22/11/2016 Il nuovo TUSP e i vincoli di finanza pubblica TIZIANO TESSARO MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI. Direttore della Rivista www.lagazzettadeglientilocali.it e della Rivista Comuni d’Italia Modena 21 novembre 2016 Tiziano Tessaro- riproduzione riservata 1 LE DIREZIONI DEI VINCOLI PUBBLICISTICI 1 22/11/2016 Nel parere del Consiglio di Stato 21.4.2016 sono stati individuati i modelli di società esistenti prima della riforma, distinguendosi società che si collocano in una prospettiva di regolazione prevalentemente privatistica e società che si collocano in una prospettiva di regolazione prevalentemente pubblicistica. Il primo modello generale ricomprende le società a partecipazione pubblica. Il secondo modello ricomprende le società in house, le società strumentali e l’organismo di diritto pubblico in forma societaria. 2 22/11/2016 Assimilazione delle società in house agli enti pubblici ? oppure applicazione a certe società a capitale pubblico aventi determinati requisiti, indipendentemente dalla qualificazione formale in termini di ente pubblico, di discipline settoriali previste per i soggetti pubblici? labilità dei confini tra pubblico e privato 3 22/11/2016 VINCOLI SUGLI ORGANI Vincolo su qualificazione compenso, numero, durata 4 22/11/2016 Il regime dei compensi • Individuali • complessivi Chi può essere nominato La composizione degli organi LA VALORIZZAZIONE DEL MERITO… • l'articolo 1, comma 734, legge 296/2006, che stabilisce che non può essere amministratore di una società a partecipazione pubblica chi, ricoprendo incarichi analoghi nei cinque anni precedenti, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi ,non e’ stato abrogato dall'articolo 28 del Tusp Norma rimasta in vigore 5 22/11/2016 Art. 11, comma 15 Prorogatio degli organi delle societa’ in house “agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decretolegge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444”, L.444/1993, n. 293 prevede (art. 3) che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli (regola non valida per organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale) 6 22/11/2016 Si era ritenuto che la proroga di organi amministrativi prevista dall'art. 1, D.L. 239/1994, conv. con L. 444/1994, si applicasse anche nei confronti del Presidente del C.d.A. di una Azienda speciale, poiché l’azienda speciale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è riconducibile alla categoria degli enti pubblici economici ( Tar Calabria, Catanzaro, sentenza 12 marzo 2004 n. 622) L’art. 11, c. 15 riconduce tali società alla categoria degli enti pubblici economici o è esplicazione di una regola volta ad applicare segmenti di discipline pubblicistiche, senza procedere alla riqualificazione del soggetto come ente pubblico 7 22/11/2016 Art. 14 Le societa' a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo Art. 12 Responsabilita’ e giurisdizione della Corte dei conti GRAVI IRREGOLARITA’ Art. 13 8 22/11/2016 Le gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 del codice civile Profilo oggettivo Tipizzazione in modo analitico dei comportamenti integranti gli estremi della grave irregolarità Profilo soggettivo art 13 TUSP art.14,comma 2 e 3 mancata adozione di "provvedimenti adeguati" quando emergano "nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio (…)indicatori di crisi aziendale"; art. 16,comma 4, mancato rispetto, da parte delle società in-house, dei limiti di fatturato nei confronti dell'ente pubblico ; art. 25,relativo alla violazione delle regole speciali in tema di gestione del personale Qualsiasi amministrazione puo’ denunziare Si applica anche alle societa' a controllo pubblico costituite in forma di societa' a responsabilita' limitata. grave irregolarità 2409 codice civile VINCOLI ASSUNZIONALI 9 22/11/2016 La Corte Costituzionale (sent. 29/2006), pronunciandosi sulla legittimità di una legge regionale che imponeva alle società a capitale interamente pubblico, affidatarie del servizio pubblico, l’obbligo del rispetto delle procedure di evidenza pubblica imposte agli enti locali per l’assunzione del personale dipendente, ha affermato che: “la disposizione in esame non è volta a porre limitazioni alla capacità di agire delle persone giuridiche private, bensì a dare applicazione al principio di cui all’art. 97 cost. rispetto ad una società che, per essere a capitale interamente pubblico, ancorché formalmente privata, può essere assimilata, in relazione al regime giuridico, ad enti pubblici” Corte Costituzionale (sent. 29/2006), 10 22/11/2016 Estensione dei vincoli assunzionali alle societa’ partecipate Art. 19 comma 1 Estensione automatica Art. 19 comma 5 : necessita’ di atto di indirizzo L’affidamento di incarichi rimane escluso dal regime vincolistico Confronto con art. 18 dl 112/2008 Art. 170 comma 2 del Tuel Art. 147 quater del Tuel Reinternalizzazione del personale Art. 19 comma 8 Corte dei conti Delibere SSRR n. 3 ,4 ,26, 27 del 2012 Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in societa', in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle societa' stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita' di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa‘ interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibil 11 22/11/2016 in caso di reinternalizzazione di funzioni Amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in societa', prima di poter effettuare nuove assunzioni, Riassorbimento di personale gia' dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della societa‘ interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facolta' assunzionali disponibili 12 22/11/2016 IL VINCOLO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO Tiziano Tessaro- riproduzione riservata 25 Due profili attinenti al vincolo Equilibrio di bilancio Obbligo di accantonamento in caso di risultato negativo Obbligo di circolarizzazione dei crediti e debiti 13 22/11/2016 L’accantonamento in caso di risultato negativo L’accantonamento obbligatorio ART. 21 “NORMA FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI” 1) DI PARI IMPORTO DELLA PERDITA 2) A PARTIRE DALL’ANNO SUCCESSIVO 3) IN PROPORZIONE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 4) COMMISURATO AL RISULTATO DEL BILANCIO CONSOLIDATO (PER LE SOCIETÀ CHE LO REDIGONO) 5) PARI ALLA DIFFERENZA TRA “VALORI & COSTI DELLA PRODUZIONE” PER LE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI «A RETE» A RILEVANZA ECONOMICA 14 22/11/2016 ART. 21 “NORMA FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI” 1) RIPIANO PERDITA 2) DISMISSIONE DELLA PARTECIPAZIONE 3) MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPATA ART. 21 “NORMA FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI” a) RIDUZIONE DEL 30% DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE SE NEL TRIENNIO PRECEDENTE ABBIANO CONSEGUITO UN RISULTATO NEGATIVO b) REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI PER GIUSTA CAUSA IN CASO DI CONSEGUIMENTO DI RISULTATO NEGATIVO PER 2 ESERCIZI CONSEGUTIVI c) SALVO CHE IL RISULTATO NEGATIVO SIA COERENTE CON UN PIANO DI RISANAMENTO PREVENTIVAMENTE APPROVATO DALL’ENTE CONTROLLANTE 15 22/11/2016 Equilibrio e circolarizzazione dei crediti /debiti La circolarizzazione dei crediti e dei debiti L’Art. 6, al co. 4 DL 95/2012 introduce l’obbligo, a partire dall’esercizio finanziario 2012, per i Comuni e le Province di allegare al rendiconto una ulteriore nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota dovrà essere allegata a partire dall’anno prossimo in occasione dell’approvazione del rendiconto 2012. Essa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione (dell’ente e della società partecipata) e deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze, delle quali va data la motivazione. In quest’ultimo caso, il Comune o la Provincia devono adottare senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. 32 16 22/11/2016 15 L’obbligo di dare dimostrazione delle conciliazione dei rapporti debitori/creditori già previsto, per enti locali, dal d.l. n. 95/2012, è stato esteso a tutti gli enti territoriali (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011, integrato dal d.lgs. n. 126/2014) La verifica, per gli enti locali, è condizione per ricevere le risorse per il pagamento dei debiti nei confronti delle proprie partecipate (art. 31, co. 3, d.l. n. 66/2014) IL VINCOLO DEL CODICE DEI CONTRATTI 17 22/11/2016 si applica il codice dei contratti Alle società miste che non sono organismi di diritto pubblico Sono costituite per la realizzazione di un’opera o l’espletamento di un servizio con socio detentore più del 30 % (in virtù del comma 1 dell’art. 17) Sono affidatarie dirette di un appalto o concessione si applica il codice dei contratti se dette società sono autosufficienti per meno del 70% del valore dell’opera stessa o del servizio 18 22/11/2016 Ma questa regola ricavabile a contrariis dal comma 6 dell’art. 17, vale anche per le società già costituite prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 175/16, ossia alle società non costituite in base all’art. 17 medesimo ? Sembra di il dato testuale (comma 1 dell’art. 17) parla di società costituite per le finalità di cui all’art. 4, comma 1, lett. c), con disposizione che richiama a sua volta l’art. 180 d.lgs. 50/16. Questa norma esprime principi consolidati in materia di partenariato pubblico-privato: ma perché si applichi l’art. 17 – e quindi anche la regola sopra enunciata occorrerà anche la (nuova) convenzione ai sensi dell’art. 180 del d.lgs. 50/2016 19 22/11/2016 LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA Le societa' a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto art. 22, D. Lgs. 175/2016 legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 20 22/11/2016 L’ambito oggettivo • il Dlgs 33/2013 e il Dlgs 39/2013 sono richiamati dal testo unico rispettivamente ex articolo 22 e 11, commi 1 e 14 - unicamente per le società a controllo pubblico • quindi, non sarebbero più applicabili alle società partecipate ma non anche controllate da amministrazioni pubbliche, sebbene rientranti nella definizione di «enti di diritto privato regolati o finanziati» ai sensi delle predette normative Quali sono i soggetti tenuti assicurare il diritto di accesso? ad Amministrazioni pubbliche: persone giuridiche dotate di personalità giuridica di diritto pubblico Altri soggetti comunque attratti dalla sfera gravitazionale del “pubblico”, perché svolgono funzioni pubbliche o perché ricevono rilevanti finanziamenti della propria attività da risorse di tipo pubblico. 21 22/11/2016 Comma 2 , in quanto compatibile a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali; b) alle societa’ in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le societa’ quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita’ giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita’ sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita’ dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. .». Società controllate tenute all’applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione 1.Art. 2359 c.c.: 2.Sono considerate società controllate: 3. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 4. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 5. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in 6.virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. 7 22 22/11/2016 Delibera n. 8/2015 - per enti di diritto privato Indici di “controllo” - in via esemplificativa: 1. l’istituzione dell’ente in base alla legge o atto dell’amministrazione interessata, oppure la predeterminazione, ad opera della legge, delle finalità istituzionali o di una disciplina speciale; 2. la nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte dell’amministrazione; 3. il prevalente o parziale finanziamento dell’attività istituzionale con fondi pubblici o il riconoscimento agli enti del diritto di percepire contributi pubblici. Ciò comporta che la gestione finanziaria degli stessi sia soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall’art. 2 della l. n. 259 del 1958 per la gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria; 8 Delibera n. 8/2015 - per enti di diritto privato Indici di “controllo” - in via esemplificativa 4. il riconoscimento in capo all’amministrazione di poteri di vigilanza, tra i quali, ad esempio: 1.- l’approvazione, da parte dell’amministrazione, dello statuto, delle eventuali delibere di trasformazione e di scioglimento; 2.- l’approvazione, da parte dell’amministrazione, delle altre delibere più significative, come quelle di programmazione e rendicontazione economico – finanziaria; 3.- l’attribuzione all’amministrazione di poteri di scioglimento degli organi e di commissariamento e/o estinzione in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari o in caso di irregolarità o gravi violazioni di disposizioni legislative nonché in altri casi stabiliti dallo statuto; 4. la limitazione, da parte della legge, dell’apporto di capitale privato o della partecipazione dei privati; 5. per le associazioni, la titolarità pubblica della maggioranza delle quote. 9 23 22/11/2016 Comma 2 , in quanto compatibile (…..) c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita’ giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita’ sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita’ dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. .». 1 con bilancio superiore a cinquecentomila euro 24 22/11/2016 2 le pubbliche amministrazioni abbiano poteri di nomina di componenti degli organi di governo in cui la totalita’ dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. 3 le pubbliche amministrazioni, la cui attivita’ sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni 25 22/11/2016 Comma 3 . , in quanto compatibile La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attivita’ di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle societa’ in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalita’ giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attivita’ di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici Quindi anche associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, non organizzati in forma societaria, dovranno garantire l’accesso ai dati, a condizione che: esercitino funzioni amministrative (in forza dell’esternalizzazione di funzioni amministrative e correlato rapporto contrattuale) 26 22/11/2016 svolgano attività di produzione di beni o servizi a favore delle amministrazioni pubbliche (contratti di servizio aventi ad oggetto commesse di beni o servizi rivolti all’ente pubblico costituente o partecipante) svolgano attività di gestione di beni o servizi pubblici (servizi pubblici privi di rilevanza economica possono essere gestiti con accordi con soggetti di diritto privato) con bilancio superiore a cinquecentomila euro 27 22/11/2016 IL RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI 5 24 7 Fini conoscitivi 20 14 Piano di risanamento triennale 28 22/11/2016 Gli atti che vengono inviati alla corte dei conti art. 5 art. 8 Costituzione e acquisizione Acquisto di partecipazioni in societa' gia' costituite rinvio anche qui pero’ l’art. 5 fa riferimento anche all’acquisizione art. 7? Trasformazione della societa’ Rinvio solo al comma 1 I piani di razionalizzazione art. 20 a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessita' di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4. 29 22/11/2016 Cogenza dell’art. 20 ? • Rappresenta un criterio vincolante o se ne puo’ discostare sulla base di una adeguata motivazione ? Razionalizzazione art 24 30 22/11/2016 I piani di razionalizzazione previsti dall’art. 1 comma 611 della L. 190/2014 La norma dell’art. 1 comma 611 criteri di dismissione a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni...». 31 22/11/2016 Ambito oggettivo (Corte conti Veneto parere 205/2015) Solo società e non anche consorzi e aziende partecipate il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie pubbliche, a differenza di quanto avvenuto con L. 244/2007 – ed è questo uno degli elementi di novità per quel che qui interessa della disciplina contenuta nella legge 190/2014 - non si dovrà limitare alle società ed alle partecipazioni societarie direttamente possedute dalle PP.AA. richiamate nella norma (tra cui, gli enti locali), ma dovrà estendersi, come sottolineato al punto 2, anche a quelle indirette. Anche le partecipazioni indirette alla luce dell’inequivoco dato testuale (per l’appunto di novità rispetto alla legge 244/2007 nella sua versione definitiva), ove il consorzio detenga partecipazioni societarie, deve ritenersi che si debba operare la prescritta verifica di compatibilità della partecipazione detenuta con il fine per il quale è stato costituito, cioè “la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni” degli enti che lo costituiscono SEMBREREBBE RAFFORZATO IL CONTROLLO SUL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI «NON NECESSARIE» (DIRETTE E INDIRETTE, QUESTE ULTIME DA INCLUDERE NEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE, ANCORCHÈ NON COMPRESE NELL’ART. 3, CO. 27, L. N. 244/2007, DOPO L’ART. 71, CO. 1, LETT. B, L. N. 69/2009; ART. 1, CO. 569, L. N. 147/2013) 32