Promemoria | 03 Assicurazione infortuni

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Promemoria | 03
Assicurazione infortuni
per persone in formazione professionale di base
Chi è assicurato?
Conformemente alla legge federale sull’assicurazione infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981
(RS 832.20) e alla relativa ordinanza (OAInf) (RS 832.202), come gli altri lavoratori e lavoratrici,
anche tutte le persone impiegate in Svizzera nella formazione professionale di base, nella
formazione empirica*, i e le praticanti, i volontari e le volontarie, sono assicurati contro le
conseguenze economiche di infortuni professionali e non professionali e di malattie contratte
nell’esercizio di una attività professionale. Anche giovani che effettuano uno stage d’orientamento e d’osservazione godono della protezione assicurativa.
Dove sono assicurate le persone in formazione?
Le persone in formazione professionale di base che lavorano in aziende formatrici affiliate alla
SUVA, sono assicurate presso la SUVA. Queste sono in primo luogo le aziende dell’industria e
dell’artigianato. Le altre aziende devono assicurare i loro lavoratori e lavoratrici come pure le
persone in formazione presso una assicurazione privata, una cassa malati o una assicurazione
infortuni del settore pubblico, riconosciuta dalla Confederazione.
Cosa succede in assenza di copertura assicurativa?
Se una persona in formazione ha un infortunio e non è assicurata per omissione dell’azienda
formatrice, allora subentra una cassa sostitutiva o la SUVA per aziende formatrici affiliate alla
SUVA. Questa fornisce le prestazioni assicurative previste dalla legge e riscuote presso l’azienda
formatrice in mora i premi dovuti, eventualmente maggiorati.
Chi paga i premi?
I premi per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni e delle malattie professionali sono a
carico dell’azienda formatrice. I premi per l’assicurazione obbligatoria degli infortuni non
professionali sono a carico della persona in formazione. Tuttavia, può essere convenuto che
l’azienda formatrice assume anche i premi per gli infortuni non professionali. Nei formulari
ufficiali per i contratti di tirocinio degli uffici cantonali della formazione professionale, sotto la
rubrica “assicurazioni” va indicato chi paga i premi.
* Durante un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore, il primo gennaio 2004, della nuova legge e della
nuova ordinanza sulla formazione professionale, le persone in formazione empirica possono ancore essere formate
come previsto nella vecchia legge sulla formazione professionale del 1978. Nel caso in cui una ordinanza sulla formazione
professionale di base di due anni sia già in vigore, nessun titolo di formazione empirica contemplata dalla vecchia legge
può essere riconosciuto a livello federale nel ramo coinvolto.
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Quali sono le prestazioni assicurate?
L’assicurazione infortuni obbligatoria comprende le seguenti prestazioni:
Prestazioni di cura e rimborso delle spese:
cura medica, mezzi ausiliari (ad esempio protesi), spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio,
riabilitazione medica.
Prestazioni finanziarie:
indennità giornaliera (a titolo di compensazione del salario), rendita di invalidità, indennità
per menomazione dell’integrità (versamento di un capitale in caso di menomazione dell’integrità fisica, mentale o psichica durevole e importante), indennità per grandi invalidi, rendita
per superstiti.
Il diritto ad una indennità giornaliera decorre dal terzo giorno dopo l’incidente. Per i primi tre
giorni – incluso il giorno dell’incidente – conformemente al Codice delle Obbligazioni (CO),
l’azienda formatrice è di regola tenuta al pagamento di almeno i quattro quinti del salario.
Come è regolata la copertura assicurativa alla fine della formazione professionale di
base o in caso di scioglimento del contratto?
Conformemente all’art. 3 cpv. 2 LAINF, la copertura assicurativa termina 30 giorni dopo l’esaurimento del diritto alla percezione di almeno la metà del salario. In caso di assunzione di una
nuova attività nel periodo di trenta giorni di proroga della scadenza di copertura, la protezione
assicurativa non subisce interruzioni. Questo vale anche quando, sempre in questo periodo di
tempo, si percepiscono prestazioni dall’assicurazione contro la disoccupazione.
Per colmare lacune nella copertura assicurativa come vacanze non pagate, soggiorni di studio,
ecc. esiste la possibilità di stipulare una assicurazione complementare della durata massima di
180 giorni e del costo mensile di CHF 25.–.
Dove trovare altre informazioni?
Per quanto concerne l’assicurazione infortuni conclusa in favore della persona in formazione,
in primo luogo è l’azienda formatrice che può dare informazioni. Se l’azienda formatrice non
può essere di aiuto, quale prossima fonte di informazioni è competente l’istituto assicurativo
presso cui l’azienda formatrice ha concluso l’assicurazione infortuni.
Le informazioni riguardanti l’obbligo di assicurazione alla conclusione di un contratto di tirocinio,
possono essere richieste presso l’ufficio cantonale della formazione professionale.
L’elenco degli indirizzi si trova sotto www.ufp.csfp.ch.
Promemoria 03, Assicurazione infortuni per persone in formazione professionale di base.
Edizione settembre 2006, approvata dal gruppo di lavoro DBK “Stampati”
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