ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI CORRIERI E TRASPORTATORI DI GENOVA Momenti di riflessione sugli strumenti di regolamento delle operazioni internazionali I crediti documentari e i pagamenti internazionali Genova, 17 ottobre 2005 I crediti documentari e i pagamenti internazionali 1. Il contratto di compravendita. L’esigenza di effettuare pagamenti internazionali sorge frequentemente per effetto della stipulazione di contratti di compravendita tra soggetti appartenenti a paesi diversi. Non è quindi fuori luogo richiamare i principi base del contratto di compravendita, definito dal vigente Codice civile come il “contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo”, così come afferma l’art. 1670, da cui sorge per il venditore (cfr. l’art. 1476) l’obbligazione di consegnare all’acquirente la cosa acquistata e per l’acquirente (cfr. l’art. 1498) quella di effettuare il pagamento della cosa oggetto del contratto. Nell’ambito della compravendita internazionale, relativamente alla quale trova applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionali, approvata a Vienna il giorno 11 aprile 1980, resa esecutiva in Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 765, vigono regole in tutto e per tutto analoghe, come è confermato: ?? dall’art. 3, secondo cui “si considerano vendite i contratti di fornitura di beni da fabbricare o produrre, a meno che la parte che commissiona i beni non si impegni a fornire una parte sostanziale dei materiali necessari per tale fabbricazione o produzione. La presente Convenzione non si applica ai contratti nei quali la parte preponderante relazione avv. fadda 2 delle obbligazioni del contraente che fornisce i beni consiste nella fornitura di mano d’opera o di altri servizi”; ?? dall’art. 30, secondo cui “il venditore ha l’obbligo di consegnare i beni, trasferirne la proprietà e rilasciare tutti i documenti relativi ad essi, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione”; ?? dall’art. 53, secondo cui “il compratore ha l’obbligo di pagare il prezzo dei beni e di prenderli in consegna, alle condizioni previste dal contratto e dalla presente Convenzione”. E’ quindi evidente, nell’ambito della disciplina del contratto di compravendita, l’importanza di regolare in modo adeguato le modalità di pagamento del corrispettivo e cioè dell’adempimento, da parte dell’acquirente, dell’obbligazione principale sorta a suo carico per effetto della stipulazione di tale contratto. Al proposito, e con specifico riferimento ai casi in cui il contratto di compravendita si perfeziona tra soggetti residenti in località diverse, il vigente Codice civile contiene alcune disposizioni, peraltro piuttosto generiche e vaghe, che vale comunque la pena di ricordare, riportandone il testo, contenuto nel paragrafo 4 della Sezione II del Capo I del Libro III del Codice civile: “Della vendita su documenti e con pagamento contro documenti 1527. Consegna. Nella vendita su documenti, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al compratore il titolo rappresentativo della merce e gli altri documenti stabiliti dal contratto o, in mancanza, dagli usi 1528. Pagamento del prezzo. relazione avv. fadda 3 Salvo patto o usi contrari, il pagamento del prezzo e degli accessori deve eseguirsi nel momento e nel luogo in cui avviene la consegna dei documenti indicati dall'articolo precedente. Quando i documenti sono regolari, il compratore non può rifiutare il pagamento del prezzo adducendo eccezioni relative alla qualità e allo stato delle cose, a meno che queste risultino già dimostrate 1529. Rischi. Se la vendita ha per oggetto cose in viaggio e tra i documenti consegnati al compratore è compresa la polizza di assicurazione per i rischi del trasporto, sono a carico del compratore i rischi a cui si trova esposta la merce dal momento della consegna al vettore. Questa disposizione non si applica se il venditore al tempo del contratto era a conoscenza della perdita o dell'avaria della merce, e le ha in mala fede taciute al compratore. 1530. Pagamento contro documenti a mezzo di banca. Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all'atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi. La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito”. A fronte della laconicità di tali norme, valide comunque soltanto nell’ambito interno e, quindi, scarsamente rilevanti nell’ambito del commercio internazionale, le esigenze di tale settore di attività hanno indotto a dare relazione avv. fadda 4 rilevanza ad altri tipi di regolamentazione, e più precisamente a prassi che si sono andate consolidando nell’ambito dei traffici internazionali, in particolare per quanto attiene ai cosiddetti “crediti documentari”, in relazione ai quali sono successivamente sorte, e sono andate consolidandosi, “norme ed usi uniformi” che, grazie all’intervento della Camera di Commercio Internazionale, sono andate assumendo rilevanza sempre maggiore nell’ambito di tale commercio. 2. Nozioni introduttive sulle norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari. Il credito documentario trae origine dalla prassi del commercio internazionale e si colloca nell'ambito dei contratti stipulati tra soggetti lontani, essendo destinato ad ovviare all'impossibilità di effettuare simultaneamente le reciproche prestazioni. L'espansione dei commerci internazionali verificatasi alla fine del secolo scorso ha indotto gli operatori commerciali ad effettuare le prestazioni connesse alla vendita e al pagamento del relativo prezzo ricorrendo all'intervento degli operatori bancari: in questo contesto, il venditore di merci destinate ad un compratore lontano chiede a quest'ultimo di incaricare una banca di assumere l'impegno di pagare il prezzo delle merci all'atto della presentazione di determinati documenti, di volta in volta pattuiti, senza dover attendere l'arrivo delle merci a destino. Il credito documentario è andato quindi evolvendosi come un istituto in base al quale una banca, spesso avvalendosi dell'opera di un'altra banca relazione avv. fadda 5 corrispondente, assume l'impegno, su richiesta di un suo cliente, denominato ordinante, di pagare (o di accettare) una tratta su di essa spiccata ovvero di pagare una determinata somma di denaro ad un terzo (beneficiario) previa presentazione da parte di quest'ultimo di determinati documenti. La fattispecie che dà origine all'utilizzo del credito documentario trova espressa disciplina, nell'ambito dell'ordinamento italiano, nell'articolo 1530 Cod. civ., posto a conclusione del paragrafo relativo alla vendita su documenti e con pagamento contro documenti, secondo cui, come già sopra riferito, "quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato dalla presentazione dei documenti nelle forme stabiliti dagli usi". La stessa norma specifica inoltre che "la banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall'incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito". L'ordinamento italiano è tra i pochi che contengono disposizioni legislative in ordine al credito documentario, sebbene limitatamente al solo articolo sopra richiamato. Lo scarso spazio dedicato all'istituto nei singoli ordinamenti legislativi si giustifica con la diffusa convinzione che, stante la sua rispondenza alle esigenze del commercio internazionale, la disciplina extralegale derivata dalla prassi soddisfi le esigenze degli affari in misura molto più ampia ed esauriente di quanto possano farlo le normative nazionali, consentendo relazione avv. fadda 6 altresì di superare eventuali conflitti tra le norme operanti all'interno dei singoli stati. Uno degli aspetti di maggiore interesse dell'istituto è quindi costituito dal fatto che la fonte primaria e quasi esclusiva della sua disciplina è rappresentata da un complesso normativo formatosi progressivamente ad opera dei soggetti direttamente interessati al suo uso, quali le associazioni nazionali bancarie e la Camera di Commercio Internazionale. a. I precedenti storici degli “usi uniformi”. Il precedente storico del credito documentario, quale attualmente inteso, è costituito dall'attività dei “merchant bankers” inglesi, operanti già nel XVIII secolo, i quali intervenivano negli acquisti effettuati all'estero da piccoli commercianti accettando, a fronte di una provvigione, gli effetti tratti dai venditori sugli acquirenti per il pagamento del relativo prezzo. I “merchant bankers” assunsero successivamente funzione di veri e propri banchieri, allorché‚ incominciarono a finanziare gli acquisti dei loro clienti, anticipando i fondi a fronte della garanzia offerta dai documenti rappresentativi delle merci acquistate e ciò indica chiaramente che lo sviluppo del credito documentario è intimamente ed essenzialmente connesso allo sviluppo dei titoli rappresentativi di merce. L'esigenza di una regolamentazione di questi sistemi di pagamento divenne pressante quando, agli inizi del nostro secolo, gli Stati Uniti d'America assunsero una posizione dominante nell'ambito del commercio internazionale, ed un primo passo verso la definizione di una disciplina uniforme a livello internazionale dell'istituto si ebbe con la Conferenza sul relazione avv. fadda 7 credito dei banchieri di New York del 1920, in occasione della quale 35 banche adottarono regole comuni, informando i loro corrispondenti in tutto il mondo dell'iniziativa da esse in tal senso assunta. La prima stesura di un testo di "Regole ed usi uniformi relativi ai crediti documentari", a cura della Camera di Commercio Internazionale, si ebbe peraltro solo alcuni anni più tardi, in occasione di un'altra conferenza tenutasi a Vienna nel 1933. Le mutate condizioni dei traffici commerciali internazionali, inevitabile conseguenza del secondo conflitto mondiale, resero necessaria una profonda revisione delle "Regole" di Vienna: a tal fine venne convocato un Congresso a Lisbona (1951) nel corso del quale venne elaborato un nuovo testo delle Regole, noto come "Regole di Lisbona", cui aderirono le associazioni bancarie di quasi ottanta Paesi. Il tentativo di creare una disciplina uniforme in materia di crediti documentari venne peraltro parzialmente vanificato dalla resistenza opposta dalle banche inglesi e del Commonwealth, le quali continuarono a mantenere nei loro confronti un atteggiamento critico. Tali resistenze trovavano parziale giustificazione sia nel timore che le "Regole" non venissero riconosciute dalle Corti inglesi, sia nell'eccessiva discrezionalità riconosciuta alla banca in sede di negoziazione del credito anche per effetto di una certa imprecisione delle norme, sia anche nelle profonde differenze esistenti tra numerose disposizioni contenute nelle "Regole" e gli usi e le norme di common law seguiti dalle banche inglesi. L'adesione del Comitato Nazionale delle banche britanniche avvenne solo nel 1962 con la stesura di un nuovo testo delle "Regole", con l'attiva parterelazione avv. fadda 8 cipazione delle banche stesse e da tale momento l'insieme di regole così elaborate assunse la denominazione, nella traduzione ufficiale italiana curata dall'ABI, di "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari". Ulteriori revisioni delle "Norme" sono state introdotte nel 1974 (con decorrenza dal 1° ottobre 1975); nel 1983, con entrata in vigore a decorrere dal 1° ottobre 1984, e, da ultimo, nel 1993: quest'ultima revisione è entrata in vigore il 1° gennaio 1994. L'esigenza di procedere a quest'ultima revisione delle "Norme" era apparsa evidente in seno alla Commissione di Tecnica e Pratica Bancaria della CCI fin dal novembre 1989, specialmente al fine di prendere in considerazione gli sviluppi verificatisi nel settore dei trasporti e delle nuove applicazioni tecnologiche, migliorando comunque il funzionamento delle "Norme". Alcune statistiche hanno infatti evidenziato che circa il 50% dei documenti presentati a fronte di crediti documentari viene respinto a causa di discrepanze, vere o presunte, e tale circostanza influisce negativamente sull'efficacia dell'istituto, comportando inoltre, come diretta conseguenza, un aggravio di costi per i soggetti interessati all'utilizzo dei crediti documentari. La necessità di superare questi problemi ha indotto la Commissione di Tecnica e Pratica Bancaria ad istituire un Gruppo di Lavoro, costituito da esperti del settore bancario, docenti di materie giuridiche e operatori di diritto commerciale, per procedere ad una ulteriore revisione delle "Norme". relazione avv. fadda 9 b. La disciplina applicabile. L'individuazione delle norme applicabili in materia secondo i singoli ordinamenti nazionali presuppone preliminarmente la soluzione del problema inerente alla qualificazione giuridica delle "Norme" secondo il diritto internazionale. A questo proposito dottrina e giurisprudenza ritengono che le "Norme" costituiscano espressione della cosiddetta "lex mercatoria", per tale intendendo l'insieme delle regole del commercio internazionale considerate cogenti dagli operatori, a prescindere dal vincolo della loro appartenenza ad uno stato e dall'ubicazione della loro attività in uno stato. In questo contesto si colloca una significativa pronuncia della Corte di Cassazione francese (22 ottobre 1991) in cui, affrontando la questione attinente alla qualificazione di una decisione arbitrale fondata sull'applicazione della lex mercatoria, è stato affermato che il lodo sottoposto all'esame della Corte doveva considerarsi pronunciato secondo diritto e non secondo equità, in quanto l'insieme delle regole del commercio internazionale che disciplinano la pratica degli affari riveste il carattere della giuridicità. Secondo la Corte tale giuridicità non sarebbe tuttavia originaria, bensì derivata, in quanto subordinata al costante riconoscimento dei tribunali nazionali; inoltre le regole della lex mercatoria non costituirebbero un ordinamento autonomo, ma un semplice insieme di norme, privo del carattere della completezza, tipico invece degli ordinamenti normativi. Il costante riconoscimento giurisprudenziale costituisce quindi, secondo la Corte francese, il criterio di collegamento necessario per attribuire efficacia relazione avv. fadda 10 cogente al complesso normativo della lex mercatoria, in conseguenza dell'affermato carattere di giuridicità derivata. Il criterio di collegamento in tal modo individuato non può tuttavia trovare riscontro nell'ordinamento italiano in quanto il valore dei precedenti giurisprudenziali in materia di diritto internazionale è differente nei due ordinamenti e ciò implica la necessità di individuare, nel nostro ordinamento, un altro criterio di collegamento su cui fondare l'efficacia cogente della lex mercatoria. A questo proposito non soccorrono idonei contributi da parte della giurisprudenza italiana, malgrado una sentenza della Corte di Cassazione in data 8 febbraio 1982, n. 722, la quale, pur ostentando una notevole modernità di approccio attraverso l'uso di una terminologia marcatamente innovativa, ha evitato di affrontare i fondamenti teorici del problema e, in particolare, non ha individuato il criterio di collegamento necessario a rendere applicabile la lex mercatoria nell'ordinamento interno. La Corte ha infatti considerato come acquisiti vari assunti teorici, e cioè che: a. esiste una "societas" mercantile della quale fanno parte i soggetti economici che convengono sul valore cogente di certi principi e di certe regole comuni; b. esiste un diritto transnazionale o diritto mercantile o lex mercatoria; c. tale diritto prescinde dalle leggi dei singoli Stati e "si sperimenta nell'adesione degli operatori economici ai valori del loro ambiente"; d. nella "societas" mercantile "ove manchino strutture organizzatorie ed enti esponenziali, il diritto si rileva allo stato diffuso"; relazione avv. fadda 11 e. data la "mancanza di sovranità della "societas" mercantile questa si avvale della forza cogente di ordinamenti sovrani”, quali quelli statuali, per esplicare le indispensabili potestà coattive. In assenza di un idoneo supporto giurisprudenziale, il criterio di collegamento in base al quale la lex mercatoria è suscettibile di essere considerata applicabile, può essere identificato, almeno in relazione a materie specifiche, nelle disposizioni di alcune convenzioni internazionali rese esecutive nell'ambito dell'ordinamento interno. A titolo esemplificativo si può citare l'art. 9 della Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di beni mobili in cui si dispone testualmente che "salvo patto contrario, le parti si reputano avere implicitamente reso applicabile al loro contratto o alla sua formazione gli usi dei quali esse erano a conoscenza o che avrebbero dovuto conoscere e che nel commercio internazionale sono generalmente conosciuti e regolarmente osservati dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato". Sostanzialmente analoga risulta anche la disposizione dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, relativa alla forma in cui può essere espressa la clausola con cui le parti attribuiscono la competenza a conoscere delle controversie relative ad un determinato rapporto giuridico al giudice di uno Stato contraente. Il limite di questa impostazione teorica è tuttavia costituito dal fatto che un criterio di collegamento così individuato opera solo laddove esista un relazione avv. fadda 12 trattato internazionale disciplinante la materia ed esso faccia esplicito riferimento all'efficacia vincolante degli usi, escludendo conseguentemente i settori non regolamentati a livello internazionale. Secondo una diversa corrente dottrinaria assumerebbe invece rilievo al proposito la norma della Costituzione italiana in cui è stata espressamente affermata una linea tendenziale diretta a sancire che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute" (art. 10). Tale disposizione, peraltro, interpretata sulla base delle regole del nostro ordinamento, secondo cui costituiscono fonti del diritto solo gli atti indicati nell'art. 1 delle Disposizioni Preliminari del Codice Civile, cosicché solo determinati tipi di atti formali possono essere considerati norme in senso proprio, non è suscettibile di produrre gli stessi effetti per quanto attiene a semplici usi, sia pure nobilitati dall'attribuzione della qualifica di "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari". Ma è anche vero che il diritto internazionale, le cui regole trovano applicazione anche per quanto attiene all'interpretazione delle disposizioni che lo riguardano, è molto più ampio ed estensivo (e, soprattutto, meno formale) del nostro ordinamento, cosicché‚ è possibile sostenere che l'esigenza di conformare l'ordinamento interno a quello internazionale, sancita dall'art. 10 della Costituzione, deve essere soddisfatta anche relativamente a quelle regole che, pur non raggiungendo la consistenza di norme formali, sono tuttavia suscettibili di essere assimilate ad esse, quanto meno per il fatto che costituiscono una "prassi" di comune applicazione nell'ambito di un determinato settore di attività. relazione avv. fadda 13 Tale impostazione ha tuttavia suscitato notevoli perplessità, essendo stato evidenziato che, avvalorando questa interpretazione, si attribuisce alla lex mercatoria il valore di una norma di rango quasi costituzionale, il che appare quanto meno eccessivo, soprattutto perché‚ il complesso delle norme che la costituiscono promana da un soggetto non statuale, e cioè dalla Camera di Commercio Internazionale. Dal punto di vista del diritto interno si segnala invece un diverso orientamento, avvalorato anche dalla Corte di Cassazione, che ignora l'origine internazionale delle norme ed usi uniformi e si dà carico di determinare soltanto se le "Norme" possano essere inquadrate nell'ambito delle "clausole generali di contratto" disciplinate dall'art. 1341 Cod. civ. o nell'ambito dei cosiddetti "usi negoziali" di cui all'art. 1340, ovvero ancora degli "usi normativi" di cui all'art. 1374. Ognuna di tali tesi può essere supportata da valide argomentazioni ove si consideri che: a. la prima disposizione, e cioè l'art. 1341, disciplina l'efficacia delle "clausole generali di contratto" predisposte da uno dei contraenti (generalmente dal più forte di essi o da quello che, svolgendo un'attività sistematica, è portato a predisporre strumenti contrattuali uniformi, quanto meno per semplicità organizzativa e per contenimento di costi). Nella consapevolezza che una situazione di squilibrio tra i soggetti del rapporto può determinare la conclusione di contratti non equamente distribuiti, tale disposizione limita l'efficacia delle clausole di un relazione avv. fadda 14 contratto concluso in presenza di una siffatta situazione entro limiti esattamente individuati e precisati. b. La seconda disposizione, e cioè l'art. 1340, definisce quelle che, secondo la stessa "rubrica" dell'articolo, sono comunemente individuate come "clausole d'uso". Poiché‚ il codice non fornisce una definizione di tali clausole, occorre rifarsi all'interpretazione elaborata in sede dottrinale, ove si trova affermato che con tale dizione si individuano i cosiddetti “usi contrattuali", e cioè quelle clausole che si presumono volute dalle parti, anche quando manchi nel contratto un espresso richiamo in tal senso, in quanto si tratta di clausole normalmente convenute nella pratica corrente, tanto da indurre le parti a ritenerne superfluo un richiamo esplicito. Secondo la disciplina del Codice, "le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti": in questo modo la legge presuppone che, pur in mancanza di un'esplicita manifestazione di volontà in tal senso, le parti intendano inserire nei loro patti contrattuali le condizioni di contratto normalmente (o, meglio, usualmente) applicate in quel determinato ambiente e in quel determinato settore di attività. c. In questo senso, ed attraverso tale inquadramento, le "clausole d'uso" (e cioè gli usi contrattuali o negoziali che dir si voglia), si distinguono dai cosiddetti "usi normativi", di cui parla invece l'art. 1 delle disposizioni preliminari del Codice civile, i quali costituiscono una fonte integrativa di diritto, e fondano la loro efficacia in tal senso su due direlazione avv. fadda 15 versi elementi: sulla ripetizione generale ed uniforme di una determinata condotta e sulla cosiddetta "opinio iuris ac necessitatis", e cioè sulla convinzione (o consapevolezza) che tale condotta sia dovuta. L'efficacia degli usi normativi è quindi diversa da quella degli usi negoziali, in quanto è subordinata al fatto che siano richiamati dalle leggi e dai regolamenti. Gli “usi normativi" sono espressamente richiamati dall'art. 1374 Cod. civ. il quale, nel disciplinare gli effetti del contratto, stabilisce che "il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità". d. Le "clausole d'uso" (o usi negoziali) si distinguono anche dai cosiddetti "usi interpretativi", e cioè da quei comportamenti dai quali è possibile ricavare il significato che i soggetti operanti in un determinato luogo intendono attribuire ad un'espressione, di per se equivoca, inserita in un certo tipo di contratto. Il Codice riconosce a tali usi specifica efficacia agli effetti dell'interpretazione del contratto, attraverso la disposizione di cui all'art. 1368, secondo cui “nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa”. La distinzione tra le varie categorie entro cui le "norme e gli usi uniformi" sono suscettibili di essere inquadrate secondo le disposizioni di diritto interno, consente di considerarli quali "usi negoziali", e cioè quali "clausole relazione avv. fadda 16 d'uso", in quanto esse non svolgono né la funzione di elemento integrativo della legge (che caratterizza gli usi normativi), né quella di elemento interpretativo (assolta invece dagli usi interpretativi), in conformità alle indicazioni sopra fornite in ordine alla relativa distinzione. Si deve tuttavia ricordare che la disciplina degli artt. 1341 - 1342 c. c. in ordine ai contratti standard presuppone la predisposizione unilaterale delle condizioni generali di contratto da parte del contraente più forte e sottopone all'onere della doppia sottoscrizione formale la validità delle clausole elencate nell'art. 1341, le cui indicazioni sono considerate tassative e non suscettibili quindi di interpretazione estensiva e/o di applicazione analogica, in quanto suscettibili di alterare il sinallagma contrattuale in favore del soggetto che ne ha curato la predisposizione. Questo tipo di rischio non ricorre evidentemente nel caso specifico in quanto le "Norme" sono elaborate da un ente (la CCI) cui aderiscono le associazioni bancarie e quelle degli imprenditori operanti sui mercati internazionali, rendendo quindi improbabile (se non addirittura impossibile) che esse possano essere considerate il frutto di una predisposizione unilaterale. Per quanto attiene alla disciplina contenuta nell’ultima edizione (e cioè quella del 1993, di cui alla pubblicazione CCI 500) occorre ricordare che esse disciplinano come segue la loro applicazione nel loro articolo 1: “le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari, Revisione 1993, Pubblicazione n. 500 della CCI, ove costituiscano parte integrante del testo del credito, si applicheranno a tutti i crediti documentari (ivi comprese, nella misura in cui vi si possano applicare, le lettere di credito relazione avv. fadda 17 standby), vincolando tutte le parti interessate, salvo che il credito disponga espressamente in modo diverso”. c. I precedenti giurisprudenziali. La giurisprudenza italiana sembra essersi preoccupata di non affrontare i problemi teorici connessi alla qualificazione giuridica delle "Norme", pur riconoscendone costantemente, almeno in linea generale, l'efficacia vincolante (Cfr. Cass. 30 luglio 1960, n. 2228, in Banca Borsa, 1960, II, 486; App. Roma, 5 gennaio 1955, in Banca Borsa, 1955, II, 162). In alcune pronunce, tuttavia, si può scorgere il tentativo di dare un'esatta definizione giuridica delle "Norme" riconducendole, di volta in volta, alle condizioni generali di contratto (Cfr. Trib. Firenze, 14 gennaio 1950, in Banca Borsa, 1950, II, 279); agli usi normativi che integrano il contratto in virtù di quanto disposto dall'art. 1374 c.c. (Cfr. App. Milano, 1 luglio 1952, in Banca Borsa, 1953, II, 32); alle clausole d'uso disciplinate dall'art. 1340 c.c. (Cfr. App. Firenze, 19 gennaio 1951, in Banca Borsa, 1951, II, 166). Più recentemente la Suprema Corte ha affermato che "le norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari della Camera di Commercio Internazionale non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d'uso, integrative della volontà negoziale dei contraenti ai sensi dell'art. 1340 c.c. dirette a regolare in maniera uniforme le operazioni di apertura di credito documentario; prive di forza normativa generale nell'ordinamento dello Stato, sicché‚ la loro violazione o falsa applicazione non è denunciabile in sede di legittimità a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c." (Cfr. Cass. 22 febbraio 1979, n. 1130, in Banca Borsa, 1979, II, 256). relazione avv. fadda 18 In sede di arbitrato internazionale, al contrario, non si riscontrano le incertezze rilevate nella giurisprudenza sopra citata, in quanto il problema della qualificazione giuridica delle "Norme" è risolto mediante il costante richiamo agli usi internazionali. 3. Crediti documentari ed attività di trasporto: Se è indubbio che le prime tracce di un “documento di trasporto” si rinvengono nel settore marittimo, è anche indubbio che con l’incremento dell’attività di trasporto e, più specificamente, di quello che appare corretto individuare come “trasporto per conto di terzi”, l’esigenza di attestare in forma documentale l’avvenuta presa in carico delle merci oggetto del trasporto, più ancora della conclusione del relativo contratto, è andata sempre di più aumentando. Tale evoluzione è stata determinata: a. dal fatto che l’attività di trasporto ha definitivamente assunto carattere imprenditoriale, essendo finalizzata allo scambio di servizi secondo lo schema normativo di cui all’art. 2082 Cod. civ. 1; b. dal fatto che i quantitativi di merci consegnati al vettore per curarne il trasporto si sono accresciuti nel tempo e sono anche divenuti di valore sempre maggiore; c. dal fatto che le transazioni commerciali sottostanti all’operazione di trasporto hanno reso necessaria la disponibilità di “documenti” per 1 Secondo tale disposizione “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. relazione avv. fadda 19 poterli “negoziare”, incassando così il prezzo delle merci trasportate. Si è in tal modo determinata una notevole fioritura di “documenti” emessi in occasione della stipulazione di contratti di trasporto nei vari settori in cui tale attività si è sviluppata e, quindi, non solo nel settore marittimo, ma anche in quello aereo, in quello stradale, in quello ferroviario. Tali documenti attestano l’avvenuta conclusione del contratto di trasporto, costituendo prova dell’esistenza di un contratto di tale tipo, ma attestano anche e soprattutto l’avvenuta presa in carico da parte del vettore delle merci individuate nel documento, rendendolo responsabile della loro custodia e conservazione nel senso (e per gli effetti) della normativa vigente e, quindi, degli articoli 1177 e 1693 del Codice civile 2. Lo sviluppo dei “documenti di trasporto” è peraltro strettamente connesso allo sviluppo dell’attività di trasporto, rendendo necessario soffermare l’attenzione su di essa prima di approfondire il tema dei documenti. a. L’evoluzione del trasporto. 2 Secondo l’art. 1177 “l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna” mentre, secondo l’art. 1693 “il vettore è responsabile della perdita e dell’avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti di imballaggio”. relazione avv. fadda 20 Rispetto all’epoca in cui è stato redatto un antico papiro egiziano che costituisce il primo documento assimilabile ad una polizza di carico risalente all’anno 237 a.C., l’attività di trasporto ha subito notevoli trasformazioni, soprattutto negli ultimi anni, determinate: a) in primo luogo dell’utilizzazione del mezzo aereo, la cui velocità impedisce o limita grandemente l’uso del documento di trasporto, inteso nel senso di cui all’art. 1996 del Codice civile 3, in quanto la consegna della merce al destinatario nella località di arrivo del velivolo non può essere subordinata all’arrivo del documento attestante l’avvenuta presa in carico della merce da parte del vettore, dopo aver completato le varie trafile necessarie per far giungere il documento alla sua destinazione finale a causa della velocità del mezzo aereo; b) in secondo luogo dalla diffusione del container, il cui uso preclude al vettore la possibilità di descrivere analiticamente la merce presa in carico contrariamente a quanto risulta dall’antico papiro egiziano sopra richiamato, impedendo anche l’esatta individuazione dell’obbligazione assunta dal vettore essendo impossibile identificare esattamente le merci stivate all’interno del contenitore, mentre consente di sveltire sensibilmente le operazioni di carico e di scarico delle navi in occasione del loro approdo nei porti e, quindi, una maggiore velocità dei trasporti marittimi, soprattutto su distanze modeste, il che comporta 3 Il testo di tale articolo è il seguente: ”I titoli rappresentativi di merci attribuiscono al possessore il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate, il possesso delle medesime e il potere di disporne mediante trasferimento del titolo”. relazione avv. fadda 21 la nascita anche per il trasporto marittimo degli stessi problemi inerenti alla concreta utilizzabilità, a fini rappresentativi delle merci imbarcate, dei documenti emessi in occasione del trasporto effettuato per via aerea; c) in terzo luogo dallo sviluppo del trasporto multimodale, eseguito usando una pluralità di metodi di trasporto, in quanto il soggetto che prende in carico la merce è diverso da quello obbligato a effettuarne la consegna a destino. b. La "storia" della polizza di carico. Il più antico e tradizionale documento di trasporto è costituito, come è dimostrato dal già richiamato papiro egiziano risalente al 237 a.c., dalla polizza di carico4. 4 Una rassegna bibliografica degli studi in materia di polizza di carico deve ovviamente partire da quelli più specificamente dedicati a tale tema e cioè da quelli di ARENA, La polizza di carico, Milano 1951 e SCORZA, La polizza di carico, Roma 1936, per terminare con MEDINA, Voce “Polizza di carico”, in Digesto delle discipline privatistiche, sezione commerciale, Torino 1995, allegata alla presente relazione. Esistono peraltro numerosi altri scritti in materia, tra cui è opportuno ricordare almeno i seguenti: VIVANTE, La polizza di carico, Milano 1881; RUSSO, Sulla natura giuridica della polizza di carico, Roma 1949; LEFEBVRE, Sulla disciplina della polizza di carico e della lettera di trasporto aereo, in Studi per la codificazione del diritto della Navigazione, IV, Roma 1941; RIGHETTI, Trattato di diritto marittimo, Milano 1990, II, 969; PAVONE LA ROSA, Studi sulla polizza di carico, Milano 1958; BENSA, I più antichi esemplari di relazione avv. fadda 22 polizze di carico, in Riv. dir. comm. 1925, I, 328; BENSA, L'evoluzione storica della polizza di carico, in Riv. dir. comm. 1926, I, 109; DE VESCOVI, Titolo di credito e informatica, Padova 1991; PAVONE LA ROSA, Voce "polizza di carico", in Enc. diritto XXXIV, Milano 1985; FIORENTINO, Dei titoli di credito, in Commentario al codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna 1974, sub art. 1996; DOMINEDO', Sulla natura giuridica dei titoli di credito rappresentativi, in Riv. dir. civ. 1964, I, 499; ARENA, Voce "polizza di carico" in Novissimo Dig. It. Torino, 1966; FERRI, Titoli di credito, in Trattato di diritto civile italiano a cura di Vassalli, Torino 1965; MARTORANO, Voce "Titoli di credito", in Novissimo Dig. It. Torino 1973; XERRI, Voce "Polizza di carico", in Appendice V al Novissimo Dig. It. Torino 1984; PAVONE LA ROSA, Natura giuridica delle polizze di carico e clausole onerose del trasporto marittimo, in Riv. dir. comm. 1955, I, 293; PAVONE LA ROSA, Sul problema della causa nel titolo del trasporto marittimo, in Riv. dir. nav. 1956, I, 129; PELLIZZI, La fattispecie titolo di credito, in Riv. dir. civ. 1957, I, 548; BALESTRA, La polizza di carico nel trasporto di carico e nel noleggio a viaggio, Milano 1968; TARELLO, Ancora sui delivery orders, in Dir. Mar. 1957, 375; MARTORANO, Voce "Titoli rappresentativi della merce", in Enc. Dir. XLIV, Milano, 1992; BOI, Individuazione del vettore ed intestazione della polizza di carico, in Dir. Mar. 1991, 1088; MIGLIARDI ZINGALE, Un'antenata della polizza di carico in un papiro della collezione universitaria genovese, in Dir. Mar. 1992, 844; BERLINGIERI, Intestazione della polizza di carico, identity of carrier clause e individuazione del vettore, in Dir. Mar. 1988, 1078; MANICA, Polizza di carico marittima e riconsegna della merce, in Dir. Mar. 1988, 1141; CELLE, La Paramount clause nell'evoluzione della normativa internazionale in tema di polizza di carico, in Dir. Mar. 1988, 11; CARBONE, L'operatività nell'ordinamento italiano dei protocolli di Visby e Bruxelles sulla polizza di carico, in Riv. relazione avv. fadda 23 L'uso costante di tale documento è talmente risalente nel tempo da rendere difficile individuare la data esatta in cui è stato definitivamente adottato, anche se era largamente diffuso nell'epoca medioevale. Non è possibile neppure accertare se la polizza di carico costituisse un documento autonomo o un semplice estratto del "cartolario", e cioè del libro su cui dovevano essere annotate tutte le merci imbarcate sulla nave 5. Secondo alcuni autori un accenno all’uso della polizza di carico si troverebbe già in Ulpiano 6: è comunque certo che essa assunse in epoche successive un'importanza fondamentale in ordine allo svolgimento dell’attività di trasporto per via marittima, alla pari di altre due realtà, peraltro cadute successivamente in disuso: il cosiddetto "cartolario" (documento nel quale dovevano essere annotati tutti gli avvenimenti relativi al carico), e lo "scrivano", inteso come il soggetto cui erano devolute funzioni di carattere notarile inerenti alla redazione del "cartolario" 7. Nei secoli XVI e XVII la polizza di carico assunse un assetto definitivo, soprattutto per quanto attiene alla sua trasferibilità e alla conseguente possibilità di assurgere a strumento di circolazione delle merci. Dir. Intern. Priv. e Proc. 1986, 789; ROMANELLI, Problemi attuali dell'utilizzazione della polizza di carico nella vendita su documenti, in Riv. Trim. Dir. e proc. Civ. 1982, 826. 5 Propende per la seconda tesi il BENSA, I più antichi esemplari della polizza di carico, in Riv. dir. comm., 1925, I, 325. 6 Cfr. SCORZA, La polizza di carico, Roma, 1936, I, 1. 7 In ordine alla ricostruzione storica della polizza di carico, cfr. RIGHETTI, Trattato di di- ritto marittimo, Milano 1990, I, 969. relazione avv. fadda 24 Dopo essere stata recepita nei vari ordinamenti nazionali formatisi a seguito del Codice napoleonico, essa ha trovato specifica disciplina anche a livello internazionale nella Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D.L. 6 gennaio 1928, n. 1958, modificata dapprima da un Protocollo del 23 febbraio 1968 e, successivamente da un altro Protocollo del 21 dicembre 1979, resi esecutivi in Italia con leggi 12 giugno 1984 n. 243 e 244. c. La natura della polizza di carico. La polizza di carico è sempre stata considerata, nell'ambito della generica categoria dei titoli di credito, quale "titolo rappresentativo di merci", nel senso di cui all'art. 1996 Cod. civ. ma sull'interpretazione di tale norma non esistono opinioni unanimi. E' stato infatti osservato 8 che tale disposizione non ha un valore "normativo", ma semplicemente "descrittivo", e che non sarebbe quindi vincolante per l'interprete, anche in considerazione della sua formulazione, non del tutto propria. Secondo l’opinione dominante un documento ha efficacia rappresentativa delle merci in esso descritte allorché esso: a. incorpora il diritto alla consegna o alla riconsegna delle merci in esso determinate e specificate (e ciò esclude quindi da tale categoria i titoli 8 Cfr. FIORENTINO, Dei titoli di credito, in Commentario del Codice civile Scialoja - Branca, Bologna 1974, pag. 108. relazione avv. fadda 25 che incorporano il diritto alla consegna o alla riconsegna di merci non individuate, in quanto indicate in modo del tutto generico, ovvero determinate solo nel genere, numero e quantità); b. è stato emesso relativamente a merci che non appartengono all'emittente del titolo, ma sono da lui detenute per conto di altri, cui egli è obbligato a restituirle; c. è stato emesso dal soggetto che detiene le merci ed è obbligato a restituirle cosicché non possono essere considerati titoli rappresentativi di merci quelli emessi dall'avente diritto alla riconsegna, come il cosiddetto delivery order improprio. Secondo il Ferri 9 l'efficacia rappresentativa di un documento si sostanzia nel fatto che "il possesso del titolo importa il possesso delle merci ed il potere di disposizione delle stesse", attribuendo al possessore del titolo il diritto alla loro riconsegna. Secondo tale Autore, quindi, "vi è tra efficacia rappresentativa e diritto alla riconsegna un rapporto di dipendenza necessaria, per cui la prima sussiste in tanto e fino a quando il titolo attribuisce il diritto alla riconsegna". Malgrado le divergenze sopra accennate, riconducibili ad unità più di quanto possa a prima vista apparire, è possibile affermare che i titoli rappresentativi (e, tra essi, la polizza di carico) assolvono in via primaria la funzione di individuare il soggetto legittimato ad esercitare i diritti inerenti 9 FERRI, I titoli di credito, in Trattato di diritto civile italiano Vassalli, Torino, 1965, 43. relazione avv. fadda 26 alla consegna delle merci in essi specificate, attribuendo il possesso delle medesime ed il potere di disporne anche mediante semplice trasferimento del documento, come afferma l’art. 1996 del Codice vigente. La polizza di carico, intesa come titolo rappresentativo di merci, rientra comunque nella categoria dei titoli di credito ed è quindi soggetta alle regole e alle norme di tale categoria di documenti (in cui sono compresi l’assegno, la cambiale e le azioni di società). E’ quindi opportuno richiamare la norma che, nell’ambito del Codice civile italiano, definisce i “titoli di credito”, e cioè l’art. 1992, secondo cui “il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata verso presentazione del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge". I titoli di credito (e, quindi, anche i titoli rappresentativi di merci) sono soggetti per quanto attiene alla loro circolazione e, quindi, in ordine al trasferimento dei diritti in essi incorporati, alle seguenti disposizioni: ?? all’art. 2003 in materia di “titoli al portatore” secondo cui “il trasferimento del titolo . . . . si opera con la consegna del titolo”. Conseguentemente, come afferma il secondo comma di tale norma, “il possessore del titolo al portatore è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base alla presentazione del titolo”; ?? all’art. 2008 in virtù del quale “il possessore di un titolo all’ordine è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato in base a una serie continua di girate”; ?? all’art. 2021 in forza del quale “il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto relazione avv. fadda 27 dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente”. Occorre anche ricordare che il titolo di credito si caratterizza sotto due diversi profili: ?? in primo luogo per la sua “astrattezza”, diretta conseguenza dell’incorporazione nel documento del diritto in esso descritto, in forza della quale il documento “è necessario per l’esercizio del diritto perché vi è una connessione non solo originaria, ma anche permanente, fra documento e diritto documentato”, cosicché “non solo il diritto cartolare può essere esercitato unicamente dal possessore del titolo, ma esso spetta a chi si trovi con questo in un determinato rapporto, in modo che il diritto si acquista mediante l’acquisto del documento con la conseguenza ulteriore che nessun vincolo sul diritto cartolare ha effetto se non eseguito sul titolo”. Ne consegue che “a proposito dei titoli di credito, incorporazione significa la relazione fra un documento ed un diritto tale che l’acquirente del documento acquista automaticamente il diritto che vi è indicato e nei termini in cui è espresso”; ?? in secondo luogo per la sua “letteralità”, la quale “indica anche l’indipendenza del rapporto cartolare dal rapporto sottostante”, cosicché “”il diritto del possessore del titolo esiste nei limiti e secondo il contenuto del testo del titolo medesimo” 10 10 . In ordine a tali concetti cfr. G.U. TEDESCHI, Voce Titoli di credito, in Digesto, Discipline privatistiche, Sezione commerciale, Torino, 1998, 413 e OPPO. Voce Titoli di relazione avv. fadda 28 La polizza di carico, che si caratterizza nello stesso senso (ma con qualche limitazione in quanto il diritto del creditore non è completamente desumibile dal documento, essendo necessario a tal fine il ricorso anche ad altri elementi) era quindi destinata ad assolvere una funzione essenziale per lo sviluppo dei traffici. La stessa efficacia rappresentativa del documento ne ha peraltro determinato anche la decadenza in conseguenza dell'evoluzione del commercio internazionale e, soprattutto, dei traffici marittimi, come meglio specificato nel successivo paragrafo. D’altro lato nulla vieta che accanto ad un documento intensamente tipicizzato come la polizza di carico sia possibile l’esistenza di altri documenti, diversamente configurati. Al proposito il Martorano 11 ha rilevato che il "titolo di credito (che costituisce una particolare categoria di documenti) è disciplinato dal Codice solo come categoria generale, comprensiva non solo dei tipi particolari espressamente contemplati dal legislatore, ma anche di altri, creati ad opera dell'autonomia privata", sostenendo che sulla regola della libertà di emissione dei titoli di credito è possibile affermare che essi sono riconducibili a tre diverse categorie, e cioè: a. titoli di credito “legalmente tipici”, per tali intendendo "quelli credito (in generale), in Enciclopedia Giuridica Treccani, XXXI, Roma s.d., di cui si allega il testo per comodità di reperimento. 11 MARTORANO, voce "Titoli di credito (Diritto Privato)", in Novissimo Digesto Italiano, XIX, Torino, 1973, di cui viene allegato un significativo estratto. relazione avv. fadda 29 espressamente menzionati dal legislatore, per i quali risulta predisposta una disciplina determinata che, naturalmente, non esclude la concorrenza con la normativa generale"; b. titoli di credito “socialmente tipici”, per tali intendendo "quei documenti contenenti un impegno obbligatorio e destinati alla circolazione i quali, pur non essendo contemplati dal legislatore, incontrano tuttavia nella pratica una tale diffusione da essere comunemente considerati titoli di credito"; c. titoli di credito “atipici”, per tali intendendo quelli "contenenti un impegno obbligatorio e destinati alla circolazione i quali non solo non sono previsti dal legislatore, ma nemmeno incontrano nella pratica una diffusione tale da potersi parlare di una loro tipicità sociale". Le conseguenze derivanti da tali affermazioni per quanto attiene alla creazione ed all’utilizzazione di documenti di trasporto “atipici” verranno illustrate nei paragrafi seguenti. 4. L'evoluzione dell’attività di trasporto e dei documenti ad essa relativi. Le funzioni tradizionalmente svolte dalla polizza di carico sono state in gran parte superate dall'evoluzione dei traffici mercantili che ha profondamente modificato lo "scenario" in cui la polizza veniva utilizzata. Per meglio individuare le cause e gli effetti di tale evoluzione è opportuno ricordare come avviene la "circolazione" della polizza di carico e come si sono andati organizzando i trasporti marittimi: a. subito dopo essere stata emessa dal vettore, la polizza viene relazione avv. fadda 30 consegnata al caricatore, il quale ne cura la "negoziazione" bancaria con le modalità previste dall'apposita disciplina 12. Dopo aver effettuato la verifica del documento e di tutti gli allegati che normalmente l'accompagnano (fatture di vendita; licenze di esportazione; visti e così via), la banca presso cui la polizza è stata negoziata la inoltra alla propria corrispondente della località di destino, sempre che non fosse stata preventivamente disposta un’apertura di credito. La polizza viene quindi recapitata all'avente diritto alla consegna delle merci, cui viene rimessa contro pagamento da parte sua del relativo controvalore, consentendogli in tal modo di presentarla al vettore per ottenere la consegna delle merci in essa descritte; b. queste operazioni richiedono peraltro notevole tempo, sia per quanto attiene al compimento delle previste formalità e controlli, sia anche per la materiale trasmissione a destino del documento, cosicché‚ la nave su cui le merci sono state imbarcate giunge talvolta al porto di destinazione prima delle polizze di carico. Ciò avviene sia a causa dell'accresciuta velocità commerciale delle navi sia anche, e soprattutto, a causa del notevole acceleramento delle operazioni di carico e di scarico nei porti di partenza e di arrivo (oltre che in quelli intermedi), in gran parte determinato dall'utilizzazione del 12 Al proposito vengono comunemente ed universalmente applicate le "Norme" elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale, oggetto della Pubblicazione CCI 500, di cui si allega il frontespizio. relazione avv. fadda 31 container e dalla disponibilità di mezzi di sollevamento e di traslazione di grande portata e di elevata velocità, completamente (o in gran parte) automatizzati. La situazione che in tal modo si determina comporta peraltro notevoli problemi in ordine alla riconsegna delle merci al destinatario se venisse applicato rigorosamente il principio in base al quale il ritiro delle merci può avvenire solo presentando al vettore la polizza emessa in suo favore o a lui girata cosicché la mancanza della polizza impedisce al destinatario di dimostrare la sua legittimazione al ritiro della merce. I problemi conseguenti all’indisponibilità anche soltanto temporanea del documento, vengono frequentemente risolti nella prassi dei traffici marittimi in modo del tutto pragmatico nel senso che il vettore consegna la merce al destinatario anche senza presentazione della polizza di carico subordinatamente al rilascio delle cosiddette "lettere di garanzia" o di "manleva" 13; c. tale prassi dimostra che la funzione rappresentativa della polizza di carico si è notevolmente affievolita: la girata del documento, attraverso cui viene trasferito il potere di disporre delle merci in esso descritte è 13 In ordine alla legittimità della prassi in tal modo adottata non sussistono dubbi, sia in dottrina, sia anche in giurisprudenza. In proposito cfr. App. Genova 31/7/1956, in Riv. Dir. Nav., 1957, II, 148; Cass. 25/10/1982, n. 5565, in Giust. Civ., 1983, I, 115; Trib. Genova 15/7/1987, in Dir. Mar., 1989, 214; GRIGOLI, in Giust. Civ., 1983, I, 115. relazione avv. fadda 32 divenuta sempre più eccezionale ed il destinatario si legittima al ritiro delle merci per il solo fatto di essere individuato come tale nel documento emesso in occasione del trasporto, prescindendo dalla materiale disponibilità del relativo documento; d. il titolo "rappresentativo" è quindi divenuto un ostacolo allo sviluppo dei traffici in quanto impone al vettore di consegnare le merci in esso descritte solo al soggetto in grado di legittimarsi all'esercizio dei diritti in esso incorporati contro esibizione del titolo correlativamente emesso, dopo averne acquisito la disponibilità attraverso una delle varie modalità previste per la sua circolazione; e. il trasporto multimodale ha ulteriormente contribuito a ridurre la rilevanza della polizza di carico: se un titolo rappresentativo può essere legittimamente emesso solo dal detentore delle merci, obbligato alla loro riconsegna 14 , l'operatore di trasporto multimodale appare privo di tale legittimazione avendo la detenzione delle merci solo in una singola fase del trasporto e non essendo in grado di adempiere l'obbligazione di consegnare le merci descritte nel documento al destinatario, in quanto tale operazione viene effettuata dall'ultimo vettore della catena e non da quello che ha emesso il documento. Prima ancora che il trasporto multimodale si diffondesse era stato conseguentemente affermato, anche relativamente al cosiddetto trasporto con subtrasporto, che la polizza indiretta non è suscettibile di 14 Cfr. FIORENTINO, op. cit., 109; Cass. 15/3/1957, n. 881. relazione avv. fadda 33 essere considerata titolo rappresentativo di merci 15; f. l'utilizzazione del container ha ulteriormente contribuito a svilire la funzione della polizza di carico quale titolo rappresentativo soprattutto quando viene utilizzato per il trasporto di carichi misti (o "groupage"). In questi casi, infatti, la polizza non contiene (e generalmente non può neppure contenere) l'esatta specificazione della merce introdotta nel container, cosicché‚ la funzione rappresentativa che le è tipica si può esplicare solo relativamente allo "strumento" di trasporto (e cioè al container) utilizzato per eseguire il trasporto e non alla merce in esso contenuta. Per superare tale ostacolo viene normalmente emessa una distinta polizza di carico per ogni singola partita di merce introdotta nel container ma tale documento non sarebbe comunque suscettibile di essere considerato "rappresentativo" nel senso proprio del termine, anche perché‚ l'avente diritto alla consegna delle singole partite di merci non può ottenerla fino a quando il container non è stato aperto e 15 Cfr., a questo proposito, ARENA, La polizza di carico, Milano 1951, I, 220, secondo cui il titolo diretto non può essere considerato rappresentativo in quanto "non attribuisce quel possesso delle merci che è elemento indispensabile affinché‚ possa esplicare la funzione rappresentativa". Ciò in quanto "la presunzione che il portatore del titolo rappresentativo in genere sia possessore delle merci in esso menzionate si fonda sul fatto che chi ha emesso il titolo abbia ricevuto le merci, le detenga e debba poi riconsegnarle alla persona che si legittimerà a riceverle in base alla legge di circolazione del medesimo titolo" Cfr. anche, più recentemente, MARTORANO, op. cit.. relazione avv. fadda 34 svuotato del suo contenuto; g. i mutamenti intervenuti nello svolgimento dei traffici, con la progressiva scomparsa delle tradizionali figure dello "spedizioniere" (inteso nel senso di cui all'art. 1737 Cod. Civ.) e del "vettore" (inteso nel senso di cui all'art. 1678 Cod. Civ.), sostituiti dal M.T.O. 16 e/o dal cosiddetto "vettore contrattuale", contrapposto al "vettore di fatto" 17 , hanno ulteriormente contribuito a limitare le funzioni tipiche della polizza di carico. Se, infatti, un titolo di credito può essere considerato rappresentativo delle merci in esso descritte allorché viene emesso da chi le detiene sia nel momento in cui il documento viene emesso sia anche in tutte le fasi successive, fino al momento della consegna al destinatario delle merci in esso descritte (e cioè fino al momento in cui l'obbligazione ex titulo si 16 L'acronimo M.T.O. individua il Multimodal Transport Operator, quale definito nella Convenzione di Ginevra del 23 maggio 1980, non ancora entrata in vigore per non aver raggiunto un numero sufficiente di adesioni. 17 Un'esplicita distinzione di tali figure, con l'individuazione dei loro tratti caratteristici è contenuta nella Convenzione complementare della Convenzione di Varsavia per l'unificazione di certe regole relative al trasporto internazionale effettuato da un soggetto diverso dal vettore contrattuale sottoscritta a Guadalajara il 18 settembre 1961, entrata in vigore il 1° maggio 1964, resa esecutiva in Italia con L. 11 giugno 1967, n. 459 (cfr. l'art. 1, lettera "b" e "c") e nelle cosiddette Regole di Amburgo (Convenzione delle Nazioni Unite sul trasporto delle merci per mare, approvate ad Amburgo il 31 marzo 1978, entrata in vigore il 13 novembre 1992). relazione avv. fadda 35 estingue), un soggetto (come il vettore contrattuale) che generalmente non ha la detenzione delle merci in nessuna fase del ciclo del trasporto non può legittimamente emettere un "titolo rappresentativo" delle merci. I fattori che hanno maggiormente contribuito all'obsolescenza delle tradizionali funzioni della polizza di carico sono comunque costituiti dal fatto che il trasferimento delle merci mediante semplice trasferimento del titolo è divenuto sempre meno usuale, in quanto il destinatario è individuato fin dal momento in cui il viaggio ha inizio e rimane immutato per tutta la durata del viaggio, in quanto il trasporto costituisce mera esecuzione di un contratto di compravendita precedentemente perfezionato tra soggetti esattamente individuati. Si è già detto a questo proposito per quanto attiene al trasporto aereo, relativamente al quale risulta ancor più evidente quanto fino ad ora rilevato, che il tentativo del Codice della Navigazione italiano di percorrere, relativamente al documento emesso in tale occasione (e cioè alla lettera di trasporto aereo) la stessa strada adottata per il trasporto marittimo, attribuendo anche a tale documento natura di titolo rappresentativo 18 ,è stato completamente disatteso sia nelle convenzioni internazionali in 18 In base al secondo comma dell'art. 961 del Codice della Navigazione l'originale della lettera di trasporto "rilasciato al mittente, attribuisce al possessore, legittimato a norma dell'art. 964, il diritto alla consegna delle merci che vi sono specificate, il possesso delle medesime e il diritto di disporne mediante disposizione del titolo", con una formula che ricalca pedissequamente quella contenuta nell'art. 1996 del codice civile per i titoli rappresentativi di merci. relazione avv. fadda 36 materia, sia nella disciplina IATA 19. Alla lettera di trasporto aereo viene infatti unanimemente negata qualifica di titolo rappresentativo di merci ed il vettore si libera dalle obbligazioni assunte relativamente alle merci a lui affidate consegnandole al soggetto che ne risulta destinatario sulla base delle risultanze del documento stesso e non al soggetto che ne viene in legittimo possesso in una delle forme al proposito previste dalla legge 20. Riesce in tal modo agevole comprendere le ragioni per cui gli operatori marittimi hanno iniziato ad adottare, facendone concreta utilizzazione, documenti che, pur attestando l'avvenuta presa in carico delle merci per l'esecuzione del trasporto, non sono suscettibili di essere considerati 19 IATA è l'acronimo di International Air Transport Association: si tratta di un'organizzazione che raggruppa tutte le più importanti Compagnie aeree con lo scopo, tra l'altro, di disciplinare in modo uniforme i rapporti contrattuali. 20 I primi due commi dell'art. 13 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 dispongono quanto segue: "1.Sauf dans les cas indiqué à l’article précédent, le destinataire a le droit dès l’arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aérien e de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport indiquées dans la lettre de transport aérien. 2. Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l'arrivée de la marchandise". Cfr. pure gli artt. 11, 12, 14 e 15 della stessa Convenzione. relazione avv. fadda 37 rappresentativi delle merci in quanto il destinatario si legittima al loro ritiro indipendentemente dalla presentazione del titolo, e cioè le cosiddette "sea waybill", le quali forniscono prova dell'esistenza del contratto di trasporto e delle condizioni che lo disciplinano, senza attribuire al portatore il diritto al possesso delle merci e/o alla disponibilità delle stesse 21. Merita al proposito di essere segnalato il progetto per la revisione del Codice della Navigazione Marittima elaborato da una commissione appositamente costituita sotto la presidenza del Prof. Gabriele Pescatore, la quale si è specificamente occupata di questa evoluzione 22 , anche se i risultati cui essa era pervenuta sono stati successivamente abbandonati. Nel paragrafo 21 della relazione che accompagna lo schema di disegno di legge "recante delega al Governo per emanare un nuovo codice della navigazione", elaborato da tale commissione, è stato infatti affermato che "quanto ai titoli di credito (polizza di carico, ordini di consegna, ecc.) si 21 Cfr. al proposito oltre a FERRI, op. cit., anche BERLINGIERI - VERRUCOLI, Il Trasporto combinato: nuove problematiche in tema di responsabilità e documentazione, in Dir. Mar, 1972, 190; RICCOMAGNO, Note sulla "Straight Bill of Lading", in Dir. Mar. 1989, 171; FERRI, Le tradizionali funzioni della polizza di carico e le nuove forme di documentazione del trasporto nella dottrina italiana e straniera, in Trasporti, 1981, 24, 102, con un'amplissima nota bibliografica. 22 Il progetto di revisione del Codice della Navi gazione è stato pubblicato in Foro It. 1986, V, 352, e in Dir. Mar. 1986, 1101: esso non ha peraltro avuto alcun concreto seguito e si deve quindi considerare definitivamente abbandonato. relazione avv. fadda 38 enuclea la tendenza ad un maggiore collegamento della disciplina particolare con quella generale, posta dal codice civile (per quanto concerne i titoli di credito negoziabili), non trascurando la prassi che va esprimendo titoli di credito non negoziabili (wa ybill) o omette addirittura il documento cartolare nel caso di computerizzazione completa". Risulta in tal modo autorevolmente confermata la linea evolutiva sopra rilevata e la sede in cui tali rilievi sono stati formulati attribuisce loro un'efficacia del tutto particolare, sia in ordine all'interpretazione delle norme già in vigore, sia anche in ordine all'individuazione dell'ulteriore evoluzione in atto, a definitiva conferma del fatto che la funzione tradizionale della polizza di carico e la sua rilevanza quale titolo rappresentativo delle merci sono andate perdendo importanza e sono probabilmente destinate a perderne ulteriormente. Nello stesso tempo risulta confermata la creazione (e l’affermazione nell’uso pratico) di una serie di documenti emessi dagli spedizionieri (e cioè da soggetti diversi dal vettore) i quali attestano comunque la presa in carico delle merci e sono riconosciuti in sede di negoziazione bancaria, come è dimostrato dall’art. 30 delle Norme sopra richiamate. 5. La necessità di aggiornamento delle “Norme ed usi uniformi” per tenere conto di tale evoluzione. La Camera di Commercio Internazionale, anche sotto la pressione della sue varie sezioni nazionali, non è rimasta insensibile alle esigenze di adeguare le norme ed usi uniformi alle mutate realtà dei traffici. relazione avv. fadda 39 A distanza di circa dieci anni dalla precedente elaborazione di tali norme, sono quindi iniziati da qualche tempo, sia presso la sede parigina della Camera di Commercio Internazionale, sia presso le varie sezioni nazionali, i lavori per aggiornare tali norme. I lavori vengono condotti dapprima in sede centrale attraverso una commissione cui partecipano eminenti studiosi del diritto, ma anche gli operatori interessati alla materia, con particolare e specifico riferimento agli operatori di banca ed a mano a mano che il testo dei singoli articoli viene sottoposto a revisione esso viene inviato alle sezioni nazionali per consentire loro di esprimersi in merito. Le commissioni nazionali elaborano i loro pareri e li trasmettono nuovamente alla sede centrale la quale sottopone ad un attento vaglio tutte le osservazioni ricevute e provvede a modificare il testo originario per tenere conto, ove ne ricorrano i presupposti, dei vari pareri espressi in sede locale. A questo punto le sedi nazionali formulano ancora una volta le loro osservazioni che vengono nuovamente trasmesse alla sede centrale che – almeno in via di massima – provvede ad un ultimo esame, portando poi il testo definitivo all’esame della Commissione all’uopo costituita. Se viene raggiunto l’accordo sul nuovo testo, esso viene finalmente approvato e entra in vigore a decorrere dalla data a tal fine definita. Attualmente è in corso tale elaborazione e l’apposita commissione istituita presso la Sezione italiana della Camera di Commercio ha già esaminato vari articoli con il concorso di Fedespedi che ha partecipato a tali lavori sia attraverso il suo segretario nazionale, sia anche attraverso il sottoscritto relazione avv. fadda 40 che per la terza volta è stato chiamato a collaborare a tale importante e qualificante opera. Si prevede che occorrerà ancora una buona parte del prossimo anno 2006 per condurre a termine la revisione completa. 6. Conclusione. Trattandosi di uno strumento che, per le ragioni indicate, assume rilevanza determinante agli effetti dei traffici internazionali e, quindi, porzioni sempre maggiori del globo terrestre, un soggetto operante nel mondo del commercio, come lo spedizioniere, non può ignorare le problematiche, anche se complesse, relative a questo settore di attività, in relazione al quale è sempre più necessaria una collaborazione anche con gli altri operatori del settore e, in particolare, con il settore bancario. Avv. Emilio Fadda Studio Legale Fadda Via Peschiera, 22 – 16122 Genova Tel. 0108.393.656 / 010.888.782 Fax 010.812.987 e-mail: [email protected] www.studiolegalefadda.it Corso Italia 8 – 20122 Milano Tel. 0272.002.420 (4 linee) Fax 0272.003.084 relazione avv. fadda 41 “MOMENTI DI RIFLESSIONE SUGLI STRUMENTI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI” Genova 17.10.2005 Alfonso Santilli Responsabile Servizi Internazionali Marketing Imprese – Divisione Rete - Banca Intesa Presidente CREDIMPEX-ITALIA Membro della Commissione di Pratica e Tecnica Bancaria presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi Giovanni Forcati Servizi Internazionali Banca Intesa Socio CREDIMPEX-ITALIA Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 1 • Uno degli strumenti più complessi per il regolamento del prezzo • che però dà le maggiori garanzie Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 2 i crediti documentari Da un colloquio avvenuto alla fine di ottobre del 1168 a Marsiglia tra Cristiano di Tiro Cavaliere in arrivo dalla Terrasanta e Raimodo d’Orange Maestro della Commenda di Marsiglia della “Milizia dei poveri cavalieri di Cristo” meglio noti come “Cavalieri del Tempio” o “Templari”: “ .... Infine ho verificato il codice segreto: quello no la può copiare nessuno; è un segreto riservato ai Maestri dell’Ordine. Si tratta di un sistema a prova di truffa, che usiamo specificatamente per le Lettere di Credito”. “Viaggiando portando con sé molto denaro può essere pericoloso per via dei Saraceni sul mare e dei briganti sulle strade. Allora noi proponiamo ai viaggiatori, ed in specialmodo ai pellegrini diretti in Terrasanta, di pagare il loro viaggio quì in Provenza, in Francia o in Italia; in cambio diamo loro una Lettera di Credito con la quale possono riscuotere una certa somma a Giaffa o a Gerusalemme. Lo stesso vale naturalmente per chi viene dall’Oltremare in Europa o anche per chi viaggia da un Paese europeo all’altro. Per questo servizio tratteniamo una parte della somma, generalmente un decimo.” Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 3 Contratto Venditore Compratore Banca Avvisante Banca Designata Banca Ordinante Banca Confermante Credito documentario Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 4 • NATURA GIURIDICA • L’EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLE • NORME INTERNAZIONALI Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 5 Natura giuridica Varie Tesi: Il credito documentario come: • contratto tipico del commercio non inquadrabile in nessun istituto giuridico esistente; • contratto a favore di terzi; • delegazione cumulativa passiva frutto della somma di più mandati, un mandato senza rappresentanza dall’Ordinante alla Banca emittente e relativa sostituzione da parte della Banca emittente ad altra Banca (seconda Banca: Avvisante, Designata, Confermante). Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 6 Natura giuridica - segue • Per quanto riguarda poi la definizione di credito documentario riportata dal Codice Civile Italiano (articolo 1530) purtroppo non è molto felice, infatti nell’esaminarla, chi opera regolarmente con i Crediti Documentari non ci si ritrova; infatti il codice recita: • “Quando il pagamento del prezzo deve avvenire a mezzo di una banca, il venditore non può rivolgersi al compratore se non dopo il rifiuto opposto dalla banca stessa e constatato all’atto della presentazione dei documenti nelle forme stabilite dagli usi. • La banca che ha confermato il credito al venditore può opporgli solo le eccezioni derivanti dall’incompletezza o irregolarità dei documenti e quelle relative al rapporto di conferma del credito.” • Quando più avanti parleremo di “conferma” si capirà che è cosa tutta diversa da quella riportata nell’ambito dell’articolo 1530. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 7 Natura giuridica - segue • Per fare un primo raffronto si riporta anche la definizione di Credito Documentario riportato all’articolo 1 delle N.U.U. (Pubblicazione 500/1993): • “Le espressioni credito documentario e lettera di credito standby, comprendono qualsiasi pattuizione, comunque denominata o descritta in base alla quale la banca emittente ..... è tenuta ad effettuare una prestazione contro consegna dei prescritti documenti conformi alle condizioni ed ai termini del credito stesso.” Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 8 L’EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLE NORME INTERNAZIONALI • LE NORME ED USI UNIFORMI DELLA CAMERA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE In tema di qualificazione giuridica delle norme si riporta una massima della Corte di Cassazione sez I n. 1842 (Rep. Foro 1996, sub Cassazione civile, 8). • La suprema Corte ha confermato che le NUU non sono usi giuridici o normativi, ma clausole d'uso integrative della volontà dei contraenti, la cui violazione o falsa applicazione non è quindi denunciabile in sede di legittimità. • Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 9 L’EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLE NORME INTERNAZIONALI • Correva l’anno 1920 e nascevano le • “Regulation affecting export commercial credits adopted by New York Commercial Credit Conference”. Le prime regole Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 10 L’EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLE NORME INTERNAZIONALI • Nel 1923 l’associazione bancaria di Berlino adotto le • “Regulativ des Akkreditivgeschafts der Berliner Stempelvereinigung” • “accordi per il servizio di crediti documentari”. • Ancora nel 1923 l’Unione sindacale delle Banche di Parigi e della Provenza adottarono le • “Clauses et modalités applicables aux ouvertures de crédit documentaire”. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 11 L’EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLE NORME INTERNAZIONALI • Tra il 1924 e 1930 vennero emanate norme al riguardo da parte delle Associazioni bancarie di Norvegia, Italia, Cecoslovacchia, Svezia, Argentina, Danimarca e Olanda. • In Italia l’Associazione Bancaria Italiana nel 1925 emanò le • • “Norme relative ai crediti documentari utilizzabili in Italia riguardanti merci da spedirsi via mare”. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 12 L’EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLE NORME INTERNAZIONALI • Nel 1926 la Camera di Commercio Internazionale iniziò un lavoro ponderoso per addivenire ad un unico corpo normativo e nel 1929 venne approvato ad Amsterdam il • “Regolamento uniforme relativo ai Crediti documentari” • Pubblicazione n. 74 Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 13 L’EVOLUZIONE NEL TEMPO DELLE NORME INTERNAZIONALI PUBBLICATION NR. 74 PUBBLICATION NR. 82 PUBBLICATION NR. 151 PUBBLICATION NR. 222 PUBBLICATION NR. 290 PUBBLICATION NR. 400 1930 1933 1951 1963 1974 1983 Attualmente in vigore vi è la PUBBLICATION NR. 500 Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 1993 14 I soggetti che intervengono in un’operazione di credito documentario Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 15 I Soggetti che intervengono nel credito documentario • ORDINANTE (Applicant) (Compratore) • BANCA EMITTENTE (Issuing Bank) • BANCA AVVISANTE (Advising Bank) • BANCA DESIGNATA (Nominated Bank) • BENEFICIARIO (Beneficiary) Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 16 I Soggetti segue • ORDINANTE (Applicant): è di norma il Compratore che chiede l’emissione del credito e per conto del quale il credito viene emesso. • BANCA EMITTENTE (Issuing Bank): è la Banca che emette il credito su istruzioni dell’Ordinante Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 17 I Soggetti segue • BANCA AVVISANTE (Advising Bank): è la Banca corrispondente della Banca emittente che “notifica” il credito al Beneficiario. A volte essa assume anche la veste di • BANCA DESIGNATA (Nominated Bank): è la Banca che è autorizzata dal credito ad effettuare la prevista prestazione, inoltre essa potrebbe assumere anche la veste di: Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 18 I Soggetti segue • BANCA CONFERMANTE (Confirming Bank) essa, se richiesta/autorizzata dalla Banca emittente e se disposta a farlo, aggiunge il proprio impegno inderogabile a quello della Banca emittente • BENEFICIARIO (Beneficiary): è di norma il venditore a favore del quale è disposto il credito. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 19 Le principali caratteristiche • ASTRATTEZZA • è SVINCOLATO dalla causa che lo ha generato, è cioè un’obbligazione NUOVA e DISTINTA dai rapporti sottostanti Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 20 Le principali caratteristiche • AUTONOMIA • è INDIPENDENTE dai rapporti intercorrenti tra i Soggetti che intervengono nel credito: • ORDINANTE - BANCA - BENEFICIARIO Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 21 Le principali caratteristiche • FORMALISMO / LETTERALITA’ • l’operatività dell’obbligazione bancaria • si basa sulla LETTERALITA’ del credito in particolare in sede di verifica dei documenti. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 22 Le tipologie di crediti • REVOCABILE • IRREVOCABILE • IRREVOCABILE E CONFERMATO Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 23 CREDITO REVOCABILE • Quando cioè può essere modificato o annullato dalla banca emittente in qualsiasi momento e senza preventivo avviso al beneficiario; tuttavia la revoca non ha efficacia se perviene alla banca presso la quale il credito era stato reso utilizzabile, dopo che l’utilizzo stesso sia già avvenuto. (Questo tipo di credito è quasi totalmente in disuso); Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 24 CREDITO IRREVOCABILE • costituisce un impegno inderogabile della banca emittente a dar corso alla prestazione prevista dal credito sempre ché i documenti prescritti siano presentati e le condizioni e i termini del credito siano rispettati; Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 25 CREDITO IRREVOCABILE E CONFERMATO • Si ha quando una banca (Confermante - generalmente la stessa banca Designata) aggiunge il proprio impegno a quello originario della banca emittente, su richiesta o autorizzazione di quest’ultima, ad effettuare inderogabilmente la prestazione prevista dal credito, sempre ché i documenti prescritti siano presentati e le condizioni e termini del credito rispettati. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 26 La “PRESTAZIONE” • Le modalità di realizzo del credito documentario sono: • • • • • PAGAMENTO A VISTA PAGAMENTO DIFFERITO ACCETTAZIONE NEGOZIAZIONE ALTRE FORME (es. Consegna effetti già accettati da terzi) Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 27 CREDITO DI PAGAMENTO • Credito di pagamento a vista, in cui la banca designata ritirati i documenti dal beneficiario e verificatane la corrispondenza formale ai termini e condizioni del credito effettua il pagamento in forma liberatoria. • Credito di pagamento differito, in cui il pagamento al beneficiario non è contestuale al ritiro dei documenti, ma ha luogo ad una scadenza che viene determinata in base alla prescrizione del credito. Il buon fine del pagamento dilazionato accordato dal venditore al compratore trova la sua garanzia nell’impegno della banca emittente. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 28 CREDITO DI ACCETTAZIONE: •Credito di accettazione, in cui la banca designata, contro ritiro dei documenti in regola, rilascia accettazione propria, obbligandosi cambiariamente per il pagamento alla scadenza. •Le tratte, una volta accettate, diventano una carta cambiaria particolarmente apprezzata. Esse infatti, contenendo l'obbligazione cartolare di una banca, e potrebbero essere agevolmente smobilizzati dal Beneficiario. • Nella odierna prassi internazionale é sempre più frequente che ai crediti di accettazione siano preferiti i crediti a pagamento differito per i quali, non essendovi emissione di tratte, non bisogna sostenere in Italia spese di bollo. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 29 CREDITO DI NEGOZIAZIONE Credito di negoziazione o lettera di credito, in cui la banca autorizzata ad effettuare la negoziazione ritira dal beneficiario i documenti e/o una tratta spiccata sul nominativo previsto dal credito (banca emittente, banca avvisante, terza banca) e una volta accertata la loro conformità alle condizioni e termini del credito, li negozia accreditando il beneficiario SBF. Ciò significa che la banca negoziatrice versa l’importo dei documenti o della tratta al beneficiario, pur senza estinguere l’obbligazione, in quanto la stessa si estingue solamente allorquando i documenti o l’effetto pervengono all’obbligato previsto dal credito e vengono dallo stesso onorati Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 30 il “Rischio viaggio dei documenti” • Il rischio dell’inoltro dei documenti a destino alla banca emittente, detto “rischio viaggio documenti” ricade: • sul beneficiario quando l’utilizzo è previsto presso le casse della banca emittente per pagamento o accettazione • Sull’ordinante quando l’utilizzo è previsto per pagamento o accettazione presso le casse della banca designata sulla piazza del beneficiario, oppure quando il credito è negoziabile presso una qualsiasi altra banca della piazza o del Paese del beneficiario Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 31 Le Fasi di un credito documentario • EMISSIONE • NOTIFICA • MODIFICA • UTILIZZO Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 32 EMISSIONE • La banca deve agire su disposizioni dell’Ordinante, ma al fine di evitare problemi deve “costruire” il credito insieme a questi. • E’ sempre consigliabile anche basarsi anche su informazioni generali relative alla compravendita sottostante Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 33 NOTIFICA • esame del credito con particolare cura • la Banca dovrebbe richiamare l’attenzione del Beneficiario su eventuali anomalie o termini e condizioni non chiari • intrattenere eventualmente la Banca emittente per chiedere chiarimenti Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 34 MODIFICA • Quando si notano delle prescrizioni non chiare o non rispettabili (es. richiesta di Certificato di Origine con firma del Consolato del Paese estero della città del Beneficiario ed il Consolato non è presente in tale città) è necessario richiederne la rettifica o la cancellazione Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 35 UTILIZZO • E’ forse la fase più delicata quella dell’esame dei documenti quindi in caso di documenti conformi alle prescrizioni del credito e se presentati nei termini prescritti avverrà la: • PRESTAZIONE LIBERATORIA Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 36 IMPORT: la posizione da assumere in caso di discordanze • a) rifiuto documenti : TERMINI MODALITA’ • 1) indicazione di tutte le discordanze rilevate • 2) con mezzo rapido e • 3) specificando che i documenti sono eventualmente a disposizione del remittente • b) accettazione dei documenti discordanti: • autorizzazione specifica dell’Ordinante • cautele Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 37 ESPORT: la posizione da assumere in caso di discordanze • Qualora invece fossero rilevate delle discordanze la Banca potrà: • effettuare la prestazione “sotto riserva” • inviare i documenti all’approvazione • richiedere un’autorizzazione alla Banca emittente ad effettuare comunque la prestazione con un MAY WE PAY • inviare i documenti su base incasso e fuori dal credito Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 38 Particolari operatività • STAND-BY LETTER OF CREDIT • CREDITO TRASFERIBILE • CONTROCREDITO (Back to Back) • CREDITO ROTATIVO (Revolving) • CREDITO CON RED o GREEN CLAUSE • SILENT CONFIRMATION Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 39 Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 40 Crediti Export Crediti Import • Il momento della notifica • La richiesta del Cliente • L’emissione del credito • Il controllo sull’operato della Banca • L’esame del credito Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 41 Crediti Export • I tempi necessari per preparare i documenti richiesti • La rispondenza del credito agli accordi contrattuali intercorsi • Possibili modifiche • • • • Crediti Import La ricezione dei documenti in utilizzo Analisi della Banca Analisi del Cliente La gestione delle discordanze rilevate Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 42 Proprio per eliminare motivi di “frizioni” tra Banca ed Operatori analizziamo insieme alcune delle irregolarità piu’ ricorrenti che si riscontrano nell’utilizzo dei crediti documentari Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 43 Le irregolarità più ricorrenti • Credito scaduto • Importo del preteso utilizzo superiore all’ammontare del credito • Mancato rispetto del termine di presentazione dei documenti • Spedizione della merce effettuata oltre i termini stabiliti Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 44 Le irregolarità più ricorrenti • Effettuate spedizioni parziali non ammesse dal credito • Polizza di carico non sottoscritta nei modi dovuti e dalla quale, dal recto, non si evince il nome del Vettore (vedasi articolo 23 e seguenti) • Polizze di carico con aggiunte NON convalidate Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 45 Le irregolarità più ricorrenti • Polizza di carico con annotazioni attestanti lo stato difettoso delle merci e/o degli imballaggi (vedasi articolo 32) • Polizza di carico soggetta ad un contratto di noleggio (e non esplicitamente autorizzata dal credito) Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 46 Le irregolarità più ricorrenti • Polizza di carico NON attestante che le merci sono caricate a bordo • La Polizza di carico indica dei porti di imbarco o di sbarco differenti da quelli prescritti dal credito Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 47 Le irregolarità più ricorrenti • Integrazioni nell’annotazione di messa a bordo per “intended vessel” e luogo di ricezione o presa in carico diverso dal porto d’imbarco • Merci caricate sopra coperta (e non esplicitamente ammesso dal credito) Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 48 Le irregolarità più ricorrenti • Presentazione di un documento di assicurazione diverso da quello richiesto dal credito (cfr. artt. 34, 35, 36) • Copertura assicurativa espressa in divisa diversa da quella del credito Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 49 Le irregolarità più ricorrenti • Termine di decorrenza della copertura assicurativa posteriore alla data di spedizione o di messa a bordo • Documento di assicurazione non girato (se necessario) Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 50 Le irregolarità più ricorrenti • Documenti discordanti tra loro (art. 21) • In fattura riportata descrizione merce non conforme a quella indicata nel credito • Pesi discordanti tra i vari documenti • Mancata presentazione di alcuni documenti Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 51 Tale pubblicazione, strumento indispensabile per lavorare con più tranquillità nell’ambito dei crediti documentari è edita dalla: Camera di Commercio Internazionale – Italia - Via XX Settembre 5 – Roma E-mail [email protected] Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 52 L’esame dei documenti • “Document examination is an art, not a science” • Può sembrare pittoresco, ma risponde a verità Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 53 Lo scopo Identificare e documentare le migliori prassi bancarie relative all’esame dei documenti presentati a fronte di operazioni di credito documentario. Le ISBP vogliono essere: • una guida; • un unico punto di riferimento Ma saranno da tener sempre ben in evidenza: • Le eventuali norme statali vigenti • Le regole interne delle singole banche Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali • Due considerazioni di carattere generale: a) Rammentiamo la natura delle ISBP; b) Valutiamo in quale posizione ci troviamo ad operare Esportazione Importazione Siamo noi ad avvalerci delle ISBP, comunque rammentiamo sempre la natura delle ISBP E’ l’estero che si può avvalere delle ISBP Se si vogliono “derogare” dobbiamo pensarci all’emissione del credito. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 55 La richiesta di emissione del credito • La Banca emittente ha la facoltà di integrare e/o sviluppare i termini della disposizione di apertura del credito come appare necessario e opportuno per permettere l’utilizzo del credito. E’ comunque consigliabile concordare con l’Ordinante le eventuali, necessarie integrazioni/rettifiche, anche raccogliendo l’accordo scritto dello stesso. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali • L’ordinante deve essere consapevole che i contenuti di alcuni articoli delle NUU potrebbero portare a dei risultati inattesi • E’ necessario che l’Ordinante sottoscriva il modulo di richiesta Apertura di credito che tutte le banche dispongono, si assiste spesso a richieste effettuate con semplice lettera se non addirittura solo con la consegna del previsto modulo in bianco solo firmato dal richiedente. E’ buona norma in questi casi che la compilazione venga effettuata dalla banca e si provveda a far solo allora sottoscrivere dall’Ordinante la richiesta è nell’interesse di tutti lavorare in la massima chiarezza. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 57 Le Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documetari E’ necessario non dare per scontata la conoscenza delle NUU, al proposito sarebbe auspicabile sempre, e specialmente le prime volte in cui l’Operatore si avvicina alle operazioni documentarie, che tra banca e Cliente ci si parli per chiarire le necessità, le opportunità e le insidie nelle quali si può incorrere non affrontando con cognizione di causa il complesso mondo dei regolamenti delle compravendite internazionali. Anche leggendo insieme alcuni articoli delle stesse NUU. (ad esempio: il 13, 20, 21 ecc.) Inoltre, molto spesso si arriva in banca col contratto già sottoscritto e con termini di manovra ormai risibili o addirittura già con condizioni imprescindibili se non a rischio di inadempimento. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali Alcuni spunti di riflessione delle ISBP Il credito documentario NON DOVREBBE MAI richiedere un documento emesso o sottoscritto dall’Ordinante. Qualora lo richiedesse il Beneficiario dovrà essere ben conscio di tutte le relative conseguenze. Una specifica dichiarazione o presa d’atto si rende necessaria. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali Abbreviazioni • • • • • • • • Le abbreviazioni del tipo: Ltd anziché Limited Int’l anziché International Co anziché Company Kos anziché Kilos Ind anziché Industry Mt amziché Metric ton O viceversa NON rendono il documento rifiutabile. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 60 Correzioni e modifiche di un documento • Se in un documento non emesso dal Beneficiario, ma da terzi, o da terzi autorizzati dall’emittente vi sono correzioni, modifiche di informazioni o dati, tutte le correzioni e/o modifiche devono essere autenticate e tale autenticazione deve indicare da chi è stata fatta ed includere la firma o la sigla dell’esecutore. • Se l’autentica viene effettuata da un terzo che non è l’emittente, l’autenticazione deve indicare chiaramente in quale veste il terzo è intervenuto ad effettuare la correzione o la modifica. • Se vi sono correzioni, modifiche di informazioni o dati in documenti emessi dal Beneficiario non necessitano di autentica a meno che il documento corretto o modificato non sia stato legalizzato o vistato ecc. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 61 Correzioni e modifiche di un documento • L’usi di diversi caratteri o aggiunte a mano di per se non significano che si tratti di correzione o modifica. • [Per evitare qualsiasi discussione è sempre opportuno effettuare le autentiche delle correzioni anche in tali documenti] • Se un documento contiene più correzioni o modifiche si può: • a) autenticare singolarmente ogni correzione o modifica • • • b) effettuare una sola autentica esplicitando che si riferisce anche alle correzioni o modifiche n. 1, 2, 3 ecc. [cioè deve essere evidente che tutte le correzioni e/o modifiche si intendono autenticate] Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 62 DATE • Il termine “entro” quando usato con riferimento ad una data esclude tale data dal calcolo del periodo. • Le data possono essere espresse in diverse forme ad esempio: • il 12 novembre 2001 può essere indicato come 12 nov 01, 12Nov01, 12.11.2001, 12.11.01, 2001.11.12, 11.12.01, 121101, etc. • E’ accettabile qualsiasi forma di indicazione a condizione che la data in questione possa essere determinata dal documento o da altri documenti inclusi nella presentazione. • Per evitare confusione si raccomanda di indicare il mese con il nome anziché con il numero Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 63 Documenti ai quali non si applicano gli articoli relativi al trasporto • • • • • Le copie dei documenti di trasporto non sono da considerare come documenti di trasporto, pertanto non devono essere esaminati con riferimento agli articoli delle NUU dal 23 al 29. Qualora un credito prevedesse la presentazione di copie dei documenti di trasporto il credito stesso dovrà dettagliare anche gli elementi che devono essere contenuti nelle copie presentate. Nel caso di presentazione di copie “non negoziabili” esse non necessitano di firme o date. [Non è prassi comune richiedere in un credito solo copie, se invece così fosse è necessario prendere le opportune cautele, eventualmente richiamando sempre le NUU ad esempio: nel credito riportare: “anche se si richiede una copia non negoziabile della Polizza di Carico marittima, il suo contenuto e le conseguenze circa le verifiche del caso devono sottostare comunque alle disposizioni di cui all’articolo 23 NUU”] Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 64 “Lingua” dei documenti I documenti, emessi dal Beneficiario, devono essere emessi nella stessa lingua del credito. Se un credito ammette la presentazione di documenti in due o più lingue, la banca designata, all’atto della notifica potrebbe limitare il numero delle lingue accettabili come condizione al proprio impegno assunto. [E’ necessario porre particolare attenzione a queste disposizioni. Infatti esse si riferiscono ai documenti EMESSI dal Beneficiario, quindi per i documenti emessi da altri Soggetti (es. Certificato di origine, la cosa non rileva). Sarebbe buona norma, comunque, considerare le possibili difficoltà che potrebbero sorgere anche per questi tipi di documenti quando il credito si riferisce a Soggetti residenti in Paesi la cui lingua non è di comune conoscenza. Pertanto sarebbe sempre consigliabile riportare nelle Condizioni speciali del Credito “TUTTI i documenti devono essere formulati in lingua …….”] Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali Controllo dei calcoli matematici • Le banche non devono effettuare il controllo dei calcoli matematici dettagliati in fattura, esse sono obbligate solo a verificare gli importi totali nei confronti del credito e/o degli altri documenti. • [Si ritiene, comunque, che un minimo di attenzione da mantenere nel comportamento della Banca all’atto dell’esame della fattura debba essere considerato. Si pensi ad esempio ad un'unica descrizione riportante ad esempio: • Richiesta di utilizzo per USD. 85.000 con la presentazione di una fattura riportante: • nr. 1.000 “Leather Jackets SUGP model 1832” at USD 80 per jackets = Total amount 85.000 USD. • Documento di spedizione indicante la spedizione di nr. 1.000 pezzi “Leather Jackets SUGP model 1832”] Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 66 Errori di ortografia / Errori tipografici • Errori di ortografia e/o tipografici, che non modificano il significato di una parola o di una frase non rendono il documento discordante. • Ad esempio: • Mashine anziché Machine • Fountan pen anziché Fountain pen • Modle anziché Model • Non dovrebbero rendere il documento discordante. • Mentre una descrizione, ad esempio: • Model 9899 anziché 9989 non viene considerata come errore di battitura ma sarà motivo di discordanza. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 67 DOCUMENTI • Quando un documento è costituito da più pagine e queste siano unite tra loro, numerate in sequenza o contengano riferimenti incrociati, in qualunque modo denominate o intestate devono essere esaminate come unico documento. • Quando un documento risulta costituito da più pagine deve essere possibile determinare che le pagine fanno parte del medesimo documento. • Se viene richiesta la firma e/o la girata su di un documento costituito da più una pagina, la firma viene di norma apposta sulla prima o sull’ultima pagina del documento, a meno che non sia specificatamente indicato dal credito dove la firma o la girata devono essere apposte, esse possono essere apposte in qualsiasi parte del documento. • [Anche in questo caso, cautela vuole che, si deve considerare il tipo di documento in questione.] Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 68 Firme • Le tratte, i certificati e le dichiarazioni, per loro natura necessitano sempre di una firma, questo anche se il credito non lo dovesse richiedere. • I documenti di trasporto devono essere firmati come previsto dagli specifici articoli delle NUU. • Se in un documento è presente una casella od uno spazio per l’inserimento di una firma, non necessariamente vuol dire che la firma debba essere apposta. • Se dal contesto del documento appare che per essere valido abbisogna di una firma è chiaro che la firma allora sarà necessaria. • (es. This document is not valid unless signed). Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 69 INTESTAZIONE • I documenti possono essere intestati come richiesto dal credito, intestati in modo analogo o anche non intestati, è il contenuto che deve, all’apparenza, soddisfare la richiesta del credito. • Per esempio il credito richiedeva un “Packing list” viene presentato un documento contenente i dettagli dell’imbarco intestato o “Packing note” o “Packing and weight list” ecc • Se un credito richiede una Packing list ed una Weight list i documenti da presentare sono due, ma se vengono presentati due documenti in originale contenenti entrambe le informazioni, la richiesta del credito risulta rispettata. • E’ sempre meglio all’esport insistere con i Clienti per il rispetto dei termini Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 70 Importi su Tratte • Quando si indicano gli importi sia in lettere sia in cifre essi devono sempre essere identici e deve inoltre sempre essere specificata la divisa. • • [Si è così voluto evitare disguidi dovuti anche a disposizioni di legge, infatti in alcuni Paesi l’importo in lettere fa premio su quello in cifre (attualmente Italia), in altri Paesi è invece vero il contrario, allora si è deciso di prendere una decisione che se da un lato porta chiarezza, da un altro non lascia più spazi a eventuali mediazioni. ] Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 71 Fattura – Nome ed indirizzo • Una fattura deve risultare essere stata emessa apparentemente dal Beneficiario specificato nel credito. • • Non è necessaria l’indicazione dei numeri di telefono o di fax facenti parte dell’indirizzo o, se indicati, non necessariamente devono essere identici a quelli precisati nel credito • • [L’affermazione può sembrare un po’ forte anche se esplicativa, comunque nella pratica sarebbe meglio prendere della precauzioni, in special modo quando si è all’esportazione e il beneficiario può essere invitato a rispettare anche questi dettagli.] Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 72 Fattura • La fattura deve essere emessa a nome dell’Ordinante. • • Non è necessaria l’indicazione dei numeri di telefono o di fax etc. facenti parte dell’indirizzo o, se indicati, non necessariamente devono essere identici a quelli precisati nel credito. • La fattura non necessita di firma a meno che non sia richiesto espressamente dal credito. • La fattura non necessita di data di emissione. • [Per specifiche normative italiane, è necessario che la fattura sia datata, pertanto nei crediti all’importazione sarà necessario richiederlo esplicitamente. Se si ha ad esempio anche la necessità di avere una fattura firmata nel modo tradizionale si dovrà richiedere: “Hand Signed and dated commercial invoice”] Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 73 Descrizione della merce in fattura • La descrizione delle merci sulla fattura deve riferirsi alle merci effettivamente spedite. • Per esempio, quando il credito indica due tipi di merce, quale 10 camion e 5 trattori, una fattura che riporti la spedizione di soli 4 camion sarà accettabile a condizione che il credito non vieti le spedizioni parziali. • Una fattura che riporti l’intera descrizione della merce, specificando poi quella effettivamente spedita, sarà parimenti accettabile sempre, ovviamente, in presenza nel credito della prescrizione: “spedizioni parziali ammesse”. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 74 Valore delle merci spedite • • • • • • Una fattura deve evidenziare il valore delle merci spedite. Il prezzo(i) unitari(o), se previsti, e la divisa riportati nella fattura devono concordare con quelli indicati dal credito. La fattura può inoltre evidenziare una deduzione a titolo di pagamento anticipato, sconto etc. non specificata dal credito. [La questione sconti, abbuoni viene definita in modo netto, non si può nascondere qualche lieve imbarazzo nel prendere per assoluta tale posizione. Anche in questo caso, prudenza vuole che la questione sia valutata caso per caso. Al proposito Credimpex-Italia nel commentario II edizione 2001 a pag. 255 dice: Commento di Credimpex-Italia: “Non si può peraltro escludere che in qualche caso lo sconto potrebbe essere correlato ad un motivo non accettabile (es. minor qualità della merce spedita) e, se ciò dovesse desumersi dalla documentazione prodotta, non si potrebbe evitare di rilevare le dovute riserve”] Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 75 Indicazione in fattura • La fattura non deve indicare: spedizione in eccesso (escluso quanto previsto nel sub-articolo 39b) • merce non richiesta dal credito (ivi inclusi campioni, materiale pubblicitario ecc.) anche in presenza dell’indicazione franco di spese. • [art. 39 b NUU Pubb. 500: • “Salvo che il credito prescriva che la quantità delle merci non può essere né inferiore né superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 5 % in più o in meno, sempre a condizione che l’ammontare degli utilizzi non superi l’ammontare del credito. Questa tolleranza non si applica quando il credito prescrive la quantità con l’indicazione di un numero determinato di colli o di singoli articoli.” • [Viene, inoltre, chiaramente definita la questione della merce aggiunta, al proposito si dovrà svolgere un’opera di sensibilizzazione tra gli Operatori in quanto questo comportamento risulta abbastanza usuale.] Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 76 Annotazione “on Board” • In una polizza di carico pre-stampata “shipped on board”: a) la data di emissione sarà considerata data di spedizione; a meno che, b) non vi sia una specifica annotazione “on board” separata, in tal caso tale data sarà considerata come la data di spedizione indipendentemente dal fatto che la data di messa a bordo sia antecedente o successiva alla data di emissione della polizza di carico. • (Parere TA 485rev della CCI.) Al punto b) si precisa una questione che tanto ha fatto parlare negli ultimi tempi. Anche se la ICC è stata chiara a nostro parere qualche dubbio deve farlo nascere. Infatti la ON BOARD BILL OF LADING per sua natura viene rilasciata quanto la merce è già a bordo, un’ulteriore aggiunta di “on Board” sembrerebbe una forzatura, potrebbe certo accadere ad esempio per mancanza del corretto formulario “Received for shipment Bill of Lading” però quanti potrebbero essere i casi ? • In buona sostanza si è voluto lasciare la massima libertà sull’argomento, però un ragionamento deve comunque essere fatto. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 77 Correzioni e modifiche • • • • Correzioni e modifiche su di una polizza di carico devono essere autenticate. Tali autenticazioni devono risultare apparentemente fatte dal vettore, dal comandante (capitano) , o da qualsiasi loro agente (che può essere diverso da quello che ha emesso e firmato la polizza), a condizione che si qualifichino come agenti del vettore o del comandante (capitano). Correzioni e modifiche su di una polizza di carico firmata da uno spedizioniere in qualità di spedizioniere devono essere autenticate dallo stesso spedizioniere emittente. [Ancora nel testo si parla di Capitano, la questione era stata già affrontata in fase di stesura delle NUU si preferì allora abbandonare il termine “Capitano” preferendo ad esso “Comandante”. Una banalità, il comandante di una nave potrebbe essere un “Tenente di vascello” che è un grado inferiore a quello di Capitano. Si ritiene comunque che gli estensori delle norme intendano chi ha effettivamente la responsabilità della nave. Anche se nel linguaggio della marina mercantile in termine “Captain” indica il soggetto che ha la responsabilità della Nave.] Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 78 Aeroporto di partenza o di destino • Un documento di trasporto aereo deve indicare l’aeroporto di partenza e di destino previsti dal credito. • L’identificazione degli aeroporti mediante l’uso dei codici ISO anziché scrivendo il nome completo (p.e. LHR anziché London Heathrow) non è motivo di discordanza. • Potrebbe comunque creare dei problemi, sarebbe meglio indicarlo per esteso • Se un credito specifica un’area geografica o una serie di aeroporti di partenza e/o di destinazione determinata (p.e. “qualsiasi aeroporto europeo), il documento di trasporto aereo deve indicare l’effettivo aeroporto di partenza e/o l’effettivo aeroporto di destinazione che deve essere ricompreso nell’area geografica o nell’opzione indicate. • Sarebbe sempre meglio evitare indeterminatezze. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 79 (Point 185) Rischi coperti “Insurance covering the same risk for the same shipment must be covered under one document unless the insurance documents for partial cover each clearly reflect, by percentage or otherwise, the value of each insurer’s cover and that each insurer will bear their share of the liability severally and without pre-conditions relating to any other insurance cover that may have been effected for that shipment. (la parte seguente è stata cancellata dopo la riunione di Parigi del 22.05.2003) An insurance document that clearly reflects, by percentage or otherwise, the share of liability that each insurer will bear is not acceptable unless the co-insurers clearly state their joint liability, or the leading insurer states it bears 100% of the covered risk.” Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 80 Rischi coperti • L’assicurazione a copertura del medesimo rischio per il medesimo viaggio deve essere coperta da un unico documento fatto salvo i documenti di assicurazione per coperture parziali, ciascuna chiaramente indicata, per percentuale o in altro modo, il valore della copertura di ogni assicuratore e che ogni assicuratore si farà carico della propria quota di responsabilità in solido e senza preclusioni riguardanti ogni altra copertura assicurativa che possa essere stata effettuata sulla spedizione in questione. • Un documento di assicurazione che specifichi in modo chiaro, in percentuale o in altro modo, la ripartizione dei rischi di cui ogni assicuratore si fa carico non è accettabile fatto salvo che i coassicuratori indichino in modo chiaro la loro responsabilità solidale, o che l’assicuratore capofila precisi di farsi carico del 100% dei rischi coperti. (Questa parte è stata cancellata dopo la riunione di Parigi del 22.05.2003 in quanto il mondo degli Assicuratori è “insorto”.) Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 81 Rischi coperti • Quali possono essere i correttivi a questa situazione: • In caso di esportazione la posizione non può che essere favorevole anche se è necessario rammentare che le ISBP non sono da considerare norme e quindi il loro rispetto potrebbe essere non totale. • Per l’importazione, in special modo nel caso in cui l’affidamento è stato fatto sui basi reali (pegno sulla merce al suo arrivo), sembra necessario intervenire all’emissione del credito riportando nelle istruzioni speciali una precisa indicazione che vieti la presentazione di documenti assicurativi nei quali compaiano più assicuratori e dove nessuno di essi si assume l’onere di job leader al quale andare a chiedere l’indennizzo totale. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 82 Alcuni documenti • Facciamo qualche ragionamento sui principali documenti utilizzati nelle operazioni di credito documentario Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 83 Cambiale Tratta • Deve essere presentata quando il credito prescrive che l’utilizzo avvenga contro tratta accompagnata dai documenti e deve portare il riferimento del credito a fronte del quale è stata emessa Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 84 Cambiale Tratta • Traente • Trassato • Divisa • Importo • Scadenza – beneficiario del credito – ordinante o banca emittente o banca avvisante o terza banca – la stessa del credito – uguale a quello della fattura, a meno che il credito non copra solo parte del valore della merce – quella stabilita dal credito Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 85 Fattura commerciale • La fattura commerciale è il documento contabile con il quale il venditore chiede al compratore il pagamento delle merci spedite (o dei servizi forniti) • Generalmente la fattura contiene anche i riferimenti al contratto: numero dell’ordine e del contratto, quantità e descrizione della merce, prezzo unitario, prezzo totale, dettagli del trasporto (comprese le marche), termini di consegna e di pagamento Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 86 Tipi di fattura commerciale • ‘Fattura provvisoria e definitiva’ sono fatture caratteristiche del commercio dei cereali, dello zucchero, dell’olio, del vino, eccetera. Viene emessa una fattura provvisoria quando, all’atto della consegna o della spedizione, alcuni elementi (peso, composizione fisico/chimica, ecc.) non sono noti o lo sono in modo incompleto: essa si basa sugli elementi conosciuti o accertati in partenza. La fattura definitiva viene stilata quando, una volta giunta la merce a destino, sono noti i risultati degli accertamenti. Le differenze, se in più, saranno a carico del compratore; se in meno, del venditore Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 87 Tipi di fattura commerciale • ‘Fattura consolare’ può essere richiesta quando sul paese di importazione vengono applicati dazi “ad valorem”. Attesta l’origine della merce ed al tempo stesso il suo effettivo valore. Viene rilasciata nel paese di esportazione dalle autorità consolari del paese di importazione. • ‘Fattura pro forma’ sostituisce il contratto che non viene sottoscritto dalle parti ed accompagna l’offerta di quella determinata merce. Se la vendita viene conclusa, all’atto della spedizione verrà ovviamente redatta la fattura commerciale Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 88 Regime di circolazione dei titoli di credito • In relazione alle modalità con cui i titoli escono dal patrimonio di una soggetto per entrare in quello di un’altra, i titoli di credito si distinguono in • titoli di credito al portatore; • titoli di credito all’ordine; • titoli di credito nominativi • I titoli di credito al portatore si trasferiscono con la semplice consegna; sui titoli non rimane traccia dei vari passaggi e per la mancanza di formalità sono dotati del regime di circolazione più snello Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 89 Regime di circolazione dei titoli di credito • I titoli di credito all’ordine si trasferiscono con la materiale consegna del titolo e con la documentazione della cessione, da compiersi sul titolo stesso mediante girata • I titoli di credito nominativi si trasferiscono con l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro dell’emittente o col rilascio di un nuovo titolo intestato al nuovo titolare. In quest’ultimo caso deve essere fatta annotazione nel registro del rilascio del nuovo titolo. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 90 Polizza di carico marittima • La polizza di carico è un documento creato per far circolare la merce o, meglio, il diritto a ritirarla in esso rappresentato; il venditore che ha spedito la merce, anziché attendere l’arrivo della stessa a destino per ottenere il pagamento del prezzo, consegna alla banca, fiduciaria dell’importatore estero, il documento ed ottiene così subito la prestazione voluta. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 91 Polizza di carico marittima • Già nel 237 a. C. si hanno notizie di Polizze di carico, infatti, su un testo di un papiro egiziano riguardante il trasporto fluviale sul Nilo si parlava di: Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 92 Polizza di carico marittima “Nel regno di Telemeo, figlio di Telemeo e di Arsinoe, déi Adelfi, anno decimo, giorno 11 di Choiak, Menelaous, naukleros della nave di Zopyros, di 5000 artabe di stazza, di cui è pilota Peteor ….is, figlio di Sisous, di Memphis, riconosce di aver imbarcato … da Theon, agente di Nysios sitologo, il grano destinato al granaio reale di Alessandria, proveniente dal raccolto del decimo anno: dal villaggio di Peentechy 801 artabe e 1/6 di grano phorikos, 203 artabe e 1/3 di grano hippikos …. • Il totale complessivo è di 2183 artabe e ¼ di grano, con campione puro, non adulterato, non mescolato ad orzo, setacciato e misurato con misura tipo e rasiera, portati da Alessandria. • Menelaos, naukleros della nave di Zopyros, di 5000 artabe, riconosce di avere imbarcato 2183 artabe e ¼ di grano. Sono 2183 artabe e ¼ e non faccio reclamo”. • • Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 93 Polizza di carico marittima • Le figure giuridiche che partecipano alla vita della nave e dell’impresa marittima sono: • • • • Il proprietario della nave L’armatore Il vettore marittimo Il raccomandatario marittimo (una figura ausiliaria) Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 94 Polizza di carico marittima • E’ un documento rappresentativo delle merci, di cui comprova: • La messa a bordo di una determinata nave ‘On board bill of lading’ in questo caso può essere emessa anche dal capitano della nave o dal suo vice • La consegna al vettore per l’imbarco ‘Received bill of lading’ questa polizza può essere emessa dal vettore o, in sua rappresentanza, dal raccomandatario Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 95 Polizza di carico marittima • La polizza ricevuto per l’imbarco, datata e sottoscritta da chi la rilascia, deve indicare: • Il nome e il domicilio del vettore • Il nome e il domicilio del caricatore • Il luogo di destinazione e, quando la polizza è nominativa, il nome e il domicilio del destinatario • La natura, la qualità e la quantità delle cose da trasportare nonché il numero dei colli e le marche che li contrassegnano • Lo stato apparente delle merci e degli imballaggi • Il luogo e la data di consegna Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 96 Polizza di carico marittima • La polizza di carico per merce a bordo, oltre alle indicazioni richieste per la polizza ricevuto per l’imbarco, deve enunciare: il nome o il numero, l’ufficio e la nazionalità della nave nonché il luogo e la data di carico. • La polizza ricevuto per l’imbarco può riportare il nome della nave, senza peraltro che dall’indicazione derivi al vettore l’obbligo di caricarvi la merce; infatti, al momento dell’imbarco quella nave potrebbe non avere più spazio disponibile, e in tale evenienza la merce verrà legittimamente imbarcata su una nave successiva. • La polizza ricevuto per l’imbarco quindi non permette al suo possessore di conoscere, neppure con qualche approssimazione, la data di arrivo della merce a destino. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 97 Polizza di carico marittima • A fronte di questa polizza può essere richiesta una ricevuta d’imbarco nota (a seconda che sia il capitano o il suo secondo a firmarla) come ‘master’s receipt’ oppure ‘mate’s receipt’ • Questo documento, unitamente alla polizza ricevuto per l’imbarco, può essere presentato al vettore o al raccomandatario i quali potranno ritirare la ricevuta d’imbarco e timbrare la polizza ricevuto per l’imbarco con ‘merce a bordo’ ‘goods on board’ ‘goods actually on board’ e la relativa data Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 98 Polizza di carico marittima • E’ detta pulita, netta ‘clean’, una polizza di carico sulla quale non figurano aggiunte a mano, o mediante stampiglie o altro modo, clausole od annotazioni che constatino espressamente la condizione difettosa della merce o dell’imballaggio. Sporca ‘unclean’ è per contro una polizza sulla quale tali annotazioni appaiono. • Poiché il vettore è tenuto a consegnare la merce nello stesso stato e condizione in cui l’ ha ricevuta, è evidente il suo interesse a far constatare in polizza i difetti che vi avesse eventualmente riscontrato ed eliminare o diminuire in conseguenza la propria responsabilità per i danni che il carico dovesse subire durante il viaggio. • Per contro il venditore ha interesse ad ottenere una polizza di carico pulita, per non esporsi al rischio di vederla legittimamente rifiutare, e per questo spesso rilascia al vettore una dichiarazione per esonerarlo da tutte le responsabilità che gli potrebbero derivare dall’aver aderito ad omettere quella o quell’altra annotazione. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 99 Polizza di carico marittima • Con l’avvento dei trasporti in containers i vettori pongono anche le clausole “shipper’s load and count” oppure “said by shipper to contain” o equipollenti in quanto non sono in grado di stabilire la quantità dei colli contenuta in ciascuna unità di carico. Tali clausole non sporcano però la polizza, in quanto non mettono in evidenza nessun particolare difetto della merce e dell’imballaggio, ma hanno lo scopo di informare i terzi che i dati riportati sul documento provengono dal caricatore e non sono vincolanti per il vettore. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 100 Lettera di vettura marittima non negoziabile • Questo documento è utilizzato in prevalenza nei paesi Nord Americani e Nord Europei. • Non è rappresentativo della merce • La polizza di carico “not negotiable” è comunque un contratto di trasporto, il vettore, arrivate le merci a destinazione, consegnerà le merci al destinatario indicato sul documento che, ovviamente, non può circolare mediante girata • Quindi, la polizza di carico non all’ordine (conosciuta anche sotto le denominazioni “express bill of lading” “not negotiable waybill” “sea waybill” “liner waybills” “freight receipts”) potrebbe definirsi non tanto una polizza di carico marittima (della quale conserva, comunque, fattezze e principi), quanto un certificato di presa in consegna. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 101 Combined transport bill of lading • E’ emessa da compagnie di navigazione o dai loro agenti. Non si discosta nella forma da una normale polizza di carico e ne ha lo stesso valore. Sola differenza è il particolare che in essa le merci caricate sono indicate per unità di carico, “pallets” o containers, anziché per numero di colli. • La paletta (“pallet”) è costituita da due piani di legno separati da puntoni destinati a ricevere delle forcelle di carrello elevatore. Ovviamente le operazioni di carico e scarico vengono accelerate con conseguente riduzione delle tariffe . Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 102 Combined transport bill of lading • Si elencano alcuni termini utili per la comprensione delle sigle usate nelle polizze di carico usate nel trasporto su container. • “CY” significa “Container Yard” (Centro Raccolta Containers); è una sigla che indica che, una volta sbarcato, il container dovrà essere consegnato al ricevitore presso il centro raccolta container indicato in polizza, a cura e spese della compagnia di navigazione. • “CFS” significa “Container Freight Station” (Deposito Containers); è una sigla che indica che il container non può lasciare il porto e che quindi deve essere colà svuotato; la merce, dopo lo sdoganamento, sarà trasportata a destino dal ricevitore a sue spese. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 103 Combined transport bill of lading • “FCL” significa “Full Container Load”; indica che il container è stato riempito e stivato dal caricatore e affidato al vettore per il trasporto, che lo sigillerà e si impegnerà a consegnarlo sigillato al ricevitore. Il vettore rilascia una polizza “said to contain” • “LCL” significa “Less than Container Load” (detto anche “Groupage”); se uno speditore non ha merce sufficiente per riempire un contenitore, la fa pervenire alla compagnia o al suo agente, che provvederà a metterla nel container ed a spedirla. Una volta che la merce sarà arrivata a destino, verrà tolta dal container e consegnata al ricevitore. E’ quindi, in questo caso, il vettore che si assume le responsabilità connesse alla manipolazione delle merci eccetto ovviamente la marcatura e l’imballaggio. La polizza di carico emessa coprirà l’effettivo numero dei colli imbarcati: “Goods stuffed into LCL container N°…..” Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 104 Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 3 105 IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE • • • • • • • CONTENUTI VENDITORE COMPRATORE DESCRIZIONE DELLE MERCI PREZZO CONTRATTUALE TERMINI DI CONSEGNA TEMPO DELLA CONSEGNA Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 106 IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA INTERNAZIONALE • ISPEZIONE DEI PRODOTTI DA PARTE DEL COMPRATORE • EVENTUALE RISERVA DI PROPRIETA’ • CONDIZIONI DI PAGAMENTO • DOCUMENTI CHE IL VENDITORE DEVE PROCURARE • LEGGE APPLICABILE • RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 107 LEGGE APPLICABILE • Si applicherà la convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (nota anche come Convenzione di Vienna del 1980 ) quando compratore e venditore si trovano in Stati differenti: • (a) quando tali Stati sono Stati contraenti, o • (b) quando le norme di diritto internazionale privato portano all’applicazione della legge di uno Stato contraente Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 108 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE • La scelta è fra: • (a) ARBITRATO ( specificare la sede ) • (B) GIURISDIZIONE ORDINARIA (specificare il tribunale competente) Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 109 Termini di consegna Venditore e compratore devono stabilire i rispettivi obblighi in relazione a: – Licenze, autorizzazioni ed altre formalità eventualmente richieste per esportare e importare la merce – Stipulazione del contratto di trasporto – Stipulazione del contratto di assicurazione – Consegna e presa in consegna Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 110 Termini di consegna – Trasferimento dei rischi – Ripartizione delle spese – Avvisi al compratore e al venditore – Produzione del documento di trasporto – Operazioni di controllo ( verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio ) – Ispezione della merce Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 111 Termini di consegna (segue) • Gli INCOTERMS ( acronimo di International Commercial Terms ) è una pubblicazione della Camera di Commercio Internazionale di Parigi (l’ultima revisione è rappresentata dagli INCOTERMS2000 ) • La loro funzione è di interpretare i termini di consegna ( o resa merce ) usati nei contratti commerciali internazionali • Per evitare possibili contestazioni occorre far seguire al termine resa merce SEMPRE l’indicazione: “INCOTERMS2000” Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 112 Struttura degli INCOTERMS • Sono raggruppati in 4 categorie fondamentali contraddistinte dalla lettera iniziale: – Gruppo E ( EXW ) – Partenza (EX Works) – Gruppo F ( FCA, FAS, FOB ) – Trasporto principale non pagato (Free Carrier) Free Alongside Ship) Free On Board) Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 113 Struttura degli INCOTERMS – Gruppo C ( CFR, CIF, CPT, CIP ) – Trasporto principale pagato (Cost and Freight) (Cost Insurance and Freight) (Carriage Paid To) (Carriage and Insurance paid To) – Gruppo D ( DAF, DES, DEQ, DDU, DDP ) – Arrivo (Delivered Frontier) Delivered Ex Ship) (Delivered ex Quai) (Delivered Duty Unpaid) (Delivered Duty Paid) Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 114 Modi di trasporto ed INCOTERMS2000 adeguati: • Qualsiasi modo di trasporto – EXW, FCA, CPT, CIP, DAF, DDU, DDP • Solo trasporto marittimo e vie navigabili interne – FAS, FOB, CFR, CIF. DES, DEQ • Il termine di consegna deve essere completato con l’indicazione – del luogo convenuto ( EXW, FCA, DAF ), – del porto di imbarco CONVENUTO ( FAS, FOB ), – del porto di sbarco convenuto (CFR, CIF, DES, DEQ), – del luogo di destinazione convenuto (CPT, CIP, DDU, DDP ) Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 115 Lettera di credito stilata a mano il 4 luglio 1803 dal terzo Presidente degli Stati Uniti d’America Thomas Jefferson indirizzata al Capitano Meriweter Lewis, capo della spedizione per l’esplorazione del percorso e della sorgente del Mississipi. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 3 116 Washington U. S. of America July 4, 1803 Dear Sir, In the journey which you are about to undertake for discovery of the course and source of the Mississippi, and of the most convenient water communication from thence to the Pacific ocean, your party being being small, it is to be expected that you will encounter considerable dangers from the Indian inhabitants. Should you escape those dangers and reach the Pacific Pacific ocean, you may find it imprudent to hazard a return the same way, and bbee forced to seek a passage round by sea in such vessels as you may find on the the Western coast. But you will be without money, without clothes and other necessities, as a sufficient supply cannot be carried with you from hence. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 3 117 Your resource in that case can only be in the credit of the US, for which State, te, of the purpose I hereby authorise you to draw on the Secretaries of Sta yourr drafts Treasury, of War and of the Navy of the US, as you may find you necessaries cessaries for will be most negotiable for the purpose of obtaining money or ne yourself and your men. I solemnly pledge the faith of the United States that these drafts shall be paid punctually at the date they are made payable. I also ask of the Consuls, agents, merchants and citizens of any nation with which we have intercourse or amity to furnish you with those supplies which which your necessities may call for, assuring them of honourable and prompt payment. Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 3 118 And our own Consuls in foreign parts where you may happen to be, are hereby instructed and required to be aiding and assisting to you in whatsoever may be necessary for provisioning your return back to to the confidence ce to United States. And to give more entire satisfaction and confiden President dent those who may be disposed to aid you, I, Thomas Jefferson, Presi of the United States of America, have written this letter of general general credit for you with my own hand, and signed it with my name. (Signed) Thomas Jefferson Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 3 119 Genova 17.10.2005 Divisione Rete - Direzione Marketing Imprese – Servizi Internazionali 3 120