contro per l`accertamento

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N. 01168/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01221/2013 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2013, proposto da OMISSIS, tutti
rappresentati e difesi dall’avv. OMISSIS, nel cui studio in Milano, via Vittor Pisani,
27 sono elettivamente domiciliati
contro
MINISTERO DELLA DIFESA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via
Freguglia, n. 1
per l’accertamento:
- del diritto al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico
della L. n. 1746/62, all’art.18 del D.P.R. n. 1092/73, all’art. 3 della L. n. 390/50 e
all’art. 5 del D.lgs. n. 165/97 con la correlata supervalutazione dei periodi di
svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate;
- nonché per l’annullamento di tutti di gli atti e provvedimenti, anche a contenuto
generale, ancorché nominalmente qualificati come circolari e/o direttive e pareri,
presupposti, conseguenti, o comunque altrimenti connessi, così come indicati ed
enumerati nel corpo del presente ricorso, ovvero ancorché non conosciuti allo
stato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. Dario Simeoli e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con ricorso depositato il 23 maggio 2013, i ricorrenti hanno dedotto:
- di essere tutti ufficiali, sottufficiali e graduati dell’Esercito Italiano attualmente in
servizio permanente effettivo presso reparti aventi la loro sede entro il distretto di
Corte d’Appello di Milano (per lo più presso il NRDC ITA - NATO Deployable
Corps Italy, in Solbiate Olona);
- di avere, nel corso della loro carriera, svolto servizio fuori area, prendendo parte
ad una serie di missioni tutte ricomprese nell’ambito dell’elencazione contenuta
nella determinazione dello Stato Maggiore Difesa in data 11.1.2007 (tra le quali:
Afghanistan e EAU nell’ambito della missione ISAF; Aghanistan, Iraq, Egitto,
Somalia, Eritrea e altre, nell'ambito della missione Enduring Freedom; Albania,
nell’ambito delle missioni Alba, Albania 2, Allied Harbour, Joint Guardia, Albit e
altre; ex Jugoslavia; Iraq, nell’ambito delle missioni Golfo 2, Locusta, UNISCOM e
altre; Iraq, Kuwait, EAU, Golfo Persico, nell’ambito delle missioni Antica
Babilonia, Coalition Provision Authority, CJIT 7; Libano, nell’ambito delle
missioni UNMOGIL, Unifil, Libano 2; Somalia, nell’ambito delle missioni Restore
Hope, Ibis 1, Ibis 2, UNOSOM e United Shield; Timor Est, nell’ambito della
missione UNAMET);
- di avere appreso che detti periodi non avevano dato luogo alla supervalutazione
prevista dalla normativa vigente ai fini pensionistici e ai fini della determinazione
dell’indennità di buonuscita;
- che l’Amministrazione aveva manifestato in modo univoco la volontà di non
riconoscere i diritti anzidetti (si cita, all’uopo: la nota della Direzione Generale per
il Personale Militare dell’Esercito, prot. n. MD GMIL V 16 4 446984, del
15.9.2008; la nota della Direzione Generale per il Personale Militare V Reparto, del
7.4.2009 prot. N. M D GMIL V SS 2009/0172893; la nota del 21.5.2012 prot.
MD/E/1467215.12.9, diffusa dal Centro Amministrativo dell’Esercito Italiano).
Tanto premesso, gli istanti chiedono che venga accertato il loro diritto al
riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all’articolo unico della L. n.
1746/62, all’art. 18 del DPR n. 1092/73, all’art. 3 della L. n. 390/50 e all’art. 5 del
D.Lgs. n.165/97, con la correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di
servizio in missioni per conto ONU ed equiparate.
I.1. Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, ma soltanto per eccepire
l’inammissibilità del ricorso.
I.2. All’esito della camera di consiglio del 26 giugno 2013, la Sezione: “Ritenuto: che
le ragioni fatte valere dai ricorrenti possano essere efficacemente tutelate attraverso la sollecita
fissazione di un’udienza per la trattazione nel merito del ricorso, investendo questioni che esigono
un approfondimento con effetti permanenti sulla carriera dei ricorrenti”; ha fissato per la
discussione del ricorso l’udienza pubblica del 26 marzo 2014.
I.3. Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa e decisa con
sentenza definitiva all’odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma
redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
II. In via pregiudiziale, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla
presente controversia. Difatti, ai sensi degli artt. 13 e 62 del T.U. n. 1214/34, la
Corte dei Conti ha giurisdizione in materia pensionistica, cioè su quei rapporti che
s’instaurano con la cessazione dell’attività di servizio e la sua cognizione è
esclusivamente orientata sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla
decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne
costituiscono parte integrante (cfr. da ultimo Cass. Sez. Un. civili n. 99 del
23.2.1999). In definitiva, la cognizione del giudice contabile è limitata ai soli
provvedimenti pensionistici, con relativi accessori, con esclusione di tutti quei
provvedimenti che attengono al rapporto di lavoro anche se incidenti su quello
pensionistico. A questa stregua, la domanda di concessione dei benefici
combattentistici spetta al giudice del rapporto di lavoro (nella specie, viene in
rilievo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della “riserva
soggettiva” avente ad oggetto le controversie di lavoro del personale in regime di
diritto pubblico: cfr. art. 3 e 63 del testo unico n. 165 del 2001), dal momento che
detti benefici incidono anche sul trattamento retributivo del pubblico dipendente,
oltre che (in via mediata) sul trattamento pensionistico (cfr. in senso contrario
Consiglio di Stato, sez. IV, 19/9/2008 n. 4507, che ha definito una vicenda nella
quale, diversamente da quella oggi in discussione, la controversia verteva sulla
individuazione della pensione definitiva rispetto a quella provvisoria, già
precedentemente accordata ad un dipendente posto in quiescenza e quando era già
in corso la sua corresponsione).
III. Nel merito, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione
dell’articolo unico della L.. n. 1746/62, dell’art. 18 del d.P.R. n. 1092/73,
dell’art. 3 della L. n. 390/50, dell’ art. 5 del D.lgs. n. 165/97.
IV. La domanda è fondata.
IV.1. E’ dirimente la piana lettura del quadro normativo. Ai sensi dell’art. 18 del
d.P.R. n. 1092/73: “il servizio computabile è aumentato di un anno per ogni campagna di
guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia”. L’articolo unico della legge
n. 1746/62 recita che: “al personale militare, che per conto dell’O.N.U. abbia prestato o
presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei
combattenti”. Le zone d’intervento sono indicate con apposite disposizioni dello Stato Maggiore
della Difesa”. A sua volta, l’art. 3 della legge n. 390/50 statuisce che: “per ottenere il
riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all’articolo precedente abbiano
complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non
continuativo, di cui all’art. 1. Qualora nell’anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui
al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due
anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato
nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il
riconoscimento di un'altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo quest’ultima”.
IV.1. Orbene, la giurisprudenza condivisa dal Collegio (cfr. Tar Veneto 7 aprile
2010, n. 1288; ma anche Corte dei Conti, sez. I giurisdizionale centrale d’Appello
n. 845/2013) ha già avuto modo di affermare il diritto ai benefici di cui all’art. 1
della legge n. 1746 del 1962 , in relazione al periodo di servizio prestato in zona
d’intervento ONU. La tesi del Ministero della Difesa, fondata sull’argomento per
cui sarebbe assente una normativa che preveda espressamente l’attribuzione di
campagne di guerra al personale militare in servizio per conto dell’ONU in zona
d’intervento, è priva di fondamento. Invero, i citati articoli 3 della legge n. 390/50
e 18 del d.P.R. n. 1092/73 definiscono le condizioni e i termini per il calcolo del
beneficio della supervalutazione del servizio prestato dai combattenti; beneficio
che, per effetto dell’articolo unico della legge n. 1746/62, è stato esteso al
personale militare impiegato per conto dell’ONU in “zone di intervento”
specificamente determinate dallo Stato Maggiore della Difesa. L’estensione dei
benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU ha, dunque, la
sua fonte nel chiaro disposto della legge. Del resto, come è stato correttamente
rimarcato, non è dato comprendere quali siano, ai fini pensionistici, “i benefici
previsti dalle norme in favore dei combattenti” se non quelli previsti dalla
normativa vigente: benefici, dunque, da individuare nel computo delle campagne di
guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile 1950, n.
390 e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973 (cfr. anche Corte dei Conti Sez. IV, n.
80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del 20.11.2009).
IV.2. Sotto altro profilo, va rilevato che la trama normativa non giustifica una
limitazione ai soli benefici stipendiali. La legge citata, come si è visto, si riferisce ai
benefici combattentistici tout court e le norme verso le quali opera l’implicito rinvio
(art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973)
prevedono, per l’appunto, anche benefici pensionistici.
IV.3. Inoltre, i periodi di servizio svolti per conto dell’ONU in “zone di
intervento” appositamente riconosciute, sono supervalutabili quali campagne di
guerra ai fini dell’indennità di buonuscita tramite riscatto oneroso, senza la
limitazione temporale prevista dall’art. 5, 2° comma, del D.lgs. n. 165/97, in
quanto tali servizi non sono espressamente indicati dall’art. 5, 1° comma, dello
stesso decreto legislativo.
IV.4. Da ultimo, neppure può ritenersi che detti benefici siano preclusi a favore del
personale non dirigenziale, per effetto del congelamento, al 31.12.1986, della
progressione temporale legata all’anzianità di servizio (art. 1, comma 3, della L. n.
468 del 1.1.1987), atteso che nessuna limitazione di questo genere è contenuta
nella legge n. 1746 del 1962.
V. Ciò detto in diritto, osserva il Collegio che, in punto di fatto, non è stato
specificatamente contestato da controparte che i servizi prestati dagli odierni
ricorrenti siano stati svolti per conto dell’ONU in territori espressamente definiti
“zone di intervento” con formale determinazione dello Stato Maggiore della
Difesa.
VI. I ricorrenti hanno, pertanto, diritto al riconoscimento del diritto invocato.
L’ammissibilità di un dispositivo di mero accertamento è giustificato dalla
circostanza che l’incisione della situazione giuridica sostanziale consiste qui nella
condizione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, originata dalla contestazione
del datore di lavoro pubblico, che si intende con l’azione di mero accertamento
eliminare. Essendo l’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) così integrato, ne consegue
anche l’infondatezza della eccezione difensiva di inammissibilità del ricorso (si
tratta, invero, dell’unico argomento introdotto in giudizio dalla difesa erariale) per
genericità dello stesso (in particolare, per non essere stato precisato se e quali tra i
ricorrenti abbiano effettivamente chiesto l’accesso al trattamento di quiescenza e il
collocamento in ausiliaria, ed essendo viceversa stati impugnati soltanto atti a
contenuto generale).
VII. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente
pronunciando sul ricorso:
- accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di
cui all’art. unico della L. n. 1746/62, dell’art. 18 del DPR n. 1092/73, dell’art. 3
della L. n. 390/50, dell’art. 5 del D.lgs. n. 165/97 e alla correlata supervalutazione
dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU (definite tali con
apposita determinazione dello Stato Maggiore della Difesa) ed equiparate;
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite della
presente fase di merito che si liquidano in € 3.800,00, oltre IVA e CPA come per
legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con
l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario
L’ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/05/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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