CAPITALE DI RISCHIO E CAPITALE DI DEBITO Azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi e titoli di debito Capitale di rischio Conferimenti: imputazione a “capitale” e assegnazione di AZIONI/QUOTE con acquisto qualità di SOCIO. Apporti: imputazione a “patrimonio” con attribuzione di STRUMENTI FINANZIARI senza qualità di socio (solo nelle S.P.A.). Imputazione a capitale: iscrizione nella p o s t a “ C A P I TA L E ” a l l ’ i n t e r n o d e l patrimonio netto. Imputazione a patrimonio: iscrizione in altra sezione del patrimonio netto(riserva). Capitale di debito PRESTITI • O p e r a z i o n e d i provenienti da terzi F I N A N Z I A M E N T O c h e (o anche da soci), genera indebitamento della con obbligo di società. rimborso da parte della società. • BANCHE: costi elevati; DUE CANALI di condizioni imposte dalla banca raccolta del capitale di debito: • OBBLIGAZIONI/TITOLI DI DEBITO = prestito di massa. Condizioni decise dalla società. Finanziamenti dei soci Prestito dei soci alla società con obbligo di rimborso. CAPITALE DI DEBITO con indebitamento della società verso i singoli soci. Singola operazione di finanziamento (non operazione di prestito di massa) Il socio diventa creditore della società. Disciplina dei finanziamenti dei soci Rischio per i creditori sociali se la società è sottocapitalizzata: i soci concorrono con i creditori, ma con vantaggi informativi … Art. 2467 in tema di S.R.L.: PRESUPPOSTI • eccessivo squilibrio tra mezzi propri e indebitamento o situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento DISCIPLINA: postergazione del rimborso del prestito al socio rispetto agli altri creditori. In caso di fallimento: restituzione del rimborso. AZIONI • UNITA’ di partecipazione al capitale sociale: a) indivisibili (sono unità “minime” di partecipazione) b) autonome (le une dalle altre) c) dotate di un valore economico d) standardizzate (identico valore nominale) e) incorporate in un documento (salva la loro “dematerializzazione”) • TITOLI DI CREDITO NOMINATIVI destinati alla circolazione Indivisibilità, autonomia, standardizzazione INDIVISIBILITA’: comproprietà di un’azione = rappresentante comune – regole della comunione. AUTONOMIA: possibile trasferimento separato ed esercizio separato dei diritti sociali (es. recesso parziale; voto divergente). STANDARDIZZAZIONE: identico valore nominale e uguali diritti (salvo creazione diverse categorie di azioni) PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA “relativa” delle azioni Diritti sociali • Diritti che spettano a ciascuna azione: a) intervento e discussione in assemblea b) denunzia fatti censurabili al collegio sindacale c) esame dei libri sociali • Diritti che spettano ad una certa aliquota del capitale (c.d. diritti delle minoranze): a) domanda di annullamento delibere (5%) b) esercizio azione sociale di responsabilità (20%) c) denunzia di gravi irregolarità al Tribunale (10%) Diritti in proporzione alle azioni e “golden share” Diritti “in proporzione” al numero di azioni: “Golden share” dello Stato (società di rilevanza strategica o nei settori comunicazione/ energia/ trasporti) • diritto di voto • diritto agli utili e alla quota di liquidazione • diritto di opzione • 1) diritti speciali di veto su certe decisioni • 2 ) diritto di opposizione/ imposizione di condizioni Contenuto dei diritti sociali 1) Diritti “patrimoniali”: diritto agli utili e alla quota di liquidazione 2) Diritti “amministrativi” (di “voice”): voto e impugnazione delibere; intervento in assemblea; denunzia irregolarità; nomina degli amministratori 3) Diritti a contenuto “misto”: opzione e recesso • Alcuni diritti sociali possono essere attribuiti anche da STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI a soggetti “non soci” (v. art. 2346, ult. comma). Categorie di azioni (e di quote) Art. 2348, comma 2: principio di UGUAGLIANZA “relativa” delle azioni all’interno della stessa categoria CATEGORIE DI AZIONI fornite di diritti diversi: contenuto modulato per “categoria”. NON è possibile creare CATEGORIE DI QUOTE ma solo PERSONALIZZARE la quota con “diritti particolari” attribuiti al singolo socio tranne... …nelle S.R.L. start-up innovative: categorie di quote con diritti diversi (es. senza voto) e STRUMENTI finanziari Contenuto azioni “speciali” Modulazione diritti patrimoniali • Privilegi sugli utili (dividendo maggiorato) • Privilegi su quota di liquidazione • Postergazione nelle perdite • LIMITE: DIVIETO DEL PATTO LEONINO Modulazione diritti amministrativi • Esclusione del voto • Vo t o l i m i t a t o a d a l c u n i argomenti • Voto scaglionato • Voto plurimo Azioni “senza” diritto di voto … NON necessaria una “compensazione” con privilegi patrimoniali. Si rafforzano, in proporzione, i diritti di voto delle azioni ordinarie. Valore azioni (senza voto o a voto limitato) NON può superare la metà del capitale sociale (art. 2351). Altri limiti al voto: tetto massimo o scaglionamento o voto non proporzionale all’entità della partecipazione. Azioni a voto plurimo (d.l. 91/2014) Azioni a voto plurimo (NO quotate) • Max 3 voti per azione • Categoria di azioni: il voto plurimo circola con le azioni • Se quotate mantengono voto plurimo Azioni con voto maggiorato (società quotate) • Max 2 voti per azione • Socio per almeno 24 mesi • Non sono una “categoria speciale”: se cedute si perde la maggiorazione del voto TUTELA azionisti speciali TUTELA “DI GRUPPO” = assemblea speciale di categoria: approva decisioni dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria speciale (art. 2376) Approvazione dell’assemblea speciale è CONDIZIONE DI EFFICACIA della delibera dell’assemblea generale. QUOTE di s.r.l. NON sono rappresentate da titoli e NON possono essere “offerte al pubblico” (tranne quote di start-up innovative) UNITARIETA’ della quota: ogni socio ha un’unica quota proporzionale al conferimento, salva diversa previsione statuto I diritti sociali spettano in misura proporzionale alla quota (salva attribuzione “diritti particolari” ad un singolo socio) GOLDEN “QUOTA” nella S.R.L. • Possibilità di attribuire al singolo socio “PARTICOLARI DIRITTI” relativi agli utili o all’amministrazione della società: a) nomina degli amministratori; b) veto su alcune decisioni sociali; c) privilegi quantitativi o temporali sugli utili • MODIFICABILITA’ dei diritti solo col consenso di tutti i soci: collegamento inscindibile con la persona del socio (i diritti particolari NON si trasferiscono con la quota).