TAR PUGLIA – BARI, MASSIME APRILE 2012
Iª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 aprile 2012, n. 656- Pres. Allegretta – Est. Cocomile–
I.A.(avv. Deramo) c. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia- Direzione Generale di Bari (Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Bari), Commissione per la valutazione dei titoli Artistici
presso l’USP.
Istruzione pubblica - Graduatorie per l'insegnamento - Discrezionalità della
commissione esaminatrice: valutazione titoli di studio - Insidacabilità.
In tema di concorsi pubblici, le operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice,
in sede di valutazione dei titoli e individuazione del criterio di punteggio numerico,
rappresentano espressione di discrezionalità tecnica insindacabile in sede
giurisdizionale in assenza di illegittimità macroscopiche che ,invece, ricorrono ove
l'esercizio di tale discrezionalità sia inattendibile o sia caratterizzato da vizi di eccesso
di potere per irragionevolezza, irrazionalità o arbitrarietà.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 aprile 2012, n. 658- Pres. Allegretta – Est. Picone– F.I.
s.p.a.(avv.ti Persichella e Campari) c. Azienda Sanitaria Locale BAT (avv. Delle
Donne).
Autotutela - Sospensione dell'efficacia del provvedimento - Annullamento della
procedura di gara: legittimità.
La stazione appaltante, a seguito di pronuncia cautelare in cui si affermi la sussistenza
di vizi nello svolgimento della gara, può legittimamente annullare, in via di autotutela,
non solo l'aggiudicazione dell'appalto ma l'intera procedura di gara.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 aprile 2012, n. 659- Pres. Allegretta – Est. Picone– I.L.
s.r.l.(avv.ti Lofoco e Abbamonte) c. Comune di Lesina (avv. Mescia).
Contratti pubblici - Commissione di gara: composizione.
Contratti pubblici - Lex specialis incompleta - Obblighi della stazione appaltante.
Contratti pubblici- Lex specialis incompleta- Illegittimità dell'esclusione.
Contratti pubblici - Requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento Controlli
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sugli atti delle procedure di affidamento.
Contratti pubblici - Presunte inadempienze dell'aggiudicatario: obblighi della
stazione appaltante.
In tema di appalto, la Commissione di gara deve caratterizzarsi per la presenza
prevalente, benchè non esclusiva, di tecnici esperti nel settore di cui si tratta e che
assicurino l'adeguato apprezzamento degli aspetti tecnico- qualitativi delle offerte.
In tema di appalto, la lex specialis di gara vincola la stazione appaltante alla sua
puntuale applicazione, anche quando essa si riveli incongrua o incompleta.
In tema di appalto ove la ,lex specialis di gara e i relativi allegati presentino
imperfezioni, non è possibile escludere il concorrente che, conformandosi al loro
contenuto, abbia diligentemente formulato la propria offerta e le dichiarazioni inerenti
il possesso dei requisiti generali.
In tema di appalto, il controllo circa il possesso da parte dell'aggiudicataria dei
requisiti autocertificati in sede di offerta avviene al termine della procedura di gara e
prima della stipula del contratto.
La stazione appaltante deve porre l'aggiudicatario nelle condizioni di giustificare
presunte inadempienze o, quanto meno, di dimostrarne la non gravità ai fini della
futura partecipazione alle gare d'appalto.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 aprile 2012, n. 661 - Pres. Allegretta – Est. Amovilli – M. B.
(avv. Procaccino) c. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, C.S.A.
di Bari, Università degli Studi di Lecce (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari).
Processo amministrativo – Ricorso Giurisdizionale – Inammissibilità – Atti
presupposti – Mancata impugnazione.
E’ inammissibile il ricorso giurisdizionale volto a far valere vizi di un provvedimento
presupposto non impugnato in quanto non è possibile la disapplicazione incidentale
degli atti presupposti privi di natura normativa e, pertanto, nessuna utilità sarebbe
traibile dall’accoglimento delle censure, stante la perdurante efficacia dell’atto
medesimo in ragione della mancata tempestiva impugnazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 aprile 2012, n. 670 - Pres. Allegretta – Est. Amovilli – V. D.
(avv.ti Ponzone e Lorusso) c. INPS.
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Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Adempimento delle
ordinanze cautelari ex art. 700 c.p.c. – Inammissibilità.
E’ inammissibile la domanda di ottemperanza dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa
“inter partes” in quanto, ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. d) cod. proc. amm., i
provvedimenti cautelari, non avendo autorità di giudicato, esigono l’immanente
controllo dello stesso giudice che li ha emanati e, pertato, non rientrano tra i
provvedimenti giurisdizionali nei cui confronti può essere proposta l’azione de qua.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 4 aprile 2012, n. 671 - Pres. Allegretta – Est. Amovilli –
Curatela fallimento C.S.I. di E.R.P. (avv.ti Tarsia e Lofoco) c. Ministro della Difesa.
Esecuzione delle decisioni giurisdizionali (ottemperanza) – Domanda di
risarcimento del danno – Ammissibilità nel giudizio di ottemperanza.
E’ inammissibile la domanda di condanna della P.A. al risarcimento del danno
cagionato dal ritardo nel pagamento di somme oggetto di decreto ingiuntivo in
quanto, in caso di pronuncia, il giudice amministrativo eccederebbe i poteri di stretta
esecuzione del giudicato riservatigli dal legislatore, statuendo su situazioni soggettive
estranee all’ambito della sua giurisdizione.
Tar Puglia Bari, Sez I, 6 aprile 2012, n. 693 – Pres. Allegretta – Est. Picone – B. s.r.l.
(avv. Pasqualone) c. Regione Puglia (avv. Triggiani).
Ambiente – Rifiuti - Competenze dello Stato - Competenze delle Regioni –
Funzioni di Regolazione, Pianificazione ed Autorizzazione – Rifiuti non Pericolosi
- Criteri di selezione in Discarica.
Ambiente – Rifiuti – Competenze delle Regioni - Disciplina Regolamentare - D.M.
27 settembre 2010 – Limiti dell’eluato – Deroghe Parametro DOC –
Discrezionalità delle Amministrazioni.
La competenza in tema di tutela dell’ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti,
appartiene in via esclusiva allo Stato e non sono perciò ammesse iniziative delle
Regioni volte a regolamentare la materia nel proprio ambito territoriale, seppure in
assenza della relativa disciplina statale, potendo al massimo stabilire livelli di tutela
più elevati per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze; di conseguenza
si configura un’invasione della competenza statale nel caso di fissazione ovvero
integrazione dei criteri per l’ammissione in discarica dei rifiuti non pericolosi,
trattandosi di prescrizioni tecniche dettate a livello statale la cui modifica non rientra
nella sfera di competenza delle Regioni, limitata, al contrario, a funzioni di
regolazione, di pianificazione e di autorizzazione.
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In materia di rifiuti, la disciplina regolamentare contenuta nel D.M. 27 settembre
2010, volta a stabilire i criteri di ammissione in discarica dei rifiuti non pericolosi,
fissando i limiti di concentrazione dell’eluato e prevedendo un complesso sistema di
deroghe al parametro DOC, non è suscettibile d’integrazione da parte delle Regioni,
in quanto lascia alla discrezionalità delle Amministrazioni procedenti la valutazione,
caso per caso, dell’assentibilità delle deroghe ai parametri di concentrazione
nell’eluato, secondo le definizioni rinvenibili negli artt. 6 e 10 del decreto.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 12 aprile 2012, n. 716 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile –
S.g.d. V. D. s.r.l. (avv.ti Loiodice e Lagrotta) c. Liceo Scientifico Statale “Arcangelo
Scacchi” Bari, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica,
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Bari).
Contratti Pubblici – Concessione di Servizi – Somministrazione di Alimenti e
Bevande – Art. 30 D.Lgs. n. 163 del 2006 – Principi Generali.
Contratti Pubblici – Concessione di Servizi – Criteri di Selezione delle Offerte –
Giudizio Numerico – Motivazione.
Contratti Pubblici – Annullamento dell’Aggiudicazione – Tutela in Forma
Specifica – Rinnovazione della Gara - Risarcimento del Danno – Danno da
Perdita di Chance.
L’affidamento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, tramite
distributori automatici all’interno di strutture scolastiche, deve essere qualificato in
termini di concessione di servizio pubblico ai sensi dell’art. 30 dlgs n. 163/2006, il
quale, pur prevedendo la non applicabilità della disciplina generale del codice dei
contratti pubblici, impone ugualmente l’osservanza dei principi comunitari e dei
principi generali stabiliti per l’aggiudicazione dei contratti pubblici e, in particolare,
dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità.
Nelle gare per la concessione di servizi, il solo punteggio numerico assegnato agli
elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa può essere
ritenuto sufficiente solo quando i criteri prefissati siano estremamente dettagliati,
diversamente quando il bando prevede dei criteri selettivi connotati da genericità, il
suddetto punteggio non può essere ritenuto affatto idoneo a configurare una
motivazione sufficiente, in quanto non consente di ripercorrere l’iter valutativo e,
quindi, di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico espresso dalla
Commissione di gara.
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In tema di appalti pubblici, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno
per equivalente quando, in seguito all’annullamento dell’integrale procedura di gara,
l’impresa ricorrente vanta una mera chance di aggiudicazione che le verrà restituita
in forma specifica nel momento in cui l’amministrazione procederà ad una nuova
gara, consentendo quindi il soddisfacimento diretto e pieno dell’interesse fatto valere,
fermo restando che il ristoro in forma specifica non elide, in astratto, ogni altro
danno, per il periodo per il quale l’appalto ha già avuto esecuzione, la cui sussistenza
va però verificata in concreto all’esito del rinnovo della gara.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 12 aprile 2012, n. 717 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – M.
(avv. De Giorgi Cezzi) c. Unione Regionale delle Province Pugliesi (avv. Lettieri).
Processo Amministrativo - Ricorso Giurisdizionale - Irricevibilità - Termini di
Proposizione del Ricorso - Tardività - Onere della Prova.
Notificazione – Perfezionamento della Notifica – Servizio Postale – Copia
Attestazione servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet
postale.
Regione – Comitato Urbanistico Regionale – Nomina dei Componenti – Spoil
System – Non Applicabilità.
Risarcimento del Danno – Danno non Patrimoniale ed Esistenziale – Nesso di
Casualità - Onere della Prova.
Colui che eccepisce l’irricevibilità del ricorso per tardività, ha l’onere di fornire la
prova in relazione alla conoscenza dell’atto gravato in tempi antecedenti al termine
decadenziale di impugnazione e, in particolare, dare prova della tardività
dell’impugnazione sub specie di piena conoscenza dell’atto gravato.
In tema di notificazione, il ricorrente, al fine di provare il perfezionamento della
notifica di un atto giuridico effettuata a mezzo del servizio postale, può produrre la
copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza
nel sito internet delle poste, ancorchè non si tratti di un giudizio cautelare.
Il meccanismo dello spoil system di cui all’art. 50 dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), ossia la decadenza
automatica ope legis dei componenti di un organo alla scadenza del mandato di chi ha
espresso la loro designazione, non è applicabile ad un organo tecnico e non politico
quale il CUR, in cui la nomina dei componenti non ha carattere fiduciario, non
essendoci alcuna relazione di rappresentanza, ovvero di esponenzialità politica con
l’ente designante in carica; di conseguenza i componenti non devono assolvere a
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“compiti relazionali”, ma devono limitarsi a svolgere regolarmente le funzioni
assegnate all’organo di cui sono stati designati a far parte.
Il danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., conseguente alla violazione di diritti
fondamentali della persona, costituendo un’ipotesi di danno conseguenza e non di
danno evento, sarà risarcibile solo a seguito dell’integrale allegazione e prova in
ordine alla sua consistenza e alla dipendenza causale da parte del ricorrente, che
dovrà quindi provare e indicare i fatti e/o i comportamenti eventualmente posti in
essere da terzi in conseguenza dell’adozione degli attoi illegittimi gravati, dai quali è
possibile dedurre una sorta di disvalore e/o disistima nei suoi confronti, o comunque
un concreto disagio morale o psicofisico.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 17 aprile 2012, n. 733 – Pres. Allegretta – Est. Cocomile – A.
T. S. s.r.l. (avv. Di Gioia) c. Comune di Trani.
Contratti Pubblici – Bando di Gara – Clausole d’Esclusione – Impugnazione Ammissibilità – Mancata Domanda di Partecipazione.
Contratti Pubblici – Servizio di Vigilanza del Patrimonio Pubblico e dei Beni
Comunali - Bandi di Gara - Requisiti dei Partecipanti - Clausole d’Esclusione
Illegittime – Criteri Territoriali.
In una gara d’appalto, la contestazione giurisdizionale immediata di clausole
“escludenti”, quindi immediatamente lesive, è ammissibile anche da parte di chi non
ha presentato la domanda di partecipazione alla relativa gara.
In tema di gara d’appalto, devono essere dichiarate illegittime per irragionevolezza e
per contrasto con i principi comunitari posti a tutela della concorrenza tra imprese, le
clausole del bando e del capitolato di gara per l’affidamento del servizio triennale di
vigilanza del patrimonio pubblico e dei beni comunali che, prescrivendo tra i requisiti
di partecipazione il possesso di una centrale operativa presidiata h24 ed il deposito di
automezzi nel Comune appaltante, privilegiano dei criteri territoriali che risultano
non utili alla scelta del miglior offerente.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 17 aprile 2012, n. 735 – Pres. Allegretta – Est. Amovilli – V.
s.r.l. (avv. ti Paparella e Palieri) c. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali; Ispettorato Centrale Repressione Frodi; Comando Nucleo Regionale Polizia
Tributaria Guardia di Finanza Bari; Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari).
Giurisdizione – Criteri di Riparto - Giudice Ordinario – Giurisdizione del G.O.
per la tutela dei diritti soggettivi avverso la P.A. – In materia di Erogazione di
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Contributi comunitari – Ritiro del Contributo Comunitario – Inadempimento del
Beneficiario.
Giurisdizione – Giudice Ordinario – In materia di Erogazioni di Contributi
Comunitari - Discrezionalità dell’Amministrazione sulla Convenienza e
Opportunità del Contributo – Mancanza.
In tema di riparto di giurisdizione in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed
aiuti comunitari, rilevano i normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle
situazioni soggettive azionate, con la conseguenza che, qualora la controversia sorga
in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla
scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al g.o.,
anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione,
purché essi si fondino sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle
obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo.
In materia di aiuti comunitari relativi alle operazioni di arricchimento mediante
aggiunta di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati e di
magazzinaggio privato, l’AGEA è chiamata a svolgere attività di mera verifica
dell’esistenza dei presupposti previsti dalla legge, senza alcuna discrezionalità in
merito alla valutazione circa la convenienza e l’opportunità dell’erogazione dell’aiuto
comunitario, di conseguenza sussiste la giurisdizione del g.o. in caso di restituzione
dell’aiuto per inadempimento, da parte del beneficiario, delle obbligazioni assunte a
fronte della concessione del contributo medesimo o, comunque, per insussistenza degli
elementi costitutivi del relativo diritto, mancando qualsivoglia discrezionalità
dell’Amministrazione circa l’an, il quid o il quomodo dell’erogazione.
Tar Puglia Bari, Sez. I, 17 aprile 2012, n. 736 – Pres. Allegretta – Est. Amovilli –
S.M.D. s.p.a. (avv. Paccione) c. Istituto Tecnico Commerciale Linguistico Statale
Marco Polo – Bari (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari).
Giurisdizione – Materie Oggetto della Giurisdizione Esclusiva – Declaratoria di
Inefficacia del Contratto Pubblico – Annullamento dell’Aggiudicazione
Presupposta.
Contratti Pubblici – Divieto di Rinnovo Tacito – Art. 57 D. L.gs 163 del 2006 –
Norma Generale – Concessione di Servizi Pubblici – Applicabilità.
Contratti Pubblici – Bando di Gara - Divieto di Rinnovo Tacito – Art. 57 D. L.gs
163 del 2006 – Inapplicabilità – Incompatibilità - Principi della P.A. – Interesse
Pubblico.
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Contratti Pubblici – Concessione di Servizi – Art. 38 D. L.gs 163 del 2006 –
Norma
Imperativa
–
Applicazione
Parziale
–
Discrezionalità
dell’Amministrazione - Inammissibile – Ratio – Affidabilità del Contraente –
Principi dell’Azione Amministrativa.
Contratti Pubblici – Requisiti dei Partecipanti – Art. 38 D. L.gs 163 del 2006 –
Requisito Fiscale – Ratio – Solvibilità del Contraente – Lex Specialis – Deroghe –
Inammisibili.
Processo Amministrativo – Ricorso Giurisdizionale – Forma – Art. . 46 c.p.a.
In caso di domanda volta alla dichiarazione di inefficacia del contratto, quando il g.a.
è investito anche del contestuale all’annullamento del presupposto procedimento
amministrativo di affidamento, sussiste la sua giurisdizione esclusiva.
Il divieto di rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori di
cui all’art. 57 c. 7 D. L.gs 163/2006, pur facendo espresso riferimento agli appalti di
servizi, opere e forniture, risulta applicabile alla generalità dei contratti pubblici ed è
estensibile pertanto anche alle concessioni di servizi pubblici, essendo una norma con
valenza del tutto generale e attuativa di un vincolo comunitario discendente dal
Trattato Ce.
L’istituto del rinnovo tacito è inapplicabile all’attività contrattuale della pubblica
amministrazione pur in presenza di comportamenti protrattisi per anni e persino
laddove il rinnovo tacito sia previsto dalla legislazione speciale, sussistendo un’
incompatibilità con i principi di imparzialità e buon andamento che impongono la
preventiva valutazione dell’interesse pubblico a contrattare.
L’art. 38 del D. L.gs 163/2006 è norma imperativa generale, valevole anche per le
procedure di affidamento delle concessioni di servizi pubblici e non è ammessa alcuna
discrezionalità dell’Amministrazione in ordine alla scelta della sua applicazione o di
una sua applicazione limitata, dal momento che le ragioni poste alla base del possesso
dei requisiti in essa contenuti, poggiano su motivi di ordine pubblico e più
precisamente sull’esigenza di verificare l’affidabilità complessivamente considerata
dell'operatore economico che andrà a contrattare con la P.A. al fine di evitare, a
tutela del buon andamento dell'azione amministrativa, che quest'ultima entri in
contatto con soggetti privi di affidabilità morale e professionale.
Il requisito della regolarità fiscale di cui all’art. 38 del D. L.gs 163/2006 risponde
alla fondamentale esigenza di garantire l'Amministrazione in relazione alla solvibilità
e solidità finanziaria del soggetto con il quale contrae, e non risulta pertanto
ragionevole ed ammissibile che l’Amministrazione, in sede di lex specialis, introduca
deroghe all’osservanza dello stesso.
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Le domande proposte dinanzi al giudice amministrativo, comprese quelle intese a
conseguire il risarcimento del danno cagionato dall'atto o dal comportamento
amministrativo, devono essere proposte nelle forme ordinarie del ricorso ovvero dei
motivi aggiunti e le parti resistenti devono essere poste in condizione di formulare le
proprie difese con le modalità ed entro i termini desumibili in via generale dagli art.
46 cod. proc. amm.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 18 aprile 2012, n. 741- Pres. Allegretta – Est. Picone – T.I.
s.r.l.(avv. Battezzato) c.Comune di Minervino Murge (avv. Goffredo).
Risarcimento del danno - Danno da lesione dell'interesse pretensiv o- Colpa come
illegittimità dell'atto - Nesso causalità: illecito e danno subito.
Risarcimento del danno - Colpa come illegittimità dell'atto - Riparto onere della
prova.
Risarcimento del danno - Danno da provvedimento illegittimo favorevoleQuantificazione del lucro cessante.
In tema di illecito aquiliano della P.A., il risarcimento del danno non segue ipso iure
all'annullamento giurisdizionale del provvedimento, richiedendo oltre la lesione
dell'interesse pretensivo, la positiva verifica della sussistenza della colpa o del dolo
dell'Amministrazione e del nesso causale tra l'illecito e il danno subito.
In tema di onere della prova, in presenza di un'attività illegittima della P.A. e foriera
di danno per il privato, questi, ai fini della prova in ordine alla sussistenza di una
condotta colposa da parte dell'Amministrazione, potrà limitarsi ad allegare la sola
illegittimità del provvedimento quale elemento idoneo a fondare una presunzione
semplice circa la colpa della P.A., spettando a quest'ultima l'onere di fornire prova
liberatoria a contrario.
In tema di risarcimento del danno derivante da mancata illegittima aggiudicazione
dell'appalto, la quantificazione per lucro cessante necessita che sia fornita prova
rigorosa della percentuale dell'utile che l'impresa pregiudicata avrebbe conseguito se
fosse risultata aggiudicataria, inoltre, ove tale impresa documenti la sua impossibilità
di utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, il danno da lucro cessante sarà
risarcibile per intero.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 26 aprile 2012, n. 763- Pres. Allegretta – Est. Picone –
F.F.(avv.ti Pinto e Loiodice) c. Comune di Terlizzi (avv. Clarizia).
Annullabilità del provvedimento - Autotutela: limite dell'interesse pubblico 9
Eccesso di potere.
E' illegittimo, per sviamento nell'esercizio del potere di autotutela, il provvedimento
con cui l'amministrazione
annulli una deliberazione avente ad oggetto
l'autorizzazione all'utilizzo di un immobile ipogeo quale sepolcro ove non ricorrano
interessi pubblici attuali e concreti alla rimozione dell'atto di autorizzazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 26 aprile 2012, n. 764- Pres. Allegretta – Est. Picone – U.
s.p.a.(avv.Zanetti) c.Università degli studi di Bari (avv.ti Carbonara e Loizzi).
Contratti pubblici - Aggiudicazione definitiva - Regolarità della procedura di
gara: difetto d'interesse dell'escluso.
Contratti pubblici - Criteri di selezione delle offerte - Verifica delle offerte
anomale, parziali o incomplete.
Sussiste difetto d'interesse del concorrente legittimamente escluso da una gara a
contestare l'ammissione dell'aggiudicataria ovvero la regolarità della procedura di
gara; tale soggetto, infatti è titolare di un interesse di mero fatto, non diverso da
quello di qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla relativa
gara, non avrebbe titolo ad impugnare gli atti.
[Principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n.
4/2011].
Nelle pubbliche gare non è possibile ammettere offerte tecnico-economiche che siano
parziali o incomplete, in cui il partecipante rifiuti, anche solo parzialmente, di
assumere l'esecuzione delle prestazioni richieste dalla stazione appaltante.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 26 aprile 2012, n. 766 - Pres. Allegretta – Est. Amovilli – A.
A. di M. C. s.n.c. (avv. Palieri) c. Comune di Barletta.
Accesso – Accesso agli atti degli Enti Locali – Accesso formale – Art. 6, comma 2,
D.P.R. n. 184 del 2006 - Onere della P.A. di trasmettere la domanda all’ufficio
competente.
In tema di accesso agli atti degli Enti Locali, ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.P.R. n.
184 del 2006, la richiesta formale di accesso presentata ad una P.A. diversa da quella
nei cui confronti andava esercitato il diritto di accesso deve essere trasmessa dalla
stessa all’ufficio competente.
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Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 aprile 2012, n. 818 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – I.
s.p.a. (avv. Rinaldi) c. Comune di Trani
Accesso – Accesso agli atti degli Enti Locali – Accesso formale – Interesse ad
agire.
Atto amministrativo – Autoritativo – Espresso – Rimozione cartellonistica
abusiva – Art. 23, comma 13-bis, d.lgs. n. 285 del 1992 - Diffida – Onere di
comunicazione all’interessato.
In tema di accesso agli atti degli Enti Locali, l’istante ha l’onere di allegare
all’istanza de qua un interesse apprezzabile e giuridicamente rilevante all’accesso
alla suddetta documentazione.
Ai sensi dell’art. 23, comma 13-bis, d.lgs. n. 285 del 1992, la P.A., nel momento in cui
decide la rimozione della cartellonistica abusiva, opera attraverso l’adozione di un
provvedimento amministrativo espresso e ha l’onere, prima di procedere alla
rimozione degli stessi, di inviare all’autore della violazione una diffida, in modo da
consentire all’interessato la restituzione della cartellonistica.
Tar Puglia, Bari, Sez. I, 27 aprile 2012, n. 820 - Pres. Allegretta – Est. Cocomile – P.
A. A. (rappresentato e difeso in proprio) c. M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale per
la Puglia – Ambito Territoriale per la Provicia di Bari – (Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bari).
Giurisdizione – Difetto di giurisdizione del G.A. – Giurisdizione del G.O. –
Istanza di riammissione in servizio di un dipendente pubblico.
E’ inammissibile, per difetto di giurisdizione dell’autorità del giudice amministrativo,
il ricorso giurisdizionale proposto avverso il silenzio formatosi sull’istanza di
riammissione in servizio di un pubblico dipendente, rientrando detta controversia
nella giurisdizione del giudice ordinario.
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IIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 aprile 2012, n. 623 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio - Casa
di cura Prof. B. Spa, V.I. (avv. Abbattista) et altri c. Regione Puglia (avv.ti, Di Lecce,
Grimaldi, Shiroka)
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Tetti di spesa - Tariffe e calcolo
dei ricoveri.
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Tetti di spesa - In particolare:
con riferimento alle strutture private - Remunerazione a tariffazione fissa Legittimità.
È legittima la delibera della Giunta della Regione Puglia n. 2858 del 20.12.2010 che
ha approvato il nuovo tariffario per il 2010 per i ricoveri nelle strutture ospedaliere
rispettando il piano di rientro sottoscritto con il Governo in data 29.11.2010 e
applicando ai 54 nuovi DRG (trattasi della classificazione delle risorse dei ricoveri
ospedalieri raggruppati per tipologie affini, al fine di stabilirne il consumo di
risorse e il carico assistenziale medio) la tariffa più bassa tra quelle praticate da tre
Regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Basilicata) aventi bilancio sanitario in
pareggio. Siffatto parametro si appalesa, infatti, corretto, giacché, a prescindere
dalle variabili dei costi di produzione delle prestazioni sanitarie, quelli che
maggiormente incidono sul costo totale sono in realtà simili sull'intero territorio
nazionale (remunerazione del personale, costo dei farmaci, energia elettrica e
riscaldamento) e d'altronde
le tariffe dei DRG rappresentano costi medi di
produzione di un determinato servizio ospedaliero che non possono tener conto delle
specificità dei singoli istituti ospedalieri.
È legittimo il sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle
strutture private, basato su tariffazione fissa, assoggettato al tetto di spesa fissato per
l'anno precedente ai sensi dell'art. 30, comma 5 della L.R. Puglia n. 4/2003, non
potendosi pretendere l'applicazione a carico del servizio sanitario nazionale di tariffe
più remunerative rispetto a quelle applicate alle strutture pubbliche.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 aprile 2012, n. 624 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – A. H.
srl et altri (avv.ti Garofoli, Petruzzi, Sticchi Damiani) c. Regione Puglia (avv. Girone e
Grimaldi, Asl Bari e Asl Taranto (avv. Corrente)
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Tetti di spesa - Criteri di
ripartizione
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Accreditamento istituzionalePresupposti
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Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Tetti di spesa - Programmazione
regionale - Presupposti
Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Tetti di spesa - Criteri - D. Lgs. n.
229/99 - Programmazione annuale del volume delle prestazioni – Obbligo di
previsione – Eccezioni
Ai sensi delle norme contenute nella delibera della Giunta della Regione Puglia del
26.10.2010, n. 2252, i volumi di prestazioni e di tetti di spesa liquidati annualmente
alle strutture accreditate corrispondono a quelli assegnati, a monte, in sede di
programmazione regionale, sulla base del rispetto del criterio del cosiddetto pro-die,
per il quale il numero massimo dei pazienti da ricoverare deve corrispondere
alle quote giornaliere dei posti letto accreditati e dei volumi di prestazioni assegnate
alla struttura medesima (nella specie il TAR, dando applicazione al nuovo
regolamento regionale, ha rigettato il gravame in quanto poggiante sull'assunto
erroneo per il quale la verifica del tasso di occupazione dei posti letto della struttura
accreditata dovesse essere riferita al numero dei posti letto che la struttura è in grado
di garantire teoricamente nel corso dell'anno).
In materia di sanità pubblica regionale la procedura di accreditamento è finalizzata
non soltanto alla verifica delle qualità e funzionalità delle strutture sanitarie private e
delle relative prestazioni erogate, ma anche loro idoneità a rispettare gli indirizzi di
programmazione regionale e nazionale, con riferimento al volume delle prestazioni
individuato in sede di programmazione, secondo quanto espresso dai commi 7 e 8
dell’art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/92.
L’attività di programmazione regionale in materia sanitaria esprime in sé la
definizione del fabbisogno di assistenza tradotto nella determinazione del volume e
della tipologia di prestazioni necessarie ad assicurare nel territorio regionale i livelli
di assistenza definiti dal piano sanitario nazionale e regionale. Ciò presupponendo
un’attività continuativa di rilevazione e studio della spesa sanitaria al fine di
giungere, con indagini statistiche ed epidemiologiche, alla realizzazione di una
proiezione delle prestazioni in futuro richieste dal s.s.n.r. partendo da un ambito
spazio- temporale circoscritto.
In sede di programmazione dell’attività sanitaria annuale, la previsione obbligatoria
sancita dal D.Lgs. n. 229 del 1999 relativa all’individuazione di un volume delle
prestazioni necessarie e dei tetti di spesa sanitaria vincolanti per gli enti erogatori
pubblici e privati, trova una cosiddetta “ valvola di sfogo” nella previsione legislativa
secondo la quale per le sole strutture ospedaliere pubbliche è prevista la possibilità di
erogare prestazioni a carico del s.s.n. anche oltre i volumi ad essi assegnati,
ricorrendo determinate condizioni. Tale possibilità comunque non intacca l’assunto
secondo cui la previsione di fabbisogno effettuata in sede di programmazione annuale
è tendenzialmente satisfattiva.
13
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 aprile 2012, n. 626 - Pres. Guadagno – Est. Serlenga – F.G.,
O.M. (avv. Scorcia) c. Comune di Bari (avv.ti Verna, Lonero Baldassarra, Farnelli).
Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Lottizzazione abusiva – Confische – Restituzione dell’area – Revoca
della confisca – Necessità – Giurisdizione del G.O. – Sussiste.
Risarcimento del danno – In materia di confische – Danno da perdita dell’area
confiscata – Pendenza del giudizio penale di revoca – Interesse al risarcimento del
danno – Non sussiste.
Risarcimento del danno – In materia di confische – Danno da perdita dell’area
confiscata – Lottizzazione abusiva – Infondatezza della domanda di risarcimento
per equivalente – Esclusione della colpevolezza.
Poiché la restituzione dell’area confiscata per lottizzazione abusiva implica la revoca
della confisca, la quale rientra per competenza nella giurisdizione del giudice penale
che l’ha disposta, in assenza di detta revoca è inammissibile la domanda di
restituzione formulata con ricorso al giudice amministrativo.
La pendenza di giudizio penale avente ad oggetto la revoca della confisca esclude
l’esistenza di un interesse attuale alla domanda di risarcimento per equivalente,
condizionato alla perdita definitiva della proprietà dell’area.
È infondata la domanda di risarcimento per equivalente proposta nei confronti
dell’Amministrazione, allorché ne venga esclusa in sede penale la colpevolezza della
condotta nel procedimento di approvazione di una lottizzazione abusiva, giacché
l’assenza dell’elemento soggettivo impedisce il sorgere della relativa obbligazione
risarcitoria.
Tar Puglia, Bari, sez. II, 2 aprile 2012, n. 628 - Pres. Guadagno - Est. Ravasio - P.R.,
P.G., P.S.P., P.G.B. (avv. Papa) c. Ministero per i beni e le attività culturali,
Soprintendenza per i beni ambientali per la Puglia (Avv. Stato)
Edilizia ed urbanistica - Vincoli di inedificabilità - Legge Regione Puglia n.
56/1980 - Natura - Vincoli di inedificabilità assoluta - Deroghe.
I vincoli urbanistici d'inedificabilità di cui agli art. 51 lett. f), l. reg. Puglia 31 maggio
1980 n. 56 e lett. a), legge regionale della Puglia 11 maggio 1990 n. 30, e successive
leggi di proroga, sono vincoli di inedificabilità assoluta (ancorché temporanei), fatte
salve limitate deroghe che concernono, tra le altre ipotesi, la destinazione urbanistica
dell’area tutelata.
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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 aprile 2012, n. 629 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – S.M.
(Avv.ti Deramo, Fasanella) c. Comune di Peschici, Ufficio Polizia Amministrativa
Comune di Peschici
Processo amministrativo – Azione di accertamento – Inammissibilità
Processo amministrativo – Azione di esatto adempimento - Improcedibilità
Deve dichiararsi inammissibile, per difetto di interesse ad agire, il ricorso proposto
dinanzi al G.A. per l’accertamento, in capo al ricorrente, della titolarità di una
posizione giuridica soggettiva qualificata, allorquando la stessa abbia già trovato
espresso e positivo riconoscimento in un precedente provvedimento della P.A.
competente, anche se non ancora eseguito.
Il ricorso avente ad oggetto la richiesta di condanna della P.A. a dare esecuzione ad
un suo precedente provvedimento, con cui era stata positivamente accertata la
titolarità, in capo al ricorrente, di una posizione giuridica qualificata, deve
dichiararsi improcedibile allorquando la P.A. vi provveda in corso di causa, anche se
a seguito dell’emissione di un’ordinanza cautelare da parte del G.A
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 aprile 2012, n. 631 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – G.C.
(Avv. Marzio) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze - Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato - Ufficio Regionale per la Puglia (Avv. Stato)
Lotto, lotterie e concorsi a premio – In genere – Ricevitorie del lotto – Revoca
dell’autorizzazione (o licenza) – Illegittimità per eccesso di potere – Non sussiste
La revoca della licenza da parte della P.A., a seguito di un grave e conclamato
inadempimento del titolare dell’attività, non può dirsi sanzione sproporzionata e
dunque, illegittima per eccesso di potere, dovendo considerarsi atto dovuto, a nulla
rilevando le motivazioni addotte dal ricorrente a giustificazione del proprio
inadempimento.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 aprile 2012, n. 632 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
S.C.A. F.srl M.C. A.T.S. (Avv. Sainato) c. Regione Puglia (Avv.ti Carletti,
Francesconi), E.L., S.C.C. F.A.T.
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Sovvenzioni, contributi e sussidi – Agevolazioni finanziarie alle imprese –
Esclusione dalla procedura selettiva per tardiva presentazione della domanda –
Legittimità
È legittima l’esclusione da una procedura selettiva per tardiva presentazione della
domanda e della relativa documentazione, in quanto, l’eventuale ammissione a
presentare i documenti in ritardo, varrebbe solo a costituire il ricorrente in una
situazione privilegiata che finirebbe per ledere la par condicio tra i partecipanti.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 aprile 2012, n. 633 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – H.
Spa (Avv.ti Agostinacchio, Sartorio) c. Comune di Manfredonia
Telecomunicazioni - Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Domanda
di installazione impianti di telecomunicazione prima del d.lgs n. 259/03 (Codice
delle Comunicazioni Elettroniche) – Silenzio assenso – Sussiste
Telecomunicazioni - Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Domanda
di installazione impianti di telecomunicazione prima del d.lgs n. 259/03 (Codice
delle Comunicazioni Elettroniche) – Silenzio assenso – Sussiste – Ratio
Telecomunicazioni - Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Domanda
di installazione impianti di telecomunicazione prima del d.lgs n. 259/03 (Codice
delle Comunicazioni Elettroniche) – Impianti di potenza inferiore a 20 watt –
Documentazione necessaria
Telecomunicazioni - Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Domanda
di installazione impianti di telecomunicazione prima del d.lgs n. 259/03 (Codice
delle Comunicazioni Elettroniche) – Silenzio assenso – Sussiste - Conseguenze
Le istanze relative agli impianti di telecomunicazione con potenza inferiore a 20 watt,
presentate in data anteriore alla entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni
Elettroniche, devono intendersi accolte se entro novanta giorni successivi alla
presentazione della istanza o della denuncia di inizio attività non intervenga un
formale provvedimento di diniego da parte da parte dell’ente locale competente.
In mancanza di qualsiasi provvedimento di diniego nei novanta giorni successivi alla
presentazione della domanda d’installazione di impianti di telefonia con potenza
inferiore a 20 watt, deve dirsi regolarmente formato il silenzio assenso, in quanto, le
istanze presentate in data anteriore alla entrata in vigore del Codice delle
Comunicazioni Elettroniche non possono essere trattate in maniera diversa solo a
cagione del vuoto normativo che si é venuto a creare per effetto della declaratoria di
illegittimità del previgente codice.
Per l’installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare con tecnologia
UMTS di potenza inferiore ai 20 watt, è sufficiente la presentazione della denunzia di
16
inizio attività, corredata dai documenti previsti dalla legislazione vigente, quali: la
scheda tecnica dell’impianto, la licenza ministeriale, gli elaborati grafici e l’analisi di
impatto elettromagnetico con relazione di conformità radioelettrica, non essendo,
invece, richiesti, per il rilascio dell’autorizzazione, né l’allegazione del parere
dell’ARPA, né la documentazione comprovante il rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.
Posto che la realizzazione di un impianto di telecomunicazione con potenza inferiore a
20 watt, si intende assentita una volta formatosi il silenzio-assenso sulla relativa
istanza, un eventuale successivo provvedimento di annullamento del silenzio da parte
della P.A., impone la comunicazione di avvio del relativo procedimento, essendosi già
configurata, in capo al ricorrente, una posizione di diritto soggettivo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 aprile 2012, n. 635 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
R.G.C., A.S. (Avv. Valla) et altri c. Università degli studi di Bari (Avv.ti Massarelli,
Prudente), Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (Avv.
Delle Donne)
Sanità pubblica – Unità o aziende sanitarie locali (U.S.L. o A.S.L.) – Personale:
trattamento economico - Indennità aggiuntive ex art 6 del d. lgs. n. 517/1999
Sanità pubblica – Unità o aziende sanitarie locali (U.S.L. o A.S.L.) – Personale:
trattamento economico – Diritto a percepire le indennità aggiuntive ex art 6 del d.
lgs. n. 517/1999 – Non sussiste
Sanità pubblica – Unità o aziende sanitarie locali (U.S.L. o A.S.L.) – Personale:
trattamento economico – Diritto a percepire le indennità aggiuntive ex art 6 del d.
lgs. n. 517/1999 – Non sussiste - Conseguenze
Sanità pubblica – Unità o aziende sanitarie locali (U.S.L. o A.S.L.) – Personale:
trattamento economico – Mancata corresponsione dell’indennità equiparativa –
Onere della prova
Il sistema di indennità aggiuntive - così come delineato dall’art.6 del d.lgs. n.517/1999
- preordinate all’equiparazione del trattamento economico e normativo del personale
medico universitario a quello del personale medico del Servizio Sanitario Nazionale di
pari funzioni, mansioni ed anzianità, deve considerarsi sostitutivo ed alternativo al
precedente, incentrato sull’indennità equiparativa (la cd. indennità De Maria), in
quanto trattasi di nuove indennità con analoga funzione.
Deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, la richiesta di
accertamento del diritto a percepire le nuove indennità aggiuntive ex art.6 del d.lgs.
n.517/1999, in quanto, allo stato, i ricorrenti non possono vantare alcuna pretesa, non
essendo stati ancora stabiliti i criteri per la determinazione e quantificazione delle
nuove indennità.
17
In attesa della stipula delle convenzioni e dei protocolli cui è rimessa la
quantificazione delle nuove indennità ex art. 6 del d.lgs. n.517/1999, al personale
medico universitario continuerà a corrispondersi, a titolo di acconto, la precedente
indennità equiparativa (c.d. indennità De Maria), con la precisazione che eventuali
differenze retributive dovranno essere reintegrate con efficacia retroattiva.
I ricorrenti che lamentino di non aver fruito, o di aver fruito solo in parte,
dell’indennità equiparativa (c.d. indennità De Maria), devono darne compiuta prova.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 aprile 2012, n. 636 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
L.R.d.F., L.R.d.f.D., L.F. (avv. Muscatello) c. Comune di Gravina di Puglia (avv.
Spano).
Edilizia e urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Condono edilizio – Parere della Commissione edilizia – Per il rilascio
della concessione in sanatoria – Non è obbligatorio ma facoltativo.
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Demolizione – In dipendenza
dell’assenza di un titolo abilitativo all’uso del suolo demaniale – Legittimità –
Istanza di acquisto – Presentazione – Irrilevanza nel procedimento sanzionatorio.
Considerata la specialità del procedimento di condono edilizio rispetto all’ordinario
procedimento di rilascio della concessione edilizia e l’assenza di una specifica
previsione in ordine alla sua necessità, per il rilascio della concessione in sanatoria il
parere della Commissione edilizia non è obbligatorio, ma al più facoltativo.
È legittimo l’ordine di demolizione di opere eseguite abusivamente su area demaniale
in assenza di un titolo che abiliti all’uso di tale suolo, non potendo ritenersi sospesa
l’iniziativa sanzionatoria per effetto della presentazione dell’istanza di acquisto di
area demaniale, sul modello degli effetti normalmente ricollegati alla presentazione
dell’istanza di concessione in sanatoria: solo rispetto a quest’ultima, difatti, è
configurabile un vero e proprio obbligo di pronunzia.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 aprile 2012, n. 637 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – G.P.
(Avv. Balducci) c. Università degli studi di Bari (Avv.ti Prudente, Massarelli)
Sanità pubblica – Unità o aziende sanitarie locali (U.S.L. o A.S.L.) – Personale:
trattamento economico - Indennità aggiuntive ex art 6 del d. lgs. n. 517/1999
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Sanità pubblica – Unità o aziende sanitarie locali (U.S.L. o A.S.L.) – Personale:
trattamento economico – Diritto a percepire le indennità aggiuntive ex art 6 del d.
lgs. n. 517/1999 – Non sussiste
Sanità pubblica – Unità o aziende sanitarie locali (U.S.L. o A.S.L.) – Personale:
trattamento economico – Diritto a percepire le indennità aggiuntive ex art 6 del d.
lgs. n. 517/1999 – Non sussiste - Conseguenze
Sanità pubblica – Unità o aziende sanitarie locali (U.S.L. o A.S.L.) – Personale:
trattamento economico – Mancata corresponsione dell’indennità aggiuntive ex
art 6 del d. lgs. n. 517/1999 – Diritto al risarcimento del danno – Non sussiste
Il sistema di indennità aggiuntive - così come delineato dall’art.6 del d.lgs. n.517/1999
- preordinate all’equiparazione del trattamento economico e normativo del personale
medico universitario a quello del personale medico del Servizio Sanitario Nazionale di
pari funzioni, mansioni ed anzianità, deve considerarsi sostitutivo ed alternativo al
precedente, incentrato sull’indennità equiparativa (la cd. indennità De Maria), in
quanto trattasi di nuove indennità con analoga funzione.
La richiesta di accertamento del diritto a percepire eventuali differenze retributive,
per via del nuovo sistema di indennità aggiuntive delineato dall’art. 6 del d.lgs.
n.517/1999, deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse, in quanto,
allo stato, i ricorrenti non possono vantare alcuna pretesa, non essendo stati ancora
stabiliti i criteri per la quantificazione delle nuove indennità, e non potendo
trascurarsi l’ipotesi che il saldo, rispetto all’indennità equiparativa, potrebbe
risultare anche negativo.
In attesa della stipula delle convenzioni e dei protocolli cui è rimessa la
quantificazione delle nuove indennità ex art. 6 del d.lgs. n.517/1999, al personale
medico universitario continuerà a corrispondersi, a titolo di acconto, la precedente
indennità equiparativa (c.d. indennità De Maria), con la precisazione che eventuali
differenze retributive dovranno essere reintegrate con efficacia retroattiva.
L’istanza di risarcimento del danno da mancata corresponsione delle indennità
aggiuntive ex art.6 del d.lgs. n.517/99, non può trovare accoglimento, non essendo
dato prevedersi le coordinate future del nuovo trattamento aggiuntivo, potendo, di
fatto, risultare il saldo anche negativo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 aprile 2012, n. 639 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – M.D.,
L.L. (Avv. D’Alcolzo) et altri c. Comune di Bari (Avv.ti Farnelli, Valla)
Commercio – Aree pubbliche (commercio al dettaglio su) – Sanzioni – Revoca
dell’autorizzazione (o licenza) – Legittimità - Presupposti
Commercio – Aree pubbliche (commercio al dettaglio su) – Sanzioni – Revoca
dell’autorizzazione (o licenza) – Illegittimità – Non sussiste
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È legittimo il provvedimento con cui il Comune, per sopravvenute ragioni di interesse
pubblico ed in qualsiasi momento, disponga la revoca dell’autorizzazione temporanea
all’esercizio di un’attività commerciale su posteggio fisso, allorquando, la
soppressione o il trasferimento della suddetta attività, siano avvenuti previa
approvazione di una variante al piano per il commercio su aree pubbliche, nonché nel
rispetto e in attuazione delle intese con le organizzazioni di categoria, che, sebbene
costituiscano presupposto necessario di legittimità del provvedimento de quo, non
possono in alcun modo attribuire agli operatori, un diritto di veto sulle scelte
pianificatorie istituzionalmente riservate all’ente comunale.
Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione temporanea all’esercizio di un’attività
commerciale su area pubblica, non può dirsi illegittimo per eccesso di potere
allorquando la P.A. procedente, dandone puntuale motivazione, abbia svolto
un’attività consultiva ed istruttoria volta al perseguimento di una soluzione
alternativa equa e condivisa dagli operatori, proprio al fine di assicurare un
contemperamento dell’interesse privato con l’interesse pubblico prevalente.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 aprile 2012, n. 643 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – G.A.
(Avv. Bianco) c. Ministero della Difesa, Comando Legione Carabinieri Puglia Servizio Amministrativo (Avv. Stato), A.R. (Avv. Senatore)
Accesso – Domanda di accesso: legittimazione attiva e contenuto
Accesso – Domanda di accesso: presupposti - Rapporti con la riservatezza di terzi
Accesso – Rapporti con la riservatezza di terzi
Nell’ipotesi in cui il Giudice civile, ai sensi dell’art. 213 c.p.c., abbia provveduto a
richiedere alla P.A. tutti i documenti e le informazioni necessarie al fine del decidere,
l’eventuale istanza proposta dal ricorrente - diretto interessato - con riferimento ad
atti ritenuti dal G.O. non rilevanti, rendono evidente la natura emulativa dell’istanza
medesima, atteso l’evidente difetto di interesse.
La mera pendenza di un giudizio dinanzi al Giudice civile, in particolare, del ricorso
ex art. 709 c.p.c. non è sufficiente a giustificare l’interesse del ricorrente all’accesso a
documenti e al trattamento di dati personali del controinteressato, occorrendo
viceversa la prova di un nesso causale e della obiettiva rilevanza della
documentazione di cui si chiede l’accesso con l’oggetto della decisione.
Ove il G.O.abbia già stabilito la necessità o meno di acquisire la documentazione
ritenuta utile ai fini del decidere, non sussiste, in capo al ricorrente, interesse alcuno
all’acquisizione di atti e documenti non utili a tal fine, dovendosi ritenere prevalente
la tutela del diritto alla riservatezza ex art. 22 l. 241/1990 del controinteressato.
20
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 aprile 2012, n. 644 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
A.A.C., G., I., M.C.P., G.O. (Avv.ti Giampalmo, Roberto) c. Asl Bari (Avv. Trotta)
Giurisdizione civile – Giurisdizione ordinaria e amministrativa – In particolare:
in materia di pubblico impiego – Ambito di attribuzione – Criterio di riparto
La giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di pubblico
impiego risulta circoscritta - ex art.63 d.lgs. n.165/2001 - unicamente alle procedure
concorsuali finalizzate alla costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica
Amministrazione, risultando viceversa – e correlativamente – la giurisdizione
riservata al giudice ordinario di carattere generale e residuale, estesa ad ogni fase del
rapporto stesso, dalla sua instaurazione fino all’estinzione, compresa qualsiasi
vicenda modificativa quand’anche vengano in considerazione atti presupposti che il
giudice ordinario può disapplicare.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 aprile 2012, n. 653 – Pres. Guadagno – Est. Zonno – C.M.
(Avv. Paldera) c. Comune di Modugno (Avv. Violi)
Giurisdizione – Difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo – In
particolare: in materia di pubblico impiego – Conseguenze - Translatio iudicii ex
art 11 c.p.a.
Il ricorso proposto da pubblico dipendente c.d. “privatizzato”avverso una
determinazione dirigenziale deve esser dichiarato inammissibile per difetto di
giurisdizione e declinato in favore del Giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.,
nell’ipotesi in cui tale determina sia espressione dell’esercizio dei poteri datoriali
“privatizzati”.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 2 aprile 2012, n. 665 - Pres. S. Guadagno - Est. D. Zonno –
omissis ed omissis, in qualità di esercenti la potestà sul minore omissis (avv.ti Totaro e
Padalino) c. Comune di Altamura (avv. Pannizzolo)
Mutilati ed invalidi civili – Portatori di handicap - Limiti all’erogazione delle
prestazioni di sostegno o assistenziali – Limite delle risorse economiche –
Esclusione - Ratio.
Mutilati ed invalidi civili – Portatori di handicap - Assistenza specialistica ed
assistenza scolastica – Distinzione tra le due fattispecie - Ratio.
Mutilati ed invalidi civili – Portatori di handicap – Riduzione del monte ore di
assistenza per ragioni di bilancio – Illegittimità.
21
Giurisdizione – Giudice amministrativo (giurisdizione di legittimità) –
Valutazione dell’atto amministrativo - Trattati e convenzioni internazionali –
Rilevanza – Norme internazionali recanti prescrizioni generali – Parametro di
legittimità dell’azione amministrativa - Esclusione.
Il contenuto della prestazione di sostegno o assistenziale, esclusa la sussistenza di
alcuna discrezionalità in capo all’Amministrazione tenuta alla erogazione del
servizio, deve essere determinato esclusivamente ed unicamente dalla A.S.L., organo
tecnico competente e in grado quindi di attribuire al diritto il concreto contenuto
rapportato alle esigenze del disabile, configurandosi come secondario e recessivo
ogni altro interesse antagonista, ivi compresa l’esigenza di contenimento di spesa o di
non disponibilità finanziaria
L’assistenza specialistica e l’insegnamento scolastico (insegnante di sostegno)
costituiscono fattispecie ben distinte, regolate da differenti principi: mentre la prima
costituisce un servizio socio-assistenziale e di cura alla persona finalizzato a
sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione dell’alunno che influenzano un
regolare processo di integrazione scolastica, il secondo è esplicazione immediata del
diritto allo studio ed all’istruzione.
È legittima, se determinata da esigenze di bilancio, la riduzione del monte ore di
assistenza specialistica alla persona disabile che sia operata rispetto alla proposta
formulata nella diagnosi funzionale, atteso che le risorse disponibili, giusta la
previsione di cui all’ art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rappresentano un
limite espressamente previsto per l’erogazione di consimili servizi, sempre salvo che
la predetta riduzione si riveli irragionevole alla luce delle risorse disponibili stesse o
di altri parametri.
Le norme internazionali che siano prive di un carattere dispositivo puntuale in quanto
recanti prescrizioni generali, non possono assumere carattere vincolante ai fini della
valutazione di legittimità dell’azione amministrativa (nella specie, venivano invocate
dal ricorrente le norme di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, adottata il 13.12.2006, e ratificata dall’Italia con legge 3.3.2009
n. 18).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 10 aprile 2012, n. 701 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – G.L.S.
(Avv. Giampetruzzi) c. Sottocommissione Elettorale Circondariale di Acquaviva delle
Fonti, U.T.G. - Prefettura di Bari, V.D.R.
Elezioni – In genere – Procedimento elettorale – Caratteristiche
Elezioni – Consiglio comunale – Procedimento elettorale – Possibilità di utilizzo
dell’autocertificazione ex art 46 del d.P.R. n. 445/2000 – Non sussiste - Ratio
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Elezioni – Consiglio comunale – Esclusione dalla competizione elettorale –
Legittimità
Il procedimento elettorale è caratterizzato da una tempistica - che costituisce il
fondamento e la ratio del formalismo e del rigore del procedimento stesso - improntata
alla massima celerità, in ragione delle peculiari esigenze di tutela dei contrapposti
interessi in gioco.
La brevità dei termini di definizione dello speciale procedimento elettorale, in vista
delle elezioni, non consente al candidato di avvalersi dell’autocertificazione ex art 46
del d.P.R. n. 445/2000 in sostituzione del documento richiestogli dalla legge, in
quanto, la possibilità di un successivo accertamento d’ufficio di quanto dichiarato,
ben potrebbe inficiare il risultato del procedimento elettorale stesso.
Il mancato adempimento da parte del candidato di un onere documentale
espressamente previsto a suo carico dalla legge, rende legittima la sua esclusione
dalla competizione elettorale, con conseguente piena legittimità degli impugnati
provvedimenti.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 aprile 2012, n. 702 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
H3G s.p.a. (Avv.ti Agostinacchio, Sartorio) c. Comune di Manfredonia
Telecomunicazioni - Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Domanda
di installazione impianti di telecomunicazione prima del d.lgs n. 259/03 (Codice
delle Comunicazioni Elettroniche) – Silenzio assenso – Sussiste
Telecomunicazioni - Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Domanda
di installazione impianti di telecomunicazione prima del d.lgs n. 259/03 (Codice
delle Comunicazioni Elettroniche) – Silenzio assenso – Sussiste – Ratio
Telecomunicazioni - Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Domanda
di installazione impianti di telecomunicazione prima del d.lgs n. 259/03 (Codice
delle Comunicazioni Elettroniche) – Impianti di potenza inferiore a 20 watt –
Documentazione necessaria
Telecomunicazioni - Telefonia – Telefonia mobile (telefoni cellulari) – Domanda
di installazione impianti di telecomunicazione prima del d.lgs n. 259/03 (Codice
delle Comunicazioni Elettroniche) – Silenzio assenso – Sussiste - Conseguenze
Le istanze relative agli impianti di telecomunicazione con potenza inferiore a 20 watt,
presentate in data anteriore alla entrata in vigore del Codice delle Comunicazioni
Elettroniche, devono intendersi accolte se entro novanta giorni successivi alla
presentazione della istanza o della denuncia di inizio attività non intervenga un
formale provvedimento di diniego da parte da parte dell’ente locale competente.
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In mancanza di qualsiasi provvedimento di diniego nei novanta giorni successivi alla
presentazione della domanda d’installazione di impianti di telefonia con potenza
inferiore a 20 watt, deve dirsi regolarmente formato il silenzio assenso, in quanto, le
istanze presentate in data anteriore alla entrata in vigore del Codice delle
Comunicazioni Elettroniche non possono essere trattate in maniera diversa solo a
cagione del vuoto normativo che si é venuto a creare per effetto della declaratoria di
illegittimità del previgente codice.
Per l’installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare con tecnologia
UMTS di potenza inferiore ai 20 watt, è sufficiente la presentazione della denunzia di
inizio attività, corredata dai documenti previsti dalla legislazione vigente, quali: la
scheda tecnica dell’impianto, la licenza ministeriale, gli elaborati grafici e l’analisi di
impatto elettromagnetico con relazione di conformità radioelettrica, non essendo,
invece, richiesti, per il rilascio dell’autorizzazione, né l’allegazione del parere
dell’ARPA, né la documentazione comprovante il rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.
Posto che la realizzazione di un impianto di telecomunicazione si intende assentita
una volta formatosi il silenzio-assenso sulla relativa istanza, un eventuale successivo
provvedimento di annullamento del silenzio da parte della P.A., impone la
comunicazione di avvio del relativo procedimento, essendosi già configurata, in capo
al ricorrente, una posizione di diritto soggettivo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 aprile 2012, n. 704 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
G.M. (Avv. Petrarota) c. Comune di Barletta (avv.ti Palmiotti, Martorano)
Giurisdizione – Giudice ordinario – Giurisdizione del G.O. per la tutela di diritti
soggettivi avverso la P.A. – In materia di pubblico impiego – Presupposti
Sebbene l’oggetto del giudizio di cognizione diretta sia costituito da un provvedimento
della P.A. adottato nell’esercizio dei poteri di autotutela, la giurisdizione spetta al
Giudice Ordinario quando trattasi di un atto che incida su un singolo rapporto di
lavoro contrattualizzato e che, pertanto, si configuri come atto di gestione di tale
singolo rapporto di lavoro.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 aprile 2012, n. 705 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
G.D.G, M.P. (avv. Valentini) c. Comune di Bisceglie (avv. Chieffi), G.C. (avv. Nigri).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Inammissibilità –
Costruzione abusiva – Rapporti tra provvedimento repressivo e domanda in
sanatoria – Inconciliabilità.
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È inammissibile il ricorso avverso l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo per
il quale risulta pendente istanza di sanatoria. Quest’ultima, infatti, fa sorgere
l’obbligo della Amministrazione di reiterare l’ordine di demolizione una volta evasa
negativamente l’istanza di sanatoria determinando, pertanto, la perdita di efficacia
della precedente ordinanza di demolizione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 aprile 2012, n. 706 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
B.P.M. s.p.a. (avv. Airò) c. Comune di Conversano (avv. Bagnoli).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Diniego – Fondato sulla circostanza che è in corso un
procedimento
volto
all’annullamento
dello
strumento
urbanistico
precedentemente approvato – Illegittimità.
È illegittimo il diniego di permesso di costruire fondato sulla circostanza che è in
corso un procedimento amministrativo finalizzato all’annullamento di uno strumento
precedentemente approvato in quanto attua, in sostanza, una misura di salvaguardia
non prevista dall’ordinamento: la sospensione dell’esame di titoli edilizi può essere
difatti attuata solo dopo l’adozione di un nuovo strumento urbanistico, e peraltro per
il limitato periodo di tre anni. (Nel caso di specie, il Collegio ha specificato che,
persino nella ipotesi in cui sia in corso l’approvazione di un nuovo strumento
urbanistico incompatibile con una richiesta di permesso di costruire,
l’amministrazione comunale non può pretendere di sospenderne l’esame per tutto il
tempo necessario a pervenire alla approvazione definitiva del nuovo strumento, ove
trascorsi tre anni dalla adozione di esso, non essendo previste misure di salvaguardia
analoghe nel caso in cui un comune dia corso al procedimento finalizzato
all’annullamento di uno strumento precedentemente approvato).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 aprile 2012, n. 707 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
G.D.L. (Avv.ti Iacobellis, Clemente) c. Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato
Ufficio Regionale Puglia Bari, Ministero dell'Economia e delle Finanze, (Avv. Stato)
Lotto, lotterie e concorsi a premio – In genere – Ricevitorie del lotto – Mancato
rilascio dell’autorizzazione (o licenza) – Legittimità
Lotto, lotterie e concorsi a premio – In genere – Ricevitorie del lotto –
Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione (o licenza)
Va negata l’autorizzazione ad aprire una rivendita di generi di monopolio nell’ipotesi
in cui non risultino osservate le prescrizioni di legge, fra cui il rispetto della distanza
minima di 300 metri dalle rivendite più vicine.
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Quando la distanza tra una nuova eventuale rivendita ed una preesistente rispetti
quella minima determinata a norma delle disposizioni precedenti e, tuttavia, non
ecceda il 10% della stessa, l’Amministrazione é tenuta ad effettuare un supplemento di
istruttoria finalizzato ad individuare eventuali problematiche connesse alla distanza,
mantenendo un margine di discrezionalità in merito al rilascio dell’autorizzazione
stessa.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 aprile 2012, n. 708 – Pres. Guadagno – Est. Zonno – Z.C.
srl (Avv. Triggiani) c. Ministero delle Attività Produttive, Direz. Generale
Coordinamento degli Incentivi alle Imprese (Avv. Stato)
Sovvenzioni, contributi, sussidi – Agevolazioni finanziarie alle imprese –
Annullamento d’ufficio del contributo
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori generali - Variante
L’atto di rimozione della concessione di un contributo, per carenza originaria delle
condizioni richieste, benché solo successivamente accertate, va correttamente
qualificato come annullamento di ufficio del provvedimento ampliativo, poiché
l’amministrazione ha riscontrato l’inesistenza originaria di condizioni di ammissione
necessarie e dunque, l’illegittimità originaria del decreto di ammissione al contributo.
Non è consentito dare alcun rilievo o attendibilità alla relazione tecnica di parte
prodotta nel procedimento amministrativo, tesa a sostenere la libera modificabilità
della destinazione d’uso di un immobile in contrasto con quella di zona, e dunque,
volta a modificare la natura giuridica dell’area su cui ricadono gli immobili,
indipendentemente dalla destinazione dell’area stessa.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 aprile 2012, n. 709 – Pres. Guadagno – Est. Zonno – M.N.
(Avv. De Felice) c. Croce rossa Italiana (Avv. Stato)
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Dirigenti delle pp.aa. – Concorso per esami –
Requisiti di idoneità – In generale
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Dirigenti delle pp.aa. – Concorso per esami –
Requisiti di idoneità – In particolare
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Dirigenti delle pp.aa. – Concorso per esami –
Requisiti di idoneità – Equiparabilità della funzione di dirigente di una impresa
commerciale con quella di amministratore unico di una società – Presupposti
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Lavoro alle dipendenze della P.A. – Dirigenti delle pp.aa. – Concorso per esami –
Inidoneità per mancato possesso dei requisiti – Esclusione dal concorso Esaustività della motivazione
Lo svolgimento di un’attività dirigenziale, in seno ad una P.A., richiede nell’aspirante,
il comprovato possesso di doti gestionali e/o di direzione del personale, necessari per
l’avanzamento richiesto ed per il ruolo di maggiore responsabilità di cui si tratta.
L’attitudine alla gestione del personale, da parte dell’aspirante dirigente, non è
comprovata dall’essere un piccolo imprenditore – soggetto che, per definizione non
gestisce una struttura aziendale complessa - né dall’essere amministratore unico di
s.r.l, laddove non risulti che la società sia attiva e dotata di una struttura aziendale
complessa da cui possa desumersi implicitamente l’idoneità del soggetto allo
svolgimento della funzione dirigenziale, in seno ad una P.A.
Posto che la qualità di amministratore unico non coincide con quella di dirigente di
impresa commerciale o industriale, l’equiparazione tra le due figure può essere
ammessa solo laddove l’amministratore unico (soggetto dotato formalmente del potere
di gestione della s.r.l.) svolga effettivamente funzioni dirigenziali, ossia se risulti che
la società sia effettivamente attiva ed abbia un numero di dipendenti ovvero una
dimensione aziendale congrui a ritenere che le mansioni dell’amministratore unico
coincidano, sostanzialmente, con quelle di dirigente d’azienda.
Il provvedimento amministrativo con cui è stato espresso il giudizio di non idoneità
all’avanzamento del ricorrente, non è viziato per difetto assoluto di motivazione se, in
modo sintetico ma esaustivo, specifichi pienamente le ragioni del giudizio di
inidoneità - rappresentate dal difetto dei requisiti richiesti - esprimendo, in tal modo,
l’elemento essenziale del giudizio negativo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 aprile 2012, n. 710 – Pres. Guadagno – Est. Zonno – F.M.
(avv. Baiocchi) c. Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
(Avv. Stato)
Sicurezza pubblica - Stranieri (in particolare, extracomunitari) –
Regolarizzazione ex d.l. n. 78/2009 - Requisiti di ammissibilità dell’istanza Requisiti soggettivi- Presentazione presso il SUI della Provincia di residenza –
Irrilevanza.
È illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di regolarizzazione di uno
straniero, avente come unico motivo ostativo la residenza del datore di lavoro in
Comune di provincia diverso da quella in cui ha sede il SUI presso cui è presentata
l’istanza. Infatti, l’art. 1 ter D.L. 78/2009 contempla al co. 4 i requisiti di
ammissibilità dell’istanza e al co 13 i requisiti soggettivi ostativi inerenti la
condizione dello straniero. In nessuna delle disposizioni è richiesto, come requisito
essenziale di accoglimento dell’istanza, che questa venga presentata presso il SUI
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della Provincia di residenza. Nel testo normativo esiste, invero la prescrizione,
contenuta nel comma 2 dell’art. in esame, di presentare l’istanza di regolarizzazione
presso il SUI (in alternativa all’INPS) della provincia di residenza del datore di
lavoro. Ma, tale norma, dato il tenore letterale e considerata l’assenza di una
sanzione espressa di inammissibilità, non può che essere interpretata nel senso che
vale a determinare i criteri di competenza degli Uffici prefettizi deputati a svolgere il
relativo procedimento, ovvero che la sua inosservanza determina una mera
irregolarità.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 aprile 2012, n. 711 – Pres. Guadagno – Est. Zonno – G.C.
(avv. Schifone) c. Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze
(Avv. Stato) e Ministero della Difesa – Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Processo amministrativo - In materia di pubblico impiego - Causa di servizio,
concessione e determinazione benefici economici - Provvedimento di diniego Istruttoria - Verificazioni – Nesso di causalità patologia/mansioni svolte –
Esclusione - Rigetto.
Qualora un pubblico dipendente promuova ricorso amministrativo avverso il
provvedimento con cui la Amministrazione ne abbia respinto la richiesta di
riconoscimento di causa di servizio e di concessione di equo indennizzo, il Collegio
giudicante, in sede d'istruttoria, potrebbe disporre una verificazione. Nel caso in cui
manchino rilievi di parte ricorrente e la verificazione, meritando un giudizio di piena
attendibilità, escluda in modo inequivoco la fondatezza della tesi sostenuta dal
ricorrente evidenziando, invero, il difetto del nesso di causalità – secondo la migliore
scienza ed esperienza- tra la patologia riscontrata e le mansioni svolte, verrebbe
eliminato in radice ogni dubbio in ordine all’utilizzo ragionevole e corretto della
discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 aprile 2012, n. 712 – Pres. Guadagno – Est. Zonno – P.T.
(avv.ti V. Matera e G. Marinelli) c. Ministero dell'Interno – Questura di Bari (Avv.
Stato).
Unione europea – Libertà di circolazione delle persone, servizi e capitali – Diritto
e libertà di stabilimento e di prestazione di servizi – Esercizio pubblico di attività
di scommesse – Sistema concessorio italiano (art.88 TULPS) – Compatibilità.
Unione europea – Libertà di circolazione delle persone, servizi e capitali – Diritto
e libertà di stabilimento e di prestazione di servizi – Esercizio pubblico di attività
di scommesse – Clausole bando di gara – Legittimità.
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Unione europea - – Libertà di circolazione delle persone, servizi e capitali –
Diritto e libertà di stabilimento e di prestazione di servizi – Esercizio pubblico di
attività di scommesse – Violazione delle norme comunitarie: sorte del
provvedimento amministrativo.
Unione europea - Principio del mutuo riconoscimento tra Stati Membri – Materia
delle scommesse e gioco d'azzardo – Disciplina.
Sebbene costituisca una limitazione ai principi di libertà di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi, previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE, la previsione
- ex art.88 TULPS - di un sistema concessorio per l'esercizio pubblico di attività di
scommesse è compatibile con il diritto comunitario, purchè sia giustificata da motivi
imperativi di interesse generale e caratterizzata dal requisito della proporzionalità
all’obiettivo perseguito. Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza della
CGCE, infatti, per l'esercizio di attività di scommesse, il sistema concessorio tout
court non è in contrasto con l’ordinamento comunitario.
In ordine all'esercizio pubblico di attività di scommesse, non è la previsione del
sistema concessorio tout court che si pone in contrasto con l’ordinamento
comunitario, quanto piuttosto, eventualmente, le caratteristiche del sistema
concessorio stesso, ovvero le eventuali clausole delle previsioni di bando che hanno
dato attuazione alla liberalizzazione delle concessioni.
Premesso che l’illegittimità “comunitaria” dell' atto amministrativo deve essere
parificata alla illegittimità dell’atto amministrativo per un qualsiasi vizio che ne può
determinare l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, in
ordine al rilascio di una licenza per l'esercizio pubblico di attività di scommesse ex
art. 88 TULPS, l'allibratore estero ed i suoi incaricati che assumano essere stati lesi
da un bando di gara “comunitariamente” illegittimo - immediatamente lesivo dei loro
interessi poiché impeditivo della partecipazione alla gara - sono tenuti ad impugnare
il bando entro il termine decadenziale previsto per legge, non potendo dolersi di tale
illegittimità in giudizi successivi aventi ad oggetto il diniego dell'autorizzazione
medesima.
La materia delle scommesse e del gioco di azzardo non è oggetto di armonizzazione in
ambito comunitario, restando ogni Stato membro libero di adottare, nel rispetto dei
principi fondamentali dell’Unione, la disciplina più adeguata al perseguimento dei
propri interessi.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 aprile 2012, n. 713 – Pres. Guadagno – Est. Zonno – M. c.
c. S. (avv. Polignano) c. Comune di Modugno (avv. Carlucci), Regione Puglia (avv.
Girone), Asl Bari (avv. Trotta), E. (avv. Latela)
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Procedimento amministrativo – Conclusione – Obbligo di provvedimento
espresso – Ipotesi: istanza di parte manifestamente infondata – Esclusione
dell’obbligo – Sussiste.
È escluso l'obbligo di provvedere della P.A. nell'ipotesi in cui l'istanza sia
manifestamente infondata (perché, come nel caso di specie, totalmente incompleta),
sicché risulta del tutto diseconomico obbligare l'Amministrazione a provvedere,
laddove l'atto espresso non potrebbe essere che di rigetto.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 aprile 2012, n. 715 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
T.A. (avv. N. D'Alconzo) c. Ministero dell'Economia e delle Finanze e AAMSIspettorato Comp. Bari (Avv. Stato).
Commercio – Esercizi commerciali o pubblici - Autorizzazione alla vendita di
tabacchi – Assenza – Detenzione – Accertamento - Sanzione.
Commercio – Esercizi commerciali o pubblici - Autorizzazione alla vendita di
tabacchi - Assenza –Esercizio attività di vendita - Elementi di prova – Sanzione.
Procedimento amministrativo – In materia di esercizi commerciali o pubblici –
Sanzione ex art. 5 l. 50/94 – Decorrenza del termine – Diritto di difesa – Tutela.
A prescindere da qualsivoglia considerazione relativa alla destinazione alla vendita,
l’art. 5 della legge 50/94 prevede comunque la sanzione della chiusura dell’esercizio
commerciale qualora in locali non autorizzati alla vendita di tabacchi risulti accertata
la mera detenzione di tabacchi di contrabbando o di generi di monopolio.
Ai sensi dell' art. 5 della legge 50/94, nei confronti dei titolari, o loro coadiuvanti o
dipendenti, di esercizi commerciali non autorizzati alla vendita di tabacchi, può essere
contestata non solo la detenzione bensì anche la vendita di tabacchi, qualora il
rilevante quantitativo, la molteplicità della marche e il luogo di detenzione degli
stessi, costituiscano circostanze idonee a ritenere sufficientemente provata tale
destinazione.
La decorrenza, del termine di sospensiva richiamato dall'art. 5, co. 1, n. 50/1994, dal
trentunesimo giorno successivo alla notifica del decreto di chiusura dell'esercizio
commerciale costituisce idonea garanzia a tutela del diritto di difesa.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 aprile 2012, n. 722 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga – T.
I. e T. A. (avv. Fiorentino) c. Comune di Manfredonia (avv. Salvemini)
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Competenza e Giurisdizione- Espropriazione per
Determinazione dell'indennità – Giurisdizione ordinaria.
pubblica
utilità
–
Edlizia ed urbanistica - Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione
acquisitiva – Diritto al risarcimento del danno – Dies a quo.
Edilizia ed urbanistica - Espropriazione per pubblica utilità – Occupazione
acquisitiva - Acquisizione "sanante" – Abdicazione della proprietà - Indennizzo.
L'art.134, comma 1 lett.g), c.p.a. (d.lgs. n.104/2010), sostanzialmente riproduttivo
dell’art.53, 2° comma, D.P.R. n.327/2001, lascia ferma la giurisdizione del giudice
ordinario per le controversie riguardanti “la determinazione e la corresponsione delle
indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
In ordine all'esercizio del diritto al risarcimento del danno, rileva rammentare che la
condotta illecita della Pubblica Amministrazione, in caso di occupazione acquisitiva,
permane fino all'eventuale adozione dell'atto ablativo autoritativo.
In caso di occupazione appropriativa, l’opzione per l’azione risarcitoria operata dal
privato non può assumere il significato di abdicazione della proprietà ma piuttosto di
dichiarazione di disponibilità a rinunziarvi attraverso una scelta che esclude la
restituito in integrum. In buona sostanza, la mancanza di un atto formale di
acquisizione impedisce all’Amministrazione di diventare proprietaria del bene
occupato L'unico rimedio, infatti, riconosciuto dall’ordinamento alla Pubblica
Amministrazione per evitare la restituzione dell’area è l’emanazione di un (legittimo)
provvedimento di acquisizione c.d. “sanante” con contestuale liquidazione in favore
del proprietario dell’equivalente monetario a titolo di risarcimento secondo le precise
disposizioni dell’art.42 bis stesso. .L’indennizzo dovrà ristorare il proprietario sia
della perdita della proprietà sia del mancato godimento della stessa dal momento in
cui l’occupazione è divenuta illegittima.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 aprile 2012, n. 723 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – R.R.
(avv. P. Balducci) c. Università degli Studi di Bari (avv. ti G. Prudente e B.
Massarelli) e Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari (avv.
A. Delle Donne), P.N.
Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva - In materia di pubblico impiego – Medici
Universitari – Controversia inerente al trattamento economico per l'attività
assistenziale – Sussiste.
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Medici universitari – Mansioni.
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Medici universitari - Trattamento economico
– Determinazione – Indennità aggiuntiva ex art. 6 D. Lgs. 517/99 – Sussiste.
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Lavoro alle dipendenze della P.A. - Medici universitari - Trattamento economico
– Determinazione – Nuovo sistema ex 6 D. Lgs. 517/99 – Natura.
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Medici universitari - Trattamento economico
– Determinazione - Indennità di esclusività ex 5 D. Lgs. 517/99 – Natura.
Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale – In materia di pubblico
impiego - Medici universitari - Controversia inerente al trattamento economico
provvisorio – Inammissibilità.
Una controversia inerente al trattamento economico di medici universitari in attività
assistenziale rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ratione
materiae.
Il rapporto di lavoro del medico universitario, conformato ai principi di unicità ed
esclusività, infatti, prevede l’espletamento dell’attività assistenziale presso strutture
convenzionate come complementare e accessoria rispetto alla prestazione principale,
individuabile nell’attività di docenza, di studio e di ricerca.
Lo status dei medici universitari in attività assistenziale è obiettivamente differente da
quello dei medici del S.S.N., in ragione dell’unicità ed esclusività che caratterizzano il
rapporto di lavoro con l’Università e l’attività di docenza, rispetto alla quale l’attività
assistenziale presso strutture convenzionate costituisce per i primi una attività
complementare e necessaria, peraltro con monte orario ridotto al 50% rispetto a
quello previsto per i medici S.S.N..
Alla stregua della normativa vigente, "oltre ai compensi legati alle particolari
condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato
dall'università", risulta prevista in favore dei medici universitari con attività
assistenziale solo un’indennità aggiuntiva- trattamento economico aggiuntivo di cui
all’art. 6 del D.Lgs. 517/99 graduato in relazione alle responsabilità connesse ai
diversi tipi di incarico (c.d. indennità di posizione) ed in relazione ai risultati ottenuti
nell’attività gestionale ed assistenziale (c.d. indennità di risultato) - determinata
secondo parametri e criteri da definirsi esclusivamente attraverso convenzioni e
protocolli d’intesa tra le amministrazioni interessate.
L’art. 6 D.Lgs.517/90 muta il sistema di equiparazione al trattamento economico del
personale medico ospedaliero del trattamento spettante al personale universitario di
cui all’art. 5 comma 1, operante presso le strutture sanitarie convenzionate con il
servizio sanitario nazionale, equiparazione già assicurata dall’art. 3 dpr n. 761 del
1979 e dalla indennità di cui all’art. 102 dpr n. 382 del 1980. Tale nuovo sistema,
basato su trattamenti aggiuntivi è sostitutivo del precedente, e non può essere
considerato aggiuntivo.Le finalità perequative, delle quali esplicitamente il secondo
comma dell’art. 6 D.Lgs. n. 517/90 è espressione, non possono dirsi assicurate se non
dalla concreta “attuazione” del nuovo sistema. dovendosi, nelle more, conservare il
previgente trattamento economico di equiparazione.
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Nel trattamento economico aggiuntivo di cui all’art. 6 del D.Lgs. 517/99 va
ricompresa anche l'indennità di esclusività. L’indennità di esclusività, ai sensi
dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. 517/1999, che richiama espressamente l’art. 15 quater
del D.Lgs. 502/1992, difatti, deve ritenersi aggiuntiva e non perequativa per il
personale universitario in attività assistenziale (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione III bis, n.
3663/08; T.A.R. Sardegna, Sezione I, n. 1935/2005).
A fronte della normativa che prevede, in favore dei medici universitari con attività
assistenziale, un’indennità aggiuntiva (art. 6 D.Lgs. 517/99) da determinarsi secondo
parametri e criteri da definirsi esclusivamente attraverso convenzioni e protocolli
d’intesa tra le amministrazioni interessate, il ricorso contro i provvedimenti
amministrativi provvisori, aventi ad oggetto il trattamento economico riservato ai
medici universitari nelle more della definizione di tali convenzioni, è inammissibile sia
con riferimento all’azione impugnatoria, in ragione della natura provvisoria dei
provvedimenti, sia con riferimento all'azione di accertamento del diritto, trattandosi di
diritto condizionato.
La pretesa azionata, infatti, costituisce un diritto condizionato, in quanto
determinabile solo in conseguenza del perfezionamento degli accordi e della
convenzione tra gli enti e pertanto insuscettibile di tutela ex se. In tal senso peraltro è
l’orientamento giurisprudenziale prevalente (ex multis C.d.S., Sez. V, 30.5.2007, n.
2766; Sez. VI, n. 7242/2010).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 aprile 2012, n. 725 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
T.I. srl (avv. T. Di Gioia) c. Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento
Comunicazione – Isp. Terr., Ministero dello Sviluppo Economico (Avv. Stato), T. srl
(avv. G. Corrente)
Telecomunicazioni – Concessione di frequenze televisive – Interferenze - Diritto
di precedenza.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Deposito del ricorso –
Termine di proposizione del ricorso – Perentorio.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Oggetto del ricorso Provvedimento provvisorio – Inammissibilità.
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Azione di accertamento –
Vizi procedimentali – Istruttoria – Sanante.
Il diritto di una emittente televisiva, originariamente titolare della concessione ad
irradiare il proprio segnale su un determinato canale ( e il cui preuso sia stato
accertato con sentenza passata in giudicato), verrebbe violato nel caso in cui venisse
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rilasciata autorizzazione ad altra emittente il cui impianto ne sia risultato
incompatibile.
L’ordinamento, per evitare che un concessionario di frequenze televisive sia lasciato
nella perpetua incertezza sulla sorte del proprio titolo, considera tardive le censure
mosse nei confronti del provvedimento amministrativo concessorio successivamente
alla scadenza del termine di impugnazione. Il termine impugnatorio, infatti, è
perentorio in quanto posto a presidio della certezza delle situazioni giuridiche e a
tutela di tutti gli interessati.
È inammissibile il gravame proposto avverso un titolo concessorio provvisorio
sostituito da una autorizzazione definitiva giammai impugnata.
Qualora l'Autorità amministrativa abbia rilasciato una concessione televisiva senza
procedere, in violazione dell’art.1 della legge n.122/98, a verificare la compatibilità
del nuovo impianto con quelli preesistenti, in caso di gravame si potrebbe sopperire a
tale vizio procedurale (evitando l'annullamento dell' atto gravato) attraverso
accertamenti da espletarsi in sede istruttoria.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 aprile 2012, n. 726 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – D.P. ,
L.M.P.; A.P.; V.P., L.L. (avv. E. Pastore) c. Comune di Polignano a Mare (avv. F.
Panizzolo).
Edilizia e urbanistica – Espropriazione per pubblica utilità – Decreto di esproprio
– Autorità espropriante – Tempistica.
L'esistenza di un decreto prefettizio di esproprio intervenuto nella vigenza di un
termine di occupazione d’urgenza, rende evidente l’assoluto difetto di presupposti per
l’adozione di un successivo decreto sindacale di esproprio.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 aprile 2012, n. 727 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – F. et
altri (avv. N. D'Alconzo) c. Comune di Manfredonia (avv. ti V. Triggiani e A.
Amodeo).
Commercio – Mercato rionale – Svolgimento – Variazioni.
È legittimo il provvedimento motivato con cui un Comune dispone lo spostamento del
mercato settimanale a seguito di adeguata attività istruttoria e dopo aver sentito le
associazioni di categoria interessate.
All'uopo rileva rammentare che ai sensi della l.r. Puglia 18/2001 (art. 12), può essere
disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione e sostituzione,
previo parere obbligatorio delle associazioni provinciali di categoria per esigenze di
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riqualificazione, traffico e viabilità, igiene e sanità o per altri motivi di interesse
pubblico. L’art. 11 della l.r. citata prevede inoltre che la scelta del giorno di
svolgimento di fiere e mercati debba essere effettuata evitando la sovrapposizione con
analoga attività in comuni contermini.
Tar Puglia Bari, Sez. II, 13 aprile 2012, n. 728 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
L.C. e L.A.C. (avv.ti Cappabianca e Cosentino ) c. Ministero della Salute (Avv. Stato)
Risarcimento del danno – Mezzi di prova – Valutazione equitativa – Limiti.
La richiesta di valutazione equitativa del danno da ritardata esecuzione del giudicato,
non accompagnata da qualsivoglia principio di prova deve essere respinta. A tale
mancanza, infatti, non può sopperire la valutazione equitativa che attiene alla
definizione del quantum e non anche all’accertamento dell’an.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 aprile 2012, n. 729 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
G.S. (avv. Maiellaro) c. U.T.G. - Prefettura di Foggia - S.U.I., Ministero dell'Interno
(Avv. Stato)
Sicurezza Pubblica - Stranieri (In particolare, extracomunitari) –
Regolarizzazione ex d.l. n. 78/2009 - Art. 22, comma 11, d. lgs. n. 286/1998 –
Applicabilità alle procedure extra ordinem – Rationes.
In materia di regolarizzazione ed emersione del lavoro nero, deve ritenersi che la
procedura di emersione, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno non può
essere pregiudicata dall’ interruzione del rapporto di lavoro successivamente alla
presentazione della dichiarazione di sussistenza del suddetto rapporto. Tale
conclusione è confortata da un’interpretazione logico sistematica dell’art. 1 co. 1 ter
D.L. 78/09 in combinato disposto con l’art. 22, comma 11 del d.lgs. n.286/98. Infatti
non sussistono ostacoli all’applicazione di tale ultima norma, dettata in materia di
rilascio di permesso di soggiorno in via ordinaria, al caso di regolarizzazione lavoro
nero e conseguente rilascio del permesso di soggiorno extra ordinem. In particolare, il
disposto dell’art. 22 T.U. Immigrazione è volto ad evitare che il rinnovo del permesso
di soggiorno in scadenza sia lasciato all’arbitrio del datore di lavoro. Sicchè
analoghe ragioni di opportunità consigliano di sottrarre alla piena discrezionalità del
datore di lavoro stesso il perfezionamento della procedura di regolarizzazione ove
sussistano i presupposti positivi per il conseguimento della sanatoria e siano assenti
gli elementi ostativi ex art.1 ter citato (comma 13). Questi potrebbe non avere più
interesse a perfezionare il contratto per fatti intervenuti tra la data di presentazione
della domanda e quella di convocazione; ciononostante, accertati tutti i requisiti, la
procedura dovrà essere perfezionata, offrendo al lavoratore la chance di trovare un
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nuovo impiego attraverso il rilascio di permesso di soggiorno ai sensi del riportato
art.22.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 13 aprile 2012, n. 730 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – M.T.
(avv.ti Lubrano, Azzariti) c. Comune di Manfredonia (avv. Ardò).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – In genere – Qualificazione
del potere concretamente esercitato dalla P.A. – Compete al giudice adito –
Fattispecie.
Beni culturali, bellezze artistiche e paesaggio – Cartelli pubblicitari – Ordine di
rimozione (art. 23, comma 13 quater, Codice della Strada) – Impugnazione –
Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ratio.
La qualificazione del potere concretamente esercitato dall’Amministrazione compete
in via esclusiva al Giudice Amministrativo e deve essere effettuata sulla base della
valutazione del potere concretamente esercitato, indipendentemente dal nomen iuris
attribuito al provvedimento e a prescindere dai richiami normativi contenuti nel
provvedimento medesimo. (Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che le impugnate
ordinanze di rimozione di impianti pubblicitari costituiscono esercizio del potere di
gestione e dell’uso di beni demaniali connessi all’installazione degli impianti su area
pubblica, in applicazione dell’art. 23, comma 13 bis, del Codice della strada, la cui
applicabilità non è condizionata dal richiamo o meno nel preambolo del
provvedimento impugnato).
La determinazione dirigenziale di rimozione di un impianto pubblicitario, emessa dal
Comune ai sensi dell’art. 23, comma 13 quater, del Codice della Strada, è
impugnabile innanzi al Giudice ordinario a norma del combinato disposto di cui agli
artt. 22 e 23 della Legge 689/81; la ratio di tale competenza risiede nel nesso di
complementarietà tra la sanzione amministrativa pecuniaria e la rimozione, che ne
costituisce un accessorio (in senso conforme: Cass. Civile, SS.UU., 19 agosto 2009, n.
18357 e, per il medesimo ufficio, Tar Puglia, Bari, sez. II, sentenze 20 gennaio 2012,
nn. 208 e 214).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 11 aprile 2012, n. 731 – Pres. Guadagno – Est. Zonno – P.F.
(avv.ti A Dossena, V. Matera e G. Marinelli) c. Ministero dell'Interno – Questura di
Bari (Avv. Stato).
Unione europea – Libertà di circolazione delle persone, servizi e capitali – Diritto
e libertà di stabilimento e di prestazione di servizi – Esercizio pubblico di attività
di scommesse – Sistema concessorio italiano (art.88 TULPS) – Compatibilità.
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Unione europea – Libertà di circolazione delle persone, servizi e capitali – Diritto
e libertà di stabilimento e di prestazione di servizi – Esercizio pubblico di attività
di scommesse – Clausole bando di gara – Legittimità.
Unione europea – Libertà di circolazione delle persone, servizi e capitali – Diritto
e libertà di stabilimento e di prestazione di servizi – Esercizio pubblico di attività
di scommesse – Violazione delle norme comunitarie: sorte del provvedimento
amministrativo.
Unione europea - Principio del mutuo riconoscimento tra Stati Membri – Materia
delle scommesse e gioco d'azzardo – Disciplina.
Sebbene costituisca una limitazione ai principi di libertà di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi, previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE, la previsione
- ex art.88 TULPS - di un sistema concessorio per l'esercizio pubblico di attività di
scommesse è compatibile con il diritto comunitario, purchè sia giustificata da motivi
imperativi di interesse generale e caratterizzata dal requisito della proporzionalità
all’obiettivo perseguito. Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza della
CGCE, infatti, per l'esercizio di attività di scommesse, il sistema concessorio tout
court non è in contrasto con l’ordinamento comunitario.
In ordine all'esercizio pubblico di attività di scommesse, non è la previsione del
sistema concessorio tout court che si pone in contrasto con l’ordinamento
comunitario, quanto piuttosto, eventualmente, le caratteristiche del sistema
concessorio stesso, ovvero le eventuali clausole delle previsioni di bando che hanno
dato attuazione alla liberalizzazione delle concessioni.
Premesso che l’illegittimità “comunitaria” dell' atto amministrativo deve essere
parificata alla illegittimità dell’atto amministrativo per un qualsiasi vizio che ne può
determinare l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, in
ordine al rilascio di una licenza per l'esercizio pubblico di attività di scommesse ex
art. 88 TULPS, l'allibratore estero ed i suoi incaricati che assumano essere stati lesi
da un bando di gara “comunitariamente” illegittimo - immediatamente lesivo dei loro
interessi poiché impeditivo della partecipazione alla gara - sono tenuti ad impugnare
il bando entro il termine decadenziale previsto per legge, non potendo dolersi di tale
illegittimità in giudizi successivi aventi ad oggetto il diniego dell'autorizzazione
medesima.
La materia delle scommesse e del gioco di azzardo non è oggetto di armonizzazione in
ambito comunitario, restando ogni Stato membro libero di adottare, nel rispetto dei
principi fondamentali dell’Unione, la disciplina più adeguata al perseguimento dei
propri interessi.
Tar Puglia, Bari, sez. II, 13 aprile 2012, n. 732 - Pres. Guadagno - Est. Zonno - Si.E.
Spa (avv. Bavaro) c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
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Albo Nazionale Gestori Ambientali, Sezione Regionale della Puglia dell'Albo
Nazionale Gestori Ambientali (Avv. Stato)
Ambiente - Rifiuti - Albo nazionale Gestori Ambientali - Variazione dei requisiti
per l’iscrizione - Comunicazione - Onere di tempestività della comunicazione non
della variazione.
L’art. 15 del D.M. 406 del 28 aprile 1998, concernente le variazioni inerenti i requisiti
necessari per l’iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione
dei rifiuti, impone un onere di tempestività nella comunicazione della variazione, ma
non impone un termine per l’effettuazione della variazione stessa.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 771 - Pres. Guadagno - Est. Ravasio – M.
A. N. (avv.ti Lorusso e Cozzi) c. Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale
Policlinico di Bari (avv. Pappalepore), Università degli Studi di Bari, Miur, Regione
Puglia
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Procedimento disciplinare - Sanzioni
disciplinari -In particolare: nei confronti dei medici ospedalieri - Sospensione
dall'attività assistenziale - Presupposti - Rilevanza penale degli addebiti Conclusione del procedimento penale - Necessità - Esclusione - Ratio
Il provvedimento disciplinare di sospensione dall’attività assistenziale, adottato nei
confronti del medico per fatti astrattamente integranti reato in relazione ai quali
ancora non si sia concluso il procedimento penale, è da ritenersi legittimo ove fondato
su plurimi e concordanti indizi che militino nella direzione della colpevolezza, specie
rispetto a condotte che denotino una riluttanza verso le direttive aziendali, regionali o
dell’arte medica, in concreto idonea a cagionare danni all’Amministrazione (nel caso
di specie, il pagamento di emolumenti straordinari non dovuti e il mancato rimborso
di tariffe per prestazioni rese dall’Ospedale) ma anche ai pazienti, ad esempio perché
operati senza una reale ragione.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 772 – Pres. Guadagno – Est. Pasca –
L.M.C. (avv. ti P. Balducci e A. Majellaro) c. Università degli Studi di Bari (avv. ti G.
Prudente e B. Massarelli) e Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico
di Bari (avv. A. Delle Donne), P.N.
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Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva - In materia di pubblico impiego – Medici
Universitari – Controversia inerente al trattamento economico per l'attività
assistenziale – Sussiste.
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Medici universitari – Mansioni.
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Medici universitari - Trattamento economico
– Determinazione – Indennità aggiuntiva ex art. 6 D. Lgs. 517/99 – Sussiste.
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Medici universitari - Trattamento economico
– Determinazione – Nuovo sistema ex 6 D.Lgs. 517/99 – Natura.
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Medici universitari - Trattamento economico
– Determinazione - Indennità di esclusività ex 5 D. Lgs. 517/99 – Natura.
Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale – In materia di pubblico
impiego - Medici universitari - Controversia inerente al trattamento economico
provvisorio – Inammissibilità.
Una controversia inerente al trattamento economico di medici universitari in attività
assistenziale rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ratione
materiae.
Il rapporto di lavoro del medico universitario, conformato ai principi di unicità ed
esclusività, infatti, prevede l’espletamento dell’attività assistenziale presso strutture
convenzionate come complementare e accessoria rispetto alla prestazione principale,
individuabile nell’attività di docenza, di studio e di ricerca.
Lo status dei medici universitari in attività assistenziale è obiettivamente differente da
quello dei medici del S.S.N., in ragione dell’unicità ed esclusività che caratterizzano il
rapporto di lavoro con l’Università e l’attività di docenza, rispetto alla quale l’attività
assistenziale presso strutture convenzionate costituisce per i primi una attività
complementare e necessaria, peraltro con monte orario ridotto al 50% rispetto a
quello previsto per i medici S.S.N..
Alla stregua della normativa vigente, "oltre ai compensi legati alle particolari
condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato
dall'università", risulta prevista in favore dei medici universitari con attività
assistenziale solo un’indennità aggiuntiva- trattamento economico aggiuntivo di cui
all’art. 6 del D.Lgs. 517/99 graduato in relazione alle responsabilità connesse ai
diversi tipi di incarico (c.d. indennità di posizione) ed in relazione ai risultati ottenuti
nell’attività gestionale ed assistenziale (c.d. indennità di risultato) - determinata
secondo parametri e criteri da definirsi esclusivamente attraverso convenzioni e
protocolli d’intesa tra le amministrazioni interessate.
L’art. 6 D. Lgs. 517/90 muta il sistema di equiparazione al trattamento economico del
personale medico ospedaliero del trattamento spettante al personale universitario di
cui all’art. 5 comma 1, operante presso le strutture sanitarie convenzionate con il
servizio sanitario nazionale, equiparazione già assicurata dall’art. 3 dpr n. 761 del
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1979 e dalla indennità di cui all’art. 102 dpr n. 382 del 1980. Tale nuovo sistema,
basato su trattamenti aggiuntivi è sostitutivo del precedente, e non può essere
considerato aggiuntivo.Le finalità perequative, delle quali esplicitamente il secondo
comma dell’art. 6 D.Lgs. n. 517/90 è espressione, non possono dirsi assicurate se non
dalla concreta “attuazione” del nuovo sistema. dovendosi, nelle more, conservare il
previgente trattamento economico di equiparazione.
Nel trattamento economico aggiuntivo di cui all’art. 6 del D.Lgs. 517/99 va
ricompresa anche l'indennità di esclusività. L’indennità di esclusività, ai sensi
dell’art. 5, comma 3, D. Lgs. 517/1999, che richiama espressamente l’art. 15 quater
del D.Lgs. 502/1992, difatti, deve ritenersi aggiuntiva e non perequativa per il
personale universitario in attività assistenziale (cfr. T.A.R. Lazio, Sezione III bis, n.
3663/08; T.A.R. Sardegna, Sezione I, n. 1935/2005).
A fronte della normativa che prevede, in favore dei medici universitari con attività
assistenziale, un’indennità aggiuntiva (art. 6 D.Lgs. 517/99) da determinarsi secondo
parametri e criteri da definirsi esclusivamente attraverso convenzioni e protocolli
d’intesa tra le amministrazioni interessate, il ricorso contro i provvedimenti
amministrativi provvisori, aventi ad oggetto il trattamento economico riservato ai
medici universitari nelle more della definizione di tali convenzioni, è inammissibile sia
con riferimento all’azione impugnatoria, in ragione della natura provvisoria dei
provvedimenti, sia con riferimento all'azione di accertamento del diritto, trattandosi di
diritto condizionato.
La pretesa azionata, infatti, costituisce un diritto condizionato, in quanto
determinabile solo in conseguenza del perfezionamento degli accordi e della
convenzione tra gli enti e pertanto insuscettibile di tutela ex se. In tal senso peraltro è
l’orientamento giurisprudenziale prevalente (ex multis C.d.S., Sez. V, 30.5.2007, n.
2766; Sez. VI, n. 7242/2010).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 773 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – I. Spa
(avv. C. Di Gifico) c. Provincia di Bari (avv. P. Otranto).
Giurisdizione Amministrativa – In materia di licenza e concessioni – Installazione
cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari – Sussiste.
Procedimento amministrativo – Installazione cartelli, insegne di esercizio e altri
mezzi pubblicitari – Concessione – Rinnovo - Provvedimento di diniego –
Motivazione per relationem.
Procedimento amministrativo – Installazione cartelli, insegne di esercizio e altri
mezzi pubblicitari – Concessione – Rinnovo - Provvedimento di diniego –
Motivazione per relationem - Art. 10 bis della l. 241/90 – Conformità.
40
Strade – Licenze e concessioni – Installazioni cartelli, insegne di esercizio e altri
mezzi pubblicitari – Nuovo Codice della Strada – Piano di adeguamento.
La controversia inerente al diniego del rinnovo della concessione per l’installazione
di impianti pubblicitari rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Il provvedimento, con cui l’Amministrazione provinciale nega il rinnovo di una
concessione relativa all’installazione di cartelli pubblicitari per contrasto con il nuovo
Regolamento provinciale, risulta adeguatamente motivato per relationem attraverso il
richiamo al parere motivato e dettagliato espresso, dopo una puntuale verifica dello
stato dei luoghi, dal Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia medesima.
Il provvedimento, con cui l’Amministrazione provinciale nega il rinnovo di una
concessione relativa all’installazione di cartelli pubblicitari, motivato attraverso il
richiamo al parere del Servizio Viabilità e Trasporti, esattamente trascritto e
virgolettato nel provvedimento medesimo, è perfettamente in linea col disposto
dell’art. 10 bis della l. 241/90, anche in considerazione del fatto che la versione
integrale del parere ben potrebbe essere oggetto di richiesta di accesso da parte dei
soggetti interessati.
La predisposizione di un piano di adeguamento degli impianti pubblicitari dopo
l’intervento delle nuove norme del Codice della Strada non comporta giammai una
priorità e prevalenza degli impianti esistenti rispetto alle indicazioni relative alla
circolazione stradale.
È infatti evidente la discrezionalità tecnica che governa sia l’installazione della
segnaletica stradale, sia l’approvazione di norme regolamentari da parte degli enti
istituzionalmente deputati alla cura dello specifico interesse pubblico, così come è
altrettanto evidente la soggezione del concessionario al potere regolamentare
dell’ente e il suo obbligo di adeguamento alle prescrizioni, in ragione della evidente
subalternità degli impianti pubblicitari rispetto alla segnaletica stradale.
Risulta del resto evidente e logico ritenere che la libertà d’iniziativa economica
privata debba necessariamente trovare un contemperamento con l’esercizio della
potestà pianificatoria e regolamentare, la quale – espressione della potestà
amministrativa – è volta a tutelare il prevalente interesse pubblico (ambiente, decoro,
paesaggio, sicurezza della viabilità), atteso che lo stesso art.41 Cost. contempla
espressamente che l’attività economica privata non possa svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale, dovendo essere indirizzata e coordinata a fini sociali, in sintonia
quindi con l’interesse pubblico (cfr. Bari III Sez. sentenza n. 3884/10).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 788 – Pres. Guadagno – Est. Pasca –
Giudice- Srl et altri (avv. ti F. Lofoco e R. Chieffi) c. Provincia di Bari (avv.ti S.
Minucci e R. Dipierro).
Strade – Licenze e concessioni – Cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi
pubblicitari – Ubicazione.
41
Strade – Licenze e concessioni – Cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi
pubblicitari – Stato di pericolo per la circolazione – Regolamento provinciale Disciplina - Rimozione d'urgenza – Legittimità.
Strade – Licenze e concessioni – Cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi
pubblicitari – Oneri e corrispettivi - Regolamento provinciale - art. 27 Codice
della strada e regolamento attuativo – Rinvio.
Strade - Cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari – Installazione su
area privata – Disciplina.
Strade – Licenze e concessioni – Cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi
pubblicitari – Nuovo regolamento provinciale - Disciplina transitoria.
Strade Provinciali – Licenze e concessioni – Cartelli, insegne di esercizio e altri
mezzi pubblicitari – Amministrazione provinciale – Autonomia.
Le distanze previste dall’art. 51 commi 2 e 6 del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo Codice della Strada, in ordine al posizionamento di cartelli, di
insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari, costituiscono distanze minime di
sicurezza, non derogabili nel minimo, restando invece salva la possibilità, per l'ente
locale interessato, di prevedere distanze maggiori.
Un Regolamento provinciale può prevedere, in conformità all'art. 23 del Codice della
Strada, la possibilità per la Provincia di procedere alla rimozione d‘ufficio in via di
urgenza dei mezzi pubblicitari o altri impianti similari installati in assenza di
autorizzazione e in modo tale da costituire pericolo per la circolazione stradale,
dandone solo successivamente avviso all’interessato a mezzo raccomandata a.r.: i
presupposti per l’applicazione di una tal previsione, infatti, sono costituiti non solo
dall’assenza di autorizzazione, ma anche dalla concorrente sussistenza di uno stato di
pericolo per la circolazione, circostanza quest’ultima tale da rendere recessive le
garanzie partecipative in favore dell’abusivo installatore, attesa l’evidente prevalenza
dell’interesse alla pubblica incolumità ed alla sicurezza della circolazione veicolare.
Lì dove in un Regolamento provinciale manchino specifiche contrarie previsioni sul
punto., l’art. 27 del Codice della Strada in una con il Regolamento attuativo
costituiscono il parametro normativo di riferimento per le disposizioni regolamentari
adottate dalla Provincia relativamente alla determinazione di oneri e corrispettivi per
il rilascio di autorizzazioni alla installazione di cartelli pubblicitari, dovendosene
intendere operato un rinvio recettizio, rectius integrazione legale.
E' pienamente legittimo l’obbligo del pagamento di oneri nel caso di installazione di
cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari su area privata, attesa la
rilevanza sia della concessione su suolo pubblico, sia dell’esercizio dell’attività
pubblicitaria sulla viabilità pubblica, rilevanza che si evince anche dalla espressa
previsione della possibilità degli uomini di Polizia Stradale di accedere su fondo
42
privato ai fini della rimozione del mezzo pubblicitario (art. 23 comma 13 quater
C.d.S.).
La norma del Regolamento provinciale per la installazione di cartelli pubblicitari
secondo cui gli impianti pubblicitari, autorizzati o meno, preesistenti all'entrata in
vigore del Regolamento stesso ed in contrasto con le sue norme, possano essere
adeguati alle nuove disposizioni senza che ne sia prevista la immediata rimozione,
realizza una disciplina transitoria coerente e legittima, atteso che il contrasto con le
norme del Regolamento può ricorrere in effetti sia con riferimento ad impianti
autorizzati che con riferimento ad impianti mai autorizzati, qualora integrino,
entambi, una situazione di illegalità non compatibile con le nuove statuizioni.
L’Amministrazione Provinciale, nell’ambito delle strade di sua proprietà, non risulta
condizionata nella determinazione dei contributi e degli oneri per gli impianti
pubblicitari dalla classificazione e dai parametri previsti dall’A.N.A.S per le strade
statali.
Tar Puglia Bari, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 789 – Pres. Guadagno – Est. Zonno – F.R.
(avv. ti Toscano e Giampalmo) c. Ministero della Giustizia – Dipartimento
Amministrazione Penitenziaria, Casa Circondariale di Bari (Avv. Stato)
Processo amministrativo – Decreto ingiuntivo – Pagamento capitale –
Notificazione - Interessi moratori – Spese processuali.
Il pagamento della sorte capitale effettuato in data anteriore alla notifica al debitore
del decreto ingiuntivo, ma successivamente alla data di deposito della relativa
richiesta, non esime l'ingiunto dall'obbligo di corrispondere al creditore, oltre agli
interessi maturati per effetto del tardivo adempimento, altresì le spese legali liquidate
in sede di emissione del decreto. Tuttavia la mancanza di costituzione in mora in data
anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, data nella quale risultava già estinta
l’obbligazione per la sorte capitale, comporta la mancata produzione di interessi sulla
mora debendi (in termini: Tar Puglia, Bari, sez. II, 2 aprile 2012, n. 638, nonché Tar
Puglia, Bari, sez. II, 27 aprile 2012, nn. 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862,
863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 712 – Pres. Guadagno – Est. Zonno – A.M.
(avv M. Parrelli) c. Ministero dell'Interno – Questura di Bari (Avv. Stato).
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Unione europea – Libertà di circolazione delle persone, servizi e capitali – Diritto
e libertà di stabilimento e di prestazione di servizi – Esercizio pubblico di attività
di scommesse – Sistema concessorio italiano (art.88 TULPS) – Compatibilità.
Unione europea – Libertà di circolazione delle persone, servizi e capitali – Diritto
e libertà di stabilimento e di prestazione di servizi – Esercizio pubblico di attività
di scommesse – Clausole bando di gara – Legittimità.
Unione europea – Libertà di circolazione delle persone, servizi e capitali – Diritto
e libertà di stabilimento e di prestazione di servizi – Esercizio pubblico di attività
di scommesse – Violazione delle norme comunitarie - Sorte del provvedimento
amministrativo.
Sebbene costituisca una limitazione ai principi di libertà di stabilimento e di libera
prestazione dei servizi, previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE, la previsione
- ex art.88 TULPS - di un sistema concessorio per l'esercizio pubblico di attività di
scommesse è compatibile con il diritto comunitario, purchè sia giustificata da motivi
imperativi di interesse generale e caratterizzata dal requisito della proporzionalità
all’obiettivo perseguito. Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza della
CGCE, infatti, per l'esercizio di attività di scommesse, il sistema concessorio tout
court non è in contrasto con l’ordinamento comunitario.
In ordine all'esercizio pubblico di attività di scommesse, non è la previsione del
sistema concessorio tout court che si pone in contrasto con l’ordinamento
comunitario, quanto piuttosto, eventualmente, le caratteristiche del sistema
concessorio stesso, ovvero le eventuali clausole delle previsioni di bando che hanno
dato attuazione alla liberalizzazione delle concessioni.
In ordine al rilascio di una licenza per l'esercizio pubblico di attività di scommesse ex
art. 88 TULPS, l'allibratore estero ed i suoi incaricati che assumano essere stati lesi
da un bando di gara “comunitariamente” illegittimo - immediatamente lesivo dei loro
interessi poiché impeditivo della partecipazione alla gara - sono tenuti ad impugnare
il bando entro il termine decadenziale previsto per legge - onde ottenere la
concessione - non potendo dolersi di tale illegittimità in giudizi successivi aventi ad
oggetto il diniego dell'autorizzazione medesima.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 800 – Pres. Guadagno – Est. Zonno – A. &
N. s.r.l. (avv. L. Cappabianca e L.A. Cosentino) c. Agenzia delle Dogane di Bari (Avv.
Stato).
Commercio – Esportazioni – "Status di esportatore autorizzato" – Requisiti.
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Procedimento amministrativo - In materia di esportazione - Istanza per il
riconoscimento dello "status di esportatore autorizzato" – Requisiti soggettivi –
Sussistenza – Provvedimento di diniego – Inapplicabilità.
Il riconoscimento da parte dell'Ufficio delle Dogane dello “status di esportatore
autorizzato”permette alle imprese nazionali che esportano abitualmente, verso un
determinato paese, merce di origine preferenziale comunitaria, di attestare
direttamente sulla fattura, indipendentemente dal valore della stessa, l’origine
preferenziale della merce esportata, beneficiando delle relative agevolazioni tariffarie.
Tale riconoscimento è subordinato a due requisiti: a) effettuazione di esportazioni
frequenti; b) garanzia del carattere originario delle merci.
In linea di principio, ai fini del riconoscimento dello "status di esportatore
autorizzato", l’irrilevanza penale delle operazioni doganali poste in essere dalla
impresa richiedente, che esporta abitualmente verso un determinato paese merce di
origine preferenziale comunitaria, non esclude che le operazioni possano comunque
mantenere rilevanza a fini tributari o doganali, configurando irregolarità in diversi
settore dell’ordinamento. Qualora, invero, esclusa la rilevanza penale delle suddette
operazioni, non appaiano residuare margini per una valutazione di irregolarità
doganale o tributaria delle stesse, salvo diverse e dettagliate motivazioni, l'Ufficio
delle Dogane, con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti, non può adottare un
provvedimento di diniego nei confronti dell'impresa esportatrice richiedente.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 801 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
M.S. F. e A.C. (avv. G. D. Torre) c. Comune d Barletta.
Ambiente – Danni all'ambiente – Ripristino ambientale – Responsabilità.
Procedimento amministrativo – Provvedimento amministrativo – Istanza
cautelare - Accoglimento – Reiterazione – Legittimità - Assenza.
Comune – Funzioni – In materia di sanità ed igiene pubblica – Ordinanze
contingibili ed urgenti – Sindaco – Competenza.
Atteso che, secondo il codice dell’ambiente (d.lgs.152/2006), gli interventi di recupero
ambientale gravano sul “responsabile” dell’inquinamento, non possono essere
imposti ai proprietari di aree insalubri interventi di bonifica senza adeguato
accertamento della loro responsabilità o –quanto meno- corresponsabilità per
l’inquinamento del sito.
Non è legittimo il provvedimento amministrativo con cui sia reiterato un ordine già
oggetto di sospensione, qualora le ragioni dell’accoglimento dell’istanza cautelare
non siano state minimamente ponderate.
45
Rientra nella competenza del Sindaco, in qualità di ufficiale di governo, - art. 50
comma 5, d.lg. n. 267 del 2000 e successive modificazioni - adottare ordinanze
contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica, in quanto espressione di
un'elevata discrezionalità diretta a soddisfare esigenze di pubblico interesse onde
porre rimedio a danni alla salute già verificatisi, ma anche e soprattutto - tenuto conto
dei valori espressi dall'art. 32 Cost.- per evitare che un danno si verifichi.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 802 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
A.P. (avv. N. Camporeale) c. Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali e
Corpo Forestale dello Stato (Avv. Stato).
Procedimento amministrativo – In materia di pubblico impiego - Forze di polizia
– Periodo di congedo ordinario non goduto – Indennità sostitutiva – Concessione
- Casistica – Esigenze di servizio impeditive – Prova – Necessaria.
Procedimento amministrativo – In materia di pubblico impiego - Liquidazione
del recupero dei riposi non goduti e dei riposi per festività soppresse – Disciplina.
L'art. 14 c. 14 del D.P.R. 317 del 1995 n.395 subordina la concessione del pagamento
sostitutivo del congedo ordinario, non fruito per "esigenze di servizio", alla
documentazione delle stesse esigenze di servizio atteso che, nella norma, si debba
fruire del congedo ordinario entro il primo semestre dell’anno successivo anche
quando indifferibili esigenze di servizio ne abbiano impedito il godimento nell’anno di
riferimento. Ciò in applicazione della regola generale sancita dalla stessa
disposizione per cui “il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è
monetizzabile” (cfr. comma 7 stesso art.14, fatto salvo dal successivo comma 14).
Diversamente, le ferie non godute per “motivate esigenze di carattere personale”
devono essere fruite entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.
In ordine alla liquidazione del recupero dei riposi non goduti e dei riposi per festività
soppresse, stando alle disposizioni dell’art.1 della legge n.937/1977, ai dipendenti
civili e militari delle pubbliche Amministrazioni, spettano – in aggiunta ai periodi di
congedo previsti dalle norme vigenti- sei giornate complessive di riposo “da fruire nel
corso dell’anno solare”, di cui due in aggiunta al congedo ordinario e quattro a
richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze di servizio; soltanto queste
ultime, secondo l’ultimo comma dello stesso art.1 in esame, sono autonomamente
suscettibili di essere forfettariamente compensate “in ragione di L.8.500 giornaliere
lorde”. Gli altri due giorni seguono la disciplina del congedo ordinario non fruito,
rispetto al quale non è possibile riconoscere l’indennità sostitutiva in assenza di prova
relativa alle esigenze di servizio impeditive. Con riferimento alla monetizzazione dei
riposi non goduti, che esulano dalla disciplina del congedo ordinario, invero, essa è
46
astrattamente possibile, purché vi sia la prova di non aver potuto fruirne per
“motivate esigenze inerenti l’organizzazione dei servizi”
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 803 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
M.B. (avv.ti Romano, Pellegrino) c. Ministero della Difesa (Avv. Stato), 11°
Reggimento Genio Guastatori Foggia, Stato Maggiore Esercito-Dipartimento Impiego
del Personale, Comando Logistico Esercito
Atto amministrativo – Forze armate – Schede valutative – Atto espressione di
discrezionalità tecnica – Sindacato di legittimità – Sussiste – Limiti –
Documentazione – Caratteristiche – Giudizi sul rendimento – Vizio di
contraddittorietà – Obbligo di motivazione – Non sussiste
Atto amministrativo – Forze armate – Giudizi – Schede valutative – Atto
espressione di discrezionalità tecnica – Scostamento di valutazione accentuato –
Obbligo di motivazione – Sussiste
I giudizi formulati con le schede valutative dai superiori gerarchici sugli ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate sono caratterizzati da un'altissima
discrezionalità tecnica, giacché comportano un analitico apprezzamento delle
attitudini e delle capacità proprie della vita militare dimostrate in concreto e,
impingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sono soggette al
sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della
manifesta abnormità, discriminatorietà o travisamento dei presupposti di fatto; è
quindi sufficiente che tale documentazione esprima in termini riassuntivi e
logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando; peraltro, non essendo
il rendimento un "unicum" immutabile nel tempo e variando al contempo le esigenze
dell'Amministrazione, i giudizi analitici e quello complessivo possono subire modifiche
nei vari momenti, senza che sia per ciò solo configurabile un vizio di contraddittorietà
e senza che occorra una motivazione specifica (Cfr. C.d.S., Sez. IV, 9.3.2011, n.1519;
Sez. III, 7.4.2009, n. 3797).
L’obbligo di specifica motivazione si impone in presenza di una notevole caduta di
punteggio e laddove l'oscillazione dei coefficienti di valutazione non si mantenga
entro livelli fisiologici per cui accanto a periodi con qualifica di “eccellente” si
pongono periodi di qualifica deteriore (ma pur sempre superiore alla media) che
registrano un fisiologico abbassamento dell’impegno, determinandosi in tali casi uno
scostamento rispetto ai giudizi relativi al periodo precedente talmente accentuato da
imporre uno specifico onere motivazionale.
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Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 804 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
V.F.S.L. (avv. Forcina) c. Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari (Avv.
Stato)
Giurisdizione – In materia di polizze fideiussorie verso l’Amministrazione
finanziaria – Accertamento del diritto – Giurisdizione GA – Non sussiste –
Giurisdizione GO – Sussiste
Nell’azione di accertamento del diritto a prestare garanzie fideiussorie in favore
dell’Amministrazione finanziaria, l’atto amministrativo viene in considerazione
soltanto come antefatto logico come il tributo quale vicenda presupposta. Ne consegue
che il provvedimento amministrativo di rigetto della rateizzazione del debito tributario
per inadeguatezza della garanzie e il sottostante rapporto restano estranei al petitum
sostanziale del giudizio amministrativo e solo incidentalmente la pretesa azionata
inerisce ad un procedimento tributario. Ciò conduce ad escludere la giurisdizione del
Tar e per altro verso la giurisdizione tributaria in quanto circoscritta a “..tutte le
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati
… e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovraimposte e le
addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli
interessi e ogni altro accessorio”, spettando dunque la giurisdizione all’Autorità
giurisdizionale ordinaria.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 806 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
V.G. (avv. Guastamacchio) c. Comune di Castelluccio dei Sauri (avv. Sarcone).
Enti pubblici – Organi di governo del comune e della provincia – Organi elettivi
del comune e attribuzioni dei dirigenti – Competenze – Criterio di ripartizione –
Repressioni degli abusi edilizi – Rientrano nelle attribuzioni dei dirigenti.
Con la legge n. 142/90 (concernente il nuovo ordinamento degli enti locali) è stato
inequivocabilmente individuato il criterio di ripartizione tra le competenze degli
organi elettivi del Comune (poteri di programmazione e di indirizzo e adozione di atti
relativi a scelte politiche) e le attribuzioni dei dirigenti preposti ai vari settori di
amministrazione attiva (compiti di gestione amministrativa riferibili alla realizzazione
delle attribuzioni istituzionali dell’Ente); sicchè devono ritenersi rientrare nelle
attribuzioni dei dirigenti gli atti relativi alla repressioni degli abusi edilizi accertati
sul territorio comunale.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 808 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
Coop. C.N. s.r.l. (avv. Lorusso) c. Comune di Bari (avv. Valla), Condominio Vinsalva
(avv. Paccione).
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Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Ordine di
demolizione – Notificazione al proprietario dell’opera abusiva appaltata da terzi
– Legittimità.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Costruzione abusiva: conseguenze – Ordine di
demolizione – Notifica – È condizione legale di efficacia – Omissione – È
censurabile solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è posta.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Necessità – Fattispecie.
È legittimo l’ordine di demolizione che, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, è
indirizzato al proprietario (o, comunque, al soggetto che abbia titolo per disporne)
essendo l’ordine stesso preordinato a far cessare l’illecito e a rimuovere gli effetti già
prodotti, non rilevando la circostanza che i lavori siano stati appaltati da un terzo in
quanto inidonea ad incidere sulla responsabilità giuridica dell’illecito.
Sebbene la notifica/comunicazione di un atto recettizio, quale l’ordine di demolizione,
sia condizione di efficacia dello stesso, la sua omissione, pur rilevante sotto il profilo
sostanziale e non meramente procedimentale incidendo sugli atti successivi, è
censurabile soltanto da parte del soggetto nel cui interesse la comunicazione è posta.
La trasformazione di area condominiale destinata a verde in parcheggio per
autovetture, attraverso la posa in opera di manto bituminoso, richiede il previo
rilascio del permesso di costruire poiché si tratta di intervento che modifica in modo
permanente la conformazione del suolo. (Il Collegio ha altresì specificato che
l’utilizzazione di un terreno di proprietà per la sosta delle autovetture rientra nel
diritto di utilizzo dell’area soltanto ove, diversamente dal caso di specie, non siano
state realizzate opere).
Tar Puglia Bari, Sez. II, 26 aprile 2012, n. 809 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
L.C. (avv. ti Loiodice e Di Gioia) c. Comune di Molfetta (avv. Logrieco).
Attività produttive – Servizio di trasporto funebre – Regime autorizzatorio –
Tariffe – Restituzione - Azione di ripetizione – Giurisdizione del g.o.
L’azione con la quale viene richiesta la restituzione di somme indebitamente versate a
titolo di tariffe cui illegittimamente il servizio di trasporto funebre ha continuato ad
essere assoggettato pur dopo il passaggio da un regime concessorio a uno
49
autorizzatorio, con conseguente estinzione del potere comunale di determinazione
delle relative tariffe, deve qualificarsi come azione per la ripetizione dell’indebito ex
art. 2033 c.c. e, in quanto tale, non appartenente alla giurisdizione del giudice
amministrativo, bensì a quella del giudice ordinario.
Tar Puglia Bari, Sez. II, 27 aprile 2012, n. 830 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
A.S. srl (avv. Portaluri) c. Asl Bari (avv. Digirolamo), Regione Puglia (avv.
Campanile) et altri.
Sanità pubblica – Servizio sanitario nazionale – Tetti di spesa - Principio
comunitario di libera prestazione di servizi – Temperamenti - Esigenza nazionale
di programmazione delle capacità ospedaliere e di controllo della spesa sanitaria.
Sanità pubblica – Servizio sanitario nazionale – Tetti di spesa - Contratti ex art.
8 quinquies, L. n. 133/2008 – Qualificazione - Espressione dell’autonomia
negoziale – Sussiste – Assoggettamento alla disciplina civilistica.
Sanità pubblica – Servizio sanitario nazionale – Servizio sanitario regionale –
Tetti di spesa – Accreditamento istituzionale – Accreditamento provvisorio e
definitivo.
Dalla disciplina vigente ex legge n. 133/2008, che regola il rapporto tra strutture
private - qualora queste siano chiamate a integrare l’offerta sanitaria pubblica - e
amministrazione sanitaria, si desume che tutti gli operatori inseriti nell’ambito del
sistema sanitario nazionale sono soggetti alla stipulazione degli accordi contrattuali e
al vincolo della programmazione annuale regionale le quali si esprime nelle
determinazioni autoritative in materia di tetti di spesa, poiché i servizi sanitari sono
servizi di interesse generale non sottratti all’applicazione del principio comunitario
della libera prestazione di servizi, pur se temperato dall’equilibrio con le esigenze
imperative nazionali di programmazione delle capacità ospedaliere disponibili e di
controllo della spesa sanitaria.
Dal dato testuale inequivocabile di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. emerge che i
contratti stipulati ex art. 8 quinquies, D.Lgs. cit., tra l’amministrazione sanitaria e gli
operatori privati sono espressione dell’autonomia negoziale delle parti che non è
compromessa dalla riproduzione nell’accordo sottoscritto di moduli o formulari
predisposti da uno dei contraenti; sicché, una volta che la p.A. nell’esercizio della
propria autonomia negoziale ponga in essere atti consensuali questi sono soggetti alla
disciplina civilistica (artt. 1341 e 1342 c.c.).
Va respinta l’azione di accertamento dell’inclusione nell’accreditamento delle
prestazioni ambulatoriali non espressamente contemplate nella delibera regionale né
dedotte in contratto, in quanto, nella specie, il precedente accreditamento
(provvisorio), comprensivo di tali prestazioni, è stato sostituito nel 2007 da quello
istituzionale (quindi definitivo) che ha rideterminato la dimensione quantitativa e
50
qualitativa dell’accreditamento stesso; infatti, il regime dell'accreditamento
provvisorio si caratterizza per la finalità di garantire la prosecuzione dei rapporti tra
la p.A. e i soggetti privati già convenzionati fino alla concessione dell'accreditamento
istituzionale definitivo, ex art. 8, D.Lgs. n. 502/1992 e s.m., di conseguenza
quest’ultimo sostituisce e non integra il provvisorio.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 aprile 2012, n. 831 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
R.K.B. (avv. Gazidede) c. Questore di Foggia, Ministero dell'Interno (Avv. Stato)
Sicurezza pubblica - Stranieri (In particolare, extracomunitari)
Regolarizzazione - Rilascio tardivo del permesso di soggiorno - Effetti
–
È illegittimo il diniego di rilascio del secondo permesso di soggiorno fondato
sull’eccessivo lasso di tempo decorso tra la presentazione della domanda e la
scadenza del contratto di lavoro. Infatti, lo straniero ha indubbiamente interesse a che
gli venga rilasciato tardivamente un titolo di soggiorno relativamente ad un periodo
di tempo orami trascorso, venendo in tal caso il permesso di soggiorno a sanare ex
post la presenza del soggetto sul territorio relativamente al periodo di tempo
interessato, con tutte le conseguenze favorevoli che da ciò possono conseguire. La
possibilità di convertire il permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato costituisce solo uno dei molteplici benefici che lo straniero può
conseguire dal rilascio tardivo di un permesso di soggiorno: si pensi ad esempio al
caso che nelle more del rilascio del titolo il soggetto venga fermato e si veda
notificare un decreto di espulsione proprio sul presupposto che sia entrato
illegalmente nel territorio dello Stato.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 aprile 2012, n. 832 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – V.I.
(avv. Silvestri) c. Comune di Ruvo di Puglia (n.c.).
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora
permesso di costruire) – Per trasformazione di finestra in porta-finestra –
Necessità – Non sussiste – Ratio.
La trasformazione di una finestra in porta-finestra non costituisce opera da ritenersi
assoggettata a licenza edilizia, nel vigore della l. n. 1150/42 o a concessione edilizia
nel vigore della l. n. 47/85: non si tratta infatti della realizzazione di una nuova
costruzione, né di ampliamento o di modifica sostanziale; non crea nuovi volumi, non
dà luogo a cambio di destinazione d’uso, non cambia le caratteristiche tipologiche o
plano volumetriche dello stabile, non muta il prospetto in maniera significativa. (Nel
51
caso di specie, il Collegio ha annullato l’ordinanza recante ordine di riduzione in
pristino rilevando che la modificazione di che trattasi avrebbe potuto essere
considerata come opera soggetta ad autorizzazione, come tale sanzionabile solo in via
pecuniaria).
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 aprile 2012, n. 833 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio –
C.M. (avv. Russo) c. Istituto Autonomo Case Popolari di Bari (avv. De Robertis)
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Scorrimento della graduatoria – Diritto
all’assunzione al di fuori di una procedura concorsuale – Giurisdizione GA – Non
sussiste
È inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, la pretesa del
ricorrente che invoca l’efficacia della graduatoria ed il diritto all’assunzione quale
dirigente previo scorrimento della medesima in quanto controversia avente ad oggetto
la pretesa all’assunzione al di fuori di una procedura concorsuale, il che determina il
venir meno della giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 aprile 2012, n. 839 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – S.
Srl (avv.ti E. Follieri, I. Follieri) c. Comune di Canosa di Puglia (avv. Capuano)
Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) - Contributo di costruzione - Criteri di quantificazione - In materia
sanitaria - In particolare, in caso di fabbricato polifunzionale - Art. 19 d.P.R. n.
380/2001.
In materia di esonero dei contributi di costruzione di un fabbricato polifunzionale da
adibirsi a residenza sanitaria per anziani e persone a mobilità ridotta, il costo di
costruzione relativo a detta costruzione va quantificato secondo i criteri di cui all’art.
19, comma 1, del d.P.R. n. 380/01, trattandosi di costruzione destinata all’esercizio di
una attività assimilabile ad attività industriale ai sensi dell’art. 2195 c.c.
applicandosi, dunque, la tariffa di maggior favore prevista per tali aree.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 aprile 2012, n. 841 – Pres. Guadagno – Est. Ravasio – D.
Srl (avv. Calvani) c. Comune di Toritto (avv. Frasca), M.S. Spa S.U.
Silenzio – D. L.vo 32/98 – Impianto distribuzione carburanti – Permesso di
costruire –Istanza di rilascio – Silenzio assenso – Non sussiste – Perfezionamento
autorizzazione – Autorità tutela vincoli paesaggistici o culturali – Attestazione
conformità impianto – Occorre
52
Partecipazione al procedimento – Realizzazione impianti di carburante –
Imposizione vincoli paesaggistici – Opponibilità – Sussiste
Silenzio – Impianto distribuzione carburanti – Vincolo paesaggistico – Silenzio
assenso – Termine per la formazione – Decorrenza – Acquisizione parere
favorevole – Occorre
Non può formarsi il silenzio-assenso previsto dall’art. 1 comma 3 D. L.vo 32/98 sulla
istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un impianto per la
distribuzione di carburanti e GPL per uso autotrazione con annessi servizi non oil in
quanto, perché l’autorizzazione per silentium possa perfezionarsi, occorre che il
ricorrente produca una attestazione circa la perfetta rispondenza dell’impianto a tutte
le prescrizioni di cui al precedente comma 2, essendo evidente che un organo privato
non ha il potere di attestare la conformità o meno di un impianto qualsiasi ad un
vincolo di natura paesaggistica o culturale, spettando una tale valutazione solo alle
Autorità preposte alla tutela alla tutela dei vincoli stessi.
I vincoli paesaggistici sono opponibili laddove si tratti di realizzare impianti di
carburante, sebbene non sono specificamente menzionati dalla norma.
Il termine di novanta giorni per la formazione del silenzio assenso per un impianto per
la distribuzione di carburanti progettato in zona soggetta a vincolo paesaggistico
decorre solo dal momento in cui sia acquisito al fascicolo il relativo parere
favorevole, in mancanza del quale l’autorizzazione per silentium non può formarsi.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 aprile 2012, n. 843 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – V.S.
(avv. Alterio) c. Università degli Studi di Bari (avv.ti Massarelli, Prudente), R.F.
Giurisdizione – Professori ed assistenti di Università – Docente universitario –
Rapporto di lavoro – Prestazione principale – Giurisdizione esclusiva del GA –
Sussiste
Processo amministrativo – Evidente infondatezza e/o inammissibilità domanda –
Integrazione del contraddittorio – Non occorre
Ricorso giurisdizionale – Professori ed assistenti di Università – Docente
universitario – Domanda di equiparazione al trattamento economico medici del
S.S.N. – Inammissibilità
Ricorso giurisdizionale – Professori ed assistenti di Università – Docente
universitario – Domanda di equiparazione al trattamento economico medici del
S.S.N. – Diritto condizionato – Acconto – Natura provvisoria – Inammissibilità
impugnazione – Sussiste
Il rapporto di lavoro del docente universitario, conformato ai principi di unicità ed
esclusività, prevede l’espletamento dell’attività assistenziale in regime di convenzione
presso l’Azienda Policlinico come complementare e accessoria rispetto alla
53
prestazione principale, individuabile nell’attività di docenza, di studio e di ricerca,
rientra nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ratione materiae.
L’integrazione del contraddittorio può non essere disposta in ragione della evidente
infondatezza e/o inammissibilità della pretesa azionata, anche alla stregua delle
numerose pronunce intervenute, anche con specifico riferimento ai ricorsi in un primo
tempo oggetto delle pronunce di integrazione del contraddittorio (Sezione Seconda
2105/10, 3929/10, 708/08, il cui contenuto deve intendersi integralmente richiamato,
costituendo orientamento consolidato e condiviso dal Collegio).
La domanda di accertamento proposta dai docenti medici universitari che prestano
attività assistenziale del diritto all’equiparazione al trattamento economico previsto
per i medici del S.S.N. è inammissibile atteso che detta equiparazione risulta già
prevista dalla legge attraverso la corresponsione in favore dei medici universitari che
prestino attività assistenziale di una indennità perequativa, da determinarsi solo a
seguito di apposita convenzione e protocolli attuativi idonei ad individuare i concreti
parametri di riferimento necessari per concretizzare l’effetto perequativo in questione.
La pretesa docenti medici universitari che prestano attività assistenziale al diritto
all’equiparazione al trattamento economico previsto per i medici del S.S.N., quanto
alla domanda di accertamento, costituisce un diritto condizionato, determinabile solo
in conseguenza del perfezionamento degli accordi e della convenzione tra gli enti e
insuscettibile di tutela ex se. Ne consegue che è inammissibile l’azione impugnatoria
in ragione della natura provvisoria dell’erogazione disposta con la deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell’Università, in funzione di mero acconto.
(In senso conforme Tar Puglia, Bari, sez. II, 27 aprile 2012, nn. 844 e 845)
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 aprile 2012, n. 846 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
L.D. (avv.ti Caputi Jambrenghi, Muscatello) c. Regione Puglia (avv. Timurian); L.D.
(avv.ti Caputi Jambrenghi, Muscatello) c. Regione Puglia (n.c.), Dirigente sett. edilizia
residenziale pubblica Regione Puglia (n.c.).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Proposto avverso un atto
meramente confermativo di precedenti inoppugnate determinazioni –
Inammissibilità.
È inammissibile l’impugnazione di un atto meramente confermativo e consequenziale
rispetto a precedenti determinazioni rimaste inoppugnate nonostante la piena
conoscenza acquisitane tempestivamente dall’interessato.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 aprile 2012, n. 847 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
D.L. e altri (avv.ti Caputi Jambrenghi, Muscatello) c. Comune di Barletta
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Edilizia e urbanistica – Piano di zona, l. 448/1998 – Trasformazione diritto di
superficie in diritto di proprietà – Convenzione aggiuntiva – Mancata
sottoscrizione – Mero atto interno – Non vincolante – Coercibilità accordo
integrativo – Non sussiste
Edilizia e urbanistica – Piano di zona, l. 448/1998 – Trasformazione diritto di
superficie in diritto di proprietà – Convenzione aggiuntiva – Subordinazione –
Non sussiste – Sottoscrizione – Non necessaria
L’atto aggiuntivo a quello di assegnazione dei lotti in diritto di superficie richiesto
dall’Amministrazione comunale a distanza di anni dalla stipula della convenzione
originaria ha qualità di mero atto interno in quanto “non ancora perfezionato per
mancanza di sottoscrizione della parte privata”, pertanto non vincolante. Ne consegue
l’inammissibilità per carenza di interesse del motivo di impugnazione avente ad
oggetto la delibera con cui il Comune dispone la rinnovazione dell’atto aggiuntivo e
integrativo stesso invitando il ricorrente a recarsi presso gli uffici per concordare la
data di sottoscrizione, data l’incoercibilità dell’accordo integrativo.
Il quadro normativo di settore non consente di subordinare la trasformazione del
diritto di superficie in diritto di proprietà alla stipulazione di un atto aggiuntivo
ulteriore rispetto alla convenzione originaria, ne consegue che l’Amministrazione
comunale non può imporre la sottoscrizione dell’atto aggiuntivo in via autoritativa.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 aprile 2012, n. 848 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
L.L. (avv. Cantatore) c. Comune di Triggiano (avv. Carrozzini), B.F.P. e altri
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Concorsi pubblici – Bando di gara –
Domanda di partecipazione – Titoli di studio – Indicazione votazione conseguita a
pena di non valutabilità – Dato rinvenibile aliunde – Obbligo di indicazione – Non
sussiste
Nel bando di gara la previsione espressa sia che alla domanda di partecipazione i
concorrenti alleghino il documento attestante il rilascio del diploma di maturità con
indicazione della votazione complessiva, sia la possibilità di autocertificazione in
relazione a tale requisito comporta che la previsione dell’obbligo di indicare la
votazione del diploma di maturità anche all’interno della domanda di partecipazione
a pena di non valutabilità, si risolve in un inutile e immotivato aggravio del
procedimento, potendo il dato rinvenirsi agevolmente aliunde.
TAR Puglia, Bari, sez. II, 27 aprile 2012, n. 849 - Pres. Guadagno - Est. Pasca - J.R.
s.a.s. (avv. S. Ciminielli) c. Ministero delle Comunicazione Ispettore Territoriale della
Puglia - Basilicata (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari)
55
Attività produttive – Impianti radiotelevisivi – Autorizzazione – Rilascio Presupposti – Denuncia – Obbligo di corredazione tecnica e documentale Necessità.
Atto amministrativo – Omessa indicazione dell’autorità alla quale ricorrere e dei
termini per l’impugnazione – Effetti – Rimessioni in termini - Solo ove sia stato
concretamente ostacolato l’esercizio del diritto di difesa.
L’art. 27 l. n. 112/2004, richiede espressamente che gli impianti radiotelevisivi
vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica e documentazione di riferimento:
tale adempimento costituisce un preciso onere del richiedente, che, ove non assolto,
giustifica il rigetto della istanza autorizzatoria.
La violazione della disposizione dell’art. 3 legge 241 del 1990 consistente nell’omessa
indicazione dell’Autorità a cui è possibile ricorrere e del termine per l’impugnazione,
non costituisce un motivo di illegittimità della motivazione del provvedimento ma, al
più, può giustificare una rimessione in termini solo ove sia stato concretamente
ostacolato l’esercizio di detto diritto, costituendo elemento accessorio del
provvedimento e relativo all’esercizio del diritto predetto.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 aprile 2012, n. 850 – Pres. Guadagno – Est. Pasca – A.G. e
altri (avv. Sticchi Damiani) c. Provincia di Barletta Andria Trani (avv. Guantario), C.
Srl e altri
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Concorsi pubblici – Esito prova preselettiva –
Natura infraprocedimentale – Onere immediato di impugnazione – Sussiste
Lavoro alle dipendenze della P.A. - Concorsi pubblici – Rapporti fra S.A. e ditta
aggiudicatrice – Atti procedimento concorsuale – Rapporto di strumentalità
esterna – Vizi o violazioni normativa rapporti fra S.A. e ditta aggiudicatrice –
Rilavanza diretta – Non sempre sussiste
Il giudizio di non ammissione espresso dalla Commissione giudicatrice, organo
tecnico consultivo cui è demandata in via esclusiva la valutazione dei candidati, sulla
base dei risultati della prova preselettiva, pur integrando in via generale atto di
natura
infraprocedimentale
nell’ambito
del
procedimento
concorsuale
complessivamente considerato, determina l’arresto del procedimento relativamente
alla posizione dei ricorrenti, in modo non dissimile – ad esempio – da quanto si
verifica a seguito di provvedimento di esclusione dal concorso. Ne consegue che
l’onere di impugnazione immediata e nei termini non dipende dalla natura di
provvedimento conclusivo o viceversa infraprocedimentale dell’atto, bensì
dall’esistenza o meno di profili di immediata lesività.
56
Tar Puglia Bari, Sez. II, 27 aprile 2012, n. 851 – Pres. Guadagno – Est. Serlenga –
P.G. (avv. ti Gianfreda e Fasano) c. Ministero della Giustizia, Commissione esami per
Avvocato Sessione 2009/2010, Corte d’Appello di Bari et altri (Avv. Stato)
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Rappresentanza in giudizio –
Carenza – Conseguenze.
È inammissibile il ricorso presentato e sottoscritto da un ricorrente non ammesso alle
prove orali degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, in quanto la
sottoscrizione da parte di un soggetto privo dello jus postulandi comporta la
violazione delle norme sul processo amministrativo, le quali sanciscono
l’obbligatorietà del patrocinio legale nei giudizi dinanzi al Tar.
Tar Puglia, Bari, sez. II, 27 aprile 2012, n. 853 - Pres. Guadagno - Est. Guadagno B.V. (avv. Mercurio) c. Comune di Bitritto (avv. Lorusso)
Processo amministrativo - Ricorso giurisdizionale - Sopravvenuta carenza di
interesse - Per omessa impugnazione dell’atto di annullamento in autotutela
sopravvenuto - Sussiste.
È improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso avente ad oggetto
l’annullamento di un provvedimento che, nelle more del giudizio, è stato annullato in
via di autotutela, essendo necessaria, per la prosecuzione del giudizio, l’impugnazione
del provvedimento di annullamento, in quanto avente contenuto innovativo e non
meramente conformativo dei precedenti già impugnati.
Tar Puglia, Bari, Sez. II, 27 aprile 2012, n. 871 – Pres. Guadagno – Est. Zonno –
A.M.B. (avv. Melchiorre) c. Comune di Giovinazzo (avv. Moggia)
Lavoro alle dipendenze della P.A. – Privatizzazione del pubblico impiego – art. 63
d. lgs. n. 165/2001 – Revoca delle deleghe – Rideterminazione mansioni lavoratore
– Giurisdizione – Difetto di giurisdizione G.A. – Sussiste
La nota comunale con cui si revocano tutte le deleghe conferite in materia di Servizi
Demografici e di autentica di firma incide (rideterminando, in sostanza, le mansioni
57
della ricorrente) su rapporto di lavoro individuale di pubblico impiego privatizzato,
ne consegue, alla luce delle disposizioni di cui all’art. 63 d.lgs 165/2001, il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello del lavoro.
58
IIIª SEZIONE
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 673 – Pres. Morea – Est. Giansante – I.I.
(avv. Spera) c. Ministero dell’interno – Questura di Foggia (Avv. Stato).
Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di
soggiorno – Permesso per motivi umanitari – Cessazione dei motivi umanitari Conseguenze – Legittimità del rifiuto di rinnovo.
In materia di rilascio del permesso di soggiorno, nessun rilievo può essere mosso
all’Amministrazione resistente che ha correttamente corrisposto ai contenuti della
domanda, non potendo né dovendo l’Amministrazione rinvenire d’ufficio altri e diversi
motivi, non addotti e comprovati dalla parte che domanda, per l’accoglimento della
domanda stessa. (Nel caso di specie, a fronte di domanda avanzata esclusivamente per
motivi umanitari, il Collegio ha ritenuto legittimo il provvedimento di rifiuto di
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari emesso alla luce di nota con
la quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale competente aveva comunicato alla Questura di ritenere cessati i motivi
che avevano determinato il riconoscimento di protezione umanitaria nei confronti
della ricorrente, salva la facoltà della Questura stessa di valutare l’eventuale rilascio
di permesso di soggiorno ad altro titolo).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 674 - Pres. Morea - Est. Giansante - I.V.M.
s.n.c. (avv.ti Bagnoli, Roselli) c. Comune di Ruvo di Puglia (avv. Chieffi).
Atto amministrativo – Impugnabile – Atto meramente confermativo – Non è
autonomamente impugnabile – Differenza con atto di conferma propria –
Caratteri.
Motivazione del provvedimento – Difetto di motivazione – In presenza di una
pluralità di autonomi motivi – E’ legittimo quando almeno una motivazione sia
idonea.
Commercio – L.r. Puglia n. 11/2003 - Programmazione urbanistico –
commerciale – Ratio – Provvedimenti ampliativi – Necessità della prescritta
programmazione.
L’atto meramente confermativo non è autonomamente impugnabile sia per carenza di
interesse a ricorrere sia per non eludere i termini di impugnazione dell’atto
confermato, a differenza dell’atto di conferma propria che si configura quando l’atto è
adottato a seguito di una rinnovata istruttoria e di una nuova valutazione degli
59
interessi pubblici, cosicché lo stesso risulta adottato sulla base di un nuovo iter
procedimentale.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 marzo 2010, n. 1154)
E’ da escludere l’illegittimità del provvedimento amministrativo, fondato su una
pluralità di autonomi motivi, quando almeno uno di questi sia idoneo a sostenere l'atto
stesso.
La l.r. Puglia n. 11 del 2003, nuova disciplina del commercio, ha posto a carico delle
amministrazioni comunali l’obbligo di predisporre ed adottare una programmazione
urbanistico - commerciale al fine di armonizzare la programmazione urbanistica e il
settore del commercio, secondo una procedura di adozione ed approvazione degli
strumenti di pianificazione: infatti, l’adeguamento del piano commerciale costituisce
un antecedente logico necessario. Dunque, tutte le volte in cui la normativa prevede
un livello di programmazione cui risulta subordinato l’esame delle istanze dei privati,
l’assenza della prescritta pianificazione degli interventi impedisce il rilascio di singoli
provvedimenti ampliativi, ferma restando l’utilizzabilità, da parte dei soggetti
interessati, di tutti gli strumenti posti a disposizione dall’ordinamento per la tutela
dell’inerzia dell’apparato amministrativo.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 25 febbraio 2010, n. 688)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 675 – Pres. Morea – Est. Giansante – G.R.
(avv.ti Bavaro, Bavaro) c. Comune di Valenzano (avv. Crudele).
Edilizia ed urbanistica – Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi
comunali – Condono edilizio – Silenzio assenso – L.r. Puglia 19 del 2004 –
Decorrenza del termine per il silenzio assenso.
In materia di condono edilizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 37,
del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, e dell’art. 1 della l.r.
Puglia n. 19 del 2004, emanata in attuazione dell’art. 5, comma 2 bis, del d.l. 12
luglio 2004, n. 168, il termine per la formazione del silenzio assenso per le domande
relative alla definizione di illeciti edilizi presentate fino alla data della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004 e,
pertanto, fino al 7 luglio 2004, è il primo dei tre termini fissati dal legislatore, cioè il
30 settembre 2004.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 676 – Pres. Morea – Est. Giansante – R.L.
(avv.ti Didonna, Pedone) c. Comune di Putignano.
60
Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Procedimenti di sanatoria e
condono edilizio – Applicabilità – Provvedimento di diniego di condono edilizio –
Potere vincolato – Conseguenze – Omessa comunicazione del preavviso di rigetto
– Non inficia.
Procedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Procedimento di sanatoria
– Omessa comunicazione del preavviso di rigetto – Preclusione della
partecipazione al procedimento – Illegittimità dell’atto.
Edilizia ed urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità – Licenza di
abitabilità – N.T.A. Comune di Putignano – Elementi necessari.
L’istituto del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. n. 241/1990, stante la sua
portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono
edilizio. Tuttavia il provvedimento di diniego di condono edilizio costituisce
espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali
deve farsi applicazione; da tale vincolatezza deriva che l’omessa comunicazione del
preavviso di rigetto non può inficiare il provvedimento impugnato, il cui contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, e ciò in
applicazione dell’art. 21 octies, comma 2, primo periodo della l. n. 241/1990.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, 22 settembre 2011, n. 1383).
Deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di permesso in
sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui al citato
art. 10 bis in quanto preclusivo, per il soggetto interessato, della piena partecipazione
al procedimento e, dunque, della possibilità di un suo apporto collaborativo, capace
di condurre ad una diversa conclusione della vicenda.
L’ art. 75 (ex 79) delle N.T.A. del vigente P.R.G. del Comune di Putignano prevede la
possibilità di incrementare “l’abitabilità dei trulli” a fronte della “edificazione
contigua” e del rispetto della volumetria indicata nella norma stessa: non è dunque
sufficiente l’esistenza del collegamento funzionale fra le parti dello stabile in assenza
dei prescritti requisiti.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 677 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
A.A.B. di N.E.D. & C. S.S. (avv. Didonna) c. Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali (Avv. Stato), Regione Puglia.
Unione Europea – Agricoltura – Interventi finanziari a sostegno delle imprese
agricole – Ratio – Danno rilevante – Parametro di commisurazione.
In materia di Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole il d.lgs. n.
102/2004 mira esattamente a far sì che gli aiuti economici siano erogati nei casi in cui
61
le calamità naturali abbiano comportato per la produzione dell’azienda un’incidenza
tale da diminuire in maniera apprezzabile le vendite, mentre nel caso in cui il danno
non investa una porzione rilevante della produzione ma incida in percentuale minore
la perdita si ritiene sopportabile per le singole aziende senza necessità di spendita di
risorse pubbliche: a tal fine deve essere attribuita rilevanza solo al danno che
comporti una perdita proporzionalmente ingente prendendo come parametro la
produzione mantenuta dall’azienda e non una delle varietà della stessa, poiché solo
tale interpretazione garantisce il rispetto della finalità perseguita dalla normativa in
esame, tesa a circoscrivere le provvidenze ai danni incidenti per circa un terzo sulla
produzione annua dell’agricoltore.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 680 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – F.A.
(avv. Scatarelli) c. Comune di Molfetta, I.S. (avv.ti Tangari, Azzollini), L.B.
Contratti pubblici – Bando di gara – Conclusione del contratto – Assegnazione
proroga del termine – Ritardo non imputabile alla parte – Ammissibilità della
proroga.
È legittima la concessione di una proroga del termine imposto dal bando di gara per
la conclusione del contratto ove sia dimostrata l’assoluta impossibilità derivante da
causa non imputabile alla parte, che derivino da circostanze del tutto estranee ed
indipendenti dalla stessa.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 682 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – G.P.
(avv.ti Nardelli, Nardelli) c. Comune di Molfetta (n.c.), A.N.A.S. -Azienda Nazionale
Autonoma delle Strade di Roma, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Avv. Stato) Autostrade S.p.a.
(avv. Ferrari).
Edilizia ed urbanistica – Distanza minime a protezione del nastro stradale –
Computo delle distanze – In particolare dalla sede autostradale – In caso di serre
smontabili – Qualificazione in termini di piantagioni – Disciplina applicabile.
In materia di distanze delle costruzioni e piantagioni dalla sede autostradale, con
particolare riferimento alle serre smontabili, la relativa disciplina deve essere dedotta
dall’art. 9 l. n. 729/61, dal disposto del Decreto del Ministro dei lavori pubblici del
16.12.1987, dall’art. 59 l.reg. Puglia n. 1/2005. In particolare la lettera della prima
norma chiarisce expressis verbis, innanzitutto, che la distanza va misurata a partire
dalla zona di occupazione dell’autostrada, e non dal confine della proprietà
autostradale; il Decreto succitato aggiunge che la costruzione di serre smontabili in
fregio all’autostrada non costituisce edificazione; la disciplina dell’art. 59 l.reg.
Puglia n. 1/2005, ribadisce che “le serre e i loro annessi non sono da considerarsi
62
costruzioni, indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e dai
sistemi di ancoraggi”. I dati normativi convergono, dunque, nel disporre che le serre
non debbano essere qualificate come costruzioni e, pertanto, deve essere applicata la
distanza prevista per la piantagione degli alberi, misurata, per le ragioni esposte, a
partire dalla sede di occupazione dell’autostrada.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 5 aprile 2012, n. 683 – Pres. Morea – Est. Petrucciani – V.
soc. coop. a r.l. (avv.ti Turco, Balducci) c. Regione Puglia (avv. Lancieri).
Giurisdizione – In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche – Criterio di
riparto.
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice
ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il
contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla Pubblica
amministrazione è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva
sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui
la legge attribuisce invece all’Amministrazione il potere di riconoscere l’ausilio,
previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione
all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid ed il
quomodo dell’erogazione; inoltre la posizione del privato è di interesse legittimo,
come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale
anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso
che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di
legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse, è invece di diritto soggettivo
perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attiene
alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui
è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. n. 518 dell’8 marzo 2012)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 aprile 2012, n. 697 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
M.P. (avv.ti Arciuolo, Nardelli, Ciociola) c. Regione Puglia (avv. Carletti).
Edilizia ed urbanistica – Vincoli di inedificabilità – Diniego del permesso di
costruire – Motivazione – Sufficiente specificità.
Processo amministrativo – Azione di esatto adempimento – Inammissibilità –
Ragioni – Annullamento è satisfattivo – Mancata dimostrazione della necessità di
ulteriori misure idonee ex art. 34, lett. c), c.p.a.
63
Il provvedimento con cui la Regione nega il rilascio del permesso di costruire in una
zona vincolata ai sensi del regio Decreto Legge 30 dicembre 1923, n. 3267 deve
essere specificamente motivata indicando in che modo le operazioni di movimento
terra possano avere in concreto un impatto in senso peggiorativo sull'attuale assetto
idrogeologico alla cui tutela è indirizzata la legislazione di settore.
Nel caso di domanda di accertamento del diritto al rilascio del nulla-osta e di
condanna dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, c.p.a, all'emissione
del provvedimento positivo, tale domanda è inammissibile se la pronuncia costitutiva
di annullamento sia satisfattiva, e se non è stata dimostrata la necessità dell'adozione
di ulteriori misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in
giudizio, a norma dell'articolo 34, comma 1, lettera c), del c.p.a.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 aprile 2012, n. 698 – Pres. Morea – Est. Adamo – A.B.
(avv. Loiodice) c. Comune di Bari (avv.ti Valla e Farnelli).
Edilizia ed urbanistica – Piani paesaggistici- in particolare, Piano Urbanistico
Tematico Territoriale per il paesaggio (PUTT/P) – Autorizzazione paesaggistica –
In caso di interventi di manutenzione ordinaria – Non necessaria.
Processo amministrativo – Azione avverso il silenzio – Decadenza di un vincolo –
Istanza ritipizzazione del suolo – Ricorso per silentium – Ammissibilità – In caso
di mancata eccezione di tardività – Mancata indicazione termine di conclusione
procedimento.
Nel caso di immobile ricadente in zona destinata dal PUTT alla riqualificazione e alla
trasformazione, non incombe sul proprietario l’onere di richiedere apposita
autorizzazione paesaggistica in caso di interventi di manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento statico, di restauro e di risanamento conservativo; di
conseguenza, il diniego opposto all'istanza di accertamento di conformità, ai sensi
dell'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, per la parte riguardante l'intervento
sull'edificio preesistente è ingiustificato.
È ammissibile il ricorso per silentium ex art. 117 e 31, comma 2, c.p.a, notificato a
distanza di circa due anni dalla presentazione dell'istanza di ritipizzazione di un suolo
a fronte della decadenza del vincolo espropriativo posto sullo stesso, qualora la p.a
nulla abbia eccepito in merito alla tardività e ove non abbia indicato il termine di
conclusione del complesso procedimento (nella specie, di variante puntuale del PRG)
e quest'ultimo non risulti nemmeno avviato nonostante la sollecitazione del privato.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 10 aprile 2012, n. 700 – Pres. Morea – Est. Adamo – G.N.
(avv. Della Corte) c. Comune di Acquaviva delle Fonti (n.c.).
64
Edilizia ed Urbanistica – Concessione edilizia (ora permesso di costruire) –
Istanza di condono- Presupposti per il rilascio – In particolare, copertura
dell’immobile – Utilizzo di travi di legno poggiare sui muti perimetrali –
Inammissibilità – Necessità di continuità tra muri perimetrali e copertura.
È infondato il ricorso avverso il diniego di istanza di condono ai sensi della l. n.
326/2003 e della l.reg. Puglia n. 28/2003 per mancata ultimazione dei lavori, nel caso
in cui la copertura superiore dell’immobile sia costituita da tavolate di recupero
(perlinato) poggiato sulle murature perimetrali, in laterizio, e su di un'ordinatura,
principale e secondaria, di travi di legno a loro volta poggiata sia sulle murature
perimetrali che su supporti verticali sempre di legno. Tale tipologia non integra
evidentemente una reale chiusura superiore che definisca sagoma e volumetria,
necessitando a tal scopo che sussista continuità tra i muri perimetrali e la copertura.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 19 aprile 2012, n. 742 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
A.V. e altri (avv.ti De Nichilo, Mastropierro, Moscatelli) c. Comune di Bisceglie (avv.
Ventola).
Edilizia ed urbanistica – Piani regolatori particolareggiati – Piani di recupero –
Mancata proroga del termine di presentazione – Illegittimità – Ragioni.
È illegittimo il diniego di proroga del termine di presentazione di un piano di
recupero, qualora la p.a non abbia rappresentato alcuna esigenza di pubblico
interesse contrastante che comportasse l’impossibilità di concedere la proroga
richiesta, sanzionando esclusivamente il mancato rispetto del termine e dichiarando la
volontà, anch’essa immotivata, di non modificare la delibera che aveva assegnato lo
stesso. Sicché con il provvedimento impugnato è stata, di fatto, affermata una
perentorietà del termine assegnato che, tuttavia, non risulta prevista né dalla legge né
dalla stessa delibera con la quale il termine è stato concesso. Sotto tale profilo,
risultano quindi sussistenti i vizi di difetto di istruttoria e motivazione non avendo
l’amministrazione esplicitato le ragioni del diniego di proroga né adeguatamente
considerato che la complessità delle operazioni necessarie alla redazione del Piano e
la permanenza dell’esigenza di riqualificazione della zona potevano comunque
giustificare la concessione di un più lungo termine.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 19 aprile 2012, n. 743 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
E.L. (avv. Pappalepore) c. Comune di Bari (avv. Valla).
Procedimento amministrativo – Preavviso di diniego – in materia di edilizia ed
urbanistica – In particolare, comunicazione di avvio del procedimento di diniego
in sanatoria – Equiparabilità.
65
Edilizia ed urbanistica – Concessione in sanatoria – Presupposti per la
formazione del silenzio assenso – Presentazione di un’istanza conforme al
modello legale e decorso del tempo.
La comunicazione di avvio del procedimento di diniego di sanatoria, con cui il
Comune invita il privato a presentare le sue memorie, integra il preavviso di rigetto
richiesto dalla legge, presentandone tutte le caratteristiche essenziali previste dalla
legge e, soprattutto, soddisfa la finalità di consentire il contraddittorio sulle ragioni
del rigetto dell’istanza, finalità alla cui tutela è preposta la comunicazione prevista
dall’art. 10 bis l. n. 241/90.
Il provvedimento abilitativo tacito costituito per effetto del silenzio - assenso può
formarsi soltanto se la domanda presentata possiede i presupposti per essere accolta,
perché il difetto di taluno dei presupposti sostanziale per potere accedere al condono
impedisce che possa avviarsi il procedimento disciplinato dall'art. 35, l. n. 47 del 1985
in cui il decorso del tempo è coelemento costitutivo della fattispecie autorizzativa.
Perché possa formarsi il silenzio - assenso occorre, pertanto, che il procedimento sia
stato avviato da un'istanza conforme al modello legale previsto dalla norma che
regola il procedimento di condono, per cui la mancata definizione da parte del
Comune entro il termine perentorio legalmente fissato e decorrente dalla
presentazione della domanda di sanatoria, non determina ope legis la
regolarizzazione dell'abuso ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto e di diritto
previsti dalla norma, ovvero ancora quando l'oblazione autoliquidata dalla parte
interessata non corrisponda a quanto effettivamente dovuto, oppure quando la
documentazione allegata all'istanza non risulti completa ovvero quando la domanda si
presenti dolosamente infedele
(c.f.r. Tar Puglia, Bari, Sez. II, 18 novembre 2011, n. 1762).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 19 aprile 2012, n. 744 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
S.L. s.r.l. (avv. Savasta) c. Comune di Barletta – Settore urbanistica (n.c.).
Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia e licenza di abitabilità (ora permesso
di costruire) – Contributi – Parcheggi obbligatori – Non assoggettabilità.
Ai sensi delle l. n. 10/1977 e n. 122/1989, in sede di rilascio della concessione edilizia,
non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione e agli oneri
di urbanizzazione i parcheggi c.d. obbligatori fissati dall'art. 41 sexies della l. n.
1150/1942. Infatti, la l. n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli), recante disposizioni in
materia di parcheggi, dispone (art. 11 comma 1) che le opere e gli interventi da essa
previsti "costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett.
f), della l. 28 gennaio 1977 n. 10", e dunque non sono soggetti a contributo
concessorio.
66
(Cfr., in senso conforme, Tar Puglia, Bari, Sez. III, sent. n. 1284 del 31 agosto 2011)
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 19 aprile 2012, n. 748 – Pres. Morea – Est. Giansante –
A.E.M. (avv. Gazidede) c. Ministero dell'interno – Questura di Bari (Avv. Stato).
Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Avverso diniego di rilascio
del permesso di soggiorno – Irricevibilità del ricorso – Per tardività della
notificazione.
È irricevibile per tardività, il ricorso diretto all’annullamento di un provvedimento di
rifiuto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno che sia stato notificato oltre il
termine decadenziale di sessanta giorni ex art. 29 c.p.a. dalla regolare affissione del
detto provvedimento all’albo pretorio comunale per irreperibilità del ricorrente.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 19 aprile 2012, n. 751 – Pres. Morea – Est. Petrucciani –
R.E. (avv. Memea) c. Comune di Andria (avv. Travi), Commissione Territoriale
Formazione Graduatorie E.R.P. (n.c.), N.R. (n.c.), F.D.V. (n.c.), A.D.L. (n.c.).
Edilizia popolare ed economica – Assegnazione – Scadenza del contratto di
assegnazione – Non è idonea a far ritenere l’occupazione senza titolo – Ragioni.
La scadenza del contratto di assegnazione di alloggio precario non è idonea a far
ritenere l’occupazione senza titolo, in difetto di provvedimenti formali attestanti la
cessazione del contratto di assegnazione e il recupero del possesso dell’immobile da
parte del Comune. Ne consegue l’illegittimità della graduatoria per l’assegnazione
degli alloggi e.r.p. nella parte in cui non ha riconosciuto al ricorrente l’attribuzione
dei punti previsti dall’art. 6, comma 1, lett. b1), della l.r. Puglia n. 54/1984 per
l’occupazione di locali impropriamente adibiti ad alloggio.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 19 aprile 2012, n. 752 – Pres. Morea – Est. Adamo – E.J.
(avv. Esposito) c. Questura di Foggia, Ministero dell’interno (Avv. Stato).
Sicurezza pubblica – Stranieri (in particolare: extracomunitari) – Permesso di
soggiorno – Diniego o revoca ex art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 – In
ragione di una segnalazione in area Schengen – È atto vincolato – Presupponente
solo una verifica dell’esistenza della segnalazione e della riferibilità della stessa
allo straniero.
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Ove l’Amministrazione intenda fondare il diniego di rilascio del permesso di
soggiorno sull’esistenza di una segnalazione al SIS a carico dello straniero, essa deve
rendere noti sia la provenienza della segnalazione, sia il concreto evento che l’abbia
determinata, in modo che l’interessato possa contestare la riferibilità a sé della
segnalazione stessa; sicché in definitiva la semplice verifica dell’esistenza della
segnalazione viene ad assumere, alle condizioni sopra indicate, valenza
automaticamente ostativa al rilascio del permesso di soggiorno, fatte salve le
limitatissime eccezioni consentite dal diritto europeo e dalla legislazione interna. (Nel
caso di specie, poiché l’Autorità aveva reso edotto l’interessato della provenienza
della segnalazione e della sua ragione e lo straniero non ne ha contestato la
riferibilità alla sua persona, il Collegio ha ritenuto non contrastante con il paragrafo
25 della CAAS e, in generale, illegittimo il provvedimento di ritiro del permesso di
soggiorno già rilasciato, sottolineando altresì la non rilevanza del fatto che la
segnalazione al SIS era stata fatta prima della concessione del permesso di soggiorno
stesso).
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 23 aprile 2012, n. 759 – Pres. Morea – Est. Adamo – M.D.B.
(avv.ti Esposito, Tinelli) c. Comune di Putignano (n.c.).
Atto amministrativo – Motivazione – Pluralità di motivi – Idoneità di uno solo dei
motivi a sorreggere la legittimità dell’atto gravato.
Deve escludersi l’illegittimità del provvedimento amministrativo fondato su una
pluralità di autonomi motivi, quando ne esista almeno uno idoneo a sostenere l’atto
stesso.
Tar Puglia, Bari, Sez. III, 24 aprile 2012, n. 760 – Pres. Morea – Est. Giansante – S.B.
(avv. Dragone) c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione generale
territoriale del sud e Sicilia, Ufficio provinciale motorizzazione civile di Brindisi
(Avv. Stato).
Circolazione stradale – Conducente di veicoli – Revisione delle patenti – Natura.
L’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992, laddove prevede un provvedimento di revisione della
patente di guida, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti
fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica, non configura tale revisione come
una sanzione amministrativa, se pur accessoria, bensì come un provvedimento
amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico
stradale. Ciò nonostante il provvedimento di revisione, ancorché non sia legato
all’accertamento giudiziale (penale o civile) della responsabilità del destinatario,
implica una cognizione sommaria dei fatti che giustificano l’attivazione del potere
dell’amministrazione, estesa logicamente a tutti gli aspetti dell’“attribuibilità” al
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medesimo delle conseguenze per l’inosservanza dei precetti dell’ordinamento in
materia di circolazione.
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