risarcimento danni – Repubblica Italiana. … sulla dedotta violazione dell’eccessiva durata dei procedimenti «Pinto» 29. Il ricorrente contesta la violazione dell’art. 6 della Convenzione a causa della asserita eccessiva durata dei procedimenti «Pinto». L’art. 6 recita nella parte pertinente:«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole, da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)». A. Sulla ricevibilità 30. La Corte, constatando che tale motivo di ricorso non incorre in alcuno degli altri motivi di irricevibilità di cui all’art. 35 § 3 della Convenzione, lo dichiara ricevibile. B. Sul merito 31. Il Governo sostiene che la durata dei due procedimenti Pinto non ha comportato la violazione dell’art. 6 § 1. Per quanto concerne il primo procedimento, esso ritiene che la sua durata si giustifichi con il fatto che il ricorrente avesse in un primo tempo adito un’autorità giudiziaria che non era competente, ossia la corte d’appello di Catanzaro; in relazione al secondo procedimento, esso afferma che una durata inferiore a quattro anni per due gradi di giudizio non può essere considerata irragionevole. 32. La Corte osserva che i procedimenti «Pinto», che hanno avuto inizio il 7 aprile 2003 ed il 27 luglio 2004, si sono conclusi rispettivamente il 19 novembre 2008 ed il 5 febbraio 2008. La loro durata era dunque rispettivamente pari a cinque anni e sette mesi ed a tre anni e sei mesi per due gradi di giudizio. Nel caso del primo procedimento, anche considerando come decorrenza la data nella quale il ricorrente ha adito l’autorità competente a dirimere la controversia, ossia la corte d’appello di Reggio Calabria, la durata complessiva pertinente è di Gazzetta Amministrativa quasi cinque anni (26.1.2004 – 19.11.2008). 33. Nella sentenza CE.DI.SA Fortore S.N.C. Diagnostica Medica Chirurgica c. Italia (nn. 41107/02 e 22405/03, § 39, 27.11.2011), la Corte ha ritenuto che per due gradi di giudizio in linea di principio la durata di un procedimento «Pinto» non dovrebbe superare due anni, salvo circostanze eccezionali. 34. La Corte osserva che la durata dei due procedimenti Pinto ha superato di gran lunga il termine summenzionato e che nel caso di specie non si ravvisa alcuna circostanza eccezionale atta a giustificare il superamento del termine. 35. Pertanto, la Corte ritiene che vi sia stata violazione dell’art. 6 § 1. II. sulla dedotta violazione dell’art. 6 della convenzione a causa della condanna alle spese inflitta dalla corte di cassazione «Pinto» 36. Il ricorrente ritiene che l’importo delle spese, al pagamento delle quali è stato condannato dalla Corte di cassazione «Pinto», sia eccessivo, arbitrario e rivesta un carattere punitivo. Nelle osservazioni del 14.7.2010, egli afferma di non aver adito la Corte di cassazione nell’ambito del primo procedimento Pinto per timore di essere nuovamente condannato al pagamento di spese molto elevate in caso di rigetto della domanda. A. Sulla ricevibilità 37. La Corte, constatando che tale motivo di ricorso non incorre in alcuno degli altri motivi di irricevibilità di cui all’art. 35 § 3 della Convenzione, lo dichiara ricevibile. B. Sul merito 38. Il Governo afferma che la condanna è giustificata dal fatto che la domanda del ricorrente fosse infondata e che la decisione di accordare e regolamentare il diritto al rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa rientra nelle scelte discrezionali degli Stati. 39. La Corte osserva, innanzi tutto, che il ricorrente è stato condannato al pagamento di spese processuali di importo particolarmente elevato, ossia pari a 10.000 EUR. Essa rileva in seguito che la Corte di cassazione non ha ritenuto abu-80- Numero 4 - 2013 Unione Europea e Cooperazione Internazionale 46. Il ricorrente denuncia la durata del primo, del terzo e del quarto procedimento principale rispetto all’art. 6 § 1 della Convenzione e, per quanto concerne specificamente il primo ed il quarto procedimento, l’insufficienza dell’indennizzo ottenuto nell’ambito dei ricorsi «Pinto», tenuto conto dell’assenza di riparazione per tutte le gravi accuse che hanno compromesso la sua reputazione. Sul terzo procedimento 47. La Corte rammenta innanzi tutto che quando un ricorrente lamenta la durata eccessiva di un procedimento nazionale, è necessario che il medesimo abbia adito i giudici nazionali ai sensi della legge Pinto ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione (Brusco c. Italia (dec.), n. 69789/01, CEDU 2001 IX). 48. La Corte rileva che il ricorrente non ha proposto tale ricorso in relazione al procedimento nazionale in oggetto. 49. Per tale ragione, la Corte ritiene che questa parte del ricorso sia irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e debba essere rigettata a norma dell’art. 35 §§ 1 e 4 della Convenzione. Sul primo e sul quarto procedimento 50. La Corte rammenta la propria giurisprudenza nella causa Cocchiarella c. Italia (sentenza sopra citata, § 84) secondo la quale, in questo tipo di cause, la Corte è tenuta ad accertare, da un lato, se vi sia stato riconoscimento da parte delle autorità, almeno in sostanza, della violazione di un diritto tutelato dalla Convenzione e, dall’altro, se la riparazione possa essere considerata appropriata e sufficiente. 51. La prima condizione, ossia la constatazione di violazione da parte delle autorità nazionali, non è in discussione, come si evince dalle decisioni delle corti d’appello Pinto di Reggio Calabria e Catanzaro. 52. Quanto alla seconda condizione, la Corte rammenta le caratteristiche necessarie affinché un ricorso interno garantisca una riparazione appropriata e sufficiente; nello specifico, al fine di poter valutare l’importo dell’indennizzo attribuito dai giudici nazionali, la Corte tiene conto, sulla base degli elementi a sua disposizione, di quanto essa avrebbe accordato nella stessa situazione per il periodo preso in considerazione dal giudice nazionale (Cocchiarella, sopra citata, §§ 86-107). siva o temeraria la domanda del ricorrente e che la procura nelle sue osservazioni ha considerato fondata una parte delle doglianze del ricorrente (si veda il par. 21 supra). 40. Alla luce di tali considerazioni e tenuto conto della natura del procedimento Pinto, la Corte è del parere che tale somma di per sé dia adito a dubbi sulla sua compatibilità con lo spirito di un procedimento per la riparazione di una violazione della Convenzione (si veda Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, CEDU 2006 V). 41. La Corte constata, tuttavia, che la sentenza della Corte di cassazione Pinto non contiene alcuna motivazione relativa all’importo delle spese, il che rende impossibile stabilire se tale sentenza costituisca un intralcio al rimedio «Pinto» ovvero se abbia ridotto in modo sostanziale il diritto alla riparazione Pinto, riconosciuto dalla corte d’appello di Catanzaro. 42. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, l’art. 6 § 1 della Convenzione obbliga i tribunali a motivare le loro decisioni (Van de Hurk c. Paesi Bassi, sentenza del 19.4.1994, § 61, serie A n. 288). 43. L’estensione di tale obbligo può variare secondo la natura della decisione e deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ogni singolo caso (Ruiz Torija c. Spagna, sentenza del 9.12.1994, § 29, serie A n. 303-A; Hiro Balani c. Spagna, sentenza del 9.12.1994, § 27, serie A n. 303 B; Higgins e altri c. Francia, sentenza del 19.2.1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 I, p. 60, § 42). 44. L’obbligo di motivazione si applica altresì alla condanna alle spese (Associazione per la difesa dei diritti umani c. Romania (dec.), n. 2959/11, 22.11.2011) ed alle pene pecuniarie inflitte a causa del carattere abusivo del ricorso (G.L. c. Italia, n. 15384/89, decisione della Commissione del 9.5.1994, Decisions et rapports (DR) 77-A, p. 5). 45. Nel caso di specie, tenuto conto dell’elevato importo delle spese rispetto alla natura del procedimento Pinto, la Corte ritiene che l’assenza di ogni giustificazione nelle motivazioni della sentenza in questione abbia comportato la violazione dell’articolo 6 della Convenzione. III. Sulla dedotta violazione della durata dei procedimenti principali. Gazzetta Amministrativa -81- Numero 4 - 2013 Unione Europea e Cooperazione Internazionale può essere accordata al ricorrente nessuna riparazione a titolo di risarcimento del danno materiale. 56. Dal momento che gli indennizzi ricevuti dal ricorrente possono essere ritenuti adeguati ed atti a riparare la violazione subita (Garino c. Italia, sopra citata), il ricorrente non può più essere considerato «vittima» di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione, ai sensi dell’art. 34 della Convenzione. 57. Detti motivi di ricorso sono dunque manifestamente infondati e devono essere rigettati in applicazione dell’art. 35 §§ 3 e 4 della Convenzione. IV. Sulla dedotta violazione della durata ragionevole dei procedimenti relativi alla riparazione per l’ingiusta detenzione. 58. Il ricorrente lamenta in sostanza l’eccessiva durata dei procedimenti aventi per oggetto la riparazione per l’ingiusta detenzione. 59. Nelle decisioni Grasso c. Italia (dec.), n. 50488/99, 25.6.2002 e Mercuri c. Italia (dec.), n. 47247/99, 5.7.2001, concernenti casi di «ingiusta detenzione», la Corte ha stabilito che il diritto alla riparazione, che i ricorrenti intendevano far valere a livello nazionale, poteva essere considerato come un diritto di carattere civile ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione e che, di conseguenza, la citata disposizione doveva trovare applicazione (si veda altresì, mutatis mutandis, Georgiadis c. Grecia, 29.5.1997, §§ 32-36, Recueil des arrêts et décisions 1997 III). 60. Nel caso di specie, la Corte rileva che il ricorrente non ha adito i giudici «Pinto». 61. La Corte rammenta che la regola dell’esaurimento delle vie di ricorso interne è finalizzata a fornire agli Stati contraenti l’occasione di prevenire o di riparare le violazioni ai medesimi contestate, prima che dette violazioni siano presentate alla Corte (si vedano, tra molte altre, Remli c. Francia, 23 aprile 1996, § 33, Recueil 1996-II, e Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, § 74, CEDU 1999V). Questa regola si basa sull'ipotesi, oggetto dell'articolo 13 della Convenzione – con il quale essa presenta strette affinità –, che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo per la dedotta violazione (Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 152, CEDU 2000-XI). Pertanto, essa costituisce un aspetto importante del prin- 53. La Corte constata che i procedimenti in questione hanno avuto inizio il 6.9.1992 ed il 13.3.1993 e si sono conclusi rispettivamente il 9.7.2002 ed il 17.10.2003. Di conseguenza, la durata dei citati procedimenti è stata rispettivamente di nove anni e dieci mesi per tre gradi di giudizio e di dieci anni e sette mesi per un grado di giudizio. 54. Per quanto concerne il primo procedimento, il ricorrente sostiene di non aver proposto ricorso per cassazione, a causa del fatto che il procedimento dinanzi alla corte d’appello Pinto è durato cinque anni, il che avrebbe privato il rimedio interno della sua efficacia. Anche volendo supporre che il ricorrente fosse per questa ragione esonerato dall’obbligo di esaurimento delle vie di ricorso interne, questo motivo di ricorso deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato. 55. In effetti, la Corte ritiene che la somma complessivamente ottenuta dal ricorrente, ossia 4.500 EUR, superi quella che avrebbe potuto essere accordata, tenuto conto dell’esistenza del ricorso Pinto. 56. Quanto al danno alla reputazione del ricorrente, che fra l’altro avrebbe avuto importanti ripercussioni sulle sue entrate professionali, la Corte ritiene che il danno in questione non possa essere attribuito alla durata del procedimento, bensì alle accuse mosse nei confronti dell’interessato, le quali non hanno condotto ad una dichiarazione di colpevolezza. 57. L’indennizzo ricevuto dal ricorrente può dunque essere ritenuto adeguato e quindi atto a riparare la violazione subita (Garino c. Italia (dec.), nn. 16605/03, 16641/03 e 16644/03). 58. Di conseguenza, il ricorrente non può più considerarsi «vittima» di una violazione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione in relazione alla durata del primo procedimento, ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione. 59. Per le stesse ragioni, il motivo di ricorso relativo al quarto procedimento deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato. In effetti, la Corte ritiene che la somma complessivamente ottenuta dal ricorrente, ossia 27.700 EUR, superi quella che avrebbe potuto essere accordata, tenuto conto dell’esistenza del ricorso Pinto. Alla luce delle ragioni esposte al par. 56 supra, in relazione al motivo di ricorso concernente la durata del procedimento non Gazzetta Amministrativa -82- Numero 4 - 2013 Unione Europea e Cooperazione Internazionale essere rigettato per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in applicazione dell’art. 35 §§ 1 e 4 della Convenzione. V. Sulle dedotte violazioni degli articoli 5 §§ 1 c) e 5, 8 e 13 della convenzione e 1 del protocollo n. 1 66. Invocando gli art. 5 §§ 1 c) e 5, 8 e 13 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1, il ricorrente sostiene che la custodia cautelare sofferta nell’ambito dei quattro procedimenti principali fosse ingiusta e la riparazione accordata insufficiente. 67. Libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa, la Corte ritiene che le doglianze del ricorrente richiedano un esame sotto il profilo dell’articolo 5 §§ 1 c) e 5, che recita: Art. 5« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (...) c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso; (...) 5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del presente articolo ha diritto ad una riparazione.» 68. Per quanto concerne la detenzione sofferta nell’ambito del secondo procedimento principale, il ricorrente sostiene che, non essendo basata sull’illegalità formale della detenzione, bensì unicamente sulla sua ingiustizia sostanziale, la decisione di accordare la riparazione non è di per sé atta a riparare la violazione dell’art. 5 § 1 c), implicitamente riconosciuta dalla Corte di cassazione. Infine, la custodia cautelare in carcere avrebbe compromesso gravemente la sua reputazione. 69. La Corte rileva, innanzi tutto, che il 6.4.1993, annullando la misura di custodia cautelare in carcere disposta dal giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione ha ritenuto che non sussistessero ragioni plausibili per sospettare il ricorrente della commissione di un reato (par. 12 supra), il che costituisce un implicito riconoscimento di violazione dell’art. 5 § 1 c). Essa osserva, inoltre, che la corte d’appello di Messina, ai sensi del primo comma cipio secondo il quale il meccanismo di salvaguardia instaurato dalla Convenzione riveste carattere di sussidiarietà rispetto ai sistemi nazionali di garanzia dei diritti dell’uomo (Akdivar ed altri c. Turchia, 16.9.1996, § 65, Recueil 1996-IV). 62. Tuttavia l’obbligo derivante dall’art. 35 è limitato ad un utilizzo normale dei ricorsi verosimilmente efficaci, sufficienti ed accessibili (Sofri ed altri c. Italia (dec.), n. 37235/97, CEDU 2003-VIII). In particolare, la Convenzione impone l’esaurimento dei soli ricorsi che siano al contempo relativi alle violazioni contestate, disponibili ed adeguati. La loro esistenza deve presentare un sufficiente grado di certezza non solo teorica, ma anche pratica e non deve mancar loro l’effettività e l’accessibilità volute (Dalia c. Francia, sentenza del 19 febbraio 1998, Recueil 1998-I). 63. La Corte rammenta che il semplice fatto di nutrire dei dubbi sulle prospettive di successo di un determinato ricorso, che non sia manifestamente destinato a fallire, non costituisce una valida ragione per giustificare il mancato utilizzo di ricorsi interni (Brusco c. Italia (dec.) n. 69789/01, CEDU 2001-IX e Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, § 70, 17 settembre 2009). Al contrario, sussiste un interesse ad adire il tribunale competente, al fine di consentire a quest’ultimo di sviluppare i diritti esistenti avvalendosi della propria facoltà di interpretazione (si vedano, Ciupercescu c. Romania, n. 35555/03, § 169, 15 giugno 2010 e Iambor c. Romania (n. 1), no 64536/01, § 221, 24 giugno 2008). Inoltre, la Corte osserva che, per quanto possibile, in diritto interno i giudici nazionali sono tenuti a seguire un’interpretazione conforme al diritto convenzionale, come più volte affermato dalla Corte costituzionale italiana, in particolare nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 (si veda Daddi c. Italia (dec.), n. 15476/09, 2.6.2009). 64. La Corte ritiene che, allo stato attuale, nulla indica che la legge Pinto non costituisca una via di ricorso da esaurire al fine di porre rimedio alla durata irragionevole del procedimento relativo all’ingiusta detenzione. D’altronde, il ricorrente non ha fornito elementi o citato circostanze particolari, che potessero condurre la Corte ad una diversa conclusione. 65. Di conseguenza, tale motivo di ricorso deve Gazzetta Amministrativa -83- Numero 4 - 2013 Unione Europea e Cooperazione Internazionale dell’illegalità formale della detenzione, non costituisce un rimedio effettivo finalizzato a contestare le violazioni dell’art. 5 della Convenzione. In effetti, i giudici preposti alla riparazione per l’ingiusta detenzione non hanno la competenza per dichiarare l’ingiustizia formale di una detenzione, bensì possono solo accordare, ai sensi dell’art. 314 c. 2 CPP, una riparazione sulla base di una precedente decisione irrevocabile, che attesti l’illegalità della detenzione (si vedano i paragrafi 25-27 supra). Ne consegue che questa parte del ricorso deve essere rigettata per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, a norma dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione. 76. In relazione al motivo di ricorso avente per oggetto la violazione dell’art. 5 § 5, la Corte rammenta che tale disposizione è rispettata quando è possibile chiedere riparazione per una privazione della libertà operata in condizioni contrarie ai par. 1, 2, 3 o 4 (Wassink c. Paesi Bassi, 27.9.1990, § 38, serie A n. 185-A, e Houtman e Meeus c. Belgio, n. 22945/07, § 43, 17.3.2009). Il diritto alla riparazione di cui al paragrafo 5 presuppone dunque che la violazione di uno degli altri paragrafi sia stata accertata da un’autorità nazionale o dalle istituzioni della Convenzione. Al riguardo, l’effettivo esercizio del diritto alla riparazione, garantito dalla disposizione in questione, deve essere assicurato con sufficiente certezza (Stanev c. Bulgaria [GC], n. 36760/06, § 182, CEDU 2012, Ciulla c. Italia, 22 febbraio 1989, § 44, Serie A n. 148, Sakık e altri c. Turchia, 26 novembre 1997, § 60, Recueil 1997 VII, e N.C. c. Italia, sentenza sopra citata, § 49). 77. Nel caso di specie, nell’ambito del secondo procedimento, il ricorrente, ai sensi dell’art. 314 CPP, ha adito i tribunali nazionali al fine di ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta. Considerate le conclusioni alle quali la Corte è pervenuta ai par. 72-76 supra, essa ritiene che i tribunali nazionali abbiano garantito l’effettivo esercizio del diritto alla riparazione previsto dall’art. 5 § 5 della Convenzione. 78. Ne consegue che tale motivo di ricorso deve essere rigettato in quanto manifestamente infondato in applicazione dell’art. 35 §§ 3 a) e 4 della Convenzione. 79. Per quanto concerne gli altri procedimenti, dell’art. 314 CPP (che prevede la riparazione per l’ingiusta detenzione «sostanziale», si veda il par. 25 supra), ha accolto la domanda proposta dal ricorrente il 12.11.2003, accordando al medesimo 180.000 EUR per danni morali e materiali. La somma ottenuta dal ricorrente è ben superiore a quella che la Corte avrebbe accordato a titolo di risarcimento del danno morale nel caso di constatazione di violazione dell’art. 5 § 1 c). 70. In queste condizioni, la compensazione dovuta al ricorrente ai sensi del CPP italiano, a causa dell’assoluzione, coincide con la compensazione alla quale egli avrebbe potuto avere diritto ai sensi dell’articolo 5 § 1 c) della Convenzione (si vedano, mutatis mutandis, N.C. c. Italia [GC], n. 24952/94, § 57, CEDU 2002 X e, Pisano c. Italia [GC], sentenza (cancellazione) del 24.10.2002, n. 36732/97, § 47). 71. Infine, la Corte condivide il parere dei tribunali nazionali, secondo i quali il danno alla reputazione non sarebbe legato alla detenzione sofferta, bensì all’esistenza stessa di un procedimento penale. 72. Di conseguenza, la Corte ritiene che il ricorrente non possa più considerarsi vittima ai sensi dell’art. 34 della Convenzione, dal momento che le autorità nazionali hanno riconosciuto e riparato la violazione della Convenzione (si vedano, mutatis mutandis, le sentenze Amuur c. Francia del 25.6.1996, § 36, Recueil 1996-III e Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, § 44, CEDU 1999-VI). Questa parte del ricorso è pertanto manifestamente infondata e deve essere rigettata a norma dell’art. 35 §§ 3 e 4 della Convenzione. 73. Per quanto riguarda la detenzione sofferta nell’ambito del primo, del terzo e del quarto procedimento principale, la Corte constata che il ricorrente sostiene di aver esaurito le vie di ricorso interne, avendo adito le competenti corti d’appello al fine di ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione. 74. La Corte rileva che dal fascicolo non si evince che il ricorrente abbia contestato le ordinanze di custodia cautelare in carcere dinanzi al tribunale della libertà e del riesame (si vedano i paragrafi 4-5, 14 e 17 supra). 75. Essa osserva che il procedimento avente per oggetto la riparazione per l’ingiusta detenzione, in assenza di previo riconoscimento Gazzetta Amministrativa -84- Numero 4 - 2013 Unione Europea e Cooperazione Internazionale ne, il ricorrente ritiene di aver soddisfatto la condizione dell’esaurimento delle vie di ricorso interne. 83. La Corte rileva che, al fine di contestare la legalità delle quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare ogni provvedimento dinanzi alle competenti autorità nazionali (nella fattispecie, il tribunale della libertà e del riesame) ovvero, in assenza di un ricorso interno accessibile ed effettivo, adire la Corte entro sei mesi dalla fine dell’ultimo periodo di custodia cautelare in carcere. 84. La Corte constata, da un lato, che dal fascicolo non si evince che il ricorrente abbia impugnato dinanzi ai tribunali competenti le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse nell’ambito del primo, del terzo e del quarto procedimento e, dall’altro, che per le ragioni esposte al par. 79 supra il procedimento avente per oggetto la riparazione per l’ingiusta detenzione non è un rimedio effettivo ai fini dell’accertamento dell’ingiustizia «formale» della custodia cautelare in carcere, in assenza di una preventiva decisione irrevocabile, che attesti l’illegalità di tale misura. La Corte ritiene che tale motivo di ricorso debba quindi essere rigettato per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Tuttavia, anche presupponendo che il ricorrente non disponesse, in linea di principio, di nessuna via di ricorso interna al fine di sollevare almeno in sostanza la doglianza in questione, tenuto conto del fatto che il ricorso è stato proposto il 22.3.2007 e che il ricorrente è stato messo definitivamente in libertà il 13.10.1993, detto motivo di ricorso è stato proposto oltre il termine di sei mesi e deve essere rigettato a norma dell’art. 35 §§ 1 e 4 della Convenzione. VII. Sull’applicazione dell’art. 41 della convenzione. 85. Ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.» A. Danni 86. Il ricorrente chiedeva 2.500.000 euro la Corte rileva che non è stata constatata alcuna violazione dell’articolo 5 §§ 1, 2, 3 o 4, né da parte dei tribunali nazionali, né da parte della Corte. Ne consegue che l’articolo 5 § 5 non trova applicazione al riguardo ed il relativo motivo di ricorso deve essere rigettato in quanto incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione, ai sensi dell’art. 35 §§ 3 e 4 della Convenzione. VI. Sulle dedotte violazioni degli articoli 3 e 5 della convenzione. 80. Il ricorrente afferma inoltre che le quattro successive ordinanze di custodia cautelare avevano lo scopo di indurlo a confessare, il che avrebbe comportato la violazione degli art. 3 e 5 della Convenzione. 81. Gli articoli 3 e 5 recitano: Art. 3 «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.» Art. 5 « 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente; b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge; c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso; d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’autorità competente; e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o d’estradizione. (...) 82. Avendo adito le corti d’appello al fine di ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzioGazzetta Amministrativa -85- Numero 4 - 2013 Unione Europea e Cooperazione Internazionale a titolo di risarcimento del danno morale una somma ritenuta adeguata alla riparazione della violazione dell’art. 6 della Convenzione, la Corte ritiene ragionevole accordare congiuntamente agli eredi del ricorrente 8.500 EUR. B. Spese 93. Producendo i relativi documenti giustificativi, il ricorrente chiedeva 71.000 EUR per le spese del procedimento dinanzi alla Corte, nonché un’ulteriore somma di 40.000 EUR a titolo di rimborso delle spese sostenute nell’ambito dei procedimenti nazionali. 94. Il Governo sostiene che le somme richieste sono comunque eccessive e la somma relativa al procedimento dinanzi alla Corte non è pertinente. 95. La Corte rammenta che l’attribuzione delle spese a titolo dell’art. 41 presuppone che ne siano accertate la realtà e la necessità, e che il loro importo sia ragionevole (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 54, CEDU 2000-XI). Inoltre, le spese di giustizia sono recuperabili solo se si riferiscono alle violazioni constatate (si vedano, ad esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28.5.2002; Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 105, CEDU 2003-VIII). 96. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e della propria giurisprudenza, la Corte ritiene ragionevole la somma di 2.000 EUR per le spese del procedimento dinanzi alla medesima e la accorda congiuntamente agli eredi del ricorrente. 97. Quanto alla restante parte della richiesta, la Corte rammenta che le spese relative ai procedimenti nazionali devono risultare necessarie, vale a dire che il ricorrente doveva sostenerle per impedire la violazione o per porvi rimedio. Nella fattispecie, tenuto conto della natura delle violazioni dell’art. 6 della Convenzione constatate ai par. 35 e 45 supra (durata dei procedimenti Pinto e condanna al pagamento delle spese del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione Pinto), la Corte ritiene che il ricorrente non potesse o, secondo il caso, non fosse tenuto a promuovere alcun procedimento per impedire le violazioni o per porvi rimedio e non ha dunque sostenuto alcuna spesa. Di conseguenza, la Corte rigetta la richiesta per il resto. C. Interessi moratori (EUR) a titolo di risarcimento del danno morale e 1.800.000 EUR a titolo di risarcimento del danno materiale subito a causa delle violazioni dei diritti garantiti dagli art. 3, 5, 6, 8, 13 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1. In particolare egli sottolineava di aver dovuto attendere più di cinque anni «per ottenere misere compensazioni [...] per l’ingiusta custodia cautelare e per l’eccessiva durata dei processi (oltre alla condanna al pagamento di una somma eccessiva per le spese)». 87. Il ricorrente chiedeva altresì 10.000 EUR, al cui pagamento era stato condannato dalla Corte di cassazione Pinto a titolo di rimborso delle spese processuali (si veda il par. 21 supra). 88. Il Governo sostiene che il ricorrente ha chiesto l’equa soddisfazione solo per il motivo di ricorso relativo all’ingiusta detenzione. 89. La Corte constata che, come si evince dal par. 90 [sic] supra, nelle sue osservazioni sull’equa soddisfazione il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni morali e patrimoniali derivanti non solo dalla durata dei procedimenti per la riparazione per l’ingiusta detenzione, ma anche dalla durata dei procedimenti Pinto e dalla condanna al pagamento delle spese inflitta dalla Corte di cassazione. 90. La Corte rileva altresì che nel caso di specie la concessione di un’equa soddisfazione può basarsi unicamente sulle violazioni dell’art. 6 della Convenzione (constatate ai paR. 31-35 e 38-45 supra). 91. Nella causa Belperio e Ciarmoli c. Italia (n. 7932/04, 21.12.2010), concernente la durata dei procedimenti Pinto, la Corte, considerate le specifiche circostanze delle cause, ha stabilito la necessità di un approccio uniforme, accordando a ciascun ricorrente la somma forfettaria di 200 EUR. Tuttavia, nel caso di specie, tenuto conto delle particolari circostanze della causa e deliberando in via equitativa come previsto dall’art. 41 della Convenzione, la Corte ritiene equo accordare in totale agli eredi del ricorrente congiuntamente 1.500 EUR per il danno morale. 92. Per quanto concerne il danno materiale cagionato dalla condanna alle spese nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione Pinto (par. 21 supra), in considerazione del fatto che la corte d’appello aveva accordato Gazzetta Amministrativa -86- Numero 4 - 2013 Unione Europea e Cooperazione Internazionale mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’art. 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme: i) 1.500 EUR (millecinquecento euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale; ii) 8.500 EUR (ottomilacinquecento euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno materiale; iii) 2.000 EUR (duemila euro), più l’importo eventualmente dovuto dagli eredi del ricorrente a titolo di imposta, per le spese; b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali; 5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto… 98. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali. per questi motivi, la corte all’unanimità 1. Dichiara il ricorso ricevibile quanto alle doglianze basate sull’eccessiva durata dei procedimenti Pinto e sulla condanna alle spese del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione Pinto ed irricevibile per il resto; 2. Dichiara che vi è stata violazione dell’art. 6 della Convenzione (durata dei procedimenti Pinto); 3. Dichiara che vi è stata violazione dell’art. 6 della Convenzione (condanna al pagamento delle spese del procedimento dinanzi alla Corte di cassazione Pinto); 4. Dichiara a) che lo Stato convenuto deve versare agli eredi del ricorrente congiuntamente, entro tre «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -87- Numero 4 - 2013 Unione Europea Cooperazione Internazionale PARERI Questa sezione della Gazzetta Amministrativa raccoglie la pareristica redatta dall’AVVOCATURA DELLO STATO sarcimento dei danni subiti sul rilievo dell’illegittima apposizione del termine contrattuale e, quindi, dell’abuso in cui sarebbe incorso il datore di lavoro - amministrazione scolastica, nello stipulare i diversi contratti a termine in violazione della clausola 5, punto 1 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla citata direttiva 1999/70/CE. Con detta clausola, intitolata “misure di prevenzione degli abusi” si dispone che, in assenza di “norme equivalenti”, gli Stati membri dovranno introdurre misure idonee per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato;2.una seconda questione (l’ipotesi è quella ora sottoposta all’esame) attiene alla pretesa dei ricorrenti lavoratori a termine volta a ottenere la parità retributiva rispetto al personale scolastico assunto a tempo indeterminato; a fondamento della domanda gli interessati assumono che il trattamento differenziato tra le due categorie di dipendenti, che svolgono le medesime mansioni,violerebbe la clausola 4, punto 1 dell’anzidetto Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. La citata clausola 4, sul “principio di non discriminazione” sancisce la parità di trattamento nelle “condizioni di impiego” fra i lavoratori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato. (Nel nostro sistema, invece, il personale precario viene retribuito sulla base della fascia iniziale, senza quindi tener conto dei diversi contratti a termine eventualmente stipulati: la normativa collettiva, art. 79 C.C.N.L. vigente, stabilisce solo DOMANDA Precari scuola. Trattamento economico differenziato rispetto ai rapporti a tempo indeterminato (Parere del 17.1.2014-22097, CdS 51594/13, Sez. VII, Avv. Gabriella D’Avanzo) RISPOSTA Con riferimento alla nota in oggetto, che viene inviata per opportuna conoscenza anche alla Direzione generale per il personale scolastico del Ministero,si chiede di conoscere l’avviso della Scrivente in ordine all’opportunità di continuare a coltivare, anche in sede di legittimità, la questione di diritto concernente la pretesa del personale c.d. precario della Scuola volta a ottenere la progressione professionale retributiva e, quindi, a percepire le differenze stipendiali maturate in ragione dell’anzianità di servizio, richiesta accolta in primo grado con decisione che, si precisa nella nota, in caso di impugnazione sarà verosimilmente confermata dalla Corte d’appello di Firenze, la cui giurisprudenza si è già pronunciata in fattispecie analoghe in senso favorevole alla parte privata. Occorre preliminarmente rilevare che il contenzioso riguardante il personale in questione involge tre diverse problematiche:1.una prima questione concerne la pretesa del dipendente a tempo determinato di ottenere dal giudice la conversione dei diversi contratti a termine in un unico rapporto a tempo indeterminato (a decorrere dalla data di stipula del primo dei contratti dedotti in giudizio) con il pagamento delle differenze retributive.In via subordinata si chiede la condanna della P.A. al riGazzetta Amministrativa -88- Numero 4 - 2013 Unione Europea - Cooperazione internazionale 1999/70/CE. Ed infine, con ordinanza del 3.7.2013 la medesima C.Cost. ha sollevato, ai sensi del citato art. 267 TFUE, questione pregiudiziale in ordine alla conformità all’anzidetta clausola 5 della direttiva europea del nostro sistema di reclutamento, nella parte in cui si dispone il conferimento di supplenze annuali “in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo”. Sulla questione di cui al punto sub 2), le pronunce dei giudici di merito che accolgono le richieste dei c.d. precari si basano sul rilievo che il mancato riconoscimento a questi ultimi del diritto alla progressione professionale retributiva, riconosciuta invece al personale assunto a tempo indeterminato, configurerebbe un trattamento discriminatorio, non giustificato da ragioni oggettive, così da violare la clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla citata direttiva 1999/70/CE.La questione non è stata ancora decisa dalla Cass., avanti la quale pendono numerosi ricorsi proposti nell’interesse dell’Amministrazione. Infine, per quanto riguarda il punto sub 3) il contenzioso introdotto dal personale assunto con contratti a termine per ottenere gli scatti biennali in applicazione dell’art. 53, co. 3 della l.n. 312 del 1980 deve ritenersi ormai risolto in senso favorevole all’Amministrazione, alla luce dei principi enunciati dalla Cost. che, con ordinanza n. 146/2013, depositata il 20.6.2013, ha dichiarato:-“inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, terzo co., della l.11.7.1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato) sollevata - in riferimento agli artt. 3, 36, 11 e 117 della Cost., questi ultimi due parametri in relazione alla clausola 4 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28.6.1999, n. 1999/70/CE del Consiglio - sollevata dalla Corte d’appello di Firenze, in funzione di giudice del lavoro con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti non di ruolo a tempo indeterminato; -non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 53, co. 3 della l.n. 312 del 1980 sollevata, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, dalla Corte d’appello di Firen- per il personale scolastico di ruolo “un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali” al termine di periodi prestabiliti di servizio);3.una terza questione riguarda, infine, la richiesta volta a ottenere, ai sensi dell’art. 53, co. 2 della l.n. 312 del 1980, gli scatti biennali di stipendio nella misura del 2,50% della retribuzione spettante.Così riepilogati i termini del contenzioso in atto si osserva che, com’è noto, sulla questione di cui al punto sub 1) si è pronunciata, con la sentenza n.10127/2012, la Sezione Lavoro della Cass. che ha escluso che potesse essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno che il dipendente scolastico assumeva di avere subito in ragione della successione dei contratti a termine. In tale occasione, infatti, il Giudice di legittimità ha definito il sistema delle supplenze “corpus normativo” dotato di intrinseca “specialità e completezza” nei cui confronti è inapplicabile il d.lgs. 6.9.2001, Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES. Sulla base di tali principi la Cassazione ha quindi concluso che il reclutamento del personale scolastico a mezzo supplenze “è conforme alla clausola 5, punto 1 dell’accordo quadro di cui alla Direttiva del Consiglio CE 1999/70/CE e costituisce, quindi, <norma equivalente> in quanto risponde ad oggettive, specifiche esigenze, a fronte delle quali non fa riscontro alcun potere discrezionale della pubblica amministrazione, per essere la stessa tenuta al puntuale rispetto della articolata normativa che ne regola l’assegnazione”. Successivamente, tuttavia, la stessa Sezione Lavoro della Cassazione ha ritenuto opportuno rinviare la decisione di alcuni ricorsi in materia (alcuni dei quali riguardanti anche il quesito di cui al punto sub 2) concernente cioè la parità di trattamento retributivo tra le due categorie di personale riconosciuta da alcuni giudici d’appello) e di attendere l’esito dei giudizi pendenti sia avanti la C.Cost. che avanti la C.Giust.; a quest’ultima, infatti, con ordinanza del 3.7.2013 è stata rimessa, dal Tribunale di Napoli, ex art. 267 TFUE, la questione riguardante l’interpretazione della citata clausola 5, punto 1 dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva Gazzetta Amministrativa -89- Numero 4 - 2013 Unione Europea Cooperazione Internazionale ze in funzione di giudice del lavoro con riguardo al tertium comparationis costituito dai docenti di religione…”.In risposta al quesito in oggetto - tenuto conto della rilevanza, in punto di diritto, del contenzioso di cui trattasi, oltre che del notevole numero dei ricorsi pendenti, considerata l’oscillante giurisprudenza di merito che ha risolto la questione con pronunce di segno opposto, nonché la favorevole sentenza n. 10127/2012 della Corte Suprema di Cassazione anche se riguardante fattispecie di cui al quesito sub 1) - si ritiene che, in attesa delle pronunce della Corte di Giustizia, debbano continuare a coltivarsi tutte le cause nelle quali l’Amministrazione risulta soccombente, come peraltro già ritenuto, sia pure con riferimento alla problema- tica di cui all’anzidetto punto sub 1), nel parere 13 giugno 2012, n. 237321 (*) (già inoltrato a tutte le Avvocature Distrettuali e che ad ogni buon conto si unisce nuovamente in copia) reso dal Comitato Consultivo di questa Avvocatura Generale (cfr. anche circolare n. 26 del 2012 dell’Avvocato Generale). Ed infatti, pur tenendo conto della circostanza che entrambi i sopra ricordatirinvii pregiudiziali ex art. 267 TFUE alla Corte di Giustizia non riguardano (anche) la questione concernente la parità retributiva reclamata dal personale precario, si è dell’avviso che l’attesa pronuncia della Commissione di Giustizia enuncerà principi che rileveranno anche ai fini della soluzione del contenzioso di cui trattasi. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -90- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza CONTRATTI, SERVIZI PUBBLICI E CONCORRENZA NOTIZIE E AGGIORNAMENTI andate "a buon fine". Tale rapporto dovrà essere rispettato nell´ambito di ogni singola campagna di telemarketing; 3) l´utente non potrà più essere messo in attesa silenziosa, ma il sistema dovrà generare una sorta di rumore ambientale (ad es. con voci di sottofondo, squilli di telefono, brusio) per dare la sensazione che la chiamata non provenga da un eventuale molestatore; 4) l´utente disturbato da una chiamata muta non potrà essere ricontattato per una settimana e, al contatto successivo, dovrà essere garantita la presenza di un operatore; 5) i call center saranno tenuti a conservare per almeno due anni i report statistici delle telefonate "mute" effettuate per ciascuna campagna, così da consentire eventuali controlli. Sulle misure individuate nello schema di provvedimento generale il Garante ha avviato una consultazione pubblica, invitando tutti i soggetti interessati (ad esempio associazioni di categoria, lavoratori, consumatori) ad inviare commenti e osservazioni (all´indirizzo [email protected]) entro 60 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta ufficiale (Garante Privacy del 19.11.2013). TELEFONATE MUTE, IL GARANTE PRIVACY AVVIA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE NUOVE MISURE DI TUTELA DEI CITTADINI Il Garante interviene sulle pratiche di telemarketing più invasive e apre una consultazione con gli operatori Utenti più tutelati contro le "telefonate mute". Gli operatori di telemarketing dovranno adottare specifiche misure per ridurre drasticamente questo tipo di disturbo che provoca diffuso allarme sociale. Numerosissime sono state infatti le segnalazioni al Garante privacy per la ricezione di telefonate nelle quali, una volta risposto, non si viene messi in contatto con alcun interlocutore; in alcuni casi, anche per 10-15 volte di seguito. All´esito delle verifiche effettuate, l´Autorità ha accertato che il problema deriva dalle impostazioni dei sistemi centralizzati di chiamata dei call center, rivolte a massimizzare la produttività degli operatori. Per eliminare tempi morti tra una telefonata e l´altra, infatti, il sistema genera in automatico un numero di chiamate superiore agli operatori disponibili. Queste chiamate, una volta ottenuta risposta, possono essere mantenute in attesa silenziosa finché non si libera un operatore. Il risultato è appunto una "chiamata muta", che può indurre comprensibili stati di ansia, paura e disagio nei destinatari. L´Autorità, per eliminare gli effetti distorsivi di questa pratica commerciale, senza penalizzare l´efficienza delle imprese di telemarketing, ha stabilito precise regole: 1) i call center dovranno tenere precisa traccia delle "chiamate mute", che dovranno comunque essere interrotte trascorsi 3 secondi dalla risposta dell´utente; 2) non potranno verificarsi più di 3 telefonate "mute" ogni 100 Gazzetta Amministrativa «::::::::: GA :::::::::» ANTITRUST, OSCURATI 33 SITI CHE VENDEVANO PRODOTTI CONTRAFFATTI E POTENZIALMENTE TOSSICI Salgono a 54 i siti resi inaccessibili perché vendevano oltre a Nike prodotti non originali delle marche Tod’s, Gucci, Prada,Hogan, Ray-Ban, Roger Viver e Armani. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha diramato un comunicato con il quale ha precisato che, con la collaborazione -91- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori, di cui al d.m. 18.3.2013, n. 47, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9.5.2013 (AAMS Prot. n. 2013/355/giochi/GAD). investigativa dei militari del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, ha oscurato 33 siti che vendevano scarpe Nike contraffatte. I siti, di cui sono titolari soggetti cinesi, sono stati resi irraggiungibili nell’ambito di due distinti procedimenti per pratiche commerciali scorrette. Le misure cautelari sono state decise dall’Autorità presieduta da Giovanni Pitruzzella a tutela dei tanti consumatori che compravano su siti che, per il loro allestimento e la grafica utilizzata, con numerose immagini tratte dal sito Nike originale, potevano facilmente trarre in inganno, inducendo a ritenere che si trattasse di prodotti originali proposti ad un prezzo outlet. In realtà, secondo quanto emerge dalle segnalazioni della società titolare del marchio, inoltrate all’Autorità dall’Associazione Indicam, si trattava di prodotti contraffatti, con caratteristiche, anche in termini di sicurezza dei materiali usati, ben diverse da quelle dei prodotti originali. In base a una denuncia dell’Associazione Adoc, inoltre, molte scarpe Nike contraffatte sequestrate negli ultimi tempi dagli organi competenti sono risultate prodotte con materiali pericolosi per la salute come il cromo esavalente ed il DFM, prodotto antimuffa di cui in Europa è vietato l’uso perché altamente tossico. Nei siti mancavano inoltre i dati sull’identità e l’indirizzo geografico del venditore insieme all’indicazione di tutti i diritti previsti per la vendita via web a tutela dei consumatori nella fase post acquisto, incluso il diritto di sostituzione e/o rimborso e l’esistenza del diritto di recesso. Del tutto preclusa, ovviamente, trattandosi di prodotti contraffatti, la garanzia legale di conformità (comunicato Antitrust del 15.11.2013). «::::::::: GA :::::::::» PEC: NESSUN OBBLIGO DI ISCRIZIONE DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER LE IMPRESE INDIVIDUALI IN FASE DI CANCELLAZIONE Le imprese individuali hanno dal 2013 l´obbligo di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese. Tale obbligo non si applica però nel caso di imprese individuali soggette alla cancellazione dal registro delle imprese. È quanto chiarisce la Circolare 3664/C del 2.12.2013 ("Obbligo di iscrizione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese delle imprese individuali. Art. 5, co. 2, d.l. 179 del 2012. Problematiche connesse alle imprese cancellande") (MISE del 11.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» ASSICURAZIONI: L´IVASS AVVIA UNA VERIFICA SULLA TRASPARENZA DEI SITI COMPARATIVI PER L´ACQUISTO DI POLIZZE R.C. AUTO Tra i consumatori del settore assicurativo sta assumendo una crescente diffusione il ricorso ai siti “comparativi” per l’orientamento e l’acquisto di polizze assicurative, in particolare nella r.c.auto. L’IVASS ha avviato una verifica del livello di trasparenza di tali siti e delle modalità di comparazione, concentrandosi su: • trasparenza delle informazioni rese al pubblico • ambito e criteri di comparazione delle polizze • conflitti d’interesse derivanti dagli accordi di partnership con le imprese di assicurazione • quota di mercato coperta con le comparazioni e trasparenza della informazione resa al pubblico su tale aspetto • modalità di remunerazione I siti comparativi rappresentano una nuova frontiera per la «::::::::: GA :::::::::» MONOPOLI, LE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE PER L´AUTORIZZAZIONE ALLE SCOMMESSE A DISTANZA L´AAMS con apposita nota Prot. n. 2013/355/giochi/GAD precisa le modalità operative per la presentazione delle istanze e il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio Gazzetta Amministrativa -92- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza distribuzione nel settore assicurativo, in grado di stimolare i consumatori a ricercare i prezzi e i prodotti migliori ed incentivando così le dinamiche concorrenziali. Occorre però garantire la trasparenza delle modalità attraverso le quali le graduatorie vengono costruite e presentate ai consumatori. A seguito di questa prima analisi l’IVASS ha deciso di svolgere nel mese di gennaio 2014 una serie di incontri con i broker gestori dei siti comparativi e con le principali imprese di assicurazione interessate dalle comparazioni, al fine di approfondire taluni aspetti e indicare al mercato best practices da seguire, con l’obiettivo di garantire la piena tutela dei consumatori che sempre più numerosi utilizzano questi strumenti di comparazione (Comunicato IVASS del 11.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» Gazzetta Amministrativa -93- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza REDAZIONALI SULL’OBBLIGO DI DICHIARARE IL SOGGETTO SUBAPPALTATORE NELL’OFFERTA dell’Avv. Michele De Cilla Subappalto necessario e facoltativo: ultime novità dal Consiglio di Stato Subcontract required and optional: latest news from the Council of State Sommario: 1. Introduzione: novità del Consiglio di Stato. 2. Conclusioni. 1.Introduzione: novità del Consiglio di Stato. La vexata questio della legittimità della distinzione tra subappalto necessario e subappalto facoltativo continua a generare il dissidio della giurisprudenza circa l’obbligo, richiesto da talune stazioni appaltanti nei bandi di gara, di indicare il nominativo del soggetto subappaltatore già nell’offerta, e precisamente nella dichiarazione con cui il concorrente dichiara di voler ricorrere al subappalto. La più compiuta teorizzazione della distinzione tra subappalto facoltativo e necessario la si rinviene già nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2508 del 2.05.2012, nella quale viene operata la distinzione tra subappalto facoltativo e subappalto necessario. Nel primo caso il concorrente è di per sé in possesso dei requisiti di qualificazione relativi alle lavorazioni che intende subappaltare e il ricorso al subappalto rappresenterebbe quindi una semplice facoltà liberamente esercitabile dal concorrente stesso. Nel secondo caso, invece, che si verifica quando il concorrente non sia autonomamente in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, i giudici hanno affermato che la dichiarazione di subappalto deve contenere anche l’indicazione dell’impresa subappaltatrice e allegare il possesso dei necessari requisiti di qualificazione, non potendosi ritenere, infatti, che l’amministrazione ammetta un soggetto carente di un requisito di partecipazione che al contempo non si sia curato di dimostrare Gazzetta Amministrativa ab initio la possibilità di avvalersi dei requisiti di terzi soggetti. Il subappalto necessario, pertanto, ad avviso del giudice, è “assimilabile sotto ogni profilo ad un’ipotesi di avvalimento, con la conseguenza che, similmente a quanto previsto dal co. 2 dell’art. 49 del ‘codice dei contratti’, il concorrente dovrà necessariamente allegare, già in occasione della domanda di partecipazione, il possesso da parte del soggetto avvalso (il quale dovrà essere puntualmente individuato) dei necessari requisiti di qualificazione”. Secondo il Consiglio di Stato, questa doppia configurazione del subappalto impone al concorrente un onere procedurale diversificato a seconda che si tratti di subappalto facoltativo o necessario, dovendo lì offerente, in questo secondo caso, indicare il nominativo dell’impresa subappaltatrice al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica preventiva dei requisiti in capo al soggetto che sarà chiamato ad eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto, in caso contrario ammettendo alla presentazione dell’offerta soggetti che non hanno dimostrato di possedere la necessaria qualificazione né in proprio, né attraverso altro soggetto subappaltatore previamente identificato. La sentenza sembra introdurre, a tutti gli effetti, un obbligo per il concorrente non previsto dalla legge tra i requisiti di partecipazione, né tra le cause tassative di esclusione di cui all’art. 46 co. 1 bis del d. lgs. 163/2006: -94- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza Nonostante i citati rilievi critici, dunque, la pronuncia del 2012 introduce due distinte figure di subappalto, quello facoltativo e quello necessario, con due distinte regolamentazioni, che non trovano alcun riscontro positivo nell’ordinamento che, al contrario, disciplina allo stesso modo il procedimento di autorizzazione del subappalto a prescindere dal fatto che lo stesso sia utilizzato per integrare la qualificazione del concorrente o come modalità esecutiva dell’opera. Ed infatti, tale tesi non ha trovato adesione unanime da parte della giurisprudenza successiva, che ha mostrato un’aperta spaccatura, con pronunce che vi hanno aderito e pronunce che, invece, ne hanno preso le distanze e tra le quali va annoverata la recente sentenza del Consiglio di Stato n. 3963 del 25.7.2013, la quale ha chiarito che anche il concorrente che non sia in possesso della qualificazione relativa alle prestazioni rientranti nella categoria scorporabile che intende affidare in subappalto può limitarsi a dichiarare l’intenzione di subappaltare senza che sia necessaria l’indicazione del nominativo dell’impresa subappaltatrice e la dimostrazione dei requisiti d qualificazione da parte di quest’ultima, pur precisando che la fattispecie sottoposta alla sua attenzione è diversa da quella considerata dalla sentenza del 2012, in cui tale obbligo era espressamente previsto dal bando di gara. In particolare, nella fattispecie, il Supremo Consesso ha chiarito che la normativa in materia di contratti pubblici non impone di indicare già in sede di offerta il nominativo dei subappaltatori, con la conseguenza che la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione da parte del subappaltatore attiene solo alla fase esecutiva. ed invero, la disciplina del subappalto di cui all’art. 118 del citato decreto, prevede semplicemente che i concorrenti che intendano partecipare all’appalto, subappaltando alcune lavorazioni, devono dichiarare tale volontà in sede di offerta: null’altro obbligo dichiarativo è previsto. Anche l’art. 109 del regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 207/2010, laddove impone il ricorso al subappalto per il concorrente privo della qualificazione per le lavorazioni scorporabili di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, relative a categorie di opere generali e specializzate a qualificazione obbligatoria, non impone di indicare in gara il nominativo del subappaltatore. Lo stesso regolamento, per il caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti relativi alle categorie scorporabili che intende subappaltare, prevede a maggior garanzia dell’amministrazione che i requisiti relativi alle suddette categorie scorporabili devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (cfr. art. 92, co. 1). Sotto altro aspetto la sentenza citata assimila due istituti completamente opposti e diversi nella ratio sottesa alla loro disciplina, ossia il subappalto e l’avvalimento. Infatti, se da un lato il subappalto consente “l’ingresso” dell’impresa prescelta nell’esecuzione del contratto, limitatamente alle lavorazioni oggetto di subappalto, con tutti gli obblighi derivanti dalla disciplina fissata all’art. 118 del codice dei contratti, il contratto di avvalimento è stipulato tra impresa ausiliaria e impresa concorrente, ma l’impresa ausiliaria rimane estranea alla gara e al rapporto contrattuale tra appaltatore e stazione appaltante, ed inoltre prevede una responsabilità solidale che si estende all’intero contratto di appalto e non soltanto alle lavorazioni oggetto di avvalimento, in quanto il venir meno dei requisiti prestati può determinare l’esclusione dalla gara oppure un inadempimento contrattuale durante l’esecuzione dell’appalto che, se pure limitato alla parte coperta dall’avvalimento, incide sull’intero rapporto contrattuale. Gazzetta Amministrativa 2.Conclusioni. Dunque, se a un lato è possibile riscontrare un revirement giurisprudenziale che dimostra di essere più aderente al dato legislativo, dall’altro, tuttavia, la sentenza in commento evidenzia un elemento che, a ben vedere, sembra introdurre una sorta di “scappatoia” dal dato normativo, allorchè precisa che, nella fattispecie, il bando di gara non aveva espressamente previsto tale facoltà e pertanto non poteva ritenersi passibile di esclusione -95- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza quell’offerta mancante dell’indicazione del nominativo del subappaltatore, atteso che in assenza della clausola di lex specialis di gara, non può che trovare applicazione il codice dei contratti e l’annesso regolamento, che non richiede l’indicazione del subappaltatore qualora l’entità delle opere scorporabili trovi capienza in un surplus di qualificazione del concorrente nella categoria prevalente. In conclusione, coerentemente col dato normativo, appare quantomeno improprio individuare due tipologie di subappalto che contemplano oneri procedurali differenti a ca- rico del concorrente in sede di offerta, così come va esclusa la possibilità, per le stazioni appaltanti, di aggirare la disciplina normativa attraverso la previsione dell’onere nel bando di gara, posto che una siffatta clausola che imponga ai concorrenti un onere dichiarativo non previsto dalla legge, in tal modo aggravando il procedimento,, deve essere considerata nulla in quanto contraria al co. 1 bis dell’art. 46 del d. lgs. 163/2006, in quanto finalizzata all’introduzione di una causa di esclusione dalla gara fuori dei casi tassativamente previsti. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -96- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza GIURISPRUDENZA tenere verosimile o altamente probabile che, per effetto della condotta negligente dell´Amministrazione, si siano verificate manomissioni dei plichi (CdS sez. III, 25.2.2013, n. 1169)....I meri sospetti e le congetture, non corroborati da indizi seri precisi e concordanti, specie ove alludano a comportamenti penalmente rilevanti, non possono legittimare ex sé l’annullamento degli atti di gara. (comunicato IVASS 11.12.2013). Consiglio di Stato Sez. III, 5.12.2013, n. 5781 Procedure - gara - l’integrità - buste contenenti - offerte - tecniche - economiche - attestata - verbale - apertura - non contestabile querela - falso. Nel giudizio in esame sul motivo di appello con cui si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha respinto il motivo concernente l’omessa indicazione nei verbali delle modalità di custodia, integrità dei plichi e dei documenti presentati dalle imprese partecipanti e delle cautele predisposte per l’integrità dei plichi (verbali nn. 3, 4, 5, redatti nelle sedute del 12.10.2011, 26.10 e 3.11.2011), il CdS ha ritenuto di condividere la decisione del TAR, alla luce di copiosa giurisprudenza anche di questa Sez. (cfr. CdS., V, 22.2.2011, n. 1094; V, 16.4.2013, n. 2105; IV, 4.1.2013, n. 4; III, 14.1.2013, n. 145). L’integrità delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche, attestata nel verbale di apertura, non é contestabile, fino a querela di falso; mentre nei verbali delle sedute riservate successive non vi è traccia di menomazioni o irregolarità e neppure è stato concretamente argomentato dall’appellante che si possa essere verificata un´alterazione (CdS, sez. III, 24.9.2013, n. 4711). D’altra parte, la sinteticità della formula utilizzata nel verbale per descrivere lo svolgimento dell’attività di verifica dell’integrità dei plichi, la cui apertura è avvenuta in seduta pubblica, non può essere ritenuta idonea a viziare la procedura di gara non dovendo il seggio verbalizzare in maniera minuziosa tutte le attività di fatto materialmente svolte (CdS Sez. V, 13.10.2010 n.7470). Anche l’omessa verbalizzazione delle modalità di custodia delle offerte non può essere motivo di illegittimità in sé, se la censura non è sorretta da allegazione che si sia verificata una manomissione (CdS sez. III, 19.11.2012, n. 5820). Questa Sezione ha affermato che l´impresa partecipante, che denunci la mancata o insufficiente custodia da parte della stazione appaltante delle buste contenenti le offerte, è tenuta a comprovare quanto affermato con elementi circostanziati, tali da far riGazzetta Amministrativa Consiglio di Stato Sez. IV,2.12.2013, n. 5725 Appalti - annullamento - aggiudicazione spetta al giudice - decidere - dichiarare o meno - inefficacia - contratto stipulato. Per costante insegnamento giurisprudenziale (CdS Sez. III, 25.6.2013, n. 3437) “in caso di annullamento giudiziale dell´aggiudicazione di una pubblica gara, spetta al Giudice Amministrativo il potere di decidere discrezionalmente, anche nei casi di violazioni gravi, se mantenere o no l´efficacia del contratto nel frattempo stipulato. L´ inefficacia del contratto non è quindi la conseguenza automatica dell´annullamento dell´aggiudicazione che determina solo il sorgere del potere in capo al giudice di valutare se il contratto debba continuare (o non) a produrre effetti. In conseguenza la privazione degli effetti del contratto, per effetto dell´annullamento dell´aggiudicazione, deve formare oggetto di una espressa pronuncia giurisdizionale”. Consiglio di Stato Sez. IV, 2.12.2013, n. 5725 Risarcimento - mancato affidamento - gare pubbliche di appalto - danno conseguente lucro cessante - mancato profitto - impresa avrebbe ricavato - esecuzione - appalto non deve essere calcolato - criterio forfettario - percentuale - prezzo a base d´asta - base - utile - effettivamente - avrebbe conseguito risultata aggiudicataria. In materia di risarcimento da (mancato) affidamento di gare pubbliche di appalto non è necessario provare la colpa dell´Amministrazione aggiudicatrice come ulteriore presupposto del risarcimento da adozione di provvedimento il-97- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza le, sia quella per reipersecutoria ed in forma specifica e che soltanto nei casi di conclamata impossibilità/non rispondenza all’interesse pubblico (per la complessità dell’appalto, per il prossimo esaurimento della durata, etc) si debba accedere alla “minor” tutela risarcitoria per equivalente Nel caso di specie quindi ricorrono i presupposti per la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato dall’amministrazione con la controinteressata a far data dalla pubblicazione, o notificazione se anteriore, della presente decisione ex art. 122 del cpa (“Fuori dei casi indicati dall’ art. 121, co. 1, e dall’ art. 123, co. 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.”) e per disporre, dalla stessa data o comunque da quella immediatamente successiva determinata dall’Amministrazione in relazione alle esigenze esecutive del servizio il subentro della appellante Ladisa (seconda classificata che, quindi, si sarebbe resa certamente aggiudicataria dell’appalto) nel contratto medesimo. Quanto ai danni medio tempore prodottisi (danni risarcibili per equivalente come peraltro specificato da parte appellante alla pag. 9 della memoria in ultimo depositata), nel dettare i criteri cui dovrà attenersi l’Amministrazione per liquidarli deve osservarsi quanto segue( con la logica premessa che il periodo da prendere in esame sarà soltanto quello durante il quale la subentrante Ladisa non ha potuto eseguire il servizio). La violazione delle regole che presiedono alla corretta conduzione delle procedure ad evidenza pubblica viene ascritta allo schema astratto dell´illecito aquiliano, da valersi quale conclusione più plausibile e maggiormente coerente con le pregnanti esigenze di tutela postulate dall´ordinamento comunitario in tema di competizioni concorrenziali per l´accesso agli appalti pubblici. Si deve conseguentemente ritenere risarcibile anche l´interesse positivo e, cioè, legittimo, poiché il rimedio risarcitorio risponde al principio di effettività della tutela previsto dalla normativa comunitaria a condizione che la possibilità di riconoscere detto risarcimento non sia subordinata alla constatazione dell´esistenza di un comportamento "colpevole", secondo quanto desumibile dai principi di cui alla giurisprudenza comunitaria ascrivibile alla Corte CE, Sez. III, 30.9.2010, C-314/2009 (per la quale, in tema di appalti pubblici, la direttiva Cons. C.E.E. 21.12.1989 n. 665, modificata dalla direttiva Cons. C.E.E. 18.6.1992 n. 50, osta ad una normativa nazionale che subordini il diritto ad ottenere un risarcimento a motivo di una violazione della disciplina di settore da parte di un´Amministrazione aggiudicatrice al carattere colpevole di tale violazione, anche nel caso in cui l´applicazione della normativa in questione sia incentrata su una presunzione di colpevolezza in capo alla P.A. stessa e sull´impossibilità per quest´ultima di far valere la mancanza di proprie capacità individuali, e dunque, in difetto di imputabilità soggettiva della violazione lamentata). Il Collegio, stante la sussistenza dell´elemento soggettivo, è quindi chiamato a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento in forma specifica e/o per equivalente e ritiene di potersi pronunciare sulla sorte del contratto applicando la disciplina introdotta dall´art. 122 del c.p.a., anche con riferimento allo stato di esecuzione del contratto, alla possibilità per il ricorrente di conseguire l´aggiudicazione e subentrare nel contratto, nonché agli interessi di tutte le parti. Nel caso di specie, essendo la ricorrente seconda classificata, ed essendo stata dimostrata la non anomalia della sua offerta, sussiste la certezza che essa avrebbe avuto titolo a conseguire l´aggiudicazione e il contratto in luogo della originaria aggiudicataria, il che di per sé implica la ricorrenza della possibilità di disporre il risarcimento in forma specifica. E’ ben vero che, -come prima si è osservato - si tratta di contratto ad avanzato stato di esecuzione: tuttavia non si ravvisano (né sono stati prospettati) elementi dai quali possa dedursi che sarebbe comunque conforme all´interesse della stazione appaltante, ed all´interesse generale a garantire la continuità del servizio in corso: ciò nel convincimento del Collegio per cui la prima forma di restaurazione del danno, ove possibiGazzetta Amministrativa -98- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza re, inoltre, distinguere la fattispecie in cui il ricorrente riesce a dimostrare che, in mancanza dell´adozione del provvedimento illegittimo, avrebbe vinto la gara (ad esempio perché, se non fosse stato indebitamente escluso, sarebbe stata selezionata la sua offerta) dai casi in cui non è possibile acquisire alcuna certezza su quale sarebbe stato l´esito della procedura in mancanza della violazione riscontrata. La dimostrazione della spettanza dell´appalto all´impresa danneggiata risulta ovviamente configurabile nei soli casi in cui il criterio di aggiudicazione si fondi su parametri vincolati e matematici (come, ad esempio, nel caso del massimo ribasso in un pubblico incanto in cui l´impresa vincitrice avrebbe dovuto essere esclusa), mentre si rivela impossibile là dove la selezione del contraente venga operata sulla base di un apprezzamento tecnico-discrezionale dell´offerta (come nel caso dell´offerta economicamente più vantaggiosa). Nella prima ipotesi spetta, evidentemente, all´impresa danneggiata un risarcimento pari ad una percentuale dell´utile che effettivamente avrebbe conseguito ove fosse risultata aggiudicataria, ferma restando la possibilità di conseguire una somma superiore, in presenza della dimostrazione che il margine di utile sarebbe stato maggiore di quello presunto. Viceversa, quando il ricorrente allega solo la perdita di una "chance" a sostegno della pretesa risarcitoria (e cioè quando non riesce a provare che l´aggiudicazione dell´appalto spettava proprio a lui, secondo le regole di gara), la somma commisurata all´utile d´impresa deve essere proporzionalmente ridotta in ragione delle concrete possibilità di vittoria risultanti dagli atti della procedura. Nel caso di specie, non ha luogo a pronunciarsi su tale evenienza in quanto, come prima chiarito risulta provato che l’appellante si sarebbe aggiudicata la gara. Il quantum risarcitorio deve tenere conto di detta circostanza. Esclusa per ovvie ragioni la sussistenza del richiesto danno curriculare in quanto con la presente decisione è stato disposto il subentro, il lucro cessante per la mancata esecuzione dell’appalto dovrà essere corrisposto all‘appellante, ed esso va quantificato non liquidando ma soltanto muovendo da una percentuale del 10% dell’utile che questa avrebbe conseguito (decurtato, ovviamente, in misura nella voce relativa al lucro cessante, la perdita del guadagno (o della sua occasione) connesso all´esecuzione del contratto (CdS Sez. IV, 27.10.2003, n. 6666). L´accesso a quest´ultima opzione, condivisa dal Collegio, implica la necessità di provvedere alla determinazione di criteri valutativi astratti e presuntivi della misura del pregiudizio risarcibile, nella configurazione sopra tratteggiata. È innanzi tutto conclusione giurisprudenziale condivisibile quella secondo cui nelle procedure per l´aggiudicazione di appalti pubblici il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante, inteso come mancato profitto che l´impresa avrebbe ricavato dall´esecuzione dell´appalto, non deve essere calcolato utilizzando il criterio forfettario di una percentuale del prezzo a base d´asta, ma sulla base dell´utile che effettivamente avrebbe conseguito ove fosse risultata aggiudicataria. La misura del 10% invocata, infatti, non è più considerata come parametro automatico dalla giurisprudenza in applicazione analogica del criterio del 10% del prezzo a base d´asta ai sensi dell´art. 345 della l. n. 2248 del 1865, All. F, (CdS Sez. V, 20 aprile 12, n. 2317). Ciò sia perché tale criterio di liquidazione si richiama a disposizione in tema di lavori pubblici che riguarda un istituto specifico, quale l´indennizzo dell´appaltatore nel caso di recesso dell´amministrazione committente, sia perché, quando impiegato al mero fine risarcitorio residuale in una logica equitativa, può condurre all´abnorme risultato che il risarcimento dei danni finisca per essere, per l´imprenditore, più favorevole dell´impiego del capitale (il che comporterebbe la mancanza di interesse del ricorrente a provare in modo puntuale il danno subìto quanto al lucro cessante, perché presumibilmente otterrebbe meno di quanto la liquidazione forfettaria gli consentirebbe). Il richiamato criterio del 10% non può quindi essere oggetto di applicazione automatica ma è sempre necessaria la prova rigorosa, a carico dell´impresa, della percentuale di utile effettivo che essa avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria, anche ai sensi dell´art. 124 del c.p.a., che prevede, in assenza di dichiarazione di inefficacia del contratto, il risarcimento del danno per equivalente subìto, a condizione, tuttavia, che lo stesso sia stato "provato" (CdS Sez. V, n. 2317/12 cit.). OccorGazzetta Amministrativa -99- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza perceptum grava non sull´Amministrazione, ma sull´impresa (CdS Sez. VI 18.3.2011 n. 1681). Tale ripartizione dell´onere probatorio muove dalla presunzione, a sua volta fondata sull´id quod plerumque accidit, secondo cui l´imprenditore (specie se in forma societaria) in quanto soggetto che esercita professionalmente un´attività economica organizzata finalizzata alla produzione di utili - normalmente non rimane inerte in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma si procura prestazioni contrattuali alternative dalla cui esecuzione trae utili. Il Collegio, quindi, nel caso di specie in assenza di prova dell´utile effettivo, nonché, in assenza di prova contraria rispetto alla presunzione di aliunde perceptum, in linea con parte della giurisprudenza ( TAR Lazio- Roma sez. III 30.6.2011 n. 5767; TAR Catania Sicilia sez. III 3.3.2011), ritiene equo imporre all’amministrazione di determinare l´importo del risarcimento dovuto in suo favore nella misura forfettaria del 5% dell´offerta economica effettiva o, ove inferiore, nella misura corrispondente all’utile indicato dall’impresa nell’offerta. proporzionale alla durata del servizio in via diretta assicurato dal medesimo). Per costante giurisprudenza infatti, come si è prima fatto cenno (ex aliis CdS Sez. V, 21.6.2013, n. 3397) “nelle procedure per l´aggiudicazione di appalti pubblici il risarcimento del danno conseguente al lucro cessante, inteso come mancato profitto che l´impresa avrebbe ricavato dall´esecuzione dell´ appalto , non deve essere calcolato utilizzando il criterio forfettario di una percentuale del prezzo a base d´asta, ma sulla base dell´ utile che effettivamente avrebbe conseguito ove fosse risultata aggiudicataria.”. La giurisprudenza dominante considera superata l´applicazione automatica presuntiva del criterio del 10%, che contrasta con il principio generale secondo cui il danno (emergente e lucro cessante) deve essere allegato e provato. Il CdS , di recente, ha affermato che, per la quantificazione del danno subito da chi sia stato illegittimamente pretermesso nell´aggiudicazione di una gara pubblica, è necessario che l´impresa fornisca la prova rigorosa della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell´appalto, con riferimento all´offerta economica presentata al seggio di gara. Tale orientamento è stato poi confermato, sul piano legislativo, dall´espressa previsione contenuta nell´art. 124 del codice del processo amministrativo (d. Lgs. n. 104 del 2010), secondo il quale, se il giudice non dichiara l´inefficacia del contratto, dispone il risarcimento del danno per equivalente subito, a condizione tuttavia che lo stesso sia "provato" (CdS Sez. III, 22-022012, n. 968; CdS Sez. III, 12-05-2011, n. 2850). In effetti, il criterio del 10%, pur evocato come criterio residuale in una logica equitativa, conduce di regola al risultato che il risarcimento dei danni è per l´imprenditore ben più favorevole dell´impiego del capitale. Giova considerare, infatti, che a seguito del risarcimento, il danneggiato potrebbe trovarsi in una situazione addirittura migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovata in assenza dell´illecito, per cui va detratto dall´importo dovuto a titolo risarcitorio quanto da lui percepito grazie allo svolgimento di diverse attività lucrative, nel periodo in cui avrebbe dovuto eseguire l´appalto in contestazione. Come precisato dal CdS l´onere di provare (l´assenza del) l´aliunde Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato Sez. III, 28.11.2013, n. 5698 Informativa - antimafia - mancato rispetto termini previsti - emissione - informative prefettizie - illegittimità - informative - conseguenti provvedimenti - enti richiedenti. Nel nostro ordinamento la informativa antimafia c.d. atipica (o supplementare), elaborata dalla prassi, rinviene il suo fondamento normativo nel combinato disposto dell´art. 10, co. 9, del d.P.R. 252/1998 e dell´art. 1 septies, del d.l. 629/1982, convertito in legge 726/1982, nonché nell´art. 10, co. 7, lett. c), del d.P.R. 252/1998. La informativa c.d. atipica, a differenza di quella c.d. tipica, non ha carattere direttamente interdittivo, ma consente alla stazione appaltante l´attivazione di una valutazione discrezionale in ordine all´avvio o al prosieguo dei rapporti contrattuali in relazione all´idoneità morale del contraente sicché la sua efficacia interdittiva può scaturire da una valutazione autonoma e discrezionale dell´amministrazione destinataria. (cfr. CdS, III, 14.9.2011, n. 5130; VI, 28.4.2010, n. 2441; I, 25.2 -cizzati della interdittiva prefettizia e alla possibilità della stessa, più volte sottolineata dalla giurisprudenza, di -100- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza dal bando, di documenti o dichiarazioni che avrebbero dovuto essere presentati entro detto termine a pena di esclusione, non può essere inibito alla stazione appaltante di richiedere alla concorrente di provare, anche con integrazioni documentali, che la propria domanda fosse, sin dal principio e nella realtà effettuale, conforme a quanto richiesto dalla lex specialis. desumere elementi di controindicazione per contrarre con l’amministrazione, da qualunque elemento indiziario all’uopo rilevante, il CdS rileva che la misura interdittiva non deve necessariamente essere collegata ad accertamenti in sede penale sull´esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell´attività di impresa, ma può essere sorretta da qualsiasi altra circostanza sintomatica ed indiziaria, da cui emergano gli elementi di pericolo di dette evenienze (ex plurimis CdS, VI, 21.7.2011 n.444): nel caso in esame l’elemento di controindicazione derivava proprio dalla natura del reato in sé considerato, in epoca non risalente nel tempo e dalla condanna in primo grado subita e non dalle conseguenze che successive disposizioni legislative facevano derivare dalla condanna......In ogni caso, il mancato rispetto dei termini previsti per l’emissione delle informative prefettizie non si riverbera in illegittimità delle informative stesse e dei conseguenti provvedimenti degli enti richiedenti, attesa la funzione meramente ordinatoria di tali termini la cui inosservanza non comporta alcuna decadenza dai relativi poteri (cfr. CdS, Sez. VI, 24.11.2010 n. 8224). Consiglio di Stato Sez. VI, 26.11.2013, n. 5631 Appalti - inammissibile - domanda di accesso - documenti - che costituiscono - motivata comprovata - dichiarazione degli offerenti segreti - tecnici - commerciali. Nel giudizio in esame il CdS ha dichiarato inammissibile la domanda di accesso riproposta ai sensi degli artt. 25 della l. n. 241/1990 e 116 c.p.a, poiché l’art. 13 del d.lgs. n.163/ 2006, dichiara non ostensibili i documenti che costituiscano, con motivata e comprovata dichiarazione degli offerenti, segreti tecnici o commerciali. Per giunta, anche perché la ricorrente, con prospettazione in termini solo teorici e astratti a fronte di una situazione giuridica ostativa rinvenibile in capo alla società aggiudicataria dell’appalto per la tipologia stessa della fornitura in questione, ha tuttavia qui mancato di dimostrare a quale ragione la versione integrale della documentazione tecnica richiesta fosse ritenuta indispensabile e a quali fini. Insomma, la prevalenza accordata alla tutela della riservatezza, negando il richiesto accesso, risulta nel caso d specie quindi ragionevole, non potendo essere diffusi dati tecnici aventi chiara natura sensibile, costituenti segreti aziendali e dalla impresa titolare forniti alla stazione appaltante, nel convincimento, che essi non sarebbero stati divulgati ad alcun soggetto, specialmente se in posizione concorrenziale nei confronti dell’impresa medesima, con vanificazione del gap tecnologico e del vantaggio competitivo. Consiglio di Stato Sez. III, sentenza 28.11.2013 Potere di soccorso - non può - essere inibito alla stazione appaltante - richiedere - concorrente – provare - integrazioni documentali - domanda - principio conforme - richiesto - lex speciali. La Terza Sez.del CdS nella sentenza in esame, relativamente ai limiti del potere di soccorso, ha rinviato alla Adunanza Plenaria n.23 che a sua volta ha richiamato la A.P. n.21/2012 secondo la quale le stazioni appaltanti, in assenza di specifiche previsioni nella lex specialis, sono tenute ad esercitare il potere di soccorso nei confronti dei concorrenti ammettendoli a fornire le dichiarazioni mancanti sicché i concorrenti potranno essere esclusi solo se difetti il requisito sostanziale nel senso che vi sia la prova che gli amministratori per i quali è stata omessa la dichiarazione hanno pregiudizi penali. Viene richiamato al riguardo il costante principio giurisprudenziale secondo cui, se è vero che il potere di soccorso istruttorio non può ledere la par condicio, così da consentire la presentazione, anche oltre il termine previsto Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato Sez. V, 26.11.2013, n. 5604 Appalti - solo l´aggiudicazione definitiva segna - decisivo spartiacque - posizione aggiudicataria - imprese – concorrenti. La Quinta Sez. del CdS nella sentenza in esame fa applicazione dei principi elaborati dall’Adunanza plenaria nella sentenza 31.7.2012, n. 31. Secondo l’organo di nomofi-101- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza di improcedibilità emessa con riguardo ai predetti motivi dal TAR, l’ATI controinteressata avrebbe necessariamente dovuto ricorrere allo strumento dell’appello incidentale, onde consentire la cognizione degli stessi al giudice del gravame. Si è osservato nella citata pronuncia che “la statuizione di improcedibilità non è per nulla assimilabile ad un omesso esame o ad una dichiarazione di assorbimento, le quali sole legittimano ex art. 101, co. 2, c.p.a. la riproposizione in appello dei motivi mediante memoria. La dichiarazione in questione, infatti, trae il proprio fondamento dal riscontro del sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia nel merito di una domanda (art. 35, co. 1, lett. c, c.p.a.), dando luogo, dunque, ad una soccombenza su una questione pregiudiziale, ostativa all’esame nel merito. Si tratta più precisamente di una soccombenza virtuale, visto l’esito negativo dell’altrui impugnazione, ma che è destinata ad concretizzarsi una volta riproposta quest’ultima mediante appello principale, rendendo conseguentemente necessaria l’incrociata contro-impugnazione nelle suddette forme dell’appello incidentale, al fine di impedire la formazione del giudicato interno sulla questione negativamente risolta in primo grado.” lachia della giurisdizione amministrativa è infatti solo l’aggiudicazione definitiva che segna il decisivo spartiacque tra la posizione dell’aggiudicataria e quella delle altre imprese concorrenti, poiché “da un lato fa sorgere in capo all’aggiudicatario una aspettativa - della quale in questa sede non rileva la precisa qualificazione giuridica – alla stipulazione del contratto di appalto, che è ex lege subordinata all’esito positivo della verifica; nel contempo, il medesimo atto produce nei confronti degli altri partecipanti alla gara un effetto immediato, consistente nella privazione definitiva, salvo interventi in autotutela della stazione appaltante o altre vicende comunque non prevedibili né controllabili, del “bene della vita” rappresentato dall’aggiudicazione della gara”. I rilievi dell’Adunanza plenaria si addicono alla presente fattispecie, nella quale successivamente all’aggiudicazione definitiva vi sono stati l’approvazione del progetto definitivo da parte dell’ATO 4 e la successiva autorizzazione alla stipula del contratto da parte dell’A.C.D.A. E’ vero che i citati atti costituiscono altrettante determinazioni autonome rispetto all’aggiudicazione. Ma è del pari vero che essi presuppongono necessariamente quest’ultimo atto. Ciò è confermato dal fatto che l’iter di approvazione del progetto definitivo e la successiva autorizzazione alla stipulazione del contratto hanno interessato esclusivamente quest’ultima impresa, giacché questa era risultata aggiudicataria nella procedura di gara ed aveva quindi titolo a partecipare a queste ulteriori fasi. Sotto questo fondamentale aspetto soggettivo non vi è alcun profilo di ulteriore lesività degli atti successivi nei confronti dell’odierna appellante. Infatti, la lesione dell’interesse pretensivo qui fatto valere discende dalla sola aggiudicazione definitiva, la quale, secondo quanto chiarito dall’Adunanza plenaria, priva in via altrettanto definitiva le altre imprese partecipanti alla gara del bene della vita a cui esse aspirano, vale a dire l’aggiudicazione del contratto posto a gara. I motivi di ricorso incidentale devono essere dichiarati inammissibili, poiché riproposti dalla controinteressata con memoria depositata anziché, come sarebbe stato suo onere, con appello incidentale. Come già affermato di recente da questa Sez. (sentenza n. 5160 del 24.10.2013) a fronte della statuizione Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato Sez. V, 26.11.2013, n. 5604 L’impresa - impugnare - gli atti - procedura di affidamento - partecipato - in qualità di mandante - ATI. La legittimazione dell’impresa ad impugnare gli atti di una procedura di affidamento alla quale ha partecipato in qualità di mandante di ATI “discende dai comuni principi della nostra legislazione in tema di legittimazione processuale e di personalità giuridica, tenuto conto che pacificamente il fenomeno del raggruppamento di imprese non dà luogo a un’entità giuridica autonoma che escluda la soggettività delle singole imprese che lo compongono”. Questa regola di diritto è stata espressa dall’Adunanza plenaria di questo CdS (sentenza n. 2155 del 15.4.2010), in relazione ad un’analoga eccezione formulata, in quel caso, nei confronti dell’impresa mandataria. La stessa regola viene quindi riaffermata nel presente giudizio, essendo palese per il CdS la sua applicabilità anche per la mandante. -102- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza concreto l’entità dell’infrazione commessa e la sua pertinenza in relazione all´oggetto contrattuale di gara. Le doglianze della società appellante ad avviso del Collegio colgono quindi nel segno, dato che, non versandosi in ipotesi di uno dei reati tipizzati indicati nella stessa novella della lettera c), non poteva la committenza appellata esimersi dal ponderare nel concreto il lasso di tempo trascorso dal fatto, la peculiarità della condizione nella quale l’infrazione è stata commessa, la tipologia del reato (a fronte del regolare DURC all’attualità) e l’esiguità del disvalore fatto-reato (lieve pena dell’ammenda), la solvibilità in rapporto all’entità e alle caratteristiche dell’appalto, in contestualizzazione al complesso degli elementi offerti dall’ausiliaria a valutazione. Consiglio di Stato Sez. VI, 22.11.2013, n. 5558 Appalti - valutazione - gravità - comportamento colpevole - esclusione - gara - ex art. 38 - codice dei contratti. Sul tema della gravità per l’esclusione negli appalti pubblici il CdS richiama nella sentenza in esame l’art. 38, co.1, del d.lgs. 12.4.2006, n. 163 che, alla lettera c), parla di reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla “moralità professionale” e alla lettera i) tratta delle violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali, da intendersi per tali quelle “ostative” al rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Laddove si applicasse in modo sostanzialmente automatico l´esclusione dalle gare di cui al citato art. 38, co.1 del codice dei contratti, fuori dei casi previsti, ovvero a prescindere da ogni valutazione circa la gravità del comportamento colpevole del soggetto, il quadro ricostruttivo in tal modo delineato si porrebbe in contrasto con l´art. 45, par. 2 della direttiva 2004/18/CE, secondo cui può essere escluso dalla partecipazione alla gara ogni operatore economico quando il reato “incida” sulla sua moralità professionale (lett. c) oppure quando “non sia in regola” con gli obblighi contributivi (lett. e). L’art. 38 del codice dei contratti va dunque letto nel senso che costituiscono condizioni, perché l´esclusione consegua alla condanna, la gravità del reato e il riflesso dello stesso sulla moralità professionale dimodochè, al fine di apprezzare il grado di moralità del singolo concorrente, in applicazione del principio comunitario di proporzionalità, assumono rilevanza la natura del reato ed il contenuto del contratto oggetto della gara, senza eccedere quanto è necessario a garantire l’interesse dell’amministrazione di non contrarre obbligazioni con soggetti che non garantiscano l’adeguata moralità professionale, come ricorre nel caso di “falso innocuo” (Cons. Stato, sez. VI, 4.6.2010, n. 3560). Nella fattispecie, è controversa una sanzione pecuniaria “de minimis” con il beneficio della non menzione. Ne segue come la stazione appaltante abbia nella specie operato una sorta di “oggettiva” simmetria tra la condanna nello specifico riportata a suo tempo dal responsabile legale della società ausiliaria ed “assoluta” mancanza di moralità professionale al presente, senza considerare nel Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato Sez. VI, 22.11.2013, n. 5532 La nozione - servizio pubblico - di servizio pubblico locale - giurisprudenza - Consiglio di Stato - corretto inquadramento - gestione degli stabilimenti - balneari. Riguardo alla nozione di servizio pubblico, e quindi di servizio pubblico locale il Consiglio ha chiarito che: -a) è necessario muovere dal dato di diritto positivo dell’art. 112 del d.lgs, n. 267 del 2000 (T.U. delle norme sugli enti locali, in seguito “Testo unico”) che ha definito i servizi pubblici locali come quelli aventi “per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”, con espressione che, in sostanza, rinvia l’individuazione degli scopi sociali e di sviluppo di cui si tratta a scelte di carattere politico (CdS, Sez. V, 13.12.2006, n. 7369); b) pervenendosi in tale quadro a precisare le coordinate di riferimento della nozione di servizio pubblico, nel senso che essa si “…si fonda su due elementi: 1) la preordinazione dell´attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti; 2) la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l´espletamento dell´attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico- professionale e qualità” (sez. V, 14.2.2013, n. 911), essendo stato specificato che “…partendo dalla nozione comunemente accolta da dottrina e giurisprudenza del servizio pubblico locale -103- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza decreto, pur se di ausilio interpretativo, nel quadro della normativa primaria sopravvenuta, a cominciare dal citato art. 112 del Testo unico, la cui ampia previsione normativa ha richiesto la specifica elaborazione giurisprudenziale più sopra riportata. (in contrapposizione a quella di appalto di servizi), va osservato che essa accorda tale natura a quelle attività che sono destinate a rendere un´utilità immediatamente percepibile ai singoli o all´utenza complessivamente considerata, che ne sopporta i costi direttamente, mediante pagamento di apposita tariffa, all´interno di un rapporto trilaterale, con assunzione del rischio di impresa a carico del gestore” (sez. V, 1.4.2011, n. 2012). Il servizio pubblico locale perciò, in quanto volto al perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della comunità, è finalizzato al soddisfacimento diretto di esigenze collettive della stessa con effetto generalizzato sul suo assetto socio-economico; riguarda di conseguenza un’utenza indifferenziata, anche se sia fruibile individualmente, ed è sottoposto a obblighi di esercizio imposti dall’ente pubblico perché gli scopi suddetti siano garantiti, inclusa la determinazione del corrispettivo in forma di tariffe. Queste connotazioni non si rinvengono integralmente nel caso di specie riguardo alla gestione degli stabilimenti balneari, mancando in particolare, data l’incidenza settoriale e limitata del servizio, la rilevanza di un effetto generalizzato sull’assetto della comunità a soddisfacimento di una sua esigenza collettiva, con obblighi connessi, e mancando in correlazione l’elemento del pagamento di una tariffa in senso proprio, quale misura determinata dall’ente locale in corrispettivo di un servizio, che, in quanto imposta come obbligo al gestore, è indice della natura pubblica del servizio pur se erogato da un soggetto privato. Per quest’ultimo aspetto, come correttamente rilevato dal primo giudice, nella specie “I titolari e i gestori degli stabilimenti balneari comunicano, al Comune competente, i prezzi minimi e massimi, comprensivi di IVA, che intendono applicare” ed il Comune provvede “alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute..” (art. 59 della legge regionale n. 33 del 2002), non risultando alcun suo potere di determinazione tariffaria. Né appare sufficiente l’inclusione degli “stabilimenti balneari” tra “i servizi pubblici locali a domanda individuale” di cui al d.m. 31.12.1983 (Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale), peraltro relativo ad attività “gestite direttamente dall’ente” (come indicato in premessa), dovendo essere collocato il detto Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato, Sez. V, 12.11.2013, n. 5375 Appalti pubblici - imprese - gare d’appalto provare con ogni mezzo - oggetto certificazione - stazione appaltante. Nel giudizio in esame entrambe le parti appellanti sostengono innanzitutto che l’esclusione per mancata produzione della certificazione SA 8000/2008, prevista dalla legge di gara, si pone in contrasto con il principio di tassatività sancito dall’art. 46, co. 1-bis, d.lgs. n. 163/2006. Il CdS ha affermato nella sentenza in esame la fondatezza di siffatta censura, ancorché dedotta dalla stessa stazione appaltante che ha dato causa alla nullità prevista dalla citata disposizione del codice dei contratti pubblici, avendo predisposto la legge di gara contenente tale comminatoria. Nel respingerla, il TAR ha ritenuto legittima la previsione del bando in contestazione “concernente il possesso dei requisiti di qualità in capo alle aziende che intendono partecipare alla gara, nei termini individuati dalla certificazione SA 8000”, specificando che la stessa, vista la rilevanza del servizio oggetto di appalto, la durata e l’importo del contratto, non sia illogica né discriminatoria, ma anzi coerente con lo stesso. Altro era tuttavia il punto da esaminare, è cioè se la stessa sia conforme al principio di tassatività sopra detto. Non è infatti in dubbio la legittimità di una norma impositiva del possesso di detta certificazione, bensì se la mancanza di quest’ultima debba comportare l’esclusione dell’impresa concorrente. La contrarietà rispetto al principio ora detto sussiste, ed emerge in primo luogo dallo stesso passaggio motivazionale citato, dal quale si evince chiaramente che ciò che rileva non è la certificazione in sé ma il possesso dei requisiti idonei ad ottenerla, ed in secondo luogo dal chiaro disposto dell’art. 43 cod. contratti pubblici, che riconosce in termini generali alle imprese partecipanti a procedure di affidamento la possibilità di fornire “altre prove” relative al rispetto dei standard di qualità equivalenti a quelli oggetto di certificazioni rilasciate dai -104- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza so di specie – sul rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese. Né può in contrario essere invocato l’indirizzo di questa Sezione che afferma essere rimasto inalterato, anche dopo la positivizzazione del principio di tassatività della cause di esclusione, il potere delle stazioni appaltanti di imporre alle imprese tutti i documenti e gli elementi ritenuti necessari o utili per identificare e selezionare i partecipanti, nel rispetto del principio di proporzionalità, in virtù di quanto dispongono gli artt. 73 e 74 d.lgs. n. 163/2006 (sentenze 18.2.2013 n. 974 e 3.7.2012, n. 3884). Si tratta infatti di pronunce che si riferiscono a tipologie di documenti diverse dalle certificazioni di qualità, per le quali la norma primaria, contenuta nel più volte citato art. 43, stabilisce una equivalenza con altre prove. Va ancora osservato al riguardo che la disposizione del codice dei contratti pubblici da ultimo menzionata attiene alle “norme in materia di garanzia della qualità”, mentre nel caso di specie si controverte in ordine al rispetto di determinati standards di etica e responsabilità aziendale. Si tratta all’evidenza di requisiti connotati da un grado di verificabilità empirica certamente inferiore a quelli previsti dalla norma, per i quali la possibilità di fornire prove in via alternativa deve essere riconosciuta a fortiori. Ne consegue che, in applicazione dell’art. 46, co. 1-bis, va dichiarata la nullità della comminatoria espulsiva contenuta nel disciplinare di gara per il caso di omessa produzione del certificato SA 8000. competenti organismi. Sul punto è il caso di richiamare la recente pronuncia della VI Sez. di questo CdS 18.9.2013 n. 4663, la quale ha chiarito che il fondamento giustificativo del principio di tassatività delle cause di esclusione è quello di ridurre gli oneri formali gravanti sulle imprese partecipanti a procedure di affidamento, quando questi non siano strettamente necessari a raggiungere gli obiettivi perseguiti attraverso gli schemi dell’evidenza pubblica. I quali, consistendo nella selezione del miglior contraente privato, conducono a privare di rilievo giuridico, attraverso la sanzione della nullità testuale, tutte le “cause amministrative” di esclusione dalle gare incentrate non già sulla qualità della dichiarazione, ma piuttosto sulle forme con cui questa viene esternata. Ancora, è pertinente al caso di specie la pronuncia di questa Sez. del 9 settembre 2013 n. 4471, che ha ritenuto contrastante con il suddetto principio di tassatività la clausola di lex specialis impositiva dell’obbligo di produrre in originale o copia autentica la certificazione di qualità prevista. Richiamando il disposto dell’art. 43 del d.lgs. n. 163/2006, la Sezione ha puntualizzato nella citata pronuncia la necessità di sfrondare i bandi di gara da formalismi non necessari, ammettendo quindi le imprese partecipanti a “provare l’esistenza della qualificazione con mezzi idonei che garantiscano un soddisfacente grado di certezza, nel limite della ragionevolezza e della proporzionalità della previsione della legge speciale di gara, la quale deve garantire la massima partecipazione”. E ciò sull’incontestabile rilievo dell’inesistenza di un sistema di qualificazione pubblica, tanto in forza del quale si giustifica la libertà di prova riconosciuta dalla ora citata disposizione normativa. In base ai precedenti ora richiamati, si deve quindi riconoscere alle imprese partecipanti a gare d’appalto di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante, pena altrimenti, in primo luogo, l’introduzione di una causa amministrativa di esclusione in contrasto con una chiara disposizione di legge; ed inoltre la previsione di sanzioni espulsive sproporzionate rispetto alle esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, le quali devono esclusivamente poter confidare sull’effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale o – per venire al caGazzetta Amministrativa Consiglio di Stato, Sez. V, 12.11.2013, n. 5384 Appalti - dichiarazione di avvalimento mera dichiarazione - formale - riproduttiva della disposizione - legge. Malgrado l’ampia formulazione dell’art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006 e la funzione propria dell’istituto dell’avvalimento, cioé di consentire in concreto la concorrenza aprendo il mercato ad operatori economici di per sé privi di requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico – organizzativo - consentendo di avvalersi dei requisiti di capacità di altre imprese, non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento da cui non emerga un serio impegno dell’ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse per tutta la durata dell’appalto. Conclude, quindi, la Quinta -105- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza Sez. del CdS che la dichiarazione di avvalimento non può consistere in una dichiarazione meramente formale e riproduttiva della disposizione di legge, ma deve contenere la volontà seria dell’ausiliaria di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i mezzi dei quali la ditta ausiliata è carente. tro normativo, mutato il petitum sostanziale, il Tar avrebbe dovuto tenerne conto, anche in ossequio al principio iura novit curia. La Terza Sez. del CdS ha ritenuto di non condividere siffatte censure in quanto considerando il dato letterale del citato art. 46 bis, non può che convenirsi con il giudice di prime cure in ordine all’assenza di un divieto, per i singoli Comuni, di indire, nell’attesa della determinazione degli ambiti territoriali minimi e della loro concreta operatività, gare valevoli solo per il territorio di propria competenza. Il secondo co. della disposizione in esame prevede, infatti, che nell’ambito di una procedura concertata tra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per gli Affari Regionali ed autonomie locali siano individuati, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi, ambiti ottimali minimi per lo svolgimento delle gare e che, in via successiva, siano determinate misure per incentivare i singoli Comuni, compresi nell’individuato ambito, ad aggregarsi concretamente. Come correttamente sottolineato dall’Amministrazione comunale nelle proprie difese, la previsione di un incentivo manifesta l’assenza di un obbligo cui conformarsi. Peraltro, se nell’attesa della concreta aggregazione il Comune non potesse indire, per proprio conto, gara alcuna, si correrebbe il rischio di rimandare ad libitum l’attuazione del principio della libertà di concorrenza nel settore de quo. Ed è di tutta evidenza l’inammissibilità di siffatta conclusione. Quanto alla seconda, va osservato che deducendo – solo in memoria difensiva – la violazione dell’art. 24, co. 4, del d.lgs. 93/2011, S.I.Di.Gas non ha inteso richiedere (circostanza che avrebbe confermato il petitum sostanziale) l’annullamento del bando per impossibilità tout court del Comune di indire la gara, ma ha evidenziato un autonomo vizio del bando, consistente nella mancata inclusione nello stesso dell’indennizzo dovuto al gestore uscente. Consiglio di Stato Sez. V,12.11.2013, n. 5419 Affidamento - servizio pubblico - distribuzione - gas naturale - divieto - Comuni - determinazione - ambiti territoriali minimi operatività - gare valevoli - territorio di propria competenza. Nel giudizio in esame si discute della legittimità della sentenza resa dal TAR che ha rigettato il motivo di ricorso statuendo che il dato letterale dell’art. 46 bis del D.L. 159/2007 non evidenzierebbe alcun divieto per le singole Amministrazioni comunali di indire, in attesa della predisposizione di procedure concorsuali d’ambito, gare autonome volte all’individuazione del gestore limitatamente al proprio territorio comunale. Il ricorrente in particolare assume, al riguardo, che l’art. 46 bis, ridisegnando il sistema di affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, avrebbe introdotto l’impossibilità di bandire gare diverse da quelle su scala d’Ambito. In difetto di una gara di siffatto tipo e fino ad una sua indizione, le concessioni in corso sarebbero, quindi, implicitamente prorogate, senza necessità di alcuna esplicita previsione in tal senso. Sostiene poi il ricorrente in merito alla decisione di non assumere l’art. 24, co. 4, del d.lgs. 93/2011 a parametro di legittimità degli atti impugnati, che detta disposizione rappresenterebbe una norma di interpretazione autentica dell’art. 46 bis, ulteriormente specificando il divieto di indire gare diverse da quelle d’Ambito. Non avendo, con la richiesta di annullare la gara per violazione di detto parame- «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -106- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza PARERI Questa sezione della Gazzetta Amministrativa raccoglie la pareristica redatta dall’AVVOCATURA DELLO STATO trattasi in relazione alla già rappresentata carenza di partecipanti alla procedura stessa, il promotore (Seconda Ati Si.) “ha rappresentato la necessità di procedere ad un’ulteriore modifica della compagine del Raggruppamento Temporaneo”, in relazione alla procedura ex art. 160 e ss. della legge fallimentare che ha colpito l’Impresa S. ausiliaria di Si. s.pa.: in particolare, l’impresa Costruzioni G.M. s.p.a. non sarebbe più componente dell’ATI promotrice ma acquisirebbe il ruolo di ausiliaria di Seconda Ati Si. s.pa. in sostituzione di Impresa S., e, con nota del 1.10.2013, codesto Ministero ha trasmesso il relativo contratto di avvalimento. In subordine, poi, rispetto al quesito dell’applicabilità al contesto del disposto dell’art. 37, co. 9 del d.lgs. 163/2006, codesta Amministrazione richiede l’avviso di questo G.U. circa “l’opportunità di procedere all’annullamento del bando relativo all’affidamento in oggetto, dato il notevole tempo trascorso e le conseguenti modifiche normative intervenute”. Ritiene al riguardo questa Avvocatura Generale di dover rappresentare quanto segue. Com’è noto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che la fase della individuazione del promotore e quella seguente volta all’affidamento della concessione debbono ritenersi sostanzialmente distinte, in quanto mentre la seconda costituisce una procedura soggetta alla normativa comunitaria e nazionale in materia di evidenza pubblica, ovviamente alla stregua delle peculiarità e delle specifiche deroghe previste per l’affidamento delle concessioni, al contrario la individuazione del promotore, ancorché DOMANDA Composizione/Modificazione del raggruppamento temporaneo di imprese, ex art. 97, co. 9, codice appalti (Parere del 5.11.2013439812, CT 39980/13, Sez. VII , Avv. Ettore Figliolia). RISPOSTA Con la nota che si riscontra, codesto Ministero chiede di conoscere il parere di questo G.U. in ordine alla applicabilità del disposto di cui al co. 9 dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006 rispetto alle sopravvenute modificazioni della composizione dell’ATI promotore finanziario, successivamente all’esperimento della procedura negoziata ai fini della aggiudicazione della concessione di cui all’oggetto, fase questa conclusasi senza l’individuazione di alcuna offerta concorrente con l’ATI promotore, e senza che sia intervenuta l’aggiudicazione provvisoria “per motivazioni non note a questa struttura di vigilanza”.Riferisce ancora codesto Ministero che all’esito della procedura di selezione del promotore venne dichiarata di pubblico interesse “la proposta formulata dalla Prima ATI Si.”, proposta delibata positivamente dal Cipe, e, successivamente, il promotore “per poter prendere parte alla successiva fase di procedura negoziata” ha “costituito, nel rispetto delle disposizioni normative il Raggruppamento Temporaneo con l’aggiunta della M. s.p.a (di seguito Seconda ATI Si.)”. Peraltro, nel corso della fase istruttoria posteriore all’espletamento della procedura negoziata comportante il diritto del promotore ad ottenere l’aggiudicazione della concessione di che Gazzetta Amministrativa -107- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza altre imprese tenuto conto del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui non ricorrere la legittimazione al ricorso nei confronti di chi non ha partecipato alla procedura selettiva (da ultimo, CdS, Sez. V, 23.10.2013, n. 5131).Ulteriormente, l’eventuale predetto affidamento non parrebbe idoneo a pregiudicare quei fondamentali principi di par condicio tra i concorrenti e di trasparenza delle procedure che sono recepiti nella disciplina di cui al co.9 dell’art. 37 del codice dei Contratti. Le circostanze, poi, della mancata adozione del provvedimento di aggiudicazione,unitamente ai caratteri propri della procedura negoziata, e tenuto conto della peculiare disciplina del contesto concessorio rispetto a cui dovrebbe avvenire nell’ipotesi che ci occupa l’affidamento al promotore, parrebbero far ritenere insussistenti elementi ostativi all’affidamento medesimo posto che la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei soli principi desumibili dal Trattato o e dei principi relativi ai contratti pubblici, e in particolare dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione,“parità di trattamento”, mutuo riconoscimento, proporzionalità, principi che non parrebbero in alcun modo lesi da un eventuale affidamento al promotore nella parzialmente diversa composizione prospettata. Le deroghe, poi, previste dai co. 18 e 19 dell’art. 37 del codice dei Contratti, riguardo al principio della immodificabilità soggettiva dell’ATI, ritenute di carattere eccezionale e come tali insuscettibili di estensione analogica,non sembrano poter essere richiamate nell’ipotesi oggetto del presente parere, tenuto conto che i citati commi riguardano la tutt’affatto diversa ipotesi in cui sia avvenuta l’aggiudicazione, viceversa, come detto, carente nella specie. Inoltre, il rilievo che l’impresa Costruzioni G.M. s.p.a. da componente soggettiva dell’ATI promotore diventi ausiliaria a mezzo dell’istituto dell’avvalimento ex art. 49 del codice dei contratti, con ogni conseguente responsabilità solidale del promotore e dell’ausiliario nei confronti della stazione appaltante in relazione al complesso delle prestazioni oggetto del contratto ai sensi del co. 4 del predetto art. di l. (CdS , Sez. III, 1.10.2012 n. 5161; CdS , Sez. procedimentalizzata,è caratterizzata da amplissima discrezionalità amministrativa essendo finalizzata alla valutazione dell’esistenza di un interesse pubblico che giustifichi,nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore (CdS, Ad. Pl. 15.4.2010, n. 2155; CdS, Sez. V, 10.11.2005, n. 6287). Ulteriormente ha statuito il CdS (citata sentenza Ad. Plen. n. 2155/2010) che, in via generale, l’accertamento dei requisiti soggettivi del promotore partecipante alla successiva procedura selettiva di affidamento vada condotto al momento della domanda di partecipazione alla stessa, tenuto conto della diversità tra “quanto l’impresa è tenuta a dimostrare ai fini dell’assunzione della veste di promotore e quanto invece deve documentare per l’ammissione alla successiva gara”. Per quanto suesposto deve ritenersi, quantomeno alla stregua del rapporto informativo stilato a corredo dei quesiti in rassegna, che rispetto alla procedura selettiva l’Amministrazione committente abbia riscontrato positivamente la ricorrenza di tutti i requisiti occorrenti a legislazione vigente per opinare la sussistenza delle condizioni per l’affidamento, atteso che seppure non sono noti i motivi per cui non intervenne l’aggiudicazione provvisoria, il che certamente non può non destare talune perplessità, peraltro codesta Amministrazione al momento non evidenzia in merito la ricorrenza all’epoca di elementi interdittivi. Orbene, il rappresentato mutamento della composizione soggettiva del promotore Seconda ATI Si., con la diversità di ruolo dell’impresa Costruzioni G.M. s.p.a da componente dell’ATI ad ausiliaria, determinato dalla sopravvenienza della procedura di cui all’art. 160 legge fallimentare che ha colpito l’Impresa S., nella specie parrebbe tuttavia non costituire di per sé elemento ostativo all’affidamento della concessione sulla base delle considerazioni che seguono. In primo luogo, va rilevato che alla procedura negoziata di selezione non hanno partecipato ulteriori imprese concorrenti oltre il promotore, sicché l’eventuale affidamento a quest’ultimo nella mutata composizione del Raggruppamento Temporaneo non potrebbe essere sindacata nella sede giurisdizionale da eventuali Gazzetta Amministrativa -108- Numero 4 - 2013 Contratti, Servizi Pubblici e Concorrenza V, 18.11.2011, 6079), parrebbe escludere la possibilità di individuare profili di pregiudizio agli interessi stessi di titolarità della committenza rispetto alla ineludibile esigenza di assicurare a quest’ultima un occorrente quadro informativo delle imprese da impegnare nel costituendo rapporto obbligatorio in termini di certezza delle relative capacità professionali rispetto a quanto oggetto di concessione.Parimenti, l’esigenza della stazione appaltante di conoscere preventivamente e senza incertezze se le componenti dell’ATI così come ausiliate con lo strumento dell’avvalimento siano in possesso dei requisiti occorrenti a fronte della ripartizione delle quote di esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento,bene potrebbe essere compiutamente soddisfatta nell’attualità attraverso gli accertamenti di carattere tecnico amministrativo di competenza esclusiva di codesta Amministrazione, da praticarsi anteriormente al provvedimento di aggiudicazione. Sulla base delle superiori considerazioni, e tenuto anche conto di un orientamento giurisprudenziale secondo cui la modificazione del raggruppamento per sola “sottrazione”, senza cioè la sostituzione con altro componente del soggetto nei cui confronti sia cessata la permanenza nel raggruppamento stesso, non costituisce violazione del principio racchiuso nel co. 9 dell’art. 37 del Codice dei Contratti (CdS , Sez. VI, 9.2.2011, n. 888; CdS, Sez. VI, 13.5.2009, n. 2964), conclusivamente, si risponde al primo quesito prospettato nel senso che non si individuano violazioni di sorta del principio della immodificabilità soggettiva del raggruppamento partecipante alla procedura dettato dal predetto co. Per quanto concerne, poi, il quesito ulteriore afferente alla prospettata opportunità di annullare il bando “dato il notevole tempo trascorso” ed in re- lazione al sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento, preliminarmente osserva questo G.U. che trattasi problematica inerente al merito delle valutazioni proprie dell’Amministrazione che sfuggono alle prerogative dell’Avvocatura dello Stato, quantomeno in difetto di una circostanziata relazione che evidenzi le eventuali criticità riscontrate rispetto alla possibilità di dare ulteriore corso alla procedura in essere. Tuttavia, si ritiene opportuno suggerire a codesta Amministrazione nell’esercizio delle proprie competenze valutative, di tenere nella debita considerazione che la normativa vigente all’epoca dell’espletamento della procedura selettiva di cui trattasi è stata censurata in sede comunitaria, sicché non può escludersi che un eventuale affidamento postumo possa generare eventuali criticità nella stessa sede comunitaria, anche se la tutela dell’affidamento del soggetto promotore scrutinato positivamente all’esito della procedura selettiva deve essere parimenti apprezzata nel quadro valutativo di che trattasi rispetto alla probabile instaurazione di contenziosi da parte dello stesso soggetto promotore che ottenesse un definitivo diniego della auspicata aggiudicazione. Comunque, non potrà non considerarsi da parte di codesto Ministero nell’ambito delle determinazioni da assumere in merito al contesto, l’attualità dell’interesse alla realizzazione e gestione delle opere previste in termini di urgenza incompatibili con l’ipotizzata rinnovazione della procedura selettiva, nonché la permanenza della corrispondenza del quadro finanziario alla consistenza attuale degli oneri realizzativi. Nei sensi suesposti è la consultazione richiesta su cui si è pronunciato il Comitato Consultivo di questa Avvocatura. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -109- Numero 4 - 2013 Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione PUBBLICO IMPIEGO E RESPONSABILITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NOTIZIE E AGGIORNAMENTI dalla l. n. 128 dell’11.11.2013, la Direzione dei servizi del tesoro del Dipartimento, con circolare n. 966 del 19.112013, ha fornito alle Commissioni mediche di verifica alcune indicazioni applicative sull’accertamento delle condizioni di inidoneità del personale docente del comparto Scuola (comunicato MEF del 21.11.2013). INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI SVOLTI DAI DIPENDENTI DELLA PA EX ART. 53 D.LGS. N.165/2001 RECENTI DISPOSIZIONI Con il d.l. n. 101/2013 convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2013 è stato modificato il testo dell’art. 53 co. 6 del d.lgs. n.165/2001. In particolare, degno di segnalazione per la modifica introdotta su aspetti sostanziali ed innovativi, dell’originario art. 53, è l’inserimento alla let. f-bis) delle seguenti parole: “nonché di docenze e ricerca scientifica”, stabilendo, quindi, con tali modifiche, che le attività di docenza e di ricerca scientifica non siano più considerate quali incarichi, ancorché eventualmente retribuiti, sottesi ad apposita autorizzazione. Conseguentemente, rimane alla discrezione delle pubbliche amministrazioni prevedere comunque, in capo ai propri dipendenti prestatori di tali attività extraistituzionali, l’obbligo o meno della “comunicazione di svolgimento attività”, al fine anche di consentire, alle stesse Amministrazioni, la valutazione in merito alla insussistenza di situazioni di incompatibilità o ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziali, che possono pregiudicare l’imparziale esercizio delle pubbliche funzioni. «::::::::: GA :::::::::» OCCUPAZIONE GIOVANILE: NUOVO STRUMENTO DEL CONTEST ON-LINE PER DIFFONDERE LE INIZIATIVE SUL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, coadiuvato dall’Agenzia Tecnica Italia Lavoro, promuove una “gara sul web” per l’ideazione di strumenti da implementare nella “campagna di comunicazione” che accompagnerà l’attuazione del “programma Garanzia Giovani” (Youth Guarantee). Lo scopo della campagna straordinaria, sul Web, è quello di informare i giovani sulle misure che verranno attivate a sostegno dell’occupazione, tali da ispirare le categorie sociali interessate, per poter sfruttare le opportunità previste dal Piano Nazionale per la Garanzia Giovani, all’interno del contesto Europeo, che si concretizzerà a partire dal gennaio 2014, con lo scopo primario di favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Tale attività verrà realizzata con l’ausilio della piattaforma telematica “Zooppa. com”, quale strart-up italiana che promuove la diffusione di sistemi di “intelligenza creativa collettiva”, che fornirà lo spazio virtuale necessario alla partecipazione del più ampio numero possi- «::::::::: GA :::::::::» COMPARTO SCUOLA: DIRAMATA UNA NUOVA CIRCOLARE SUGLI ACCERTAMENTI DI INIDONEITÀ DEL PERSONALE DOCENTE A seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 104 del 12.9.2013, convertito, con modificazioni, Gazzetta Amministrativa -110- Numero 4 - 2013 Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione di una reale cooperazione tra pubblico e privato. Non di meno risulta determinante, al riguardo, intervenire urgentemente per rendere i Centri per l´Impiego pubblici maggiormente efficienti, monitorando e valutando costantemente performance e risultati raggiunti. Il coordinamento dell´attività scaturente da detto protocollo viene affidato ad una struttura di governance operativa attraverso Italia Lavoro che avrà sede presso il Ministero del Lavoro (Ministero del Lavoro del 3.12.2013). bile di giovani, per un progetto a loro rivolto e teso a diffondere idee e proposte creative. «::::::::: GA :::::::::» PUBBLICO IMPIEGO: LA VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE È CONDIZIONE INDEROGABILE PER L’ACCESSO AGLI STRUMENTI PER PREMIARE IL MERITO L´Autorità Nazionale Anticorruzione con apposito comunicato evidenzia come l’art. 14, co. 6, del d.lgs. n. 150/2009 stabilisce che la validazione delle Relazione sulla performance è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III dello stesso decreto. Quanto alle modalità ed ai tempi per la validazione della Relazione sulla performance da parte dell’OIV, l´Autorità rinvia a quanto stabilito nella propria delibera n. 6/2012 (ANAC del 3.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» PRECARIATO: PUBBLICATA LA CIRCOLARE DELLA FUNZIONE PUBBLICA SUGLI INDIRIZZI PER FAVORIRE IL SUPERAMENTO DEL PRECARIATO La Corte di Conti ha registrato in data 4.12.2013 la circolare n° 5 del 21 novembre 2013, firmata dal ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione Gianpiero D´Alia, che fornisce i primi indirizzi alle pubbliche amministrazioni sulle misure volte a favorire il superamento del precariato, contenute nel nuovo decreto legge 101/2013 sul pubblico impiego divenuto legge. La circolare, disponibile sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica, fornisce indicazioni e chiarimenti sulle procedure di reclutamento di personale nelle Pa. "Il decreto - si legge nella premessa della circolare - si colloca nell´ambito delle misure necessarie e urgenti del Governo". Gli obiettivi - spiega il testo - sono "razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali", "garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia dell´attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, valorizzando anche l´esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato" e "favorire la mobilità del personale in eccedenza". "Pur non potendo fornire una piena soluzione al problema, vista la difficile situazione della finanza pubblica e le conseguenti limitazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato - conclude la premessa - le previsioni normative forniscono efficaci strumenti «::::::::: GA :::::::::» OCCUPAZIONE AL SUD: FIRMATO PROTOCOLLO D´INTESA PER IL RILANCIO DELL´OCCUPAZIONE E DELL´AUTOIMPRENDITORIALITÀ TRA MINISTERO DEL LAVORO E LE REGIONI DEL SUD. Il protocollo firmato dal Ministro del Lavoro e dalle quattro regioni meridionali, SiciliaCalabria-Puglia-Campania, si prefigge di stimolare e rilanciare l´occupazione e promuovere altresì i processi di autoimprenditorialità, per aiutare concretamente i giovani ad inserirsi nel mercato del lavoro, nell´ottica del fondamentale raccordo con i territori, con l´utilizzo degli strumenti che si hanno già a disposizione nonchè con le risorse europee e nazionali che potranno disporsi a decorrere dal 1° gennaio 2014 e riconducibili al piano "garanzia giovani". Obiettivo primario è quindi quello di aumentare l´occupazione giovanile perseguendo il rafforzamento delle politiche attive del lavoro avvalendosi anche Gazzetta Amministrativa -111- Numero 4 - 2013 Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione d´intervento" 4.12.2013). (Funzione Pubblica nato, quale base conoscitiva, in collaborazione con le Regioni e gli Enti territoriali. Questo primo rapporto si è basato sulle “comunicazioni obbligatorie” termometro della domanda di lavoro pervenuta a ciascuno dei 556 Centri per l’Impiego presenti in Italia, creando di fatto un “osservatorio” specifico sui mercati di lavoro locali (comunicato del Ministero del Lavoro). del «::::::::: GA :::::::::» INPS: AVVIATA ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SULLA CORRETTA GESTIONE DELLE DENUNCE CONTRIBUTIVE MENSILI E DELL’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI AI COLLABORATORI «::::::::: GA :::::::::» Nell´ambito della collaborazione istituzionale che caratterizza anche i rapporti con l´Istituto e nell´ottica della semplificazione ed efficienza amministrativa, si segnala che l´INPS ha avviato un´attività di tutoraggio rivolta alle pubbliche amministrazioni per supportarle nelle operazioni di dichiarazione e di accredito contributivo a favore dei collaboratori per i versamenti da effettuare nella gestione separata. L´iniziativa ha l´obiettivo di risolvere le problematiche riscontrate nel tempo in questo settore eliminando le anomalie attraverso un processo di counseling ed affiancamento per il consolidamento di prassi più corrette. Le amministrazioni saranno invitate dalle competenti sedi dell´INPS ad un incontro per l´analisi delle varie situazioni e, se del caso, per la preparazione delle successive fasi di normalizzazione. LAVORO NERO: PLICATIVE DEL LAVORO SULLE TRODOTTE CON 145/2013 Il Ministero del Lavoro, con sua Circolare emanata dalla Direzione Generale Attività Ispettiva in data 27 dicembre 2013, ha inteso fornire prime indicazioni sull’applicazione dell’art.14 del dl 145/2013. In particolare per quanto attiene il sostanziale aumento dell’importo delle sanzioni amministrative connesse all’impiego di lavoratori in nero, l’aumento delle sanzioni per violazioni inerenti la durata giornaliera delle prestazioni di lavoro, i riposi giornalieri e settimanali. Specificamente, con detta circolare è stato disposto di procrastinare la “notifica” (ancorché possibile entro i 90 giorni dall’accertamento) dei relativi verbali ispettivi, per violazioni poste in essere successivamente alla data del 24 dicembre 2013, ad una data susseguente la conversione in legge del citato dl, ciò al fine di operare in costanza di definitiva efficacia della disposizione contemplata nell’art. 14 dello stesso ( circolare del Ministero del Lavoro). «::::::::: GA :::::::::» SERVIZI PUBBLICI PER L’IMPIEGO: PUBBLICATO IL 1° RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL MINISTERO DEL LAVORO È stata pubblicata, dal Ministero del Lavoro, la prima indagine sui servizi per l’impiego 2013. Lo scopo è quello di conoscere, dettagliatamente, l’organizzazione e le risorse umane dei servizi pubblici per l’impiego al fine anche di rendere il loro funzionamento più efficiente ed efficace, ed assicurando, al contempo, la trasparenza sugli standard comuni inerenti la fornitura dei servizi stessi offerti alla collettività. Tale monitoraggio verrà costantemente aggiorGazzetta Amministrativa DISPOSIZIONI APMINISTERO DEL INNOVAZIONI INL’ART. 14 DL N. «::::::::: GA :::::::::» MINISTERO DEL LAVORO: AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA E DELLE REGOLE PER LE “COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE” DEI RAPPORTI DI LAVORO Il Ministero del Lavoro, con decreto direttoriale n. 345/2013, ha dato corso -112- Numero 4 - 2013 Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione scopo essenziale è quello di promuovere e sostanziare gli aspetti di legalità ed al tempo stesso di semplificazione di una serie di adempimenti burocratici a carico delle aziende. Più precisamente la certificazione, che verrà rilasciata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (con procedura telematica) e sottesa ad una istanza “volontaria” da parte dei datori di lavoro, consentirà di attestare la regolarità di alcuni aspetti lavoristici quali: il rispetto del lavoro minorile, i contratti collettivi di lavoro applicati, gli adempimenti agli obblighi contributivi, il corretto assolvimento dei pagamenti delle retribuzioni per lavoro subordinato ovvero parasubordinato, l’orario di lavoro massimo, notturno, straordinario, i riposi giornalieri/settimanali, lo svolgimento delle ferie, gli obblighi alla sorveglianza sanitaria, rispetto dei requisiti per il rilascio Durc, ecc. Al contempo, detta certificazione, produrrà effetti rilevanti oltre che rispetto a concreti obiettivi di semplificazione, anche sull’efficientamento dell’attività generale posta in essere dalla Pubblica Amministrazione. Più specificamente, il Ministero del Lavoro, per mezzo della Direzione Generale Attività Ispettiva, orienterà la propria attività di vigilanza “prioritariamente” nei confronti delle imprese prive del certificato ASS.CO. fatte salve attività ispettive vincolanti, producendo conseguentemente una concreta ottimizzazione delle proprie attività istituzionali ed una più efficace azione mirata che potrà essere svolta dal proprio corpo ispettivo, con il suo migliore e razionale utilizzo. all’aggiornamento del “sistema telematico” inerente le comunicazioni obbligatorie, da effettuarsi a cura dei datori di lavoro, e inerenti l’instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione, dei rapporti di lavoro, che è entrato in vigore, come previsto dal decreto ministeriale, a decorrere dal 10 gennaio 2013. La novità rilevante è l’introduzione dell’obbligo assoluto dell’indicazione, riguardante il lavoratore interessato, del: CCNL di riferimento, livello d’inquadramento, retribuzione lorda annua prevista, elementi questi che il datore di lavoro in passato poteva omettere, quali comunicazioni obbligatorie. Nella nuova modulistica vengono altresì introdotte alcune particolari tipologie di rapporto quali tirocini (con specifica sezione Moduli - 2.2.8 denominata Quadro Tirocini) e apprendistato, con l’indicazione, rispettivamente, dei compensi totali (per i tirocini) e del compenso lordo previsto per il primo anno di contratto (per l’apprendistato). «::::::::: GA :::::::::» MINISTERO DEL LAVORO: SEMPLIFICAZIONE - FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL MINISTRO E IL PRESIDENTE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Il protocollo in argomento, stipulato in data 15.1.2014 tra il Ministero del Lavoro e l’Ordine Professionale dei Consulenti del Lavoro, è finalizzato all’asseverazione della regolarità (ASS.CO.) delle imprese, in materia di contribuzione e retribuzione. Lo «::::::::: GA :::::::::» Gazzetta Amministrativa -113- Numero 4 - 2013 Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione REDAZIONALI LA RETRIBUZIONE “EXTRA” DEL PUBBLICO DIPENDENTE dell’Avv. Donato Iannone e del Dott. Salvatore Del Vasto L’analisi si ripropone due obiettivi. Il primo attiene alla necessità di fornire elementi per determinare il principio di carattere generale secondo il quale è legittimo e doveroso corrispondere al dipendente pubblico non dirigente emolumenti ulteriori. Il secondo riguarda l’esigenza di individuare l’ambito di onnicomprensività dell’emolumento da erogare al dipendente pubblico dirigente The analysis proposes two objectives. The first relates to the need to provide elements to determine the general principle according to which it is legitimate and necessary to pay the employee public non-executive remuneration more. The second concerns the need to identify the scope of inclusiveness dell'emolumento to be paid to public employee manager Sommario: 1. Premessa. 2. L’individuazione del diritto ad emolumenti extra. 3. L’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. 4. Conclusioni. 1.Premessa. La necessità di contenere la spesa pubblica e la responsabilità contabile del dirigente pubblico, insieme alla legittima aspirazione degli impiegati pubblici ad ottenere una retribuzione che, come statuisce la Costituzione, possa considerarsi “sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, hanno incrementato il dibattito giuridico sulla retribuzione del pubblico dipendente, al quale, con la presente pubblicazione, si desidera partecipare. tranti nei “compiti istituzionali” del dipendente (con riferimento alla qualifica rivestita ed al ruolo ricoperto), l’emolumento mensile esaurisce l’obbligo di corresponsione. Altrimenti, se l’attività professionale fosse svolta fuori dal previsto orario di lavoro e, soprattutto, se non rientrasse nelle attività proprie del ruolo ricoperto, emerge la necessità di corrispondere un compenso relativo alla specifica attività richiesta ed espletata. Il confine tra onnicomprensività e corresponsione ulteriore risiede, sostanzial-mente, nella possibilità che ha legittimamente il lavoratore di rifiutarsi di svolgere quella determinata attività, in quanto non rientrante nei suoi “doveri contrattuali”. In altri e più concreti termini, se al dipendente viene richiesta una prestazione professionale che, svolta fuori dall’orario di ufficio, non rientri negli obblighi contrattuali, è doveroso corrispondere un emolumento, dal momento che l’orario di lavoro definisce i limiti della pretesa contrattuale e della corresponsione onnicomprensiva. D’altra parte, in sede di analisi di fonte giuridica secondaria rispetto alla Costituzio- 2.L’individuazione del diritto ad emolumenti extra. L’art. 36 della Costituzione prevede, tra l’altro, che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”. In sostanza, la norma più importante dell’ordinamento giuridico italiano impone al datore di lavoro, pubblico o privato che sia, il pagamento di tutte le prestazioni professionali che richiede. Orbene, nell’ambito delle attività svolte nell’orario di lavoro contrattualmente previsto e nell’ambito delle attività rienGazzetta Amministrativa -114- Numero 4 - 2013 Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione ne, l’art. 53 del d. lgs. 30.3.2001, n. 165, nel prevedere l’autorizzazione o, comunque, la comunicazione per il dipendente pubblico che desideri svolgere un’attività giuridicamente consentita, determina la ovvia conseguenza secondo la quale si tratta di attività svolte fuori dagli obblighi contrattuali e, quindi, fuori dagli emolumenti contrattualmente previsti. Se, per assurdo, così non fosse, quale sarebbe la ratio di richiedere autorizzazioni o comunicazioni? L’attività di ufficio non deve essere “autorizzata”; deve essere imposta. La giurisprudenza si è espressa in maniera chiara sul punto. In particolare dovendo valutare l’onnicomprensività la giurisprudenza ha avallato la suddetta impostazione giuridica. Ad esempio, il TAR Campania, Sa, II, 16.2.2007, n. 146, richiamando molteplici pronunzie, ha affermato che il divieto di percepire compensi, stabilito per i pubblici dipendenti assoggettati al regime dell’onnicomprensività del trattamento retributivo, opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l’attività svolta dall’impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla sua qualifica e all’ufficio ricoperto, corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio1. Ai fini che riguardano in maniera più specifica la presente analisi, la suddetta sentenza n. 146/2007 TAR Campania, Sa, II, richiama una precedente sentenza (CdS, V, 2.10.2002, n. 5163), precisando che il principio di onnicomprensività “non esclude che gli stessi dipendenti possano espletare incarichi retribuiti a titolo professionale dall’amministrazione, ove, però, ne ricorrano i presupposti legali e sempre che non costituiscano comunque espletamento di compiti d’istituto”. In sostanza, qualora l’attività posta in essere dal dipendente pubblico non fosse riconducibile alla qualifica ed al ruolo dallo stesso assunti nell’apparato dell’ente, sì che il compito di porla in essere dovesse ritenersi a lui attribuito a titolo personale, si configura una pretesa retributiva sganciata dal rapporto di lavoro. In tal senso si è sostanzialmente espresso anche il TAR Veneto, Ve, I, 23.4.2008, n. 3011. Tale sentenza ha riguardato un dipendente comunale che, preposto all’incarico di capo dell’ufficio tecnico, previa deliberazione della giunta, è stato nominato direttore responsabile dei lavori di coltivazione di una cava di proprietà dello stesso comune, con vendita ai privati della relativa ghiaia. L’organo di controllo regionale aveva annullato la relativa deliberazione della giunta, basandosi sul disposto di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 347 del 1983, in forza del quale “è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti” degli Enti Locali, “oltre a quanto specificatamente previsto” dall’accordo approvato con il d.P.R. medesimo, “ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente.”. Al riguardo, il TAR ha evidenziato che il precedente indirizzo giurisprudenziale2 aveva già chiarito che il principio dell’onnicomprensività risponde all’esigenza di uniformità del trattamento economico dei dipendenti pubblici e di globalità della previsione della relativa spesa e che pertanto il sopradescritto divieto di cui all’art. 31 del d.P.R. 347 del 1983 opera esclusivamente nell’ipotesi in cui l’attività svolta sia riconducibile all'esplicazione di funzioni e poteri inscindibilmente connessi con la qualifica e l’ufficio ricoperti, ma non allorquando l’attività consista in mansioni a cui il dipendente possa sottrarsi perché non rientranti fra i normali compiti d’ufficio. Ciò posto, il TAR Veneto ha richiamato l’allora vigente art. 58, del d.lgs. 3.2.1993, n. 29, che consente alle pubbliche amministrazioni di conferire ai propri dipendenti anche incarichi non previsti da specifiche disposizioni di legge, ma comunque “espressamente autorizzati”, ferma restando la previa adozione al riguardo dei predetti “criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità” e che consentano quindi di “escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pub- 1 In tal senso, CdS, V, 28.1.1997, n. 95; analogamente: C. conti, II, 27.6.1997, n. 91; CdS, VI, 5.3.1997, n. 363; Cass., sez. un., 4.1.1995, n. 94; TAR Sicilia, Pa, 6.7.1995, n. 615; TAR Puglia, Ba, I, 5.9.1990, n. 799; CdS, IV, 14.3.1988, n. 138. Gazzetta Amministrativa 2 CdS, V, 30.3.1993 n. 425; TAR Puglia, Ba, I, 5.9.1990, n. 799; TAR Abruzzo, Aq., 20.2.1987, n. 60. -115- Numero 4 - 2013 Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione riferimenti ai contratti collettivi, la retribuzione relativa alla qualifica dirigenziale risulta oggetto di specifiche norme. In particolare, l’art. 24 del d. lgs. 165/2001, riguardante il trattamento economico del personale con qualifica di dirigente, nel disporre, al comma 1, che la relativa retribuzione è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, contiene, al co. 3, una disposizione piuttosto perentoria. Il suddetto comma, infatti, prevede che il “complessivo” trattamento economico “remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa”. Orbene, per qualificare l’onnicomprensività della retribuzione, non è necessario ricorrere alla giurisprudenza contabile o amministrativa (che, comunque, si riporta di seguito), ma è sufficiente individuare “l’ufficio del dirigente”, traendolo possibilmente da una norma specifica. In proposito, con specifica attinenza ai dirigenti degli enti locali, assume valore rilevante il dettato dell’art. 107 del d. lgs. 267/2000, il quale delinea sostanzialmente le funzioni del dirigente fornendo, al comma 3, alcune indicazioni anche esemplificative (ad esempio, lettera “a”: presidenza delle commissioni di gara e di concorso). Emerge evidente, quindi, che il combinato disposto dell’art. 24 del d. lgs. 165/2001 e dell’art. 107 del d. lgs. 267/2000 rende piuttosto chiara la delineazione delle attività di ufficio che rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione, potendo far riferimento all’articolo del TUEL. V’è, inoltre, da far rilevare che il suddetto articolo 24 prevede che l’onnicomprensività si riferisce anche agli incarichi conferiti dall’amministrazione di appartenenza, quasi a voler indicare che la corresponsione degli emolumenti comporta, da parte del dirigente, un impegno professionale variegato e, comunque, non separabile, a seconda delle singole prestazioni. Naturalmente, il principio generale può subire deroghe in caso di accordi contrattuali specifici o di legislazione peculiare (si pensi agli onorari spettanti agli avvocati dipendenti pubblici che blica amministrazione”. Tenuto conto di tali principi normativi, ma anche avuto riguardo delle modeste dimensioni organiche del Comune in questione, che non sono tali da porre in essere provvedimenti di carattere generale - conclude il TAR - l’individuazione di una risorsa umana interna idonea a svolgere la specifica attività richiesta dall’amministrazione medesima nel proprio interesse e in eccedenza rispetto agli obblighi di servizio è un atto del tutto legittimo. Va, infine, richiamata l’applicazione generale di principi di fondamentale importanza nel diritto amministrativo. In particolare, con specifico riferimento alla l. 7.8.1990 n. 241, i principi dell’economicità e della efficienza fanno sì che la soluzione alla problematica possa risolversi anche solo considerando il carattere “sostanziale” della stessa. Si pensi, in concreto, all’ipotesi in cui un pubblico dipendente, avendone le possibilità legittime, si rifiuti di accettare, in quanto non retribuito, un incarico professionale, non rientrante nei suoi compiti d’ufficio. L’amministrazione, a questo punto, dovrebbe rivolgersi all’esterno con conseguenti evitabili impieghi di risorse umane coinvolte nella “ricerca di mercato” e con verosimili maggiori esborsi in termini monetari. La responsabilità dirigenziale, ribadita anche dalle recenti normative relative al pubblico impiego, richiede una valutazione sostanziale e lungimirante delle decisioni da assumere, dovendo prevedere le conseguenze, anche in prospettiva, di scelte solo apparentemente e momentaneamente “economiche”. L’economicità, di cui alla l. n. 241/1990 ed alle recenti normative sul pubblico impiego, si riferisce, infatti, a scelte di medio e lungo termine, dovendo anche avere nella dovuta considerazione la valorizzazione di risorse umane interne, purché, ovviamente, dotate di professionalità adeguata. 3.L’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Con specifico riferimento alla retribuzione dei dirigenti da parte dell’ente pubblico di cui risultano dipendenti, occorre partire da chiari riferimenti legislativi. In proposito, infatti, v’è da dire che, mentre per la qualifica non dirigenziale le norme prevedono solo generici Gazzetta Amministrativa -116- Numero 4 - 2013 Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione mento al criterio di proporzionalità di cui all’art. 36 della costituzione, richiama, condividendole, alcune autorevoli pronunce giurisprudenziali che affermano che “la proporzionalità e sufficienza della retribuzione vanno valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in base ai singoli elementi che compongono il trattamento economico”. I suddetti principi sono stati, sostanzialmente, recepiti in alcuni documenti recenti3 che, ancorché non completamente relativi a qualifiche dirigenziali, richiamano istituti e concetti relativi al dirigente pubblico, confermando la differenza di disciplina cui si è fatto riferimento in precedenza (qualifica dirigenziale e qualifica non dirigenziale). rappresentino in giudizio l’amministrazione di appartenenza. Le precedenti considerazioni vanno contemperate con le pronunce giurisprudenziali ed i pareri autorevoli. Va subito detto che la giurisprudenza, sia in sede di contenzioso sia in sede consultiva, ha espresso concetti chiari rifacendosi, in particolare, ad un parere del Consiglio di Stato che ha costituito l’essenza delle decisioni in materia, che ne hanno riproposto i principi cardine. Ci si riferisce, in particolare, al parere emanato dall’Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del Consiglio di Stato del 4.5.2005. Tale parere, rilasciato su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contiene, tra l’altro, un ragionamento logico-giuridico estremamente interessante. In particolare, si precisa che nemmeno l’assunto secondo il quale, in virtù del principio di proporzionalità tra quantità e qualità della prestazione lavorativa e l’ammontare della retribuzione (art. 36 della Costituzione), il dirigente che svolga incarichi conferiti intuitu personae (come l’incarico di docente in un corso per i dipendenti) meriti una maggiore corresponsione economica. Si afferma, infatti, che “il principio di onnicomprensività (…) risulta ispirato al soddisfacimento di una pluralità di esigenze ed in ispecie risulta legato con un rapporto di stretta consequenzialità alla particolare posizione che assumono i dirigenti, nell’ambito dell’organizzazione della pubblica amministrazione”. In sostanza, secondo il Consiglio di Stato, anche gli “incarichi ulteriori” rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione. L’autorevole consesso precisa, comunque, che “è da escludersi che possa configurarsi (…) una prestazione imposta per unilaterale volontà di una delle parti, atteso che trattasi pur sempre di incarichi che debbono essere accettati dall’interessato e quest’ultimo, pertanto, può liberamente determinarsi nel senso di rifiutare l’ulteriore aggravio del carico di lavoro”. Tale ultimo concetto denota, una volta di più, che il carico di lavoro definito “ulteriore” può esulare, addirittura, dall’incarico conferito al dirigente “in ragione del suo ufficio”. Il Consiglio di Stato, con specifico riferiGazzetta Amministrativa 4.Conclusioni. In conclusione, in materia di retribuzione “extra” del pubblico dipendente, mentre con riferimento ai dirigenti esistono norme ed orientamenti sufficientemente chiari, con riferimento alla qualifica non dirigenziale all’analisi normativa e giurisprudenziale va affiancata la ponderazione particolare circa le attività proprie del ruolo ricoperto. La qualifica non dirigenziale, ad esempio nel trattamento economico accessorio, prevede soltanto generici riferimenti ai contratti collettivi (ribaditi dal d. lgs. 150/2009) e non prevede norme generali che riprendano anche lontanamente il concetto di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Non esiste, infatti, un riferimento ad una specifica indennità di risultato o di posizione per il dipendente non dirigente, se si escludono i titolari di posizione organizzativa ed il (per ora, generico) riferimento del d. lgs 150/2009 ai “premi” per il dipendente pubblico. Né esiste una norma che disciplini nel dettaglio le “doverose” attività del singolo dipendente in rapporto alla sua qualifica. E’ pur vero che, ad esempio, nel CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali del 1999 è stata prevista un’attribuzione esemplificativa di mansioni alla singola qualifica professionale; ma è altrettanto vero che, per il 3 Cfr., tra l’altro, TAR Veneto, I, 23.4.2008, n. 3011 e C. conti Campania, parere 23.7.2009, n. 35. -117- Numero 4 - 2013 Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione dipendente non dirigente, non è, ad oggi, previsto un compenso “onnicomprensivo” (comprensivo, ad esempio, di una ipotetica indennità di risultato), con la citata eccezione del titolare di posizione organizzativa. Per il dipendente pubblico non dirigente vige, in sintesi, il principio, peraltro ribadito recentemente dalla Corte dei conti - sez. contr. Lazio - nel parere 13.2.2013 n.18, secondo cui occorre considerare la natura dell’incarico e valutare se esso attenga ai compiti d’ufficio del lavoratore. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -118- Numero 4 - 2013 Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione GIURISPRUDENZA l´uniformità nel territorio nazionale delle regole che disciplinano i rapporti privatistici e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (sen.n. 189 del 2007). Corte Costituzionale n. 265/2013 Ritardata corresponsione - somme spettanti titolo - stipendio - pensione - Corte Costituzionale - costituzionalmente illegittime norme - Regione Siciliana - dipendente regionale - diritto - percepire - cumulativa – interessi - misura legale - rivalutazione monetaria. E´ stata pubblicata sulla G.U. n. 47 del 20.11.2013 la sentenza della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l´incostituzionalità dell´art. 30, co. 1 e 2, della L. Regione siciliana 15.6.1988, n. 11. Le disposizioni censurate prevedono che: «Al personale dell´Amministrazione regionale in servizio o a riposo, per i periodi di tempo intercorrenti dal primo del mese successivo alla maturazione del diritto e fino alla data di liquidazione delle competenze economiche spettanti a titolo di stipendio o di pensione, sono dovuti gli interessi nella misura legale nonchè la rivalutazione monetaria del valore del credito [...]» (co. 1) e che: «Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le somme erogate o da erogare al personale in servizio o a riposo ai sensi della legge regionale 29.10.1985, n. 41 [...]» (co. 2). Le norme in questione riconoscono al dipendente regionale il diritto di percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria nel caso di tardiva corresponsione delle somme da esse contemplate. Il legislatore regionale nell´attribuire ai dipendenti regionali il diritto a percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria in caso di pagamento tardivo del debito di lavoro contemplato dalle disposizioni censurate, esse hanno disciplinato il profilo, prettamente civilistico, dell´adempimento di un particolare tipo di obbligazione pecuniaria e delle conseguenze del suo inadempimento, iniziativa preclusa alla l.regionale (sentenza n. 82 del 1998). In tal modo le norme censurate hanno travalicato il limite del diritto privato vigente fin dal momento di emanazione della norma - fondato sull´esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato Sez. VI, 6.12.2013, n. 5846 Il verbale redatto - ispettori - lavoro - d.lgs. n. 758 del 1994 - atto amministrativo - non può essere impugnato - davanti al giudice amministrativo. Osserva il CdS nella sentenza in esame che in base ad un orientamento giurisprudenziale“l´atto con cui il funzionario ispettivo, nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, accerta, ai sensi dell´art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, la fattispecie contravvenzionale e contestualmente dispone prescrizioni all´impresa datrice di lavoro, fissando un termine per l´eliminazione delle irregolarità, non è annoverabile tra i provvedimenti amministrativi, dovendosi ad esso attribuire, invece, natura di atto di polizia giudiziaria, rispetto al quale il giudice amministrativo difetta di giurisdizione” (CdS, Sez. VI, 31.10.2011, n. 5821). Inoltre identico orientamento giurisprudenziale è stato assunto - in materia di sicurezza ed igiene del lavoro - anche dalla Corte di Cassazione che, recentemente, ha statuito che “ la prescrizione di regolarizzazione impartita dall´organo di vigilanza ex art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, richiamato dall´art. 15 del d.lgs. n. 124 del 2004, non è un provvedimento amministrativo, ma un atto tipico di polizia giudiziaria, non connotato da alcuna discrezionalità, neppure tecnica, ed emesso sotto la direzione funzionale dell´autorità giudiziaria ex art. 55 c.p.p.. Ne consegue che il relativo verbale non può essere impugnato davanti al giudice amministrativo, restando ogni questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale, presso il quale ogni doglianza può essere fatta valere nel procedimento conseguente all´eventuale inottemperanza della prescrizione” (Cass. Civ. Sez. Unite, 9.3.2012, n. 3694). Da quanto precede deriva, dunque, che il provvedimento impugnato nel presente giudizio, -119- Numero 4 - 2013 Pubblico impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione fine di verificare, tra l’altro, il possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; e ciò anche se in ipotesi i lavoratori socialmente utili iscritti nell’elenco della circoscrizione fossero in numero inferiore ai posti riservati. Insomma l’art. 45, co. 8, non garantisce la automatica "stabilizzazione" dei lavoratori socialmente utili, ma solo un percorso riservato per l’accesso al pubblico impiego. Ove la pubblica amministrazione, obbligata alla chiamata, frapponga ostacoli - come nella specie non facendo la chiamata a selezione ex art. 16 per i posti riservati ma mettendoli tutti a concorso - i lavoratori socialmente utili non hanno diritto per cio’ solo alla costituzione del rapporto di pubblico impiego.” (Cass. civ. 25.11.2010, n. 23928). Così come è da condividere, in coerenza con tale quadro, l’ulteriore asserzione del primo giudice per cui nella normativa di disciplina della fattispecie risulta posta la sussistenza di vacanze in organico quale condizione preliminare per l’attivazione del procedimento di applicazione della riserva, tramite l’avvio a selezione della prevista quota del 30 per cento, essendo riferita la quota ai “posti da ricoprire” (art. 45, co. 8, della l. n. 144 del 1999), sussistendo inoltre la condizione anche prevista dal citato art. 587 del d.lgs. n. 297 del 1994. emanato ai sensi dell´art. 15 del d.lgs. n. 124 del 2004 che richiama l´art 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, non può essere qualificato come atto amministrativo, in quanto adottato dall’ispettore del lavoro nella sua funzione di ufficiale di polizia giudiziaria nel corso degli accertamenti dal medesimo effettuati dai quali sono emerse fattispecie configuranti ipotesi di reato, la cui fondatezza dovrà essere successivamente verificata dalla competente autorità giudiziaria Consiglio di Stato Sez. VI, 6.12.2013, n. 5867 Lavoratori socialmente utili - art. 45 co. 8 l. n. 144 del 1999 - non garantisce - automatica "stabilizzazione" - lavoratori socialmente utili - percorso riservato - accesso - pubblico impiego Il CdS nella sentenza in esame dichiara di condividere quanto affermato dal primo giudice sulla insussistenza del diritto dei lavoratori socialmente utili all’assunzione nelle pubbliche amministrazioni di cui si tratta, essendo prevista la riserva dei posti a loro favore al fine della partecipazione ad un avviamento a selezione, come peraltro già chiarito in giurisprudenza affermandosi che “E’ vero in diritto…che i ricorrenti, lavoratori socialmente utili, avevano diritto, l. 17.5.1999, n. 144, ex art. 45, co. 8, all’avviamento a selezione l. 28.2.1987, n. 56, ex art. 16 per la quota riservata (30% dei posti). Il cit. art. 45, co. 8, prevede infatti che, in favore dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assoggettati alla disciplina di cui al d.lgs. 1.12.1997, n. 468, art. 12 e’ riservata una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all’art. 16 cit.. Questo è sì un diritto soggettivo, ma ha ad oggetto non già direttamente l’assunzione, bensì la partecipazione ad un "avviamento a selezione" con chiamata nominativa in vista di un inquadramento nei livelli retributivo - funzionali per i quali non e’ richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo. Quindi in generale i lavoratori socialmente utili hanno diritto ad essere richiesti dalle amministrazioni pubbliche con chiamata nominativa, nel rispetto dell’art. 16 cit. (e in particolare della graduatoria circoscrizionale), per essere sottoposti a selezione (tale e’ appunto l’avviamento a selezione) al Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato Sez. V, 28.11.2013, n. 5684 Pubblico impiego - atti - micro organizzazione - direttamente - unicamente - incidenti concreta gestione - rapporto - lavoro - giurisdizione - giudice ordinario. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego occorre distinguere tra gli atti di macro – organizzazione (concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento degli incarichi dirigenziali), assoggettati a principi e regole pubblicistiche, e atti di micro – organizzazione, che si collocano al di sotto della soglia di configurazione degli uffici pubblici, con cui si dispone l’organizzazione dei singoli uffici, regolati dalla disciplina privatistica (ex multis, CdS., sez. V, 16.1.2012, n. 138; 20.12.2011, n. 6705; 15,2.2010, n. 816): appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti i primi (atti di macro - organizzazione), nei cui -120- Numero 4 - 2013 Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione trabile essendo i quesiti prescelti del tutto congruenti e pienamente attinenti alle materie d´esame". confronti, quali atti presupposti rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei singoli rapporti di lavoro, sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo (potendo essi produrre effetti immediatamente pregiudizievoli per il dipendente ed essendo peraltro irrilevante – ai fini della giurisdizione – la loro incidenza riflessa sullo stesso rapporto di lavoro); mentre gli atti di micro – organizzazione, direttamente ed unicamente incidenti sulla concreta gestione del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU., 3.11.2011, n. 22733; 5.11.2005, n. 21592; 9.2.2009, n. 3052; 1.12.2009, n. 25254); Sulla base di tali principi il Consiglio di Stato ha affermato che nel caso di specie la controversia non concerne la legittimità di un atto di macro – organizzazione nel senso delineato dalla ricordata giurisprudenza, bensì un atto negoziale di gestione del rapporto di lavoro degli avvocati dipendenti dell’amministrazione regionale, concernente in particolare le concrete modalità di rilevazione delle presenze giornaliere, modalità, ad avviso degli interessati, estemporanee, non concordate, sproporzionate, irragionevoli e contrastanti con le loro peculiari prestazioni lavorative e, come tali, anche lesive della loro autonomia professionale; né è utilmente invocabile il precedente reso dalle sezione (n. 730 del 2012) in quanto relativo ad un atto di vera e propria macro – organizzazione dell’intera area della dirigenza della Provincia di Salerno. L´appello è stato, quindi respinto, appartenendo la controversia de qua alla giurisdizione del giudice ordinaria. Consiglio di Stato Sez. V, 29.11.2013, n. 5715 Mansioni superiori - rientra – discrezionalità - legislatore - individuare - concrete situazioni - svolgimento - mansioni superiori – titolo - benefici - contenuto - economico – giuridico. Secondo giurisprudenza pacifica, alla quale può farsi riferimento per i fini di cui all’art. 74 del codice del processo amministrativo (CdS , VI, 27.7.2010, n. 4880; da ultimo CdS, III, 15.12.2011, n. 6576, che anzi dichiara l’inammissibilità della pretesa di inquadramento fondata sulle mansioni superiori svolte se svincolata dall’impugnazione dell’atto di conferimento della qualifica), nell´ambito del pubblico impiego lo svolgimento di fatto di mansioni superiori a quelle dovute in base all´atto di inquadramento è del tutto irrilevante ai fini sia economici che di progressione in carriera, salvo che una norma non disponga diversamente, a causa dell´inapplicabilità al pubblico impiego dell´art. 13 della l. 20.5.1970, n. 300, dell´art. 2103 c.c. e dell´art. 36 cost., l´operatività di quest´ultimo trovando un limite invalicabile nel successivo art. 97. Quanto alla pretesa alle differenze stipendiali, deve essere rilevato come sia pacifica in giurisprudenza anche l’affermazione secondo la quale “nell´ambito del pubblico impiego lo svolgimento di fatto da parte del dipendente di mansioni superiori a quelle dovute in base all´inquadramento è del tutto irrilevante, sia ai fini economici, sia ai fini della progressione di carriera, salva l´esistenza di un´espressa disposizione che disponga diversamente; né la domanda del dipendente, tesa ad ottenere la retribuzione superiore a quella riconosciuta dalla normativa applicabile, per effetto dello svolgimento delle mansioni superiori, può fondarsi sull´art. 36 cost. in quanto il principio della corrispondenza della retribuzione dei lavoratori alla qualità e alla quantità del lavoro prestato non trova incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego, concorrendo con altri principi di pari rilievo costituzionale, quali quelli di cui agli art. 97 e 98; ovvero sugli art. 2126 c.c., concernente solo l´ipotesi della Consiglio di Stato Sez. V, 29.11.2013, n. 5722 Concorsi pubblici - giudice amministrativo non può sindacare - quesiti - scelti - Commissione - congruenti - attinenti - materie d´esame. Nella sentenza in esame la Quinta Sez.del CdS ha ribadito il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa a tenore del quale "nei concorsi a posti di pubblico impiego la determinazione del concreto contenuto delle prove d´esame costituisce espressione di un ampio potere tecnico discrezionale della Commissione, sindacabile solo per ragioni di assoluta illogicità o incongruenza manifesta, ciò che nella specie non è oggettivamente risconGazzetta Amministrativa -121- Numero 4 - 2013 Pubblico impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione di costituzionalità. La questione deve essere dichiarata manifestamente infondata, per un ordine di ragioni assimilabile a quello che ha condotto alle conclusioni sopra riportate. CdS, VI, 22.1.2001, n. 177, condivisa dal Collegio, ha affermato che l´art. 36 cost. non costituisce fonte diretta di integrazione del rapporto di pubblico impiego, per quanto concerne la determinazione dei compensi da corrispondere al dipendente, ma un criterio di valutazione della legittimità degli atti autoritativi adottati dall´Amministrazione; pertanto, la norma de qua non può essere invocata al fine di ottenere un trattamento economico differenziato in caso di svolgimento delle funzioni di qualifica superiore. Inoltre, i requisiti costituzionali di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione devono essere valutati, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, «non già in relazione ai singoli elementi che compongono il trattamento economico, ma considerando la retribuzione nel suo complesso », sicché non può essere considerata sproporzionata o insufficiente la retribuzione prevista da una norma per il pubblico dipendente in possesso di una certa qualifica, se questi svolga mansioni il cui esercizio è consentito solo sulla base del previo superamento del concorso. La sentenza richiamata quindi ha rilevato che il solo svolgimento di mansioni superiori non è sufficiente a fondare il diritto a percepire un trattamento retributivo più favorevole in quanto tale elemento deve essere collocato nella più ampia logica del trattamento stipendiale globalmente inteso; inoltre, l’attribuzione di un trattamento economico più favorevole sulla base di una mera situazione di fatto è in contrasto con l’art. 97 della Costituzione. Tale premessa consente di affermare che rientra nella discrezionalità del legislatore individuare le concrete situazioni nelle quali lo svolgimento di mansioni superiori dà titolo a benefici di contenuto economico o giuridico. In altri termini, solo l’apprezzamento compiuto dal legislatore consente di superare il principio secondo il quale soltanto chi supera il prescritto concorso può ricevere un determinato beneficio economico, superiore a quello spettante in base alla qualifica in suo possesso. retribuibilità del lavoro prestato sulla base di atto nullo o annullato, e 2041 c.c. stante, per un verso, la natura sussidiaria dell´azione di arricchimento senza causa e, per altro verso, la circostanza che l´ingiustificato arricchimento postula un correlativo depauperamento del dipendente, non riscontrabile e dimostrabile nel caso del pubblico dipendente che, come nel caso di specie, ha comunque percepito la retribuzione prevista per la qualifica rivestita; comunque, nel pubblico impiego, presupposto indefettibile per la stessa configurabilità dell´esercizio di mansioni superiori è anche l´esistenza di un posto vacante in pianta organica, al quale corrispondano le mansioni effettivamente svolte, oltre che un atto formale d´incarico o investitura di dette funzioni, proveniente dall´organo amministrativo a tanto legittimato, non potendo l´attribuzione delle mansioni e il relativo trattamento economico essere oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi” (da ultimo CdS , V, 19.11.2012, n. 5852). CdS , IV, 24.4.2009, n. 2626 ha poi precisato che “fino all´entrata in vigore del d.lgs. 29.10.1998 n. 387, che con l´art. 15 ha reso anticipatamente operativa la disciplina dell´art. 56, d.lgs. 3.2.1993 n. 29, la retribuibilità delle mansioni superiori svolte dal dipendente pubblico non trovava base normativa in alcuna norma o principio generale desumibile dall´ordinamento e, quindi, non nell´art. 2126 c.c., che concerne solo l´ipotesi della retribuibilità del lavoro prestato sulla base di atto nullo o annullato, né nell´applicazione diretta dell´art. 36 cost., la cui incondizionata applicazione al pubblico impiego è impedita dalle contrastanti previsioni degli artt. 97 e 98 cost. né, infine, nell´art. 2041 c.c., in ragione della sussidiarietà dell´azione di arricchimento senza causa”. Sulla base di tale ricostruzione il Collegio condividendo l’orientamento sopra riportato ha rilevato come nel caso di specie le mansioni superiori vantate dall’appellante sarebbero state svolte in un periodo precedente l’entrata in vigore del d. lgs. 29.10.1998, n. 387, con la conseguenza che la pretesa risulta in contrasto con la normativa appena richiamata. L’appellante sostiene peraltro che la stessa normativa, in particolare l’art. 15 del d. lgs. 29.10.1998, n. 387, non è conforme agli art.i 3 e 36 della costituzione, chiedendo quindi che venga sollevato incidente Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato Sez. IV, 22.11.2013, n. 5566 Retrodatazione - decorrenza economica -122- Numero 4 - 2013 Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione L´Amministrazione se vuole derogare al principio sancito dalla normativa secondo il quale la tempestiva consegna della raccomandata all’ufficio postale comporta il rispetto del termine stabilito dal bando di concorso, deve inserirlo univocamente nella “lex specialis” che, in caso di dubbio, dovrà essere interpretata in senso conforme alla normativa applicabile. E´ questo il principio sancito dalla Quinta Sez. del CdS che è stata investita, appunto, di una controversia riguardante la tempestività della presentazione, da parte dell´appellante, della domanda di partecipazione al concorso, riservato ai dipendenti degli enti della formazione professionale della Regione Calabria per l’inquadramento nel livello VII di cui alla legge regionale 19.4.1990, n. 15, nella cui graduatoria egli si era collocato in posizione utile per l’assunzione in ruolo. L’appellante è stato escluso in quanto la raccomandata con avviso di ricevimento con la quale è stata trasmessa la domanda è stata certamente consegnata all’ufficio postale in data utile ma è pervenuta all’Amministrazione in data successiva alla scadenza del termine, previsto dal bando. Le parti concordano sul fatto che, ordinariamente, la tempestiva consegna della raccomandata all’ufficio postale impone di considerare la medesima tempestiva; l’amministrazione, il cui ragionamento è stato seguito dal primo giudice, ritiene peraltro che, nel caso concreto, la “lex specialis” imponesse, come consentito, di far pervenire le domande all’amministrazione entro il termine di scadenza. La tesi, criticata dall’appellante, non può essere condivisa. Deve in primo luogo essere osservato che il principio secondo il quale la tempestiva consegna della raccomandata all’ufficio postale comporta il rispetto del termine stabilito dal bando di concorso è espressamente statuito dalla normativa vigente (art. 4, secondo comma, d.P.R. 9.5.1994, n. 487) ed è stato più volte affermato dalla giurisprudenza (CdS., VI, 16.8.2001, n. 4409). Di conseguenza, la volontà, dell’Amministrazione, di derogare al suddetto principio (CdS IV, 1.6.2010, n. 3473) deve risultare univocamente dalla “lex specialis” che, in caso di dubbio, dovrà essere interpretata in senso conforme alla normativa applicabile. Deve essere condivisa l’osservazione dell’appellante il quale rileva come la clausola del rapporto - pubblico impiego - piena reintegrazione giuridica - economica - dipendente - prevista - illegittima - rapporto - atto mancata costituzione - ex novo - rapporto. La Quarta Sez. del CdS con la sentenza in esame evidenzia come ha già avuto modo di chiarire che, ai fini del diritto alla retrodatazione della decorrenza economica del rapporto di pubblico impiego occorre distinguere tra illegittima interruzione del rapporto in atto, ed illegittima mancata costituzione ex novo del rapporto stesso, potendosi, solo nella prima ipotesi riconoscere una piena reintegrazione giuridica ed economica del dipendente. Per l’ipotesi di ritardata costituzione del rapporto di lavoro, invece, la fictio iuris della retrodatazione giuridica, non può far considerare come avvenuta la prestazione del servizio cui l´ordinamento ricollega il diritto alla retribuzione, ma può porsi eventualmente solo come presupposto per una azione risarcitoria (Cfr., da ultimo, CdS, sez. V, 23/03/2009, n. 1752). Nel caso di specie la domanda di risarcimento per equivalente è stata respinta per insussistenza del requisito soggettivo della colpa: segnatamente nella decisione si da atto che “dinanzi all’obiettiva incertezza esegetica del quadro normativo (avuto riguardo, come sopra accennato, all’omogeneità del rapporto lavorativo da instaurare e di quello pregresso da far valere ai fini dell’innalzamento del limite), l’amministrazione ha dapprima adottato un atto sulla base di non implausibile opzione ermeneutica, ha poi tenuto un comportamento teso ad elidere le conseguenze dannose per il ricorrente ammettendo con riserva l’istante, infine arrestandosi nella procedura di arruolamento solo dinanzi ad una pronuncia giudiziaria che ha impresso un sigillo di legittimità alla sua azione”; se ne ricava conclusivamente che “la scusabilità dell’errore in cui l’amministrazione è incorsa vale ad escludere la risarcibilità del danno da provvedimento amministrativo, secondo un principio costantemente ribadito dalla Sezione (da ultimo, CdS sez. IV, 31.1.2012, n. 482)”. Consiglio di Stato Sez. V, 20.11.2013, n. 5466 L´esclusione - concorso - tardiva ricezione – raccomandata - contenente - domanda di partecipazione - possibile - previsto univocamente - lex specialis. Gazzetta Amministrativa -123- Numero 4 - 2013 Pubblico impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione del d.P.R. 9.5.1994, n. 487. bando di cui ora si tratta non enuncia affatto, quanto meno univocamente, tale volontà. Il primo giudice ha ritenuto decisivo il fatto che mentre la legge regionale 19 aprile 1990, n. 15, ai sensi della quale è stata indetta la procedura di cui si tratta, dispone che ogni concorrente nel termine di decadenza ivi previsto “deve inoltrare” la domanda di partecipazione il bando di concorso prevede che entro lo stesso termine i candidati “devono avere presentato” la domanda. Ad avviso del primo giudice, la differenza dei due enunciati deve essere valorizzati attribuendo al primo un significato conforme al disposto dell’art. 4, co. 2, del d.P.R. 9.5.1994, n. 487, mentre il secondo avrebbe il diverso significato di imporre ai candidati non solo di spedire ma di far pervenire all’amministrazione la domanda entro il termine di decadenza. Atteso che, nonostante la differenza con il disposto della legge regionale, il bando non è stato impugnato, il ricorso è stato ritenuto infondato e respinto. L’impostazione del primo giudice non può essere condivisa. Ai sensi dell’art. 1367 del codice civile il contratto, ma il principio vale per qualsiasi atto giuridico, deve essere interpretato nel senso in cui può avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno: principio del “magis valeat quam non valeat” (in termini C. di S., V, 31.10.2012, n. 5564). Applicando tale regola al caso di specie deve essere osservato come anche nell’impostazione del primo giudice la disposizione del bando, letta in senso restrittivo, non è conforme alla volontà espressa dal legislatore regionale, tanto da affermare che la mancata impugnazione del bando impone il rigetto della censura. Peraltro, il bando non esprime affatto una volontà univoca di derogare alla regola generale secondo la quale la tempestiva spedizione della raccomandata comporta il rispetto del termine. La frase “devono avere presentato” significa che entro la data stabilita i candidati devono avere completato le formalità di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ma non significa affatto che queste comprendano la ricezione delle stesse da parte dell’Amministrazione. Afferma, in conclusione, il Collegio che nel caso di specie la normativa del procedimento conformemente alla legge regionale da attuare non conteneva alcuna disposizione derogatoria dell’art. 4, secondo comma, Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato Sez. IV, 18.11.2013, n. 5459 Scorrimento - graduatoria – obbligo - Amministrazione - esclusi - difetto – requisiti soggetti - graduatoria - annullata - nomina incarico - conferita - procedere scorrimento graduatoria - incarichi - conseguente interpello - aspiranti - non nominati. Per costante giurisprudenza la graduatoria costituisce atto inscindibile, come di recente ribaditosi nella decisione di questa Sez. Quarta del CdS recante n. 1994/2012. Il principio non è nuovo, essendosi in passato posto in luce che (CdS Sez. VI Sent., 25.1.2008, n. 209 )”costituisce preciso obbligo dell´Amministrazione, una volta esclusi, per difetto di requisiti, alcuni soggetti da una graduatoria, ed annullata la nomina di incarico conferita, procedere allo scorrimento, ora per allora, della graduatoria degli incarichi, con conseguente interpello di tutti gli aspiranti a suo tempo non nominati e divenuti nominabili successivamente a causa dell´intervenuto depennamento e revoca. Pertanto, l´Amministrazione, nel procedere al dovuto scorrimento, non può prescindere dalla situazione che emerge dalla graduatoria in relazione agli aspiranti che precedono il soggetto che è stato l´unico, a suo tempo, a contestare la graduatoria stessa in sede giurisdizionale. Infatti, nell´ipotesi di impugnazione di una graduatoria, che è atto amministrativo inscindibile, il giudicato relativo a tale atto inscindibile conseguito da uno dei destinatari dello stesso, giova anche agli altri, ancorché non abbiano proposto impugnazione; e ciò a maggior ragione qualora siano stati contestati criteri e valutazioni attinenti la formazione della graduatoria medesima.” Lo specifico principio finora esposto, si inquadra armonicamente con il più generale orientamento giurisprudenziale secondo il quale (CdS Sez. III, 20.4.2012, n. 2350) “la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista efficacia erga omnes solo nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell’annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, es-124- Numero 4 - 2013 Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione per entrambi i profili, giacché trattasi di asserite illegittimità poste in essere nell´espletamento di un concorso per l´assunzione ad un pubblico impiego con pretese relative al periodo anteriore al 30 giugno 1998, nella vigenza della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di pubblico impiego e nella sussistenza di un collegamento non occasionale tra il danno lamentato dall’aspirante ed il costituendo rapporto di impiego (cfr.Cass.SS.UU.16.12.2008, n.29350 e 24.2.2000, n.17)". sendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri “ (si veda anche CdS Sez. IV, 7.11.2000, n. 5972 e CdS Sez. V , 17.9.2008, n. 4390:“si deve ritenere che il principio di efficacia erga omnes delle pronunce del Giudice amministrativo trovi applicazione solo nelle ipotesi in cui si tratti dell´annullamento di atti normativi secondari o amministrativi generali, ossia atti rivolti a destinatari indeterminati ed indeterminabili a priori; soltanto in tali casi, infatti, l´efficacia delle decisioni giurisdizionali si sottrae ai limiti soggettivi del giudicato amministrativo” ). Alla stregua dei superiori, condivisibili principi, conclude il Collegio che i riuniti appelli devono essere dichiarati improcedibili, atteso che l’amministrazione impugnante non ha più alcun interesse alla loro decisione, posto che gli atti originariamente gravati in primo grado avevano certamente natura inscindibile; essi sono stati annullati per motivi identici a quelli contenuti nei mezzi di primo grado in ordine ai quali sono state rese le impugnate decisione; dalla inscindibilità degli atti gravati discende che l’annullamento regiudicato pronunciato dal Tar riveste portata erga omnes, di guisa che nessun effetto utile potrebbe sortire per l’Amministrazione l’eventuale accoglimento degli odierni appelli che devono essere, pertanto, dichiarati improcedibili. Consiglio di Stato, Sez. VI, 12.11.2013, n. 5377 Concorso pubblico - bando - requisiti di ammissione - partecipante - procedimenti penali in corso - richiesta - rinvio a giudizio determina - esclusione – procedura. "Con la richiesta di rinvio a giudizio, l’indagato diviene imputato e si passa dalla fase del procedimento penale a quella, ben più pregnante, del processo penale. Il ricorrente, in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio, non era quindi più solo indagato, ma imputato, sicché avrebbe dovuto, e a maggior ragione, essere escluso dalla procedura, dato che il primo e decisivo ruolo di “filtro” compete anzitutto al p.m. nel decidere se esercitare o meno l’azione penale, valutando se sussistano di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio". E´ questo il principio sancito dalla Sesta Sezione del CdS in virtù del quale è stata annullata la sentenza del Giudice di Prime cure che, appunto ha male interpretato la disposizione del bando nella parte in cui prevede, tra i requisiti di ammissione, “non avere procedimenti penali in corso”. Rileva il Collegio che il TAR Puglia valorizza la centralità del decreto di rinvio a giudizio quale elemento discretivo o di “filtro”, sul piano temporale, tra la fase pregressa del procedimento penale e quella successiva, rilevando che tale provvedimento presuppone una prima delibazione della notitia criminis e del materiale probatorio, che consente di escludere la necessità di procedere all’emanazione di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 425 c.p.p. L’adozione del decreto di rinvio a giudizio quale parametro per valutare se un soggetto sia o meno interessato da un procedimento penale, per ammetterlo o non ammetterlo alla procedura di gara, costituirebbe – ad avviso del primo giudice – un punto di equilibrio ra- Consiglio di Stato Sez. V,12.11.2013, n. 5416 Concorso - assunzione - pubblico impiego rientra - giurisdizione - giudice amministrativo - pretesa - risarcitoria - relativa - periodo anteriore al 30.6.1998. Nel giudizio in esame il deducente chiede il risarcimento dei danni derivanti: - dal ritardo nell’assunzione; - dalla interruzione del rapporto di lavoro (in esito alla decisione del CdS n. 806/1995, confermativa delle ordinanze demolitorie del Co.re.co.:) sono alla data di riassunzione in servizio in forza della delibera G.M. n. 307 del 29.5.1997, adottata in esito a rinnovo della procedura concorsuale sulla scorta dei suddetti rilievi del Co.re.co. come confermati dalla citata decisione del CdS n. 806/1995). Il CdS ha affermato nella sentenza in esame che "Il petitum risarcitorio rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo Gazzetta Amministrativa -125- Numero 4 - 2013 Pubblico impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione gionevole tra le esigenze dell’Amministrazione e l’aspirazione del concorrente a prender parte alla procedura concorsuale. Ciò premesso, quindi, il TAR ha rilevato, sul piano fattuale, che, al momento in cui fu emanato l’atto impugnato, fosse stata depositata solo una richiesta di rinvio a giudizio e, quindi, non fosse ancora intervenuto il vero e proprio decreto di rinvio a giudizio, che non è stato nemmeno esibito successivamente, in pendenza del giudizio avanti al TAR stesso. La sentenza impugnata ha quindi annullato, sulla scorta di tali considerazioni, l’atto di esclusione del ricorrente dalla procedura. Ad avviso del Consiglio di Stato il ragionamento del primo giudice è viziato in radice da error in iudicando, poiché l’espressione “procedimento”, impiegata dal bando, si riferisce a tutte le ipotesi nelle quali un soggetto assuma la qualità di indagato nella fase delle indagini preliminari. L’Amministrazione non ha usato questa espressione in senso atecnico, come dimostra il rilievo che essa ha tenuto ben distinta l’ipotesi del “non aver riportato condanne penali”, ma facendo chiaro riferimento al concetto di “procedimento” proprio del diritto processuale penale, al quale anche il giudice di prime cure avrebbe dovuto attingere, senza introdurre impropri criteri discretivi, per valutare il significato di tale espressione. Il bando si riferisce a procedimenti penali in corso e non distingue tra notitiae criminis fondate o infondate, vagliate o meno dall’autorità giudiziaria, inquirente o giudicante, ma al dato formale che un soggetto risulti nell’attualità almeno indagato nell’ambito di un procedimento penale. Non vi è dubbio che l’interesse del candidato a partecipare alla procedura seletti- va sia del tutto recessivo di fronte all’interesse pubblico ad evitare che vi prendano parte soggetti indagati, non essendovi in questa ipotesi alcuna necessità di tutelare una posizione lavorativa già consolidata, come invece accade nella diversa ipotesi, a questa non assimilabile, della sospensione cautelare dal servizio, sulla cui falsariga il giudice ha invece inteso istituire, in modo improprio, il parallelismo a fondamento dell’affermato bilanciamento degli interessi in gioco. Tale bilanciamento, peraltro, non compete al giudice amministrazione, ma alla pubblica amministrazione nel ponderato esercizio della sua discrezionalità, di cui è appunto espressione la previsione del bando, peraltro non impugnata dallo stesso ricorrente in prime cure. Aggiunge il Collegio che il criterio discretivo adottato dal primo giudice, oltre che arbitrario, è del resto in sé errato, poiché discende da una piana applicazione delle regole processualpenalistiche che, allorquando il p.m. esercita l’azione penale nelle più diverse forme previste dal codice di rito e, nel caso di specie, con la richiesta di rinvio a giudizio, l’indagato diviene imputato e si passa dalla fase del procedimento penale a quella, ben più pregnante, del processo penale. Il ricorrente, in seguito alla richiesta di rinvio a giudizio, non era quindi più solo indagato, ma imputato, sicché avrebbe dovuto, e a maggior ragione, essere escluso dalla procedura, dato che il primo e decisivo ruolo di “filtro”, se si vogliono usare le parole del primo giudice, compete anzitutto al p.m. nel decidere se esercitare o meno l’azione penale, valutando se sussistano di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio (art. 125 disp. att. c.p.p.). «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -126- Numero 4 - 2013 Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione PARERI Questa sezione della Gazzetta Amministrativa raccoglie la pareristica redatta dall’AVVOCATURA DELLO STATO collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento (...)”. È noto al riguardo che la originaria formulazione della norma, consistente nel solo primo periodo dinanzi riportato, riconosceva ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici (compresi i professori universitari) una sorta di diritto potestativo a permanere in servizio (CdS, IV, 21.2.2005, n. 573). Il co.7 dell’art. 72 del d.l. 112 del 2008 ha profondamente modificato tale previsione, con l’aggiunta del secondo periodo, il quale non riconosce più un diritto soggettivo (potestativo) alla permanenza in servizio del pubblico dipendente, ma prevede che l’istanza, che egli ha facoltà di presentare, vada valutata discrezionalmente dall’amministrazione, la quale, a sua volta, ha facoltà di accoglierla solo in presenza degli specifici presupposti individuati dalla disposizione,legati sia ai profili organizzativi generali dell’amministrazione medesima (“in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali” ) che alla situazione specifica soggettiva e oggettiva del richiedente (“in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi” ). Tale lettura della disposizione è viepiù rafforzata dalle ulteriori modifiche ad essa apportate dal legislatore con l’art. 1, co.17, del d.l 138/2011, conv. con l.148/2011, che ha inteso confermato il carattere assolutamente discrezionale della valutazione operata dall’amministrazione nel senso che il dipendente interessato deve presentare una “disponibilità al trattenimento”,e non più una DOMANDA La permanenza in servizio di professori e ricercatori universitari (Parere del 2.11.2013436034/7, CT 28352/13, Sez. VII Avv. Vincenzo Nunziata). RISPOSTA Con nota 11.5.2013 l’Università di Bologna ha formulato a codesta Avvocatura richiesta di parere in ordine alle modalità con cui dare applicazione all’art. 16 del d.lgs. 30.12.1992, n. 503, a seguito della nota Sentenza della Corte Costituzionale n. 83/2013 che ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 25 della l.n. 240/2010; tale disposizione, come è noto, escludeva docenti e ricercatori dalla facoltà di richiedere la proroga prevista dal richiamato art. 16. Ritiene questo G.U. di condividere le considerazioni svolte da codesta Avvocatura. Dispone l’art. 16 che “È in facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della l. 23.10.1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all’amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell’efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattamento va presentata all’amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il Gazzetta Amministrativa -127- Numero 4 - 2013 Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione il collocamento a riposo) non ha natura perentoria, in quanto esso è posto nell’interesse esclusivo dell’ammini-strazione e risponde appunto alle esigenze di programmazione della provvista di risorse umane. In tal senso, specificamente, si è espresso il CdS (IV, 16.11.2011, n. 6051), sia pure con riferimento al trattenimento in servizio del personale di magistratura: “Così stando le cose, è evidente che la previsione della necessità di presentare la domanda di trattenimento in servizio nell’arco di una “finestra” temporale compresa tra i 24 e i 12 mesi antecedenti il collocamento a riposo - come emerge anche dalla sua introduzione contestuale alla ricordata trasformazione “ontologica” della posizione soggettiva del dipendente - viene a configurarsi non già come un onere imposto all’interessato in vista della realizzazione di un suo proprio interesse, ma piuttosto come preordinata a garantire all’amministrazione la possibilità di ponderare adeguatamente le condizioni che possono legittimare l’accoglimento dell’istanza (e, in particolare, le “proprie esigenze organizzative e funzionali”).Trattandosi dunque di termini sostanzialmente ispirati da esigenze di buon andamento riconducibili all’art. 97 cost., non è ragionevole ritenere che il potere discrezionale così riconosciuto in capo all’amministrazione venga meno, o comunque non sia più esercitabile, per il solo fatto che la richiesta di trattenimento in servizio sia stata depositata al di fuori dei termini medesimi: l’unico limite a tale conclusione essendo quello discendente dall’esigenza di evitare che di tale discrezionalità sia fatto un uso irragionevole, discriminatorio o arbitrario (ciò che, a tacer d’altro) contrasterebbe con l’altro fondamentale canone costituzionale dell’imparzialità”. Venendo agli ulteriori quesiti posti dall’Università di Bologna, essi sostanzialmente riguardano gli eventuali effetti retroattivi della sentenza della Consulta, con riguardo ai docenti che: • sono già cessati e non hanno presentato istanza di biennio; • sono cessati dopo aver presentato istanza di biennio, non accolta in applicazione dell’art. 25 della l. 240/2010 ora dichiarato incostituzionale. È noto al riguardo che gli effetti della sentenza della Corte che dichiara la incostituzionalità di una norma non si estendono “richiesta”: con ciò essendo ancora più evidente che ci si trova in presenza di un’eccezionale deroga all’ordinaria estinzione del rapporto d’impiego per raggiunti limiti di età, autorizzabile dall’amministrazione all’esito di una propria valutazione ampiamente discrezionale. “Alla luce della richiamata disciplina è dato ricavare che l’istituto del trattenimento in servizio ha ormai assunto un carattere di eccezionalità in considerazione delle generali esigenze di contenimento della spesa pubblica che hanno ispirato e informato l’intero impianto normativo sotteso alla disciplina di cui al d.l. 112 cit., e segnatamente, alla disciplina di cui al Capo II di tale decreto, nel cui ambito è collocato il più volte richiamato art. 72” (così CdS, VI, 26.3.2013, n. 1672, che richiama CdS, VI, 2.2.2012, n. 2518, e VI, 24.11.2011, n. 479). Ha poi affermato il giudice amministrativo (1672/2013, cit.) che:“Poiché è questa la ratio sottesa al richiamato intervento normativo, ne consegue che l’ipotesi ordinaria è quella della mancata attivazione dell’istituto del trattenimento (ipotesi ricorrendo la quale l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione sarà limitata all’insussistenza di particolari esigenze organizzative e funzionali le quali inducano a decidere in tal senso), mentre all’ipotesi del trattenimento sarà da riconoscere carattere di eccezionalità, con la necessità di esplicitare in modo adeguato le relative ragioni giustificatrici, conferendo rilievo preminente alle esigenze dell’amministrazione lato sensu intese”. Tale quadro interpretativo è stato ampiamente richiamato dal Consiglio di Stato anche nelle ordinanze di rimessione alla Corte della questione di costituzionalità e dallo stesso giudice delle leggi, nella pronuncia di incostituzionalità citata, ove si legge che l’art. 16, nel testo oggi vigente “realizza, per l’appunto,il suddetto bilanciamento, affidando all’amministrazione la facoltà di accogliere o no la richiesta del dipendente, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali e secondo i criteri nella norma medesima indicati”. Tale essendo il quadro interpretativo, può confermarsi, muovendo dal terzo dei quesiti posti, che il termine entro il quale occorre presentare la domanda (dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per Gazzetta Amministrativa -128- Numero 4 - 2013 Pubblico Impiego e Responsabilità della Pubblica Amministrazione ai rapporti ormai esauriti (cfr. Cass. 6.5.2010, n. 10958; CdS, VI, 18.10.2011, n. 5600). In entrambe le ipotesi suddette si è invece verificato il presupposto della cessazione dal servizio, sia nel caso di omessa presentazione della dichiarazione disponibilità, che di suo mancato accoglimento, non impugnato, sulla base della norma vigente ratione temporis. In entrambi i casi è dunque da escludere che la sentenza della Corte possa trovare applicazione, in ipotesi a seguito di istanza degli interessati di riammissione in servizio. Sul presente parere è stato sentito il Comitato Consultivo dell’Avvocatura dello Stato che si è espresso in conformità. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -129- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità PATTO DI STABILITÀ, BILANCIO E FISCALITÀ NOTIZIE E AGGIORNAMENTI via libera al cosiddetto "redditometro", ma ha prescritto all´Agenzia delle entrate l´adozione di una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e nel contempo rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all´evasione fiscale. Ricorda poi il Garante che per calcolare lo scostamento tra i redditi dichiarati e le spese effettuate e per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli, il nuovo redditometro si fonda sul trattamento automatizzato di dati personali in possesso dell´Agenzia delle entrate - comunicati dallo stesso contribuente o da soggetti esterni (es. società telefoniche, assicurazioni) - e sull´imputazione anche di spese presunte, determinate sulla base dell´attribuzione automatica al contribuente di un determinato "profilo". Questo tipo di trattamento, che comporta la "profilazione" dei contribuenti e presenta rischi specifici per i diritti fondamentali delle persone, ha reso necessaria la verifica preliminare del redditometro da parte del Garante. L´Amministrazione finanziaria ha scelto di quantificare le spese presunte anche ricorrendo alle cosiddette "spese medie Istat" ricavate dall´appartenenza del contribuente ad una specifica tipologia di famiglia e alla residenza in una determinata aera geografica. Nel corso della complessa e approfondita verifica preliminare svolta dal Garante sul sistema di accertamento sintetico del reddito dei contribuenti, sono emersi, anche a seguito di accertamenti ispettivi, numerosi profili di criticità (derivanti, peraltro, anche dallo stesso Decreto ministeriale di attuazione del nuovo redditometro) che rendevano il sistema non conforme alle norme sulla privacy. In particolare, riguardo: alla qualità ed AGENZIA DELLE ENTRATE: 75 MILIONI DI EURO DI RIMBORSI IRPEF PER CHI HA PERSO IL LAVORO Sono oltre 96mila i cittadini che riceveranno le somme a dicembre 75 milioni di euro di rimborsi fiscali sotto l’albero di Natale per gli oltre 96mila contribuenti che, non avendo più un datore di lavoro e vantando un credito fiscale, hanno usufruito dell’opportunità offerta dal Decreto del Fare (art. 51-bis del Dl n. 69/2013) di presentare il modello 730 Situazioni particolari (Sp), lo scorso settembre. L´Agenzia delle Entrate precisa, infatti, che a partire dal 15 dicembre i contribuenti che hanno comunicato il proprio codice Iban riceveranno i rimborsi direttamente sul proprio conto corrente. Per tutti gli altri contribuenti, a partire dal 21 dicembre, saranno, invece, disponibili presso gli uffici postali i rimborsi in contanti. A partire dal 2014 i contribuenti che non hanno più un posto di lavoro potranno presentare la dichiarazione 730 non soltanto nel caso di somme a credito, ma anche nel caso di importi a debito (Agenzia delle Entrate del 14.11.2013). «::::::::: GA :::::::::» REDDITOMETRO BOCCIATO DAL GARANTE PER LA PRIVACY. PRESCRITTE MODIFICHE ALL´AGENZIA DELLE ENTRATE PER CONFORMARLO ALLA NORMATIVA SULLA PRIVACY Prescritte modifiche per rendere conforme lo strumento antievasione alle norme sulla privacy. Il Garante per la privacy ha dato il Gazzetta Amministrativa 1 -130- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l´individuazione della tipologia di famiglia o l´attribuzione del fitto figurativo. Informativa ai contribuenti Il contribuente dovrà essere informato, attraverso l´apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell´Agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro. Contraddittorio Nell´invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall´Agenzia (es. estratto conto) e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere. Dati presunti di spesa, non ancorati ad alcun elemento certo e quantificabili esclusivamente sulla base delle spese Istat, non potranno costituire oggetto del contraddittorio. E questo perché la richiesta di tali dati - relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana, anche risalenti nel tempo - entra in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell´uomo (Garante per la Privacy del 21.11.2013). esattezza dei dati utilizzati dall´Agenzia delle entrate; all´individuazione in via presuntiva della spesa sostenuta da ciascun contribuente riguardo ad ogni aspetto della vita quotidiana (tempo libero, libri, pasti fuori casa etc.) mediante l´attribuzione alla generalità dei soggetti censiti nell´anagrafe tributaria della spesa media rilevata dall´Istat; all´informativa da rendere al contribuente. Alcune di queste criticità sono state risolte già nel corso della verifica preliminare mediante i correttivi apportati dall´Agenzia delle entrate, anche su indicazione del Garante. Ulteriori misure a garanzia dei contribuenti sono state invece prescritte dall´Autorità con il provvedimento odierno. Ecco in sintesi le misure che renderanno il nuovo redditometro conforme alla normativa sulla privacy. Profilazione Il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi (possesso di beni o utilizzo di servizi e relativo mantenimento) senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat. Spese medie Istat I dati delle spese medie Istat non possono essere utilizzati per determinare l´ammontare di spese frazionate e ricorrenti (es. abbigliamento, alimentari, alberghi etc.) per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto. Fitto figurativo Il cosiddetto "fitto figurativo" (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio. Il "fitto figurativo" dovrà essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze riscontrate dal Garante (che comportavano l´attribuzione automatica a 2 milioni di minori della spesa fittizia per l´affitto di una abitazione). Esattezza dei dati L´Agenzia dovrà porre particolare attenzione alla qualità e all´esattezza dei dati al fine di prevenire e correggere le evidenti anomalie Gazzetta Amministrativa «::::::::: GA :::::::::» ANTIRECICLAGGIO: IL MEF NON INTRODURRÀ ULTERIORI OBBLIGHI PER GLI OPERATORI Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha in progetto di modificare la normativa sull’antiriciclaggio introducendo ulteriori obblighi di comunicazione al Cerved e di verifica rafforzata della clientela. Con apposito comunicato viene, infatti, precisato che la Direzione V del Tesoro, istituzionalmente competente alla predisposizione e all’aggiornamento dei provvedimenti di rango primario e secondario in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, smentisce categoricamente la veridicità delle notizie riportate nei giorni scorsi sulla -131- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità stampa specializzata circa l’intenzione del Mef di prevedere nuove disposizioni che graverebbero gli operatori di maggiori adempimenti e sforzi di controllo (MEF n. 227 del 22.11.2013). oggettivo di rilevanza di un’operazione agli effetti dell’imposta in esame. In particolare, si configura un’operazione imponibile in presenza di un rapporto giuridico nell’ambito del quale il compenso ricevuto dal prestatore costituisce il controvalore effettivo del servizio prestato all’utente (cfr. Corte di Giustizia CE, 23.3.2006, Causa C-210/04 e sentenza 3.3.1994, Causa C-16/93). In sostanza, il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA può essere escluso, ai sensi della normativa comunitaria, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l’attività finanziata e le elargizioni di denaro. Conformemente alle disposizioni comunitarie, l’Amministrazione Finanziaria si è espressa più volte, in diversi documenti di prassi, con i quali ha chiarito che, in linea generale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Ad esempio, si è ritenuto sussistente un rapporto sinallagmatico ogni qualvolta la proprietà dei risultati della ricerca ovvero la proprietà dell’opera finanziata sia trasferita in tutto o in parte all’ente finanziatore; rilevano, inoltre, in tal senso la previsione nella convenzione della clausola risolutiva, essendo la risoluzione applicabile soltanto ai contratti a prestazioni corrispettive, nei quali il sacrificio di ciascuna delle parti trova la sua giustificazione nella controprestazione che deve essere eseguita dall’altra (vincolo sinallagmatico), e l’obbligo di risarcimento del danno derivante da inadempimento, che evidenzia un interesse patrimoniale da parte del soggetto erogatore, senza, peraltro, che l’aspetto meramente formale prevalga sul sostanziale assetto voluto dalle parti . Di contro, l’esclusione dal campo d’applicazione dell’IVA è stata ravvisata ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo «::::::::: GA :::::::::» CONTRIBUTI EROGATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: I CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE GIURIDICA E TRIBUTARIA DELLE EROGAZIONI, COME CONTRIBUTI O CORRISPETTIVI, CHIARITI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Con la circolare n. 34/E del 21.11.2013 l´Agenzia delle Entrate precisa i criteri, condivisi con la Ragioneria Generale dello Stato, la cui applicazione consente di individuare correttamente la natura delle somme erogate, sia ai fini delle norme sulla contabilità pubblica sia ai fini dell’assoggettamento ad IVA. In particolare la corretta qualificazione giuridica di ogni rapporto tra la pubblica amministrazione ed altri soggetti - pubblici o privati - in occasione di erogazioni di danaro è necessaria al fine di inquadrare correttamente le operazioni connesse, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista del trattamento tributario. Una prestazione di denaro qualificata come corrispettivo richiama infatti un insieme di regole, sia per il comportamento dell’amministrazione sia per il trattamento fiscale, che è del tutto differente dall’insieme di regole che disciplina erogazioni qualificabili come contributi: in particolare, dal punto di vista del trattamento tributario ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le erogazioni qualificabili come contributi, in quanto mere movimentazioni di denaro, saranno escluse dall’imposta, mentre quelle configurabili come corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni di beni rilevanti ai fini dell’imposta in esame vi saranno assoggettate. La normativa comunitaria (in particolare, gli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28.11.2006, n. 112), alla luce dell’interpretazione della Corte di Giustizia, definisce in modo ampio l’ambito Gazzetta Amministrativa 1 -132- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità rapporto di solidarietà passiva previsto dall’art. 57 del TUR debba trovare applicazione solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza, con esclusione, pertanto, dei soggetti che a detto rapporto risultano estranei (Circolare dell´Agenzia delle Entrate n. 82/E del 21.11.2013). non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere qualcosa come controprestazione. Al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti. La corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede, inoltre, un’attenta analisi dell’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al fine di verificare se il soggetto che riceve il denaro sia tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata o costituisca un mero tramite per il trasferimento delle somme a terzi attuatori, e di determinare se il soggetto erogante sia il committente dei progetti sovvenzionati. La problematica relativa alla qualificazione dei contributi erogati a vario titolo da amministrazioni pubbliche, sia nei confronti di enti pubblici sia nei confronti di enti privati, continua, tuttavia, ad essere riproposta all’esame, sotto forma di istanze di interpello ai sensi dell’art. 11 della l. 27.7.2000, n. 212, ai fini dell’individuazione del corretto trattamento tributario agli effetti dell’IVA. Di qui l´utilità di fornire un quadro di riferimento per il corretto inquadramento in una delle due fattispecie, che le numerose istanze pervenute all´Agenzia delle Entrate dimostrano essere non sempre agevole (Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21.11.2013). «::::::::: GA :::::::::» TARES: I CHIARIMENTI DEL MEF SULLE MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI Con la risoluzione n. 10/DF del 2.12.2013 il Ministero dell´Economia e delle Finanze interviene a fornire chiarimenti in merito alle modalità di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) anche da parte dei residenti all’estero. In particolare viene precisato che i pagamenti del prelievo sui rifiuti e della maggiorazione TARES devono essere effettuati tramite modello F24. A tal fine, per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti pubblici, nonché per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi finanziari e informativi destinati ai comuni, è necessario che i pagamenti siano, comunque, effettuati attraverso i codici istituiti con le risoluzioni n. 37 del 27.5.2013 e n. 42 del 28.6.2013, ossia con i codici 3944 e 365E per il tributo, 3950 e 368E per la tariffa e 3955 e 371E per la maggiorazione. Ovviamente, i versamenti in questione possono essere effettuati anche mediante il bollettino di conto corrente postale di cui al decreto direttoriale 14.5.2013. A questo proposito, viene poi ribadito, indipendentemente dalle scelte operate dai comuni in tema di copertura dei costi relativi alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 5 del d.l. 31.8.2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla l. 28.10.2013, n. 124, quanto chiarito nella risoluzione n. 9/DF del 9.9.2013, ossia che gli enti locali devono, comunque, inviare ai contribuenti in occasione dell’ultima rata il modello «::::::::: GA :::::::::» IMPOSTA DI REGISTRO: SOLIDARIETÀ PASSIVA DELLE “PARTI IN CAUSA” PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI IN CASO DI LITISCONSORZIO FACOLTATIVO L´Agenzia delle Entrate con apposito parere risponde all´istanza di interpello afferente la corretta applicazione del principio di solidarietà passiva dell’imposta dovuta per la registrazione degli atti giudiziari rilevando come in considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, deve ritenersi che il Gazzetta Amministrativa -133- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità per i servizi gestiti in forma associata (in conformità ai criteri e alle modalità stabilite dal d.m. 1.9.2000, n. 318, modificato ed integrato dal d.m. 1.10.2004, n. 289) precompilato di pagamento del tributo, costituito unicamente dal modello F24 e dal bollettino di conto corrente postale di cui al d. m. 14.5.2013, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo o tariffa e maggiorazione. La scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il termine del 16.12.2013. Per quanto riguarda il versamento della TARES da parte dei residenti all’estero viene precisato che nel caso in cui tale versamento non possa essere eseguito tramite modello F24 (oppure modello F24 “enti pubblici”), i contribuenti devono: • relativamente al tributo o alla tariffa puntuale di cui al comma 29 dell’art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, contattare direttamente i comuni; • relativamente alla maggiorazione TARES, effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia utilizzando il codice IBAN IT80R0100003245348001150300, ai fini dell’accreditamento delle somme al bilancio dello Stato. E’ necessario, inoltre, indicare il codice BIC “BITAITRRENT”, corrispondente alla Banca d’Italia. Come causale del versamento devono essere indicati: - il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto; - la sigla “MAGG. TARES”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955; - l’annualità di riferimento. La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli. Le medesime modalità di versamento del tributo, della tariffa puntuale e della maggiorazione TARES appena illustrate sono valide anche per gli enti pubblici che non possono utilizzare il bollettino di conto corrente postale o il modello “F24 enti pubblici” (F24-EP). «::::::::: GA :::::::::» CERTIFICAZIONE DI RENDICONTO DI BILANCIO DEI COMUNI: LA SOLA RICEVUTA DI INVIO DELLA CERTIFICAZIONE TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA NON È SUFFICIENTE AD ASSOLVERE L’ADEMPIMENTO Il Ministero dell´Interno rende noto che alla data del 11.12.2013, risultano ancora non acquisite le certificazioni al rendiconto di bilancio 2011 dei comuni riportatati nel seguente Allegato, che si invitano pertanto a provvedere. In proposito, si rammenta che la sola ricevuta di invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l’adempimento, atteso che trattasi di documento contabile soggetto a riscontri circa controlli di quadratura numerica, ma è necessario aver ricevuto una comunicazione circa il buon esito della stessa, come previsto nei decreti ministeriali di approvazione dei modelli di certificazioni di bilancio (Ministero dell´Interno del 11.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» ABITAZIONE PRINCIPALE: 2 MILIARDI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MUTUI PER L´ACQUISTO DELL´ABITAZIONE PRINCIPALE O PER LA RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL´EFFICIENZA ENERGETICA A CONDIZIONI PARTICOLARMENTE FAVOREVOLI «::::::::: GA :::::::::» Sono stati firmati i primi contratti tra Cassa Depositi e Prestiti e le singole Banche che vogliono aderire al Plafond Casa. Grazie al Plafond Casa, Cassa Depositi e Prestiti fornisce una provvista di 2 miliardi alle banche che aderiscono all´iniziativa e tramite i quali sarà possibile ottenere mutui per l´acquisto dell´abitazione principale o per la COMUNITÀ MONTANE: DISPOSTO IL PAGAMENTO PER L’ANNO 2013 DEL CONTRIBUTO PER I SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA Con provvedimento del 5.12.2013, è stato disposto il pagamento per l’anno 2013 del contributo assegnato alle Comunità Montane Gazzetta Amministrativa 1 -134- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità informativi relativi a finanziamenti con provvista diversa, ma di analoga natura, finalità, durata e tipologia di tasso (fisso o variabile). QUANDO RIVOLGERSI AL PLAFOND CASA. Quando si vuole acquistare la prima casa - se appartiene preferibilmente ad una delle classi energetiche A, B, C o D, e/o quando si vogliono attuare interventi di ristrutturazione e accrescimento dell´efficienza energetica, oltre agli incentivi fiscali già previsti per queste categorie di interventi, sarà possibile accedere anche al Plafond Casa. QUANTO DURA E QUANTO FINANZIA IL PLAFOND CASA. Il Plafond Casa prevede 3 diverse durate temporali e 3 diversi importi limite: I finanziamenti hanno il limite di 100 mila euro per gli interventi ristrutturazione con accrescimento dell´efficienza energetica, 250 mila euro per l´acquisto di una abitazione principale senza interventi di ristrutturazione, 350 mila euro per l´acquisto di una abitazione principale con interventi di ristrutturazione con accrescimento dell´efficienza energetica sulla stessa abitazione. I finanziamenti possono essere rimborsati a 10, 20 o 30 anni. Maggiori informazioni e dettagli possono essere richiesti alle banche aderenti (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.12.2013). ristrutturazione e miglioramento dell´efficienza energetica a condizioni particolarmente favorevoli. Più nel dettaglio: CHI PUO´ AVERE ACCESSO AL PLAFOND CASA? Tutti i cittadini, ma con una speciale attenzione verso i "beneficiari prioritari" identificati come giovani coppie, famiglie numerose e nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile. L´accesso al plafond è regolato "a sportello", fino ad esaurimento dello stesso (con un limite a 150 milioni di euro per ciascuna banca). Termini e condizioni dei finanziamenti sono negoziati e determinati dalle Banche nella loro autonomia. La singola banca esamina le richieste e decide l´eventuale concessione del credito, assumendone il rischio. La Banca esamina con priorità le domande di mutuo formulate dai Beneficiari Prioritari, individuati dalla normativa. I procedimenti istruttori e di delibera interni non sono in alcun modo influenzati o monitorati da Cassa Depositi e Prestiti. COME SI ACCEDE AL PLAFOND CASA? Rivolgendosi a una delle banche aderenti, sarà possibile ottenere informazioni specifiche su questo strumento di finanziamento. Ciascuna Banca aderente deve fornire una adeguata pubblicità all´iniziativa, sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione cartacea e via web per consentire un´immediata differenziazione del Plafond Casa rispetto ad altri prodotti standard. Inoltre, a fronte delle richieste di finanziamento, le Banche sono tenute ad informare la clientela dell´esistenza e delle condizioni dei prodotti che si avvalgono di questo strumento. PERCHE´ USUFRUIRE DEL PLAFOND CASA? Perché grazie al Plafond Casa sarà possibile ottenere tassi di interesse particolarmente vantaggiosi rispetto al mutuo standard della banca erogante. In ciascun contratto di finanziamento deve essere specificato che l´operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla CDP, indicandone il relativo costo e durata, nonché il vantaggio ottenuto in termini di riduzione del tasso annuo nominale ("TAN"), espresso in punti percentuali annui o in basis point annui, prendendo a riferimento le condizioni standard come determinate, alla data di stipula del finanziamento, dai fogli Gazzetta Amministrativa «::::::::: GA :::::::::» ENTRATE: NUOVO CUD E 770 SEMPLIFICATO E’ on line sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza del nuovo Cud 2014 e del nuovo 770 Semplificato. Il Cud 2014 è la certificazione unica che attesta i redditi di lavoro dipendente, percepiti nel 2013. Il documento ha una nuova veste grafica, istruzioni più semplici e una copertina con un indice per facilitarne la lettura e la compilazione. Nel file c’è anche una nuova area con la quale il sostituto comunica al dipendente, con rapporto di lavoro a tempo inferiore all’anno solare, di aver applicato le detrazioni per carichi di famiglia solo per il periodo nel quale si è svolto il rapporto di lavoro. L´aliquota per le detrazioni a favore di Onlus -135- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità passa dal 19% al 24%. Il nuovo modello 770 Semplificato del 2014 ha dei nuovi campi legati alla Comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Inoltre il prospetto SS consente di aggiungere le addizionali comunali di compartecipazione all’Irpef applicate sulle somme percepite in relazione all’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Sia il nuovo Cud che il 770 Semplificato tengono conto della sospensione, per i comuni della Sardegna colpiti dall’alluvione, dei versamenti e degli adempimenti fiscali che scadono nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 20.12.2013, previsti dal Decreto del Ministro dell’Economia del 30.11.2013 (Linea Amica del 12.12.2013). vatori diretti o da IAP si calcola l’imposta per l’intero anno e si sottrae l’importo che si sarebbe dovuto pagare a giugno come prima rata (e non si è pagato perché è intervenuto il decreto che l’ha abolita). Il 16.1.2014 (il termine potrebbe essere posticipato in sede di approvazione della legge di stabilità 2014) è la scadenza per versare la parte residua dell’IMU sull´abitazione principale e relative pertinenze, sui terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP, iscritti nella previdenza agricola e sui fabbricati rurali strumentali. Si deve pagare anche la prima rata 2014 della TASI (tributo sui servizi indivisibili) e la prima rata 2014 della TARI (tassa sui rifiuti). Entro lo stesso termine deve essere versata la maggiorazione TARES per il 2013, nel caso in cui il Comune non abbia inviato il relativo bollettino in tempo utile per far rispettare ai contribuenti la scadenza del 16.12.2013. Sulle modalità di calcolo e versamento viene precisato che ai fini del versamento entro il 16.1.2014 della parte residuale dell’IMU, il contribuente deve calcolare l’imposta totale per il 2013 sulla base dell’aliquota e della detrazione fissate dai Comuni (e pubblicate sul loro sito entro il 9.12.2013), quindi sottrarre l’imposta annuale calcolata applicando l‘aliquota di base e la detrazione di base. Di questo importo differenziale il contribuente deve versare il 40% utilizzando il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale IMU. Per la prima rata della TASI (il tributo si paga in quattro rate), si deve calcolare l’imposta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille e dividere per quattro. Nel 2014 i Comuni possono aumentare l’aliquota fino al 2,5 per mille, quindi ,con l’ultima rata si dovrà effettuare l’eventuale conguaglio. La Tari segue sostanzialmente la stessa modalità di calcolo della Tares (che è stata in vigore fino al 2013) (Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» FISCO: LE PROSSIME SCADENZE E LE MODALITÀ DI CALCOLO PER IL PAGAMENTO DELL´IMU, TASI, TARI E TARES Il 16.12.2013 è la scadenza fissata per il pagamento della seconda rata dell’IMU per gli immobili diversi dall´abitazione principale e relative pertinenze, e sui terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (la prima rata dell’Imu era stata abolita per tutti i terreni agricoli, anche se non posseduti da coltivatori diretti o IAP). Deve essere pagata la seconda rata IMU anche per i fabbricati rurali ad uso abitativo che non siano adibiti ad abitazione principale (anche questa tipologia di immobili è stata esonerata dalla prima rata). Ovviamente devono pagare la seconda rata dell’IMU i possessori di abitazioni principali di particolare pregio, accatastate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Quanto alle modalità di calcolo e versamento, per gli immobili diversi dall’abitazione principale si deve fare riferimento alle aliquote deliberate dai Comuni e pubblicate sui rispettivi siti istituzionali entro il 9.12.2013. Si calcola, quindi, l’imposta dovuta per tutto il 2013 e si sottrae quanto già corrisposto a titolo di prima rata. Per i terreni agricoli non posseduti da coltiGazzetta Amministrativa 1 «::::::::: GA :::::::::» REVISORI LEGALI: IN GAZZETTA UFFICIALE LA DETERMINAZIONE DELL´ENTITÀ E DELLE MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO -136- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità “meccanismo di solidarietà” (Circolare n. 37/E dell´Agenzia delle Entrate del 20.12.2013). ANNUALE E´ stato pubblicato sulla G.U. n. 294 del 16.12.2013 il decreto del 20.9.2013 del MEF recante "Determinazione dell´entita´ e delle modalita´ di versamento del contributo annuale degli iscritti al registro dei revisori legali, per l´anno 2014". Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014 e´ previsto che l´entità del contributo annuale a carico degli iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella separata Sezione dei revisori inattivi, per l´anno di competenza 2014 e´ determinato nella misura di € 26,00 (Decreto MEF - G.U. n. 294 del 16.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CHIARIMENTI SUI PROFILI CATASTALI E ASPETTI FISCALI Il mercato della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili ha suscitato l’attenzione degli operatori in relazione agli adempimenti di carattere fiscale riguardanti lo svolgimento di questa particolare attività. L’Amministrazione fiscale è intervenuta con documenti di prassi per chiarire come rilevano ai fini delle imposte dirette e dell’IVA gli incentivi erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili, e come sono inquadrati in ambito catastale gli impianti fotovoltaici. Considerato che dagli operatori del settore sono pervenute ulteriori richieste di chiarimenti sull’argomento, l´Agenzia ha adottato la circolare n. 36/E con l’obiettivo di fornire risposta a tali richieste completando e armonizzando le precisazioni già rese in relazione agli impianti fotovoltaici. Particolare attenzione viene dedicata alla questione della qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici e alle conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria. In presenza di tematiche riguardanti anche investimenti nell’eolico, le soluzioni prospettate sono applicabili, per quanto compatibili, anche a questi ultimi investimenti (Agenzia delle Entrate n. 36/E del 19.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» SOCIETÀ CALCISTICHE: L´AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE TUTTI I PROFILI FISCALI SU CALCIATORI, SPONSOR, STEWARD E BIGLIETTI OMAGGIO Con la circolare n. 37/E l´Agenzia delle Entrate esamina alcune questioni fiscali emerse nel corso del Tavolo tecnico tra Agenzia delle Entrate e rappresentanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio e delle Leghe Nazionali Professionisti. In particolare vengono analizzate le seguenti questioni: 1.1 Prima sistemazione dei calciatori professionisti; 1.2 Sede di lavoro dei calciatori professionisti “tesserati” con le società; Ritiri pre-campionato e ritiri prepartita; 1.4 Vitto nella giornata di allenamento; 1.5 Biglietti omaggio; 1.6 Charter aereo utilizzato per le trasferte; 1.7 Beni assegnati in virtù di contratti con gli sponsor; 1.8 Premi erogati dagli sponsor; 1.9 Provini di atleti minorenni; 1.10 Osservatori di giocatori; 1.11 Servizi di assistenza e controllo presso lo Stadio effettuato da steward; 1.12 Ammortamento del diritto pluriennale alle prestazioni sportive di un calciatore; Cessione del contratto relativo alle prestazioni dei calciatori - Momento di effettuazione dell’operazione; Integrazione successiva del prezzo (additional compensation); Trattamento del “premio di preparazione”, del “premio alla carriera”, dell’“indennità di formazione” e del Gazzetta Amministrativa «::::::::: GA :::::::::» ENTI LOCALI: IN G.U. IL REGOLAMENTO SULLA COMPOSIZIONE E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA STABILITÀ FINANZIARIA E´ stato pubblicato sulla G.U. n. 297 del 19.12.2013 ed entrerà in vigore il 17.2.2013 il d.P.R. 8.11.2013, n. 142 recante -137- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità che assicurino strutturalmente la copertura finanziaria dei nuovi oneri. 6. La Commissione, in relazione alle disposizioni del testo unico, sulla base degli atti prodotti: a) esprime il proprio parere sul piano di estinzione delle passività, ai sensi dell´articolo 256, comma 7, del testo unico, e sulle procedure di cui agli articoli 268-bis e 268-ter, entro centoventi giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole; b) fatto salvo quanto previsto al co. 2, esprime il proprio parere sull´ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 259, e seguenti, del testo unico, entro centoventi giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole; c) approva o nega l´approvazione ai provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale, entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, i provvedimenti si intendono approvati. 7. Della seduta e´ redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. La segreteria, entro i dieci giorni successivi alla riunione nella quale sono state adottate le determinazioni della Commissione, ne da´ comunicazione, anche attraverso posta elettronica, agli enti interessati. Nel caso di decorso del termine utile per il controllo, la segreteria comunica altresi´ agli enti, entro cinque giorni, i provvedimenti che s´intendono approvati o i pareri che si intendono espressi in senso favorevole per decorrenza del termine." (d.P.R. 8.11.2013 in G.U. n. 297 del 19.12.2013). "Regolamento concernente la composizione e le modalita´ di funzionamento della Commissione per la stabilita´ finanziaria degli enti locali, a norma dell´art. 155, co. 2, del d. lgs. 18.8.2000, n. 267". In particolare l´art. 5 si occupa del "Procedimento del controllo" stabilendo che "1. I provvedimenti adottati dagli amministratori degli enti locali e dagli organi straordinari della liquidazione dei medesimi enti soggetti al controllo della Commissione sono trasmessi alla segreteria della Commissione. 2. La Commissione, ove debba pronunciarsi sull´ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, esamina preventivamente i provvedimenti concernenti le assunzioni di personale e la rideterminazione della dotazione organica. 3. La segreteria facente capo all´ufficio di riferimento provvede all´istruttoria, richiedendo, ove necessario, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti da esaminare, ulteriori elementi utili per la valutazione dei provvedimenti sottoposti a controllo. In tal caso, gli enti locali interessati sono tenuti a fornire gli elementi integrativi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, se trattasi di rideterminazione della dotazione organica o di assunzioni, ed entro sessanta giorni, ai sensi degli articoli 256, 261 e 268-bis del testo unico, se trattasi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di piano di estinzione o di prosecuzione del dissesto. Conseguentemente, i termini di cui al comma 6 sono sospesi fino al ricevimento degli elementi integrativi richiesti. 4. La segreteria, conclusa l´istruttoria relativa ai provvedimenti trasmessi dagli enti locali, predispone, su indicazione del presidente o del vice presidente, l´ordine del giorno della seduta nel rispetto dei termini di cui al comma 6. Il presidente, avvalendosi della segreteria, assegna i provvedimenti medesimi ai singoli componenti, in qualità di relatori, ai fini della formulazione di una proposta. 5. Il controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale si svolge prioritariamente sulla base della verifica della compatibilità finanziaria dei provvedimenti, accertando se gli stessi comportano maggiori spese per gli enti locali, nel qual caso gli enti devono dimostrare di disporre di risorse finanziarie Gazzetta Amministrativa 1 «::::::::: GA :::::::::» ENTI LOCALI: ULTERIORE DIFFERIMENTO AL 20.1.2014 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2013 E´ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 18.12.2013 relativo al differimento dei termini per la presentazione delle certificazioni di bilancio di previsione 2013 -138- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità 302 del 27.12.2013 il decreto 19.12.2013 del Ministero dell´Interno con il quale è stato differito al 28.2.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l´anno 2014 da parte degli enti locali (Ministero dell´Interno del 19.12.2013 Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27.12.2013). degli enti locali (Ministero dell´Interno del 19.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» LIBRI: DETRAZIONE FISCALE DEL 19% SUGLI ACQUISTI PER I PROSSIMI TRE ANNI «::::::::: GA :::::::::» Il Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo comunica che, nell’ambito di un piano di misure per favorire la diffusione della lettura, il Consiglio dei ministri ha varato oggi una norma che prevede che ogni cittadino possa avvalersi di una detrazione fiscale del 19% delle spese sostenute nel corso dell’anno solare per l’acquisto di libri muniti di codice ISBN, per un importo massimo di € 2000, di cui € 1000 per i libri scolastici ed universitari ed € 1000 per tutte le altre pubblicazioni. L’iniziativa congiunta del Mibact, insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, sarà valida per il prossimo triennio e prevede una detrazione per i consumatori muniti di idonea documentazione fiscale (Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo). REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI: APPROVATO L´ELENCO DA CUI VERRANNO ESTRATTI I NOMINATIVI DEI REVISORI A DECORRERE DAL 1.1.2014 Con decreto del Ministero dell´interno del 23.12.2013 è stato aggiornato l’elenco dei revisori contabili degli enti locali con efficacia dal 1.1.2014, riferito agli enti locali appartenenti al territorio delle regioni a statuto ordinario. Dall’elenco saranno estratti i nominativi dei revisori dei conti a decorrere dal 1.1.2014 e fino al 31.12.2014. Nel corso dell’anno 2014 verranno effettuati gli ulteriori controlli, anche a campione, a norma delle disposizioni di cui agli articoli 71 e seguenti del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di iscrizione in ordine al possesso dei prescritti requisiti. Per accedere alla consultazione dell´elenco stilato in ordine alfabetico per ciascuna Regione (Comunicato del Ministero dell´Interno). «::::::::: GA :::::::::» BILANCIO: DIFFERITO AL 28.2.2014 IL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ENTI LOCALI E´ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. «::::::::: GA :::::::::» Gazzetta Amministrativa -139- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità REDAZIONALI LA CORTE COSTITUZIONALE INTERVIENE ANCORA UNA VOLTA IN TEMA DI SOCIETÀ PUBBLICHE (NOTA A CORTE COSTITUZIONALE 229/2013) della Dott.ssa Alessandra Dominici La Corte costituzionale dichiara incostituzionale l’art. 4, co. 1, 2,3, secondo periodo, 3 sexies e 8 nella parte in cui si applica alle società controllate dalle regioni e lo lascia, invece, in vigore per le società controllate da altri enti locali. La sentenza offre, inoltre, alcuni chiarimenti sull’ambito di applicazione soggettivo della norma e sulla sua incidenza in materia di affidamento dei servizi strumentali secondo il modello dell’in house providing The Constitutional Court has declared unconstitutional article 4 sections 1,2,3, second part, 3 sexies and as far as it is applied to companies controlled by regions, while it is has been kept in force for the companies controlled by other local authorities. Moreover, The judgment has provided some clarifications about both the scope of the subjective application of this provision and its impact on the entrustment process of “servizi strumentali” according to the In-house providing mode Sommario: 1. La sentenza. 2. Il divieto di affidamento in house delle prestazioni strumentali. 3.Precisazioni sull’ambito di applicazione soggettivo della disciplina. 4. La salvezza delle norme in materia di governance e lavoro. 5. Conclusioni. di amministrazione dei componenti di tali società e a dettare alcune prescrizioni relative al rapporto di lavoro con i dipendenti. In relazione al primo profilo, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dei coo. 1, 2,3, secondo periodo, 3 sexies e 8 del suddetto art. 4, i quali prevedevano alternativamente l’obbligo di dismissione o di liquidazione delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni che avessero conseguito un fatturato per l’anno 2011 da prestazione di servizi a favore delle P.A. superiore al 90%, pena il mancato rinnovo degli affidamenti diretti di servizi, salvo ipotesi particolari espressamente individuate. Tali norme sono dichiarate incostituzionali solamente nella parte in cui si applicano alle regioni a statuto ordinario perché, dettando prescrizioni in materia di ”organizzazione e funzionamento della Regione,” si pongono in contrasto sia con l’art. 117, co. 4, cost. sia con l’art. 119 cost. L'art. 4, co. 1,2,3 secondo 1. La sentenza. Con la sentenza in commento la Corte costituzionale è ancora una volta chiamata a pronunciarsi sul tema delle società pubbliche per fare chiarezza sul complesso sistema normativo in materia, il quale è frutto d’interventi legislativi susseguitesi nel tempo in maniera non sempre coerente e coordinata. In quest’occasione la Corte si trova a vagliare l’eventuale incostituzionalità dell’art. 4 del d.l. 6.7.2012, 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi pubblici ai cittadini), c.d. spending review, convertito con modificazioni dalla l. 7.8.2012, n.135 e più specificamente di due distinti nuclei normativi dello stesso articolo: l’uno relativo all’obbligo di dismissione delle società partecipate dagli enti locali per la produzione di beni e servizi strumentali e il conseguente divieto di affidamento in house di tali prestazioni, l’altro volto a individuare le modalità di formazione dei consigli Gazzetta Amministrativa -140- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità periodo, 3 sexies e rimangono, invece, in vigore per gli altri enti locali i cui profili organizzativi possono essere legittimamente disciplinati dal legislatore statale. La Corte dichiara, invece, integralmente infondate le questioni di legittimità costituzionale relative secondo nucleo normativo dell’art. 4 d.l. 95/2012 (coo. 4, 5, 9, 10, 11 e 12) perché tali norme non determinano alcuna invasione dell'autonomia regionale, in quanto riferibili alla materia “ordinamento civile” riservata dall’art. 117, co.2, cost. alla competenza esclusiva dello Stato. La sentenza si segnala perché nel dichiarare incostituzionale parte dell’art. 4 del d.l. 95/2012 offre importanti chiarimenti sull’effettiva portata del suo contenuto precettivo e sul suo ambito di applicazione, chiarimenti quanto mai utili se si considera che la norma, come detto, rimane ancora in vigore per le società partecipate da Comuni e Province. In particolare, come si vedrà, la Corte chiarisce che l’art. 4 della spending review vieta sostanzialmente agli enti locali di costituire e affidare secondo il modello dell’in house providing1 (d’ora in poi “in house”) prestazioni strumentali a società costituite o costituende, in apparente contrasto con il disposto delle altre norme vigenti in materia. Inoltre la Corte chiarisce che le società destinatarie di tale divieto sono le c.d. Società strumentali di cui al d.l. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) e che esulano, invece, dallo stesso le società che erogano servizi pubblici. blemi interpretativi ad esso connessi. I coo. 1, 2, 3 secondo periodo, 3 sexies dell’art. 4 dl 95/2012, dichiarati (parzialmente) incostituzionali dalla Corte impongono lo scioglimento o alternativamente l’alienazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato. Tale obbligo può essere evitato o qualora si ricada in una delle ipotesi derogatorie testualmente previste dal co. 3, oppure ove l’amministrazione predisponga un apposito piano di ristrutturazione e razionalizzazione da sottoporre all’approvazione di un commissario del governo, piano che deve prevedere la riorganizzazione delle stesse in società rispettose dei requisiti comunitari per l’affidamento in house, che siano mirate esclusivamente allo svolgimento di attività connesse all’esercizio di funzioni amministrative di cui all’art. 118 cost.. Il co. 8 della suddetta norma prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l’affidamento diretto delle prestazioni strumentali all'esercizio di funzioni istituzionali delle amministrazioni pubbliche possa avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico rispetto dei requisiti richiesti dalla giurisprudenza comunitaria per l’affidamento in house. Tuttavia, il co. 7, sul quale la Corte non ha ritenuto di estendere la propria declaratoria di incostituzionalità nonostante espressa questione fosse stata sollevata dai ricorrenti, contiene l’opposto principio per cui “a decorrere dal 1.1.2014 le pubbliche amministrazioni devono acquisire sul mercato beni e servizi strumentali alla propria attività mediante procedure concorrenziali” e sembrerebbe, dunque, escludere ogni possibilità di affidamento in house. La lettura sistematica delle norme appena illustrate, prima dell’intervento della Corte, aveva dato adito ad un contrasto interpretativo sulla possibilità o meno per gli enti locali di continuare ad affidare le prestazioni strumentali alla propria attività mediante il modello dell’in house. Secondo un primo orientamento il combinato disposto dei coo. 1, 2, 3, 7, 8, dell’art. 4 2. Il divieto di affidamento in house. Per meglio comprendere la portata chiarificatrice della pronuncia in commento occorre ricostruire brevemente il quadro normativo su cui la Corte è intervenuta e i principali pro1 La giurisprudenza comunitaria a partire dalla nota sentenza Teckal, CGCE 18.11.1999, C- 107/98 in rivista di dir. pubbl. com., 2000, 1396, ss. ammette la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare direttamente prestazioni e servizi a società a totale partecipazione pubblicato purché sussistano i requisiti fondamentali del controllo analogo e della destinazione prevalente. Per un’ampia disamina sul punto sia consentito rinviare a D. DE BLASI, I servizi pubblici locali tra riforma e riedizione di vecchi modelli, Corriere del merito, rassegna monotematica, 3, 2011, 6 ss. Gazzetta Amministrativa -141- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità condurrebbe a ritenere che la regola generale per le amministrazioni pubbliche sia quella dell'affidamento delle prestazioni strumentali alle proprie attività istituzionali tramite il ricorso al mercato, dovendosi intendere che quella dettata dal co. 7 sia una prescrizione eccezionale riservata alle sole ipotesi di società pubbliche già costituite ma esonerate dall’obbligo di dismissione di cui al co. 1 (o perché non dotte dei requisiti di fatturato ivi indicati o perché rientranti nei casi di esclusione tassativamente indicati). Di conseguenza le amministrazioni dopo l’entrata in vigore della spending review non potrebbero più costituire ex novo società pubbliche totalmente partecipate per l’affidamento diretto di servizi o prestazioni strumentali, neanche ove rispettassero i requisiti comunitari dell’in house. Un secondo orientamento, a cui ha recentemente aderito anche la Corte dei Conti in un parere di appena un mese antecedente alla sentenza in commento2, ritiene che l’obbligo di dismissione/liquidazione di cui al co.1 non varrebbe per le società titolari di affidamento in house alle quali sarebbe applicabile solo il co.8, norma speciale capace di derogare sia all’obbligo di dismissione del co.1, sia al principio di affidamento mediante accesso al mercato di cui al co. 7. In quest’ottica, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 4 d.l. 95/2012 gli enti locali potrebbero continuare ad affidare in house i servizi strumentali sia a società costituite, sia a società di nuova costituzione. A parte il fatto che quest’ultima tesi appare in contrasto con lo stesso dato letterale della norma laddove l’art. 4 co. 2, prevedendo come sanzione per l’inadempimento all’obbligo di dismissione/liquidazione delle società il mancato rinnovo degli affidamenti diretti, presuppone che la norma si rivolga proprio alle società destinatarie di tali affidamenti e dunque alle società c.d. in house, la stessa sembrerebbe ormai superata proprio dalla sentenza in commento. La Corte costituzionale, infatti, dichiara incostituzionale l’art. 4 coo. 1, 2, 3, secondo periodo, 3 sexies e 8, dl 95/2012 perché inva- sivi della competenza regionale in materia di “organizzazione e funzionamento” delle regioni proprio sul presupposto che le norme impugnate escludano “la possibilità che pur ricorrendo le condizioni previste dall’ordinamento dell’Unione europea, le medesime amministrazioni continuino ad avvalersi di società in house”3. Il Giudice costituzionale, dopo aver illustrato il contenuto delle suddette norme afferma, infatti, che in sostanza “le stesse precludono alle Regioni, titolari di competenza legislativa residuale e primaria in materia di organizzazione, costituzionalmente e statutariamente riconosciuta e garantita, la scelta di una delle possibili modalità di svolgimento dei servizi strumentali”. La Corte si riferisce espressamente alla scelta delle amministrazioni regionali di continuare ad avvalersi di quelle società che svolgono esclusivamente attività amministrativa in forma privatistica nei confronti delle P.A. e sono in armonia sia con i vincoli costitutivi e funzionali previsti dall’ordinamento nazionale, sia con quelli elaborati dalla giurisprudenza comunitaria. E’ evidente che la Corte ha potuto ricondurre le disposizioni impugnate alla materia “organizzazione e funzionamento” delle regioni unicamente partendo dal presupposto che esse di fatto precludessero la scelta del modello in house per lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi strumentali. Questo sembra essere, infatti, nella motivazione della Corte l’unico divieto che realmente violi l’autonomia regionale. Le medesime disposizioni se interpretate secondo la prospettiva proposta dalla Corte dei conti, e quindi nel senso di un’esclusione delle società in house dall'abito di applicazione della norma, sarebbero, con molta probabilità, risultate conformi al dettato costituzionale e non avrebbero potuto essere dichiarate incostituzionali. Merita ancora sottolineare il passaggio della motivazione nel quale la Corte precisa che la collocazione delle norme impugnate all’interno della materia “organizzazione e funzionamento” delle regioni non risulta totalmente assorbente, in quanto le stesse obbe- 2 Corte dei Conti, sez. contr., Liguria, 17.6.2013 n. 53 conforme a Corte dei conti, sez. contr, Campania, 9.05.2013, n. 188. Gazzetta Amministrativa 3 -142- C. cost. 229/2013 punto 10.1 Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità discono anche a finalità di contenimento della spesa pubblica. Ciò è, d’altronde, incontestabile se si considera che il dl 95/2012 è, come detto, una spending review che mira essenzialmente al ridurre il numero delle società partecipate da enti pubblici in un’ottica di riduzione dei costi e degli sprechi di risorse pubbliche4. La Corte riconduce, quindi, le norme in esame anche alla materia di competenza concorrente “principi di coordinamento della finanza pubblica” di cui all’art. 117, co, 2, materia che consente un intervento dello Stato con norme di principio, le quali potenzialmente potrebbero ingerire anche in settori riservati alla competenza esclusiva regionale. Come già desumibile da consolidata giurisprudenza costituzionale, il legislatore statale può porre limiti alla spesa degli enti pubblici regionali solo se si tratta di “obiettivi di riequilibrio della medesima intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo della spesa corrente” e comunque senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi5. La Corte ritiene, tuttavia, che nel caso di specie il legislatore statale non abbia rispettato i suddetti limiti poiché, non si è limitato a dettare norme di principio e ha introdotto “una disciplina puntuale e dettagliata che vincola totalmente le amministrazioni regionali, senza lasciar e alcun margine di adeguamento”6 In aperto contrasto anche con l'art. 117, co. 2, cost.. A fronte delle rilevate violazioni dell’autonomia delle regioni a statuto ordinario la Corte costituzionale afferma, invece, che le norme impugnate non realizzano alcuna violazione né dell’autonomia delle regioni a Statuto speciale, poiché esse sono escluse dal loro campo di applicazione in forza dell’art. 24 bis d.l. 95/2012, né per gli enti locali minori in quanto, come detto, la materia ordinamento degli enti locali è costituzionalmente riservata allo Stato e non sussiste alcuna competenza regionale in materia. 3. Precisazioni sull’ambito di applicazione soggettivo della spending review. L'esistenza o meno di un divieto per le amministrazioni pubbliche di affidare le prestazioni strumentale secondo il modello dell'in house providing non é l’unico nodo interpretativo sorto a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 d.l. 95/2012 su cui la Corte ha fatto chiarezza. In primo luogo occorre considerare che, per il suo inserirsi un panorama normativo di per se già articolato e complesso perché stratificatosi nel tempo senza un vero e proprio coordinamento, la norma non permetteva chiaramente di comprendere quali fossero le società destinatarie dell’obbligo di dismissione di cui ai coo. 1 e 2. La disposizione normativa parla testualmente di “società controllate direttamente o indirettamente che abbiano conseguito un fatturato da prestazioni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato”. Già da una lettura meramente testuale della norma sorge subito il dubbio se per “controllo” sia sufficiente quello di cui all’art. 2359 del c.c. e quindi la norma sia riferibile anche alle società solo parzialmente parteci- 4 Nella relazione del servizio studi della Camera dei deputati n. 425/2012 si legge che “Il provvedimento reca un ampio numero di interventi la cui comune finalità è il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica. Le principali misure in esso contenute concernono il miglioramento dell’efficienza della spesa per beni e servizi delle Amministrazioni pubbliche, il ridimensionamento degli organici di alcune categorie del pubblico impiego, un miglior utilizzo del patrimonio pubblico, nonché interventi in materia di società pubbliche, riduzioni alle spese per le amministrazioni centrali e gli enti territoriali, riduzione del numero delle province e, da ultimo, norme per il contenimento nel comparto sanitario e della spesa farmaceutica”, in http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/cost425. htm. E nel preambolo del dl. 95/2012 si legge infatti “Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, per la razionalizzazione della stessa, attraverso la riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi, garantendo al contempo l’invarianza dei servizi ai cittadini, nonché per garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire la razionalizzazione, l’efficienza e l’economicità dell’organizzazione degli enti e degli apparati pubblici”, in GU, 6.7.2012, n. 141. 5 C. cost. 289/2008, cfr. anche C. cost. 36/2013 e C. cost. 211/2012 in www.cortecostituzionale.it Gazzetta Amministrativa 6 -143- C. cost. 239/2013 punto 10.1. Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità pate da amministrazioni pubbliche (cd società miste), oppure se debba riferirsi al “controllo totalitario” necessario per l’affidamento diretto di servizi e prestazioni alle società pubbliche. In assenza di una testuale esclusione delle società miste gli interpreti hanno optato in generale per l'applicabilità anche ad esse delle prescrizioni di cui all'art. 4 d.l. 95/2012. Occorre, inoltre, segnalare che la circostanza che la norma si riferisca a società che svolgono prestazioni e servizi per le p.a. ha indotto immediatamente gli interpreti a ritenere che si tratti delle c.d. società strumentali, categoria codificata per la prima volta dall’art. 13 d.l. 223/2006 (c.d. decreto Bersani)7 in contrapposizione con le società che erogano servizi pubblici. Il profilo di distinzione tra le due tipologie di società pubbliche è unicamente il destinatario della propria attività: le strumentali producono beni o servizi per la P.A. che poi li utilizza per produrre a sua volta utilità verso i cittadini, le società di servizi, al contrario, erogano direttamente prestazioni verso i cittadini. Peraltro, l’art. 27 della legge finanziaria del 2008 (l. 24.12.2007, n. 244) ha precisato che le uniche società pubbliche che gli enti locali possono costituire (oltre a quelle che svolgono servizi pubblici) sono proprio quelle strumentali, non potendo creare società ad hoc per l’esercizio di attività d’impresa sul mercato Tuttavia, tale identificazione tra le società di cui all'art. 4, co.1 d.l. 95/2012 con le società strumentali del decreto Bersani presentava diverse criticità per il contrasto evidente tra la disciplina dettata nelle due fonti normative. L’art. 13 decreto Bersani, infatti, impone alla società strumentali di svolgere la totalità delle proprie attività nei confronti delle pubbliche amministrazioni di riferimento; al contrario l’art. 4 d.l. 95/2012 impone lo scioglimento o comunque al dismissioni di quelle società pubbliche che proprio per aver svolto la totalità della propria attività nei confronti della p.a. partecipante hanno realizzato nel 2011 più del 90% del fatturato grazie a tali attività. Per risolvere questo evidente paradosso autorevole dottrina8, partendo dal presupposto che le società di cui all’art. 4 d.l. 95/2012 siano esattamente le stesse si cui al decreto Bersani, ha optato per un’interpretazione elastica dell’obbligo di dismissione e scioglimento di cui all’art. 4, co. 1 e 2 della spending review. Si è a tal proposito ritenuto che tale prescrizione non abbia carattere cogente e che, dunque, fosse sostanzialmente rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione la scelta di sciogliere/dismettere le strumentali costituite nel pieno rispetto delle prescrizioni del decreto Bersani e della finanziaria del 2008. Le amministrazioni, in alternativa allo scioglimento/dismissione potrebbero, infatti, optare o per un piano di ristrutturazione delle società secondo il disposto dell'art. 4, co. 4 dl 95/2012 oppure predisporre un’analisi di mercato si sensi dell’art. 4, co. 3 d.l. 95/2012 in cui si dia atto delle motivazioni che non rendono possibile un efficace ricorso al mercato per le prestazioni e i servizi strumentali. Anche la Corte costituzionale nella pronuncia in commento sembra confermare l’identità dell’ambito di applicazione soggettivo dell'art. 13 del decreto Bersani e dell’art. 4 spending review, ma non giunge ad un'interpretazione idonea a comporre la discrasia tra i precetti normativi che le stesse contengono. La Corte stessa evidenzia il contrasto tra due fonti la cui disciplina integra quello che secondo i giudici costituzionali è “lo statuto speciale delle società pubbliche”. Si legge, infatti, nella sentenza che le norme impugnate lungi dal perseguire l'obiettivo del decreto Bersani9, ovvero di “di garantire che le 7 La giurisprudenza ha poi fornito elaborato precisi elementi definitori delle società strumentali. In particolare si è detto che il requisito della strumentalità sussiste quando le attività che le società siano chiamate a svolgere siano rivolte agli stessi promotori o azionisti della società per svolgere funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l’ordinamento amministrativo in relazione al perseguimento dei propri fini istituzionali. In questo senso cfr. CdS., sez. V, 5.03.2010, n. 1282 e CdS., sez. V,12.06.2009, n. 3766. Gazzetta Amministrativa 8 F. FRANCARIO, Le società a partecipazione pubblica strumentali dopo la c.d.” spending review” (alla luce della sentenza C. cost. 229/2013), in Corriere del merito,10, 2013. 9 Cfr. C. cost. 326/2008 che nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 d.l. Bersani afferma che “le disposizioni impugnate mirano a separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti -144- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità società pubbliche che svolgono servizi strumentali per le pubbliche amministrazioni concentrino il proprio operato esclusivamente nell’attività amministrativa svolta in forma privatistica per le predette amministrazioni pubbliche...colpisce proprio le società pubbliche che hanno realizzato tale obiettivo”. Tale contrasto rimane pertanto evidente e merita essere posto all’attenzione del legislatore considerando che se il problema è risolto per le società partecipate dalle regioni alle quali l’art. 4 d.l. 95/2012 non è più applicabile a seguito della declaratoria d'incostituzionalità, lo stesso riamane ancora aperto per le società partecipate dagli enti locali minori e in particolar modo dai comuni che sono, nell'attuale realtà economica i maggiori protagonisti del partenariato pubblico-privato. Non può non segnalarsi che la Corte Costituzionale nella pronuncia in commento offre anche un ulteriore chiarimento in relazione all’ambito di applicazione soggettivo dell'art. 4 della spending review, eliminando ogni dubbio sulla sua possibile applicazione alle società che erogano servizi pubblici. Sebbene l’art. 4, co. 3 del dl 95/2012 escluda espressamente dal divieto di cui ai co.1 le “società che svolgono servizi d’interesse generale” era sorto il dubbio se tale espressione coincidesse o meno con la nozione comunitaria di servizi di interesse generale, comprensiva anche dei servizi pubblici locali10. Tale incertezza dipendeva prin- cipalmente dalla circostanza che nel testo del decreto legge era contenuta la diversa espressione “società che erogano servizi in favore dei cittadini”, modificata poi in sede di conversione nella versione attuale. Considerando che, come è noto, la caratteristica principale del concetto di servizio pubblico è il dato finalistico della prestazione rivolta alla collettività11, la circostanza che proprio tale elemento fosse stato eliminato nella nuova formulazione della norma ha ingenerato qualche dubbio sull’effettiva esclusione delle società che erogano servizi pubblici locali dal suo ambito di applicazione. Quanto appena detto trova, peraltro, conferma nel fatto che diverse regioni, proprio partendo dal presupposto dell'applicabilità dell'art. 4 d.l. 95/2012 alle società che erogano servizi pubblici ne hanno proposto questione di legittimità costituzionale perché riproduttivo della disciplina delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali di cui all’art. 23 bis d.l. 112/2008, già espunta dall’ordinamento prima in via referendaria e poi grazie ad una pronuncia della Corte costituzionale12. Tali questioni di costituzionalità sono dichiarate infondate sulla base dell'esclusione delle società che svolgono servizi pubblici dall'ambito di applicazione della norma impugnata. La Corte, nella sentenza in commento, coglie così l'occasione per chiarire definitivamente che “posto che la definizione dei servizi di interesse generale trova nella nor- allo stesso tempo attività d’impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione. Non è negata la libertà di iniziativa economica agli enti territoriali, ma è imposto loro di esercitarle distintamente dalle proprie funzioni amministrative, rimediando a una frequente commistione che il legislatore statale ha deputato distorsiva per la concorrenza”. Si sono espressi in senso conforme CdS., Ad. Pl., 4.8.2011, n. 17 e CdS., sez. V, 25.8.2008, n. 4080. 10 L’espressione servizi di interesse economico generale è contenuta negli artt. 14 e 16 del TFUE, i quali non ne forniscono una definizione. Comunque già nel libro verde del 21.5.2003, la allora Commissione delle Comunità europee rilevava che ”Nella prassi comunitaria vi è ampio accordo sul fatto che l’espressione si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù di un criterio d’interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico. Il concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in particolare alcuni servizi forniti Gazzetta Amministrativa dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l’energia e la comunicazione. Tuttavia, il termine si estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad obblighi di servizio pubblico” 11 Sulla nozione di servizio pubblico, cfr. tra i molti: M. CALRICH, Manuale di diritto pubblico, Bologna, 2013, 364, ss.; D. SORACE, Il diritto delle pubbliche amministrazioni, in giurisprudenza CdS. 14.02.2013, n. 911, 158 ss. 12 C. cost. 199/2012 in www.cortecostituzionale.it, in Urb. App. 11/2012, p. 1139 ss., con commento di G. COCIMANO, L’illegittimità costituzionale dei limiti all’in house nei servizi pubblici locali. Sul tema, cfr. altresì i commenti di C. VOLPE, La “nuova normativa” sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. Dalle ceneri ad un nuovo effetto “Lazzaro”. Ma è vera resurrezione? In www.giust.amm.it e E. FURNO, Le tortuose vie dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra legislatore, referendum e corte costituzionale: “palla al centro”, in www.giustamm.it -145- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità in favore di società pubbliche”, il fatto che tale statuto sia caratterizzato da peculiari aspetti pubblicistici non osta a che esso venga ricondotto alla materia dell'ordinamento civile. Questa materia comprende, infatti, anche “gli aspetti che ineriscono a rapporti di natura privatistica per i quali sussiste un'esigenza di uniformità a livello nazionale”13. E’ dunque evidente che l’art. 4 della spending review, anche dopo l’intervento della Corte costituzionale, rimane un punto di riferimento per la disciplina della composizione dei consigli di amministrazione delle società pubbliche (controllate o totalmente partecipate da enti pubblici). Tuttavia occorre sottolineare che la norma se pur salvata dalla dichiarazione dell'incostituzionalità non è esente da profili di criticità. Si deve, infatti, considerare che il d.l. 4.4.2013, n. 39 ha introdotto una serie di norme volte a limitare le scelte relative ai membri delle società a partecipazione pubblica, limitando in particolar modo la possibilità per alcuni dipendenti pubblici di accedere a cariche nei CDA delle società partecipate, fenomeno che, come si è visto, il summenzionato art. 4, d.l. 95/2012 tendeva ad incentivare. In particolare, l’art. 11, co. 2 sancisce l'incompatibilità tra gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali con la carica di amministratore delegato o di presidente in enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, e il co. 3 dichiara incompatibile gli incarichi di vertice di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 1500 abitanti con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di regione, province o comuni con più di 15.000 abitanti. L'art. 12 a sua volta ribadisce in via generale l'incompatibilità tra incarichi dirigenziali nelle P.A. e la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. Merita segnalare anche che l’art. 9 prevede un’ulteriore forma di incompatibilità tra inca- mativa europea i suoi fondamenti, e che, alla luce di essa, tali servizi corrispondono ad attività (anche commerciali) orientate al bene della collettività e pertanto vincolate a specifici obblighi di servizio pubblico da parte delle autorità, tra le quali si annoverano ad esempio i trasporti, i servizi postali, le telecomunicazioni, è agevole desumere che i servizi pubblici locali rientrano a pieno fra i servizi di interesse generale” e afferma dunque che l’applicabilità delle norme in esame in riferimento ai servizi pubblici locali è “un presupposto interpretativo erroneo” che deve essere abbandonato. 4. La salvezza delle norme in materia di governance e lavoro. Con riferimento al secondo nucleo di disposizioni contenute nell'art. 4 d.l. 95/2012 disciplinanti i profili interni all'organizzazione delle società a totale partecipazione pubblica o comunque controllate direttamente o indirettamente da una pubblica amministrazione, la Corte costituzionale non ha rilevato alcun profilo di violazione delle autonomie costituzionalmente garantite alle regioni e agli enti locali minori. I coo. 4 e 5 del predetto articolo determinano il numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione e le modalità di composizione imponendo che almeno una parte degli amministratori sia costituita da dipendenti dell'amministrazione partecipante. I coo. 9, 10, 11 e 12 dettano, invece, alcune prescrizioni in materia di rapporto di lavoro e trattamento economico dei dipendenti delle società a partecipazione pubblica e prevedono specifiche forme di responsabilità degli amministratori e dei dirigenti. Tutti gli aspetti disciplinati dalle disposizioni appena illustrate, secondo la Corte, sono riconducibili alla materia dell'”ordinamento civile” riservata dall'art. 117, co.1, Cost. alla competenza legislativa dello Stato e dunque la normativa in esame non si pone in contrasto con il dettato costituzionale. Più precisamente la Corte afferma che “Una volta che la regione abbia esercitato la sua autonomia organizzativa, operando la scelta tra i vari moduli possibili per lo svolgimento dei servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali Gazzetta Amministrativa 13 C. cost 159/2008 cfr. anche C. cost. 51/2008; 438/2007; 401/2007; 29/2006 -146- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità competenza concorrente in cui lo Stato ha il potere di dettare i principi generali ovvero le norme di indirizzo ai quali la Regione deve attenersi senza, tuttavia, perdere completamente la sua autonomia, ovvero “sentendosi libera di darvi attuazione nella varie leggi di spesa, relativamente ai diversi comparti in modo graduato e differenziato, purché il risultato complessivo sia pari a quello indicato nella legge statale”14 . Se l’intento dei giudici costituzionali è pienamente condivisibile, qualche dubbio sorge sulla piena coerenza tra la scelta delle norme dichiarate incostituzionali e il principio affermato nella pronuncia. La Corte costituzionale sembra voler sanzionare la circostanza che una legge statale, anche attraverso obblighi di dismissione/scioglimento, impedisca alle regioni di affidare le prestazioni o i servizi strumentali alla propria attività istituzionale a società totalmente partecipate rispettose dei requisiti comunitari dell’in house. Preme, tuttavia, ricordare che gli obblighi di dismissione di cui all’art. 4, co. 1, 2, 3 secondo periodo, 3 sexies e 8 si riferiscono in generale alle società controllate direttamente e indirettamente dalle P.A. e dunque, come sopra chiarito, sia alle società miste che a quelle a partecipazione totalitaria. Tali obblighi di dismissione non avevano alcun effetto limitativo della possibilità di affidare prestazioni o servizi strumentali direttamente alle società miste per la semplice ragione che tale possibilità era ed è tutt’oggi preclusa alla p.a. per l’esistenza di una consolidata giurisprudenza comunitaria. L’obbligo di dismissione per le società miste che erogano prestazioni strumentali non limita l’autonomia organizzativa delle regioni nel senso di precludere loro la possibilità di costituire società miste per l’affidamento di servizi strumentali; ciò è tutt’ora possibile purché si pongano in essere quelle procedure di evidenza pubblica idonee a tutelare il mercato. Si può quindi sostenere che la Corte avrebbe potuto ulteriormente limitare la portata della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4, co. 1, 2, 3 secondo periodo, 3 se- richi di vertice e dirigenziali comunque denominati nella pubbliche amministrazioni con l’assunzione o il mantenimento di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle regioni qualora l’incarico ricoperto nella p.a. comporti poteri di vigilanza e controllo sui suddetti enti di diritto privato. Considerando che il finanziamento è un indice che può far desumere un controllo dell’amministrazione sulla società, è evidente che tale limite è potenzialmente applicabile anche alle società controllate di cui all’art. 4 d.l. 95/2012. La ratio delle norme illustrate è quella di impedire il cumulo di incarichi in capo ai dirigenti pubblici. La loro interpretazione sistematica con i co. 4 e 5 dell'art. 4 del d.l. 95/2012 rischia di creare la situazione paradossale per cui i CDA delle società controllate da p.a. devono essere composti in gran parte da dipendenti delle amministrazioni partecipanti (comuni, regioni, province o Stato) ma, non potendo i dirigenti assumere il ruolo di amministratore delegato, e nel caso abbiano avuto poteri di indirizzo e controllo sulle stesse società, neanche quello di amministratore senza deleghe, tali importanti e delicati ruoli dovrebbero obbligatoriamente essere svolte da dipendenti pubblici di livello inferiore alla dirigenza e quindi non dotati delle qualifiche tecniche e professionali ad essa connesse. 6.Conclusioni. La sentenza in commento è apprezzabile in quanto pone un freno alla continua tendenza del legislatore statale ad invadere ambiti di competenza regionale in nome di esigenze economiche connesse alla contingente crisi che, nel caso di specie, consistevano in un intento di riduzione complessiva della spesa pubblica. La Corte, come detto, chiarisce che precludere una delle possibili modalità di svolgimento delle proprie funzioni, quale la scelta di affidare l’erogazione di servizi e prestazioni strumentali a società controllate dalla Regione, è un intervento eccessivamente limitativo dell’autonomia organizzativa regionale, il quale esula pertanto dalla competenza statale in materia di coordinamento di finanza pubblica. Si tratta, infatti, di una materia di Gazzetta Amministrativa 14 -147- C. cost 211/2002 in www.Cortecostituzionale.it. Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità quale, invece, sanciva la possibilità di affidare direttamente servizi e prestazioni strumentali dal 1.1.2014 solo alle società in possesso dei requisiti comunitari dell’in house) abbia optato per dichiarare incostituzionale il secondo, ma non anche il primo. Ciò appare paradossale se si considera che l’intento delle Corte è quello di sanzionare la scelta del legislatore Statale di impedire l’affidamento da parte delle regioni di prestazioni strumentali secondo il modello dell’in house providing e che l’unico articolo che sembrerebbe porre siffatto divieto è proprio l’art. 4, co. 7, rimasto apparentemente indenne dalle censure di incostituzionalità. xies restringendola alle sole società totalmente partecipate dalla regione in quanto, per tutte le altre gli obblighi di dismissione non avevano motivo di essere espunti dall’ordinamento. Un secondo profilo critico della sentenza in esame attiene alla scelta delle norme dichiarate incostituzionali. In particolare stupisce che la Corte, malgrado fosse stata investita tanto della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, co.7 (contenente il principio generale del ricorso al mercato per il reperimento di prestazioni e servizi strumentali e dunque il divieto dell’affidamento in house) tanto di quella relativa al successivo co. 8 (il «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -148- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità GIURISPRUDENZA vata. Nella sentenza in esame la Corte dei Conti ha rigettato l´eccezione di difetto di giurisdizione formulata da un privato cittadino citato innanzi alla Corte dei Conti per risarcire al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) il danno derivante dall´indebita percezione di contributi comunitari. La Corte ha richiamato a tal fine la sentenza 1.3.2006, n.4511, delle Sezioni Unite della Cass. che hanno chiarito come la Corte dei conti può condannare anche i soggetti privati che ricevono indebitamente finanziamenti pubblici per la loro attività (pure privata). Più in particolare, ha osservato la Suprema Corte che, in tema di riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice contabile, "… il baricentro si è spostato dalla qualità del soggetto (privato o pubblico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla pubblica amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e l’incidenza sia tale da potere determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli realizza un danno per l’ente pubblico (anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall’ente pubblico con il concorso dello stesso imprenditore), di cui deve rispondere dinanzi al giudice contabile". Analoghi concetti sono stati espressi dalle medesime SS.UU. nelle successive pronunzie, 20.10.2006, n.22513 (sempre in fattispecie di erogazione di contributi pubblici a privati), 20.11.2007, n.24002, 18.11.2008, n.19815 e, da ultimo, ord. n.10062 del 9.5.2011, mentre la giurisprudenza contabile è ormai pacifica sul punto (cfr. per tutte Corte dei conti, Sez. I Appello, 25.1.2011, n.20 e 13.6.2011, n.256). Corte dei Conti, Sez. Regione Lazio, 25.10.2013, n. 708 Risponde di danno erariale - curatore fallimentare. Nel giudizio in esame la Corte dei Conti ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice contabile nei confronti del curatore fallimentare richiamando al riguardo la concorde giurisprudenza contabile e del giudice della giurisdizione secondo cui – ad integrare un rapporto di servizio con soggetti estranei all’amministrazione danneggiata, su cui si radica la giurisdizione del giudice contabile – è sufficiente l’esistenza di una relazione funzionale che implichi la partecipazione del soggetto alla gestione di risorse pubbliche e il suo conseguente assoggettamento ai vincoli ed agli obblighi volti ad assicurare la corretta gestione di tali beni; nell’ambito del rapporto di servizio si colloca dunque anche la figura del curatore fallimentare, a cui l’ordinamento (art. 30 l. fallimentare: rd n.267/1942 ) attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale, conferendogli un ruolo essenziale nell’amministrazione del patrimonio fallimentare; l’ampiezza dei poteri attribuitigli lo rende il cardine della gestione sì da consentire la definizione di cooperatore della Giustizia quale organo ausiliare del Giudice; se a tale soggetto fa difetto l’appartenenza organica alla struttura pubblica, ricorre certamente per l’investito la qualità di compartecipe fattivo dell’attività pubblica (v. Cass. SS.UU. 5 aprile 1993, n. 4060) e quindi un vero e proprio inserimento funzionale, ancorché temporaneo, nell’apparato gestionale dell’amministrazione, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con il conseguente assoggettamento alla responsabilità patrimoniale ed alla correlata competenza giurisdizionale della Corte dei conti (Cass. SS.UU. n. 3358/1994; n. 15599/2009 ). Corte dei Conti, Sez. Giur. Reggio Calabria, 19.11.2013, n. 342 Danno erariale - Corte dei Conti - condannare - soggetti privati - ricevono indebitamente - finanziamenti pubblici - attività priGazzetta Amministrativa Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Calabria, 10.12.2013, n. 375 Danno erariale - condanna della P.A. - de-149- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità pensi ed alle retribuzioni percepite. Precisa il Procuratore regionale che sarebbero state violate con dolo le disposizioni di cui all’art.3 bis, coo. 8 e 10 del d.lgs. n. 502/1992 che stabiliscono il principio di esclusività del rapporto di lavoro del D.G. e l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro dipendente e/o autonomo....Nel caso di specie dunque la condotta del convenuto è stata posta in essere contravvenendo a puntuali previsioni legislative in materia onde tali condotte possono essere valutate in altra sede ai fini della adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti disciplinari, come, peraltro, risulta sia avvenuto da parte dell’Azienda con apposito provvedimento poi impugnato innanzi il Tribunale civile. Tuttavia affinché la domanda possa essere accolta è necessaria la prova di un danno erariale non essendo prevista una ipotesi di danno in re ipsa sulla sola scorta della presunta violazione di una norma di legge, quale quella che disciplina il regime delle incompatibilità. Più esattamente, come ricordato da questa Corte (Corte dei conti, Sez. I, 17.5.2010, n.356), l’elemento oggettivo del danno non può essere “ritenuto conseguenza automatica dell’esercizio di un’attività extraistituzionale e identificato nella (presunta) illecita sottrazione di energie lavorative ed intellettuali alla P.A. di appartenenza”, ma, al contrario, deve essere “positivamente e concretamente dimostrato attraverso la prova di una riscontrata minore resa del servizio, con abbassamento quantitativo o qualitativo delle prestazioni lavorative (v., in proposito, questa Sezione I app., 3.2.2009, n. 554, citata anche dagli appellanti); si sarebbe dovuta accertare, ad esempio, una situazione di disordine amministrativo o di inefficienza gestionale, riconducibili al direttore”. Nella vicenda che ne occupa, tali evenienze non sono state in alcun modo dimostrate (e neppure meramente dichiarate) da parte dell’attore, il quale non ha dato dimostrazione del fatto che parte delle energie lavorative del convenuto fossero distolte dalle funzioni pubbliche di direttore generale per essere destinate alla società di cui era proprietario ed amministratore. Tale dimostrazione appare assolutamente imprescindibile e necessaria ai fini dell’accoglimento della domanda, con la conseguenza che, in difetto, la domanda va rigettata. Come già ha avuto modo di osser- correnza - prescrizione - giurisprudenza da una parte - passaggio in giudicato - sentenza - effettivo pagamento - amministrazione – danneggiato. Come unanimamente affermato dalla giurisprudenza contabile, la decorrenza della prescrizione deve essere collegata al perfezionamento della fattispecie dannosa, nozione che comprende non solo l’azione illecita ma anche l’effetto lesivo della stessa. Detta interpretazione, che ha preso l’avvio dalla paradigmatica sentenza delle SS.RR. del 25.10.1996 la n. 62/A, è assolutamente inconfutabile, atteso che, qualora l’azione illecita e l’effetto lesivo non coincidano temporalmente in quanto distanziati nel tempo, è questo secondo momento che rileva, poiché prima di esso il Procuratore non avrebbe alcun interesse ad agire. Ciò posto, con riferimento al danno di cui alla fattispecie concreta, originato da una condanna della p.a, la giurisprudenza ha sviluppato orientamenti tutt’altro che univoci; da una parte, infatti, l’evento dannoso si fa coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza e dall’altra, invece, con l’effettivo pagamento, da parte dell’amministrazione, al danneggiato. Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Calabria, 12.12.2013, n. 378 Danno erariale - assunzione - incarico - direttore generale - presenza - situazione di incompatibilità - svolgimento di attività imprenditoriale - automatica - esercizio di un’attività - extraistituzionale - identificato illecita - sottrazione - energie lavorative - intellettuali - P.A. - appartenenza - provata in concreto - minore resa - servizio. La Procura regionale contesta al convenuto l’assunzione dell’incarico di direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza pur in presenza di una situazione di incompatibilità discendente dallo svolgimento di attività imprenditoriale e, segnatamente, di quella di amministratore di una società commerciale. In particolare il convenuto omettendo di dichiarare all’atto della presentazione della propria candidatura alla Giunta regionale della Calabria, risalente al 14/9/2005, lo status di amministratore della società commerciale, avrebbe conseguito illegittimamente l’incarico con conseguente danno erariale in misura pari ai comGazzetta Amministrativa -150- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità no repentinamente mutati tra la data del rilascio del certificato e quella della notifica. Così come affermato anche dalla Corte dei conti, Sezione Sardegna, sentenza n. 1723/2008, “lo scopo della notificazione, infatti, è unicamente quello di far pervenire effettivamente l’atto al destinatario, ovvero di porlo in condizione di conoscerlo, a nulla rilevando la posizione soggettiva del notificante (in ipotesi, la sua buona fede) o oggettiva (l’esatto adempimento della procedura sulla base di una valutazione ex ante) (Cass.civ, sez. I, n. 5927/2007 e n. 9365/2005). Principio, questo, che è, per giunta, rafforzato nell’ipotesi di atti preordinati al diritto di difesa, per i quali anche la discrezionalità del legislatore nel dettare le relative norme trova un limite costituzionale (Corte Costituzionale, sent. n. 366/2007; n. 360/2003 e n. 346/1998)”. vare la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, Sez. giur. Veneto, 15.6.2011, n.384) in fattispecie del tutto analoga, il danno deve essere provato “nella sua esistenza concreta, oltre che nel nesso di causalità con il fatto illecito, non potendosene ritenere la sussistenza in re ipsa”. Con riferimento alla posizione del convenuto nessuna prova viene fornita dall’attore in relazione al danno erariale di cui si controverte né si forniscono gli elementi atti a provare il pagamento in eccesso rispetto alla prestazione resa, in relazione al fatto che questa si discostò, per le modalità di espletamento, da quanto contrattualmente stabilito. Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Calabria del 13.12.2013, n. 380 Processo contabile - invito a dedurre - presunto - responsabile - fornire deduzioni presupposto - azione - responsabilità - violazione - inammissibile - azione di responsabilità proposta. Il Procuratore regionale, prima di emettere l’atto di citazione, deve invitare il presunto responsabile del danno a depositare entro un termine non inferiore a trenta giorni le proprie deduzioni ed eventuali documenti (art. 5, comma 1 della l 19/94). Detto invito, per come chiarito dalle SS.RR nella sentenza n. 7/98, ha uno scopo indiretto di garanzia dell’invitato il quale, con la sua partecipazione alla fase istruttoria assicura una completa acquisizione dei fatti, anche a sua discolpa. Tanto premesso l’invito a dedurre rappresenta un presupposto dell’azione di responsabilità con la conseguenza che la violazione dell’obbligo di invitare il presunto responsabile a fornire le deduzioni, rende inammissibile l’azione di responsabilità proposta. Tornando alla fattispecie, risulta dagli atti che l’Ufficiale giudiziario ha notificato l’invito a dedurre, ai sensi dell’art. 140 del c.p.c. alla v. Corrado Alvaro n. 4, mentre, al momento dell’espletamento delle formalità di notifica, il destinatario risultava essere residente, per effetto di una variazione di abitazione, in via Albero Brasili n. 6....Tanto premesso, seppure la notifica sia stata disposta dal Sostituto Procuratore sulla base di dati che risultavano corretti al momento dell’invio del plico all’ufficiale giudiziario, comunque deve essere dichiarata nulla, anche se i dati anagrafici soGazzetta Amministrativa Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Lazio del 30.12.2013, n. 914 Regione Lazio - Lusi - confessa - propria responsabilità - danno erariale - Corte dei Conti - condanna a risarcire € 22.810.200,00. E´ stata depositata in data odierna 30.12.2013 la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio che ha condannato il Dott. Luigi Lusi per un danno erariale di euro 22.810.200,00 per illecita gestione, in qualità di tesoriere, dei fondi ricevuti dal partito politico “Democrazia è Libertà-La Margherita” a titolo di rimborso per le spese elettorali dei partiti politici (l.n. 515/1993 e s.m.i.). In particolare il Collegio ha preso atto dell´assunzione da parte del Lusi della propria assunzione di responsabilità amministrativa che ha costituito il presupposto dell’adozione dell’ordinanza ex art. 186-bis c.p.c. Tale affermazione – confermata all’udienza dibattimentale - per la Corte dei Conti assume il valore probatorio di confessione ai sensi dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2733 c.c. esimendo la parte pubblica attrice dall’onere probatorio ed il giudice dalla valutazione della fondatezza della responsabilità erariale in base agli elementi di prova anteriormente forniti dalla Procura contestualmente al deposito dell’atto introduttivo del giudizio. Sulla quantificazione del danno, precisa il Collegio che la somma non contestata è di euro 16.555.776,00 (già oggetto dell’ordinanza n. -151- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità 173/13 adottata ai sensi dell’art. 186-bis c.p.c.), mentre la richiesta risarcitoria della Procura è di euro 22.810.200,000: la differenza, secondo il convenuto, non sarebbe dovuta in quanto corrispondente all’ammontare delle imposte da lui pagate sui beni e sui valori che ha dichiarato di voler trasferire allo Stato e che andrebbero defalcate dalla quantificazione del danno erariale in quanto il nuovo pagamento costituirebbe un bis in idem produttivo di ingiustificato arricchimento da parte dell’amministrazione. Tale tesi non e´ stata condivisa dalla Corte dei Conti. In primo luogo perché i beni oggetto di regolazione di imposta sono intestati alle società TTT s.r.l. e Paradiso Immobiliare s.r.l. per cui il rapporto tributario e ogni eventuale ipotesi di compensazione/riduzione vedrebbe come titolare dell’eventuale diritto la società e non il Lusi; in secondo luogo, perché l’obbligo tributario è afferito a beni di cui il Lusi ha avuto la disponibilità ed utilizzato a fini personali, per cui il pagamento di somme al fisco si pone in stretta correlazione con un beneficio già goduto nel quale il rapporto debitocredito tributario è sorto e nello stesso tempo esaurito. Perché possa essere valutato positivamente dal giudice, ai fini della determinazione dell’entità del danno, l’esborso tributario deve porsi in stretta correlazione con il danno stesso. L’unico caso finora individuato dalla giurisprudenza della Corte dei conti (peraltro non univoca) è quello dell’illegittimo percepimento da parte del soggetto convenuto di retribuzioni, compensi o emolumenti sui quali abbia regolarmente assolto la relativa imposta reddituale. Quando, cioè, la richiesta di risarcimento del danno consista nella restituzione di somme (al netto degli interessi legali) sottoposte ad imposizione tributaria che, ove non calcolata nel quantum risarcitorio, costituirebbe un ingiustificato arricchimento per l’amministrazione creditrice. Tale presupposto giuridico – sussumibile nella determinazione della misura del danno reale – non sussiste nei casi in cui (come nella specie) il risarcimento del danno non avviene attraverso la restituzione delle somme illegittimamente percepite (e tributariamente onerate) ma con una dazione di denaro che è solo la modalità del soddisfacimento del credito erariale a fronte di un danno che ha avuto origine diversa da quella della acquisizione di somme non dovute. Nella fattispecie di causa, la cessione di beni e/o valori (o la monetizzazione derivante dalla loro vendita) è solo una modalità con la quale il dott. Luigi Lusi propone di dare copertura al risarcimento del danno, che non è derivato da illegittimo percepimento di finanziamenti pubblici (rimborsi elettorali) ma dallo sviamento del loro utilizzo dai fini istituzionali. L’assolvimento dell’onere tributario sui beni che con il contributo pubblico sono stati illecitamente acquistati è un adempimento estraneo al rapporto condotta dannosa-risarcimento e, non configurando alcun ingiustificato arricchimento da parte dell’amministrazione danneggiata, non può essere valutato ai fini della determinazione del quantum risarcitorio. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -152- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità PARERI Questa sezione della Gazzetta Amministrativa raccoglie la pareristica redatta dall’AVVOCATURA DELLO STATO dall’art. 2389, co. 3 c.c. (“La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”).Il legislatore, con l’introduzione del co. 5 bis del detto art. 23 bis (ad opera dall’art. 2, co. 20 quater, lett. b), d.l. n. 95/12, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/12), ha esteso tale previsione limitativa dei compensi ex art. 2389, co. 3 c.c. a tutte le società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co.2, del d.lgs. 30.3.2001, n. 165 (e non solo dal MEF), disponendo che il detto compenso “non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente”, con ciò introducendo un tetto specifico di commisurazione massima dei detti emolumenti del quale l’Atto di Governo sembra avere fatto piena applicazione. Senza entrare nel merito della metodologia utilizzata dal Governo per la individuazione delle dette fasce dimensionali, allo stato la società Editalia S.p.A., controllata di IPZS, appare rientrare nella terza delle medesime, per la quale il limite massimo degli emolumenti ai sensi dell’art. 2389, co. 3, c.c. è stato fissato dal detto Atto di Governo al 50% del trattamento DOMANDA Riconoscimento del compenso assembleare di cui all’art. 2389, co. 1, c.c. in società controllate da pubbliche amministrazioni (Parere del 19.12.2013-510784, CdS 41118/13, Sez III, Avv. Fabio Tortora). RISPOSTA Con la nota a riscontro codesto Istituto chiede di sapere se, alla luce della disciplina introdotta dall’art. 23 bis d.l.. n. 201/11, come convertito dalla l. n. 214/11 e nel testo oggi vigente a seguito di ulteriori modifiche ed integrazioni,avente ad oggetto i “Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni”, possa addivenirsi alla possibilità di attribuire all’amministratore delegato della controllata (...)S.p.A. il compenso assembleare di cui all’art. 2389, co. 1 c.c., o se lo stesso debba intendersi riassorbito nella retribuzione percepita per il rapporto di lavoro ove quest’ultima fosse superiore al limite stabilito dalle fasce individuate nell’Atto di Governo n. 27. Premesso che tale ultimo Atto, sottoposto a parere parlamentare, non è ancora efficace, con lo stesso il Governo, in ottemperanza al preciso disposto dell’art. 23 bis, comma 1, del detto d.l. n. 201/11, ha inteso individuare tre fasce dimensionali nelle quali includere le società controllate direttamente o indirettamente dal MEF, ad esclusione di quelle quotate e di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, ciò al fine di parametrare in misura differenziata e proporzionale la determinazione degli emolumenti previsti Gazzetta Amministrativa -153- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e fiscalità modesta entità, poiché non remunerativa delle dette deleghe o dei particolari incarichi svolti.Come tale, infatti, non viene considerato dall’intero disposto normativo dell’art. 23 bis D.L. n. 201/11, né dall’Atto di Governo che a tale disposto dà attuazione. La norma citata, infatti, fa riferimento a fini limitativi (ed in più punti) ai soli emolumenti specificamente previsti dall’art. 2389, co. 3 c.c., in quanto remunerativi di deleghe anche complesse esercitate da (alcuni dei) componenti del Consiglio di Amministrazione, ma mai a quelli “generici” di cui all’art. 2389, co. 1 c.c.. La ratio di tale norma limitativa, verosimilmente, appare quella di evitare che agli amministratori delegati delle società controllate o a componenti del C.d.A. con particolari incarichi possano attribuirsi compensi sproporzionati fuori del controllo dell’Assemblea, ed in contrasto con le notevoli criticità economiche e finanziarie degli ultimi anni che hanno indotto il legislatore ad intervenire con numerosi provvedimenti di cd. spending review a ritarare la spesa complessiva della macchina amministrativa. Ciò non sembra avvenire con il compenso semplice dei componenti del C.d.A., anche per il diverso meccanismo di controllo della sua determinazione (atto di nomina o assemblea), oltre che per la sua tendenziale tenuità, dovuta come detto alla sua natura non remunerativa di deleghe o particolari incarichi svolti. Nessuna utile argomentazione, in proposito, sembra poi potersi dedurre dalla lettura dei due pareri rilasciati dal CdS in materia, e richiamati puntualmente nel corpo dell’Atto di Governo (Adunanza Generale n. 559/13, e Adunanza della Sez. Consultiva per gli Atti Normativi n. 2648/13).Contrariamente a quanto ritenuto da codesto Istituto nella parte finale della nota a riscontro, peraltro, è possibile rinvenire anche in questo caso una norma limitativa dei compensi assentibili per l’ipotesi, ricorrente in termini, di componente del Consiglio di amministrazione che sia allo stesso tempo anche dipendente della società medesima.Resta, infatti, fermo nella ipotesi specificata anche in relazione a tale compenso,pur escluso dalla disciplina suddetta, il limite massimo introdotto, con valenza generale per tutte le società controllate, dal co. 5 ter del detto art. 23 bis (anch’esso introdotto economico vigente per il Primo Presidente della Cass. Come messo in luce da codesto istituto l’Atto di Governo, peraltro, aggiunge,oltre quanto disposto dalla norma primaria cui dà attuazione (id est art. 23 bis menzionato), una ulteriore indicazione precettiva, laddove prevede all’art. 3 co. 3: “Nei casi in cui l’amministratore con deleghe sia anche dirigente della società, sulla base di un rapporto di lavoro instaurato prima del 28 settembre 2007, nella determinazione del compenso ex art. 2389, co. 3, ai fini del rispetto del limite stabilito dai precedenti commi, si computa anche la retribuzione percepita per il rapporto di lavoro. Qualora la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro risulti superiore al limite stabilito per la relativa fascia, tale retribuzione viene considerata corrisposta anche a titolo di compenso ex art. 2389 co. 3”.Tale specificazione appare applicabile al caso di specie, posto che l’Amministratore delegato della Editalia S.p.A. è, allo stato, direttore generale della medesima, assunto nella qualità con contratto a tempo indeterminato in data antecedente al 28 settembre 2007. Stante quanto sopra allora, ed in ossequio alle norme richiamate e alle specifiche disposizioni dell’Atto di Governo, al medesimo soggetto indicato sembrano applicabili i limiti ivi previsti, dovendosi intendere che allo stesso non possa attribuirsi ulteriore compenso ex art. 2389, comma 3 c.c. ove il suo trattamento sia già superiore al limite stabilito per la relativa fascia (“Qualora la retribuzione percepita per il suddetto rapporto di lavoro risulti superiore al limite stabilito per la relativa fascia, tale retribuzione viene considerata corrisposta anche a titolo di compenso ex art. 2389 co. 3”).Tale interpretazione appare sufficientemente lineare e non necessita di ulteriore specificazione. Altra e diversa conclusione, invece, va rappresentata per il differente compenso previsto dall’art. 2389, co. 1 c.c. (“I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea”). Tale compenso, infatti, è previsto per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, a prescindere dalle deleghe esercitate, e costituisce solitamente una posta di valore decisamente minore, se non di Gazzetta Amministrativa -154- Numero 4 - 2013 Patto di Stabilità, Bilancio e Fiscalità dall’art. 2, co. 20 quater, lett. b), d.l. n. 95/12, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 135/12), che recita: “Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-bis non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Cass. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente”.Essendo la individuazione delle fasce funzionale e specificamente prevista per la determinazione del solo compenso previsto dall’art. 2389, co. 3 c.c. come indicato dalla norma che la dispone, non appare possibile utilizzare tale parametro (la fascia di riferimento) anche per il diverso compenso in discussione. Sul parere, costituente questione di massima, è stato sentito il Comitato Consultivo che, nella seduta del 17.12.2013, si è espresso in conformità. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -155- Numero 4 - 2013 Giustizia e Affari Interni GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI NOTIZIE E AGGIORNAMENTI siamo prevalentemente scesi nella classifica. Con il decreto trasparenza, che obbliga le amministrazioni a mettere on line spese degli uffici e redditi di politici e dirigenti, inoltre è aumentata la possibilità di controllo sociale da parte dei cittadini. Certo, tutto ciò è ancora soltanto un primo passo. Molto ancora si potrà fare procedendo sul percorso individuato dalla legge, per esempio con il completamento del varo dell´autorità anticorruzione. La lotta al fenomeno, desidero infine ricordarlo, non è solo un´opera che riguarda forze dell´ordine e magistratura, ordine a cui mi onoro di appartenere. È anche una battaglia culturale che si combatte giorno per giorno sul terreno della prevenzione." USURA: FISSATA LA NUOVA MISURA DEI TASSI D´INTERESSE USURARI VALIDA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2014 Con decreto del Ministero dell´Economia e delle Finanze del 19.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2013 si è proceduto alla "Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull´usura, relativamente al trimestre 1.7.2013 – 30.9.2013". Il decreto che entra in vigore il 1.1.2014 prevede che a decorrere da tale data e fino al 31.3.2014 ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi riportatati nella tabella allegata al decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriore quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali (Decreto MEF - Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» ENTI LOCALI: IN G.U. IL REGOLAMENTO SULLA COMPOSIZIONE E LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA STABILITÀ FINANZIARIA «::::::::: GA :::::::::» CORRUZIONE, L´ITALIA MIGLIORA TRE POSIZIONI NELLA CLASSIFICA DEL "CORRUPTION PERCEPTIONS 2013" E' stato pubblicato sulla G.U. n. 297 del 19.12.2013 ed entrerà in vigore il 17.2.2013 il d.P.R. 8.11.2013, n. 142 recante "Regolamento concernente la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, a norma dell'art. 155, co. 2, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267". In particolare l'art. 5 si occupa del "Procedimento del controllo" stabilendo che "1. I provvedimenti adottati dagli amministratori degli enti locali e dagli organi straordinari della liquidazione dei medesimi enti soggetti al controllo della Commissione sono trasmessi alla segreteria della Commissione. 2. La Commissione, ove debba pronun- Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Filippo Patroni Griffi con apposito comunicato ha precisato che: "La legge anticorruzione che con i ministri Cancellieri e Severino riuscimmo a condurre in porto giusto un anno fa sta dando i primi risultati. L´Italia migliora tre posizioni nella classifica sulla percezione del fenomeno, stilata dal rapporto "Corruption perceptions 2013" a cura di Transparency International. È un’ inversione di rotta dopo un decennio in cui Gazzetta Amministrativa 1 -156- Numero 4 - 2013 Giustizia e Affari Interni ciarsi sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, esamina preventivamente i provvedimenti concernenti le assunzioni di personale e la rideterminazione della dotazione organica. 3. La segreteria facente capo all'ufficio di riferimento provvede all'istruttoria, richiedendo, ove necessario, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti da esaminare, ulteriori elementi utili per la valutazione dei provvedimenti sottoposti a controllo. In tal caso, gli enti locali interessati sono tenuti a fornire gli elementi integrativi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, se trattasi di rideterminazione della dotazione organica o di assunzioni, ed entro sessanta giorni, ai sensi degli art. 256, 261 e 268-bis del testo unico, se trattasi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, di piano di estinzione o di prosecuzione del dissesto. Conseguentemente, i termini di cui al comma 6 sono sospesi fino al ricevimento degli elementi integrativi richiesti. 4. La segreteria, conclusa l'istruttoria relativa ai provvedimenti trasmessi dagli enti locali, predispone, su indicazione del presidente o del vice presidente, l'ordine del giorno della seduta nel rispetto dei termini di cui al co. 6. Il presidente, avvalendosi della segreteria, assegna i provvedimenti medesimi ai singoli componenti, in qualità di relatori, ai fini della formulazione di una proposta. 5. Il controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale si svolge prioritariamente sulla base della verifica della compatibilità finanziaria dei provvedimenti, accertando se gli stessi comportano maggiori spese per gli enti locali, nel qual caso gli enti devono dimostrare di di- sporre di risorse finanziarie che assicurino strutturalmente la copertura finanziaria dei nuovi oneri. 6. La Commissione, in relazione alle disposizioni del testo unico, sulla base degli atti prodotti: a) esprime il proprio parere sul piano di estinzione delle passività, ai sensi dell'art. 256, co. 7, del testo unico, e sulle procedure di cui agli art. 268-bis e 268ter, entro centoventi giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole; b) fatto salvo quanto previsto al co. 2, esprime il proprio parere sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli art. 259, e seguenti, del testo unico, entro centoventi giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole; c) approva o nega l'approvazione ai provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale, entro novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, i provvedimenti si intendono approvati. 7. Della seduta è redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. La segreteria, entro i dieci giorni successivi alla riunione nella quale sono state adottate le determinazioni della Commissione, ne da' comunicazione, anche attraverso posta elettronica, agli enti interessati. Nel caso di decorso del termine utile per il controllo, la segreteria comunica altresì agli enti, entro cinque giorni, i provvedimenti che s'intendono approvati o i pareri che si intendono espressi in senso favorevole per decorrenza del termine (d.P.R. 8.11.2013 in G.U. n. 297 del 19.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» Gazzetta Amministrativa -157- Numero 4 - 2013 Giustizia e Affari Interni REDAZIONALI ANCORA SUL RIPARTO DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE dell’Avv. Enrico Pierantozzi Nel caso di procedimento amministrativo finalizzato all’attribuzione di incarichi dirigenziali di fascia superiore, avviato con invito a presentare domande e comprovare titoli e requisiti professionali, secondo il TAR del Lazio la circostanza che l’Amministrazione abbia poi selezionato i candidati senza svolgere una effettiva comparazione tra gli stessi e senza stilarne una graduatoria esclude l’applicabilità dell’art. 63, co. 4, del d.lgs. n. 165/2001 e comporta la giurisdizione del giudice ordinario In the case of administrative proceedings aiming at the appointment of senior management roles, initiated through a tender to apply and to demonstrate licenses and professional qualifications, according to the Latium Regional Administrative Courts (TAR), the fact that the Administrative bodies have eventually selected candidates without carrying out an effective comparison and elaborating a classification thereof, precludes the applicability of art. 63, co. 4, of the Legislative Decree 165/2001 and determines the jurisdiction of the Ordinary Courts Sommario: 1. Premesse. 2. La sentenza del T.A.R. Lazio n. 7843/2013 e il rischio di elusione della giurisdizione amministrativa. 3. Osservazioni e conclusioni. zione ha dato luogo a controversie significative, essendosi in particolare sostenuto, da un lato, che essa si applicherebbe soltanto in caso di prima assunzione nell’amministrazione, e dall’altro, al contrario, che essa avrebbe ad oggetto anche tutte le fattispecie di accesso a nuove e superiori qualifiche. Questa seconda interpretazione, che definisce in maniera estensiva l’ambito di applicazione dell’art. 63 co. 4, ha trovato consacrazione in una recente pronuncia del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (28.5.2012 n. 17), che ha riaffermato che la norma si riferisce “non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore”. Siffatta pronuncia non rappresenta del resto una novità, poiché si inserisce nel solco tracciato dalla Corte Costituzionale, la quale 1. Premesse. La questione concernente l’affidamento degli incarichi dirigenziali nell’ambito della pubblica amministrazione è stata più volte affrontata in giurisprudenza sotto il profilo della giurisdizione, da quando il legislatore ha riformato la materia del pubblico impiego in senso privatistico. Come è noto, l’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001 dispone al co. 1 che “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (…), incluse le controversie concernenti (…) il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”, mentre il successivo comma 4 precisa che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”. L’interpretazione di quest’ultima disposiGazzetta Amministrativa -158- Numero 4 - 2013 Giustizia e Affari Interni pertanto ricorso al giudice amministrativo impugnando la circolare contenente l’avviso di “concorso” e gli atti della procedura selettiva. Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso sotto il profilo della carenza di giurisdizione, reputando che nella specie non trovasse applicazione l’art. 63, co. 4, del d. lgs. n. 165/2001. L’argomento fondante è costituito, secondo il giudice amministrativo, dal fatto che nella specie non ci si trovi di fronte ad una vera e propria procedura concorsuale, nonostante si tratti del conferimento di incarichi di fascia dirigenziale superiore, e dunque di attività che, secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato sopra ricordata, andrebbe ricondotta all’ambito dell’art. 63, co. 4, del d. lgs. n. 165/2001. Il TAR, richiamando la nozione di procedura concorsuale “definita nella giurisprudenza della Cassazione come quella forma di reclutamento caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati”, ha affermato che “per aversi una procedura concorsuale è innanzitutto necessario che si riscontri una valutazione comparativa tra i candidati e che questa valutazione si traduca, all’esito del procedimento, in una graduatoria”. Rilevando che la valutazione comparativa non risultava effettuata, e che l’amministrazione non aveva elaborato una graduatoria dei candidati bensì si era limitata ad individuare gli assegnatari dei posti di dirigente di prima fascia, il giudice ha dunque ritenuto che la procedura fosse sottratta alla propria giurisdizione. (v. da ultimo Corte Cost. 10.11.2011, n. 299) ha ribadito che il principio del concorso come strumento di accesso all’impiego pubblico (art. 97, co. 3, Cost.) comprende sia le procedure preordinate all’ingresso ex novo di personale nei ruoli dell’amministrazione sia quelle finalizzate al passaggio dei dipendenti ad una qualifica superore con effetto novativo del rapporto precedentemente in essere. Il contenuto novativo del rapporto a cui è preordinato il procedimento amministrativo di attribuzione di una qualifica superiore è dunque l’argomento su cui si fonda l’indirizzo ermeneutico della Corte Costituzionale a cui si è conformato il Consiglio di Stato, con la conseguente affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle procedure volte a sancire la progressione verticale interna, ossia il passaggio tra diverse aree di inquadramento previste dalla contrattazione collettiva. 2. La sentenza del TAR Lazio n. 7843/2013 e il rischio di elusione della giurisdizione amministrativa. In un quadro giurisprudenziale così delineato si inserisce, in palese controtendenza, una recente sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione II quater, depositata il 6.8.2013, avente ad oggetto l’assegnazione di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali a dirigenti di seconda fascia già in servizio presso lo stesso Dicastero. La procedura era stata aperta da un avviso, mediante circolare, con il quale l’Amministrazione invitava tutti gli interessati a presentare una domanda allegando il proprio curriculum vitae e l’elenco dei titoli e degli incarichi svolti. A seguito della scelta effettuata dall’Amministrazione, una concorrente alla quale non era stato attribuito alcuno degli incarichi disponibili lamentava che la propria posizione fosse stata pretermessa ingiustamente, poiché non risultava che l’amministrazione avesse compiuto una verifica dei titoli dei candidati né tanto meno una effettiva comparazione tra le numerose domande pervenute, emergendo dagli atti del procedimento una sostanziale omissione di qualsiasi attività istruttoria al riguardo. Essa presentava Gazzetta Amministrativa 3. Osservazioni e conclusioni. In sostanza, la decisione sulla giurisdizione è stata ancorata non già alle caratteristiche tipiche e allo scopo del procedimento avviato dall’amministrazione, bensì alle modalità con cui quest’ultima lo ha svolto e gestito in concreto. La giurisprudenza citata in premesse -159- Numero 4 - 2013 Giustizia e Affari Interni aveva ritenuto dirimente l’elemento teleologico della procedura di reclutamento, individuando nel fine di assegnare incarichi di fascia superiore l’aspetto caratterizzante la procedura concorsuale. La pronuncia del TAR del Lazio sembra porsi in netto contrasto con l’orientamento consolidato laddove assume quale elemento decisivo per la decisione sulla giurisdizione non già lo scopo al quale l’azione amministrativa è preordinata, bensì il modus operandi degli uffici, esaminato ex post. La sentenza pecca di una sorta di eccesso di realismo, che porta il giudice a trascurare il principio di tipicità dell’atto amministrativo per soffermarsi unicamente sul mezzo scelto dall’amministrazione con un’autonomia che sfocia nell’arbitrio. Il paradosso della pronuncia si evidenzia nella constatazione che i comportamenti che erano stati lamentati quali vizi del procedimento, e pertanto erano stati sottoposti al vaglio del giudice amministrativo sotto i profili dell’eccesso di potere e del difetto di istruttoria, diventano la ragione per cui lo stesso giudice denega la propria giurisdizione. Le conseguenze dell’affermazione di un simile principio appaiono pericolose sotto un duplice profilo. In primo luogo, non è chi non veda come l’amministrazione pubblica potrebbe condizionare l’ambito della giurisdizione, e in particolare sottrarsi all’esame del giudice amministrativo, in base a scelte operative del tutto soggettive, legate al modo in cui essa manifesta le proprie determinazioni indipendentemente dallo scopo tipico al quale è preordinato il procedimento amministrativo, con una palese violazione, a danno di chi ne contesta l’operato, del principio sancito dall’art. 25 della Costituzione. In secondo luogo, mentre il legislatore sembra finalmente orientarsi a un maggior rigore nella definizione dei criteri che sovrintendono all’assunzione e alla progressione delle carriere nel pubblico impiego, specie per quanto riguarda i profili dirigenziali (si consideri ad esempio l’intervento operato con il pur discusso D. L.vo n. 150/2009, e in particolare le modifiche da esso introdotte al D. L.vo n. 165/2001), la sottrazione dei procedimenti selettivi alle censure del giudice amministrativo rischia di offrire spazi inaspettati alla prassi amministrativa caratterizzata da comportamenti disinvolti e poco trasparenti, finalizzati a privilegiare, nella scelta del personale da destinare ai più alti profili, ragioni di appartenenza clientelare anziché capacità professionali e titoli acquisiti sul campo. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -160- Numero 4 - 2013 Giustizia e Affari Interni GIURISPRUDENZA Consiglio di Stato Sez. IV, 6.12.2013, n. 5823 Risarcimento - danni causati - dalla Pubblica Amministrazione - al di fuori - di specifici settori - come quello - appalti pubblici - non c´è - responsabilità civile - amministrazione per danno - provvedimento illegittimo - senza - concorso - elemento soggettivo. Nel giudizio in esame il ricorrente agisce per ottenere dal Comune di Lecce il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’annullamento in autotutela - poi annullato dal TAR - di una concessione edilizia. Il CdS ha evidenziato chesenza dover esaminare, nelle sue articolate sfaccettature, il tema complesso della responsabilità della P.A., il Collegio esprime preliminarmente la propria convinta adesione all’orientamento - peraltro largamente dominante - secondo cui, al di fuori di specifici settori (in primis: quello degli appalti pubblici), non si dà responsabilità civile dell’amministrazione per danno da provvedimento illegittimo senza il concorso dell’elemento soggettivo, normalmente identificato nella colpa (cfr. in termini esaustivi CdS sez. IV, 31.1.2012, n. 482). L´illegittimità del provvedimento amministrativo, una volta accertata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, a valutare la quale vanno presi in considerazione anche altri fattori, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità del fatto, il carattere pacifico della questione esaminata, il carattere vincolato o a bassa discrezionalità dell´azione amministrativa. di decreto, affermando che debbono considerarsimere irregolarità non vizianti sia il nomen iuris, formalmente impresso al provvedimento (quando risultino corretti, come nel caso di specie, i contenuti ed i presupposti normativi dell’atto, nonché la competenza dell’Autorità emanante), sia la notifica del provvedimento stesso in mera copia non autenticata e priva di firma, ove il testo trasmesso sia conforme, con validi effetti comunicativi, a un provvedimento legittimamente emanato e regolarmente sottoscritto, che l’Amministrazione ha poi depositato agli atti del giudizio (cfr. fra le tante, per il principio: CdS, 29.12.2009, n. 8916, 28.12.2011, n. 6936 e 17.1.2013, n. 263). Consiglio di Stato Sez. VI,6.12.2013, n. 5860 La notificazione - da parte dell´amministrazione - dell´atto - senza timbro - firma - in copia - non autentica - e´ una mera - irregolarità. Il CdS nella sentenza in esame ha ribadito le conclusioni della sentenza appellata per quanto riguarda la prospettata nullità dell’atto, notificato senza timbro e firma, in copia non autenticata, nonché in forma di determinazione e non Consiglio di Stato Sez. VI, 26.11.2013, n. 5631 Notifica all´estero - atti giudiziari - ed extragiudiziari - inesistente - la notificazione - del ricorso - in Polonia - per posta - a mezzo ufficiale giudiziario italiano - non tramite - ufficio giudiziario - polacco designato. Secondo la Suprema Corte, l´art. 142 c.p.c., in tema di notificazione a persona non residente, nè dimorante, nè domiciliata nella Repubblica, attribuisce il valore di fonte primaria alle con- Gazzetta Amministrativa Consiglio di Stato Sez. IV, 25.11.2013, n. 5590 Ai fini della validità - procura - rilasciata su foglio separato - è sufficiente - che essa - sia stata notificata - unitamente all´atto - cui accede. Secondo una giurisprudenza consolidata ai fini della validità della procura rilasciata su foglio separato è sufficiente che essa sia stata notificata unitamente all´atto cui accede, in quanto la collocazione della procura, anche se contenuta in foglio separato, è idonea a conferire la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l´atto stesso fa riferimento (cfr. Cass. civ., sez. II, 26.2.2008, n. 5033; CdS , sez. V, 12.12.2009, n. 7792). -161- Numero 4 - 2013 Giustizia e Affari Interni gine ad uffici dello Stato di destinazione, o da parte di uffici dello Stato di destinazione). Orbene, come ha avuto già modo di chiarire questo Consiglio (sez. IV, 13.2.2007, n. 604), in adesione agli indirizzi della Cass. (Sez. I , 7.4.2006, n. 8242; 8.8.2003, n. 11966), in tale contesto, non vi è spazio perché possa trovare applicazione l´art. 151 c.p.c., la cui portata, ampia che sia, trova un limite insuperabile nella notifica da eseguirsi all´estero, allorché per essa siano previste specifiche modalità da convenzioni internazionali intervenute tra gli Stati interessati o alle quali essi abbiano aderito, sottolineando, altresì, come la rilevanza imperativa di tali prescrizioni si desuma proprio dalle disposizioni dell´art. 142 c.p.c. In altre parole, la citata Convenzione dell´Aja è vincolante se la legge interna dello Stato del foro stabilisca, ai fini della notificazione o comunicazione, il meccanismo che un atto deve seguire per la sua trasmissione all’estero e, nel concreto, l’art. 142 c.p.c. precisa quanto sopra ricordato nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza. Tanto postula, in via dirimente, che la notifica del ricorso di primo grado deve considerarsi inesistente, né sussistono i presupposti individuati dalla giurisprudenza per la concessione dell´errore scusabile, stante la ricordata imperatività della citata disposizione del codice di procedura civile ed attesa la mancanza nell’atto introduttivo notificato degli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge, vale a dire la sua estraneità allo schema legale tipico degli atti di notificazione in Polonia, secondo la Convenzione dell´Aja. La società appellata insiste sul fatto che la notifica eseguita sia conforme al Regolamento CE n. 1393/2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, in particolare quanto alle previste forme di notifica alternative. E’ da osservare in contrario che l’art. 1, co.1, del predetto regolamento ne stabilisce l’applicabilità alla sola materia civile e commerciale, con esplicita esclusione della materia amministrativa. venzioni internazionali, in difetto delle quali o per il caso che sia impossibile applicarle - e solo allora - è dato ricorso alla disciplina codicistica sussidiaria e tra queste anche quella di cui all´art. 151 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Unite, 22.6.2007, n. 14570). Di conseguenza, nella specie, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non si può prescindere, alla stregua della Convenzione dell´Aja del 1965, dalle particolari modalità di notifica previste dalla specifica normativa polacca (tramite uffici giudiziari) e queste non possono essere superate in applicazione di forme sostitutive o di (generali) canoni, quali il raggiungimento dello scopo e l’effettività del contraddittorio, se la parte notificataria si costituisce per eccepire la regolarità del procedimento notificatorio e i suoi presupposti di operatività. In tal caso infatti la notificazione inficiata, non essendo entrata a far parte della realtà dell´ordinamento, non è passibile di sanatoria né per mezzo della rinnovazione disposta dal giudice ai sensi dell´art. 291 c.p.c., né mediante la costituzione in giudizio dell´altra parte (Cass. civ., Sez. I, 29.5.1997, n. 4746; Sez. II, 13.2.1996, n. 1084). D’ altronde, la sanatoria per raggiungimento dello scopo può concepirsi solo in relazione ad un atto nullo, non in relazione ad un atto inesistente, dato che la situazione di effettiva conoscenza dell´atto da parte del destinatario ottenuta senza l´impiego del prescritto procedimento di notificazione e con l´uso dello strumento previsto, determinando l’assoluta divergenza rispetto alle dovute forme e modalità, non ne consente la sussunzione nella sfera del rilevante giuridico e la notifica eseguita deve essere considerata tamquam non esset e, pertanto, insuscettibile di sanatoria (Cass.civ., Sez. lavoro, 13.2.1999, n. 1195; Sez. II, 29.7.1995, n. 8372). Nella fattispecie la notificazione del ricorso è avvenuta atipicamente in via diretta, per posta e anche a mezzo ufficiale giudiziario italiano, ma non tramite l’ufficio giudiziario polacco designato (TAR). La l.6.2.1981, n. 42 ha reso esecutiva in Italia la Convenzione dell´Aja del 15.11.1965, relativa alla notifica all´estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, e la Polonia, nell’aderire a detta Convenzione, ha dichiarato di opporsi alle forme alternative di notifica diretta previste dall’art. 10 (tramite posta, o da uffici dello Stato di oriGazzetta Amministrativa Consiglio di Stato Sez. IV, 18.11.2013, n. 5458 Risarcimento - danni - cagionati dalla P.A privato - danneggiato - sufficiente - invocare - illegittimità - provvedimento - quale indice -162- Numero 4 - 2013 Giustizia e Affari Interni ne che "la rinuncia da parte dell’appellato totalmente vittorioso in prime cure al ricorso di primo grado e agli effetti favorevoli della sentenza a lui favorevole integra una causa estintiva del giudizio che comporta - pur in mancanza, nel codice del processo amministrativo, di una norma specifica analoga a quella dell’abrogato art. 34, co. primo, della l. 1034/1971 - l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata, configurandosi come una ipotesi di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (v., sul punto, CdS , sez. V, 11.11.2011, n. 5971)." - presuntivo - colpa - spetterà amministrazione - dimostrare - trattato - errore scusabile. La giurisprudenza ha in passato osservato osservato che perché possa configurarsi la responsabilità della p.a. è sufficiente la colpa, anche lieve dell´apparato amministrativo (CdS sez. VI, 23.6.2006, n. 3981). E parimenti si è avuto modo in passato di evidenziare il ridotto onere dimostrativo che grava in subiecta materia sul privato, atteso che “fermo restando l´inquadramento della maggior parte delle fattispecie di responsabilità della p.a., all´interno della responsabilità extracontrattuale, non è comunque richiesto al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo un particolare sforzo probatorio sotto il profilo dell´elemento soggettivo. Infatti, pur non essendo configurabile, in mancanza di un´espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell´amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, possono invece operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all´art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie. Il privato danneggiato può, quindi, invocare l´illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile. Spetterà, di contro, all´amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile, ad esempio, in caso di contrasti giurisprudenziali sull´interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.”(CdS , sez. VI, 23.6.2006, n. 3981)." Consiglio di Stato Sez. III, 14.11.2013, n. 5438 Giustizia - ai fini - verifica - tempestività deposito del ricorso - non vanno - considerate - notificazioni - meramente facoltative fatte - ricorrente - ad abundantiam. In relazione agli artt. 41 e 45 c.p.a., il CdS ritiene che quest’ultima disposizione (richiamata dall’art. 94 c.p.a. per il giudizio di appello), nel prevedere che il deposito del ricorso deve avvenire entro trenta giorni ( quindici nella fattispecie, versandosi nell’ipotesi di cui all’art. 87, co. 3, c.p.a. ) dal momento in cui l´ultima notificazione si è perfezionata anche per il destinatario, si riferisce alle notifiche necessarie ai fini dell´integrità del contraddittorio e non a quelle meramente facoltative o fatte dal ricorrente ad abundantiam, perché diversamente sarebbe in potere della parte prolungare a proprio arbitrio il termine per il deposito del ricorso; pertanto, una notifica non prescritta dalla legge, avente il mero significato di litis denuntiatio, è inidonea ad impedire la scadenza del termine di trenta giorni (quindici nella specie) per il deposito del ricorso, che decorre dall´ultima notifica utile (cfr. già CS, V, 23.11.2010, n. 8154; da ultimo CdS, V, 15.7.2013, n. 3801). Tanto va posto in relazione con il condiviso orientamento giurisprudenziale, secondo cui non è necessario notificare l´atto di appello alla parte cointeressata alla riforma della sentenza di primo grado ( in tal senso: CdS VI, 23.12.2005, n. 7380; CdS, V, 26.7.2010, n. 4874 e, da ultimo, CdS, VI, 9.7.2012, n. 4011), che, rivestendo la medesima posizione processuale dell’appellante, non è parte necessaria del giudizio, sì che nei suoi confronti non occorre procedere all´integrazione del contrad- Consiglio di Stato Sez. III, 15.11.2013, n. 5439 Processo amministrativo - rinuncia da parte - dell’appellato - totalmente vittorioso - in prime cure - ricorso - di primo grado - integra - causa estintiva - giudizio - comporta annullamento - senza rinvio - sentenza appellata. La costante giurisprudenza del Consiglio ritieGazzetta Amministrativa -163- Numero 4 - 2013 Giustizia e Affari Interni concorrendo con quest’ultimo alla formazione della regola di diritto applicabile al rapporto amministrativo controverso. Ed infatti, presso la giurisprudenza amministrativa costituisce ormai ius receptum l’istituto del “giudicato a formazione progressiva”, caratterizzato appunto dal fatto che il giudice dell’ottemperanza, riempiendo gli spazi vuoti lasciati dal giudicato formatosi in sede di cognizione “può adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, risolvendo eventuali problemi interpretativi che comunque sarebbero devoluti alla sua giurisdizione.” (CdS., sez. IV, 25.6.2010, n. 4131; in termini Sez. VI, 17.5.2013, n. 2680 e 26.6.2013, n. 3517). dittorio ( in tal senso: CdS, VI, 9.2.2007, n. 531). Ne deriva che la stessa, rimasta integralmente soccombente in forza della sentenza oggetto del giudizio, con conseguente onere di impugnare la sentenza medesima in via autonoma ovvero in via incidentale dopo la proposizione dell’appello ex art. 102, co. 1, c.p.a. (CdS, III, 11.2.2013, n. 739), non può considerarsi parte interessata “a contraddire” ai sensi dell’art. 95, co. 2, c.p.a., in tale giudizio, nel quale, peraltro, non è legittimata ad intervenire nemmeno per sostenere le ragioni dell’appellante ( CdS, IV, 16.5.2006, n. 2773 ). Non potendo, in definitiva, ai fini della verifica della tempestività del deposito del ricorso, esser presa in considerazione l’ultima notifica effettuata nei confronti della cointeressata, l’appello, come già detto, va dichiarato irricevibile. Consiglio di Stato, Sez. V, 12.11.2013, n. 5375 Processo amministrativo - appello - avverso dispositivo – sentenza - improcedibile - per sopravvenuta - carenza di interesse - esaurita fase cautelare – a seguito - proposizione motivi - aggiunti - avverso sentenza. La Quinta Sez. CdS nella sentenza in esame ha precisato che l’appello avverso il dispositivo della sentenza di primo grado ha carattere esclusivamente cautelare, ciò emergendo in modo inconfutabile dalla lettura delle disposizioni processuali da ultimo richiamate. La conseguenza che da queste ultime la costante giurisprudenza di questa Sezione ha tratto è che tale mezzo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse una volta esaurita la fase cautelare ed a seguito della rituale proposizione di motivi aggiunti avverso la sentenza (da ultimo: sentenza 15.7.2013, n. 3843; in precedenza, sotto il vigore dell´art. 23-bis, co. 7, l. n. 1034/1971: sentenze 21.10.2003, n. 6523 e 23.1.2000, n. 327). Se tuttavia questa è la conseguenza, è indubbio che il sopravvenuto difetto di interesse, se rende improcedibile l’appello, non ne comporta certo la nullità, rendendolo tamquam non esset, con l’effetto di travolgere anche l’esposizione dei fatti in esso contenuta. Non bisogna dimenticare che le forme del processo ed i requisiti contenutistici degli atti processuali sono dettati in vista del raggiungimento di uno scopo (art. 156, co. 2, c.p.c.). Ora, lo scopo tipico dell’esposizione dei fatti è quello di far comprendere alle parti ed al giudice adito i termini della controversia, così Consiglio di Stato, Sez. V, 12.11.2013, n. 5380 Giudicato - formazione progressiva - giudice dell’ottemperanza - riempiendo - spazi vuoti - lasciati - giudicato - formatosi - sede di cognizione - può adottare - statuizione analoga - a quella che - potrebbe emettere - in un nuovo giudizio - cognizione. La Quinta Sez. del CdS richiama nella sentenza in esame quanto affermato dall’Adunanza plenaria (sentenza 15.1.2013, n. 2) secondo cui l’azione di ottemperanza per “l’attuazione” delle sentenze del giudice amministrativo non si riduce alla mera esecuzione delle stesse, potendo essa implicare anche la risoluzione di questioni di interpretazione della portata del giudicato in relazione al riesercizio dell’attività amministrativa, e quindi assumendo le caratteristiche di un’azione di “chiara natura cognitoria”. Il corollario che l’organo di nomofilachia della giurisdizione amministrativa ha tratto da questa ricostruzione è che le questioni relative all’esatta attuazione del giudicato devono essere necessariamente proposte mediante l’azione ex art. 112 e ss. c.p.a. davanti al loro “giudice naturale”, che è appunto quello dell’ottemperanza. L’ulteriore conseguenza che questo Collegio reputa di ricavare è che l’azione di ottemperanza è suscettibile di condurre alla formazione del giudicato sostanziale, ogniqualvolta il giudice con essa adito abbia risolto questioni concernenti il significato e la portata del titolo formatosi nel giudizio di cognizione, Gazzetta Amministrativa -164- Numero 4 - 2013 Giustizia e Affari Interni giudice – del quale - contesto dell´appello – contesta – giurisdizione Non è più sollevabile l´eccezione di difetto di giurisdizione dalla parte che vi ha dato luogo agendo in primo grado mediante la scelta del giudice del quale, poi, nel contesto dell´appello, disconosce e contesta la giurisdizione. Questo il principio ribadito dalla Quinta Sez. CdS che nella sentenza in esame rileva come ritenere il contrario, infatti, si porrebbe in contrasto con i principi di correttezza e affidamento che modulano il diritto di azione e significherebbe, in caso di domanda proposta al giudice carente di giurisdizione non rilevata d´ufficio, attribuire alla parte la facoltà di ricusare la giurisdizione a suo tempo prescelta, in ragione dell´esito negativo della controversia (cfr. CdS, Sez. V,10.3.2011,n. 1537 ). Ed a tale approdo ermeneutico si deve giungere “oltre che in ragione delle modificate regole processuali che governano la rilevazione del difetto di giurisdizione, anche in funzione del principio generale che vieta, anche in sede processuale, ogni condotta integrante abuso del diritto, quale è da ritenersi, a guisa di figura paradigmatica, il venire contra factum proprium dettato da ragioni meramente opportunistiche .Le Sezioni Unite della Cass. (sentenza 15.11.2007,n. 23726) e l´Adunanza Plenaria di questo Consiglio (decisione 23.3.2011,n. 3) hanno, infatti, riconosciuto la vigenza, nel nostro sistema, di un generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, divieto che, ai sensi dell´articolo 2 Cost. e dell´art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto” (cfr. CdS , Sez. V, 7.2.2012 n. 656). In particolare la Cass. ha efficacemente affermato che “l´abuso del diritto, lungi dall´integrare una violazione in senso formale, delinea l´utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal legislatore. È ravvisabile, in sostanza, quando nel collegamento tra il potere conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell´atto rispetto al potere che lo prevede. Come conseguenza di tale eventuale abuso, l´ordinamento pone una regola generale nel senso di rifiutare la tutela ai poteri, diritti e interessi esercitati in violazione delle corrette re- da consentire alle prime l’articolazione compiuta delle proprie difese ed al secondo di esercitare con cognizione di causa i propri poteri decisori. Ebbene, una volta introdotti i fatti attraverso l’appello contro il dispositivo, il suddetto scopo è definitivamente raggiunto, anche se non vi è più luogo ad esaminare i motivi in esso contenuti. L’improcedibilità infatti concerne solo questi ultimi, come si evince anche dall’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a., in cui si precisa che tale statuizione va emessa quando nel corso del giudizio sopravviene “il difetto di interesse delle parti alla decisione”, e cioè all’esame nel merito dei motivi di impugnazione. E’ vero poi che si usa dichiarare l’improcedibilità dell’intero atto, ma si tratta evidentemente di una sineddoche, giacché solo i motivi di impugnativa costituiscono la causa petendi sulla quale la decisione deve essere resa. Come accennato sopra, diverso sarebbe stato il discorso se l’appello fosse stato dichiarato nullo, poiché con tale rilievo si accerterebbe l’assoluta improduttività di effetti dello stesso e dunque anche dell’esposizione dei fatti in esso contenuta. Ma tale nullità discende da un vizio intrinseco all’atto, ed in particolare, come si evince anche dall’art. 44, co. 1, lett. b) cod. proc. amm., dall’ “incertezza assoluta (…) sull’oggetto della domanda”, in ipotesi determinata dall’oscura o carente esposizione dei fatti di causa, tale appunto da impedire alle parti ed al giudice di comprendere i termini della controversia. Rispetto a tale vizio è cosa ben diversa la dichiarazione di improcedibilità, la quale consegue ad un elemento esterno all’atto, vale a dire l’interesse alla pronuncia nel merito, del tutto inidoneo ad inficiare il contenuto dell’atto medesimo. Ed alla luce di quest’ultima considerazione si rende manifesto l’eccessivo formalismo della tesi qui in esame, poiché il suo accoglimento condurrebbe ad una pronuncia in rito ancorché nessuna concreta lesione al diritto di difesa sia stato arrecato, come del resto si evince dalle compiute difese articolate dalla stessa nel presente giudizio d’appello. Consiglio di Stato, Sez. V, 12.11.2013, n. 5420 Non è – sollevabile - eccezione di difetto giurisdizione – della parte - dato luogo - agendo - primo grado - mediante - scelta Gazzetta Amministrativa -165- Numero 4 - 2013 Giustizia e Affari Interni care un aggravio della sfera della controparte, sì che il divieto di abuso del diritto diviene anche divieto di abuso del processo. Si giunge, così, all´elaborazione della figura dell´abuso del processo quale esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale della parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa. In conclusione, in applicazione delle regole processuali di cui al d.lgs. n. 104/ 2010 ed in funzione del principio generale che colpisce il divieto dell´abuso del diritto con la sanzione del rifiuto della tutela, volta ad impedire il conseguimento dell´obiettivo non correttamente perseguito, risulta inammissibile il rilievo con cui le odierne appellanti, ricorrenti in primo grado, hanno sollevato il difetto di giurisdizione del giudice adito. gole di esercizio, posti in essere con comportamenti contrari alla buona fede oggettiva. E nella formula della mancanza di tutela, sta la finalità di impedire che possono essere conseguiti o conservati i vantaggi ottenuti - ed i diritti connessi - attraverso atti di per sé strutturalmente idonei, ma esercitati in modo da alterarne la funzione, violando la normativa di correttezza, che è regola cui l´ordinamento fa espresso richiamo nella disciplina dei rapporti di autonomia privata”. Alla stregua delle coordinate tracciate dall´indirizzo interpretativo in esame, il divieto di abuso del diritto, in quanto espressione di un principio generale che si riallaccia al canone costituzionale di solidarietà, si applica anche in ambito processuale, con la conseguenza che ogni soggetto di diritto non può esercitare un´azione con modalità tali da impli- Gazzetta Amministrativa -166- Numero 4 - 2013 Giustizia e Affari Interni PARERI Questa sezione della Gazzetta Amministrativa raccoglie la pareristica redatta dall’AVVOCATURA DELLO STATO gnavano la sentenza "di interpretazione" con ricorso per difetto di giurisdizione alle SS.UU. della Cassazione che accoglievano il ricorso, ritenendo che con la sentenza impugnata si era "inteso pregiudicare, in maniera vincolante, una decisione da adottare in altra sede giurisdizionale", cassava senza rinvio la sentenza della C. Conti. Tutti i destinatari dell’atto di rigetto (compreso il Gen.(...)) lo avevano, intanto, impugnato con distinti ricorsi innanzi al TAR Lazio, ricorsi tutti rigettati dal TAR Lazio con distinte pronunce. Mentre l'istante non impugnava la sentenza che lo riguardava (che così passava in giudicato) gli altri colleghi, invece, ricorrevano in appello al CdS il quale accoglieva i ricorsi e riformava le sentenze del TAR dichiarando espressamente il diritto al rimborso e annullando la nota dell'11.10.2007 indirizzata ad essi ed anche al Gen. (...). Alle decisioni del CdS faceva seguito l'invio delle notule alla Scrivente da parte di codesta D.G. per i relativi pareri di congruità di questa Avvocatura sui singoli rimborsi. Il Gen. (...), prendendo atto che suddette pronunce del CdS avevano espressamente annullato la nota impugnata dai colleghi e conseguentemente affermato il diritto degli originari istanti al rimborso in questione, ha inviato in data 7.2.2013 apposita istanza (sottoscritta anche dal proprio legale) con cui chiede: 1) in via principale, l'accoglimento ora per allora dell'istanza 6.3.2007 per il rimborso delle spese legali relative al primo e al secondo grado del processo subito innanzi alla C.Conti, ritenendo che le sentenze del CdS(rese in giudizi vertenti sul medesimo fatto e sulle stesse questioni DOMANDA Istanza rimborso spese legali nel caso di un “atto plurimo” di diniego (Parere del 2.12.2013-480871, al 45095/07, Sez. V, Avv. Enrico De Giovanni) RISPOSTA Con riferimento alla nota cui si risponde si rappresenta quanto segue. Il Gen. (...) (insieme con altri ufficiali) è stato processato ed assolto dalla Corte dei Conti - con compensazione delle spese del giudizio - dall'accusa di aver causato danno erariale nell'ambito del disastro di Ustica, con sentenza della Sez. Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti (confermata in appello con sentenza della Prima Sez. Centrale d'Appello), giudizio cui aveva dato corso la Procura Contabile ancor prima della conclusione del procedimento penale dinanzi alla Corte di Assise di Roma, poi conclusosi con il proscioglimento di tutti gli imputati (tra cui l'istante in argomento). Il Gen. (...) (così come gli altri colleghi assolti) inviava richiesta di rimborso delle spese a codesta Direzione Generale che, però, con atto cumulativo (indirizzato a tutti gli istanti) dell’11.10.2007 rigettava l'istanza. Nella vicenda del rimborso delle spese legali si instaurava un giudizio di interpretazione della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Centrale sulla parte del dispositivo delle sentenze di proscioglimento riguardante la compensazione delle spese e, anche, sulla spettanza del richiesto rimborso, giudizio definito con sentenza affermante la non spettanza del rimborso. Tutti gli interessati, compreso l'ufficiale in oggetto, impuGazzetta Amministrativa -167- Numero 4 - 2013 Giustizia e Affari Interni ratamente ciascun destinatario. Di conseguenza l'annullamento dell'atto da parte del G.A. va a beneficio dei soli destinatari che lo abbiano impugnato, mentre esso rimane efficace nei confronti degli altri. Perciò, quanto chiesto in via principale non può essere accolto. B) Quanto alla domanda proposta in via subordinata si osserva che nella specie, anche considerato l’elevato importo richiesto, non sembrano sussistere concrete e attuali “ragioni di interesse pubblico” (che, ex art. 21 nonies, l. n. 241/90, costituiscono requisito essenziale per qualsiasi annullamento d’ufficio), che vadano al di là di un generico interesse alla legalità, né sopravvenuti motivi di interesse pubblico o altre sopravvenienze di fatto o di diritto, che possano legittimare una revoca dell’atto di diniego, istituto comunque applicabile ai soli provvedimenti di durata (e non al mero diniego). In ogni caso, a un suo accoglimento osta il fatto dell’intervenuto giudicato negativo sulla medesima istanza. In particolare, il TAR del Lazio ha statuito che “è proprio la sentenza della C. Conti ad affermare, in modo deciso, chiaro e tassativo, che è mancato un accertamento definitivo sulla responsabilità amministrativa di parte ricorrente” per cui difetta “la condizione normativa imposta dalla fonte paradigmatica occorrendo, affinché le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della C. Conti siano rimborsate dall’Amministrazione di appartenenza, il definitivo proscioglimento dell’agente nel merito” (sent. n. 21751/10). In tale situazione, qualunque sia la natura (paritetica o provvedimentale) che voglia attribuirsi all’atto di diniego, non può pensarsi ad un annullamento (e tanto meno a revoca) d’ufficio, in quanto il relativo atto, andando in diretto contrasto con il giudicato, sarebbe affetto da nullità, ex art. 21 septies, L. n. 241/90 (“1. E’ nullo il provvedimento amministrativo che sia stato adottato … in violazione o elusione del giudicato” ): trattasi di un principio dettato dal doveroso rispetto del pronunciato giurisdizionale, risalente alla l. n. 1865, n. 2248 All. E (art. 4) e che trova applicazione in tutti i campi del diritto (v. d.m. 11.2.1997, n. 37, art. 2: “Non si procede ad annullamento d’ufficio … per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole di diritto) abbiano "eliminato dall'ordinamento giuridico" la nota di diniego dell'11.10.2007; 2) in via subordinata, l'annullamento o revoca in via di autotutela della suddetta nota (rispettivamente ex art. 21 octies o ex art. 21 quinquies co. 1 della l. 241/1990) ed il conseguente accoglimento ora per allora della predetta istanza per il rimborso delle spese legali. All’istanza viene allegata anche una lettera dell’avv. S.G. con cui si dichiara di rinunciare, nei confronti del proprio cliente, agli importi dovuti per i giudizi successivi alle sentenze di assoluzione della C. Conti (giudizio di interpretazione, ricorso alle SS.UU., ricorso al TAR), quantificati in una parcella pro forma pure allegata, e si precisa che residuano “i soli importi di cui alla nota pro forma del 2007, ridotti alla metà”. Su quanto chiesto dall'istante si chiede il parere della Scrivente. Ciò posto, l’istanza in questione, anche come sopra delimitata, non può essere accolta, sotto alcun aspetto. Va premesso che l’istanza non sarebbe in ogni caso accoglibile (anche se non fosse stata rinunziata) nella parte in cui essa si riferisce a giudizi che non hanno avuto ad oggetto la responsabilità (o meno) dell’alto Ufficiale (cioè quelli di interpretazione avanti alla C. Conti e di impugnazione alle SS.UU.), non potendo comunque rientrare nell’ambito dell’art. 18 d.l. n. 67/97 e nella parte in cui si riferisce al giudizio avanti al TAR promosso contro il diniego di codesto Ministero, avente ad oggetto il rimborso, ma conclusosi con sentenza sfavorevole all’istante, non appellata e quindi passata in giudicato, per cui a tale titolo nulla potrebbe essere dovuto (le spese sono regolate, in tale ipotesi, dal giudice). Limitandoci pertanto all’effettivo oggetto dell’istanza di rimborso si osserva: A) Quanto richiesto in via principale non merita accoglimento. Infatti, l'annullamento della nota dell'11/10/2007 da parte di più decisioni del C.d.S. non comporta l'automatico annullamento di essa per tutti i destina-tari di essa. Tale nota, infatti, non è un atto generale, bensì un atto plurimo (il medesimo contenuto è destinato a più soggetti individuati a priori). Come ogni atto plurimo la nota in questione è scindibile in tanti atti quanti sono i destinatari, atti che, pur avendo contenuto identico, riguardano individualmente e sepaGazzetta Amministrativa -168- Numero 4 - 2013 Giustizia e Affari Interni all’amministrazione finanziaria”). D’altra parte, non si potrebbe nemmeno estendere il favorevole pronunciato, formatosi sull’appello degli altri Ufficiali interessati, ipotizzabile solo allorchè il pubblico dipendente non abbia partecipato al giudizio, ciò integrando una chiara elusione del giudicato suddetto ed ostandovi comunque il “divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli artt. 1, co. 2 e 70, c. 4, d.lgs 30.3.2001, n. 165, e succ. modif., di adottare provvedimenti per l’estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive, in materia di personale dell’amministrazioni pubbliche” (L. 30.12.2004, n. 311, art. 2, co. 132; d.l.. 30.12.2008, n. 207, art. 41). Si ritiene pertanto, allo stato, che l’istanza di rimborso non possa essere accolta per insussistenza dei presupposti ed ostandovi l’intervenuto giudicato sul diniego a suo tempo disposto. Sulla questione si è pronunciato in conformità il Comitato consultivo dell’Avvocatura Generale dello Stato nella seduta del 21.11.2013. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -169- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico INCENTIVI E SVILUPPO ECONOMICO NOTIZIE E AGGIORNAMENTI visualizzare il d.m. attuativo ed i relativi allegati. MARCHI, BREVETTI E DISEGNI: IL VIDEO INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SU COME DEPOSITARE E REGISTRARE GLI STRUMENTI DI TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE «::::::::: GA :::::::::» NUOVE OPPORTUNITÀ PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NEL BANDO "PREMIO NAZIONI UNITE PER LA PUBBLICA AMMINISTRA-ZIONE EDIZIONE 2014" Il Ministero dello Sviluppo Economico ha realizzato un video informativo su come depositare marchi, brevetti e disegni. La produzione multimediale, semplice e diretta, comunica attraverso 3 personaggi animati tutti i passaggi necessari al deposito e alla registrazione degli strumenti di tutela della proprietà industriale (marchio, brevetto e disegno). (Comunicato MISE). La Presidenza del Consiglio – Dipartimento Funzione Pubblica ha segnalato l’avviso del Dipartimento Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite inerente il bando di concorso per assegnare un premio per le pubbliche amministrazioni che sarà destinato a quattro diverse categorie di Istituzioni, ovvero: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, università/scuole, organizzazioni non governative e associazioni professionali. L’intento è quello di premiare le istituzioni che contribuiscono a dare visibilità ad esperienze di buona amministrazione rinnovando i propri servizi resi a cittadini e imprese. «::::::::: GA :::::::::» ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ONLUS: LINEE GUIDA 2013 A CURA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Sono state emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le Linee guida 2013 e relativi modelli di domanda che le Associazioni di Volontariato nonché le Onlus devono adempiere, nei casi di presentazione di apposite istanze, ai fini delle richieste di contributi per l’acquisto di ambulanze e beni strumentali da donare a strutture sanitarie pubbliche, ai sensi dell’art. 96 della l. n. 342/2000 e del d.m. attuativo n. 177/2010. Tali domande devono essere inviate a mezzo Racc. A/R al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il Terzo settore e le formazioni sociali – Divisione III – Volontariato – via Fornovo 8 (pal.C) – 00192 Roma, entro il 31.12.2013. Clicca su accedi al provvedimento per Gazzetta Amministrativa «::::::::: GA :::::::::» "IO SCRITTORE", BANDITO IL PRIMO TORNEO LETTERARIO GRATUITO ON LINE Partiranno il 23.1.2014, le iscrizioni al concorso letterario, patrocinato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, riservato a romanzi inediti ed anonimi. Sul sito www.ioscrittore.it tutte le istruzioni ed i suggerimenti per presentare i lavori che, in un unico caso, vedranno la pubblicazione in cartaceo: tutto il resto è -170- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico “virtuale” quindi legato alla rete in grado di assicurare trasparenza e professionalità. Saranno la capacità di coniugare l´assoluta meritocrazia democratica - che internet esige e l’abilità editoriale di primarie case editrici - che in questa innovazione mettono tutta la loro esperienza, ad offrire una possibilità ad aspiranti scrittori di farsi notare nell’universo letterario italiano. Le preiscrizioni sono già attive (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). «::::::::: GA :::::::::» Gazzetta Amministrativa -171- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico REDAZIONALI COMMENTO ALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO, I, 7.5.2013: LA RILEVANZA ANTITRUST DELLA PARTECIPAZIONE IN ATI SOVRABBONDANTE NELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS dell’Avv. Anna Romano Il distorsivo utilizzo di uno strumento previsto dall’ordinamento e pertanto legittimamente utilizzabile (nella specie: R.T.I.) deve incontrare adeguata emersione dimostrativa nelle ricadute effettuali che il relativo impiego sia stato suscettibile di determinare: pena, altrimenti la conclusione, invero paradossale, della illiceità in sé dell'accordo The improper use of a tool provided for the judicial system and therefore legitimately employable (in this case: R.T.I. or Raggruppamento Temporaneo di Imprese) shall meet appropriate demonstration in the special effects that its use was likely to lead to: on pain of the paradoxical illegality of the agreement itself Sommario: 1. Premessa. 2. La fattispecie. 3. Il mercato rilevante. 4. La partecipazione in ATI sovrabbondante. Mercato (di seguito Autorità o Agcm), che, come si dirà, ha sanzionato due Società, attive nel servizio della distribuzione del gas, sul presupposto che l’ ATI da quest’ultime costituita fosse piegata al perseguimento di finalità anticoncorrenziali. Di segno opposto, invece, sono state le valutazioni espresse dai giudici ammi-nistrativi che hanno smontato l’impianto accusatorio dell’Agcm, riconoscendo la legittimità dell’ATI sovrabbondante in quanto strumento di promozione, e non di limitazione, della concorrenza, soprattutto in mercati, come quello del gas, connotati da un elevato margine di rischio ed un basso tasso di redditività della gestione del servizio. Prima di esaminare più nel dettaglio queste tematiche, al fine di consentire una migliore comprensione dei principi espressi dalla sentenza, è necessario soffermarsi brevemente sulla fattispecie vagliata dai giudici amministrativi. 1. Premessa. La sentenza in esame afferma alcuni principi importanti, che sono oggi di particolare attualità in considerazione dell’imminente avvio delle gare per l’affi-damento del servizio di distribuzione del gas, previsto per febbraio 2014. Essa infatti tratta due questioni di indubbio rilievo sia per gli enti che sono chiamati a bandire le gare, sia per gli operatori che intendono parteciparvi, singolarmente o in forma associata. La prima questione riguarda l’individuazione del mercato rilevante e la sua possibile identificazione con la singola gara per l’affidamento del servizio. La seconda, invece, l’ammissibilità dell’ATI, c.d. sovrabbondante o non necessaria, costituita da operatori già in possesso dei requisiti richiesti dal bando e pertanto legittimati a partecipare singolarmente alla procedura selettiva. Questa particolare forma di raggruppamento è stata ritenuta anticoncorrenziale dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Gazzetta Amministrativa -172- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico 2. La fattispecie. Con delibera del 24.6.2010, il Comune di Casalmaggiore, quale capofila di un gruppo di otto Comuni della provincia di Cremona 1, bandiva una gara informale per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. 2iGas Infrastruttura italiana Gas S.r.l (di seguito 2iGas; all’epoca dei fatti già E.ON. Rete S.r.l) e Linea Distribuzione S.r.l. (di seguito, LD), concessionari uscenti nei Comuni messi a gara2, pur possedendo singolarmente i requisiti richiesti dal bando, partecipavano in forma associata alla procedura, costituendo un’ATI sovrabbondante. Nessun altro operatore, seppure invitato, prendeva parte alla selezione e l’ATI 2iGas - LD si aggiudicava la commessa. E’ da precisare che il disciplinare di gara, al fine di garantire la massima partecipazione alla selezione e quindi l’apertura del mercato alla concorrenza, consentiva la partecipazione di raggruppamenti sovrabbondanti. L’art. 14 prevedeva infatti che i requisiti erano computati cumulativamente in capo al raggruppamento, ancorché posseduti dalle singole imprese raggruppate . Ciononostante, a seguito di una segnalazione del Comune di Casalmaggiore, l’Agcm avviava un provvedimento istruttorio per intesa anticoncorrenziale nei confronti di 2iGas e LD3. Nella ricostruzione dell’Autorità, l’ATI costituito dalle due Società era espressivo di un coordinamento per la ripartizione del mercato: il raggruppamento non aveva lo scopo di incrementare l’efficienza della ge- stione degli impianti, ma di mantenere inalterato lo status quo, assicurando ai due operatori la gestione dei bacini precedentemente serviti. L’Autorità fondava questa ricostruzione su alcuni indici semantici, cui riconosceva un elevato valore probatorio, quali, ad esempio, la non necessarietà del raggruppamento, l’assenza di giustificazioni di carattere industriale, l’imminente apertura del mercato alla concorrenza, la volontà dei gestori di mantenere le precedenti gestioni, la scarsa redditività del concessioni messe a gara ecc. Concludeva, dunque, per l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale e disponeva l’irrogazione di una sanzione pecuniaria 4. Di qui, il ricorso giurisdizionale proposto dalle Società condannate. 3. Il mercato rilevante. La prima questione affrontata dai giudici amministrativi riguarda il mercato rilevante e più precisamente la possibilità di identificare tale mercato con la singola gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas. Secondo la ricostruzione dell’Agcm, il servizio di distribuzione del gas è caratterizzato da condizioni di monopolio legale ed è svolto in condizioni di monopolio dalle imprese di distribuzione. Per tale ragione, il mercato avrebbe una dimensione geografica locale, coincidente con l’area messa a gara. Diversa invece è la tesi dei giudici amministrativi. Più precisamente, la sentenza, pur non negando in termini assoluti che il mercato rilevante possa coincidere con una singola gara, afferma però che tale coincidenza debba essere verificata in concreto tenendo in considerazione le caratteristiche specifiche del mercato oggetto della gara. Sotto tale profilo, la sentenza censura il provvedimento sanzionatorio per due ragioni sostanziali. La prima riguarda l’autonomia del merca- 1 Comune di Casalmaggiore, Comune di Rivarolo del Re, Comune di San Martino del Lago, Comune di Solarolo Rainerio, Comune di Spineda, Comune di Motta Baluffi, Comune di Torricella del Pizzo e Comune di Voltido. 2 In particolare, 2iGas (all’epoca E.ON. Rete S.r.l) aveva gestito il servizio di distribuzione del Comune di Casalmaggiore, del Comune di Rivarolo del Re, del Comune di San Martino del Lago, del Comune di Solarolo Rainerio e del Comune di Spineda, mentre LD era gestore uscente del Comune di Motta Baluffi, del Comune di Torricella del Pizzo e del Comune di Voltido. 3 Il procedimento sanzionatorio aveva coinvolto anche le Società controllanti di E.ON Rete S.r.l. e LD, rispettivamente E.On Italia S.p.A. e Linea Group Holding S.r.l. Gazzetta Amministrativa 4 Linea Group Holding S.r.l., Linea Distribuzione S.r.l. sono state condannate in solido ad una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a 129.675 euro. E.ON Italia S.p.A. e 2iGas Infrastruttura Italiana Gas S.r.l. invece, sono state condannate in solido ad una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva pari a 1.205.308 euro. -173- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico detta da Consip per l’affidamento dei servizi di buoni pasto, il Consiglio di Stato aveva riconosciuto che tale gara costituiva un mercato autonomo e rilevante posto che essa concentrava gran parte della domanda proveniente dalla pubblica Amministrazione e si svolgeva a livello centralizzato (CdS, VI, 2.3.2004 n. 926). Più di recente, con riferimento alle gare per l’affidamento del servizio idrico, il Consiglio di Stato ha ribadito che “la coincidenza tra mercato rilevante e gara non può essere né affermata né negata in termini assoluti, dovendosi indagare in concreto le caratteristiche del mercato oggetto della gara (CdS, Sez. VI, 2.3.2001 n. 1191 Imprese di assicurazione). Ciò non significa affatto ad ogni gara pubblica corrisponde un mercato a sé stante, anche in considerazione della circostanza che l’intesa restrittiva deve riguardare l’intero mercato nazionale, o una sua <parte rilevante>. Sicché un pubblico appalto costituisce mercato rilevante se assume dimensione nazionale o riguardi comunque una parte rilevante del territorio nazionale” (CdS, VI, 24.9.2012, n. 5067). to. Sebbene sia incontroverso che i gestori operino in una situazione di monopolio legale, ciò non consentirebbe di distinguere il singolo ambito territoriale messo a gara da quelli contigui. La gara di Casalmaggiore, invero, non presenta alcuna peculiarità rispetto ai 6.500 mercati locali presenti sul territorio nazionale, né l’Autorità ha dimostrato che, nello specifico, i servizi richiesti dal Comune di Casalmaggiore hanno caratteristiche tali da far sì che la gara assuma i caratteri di un mercato separato. A conferma di ciò, la sentenza richiama un recente provvedimento dell’Autorità (provvedimento n. 23824 del 8.8.2012), concernente le gare di livello sovracomunale che a breve saranno bandite dagli ambiti territoriali minimi (c.d. ATEM) ai sensi del d.m. 12.11.2011 n. 226. Con riferimento ad esse, l’Autorità, diversamente da quanto asserito con riferimento alla gara di Casalmaggiore, ha riconosciuto l’esistenza di un unico mercato di dimensione nazionale, anziché di più mercati distinti, non riscontrando elementi idonei a differenziare i singoli ambiti territoriali che saranno messi a gara. La seconda ragione, invece, riguarda la rilevanza del mercato. A questo proposito la sentenza afferma che, anche a volere considerare la gara di Casalmaggiore come mercato autonomo, essa non avrebbe la consistenza di un mercato rilevante in quanto i punti di riconsegna messi a gara (9.200 in totale) corrispondono ad una quota minima (pari a circa il 5%) dei punti di riconsegna della provincia di Cremona e ad una quota ancora inferiore (minore dell’1%) di quelli presenti a livello nazionale. In definitiva, dunque, la sentenza, muovendo dalle caratteristiche proprie del mercato, pur riconoscendo in astratto che esso possa coincidere con una singola gara, esclude che la gara di Casalmaggiore abbia un’autonoma rilevanza ai fini antitrust, sia perché parte di un mercato più ampio, di dimensione nazionale, sia perché di estensione così ridotta, da non incidere in alcun modo sulla concorrenza. Tali conclusioni si allineano ad orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa. Già con riferimento alla gara inGazzetta Amministrativa 4. La partecipazione in ATI sovrabbondante. Come è noto, in più occasioni l’Autorità ha manifestato forti perplessità sui raggruppamenti c.d. ‘sovrabbondanti’, considerandoli facili strumenti di distorsione della concorrenza 5. Nella segnalazione AS251 del 7.2.2003 6, ad esempio, l’Agcm ha invitato le 5 Si vedano, sul punto, le segnalazioni AS623 del 20.10.2009 - Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo da parte di pubbliche amministrazioni, in Boll. n. 40/09; AS251 del 30.1.2003, Bandi predisposti dalla concessionaria servizi informatici pubblici – Consip S.p.A., in Boll. n. 5/03 e AS187 del 17.12.1999, Bandi di gara in materiaappalti pubblici, in Boll. n. 48/99. Il tema dell’ATI è stato affrontato anche nell’ambito di procedimenti istruttori, si veda, ad esempio, il provvedimento n. 19251 dell’11.12.2008 - InailAffidamento Servizio Di Cassa, in Boll. n. 47/08. Più di recente, ma solo in modo incidentale, il problema dell’ATI è stato affrontato con il provvedimento n. 24320 del 17.4.2013 Italgas - Acegas-Aps/Isontina reti gas, in Boll n. 17/13. 6 Segnalazione AS251 del 7.2.2003 - Bandi predisposti dalla concessionaria servizi informatici pubblici Consip s.p.A in Boll. n. 5/03. -174- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico stazioni appaltanti a limitare la costituzione di tali raggruppamenti, perché contrari alla ratio della gara e quindi all’esigenza di assicurare un confronto competitivo tra gli operatori 7. Queste considerazioni sono state ribadite in termini ancora più chiari nel parere reso all’AVCP sulla tipizzazione delle clausole di esclusione 8. In tale occasione, l’Agcm ha dichiarato che l’intervenuta modifica dell’art. 46, co. 1 bis, del d.lgs 12.4.2006 n. 163 non è di ostacolo all’introduzione nel bando di clausole di esclusione dei raggruppamenti sovrabbondanti, trovando tali clausole un preciso fondamento normativo nelle disposizioni comunitarie ed in quelle nazionali a tutela della concorrenza 9. Ne sarebbe prova l’art. 4, co.11, lett. d) d.l. 13.8.2011 n. 138, conv. in l. 14.9.2011 n. 148 che, sebbene con riferimento ai soli servizi pubblici locali, consente alle stazioni appaltanti di escludere forme di aggregazione tra soggetti singolarmente in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara. Da ultimo, con riferimento alla recente gara indetta da Consip per l’affidamento dei servizi di buono pasto, l’Autorità, con parere del 16.9.2012 10, ha invitato l’amministrazione ad adottare clausole escludenti i raggruppamenti sovrabbondanti in ragione della struttura oligopolistica del mercato messo a gara 11. Nel quadro appena delineato, si colloca il provvedimento sanzionatorio contro 2iGas e LD. Quest’ultimo, tuttavia, si distingue rispetto ai provvedimenti sopra richiamati perché l’Autorità assume – almeno apparentemente - una posizione mero rigida nei confronti delle ATI. Se fino a questo momento, ha assunto un atteggiamento di estremo rigore, arrivando ad invitare le stazione appaltanti ad escludere tout court i raggruppamenti sovrabbondanti 12, nel caso di specie riconosce l’astratta vocazione pro – concorrenziale di queste forme di cooperazione. Precisa però subito dopo che esse sono spesso utilizzate per alterare gli equilibri del mercato e che è necessario accertare le finalità cui sono preposte, muovendo da indici esterni. Nel caso di specie, l’Agcm individua una serie di elementi, ritenuti univoci e concordanti, che proverebbero in modo certo le finalità anticoncorrenziali dell’ATI 2iGas - LD. In particolare, la non necessarietà del raggruppamento, l’assenza di giustificazioni di carattere industriale, l’imminente apertura del mercato alla concorrenza, la volontà dei gestori di mantenere le precedenti gestioni ecc., dimostrerebbero che l’unica finalità perseguita dalle due Società era quella di dividersi il mercato locale, mantenendo inalterato lo status quo ante. Dice al riguardo l’Autorità che 7 L’Autorità ha chiarito che “tenuto conto, pertanto, della ratio anti-monopolistica e pro-concorrenziale del RTI, volta ad ampliare il novero degli offerenti ed accentuare, per tale via, il confronto concorrenziale in sede di gara, appare legittimo che le stazioni appaltanti, e nella fattispecie CONSIP, pur nel silenzio della legge, limitino la possibilità di associarsi in RTI da parte di due o più imprese che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i requisiti finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara. D’altra parte, l’imposizione di limiti al ricorso all’istituto del RTI è conforme alla stessa ragion d’essere della gara, che è quella di garantire che la fornitura pubblica abbia luogo alle condizioni che emergono come risultato di un confronto concorrenziale tra una pluralità di fornitori alternativi”. 8 Segnalazione AS880 del 28.9.2011, Codice dei contratti pubblici:tipizzazione delle cause di esclusione, in Boll. n. 44/2011. 9 A questo proposito, l’Autorità afferma “Quanto all’inserimento di una clausola esplicita di esclusione nel bando di gara, l’esperienza maturata dall’Autorità e le recenti modifiche normative suggeriscono l’adozione di un approccio più dinamico rispetto a quanto già suggerito in passato alle stazioni appaltanti. La possibilità di escludere i raggruppamenti temporanei a seguito di un’analisi che tenga conto della struttura e delle dinamiche caratterizzanti il mercato interessato, nonché di qualsiasi altro elemento da cui possa desumersi una precisa volontà anticoncorrenziale delle imprese coinvolte, appare sicuramente più aderente alla ratio dell’art. 101 del Trattato e all’esigenza di tutelare gli acquisti pubblici dalle inefficienze ricollegabili a possibili comportamenti collusivi delle imprese ”. Gazzetta Amministrativa 10 Segnalazione AS995 del 16.10.2012, Bando di gara Consip 6 - Servizio di fornitura dei buoni pasto, in Boll. n. 47/2012 11 In termini simili anche Segnalazione AS754 del 14.7.2010, Comune di Verona – Bando di gara per il servizio di brokeraggio assicurativo, in Boll. 35/10 12 Di recente, l’Agcm ha predisposto un vademecum da inviare ai soggetti che bandiscono le gare perché segnalino all’Autorità anomalie tipiche di comportamenti potenzialmente distorsivi della concorrenza. Fra tali anomalie, l’Autorità include anche la partecipazione alle gare di ATI sovrabbondanti. -175- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico nell’ATI 2iGas - LD non vi è traccia di finalità sinergiche, volte alla razionalizzazione o miglioramento del servizio, ma solo di sinergie territoriali, ripartitorie, di suddivisione delle concessioni. Di segno contrario invece sono le valutazioni espresse dai giudici amministrativi. La sentenza in esame, infatti, pur condividendo alcune delle argomentazioni dell’Autorità, giunge a conclusioni diametralmente opposte13. In particolare, essa muove dalla constatazione secondo cui la normativa vigente, sia comunitaria che nazionale, non pone alcun limite alla costituzione dell’ATI sovrabbondante. Afferma quindi che l’ATI è strumento di promozione della concorrenza, soprattutto in particolari settori in cui le gare sono complesse ed articolate. Tuttavia, riconosce che esso può essere piegato al perseguimento di finalità illecite, ma esclude con fermezza che ogni raggruppamento sovrabbondante sia collusivo per il solo fatto di partecipare ad un gara. Su tale aspetto la sentenza è chiarissima: la prova del carattere anticoncorrenziale dell’ATI deve essere certa e deve essere desunta da elementi esterni al raggruppamento. Questo è un punto cruciale della sentenza. Se nelle forme tradizionali di accordo illecito fra due o più imprese, la prova dell’intesa può essere ricavata da elementi endogeni, collegati alla condotta intrinseca degli operatori (ad esempio, mancanza di spiegazioni alternative del proprio comportamento), e esogeni, ovvero riscontri esterni dell’esistenza di una collusione 14, nell’ipotesi di intesa perfezionatasi con la costituzione di un’ATI sovrabbondante, la prova va ricercata esclusivamente in elementi esterni all’ATI. Diversamente, si finirebbe per far coincidere la prova dell’intesa con la costituzione del raggruppamento, ovvero con la stipula di un contratto previsto e consentito dalla legge15. In considerazione di ciò, la sentenza censura il provvedimento dell’Autorità per due motivi. Innanzitutto, per non aver provato l’uso distorsivo dell’ATI. Secondo i giudici amministrativi, l’Autorità ha fondato l’intero impianto accusatorio esclusivamente su ragioni di politica imprenditoriale di per sé prive di alcuna rilevanza. Così, ad esempio, l’esigenza delle due Società di preservare il proprio bacino di affidamenti o di razionalizzare il proprio portafoglio di concessioni non costituiscono altro che forme di strategia di impresa tese alla creazione di utili sinergie ed alla riduzione dei costi. Allo stesso modo, la non necessarietà del raggruppamento e l’assenza di giustificazioni di carattere industriale sono mere asserzioni di natura economica che non provano alcunché. Né peraltro l’Autorità ha fornito elementi idonei ad escludere che l’ATI fosse finalizzata a sostenere i rischi e gli investimenti della gestione. Circostanza che è invece assai concreta, se si tiene conto che l’ATI sovrabbondante era ammessa dal bando e che il mercato messo a gara si connotava per un elevato margine di rischio ed un basso tasso di redditività della gestione del servizio, tale da incentivare la partecipazione in forma associata alla gara. In secondo luogo, la sentenza censura la ricostruzione dell’Autorità per non aver provato nemmeno gli effetti derivanti dall’uso distorsivo dell’ATI. A questo proposito, la sentenza - pur dando atto che ai fini antitrust, gli effetti dell’intesa anticoncorrenziale rilevano unicamente per la graduazione della sanzione - precisa che, nel caso in cui l’intesa si sia perfezionata attraverso strumenti di cooperazione previsti dall’ordinamento, l’uso 13 La giurisprudenza amministrativa si è espressa in termini favorevoli alla partecipazione alla gara di Ati c.d. sovrabbondanti. Così, ad esempio, il CdS, VI, 29.12.2010 secondo cui: “Il Collegio non intende discostarsi dall’orientamento della sezione (espresso da CdS., VI, 20.2.2008, n. 588), secondo cui è ammissibile la riunione in a.t.i. di imprese che anche da sole sono in possesso dei requisiti, non vigendo alcun espresso divieto legale in tal senso. La Sezione ha ritenuto in proposito irrilevante il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 7 febbraio 2003 n. AS251, ove si sottolinea il rischio che il modello del raggruppamento possa evolvere a strumento di collaborazione restrittivo della concorrenza, attuale o potenziale, in quanto detto parere è finalizzato a suggerire alle stazioni appaltanti, “pur nel silenzio della legge”, di “limitare la possibilità di associarsi in RTI da parte di due o più imprese, che singolarmente sarebbero in grado di soddisfare i requisiti finanziari e tecnici per poter partecipare alla gara”. Gazzetta Amministrativa 14 15 -176- CdS, VI, 2.3.2001, n. 1191 CdS, VI, 2.3.2001, n. 1189 Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico distorsivo di tali strumenti deve essere provato, se non tramite elementi esogeni, quantomeno attraverso la dimostrazione degli effetti anticoncorrenziali derivanti dal loro utilizzo. Né l’una, né l’altra prova sono state fornite dall’Autorità. Nella logica della sentenza, dunque, l’impianto accusatorio dell’Agcm risulta sfornito di alcun elemento probatorio, non essendo stato dimostrato, al di là delle singole ragioni di politica economica, un più ampio intendimento strategico volto ad alterare ed a restringere la concorrenza sull’intero mercato. Tale prova, precisano i giudici amministrativi, non può desumersi, in modo pressoché automatico, dalla mera costituzione del raggruppamento, trattandosi di una forma di cooperazione consentita e promossa dall’ordinamento. Il riferimento, come è ovvio, è al principio di non contraddizione. In tal senso d’altronde si pongono sia le indicazioni della Comunità europea (Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 81 del Trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale) - secondo cui è necessaria una concreta prova dell’intento anticoncorrenziale nel caso in cui rilevino strumenti di cooperazione previsti dagli ordinamenti nazionali – sia il d.m. 12.11.2011 n. 226, recante il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, che non contiene alcun divieto circa la partecipazione alla gare dei raggruppamenti sovrabbondanti E’ da rilevare infine che la sentenza si allinea ad altre due pronunce adottate nello stesso periodo dal TAR Lazio e relative alle c.d. clausole antitrust, ossia alle clausole dei bandi che proibiscono o limitano la partecipazione di ATI sovrabbondanti 16. In particolare, la prima sentenza (TAR Lazio, III, 9.4.2013 n. 3558), ha dichiarato la nullità di tali clausole in considerazione dell’intervenuta tipizzazione delle cause di esclusione dalla gara (art. 46, co. 1 bis, del d.lgs. 12.4.2006 n. 163). La seconda (TAR Lazio, III, 15.4.2013 n. 3811) invece, ne ha riconosciuto l’illegittimità per una ragione diversa ovvero perché l’esclusione automatica degli ATI sovrabbondanti, fondata su una mera presunzione dell’ intento anticoncorrenziale, sarebbe lesiva del principio di “favor partecipationis” alla gara 17. In conclusione, il provvedimento dell’Agcm è stato annullato per due concomitanti ragioni che attengono, l’una, più in generale, alla ricostruzione del mercato interessato dalla presunta intesa, l’altra, invece, più specifica, alla prova della condotta anticoncorrenziale e quindi ad una possibile lesione della concorrenza idonea a giustificare l’irrogazione della sanzione. 17 In termini simili, CdS, III, 5.2.2013, n. 689 secondo cui “il divieto va interpretato secondo gli ordinari canoni di valutazione di coerenza della fonte con le regole ed i principi costituzionali e comunitari, ossia precludendo siffatta partecipazione con riguardo alle evidenze del mercato proprio dell’appalto e nei soli limiti in cui ciò è necessario. Da ciò discende il carattere non immediatamente escludente della clausola, a nulla rilevando che la Società appellata la intenda in modo differente, giacché non v’è evidenza, né a priori, né a seguito dell’effettiva partecipazione di essa alla gara nella forma aggregativa prescelta, che l’ATI sovrabbondante stia creando un’aggregazione anticoncorrenziale. Pertanto, se è in sé legittima l’inserzione della citata clausola nel bando, negli ovvi limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la relativa applicazione, per esser reputata legittima, non può mai prescindere dal concreto accertamento dell’effetto anticoncorrenziale che quella e solo quella ATI sovrabbondante possa produrre in quella ed in quella singola procedura di gara”. 16 Sull’ammissibilità di tali clausole CdS, VI, 19.6.2009 n. 4145 Gazzetta Amministrativa -177- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico GIURISPRUDENZA alle esenzioni dalla tassa medesima disposte dall’art. 1, coo. 226 e 236, della stessa l. n. 296 del 2006 per l’acquisto di veicoli meno inquinanti, i cosiddetti ecoincentivi). Tale riserva violerebbe gli artt. 36, co. 1, dello statuto della Regione siciliana e 2, c. 1, del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto sarebbe stata disposta in mancanza del presupposto della specifica destinazione dell’incremento di gettito alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, presupposto che avrebbe consentito di derogare al generale regime statutario di integrale spettanza alla Regione siciliana di tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate. In secondo luogo, la ricorrente si duole del fatto che il meccanismo di indebita acquisizione allo Stato del maggior gettito netto, mediante equivalente decurtazione – in caso di mancato spontaneo versamento del dovuto – dei trasferimenti erariali di finanziamento della spesa sanitaria regionale, le precluderebbe l’erogazione delle prestazioni sanitarie, risultando così violati, unitamente ai parametri poc’anzi citati ed in combinato disposto con essi, anche gli artt. 17, lettera c), e 20 dello statuto della Regione siciliana, che attribuiscono al Presidente ed agli Assessori regionali le funzioni esecutive ed amministrative in materia di «assistenza sanitaria». 2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce l’inammissibilità del conflitto, per non essere stata impugnata in via principale la legge di cui il decreto sarebbe mera attuazione, e, nel merito, nega di aver riservato a sé il maggior gettito netto della tassa automobilistica – in quanto formalmente percepito dalle Regioni – salva la soggezione di queste ultime alla riduzione dei trasferimenti per il corrispondente ammontare. A suo dire, il particolare regime statutario della Regione siciliana avrebbe indotto lo Stato a prevedere che la stessa subisca suddetta decurtazione solo in caso di mancato spontaneo versamento di quanto dovuto. Ciò non pregiudi- Corte costituzionale 17.6.2013 n. 144 Giudizio per conflitto di attribuzione tra enti - decreto del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato - innovazione. 1. – La Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (rectius: del Direttore generale delle finanze e del Ragioniere generale dello Stato) 2.4.2012 (Determinazione del maggior gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, al netto del minor gettito dello stesso tributo da riconoscere alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, per gli anni 2006 e 2007, ai sensi dell’art. 1, coo. 235 e 322, della l. 27.12.2006, n. 296), emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture (rectius: con il Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione (rectius: con il Capo del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica del Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25.7.2012, n. 172. Ad avviso della ricorrente, il decreto in questione violerebbe le competenze ad essa attribuite dagli art. 36, co. 1 del regio d. lgs. 15.5.1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), e 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26.7.1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), anche in combinato disposto con gli artt. 17, lett. c), e 20 dello statuto della Regione siciliana. La Regione si duole in primo luogo dell’acquisizione da parte dello Stato della differenza tra il maggior gettito della tassa automobilistica (dovuto all’aumento delle relative tariffe, disposto dall’art. 1, co. 321, della l. 27.12.2006, n. 296, recante «Disposizioni per il bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007») ed il minor gettito della stessa (dovuto Gazzetta Amministrativa -178- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico cherebbe l’erogazione regionale delle prestazioni sanitarie, in difetto di compiuta prova al riguardo. 3. – L’eccezione d’inammissibilità sollevata dalla difesa dello Stato è fondata. 3.1. – Questa Corte ha già sottolineato l’inammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti contro atti meramente consequenziali (confermativi, riproduttivi, esplicativi, esecutivi, etc.) rispetto ad atti anteriori, non impugnati, con i quali sia già stata esercitata la competenza contestata. In questi casi viene, infatti, a determinarsi la decadenza dall’esercizio dell’azione, dal momento che non può essere consentita, attraverso l’impugnazione dell’atto meramente consequenziale della norma non impugnata, la contestazione di quest’ultima, in ordine alla quale è già inutilmente spirato il termine fissato dalla legge (sentenze n. 207 del 2012 e n. 369 del 2010). Nella fattispecie in esame, l’art. 1, co. 321, della l. n. 296 del 2006, determinando un incremento di gettito relativo alle tasse automobilistiche attraverso l’aumento delle relative tariffe, ha espressamente previsto, all’ultimo periodo, che: «I trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad esse dal presente comma». Detta disposizione si riferisce in modo indifferenziato (così come il successivo comma 322 dello stesso articolo) sia alle «regioni» che alle «province autonome», con incontrovertibile implicita inclusione degli enti territoriali dotati di autonomia speciale come la ricorrente. Si deve pertanto escludere che le lamentate violazioni statutarie e delle norme di attuazione possano essere determinate dal decreto in esame, atto meramente consequenziale della disposizione di legge non impugnata, la quale ha previsto l’attribuzione allo Stato del maggior gettito relativo alla tassa automobilistica regionale, al netto del minor gettito della stessa dipendente dalle esenzioni do- vute agli ecoincentivi (art. 1, co. 235, della medesima legge n. 296 del 2006). Il decreto direttoriale 2.4.2012 si è limitato ad indicare l’entità delle riduzioni ed a definire le modalità concrete dell’acquisizione del maggior gettito netto della tassa automobilistica regionale, così come previsto dall’art. 1, co. 322, della l. n. 296 del 2006, secondo cui: «Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti dall’attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano».In tale contesto normativo non può assumere rilievo la clausola di salvaguardia contemplata dall’art. 1, co. 1363, della l. n. 296 del 2006, secondo cui: «Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d’attuazione». Essa infatti non può operare nelle ipotesi, come quella in esame, in cui una inequivocabile disposizione normativa – nel caso di specie non impugnata nei termini – preveda la sua diretta ed immediata applicabilità agli enti ad autonomia speciale (sentenza n. 241 del 2012). Alla stregua delle considerazioni che precedono, dalla mancata impugnazione dell’atto legislativo presupposto discende l’inammissibilità del conflitto. 4. – La suddetta inammissibilità impedisce di prendere in esame la questione incidentale di legittimità costituzionale formulata nel ricorso dalla Regione siciliana (sentenza n. 319 del 2011), avente ad oggetto l’art. 1, coo. 321 e 322, della l. n. 296 del 2006. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -179- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico PARERI Questa sezione della Gazzetta Amministrativa raccoglie la pareristica redatta dall’AVVOCATURA DELLO STATO “compensi” spettanti al dipendente pubblico per l’attività di collaudo in sede di contratti di lavori, servizi e forniture;2) “se debba ritenersi applicabile il disposto di cui all’art. 61, co. 9, D.L. n. 112/2008, in caso di erogazione dell’incentivo di cui all’art. 92 del d.Lgs 163/2006”;3) “se la convenzione stipulata fra Expo 2015 s.p.a. ed il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e la Liguria, per effetto delle previsioni normative di cui al d.P.C.M. 22.10.2008 e ss. modificazioni, costituisca di fatto espletamento di compiti di istituto”, posto che l'espletamento di compiti di istituto rappresenta il presupposto imprescindibile per l'assegnazione degli incentivi ex art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006. Al riguardo si osserva quanto segue. 1-2) I primi due quesiti formulati dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e la Liguria impongono di valutare se, in definitiva, gli incentivi di cui all’art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006, siano assimilabili ai "compensi" di cui all’art. 61, co. 9, d.l. n. 112/2008, convertito in legge 133/2008, ai fini dell’applicazione della ritenuta del 50 % prevista da quest’ultimo disposto. D'altra parte, questa valutazione si impone dal momento che la ritenuta prevista espressamente per gli incentivi ex art. 61, co. 8, d.l. n. 112/2008, è stata abrogata dall'art. 1, co. 10-quater, lett. b), d.l. n. 162/2008; si chiede dunque di verificare se, abrogata la ritenuta di cui all'art. 61, co. 8, d.l. n. 112/2008, non sia forse applicabile quella di cui all'art. 61, co. 9, tuttora vigente.Ciò detto, occorre preliminarmente osservare che gli incentivi ex art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006, DOMANDA Oneri ed Incentivi ex Art. 92, co. 5, D.Lgs. n. 163/2006 (Parer del 21.12.2013-513720/23, CdS 4955-6145/13, Sez. VII, Avv Marco Stigliano Messuti). RISPOSTA Con due diverse note vengono sottoposti diversi quesiti attinenti agli incentivi ed ai compensi per collaudo statico, per collaudo tecnico-amministrativo,per l’espletamento di attività di segreteria tecnico-amministrativa unificata, in regime di convenzione con altri enti.Con la nota prot. n. 12970 del 5.12.2012, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e la Liguria fa riferimento ad una convenzione tra il medesimo Provveditorato e la Società di Gestione Expo 2015SOGE s.p.a. per l’espletamento di attività di collaudo e di attività di segreteria tecnicoamministrativa unificata, premesso che, ai sensi dell’art. 4, co. 9, d.P.C.M. 22.10.2008, “la SOGE, sulla base di convenzioni può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato degli stessi”.Il Provveditorato chiede quindi:1) “se l’incentivo alla progettazione ex art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 possa considerarsi giuridicamente un emolumento retributivo ovvero un compenso per prestazioni occasionali, ancorché di carattere professionale, poiché prestate da dipendenti appartenenti all’Amministrazione”, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 61, co. 9, d.l. n. 112/2008, viene riassegnato ad apposito capitolo di bilancio l’importo corrispondente al 50% dei Gazzetta Amministrativa -180- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico nendo che essa possa essere destinata solo nella misura dello 0,5 per cento alla finalità di incentivo prevista dal codice dei contratti pubblici, dovendo invece, nella misura dell'1,5 per cento, essere «versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato». Il legislatore ha in séguito abrogato la disposizione impugnata (con l'art. 1, co. 10quater, lettera b), del d.l. n. 162 del 2008), salvo reintrodurre, in un momento ancora successivo (con l'art. 18, co. 4-sexies, del d.l. n. 185 del 2008), una disposizione identica a quella abrogata, che è attualmente contenuta nel vigente co. 7-bis dell'art. 61”. Il co. 9 dell’art. 61 riguarda, invece, i compensi spettanti ai dipendenti pubblici perarbitrati o collaudi. La norma dispone che sia versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato il 50 per cento dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale e per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La disposizione precisa che il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di auto-governo del personale di magistratura e dell'Avvocatura generale dello Stato ove esistenti” (C.Cost., 30.12.2009, n. 341). In secondo luogo, invece, gli incentivi ex art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006, sono diversi rispetto ai veri e propri compensi professionali, ancorché entrambi possano avere ad oggetto l'attività di collaudo. D'altra parte, l'incentivo viene corrisposto in ragione della partecipazione del pubblico dipendente alla complessiva attività di progettazione, pianificazione,collaudo, ecc., al di là della sua qualifica professionale, nell’ambito dei compiti di istituto e durante l’orario di lavoro, sempre che l'attività svolta costituisca un valore aggiunto rispetto alle prestazioni attese dal dipendente medesimo (ARAN, Orientamenti applicativi, RAL1081).Per contro, il compenso viene corrisposto in ragione della qualifica professionale posseduta dal pubblico dipendente ed in ragione della sua effettiva, specifica ed occasionale partecipazione all’attività di progettazione, pianificazione,collaudo, ecc., al di fuori dell’orario di lavoro ed al di là dei possono essere assegnati per l'attività di segreteria tecnico-amministrativa unificata, soltanto se questa attività ha ad oggetto un "contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano della sicurezza, alla direzione dei lavori ed alla loro contabilizzazione" (art. 4, co. 4, lett. g), del d.m. Infrastrutture e Trasporti del 17.3.2008, n. 84). Occorre motivare i provvedimenti di riconoscimento e di ripartizione degli incentivi in tal senso. Ad ogni buon conto, nonostante la natura retributiva degli incentivi ex art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006 (Cass. Sez. lav., 8.11.2012,n. 19328; 27 luglio 2010, n. 17536), gli stessi non sono assimilabili ai "compensi" di cui all'art. 61, co. 9, d.l. n. 112/2008, ai fini dell'applicazione della ritenuta del 50 % da destinare ad apposito capitolo di bilancio.In primo luogo, infatti, è soltanto il co. 8 dell'art. 61, d.l. n. 112/2008, che, prima della sua abrogazione, riguardava espressamente gli incentivi ex art. 92, co. 5, Cod. Contr. Pubbl., destinandoli “nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato”. Per converso, l'art. 61, co. 9, d.l. n. 112/2008, riguarda i compensi per attività professionali del pubblico dipendente, espletate occasionalmente,al di fuori dei compiti di istituto e dell'orario di lavoro.Tali conclusioni sono avvalorate da alcuni obiter dicta della C.Cost., per cui: “Il co. 8 dell’art. 61 si riferisce all’incentivo, «non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro», che, ai sensi dell'art. 92, co. 5, del d.lgs 12.4.2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), «è ripartit[o], per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto,del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori». Il censurato co. 8 dell'art. 61, a decorrere dal 1.1.2009, ha ridotto tale percentuale, dispoGazzetta Amministrativa -181- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico cro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate”.Tutto ciò premesso, al fine di valutare se le attività di collaudo e di segreteria tecnico-amministrativa unificata rientrino tra i compiti di istituto del Provveditorato alle OO.PP., occorre esaminare: a) cosa debba esattamente intendersi per compiti di istituto e se, in particolare, questi ultimi equivalgono agli interessi affidati ex lege alla cura di una determinata amministrazione o di un determinato ente pubblico; b) se la SOGE s.p.a. sia una società in house,la quale esercita un'attività prevalentemente nei confronti delle pubbliche amministrazioni interessate, tra le quali si annovera il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; c) se l'avvalimento dei Provveditorati alle OO.PP. da parte della SOGE s.p.a. corrisponde ad una comunanza di interessi pubblici tra i soggetti in questione; d) se le convenzioni stipulate dai Provveditorati con la SOGE s.p.a. rappresentino misure attuative dell'avvalimento, nonché accordi ex art. 15, l. n. 241/1990, con cui le amministrazioni disciplinano “lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.Con riferimento alla questione sub a), i compiti di istituto equivalgono agli interessi affidati ex lege alla cura di una determinata amministrazione o di un determinato ente pubblico (CdS, Sez. VI, 19.7.2007,n. 4060; Sez. V, 9.9.1999, n. 1027). Inoltre, ai sensi del comb. disp. dell'art. 9, co. 2 l.c), d.P.R. n. 211/2008, e dell'art. 42, co. 1, lett. a), b), d-bis), d-ter), d-quater), d.lgs.n. 30 luglio 1999, n. 300, tra i compiti di istituto dei Provveditorati alle OO.PP. rientra, inter alia: a) l'attività di supporto su base convenzionale nella programmazione,progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di enti ed organismi pubblici; b) la programmazione, finanziamento,realizzazione e gestione in proprio delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, come quelle relative ad Expo 2015, ai sensi dell'art. 1, co. 1, allegato 1, d.P.C.M. 6.5.2013.Con riferimento alla questione sub b), la SOGE s.p.a., organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, compiti di istituto cui è assegnato il pubblico dipendente medesimo. Sulla distinzione tra incentivi ex art. 92, co. 5, Cod. Contr. Pubbl., ed i compensi per attività professionali (cfr. C. Conti Piemonte, Sez. contr., delibera, 30 agosto 2012, n. 290); Cass., 16.6.2009, n. 13941; sui presupposti per il riconoscimento di compensi professionali a favore dei dipendenti,(cfr. CdS , Sez. V, 9.9.1999, n. 1027; 2 novembre 1998, n. 1571).Pertanto, la natura retributiva degli incentivi ex art. 92, co. 5, d.lgs.n. 163/2006, non osta a che: a) gli incentivi medesimi non siano strutturalmente assimilabili ai compensi per attività professionale prestata dal pubblico dipendente; b) l’art. 61, co. 9, D. L. n. 112/2008, riguardi i soli compensi per attività professionali, e non pure gli incentivi di cui trattasi, ricordando come le prestazioni patrimoniali imposte dal decreto delegato del 2008 devono essere sottoposte ad interpretazione restrittiva, ai sensi dell’art. 23 Cost. Da quanto esposto emerge che, ai fini dell’applicazione dell’art. 61, co. 9, d.l. n. 112/2008, gli incentivi ex art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006, non sono assimilabili a compensi per prestazioni professionali, né sono soggetti alla ritenuta del 50 %, da destinare ad un apposito capitolo del bilancio dello Stato come misura di contenimento dei costi per realizzare obiettivi di finanza pubblica. 3) Con il terzo quesito, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e la Liguria chiede di verificare se, ai fini dell’applicazione del-l’art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006, l’espletamento di attività di collaudo e di segreteria tecnico-amministrativa unificata rientri tra i compiti di istituto di codesto Provveditorato, ai sensi e per gli effetti della disciplina dettata dal d.P.C.M. 22.10.2008 e ss. modificazioni. Preliminarmente occorre osservare che il d.P.C.M. 22.10.2008 e ss. modificazioni è stato abrogato dal d.P.C.M. 6.5.2013. Ad ogni modo, specularmente rispetto a quanto prevedeva l’art. 4, co. 9, del d.P.C.M. 22.10.2008, anche l’art. 5, co. 9, d.P.C.M. 6.5.2013, stabilisce che: “La Società EXPO 2015 p.a., sulla base di convenzioni, può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi, nonché può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di luGazzetta Amministrativa -182- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico fronti è esercitata l'attività prevalente della società (CdS , Sez. V, 28.12.2007, n. 6736).L'in house, invece, si definisce frantumato quando molteplici enti pubblici partecipano al capitale della società, senza che nessuno di essi abbia singolarmente il controllo della stessa. In questo caso il controllo analogo è comunque assicurato dal coordinamento degli enti in esame per quanto attiene alla determinazione della strategia aziendale (Corte di Giustizia dell'UE, 29.11.2012, Econord spa c. Comune di Varese; Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 13.11.2008, Coditel Bradant Sa; Consiglio di Stato, Sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447; 9 marzo 2009, n. 1365; 29 dicembre 2009, n. 8970; 31 marzo 2009, n. 5082).Ne deriva che, sotto il profilo del controllo analogo, la SOGE s.p.a., organismo di diritto pubblico, è altresì una società in house (frantumato) in quanto:a) il capitale sociale è suddiviso tra Ministero dell'Economia e delle Finanze,Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano e Camera di Commercio di Milano, i quali sono enti interessati ad Expo 2015 (art. 6, d.P.C.M. 6.5.2013; art. 5, d.P.C.M.22.10.2008, sui tavoli interistituzionali tra gli enti interessati), secondo le quote stabilite con decreto del MEF (art. 5, co. 2, d.P.C.M. 6.5.2013; art. 4, co. 2, d.P.C.M. 22.10.2008); la frantumazione del capitale sociale non impedisce che i diritti di voto relativi alle quote azionarie siano esercitati secondo un'unica direttrice strategica,come dimostra la regolamentazione dei tavoli interistituzionali tra gli enti interessati ex art. 6, d.P.C.M. 6.5.2013;b) l'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti dal Commissario Straordinario del Governo (art. 5, co. 1, d.P.C.M. 6.5.2013; art. 4, co. 1, DPCM 22 ottobre 2008), mentre l'oggetto sociale è predeterminato per via regolamentare nel senso che la SOGE "realizza e fa realizzare le opere per la migliore riuscita di Expo 2015 [...] e organizza e gestisce Expo 2015" (art. 5,co. 4, d.P.C.M. 6.5.2013; art. 4, co. 4, d.P.C.M. 22.10.2008);c) il numero dei membri del consiglio di amministrazione (5) è fissato per via regolamentare e per via regolamentare sono fissate anche le modalità di nomina del management (art. 5, co. 3, d.P.C.M. 6.5.2013; art. 4, co. 3, d.P.C.M. d.lgs. n. 163/2006, è altresì una società in house.Secondo la giurisprudenza Teckal della Corte di Giustizia dell'Unione Europea,nonché secondo la giurisprudenza amministrativa, una società è in house se l'amministrazione pubblica esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nonché se la società svolge la sua attività prevalentemente con l'ente o gli enti pubblici che la controllano (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. V, Teckal srl c. Comune di Viano e Azienda Gas - Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, 18 novembre 1999, causa C-107/98; CdS, Sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5).Elementi sintomatici del controllo analogo sono: a) la totalità della partecipazione pubblica al capitale sociale, con annessa incedibilità delle azioni a privati; b) la derivazione dello statuto e dell'atto costitutivo della società in house da un provvedimento autoritativo o legislativoregolamentare; c) il potere di nomina di una parte consistente del management e del collegio sindacale da parte del soggetto controllante pubblico; d) il potere del soggetto controllante pubblico di determinare le scelte strategiche della società in house (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Parking Brixen, 13.11.2005, causa C-458/04; Agusta spa, 8.4.2008, causa C-337/05; CdS Sez. V, 30.9.2010, n. 7214; 24.9.2010, n. 7092; 9.3.2009, n. 1365; 3.2.2009, n. 591; CGA, 4.7.2007, n. 719).Per contro, si ha lo svolgimento di attività prevalentemente nell'interesse delle amministrazioni quando, sia con riguardo all'oggetto sociale, sia con riguardo all'attività concretamente esercitata, la società realizza lavori, servizi e forniture in misura quantitativamente e qualitativamente preponderante per e per conto dell'amministrazione controllante (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Grande Sezione, 12.12.2002, causa C-270/99; Sez. II, 17.7.2008, causa C-371/2005).Si dice che l'in house è convenzionato quando un ente pubblico affida, con convenzione ex art. 15 l. n. 241/1990, un appalto a favore di una società controllata da un altro ente. In tale ipotesi, l'affidamento in house senza gara è stato ritenuto illegittimo, perché vi deve essere coincidenza tra l'ente pubblico che esercita il controllo analogo ed il soggetto nei cui conGazzetta Amministrativa -183- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico versi livelli, statale, regionale e locale. Di questo modulo organizzativo si avvalgono, tramite convenzioni, tutte le amministrazioni in questione per realizzare compiti di istituto in vista di un evento eccezionale. Specularmente, tramite le medesime convenzioni, la SOGE s.p.a. si avvale, ai sensi dell'art. 5, co. 9, d.P.C.M. 6.5.2013, delle amministrazioni pubbliche interessate, come i Provveditorati alle OO.PP.Così, in un caso analogo, la Cass.ha ritenuto che sussistesse la giurisdizione della C.Conti sugli amministratori della società per la candidatura di Trieste ad ospitare l’Esposizione Universale, posto che le amministrazioni locali, anche tramite convenzioni, si avvalevano di tale organismo di diritto privato per perseguire finalità istituzionali loro proprie(trattasi di compiti di istituto: Cass., Sez. Un., ordinanza, 9 maggio 2011, n. 10063).Ciò detto, se da una parte la SOGE è società in house che svolge strutturalmente attività nell'interesse esclusivo delle pubbliche amministrazioni controllanti,dall'altra, vi è una coincidenza tra gli interessi/i compiti di istituto di queste ultime e l'oggetto sociale della SOGE medesima. D'altro canto, sotto il profilo letterale, è lo stesso art. 5, co. 9, d.P.C.M. 6.5.2013, a sancire una comunanza di interessi e di compiti istituzionali tra la SOGE e gli "enti pubblici interessati" di cui la stessa può avvalersi.In particolare, la SOGE s.p.a., partecipata anche dallo Stato, ha tra i suoi compiti istituzionali la realizzazione delle opere pubbliche per Expo 2015. Al contempo, i Provveditorati Interregionali alle OO.PP. hanno sempre, come funzioni loro proprie, l'attività di supporto su base convenzionale nella programmazione,progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, ovvero di Enti ed organismi pubblici, nonché la programmazione, finanziamento,realizzazione e gestione in proprio delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, come quelle relative ad Expo 2015.Con riferimento alla questione sub c), l'avvalimento dei Provveditorati alle OO.PP. da parte di altri enti è disciplinato: a) in via generale, dall'art. 90, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006 (già art. 19, co. 3, l. quadro n. 109/1994); b) in modo particolare, dall'art. 5, 22.10.2008);d) la SOGE è tenuta a presentare un rendiconto periodico, anche finanziario,sulle opere da realizzare, mentre il rendiconto generale finanziario è approvato dal Ministro per l'Economia e le Finanze (art. 5, co. 5 e 7, d.P.C.M. 6.5.2013; art. 4, co. 5 e 7, d.P.C.M. 22.10.2008).Ugualmente, sotto il profilo dell'attività svolta prevalentemente nell'interesse delle amministrazioni, la SOGE espleta la propria attività nell'esclusivo interesse degli enti pubblici che la controllano. Trattasi dunque di una società in house.Per converso, per quanto attiene al rapporto tra la SOGE ed il Provveditorato alle OO.PP., il quale si fonda su una convenzione tra i due enti, si esula dalla figura dell'in house convenzionato, istituto ritenuto illegittimo dal CdS.In effetti, l'in house convenzionato ha luogo quando la società non è controllata dall'ente pubblico affidante l'appalto, mentre svolge attività per quest'ultimo in base ad una convenzione. Nel caso all'attenzione della scrivente, invece, lo Stato (in cui il Provveditorato si inserisce) controlla la SOGE insieme ad altre amministrazioni (in house frantumato); inoltre, la SOGE svolge la sua attività esclusivamente nell'interesse delle pubbliche amministrazioni controllanti, incluso lo Stato, in vista della realizzazione di Expo 2015.Senza dimenticare come la convenzione tra il Provveditorato e la SOGE non è volta ad affidare ai dipendenti di quest'ultima o del MIT lo svolgimento di attività professionali. Al contrario, siffatta convenzione viene stipulata in virtù del potere/dovere di avvalimento delle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 5, co.9, d.P.C.M. 6.5.2013. Tali amministrazioni, però, non esercitano attività professionale esterna per conto della SOGE (art. 90, co. 1, lett. d) e ss., d.lgs. n. 163/2006), il che sarebbe illegittimo (CdS, Sez. VI, 5.9.2011, n. 5003). Piuttosto, le amministrazioni (e non i loro dipendenti presi singolarmente) concorrono, nell'ambito dei compiti di istituto, alla realizzazione di Expo 2015, insieme alla SOGE. In breve, la SOGE spa, la quale ha una soggettività giuridica distinta da quella delle amministrazioni, rappresenta un modulo istituzionale ed organizzativo ad hoc per il coordinamento e la realizzazione degli interventi connessi ad Expo 2015, i quali riguardano enti pubblici su diGazzetta Amministrativa -184- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico va e di legittimità ha pacificamente ammesso l'eventualità che accordi ex art. 15, l. n. 241/1990, possano essere stipulati tra un'amministrazione ed una società in house, frantumato o meno (Cass., Sez. Un., ordinanza, 9.5.2011, n. 10063; CdS, Sez. V, 28.12.2007, n. 6736).Dunque, laddove la SOGE spa è una società in house che può avvalersi ex lege del Provveditorato, stipula con quest'ultimo una convenzione attuativa del potere di avvalimento (art. 5, co. 9, d.P.C.M. 6.5.2013). Questa convenzione, la quale pone su un piano di parità un'amministrazione ed una società in house, è un accordo ex art. 15, l. n. 241/1990. Con questo accordo, il Provveditorato e la SOGE regolano attività di interesse comune, la quale può a sua volta essere regolata per via convenzionale solo in quanto entrambi gli enti coinvolti (incluso il Provveditorato) abbiano come compito di istituto la materia oggetto della convenzione medesima. Da quanto esposto emerge che l'espletamento di attività di collaudo e di segreteria tecnicoamministrativo unificata per conto della SOGE costituisce, nella specie, un compito di istituto del Provveditorato alle OO.PP., ai sensi dell'art. 5, co. 9, d.P.C.M. 6.5.2013. In primo luogo, infatti, i compiti di istituto coincidono con gli interessi che la legge affida alle cure delle amministrazioni e degli altri enti pubblici. In particolare, i Provveditorati alle OO.PP. provvedono all'attività di supporto su base convenzionale nella programmazione, progettazione ed esecuzione di opere anche di competenza di amministrazioni non statali, anche ad ordinamento autonomo, economico e non, nonché di enti ed organismi pubblici.In secondo luogo, sotto il profilo letterale, l'art. 5, co. 9, d.P.C.M. 6.5.2013, menziona espressamente l'"interesse" degli enti pubblici, tra i quali i Provveditorati, rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale della SOGE s.p.a. (realizzazione delle opere e predisposizione dei servizi per Expo 2015).In terzo luogo, la SOGE s.p.a. è una società in house che, secondo la giurisprudenza Teckal della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, espleta la propria attività prevalentemente nell'interesse delle amministrazioni pubbliche partecipanti al capitale sociale. Ne deriva una co- co. 9, d.P.C.M. 6.5.2013.L'istituto dell'avvalimento corrisponde ad un rapporto tra due o più amministrazioni in cui, in base ad una previsione legislativa o regolamentare (ad es., l'art. 90, d.lgs. n. 163/2006; l'art. 19, co. 3, l. n. 109/1994; l'art. 5, co. 9, d.P.C.M. 6.5.2013), una amministrazione od un ente ha il potere (simile ad un diritto potestativo sostanziale) di utilizzare le strutture di una seconda amministrazione, sulla quale incombe il dovere specifico di fornirle, senza potersi rifiutare (C.Conti, Sez. contr., 12 giugno 1996, n. 87). La materia oggetto di avvalimento, quindi, rientra tra i compiti di istituto della seconda amministrazione, posto che il dovere specifico di fornire le proprie strutture, ai sensi dell'art. 90, d.lgs. n. 163/2006, deve essere previsto dalla legge o da un regolamento e posto che il regolamento o la legge individuano le funzioni, i compiti, i doveri delle varie amministrazioni e dei vari enti pubblici,in ossequio al principio di legalità ex art. 97 Cost..Ne deriva che, se ai sensi dell'art. 5, co. 9, d.P.C.M. 6.5.2013, la SOGE si avvale delle strutture del Provveditorato per attività di collaudo e di segreteria tecnico-amministrativa unificata, questa materia è oggetto di un dovere specifico, di una funzione, di un compito di istituto stabilito direttamente dalla legge a carico del Provveditorato medesimo.Con riferimento alla questione sub d), un accordo ex art. 15 l. n. 241/1990 può essere definito come il patto tra più amministrazioni od enti sostanzialmente pubblici che, su un piano di parità, regolano l'attività di interesse comune, ad esempio in virtù del potere di avvalimento affidato dalla l. ad una di esse (C.Conti, Sez. contr., 12 giugno 1996, n. 87). Con gli accordi,in definitiva, le parti contraenti compongono in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice (C. Conti, Sez. Giur. Reg. Puglia, 21.3.2003, n. 244). Entrambe le amministrazioni contraenti, però, devono essere competenti ed avere ex lege la cura di interesse pubblico tale da legittimare la stipula dell'accordo (CdS , Sez. V, 12.4.2007, n. 1707), sempre che la convenzione ex art. 15 cit. non si risolva nell'acquisizione senza gara di servizi presso un soggetto professionista/imprenditore (CdS, Sez. III, 25.1.2012, n. 324). Inoltre, la giurisprudenza amministratiGazzetta Amministrativa -185- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico di ingegneri ed architetti, posto che, ai sensi dell’art.120, co.2-bis, del d.lgs. n. 163/2006, “nell’ipotesi di carenza di organico all’interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei necessari requisiti,accertata e certificata dal responsabile del procedimento, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l’incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l’affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'art. 91. Nel caso di interventi finanziati da piùamministrazioni aggiudicatrici, la stazione appaltante fa ricorso prioritariamente a dipendenti appartenenti a dette amministrazioni aggiudicatrici sullabase di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse”.Al riguardo si osserva quanto segue. 4) Con riferimento al primo quesito formulato dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per l’Emilia Romagna e le Marche, occorre valutare se il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti subisce deroghe in relazione ai compensi per attività professionali oltre i compiti di istituto,nonché in relazione agli incentivi ex art. 92, co.5, d.lgs. n.163/2006, strutturalmente connessi all'espletamento di compiti di istituto. Sul punto, il d.m. Infrastrutture e Trasporti del 17.3.2008, n. 84, reca le norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006. Questo decreto ministeriale nulla dispone in ordine alla spettanza dell'incentivo a favore dei dirigenti.Inoltre, la giurisprudenza amministrativa, civile e contabile è concorde nell’affermare che “il principio di onnicomprensività (art. 24, d.lgs. n. 165/2001), che concerne tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti pubblici in ragione dell’ufficio o su designazione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connesse in maniera più o meno diretta al rapporto organico,tra dipendente pubblico ed amministrazione, il cui svolgimento può fra l’altro riflettersi direttamente sul raggiungimento degli obiettivi assegnati al medesimo dirigente, non esclude che gli stessi munanza di interessi pubblici e compiti di istituto tra la SOGE e le amministrazioni medesime, ivi compresi i Provveditorati, i quali sono ovviamente interessati alla realizzazione delle opere per Expo 2015.In quarto luogo, l'avvalimento di un'amministrazione pubblica da parte di un altro ente pubblico o di una società a partecipazione pubblica è sintomatico di una comunanza di interessi e compiti di istituto.In quinto luogo, le convenzioni attuative del potere di avvalimento o del dovere di concedere l'avvalimento sono veri e propri accordi ex art. 15, l. 241/1990, strutturalmente volti a disciplinare attività di interesse comune. Ne deriva che, se le attività di collaudo e di segreteria tecnico-amministrativa unificata sono ad oggetto di una convenzione tra il Provveditorato e la SOGE, tali attività costituiscono, altresì, attività di interesse comune, nonché compiti di istituto della SOGE e del Provveditorato medesimi. Con la nota prot. n. 16332 del 30.11.2012, il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per l’Emilia Romagna e le Marche fa riferimento ad una convenzione tra il medesimo Provveditorato, l’Università degli Studi di Parma ed il Comune di Parma-Assessorato ai Lavori Pubblici per la ristrutturazione ed il restauro dell’ex carcere di San Francesco, destinato ad ospitare strutture dell’ateneo parmense.Il Provveditorato chiede dunque:4) se, per i dirigenti delle pubbliche amministrazione, i compensi per incarichi di collaudo statico ovvero tecnico-amministrativo rientrino o meno nel trattamento economico dirigenziale, tenendo presente il principio di onnicomprensività della retribuzione spettante ai dirigenti medesimi;5) chi debba intendersi per membro interno ovvero esterno alla stazione appaltante ai fini dell’applicazione rispettivamente degli incentivi ex art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006, ovvero dei compensi per le attività professionali di collaudo tecnicoamministrativo, ai sensi dell'art. 90, co. 1, lett. d) e ss.,d.lgs. n. 163/2006, nonché degli articoli 210, DPR n. 554/1999, e 238, d.P.R. n. 207/2010;6) se, per le attività di collaudo tecnico-amministrativo svolte da dipendenti pubblici sulla base di convenzioni tra più amministrazioni, si debba fare riferimento in deroga rispetto agli incentivi ex art. 92, co. 5, Cod. Contr. Pubbl. alle tariffe professionali Gazzetta Amministrativa -186- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico vare, in proposito, che il principio dell'onnicomprensività, di cui si discute, risulta ispirato al soddisfacimento di una pluralità di esigenze,ed in ispecie risulta legato con un rapporto di stretta conseguenzialità alla particolare posizione che assumono i dirigenti, nell'ambito dell'organizzazione della pubblica amministrazione, specie dopo la riforma relativa alla "privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego, di cui al d.lgs. 3.2.1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Come è noto, in base alla normativa suddetta ai predetti dirigenti è stata attribuita la diretta responsabilità in materia di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, restando demandata agli Organi di governo la funzione di definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché di verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Un simile mutamento di prospettiva, quindi, ha sensibilmente accentuato l’ambito delle pur ampie responsabilità già attribuite alla dirigenza dal d.P.R. 30.6.1972, n. 748, e la disciplina mediante lo strumento contrattuale dei singoli rapporti ha coerentemente consentito non solo di rapportare la retribuzione all'impegno ed alla complessità dei compiti connessi alle diverse posizioni organiche,ma anche di corrispondere un trattamento economico accessorio collegato ai risultati effettivamente conseguiti nell'espletamento dell'attività. In ogni caso va opportunamente sottolineato che il carattere contrattuale del rapporto di impiego implica necessariamente un incontro della volontà delle parti, anche per quanto riguarda la determinazione del compenso, che non viene ora rapportato a parametri rigidamente predeterminati per legge, come avveniva precedentemente pure per la categoria della dirigenza. Trattandosi, d'altronde, di un impegno di carattere esclusivo, nell'espletamento del quale il funzionario deve prestare tutta la sua opera (con le sole eccezioni previste per gli incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, autorizzabili ai sensi dell’art. 53 del citato d.lgs n. 165 del 2001), la corresponsione di un trattamento economico onnicomprensivo appare coerente con i fondamentali principi di correttezza e di trasparenza che debbono caratterizzare l'organizzazione dei pubblici uffici, e si palesa, altresì, dipendenti possano espletare incarichi retribuiti a titolo professionale dall’amministrazione, ove ne ricorrano i presupposti legali e sempre che non costituiscano comunque espletamento di compiti di istituto” (inter alia, cfr. CdS, Sez. V, 21.3.2011, n. 1733). Le deroghe al principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale sono comunque soggette ad un regime applicativo restrittivo, mentre i compiti o finalità di istituto sono interpretati in modo estensivo (cfr. Cass., Sez. lav., 24.2.2011, n. 4531; Cons. Giust. Amm. Sic., 20.12.2010, n. 1504).Ciò detto, occorre distinguere tra i compensi per attività professionale e gli incentivi. Anzitutto, come si è osservato nella risposta al quesito n. 1), i compensi per attività professionale vengono corrisposti soltanto nel caso in cui non siano espletati compiti di istituto. Dal mancato espletamento di siffatti compiti discende automaticamente l'estraneità dei compensi in esame rispetto alle mansioni ordinarie del dirigente ed al principio di onnicomprensività della retribuzione ex art. 24, d.lgs. n. 165/2001. Più complesso è il caso degli incentivi ex art. 92, co.5, d.lgs. n. 163/2006, i quali vengono assegnati se si espletano compiti di istituto.In questo caso, infatti, occorre verificare se, ai sensi dei contratti collettivi applicabili ratione temporis, siano previste altre forme di incentivazione che non rimangano assorbite nel trattamento economico accessorio dei dirigenti, rappresentato dalla retribuzione di posizione e di risultato.Sul punto, indipendentemente da quanto concerne i dirigenti del comparto regioni ed enti locali, i quali hanno un diverso contratto collettivo, con parere n. 173/2004 del 4.5.2005, l'Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del Consiglio di Stato ha definitivamente affermato che, nelle amministrazioni statali e negli enti previdenziali, il principio di onnicomprensività della retribuzione assorbe qualsiasi compenso sia per gli incarichi affidati ai dirigenti nell'esercizio delle loro specifiche mansioni (ad esempio il ruolo di RUP), sia per gli incarichi ulteriori affidati discrezionalmente dall'amministrazione statale in virtù di specifiche qualifiche professionali possedute (ad esempio l'incarico di collaudatore o di progettista): "La Commissione speciale deve osserGazzetta Amministrativa -187- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico quanto osservato dal Dipartimento della funzione pubblica in ordine alla irrilevanza del carattere non continuativo dell’impegno richiesto, ai fini dell’assoggettamento del relativo compenso al regime della onnicomprensività. Nell'ipotesi di compensi dovuti dai terzi per incarichi aggiuntivi, dunque, ogni dubbio in proposito dovrebbe essere senz'altro superato con riguardo alla complessiva congruità del trattamento economico spettante al dirigente. Deve tenersi conto, inoltre, dalla previsione, di cui all'art.14, co.2, del contratto collettivo per la dirigenza sottoscritto il 5 aprile 2001, già sopra ricordato,secondo cui, allo scopo di remunerare il maggiore impegno e la maggiore responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta, ai fini del trattamento accessorio, oltre alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota, in ragione del loro apporto, fino al 30% della somma che confluisce nel fondo di attuazione del principio di onnicomprensività.Può ritenersi, infatti, che una simile previsione, consentendo un trattamento differenziato e di particolare favore per i dirigenti maggiormente impegnati, sia comunque idonea a soddisfare le esigenze di carattere sostanzialmente perequativo segnalate dall'Amministrazione riferente". Inoltre, è principio pacifico in giurisprudenza che gli incentivi ex art. 92 Cod. Cod. Contr. Pubbl. siano riconosciuti previa adozione di un provvedimento ampiamente discrezionale di accertamento, da parte del dirigente di prima fascia o da parte del dirigente seconda fascia delegato, in ordine all'attività di progettazione espletata ovvero in ordine alla sua perdurante effettiva utilità per l'amministrazione (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12.4.2011, n. 8344; Trib. Napoli, 6.7.2012, L.A. e altri c. Università degli Studi di Napoli "Federico II" e altri; cfr. art. 5, co. 1, d.m. Infrastrutture 17.3.2008, n. 84). Secondo questa prospettiva, il dirigente generale o di I° fascia non ha poteri di controllo sulle performances dei dirigenti di II° fascia eventualmente delegati (fatto salvo il potere di sostituzione in caso di inerzia; art. 16, d.lgs. n. 165/2001). Dunque, laddove il dirigente di II° fascia dovesse realizzare progetti,sarebbe egli stesso a dovere valutare i presupposti per il riconoscimento degli incentivi ex art. 92, co. 5, d.lgs. n. maggiormente rispondente all'opportunità di consentire un più equo e favorevole trattamento previdenziale e pensionistico per il personale in questione. Tenuto conto di quanto sopra, non appaiono fondate le perplessità prospettate dal Ministero riferente (cui si è associato anche il Ministero dell'economia e delle finanze) in ordine alla applicazione del principio della onnicomprensività pure con riguardo agli incarichi ulteriori, comunque conferiti dall'Amministrazione. Anzitutto è da escludere che possa configurarsi, in una simile fattispecie, una prestazione imposta per unilaterale volontà di una delle parti, atteso che trattasi pur sempre di incarichi che debbono essere accettati dall'interessato e quest'ultimo, pertanto, può liberamente determinarsi nel senso di rifiutare l'ulteriore aggravio del carico di lavoro. Né appare pertinente l'obiezione secondo cui un simile rifiuto potrebbe riflettersi negativamente sulla valutazione finale dell'attività svolta, atteso che il conferimento di ampi poteri amministrativi e gestionali ai dirigenti comporta, inevitabilmente, la responsabilizzazione dei medesimi con riguardo a tutte le scelte ed alle opzioni effettuate nel corso dello svolgimento delle funzioni di competenza, anche con riferimento alla individuazione delle iniziative da intraprendere e alle attività da svolgere in concorrenza o in alternativa con altre, ai fini del conseguimento degli obiettivi di pubblico interesse da perseguire in base alle direttive generali impartite dagli Organi di governo. Per quanto concerne il rispetto del canone costituzionale relativo alla proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità della prestazione lavorativa che, in ogni caso, deve essere sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia “una esistenza libera e dignitosa”, si rammenta che, come sottolineato dalla C. Cost. e come ampiamente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, la proporzionalità e sufficienza della retribuzione vanno valutate considerando la retribuzione nel suo complesso, e non in base ai singoli elementi che compongono il trattamento economico (Cfr. C.Cost. 20.6.2002, n. 263; 12.3.2004, n. 91; CdS , Sez. IV, 2.11.2004, n. 7101). Per quanto riguarda specificamente l’aspetto della durata degli incarichi, poi, deve convenirsi con Gazzetta Amministrativa -188- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico 97/2008 del 16 settembre 2008, il CSLP dissentiva dall'avviso espresso dall'AVLP. In particolare, il CSLP affermava che, in alcuni casi, negli appalti di lavori pubblici, la figura del collaudatore tecnico-amministrativo non coincide con quella del collaudatore statico. Pertanto, secondo il Consiglio Superiore, non era corretto l'assunto dell'AVLP circa la coincidenza delle figure del collaudatore statico e del collaudatore tecnicoamministrativo, con conseguente inapplicabilità degli incentivi al collaudatore statico.Ciò nondimeno, ai fini dell’applicazione dell’art. 92, co.5, d.lgs.n.163/2006, è irrilevante la distinzione tra collaudo statico (ex articoli 7, l.n 1086/1971, 25 e 67, DPR n. 380/2001) che attiene alla conformità dell’opera rispetto alle normative tecniche ed il collaudo tecnicoamministrativo o di conformità dell’opera alla legge, alle regole d’arte, al progetto ed ai capitolati, al contratto.D’altra parte, con la determinazione n. 43/2000, l'AVLP ha individuato la coincidenza tendenziale tra il collaudatore statico e quello tecnicoamministrativo come ulteriore, ma non unico, indice sintomatico circa l'inclusione delle due figure nell'ambito di applicazione degli incentivi, come dimostra l'uso della congiunzione "peraltro".Inoltre, per quanto attiene alla ratio logico-giustificativa, l'art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006, si riferisce all'attività di "collaudo" nel complesso esercitata e disciplina unicamente l'aspetto economico della retribuzione dei dipendenti pubblici per l'espletamento di compiti di istituto. Sul punto non rilevano le ipotesi di non coincidenza tra la figura del collaudatore statico e quella del collaudatore tecnico amministrativo, come quando quest'ultimo non possiede le qualifiche per effettuare il collaudo statico (art. 238, d.P.R. n. 207/2010; art. 187, d.P.R. n. 554/1999). Tale distinzione, infatti, non concerne l'aspetto economico della retribuzione, ma l'affidamento di incarichi all'interno dell'amministrazione. Infine, sul fronte dell'oggetto dell'attività di collaudo, ai sensi dell’art. 215, co. 1, DPR n. 207/2010 (già art. 187, DPR n. 554/1999), avviene che: “Il collaudo [affidato ex articoli 90, 91 e 120, D. Lgs n. 163/2006] ha lo scopo di verificare che l’opera o i lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato 163/2006. Sembrerebbe determinarsi, così, un potenziale conflitto di interessi tra il dirigente che esegue opere di progettazione ed il medesimo dirigente che deve valutarne, ad esempio,la perdurante utilità.Ciò è ancor più vero per quanto attiene ai dirigenti generali, anch'essi soggetti al principio di onnicomprensività della retribuzione ex art. 24, D.Lgs. n. 165/2001, ed ancor di più sottratti al controllo sulle performances, anche in termini di ritiro della delega.Dunque, il comb. disp. degli articoli 24, d.lgs. n. 165/2001, e 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006, sembrerebbe doversi interpretare nel senso che i dirigenti siano esclusi dall'ambito di applicazione degli incentivi ex art. 92, comma 5, cit., anche perché, all'interno della retribuzione onnicomprensiva ex art. 24, d.lgs. n. 165/2001, si colloca il trattamento economico di risultato in base agli obiettivi raggiunti, pure in termini di progettazione, collaudo, ecc. 5- 6) Gli ultimi due quesiti formulati dal Provveditorato alle OO.PP. per l’Emilia Romagna e le Marche meritano una trattazione unitaria ed impongono di valutare se: a) per quanto attiene gli incarichi di collaudo statico ovvero tecnicoamministrativo,siano applicabili discipline distinte, in conformità al parere del C.Superiore dei LL.PP. n. 97/2008, per cui gli incentivi ex art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006, non sarebbero riferibili all’attività di collaudo statico; b) per gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo, siano applicabili gli incentivi ex art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006, ovvero i compensi per attività professionale, laddove siano state stipulate convenzioni tra più amministrazioni a norma dell’art. 120, ult. Co., Cod. Contr. Pubbl. Con riguardo al punto sub a), con determinazione n. 43/2000, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici affermava che, ai fini dell'applicazione degli incentivi, "per incaricato di collaudo, ai sensi dell'art. 18, co.1, della l. n. 109/1994 (cfr. ora l'art. 92, co. 5, D.Lgs. n. 163/2006), deve intendersi non solo il redattore del certificato di collaudo finale o certificato di regolare esecuzione, bensì anche l'incaricato del collaudo statico, il quale,peraltro, coincide con il primo oppure con uno dei tre membri della suddetta commissione".Successivamente, con parere n. Gazzetta Amministrativa -189- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico d.lgs. n. 163/2006, e non pure i compensi per attività professionale.In primo luogo, infatti, dissentendo dall'avviso espresso da codesto Provveditorato,non rileva quanto disposto dall'art. 120, Cod. Contr. Pubbl., il quale rinvia alle convenzioni per la disciplina dei rapporti intersoggettivi tra amministrazioni,ma non ammette esplicitament e deroghe, da parte dell'autonomia negoziale, rispetto alle previsioni legislative imperative, come nel caso dell'art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006.In secondo luogo, gli appalti finanziati e realizzati da più amministrazioni in regime di convenzione ai sensi dell'art. 120, d.lgs.n. 163/2006, sono definiti "appalti complessi integrati". In questo caso, secondo l'AVCP, le diverse amministrazioni coinvolte espletano compiti di istituto e trovano applicazione gli incentivi ex art. 92, co.5, d.lgs. n. 163/2006, e non pure i compensi per attività professionale, un tempo parametrati rispetto alle tariffe professionali di ingegneri ed architetti (AVCP, deliberazione n. 77, 1.8.2012; determinazione n. 2, 25 febbraio 2009).In terzo luogo, l'Università si avvale per legge delle strutture del Provveditorato,ai sensi degli artt.52, co. 1, l. n. 388/2000, 19, co.3, l. n. 109/1994 (cfr. oggi l'art. 90, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006). Come si è evidenziato nella risposta al quesito n. 3), l'avvalimento riflette una comunanza ed una ripartizione di compiti di istituto tra le amministrazioni coinvolte, l'Università ed il Provveditorato.In quarto luogo, la Convenzione tra l'Università, il Comune ed il Provveditorato attua il potere/dovere di avvalimento e rientra tra gli accordi ex art. 15, l. 241/1990, con cui si disciplinano attività di interesse comune. Pertanto, anche sotto questo profilo, l'attività di collaudo ad oggetto di una convenzione stipulata rientra tra i compiti di istituto del Provveditorato alle OO.PP. In quinto luogo, si potrebbe prospettare una violazione delle regole della concorrenza, laddove i dipendenti pubblici con qualifiche professionali fossero retribuiti con compensi per attività professionale determinati ex d.m. Giustizia n. 140/2012, sulla base di una convenzione e senza il previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi al di sopra della soglia per gli interventi in economia.D'altro canto, la giurisprudenza di matrice europea:a) ha e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. […] Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore”.Sulla compatibilità e coincidenza tra collaudo statico e collaudo-tecnico amministrativo negli appalti di OO.PP., cfr. inter alia Cass., Sez. I, 23.11.1993, n. 11560. Ne deriva che, concordemente rispetto all'avviso espresso nella determinazione n. 43/2000 dell'AVLP, gli incentivi ex art. 92, co.5, d.lgs. n. 163/2006, si applicano sia al collaudo statico, sia al collaudo tecnicoamministrativo.Per quanto concerne il punto sub b) e come già precisato nella risposta al quesito n. 1, gli incentivi ex art. 92, co.5, d.lgs. n. 163/2006, sono diversi dai compensi per attività professionale di collaudo ex art. 120, d.lgs. n. 163/2006. Da un lato, infatti, l’incentivo viene corrisposto in ragione della partecipazione del pubblico dipendente all’attività di collaudo nell’ambito dei compiti di istituto e durante l’orario di lavoro.Dall'altro, invece, il compenso viene corrisposto in ragione della qualifica posseduta anche dal pubblico dipendente ed in ragione della sua effettiva, specifica ed occasionale partecipazione all’attività di collaudo, al di fuori dell’orario di lavoro ed al di là dei compiti di istituto cui è assegnato il pubblico dipendente medesimo. Il compenso, peraltro ed a differenza dell'incentivo, viene determinato a norma del d.m. Giustizia del 20.7.2012, n. 140, il quale ha introdotto i nuovi criteri per la determinazione giudiziale e stragiudiziale dei compensi per le professioni regolamentate, dopo che il d.l. n. 1/2012, conv. con modificazioni dalla l. n. 27/2012, ha abrogato le tariffe professionali (sul punto, cfr. Corte Costituzionale, 31.5.2013, n. 115).Inoltre, come si è già osservato nella risposta al quesito n. 4, i compiti di istituto coincidono con gli interessi affidati ex lege alla cura di una determinata amministrazione.Tutto ciò premesso, ai dipendenti pubblici che svolgono attività professionale nell'ambito dei compiti di istituto delineati dalla Convenzione tra l'Università, il Provveditorato ed il Comune di Parma si applicano i soli incentivi ex art. 92, co. 5, Gazzetta Amministrativa -190- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico centivi ex art. 92 d.lgs. n. 163/2006 siano in violazione della concorrenza: a) in quanto sono distribuiti presso il personale dipendente dell'amministrazione utilizzato in regime di insourcing (come accade nell'in house providing); b) in quanto sono quantitativamente inferiori ai compensi professionali che sarebbero corrisposti a soggetti esterni ai sensi del D.M. Giustizia n. 140/2012; c) in quanto sono ipso jure relativi all'esercizio di compiti di istituto, i quali non possono essere espletati da soggetti esterni, se non in caso di assenza o di indisponibilità di personale dipendente pubblico qualificato (art. 90, d.lgs. n. 163/2006).In seconda istanza, viola le regole europee in tema di concorrenza l'affidamento diretto di incarichi professionali a personale non specificamente inquadrato come ingegnere-architetto (ad esempio, sono inquadrati in tal senso i funzionari esperti del MIT di categoria F6 od F7), in base a convenzioni od accordi ex art. 15, l. n. 241/1990. Così, da un lato, la C.Conti, Sez. contr., con pronuncia del 12 giugno 1996, n. 87, ha stabilito che è "legittima una convenzione tra il comune e il Provveditorato regionale alle opere pubbliche con la quale quest'ultimo assume compiti inerenti la progettazione esecutiva e il collaudo di opere pubbliche da realizzare per conto del Comune”. Ciò nondimeno, per la recente sentenza del CdS, Sez. III, n. 324/2012, l’accordo o la convenzione intersoggettiva ex art. 15, l. n. 241/1990, non deve risolversi in una violazione della concorrenza attraverso l’acquisizione di servizi presso soggetti pubblici imprenditori e/o professionisti (cfr. anche CdS, Sez. VI, 8.4.2002, n. 1902).In tal senso, desta perplessità l'art. 8 della Convenzione tra il Provveditorato alle OO.PP. per l'Emilia Romagna e le Marche, l'Università degli Studi di Parma ed il Comune di Parma.In base a questo articolo, "l'Università provvederà a nominare, d'intesa con il Provveditorato, i collaudatori [...]".Ebbene, il presente disposto potrebbe essere in grado di violare la concorrenza nell'affidamento di incarichi professionali, laddove i collaudatori scelti non siano inquadrati, come dipendenti pubblici del Provveditorato, alla stregua di ingegneri ed architetti, i quali per specifica mansione possono svolgere l'attività di collaudo per conto dell'am- qualificato le Università come operatori economici (C.giust.CE, sentenza CoNISMA, C305/08);b) ha affermato che persino il rimborso di spese integra il requisito di onerosità dell'appalto (C.giust.CE, ASL Lecce e Università degli Studi del Salento c. Ordine degli Ingegneri di Lecce et al., 19.11.2012, causa C-159/11);c) ha sancito che gli affidamenti onerosi di lavori, servizi e forniture a favore di operatori economici universitari tramite accordi ex art. 15, l. n. 241/1990, violano le regole di concorrenza di cui alla direttiva n. 2004/18/CE, laddove:tali convenzioni non abbiano ad oggetto servizi di interesse economico generale, tali convenzioni non corrispondano ad attività di interesse pubblico comune,ancorché graduato in attività finali ed attività strumentali;siano in grado di alterare la concorrenza quando non siano previste gare a valle per l'affidamento di incarichi a professionisti privati (da ultimo, cfr. Corte di Giustizia dell'UE, Sez. X, ord., 16.5.2013, causa C-564/11; cfr. anche Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio del Consigliere Giuridico, parere pro t. n. CG/0025732 del 30/04/2013: allegato).Dunque, in prima istanza, se gli incarichi di collaudo a favore di pubblici dipendenti fossero pagati alla stregua di compensi per attività professionale, si potrebbe determinare una violazione delle regole concorrenziali. In effetti, se il pubblico dipendente fosse pagato con compensi per attività professionali ex d.m. Giustizia n. 140/2012, questi verrebbe considerato e pagato alla stregua di un professionista privato, senza il previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica a monte. Pertanto, è necessario fare ricorso agli incentivi ex art. 92, d.lgs. n. 163/2006, i quali, comunque, sono strettamente connessi all'espletamento di compiti di istituto, ricordando come il ricorso al personale dipendente per l'espletamento di funzioni istituzionali esclude ipso jure il ricorso a professionisti esterni, ai sensi dell'art. 90, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006.Per completezza, bisogna valutare se gli stessi incentivi, aventi natura retributiva (cfr. la risposta al quesito 1), costituiscano forme di trattamento economico in violazione delle regole concorrenziali rispetto ai professionisti privati.In questa sede si esclude che gli inGazzetta Amministrativa -191- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico n. 4)"Se, per i dirigenti delle pubbliche amministrazione, i compensi per incarichi di collaudo statico ovvero tecnicoamministrativo rientrino o meno nel trattamento economico dirigenziale, tenendo presente il principio di onnicomprensività della retribuzione spettante ai dirigenti medesimi".Ai sensi del comb. disp. degli articoli 24, d.lgs. n. 165/2001, e 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006, in base all'orientamento del CdS espresso in sede consultiva, si ritiene che i pubblici dirigenti siano da escludere dall'ambito di applicazione degli incentivi ex art. 92, co. 5, cit.. Ad ogni modo, si auspica un intervento chiarificatore del legislatore ovvero l'adozione di clausole normative ad hoc in sede di contrattazione collettiva. Quesiti nn. 5 e 6 "chi debba intendersi per membro interno ovvero esterno alla stazione appaltante ai fini dell’applicazione rispettivamente degli incentivi ex art. 92, co.5, d.lgs. n. 163/2006, ovvero dei compensi basati sulle tariffe professionali di ingegneri ed architetti per le attività di collaudo tecnico-amministrativo,ai sensi dell'art. 90, co. 1, lett. d) e ss., d.lgs. n. 163/2006, nonché degli artt.210, d.P.R. n. 554/1999, e 238, DPR n. 207/2010"."Se, per le attività di collaudo tecnico-amministrativo svolte da dipendenti pubblici sulla base di convenzioni tra più amministrazioni, si debba fare riferimento - in deroga rispetto agli incentivi ex art. 92, co. 5, Cod. Contr. Pubbl. - alle tariffe professionali di ingegneri ed architetti".Con riferimento all’attività di collaudo statico, ovvero tecnico-amministrativo, - regolarmente autorizzata dall'amministrazione - svolta dal Provveditorato nell’ambito di una convenzione con altra amministrazione, non si esula dai compiti di istituto e si applicano gli incentivi ex art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006, a nulla rilevando la distinzione tra collaudo statico e collaudotecnico-amministrativo. Tali incentivi, comunque, si applicano sempre laddove l’attività di collaudo rientra tra i compiti di istituto, ad esempio in attuazione di una convenzione stipulata dal Provveditorato in attuazione del dovere di concedere l'avvalimento. Per converso, il pubblico dipendente-collaudatore riceve un compenso, parametrato secondo le modalità previste dal d.m. Giustizia n. 140/2012, nel solo caso residuale in cui l’attività viene espletata al di ministrazione. Soltanto in questo modo l'attività di collaudo, retribuita con i meri incentivi ex art. 92, d.lgs. n. 163/2006, viene espletata all'interno dei compiti di istituto, senza implicare l'esercizio di una professione extra moenia, anche da parte del pubblico dipendente. Conclusivamente:Quesito n. 1) “Se l’incentivo alla progettazione ex art. 92 del d.lgs. n. 163/2006 possa considerarsi giuridicamente un emolumento retributivo ovvero un compenso per prestazioni occasionali, ancorché di carattere professionale, poiché prestate da dipendenti appartenenti all’Amministrazione".Nonostante abbiano natura retributiva, gli incentivi ex art. 92, co. 5,d. lgs. n. 163/2006, non equivalgono ai compensi per attività di collaudo svolta fuori dai compiti istituzionali e dall'orario di lavoro, occasionalmente, anche dal pubblico dipendente-professionista.Quesito n. 2)“Se debba ritenersi applicabile il disposto di cui all’art. 61, co. 9,d.l. n. 112/2008, in caso di erogazione dell’incentivo di cui all’art. 92 del d.Lgs 163/2006”.La ritenuta del 50 %, prevista dall’art. 61, co. 9, D.Lgs. n. 112/2008, è inapplicabile agli incentivi ex art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006. Gli incentivi spettano anche per l'attività di segreteria tecnicoamministrativa unificata soltanto se quest'ultima ha ad oggetto un "contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto,del piano della sicurezza, alla direzione dei lavori ed alla loro contabilizzazione". Occorre motivare in tal senso i provvedimenti di riconoscimento e di ripartizione degli incentivi.Quesito n. 3)“Se la convenzione stipulata fra Expo 2015 s.p.a. ed il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e la Liguria, per effetto delle previsioni normative di cui al d.P.C.M. 22.10.2008 e ss. modificazioni, costituisca di fatto espletamento di compiti di istituto”.Ai fini dell’applicazione degli incentivi ex art. 92, co. 5, d.lgs. n. 163/2006, rientra tra i compiti di istituto l’attività di collaudo e di segreteria tecnicoamministrativo unificata, svolta dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Lombardia e la Liguria in attuazione della convenzione con la SOGE spa, ai sensi dell’art. 5, co. 9, d.P.C.M. 6.5.2013, il quale ha abrogato il d.P.C.M. 22.10.2008. Quesito Gazzetta Amministrativa -192- Numero 4 - 2013 Incentivi e Sviluppo Economico fuori delle funzioni istituzionali e dell’orario di lavoro.Infine, l'art. 8 della Convenzione tra il Provveditorato, l'Università ed il Comune di Parma, deve essere interpretato nel senso che l'Università ed il Provveditorato concordano sulla scelta dei collaudatori o di altri professionisti tecnici esclusivamente nell'ambito dei dipendenti del Provveditorato medesimo che siano inquadrati come ingegneriarchitetti.Sul presente parere è stato sentito il Comitato Consultivo che, nella seduta del 17.12. 2013, si è espresso in conformità. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -193- Numero 4 - 2013 Comunicazione e Innovazione COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE NOTIZIE E AGGIORNAMENTI LEGGI IN MATERIA DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE E LA GUIDA SOTTO L´EFFETTO DI ALCOOL O DROGHE SONO I REATI PIÙ SENTENZIATI SCUOLA: 15 MILIONI DI EURO PER POTENZIARE LE CONNESSIONI WIRELESS Il Ministro dell´Istruzione, dell´Università e della Ricerca ha firmato il decreto che spiega alle scuole come accedere al finanziamento di 15 milioni di euro (5 per il 2013 e 10 per il 2014) previsto dal decreto legge ´L´Istruzione riparte´ per il potenziamento delle loro connessioni wireless. I fondi serviranno per realizzare o ampliare infrastrutture di rete. L´obiettivo principale dello stanziamento è incrementare l´uso di contenuti digitali in aula da parte degli insegnanti e, soprattutto, degli studenti per innovare e rendere più interattiva la didattica. Potranno candidarsi al finanziamento tutte le scuole secondarie statali. Sarà data la priorità nell´assegnazione dei fondi a quelle di II grado. Gli Istituti potranno mettersi in rete fra loro per ottenere risorse. Sarà possibile candidarsi al finanziamento di una delle seguenti tipologie di progetto: ampliamento dei punti di accesso alla rete WiFi, potenziamento del cablaggio fisico, realizzazione o adeguamento dell’infrastruttura di rete (Lan/Wlan) di edificio o campus. ll finanziamento sarà proporzionato al tipo di progetto presentato, come spiega nel dettaglio l´Avviso pubblicato sul sito del Miur in contemporanea con il decreto ministeriale. Ogni scuola potrà presentare un solo progetto. Le istituzioni scolastiche interessate potranno presentare la loro domanda di partecipazione, con progetto allegato, esclusivamente on line dal 6 dicembre 2013 al 16.12.2013 (comunicato MIUR del 13.11.2013). Nel 2011 risultano iscritte al Casellario Giudiziale Centrale circa 342 mila sentenze per delitto o contravvenzione, pari a 569,4 persone per 100.000 abitanti condannate con sentenza irrevocabile. Dal 2000 al 2011 il numero delle persone condannate con sentenza irrevocabile è in calo del 4,8%. I condannati per delitto, cioè per reati per cui sono previste pene come l´ergastolo, la reclusione, la multa, sono stati 238.501, corrispondenti a 397 per 100.000 abitanti, mentre i condannati per contravvenzione, per cui è prevista la pena dell´arresto e/o dell´ammenda, sono stati 103.187, corrispondente a 172 per 100.000 abitanti. Dal 2000 al 2011 diminuisce la quota di quanti hanno riportato condanne definitive per delitti (dall´81,6% al 69,8%) mentre aumenta la quota complementare dei condannati per contravvenzione (dal 18,4% al 30,2%). I condannati sono soprattutto maschi (85%) e di nazionalità italiana (70%), ma aumenta la componente straniera rispetto al 2000. I condannati hanno prevalentemente un´età compresa tra i 25 e i 54 anni. All´inizio del decennio, tra i condannati stranieri nelle prime tre posizioni si collocano i nati in Marocco, Albania e ExJugoslavia. Dal 2003 al 2011, invece, aumentano i condannati di origine romena, fino a divenire i più numerosi negli ultimi due anni. Si registra anche la crescita della quota di condannati nati in Cina. Rispetto al 2000, diminuiscono, sul totale dei reati sentenziati, i furti (dal 16,7% all´11,4%), mentre aumentano le violazioni delle leggi in materia di stupefacenti (dal 5,6% all´11,4%) e il reato «::::::::: GA :::::::::» ISTAT: FURTI, VIOLAZIONI DELLE Gazzetta Amministrativa -194- Numero 4 - 2013 Comunicazione e Innovazione di guida sotto influenza di alcool o droghe (dal 16,8% al 36,7%). Il furto, le violazioni delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope e la guida sotto l´effetto di alcool o droghe sono i reati più sentenziati. Tra gli uomini prevalgono proprio i delitti di violazione delle leggi in materia di droga e sostanze psicotrope (12,3% nel 2011) insieme a quelli di furto (10,8%, in netta diminuzione dal 2000). Per le donne, al primo posto i delitti di furto (14,6%), e di omesso versamento di ritenute previdenziali (12,1%). Nel Mezzogiorno sono più diffusi l´omicidio volontario (ma in calo dal 2000, -15,6% nelle regioni del Sud e -27,5% nelle Isole), la truffa (+113,4% dal 2000), il reato di associazione di stampo mafioso, anch´esso in diminuzione, soprattutto nelle Isole (-35,4%). Al Nord è più diffusa la violazione delle norme sull´immigrazione (in forte aumento dal 2000, soprattutto nelle regioni del Nord-est +466,8%) e delle leggi in materia di droga e sostanze psicotrope, in aumento in tutta Italia. Le durate medie di pronunciamento della sentenza dalla data di commesso reato sono maggiori per i reati di associazione di tipo mafioso, omicidio volontario e evasione d´imposta sui redditi e sul valore aggiunto; minori i tempi di condanna per i reati di stalking e quelli relativi all´immigrazione e alla guida sotto l´effetto di alcool o droghe. Le sentenze per omicidio volontario comportano una reclusione superiore ai 10 anni. Per la maggior parte degli altri delitti considerati la durata della reclusione è inferiore a un anno (Comunicato Istat). RIUSO: ONLINE IL PROGRAMMA PER L’EROGAZIONE DI SERVIZI AI CITTADINI L´Agenzia per l´Italia Digitale rende noto che nel catalogo del Riuso è disponibile un nuovo programma realizzato dal Comune di Salerno per la gestione e l’erogazione di servizi ai cittadini quali ad esempio richieste di certificati, autocertificazioni, servizi di annona e altri ancora. Il Sistema informativo Multicanale Enti Locali 2 (S.M.E.L..2) si basa su una banca dati unica ed è stato sviluppato completamente in open source. L’applicativo si caratterizza per le interfacce complete che consentono all’utente di interagire con le pagine in modo rapido ed efficiente (Comunicato dell´Agenzia per l´Italia Digitale del 12.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» NATALE E CAPODANNO: APERTURA STRAORDINARIA DEI MUSEI E DELLE AREE ARCHEOLOGICHE Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo rende noto che il 25 dicembre e il 1 gennaio oltre 250 tra musei, aree e parchi archeologici statali osserveranno apertura straordinaria. In molti dei siti sarà possibile inoltre partecipare a eventi e iniziative quali visite guidate, esposizioni speciali e accessi a luoghi solitamente chiusi al pubblico (Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 20.12.2013). «::::::::: GA :::::::::» «::::::::: GA :::::::::» Gazzetta Amministrativa -195- Numero 4 - 2013 Comunicazione e Innovazione PARERI Questa sezione della Gazzetta Amministrativa raccoglie la pareristica redatta dall’AVVOCATURA DELLO STATO gli Uffici tecnici erariali sono stati suddivisi in quattro sezioni: I) Demanio e consulenze tecniche erariali; II) Imposte di fabbricazione; III) Stime; IV) Conservazione del catasto. Con il successivo r.d.l. 16.6.1938, n. 962, sono stati istituiti gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (U.T.I.F.), cui sono stati attribuiti “tutti i servizi attualmente disimpegnati dagli uffici tecnici erariali a mezzo della loro sezione 2°, a termini dell’art. 3 del regio decreto 22.10.1936, n. 2007 e dell’art. 30, n. 11, del decreto ministeriale 1° dicembre 1936” (art. 2), ovvero i servizi precedentemente assegnati alla sezione Imposte di fabbricazione degli Uffici tecnici erariali. Un’ulteriore tappa del percorso normativo, rilevante ai fini della risoluzione della questione sottoposta, è rappresentata dal decreto legislativo 105/1990 che ha istituito, nell’ambito del Ministero delle Finanze, il Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette. A detto dipartimento viene riconosciuta autonomia organizzativa e funzionale; ai sensi dell’art. 16, co. 3, lett. a) di tale decreto - in attuazione di quanto prescritto dalla l. delega 349/1989 all’art. 3, lett. e) - le competenze degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione sono stati trasferiti agli Uffici tecnici di finanza (U.T.F.), incardinati nel Dipartimento delle Dogane. Infine, con il decreto legislativo 300/1999, le competenze del Dipartimento delle Dogane sono confluite nell’Agenzia delle Dogane, oggi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.Dalla successione degli atti legislativi appena ricostruita si evince quindi che l’odierna Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato abbia DOMANDA Il suggellamento degli apparecchi televisivi a seguito di disdetta dell’abbonamento R.A.I. (Parere del 17.10.2013-412985, CdS 19702/13, Sez. III, Avv. Giuseppe Albenzio). RISPOSTA La questione sottoposta a questa Avvocatura concerne l’individuazione dell’autorità competente a svolgere le operazioni di suggellamento descritte dall’art. 10, r.d.l. 21.2.1938, n. 246, convertito in l. 4.6.1938, n. 880. Ai sensi di questa disposizione, in caso di disdetta dell’abbonamento R.A.I., l’apparecchio atto o adattabile alla ricezione di radioaudizioni deve essere racchiuso in un apposito involucro in modo da impedirne il futuro funzionamento, salva la facoltà dell’abbonato di cedere l’apparecchio a terzi. L’individuazione dell’autorità competente a svolgere le operazioni di cui sopra deve necessariamente prendere le mosse da un’attenta ricognizione delle fonti normative: in questo caso, il regio decreto legge 246/1938 che ancora oggi costituisce parte integrante del reticolato normativo vigente in materia di abbonamenti R.A.I. Ai sensi dell’art. 12, l’autorità competente a svolgere le operazioni di chiusura e riapertura degli apparecchi nei casi indicati all’art. 10 è individuata negli Uffici tecnici erariali. Com’è noto, infatti, con il r.d. 22.10.1936, n. 2007, gli Uffici tecnici di finanza hanno assunto la denominazione di Uffici tecnici erariali, lasciando peraltro inalterate le prerogative già attribuite a quelle amministrazioni periferiche dello Stato. Con il citato atto legislativo, Gazzetta Amministrativa -196- Numero 4 - 2013 Comunicazione e Innovazione ereditato soltanto parte delle competenze precedentemente riconosciute agli Uffici tecnici erariali, segnatamente quelle rientranti nella sezione II (Imposte di fabbricazione), istituita con il r.d. 2007 del 1936. Al fine di poter accertare quindi se l’Agenzia abbia ereditato dagli Uffici tecnici erariali anche l’obbligo di eseguire le operazioni di suggellamento di cui all’art. 12 cit., risulta determinante stabilire a quale delle quattro sezioni degli U.T.E. fosse stata assegnata l’esecuzione delle operazioni di chiusura e riapertura degli apparecchi. Da un’approfondita ricognizione delle fonti normative, infatti, risulta che la norma attributiva di competenza contenuta nell’art. 12, r.d.l. 246/1938 non sia stata abrogata.Una indicazione di primaria importanza, a tal fine, è fornita dal “Regolamento di servizio per gli uffici provinciali dell’amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali”, approvato con decreto ministeriale del 1° dicembre 1936, n. 6888. L’art. 30, rubricato “Ordinamento degli Uffici tecnici erariali”, esplica le specifiche competenze affidate a tali uffici, ripartendole per ciascuna delle quattro sezioni. Orbene, un’attenta lettura delle singoli voci induce ad escludere che le operazioni di suggellamento potessero essere fatte rientrare nella sezione I (Demanio e consulenze tecniche erariali), III (Stime) e IV (Conservazione del catasto). Oltre che per una mera argomentazione a contrario, si ritiene convincente ricondurre le operazioni di suggellamento alla sezione II in quanto questa, benché denominata “Imposte di fabbricazione”, è chiamata a svolgere anche “servizi fiscali in materia di radiofonia, secondo le vigenti disposizioni di legge ed istruzioni ministeriali” (art. 30, n. 11, lett. c), decreto ministeriale 1 dicembre 1936, n. 6888): una voce cui senz’altro possono essere ricondotte le ope- razioni di suggellamento come disciplinate dalla normativa in materia di radioaudizioni (r.d.l. 246/1938).Ad ulteriore dimostrazione che la competenza in materia di operazioni di suggellamento abbia seguito il percorso normativo prima indicato (segnatamente dagli Uffici tecnici erariali agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed, infine, agli Uffici tecnici di finanza) vi è la circostanza che nel successivo “Regolamento di servizio per gli uffici provinciali dell’amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali”, approvato con decreto ministeriale del 30.6.1945, n. 1441 (quindi, successivo, sia all’attribuzione delle competenza in materia di operazioni di suggellamento ex art. 12, r.d.l. 246/1938, sia al trasferimento di competenze operato dall’art. 2 del r.d.l. 962/1938), non solo non compaia più la voce relativa ai “servizi fiscali in materia di radiofonia” - ormai devoluti agli U.T.I.F. - ma non vi sia alcuna altra voce che indichi le permanenza in capo agli Uffici tecnici erariali della competenza a svolgere le operazioni di suggellamento. In conclusione, ad avviso di questa Avvocatura, gli atti legislativi sopra citati, così come si sono succeduti nel tempo, inducono a ritenere che ad oggi gli Uffici tecnici di finanza, già incardinati nel Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette e, ora, nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, abbiano ereditato dagli Uffici tecnici erariali la competenza ad eseguire le operazioni di suggellamento, che andrebbe così ascritta tra gli “altri compiti a loro [gli Uffici tecnici di finanza] devoluti da leggi speciali”, come richiamati dall’allora vigente art. 16, comma 3, lett. a), decreto legislativo 105/1990. Il presente parere è stato sottoposto all’esame del Comitato Consultivo di questa Avvocatura Generale che si è espresso in conformità nella seduta del 14.10.2013. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -197- Numero 4 - 2013 Sanità e Sicurezza Sociale SANITÀ E SICUREZZA SOCIALE NOTIZIE E AGGIORNAMENTI SIGARETTE, PHILIP MORRIS ITALIA VARIA IL TENORE DI NICOTINA DI ALCUNE MARCHE TRASPORTI: IN G.U. LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PER L´INSTALLAZIONE DELLE LUCI DI MARCIA DIURNA SUI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE Diana Rossa, Diana Rossa 100´s, Diana Blu e Diana Blu 100´s sono queste le marche di sigarette che riporteranno su un lato di ciascun pacchetto una tenore di nicotina diverso mentre i prodotti già fabbricati verrano commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Le analisi eseguite dal laboratorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, peraltro hanno confermano che i tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati dalla citata Società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia (Monopoli del 13.11.2013). E´ stato pubblicato sulla G.U. n. 271 del 19.11.2013 il decreto 6.11.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le modalita´ di installazione delle luci di marcia diurna sugli autoveicoli in circolazione, nonche´ le procedure di aggiornamento delle relative carte di circolazione (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in G.U. n. 271 del 19.11.2013). «::::::::: GA :::::::::» «::::::::: GA :::::::::» Gazzetta Amministrativa -198- Numero 4 - 2013 Sanità e Sicurezza Sociale REDAZIONALI IL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE SOGGIACE ALLA PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE dell’Avv. Salvatore Russo Il compenso sostitutivo per mancata fruizione delle ferie spettanti al prestatore di lavoro costituisce credito di natura risarcitoria e non retributiva The compensation for the lack of use of the due annual leave to the worker is a refunding and not a wage credit Una recente sentenza del Consiglio di Stato ha ribadito il carattere risarcitorio dell'indennità per ferie non godute da parte del dipendente e ha conseguentemente confermato che il diritto alla corresponsione di tale indennità soggiace alla prescrizione ordinaria decennale in luogo di quella quinquennale prevista per i crediti retributivi. La vicenda in parola prende le mosse dal ricorso di un ex dipendente comunale, il quale adiva il TAR Campania per la declaratoria del diritto al compenso sostitutivo per le ferie annuali relative agli anni 1982-1987 e non godute per eccezionali ragioni di servizio. Il citato Giudice Amministrativo, con Sentenza TAR Campania n. 3182/1999, dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo realizzata la prescrizione quinquennale del diritto all'ottenimento del compenso sostitutivo. Secondo l’Organo Giudicante, infatti, il ricorrente, pur avendo dimostrato di non avere usufruito delle ferie, non aveva azionato il diritto al compenso sostitutivo entro il termine di cinque anni dalla maturazione del credito. Il dipendente, successivamente, impugnava la menzionata Sentenza del TAR Campania e il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza del 1.10.2013 n. 4878, nel pronunciarsi sulla natura del diritto del prestatore all’indennità per ferie non godute, qualificava tale spettanza quale “credito risarcitorio” piuttosto che “retributivo” deducendo, perGazzetta Amministrativa 4 tanto, la sottoposizione di tale diritto alla prescrizione ordinaria decennale, anziché alla prescrizione quinquennale prevista per i crediti retributivi. La sentenza in commento sposa l'orientamento della precedente giurisprudenza amministrativa che aveva già sancito tale principio ricordando che “Il prestatore che non abbia goduto delle ferie per esigenze di servizio ha diritto al compenso sostitutivo; e il credito relativo, avendo natura non retributiva ma risarcitoria, ha termine di prescrizione decennale (cfr CdS, Sez. V, 22.10.2007, n. 5531; 19.10.2009, n. 6415)”. I precedenti richiamati in sentenza, infatti, avevano individuato nella mancata corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute un inadempimento di natura puramente contrattuale da parte del datore di lavoro, “che obbliga quest'ultimo (quando l'adempimento in forma specifica sia divenuto impossibile) al risarcimento del danno, che comprende, in primo luogo, la retribuzione dovuta per il lavoro prestato nei giorni destinati alle ferie o al riposo (nonché la riparazione di eventuali ulteriori danni) e che soggiace alla prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 c.c., e non già a quella quinquennale di cui all’art. 2947 c.c. (concernente la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale)”. (cfr CdS 19.10.2009, n. 6415) -199- Numero 1 - 2014 Sanità e Sicurezza Sociale Il Consiglio di Stato ha, pertanto, voluto porre l'accento sulla fondamentale importanza del diritto del lavoratore a fruire del periodo di ferie e sulle conseguenze derivanti dalla violazione di tale diritto. Non va dimenticato, infatti, che l'irrinunciabilità alle ferie è principio di rango costituzionale (art. 36 Cost., co. 3) volto a garantire il “diritto del lavoratore a fruire di congruo periodo di riposo con conseguente sottrazione al lavoro sicché egli possa ritemprare le energie psico-fisiche usurate dal lavoro e possa altresì soddisfare le sue esigenze ricreativo-culturali e più incisivamente partecipare alla vita familiare e sociale”. (cfr C. cost., n. 616/87). Giova a tal proposito ricordare come la stessa Corte Costituzionale abbia più volte ribadito l’assunto secondo cui “L'art. 36, terzo comma, Cost. pone il principio della irrinunciabilità delle ferie che si traduce in quello della effettiva fruizione delle stesse. Lo stesso diritto è consacrato nell'art. 2109 cod. civ. che, correlato all'art. 36 Cost., deve avere un contenuto reale ed effettuale” (C. cost. 616/87) e che il diritto del lavoratore alle fe- rie annuali soddisfa lo scopo di proteggerne le energie psico-fisiche (cfr C. cost n. 66/1963). La violazione del diritto costituzionalmente garantito alla protezione delle energie psicofisiche del lavoratore, dunque, comporterebbe un danno diretto all’integrità fisica e allo stato di salute del lavoratore con conseguente ed eventuale violazione dell'art. 32 Cost. In conclusione il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4878/2013 tiene a ribadire che il diritto alla corresponsione dell'indennità per ferie non godute soggiace alla prescrizione ordinaria decennale in luogo di quella quinquennale in quanto il relativo credito ha natura concretamente risarcitoria e non retributiva. La sentenza in commento richiama opportunamente in tal senso la precedente giurisprudenza che già aveva apprezzato come “Le ferie rappresentano, infatti, un diritto insopprimibile del lavoratore e vanno perciò risarcite in via sostitutiva qualora il dipendente non ne abbia fruito per cause imputabili al datore”. (cfr C.d.S., Sez. V, 22.10.2007, n. 5531). «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -200- Numero 1 - 2014 Sanità e Sicurezza Sociale GIURISPRUDENZA danti gli allevamenti, ciò per contemperare le esigenze di pubblico interesse con quelle pur rispettabili dell´attività produttiva. Peraltro, come ha già sancito il Consiglio (CdS, sez. V, 19.4.2005, n. 1794), gli art. 216 e 217 r.d. 27.7.1934, n. 1265, conferiscono al Comune ampi poteri in materia di industrie insalubri, anche prescindendo da situazioni di emergenza e dall´autorizzazione a suo tempo rilasciata, a condizione però che siano dimostrati, da congrua e seria istruttoria, gli inconvenienti igienici e che si sia vanamente tentato di eliminarli; nel caso di specie, in riferimento all’ampia ed articolata relazione dell’ASL, sussistono le condizioni individuate dalla giurisprudenza predetta per l’esercizio del potere cautelativo qui in contestazione. La tesi dell’appellante secondo la quale l’allevamento di animali de qua, per le deiezioni e l’impatto ambientale che produce, può essere oggetto di catalogazione come industria insalubre soltanto ove abbia caratteristiche, appunto, industriali per la quantità dei capi e per il ciclo produttivo a cui essi sono sottoposti, è smentita dal fatto che, in generale, l´allevamento di animali è considerato dalle norme del testo unico delle leggi sanitarie industria insalubre di prima classe e, pertanto, ai sensi dell´art. 216 t.u. 27.7.1934, n. 1265, l´allevamento deve comunque essere isolato nelle campagne e tenuto lontano da abitazioni (cfr., anche, CdS, Sez. V, 17.4.2002, n. 2008). Pertanto, non è sostenibile, sulla scorta dell’orientamento giurisprudenziale surriferito, la tesi secondo cui la nozione di allevamento di animali sarebbe stata utilizzata per i grandi allevamenti che forniscono all’industria alimentare la materia prima per le lavorazioni di prodotti alimentari. Peraltro, proprio perché si è in presenza di una stalla di bovini con meno di venti capi, ovvero una tipica stalla rurale, condotta dal coltivatore diretto unitamente alla propria personale piccola azienda rurale, è stato consentita la prosecuzione dell’attività, con il solo onere di rispettare una serie di prescrizioni concrete, emanate dalla competente autorità tecnica sanitaria, per consentire una conci- Consiglio di Stato Sez. V, 27.12.2013, n. 6264 Allevamento di animali - Sindaco è titolare di un´ampia potestà di valutazione della tollerabilità delle lavorazioni provenienti dalle industrie cd "insalubri" - adozione in via cautelare interventi per impedire la continuazione di attività potenzialmente pericolose Come ha già chiarito la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ribadita nella sentenza in esame, in base agli artt. 216-217 t.u. sanitario (r.d. 27.7.1934, n. 1265), non modificati ma ribaditi dall´art. 32 d.P.R. 24.7.1977, n. 616 e dall´art. 32, co. 3, l. 28.12.1978, n. 833, spetta al Sindaco, all´uopo ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere tecnico ha funzione consultiva ed endoprocedimentale, la valutazione della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti dalle industrie cosiddette "insalubri", l´esercizio della cui potestà potendo avvenire in ogni tempo e potendo esplicarsi mediante l´adozione, in via cautelare, di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l´evolversi di attività aventi carattere di pericolosità (per esempio, esalazioni, scoli, rifiuti, ecc., specie se riguardanti l´allevamento di animali). Rientra, quindi, nei poteri del Sindaco, ex art. 216 t.u. sanitario r.d. 27.7.1934, n. 1265 ingiungere ad un´impresa, che esercita un´industria cosiddetta "insalubre", di presentare un progetto preordinato ad eliminare un temuto pericolo alla sanità pubblica e di mettere in funzione l´impianto entro un dato termine, anche sulla scorta del parere all´uopo reso dalla struttura sanitaria competente, senza che ciò implichi di per sé alcun difetto di motivazione o d´eccesso di potere. Inoltre, in base agli art. 216 e 217 t.u. l. sanitaria, il Sindaco è titolare di un´ampia potestà di valutazione della tollerabilità o meno delle lavorazioni provenienti dalle industrie, classificate "insalubri" e può estrinsecarsi con l´adozione in via cautelare di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l´evolversi di attività che presentano i caratteri di possibile pericolosità, per effetto di esalazioni, scoli e rifiuti, specialmente riguarGazzetta Amministrativa -201- Numero 4 - 2013 Sanità e Sicurezza Sociale liazione fra le esigenze igienico-sanitarie e le esigenze socio-economiche, anch’esse di indubbia valenza e natura pubblica, prescrizioni da ritenersi ragionevoli e compatibile con il potere di ordinanza come sopra descritto. Tali prescrizioni, che sono state il frutto di un’attività amministrativa posteriore agli atti oggetto del presente giudizio, non possono ritenersi inficianti di questi ultimi, poiché logica- mente e ragionevolmente il Comune ha in primis disposto in via cautelare la chiusura della stalla per bovini a tutela della salute e sulla base di un’idonea istruttoria (parere della competente struttura sanitaria); in seconda battuta, esaurita l’impellenza cautelativa, ha emanato una serie di atti successivi per consentire comunque il mantenimento dell’attività agricola, in modo soddisfacente per le parti. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -202- Numero 4 - 2013 Sanità e Sicurezza Sociale PARERI Questa sezione della Gazzetta Amministrativa raccoglie la pareristica redatta dall’AVVOCATURA DELLO STATO conseguenza dell’accettazione, la Struttura presta acquiescenza ai medesimi provvedimenti e, per l’effetto, rinuncia alle azioni già intraprese e/o a futuri contenziosi avverso gli atti e/o provvedimenti suddetti”; che codesto Ufficio Legislativo ritiene di poter condividere la ricostruzione della normativa e della giurisprudenza rilevanti sul tema in oggetto, illustrata nella nota della Direzione generale della programmazione sanitaria, nonché la proposta di riformulazione del secondo comma della clausola; che da quanto riferito nella citata nota e sulla base dell’esame della giurisprudenza rilevante, emerge che tale clausola è stata oggetto di impugnativa da parte delle strutture interessate e la giurisprudenza sul punto è oscillante. Le impugnative si basano su due ordini di motivi, e più precisamente sulla lesione dell’autonomia privata da una parte (art. 41 cost.), e sulla lesione del diritto di difesa (art. 24 cost.) dall’altro;Codesta Amministrazione chiede quindi parere sui seguenti profili: a) se sia condivisibile la tesi esposta in ordine alla conservazione del primo comma della clausola, o se invece si ritenga che anche tale comma possa comunque essere causa di ulteriori contenziosi; b) se sia condivisibile la proposta di riformulazione del secondo comma della clausola, illustrata nella richiesta della suddetta Direzione e riportata nella nota a riscontro, o se si ritenga, invece, che, per non esporsi a ulteriori contenziosi, tale comma debba essere soppresso; c) più in generale, va considerato che in alcune realtà regionali e segnatamente nella regione Abruzzo, come segnalato dal Presidente della Regione le DOMANDA La clausola di salvaguardia nei contratti di acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate (Parere del 28.10.2013 428589, CdS 33457/13, Sez. V, Avv. Gesualdo D’Elia). RISPOSTA Codesta Amministrazione chiede il parere di questa Avvocatura in relazione all’ammissibilità della clausola di salvaguardia nell’ambito dei contratti per l’acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, ed espone, in fatto, che: in data 18.7.2013 è pervenuta all’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute una nota della Direzione generale della programmazione sanitaria con cui si chiede il parere del suddetto Ufficio sulla medesima questione; che si tratta di un tema di portata generale in quanto concerne aspetti problematici riguardanti le procedure e le condizioni per la stipulazione dei contratti con le strutture sanitarie accreditate, la cui soluzione dovrebbe poi essere estesa per uniformità a tutte le regioni e in particolare a quelle in piano di rientro; la clausola, che è stata inserita dal 2008 nei contratti stipulati dalle regioni in piano di rientro con le strutture private accreditate recita: “1. Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. 2. In Gazzetta Amministrativa -203- Numero 4 - 2013 Sanità e Sicurezza Sociale zione delle prestazioni previste nei programmi di attività delle strutture accreditate, così come definiti dall’art.8 quinquies”. Inoltre, il primo co. dello stesso art. da una parte subordina, tra l’altro, l’accreditamento delle strutture richiedenti “alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale” e dall’altra impone alle regioni di definire il “fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza”. Tutto ciò è diretto all’individuazione dei criteri “per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale”. Con specifico riferimento agli accordi, l’art. 8 quinquies prevede che essi debbano indicare, tra l’altro “il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell’ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale, si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e per modalità di assistenza” e “il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extra-tariffaria delle funzioni incluse nell’accordo”. È opportuno qui richiamare anche l’art. 32, co. 8 della l. n. 449/1997 il quale prevede che “Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2, co. 5, della l. 28.12.1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al co. 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, co.32, della l. 23.12.1996, n. 662”. Da questo quadro normativo la giurisprudenza amministrativa ha tratto le seguenti conclusioni interpretative. È utile, innanzi tutto, richiamare sul punto la sentenza del CdS n. 7236/2009 la quale dichiara che “Il valore autoritativo e vincolante delle determinazioni in tema di limiti delle spese sanitarie di competenza delle regioni ai sensi dell'art. 32 co. 8 l. 27.12.1997 n. 449 esprime la necessità che l'attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell'ambito di una pianifi- strutture sanitarie si rifiuterebbero di sottoscrivere la clausola nella formulazione attuale, in quanto non intendono rinunciare alle precedenti impugnative, o anche ad eventuali impugnative future, avverso gli atti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, e che, in conseguenza di ciò, le regioni dovrebbero attivare la procedura di sospensione dell’accreditamento già rilasciato (ai sensi dell’art. 8 quinquies, co. 2 quinquies del d.lgs. 502/1992); ciò posto, si chiede se si ritenga che la conservazione della clausola, eventualmente anche modificata nel senso illustrato, possa poi esporre le amministrazioni regionali o le ASL (o i Commissari ad acta nelle regioni in piano di rientro) ad ulteriori contenziosi - anche sub specie di richiesta di risarcimento danni - laddove i giudizi pendenti o futuri sugli atti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe dovessero risolversi in senso favorevole ai ricorrenti, successivamente all’avvenuta sospensione dell’accreditamento per la mancata sottoscrizione del contratto. Questa Avvocatura osserva quanto segue. Per quanto riguarda il punto a) - premesso che è impossibile stabilire a priori se una norma potrà essere oggetto di controversia (anche la norma “perfetta” può esserlo) - si ritiene di poter condividere l’ipotesi di conservazione del primo comma della clausola. Non vi è dubbio sul fatto che l’autonomia privata possa subire dei limiti. Lo stesso art. 41 cost., dopo aver stabilito che l’iniziativa economica privata è libera, pone ad essa alcuni limiti espliciti. Infatti, l’art. 41 stabilisce al secondo comma che l’iniziativa economica privata “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale” e al terzo che “La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Esaminando la legislazione ordinaria, si nota che il d. lgs. n. 502/1992 prevede all’art. 8 quater, secondo comma, che “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art.8 quinquies. I requisiti ulteriori costituiscono presupposto per l’accreditamento e vincolo per la definiGazzetta Amministrativa -204- Numero 4 - 2013 Sanità e Sicurezza Sociale rivare alla successiva fase degli accordi, il contenuto dei quali viene inevitabilmente condizionato. Infine, è opportuno evidenziare che non si ravvisa nessuna costrizione da parte dell’Amministrazione sanitaria nel procedimento teso alla conclusione degli accordi. Siccome questi ultimi si concludono unicamente nel caso dell’incontro delle due volontà, basterebbe la mancanza della volontà delle strutture accreditate per evitare la sottoposizione a qualsiasi “imposizione” da parte dell’Amministrazione. Fa parte anche questo del concetto di autonomia privata e forse ne costituisce il nucleo essenziale. In merito al punto b) si ritiene di poter condividere l’illustrata proposta di riformulazione del secondo comma della clausola. Nella attuale formulazione, infatti, tale clausola, a prescindere dalle eventuali valutazioni di merito, appare radicalmente nulla, tanto da doversi avere per non apposta (si può considerare cioè tamquam non esset). C’è quindi una palese violazione del diritto di difesa stabilito dall’art. 24 cost.. La giurisprudenza sul punto è abbastanza chiara. Si veda al riguardo la sentenza del TAR Lazio n. 7978 del 17.10.2011, la quale dichiara che “lo schema contrattuale si manifesta, per quanto espressamente previsto dalla clausola di rinuncia alle azioni intraprese e future, palesemente in contrasto con i principi posti dalla Costituzione a tutela del diritto di difesa”. In senso analogo si esprime il TAR Sicilia rilevando che clausole di questo tipo, “subordinando la sottoscrizione degli accordi alla rinuncia al contenzioso - attuale o potenziale - su detti atti, mira ad impedire l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito: quello al sindacato della legittimità di provvedimenti amministrativi (incidenti sulla determinazione della struttura della spesa sanitaria), in violazione degli art. 24 e 113 cost..)” e che “nel porsi principalmente - e dichiaratamente contro il contenuto precettivo delle dichiarate disposizioni costituzionali, tralascia di considerare la ricostruzione del sistema, e la qualificazione delle situazioni giuridiche soggettive sottostanti (e del connesso regime anche costituzionale)”. Nella medesima sentenza il TAR Sicilia richiama una decisione del CdS (n. 8/2006) la quale afferma che “La determinazione da parte dell’Amministrazione del cazione finanziaria, con la conseguenza che tale imprescindibile funzione programmatoria, tendente a garantire la corretta gestione delle risorse disponibili, deve intervenire in ogni caso, perché la fissazione dei limiti di spesa rappresenta comunque l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo che influisce sulla possibilità stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate (CdS, Sez. V, 25.1.2002 , n. 418). Le Regioni, nell’esercitare questa potestà programmatoria, godono di un ampio potere discrezionale, che deve bilanciare interessi diversi, quelli al contenimento della spesa, quelli relativi alla pretesa degli assistiti a prestazioni sanitarie adeguate, quelli degli operatori privati che, nel sistema sanitario si muovono con logica imprenditoriale, quelli dell’efficienza delle strutture pubbliche che costituiscono un pilastro del sistema sanitario universalistico, ben potendo in una determinata fase storica accentuare l’esigenza di contenimento della spesa ed in un’altra l’esigenza di rafforzamento della tutela sanitaria, essendo l’atto programmatorio in esame quello che condiziona l’esercizio del diritto sociale alla salute compatibilizzandolo con il suo costo finanziario” e che “Il piano annuale preventivo di programmazione sanitaria, che riguarda sia i soggetti pubblici sia i soggetti privati accreditati, ha carattere autoritativo in quanto la regione fissa unilateralmente il tetto massimo annuale di spesa sostenibile dal fondo nazionale per ogni singola istituzione o per gruppi di istituzioni e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché le direttive da seguire nella successiva negoziazione dei piani annuali”. Come si evince chiaramente dal quadro normativo e dalla giurisprudenza, l’autonomia privata può subire i limiti derivanti dalle esigenze di programmazione e di gestione efficiente delle risorse da destinarsi alla spesa sanitaria. Quest’ultima, se si tiene conto della congiuntura economica negativa che da alcuni anni a questa parte ha imposto dolorosi tagli in molti settori, diventa una necessità impellente. Dunque, la definizione dei tetti di spesa e delle tariffe costituisce non solo un diritto dell’amministrazione ma anche e soprattutto un dovere imposto dalla legge. Tali provvedimenti sono poi indispensabili per poter arGazzetta Amministrativa -205- Numero 4 - 2013 Sanità e Sicurezza Sociale tetto di spesa e la suddivisione di essa tra le attività assistenziali, costituisce esercizio del potere di programmazione sanitaria, a fronte del quale la situazione del privato è di interesse legittimo” e, aggiunge il TAR, “non si vede sulla base di quale motivazione possa escludersi con atto amministrativo la tutela giurisdizionale di siffatti interessi legittimi, costituzionalmente garantita”. Particolarmente rilevante sul punto appare poi la recentissima sentenza del CdS n. 5966 del 27.11.2012 la quale afferma che “la acquiescenza ad un provvedimento amministrativo esige un'esplicita e inequivoca manifestazione di piena accettazione, mediante il compimento di atti o comportamenti univocamente rivelatori della volontà di accettarne gli effetti, posta in essere in un momento successivo a quello in cui si sia verificata la lesione dell'interesse legittimo azionato, nessuna acquiescenza o rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo apparendo configurabile, quando lo strumento di tutela non è ancora azionabile per mancanza dell'attualità della lesione”. Si ritiene, dunque, che si possano trascurare le pronunce di diverso avviso del TAR Calabria n. 1245 del 19.9.2011e n. 981 del 22.12.2011 in quanto si riferiscono ad ipotesi più specifiche. Nella prima si afferma che “Non è nemmeno ravvisabile la pretesa lesione del diritto di difesa con riferimento alla clausola contrattuale di cui all’art. 13 dello schema di contratto. Si rileva, infatti, da un lato, la mancanza di attualità della lesione denunciata, la quale, allo stato, è semmai solo potenziale, dovendosi verificare in concreto l’effettiva portata ed operatività della clausola stessa, dall’altro, che la detta clausola contrattuale rappresenta acquiescenza ai tetti di spesa, ai quali, comunque, l’erogatore ha accettato di sottostare (e, quindi, di rispettare) con la sottoscrizione del contratto”; mentre nella seconda si dice: “l’adozione di simili clausole - a natura transattiva e conciliatoria - costituisce attuazione di una delle condizioni per il Piano di rientro, che è dipendente, in concreto, dall’accertamento dei debiti pregressi, dal loro ripianamento e dalla conciliazione con i creditori (si veda a tal proposito l’art. 4, co. 2 bis del d.l. 1.10.2007, n. 159, conv. in l. 29.11.2007, nr. 222, richiamato dalla l.r. n. 11/2009), e, conseguentemente, risulta sorretta da gravi ragioni di interesse pubblico, tradotte in una speciale conformazione degli atti imperativi che hanno sostanzialmente concretizzato i termini ed i contenuti delle convenzioni-tipo, a fronte delle quali la clausola in esame non è irragionevole, dal momento che è riferita solo alle liti relative ai tetti di spesa 2009”. Come si vede, a parte il fatto che le due pronunce si riferiscono specificamente a regioni in piano di rientro, il ragionamento sviluppato non appare coerente, da un lato perché la non attualità della lesione non giustifica la rinuncia ex ante alla tutela giurisdizionale (il che potrebbe rilevare anche sotto profili di violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), dall’altro perché detta rinuncia non è consentita nemmeno dalla necessità di rispettare i limiti di spesa. In conclusione, sembra senz’altro opportuno modificare la clausola n. 2 sopprimendo il riferimento ai contenziosi futuri, ferma rimanendo la rinuncia (che già si deduce dal tenore della clausola, che dichiara l’acquiescenza) ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conosciuti dal contraente. Per quanto riguarda il punto c) - fermo restando che non è possibile prevedere l’entità e i motivi sottostanti ad eventuali contenziosi futuri - si ritiene, per tutte le ragioni finora illustrate, che la conservazione della clausola n. 2 nella versione riformulata non dovrebbe, ragionevolmente, dar luogo ad eventuali contenziosi futuri che possano apparire fondati in diritto, essendo essa, nella proposta riformulazione, pienamente legittima e difendibile. Sulla questione è stato sentito, nella seduta del 14.10.2013, il Comitato Consultivo dell’Avvocatura dello Stato, che si è espresso in conformità. «:::::::::GA:::::::::» Gazzetta Amministrativa -206- Numero 4 - 2013 Dichiarazione sull’Etica, sulle pratiche scorrette e Regolamento sulle modalità di valutazione dei contributi scientifici pubblicati in Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana Sezione di ricerca scientifica della “Gazzetta amministrativa della Repubblica Italiana” Al fine di garantire un elevato standard della qualità scientifica dei documenti pubblicati, la Rivista ha sempre effettuato un’attività di valutazione scientifica preventiva, da parte del Direttore, dei membri della Direzione, del Comitato scientifico e dei Direttori dei focus, dei contributi pubblicati. Di tale attività di valutazione (che spesso permette arricchimenti e correzioni del contributo, specie se proveniente da giovani studiosi e ricercatori) viene regolarmente conservata traccia dalla redazione della Rivista. Attualmente, al fine di soddisfare in modo ottimale i parametri per la valutazione scientifica dei contributi da pubblicare, la Rivista svolge una sistematica attività di referaggio. A tal proposito è stato creato un comitato di referees composto da 80 esperti, compresi i membri del Comitato scientifico, ossia un numero superiore a tre volte il numero delle uscite annuali. I componenti sono scelti tra professori universitari italiani e stranieri in settori disciplinari e scientifici di interesse della rivista, magistrati, dirigenti pubblici, avvocati. L’attività di valutazione scientifica dei contributi si differenzia a seconda del tipo di documento da pubblicare: Presentazione del contributo: Il contributo deve essere inviato in appositi templates forniti dalla redazione all'indirizzo e-mail [email protected] unitamente a: 1) i dati personali dell'Autore, la qualifica professionale e i recapiti; 2) un abstract di massimo 250 parole sia in italiano che in inglese, 6 parole chiave e la sua qualificazione attraverso le categoria del sistema U-Gov Miur (saggio, commento, nota... etc...) ; 3) una formale richiesta (v. allegato a) di pubblicazione comprensiva delle seguenti dichiarazioni da parte dell'Autore: a) che il lavoro sia esclusivo frutto dell'Autore e sia stato redatto nel rispetto delle norme del diritto d'autore e della riservatezza delle informazioni anche con riferimento alle fonti utilizzate; b) che l'Autore non ha già pubblicato ovvero non ha chiesto la pubblicazione dello scritto ad altra rivista telematica sia scientifica che di informazione; c) che le posizioni espresse impegnano l'Autore e non la rivista; d) che l'Autore esonera la rivista da ogni responsabilità con riguardo alla scelta di pubblicare, in parti separate, non pubblicare lo scritto oltre che di rimuovere il contributo dalla rivista in caso di violazione di norme di legge. Esame preliminare: La redazione, su proposta del Direttore o del Vice Direttore, svolge un esame preliminare dello scritto e, in particolare, ne valuta: a) l'attinenza del tema trattato con quelli oggetto della rivista; b) la qualificazione, anche sulla base dell' espressa richiesta dell'Autore, tra le diverse tipologie di contributi di cui alla classificazione U-Gov Miur; c) la presenza dei requisiti minimi di accettabilità anche con riguardo alle informazioni rese dall'Autore all'atto della richiesta di pubblicazione di cui ai punti da a) a d); d) l’eventuale modifica dell’ area tematica; Gazzetta Amministrativa -207- Numero 4 – 2013 e) qualora lo scritto venga classificato come contributo di “attualità” finalizzato all’aggiornamento professionale, il successivo invio per la valutazione finale da parte di due componenti del Comitato di redazione. Referaggio: L’Autore di "saggi e contributi scientifici", in caso di esito positivo dell'esame preliminare, riceverà la comunicazione che lo scritto sarà sottoposto a referaggio. L'attività di valutazione scientifica dei contributi è differenziata a seconda del tipo di contributo da pubblicare: a) Referaggio di saggi e contributi scientifici: Nel caso di collocazione dello scritto nella categoria "saggi e contributi scientifici", il lavoro sarà sottoposto alla valutazione di due revisori fra i componenti del Comitato di referee, italiani o stranieri, esperti della materia o del tema oggetto dello scritto medesimo, di cui almeno un professore ordinario, che saranno in rapporto esclusivamente con la Direzione della rivista. È adottato, in via preferenziale, il sistema di valutazione c.d. doublé blind peer review: il contributo è inviato dal Direttore della Rivista ai due revisori in forma anonima e all'autore non sono rivelati i nomi dei revisori, i quali sono vincolati (alla pari del Direttore della Rivista) a tenere segreto il loro operato. La segretezza dell'identità dei revisori, anche in caso di giudizio positivo, è a garanzia di una maggiore indipendenza di giudizio. In via residuale e a discrezione del Direttore, può essere utilizzato anche il sistema di valutazione del peer review c.d. open, in cui si garantisce la forma anonima della valutazione, ma i soggetti chiamati ad effettuare la valutazione potranno conoscere l'identità dell'autore del contributo sottoposto a valutazione. b) Referaggio di contributi di “attualità” finalizzati all’aggiornamento professionale: Per i contributi classificati sotto la categoria "attualità", la valutazione del lavoro sarà effettuata da due componenti del comitato di redazione della rivista. In ogni caso, a garanzia di una maggiore indipendenza del giudizio, la valutazione del contributo avverrà sempre in forma rigorosamente anonima e l'autore non potrà conoscere l'identità dei soggetti chiamati a valutare il contributo. Per garantire la celere pubblicazione di un documento di estrema attualità, la valutazione del contributo potrà essere effettuata anche dal Direttore. c) Referaggio di note a sentenza e recensioni: In ragione del loro carattere più o meno snello, note a sentenza e recensioni possono essere assoggettate, a scelta del Direttore, alla procedura di cui sub a ovvero sub b. d) Referaggio di saggi e contributi di autori di riconosciuta autorevolezza scientifica: In via eccezionale, su proposta del Direttore accolta dal comitato di Direzione, i contributi di autori di riconosciuta autorevolezza scientifica possono essere pubblicati senza referaggio preventivo, ferma rimanendo la responsabilità del Direttore. Valutazione del contributo: La valutazione del contributo avviene sulla base dei seguenti criteri: a) la rigorosità dell'impostazione metodologica; b) l'adeguatezza della bibliografia fatta salva la possibilità di scritti volutamente privi di riferimenti bibliografici; c) la chiarezza espositiva; d) l’apporto di novità fornito allo stato di avanzamento degli studi sull'argomento; nelle note a sentenza, il contributo di novità è quello apportato alla motivazione della sentenza stessa, in senso critico o migliorativo. Esito del referaggio L'esito del referaggio può comportare: a) l'accettazione del contributo per la pubblicazione integrale o in parti distinte senza modifiche; b) l'accettazione subordinata a modifiche migliorative, che sono sommariamente indicate dal revisore; in questo caso il contributo è restituito all'autore per le modifiche da apportare; l'a- deguatezza delle modifiche apportate è successivamente valutata dal Direttore della Rivista senza necessità di ulteriore referaggio; c) la non accettazione dello scritto per la pubblicazione. In caso di valutazione divergente dei due valutatori, la decisione finale è presa dal direttore della Rivista, sentito il Comitato di Direzione. Doveri dei revisori. II revisore selezionato che non si senta qualificato alla revisione del manoscritto assegnato, o che sappia di non essere in grado di eseguire la revisione nei tempi richiesti, deve notificare la sua decisione al comitato di redazione, rinunciando a partecipare al processo di revisione. I manoscritti ricevuti per la revisione devono essere trattati come documenti riservati. Essi non devono essere mostrati o discussi con chiunque non sia previamente autorizzato (tal comitato di redazione. La revisione deve essere condotta obiettivamente. Non è ammesso criticare o offendere personalmente un autore. I referee devono esprimere le proprie opinioni in modo chiaro e con il supporto di argomentazioni chiare e documentate. I revisori hanno il compito di identificare la presenza di materiale bibliografico rilevante per il lavoro da valutare ina non citato dagli autori. Ogni dichiarazione, osservazione o argomentazione riportata deve preferibilmente essere accompagnata da una corrispondente citazione. Il revisore deve richiamare l'attenzione del comitato di redazione qualora ravvisi una somiglianzà sostanziale o una sovrapposizione tra il manoscritto in esame e qualunque altro documento pubblicato di cui ha conoscenza personale. Le informazioni o idee ottenute tramite la revisione dei manoscritti devono essere mantenute riservate e non utilizzate per vantaggio personale. I revisori non devono accettare manoscritti, nei quali abbiano conflitti di interesse derivanti da rapporti di concorrenza, di collaborazione, o altro tipo di collegamento con gli autori, aziende o enti che abbiano relazione con l'oggetto del manoscritto. Doveri degli autori. Gli autori devono garantire che le loro opere siano del tutto originali e, qualora siano utilizzati il lavoro e/o le parole di altri autori, che queste siano opportunamente parafrasate o citate letteralmente, ed il corretto riferimento al lavoro di altri autori deve essere sempre indicato. Gli autori hanno l'obbligo di citare tutte le pubblicazioni che hanno avuto influenza nel determinare la natura del lavoro proposto. Gli autori di articoli basati su ricerca originale devono presentare un resoconto accurato del lavoro svolto, nonché ima discussione obiettiva del suo significato. I dati relativi devono essere rappresentati con precisione nel manoscritto. I manoscritti devono contenere sufficienti dettagli e riferimenti per eventualmente permettere ad altri la replicazione dell'indagine. Dichiarazioni fraudolente o volontariamente inesatte costituiscono un comportamento non etico e sono inaccettabili. I manoscritti proposti non devono essere stati pubblicati come materiale protetto da copyright in altre riviste. I manoscritti in fase di revisione dalla rivista non devono essere sottoposti ad altre riviste ai fini di pubblicazione. La paternità letteraria del manoscritto è limitata a coloro che hanno dato un contributo significativo per l'ideazione, la progettazione, l'esecuzione o l'interpretazione dello studio. Tutti coloro che hanno dato un contributo significativo devono essere elencati come co-autori. Qualora vi siano altri soggetti che hanno partecipato ad aspetti sostanziali del progetto di ricerca, devono essere riconosciuti ed elencati come contributori nei ringraziamenti. L'autore di riferimento deve garantire che tutti i relativi co-autori siano inclusi nel manoscritto, che abbiano visto e approvato la versione definitiva dello stesso e che siano d'accordo sulla presentazione perla pubblicazione. Conflitto di interessi Un conflitto di interessi può sussistere quando un autore (o la sua istituzione), un referee o un membro della redazione hanno rapporti personali o economici che possono influenzare in modo Gazzetta Amministrativa -209- Numero 4 – 2013 inappropriato il loro comportamento. Questo conflitto può esistere anche se il soggetto ritiene che tali rapporti non lo influenzino. Sta alla direzione della rivista gestire nel miglior modo possibile eventuali conflitti di interessi (ad esempio tramite il sistema dei referees anonimi in doppio cieco), e agli autori può venire richiesta una dichiarazione in merito. HANNO PARTECIPATO Avv. Giuseppe Albenzio, Dott. Francesco Colacicco, Avv. Gabriella d’Avanzo, Avv. Enrico De Giovanni, Avv. Gesualdo D’Elia, Dott. Salvatore Del Vasto, Dott.ssa Alessandra Dominici, Avv. Sergio Fifi, Avv. Ettore Figliolia, Avv. Donato Iannone, Avv. Vincenzo Nunziata, Avv. Enrico Pierantozzi, Dott. Paolo Romani, Avv. Salvatore Russo, Avv Marco Stigliano Messuti, Avv. Fabio Tortora. Chiuso in redazione il 30 dicembre 2013 Finito di stampare nel dicembre 2013 presso la Tipografia Spedim – Montecompatri (Rm) Presidente Onorario: Dott. Pasquale de Lise (Presidente emerito del Consiglio di Stato) Presidente del Comitato dei Saggi: Avv. Ignazio Francesco Caramazza (Avvocato Generale emerito dello Stato) CONSIGLIO SCIENTIFICO Presidente: Prof. Alberto Romano Vice Presidenti: Dott. Luca Palamara, Avv. Massimo Mari e Dott. Ing. Massimo Sessa Componenti del Consiglio Scientifico Nazionale: Prof. Edoardo Ales, Dott. Andrea Baldanza, Prof. Enzo Baldini, Prof. Antonio Bartolini, Prof. Salvatore Bellomia, Pres. Franco Bianchi, Prof. Antonio Briguglio, Prof. Roberto Caranta, Prof. Agostino Cariola, Prof.ssa Lucia Cavallini, Prof. Roberto Cavallo Perin, Prof. Guido Corso, Prof. Enrico Follieri, Prof. Fabio Francario, Prof. Carlo Emanuele Gallo, Prof. Vincenzo Caputi Iambrenghi, Prof. Giovanni Leone, Prof. Fiorenzo Liguori, Prof. Bernardo Giorgio Mattarella, Prof. Francesco Merloni, Prof. Fabio Merusi, Pres. Filippo Paone, Prof. Nino Paolantonio, Pres. Calogero Piscitello, Prof.ssa Paola Piras, Prof. Aristide Police, Dott. Giuseppe Rotondo, Prof. Mario Sanino, Prof. Salvatore Raimondi, Dott. Alfredo Storto, Prof. Antonio Romano Tassone, Dott. Andrea Paolo Taviano, Prof. Luciano Vandelli. Componenti del Consiglio Scientifico Internazionale: Prof. Vicente Alvarez Garcìa, Prof. Rodolfo Carlos Barra, Prof. Andrea Biondi, Prof. Alejo Hernandez Lavado, Prof. Emanuele Lobina, Prof. Dimitris Xenos. COMITATO DI REFEREE Componenti: Prof.ssa Francesca Angelini, Prof. Raffaele Bifulco, Prof.ssa Paola Chirulli, Prof. Alfredo Contieri, Pres. Dott. Pasquale de Lise, Prof. Francesco De Leonardis, Prof. Roberto Miccù, Prof. Fulvio Pastore, Prof. Marco Prosperetti, Prof. Emilio Paolo Salvia, Prof. Filippo Satta, Prof.ssa Elisa Scotti, Prof. Stefano Vinti. COMITATO DI DIREZIONE Direttore: Prof. Enrico Michetti Vicedirettori: Avv. Valentina Romani, Avv. Paolo Pittori e Avv. Rodolfo Murra Coordinatore Ufficio di Direzione: Avv. Domenico Tomassetti Caporedattore: Avv. Emanuele Riccardi Componenti: Dott.ssa Anna Cinzia Bartoccioni, Dott. Antonio Cordasco, Dott. Michele de Cilla, Dott. Angelo Domini, Dott. Federico Mazzella, Prof. Salvatore Napolitano, Prof. Stefano Olivieri Pennesi, Dott. Francesco Palazzotto, Dott. Paolo Romani. REDAZIONE Direttore Responsabile: Dott.ssa Marzia Romani Coordinatore Osservatorio riforme istituzionali ed amministrative: Pietro Marrazzo Responsabile Organizzazione: Dott. Filippo Gai Redattori: Dott. Davide Ambroselli, Prof. Maurizio Asprone, Avv. Luca Baccarini, Avv. Giulio Bacosi, Dott. Filippo Barbagallo, Dott. Marco Benvenuti, Avv. Sergio Caracciolo, Avv. Gaetano Cammarano, Avv. Fabrizio Casella, Dott. Francesco Colacicco, Avv. Maria Cristina Colacino, Dott. Pasquale Colafemmina, Avv. Fulvio Costantino, Dott. Paolo Cortesini, Dott.ssa Flora Cozzolino, Avv. Anna Maria Crescenzi, Avv. Ilaria de Col, Ing. Andrea Di Stazio, Dott. Fabrizio De Castris, Avv. Giovanna De Maio, Avv. Maurizio Dell’Unto, Avv. Stefano Di Giovan Paolo, Avv. Paolo Ermini, Dott.ssa Matilde Esposito, Dott. Daniele Fabbro, Avv. Fabio Falco, Avv. Enrico Gai, Avv. Riccardo Gai, Avv. Antonino Galletti, Avv. Andrea Grappelli, Avv. Andrea Iacobini, Avv. Livio Lavitola, Avv. Francesco Lettera, Avv. Carmine Medici, Dott. Fabrizio Pagniello, Avv. Giuseppe Petretti, Avv. Gianluca Piccinni, Avv. Enrico Pierantozzi, Avv. Andrea Pistilli, Avv. Luigi Marcelli, Dott. Adriano Marini, Avv. Tiziana Molinaro, Avv. Simone Morani, Prof. Gianluca Montanari Vergallo, Dott. Gennaro Napolitano, Avv. Mario Nigro, Avv. Andrea Perrotta, Avv. Giuseppe Petrillo, Avv. Marcello Anastasio Pugliese, Avv. Anna Romano, Prof.ssa Maria Rosaria Salerni, Dott. Fernando Santoriello, Avv. Stefano Sassano, Avv. Francesco Scittarelli, Dott. Michele Scognamiglio, Dott.ssa Claudia Tarascio, Avv. Michela Urbani. N° 4 Anno 2013 per informazioni rivolgersi a: REDAZIONE G.A. Tel. 06.3242351 - 06.3242354 Fax 06.3242356 Sito web: www.gazzettaamministrativa.it E-mail: [email protected] Edit. La Gazzetta Amministrativa Srl Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 conv. in L. 46/2004, art. 1 Prezzo abbonamento annuale € 120,00 (iva assolta dall’Editore) GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA Tipolitografia SPEDIM Via Alfredo Serranti, 137 00040 Monte Compatri (RM) ITALY www.spedim.it Numero 4 Anno 2013 Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 374/2010 GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA pareristica a cura dell’ TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Fondatore Enrico Michetti ● ● ● ● IN QUESTO NUMERO DIRITTI DI ROGITO E COMPARTECIPAZIONE DEL POTERE DI DELEGA E DEL DOVERE DI CONTROLLO DEL SINDACO SULL’OBBLIGO DI DICHIARARE IL SOGGETTO SUBAPPALTATORE NELL’OFFERTA LA RETRIBUZIONE “EXTRA” DEL PUBBLICO DIPENDENTE ● LA CORTE COSTITUZIONALE INTERVIENE ANCORA UNA VOLTA IN TEMA DI SOCIETÀ PUBBLICHE (NOTA A CORTE COSTITUZIONALE 229/2013) ● ANCORA SUL RIPARTO DI GIURISDIZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ● ● COMMENTO ALLA SENTENZA DEL TAR LAZIO, I, 7.5.2013: LA RILEVANZA ANTITRUST DELLA PARTECIPAZIONE IN ATI SOVRABBONDANTE NELLE GARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS IL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ PER FERIE NON GODUTE SOGGIACE ALLA PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE DIREZIONE REDAZIONE E SEDE LEGALE: VIA G. NICOTERA, 29 - 00195 ROMA Tel. 06.3242351 - 06.3242354 Fax 063242356 - Sito: www.gazzettaamministrativa.it Gazzetta Amministrativa Numero 4 - Anno 2013