Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva
Controllo ufficiale: cenni sull’individuazione,
interpretazione ed applicazione delle fonti
giuridiche.
Bagno Vignoni (SI)
29 novembre 2010
Antonio Di Luca
Dirigente Veterinario S.I.A.P.Z.
ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
- REGIONE ABRUZZO-
Codice di
procedura
penale
Legge
689/1981
Etc.
CONTROLLO UFFICIALE
qualsiasi forma di controllo
eseguita dall'autorità
competente o dalla
Comunità per la verifica
della conformità alla
normativa in materia di
mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul
benessere degli animali.
REG. CE 882/2004
Codice
civile
Atti
normativi
UE
Codice
penale
Atti
normativi
regionali
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2
TEMATICHE PER LA FORMAZIONE DEL
PERSONALE CHE ESEGUE I CONTROLLI UFFICIALI
Tra le tematiche elencate nell’Allegato II capo I
del Reg. CE 882/2004 troviamo:
Normativa in materia di mangimi e di alimenti.
Procedimenti giudiziari e implicazioni dei
controlli ufficiali.
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3
CARATTERI RICORRENTI DELLA NORMA
GIURIDICA
1.
Positività/Effettività.
2.
Coattività (sono prive di coattività le norme che
attribuiscono capacità, diritti, situazioni giuridiche in genere,
norme istituzionali, norme organizzative, norme definitorie,
etc.).
3.
Esteriorità.
4.
Generalità ed astrattezza.
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4
FINALITÀ DELLA NORMA GIURIDICA
• Evidenzia gli interessi di un gruppo.
• Prescrive i modi e i limiti con i quali i soggetti possono
(o devono) perseguire tali interessi.
• Determina gli organi e le procedure per accertare e
dichiarare l’inosservanza delle prescrizioni.
• Stabilisce le sanzioni da applicare nei confronti di chi
non ha osservato la norma al fine di ripristinare
l’ordinamento giuridico violato e di assicurare la
certezza nei rapporti giuridici fra i consociati.
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5
POSSIBILI DESTINATARI DELLA NORMA
GIURIDICA
Nessun destinatario specifico limitandosi la norma
giuridica ad enunciare i principi-valori riconosciuti da un
gruppo sociale.
Tutti i cittadini o alcuni di essi definibili in base a
determinate caratteristiche (es. categorie professionali).
Organi e soggetti appartenenti allo Stato-apparato.
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6
DEFINIZIONE DI NORMA GIURIDICA
Prescrizione generale ed astratta che identifica
ed enuncia gli interessi vigenti in un gruppo sociale
od appresta le procedure per la loro tutela ed il
loro concreto soddisfacimento e della quale,
pertanto, deve essere garantita l’osservanza.
Tratta da : Temistloche Martines DIRITTO COSTITUZIONALE – Giufrrè Editore
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7
Norme o protocolli riconosciuti
internazionalmente (Norma tecnica)
Nella disciplina normativa del controllo ufficiale per
l’individuazione del metodo da usare spesso si rinvia a
norme o protocolli internazionali qualora non esistano
norme comunitarie di riferimento.
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8
Norma tecnica
Direttiva 98/34/CE
Norma: una specificazione tecnica approvata da
un organismo riconosciuto ad attività normativa
(normalizzazione), per applicazione ripetuta o
continua la cui osservazione non è obbligatoria ed
appartenente ad una delle seguenti categorie:
- Norma internazionale (ISO)
- Norma europea (EN)
- Norma nazionale (UNI)
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9
CARATTERISTICHE DELLA NORMA TECNICA
Consensualità: deve esser approvata con il consenso di
coloro che partecipano ai lavori di redazione della norma.
Democraticità: tutte le parti economico sociali
interessate possono partecipare ai lavori con possibilità di
formulare osservazioni.
Trasparenza: possibilità di conoscere le varie tappe di
formazione.
Volontarietà: le norme sono un riferimento che le parti
interessate si impongono spontaneamente.
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10
FONTI GIURIDICHE O NORMATIVE
Atti o fatti dai quali originano le norme giuridiche di
cui si compone il nostro ordinamento.
L’insieme di tutti gli atti o fatti idonei a produrre
norme giuridiche costituisce il SISTEMA DELLE FONTI
DEL DIRITTO.
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11
DISTINZIONE DELLE FONTI
FONTI-ATTO (fonti scritte): provvedimenti che
manifestano la volontà di organi o enti aventi potestà
normativa (es. una legge ordinaria).
FONTI-FATTO (fonti non scritte): comportamenti
consolidati nel tempo che l’ordinamento ritiene
idonei a produrre regole vincolanti (es. usi o
consuetudine) o atti di produzione giuridica esterni al
nostro ordinamento (es. trattato internazionale,
norme comunitarie).
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12
DISTINZIONE DELLE FONTI
FONTI SULLA PRODUZIONE: stabiliscono gli organi e le
procedure di formazione delle fonti di produzione (es.
artt. da 70 a 77 della Costituzione italiana, art. 251 Trattato
UE).
FONTI DI PRODUZIONE: producono le norme
giuridiche (es. legge, decreto legge, decreto legislativo, etc.).
FONTI DI COGNIZIONE: sono i documenti ufficiali nei
quali sono contenute le disposizioni normative (es.
G.U. , G.U.C.E., B.U.R.).
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13
DISTINZIONE DELLE FONTI
FONTI DIRETTE: Sono previste e regolate nello stesso
ordinamento (es. ordinamento giuridico italiano).
FONTI INDIRETTE: sono previste e regolate in un
ordinamento esterno (es. ordinamento giuridico UE)
a quello dello Stato. Devono essere recepite o rese
efficaci nell’ordinamento che le fa proprie.
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14
DISTINZIONE DELLE FONTI
FONTI PRIMARIE: formalmente e sostanzialmente
normative (es. legge, decreto legge, decreto
legislativo, legge regionale).
FONTI SECONDARIE: formalmente amministrative
ma sostanzialmente normative e subordinate alle
fonti primarie (es. regolamenti statali, regolamenti
regionali, regolamenti comunali).
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15
FONTI GIURIDICHE
In esse vanno distinti:
• aspetto formale (legge, decreto legge, regolamento UE,
etc);
• aspetto sostanziale (contenuto dell’atto
o formula
normativa /disposizione);
• la norma giuridica (desunta in via interpretativa
dall’atto).
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16
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENENTE UN
ELENCO DELLE FONTI GIURIDICHE
Nell’art. 1 delle preleggi al codice civile sono indicate
come fonti del diritto:
le leggi;
i regolamenti;
gli usi.
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17
ASPETTO FORMALE DELLA FONTE
GIURIDICA (LEGGE, DECRETO LEGGE, REGOLAMENTO UE, ETC.)
leggi costituzionali
leggi ordinaria
STATALI
atti aventi forza di
legge
Decreti legge, Leggi delegate, Referendum
abrogativo
regolamenti
Governativi, ministeriali, interministeriali
regionali
Statuti ordinari, legge regionali, referendum
abrogativo, regolamenti regionali
provinciali
Leggi e regolamenti delle Province di Trento e
Bolzano, statuti e regolamenti provinciali
comunali
statuti, regolamenti
Disposizioni normative
dell’UE
atti tipici, atti atipici
Principali
FONTI ATTO
NON
STATALI
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18
ORDINAMENTO GIURIDICO DELL’UE
Fonti giuridiche del diritto comunitario
Diritto originario
Trattati istitutivi ed atti successivi di modifica e
completamento. Sono atti vincolanti per tutti i Paesi
membri firmatari. Hanno valore costituzionale.
Diritto derivato
Atti tipici.
Atti atipici.
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19
GLI ATTI TIPICI
Regolamenti
Direttive
Decisioni
vincolanti
Raccomandazioni
non vincolanti
Pareri
Art. 249 - VERSIONI CONSOLIDATE DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E DEL TRATTATO CHE
ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
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CARATTERISTICHE DEI REGOLAMENTI
Portata generale.
Obbligatori in tutti i lori elementi.
Direttamente applicabili in ciascuno degli
Stati membri.
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21
I REGOLAMENTI SONO ATTI A FORMAZIONE
COMPLESSA
In genere sono adottati dal Consiglio su proposta
della Commissione.
Il principale requisito formale previsto è la
motivazione (considerando). Devono contenere la base
giuridica e le proposte ed i pareri obbligatoriamente
richiesti dai Trattati.
Per alcune materie (es. ambiente, protezione dei
consumatori, salute) nel processo di formazione
interviene anche il Parlamento Europeo attraverso la
procedura di codecisione (art. 251 Trattato).
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22
I REGOLAMENTI SONO PUBBLICATI SULLA
G.U.C.E. (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea)
Entrano in vigore dopo un periodo di vacatio
di venti giorni, fatta salva una data diversa
indicata sullo stesso regolamento.
Possono avere una data di applicazione
diversa da quella di entrata in vigore.
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23
LA G.U.C.E. È DIVISA IN TRE SERIE
Serie L (legislazione) contiene tutti i testi normativi
adottati dall’UE.
Serie C (comunicazioni) contiene le proposte
normative della commissione e i resoconti delle sedute
del parlamento europeo e della Corte di Giustizia.
Serie S (supplemento) contiene una miscellanea di
atti (es. bandi di gara e appalti).
http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm
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24
LE DIRETTIVE
Vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per
quanto riguarda il risultato da raggiungere.
Non incidono sulle competenze degli organi
nazionali in merito alla forma e ai mezzi necessari a
raggiungere detto risultato.
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25
LE DIRETTIVE
Sono adottate con le stesse procedure previste per i
regolamenti.
Sono notificate ai destinatari (acquistano efficacia
dalla data di notifica) e pubblicate sulla G.U.C.E.
Il principale requisito formale previsto è la
motivazione (considerando). Devono contenere la base
giuridica e le proposte ed i pareri obbligatoriamente
richiesti dai Trattati.
Fissano un termine per la loro attuazione negli Stati
membri destinatari.
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26
LE DIRETTIVE
Non hanno portata generale.
Hanno come destinatari gli Stati membri
(Direttive generali – Direttive particolari o individuali).
Non sono obbligatorie in tutti i loro elementi in
quanto impongono un’obbligazione di risultato.
Creano diritti ed obblighi per i singoli soltanto in
seguito all’adozione da parte dello Stato membro
(efficacia mediata).
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27
LE DIRETTIVE DETTAGLIATE O
PARTICOLAREGGIATE
Indicano con precisione le norme interne che gli Stati
membri sono tenuti ad adottare.
La discrezionalità dello Stato si riduce soltanto alla
scelta della forma giuridica interna (legislativa,
regolamentare o amministrativa).
Hanno efficacia diretta (effetto verticale delle
direttive).
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28
LE DECISIONI
Sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i
destinatari da esse designati.
Sono rivolte a singoli individui (atto amministrativo)
o agli Stati membri (atto normativo).
Vengono notificate ai destinatari ed acquistano
efficacia dalla data della notificazione.
Sono produttive di effetti verticali ( Stato-cittadini)
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29
RACCOMANDAZIONI E PARERI
Sono formulati dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla
Commissione e, solo i pareri, dalla Corte di Giustizia, dal
Comitato economico e sociale e dal Comitato delle Regioni.
Si distinguono in base alla finalità:
-
la raccomandazione stimola il destinatario a tenere un
determinato comportamento giudicato più rispondente
agli interessi comuni.
il parere tende a fissare il punto di vista della istituzione
che lo formula, in ordine ad una specifica questione.
Possono essere utili nell’interpretazione di disposizioni
normative comunitarie o di uno Stato Membro.
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30
ATTI ATIPICI
Tra gli atti atipici troviamo:
comunicazioni;
risoluzioni;
atti programmatici o propositivi, che si inseriscono
nell’iter di formazione di atti normativi;
etc.
• Non sono vincolanti.
• Costituiscono una guida per l’interprete.
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31
LE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
La Corte di Giustizia interpreta ed assicura
l’applicazione del diritto dell’UE in modo uniforme in
tutti gli Stati membri (art. 234 Trattato).
Le pronunce emesse dalla Corte di Giustizia
costituiscono una fonte normativa direttamente
applicabile in quanto sono integrative del diritto
dell’UE.
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32
LA GERARCHIA DEGLI ATTI NORMATIVI
DELL’UE
Nei trattati istitutivi non esiste alcuna forma di
gerarchia degli atti normativi dell’UE né per
diversità di rango né di valore formale.
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33
DIRITTO DELL’UE E ORDINAMENTO
GIURIDICO ITALIANO
Limitazione di sovranità sancito nell’art. 11 della
Costituzione italiana.
Sentenze della Corte Costituzionale.
Le norme dell’UE sono collocate nella gerarchia
delle fonti in una posizione di subordinazione alla sola
Costituzione e di sovraordinazione alla legge ordinaria.
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34
PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO
DELL’UE
In caso di conflitto, di contraddizione o di
incompatibilità tra norme di diritto dell’UE e norme
nazionali, le prime prevalgono sulle seconde.
Disapplicazione da parte del giudice dello Stato
membro delle disposizioni nazionali preesistenti o
successive a norme dell’UE con le quali sono in
contrasto senza attendere la rimozione per via
legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento
costituzionale.
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35
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE
Legge comunitaria
a. E’ il principale strumento di attuazione della
normativa comunitaria e regola le modalità e
tempi per la trasposizione delle direttive
nell’ordinamento nazionale.
b. Attualmente è regolata dalla legge 4 febbraio 2005
n° 11 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo dell'Unione Europea e sulle procedure
di esecuzione degli obblighi comunitari".
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36
Diritto dell’UE e ordinamento
giuridico regionale
Legge costituzionale 3/2001.
Legge 131/2003.
Legge 11/2005.
Potere sostitutivo dello Stato.
Clausola di cedevolezza.
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37
INTESE ED ACCORDI STATO, REGIONI E P. A.
Sono prodotte in seno alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano regolata dal D.lgs. n.
281/1997
Rientrano nell’ambito della attività di raccordo e di
concertazione volta ad armonizzare l'azione statale e
quella regionale.
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38
INTESE ED ACCORDI STATO, REGIONI E P. A.
La Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e
Province Autonome:
a) promuove e sancisce intese dirette a favorire l’armonizzazione delle
rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni;
b) promuove e sancisce accordi in attuazione del principio di leale
collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità
ed efficacia dell'azione amministrativa, al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Gli accordi e le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del
Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano.
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39
GLI ATTI AMMINISTRATIVI TRA LE FONTI
GIURIDICHE
I regolamenti statali
Provvedimenti formalmente amministrativi – perché
provenienti dall’organo esecutivo o dalla P.A. (es. Autorità
amministrative indipendenti) .
Hanno valore normativo – nei limiti del rispetto delle fonti
sovraordinate, sono atti sostanzialmente normativi.
Sono fonti giuridiche secondarie citate nell’art. 1 delle preleggi.
Nella Costituzione sono considerati nell’art. 87 in quanto
emanati dal Presidente della Repubblica.
La legge 400/1998 disciplina il potere normativo del Governo.
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40
GLI ATTI AMMINISTRATIVI TRA LE FONTI
GIURIDICHE
REGOLAMENTI STATALI
In particolare:
1. regolamenti governativi (D.P.R.);
2. regolamenti ministeriali ed interministeriali ( D.M. e D.I.);
3. regolamenti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.).
Generalmente essi contengono le norme (essenzialmente tecniche) di
attuazione di provvedimenti normativi di rango superiore (base giuridica)
I regolamenti governativi non possono dettare norme contrarie alle
disposizioni delle leggi ( art. 4 preleggi).
I regolamenti ministeriali, interministeriali e del Presidente del Consiglio non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti governativi (art. 4
preleggi).
Entrano in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione , salvo che sia
altrimenti disposto (art. 10 preleggi).
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41
GLI ATTI AMMINISTRATIVI TRA LE FONTI
GIURIDICHE
REGOLAMENTI NON STATALI
In particolare:
1. regolamenti regionali;
2. regolamenti comunali.
L’ art. 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni ed ai
Comuni, potestà regolamentare.
Le regioni hanno potestà regolamentare sulle materie su cui
hanno competenza legislativa ( concorrente ed assoluta) e su
quelli di esclusiva competenza statale qualora delegate.
I Comuni hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle loro
funzioni.
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42
GLI ATTI AMMINISTRATIVI TRA LE FONTI
GIURIDICHE
CIRCOLARI
• Generalmente rivolte da un ufficio di un’Amministrazione ad
un altro.
• Disposizione con finalità informative, interpretative di una
legge o di coordinamento.
• Non hanno PIENA EFFICACIA NORMATIVA. Sono vincolanti
per i soggetti della P.A. destinatari e possono costituire un
aiuto all’interprete nell’individuare l’opinione della P. A. in
merito.
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43
ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI (EXTRA
ORDINEM)
Presupposto della necessità ed urgenza.
Disposte da Ministri e Autorità amministrative come atti
generali ed astratti per fini di pubblico interesse in fattispecie non
previste da norme di diritto positivo.
Il potere di ordinanza trova il limite nei principi generali
dell’ordinamento, nella Costituzione e nella materie coperte da
riserva assoluta di legge.
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44
CRITERI PER ORDINARE LE FONTI GIURIDICHE
IN SISTEMA
1. Criterio gerarchico
2. Criterio cronologico
3. Criterio della specialità
4. Criterio della competenza (materia e territorio)
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45
1. CRITERIO GERARCHICO
Consiste nell’ordinare e coordinare le fonti secondo la
diversa efficacia (forza) loro attribuita dall’ordinamento
(lex superior derogat legi inferiori).
Efficacia formale
Efficacia sostanziale
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46
2. CRITERIO CRONOLOGICO
A parità di efficacia si applica la disposizione normativa
più recente (lex posterior derogat priori).
La prevalenza della disposizione normativa nuova sulla
vecchia si manifesta per mezzo di:
a.
b.
c.
d.
Abrogazione.
Deroga.
Disapplicazione.
Sospensione.
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47
A) ABROGRAZIONE
Si ha quando una fonte giuridica nuova di pari grado o di grado
superiore fa cessare ex nunc (da ora) l’efficacia della fonte
giuridica precedente.
L’articolo 15 delle Preleggi indica 3 ipotesi di abrogazione:
I. Abrogazione espressa per “dichiarazione espressa del legislatore”.
II. Abrogazione implicita per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le
precedenti.
III. Abrogazione tacita perché la nuova legge regola l’intera materia già
regolata dalla fonte giuridica anteriore.
Abrogazione totale o parziale di una fonte giuridica.
Abrogazione mediante referendum (fonte giuridica).
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48
B) DEROGA
Differisce dall’abrogazione la deroga. Mentre la
norma abrogata perde efficacia per il futuro, la
norma derogata non perde la sua efficacia ma ne
viene limitato il campo di applicazione.
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49
C) DISAPPLICAZIONE
Si ha disapplicazione di una fonte giuridica (legge o
atto avente forza di legge) quando la Corte
Costituzionale ne dichiari l’illegittimità.
Le norme dichiarate illegittime non possono avere
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione
della decisione.
Disapplicazione da parte del giudice si ha nel caso di
conflitto tra norme dell’UE e norme nazionali e tra
regolamenti nazionali e leggi o atti aventi forza di
SIMeVeP - Bagno Vignoni (SI)
50
legge.
D) SOSPENSIONE
Simile alla deroga è la sospensione di efficacia
di una fonte giuridica. Essa può essere limitata a
un certo periodo, a certe categorie o zone.
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51
3. CRITERIO DI SPECIALITÀ
In base a tale criterio, in caso di contrasto tra
due norme, si preferisce la norma speciale
rispetto a quella generale (lex speciali derogat
legi generali), anche se quest’ultima è
successiva (lex posterior generalis non derogat legi
priori speciali).
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52
4. CRITERIO DELLA COMPETENZA
(MATERIA E TERRITORIO)
L’efficacia delle fonti viene distinta a seconda
dell’ambito, territoriale o materiale, in cui essa si
esplica.
Es. LE FONTI REGIONALI
Successivamente alla riforma del Titolo V della Costituzione ( legge costituzionale
3/2001)
L’art. 117 Cost. stabilisce ambiti e limiti della funzione legislativa regionale.
Attribuisce altresì alle Regioni potestà regolamentare, nelle medesime
materie oggetto di potestà legislativa e nelle materia di competenza
esclusiva dello Stato qualora delegata.
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53
ASPETTO SOSTANZIALE DELLE FONTI
GIURIDICHE
(Contenuto dell’atto o formula normativa /disposizione)
Esempio:
“ Controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo
eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per
la verifica della conformità alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali.”
Art. 2, punto 1) del Reg. CE 882/2004
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54
LA NORMA GIURIDICA
(Desunta in via interpretativa dall’atto)
L’interpretazione della formula normativa/disposizione
presuppone la conoscenza delle tecniche giuridiche.
L’interpretazione deve svolgersi nei limiti
dell’ordinamento affinché sia assicurata l’armonicità e la
coerenza dello stesso. Ciò non esclude interpretazioni
soggettive.
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55
INTERPRETAZIONE LETTERALE E RATIO LEGIS
Costituisce il primo passo nella interpretazione di
una formula normativa/disposizione.
Bisogna tener conto:
a. del significato grammaticale o tecnicogrammaticale delle parole e della loro connessione
grammaticale (interpreazione letterale);
b. della intenzione del legislatore (mens o ratio legis).
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56
FORME INTEGRATIVE DI INTERPRETAZIONE
Interpretazione sistematica.
Interpretazione estensiva/restrittiva.
Interpretazione adeguatrice.
Interpretazione evolutiva.
Interpretazione autentica.
Interpretazione burocratica.
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57
INTERPRETAZIONE ANALOGICA - ANALOGIA
Analogia legis
Analogia iuris
L’interpretazione analogica non è consentita per le
leggi penali e la leggi eccezionali.
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58
EFFICACIA DELLE NORME NEL TEMPO E NELLO
SPAZIO
L’applicabilità delle norme giuridiche ha una sua
dimensione temporale e spaziale.
In merito alla dimensione temporale:
Principio di irretroattività (ad eccezione delle leggi
interpretative e finanziare) e non ultrattività della legge.
Retroattività della legge più favorevole al reo (materia
penale).
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59
PARTE PRATICA
Considerazioni interpretative ed
applicative sull’art. 2, punto 1 del
Reg. CE 882/2004
- Definizione di controllo ufficiale SIMeVeP - Bagno Vignoni (SI)
60
CONTROLLO UFFICIALE: qualsiasi forma
di controllo eseguita dall'autorità
competente o dalla Comunità per la
verifica della conformità alla
normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e
sul benessere degli animali.
SIMeVeP - Bagno Vignoni (SI)
61
D. Lgs.
151/2007
Autorità competente
L'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di
controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o
anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un paese terzo.
Art. 2, punto 4) del Reg. CE 882/2004
D. Lgs . 193/2007
D.Lgs. 142/2009
SIMeVeP - Bagno Vignoni (SI)
62
D. Lgs 151/2007
Art. 2
Autorità competente
1. Le Autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del Regolamento sono il
Ministero della salute e le Regioni e Province autonome negli ambiti di rispettiva
competenza.
2. Per gli atti di accertamento delle violazioni sono, in ogni caso, competenti tutti gli
organi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 12.
Procedimento di applicazione delle sanzioni
3 . Le Regioni e le Province autonome sono l'Autorità competente all'irrogazione delle
sanzioni. Quando la violazione si riferisce ad un trasporto intracomunitario o verso
Paesi terzi, l'autorità deputata all'irrogazione delle sanzioni e' l'U.V.A.C. competente
per territorio.
D.Lgs 193/2007
Art. 2
Autorità competenti
Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e
882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa
abrogata di cui all'art. 3, le Autorità competenti sono il Ministero della salute, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie
locali, nell'ambito delle rispettive competenze.
D.Lgs 142/2009
1.
Art. 2
Autorità competente
Le Autorità competenti di cui al presente decreto sono il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome e le Aziende unità
sanitarie locali, negli ambiti di rispettiva competenza.
SIMeVeP - Bagno Vignoni (SI)
63
AUTORITÀ COMPETENTI E PROVVEDIMENTI
AMMINISTRATIVI
Esempi:
Registrazione/riconoscimento dell’OSA /OSM.
Azioni preventive previste nell’art. 54 del Reg. CE
882/2004.
SIMeVeP - Bagno Vignoni (SI)
64
QUALIFICA DELL’ AUTORITÀ COMPETENTE
L’autorità competente (es. Dirigente veterinario Asl)
nel corso del controllo ufficiale è:
Pubblico ufficiale.
Può svolgere le funzioni di:
Organo accertatore ai sensi degli artt. 13 e 15
della legge 689/1981.
Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
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ATTIVITÀ, METODI E TECNICHE DI
CONTROLLO DELL’AUTORITÀ COMPETENTE
Sono da considerarsi:
Atti di accertamento ai sensi degli artt. 13 e 15
della legge 689/1981.
Atti tipici della P.G. (es. Ispezione, Accertamenti
urgenti sui luoghi sulle cose o sulle persone (art. 354
c.p.p.) - Accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360
c.p.p.).
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VERIFICA DELLA CONFORMITÀ
Verifica: il controllo, mediante
esame e considerazioni di prove
obiettive, volto a stabilire se
siano stati soddisfatti requisiti
specifici.
Non conformità: la mancata
conformità alla normativa di
mangimi o di alimenti, e alle
norme per la tutela della salute e
del benessere degli animali.
Art. 2, punto 2 Reg. CE 882/2004
Art. 2, punto 2 Reg. CE 882/2004
Accertamento di un
Illecito ed adozione
atti consequenziali.
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CONCLUSIONI
Una corretta operazione di individuazione,
interpretazione ed applicazione delle fonti giuridiche
rende il controllo ufficiale in sanità pubblica veterinaria
più efficace ed agevola il confronto con altri organi di
controllo.
Essa presuppone per il veterinario pubblico una
minima formazione giuridica nonché il continuo
aggiornamento nelle scienze veterinarie.
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Grazie per l’attenzione
Dott. Antonio Di Luca
tel. uff. 0872/569681
[email protected]
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