Commissione Tributaria Provinciale di Novara, sentenza n. 14/6/10 del 1 marzo 2010 D. N. L. presentava tempestivo ricorso avverso avvisi di accertamento n. [Omissis], n. [Omissis] e n. [Omissis] per gli anni d'imposta 2003, 2004 e 2005. Il ricorrente riceveva invito al contradditorio del 8.04.2008 con il quale l'Agenzia delle entrate di Novara lo invitava a presentarsi presso l'Ufficio per fornire delucidazioni e chiarimenti relativamente ai redditi dichiarati per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 chiedendo di produrre una serie di documenti attinenti l'acquisto di una imbarcazione e comunque al fine poi di valutare la sua complessiva posizione fiscale e a fornire i dati circa la disponibilità dei beni o servizi elencati nei prospetti inviati nonché gli elementi utilizzabili e rilevanti ai fini del c.d. "redditometro" ex art.38 commi 4, 5 e 6 D.P.R. 600/73. II ricorrente dava evasione al questionario presentando la documentazione richiesta. L'Ufficio in data 23.10.2008 notificava i suddetti avvisi di accertamento ritenendo che i redditi dichiarati per le annualità 2003, 2004 e 2005 non giustificassero gli elementi di capacità contributiva rilevati, procedeva quindi ad accertare il reddito complessivo in via sintetica ex art.38 comma 4 D.P.R. 600/73 come segue: Anno Reddito dichiarato Reddito sintetico accertato 2003 33.412,00 65.676,00 2004 50.079,00 72.995,00 2005 16.628,00 62.232,00 Tutti e tre gli accertamenti si basano su alcuni indici ed elementi errati ed infondati e pertanto sono stati impugnati al fine di ottenere l'integrale annullamento, sulla base dei motivi e delle prove analiticamente esposti nel ricorso. Il ricorrente contesta l'auto a gasolio che è il principale elemento di capacità contributiva attribuito dall'Ufficio costituito da un auto a gasolio targata [Omissis], potenza 23 Cavalli Fiscali, prima immatricolazione anno 1993, detenuta per l'intero anno 2003 e seguenti, bene che determinerebbe da sola una quota di reddito sintetico pari ad oltre € 20.000,00 annui. Sul punto si fa presente che non si tratta di auto, bensì di un vero e proprio autocarro per trasporto cose, mod. [Omissis], con cassone per carico materiale e solo tre posti anteriori, utilizzato dal ricorrente per i lavori di manutenzione, coltivazione di terreni e boschi. Il bene quindi deve essere considerato un autocarro come risulta anche dalle fotografie allegate al ricorso. La voce quindi deve essere integralmente espunta dal calcolo del reddito sintetico presunto. Altro elemento considerato dall'Ufficio è l'abitazione secondaria sita in Castelletto Sopra Ticino in Via [Omissis]. il bene è stato conteggiato nel redditometro considerandolo abitazione secondaria fruita per l'anno 2003 con superficie di mq. 90. Precisa il contribuente che si tratta di un immobile fatiscente, mai abitato, come risulta dalla documentazione fotografica allegata al ricorso. Da una perizia di parte allegata, risulta che il fabbricato non era abitabile sin dal 2002 e privo di allacciamenti ed utenze. Inoltre la superficie è di mq. 62,82 e non mq. 90 come considerato dall'Agenzia. Ribadisce pertanto che all'immobile non può attribuirsi alcuna valenza reddituale e ne chiede l'eliminazione dai conteggi del reddito sintetico presunto. L'autovettura a benzina targata [Omissis], potenza 20 cavalli fiscali, immatricolata nel 2000 ed acquistata nel 2003, l'Ufficio l'ha conteggiata come elemento indice di capacità contributiva al 100%, mentre detta autovettura costituiva bene strumentale nell'esercizio della professione del contribuente. In quanto tale era stata inserita nel registro dei beni strumentali e regolarmente ammortizzata nei limiti di legge (50%). Così facendo l'Ufficio ha considerato tale bene, nella situazione reddituale per il 150% e precisamente concorrerebbe per il 50% nella determinazione del reddito professionale ed il 100% nel conteggio del reddito sintetico. Il ricorrente insiste affinché il conteggio del reddito presunto venga corretto come indicato. Gli investimenti patrimoniali individuati dall'Ufficio nel periodo 2003-2007 ammontano ad € 130.600,00. Sulla base della normativa contenuta nell'art. 38 D.P.R. 600/73 ha presunto una quota di 1/5 di tali investimenti effettuati con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno di effettuazione dell'investimento e nei quattro precedenti, salvo che il contribuente dimostri che le risorse per l'effettuazione degli investimenti derivano da altre fonti non costituenti reddito imponibile. L'investimento può quindi essere fatto mediante l'utilizzo di disponibilità derivanti da disinvestimenti, ovvero da prestiti, oppure da redditi esenti. Tra gli investimenti considerati dall'Ufficio ha conteggiato l'acquisto di una autovettura a benzina usata per € 40.000,00, immatricolata nell'anno 2006 targata [Omissis], acquisto effettuato dal ricorrente nel maggio 2007, considerando 1/5 di tale spesa come reddito imputabile nel 2007 ed ai 4 anni precedenti per € 8.000,00. E' stato dimostrato che l'acquisto è stato per € 34.000,00 per cui la quota deve essere € 6.800,00. Chiede quindi che anche su questo punto si proceda alla rideterminazione del reddito sintetico. E' stato inoltre individuato dall'Ufficio l'importo di € 60.000,00 quale quota di esborso in contanti per l'acquisto di imbarcazione [Omissis] avvenuto nel 2006. Il ricorrente ha dimostrato che tale importo derivava dalla concessione di disponibilità finanziarie da parte della sorella R. D. M. ed aveva esibito all'Ufficio copia dei relativi assegni. E' stata presentata diversa documentazione dalla quale risulta che gli assegni sono stati prelevati dal conto della sorella per cui non si può dubitare della provenienza e della destinazione della somma. Ultimo investimento preso in considerazione dall'Ufficio l'imbarcazione a motore [Omissis] utilizzando gli indici propri per i natanti a motore, mentre il bene in questione è una barca a vela. Dalla documentazione allegata risulta trattarsi di "imbarcazione a vela con motore ausiliario". Il motore ausiliario [Omissis] è per motivi di sicurezza. Poiché i coefficienti reddituali sono molto più alti per le imbarcazioni a motore rispetto a quelle a vela, l'Ufficio aveva evidentemente conteggiato un reddito sintetico desumibile da tale erronea classificazione. Chiede quindi in via principale l'annullamento dei tre avvisi di accertamento impugnati perché basati su conteggi ed elementi di parte erronei ed inesistenti; in subordine dichiarare comunque illegittimi gli avvisi di accertamento per le annualità 2003 e 2004 perché basati su applicazione retroattiva degli indici di reddito e, di conseguenza, annullare comunque anche l'accertamento per il 2005 per impossibilità di accertamento di una singola annualità; in estremo subordine procedere alla rideterminazione degli importi, con vittoria delle spese di giudizio. Ha controdedotto l'Agenzia delle Entrate di Novara sostenendo le proprie tesi e chiedendo il rigetto del ricorso. Il "redditometro" rappresenta una forma di accertamento sintetico che permette agli Uffici finanziari di ricostruire induttivamente il reddito delle persone fisiche. Il metodo di controllo segue un ragionamento logico, spesso già da sé convincente per verificare il "trend di vita del contribuente e delle altre persone fisiche che appartengono al suo nucleo familiare" rispetto al reddito dichiarato. Ritiene l'Ufficio che il ricorrente non abbia presentato prove convincenti e valide al fine di annullare gli avvisi di accertamento. Chiede quindi di rigettare il ricorso e condannare il contribuente al pagamento delle spese di giudizio. OSSERVA La Commissione che il ricorso è fondato. L'art. 38, comma 4, del DPR 600/73, permette all'Ufficio Finanziario, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, quando il reddito accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. Il successivo comma 5 dispone che qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. Il contribuente ha facoltà di dimostrare, attraverso idonea e probante documentazione, sia prima che dopo la notificazione dell'avviso di accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Con appositi decreti ministeriali sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d'imposta. A parere di questo Collegio e sulla base della normativa suesposta, non esiste alcun reddito sintetico accertabile in capo al contribuente, perché il conteggio degli indici ed elementi di capacità contributiva e della situazione reale ed effettiva provata e documentata determinano un maggior reddito attribuibile in via sintetica uguale a zero. Infatti il ricorrente contesta che l'applicazione dei parametri porta ad un risultato non aderente alla propria reale situazione reddituale, come provato con la documentazione allegata al ricorso. Invero la Suprema Corte ha già avuto modo di puntualizzare che gli strumenti di accertamento presuntivo forniscono indicazioni che vanno applicate con esclusione di ogni automatismo, posto che la previsione dell'art. 53 della Costituzione, non consentendo che il reddito venga determinato a prescindere da quella che l'effettiva capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica, rende preminente l'esigenza del raffronto con fatti "concreti" ed impone la "flessibilità" degli strumenti presuntivi. Il criterio appare certamente estendibile ai coefficienti espressi dai "parametri"di settore, al fine di delineare la capacità reddituale del contribuente (nella transazione dal sistema del c.d. "redditometro" a quello dei c.d. "studi di settore"), "parametri che non costituiscono un fatto concreto noto e certo, specificatamente inerente al contribuente, suscettibile di evidenziare in termini di rilevante probabilità l'entità del suo reddito, ma rappresentano, bensì, la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni". (sentenza n. 4148/2009). Per quanto attiene alle spese di giudizio, data la complessità della materia trattata, si ritiene di compensarle integralmente tra le parti. P.Q.M. La Commissione Tributaria Provinciale - sez. VI - definitivamente pronunciando accoglie il ricorso. Dichiara compensate le spese di giudizio.