OGGETTO REVOCA DELLE FERIE GIÀ FORMALMENTE

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OGGETTO
REVOCA DELLE FERIE GIÀ FORMALMENTE CONCESSE
QUESITO
(posto in data 17 marzo 2010)
In data 12 marzo 2010 ho presentato agli Uffici della Direzione
Sanitaria del mio Presidio Ospedaliero regolare richiesta di ferie per
quattro giorni, dal 22 marzo 2010 al 25 marzo 2010.
Si trattava di ferie già programmate e concordate con il direttore e
con il personale della mia unità operativa, tanto da prevedere la mia
assenza nella turnazione mensile.
In data 17 marzo una collega, assegnata alla nostra unità operativa,
con ordine di servizio aziendale, per sopperire a carenza di personale,
presenta anch'essa richiesta di ferie dal 22 marzo al 7 aprile. Questa
collega è in scadenza di contratto, e deve quindi fruire delle ferie prima
della fine dello stesso, ovvero prima dell’8 aprile
In data odierna mi viene comunicato dal Direttore della mia Unità
Operativa che secondo il Direttore Sanitario di presidio, la collega ha
il diritto di fruire delle ferie arretrate prima della scadenza del contratto, in quanto le stesse non possono essere monetizzate.
Il tutto si traduce in una seria intenzione del mio Direttore di revocare
le mie ferie.
Come devo comportarmi per vedere rispettati anche i miei diritti?
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RISPOSTA
(inviata in data 20 marzo 2010)
Il diritto alle ferie è un diritto costituzionale, esplicitamente previsto
dall’articolo 36 della Costituzione. Tale diritto viene ribadito dal codice
civile, che all’articolo 2109 sancisce che le ferie sono un diritto
irrinunciabile, e rinvia alle norme ed ai contratti di lavoro per una più
puntuale disciplina di tale diritto.
Per quanto concerne la dirigenza medica le modalità di godimento
delle ferie sono disciplinate dall’articolo 21del CCNL 1994_1996, che
in particolare al comma 8 dispone:
“Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse
sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare
in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto
organizzativo dell'azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse
all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito,
di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di ferie
nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.”
Dalla lettura della norma contrattuale si evincono alcuni chiari e non
discutibili principi:
la scelta dei periodo nei quali godere dei giorni di ferie spettanti
(quale che sia il numero degli stessi, che come noto dipende
dal fatto che l’articolazione dell’orario settimanale di lavoro sia su
cinque o su sei giorni lavorativi) è del dirigente ed è illegittimo
obbligare il dirigente a rinunciare al diritto, sancito da una
specifica norma contrattuale, di programmare i periodi di ferie
i periodi di ferie devono essere programmati, non possono essere
cioè decisi di volta in volta dal dirigente per ovvi ed evidenti motivi,
che sono riconducibili alla corretta e razionale organizzazione
del lavoro (esplicitamente richiamata con l’inciso “nel rispetto
dell’assetto organizzativo dell’azienda”).
Si tratta in sostanza di contemperare un preciso diritto del dirigente
(quello di programmare i periodi di ferie) con una per certi versi sovra
ordinata esigenza (quella di assicurare il funzionamento ordinato e
continuo dei servizi che l’azienda deve erogare al cittadino), esigenza
che ha indotto ad inserire l’inciso cautelativo “di norma”, a proposito
del diritto al godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie
nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
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Questa sorta di sovra ordinazione è esplicitamente o implicitamente
richiamata in molte norme contrattuali attinenti all’organizzazione del
lavoro. A proposito dell’orario di lavoro del medico si legge ad esempio:
(CCNL 2002_2005, articolo 14, comma 1) “Nell'ambito dell'assetto organizzativo aziendale i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile
l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono
preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli
obiettivi ed ai programmi da realizzare”.
L’articolazione degli orari di servizio, la programmazione dei turni,
delle guardie e delle disponibilità, costituiscono elementi di quella
“organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici” che, ai sensi
dell’articolo 6, comma 1 del CCNL 2002_2005, deve essere regolamentata previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali aziendali
(che devono in particolare essere sentite, utilizzando l’istituto
della concertazione, nella definizione del piano aziendale annuale
delle emergenze).
Poste queste premesse nella situazione specifica l’Azienda non può
non concedere le ferie richieste dalla dirigente in scadenza di contratto, perché queste devono essere integralmente godute prima del
termine del contratto stesso, vietando esplicitamente la norma una
monetizzazione che potrebbe addirittura essere valutata dalla Corte
dei Conti come danno erariale. Se la concessione delle ferie richieste
dalla dirigente in scadenza di contratto determina di fatto una
esigenza organizzativa che non può in altro modo essere soddisfatta,
quel principio di sovra ordinazione delle esigenze aziendali rispetto
alle esigenze individuali rende legittima la revoca delle ferie concesse.
Laddove il dirigente obbligato a rinunciare alle ferie già formalmente
concesse riceva un danno economico, può ritenersi applicabile per
analogia quanto disposto dal comma 9 del citato articolo 21 del CCNL
1994_1997, che testualmente dispone “In caso di rientro anticipato
dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso
delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello
di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché
all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio;
il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e
documentate per il periodo di ferie non goduto”.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
(le norme sono riportate nella versione vigente alla data della risposta)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Articolo 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità
e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé
e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
CODICE CIVILE
Articolo 2109
Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana,
di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto
conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore
di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme
corporative, dagli usi o secondo equità.
L'imprenditore deve preventivamente comunicare al
di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
prestatore
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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n.66
attuazione delle direttive della Comunità Europea concernenti taluni
aspetti dell’organizzazione del lavoro
ARTICOLO 10
Ferie annuali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile,
il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie
retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo
quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica
disciplina riferita alle categorie di lavoratori impegnati in attività
di ordine e sicurezza pubblica, va goduto per almeno due
settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso
dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18
mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere
sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso
di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media su base annua della durata
della prestazione lavorativa, i contratti collettivi stabiliscono criteri
e modalità di regolazione.
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CCNL 1994_1997
ARTICOLO 21
Ferie e festività
1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie
retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate
previste dalla normativa vigente a compensazione delle festività
soppresse.
2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente
dopo la stipulazione del presente contratto - fatti salvi coloro che
risultino essere già dipendenti del comparto – è di 30 giorni
lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1.
Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni
di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario
settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è
considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi
dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26,
comprensivi delle due giornate previste dalla normativa vigente a
compensazione delle festività soppresse
4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell'anno solare in aggiunta ai giorni di ferie sopra indicati.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente
presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente
in un giorno lavorativo.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il dirigente che è stato assente per motivi personali e familiari
diversi per i quali ha diritto di usufruire di permessi retribuiti,
compreso il congedo di 15 giorni per matrimonio, conserva il diritto
alle ferie.
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8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili,
salvo in caso di cessazione dal rapporto di lavoro. Esse sono fruite,
anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare, in periodi
programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse
all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi
di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio,
il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per
il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo
di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per
la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto
al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo
di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più
di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda o
ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere
tempestivamente informata.
11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non
abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno,
le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno
successivo.
12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia
o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero
anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre
il termine del primo semestre dell’anno successivo.
13. Fermo restando che il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile e
non monetizzabile, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro,
qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite
per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà
del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso
che l'azienda o ente receda dal rapporto di lavoro.
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INDICAZIONI OPERATIVE
Nella situazione specifica appare insostenibile una posizione rigida,
perché la concessione delle ferie richieste dalla dirigente in scadenza
di contratto si configura per l’azienda come obbligo imposto da una
norma specifica che vieta la monetizzazione delle ferie non godute, se
non in situazioni del tutto eccezionali che ne abbiano di fatto impedito
la fruizione, e tra le quali non pare possibile far rientrare la fruizione
delle ferie di un dirigente al quale siano state intempestivamente
concesse. Devono essere valutate serenamente, con il responsabile
dell’unità operativa e con la Direzione sanitaria, soluzioni alternative
che ripaghino in qualche modo il dirigente della rinuncia alla quale è
stato obbligato.
In termini generali è opportuno comunque verificare se esistono
regolamenti aziendali che disciplinino in modo specifico e puntuale
la gestione delle ferie.
Laddove tali regolamenti non esistessero le Organizzazioni Sindacali
aziendali possono richiedere un incontro con la Direzione Aziendale,
nell’ambito del quale evidenziare la carenza riscontrata, e rappresentare l’esigenza che sia tempestivamente predisposto un regolamento
che dia ai dipendenti certezze sul rispetto di loro precisi diritti,
migliorando quel clima organizzativo aziendale che costituisce oggetto
di una attenzione crescente nella dottrina e nella pratica.
Questo in coerenza con un principio generale di organizzazione,
secondo il quale tanto più precisa e trasparente è la regolamentazione
dei diritti e dei doveri, dall’una e dall’altra parte, tanto minore è
il rischio che si determinino conflitti.
Piuttosto che porre il problema in termini personali, con evidenti
implicazioni negative sul piano dei rapporti sia con il responsabile
dell’unità operativa, sia con la direzione aziendale, è opportuno che
siano le organizzazioni sindacali aziendali a chiedere alla direzione
non tanto la soluzione del problema specifico, quanto una puntuale
regolamentazione dell’istituto in questione, che renda impossibili
situazioni che risultino in contrasto con il principio generale di equità
che deve informare i comportamenti di tutti coloro che hanno
responsabilità gestionali nelle amministrazioni pubbliche.
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