STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI CORSO UMBERTO I, 61 - Avellino Tel e Fax 0825/756566 – 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO RICORSO E ISTANZA DI SOSPENSIONE URGENTE AI SENSI DELL’ART 47 COMMA 3 D.LGS. 546/92 ********** ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA Per: ______ ______, nata in Avellino il __________ (_________________) e residente in Avellino alla __________, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Ettore Bruno e dal dott. Enea Corrado in virtù di procura a margine del presente atto CONTRO Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Avellino, Centro Direzionale, Collina Liquorini 83100 Avellino IN RELAZIONE PROCURA AD LITEM Sig.ri Avv. Francesco Ett. Bruno Dott. Enea Corrado Vi nomino miei avvocati e procuratori sia congiuntamente che disgiuntamente nel presente giudizio, conferendoVi, all’uopo, le più ampie facoltà di legge. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, espressamente acconsento al trattamento dei miei dati personali per l’espletamento del presente incarico e per i fini di cui alla ricevuta informativa. Eleggo domicilio come in atti all’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Avellino n. TFK050402678/2010, emesso in data 21.10.2010 e notificato alla contribuente in data 29.10.2010, con il quale l’Agenzia ha richiesto alla è autentica contribuente il pagamento di: a) € 11. 133,00, (oltre interessi per € 1.506,78) a titolo di imposte sul reddito (tassazione separata ai sensi dell’art. 17 T.U.I.R. 917/86 nella misura del 23,20%) sulla plusvalenza accertata relativamente alla vendita della quota pari a 198,75/3000 del terreno sito in Avellino alla C.da Sant’Oronzo riportato in catasto al fl. 27, p.lle 42, 230 e 420 effettuata con atto per notar Piroli del 05/05/2005 registrato in Avellino il 25/05/2005; 1 di 14 ______–Agenzia/Ricorso STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI CORSO UMBERTO I, 61 - Avellino Tel e Fax 0825/756566 – 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net b) € 11.133,20 a titolo di sanzione per “presentazione di dichiarazione infedele per l’indicazione di un reddito imponibile inferiore a quello accertato o di un’imposta inferiore a quella dovuta” FATTO 1. Con atto pubblico per notar ______ del 05/05/2005 registrato in Avellino il 25/05/2005, i sig.ri ______ ______, ______ ______, ______ ______, ______ Maria ______, ______ Renata, ______ Giovanni, ______ Mira _________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ _____________________________, ______ Maria, hanno venduto alla “___________.” il terreno sito in Avellino alla C.da Sant’Oronzo riportato in catasto al fl. 27, p.lle 42, 230 e 420 (all. 1). Il prezzo della vendita è stato pattuito in € 127,89 al mq. La ricorrente, proprietaria per la quota di 198,75/3000, ha ricevuto il corrispettivo di € 217.435,00 a mezzo di n. 4 assegni circolari. Gli assegni di cui sopra sono stati versati sul c/c n. __________________ intestato alla ricorrente presso il Banco di Napoli s.p.a., e sul c/c n. ____________ intestato alla ricorrente presso la Credem s.p.a. (cfr. all. 2 e 3). 2. Con avviso di accertamento n. 20052V000103000, l’Agenzia delle Entrate di Avellino ha richiesto alla ricorrente, quale coobligata in solido con gli altri venditori e con il compratore, il pagamento della somma di € 31.237,69 a titolo di “maggiore imposta di registro e interessi” relativamente all’atto di compravendita, rilevando che il valore del terreno compravenduto fosse pari ad € 220,00 al mq. 2 di 14 ______–Agenzia/Ricorso STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI CORSO UMBERTO I, 61 - Avellino Tel e Fax 0825/756566 – 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net Il suddetto avviso di accertamento è stato prontamente opposto dalla ricorrente e da altri venditori. Il relativo giudizio è stato iscritto al R.G.n. 1822/06 della Commissione Tributaria di Avellino. 3. Il compratore, invece, ha deciso – per suo interesse personale – di aderire all’accertamento con adesione, pattuendo con l’Ufficio un valore di € 160,00 al mq. 4. Nell’ambito del giudizio instaurato dalla odierna ricorrente, ______ ______, all’udienza del 26.02.2007, il difensore della stessa ha preso atto della intervenuta adesione da parte del venditore sul valore del bene compravenduto pari ad € 160,00 al mq e del pagamento da parte del medesimo venditore della differenza dell’imposta di registro. Con sentenza n. 64/05/07 la Commissione Tributaria di Avellino ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. 5. In data 2.11.2010, l’Agenzia delle Entrate ha notificato l’avviso di accertamento oggi impugnato, contestando alla ______ il mancato pagamento dell’IRPEF sul maggior valore del bene rispetto a quello dichiarato nell’atto per notar ______. Il suddetto avviso di accertamento si basa sulla considerazione che l’acquirente, “_________” ha definito in sede di “accertamento con adesione” con l’Agenzia delle Entrate l’avviso di accertamento relativo all’imposta di registro, dichiarando che il valore del bene immobile comprato è pari ad € 160,00 al mq, e che tale valore si è reso definitivo anche per i venditori. Nell’avviso di accertamento si legge, infatti, che il valore di € 160 al mq, dichiarato dal compratore, corrisponderebbe “al valore confermato dalla sentenza della C.T.P. di Avellino n. 64/05/2007, che ha dichiarato cessata la materia del contendere a seguito della definizione in adesione”; ed ancora che “tale sentenza, non essendo stata appellata dalla contribuente, si è resa definitiva”. 3 di 14 ______–Agenzia/Ricorso STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI CORSO UMBERTO I, 61 - Avellino Tel e Fax 0825/756566 – 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net Il suddetto provvedimento impositivo è nullo o comunque ingiusto ed illegittimo per i seguenti MOTIVI A) DEL VALORE DELLA QUOTA DI PROPRIETÀ VENDUTA DALLA ______ 6. Preliminarmente è opportuno esaminare le considerazioni svolte dall’Ufficio in ordine al valore della quota del bene compravenduto di proprietà della ______. L’Ufficio afferma che il valore della quota dichiarato nell’atto di compravendita pari ad € 127,89 al mq non è veritiero, e che, invece, lo sarebbe quello di € 160,00 al mq dichiarato dal compratore in sede di accertamento con adesione relativo all’Imposta di registro. L’Ufficio afferma, infatti, che “il valore dichiarato in atto definito in adesione in € 160,00, corrisponde al valore confermato con sentenza della CTP di Avellino n. 64/05/2007, che ha dichiarato la cessata materia del contendere a seguito della definizione in adesione. Tale sentenza non essendo stata appellata dalla contribuente si è resa definitiva” e che “il valore definito della quota ( ndr venduta dalla ricorrente) corrisponde ad € 272.028,00”. Le considerazioni svolte dall’Ufficio nell’avviso di accertamento oggi impugnato contengono un evidente errore di diritto, da rinvenirsi nella locuzione valore definito. 7. Il valore del bene, infatti, non è per nulla stato definito dalla ricorrente, bensì dal compratore, e la ricorrente non ha mai prestato alcuna adesione. Presupponendo che con l’espressione “si è resa definitiva” l’Ufficio voglia intendere “passata in giudicato”, deve rilevarsi che, per giurisprudenza costante della Suprema Corte1, le sentenze che dichiarano la cessazione della materia del contendere, essendo di carattere meramente processuale, sono inidonee al passaggio in giudicato. 1 Ex pluribus Cass. civ. Sez. III, 06/05/2010, n. 10960 4 di 14 ______–Agenzia/Ricorso STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI CORSO UMBERTO I, 61 - Avellino Tel e Fax 0825/756566 – 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net Va, poi, aggiunto che – come precisato sempre dalla Suprema Corte –il pagamento da parte di un coobbligato in solido di un atto impositivo ha come conseguenza automatica la cessazione della materia del contendere nel giudizio proposto da altro coobligato.2 La ricorrente, quindi, non aveva alcun interesse giuridico a proseguire il giudizio, né ad appellare la eventuale sentenza, che, non essendo suscettibile di passare in giudicato, non può avere prodotto effetti giuridici in capo alla ______. In ultimo nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenga che le considerazioni suesposte non siano sufficienti, deve rilevarsi che, in ogni caso, il difensore costituito in giudizio per la ______ non aveva alcun mandato a transigere controversie o ad accettare alcunché, avendo sottoscritto la ______ solo ed esclusivamente una procura ad litem e, di conseguenza, ogni eventuale accettazione non sarebbe in alcun modo opponibile alla ______. 8. Tali considerazioni sono state svolte per sgombrare il campo da una intenzione che sembra “serpeggiare” nelle motivazioni dell’avviso di accertamento e cioè che la ricorrente, o il suo difensore, abbiano in qualche modo accettato il valore della quota stabilito in sede di accertamento riguardante l’Imposta di Registro. In ogni caso è opportuno precisare che l’accertamento riguardante l’imposta di registro ha ad oggetto il valore di mercato della quota, mentre l’accertamento oggetto del presente ricorso, riguardando imposte dirette, deve avere ad oggetto il prezzo effettivamente percepito dalla ricorrente. 2 Cass. civ. Sez. V, 05/03/2010, n. 5393 secondo cui “… la produzione del provvedimento con cui uno dei coobbligati al pagamento dell'imposta è stato ammesso alla definizione della lite fiscale pendente, ex art. 16 della legge n. 289 del 2002, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio relativo all'impugnazione proposta da altro coobbligato avverso il medesimo atto impositivo, in quanto, ai sensi del comma 10 del citato art. 16, la definizione della lite effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia anche a favore degli altri” 5 di 14 ______–Agenzia/Ricorso STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI CORSO UMBERTO I, 61 - Avellino Tel e Fax 0825/756566 – 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net L’art. 68 del DPR 917/86 recita testualmente che “le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta ed il prezzo di acquisto o costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”. Il corrispettivo percepito non ha nulla a che vedere con il valore del bene ai fini dell’imposta di registro. La Suprema Corte, con giurisprudenza costante, ha da sempre affermato che “i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito sono diversi a seconda dell'imposta che si deve applicare, sicché quando si discute di imposta di registro si ha riguardo al valore di mercato del bene, mentre quando si discute di una plusvalenza realizzata nell'ambito di un'impresa occorre verificare la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto ed il prezzo di cessione del bene medesimo.”3 In particolare riguardo al caso oggi esaminato la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di imposte sui redditi d'impresa, per la determinazione della plusvalenza realizzata con la vendita di un immobile, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in base all'inequivoco significato del termine "corrispettivo", occorre avere riguardo alla differenza fra il prezzo di cessione e quello di acquisto, e non al valore di mercato del bene, come per l'imposta di registro, essendo i principi relativi alla determinazione del valore di un bene che viene trasferito diversi a seconda dell'imposta da applicare.”4 B) DELLA APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL PRINCIPIO DI DIRITTO E DELL’ONERE DELLA PROVA GRAVANTE SULL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA 9. Tale principio di diritto è stato, da sempre, recepito dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, con ragionamenti del tutto condivisibili. 3 Cass. civ. Sez. V, 30/01/2006, n. 2005. Nello stesso senso vedi anche Cass. civ. Sez. V, 06/11/2000, n. 14448 6 di 14 ______–Agenzia/Ricorso STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI CORSO UMBERTO I, 61 - Avellino Tel e Fax 0825/756566 – 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net La Commissione regionale dell’Emilia Romagna in una recente pronunzia ha svolto, in proposito, le seguenti considerazioni. “L'Ufficio perviene, con una creativa interpretazione, ad affermare la coincidenza tra valore accertato ai fini delle imposte indirette e corrispettivo ai fini delle imposte dirette. La metodologia accertativa è da considerarsi priva di qualsiasi logica. Errata. Del tutto censurabile, in diritto ed in fatto. Il principio secondo il quale il valore accertato ai fini dell'imposta di registro (accertamento normativizzato dall'articolo 51 del DPR 131/86) dovrebbe coincidere con il corrispettivo ricevuto, è giuridicamente infondato. Un principio che sconvolge alla radice la logica giuridica in materia; confliggente, per di più, con una normativa sulla quale, sin dalla nascita della riforma del 73, vi è mai stata conflittualità tra fisco e contribuente.” Ed ancora. “L'atto impugnato è frutto di grave violazione ed errata applicazione dell'art. 82 D.P.R. 917/86, in relazione alla determinazione del prezzo di vendita. E' stato assunto, come prezzo di vendita, il valore accertato ai fini dell'imposta di registro e non, invece, come la norma richiede, il "prezzo reale conseguito", senza alcuna motivazione né alcuna indagine su eventuali movimenti di danaro. Solo e soltanto il prezzo realmente conseguito dalla vendita, costituisce unico ed essenziale motivo per la effettiva quantificazione della plusvalenza; solo e soltanto il reale incasso del corrispettivo giustifica la plusvalenza realizzata; non già il valore del bene accertato ai fini del registro. Insomma: occorrono ulteriori elementi che comprovino il maggior corrispettivo dichiarato; servono sostanzialmente altri indizi o presunzioni che l'Ufficio ha l'onere 4 Cass. civ. Sez. V, 08/08/2005, n. 16700 7 di 14 ______–Agenzia/Ricorso STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI CORSO UMBERTO I, 61 - Avellino Tel e Fax 0825/756566 – 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net di produrre. Per operare una rettifica del corrispettivo sono del tutto necessarie la gravità, precisione e concordanza. Si deve tener conto del prezzo effettivamente percepito dal contribuente. Ma v'è di più. La stessa Agenzia delle Entrate, a livello centrale, proprio con riferimento alle transazioni immobiliari, con la risoluzione 170/E del 2007 afferma che, persino la determinazione del "valore normale" rappresenta una presunzione relativa che consente all'Amministrazione finanziaria, "purché insieme ad altri elementi disponibili o acquisibili mediante un corretto utilizzo dei poteri di controllo (!)", di considerare il corrispettivo indicato nell'atto come non corrispondente al prezzo effettivamente pagato.”5 Anche la Commissione Regionale del Lazio, in una pronuncia ancor più recente, ha espresso il principio secondo cui “in tema di IRPEF è illegittimo l'accertamento che recuperi a tassazione una plusvalenza relativa alla vendita di un immobile sulla scorta del valore accertato ai fini dell'imposta di registro. Non può infatti attribuirsi all'originario accertamento di valore il carattere di prova legale in grado di invertire l'onere della prova contraria”6. 10. Da ultimo anche la Suprema Corte di Cassazione, con una Ordinanza recentissima, ha recepito tale interpretazione giuridica, affermando il principio secondo cui: “compete all'Amministrazione finanziaria non soltanto l'onere della prova dell'ammontare del corrispettivo della vendita assunto diverso da quello dichiarato in funzione dell'accertamento operato ai fini dell'imposta di registro ma anche la valutazione della circostanza della qualificazione del cespite in forza dello strumento urbanistico generale e della impossibilità di procedere a qualsivoglia sfruttamento a fini edificatori”7 C) DELL’ACCERTAMENTO INDUTTIVO E DELLA PROVA CONTRARIA 5 6 7 Commiss. Trib. Prov. Emilia-Romagna Reggio Emilia Sez. I, Sent., 12-03-2009, n. 57 Commiss. Trib. Reg. Lazio Roma Sez. IV, 19/01/2010, n. 4 Cass. civ. Sez. V, 30/09/2010, n. 20496 8 di 14 ______–Agenzia/Ricorso STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI CORSO UMBERTO I, 61 - Avellino Tel e Fax 0825/756566 – 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net 11. E’ noto a questa difesa che vi è un ulteriore orientamento della Suprema Corte (con riferimento a dire il vero ad una ipotesi non proprio analoga a quella oggetto del presente ricorso, trattandosi di vendita di azienda), che ha affermato un altro principio di diritto e cioè che “in tema di plusvalenze patrimoniali di un'impresa, l'amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento della plusvalenza di cessione di un bene sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, ed è onere probatorio del contribuente (anche con ricorso ad elementi indiziari) superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto a prezzo inferiore.”8 Tale principio di diritto, che, in linea teorica può essere condivisibile, diventa del tutto assurdo in pratica, quando si confronta con le norme del processo tributario. Ed infatti la giurisprudenza costante delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, come visto al capo precedente, tende, nel caso concreto, a non seguire tale indirizzo e da ultimo anche la stessa Corte di Cassazione lo sta sconfessando. Il primo muro con cui si scontra è quello della prova. Non è un caso, infatti, se la Suprema Corte ha fatto riferimento – per superare la presunzione di corrispondenza – a “elementi indiziari”. Il contribuente dovrebbe fornire la prova di aver ricevuto un determinato prezzo. Nel caso di specie la ______ dovrebbe fornire la prova di aver ricevuto € 217.435,00. A tal fine la ricorrente produce con il presente ricorso l’atto pubblico di compravendita, copia degli estratti conto bancari e copia degli assegni circolari pagati al momento del rogito notarile e, anche, il bilancio della società ______ s.p.a. (che nel 2005 ha incorporato la ______ s.p.a. all. 4) 8 Cass. civ. Sez. V, 28-10-2005, n. 21055 9 di 14 ______–Agenzia/Ricorso STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI CORSO UMBERTO I, 61 - Avellino Tel e Fax 0825/756566 – 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net Queste sono le uniche prove del prezzo incassato che la ______ può dare, perché nel processo tributario non sono ammissibili prove costituende. Le norme del processo tributario prevedono la possibilità di proporre la querela di falso in via principale dinanzi alla Giustizia Ordinaria. La ricorrente ha anche vagliato la possibilità di proporre una querela di falso sulle dichiarazioni rese dal compratore in sede di accertamento con adesione relativo all’imposta di registro ed, a tal fine, ha richiesto all’Agenzia delle Entrate di Avellino l’accesso alla documentazione riguardante l’accertamento con adesione tra il compratore e l’Ufficio, non ricevendo, però, alcuna risposta (all. 5). La considerazione cui l’Agenzia delle Entrate si è sempre “appigliata” in ipotesi analoghe a quella oggetto del presente giudizio, ricevendo man forte dalla Corte di Cassazione, è quella secondo la quale la differenza di prezzo potrebbe essere stata pagata “a nero”. 12. E qui il principio espresso dalla Suprema Corte si scontra inevitabilmente con la realtà. La prova che dovrebbe fornire il contribuente, infatti, dovrebbe essere quella di non aver ricevuto somme “a nero” e, quindi, si tramuterebbe in una prova negativa. Come si può fornire la prova di un fatto negativo ? Nel diritto romano tale prova non era ammessa. L’antico brocardo latino recita, infatti, “negativa non sunt probanda”. Nel nostro Ordinamento la dottrina e la giurisprudenza hanno chiarito che la prova negativa è ammissibile, ma entro limiti ben determinati.9 La giurisprudenza, in proposito, ha precisato che “la prova del non accadimento non è inammissibile, ma può essere fornita sia attraverso la prova del 9 G. GRASSELLI, L’istruzione probatoria nel processo civile, p 40, in Sapere Diritto, CEDAM 2009 secondo cui: “E’ in genere controversa la proponibilità di un aprova negativa, ma il concetto va chiarito in questi limiti: in effetti l’attore non può fondare la propria pretesa se non mediante l’offerta di un aprova positiva della circostanza di cui è riconosciuta l’esistenza e non mediante l’allegazione di una circostanza affermata come non vera e pertanto con una prova 10 di 14 ______–Agenzia/Ricorso STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI CORSO UMBERTO I, 61 - Avellino Tel e Fax 0825/756566 – 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net fatto positivo contrario, sia mediante presunzioni, le quali, a loro volta, se di regola sono basate sulla prova di fatti positivi contrari al fatto negativo, possono fondarsi anche su fatti positivi che, per quanto non esattamente contrari a quello negativo, siano pur tuttavia idonei, a norma dell’art. 2729 c.c., a desumere il fatto negativo”.10 Nel caso di specie il fatto positivo contrario è il pagamento di € 217.435,00, che – è bene ribadirlo – nel processo tributario può essere provato solo documentalmente ed, a tal fine, la ricorrente ha prodotto sia l’atto pubblico di compravendita, sia gli estratti conto bancari dai quali si evince l’accredito delle somme. Ove tale prova non dovesse essere ritenuta soddisfacente si deve ricorrere, come specificato dalla Suprema Corte, ad indizi che possano integrare una prova per presunzioni. La Corte afferma, dunque, che per superare una presunzione (perché l’accertamento induttivo non è altro che una presunzione) bisogna far ricorso alla prova per presunzioni. Ci si dovrebbe interrogare sul fatto che tale principio – come, peraltro chiarito da alcuni giudici di merito – porta a conseguenze aberranti ! A tal fine sembra opportuno sottoporre all’attenzione della Ecc.ma Commissione una considerazione. L’atto pubblico di compravendita è stato stipulato dalla ___________ (compratore) da una parte e da ben ventisei persone (venditori) dall’altra. E’ del tutto inverosimile che il compratore sia riuscito ad accordarsi con ventisei persone per un pagamento “a nero” del prezzo del bene. Come l’Ecc.ma Commissione potrà verificare dall’atto pubblico, peraltro, molti alienanti risiedono fuori provincia (Bolzano, Bologna, Roma, Siena etc). negativa, e ciò per la semplice ragione che un fatto costitutivo di un diritto non può essere un non fatto. …” 11 di 14 ______–Agenzia/Ricorso STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI CORSO UMBERTO I, 61 - Avellino Tel e Fax 0825/756566 – 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net Ma, ancora, più inverosimile è il prezzo che, secondo la presunzione dell’Ufficio, sarebbe stato pagato in nero. Nell’atto di compravendita è indicato il prezzo totale di € 4.568.358,69. Secondo l’accertamento dell’Ufficio, se il bene fosse stato venduto al prezzo di € 160,00 al mq, il prezzo totale sarebbe stato di € 5.715.360,00. Il compratore avrebbe dovuto versare “a nero” più di un milione di Euro ! (due miliardi delle vecchie lire !). E come avrebbe pagato questo prezzo residuo? Portando una valigetta piena di banconote al momento della stipula dell’atto di compravendita dinanzi al Pubblico Ufficiale ? O, ancora, mandando un rappresentante in giro per l’Italia (Roma, Bolzano, Siena Bologna, Salerno etc) con valigette piene di soldi ? E ancora. Dove avrebbe preso questi soldi la società e come li avrebbe giustificati in bilancio ? Tale circostanza è del tutto inverosimile e per questo si chiede che la Commissione voglia valutarla come indizio (è bene ricordare che è la stessa Cassazione a parlare di prova indiziaria) del fatto che un pagamento a nero non c’è mai stato. D) CONCLUSIONI 13. In conclusione si chiede che la Ecc.ma Commissione voglia – recependo l’indirizzo giurisprudenziale da ultimo espresso dalla recentissima Ordinanza della Suprema Corte n. 20486 del 30.09.2010 – dichiarare la illegittimità dell’accertamento effettuato, perché sprovvisto di prova. Nella denegata ipotesi in cui la Ecc.ma Commissione voglia ritenere legittimo l’accertamento induttivo operato dall’Ufficio, si chiede che voglia valutare la circostanza che la contribuente ha fatto tutto ciò che è in suo potere – in considerazione degli stretti limiti di manovra consentiti dalla 10 App. Milano, 30.06.2004, Redaz Giuffrè 2005. 12 di 14 ______–Agenzia/Ricorso STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI CORSO UMBERTO I, 61 - Avellino Tel e Fax 0825/756566 – 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net legge sul processo tributario – per provare che non ha ricevuto alcuna somma in più di quella indicata nell’atto pubblico di compravendita e voglia, quindi, valutare gli indizi proposti come sufficienti a vincere la presunzione operata dall’Agenzia. Infine, anche per evitare che l’Amministrazione Finanziaria possa, prima della risoluzione della complessa vicenda, sottrarre ingiustamente alla contribuente somme alquanto rilevanti, si chiede che la Commissione valuti l’opportunità di sospendere l’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento impugnato. P.T.M. ______ ______, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa conclude perché la CTP adita voglia così provvedere In via preliminare Sospendere ai sensi dell’art. 47, comma 3 D.lgs. 546/92 – ricorrendone i giusti motivi sia in tema di fumus (per quanto detto nell’atto) che di periculum (essendo somme rilevanti per un privato contribuente) – l’efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento notificato Nel merito Dichiarare la nullità dell’accertamento induttivo effettuato dall’Agenzia delle Entrate di Avellino, in quanto non vi è alcuna prova che la ricorrente abbia incassato somme maggiori di quelle dichiarate nell’atto di compravendita per notar Piroli del 05.05.20050, e che, comunque, gli indizi indicati dalla ricorrente sono in grado di vincere al presunzione contenuta nell’accertamento effettuato dall’Agenzia in via induttiva. Condannare l’Agenzia delle Entrate di Avellino al pagamento delle spese di giudizio 13 di 14 ______–Agenzia/Ricorso STUDIO LEGALE BRUNO ED ASSOCIATI CORSO UMBERTO I, 61 - Avellino Tel e Fax 0825/756566 – 0825/461343 [email protected] – www.studiolegalebruno.net Il presente ricorso vale anche come istanza di pubblica udienza a mente del D.Lgs. 546/92 I sottoscritti difensori attestano, ai sensi dell’art. 22, III co. d. lgs. 546/92, che la presente copia è conforme all’originale notificato all’Agenzia delle Entrate di Avellino il _______________ con ric. n. _________ che si allega in copia. Allegati depositati all’atto della costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 22 D.Lgs 546/92: 1. atto pubblico per notar _______ del 05/05/2005; 2. estratto storico relativo al c/c n. _______ intrattenuto dalla ricorrente presso il Banco di Napoli s.p.a.; 3. estratto storico relativo al c/c n. _______ intrattenuto dalla ricorrente presso la Credem s.p.a.; 4. bilancio ______ s.p.a.; 5. istanza di accesso depositata all’Agenzia delle Entrate il 09.12.2010. Avellino, 20.12.2010 avv. Francesco Ettore Bruno dott. Enea Corrado 14 di 14 ______–Agenzia/Ricorso