lezione 17.11.16 capitale rischio e debito, azioni e

CAPITALE DI RISCHIO E
CAPITALE DI DEBITO
Azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi
e titoli di debito
Capitale di rischio
Conferimenti: imputazione a “capitale” e
assegnazione di AZIONI/QUOTE con
acquisto qualità di SOCIO.
Apporti: imputazione a “patrimonio” con
attribuzione di STRUMENTI FINANZIARI
senza qualità di socio (solo nelle S.P.A.).
Imputazione a capitale: iscrizione nella
p o s t a “ C A P I TA L E ” a l l ’ i n t e r n o d e l
patrimonio netto.
Imputazione a patrimonio: iscrizione in
altra sezione del patrimonio netto(riserva).
Capitale di debito
PRESTITI
•  O p e r a z i o n e
d i
provenienti da terzi F I N A N Z I A M E N T O c h e
(o anche da soci), genera indebitamento della
con obbligo di
società.
rimborso da parte
della società.
•  BANCHE: costi elevati;
DUE CANALI di
condizioni imposte dalla
banca
raccolta del
capitale di debito: •  OBBLIGAZIONI/TITOLI DI
DEBITO = prestito di
massa. Condizioni decise
dalla società.
Finanziamenti dei soci
Prestito dei soci alla società con obbligo di rimborso.
CAPITALE DI DEBITO con indebitamento della società verso i
singoli soci.
Singola operazione di finanziamento (non operazione di
prestito di massa)
Il socio diventa creditore della società.
Disciplina dei finanziamenti dei soci
Rischio per i creditori sociali se la società è
sottocapitalizzata: i soci concorrono con i creditori,
ma con vantaggi informativi …
Art. 2467 in tema di S.R.L.: PRESUPPOSTI
•  eccessivo squilibrio tra mezzi propri e indebitamento
o situazione in cui sarebbe stato ragionevole un
conferimento
DISCIPLINA: postergazione del rimborso del
prestito al socio rispetto agli altri creditori.
In caso di fallimento: restituzione del rimborso.
AZIONI
•  UNITA’ di partecipazione al capitale sociale:
a)  indivisibili (sono unità “minime” di partecipazione)
b)  autonome (le une dalle altre)
c)  dotate di un valore economico
d)  standardizzate (identico valore nominale)
e)  incorporate in un documento (salva la loro
“dematerializzazione”)
•  TITOLI DI CREDITO NOMINATIVI destinati alla
circolazione
Indivisibilità, autonomia, standardizzazione
INDIVISIBILITA’: comproprietà di un’azione =
rappresentante comune – regole della comunione.
AUTONOMIA: possibile trasferimento separato ed
esercizio separato dei diritti sociali (es. recesso
parziale; voto divergente).
STANDARDIZZAZIONE: identico valore nominale e
uguali diritti (salvo creazione diverse categorie di
azioni)
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA “relativa” delle azioni
Diritti sociali
•  Diritti che spettano a ciascuna azione:
a)  intervento e discussione in assemblea
b)  denunzia fatti censurabili al collegio sindacale
c)  esame dei libri sociali
•  Diritti che spettano ad una certa aliquota del
capitale (c.d. diritti delle minoranze):
a)  domanda di annullamento delibere (5%)
b)  esercizio azione sociale di responsabilità (20%)
c)  denunzia di gravi irregolarità al Tribunale (10%)
Diritti in proporzione alle azioni e “golden
share”
Diritti “in
proporzione” al
numero di azioni:
“Golden share” dello
Stato (società di
rilevanza strategica o
nei settori
comunicazione/
energia/ trasporti)
• diritto di voto
• diritto agli utili e alla quota di
liquidazione
• diritto di opzione
• 1) diritti speciali di veto su
certe decisioni
• 2 ) diritto di opposizione/
imposizione di condizioni
Contenuto dei diritti sociali
1) Diritti “patrimoniali”: diritto agli utili e alla quota
di liquidazione
2) Diritti “amministrativi” (di “voice”): voto e
impugnazione delibere; intervento in assemblea;
denunzia irregolarità; nomina degli amministratori
3) Diritti a contenuto “misto”: opzione e recesso
•  Alcuni diritti sociali possono essere attribuiti
anche da STRUMENTI FINANZIARI
PARTECIPATIVI a soggetti “non soci” (v. art.
2346, ult. comma).
Categorie di azioni (e di quote)
Art. 2348, comma 2: principio di UGUAGLIANZA “relativa”
delle azioni all’interno della stessa categoria
CATEGORIE DI AZIONI fornite di diritti diversi: contenuto
modulato per “categoria”.
NON è possibile creare CATEGORIE DI QUOTE ma solo
PERSONALIZZARE la quota con “diritti particolari” attribuiti
al singolo socio tranne...
…nelle S.R.L. start-up innovative: categorie di quote con
diritti diversi (es. senza voto) e STRUMENTI finanziari
Contenuto azioni “speciali”
Modulazione
diritti
patrimoniali
•  Privilegi sugli utili (dividendo
maggiorato)
•  Privilegi su quota di liquidazione
•  Postergazione nelle perdite
•  LIMITE: DIVIETO DEL PATTO
LEONINO
Modulazione
diritti
amministrativi
•  Esclusione del voto
•  Vo t o l i m i t a t o a d a l c u n i
argomenti
•  Voto scaglionato
•  Voto plurimo
Azioni “senza” diritto di voto …
NON necessaria una “compensazione”
con privilegi patrimoniali.
Si rafforzano, in proporzione, i diritti di
voto delle azioni ordinarie.
Valore azioni (senza voto o a voto
limitato) NON può superare la metà del
capitale sociale (art. 2351).
Altri limiti al voto: tetto massimo o
scaglionamento o voto non proporzionale
all’entità della partecipazione.
Azioni a voto plurimo (d.l. 91/2014)
Azioni a voto
plurimo (NO
quotate)
•  Max 3 voti per azione
•  Categoria di azioni: il voto
plurimo circola con le azioni
•  Se quotate mantengono
voto plurimo
Azioni con voto
maggiorato
(società
quotate)
•  Max 2 voti per azione
•  Socio per almeno 24 mesi
•  Non sono una “categoria
speciale”: se cedute si perde
la maggiorazione del voto
TUTELA azionisti speciali
TUTELA “DI GRUPPO” = assemblea
speciale di categoria: approva decisioni
dell’assemblea generale che
pregiudicano i diritti della categoria
speciale (art. 2376)
Approvazione dell’assemblea speciale è
CONDIZIONE DI EFFICACIA della
delibera dell’assemblea generale.
QUOTE di s.r.l.
NON sono rappresentate da titoli e NON
possono essere “offerte al
pubblico” (tranne quote di start-up
innovative)
UNITARIETA’ della quota: ogni socio ha
un’unica quota proporzionale al
conferimento, salva diversa previsione
statuto
I diritti sociali spettano in misura
proporzionale alla quota (salva
attribuzione “diritti particolari” ad un
singolo socio)
GOLDEN “QUOTA” nella S.R.L.
•  Possibilità
di attribuire al singolo socio
“PARTICOLARI DIRITTI” relativi agli utili o
all’amministrazione della società:
a)  nomina degli amministratori;
b)  veto su alcune decisioni sociali;
c)  privilegi quantitativi o temporali sugli utili
•  MODIFICABILITA’ dei diritti solo col consenso di
tutti i soci: collegamento inscindibile con la persona
del socio (i diritti particolari NON si
trasferiscono con la quota).