Regolamento tirocini allegato decreto 456

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C onoscenza
R esponsabilità
E quità
A ppartenenza
R elazione
E ccellenza
S icurezza
A mbiente
L egalità
U manità
T rasparenza
E fficienza
Regolamento per lo svolgimento
di tirocini di formazione ed orientamento
e per le frequenze volontarie
Dicembre 2012
Via della Vecchia Ceramica, 1- 33170 Pordenone - Tel. 0434/369111 -Fax. 0434/523011 - C.F./P.I. 01278420938 - www.ass6.sanita.fvg.it
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Art.1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei tirocini presso le strutture dell’Azienda per i
Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale”, di seguito denominata “Azienda”, oltre che dei Servizi in delega.
2. Sono esclusi i tirocini previsti dai corsi di laurea delle professioni sanitarie frequentanti le Università della
Regione FVG e i tirocini di orientamento/ stage richiesti dalle Scuole Superiori.
Art.2
Fattispecie di tirocinio
1. Le fattispecie di tirocinio previste sono:
a) tirocinio, previsto dalla normativa del relativo corso di studio;
b) tirocinio finalizzato all’espletamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione;
c) tirocinio finalizzato all’equiparazione del titolo di studio conseguito in un paese non comunitario;
d) tirocinio, previsto dalla normativa del relativo corso di studio, diretto a conseguire un titolo di
perfezionamento o di specializzazione ;
e) tirocinio/stage, post laurea;
2. Il presente regolamento disciplina anche le modalità di accesso presso le Strutture dell’Azienda delle frequenze
volontarie.
E’ consentita la frequenza volontaria presso le Strutture dell’Azienda ai fini di :
- formazione e aggiornamento
- approfondimento e acquisizioni di particolari conoscenze professionali
a favore di:
- dipendenti di altre Aziende Sanitarie o istituzioni pubbliche o private per l’acquisizione di tecniche
particolari o aggiornamento professionale.
- laureati o diplomati in discipline attinenti alle attività svolte dai servizi dell’azienda.
Art.3
Ufficio preposto alla richiesta di tirocinio
1. Il Servizio Formazione è competente a gestire le richieste di autorizzazione allo svolgimento dei tirocini e delle
frequenze volontarie, con compiti di coordinamento delle istruttorie dei procedimenti relativi e delle attività
connesse.
2. Il Servizio competente provvede a :
•
dare indicazioni all’utenza sulle modalità di presentazione delle domande;
•
aprire il fascicolo nominativo contente i documenti relativi ad ogni singola domanda;
•
richiedere la necessaria documentazione al tirocinante;
•
comunicare ai richiedenti l’assenso o il diniego al tirocinio.
3. La relativa documentazione viene raccolta e tenuta in appositi fascicoli secondo modalità di conservazione
previste da regolamento aziendale per la classificazione e la conservazione degli atti.
Art.4
Modalita’ di attivazione dei tirocini e delle frequenze volontarie
1. I tirocini previsti all’art. 1 fattispecie a-b-c-d-e possono essere attivati previa stipula di convenzione tra
l’Università o il soggetto promotore e l’Azienda Sanitaria.
2. La convenzione si attiva su richiesta delle parti interessate.
3. Le frequenze volontaria si attivano su richiesta del volontario.
4. Il Servizio Formazione attiverà tutte le procedure previste dal presente regolamento.
Art.5
Percentuale di tirocinanti
-1-
1. Al fine di assicurare un adeguato livello di formazione e di tutoraggio in relazione alla specificità del singolo
percorso formativo e compatibilmente e con l’attività istituzionale, l’Azienda stabilisce che la percentuale
massima annua di tirocinanti non può essere superiore al 15% del numero dei dipendenti accertati al 31.12
dell’anno precedente.
Art.6
Responsabile dei tirocini e competenza del tutor
1. Responsabile dell’attività di tirocinio è il dirigente responsabile della Struttura frequentata; per ogni tirocinante
è nominato un tutor, dipendente di ruolo nella qualifica richiesta con un’anzianità di servizio di almeno 2 anni
nella qualifica, iscritto al relativo albo professionale ove previsto, che svolge la sua attività a titolo gratuito e in
orario di servizio.
2. Il tutor e tenuto a:
• svolgere attività di guida, programmazione e supervisore dell’attività di tirocinio, secondo il progetto
concordato con il tirocinante.
• assicurare la sua presenza durante gli orari di svolgimento del tirocinio;
• sovraintendere e vigilare sull’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
e dell’uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a disposizione;
• segnalare eventuali infortuni, secondo quanto previsto dalla procedura aziendale.
Art.7
Procedura autorizzativa dei tirocini
1. In virtù della convenzione esistente (v. art.4), il tirocinante contatterà direttamente la struttura individuata per
la disponibilità del tutor e consegnerà al Servizio Formazione la seguente documentazione completa di:
• domanda di autorizzazione, sottoscritta dal tutor e dal dirigente responsabile della Struttura che si intende
frequentare;
• modulo sicurezza, utile alla rilevazione dei principali fattori di rischio;
• copia del progetto formativo dove previsto (per il tirocinio previsto dalle Università telematiche, il progetto
formativo deve essere sempre presentato);
2. La modulistica da utilizzare è obbligatoriamente quella presente sul sito aziendale.
Art. 8
Svolgimento e durata
1. La durata del tirocinio è limitata al periodo e alle ore indicate dal richiedente; la presenza del tirocinio verrà
giornalmente documentata su apposito cartellino controfirmato dal tutor.
Art.9
Diritti e obblighi del tirocinante
1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
-svolgere le attività previste dal progetto formativo;
-rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i regolamenti interni
dell’Azienda;
-rispettare le procedure aziendali relative agli infortuni;
-utilizzare in modo appropriato gli eventuali dispositivi di protezione messi a disposizione;
-mantenere la necessaria riservatezza in materia di protezione dei dati personali e per quanto attiene a
informazioni o conoscenze, in merito a procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi in generale,
acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
-seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre
evenienze.
2. La frequenza, senza oneri da parte dell’Azienda, non istaura alcun rapporto di lavoro e dà luogo ad assunzione
di particolari compiti d’istituto o responsabilità da parte degli ammessi.
-2-
3. I tirocinanti non possono esercitare autonomamente mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze
tecnico-professionali del personale dipendente.
4. A ciascun tirocinante sarà consegnato il libretto Informativo della Salute e Sicurezza in ASS6.
5. Per il personale dipendente dell’Azienda l’attività di tirocinio autorizzata dovrà essere svolta esclusivamente
fuori dall’orario di servizio rispetto all’attività lavorativa ordinaria e dovrà essere coperta dalle polizze assicurative
previste per gli esterni.
6. Sono fatte salve eventuali disposizioni regionali o nazionali in materia.
7. In assenza di formale autorizzazione rilasciata dall’Azienda è fatto espressamente divieto ai richiedenti di
frequentare le strutture dell’Azienda. Ogni eventuale responsabilità sarà posta in carico al Responsabile del
Servizio o al Direttore della Struttura Operativa o al Dirigente che abbia consentito dette attività, prima di aver
ottenuto l’autorizzazione formale.
Art.10
Frequenza volontaria
1. L’autorizzazione alla frequenza, su richiesta dell’interessato, è disposta con atto della struttura operativa
Gestione e Sviluppo Risorse Umane, previo parere favorevole del Direttore della Struttura Operativa, del
Direttore di Dipartimento, nonchè del Direttore di Struttura Complessa e del tutor in cui il tirocinante chiede di
svolgere l’attività. Con tali soggetti verranno concordati orari, giorni e le altre modalità di svolgimento del
tirocinio. La frequenza non può avere una durata superiore a 12 mesi. Tra un periodo di tirocinio ed un altro
deve intercorrere un periodo di interruzione di almeno 30 giorni.
2. La domanda redatta negli appositi moduli predisposti dall’Azienda, deve contenere tutti i dati personali (data,
luogo di nascita, residenza), il titolo di studio conseguito, eventuale iscrizione al relativo albo, l’indicazione della
struttura prescelta, nonché il recapito telefonico.
La domanda così compilata dovrà essere fatta pervenire al protocollo generale dell’Azienda.
3. Devono, in particolare, essere allegati:
- copia in carta semplice del titolo di studio o autocertificazione;
- un sintetico progetto da cui si evincano le finalità del tirocinio richiesto, la durata, la disponibilità oraria di
frequenza giornaliera, il periodo in cui verrà svolto il tirocinio;
- copia della polizza assicurativa e dichiarazione sottoscritta dal richiedente con cui l’Azienda sanitaria viene
sollevata da qualsiasi responsabilità in cui può incorrere il tirocinante per danni da lui causati durante lo
svolgimento del tirocinio;
- modulo sicurezza, utile alla rilevazione dei principali fattori di rischio.
Art. 11
Oneri e recesso
1.L’Azienda sanitaria si impegna a far svolgere i tirocini presso le proprie strutture senza che da questo ne derivi
alcun onere economico a suo carico, né alcun rapporto di dipendenza e si riserva il diritto di interrompere in
qualsiasi momento il tirocinio per ragioni di merito o di opportunità, previa comunicazione all’interessato.
ART. 12
Certificazioni
1. A conclusione del tirocinio, se richiesto dal tirocinante, potrà essere rilasciata dalla Struttura operativa
“Gestione e sviluppo risorse umane” una certificazione relativa al tirocinio prestato, sulla base dei riscontri
risultanti dai cartellini marcatempo timbrati mensilmente, ove possibile con timbratore automatico, vistati dal
tutor di riferimento.
2. Nei rimanenti casi l’attestazione della presenza avverrà con le modalità definite dall’ente scolastico o
accademico.
Art. 13
Comunicazione ai centri per l’impiego
1. Gli obblighi di comunicazione ai Centri per l’impiego, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro,
previsti dalla legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1, commi 1180/1185, e precisati con nota esplicativa del Ministero
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del lavoro e della Previdenza Sociale prot. 13 SEGR/0004746, sono a carico del soggetto proponente,
relativamente ai tirocini promossi dai centri per l’impiego e da altri soggetti operanti nel campo delle politiche del
lavoro a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, nonché di soggetti svantaggiati o disabili, con la finalità di
favorirne l’inserimento lavorativo.
ART. 14
Norme generali di riferimento
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in
materia di tirocini:
- L. 24 giugno 1997 n. 196, art. 18
- D.M. 25 marzo 1998, n. 142
- Circolare Ministero del lavoro 15 luglio 1998, n. 92
- Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2005
- D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
ed alle Convenzioni stipulate a livello aziendale.
-4-
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