Il mio quaderno di Cittadinanza e Costituzione

ELISABETTA SERGIO
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LOFFREDO EDITORE
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Via Capri 67 – 80026 Casoria (NA)
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Prima edizione: febbraio 2009
Copertina: Armando Litz.
Progetto grafico e impaginazione: Arti Grafiche Cecom s.r.l.
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Proprietà letteraria riservata
LOFFREDO EDITORE
Indice
Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali
Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria
Il patto educativo di corresponsabilità
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione
nei confronti della donna.
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia
Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Statuto dei lavoratori Statuto delle Regioni d’Italia
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A
Dichiarazioni, convenzioni,
carte dei diritti fondamentali
e statuti
fondamentali e statuti
LOFFREDO EDITORE
1. Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali
La Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, riunita
a Parigi per la sua ventesima sessione, ha adottato, il 27 novembre 1978, all’unanimità e per acclamazione la
seguente Dichiarazione:
PREAMBOLO
La Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, riunita
a Parigi per la sua ventesima sessione, dal 24 ottobre al 28 novembre 1978.
Ricordato che nel preambolo dell’Atto costitutivo dell’Unesco, adottato il 16 novembre 1945, si dichiara che «la
grande e terribile guerra finita recentemente è stata resa possibile dal disconoscimento dell’ideale democratico di
dignità, di uguaglianza e di rispetto della persona umana e dalla volontà di sostituirlo, facendo leva sull’ignoranza
e i pregiudizi, con il dogma dell’ineguaglianza delle razze e degli uomini» e che, in base al primo articolo del
suddetto Atto costitutivo, l’Unesco «si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rendendo
più stretta, attraverso l’educazione, la scienza e la cultura, la collaborazione tra le nazioni al fine di assicurare
il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza
distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione, che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli»,
Riconosciuto che, dopo più di tre decenni dalla fondazione dell’Unesco questi principi hanno la stessa validità
di quando sono stati inseriti nel suo Atto costitutivo, Consapevole del processo di decolonizzazione e degli altri
mutamenti storici che hanno permesso alla maggior parte dei popoli, per lungo tempo dipendenti, di riottenere
la loro sovranità facendo della comunità internazionale un insieme universale, ma diversificato e creando nuove
possibilità di eliminare il flagello del razzismo e di porre fine alle sue deprecabili manifestazioni su ogni piano
della vita sociale e politica, nell’ambito nazionale e internazionale,
Convinta che tutti i popoli e tutti i gruppi umani, quale che sia la loro composizione o la loro origine etnica,
contribuiscono secondo il loro proprio genio al progresso della civiltà e delle culture che, nella loro pluralità e
grazie alla loro compenetrazione, costituiscono il patrimonio comune dell’umanità,
Riafferma la sua adesione ai principi proclamati dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo e la sua volontà di promuovere l’attuazione dei Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo
e della Dichiarazione relativa all’instaurazione di un Nuovo Ordine Economico Internazionale,
Decisa a promuovere ugualmente la attuazione della Dichiarazione e della Convenzione internazionale delle
Nazioni Unite per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,
Tenuta presente la Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio,
la Convenzione internazionale per l’eliminazione e la repressione del crimine di apartheid e la Convenzione
sull’imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità,
Ricordati anche gli strumenti internazionali già adottati dall’Unesco e in particolare la Convenzione e la
Raccomandazione relativa alla lotta contro la discriminazione razziale nel campo dell’istruzione, la Raccomandazione
relativa alla condizione del personale insegnante, la Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale
internazionale, la Raccomandazione sull’educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e
l’educazione relativa ai diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali, la Raccomandazione riguardante la condizione
dei ricercatori scientifici e la Raccomandazione riguardante la partecipazione e il contributo delle masse popolari
alla vita culturale,
Tenute presenti le quattro dichiarazioni sulla questione razziale adottate dagli esperti riuniti dall’Unesco,
Riafferma la sua volontà di associarsi decisamente e costruttivamente alla attuazione del programma del Decennio
per la lotta contro il razzismo, la discriminazione razziale, definito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
nel corso della sua ventesima sessione,
Constatato con la più viva preoccupazione che il razzismo, la discriminazione razziale, il colonialismo e
l’apartheid continuano a imperversare nel mondo in sempre nuove forme, sia mantenendo disposizioni legislative
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
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e comportamenti governativi e amministrativi contrari ai principi dei diritti dell’uomo, sia lasciando persistere
strutture politiche e sociali, relazioni e comportamenti improntati all’ingiustizia e al disprezzo della persona
umana, che hanno come conseguenza la esclusione, l’umiliazione, lo sfruttamento o l’assimilazione forzata dei
membri dei gruppi svantaggiati,
Espressa la sua indignazione di fronte a questi attentati alla dignità dell’uomo, deplorando gli ostacoli che essi
oppongono alla reciproca comprensione tra i popoli e preoccupandosi dei gravi rischi che possono derivare per
il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
Adotta e proclama solennemente la presente Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali:
Articolo 1
1) Tutti gli esseri umani appartengono alla stessa specie e provengono dallo stesso ceppo. Essi nascono uguali in
dignità e diritti e fanno parte integrante dell’umanità.
2) Tutti gli individui e tutti i gruppi hanno diritto di essere diversi, di ritenersi e di essere accettati come tali.
Nondimeno la diversità delle forme di vita e il diritto alla differenza non possono in alcun caso costituire
un pretesto per i pregiudizi razziali, non possono legittimare, né in linea di diritto né di fatto, qualsiasi
comportamento discriminatorio né servire da presupposto alla politica dell’apartheid, che costituisce la forma
estrema del razzismo.
3) L’identità di origine non può condizionare la facoltà degli esseri umani di vivere diversamente, così come non
lo possono le differenze basate sulla diversità delle culture, dell’ambiente e della storia, né può ledere il diritto
di mantenere la propria identità culturale.
4) Tutti i popoli del mondo sono dotati delle stesse facoltà che permettono loro di raggiungere la pienezza dello
sviluppo intellettuale, tecnico, sociale, economico, culturale e politico.
5) Le differenze tra le realizzazioni dei diversi popoli sono determinate da fattori geografici, storici, politici,
economici, sociali e culturali. Queste diversità non possono, in alcun modo, costituire un pretesto per una
qualsivoglia gerarchizzazione delle nazioni e dei popoli.
Articolo 2
1) Ogni teoria che, sostenendo la superiorità o l’inferiorità di gruppi razziali etnici, assegna agli uni il diritto di
dominare o eliminare gli altri, presunti inferiori, o che fonda criteri di valore su una differenza razziale, non
ha alcun fondamento scientifico ed è contraria ai principi morali ed etici dell’umanità.
2) Rientrano nel concetto di razzismo le ideologie razziste, i comportamenti basati sui pregiudizi razziali, i
comportamenti discriminatori, le disposizioni strutturali e le prassi istituzionalizzate che determinano la
disuguaglianza razziale, come l’idea fallace che le relazioni discriminatorie tra gruppi sono moralmente
e scientificamente giustificabili; esso si esprime in disposizioni legislative o regolamenti e in prassi
discriminatorie, ed anche in credenze e comportamenti antisociali; esso intralcia lo sviluppo delle sue
vittime, perverte coloro che agiscono con criteri razziali; crea divisioni all’interno delle nazioni, costituisce
un ostacolo per la cooperazione internazionale e crea tensioni politiche tra i popoli; esso è contrario ai
principi fondamentali del diritto internazionale e, di conseguenza, turba gravemente la pace e la sicurezza
internazionale.
3) Il pregiudizio razziale, legato storicamente a ineguaglianze di potere, che si rafforzano in ragione delle differenze
economiche e sociali tra gli individui e i gruppi umani, e che tende ancor oggi a giustificare tali ineguaglianze,
è totalmente ingiustificato.
Articolo 3
È incompatibile con le esigenze di un ordine internazionale giusto e garante del rispetto dei diritti dell’uomo
ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’origine etnica o nazionale o
sull’intolleranza religiosa motivata da considerazioni razziste, che distrugge o compromette l’uguaglianza sovrana
degli Stati e il diritto dei popoli all’autodeterminazione o che limita in modo arbitrario o discriminatorio il diritto
allo sviluppo integrale di ogni essere e gruppo umano; questo diritto implica un accesso, in condizioni di assoluta
uguaglianza, ai mezzi che favoriscono il progresso e il pieno sviluppo collettivo e individuale nel rispetto dei
valori di civiltà e delle culture nazionali e universali.
Articolo 4
1) Ogni intralcio al libero e pieno sviluppo degli esseri umani e alla libera comunicazione tra di essi, basato
su considerazioni razziali o etniche, è contrario al principio di uguaglianza in dignità e diritti; esso è
inammissibile.
SCHEDA 1
Dichiar azione sulla r azza e i pregiudizi r azziali
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2) Una delle violazioni più gravi di questo principio è costituita dall’apartheid che, come il genocidio, è un crimine
contro l’umanità che turba gravemente la pace e la sicurezza internazionale.
3) Altre politiche e prassi di segregazione e discriminazione razziali costituiscono crimini contro la coscienza e
la dignità dell’umanità e possono condurre a tensioni politiche e turbare gravemente la pace e la sicurezza
internazionali.
Articolo 5
1) La cultura, opera di tutti gli uomini e patrimonio comune dell’umanità, e l’educazione, nel senso più largo,
offrono agli uomini e alle donne mezzi sempre più efficaci di adattamento, che permettono loro non solo di
affermare che essi nascono uguali in dignità e in diritti, ma anche di riconoscere che essi devono rispettare
il diritto di tutti i gruppi umani all’identità culturale e allo sviluppo della propria vita culturale nell’ambito
nazionale e internazionale, poiché spetta ad ogni gruppo di decidere liberamente se mantenere e, eventualmente,
adattare o arricchire, valori che esso considera essenziali alla propria identità.
2) Lo Stato, in conformità ai suoi principi e procedure costituzionali, come tutte le autorità competenti e tutto il
personale insegnante hanno la responsabilità di preoccuparsi che le risorse nel settore dell’educazione di tutti
i paesi siano utilizzate per combattere il razzismo, specialmente facendo in modo che i programmi e i libri
di testo contengano nozioni scientifiche ed etiche sull’unità e la diversità umane e non facciano distinzioni
offensive nei riguardi di un popolo, assicurando la formazione del personale insegnante a questo scopo,
mettendo le risorse del sistema scolastico a disposizione di tutti i gruppi della popolazione senza restrizione né
discriminazione razziale e adottando disposizioni atte a sopperire alle limitazioni di cui soffrono alcuni gruppi
razziali o etnici per quanto riguarda il livello di educazione e il livello di vita e ad evitare in particolare che
questi comportamenti vengano trasmessi ai fanciulli.
3) I grandi mezzi di informazione e coloro che li controllano o li gestiscono, come ogni gruppo organizzato in
seno alle comunità nazionali, sono chiamati – tenendo nel dovuto conto i principi formulati nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo e specialmente il principio della libertà di espressione – a promuovere la
comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra gli individui ed i gruppi umani, ed a contribuire ad eliminare il
razzismo, la discriminazione razziale ed i pregiudizi razziali, evitando in particolare di presentare in maniera
stereotipa, parziale, unilaterale o capziosa individui e differenti gruppi umani. La comunicazione tra gruppi
razziali ed etnici deve avere un carattere di reciprocità che dia la possibilità di esprimersi e di comprendersi
pienamente nella massima libertà. I grandi mezzi di informazione
dovrebbero dunque aprirsi alle idee degli individui e dei gruppi che favoriscono questa comunicazione.
Articolo 6
1) Lo Stato assume delle responsabilità prioritarie nell’esigere l’applicazione dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali in piena uguaglianza per dignità e diritto, da tutti gli individui e da tutti i gruppi umani.
2) Nell’ambito delle sue competenze e in conformità alle sue norme costituzionali, lo Stato dovrebbe adottare
tutte le disposizioni appropriate, comprese quelle legislative, specialmente nei settori dell’educazione, della
cultura e dell’informazione per prevenire, interdire ed eliminare il razzismo,
la propaganda razziale, la segregazione razziale e l’apartheid e incoraggiare la diffusione delle conoscenze e dei
risultati delle ricerche scientifiche, naturali e sociali sulle cause e la prevenzione dei pregiudizi razziali e dei
comportamenti razziali, tenendo nel dovuto conto i principi formulati nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo e nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici.
3) Poiché la legislazione che vieta la discriminazione razziale potrebbe risultare insufficiente, spetta ugualmente allo
Stato integrare con un apparato amministrativo che svolga sistematicamente inchieste sui casi di discriminazione
razziale, con un esauriente insieme di norme giuridiche contro gli atti di discriminazione razziale, con importanti
programmi educativi e di ricerca per la lotta contro i pregiudizi razziali e la discriminazione razziale, con
programmi di norme positive di ordine politico, sociale, educativo e culturale idonei a promuovere un vero
rispetto reciproco tra i gruppi umani. Quando le circostanze lo richiedano devono essere effettuati programmi
speciali per promuovere il miglioramento della situazione dei gruppi in condizione di svantaggio; se si tratta
di gruppi nazionali, essi devono partecipare al processo decisionale della comunità.
Articolo 7
Insieme alle norme politiche, economiche e sociali, il diritto costituisce uno dei mezzi principali per assicurare
l’uguaglianza, in diritto e dignità, degli individui; esso può reprimere ogni propaganda, organizzazione e pratica
che si ispiri a idee o teorie fondate sulla pretesa superiorità di gruppi razziali o etnici o che pretenda di giustificare
o incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione razziale. Gli Stati dovrebbero adottare disposizioni giuridiche
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
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idonee e assicurare la loro attuazione e la loro applicazione da parte dei loro organi, tenendo nel dovuto conto
i principi formulati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Queste disposizioni giuridiche devono
inserirsi in un quadro politico, economico e sociale atto a favorire la loro applicazione. Gli individui e le altre
entità giuridiche, pubbliche
e private, devono conformarvisi e contribuire con mezzi idonei a farle comprendere e praticare da tutta la
popolazione.
Articolo 8
1) Poiché l’individuo ha il diritto, sul piano razziale e internazionale, ad un ordine economico, sociale, culturale
e giuridico, che gli garantisca la possibilità di esplicare le sue capacità in piena uguaglianza di diritti e di
possibilità, esso ha di conseguenza i doveri corrispondenti verso i suoi simili, verso la società nella quale e
verso la comunità internazionale. Egli ha dunque il dovere di promuovere l’armonia tra i popoli, di lottare
contro il razzismo ed i pregiudizi razziali e di contribuire con tutti i mezzi di cui dispone all’eliminazione di
tutte le forze di discriminazione razziale.
2) Gli esperti di scienze esatte e naturali, di scienze sociali e di studi culturali, così come le organizzazioni e
associazioni scientifiche, sono chiamati ad intraprendere ricerche obiettive su basi largamente interdisciplinari
nel campo dei pregiudizi, comportamenti e prassi razziali e tutti gli Stati devono incoraggiarli.
3) Spetta, in particolare, a questi esperti di fare in modo che, con tutti i mezzi a loro disposizione, i loro lavori
non vengano presentati in maniera ingannevole e di aiutare il pubblico a comprenderne gli insegnamenti.
Articolo 9
1) Il principio dell’uguaglianza in dignità e in diritti di tutti gli esseri umani e di tutti i popoli, quale che sia la
loro razza, il loro colore e la loro origine, è generalmente accettato e riconosciuto dal diritto internazionale.
Di conseguenza ogni forma di discriminazione razziale applicata dallo Stato costituisce una violazione del
diritto internazionale che comporta la sua responsabilità internazionale.
2) Devono essere adottate disposizioni speciali per assicurare la uguaglianza in dignità e diritti degli individui e
dei gruppi umani dovunque ciò sia necessario, evitando che esse abbiano un carattere che potrebbe sembrare
discriminatorio sul piano razziale. Per questo motivo è opportuno richiamare l’attenzione particolarmente sui
gruppi razziali o etnici socialmente o economicamente svantaggiati per assicurare loro, in piena uguaglianza
e senza discriminazione né restrizioni, la protezione delle leggi e dei regolamenti, così come i vantaggi delle
provvidenze sociali in vigore specialmente per quanto riguarda l’alloggio, il lavoro, la salute; è inoltre doveroso
rispettare l’autenticità della loro cultura e dei loro valori e facilitare, in particolare attraverso l’educazione, la
loro promozione sociale e professionale.
3) I gruppi di popolazione di origine straniera, specialmente i lavoratori emigrati e le loro famiglie, che contribuiscono
allo sviluppo del paese che li accoglie, dovranno beneficiare di disposizioni idonee ed assicurare loro la sicurezza
e il rispetto della loro dignità e dei loro valori culturali ed a facilitare l’adattamento al nuovo ambiente e la
promozione professionale, in modo che essi possano in seguito reinserirsi nel loro paese di origine e contribuire
al suo sviluppo; si dovrebbe inoltre dare la possibilità ai loro figli di ricevere un insegnamento nella loro lingua
materna.
4) Gli squilibri esistenti nelle relazioni economiche internazionali contribuiscono ad esacerbare il razzismo ed i
pregiudizi razziali; di conseguenza tutti gli Stati dovrebbero fare quanto è possibile per contribuire a ristrutturare
l’economia internazionale sulla base di una maggiore equità.
Articolo 10
Le organizzazioni internazionali, universali o regionali, governative e non governative, sono invitate a dare la
loro cooperazione e il loro aiuto, nei limiti delle loro rispettive competenze e dei loro mezzi, per la realizzazione
più completa dei principi enunciati nella presente Dichiarazione, contribuendo così alla lotta legittima di tutti
gli uomini, nati uguali in dignità e in diritti, contro la tirannia e l oppressione del razzismo, della segregazione
razziale e dell apartheid e del genocidio, affinché tutti i popoli siano liberati per sempre da questi flagelli.
SCHEDA 1
Dichiar azione sulla r azza e i pregiudizi r azziali
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2. Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria
(D.P.R. 249/ del 24/06/1998) e Patto educativo di corresponsabilità
1)
2)
3)
4)
Articolo 1 – Vita della Comunità Scolastica
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta
alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre
1989 e con i principi generali dell’ordinamento italiano.
La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto
e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità
di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di
obiettivi culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita attiva.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione,
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Articolo 2 - Diritti
1) Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità
dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata informazione,
la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2) La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza.
3) Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4) Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i
docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle
scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione
della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto
a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca
a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5) Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola gli studenti della
scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione
mediante una consultazione.
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media
o i loro genitori.
6) Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta
tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che
tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
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8) La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizi educativo-didattico di qualità;
b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte
dagli studenti e dalle loro associazioni;
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica;
d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con
handicap;
e. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9) La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea
degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10) I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto di associazione all’interno
della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all’interno
della scuola, nonché l’utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti
delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Articolo 3 - Doveri
1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di
studio.
2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola
e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3) Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.1.
4) Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei
singoli istituti.
5) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi
nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come
importante fattore di qualità della vita della scuola.
Articolo 4 - Disciplina
1) I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno
della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
3) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
5) Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile,
al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati
da un organo collegiale.
7) Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di
gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8) Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i
suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9) L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi
reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata
alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto
del comma 8.
SCHEDA 2
Statuto delle Studentesse e degli Studenti ...
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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10) Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o
dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito
di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
11) Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione
di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Articolo 5 - Impugnazioni
1) Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2) Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli
studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante
degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3) L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di
chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione
del presente regolamento.
4) Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti
della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento,
anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di
garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale,
da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presideuto da una persona
di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica. Per la
scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
Articolo - Disposizioni finali
5) I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati
previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
6) Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia
agli studenti all’atto dell’iscrizione.
7) È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.
Il ”Patto educativo di corresponsabilità”.
Diritti e doveri di alunni e genitori nella nuova scuola
1. IL CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
Le scadenze – Entro le prime due settimane di inizio delle attività didattiche le scuole devono adeguare i propri regolamenti di istituto alle nuove direttive e sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità.
I regolamenti di istituto – Devono specificare e tipizzare i doveri e i divieti di comportamento e di condotta e le relative sanzioni; istituire e disciplinare l’organo di garanzia interno alla scuola che esamina i provvedimenti disciplinari.
Il patto educativo di corresponsabilità – I regolamenti di istituto devono disciplinare anche le procedure di sottoscrizione, elaborazione e revisione condivisa del patto, insieme a docenti, dirigenti scolastici, studenti e genitori.
2. LE LINEE GUIDA
La durata della punizione – Le sanzioni sono temporanee, ma nel caso di contestuale trasferimento ad altra scuola
l’iter del procedimento disciplinare segue fino alla sua conclusione.
Il diritto di difesa – È necessaria la verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma
che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato; insieme alla
sanzione deve essere data comunicazione delle motivazioni.
Finalità educativa – Il provvedimento disciplinare deve mirare anche al recupero dello studente attraverso attività
di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
La “fedina scolastica” – La sanzione disciplinare viene iscritta nel fascicolo scolastico personale dello studente
che segue l’allievo anche in caso di trasferimento o di passaggio di grado scolastico.
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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3. LE SANZIONI
Sanzioni diverse dall’allontanamento scolastico – Previste dal regolamento d’istituto; adottate da docenti, presidi
o consiglio di classe (attività di volontariato, pulizia dei locali, riordino dei cataloghi e degli archivi, frequenza
di specifici corsi, produzione di elaborati).
Sospensione inferiore a 15 giorni – Adottata dal consiglio di classe in composizione allargata (fato salvo il dovere
di astensione dei genitori o dello studente interessati).
Sospensione superiore a 15 giorni – Adottata dal consiglio di istituto in base alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo; in caso di reato che viola la dignità della persona e il rispetto della dignità
umana (violenza privata, minacce, percosse) o di pericolo per l’incolumità delle persone (allagamento o incendio).
Esclusione dallo scrutinio finale o allontanamento fino al termine dell’anno scolastico (non ammissione all’esame
di Stato conclusivo del corso di studi) – Adottata dal consiglio di istituto; nei casi di recidiva, di atti di violenza
grave, o comunque, connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale.
4. IL PROCESSO NELLA SCUOLA
La decisione – Di fronte al fatto compiuto il preside riunisce l’organo collegiale competente e convoca il ragazzo,
che entro 5 giorni deve rispondere o inviare una memoria scritta.
Contestazione d’addebito – La sanzione disciplinare deve essere comunicata con un avviso direttamente
all’interessato.
IL RICORSO
IL RECLAMO
(anche in caso di conflitti interni alla scuola in merito all’applicazione dello Statuto)
Chi lo
presenta
Chiunque abbia interesse (genitori
o studenti)
Gli studenti della scuola secondaria superiore o chiunque abbia
interesse
A chi va
presentato
All’organo di garanzia interno alla
scuola
Al Direttore dell’ufficio scolastico regionale (o un dirigente da
questi delegato) che decide in via definitiva previo parere vincolante dell’organo di garanzia regionale
Iter
Va presentato entro 15 giorni dalla
comunicazione della sanzione
Va presentato entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione
dell’organo di garanzia della scuola; l’attività istruttoria segue l’esame
della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone reclamo o dall’amministrazione scolastica
I tempi
La decisione deve arrivare entro
10 giorni (qualora non decida entro
tale termine, la sanzione si ritiene
confermata)
L’organo di garanzia regionale si deve pronunciare entro 30 giorni, altrimenti il Direttore dell’ufficio scolastico può decidere in
autonomia
5. GLI ORGANI
Organo di garanzia interno alla scuola
– Presieduto dal dirigente scolastico
– 1 docente designato dal consiglio di istituto
– Almeno 1 rappresentante degli studenti e uno dei genitori nella scuola secondaria superiore
– Almeno 2 rappresentanti dei genitori nella scuola media
Organo di garanzia regionale
Resta in carica per due anni scolastici
– Presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato
– 2 studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti nelle scuole
superiori (2 genitori per le scuole medie)
– 3 docenti
– 1 genitore designato nell’ambito della comunità scolastica regionale
SCHEDA 2
Il ”Patto educativo di corresponsabilità”
13
il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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3. Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti
della donna
Approvata dalle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 ed entrata in vigore nel 1981
Gli Stati parte della presente Convenzione,
Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e
nel valore della persona umana e nella eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna,
Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che afferma il principio della non discriminazione e
dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritto e che a ciascuno spettano tutti
i diritti e tutte le libertà ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso,
Visto che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti dell’uomo3 hanno il dovere di garantire l’uguaglianza
dei diritti dell’uomo e della donna nell’esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,
Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e degli
Istituti specializzati al fine di promuovere l’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna,
Tenute altresì presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite e dagli Istituti specializzati al fine di promuovere l’uguaglianza dei diritti dell’uomo e
della donna,
Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l’esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere
oggetto di gravi discriminazioni,
Ricordando che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell’eguaglianza
dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni
dell’uomo, alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo Paese, rende più difficoltosa la crescita del
benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro Paese e l’umanità tutta nella
misura delle loro possibilità,
Preoccupati del fatto che, nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima agli alimenti,
ai servizi medici, all’educazione, alla formazione, alle possibilità di impiego ed alla soddisfazione di altre
necessità,
Convinti che l’instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull’equità e sulla giustizia
contribuirà in maniera significativa a promuovere l’uguaglianza tra l’uomo e la donna;
Sottolineando che l’eliminazione dell’apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di
colonialismo, di neo-colonialismo, d’aggressione, d’occupazione e dominio straniero o ingerenza negli affari
interni degli Stati è indispensabile perché uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti,
Affermando che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l’attenuarsi della tensione
internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il
disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed
efficace, l’affermazione dei principi della giustizia, dell’uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra
Paesi, nonché la realizzazione del diritto dei popoli soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione
straniera all’autodeterminazione e all’indipendenza, il rispetto della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale
favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena
parità tra uomo e donna,
Convinti che lo sviluppo completo di un Paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la
partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l’uomo, in tutti i campi,
Tenendo presente l’importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della
società, che finora non è stato pienamente riconosciuto, l’importanza del ruolo sociale della maternità e del
ruolo dei genitori nella famiglia e nell’educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della
donna non deve essere all’origine di discriminazioni e che l’educazione dei fanciulli richiede una suddivisione
di responsabilità tra uomini, donne e società nel suo insieme.
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
14
il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
LOFFREDO EDITORE
Consapevole che il ruolo tradizionale dell’uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello
della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità tra uomo e donna,
Risoluti a mettere in opera i principi enunciati nella Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione nei
confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in
ogni sua forma e ogni sua manifestazione,
Convengono quanto segue:
Parte prima
Articolo 1
Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «discriminazione nei confronti della donna» concerne ogni
distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere
o distruggere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, da parte delle donne quale che sia il loro stato
matrimoniale, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale
e civile o in ogni altro campo, su una base di parità tra l’uomo e la donna.
Articolo 2
Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di
perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione
nei confronti della donna e, a questo scopo, si impegnano a:
a) iscrivere nella loro costituzione nazionale o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio
dell’uguaglianza tra uomo e donna, se questo non è ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o
con ogni altro mezzo appropriato, l’applicazione effettiva del suddetto principio;
b) adottare tutte le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti
a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parità con gli uomini al fine di garantire,
attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l’effettiva protezione delle donne da ogni
atto discriminatorio;
d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre
autorità ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
e) prendere ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone,
organizzazioni o enti di ogni tipo;
f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge,
disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;
g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.
Articolo 3
Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni
misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle
donne, e garantire loro, su una base di piena parità con gli uomini, l’esercizio e il godimento dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali.
Articolo 4
1. L’adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione
di fatto dell’eguaglianza tra gli uomini e le donne non è considerato atto discriminatorio, secondo la definizione
della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte;
suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunità e
di trattamento, siano raggiunti.
2. L’adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione,
tendenti a proteggere la maternità, non è considerato un atto discriminatorio.
Articolo 5
Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata:
a) al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e
giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate
sulla convinzione dell’inferiorità o della superiorità dell’uno o dell’altro sesso o sull’idea di ruoli stereotipati
degli uomini e delle donne;
SCHEDA 3
... discriminazione nei confronti della donna
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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LOFFREDO EDITORE
b) per fare in modo che l’educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una
funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare
il loro sviluppo, restando inteso che l’interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale.
Articolo 6
Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua
forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.
Parte seconda
Articolo 7
Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita
politica e pubblica del Paese e, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parità con gli uomini, il diritto:a)
di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili
in tutti gli organi pubblicamente eletti;
b) di prendere parte all’elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi
pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;
c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica
del Paese.
Articolo 8
Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinché le donne, in condizione di parità con gli uomini e senza
discriminazione alcuna, abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare
ai lavori delle organizzazioni internazionali.
Articolo 9
1. Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto,
mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che né il matrimonio
con uno straniero, né il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possano
influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole
la cittadinanza del marito.
2. Gli Stati parte accordano alla donna diritti uguali a quelli dell’uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.
Parte terza
Articolo 10
Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine
di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l’educazione e, in particolare, per garantire,
su basi uguali tra l’uomo e la donna:
a) le medesime condizioni di orientamento professionale, accesso agli studi e conseguimento dei titoli di studio
negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L’uguaglianza
deve essere garantita sia nell’insegnamento pre-scolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in
ogni altro ambito di formazione professionale;
b) l’accesso agli stessi programmi, agli stessi esami, ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso
grado, a locali scolastici e ad attrezzature della medesima qualità;
c) l’eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell’uomo e della donna a tutti i livelli ed in ogni
forma di insegnamento, incoraggiando l’educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare
tale obiettivo e, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici in
conformità;
d) le medesime possibilità nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio;
e) le medesime possibilità di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi
di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre
nel più breve tempo la differenza di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne;
f) la riduzione del tasso d’abbandono femminile degli studi e l’organizzazione di programmi di recupero per le
bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
16
il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
LOFFREDO EDITORE
g) le medesime possibilità di partecipare attivamente agli sport e all’educazione fisica;
h) l’accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere
familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.
Articolo 11
1. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei
confronti della donna nel campo dell’impiego ed assicurare, sulla base della parità tra uomo e donna, gli stessi
diritti, in particolare:
a) il diritto al lavoro, che è diritto inalienabile di ogni essere umano;
b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunità di impiego, inclusa l’adozione dei medesimi criteri in
materia di selezione nel campo dell’impiego;
c) il diritto alla libera scelta della professione e dell’impiego, il diritto alla promozione, alla stabilità dell’impiego
ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all’aggiornamento,
compreso l’apprendistato, il perfezionamento professionale e la formazione permanente;
d) il diritto alla parità di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all’uguaglianza di trattamento per un
lavoro di eguale valore, nonché il diritto all’uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della
qualità del lavoro;
e) il diritto alla sicurezza sociale, alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità
e di vecchiaia e per ogni altra perdita di capacità lavorativa, nonché il diritto alle ferie pagate;
f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione
riproduttiva.
2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternità
e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure appropriate
tendenti a:
a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternità e la
discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;
b) istituire la concessione di congedi di maternità pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti,
con la garanzia del mantenimento dell’impiego precedente, dei diritti di anzianità e dei vantaggi sociali;
c) incoraggiare l’istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinché i genitori possano conciliare i loro
obblighi familiari con le responsabilità professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare
favorire l’istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido;
d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali è stato dimostrato che il lavoro è
nocivo.
3. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in
funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a
seconda delle necessità.
Articolo 12
1. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne
nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per
accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.
2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte forniranno alle donne, durante
la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una
alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l’allattamento.
Articolo 13
Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti
delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell’uguaglianza tra
l’uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:
a) il diritto agli assegni familiari;
b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
c) il diritto di partecipare alle attività ricreative, agli sport ed a tutte le forme di vita culturale.
Articolo 14
1. Gli Stati parte tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo
importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, particolarmente
SCHEDA 3
... discriminazione nei confronti della donna
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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grazie al loro lavoro nei settori non monetari dell’economia, e prendono ogni misura adeguata per garantire
l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.
2. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle
zone rurali al fine di assicurare, su base di parità tra uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale
ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto:
a) di partecipare pienamente all’elaborazione ed all’esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello;
b) di poter accedere ai servizi appropriati nel campo della sanità, comprese le informazioni, i consigli ed i
servizi in materia di pianificazione familiare;
c) di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;
d) di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione
funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le
loro competenze tecniche;
e) di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire l’uguaglianza di opportunità
nel campo economico sia per il lavoro salariato sia per il lavoro autonomo;
f) di partecipare ad ogni attività comunitaria;
g) d’aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate; nonché
di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiarie ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale;
h) di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l’alloggio, il risanamento, la
fornitura dell’acqua e dell’elettricità, i trasporti e le comunicazioni.
Parte quarta
Articolo 15
1. Gli Stati parte riconoscono alla donna la parità con l’uomo di fronte alla legge.
2. Gli Stati parte riconoscono alla donna, in materia civile, una capacità giuridica identica a quella dell’uomo
e le medesime possibilità di esercitare tale capacità. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto
concerne la conclusione di contratti e l’amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in
tutti gli stadi del procedimento giudiziario.
3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente
un effetto giuridico diretto a limitare la capacità giuridica della donna, deve essere considerato nullo.
4. Gli Stati parte riconoscono all’uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al
diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza ed il domicilio.
Articolo 16
1. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in
tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni
di parità con gli uomini:
a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero
e pieno consenso;
c) gli stessi diritti e le stesse responsabilità nell’ambito del matrimonio ed all’atto del suo scioglimento;
d) gli stessi diritti e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale; nelle
questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l’interesse dei figli sarà la considerazione preminente;
e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l’intervallo delle nascite, e
di accedere alle informazioni, all’educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;
f) i medesimi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili
istituti, allorché questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l’interesse dei fanciulli sarà la
considerazione preminente;
g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di
un’occupazione;
h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprietà, di acquisizione, gestione, amministrazione,
godimento e disponibilità dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.
2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetti giuridici e tutte le misure necessarie, comprese le
disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un’età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria
l’iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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Parte quinta
Articolo 17
1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell’applicazione della presente Convenzione, viene istituito un
Comitato per l’eliminazione della discriminazione nei confronti della donna (qui di seguito detto il Comitato)
composto, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l’adesione del
trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di alta autorità morale ed eminentemente competenti nel campo
nel quale si applica la presente Convenzione, eletto dagli Stati parte tra i loro cittadini e che siederanno a
titolo personale, tenendo conto del principio di un’equa ripartizione geografica e della rappresentatività delle
diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati parte.
Ciascuno Stato parte può designare un candidato scelto tra i suoi cittadini.
3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno
tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segretario
generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l’indicazione degli Stati dai quali
sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parte.
4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario generale
nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum è costituito dai due terzi
degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.
5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima
elezione, terminerà dopo due anni. Il presidente estrarrà a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente
dopo la prima elezione.
6. L’elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in conformità alle disposizioni contenute
nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di
due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminerà dopo due anni. Il nome di questi due membri
sarà estratto a sorte dal Presidente del Comitato.
7. Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro
del Comitato nominerà un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.
8. I membri del Comitato riceveranno, con l’approvazione dell’Assemblea generale, degli emolumenti prelevati dalle
risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall’Assemblea considerata l’importanza
delle funzioni del Comitato.
9. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale
ed i mezzi materiali necessari per l’espletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtù della
presente Convenzione.
Articolo 18
1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da
parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che
hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:
a) durante l’anno seguente all’entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato;
b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.
2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi
previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 19
1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il proprio ufficio per un periodo di due anni.
Articolo 20
1. Il Comitato si riunisce normalmente ogni anno durante un periodo massimo di due settimane per esaminare i
rapporti presentati in conformità all’articolo 18 della presente Convenzione.
2. Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o in
altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.
SCHEDA 3
... discriminazione nei confronti della donna
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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Articolo 21
1. Il Comitato rende conto ogni anno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, attraverso il Comitato Economico
e Sociale delle Nazioni Unite, delle sue attività ed ha facoltà di formulare suggerimenti e raccomandazioni
generali basati sull’esame dei rapporti e delle informazioni ricevuti dagli Stati parte. Questi suggerimenti e
raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli
Stati parte.
2. Il Segretario generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione della condizione
della donna.
Articolo 22
Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell’esame dell’applicazione di ogni
disposizione della presente Convenzione che rientri nell’ambito delle loro competenze. Il Comitato può invitare
gli Istituti specializzati a presentare dei rapporti sull’applicazione della Convenzione nei campi che rientrano
nell’ambito delle loro attività.
Parte sesta
Articolo 23
Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudicherà le eventuali disposizioni più favorevoli a realizzare
l’uguaglianza tra l’uomo e la donna già contenute:
a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale
Stato.
Articolo 24
Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio
dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 25
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente
Convenzione.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario
generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. La presente Convenzione sarà aperta all’adesione di tutti gli Stati. L’adesione si effettuerà con il deposito degli
strumenti di adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 26
1. Ogni Stato parte può richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando
una comunicazione scritta in tale senso al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L’Assemblea generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta
di questo tipo.
Articolo 27
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario
generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione, o che vi aderiranno dopo il deposito del
ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla data
del deposito dello strumento di ratifica o d’adesione dello Stato medesimo.
Articolo 28
1. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà, e comunicherà a tutti gli Stati il testo
delle riserve che saranno fatte al momento della ratifica o dell’adesione.
2. Non sarà autorizzata nessuna riserva incompatibile con l’oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica
indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che informerà tutti gli Stati parte della
Convenzione. La notifica avrà effetto alla data di ricezione.
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
LOFFREDO EDITORE
Articolo 29
1. Ogni controversia tra due o più Stati parte concernente l’interpretazione o l’applicazione della presente
Convenzione, che non sia regolata per via negoziale, sarà sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle
parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo
sull’organizzazione dell’arbitrato, una qualsiasi delle parti può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale
di Giustizia, depositando una richiesta conforme allo Statuto della Corte.
2. Ogni Stato parte potrà dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell’adesione alla presente Convenzione,
che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non
saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avrà formulato tali riserve.
3. Ogni Stato parte che avrà formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente
articolo, potrà, in qualsiasi momento, togliere tale riserva, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario
generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 30
La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede,
sarà depositata presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a New York il 18 dicembre 1979.
SCHEDA 3
... discriminazione nei confronti della donna
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
75
fondamentali e statuti
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4. Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia
Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989
PREAMBOLO
Gli Stati parti alla presente Convenzione
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della
dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro
diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, Tenendo presente che i popoli
delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel
valore della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di
vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti internazionali
relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e
di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di
nascita o di ogni altra circostanza, Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le
Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a un’assistenza particolari, Convinti che
la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi
membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere
integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in
un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale
nella società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare
in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà, Tenendo presente
che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di
Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall’Assemblea
Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare negli artt. 23 e 24, nel Patto internazionale
relativo ai diritti economici, sociali e culturali | in particolare all’art. 10, e negli Statuti e strumenti pertinenti
delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del
fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il fanciullo, a causa della sua
mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una
protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita, Rammentando le disposizioni della Dichiarazione
sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto
sotto il
profilo della prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale;
dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia minorile (Regole
di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto
armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che
è necessario prestare loro una particolare attenzione, Tenendo debitamente conto dell’importanza delle tradizioni
e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo, Riconoscendo
l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti
i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, Hanno convenuto quanto segue:
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
LOFFREDO EDITORE
Parte prima
Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni,
salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.
Articolo 2
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni
fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori
o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla
loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2 Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro
ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate
o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo 3
In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale,
dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere
una considerazione preminente.
2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in
considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua
responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
3 Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità
dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti
in particolare nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del
loro personale nonché l’esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare
i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano
tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell’ambito della cooperazione
internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia
allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del
fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l’orientamento e i
consigli adeguati all’esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
Articolo 6
1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad
acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da
essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e
con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei
casi in cui, se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo 8
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la
sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze
illegali.
SCHEDA 4
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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LOFFREDO EDITORE
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti
devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente
possibile.
Articolo 9
1 Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno
che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di
procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione
in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o
trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba essere presa riguardo al luogo di
residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate devono avere la possibilità
di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.
3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o
da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno
che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo.
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l’imprigionamento,
l’esilio, l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione)
di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al
fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo
dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a
repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda
non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.
Articolo 10
1. In conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell’art. 9, ogni domanda
presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un
ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti
vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli
autori della domanda e per i loro familiari.
2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti personali e contatti diretti
regolari con entrambi i suoi genitori, salve circostanze eccezionali.
A tal fine, e in conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati parti
rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno
nel proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla
legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli
all’estero.
2 A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad
accordi esistenti.
Articolo 12
1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua
opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione
tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o
amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in
maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e
di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta,
stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
LOFFREDO EDITORE
2. L’esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che
sono necessarie:
a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.
Articolo 14
1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
2. Gli Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di guidare
il fanciullo nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue
capacità.
3. La libertà di manifestare la propria religione o convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni
prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della
sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell’uomo.
Articolo 15
1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi
pacificamente.
2. L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una
società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per
tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16
1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia,
nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua
reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.
Articolo 17
Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo
possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto
se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A
tal fine, gli Stati parti:
a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per
il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29;
b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e
materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;
d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni
o appartenenti a un gruppo minoritario;
e) favoriscono l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni
e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.
Articolo 18
1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi
i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al
suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto
ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall’interesse
preminente del fanciullo.
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano
gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare
il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del
fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il
diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti
necessari.
SCHEDA 4
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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Articolo 19
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo
contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di
maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o
all’altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il
suo affidamento.
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di
programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato,
nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell’individuazione, del rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta,
della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì
includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.
Articolo 20
1 Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure che
non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti speciali
dello Stato.
2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione
nazionale.
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo dell’affidamento familiare, della kafalah
di diritto islamico, dell’adozione o, in caso di necessità, del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia.
Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità
nell’educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia
la considerazione fondamentale in materia e:
a) vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano,
in conformità con la legge e con le procedure applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al
caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto
al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il
loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
b) riconoscono che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le
cure necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva
oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese d’origine;
c) vigilano, in caso di adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti
a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il collocamento del fanciullo
non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei
casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate
dalle autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22
1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato,
oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale
applicabile, solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra persona, possa benefi ciare della
protezione e della assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti
della presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura
umanitaria di cui detti Stati sono parti.
2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli sforzi compiuti dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano
con l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e
per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie
per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà
concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro
fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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Articolo 23
1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita
piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una
loro attiva partecipazione alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali e incoraggiano e
garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati
in possesso dei requisiti richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni
del fanciullo e alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.
3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il
paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse
finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i
minori handicappati abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla formazione, alle cure sanitarie, alla
riabilitazione, alla preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in
maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, anche nell’ambito
culturale e spirituale.
4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti
nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori
handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione e i servizi
di formazione professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le
proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in
particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare
di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di
avere accesso a tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l’attuazione integrale del summenzionato diritto e in particolare adottano
ogni adeguato provvedimento per:
a) diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per
lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare
mediante l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua
potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni sulla
salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità
dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in
pratica tali informazioni;
f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i servizi in materia di pianificazione
familiare.
3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute
dei minori.
4. Gli Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di ottenere
gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute
in particolare considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla autorità competente al fine di ricevere cure,
una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una verifica periodica di detta terapia e di ogni
altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo 26
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza
sociale, e adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità
con la loro legislazione nazionale.
SCHEDA 4
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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LOFFREDO EDITORE
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del
minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa
a una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo
fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di
assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo
sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente
con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto
e offrono, se del caso, un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda
l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di garantire il mantenimento del fanciullo da
parte dei suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio
o all’estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei
confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad
accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa appropriata.
Articolo 28
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e in particolare, al fine di garantire l’esercizio
di tale diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza delle possibilità:
a) rendono l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che
saranno aperte e accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità dell’insegnamento
e l’offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
c) garantiscono a tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle
capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e professionale siano aperte e accessibili a
ogni fanciullo;
e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di
abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata
in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano e in conformità con la presente
Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell’educazione, in
vista soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle
conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare
delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29
1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:
a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini
mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati
nella Carta delle Nazioni Unite;
c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori
culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui può essere originario
e delle civiltà diverse dalla sua;
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di
comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici,
nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà
delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni didattiche, a condizione che i principi enunciati
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
LOFFREDO EDITORE
al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme
alle norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un
fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una
propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme
agli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività
ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale e
artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento
e di attività ricreative, artistiche e culturali.
Articolo 32
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non
essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione
o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l’applicazione del
presente articolo. A tal fine, e in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali,
gli Stati parti, in particolare:
a) stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione all’impiego;
b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d’impiego;
c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione effettiva del presente articolo;
Articolo 33
Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative
per proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come defi nite dalle
Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico
illecito di queste sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza
sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e
multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale;
b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.
Articolo 35
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire
il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Articolo 36
Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere
in ogni suo aspetto.
Articolo 37
Gli Stati parti vigilano affinché:
a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena
capitale né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da
persone di età inferiore a diciotto anni;
b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento
di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima
risorsa e avere la durata più breve possibile;
SCHEDA 4
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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LOFFREDO EDITORE
c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona
umana e in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo
privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse
preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di
corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso a un’assistenza giuridica o a ogni
altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi
un Tribunale o altra autorità competente, indipendente e imparziale, e una decisione sollecita sia adottata
in materia.
Articolo 38
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro
applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno
raggiunto l’età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l’età di
quindici anni. Nel reclutare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si
sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere
la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello
pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.
Articolo 39
Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico e il
reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti;
di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un confl itto armato.
Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria
persona e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il
diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo
rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità
di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest’ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano
in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato
penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o
internazionale nel momento in cui furono commesse;
b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti
garanzie:
I - di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;
II - di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o
rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni
altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
III - che il suo caso sia giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti
e imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra
assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non
sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della
sua situazione;
IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare
i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni
di parità;
V - qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e
ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un’autorità o istanza giudiziaria superiore competente,
indipendente e imparziale, in conformità con la legge;
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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VI - di essere assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua
utilizzata;
VII - che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di
istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso
reato, e in particolar modo:
a) di stabilire un’età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di
commettere reato;
b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare questi fanciulli senza
ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali
debbono essere integralmente rispettate.
4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l’orientamento, la
supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione
generale e professionale, nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai
fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
Articolo 41
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all’attuazione dei
diritti del fanciullo che possano figurare:
a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.
Parte seconda
Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione,
con mezzi attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in
base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni
definite in appresso.
2. Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in possesso di una competenza riconosciuta nel
settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e
partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e in considerazione dei
principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti.
Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.
4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data
di ogni elezione il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati
parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario generale stabilirà l’elenco
alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l’indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e
sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.
5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale
presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà
rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior
numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.
6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il
mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali
cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.
7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro
dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato
la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante fino alla
scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
SCHEDA 4
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite,
oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno.
La durata delle sue sessioni è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla
presente Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale
e le strutture di cui quest’ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente
Convenzione.
12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono, con l’approvazione dell’Assemblea
Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo
le modalità stabilite dall’Assemblea Generale.
Articolo 44
1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella
presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
a) entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti
interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni.
2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà
che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono
altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell’applicazione
della Convenzione nel paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei
rapporti che sottoporranno successivamente in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente
articolo le informazioni di base in precedenza fornite.
4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all’applicazione della
Convenzione.
5. Il Comitato sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il Consiglio Economico e Sociale, un
rapporto sulle attività del Comitato.
6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo 45
Al fine di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel
settore oggetto della Convenzione:
a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno
diritto di farsi rappresentare nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che
rientrano nell’ambito del loro mandato.
Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro
organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull’attuazione della Convenzione in
settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo
delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della
Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro attività;
b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per
l’Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli
tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni
e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
c) il Comitato può raccomandare all’Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto
del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
d) il Comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione
degli artt.44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi
a ogni Stato parte interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme a eventuali osservazioni degli Stati
parti.
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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Parte terza
Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati
presso il Segretario Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del
ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo
al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli
Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame
delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione,
almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la
Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto
per approvazione all’Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in
vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza
di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato,
gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti
precedenti da essi accettati.
Articolo 51
1. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo
delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all’atto della ratifica o dell’adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario
Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in
cui è ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo 52
Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione
della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 53
Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente
Convenzione.
Articolo 54
L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno
ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
SCHEDA 4
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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5. Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio
New York, 9 dicembre 1948
Le Alte Parti Contraenti, considerando che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nella Risoluzione 96 (1)
dell’11 dicembre 1946 ha dichiarato che il genocidio è un crimine di diritto internazionale, contrario allo spirito
e ai fini delle Nazioni Unite e condannato dal mondo civile;
riconoscendo che il genocidio in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite all’umanità;
convinte che la cooperazione internazionale è necessaria per liberare l’umanità da un flagello così odioso,
convengono quanto segue:
Articolo 1
Le Parti contraenti confermano che il genocidio, sia che venga commesso in tempo di pace sia che venga commesso
in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale che esse si impegnano a prevenire ed a punire.
Articolo 2
Nella presente Convenzione, per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di
distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, come tale:
a) uccisione di membri del gruppo;
b) lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica,
totale o parziale;
d) misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo;
e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
Articolo 3
Saranno puniti i seguenti atti:
a) il genocidio;
b) l’intesa mirante a commettere genocidio;
c) l’incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio;
d) il tentativo di genocidio;
e) la complicità nel genocidio.
Articolo 4
Le persone che commettono il genocidio o uno degli atti elencati nell’articolo III saranno punite, sia che
rivestano la qualità di governanti costituzionalmente responsabili1 o che siano funzionari pubblici o individui
privati.
Articolo 5
Le Parti contraenti si impegnano ad emanare, in conformità alle loro rispettive Costituzioni, le leggi necessarie
per dare attuazione alle disposizioni della presente Convenzione, e in particolare a prevedere sanzioni penali
efficaci per le persone colpevoli di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III.
Articolo 6
Le persone accusate di genocidio o di uno degli altri atti elencati nell’articolo III saranno processate dai tribunali
competenti dello Stato nel cui territorio l’atto sia stato commesso, o dal tribunale penale internazionale competente
rispetto a quelle Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione.
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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Articolo 7
Il genocidio e gli altri atti elencati nell’articolo III non saranno considerati come reati politici ai fi ni
dell’estradizione.
Le Parti contraenti si impegnano in tali casi ad accordare l’estradizione in conformità alle loro leggi ed ai trattati in
vigore.
Articolo 8
Ogni Parte contraente può invitare gli organi competenti delle Nazioni Unite a prendere, ai sensi della Carta delle
Nazioni Unite ogni misura che essi giudichino appropriata ai fini della prevenzione e della repressione degli atti
di genocidio o di uno qualsiasi degli altri atti elencati all’articolo III.
Articolo 9
Le controversie tra le Parti contraenti, relative all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione della presente
Convenzione, comprese quelle relative alla responsabilità di uno Stato per atti di genocidio o per uno degli altri
atti elencati nell’articolo III, saranno sottoposte alla Corte internazionale di Giustizia, su richiesta di una delle
parti alla controversia.
Articolo 10
La presente Convenzione, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, porterà
la data del 9 dicembre 1948.
Articolo 11
La presente Convenzione sarà aperta fino al 31 dicembre 1949 alla firma da parte di ogni Membro delle Nazioni Unite
e di ogni Stato non membro al quale l’Assemblea generale abbia rivolto un invito a tal fine. La presente Convenzione
sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Dal 1° gennaio 1950, alla presente Convenzione potrà aderire qualsiasi Membro delle Nazioni Unite e qualsiasi
Stato non membro che abbia ricevuto l’invito sopra menzionato.
Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 12
Ogni Parte contraente potrà, in qualsiasi momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale
delle Nazioni Unite, estendere l’applicazione della presente Convenzione a tutti i territori o ad uno qualsiasi dei
territori dei quali diriga i rapporti con l’estero.
Articolo 13
Nel giorno in cui i primi venti strumenti di ratifica o di adesione saranno stati depositati, il Segretario generale ne
redigerà un processo verbale e trasmetterà una copia di esso a ciascun Membro delle Nazioni Unite ed a ciascuno
degli Stati non membri previsti nell’articolo XI.
La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione.
Qualsiasi ratifica o adesione effettuata posteriormente a quest’ultima data avrà effetto il novantesimo giorno
successivo al deposito dello strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 14
La presente Convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore.
In seguito essa rimarrà in vigore per successivi periodi di cinque anni fra quelle Parti contraenti che non l’avranno
denunciata almeno sei mesi prima della scadenza del termine.
La denuncia sarà effettuata mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 15
Se, in conseguenza di denunce, il numero delle Parti alla presente Convenzione diverrà inferiore a sedici, la
Convenzione cesserà di essere in vigore dalla data in cui l’ultima di tali denunce avrà efficacia.
Articolo 16
Una domanda di revisione della presente Convenzione potrà essere formulata in qualsiasi momento da qualsiasi
Parte contraente, mediante notificazione scritta indirizzata al Segretario generale.
L’Assemblea generale deciderà le misure da adottare, se del caso, in ordine a tale domanda.
SCHEDA 5
... repressione del delitto di genocidio
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Articolo 17
Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed agli Stati non membri
previsti nell’articolo XI:
a) le firme, ratifiche ed adesioni ricevute in applicazione dell’articolo XI;
b) le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XII;
c) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell’articolo XIII;
d) le denunce ricevute in applicazione dell’articolo XIV;
e) l’abrogazione della Convenzione, in applicazione dell’articolo XV;
f) le notificazioni ricevute in applicazione dell’articolo XVI.
Articolo 18
L’originale della presente Convenzione sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.
Una copia certificata conforme sarà inviata a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed a tutti gli Stati non membri
previsti nell’articolo XI.
Articolo 19
La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale delle Nazioni Unite alla data della sua entrata
in vigore.
Carta di Treviso sul rapporto informazione/minori
I giornalisti italiani, nella convinzione che l’informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su
cui si radica la nostra Carta Costituzionale ed in particolare:
- il riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i
suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere
umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria
personalità;
- l’impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l’infanzia e la gioventù
per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;
dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle
Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l’armonico sviluppo delle
personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:
- che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e che “ per le sue necessità di sviluppo fisico
e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza”;
- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione “ il maggiore
interesse del bambino” e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;
- che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua “privacy” né ad illeciti
attentati al suo onore e alla sua reputazione;
- che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondano sul presupposto che la rappresentazione
dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando
il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta
formando.
- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto
da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;
- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative,amministrative,sociali ed educative per proteggere
i bambini da qualsiasi forma di violenza,abuso,sfruttamento e danno.
I giornalisti italiani sono consapevoli che il fondamentale diritto all’informazione può trovare dei limiti
quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo
restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto
del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.
Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.
Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell’art. 2 della Legge istitutiva dell’Ordine
dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal Codice deontologico allegato al codice in materia di protezione
dei dati personali (dec.leg. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla
crescita di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, l’Ordine dei giornalisti individua le seguenti norme
vincolanti per gli operatori dell’informazione:
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
LOFFREDO EDITORE
1) I giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano
l’attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in
procedimenti giudiziari;
2) va garantito l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma
lesivi della sua personalità, come autore,vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia
tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;
3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione,
quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola,la parrocchia o il
sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati,messaggi
e immagini on-line che possano contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere
osservato per episodi di pedofilia , abusi e reati di ogni genere;
4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il
diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli o inchieste,occorre
comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della
sua personalità, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione;
5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano lederne la
dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell’armonico
sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori;
6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi – suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc.
– posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l’individuazione delle responsabilità,occorre
non enfatizzare quei particolari che possano provocare effetti di suggestione o emulazione;
7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità
nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si
arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;
8) se, nell’interesse del minore – esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi- si ritiene indispensabile la
pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione
il parere dei genitori e delle autorità competenti;
9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti
interessati a sfruttare, nel loro interesse, l’immagine, l’attività o la personalità del minore;
10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line,multimediale e ad altre forme di comunicazione
giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione
la loro prolungata disponibilità nel tempo;
11) tutti i giornalisti sono tenuti all’osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge
istitutiva dell’Ordine.
I giornalisti italiani raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l’opportunità di aprire con i lettori un dialogo
capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineano l’opportunità che, in casi di soggetti deboli,
l’informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l’apporto di esperti,
privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell’infanzia
che non si limiti all’eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca - con inchieste, speciali,
dibattiti - la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.
I giornalisti italiani si impegnano, per le rispettive competenze:
1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
2) ad evidenziare nei testi di preparazione all’esame professionale i temi dell’informazione sui minori e i modi
di rappresentazione dell’infanzia;
3) a invitare i Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l’eventuale contributo
di altri soggetti della categoria,a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino
e dell’adolescente;
5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi preposti all’ottemperanza delle leggi e delle normative
in materia radiotelevisiva e multimediale; ad auspicare, da parte di tutte le Associazioni dei comunicatori, un
impegno comune a tutelare l’interesse dell’infanzia nel nostro Paese;
7) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;
8) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità
ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e
nei contenuti dei siti internet.
SCHEDA 5
... repressione del delitto di genocidio
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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fondamentali e statuti
LOFFREDO EDITORE
6. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
PREAMBOLO
I popoli europei nel creare tra loro un’unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace
fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità
umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto.
Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di
libertà, sicurezza e giustizia.
L’Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle
culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei
loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e
sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di
stabilimento.
A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce
dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell’Unione e del principio
di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali
comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e
dal Consiglio d’Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee e da quella della Corte europea dei diritti
dell’uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità
umana e delle generazioni future.
Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.
Capo I
Dignità
Articolo 1 - Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2 - Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3 - Diritto all’integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell’ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
– il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
– il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone,
– il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
– il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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Articolo 4 - Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 5 - Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
Capo II
Libertà
Articolo 6 - Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle
sue comunicazioni.
Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso
della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto
di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.
Articolo 9 - Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne
disciplinano l’esercizio.
Articolo 10 - Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di
cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e
l’osservanza dei riti.
2. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Articolo 11 - Libertà di espressione e d’informazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà
di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12 - Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i
livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di
fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.
Articolo 13 - Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
Articolo 14 - Diritto all’istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria.
SCHEDA 6
Diritti fondamentali dell’unione Europea
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori
di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e
pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.
Articolo 15 - Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in
qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a
condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione.
Articolo 16 - Libertà d’impresa
È riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17 - Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne
e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei
casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita
della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 18 - Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la
Comunità europea.
Articolo 19 - Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere
sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
Capo I
Uguaglianza
Articolo 20 - Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21 - Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle
o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le
opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la
nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.
2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea
è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute
nei trattati stessi.
Articolo 22 - Diversità culturale, religiosa e linguistica
L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23 - Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di
lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a
favore del sesso sottorappresentato.
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
LOFFREDO EDITORE
Articolo 24 - Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere
liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in
funzione della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse
superiore del bambino deve essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori,
salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
Articolo 25 - Diritti degli anziani
L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare
alla vita sociale e culturale.
Articolo 26 - Inserimento dei disabili
L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia,
l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
Capo IV
Solidarietà
Articolo 27 - Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l’informazione e la consultazione
in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 28 - Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e
alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati,
e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo
sciopero.
Articolo 29 - Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
Articolo 30 - Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto
comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 31 - Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri
e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 32 - Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in cui termina
la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti
contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo
fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
Articolo 33 - Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato
contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e
a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio.
SCHEDA 6
Diritti fondamentali dell’unione Europea
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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Articolo 34 - Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che
assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la
vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario
e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza
sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza
sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di
risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35 - Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni
stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività
dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Articolo 36 - Accesso ai servizi d’interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai servizi
d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato
che istituisce la Comunità europea.
Articolo 37 - Tutela dell’ambiente
Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche
dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38 - Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.
Capo V
Cittadinanza
Articolo 39 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo
1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato
membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.
Articolo 40 - Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui
risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
Articolo 41 - Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro
un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento
individuale che gli rechi pregiudizio;
il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della
riservatezza e del segreto professionale;
l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni o
dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti
degli Stati membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue del trattato e deve ricevere una
risposta nella stessa lingua.
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Dichiar azioni, convenzioni, carte dei diritti fondamentali e statuti
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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Articolo 42 - Diritto d’accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale
in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della
Commissione.
Articolo 43 - Mediatore
Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell’Unione casi di cattiva amministrazione nell’azione delle
istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado nell’esercizio delle
loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 44 - Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno
Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 45 - Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la
Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Articolo 46 - Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza
non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
Capo VI
Giustizia
Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine
ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi
consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia
necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.
Articolo 48 - Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49 - Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non
costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una
pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla
commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione
che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da
tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo 50 - Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione
a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.
SCHEDA 6
Diritti fondamentali dell’unione Europea
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il mio quaderno di citadinanza e Csotituzione
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Capo VII
Disposizioni generali
Articolo 51 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del principio
di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i
suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive
competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l’Unione, né modifica
le competenze e i compiti definiti dai trattati.
Articolo 52 - Portata dei diritti garantiti
1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere
previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di
proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente
a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull’Unione
europea si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali
a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione
conceda una protezione più estesa.
Articolo 53 - Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto
internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono
parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54 - Divieto dell’abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare
un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta
o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.
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fondamentali e statuti
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7. Statuto dei lavoratori - legge 300 del 20 maggio 1970
Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nel
luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Titolo I
Della libertà e dignità del lavoratore
Art. 1 - Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove
prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nei rispetto dei principi della costituzione
e delle norme della presente legge.
Art. 2 - Guardie giurate
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Le guardie giurate non possono
contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull’attività lavorativa le guardie di cui al primo comma,
le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non
eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo,
l’Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di
revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
Art. 3 - Personale di vigilanza
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa debbono essere
comunicati ai lavoratori interessati.
Art. 4 - Impianti audiovisivi
È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività
dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero
dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori,
possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza
di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le
modalità per l’uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche
di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali
o con la commissione interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro,
le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei
lavoratori di cui al successivo Art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento,
al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 5 - Accertamenti sanitari
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio
del lavoratore dipendente.
SCHEDA 7
Statuto dei lavor atori - legge 300 del 20 maggio 1970
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Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed
istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 6. - Visite personali di controllo
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela
del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all’uscita dei luoghi
di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l’applicazione
di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al
secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le
rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l’ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell’ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al
successivo Art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
Art. 7 - Sanzioni disciplinari
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere
applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che
comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore
a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano essere applicati prima
che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l’autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione,
tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in
difetto di accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il
proprio rappresentante in seno al collegio di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l’ autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del
giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 8 - Divieto di indagini sulle opinioni
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro,
di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché
su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoro.
Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le
misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
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Art. 10 - Lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e
di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di
titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire
di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al
primo e secondo comma.
Art. 11 - Attività culturali, ricreative e assistenziali
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza
dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell’Art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del
servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
Art. 12 - Istituti di patronato
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
per l’adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.
804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno dell’azienda, secondo le
modalità da stabilirsi con accordi aziendali.
Art. 13 - Mansioni del lavoratore
L’Art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito
ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività
svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e
comunque non superiore a tre mesi.
Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo.”
Titolo II
Della libertà sindacale
Art. 14 - Diritto di associazione e di attività sindacale
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori
all’interno dei luoghi di lavoro.
Art. 15 - Atti discriminatori
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione
sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei
provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale
ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione
politica o religiosa.
Art. 16 - Trattamenti economici collettivi discriminatori
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell’Art. 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente
o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro
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al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all’importo dei trattamenti economici
di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Art. 17 - Sindacati di comodo
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi
finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 18 - Reintegrazione nel posto di lavoro
Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’Art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice,
con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’Art. 2 della legge predetta o annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge
stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia
o l’invalidità a norma del comma precedente.
In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata
secondo i criteri di cui all’Art. 2121 del codice civile.
Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere
al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella
della reintegrazione.
Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il
rapporto si intende risolto.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’Art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato
cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre
con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che
l’ha pronunciata.
Si applicano le disposizioni dell’Art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L’ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’Art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza
di cui al primo camma ovvero all’ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice
che l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento
pensioni di una somma pari all’importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
Titolo II
Dell’attività sindacale
Art. 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali
Rappresentanze sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità
produttiva nell’ambitodelle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati
nella unità produttiva.
Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di
coordinamento.
Art. 20 - Assemblea
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di
lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente
o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del giorno su
materie di interesse sindacale o del lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate
al datore di lavoro.
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Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha
costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di
lavoro, anche aziendali.
Art. 21 - Referendum
Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum,
sia generali che per categoria, su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali
aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e
alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriore modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro
anche aziendali.
Art. 22 - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
Il trasferimento dell’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente
Art. 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle
associazioni sindacali di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell’Art. 18 si applicano
sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle
elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è cessato l’incarico per
tutti gli altri.
Art. 23 - Permessi retribuiti
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’Art. 19 hanno diritto, per l’espletamento del loro
mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma
almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200
dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla
precedente lett. b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui
alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere
inferiori ad un’ora all’anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore
di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 24 - Permessi non retribuiti
I dirigenti sindacali aziendali di cui all’Art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a
trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Art. 25 - Diritto di affissione
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha
l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva, pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 26 - Contributi sindacali
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni
sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività
aziendale.
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Art. 27 - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle
rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno della
unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto
di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Titolo IV
Disposizioni varie e genera
Art. 28 - Repressione della condotta antisindacale
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà
e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga
sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il tribunale definisce il giudizio
instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti,
opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio
di opposizione è punito ai sensi dell’Art. 650 del codice penale.
L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall’Art. 36
del codice penale.
Art. 29 - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’Art. 19 si siano costituite nell’ambito di due o più delle
associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell’articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più
rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall’Art. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna
delle associazioni sindacali unitariamente rappresentante nella unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle
lett. a) e b) del primo comma dell’Art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze
sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell’Art. 23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente
articolo, restano immutati.
Art. 30 - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’Art. 19 hanno diritto a permessi
retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Art. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad
altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la
durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell’interessato, ai fini del
riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale
obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di
enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che
ne comportino comunque l’esonero.
Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste
forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il
periodo di aspettativa.
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Art. 32 - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa
sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all’espletamento
del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di
assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
Titolo IV
Norme sul collocamento
Art. 33 - Collocamento
La commissione per il collocamento, di cui all’Art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente
presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale,
nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività
delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d’ufficio.
La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato,
e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per
l’avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell’Art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta del lavoratore da
avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico
presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell’ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l’avviamento al lavoro ad accoglimento di
richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro.
Nei casi di motivata urgenza, l’avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve
essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni.
Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito
verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l’altra presso il direttore dell’Ufficio
provinciale del lavoro.
Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione
di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in
via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all’Art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all’Art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun
caso possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro annulla d’ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di
avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge.
Contro le decisioni del direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall’azienda nella quale è occupato ad un’altra occorre il nulla osta della sezione
di collocamento competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le
sanzioni previste dall’Art. 38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla
presente legge.
Art. 34 - Richieste nominative di manodopera
A decorrere dal novantesimo giorno all’entrata in vigore della presente legge, le richieste, nominative di manodopera
da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro,
per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati. da
stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla
legge 29 aprile 1949, n. 264.
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Titolo IV
Disposizioni finali e penali
Art. 35 - Campo di applicazione
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell’Art. 18 del titolo III, ad eccezione del primo comma
dell’Art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo
che occupa più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso
comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell’ambito dello stesso comune
occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano
più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti.
Ferme restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad
applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
Art. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato a favore di
imprenditori che esercitano professionalmente un’attività economica organizzata e nei capitolati di appalto
attinenti all’esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l’obbligo per
il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella
successiva, per tutto il tempo in cui l’imprenditore benefica delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse
dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall’Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente
ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell’appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di
recidiva potranno decidere l’esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni fi nanziarie o
creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l’ispettorato del lavoro comunica direttamente le
infrazioni per l’adozione delle sanzioni.
Art. 37 - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti
pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti
pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
Art. 38 - Disposizioni penali
Le violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, con l’ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l’arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace
anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di
condanna nei modi stabiliti dall’Art. 36 del codice penale.
Art. 39 - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni
L’importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
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Art. 40 - Abrogazione delle disposizioni contrastanti
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.
Art. 41 - Esenzioni fiscali
Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l’esercizio dei diritti connessi,
nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo,
imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.
SCHEDA 7
Statuto dei lavor atori - legge 300 del 20 maggio 1970
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Statuti delle
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