Disciplina della Cila, Comunicazione di inizio dei

Disciplina
della
Cila,
Comunicazione di inizio dei
lavori
asseverata
da
un
tecnico abilitato
Un focus schematico dedicato alla disciplina della Cila,
tratto da una nuova Guida di riferimento per tutte le pratiche
edilizie
La disciplina dell’attività edilizia libera e non libera,
insieme alla Scia, la Cil, la Cila e le altre pratiche
burocratiche per costruire, ha subito cambiamenti importanti
durante il 2016. Per orientarsi in questo marasma di normativa
nazionale e regionale, Wolters Kluwer ha appena pubblicato una
nuova “Guida alle pratiche edilizie”. Curata da Giorgio
Tacconi, la guida si presenta come un prontuario sui titoli
abilitativi edilizi, sulla base del testo aggiornato del
D.P.R. n. 380/2001 e delle normative specifiche regionali, con
relativa modulistica e 34 schede che abbinano i vari titoli
alle attività e interventi.
Dopo il box, potete leggere un breve estratto dedicato alla
Disciplina della Cila. Se volete acquistare la guida, cliccate
di seguito.
Guida alle pratiche edilizie
Un nuovo prontuario che organizza e documenta la normativa sui
titoli abilitativi edilizi, sulla base del testo aggiornato
del D.P.R. n. 380/2001 e delle normative specifiche regionali,
con relativa modulistica.
Giorgio Tacconi
Wolters Kluwer
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Disciplina della Cila – Comunicazione di inizio dei lavori
asseverata da un tecnico abilitato (art. 6-bis, D.P.R. n.
380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia)
Gli interventi non riconducibili ad attività libera, a
segnalazione certificata di inizio attività o al permesso di
costruire, sono realizzabili previa comunicazione, anche per
via telematica, dell’inizio dei lavori da parte
dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve
le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e
comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, delle norme:
• antisismiche,
• di sicurezza,
• antincendio,
• igienico-sanitarie,
• relative all’efficienza energetica,
• di tutela dal rischio idrogeologico,
• contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
L’interessato
trasmette
all’amministrazione
comunale
l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei
lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta,
sotto la propria responsabilità, che:
• i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati
e ai regolamenti edilizi vigenti,
• sono compatibili con la normativa in materia sismica e con
quella sul rendimento energetico nell’edilizia,
• non vi è interessamento delle parti strutturali
dell’edificio.
La comunicazione contiene anche i dati identificativi
dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione
dei lavori.
Se la comunicazione di fine lavori è accompagnata dalla
prescritta documentazione per la variazione catastale,
quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte
dell’amministrazione comunale ai competenti uffici
dell’Agenzia delle entrate.
La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori
comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale
sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è
effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di
esecuzione.
Abusi edilizi
Obiettivo dell'eBook è quello di chiarire e illustrare le
tematiche dell’illecito edilizio, e il complesso comparto
sanzionatorio
penale
e
amministrativo
previsto
dall’ordinamento alla luce di quanto espresso dal Testo Unico
dell’edilizia.
Roberta Distinto
Wolters Kluwer Italia
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