OGGETTO REVOCA DELLE FERIE GIÀ FORMALMENTE CONCESSE QUESITO (posto in data 17 marzo 2010) In data 12 marzo 2010 ho presentato agli Uffici della Direzione Sanitaria del mio Presidio Ospedaliero regolare richiesta di ferie per quattro giorni, dal 22 marzo 2010 al 25 marzo 2010. Si trattava di ferie già programmate e concordate con il direttore e con il personale della mia unità operativa, tanto da prevedere la mia assenza nella turnazione mensile. In data 17 marzo una collega, assegnata alla nostra unità operativa, con ordine di servizio aziendale, per sopperire a carenza di personale, presenta anch'essa richiesta di ferie dal 22 marzo al 7 aprile. Questa collega è in scadenza di contratto, e deve quindi fruire delle ferie prima della fine dello stesso, ovvero prima dell’8 aprile In data odierna mi viene comunicato dal Direttore della mia Unità Operativa che secondo il Direttore Sanitario di presidio, la collega ha il diritto di fruire delle ferie arretrate prima della scadenza del contratto, in quanto le stesse non possono essere monetizzate. Il tutto si traduce in una seria intenzione del mio Direttore di revocare le mie ferie. Come devo comportarmi per vedere rispettati anche i miei diritti? 1 RISPOSTA (inviata in data 20 marzo 2010) Il diritto alle ferie è un diritto costituzionale, esplicitamente previsto dall’articolo 36 della Costituzione. Tale diritto viene ribadito dal codice civile, che all’articolo 2109 sancisce che le ferie sono un diritto irrinunciabile, e rinvia alle norme ed ai contratti di lavoro per una più puntuale disciplina di tale diritto. Per quanto concerne la dirigenza medica le modalità di godimento delle ferie sono disciplinate dall’articolo 21del CCNL 1994_1996, che in particolare al comma 8 dispone: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.” Dalla lettura della norma contrattuale si evincono alcuni chiari e non discutibili principi: la scelta dei periodo nei quali godere dei giorni di ferie spettanti (quale che sia il numero degli stessi, che come noto dipende dal fatto che l’articolazione dell’orario settimanale di lavoro sia su cinque o su sei giorni lavorativi) è del dirigente ed è illegittimo obbligare il dirigente a rinunciare al diritto, sancito da una specifica norma contrattuale, di programmare i periodi di ferie i periodi di ferie devono essere programmati, non possono essere cioè decisi di volta in volta dal dirigente per ovvi ed evidenti motivi, che sono riconducibili alla corretta e razionale organizzazione del lavoro (esplicitamente richiamata con l’inciso “nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’azienda”). Si tratta in sostanza di contemperare un preciso diritto del dirigente (quello di programmare i periodi di ferie) con una per certi versi sovra ordinata esigenza (quella di assicurare il funzionamento ordinato e continuo dei servizi che l’azienda deve erogare al cittadino), esigenza che ha indotto ad inserire l’inciso cautelativo “di norma”, a proposito del diritto al godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. 2 Questa sorta di sovra ordinazione è esplicitamente o implicitamente richiamata in molte norme contrattuali attinenti all’organizzazione del lavoro. A proposito dell’orario di lavoro del medico si legge ad esempio: (CCNL 2002_2005, articolo 14, comma 1) “Nell'ambito dell'assetto organizzativo aziendale i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare”. L’articolazione degli orari di servizio, la programmazione dei turni, delle guardie e delle disponibilità, costituiscono elementi di quella “organizzazione e disciplina di strutture, servizi ed uffici” che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del CCNL 2002_2005, deve essere regolamentata previa consultazione con le Organizzazioni Sindacali aziendali (che devono in particolare essere sentite, utilizzando l’istituto della concertazione, nella definizione del piano aziendale annuale delle emergenze). Poste queste premesse nella situazione specifica l’Azienda non può non concedere le ferie richieste dalla dirigente in scadenza di contratto, perché queste devono essere integralmente godute prima del termine del contratto stesso, vietando esplicitamente la norma una monetizzazione che potrebbe addirittura essere valutata dalla Corte dei Conti come danno erariale. Se la concessione delle ferie richieste dalla dirigente in scadenza di contratto determina di fatto una esigenza organizzativa che non può in altro modo essere soddisfatta, quel principio di sovra ordinazione delle esigenze aziendali rispetto alle esigenze individuali rende legittima la revoca delle ferie concesse. Laddove il dirigente obbligato a rinunciare alle ferie già formalmente concesse riceva un danno economico, può ritenersi applicabile per analogia quanto disposto dal comma 9 del citato articolo 21 del CCNL 1994_1997, che testualmente dispone “In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto”. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI (le norme sono riportate nella versione vigente alla data della risposta) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Articolo 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. CODICE CIVILE Articolo 2109 Periodo di riposo Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. L'imprenditore deve preventivamente comunicare al di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. prestatore 4 DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n.66 attuazione delle direttive della Comunità Europea concernenti taluni aspetti dell’organizzazione del lavoro ARTICOLO 10 Ferie annuali 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di lavoratori impegnati in attività di ordine e sicurezza pubblica, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. 3. Nel caso di orario espresso come media su base annua della durata della prestazione lavorativa, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione. 5 CCNL 1994_1997 ARTICOLO 21 Ferie e festività 1. Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dalla normativa vigente a compensazione delle festività soppresse. 2. Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del presente contratto - fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto – è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1. 3. Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l'orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dalla normativa vigente a compensazione delle festività soppresse 4. Al dirigente sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare in aggiunta ai giorni di ferie sopra indicati. 5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dirigente presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in un giorno lavorativo. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dirigente che è stato assente per motivi personali e familiari diversi per i quali ha diritto di usufruire di permessi retribuiti, compreso il congedo di 15 giorni per matrimonio, conserva il diritto alle ferie. 6 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo in caso di cessazione dal rapporto di lavoro. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare, in periodi programmati dallo stesso dirigente nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'azienda o ente; in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito, di norma, il godimento di almeno 15 giorni. continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. 9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il dirigente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dirigente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto. 10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'azienda o ente, cui è inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata. 11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. 12. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine del primo semestre dell’anno successivo. 13. Fermo restando che il diritto alle ferie è un diritto irrinunciabile e non monetizzabile, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, l'azienda o ente di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che l'azienda o ente receda dal rapporto di lavoro. 7 INDICAZIONI OPERATIVE Nella situazione specifica appare insostenibile una posizione rigida, perché la concessione delle ferie richieste dalla dirigente in scadenza di contratto si configura per l’azienda come obbligo imposto da una norma specifica che vieta la monetizzazione delle ferie non godute, se non in situazioni del tutto eccezionali che ne abbiano di fatto impedito la fruizione, e tra le quali non pare possibile far rientrare la fruizione delle ferie di un dirigente al quale siano state intempestivamente concesse. Devono essere valutate serenamente, con il responsabile dell’unità operativa e con la Direzione sanitaria, soluzioni alternative che ripaghino in qualche modo il dirigente della rinuncia alla quale è stato obbligato. In termini generali è opportuno comunque verificare se esistono regolamenti aziendali che disciplinino in modo specifico e puntuale la gestione delle ferie. Laddove tali regolamenti non esistessero le Organizzazioni Sindacali aziendali possono richiedere un incontro con la Direzione Aziendale, nell’ambito del quale evidenziare la carenza riscontrata, e rappresentare l’esigenza che sia tempestivamente predisposto un regolamento che dia ai dipendenti certezze sul rispetto di loro precisi diritti, migliorando quel clima organizzativo aziendale che costituisce oggetto di una attenzione crescente nella dottrina e nella pratica. Questo in coerenza con un principio generale di organizzazione, secondo il quale tanto più precisa e trasparente è la regolamentazione dei diritti e dei doveri, dall’una e dall’altra parte, tanto minore è il rischio che si determinino conflitti. Piuttosto che porre il problema in termini personali, con evidenti implicazioni negative sul piano dei rapporti sia con il responsabile dell’unità operativa, sia con la direzione aziendale, è opportuno che siano le organizzazioni sindacali aziendali a chiedere alla direzione non tanto la soluzione del problema specifico, quanto una puntuale regolamentazione dell’istituto in questione, che renda impossibili situazioni che risultino in contrasto con il principio generale di equità che deve informare i comportamenti di tutti coloro che hanno responsabilità gestionali nelle amministrazioni pubbliche. 8