Disciplina della Cila, Comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato Un focus schematico dedicato alla disciplina della Cila, tratto da una nuova Guida di riferimento per tutte le pratiche edilizie La disciplina dell’attività edilizia libera e non libera, insieme alla Scia, la Cil, la Cila e le altre pratiche burocratiche per costruire, ha subito cambiamenti importanti durante il 2016. Per orientarsi in questo marasma di normativa nazionale e regionale, Wolters Kluwer ha appena pubblicato una nuova “Guida alle pratiche edilizie”. Curata da Giorgio Tacconi, la guida si presenta come un prontuario sui titoli abilitativi edilizi, sulla base del testo aggiornato del D.P.R. n. 380/2001 e delle normative specifiche regionali, con relativa modulistica e 34 schede che abbinano i vari titoli alle attività e interventi. Dopo il box, potete leggere un breve estratto dedicato alla Disciplina della Cila. Se volete acquistare la guida, cliccate di seguito. Guida alle pratiche edilizie Un nuovo prontuario che organizza e documenta la normativa sui titoli abilitativi edilizi, sulla base del testo aggiornato del D.P.R. n. 380/2001 e delle normative specifiche regionali, con relativa modulistica. Giorgio Tacconi Wolters Kluwer Vai su shop.wki.it ACQUISTA Disciplina della Cila – Comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (art. 6-bis, D.P.R. n. 380/2001 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) Gli interventi non riconducibili ad attività libera, a segnalazione certificata di inizio attività o al permesso di costruire, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme: • antisismiche, • di sicurezza, • antincendio, • igienico-sanitarie, • relative all’efficienza energetica, • di tutela dal rischio idrogeologico, • contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che: • i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, • sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia, • non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio. La comunicazione contiene anche i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. Se la comunicazione di fine lavori è accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione. Abusi edilizi Obiettivo dell'eBook è quello di chiarire e illustrare le tematiche dell’illecito edilizio, e il complesso comparto sanzionatorio penale e amministrativo previsto dall’ordinamento alla luce di quanto espresso dal Testo Unico dell’edilizia. Roberta Distinto Wolters Kluwer Italia Vai su shop.wki.it ACQUISTA Copyright © - Riproduzione riservata