www.ForzeArmate.org – www.SideWeb.org - www.SideWeb.it Tutela Legale – Giustizia – Diritto militare – Consulenze telefoniche gratuite Ricorsi individuali e collettivi - Raccolta normative e circolari - Banca dati riservata - Convenzioni Servizio di informazione tramite i portali web e il giornale “Militari Magazine” CHI SIAMO E COSA FACCIAMO SideWeb è una società di servizi nata dall’entusiasmo e dall’esperienza pluriennale di coloro che hanno operato per anni nelle organizzazioni di tutela individuale e collettiva, contribuendo con la propria professionalità ed il proprio impegno anche alla crescita di importanti portali web, che si occupano del personale militare. Fornisce informazione, assistenza e consulenza legale (1) e, nel suo ambito rappresenta un indiscusso punto di riferimento solido e sicuro per tutti i cittadini, militari inclusi. Si garantisce agli abbonati, oltre a tutti gli altri servizi previsti, un qualificato centro di consulenza telefonica tri-settimanale e gratuita. Abbonati ai servizi offerti da SideWeb, sostieni la tua professione... difendi i tuoi interessi. Abbonandoti usufruirai così di tutti i servizi offerti, e grazie al tuo contributo darai il sostegno ad importanti iniziative, rese note sul portale web. Il costo dell’abbonamento annuale come utente servizi Time è di 40 €; come utente servizi Flash è di 60 €. Approfondisci qui. Il costo dell’abbonamento annuale al giornale Militari Magazine è di 15 euro. Approfondisci qui. E’ previsto uno sconto per coloro che sottoscrivono congiuntamente un abbonamento ai servizi (Time o Flash) e al giornale Militari Magazine. Utente servizi Time + giornale Militari magazine: 50 € (anziche’ euro 55); Utente servizi Flash + Giornale Militari Magazine: 70 € (anziche’ euro 75). Approfondisci qui. La quota dell’abbonamento annuale prescelto va versata: 1. sul conto corrente postale nr. 7 0 4 3 9 0 8 8 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. - Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV). Durata dell’abbonamento: 12 mesi dal momento del versamento della quota di abbonamento. 2. oppure sul conto corrente bancario: BANCA: Karntner Sparkasse AG, Filiale di Udine, Via Aquileia nr. 5 - 33100 UDINE. Conto corrente bancario nr.: 1 1 1 2 - Codice IBAN: IT87Z0332912300000000001112 - Coordinate Bancarie: Cin: Z - Abi: 0 3 3 2 9 - Cab: 1 2 3 0 0 - Intestato a: SIDEWEB S.R.L. Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV). 3. oppure utilizzando anche la tua carta di credito del circuito VISA, MASTERCARD, CARTE RICARICABILI, MAESTRO e CARTASI. In questo caso l'attivazione dell'abbonamento avviene in modo automatico e immediato. (1) Essere utente/abbonato SideWeb non significa diventare socio di una associazione ma semplicemente aderire ai servizi offerti da una società commerciale. SideWeb s.r.l. Via Terraglio, 14 - 31022 Preganziol (TV) [email protected] – Tel. 347 4317717 – Fax 045 7500915 Sideweb è presente su: www.forzearmate.org – www.sideweb.org - www.sideweb.it – Militari Magazine Aggiornamenti giornalieri - Rev. 18.02.2008 PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE forze armate - forze polizia – pubblico impiego La documentazione viene pubblicata in forma gratuita e di libero accesso per tutti gli utenti dei portali SideWeb Data: 06-03-2008 U.O.: Id: 2008 M_D ACLCMAER 27460 STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA 1° REPARTO =============================================================================== SMA-ORD-027 “LINEE GUIDA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER REGOLARE RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA L’A.M. E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI” EDIZIONE FEBBRAIO 2008 SMA-ORD-027 A T T O DI A P P R O V A Z I O N E Ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25 e del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556), approvo la presente Direttiva SMA–ORD–027 “Linee guida per la stipula di convenzioni per regolare rapporti di collaborazione tra l’A.M. e soggetti pubblici e privati” – Edizione Febbraio 2008. La presente pubblicazione entra in vigore alla data di ricezione. Essa abroga e sostituisce ogni disposizione precedentemente emanata in materia in Forza Armata. Roma, 21.2.2008 IL CAPO DI STATO MAGGIORE (Gen. S.A. Daniele TEI) FIRMATO III Originale (retro bianco) SMA-ORD-027 ELENCO DI DISTRIBUZIONE 1. DISTRIBUZIONE ESTERNA F.A. Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro Stato Maggiore della Difesa Segretariato Generale della Difesa/D.N.A. Stato Maggiore Esercito Stato Maggiore Marina Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Roma Roma Roma Roma Roma Roma Copie n. 1 Copie n. 1 Copie n. 1 Copie n. 1 Copie n. 1 Copie n. 1 Roma Sede Bari Poggio Renatico (FE) Milano Bari Sede Sede Sede Roma Copie n. 60 Copie n. 160 Copie n. 30 Copie n. 20 Copie n. 10 Copie n. 10 Copie n. 1 Copie n. 1 Copie n. 1 Copie n. 1 Sede Copie n. 1 Sede Sede Copie n. 1 Copie n. 1 Sede Roma Sede Sede Copie n. 1 Copie n. 1 Copie n. 1 Copie n. 1 Sede Sede Sede Sede Sede Sede Sede Roma Sede Copie n. 1 Copie n. 1 Copie n. 25 Copie n. 3 Copie n. 3 Copie n. 3 Copie n. 3 Copie n. 3 Copie n. 3 2. DISTRIBUZIONE INTERNA F.A. Comando della Squadra Aerea Comando Logistico Comando Scuole dell’A.M. Comando Operativo delle Forze Aeree Comando 1^ Regione Aerea Comando 3^ Regione Aerea Direzione Impiego Personale Militare Aeronautica Ufficio Generale per il Controllo Interno Ispettorato per la Sicurezza del Volo Ufficio dell’Ispettore dell’Aviazione per la Marina Ufficio Generale di Coordinamento per la Vigilanza Antinfortunistica Ufficio del Generale del Ruolo delle Armi dell’Arma Aeronautica Ufficio del Capo del Corpo del Genio Aeronautico Ufficio del Capo del Corpo di Commissariato Aeronautico Ufficio del Capo del Corpo Sanitario Aeronautico Comando Carabinieri per l’A.M. Comando Aeronautica Militare Roma 3. DISTRIBUZIONE INTERNA SMA Ufficio Generale del Capo di SMA Ufficio del Sottocapo di SMA 1° Reparto “Ordinamento e Personale” 3° Reparto “Pianificazione Strumento Aerospaziale” 4° Reparto “Logistica” 5° Reparto “Affari Generali” 6° Reparto “Pianificazione Finanziaria” Reparto Generale Sicurezza Ufficio Generale Spazio Aereo e Meteorologia V Originale (retro bianco) SMA-ORD-027 REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E DELLE VARIANTI VII Originale (retro bianco) SMA-ORD-027 NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il quadro normativo di riferimento è costituito essenzialmente da: - - - - Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; R.D. 7 giugno 1943, n. 652 – “Regolamento per la Consulta Araldica del Regno”; D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Legge 31 dicembre 1962 n. 1859 – “Istituzione e ordinamento delle scuola media statale” Legge 27 dicembre 1975, n. 790 – “Integrazione al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante norme per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato”; Legge 28 aprile 1976, n. 424 – “Ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967”; Legge 11 luglio 1978, n. 382 - “Norme di principio sulla disciplina militare; D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 – “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 - “Approvazione del Regolamento di disciplina militare”; D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 –“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”; Legge 7 agosto 1990 n. 241 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”; D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili”; D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 – “Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”; Legge 18 febbraio 1997, n. 25 – “Attribuzioni del Ministro della Difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate e dell’Amministrazione della Difesa”; Legge 3 aprile 1997, n. 94 – “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l’individuazione delle unità revisionali di base del bilancio dello Stato”; Legge 24 giugno 1997 n. 196 - “Norme in materia di promozione dell’occupazione”; Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - “Individuazione delle unità previsione di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato”; Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 – “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”; Decreto Legislativo 28 novembre 1997 n. 464 – “Riforma strutturale delle Forze Armate , a norma dell’art. 1 comma 1, lettere a), d) e h) della L. 28 dicembre 1995, n. 549”; D.M. 25 marzo 1998, n. 142 – “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”; XI Originale (retro bianco) SMA-ORD-027 Segue - - - NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 – “Regolamento di attuazione dell’art. 10 della Legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari”; Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; Legge 18 agosto 2000, n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”; Legge 14 novembre 2000 n. 331 – “Norme per l’istituzione del servizio militare professionale”; Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 “Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione”; Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”; D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”; Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”; D.P.C.M. 7 giugno 2005 “Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale”; Legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”; Decreto Ministeriale (Difesa-Economia e Finanze) 29 dicembre 2006 – “Disciplina delle condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il ministero della difesa e soggetti pubblici e privati in attuazione dell’art. 1 commi 568 e 569 della legge 23 dicembre 2005 n. 266; D.P.C.M. 3 febbraio 2006 “Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate”; Legge 3 agosto 2007 n. 124 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”; Direttiva interforze SMD-G-006 – “Direttive per i concorsi militari del tempo di pace”; Circolare Ministeriale – Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate – 12 maggio 1998, n. 124/E; Foglio STAMADIFESA prot. n. 118/4202/1420 del 6.1.2005 “Convegni e Accordi con Enti ed Organismi esterni all’organizzazione della Difesa; Foglio STAMADIFESA prot. n. 118/1601/1100 del 15.4.2005 “Formazione superiore interforze – Ampliamento del numero di corsi esteri equipollenti all’ISSMI”; Foglio STAMADIFESA prot. n. 118/183/1490 del 7.1.2006 “Tirocini formativi e di orientamento. Legge n. 196 del 25/6/1997”; Foglio STAMADIFESA prot. n. 143/91/4100 del 31.7.2007 “Condizioni e modalità per la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni - Direttiva applicativa” (divulgata in F.A. con foglio del CSMA prot. SMA-0/59077 del 13.6.2007). XIII Originale (retro bianco) SMA-ORD-027 INDICE FRONTESPIZIO ATTO DI APPROVAZIONE pag. III ELENCO DI DISTRIBUZIONE pag. V REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI pag. VII NORMATIVA DI RIFERIMENTO pag. XI INDICE pag. XV 1. PREMESSA pag. 1 2. SCOPO pag. 1 3. AMBITO DI APPLICAZIONE E LIMITI pag. 1 4. PROCEDURE a. Generalità b. Adempimenti procedimentali c. Organi che rilasciano la preventiva autorizzazione ed il nulla-osta d. Autorità che sottoscrivono la convenzione pag. 4 pag. 4 pag. 4 pag. 5 pag. 7 5. CONSERVAZIONE DEGLI ATTI CONVENZIONALI pag. 7 6. TECNICHE DI REDAZIONE a. Generalità b. Denominazione dell’atto c. Intestazione d. Formulazione della Premessa e. Formulazione del Preambolo f. Formulazione delle Considerazioni g. Stesura del Testo dell’atto pag. 7 pag. 7 pag. 8 pag. 9 pag. 9 pag. 9 pag. 9 pag. 10 7. DIVULGAZIONE DELLA DIRETTIVA pag. 20 ALLEGATO “A” - Fac-simile di convenzione pag. A-1 – A-10 ALLEGATO “B” - Fac-simile di convenzione per “stage” e tirocini di pag. B-1 – B-4 formazione e orientamento ALLEGATO “C” - Fac-simile di protocollo d’intesa con enti di volontariato per raccolta di fondi in occasione di manifestazioni aeree pag. C-1 – C-4 XV Originale (retro bianco) SMA-ORD-027 1. PREMESSA Il quadro normativo vigente, il prestigio e l’altissima specializzazione che le Forze Armate hanno acquisito fanno sì che spesso numerosi soggetti pubblici e privati nazionali chiedano di instaurare rapporti di collaborazione con gli enti militari nei più diversi settori. La stessa esigenza è talvolta avvertita dalle FF.AA. nei confronti delle citate organizzazioni. Ne consegue che anche l’Aeronautica Militare pone, sovente, in essere convenzioni, accordi, protocolli d’intesa, atti preliminari d’intenti, ecc., con soggetti pubblici e privati per realizzare sinergie e scambi di esperienze, di servizi e di prestazioni nei più vari campi, con particolare riguardo a quelli della formazione, dell’addestramento, dell’aggiornamento tecnico-professionale del personale, del passaggio di informazioni tecniche, della ricerca scientifica, delle attività culturali, sportive, di propaganda e benefiche. Tali iniziative sono estremamente positive e risultano utili alla crescita e all’arricchimento professionale e culturale del personale, nonché al miglioramento dell’immagine della F.A. Dette intese comportano l’impiego di risorse umane, materiali e finanziarie e possono avere ricadute in termini di responsabilità civili, penali, ed amministrative. Esse devono, pertanto, essere inquadrate in una corretta cornice normativa e devono rispettare talune regole sostanziali e standard formali. E’ necessario, inoltre, che le predette iniziative siano intraprese in un contesto organico e convergente verso obiettivi concretamente convenienti nell’ottica delle prioritarie esigenze della Difesa e non condizionino il preminente assolvimento dei compiti di istituto da parte degli Enti e del personale della F.A. Inoltre le stesse debbono essere in armonia con gli atti di indirizzo politico amministrativo di cui agli art. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e coerenti con gli obiettivi annuali fissati. 2. SCOPO Fornire agli Enti dell’A.M. linee guida per la redazione, la richiesta, l’ottenimento della preventiva autorizzazione e del nulla-osta, nonché la stipula di convenzioni per regolare rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, in armonia con le norme vigenti e le disposizioni emanate in campo interforze in materia. 3. AMBITO DI APPLICAZIONE E LIMITI a. La presente direttiva, alla luce delle esperienze acquisite in F.A., è applicabile alle convenzioni stipulate, anche ai sensi degli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990, dagli Enti dell’A.M. (Alti Comandi, Organismi di Vertice, Reparti S.M.A, articolazioni intermedie e periferiche) con soggetti pubblici e privati per regolare collaborazioni: (1) previste espressamente da norme di legge o regolamentari per finalità istituzionali (es. convenzioni con E.N.A.C., A.N.S.V., E.N.A.V. s.p.a. in materia di aviazione civile, ecc.); 1 Originale SMA-ORD-027 (2) richieste all’A.M. dalle altre Forze Armate italiane o dai Corpi dello Stato ad ordinamento militare o civile (o dall’A.M. ad essi) per lo svolgimento di compiti istituzionali inerenti alle attività connesse con il volo (es. convenzioni per lo svolgimento di attività formative o addestrative concernenti le operazioni di volo del personale di altre FF.AA./Corpi dello Stato presso Enti/Reparti dell’A.M. e viceversa), ivi comprese le richieste rivolte all’A.M. per l’effettuazione di attività di volo e per l’impiego di proprio personale pilota. Tali tipi di convenzioni, quando siano stipulate con Corpi dello Stato ad ordinamento militare o civile (es. Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato), discendono, di norma, da appositi decreti ministeriali di concerto tra il Ministero della Difesa ed il dicastero interessato; (3) richieste dall’A.M. a soggetti pubblici o privati per il raggiungimento di propri fini istituzionali concernenti la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento del proprio personale militare e civile, la ricerca e la sperimentazione scientifica, lo scambio di informazioni tecniche, la messa in comune di risorse umane e materiali (es. convenzioni con Università, Enti di ricerca, Organismi sanitari, Istituti scolastici, ecc.); (4) richieste da soggetti pubblici o privati (es. Università, Enti di ricerca, Istituti scolastici, Enti locali, ecc.) all’A.M. per la selezione, la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento di proprio personale, dottorandi, studenti, ecc. presso gli enti A.M., per lo scambio di informazioni tecniche, per la messa in comune di risorse umane e materiali, per il compimento di attività di ricerca e sperimentazione (es. nei settori della sperimentazione e della medicina aeronautica, della meteorologia, della tecnica di manutenzione degli aeromobili, della sicurezza del volo, ecc.). Rientrano in questa casistica anche gli “stage”, i tirocini formativi e di orientamento, i corsi di formazione, ecc. previsti dalle norme sull’avviamento al lavoro, per i quali esiste una particolare normativa; (5) richieste dall’A.M. a soggetti pubblici o privati (e viceversa) per attività correlate alla pratica sportiva (es. Aeroclub, Federazioni/Società sportive, ecc.), allo sviluppo della cultura, con particolare riguardo a quella militare ed aeronautica (es. intese con Enti culturali, con Associazioni Combattentistiche e d’Arma, ecc.), alla propaganda aeronautica, agli interventi di natura filantropica (es. convenzioni con la C.R.I., con le Associazioni di volontariato, con le ONLUS, ecc.); (6) di natura occasionale (es. legate a determinate attività od avvenimenti come le manifestazioni aeree, le giornate azzurre, ecc.). 2 Originale SMA-ORD-027 b. La presente direttiva, limitatamente alla parte concernente le tecniche di redazione delle convenzioni, trova applicazione per: - - le attività di concorso svolte dalle FF.AA., in applicazione dell’art. 5 del D.Lgs. n. 464/1997, nei campi della pubblica utilità e della tutela ambientale, nonché di quelle concernenti: il soccorso alla vita umana, la salvaguardia delle libere istituzioni e le pubbliche calamità (disciplinate dalla direttiva dello Stato Maggiore della Difesa “SMDG-006 - Direttive per i concorsi militari del tempo di pace”, a cui si fa rinvio in materia di procedure autorizzative); le intese stipulate dagli Enti di F.A., a carattere esclusivamente locale, per disciplinare eventuali iniziative di carattere culturale, sportive e di benessere del personale (es. convenzioni per usufruire di biblioteche, cinema, teatri, palestre, impianti, per ottenere sconti da esercizi commerciali in favore dei dipendenti, per servizi di autotrasporto locale, ecc.). c. Tenuto conto delle molteplici attività che possono essere oggetto di intese, dell’amplissima casistica di convenzioni stipulabili e di clausole nelle stesse inseribili, le modalità di redazione dettate dalla presente direttiva costituiscono i requisiti minimi e gli elementi essenziali che ciascun atto convenzionale deve contenere. d. La presente direttiva non si applica: - - agli atti negoziali (contrattuali o in economia) soggetti alle procedure concorsuali previste dalle norme di Contabilità Generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923 e succ. mod. e R.D. n. 827/1924 e succ. mod.), dal Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa (D.P.R. n. 167/2005, c.d. “R.A.D.”) e dalle disposizioni da essi discendenti, dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle prestazioni per le quali sia predeterminato il pagamento di una tariffa; ai contratti di permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati stipulati ai sensi dell’art. 1, commi 568 e 569 della legge 23.12.2005 n. 266 e del D.M. 29.12.2006. Al riguardo si precisa che non si configurano come contratti di permuta le convenzioni nelle quali le attività concordate dalle parti richiedono necessariamente il conferimento di apporti di natura patrimoniale per il conseguimento delle finalità di comune interesse. In tali fattispecie convenzionali, per le quali la presente direttiva è perciò applicabile, il ricorso in via analogica alla disciplina della permuta (di cui alla sopra richiamata normativa) costituisce lo strumento per mezzo del quale le parti convengono di regolare il ristoro degli oneri da esse sostenuti per lo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione, al fine di raggiungere l’equilibrio dei rispettivi impegni. In tali convenzioni la fattispecie sopra delineata si realizza quando una parte (normalmente l’A.M. stessa) riceva dall’altra prestazioni o materiali per un importo equivalente alle spese da essa sostenute per fornire il supporto (in materiali o prestazioni) necessario a raggiungere l’obiettivo comune (vds. comma 6.b.(1)); 3 Originale SMA-ORD-027 - 4. ai contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati stipulati ai sensi dell’art. 43 della legge 27.12.1997 n. 449; agli accordi internazionali (es. Memorandum of Understanding, Technical Agreement, Local Agreement, ecc.), per i quali si fa rinvio alla specifica direttiva di F.A. (SMA-OPR-056). PROCEDURE a. Generalità Lo Stato Maggiore della Difesa, con i documenti citati tra i riferimenti normativi, ha disposto, fin dal 1989, che le convenzioni formali con enti civili, tra i quali in particolare quelli di studio e ricerca scientifica, vengano predisposte e attuate tramite il coordinamento dello SMD, al fine di meglio tutelare la potenzialità interforze di ogni iniziativa, nonché l’immagine unitaria dell’A.D. nei suoi rapporti verso l’esterno. Lo SMD, inoltre, nel 2005 ha rilevato che non sempre le convenzioni ed i protocolli d’intesa stipulati con enti ed organismi esterni al comparto Difesa, soprattutto nei campi della formazione e della specializzazione, sono stati intrapresi in un contesto organico e convergente verso obiettivi effettivamente remunerativi, nell’ottica delle prioritarie esigenze della Difesa ed armonizzate con analoghe attività avviate a livello interforze e che, a volte, già durante l’esame preliminare di fattibilità sono state alimentate negli interlocutori aspettative premature, che hanno finito per condizionare la decisione finale. Conseguentemente lo SMD, allo scopo di evitare i suddetti inconvenienti, ha disposto che gli eventuali progetti relativi a future convenzioni con enti ed organismi esterni alla Difesa - con particolare riguardo a quelle attinenti alla formazione ed alla specializzazione, ed alle attività di studio e di ricerca scientifica di interesse interforze - siano sottoposte all’attenzione dello stesso SMD fin dalla fase di concezione, in modo da poterne valutare la portata preventiva, nel contesto generale interforze ed in una visione complessiva dei risultati conseguibili. b. Adempimenti procedimentali L’Alto Comando, la Regione Aerea, l’Organismo di Vertice 1 , il Comando/Ente intermedio o periferico interessato ad instaurare un rapporto di collaborazione con soggetti pubblici o privati deve: - 1 sin dalla fase di concezione dello stesso, comunicare, - per via gerarchica – con adeguate motivazioni all’Organo che rilascia la preventiva autorizzazione/nulla-osta (vds. sottoparagrafo 4.c.) l’intendimento di procedere alla stipula di una convenzione (avendo cura di specificare il tipo di attività che sarà svolta nell’ambito della collaborazione), affinché ne venga valutata preventivamente la portata; Per Organismo di Vertice si intendono: DIPMA/UGCI/ISV/CAPI RUOLO E CORPI/ISPAVIAMAR/ UGCSMA/USSMA/UGCOV/REPARTI-UFFICI GENERALI SMA 4 Originale SMA-ORD-027 - - elaborare, una volta ottenuta la preventiva autorizzazione al prosieguo dell’iniziativa, uno schema di convenzione contente le condizioni che regoleranno il successivo rapporto di collaborazione (secondo le tecniche di redazione di cui al paragrafo 6.) ed acquisire l’assenso della controparte circa il testo convenzionale; sottoporre lo schema di convenzione alla valutazione tecnica dell’Organo che rilascia la preventiva autorizzazione/nulla-osta; procedere, ottenuto il predetto nulla-osta, alla stipula della convenzione con la controparte. Nel corso dei lavori preparatori possono essere intrattenuti contatti formali o informali con la controparte, avendo cura di precisare che l’intesa potrà essere formalizzata mediante la sottoscrizione della convenzione solo ove pervenga il nulla-osta alla stipula dal competente Organo tecnico. c. Organi che rilasciano la preventiva autorizzazione ed il nulla-osta Le autorità decisionali in materia di rilascio della preventiva autorizzazione e del nulla-osta alla stipula di convenzioni per la collaborazione con enti ed organismi pubblici o privati esterni alla Difesa sono le seguenti: (1) Stato Maggiore Difesa Lo Stato Maggiore Difesa, al fine di armonizzare ogni iniziativa con altre analoghe avviate nel contesto interforze, è competente a rilasciare l’autorizzazione preventiva ed a concedere il nulla-osta alle convenzioni che: - - - attengono all’ambito della formazione e della specializzazione del personale dell’A.D. (es. con Università, Enti di Ricerca, ecc.); riguardano attività di studio e di ricerca scientifica che potrebbero essere d’interesse oltre che dell’A.M. anche delle altre FF.AA. (o a queste venire estese); coinvolgono l’immagine unitaria dell’A.D. nei suoi rapporti verso l’esterno; concernono materie di cui SMD abbia avocato a sé l’esclusiva competenza (es. “stages”, tirocini formativi e di orientamento previsti dalla legge n. 196/1997). In taluni casi, in ragione del contenuto e delle finalità della convenzione, può essere necessario acquisire, per il tramite di SMD, il preventivo assenso alla stipula da parte dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro, del Segretariato Generale della Difesa/DNA o di una o più delle Direzioni Generali interessate. 5 Originale SMA-ORD-027 (2) Stato Maggiore Aeronautica Lo Stato Maggiore Aeronautica è competente a rilasciare l’autorizzazione preventiva ed a concedere il nulla-osta per le convenzioni che: - - - riguardano attività di studio, di ricerca scientifica, di scambio di informazioni di esclusivo interesse della F.A.; riguardano attività di collaborazione con Federazioni/Società sportive, Enti culturali, Associazioni Combattentistiche e d’Armi, istituzioni filantropiche ed ONLUS a livello nazionale di esclusivo interesse della F.A.; coinvolgono l’immagine unitaria dell’A.M. nei suoi rapporti verso l’esterno; concernono materie di cui lo SMA ha avuto delega da SMD o, rispetto agli Enti di F.A., ha avocato a sé l’esclusiva competenza; comportino, comunque, oneri finanziari per la F.A. (nel significato chiarito al successivo comma 6.b.(1)). Ciascun Reparto dello SMA cura la trattazione delle pratiche concernenti le convenzioni ed il rilascio della preventiva autorizzazione e della concessione del nulla-osta secondo la rispettiva competenza per materia, effettuando i necessari coordinamenti con gli altri Reparti SMA (ed eventualmente AA.CC./RR.AA./OO.VV.) interessati. (3) Alto Comando/Comando Regione Aerea L’Alto Comando/Comando di R.A., per gli organismi dipendenti, è competente a rilasciare l’autorizzazione preventiva ed a concedere il nulla-osta alle convenzioni di esclusivo interesse dell’Alto Comando/Comando di R.A. che: - - - concernono attività di collaborazione per le quali lo SMD o lo SMA abbiano già manifestato, in via generale, il favorevole orientamento del contesto interforze o della F.A. alla stipula delle relative convenzioni (es. per l’impiego di personale infermieristico/sanitario della CRI); riguardano attività di collaborazione con Società sportive, Enti culturali, Associazioni Combattentistiche e d’Armi, istituzioni filantropiche ed ONLUS a livello regionale, provinciale e locale; concernono collaborazioni con istituti scolastici di 2° grado; riguardano il reinserimento nel mondo del lavoro del personale Volontario che ha prestato servizio presso Enti o Reparti dell’A.M. (di specifica competenza dei Comandi di R.A.). 6 Originale SMA-ORD-027 d. Autorità che sottoscrivono la convenzione Il grado ed il livello dell’autorità che sottoscrive la convenzione è stabilito dalle Parti concordemente, applicando il principio della reciprocità. Di norma le autorità firmatarie devono rivestire il grado/livello di dirigente. Qualora il Comando/Ente militare sia diretto da un Ufficiale non dirigente lo stesso deve essere espressamente autorizzato alla sottoscrizione dall’autorità gerarchica da cui dipende (avente il grado/livello di dirigente). Le convenzioni stipulate a livello di SMA/O.V./A.C./R.A. devono essere sottoscritte da un’autorità avente il grado di generale. 5. CONSERVAZIONE DEGLI ATTI CONVENZIONALI Ogni Comando/Ente dell’A.M. (a livello centrale, intermedio o periferico), autorizzato alla stipula delle convenzioni disciplinate dalla presente direttiva, deve tenere, nel proprio ambito, un’apposita raccolta degli originali di tali atti. Qualora l’intesa sia stata oggetto di preventiva autorizzazione/nulla-osta da parte di un Alto Comando o di un Comando di Regione Aerea, l’Ente A.M. stipulante (a livello intermedio o periferico) ne invia una copia all’A.C./R.A. competente che la custodisce, a sua volta, nella raccolta delle convenzioni stipulate dagli Enti gerarchicamente dipendenti. Qualora la convenzione sia stato oggetto di preventiva autorizzazione/nulla-osta da parte dello SMA o di SMD, l’Ente A.M. stipulante (a livello centrale, intermedio o periferico) deve inviarne, per via gerarchica, altre due copie allo SMA. La prima copia è conservata dal Reparto SMA che ha istruito la pratica (per l’autorizzazione preventiva/nulla osta) in idonea raccolta, la seconda copia è custodita dallo SMA-1° Reparto nell’apposita raccolta delle convenzioni autorizzate dallo SMA/SMD (se la pratica è stata istruita dallo SMA-1° Reparto è sufficiente l’invio di una sola copia). Gli Enti Centrali (Alti Comandi/Regioni Aeree/Organismi di Vertice) che stipulano una convenzione devono inviarne due copie allo SMA. La prima copia è conservata dal Reparto SMA che ha istruito la pratica (per l’autorizzazione preventiva/nulla osta) in idonea raccolta, la seconda è custodita dallo SMA-1° Reparto nell’apposita raccolta delle convenzioni autorizzate dallo SMA/SMD (se la pratica è stata istruita dallo SMA-1° Reparto è sufficiente l’invio di una sola copia). 6. TECNICHE DI REDAZIONE a. Generalità Ciascun atto convenzionale deve rispettare regole sostanziali e formali, nonché contenere, ove applicabili, gli elementi di seguito riportati, fermo restando che le parti possono inserire, di comune accordo, ulteriori clausole finalizzate a disciplinare compiutamente il rapporto di collaborazione. Non potendosi determinare in modo assoluto tutte le attività che possono essere oggetto di convenzione e le possibili clausole ivi inseribili, i seguenti contenuti devono considerarsi quali requisiti minimi, fermo restando che ogni intesa può essere soggetta a tutte le integrazioni e/o modifiche necessarie al caso concreto, anche in funzione di quanto concordato con i 7 Originale SMA-ORD-027 soggetti pubblici e privati interessati. Per agevolare la redazione dell’atto si unisce un fac-simile in Allegato “A” da adattare a seconda dell’esigenza. b. Denominazione dell’atto Ai fini della presente direttiva l’atto, a seconda del suo contenuto, può essere denominato: “convenzione” o “accordo”, “atto d’intesa”, “protocollo d’intesa”, “atto preliminare d’intenti”. (1) Convenzione o Accordo Per “Convenzione” o “Accordo” si intende un testo concordato tra una Pubblica Amministrazione e una controparte (pubblica o privata) contenente la determinazione consensuale di reciproci impegni, assunti nell’ambito di una collaborazione diretta alla realizzazione di uno scopo di comune interesse. Tra le Convenzioni o Accordi non rientrano gli atti relativi all’acquisto di beni o servizi regolati dalle procedure negoziali ed in economia ed in generale qualsiasi prestazione a fronte della quale sia predeterminato il pagamento di una tariffa, ai quali, in ogni caso, non si applica la presente direttiva (vds. sottoparagrafo 3.d.). L’oggetto della Convenzione o Accordo riguarda la regolamentazione delle rispettive attività attraverso lo scambio di prestazioni tra l’A.M. e soggetti pubblici o privati. Tale scambio di prestazioni può avvenire: - - in via compensativa, allorché le parti, in ragione della riconosciuta sostanziale equivalenza dei reciproci apporti, non ritengano necessaria la previsione di alcuna forma di rimborso degli oneri. In tali casi gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento della collaborazione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte; con previsione di un meccanismo di ristoro degli oneri, quando una od entrambe le parti si impegnano a ristorare i costi particolari/aggiuntivi sostenuti e documentati dalla controparte. In tal caso, peraltro, detto ristoro si configura quale mero rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla controparte, non già quale controprestazione (in denaro ovvero in natura), come avviene nell’ambito dei contratti. Si evidenzia, in proposito, come sia ora ammesso per l’A.D. la possibilità di regolare in natura l’esecuzione dei ristori di cui sopra, mediante l’applicazione analogica delle disposizioni recate dall’art. 1, commi 568 e 569 della legge n. 266/2005. Lo strumento suddetto deve essere utilizzato con le modalità e nei limiti di cui al D.M. 29.12.2006 ed alla direttiva applicativa di SMD (prot. 143/91/4100 del 31.7.2007) (vds. normativa di riferimento). Al riguardo precise puntualizzazioni sulle modalità di utilizzo delle permute nelle convenzioni oggetto delle presenti linee guida sono fornite al successivo comma 6.g.(12). 8 Originale SMA-ORD-027 (2) Atto d’intesa o Protocollo d’intesa Per “Atto d’intesa” o “Protocollo d’Intesa” si intende un testo concordato tra una P.A. e una controparte (pubblica o privata) contenente un impegno a collaborare in uno o più settori determinati, senza assumersi necessariamente l’obbligo di prestazioni reciproche. (3) Atto preliminare d’intenti Per “Atto preliminare di intenti” si intende un testo concordato tra una P.A. e una controparte (pubblica o privata) contenente la manifestazione degli obiettivi che le parti contraenti vogliono realizzare congiuntamente con la stipula di una successiva convenzione. c. Intestazione Nell’ “Intestazione” devono essere esplicitamente indicati i soggetti tra i quali l’atto intercorre (es. Aeronautica Militare e Ente Nazionale per ...), nonché le generalità e l’incarico ricoperto dalle autorità firmatarie dello stesso (es. Dott. X Y, Presidente dell’Ente...). E’ necessario indicare, altresì, la sede legale e il Codice Fiscale dei soggetti contraenti. d. Formulazione della Premessa Nella “Premessa” devono essere esplicitati gli intenti e le motivazioni che hanno determinato una delle parti (o entrambe) a pervenire ad un accordo di reciproca collaborazione. e. Formulazione del Preambolo Il “Preambolo” deve contenere il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ai decreti, alle circolari o disposizioni che sono alla base del rapporto, nonché la citazione degli estremi degli atti autorizzativi (o nullaosta) e degli eventuali pareri emessi dagli organi competenti. f. Formulazione delle Considerazioni In tale sede devono essere richiamate le norme (anche se già citate nel preambolo) che consentono all’A.M. (o ai Comandi/Enti della stessa) di stipulare l’atto. Devono, altresì, essere citate le ragioni che rendono conveniente od opportuna, ed in particolare effettivamente remunerativa nell’ottica dell’interesse pubblico e delle prioritarie esigenze della Difesa, la stipula della convenzione. 9 Originale SMA-ORD-027 g. Stesura del Testo dell’atto Il Testo dell’atto deve seguire, di massima, il seguente impianto (vds. citato fac-simile in Allegato “A”). (1) Oggetto e finalità (2) Indicare la materia o l’argomento dell’atto (oggetto) e le finalità che, in ragione dei loro compiti istituzionali, le parti intendono conseguire con l’intesa, evidenziando che la convenzione è ispirata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità che devono, comunque, guidare l’attività amministrativa. Obblighi delle parti contraenti Riportare in maniera dettagliata l’elenco degli obblighi ed impegni che ciascuna delle parti, di comune accordo, assume al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi specifici dell’intesa. (3) Salvaguardia dei compiti istituzionali dei Comandi ed Enti di F.A. In relazione agli obblighi ed impegni assunti, l’atto deve sempre contenere una clausola che sancisca espressamente che gli obblighi e gli impegni derivanti all’A.M. non devono incidere sull’assolvimento dei prioritari compiti istituzionali dei Comandi ed Enti interessati e del relativo personale. Al riguardo si precisa che nella stipula di qualsiasi atto convenzionale occorre porre la massima cautela al fine di assicurare l’estraneità della F.A. da qualsiasi coinvolgimento in attività che possano, anche indirettamente, riguardare materie e/o aspetti connessi con gli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), con il D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545 (Approvazione del Regolamento di disciplina militare), nonché ogni altra attività che potrebbe compromettere, anche solo velatamente o per strumentalizzazione mediatica, il prestigio e l’onore della Forza Armata. (4) Recesso unilaterale e sospensione temporanea Ai sensi dell’art. 11, comma 4 della legge n. 241/1990, nella convenzione si deve prevedere che l’A.M. si riserva sempre la facoltà di recedere unilateralmente dall’accordo, con un minimo preavviso, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite dalla controparte. Analoghe modalità di recesso devono essere previste: - per cause di forza maggiore o di inadempimento della controparte; per cause non dipendenti dalla F.A. o quando la prosecuzione dell’intesa condizioni il preminente assolvimento dei compiti di istituto da parte degli Enti e del personale della F.A. 10 Originale SMA-ORD-027 (5) Deve essere, altresì, esplicitato che l’A.M. si riserva sempre la facoltà di sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, l’esecuzione degli obblighi ed impegni derivanti dall’atto per causa di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alla controparte anche con un minimo preavviso. In tutte le predette situazioni la clausola deve prevedere la rinuncia espressa della controparte ad ogni pretesa di risarcimento o esecuzione forzata delle prestazioni oggetto della convenzione, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite. In caso di convenzione tra Pubbliche Amministrazioni la facoltà di recesso unilaterale può essere prevista per entrambe le parti contraenti. Risoluzione consensuale Le parti devono espressamente prevedere che l’accordo può essere risolto in ogni momento per mutuo consenso delle parti manifestato per iscritto senza alcun onere per le stesse, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite. (6) Previsioni attinenti alla sicurezza personale e dei luoghi di lavoro Ove l’intesa preveda l’accesso di personale estraneo all’A.D. ad installazioni militari, devono essere inserite specifiche previsioni concernenti: - - (7) le modalità dell’accesso alle stesse, secondo le procedure di sicurezza vigenti nell’Ente militare interessato; il richiamo al rispetto delle norme sul segreto d’ufficio (D.P.R. n. 3/1957 e L. n. 241/1990), sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), sul segreto di Stato (L. n. 124/2007 e D.P.C.M. 3.2.2006 “Norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate”), sul rilascio dei nulla osta di sicurezza (D.P.C.M. 7.6.2005 “Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale” e Circolare n. 1 della PCM-ANS del 16.9.2005); il richiamo alle norme sulla sicurezza del personale nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/1994 e norme discendenti). Previsioni particolari attinenti al diritto d’autore ed alla proprietà industriale Qualora la convenzione riguardi la collaborazione in settori di alta specializzazione scientifica o preveda lo scambio di dati tecnici o scientifici, le parti devono prevedere apposite clausole con le quali si impegnano al rispetto di tutte le norme in materia di diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dalla L. 18 agosto 2000, n. 248, e dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68) e concernenti la tutela della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); 11 Originale SMA-ORD-027 (8) Altre previsioni particolari In funzione della particolare natura della convenzione si deve aver cura di inserire, quando applicabili, apposite clausole in materia: fiscale, doganale, valutaria; a tutela dell’ambiente del paesaggio, dei beni culturali, contributiva ed assistenziale; a tutela dei disabili ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68. (9) Obblighi assicurativi ed esonero dalle responsabilità In caso di convenzione richiesta da terzi all’A.M. per svolgere attività presso Enti militari che comportino l’accesso di personale estraneo all’A.D. ad installazioni militari, devono essere inserite specifiche clausole (oltre quelle di cui al precedente comma 6.g.(6)) concernenti: - - - gli obblighi assicurativi, prevedendo che le parti, in materia di assicurazione del personale per la responsabilità civile, si attengano alle norme dettate dai rispettivi ordinamenti (o dalla propria organizzazione per i privati); la stipula, con onere a carico della controparte, di un’idonea polizza assicurativa per il proprio personale (o altre persone, es. studenti, ricercatori, dottorandi, ecc.) che debba avere accesso al sedime militare. Ciò a meno che l’attività oggetto della convenzione rientri tra quelle che l’A.D. o l’A.M. ha già previsto nell’apposita polizza a copertura dei danni subiti dai visitatori delle installazioni militari; l’espressa previsione che l’A.M. è sollevata da ogni responsabilità civile per danni occorsi a terzi in conseguenza delle attività derivanti dalla convenzione svolte all’interno delle installazioni militari. (10) Norme particolari per le attività aeronautiche svolte dal personale dell’A.M. in favore delle altre FF.AA. o dei Corpi dello Stato (e viceversa) Nelle convenzioni stipulate dall’A.M. con le altre Forze Armate italiane o con i Corpi dello Stato ad ordinamento militare o civile per lo svolgimento di compiti istituzionali inerenti alle attività aeronautiche, oltre alle clausole (ove applicabili) indicate ai commi (9) e (11) del presente sottoparagrafo, devono essere espressamente previste delle clausole aventi il seguente tenore: - qualora dall’attività oggetto della convenzione derivino, in particolare a seguito di incidenti o inconvenienti di volo, danni al personale ed ai mezzi delle parti contraenti, ciascuna parte si fa carico dei danni occorsi al proprio personale ed ai propri mezzi, secondo i rispettivi ordinamenti, rinunciando ad ogni azione di risarcimento nei confronti della controparte. Ciò fatto salvo, in ogni caso, l’esercizio delle azioni di rivalsa nei riguardi del personale coinvolto (anche se appartenente alla controparte) 12 Originale SMA-ORD-027 - nel caso emergano a carico dello stesso profili di responsabilità per dolo o colpa grave; qualora dall’attività oggetto della convenzione derivino, in particolare a seguito di incidenti o inconvenienti di volo, danni a terzi non appartenenti alle Amministrazioni interessate, a terzi sulla superficie o da urto tra aeromobili, ciascuna parte si fa carico di tutti i danni causati dai propri aeromobili secondo il proprio ordinamento, tranne che gli stessi siano dipendenti da comportamenti imputabili esclusivamente a dolo o colpa grave del personale dell’Amministrazione controparte. In tale caso è fatto salvo l’esercizio da parte di tale Amministrazione dell’azione di rivalsa nei riguardi del proprio personale coinvolto. Al riguardo si sottolinea l’esigenza che le convenzioni aventi ad oggetto attività di volo vengano sempre sottoposte oltre che al vaglio preventivo dei Reparti SMA competenti, anche a quello dell’Ispettorato Sicurezza Volo. (11) Attività svolte dal personale dell’A.M. Nella convenzione deve essere specificato che ove la controparte, in conseguenza delle attività oggetto dell’intesa, richieda a personale dell’A.M. lo svolgimento di funzioni di consulenza/collaborazione tecnica, lo stesso rimane sempre alle dipendenze dell’A.M., che può disporne insindacabilmente. Detto personale deve essere preventivamente autorizzato dall’autorità dell’A.M. competente ed il suo impiego può essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l’assolvimento delle attività istituzionali di F.A. che rivestono comunque carattere di priorità. In questa fattispecie non rientra l’esercizio di attività private extraprofessionali retribuite da parte del personale militare in S.P. e di concessione delle relative autorizzazioni, che restano disciplinate dalla circolare di PERSOMIL “CIRC. DGPM-301/1999 del 20.12.1999” (es. incarichi di consulenza tecnica d’ufficio o di parte, collaborazione con gli aeroclub da parte di personale pilota istruttore dell’A.M., ecc.). (12) Oneri finanziari ed economici Fermo restando che le presenti linee guida non si applicano agli atti negoziali (contrattuali o in economia) soggetti alle procedure concorsuali previste dalle norme di Contabilità Generale dello Stato, le convenzioni che comportino l’utilizzo di risorse economiche e finanziarie a carico dell’A.M. devono contenere chiare ed esplicite clausole relative alle procedure di individuazione/quantificazione dei costi e di ristoro/compensazione degli stessi. Nel caso di convenzioni che non comportino spese per la F.A., tale aspetto deve essere adeguatamente esplicitato e, comunque, deve essere prevista una clausola di salvaguardia che preveda l’integrale ristoro di ogni eventuale costo sorto a carico dell’A.M. 13 Originale SMA-ORD-027 Di norma l’A.M. deve essere ristorata tramite versamento, nei termini fissati in ciascuna convenzione, dell’importo totale degli oneri sostenuti sul C.C.P. Codice IBAN: PAESE IT CIN EUR 61 CIN P ABI 07601 CAB 01600 N. CONTO 000000762203 intestato a: AERONAUTICA MILITARE COMANDO LOGISTICO Servizio di Commissariato ed Amministrazione Direzione Territoriale di Commissariato Piazza Novelli, 1 - 20129 Milano La controparte deve dare immediata comunicazione dell’avvenuto versamento con specificazione della relativa causale. Ferma restando la necessità di ottenere sempre il ristoro delle spese sostenute dall’A.M., possono esservi delle situazioni e circostanze che inducano la F.A. a concedere a titolo gratuito gli apporti richiesti. In tal caso, acquisito il previo assenso dello SMA - 3° Reparto, occorre specificare nella convenzione le disposizioni di legge e/o le ragioni di opportunità e convenienza che giustifichino la scelta operata. Come già precisato (vds. comma 6.b.(1)), è ora ammessa, per l’A.D., la possibilità di regolare con la controparte gli aspetti economicofinanziari relativi al ristoro degli oneri mediante lo strumento della permuta di materiali o prestazioni introdotto dall’art. 1, commi 568 e 569 della Legge n. 266/2005. Per l’applicazione di tale strumento sono stati emanati il D.M. (Difesa-Economia e Finanze) 29.12.2006 e la discendente direttiva di STAMADIFESA del 31.7.2007. Premesso che talune delle problematiche applicative più complesse dell’istituto di nuova introduzione attengono all’ambito contrattuale in senso stretto (modalità di individuazione dei contraenti e procedure pre-contrattuali, rispetto della disciplina comunitaria sulla tutela della concorrenza, ecc.) e, come tali, esulano dalla materia in trattazione, si richiama l’attenzione sulla rilevanza che, anche in tema di convenzioni che comportino oneri per l’A.M., assumono i seguenti aspetti: - esatta quantificazione del valore economico delle prestazioni fornite; tendenziale raggiungimento dell’equivalenza economica tra le prestazioni fornite dalle due parti; rendicontazione a chiusura di ciascun esercizio finanziario delle attività poste in essere. Si precisa che, ogni qualvolta si ritenga che, alla luce della vigente normativa, sussistano i presupposti e le condizioni per regolare il regime dei rimborsi mediante il ricorso in analogia allo strumento della permuta di materiali e prestazioni nell’ambito delle convenzioni in argomento, è indispensabile che l’Ente che propone la convenzione 14 Originale SMA-ORD-027 effettui un’accurata, analitica e documentata quantificazione del valore dei reciproci apporti. Ciò affinché risulti certo che lo scambio sia congruo, cioè che avvenga in condizioni di effettiva equivalenza economica, ovvero che nelle ipotesi - da ritenersi eccezionali e riferite, comunque, ad importi minimi - di disuguaglianza economica tra le prestazioni delle parti il prezzo da ristorare a titolo di conguaglio sia determinato con esattezza. Per le valutazioni di congruità l’Ente proponente la convenzione si avvale anche delle pubblicazioni di F.A. concernenti l’analisi dei costi. Occorre, altresì, provvedere, con riferimento alle sole convenzioni che abbiano comportato il ricorso in via analogica allo strumento della permuta, a rendicontare, alla chiusura di ciascun Esercizio Finanziario – per via gerarchica – le attività di permuta poste in essere: ciò ai fini della successiva relazione riepilogativa annuale che, insieme al dato finale contabile di competenza, ciascun Alto Comando, Regione Aerea, Organismo di Vertice deve far pervenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo, allo S.M.A. – 6° Reparto, per gli adempimenti previsti nei confronti di S.M.D., secondo quanto richiesto al paragrafo 4, del documento di STAMADIFESA prot. n. 143/91/4100 del 31.07.2007, richiamato alla normativa di riferimento. (13) Registrazione ed eventuali oneri fiscali In caso di registrazione fiscale, le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipula della convenzione sono a totale carico della controparte richiedente. L’attestato di versamento deve essere consegnato all’Ente A.M. stipulante. (14) Durata, vincolo di approvazione, proroga o rinnovo Nell’atto deve sempre essere espressamente indicata la durata dello stesso, specificando la data di inizio e di termine della validità. La validità dell’intesa inizia a decorre dalla data concordata tra le parti. Qualora la convenzione necessiti dell’approvazione da parte di una determinata autorità diversa da quella che sottoscrive l’atto (es. Ministro della Difesa, Capo di SMD o di SMA, Alto Comandante, Comandante di R.A.) bisogna prevedere che la validità decorra dalla data di notifica dell’avvenuta approvazione. In tale caso deve essere inserita un’apposita clausola che stabilisca che l’A.M. resta vincolata agli obblighi previsti solo dopo l’avvenuta approvazione della convenzione da parte della competente autorità. Può essere prevista la proroga o il rinnovo tacito, di anno in anno, di norma per un massimo di quattro anni (tranne casi eccezionali), sempre che una delle parti contraenti non abbia manifestato espressamente, per iscritto, almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, la volontà di recedere dalla convenzione. 15 Originale SMA-ORD-027 (15) Luogo Deve essere indicato il luogo in cui i rappresentanti delle parti contraenti sottoscrivono la convenzione. (16) Data La data, oltre a determinare con certezza il momento in cui è avvenuta la stipula dell’intesa, ha rilevanza al fine di stabilire il momento in cui la convenzione comincia a produrre i suoi effetti, a meno che nel testo non sia stato espressamente previsto un diverso momento di avvio della produzione dei citati effetti. (17) Sottoscrizione Consiste nell’indicazione delle autorità degli organismi contraenti che sottoscrivono la convenzione e del loro incarico; deve essere completata dal gruppo firma e dalle firme autografe delle predette autorità. Il grado/livello delle autorità che sottoscrivono l’atto è stabilito in base ai criteri soprariportati (vds. sottoparagrafo 4.d.). (18) Clausole particolari In relazione alle esperienze fin ad oggi maturate, è possibile ed opportuno puntualizzare il contenuto di alcune clausole particolari che possono essere inserite in taluni tipi di convenzioni di collaborazione. (a) Convenzioni con Università/Istituti di formazione Per quanto riguarda le intese con le Università/Istituti concernenti la formazione e l’aggiornamento del personale militare (es. per corsi universitari, di specializzazione, master, ecc.) nell’interesse dell’A.D., si osserva che tale attività è già da lungo tempo oggetto di apposite convenzioni (es. Accademia Aeronautica, Scuola Marescialli, ecc.). Nella redazione di tali atti si può fare ampio riferimento a documenti precedenti, nonché seguire le procedure approvative sopra citate ed inserire le clausole sopra indicate. E’ appena il caso di ricordare che è necessario prevedere: - - nel “Preambolo” uno specifico richiamo al D.P.R. 11.7.1980 n. 382, alla legge 19.11.1990 n. 341 ed al D. Lgs. 28.11.1997 n. 464 e successive modifiche; nell’articolato: y y le modalità di iscrizione dei frequentatori; le modalità di svolgimento dei corsi e di costituzione degli organismi di coordinamento tra le istituzioni interessate; 16 Originale SMA-ORD-027 y la determinazione degli oneri a carico dell’A.M., con previsione di eventuali procedure di bilanciamento in caso di apporti forniti dalla F.A. Le convenzioni con gli istituti di formazione secondaria devono richiamare in preambolo il D.P.R. 11.8.2003 n. 319 con particolare riguardo all’art. 6, 1° e 6° comma. (b) Convenzioni per la realizzazione di “stage” o tirocini formativi presso Comandi ed Enti A.M. (fac-simile in Allegato “B”) La normativa in materia di diritto del lavoro consente alle Università ed agli Enti Locali di stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per la realizzazione di “stage” o tirocini formativi o collaborazioni in campo scientifico. A tal riguardo si evidenzia che i tirocini formativi e di orientamento sono promossi dalle Agenzie per l’Impiego, ovvero da strutture aventi analoghi compiti e funzioni individuate da leggi regionali. In ambito Difesa, STAMADIFESA ha stabilito (foglio prot. n. 118/183/1490 del 7.1.2006) che tali convenzioni necessitano della preventiva autorizzazione di SMD – 1° Reparto (tramite SMA – 1° Reparto). Nelle convenzioni aventi tali finalità, oltre a seguire le procedure approvative citate nella presente direttiva (vds. comma 4. c. (1)) e ad inserire le clausole sopra menzionate, è necessario prevedere: - - nel preambolo l’indicazione che l’intesa viene stipulata in applicazione dell’art. 18, 1° comma, lett. a) della legge n. 196/1997 e del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142/1998; nell’articolato: y y y y l’obbligo, da parte dell’Istituto di formazione, di comunicare l’avvio del tirocinio all’Ispettorato del Lavoro e alle rappresentanze sindacali; la durata massima dello “stage” o tirocino formativo, che per ciascun candidato non può essere superiore a 6 mesi ovvero ad 1 anno nei casi previsti dall’art. 7 del D.M. n. 142/1998; la presenza obbligatoria di un “tutor” designato dall’Ente promotore durante lo svolgimento dello stage. L’A.M. deve, invece, indicare il proprio referente; gli estremi di un’idonea polizza assicurativa appositamente costituita dall’Istituto di formazione (vds. comma 6.g.(9)); 17 Originale SMA-ORD-027 y (c) i criteri per la determinazione dei costi da rimborsare all’A.M. e le modalità di recupero/ristoro delle spese sostenute dall’A.M. (vds. comma 6.g.(12)). Convenzioni che prevedano l’utilizzo di immobili ed infrastrutture. Nel caso in cui l’intesa preveda, in favore della controparte, l’utilizzo di immobili o infrastrutture appartenenti all’A.D., i rapporti concessori devono essere disciplinati mediante la stipula di un distinto contratto tra le parti interessate con l’intervento dell’Amministrazione Finanziaria (Agenzia del Demanio), a cura della quale deve essere preventivamente determinato il canone da introitare all’Erario. I suddetti contratti di concessione, per essere validi ed efficaci, devono essere approvati dalla Direzione Generale dei Lavori e del Demanio con apposito decreto da perfezionarsi con la registrazione da parte degli Organi di Controllo (vds. fgl. GENIODIFE n. 055254 datato 8.4.1997) nonché essere stipulati in conformità alla Direttiva COMLOG 410 sull’attività demaniale connessa al riordino degli Organi Territoriali. Le convenzioni che prevedano in favore della controparte l’utilizzo di immobili o infrastrutture appartenenti all’A.D. devono essere sottoposte al preventivo esame dello SMA - 4° Reparto. Qualora nella convenzione si preveda il ricorso in via analogica allo strumento della permuta, di cui all’art. 1, commi 568 e 569 della legge n. 266/2005, l’eventuale utilizzo temporaneo di immobili o infrastrutture appartenenti all’A.D. deve essere disciplinato dal D.M. (Difesa-Economia e Finanze) 29 dicembre 2006 e dalla discendente direttiva di STAMADIFESA. (d) Concessione dell’uso dell’emblema araldico dell’A.M. per fini filantropici o di propaganda Avviene talvolta che l’A.M., per fini filantropici o di propaganda, stipuli convenzioni con enti pubblici o privati che prevedano, tra l’altro, la concessione dell’uso dell’emblema araldico dell’A.M. o di taluni Reparti. L’emblema araldico dell’Aeronautica Militare, concesso con il D.P.R. 25 marzo 1993, è tutelato dalla normativa sull’araldica di Stato di cui al R.D. 7 giugno 1943 n. 652. Ulteriori norme poste a salvaguardia di tale bene immateriale appartenente alla F.A. sono: la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale ratificata in Italia con legge 28 aprile 1976 n. 424 e il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale a norma dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”. 18 Originale SMA-ORD-027 Lo SMA – 5° Reparto è l’organo deputato ad autorizzare l’utilizzo dell’emblema araldico dell’A.M. (o di quelli dei Reparti di F.A.) da parte di terzi per fini filantropici o di propaganda. Le convenzioni che prevedano l’utilizzo dell’emblema araldico dell’A.M. (o dei Reparti di F.A.) devono essere sottoposte al preventivo esame dello SMA - 5° Reparto. (e) Convenzioni con enti del Volontariato per raccolte di fondi in occasione di manifestazioni aeree (fac-simile in Allegato “C”) I Comandi/Enti dell’A.M., in occasione di manifestazioni aeree, eventi aeronautici, ecc., possono stipulare convenzioni con associazioni del Volontariato, provviste di apposita autorizzazione, per la raccolta di fondi mediante apposito protocollo d’intesa nel quale risulti espressamente: - - - - - la denominazione dell’associazione contraente e gli estremi indicanti l’atto di costituzione e la natura giuridica della stessa; le finalità dalla stessa perseguita; le finalità della convenzione e le attività che ne sono oggetto; l’effettuazione della raccolta di fondi in ottemperanza al D.P.R. n. 917/1986, al D. Lgs. n. 460/1997 ed alla Circolare del Ministero delle Finanze del 12 maggio 1998 n. 124/E; l’eventuale concessione dell’emblema araldico dell’A.M. solo per le finalità oggetto del protocollo d’intesa (eventuali utilizzi successivi devono essere autorizzati dalla SMA – 5° Reparto); la costituzione di apposita polizza assicurativa, qualora sia previsto l’accesso ad infrastrutture A.M.; la responsabilità della raccolta fondi ricadente esclusivamente sull’associazione con cui viene stipulato il protocollo d’intesa; il divieto per il personale militare di raccogliere direttamente fondi, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 545/1986. La preventiva autorizzazione ed il nulla-osta alla stipula di convenzioni/intese sottoscritte in conformità a quanto sopra è concessa dallo SMA - 5° Reparto. L’inserimento di ulteriori impegni, che modifichino nella sostanza quanto sopra descritto, deve essere sottoposto alla preventiva approvazione dello SMA - 5° Reparto. 19 Originale SMA-ORD-027 7. DIVULGAZIONE DELLA DIRETTIVA a. b. c. La presente direttiva deve essere oggetto di capillare diffusione a tutti i livelli di Comando di Corpo della F.A., a cura degli AA.CC./RR.AA. Per una diffusa consultazione gli Enti in indirizzo sono autorizzati a duplicare autonomamente estratti della presente direttiva necessari per l’adempimento dei compiti di istituto. Le eventuali proposte di modifica e/o integrazione possono essere indirizzate allo SMA – 1° Reparto attraverso le vie gerarchiche e con le correlate motivazioni. I recapiti sono: - postale: Viale dell’Università, 4 - 00185 Roma; - telegrafico: STATAEREO-ORD; - fax: 06- 49865355/06-4440256 (civile)/ 600-5355 (militare). 20 Originale SMA-ORD-027 Allegato “A” FAC-SIMILE DI CONVENZIONE Legenda: Abcde [Fghil] (Mnopq) = esempio di testo (puramente indicativo, da adattare al caso concreto) = titolo dell’argomento nella direttiva = suggerimenti redazionali [Denominazione dell’atto] CONVENZIONE (oppure) ACCORDO, ATTO D’INTESA, PROTOCOLLO D’INTESA, ATTO PRELIMINARE D’INTENTI... [Intestazione] tra il Comando ALFA dell’A.M. (Ente A.M. interessato), con sede in (città, indirizzo), rappresentata dal Gen. XY (autorità A.M. che sottoscrive l’atto), codice fiscale (del Comando) e l’Ente BETA (Soggetto pubblico o privato contraente), con sede in (città, indirizzo), rappresentata dal Dott. JW (generalità della persona che sottoscrive l’atto), codice fiscale (dell’Ente) [Premessa] (Descrivere gli intenti e le motivazioni che spingono le Parti a stipulare l’atto) PREMESSO CHE l’art. ..., del D.Lgs. n. ... prevede che per il corretto esercizio delle funzioni di cui all’art... l’Ente BETA promuova la stipula di apposito atto d’intesa con l’A.M. ...; (oppure) l’Ente BETA ha chiesto all’Aeronautica Militare di potersi avvalere del supporto tecnico del Comando ALFA per l’effettuazione di... (oppure) l’art. ... del D.Lgs. n. ... prevede che l’A.M. svolga i servizi di ... stipulando, se del caso, specifici atti d’intesa con l’Ente BETA; A-1 Originale SMA-ORD-027 Allegato “A” (oppure) al fine di dare piena attuazione al D. Lgs. n. ... è necessario disciplinare i rapporti esistenti e futuri tra l’A.M. e l’Ente BETA; (oppure) è interesse dell’A.M. e dell’Ente BETA coordinare le attività connesse alla fornitura dei servizi di ..., allo scopo di: - creare sinergie nel settore...; - favorire lo scambio di “know how” e valorizzare le esperienze maturate...; - contribuire al miglioramento dei livelli di...; - favorire, con una regolamentazione unitaria, l’utilizzo, delle infrastrutture aeroportuali di uso comune e degli apparati e sistemi di ... [Preambolo] (Indicare i riferimenti normativi che fungono da presupposto giuridico alla convenzione. Indicare, altresì, gli estremi degli atti autorizzativi (o nulla-osta) e degli eventuali pareri espressi dagli organi competenti) VISTA: VISTO: VISTO: VISTO: la legge n. ... il DPR n. ... il foglio n. ... del ... con cui il ... ha autorizzato/ha concesso il nulla-osta alla stipula del presente atto; il parere espresso dal ... con foglio ….del ...; [Considerazioni] (Richiamare le norme, anche se già citate nel preambolo, che obbligano o consentono all’A.M. di stipulare la convenzione e soprattutto citare le ragioni che rendono conveniente od opportuna, ed in particolare effettivamente remunerativa, nell’ottica delle prioritarie esigenze della Difesa, la stipula dell’atto) CONSIDERATO CHE - il D.Lgs n... (o la Legge/il D.P.R./D.M.), all’art. ..., prevede che l’Amministrazione Difesa, previa richiesta e fermi restando i prioritari compiti istituzionali delle FF.AA., possa fornire il proprio contributo di personale e mezzi nei campi della pubblica utilità ed in particolare alle amministrazioni istituzionalmente preposte alla…; (oppure) - il D.Lgs n... (o la Legge/il D.P.R./D.M.), all’art. ..., prevede che l’Ente BETA, anche sulla base di specifiche convenzioni, si possa avvalere delle risorse in dotazione ad altri enti ed istituzioni civili e militari…; ... fermi restando i prioritari compiti istituzionali delle FF.AA., A-2 Originale SMA-ORD-027 Allegato “A” (se del caso, anche) - la Legge 23.12.2005 n. 266, all’art. 1, commi 568 e 569 prevede che l’Amministrazione Difesa, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze Armate, possa stipulare convenzioni per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati nel rispetto delle modalità e condizioni disciplinate con il decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29.12 2006; [Testo dell’atto] CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 Generalità (articolo standard) Le premesse di cui sopra formano parte integrante della presente convenzione (o accordo, o atto d’intesa, ecc.) Art. 2 Oggetto e finalità (Indicare la materia o l’argomento oggetto della convenzione e le finalità che, in ragione dei rispettivi compiti istituzionali, le Parti contraenti intendono conseguire con l’atto, evidenziando che la convenzione è ispirata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità che devono, comunque, guidare l’attività amministrativa) Il presente atto disciplina i rapporti tra il Comando ALFA e l’Ente BETA in ordine all’esercizio di ..../alle attività di .../ alla fornitura dei servizi di .../ alla collaborazione nei settori di comune interesse di .... (oppure) La presente convenzione ha per oggetto le seguenti prestazioni che, compatibilmente con i prioritari compiti istituzionali, saranno fornite dal Comando ALFA a favore dell’Ente BETA…: (oppure) La presente convenzione ha per oggetto: la promozione, l’istituzione, l’organizzazione, la programmazione, il coordinamento e l’amministrazione dei…: (oppure) Il Comando ALFA e l’Ente BETA convengono, per il migliore conseguimento dei propri fini istituzionali, di attuare una collaborazione nell’ambito della...: A-3 Originale SMA-ORD-027 Allegato “A” (se del caso può essere inserita la seguente clausola) Una volta ricevuto il programma delle attività prevedibili (o una volta ricevuta la richiesta per attività urgenti e non prevedibili) il Comando ALFA verifica, compatibilmente con i propri prioritari compiti istituzionali, la fattibilità di quanto richiesto in termini di risorse (economiche, materiali, umane e temporali) e comunica all’Ente BETA eventuali esigenze di variazione. In particolare potranno essere svolte le seguenti attività: ... (se del caso può essere inserita la seguente clausola) Le predette prestazioni dovranno essere richieste secondo quanto stabilito dal successivo art. ... Il dettaglio delle stesse è descritto nel successivo art. ... Art. 3 Obblighi delle parti contraenti (Riportare dettagliatamente l’elenco degli obblighi e degli impegni che ciascuna delle parti contraenti assume verso l’altra) L’Ente BETA si impegna a fornire tutte le informazioni tecniche, nonché le procedure ad esse associate richieste dal Comando ALFA al fine di assicurare una corretta esecuzione delle prestazioni richieste, fornendo sempre tutti gli elementi utili a definire la tipologia di prestazione richiesta e le risorse presumibilmente da impiegare. (se del caso può essere inserita la seguente clausola) Il Comando ALFA fornisce entro il… all’Ente BETA un preventivo degli oneri e delle risorse (economiche, materiali, umane e temporali) presumibilmente necessari per soddisfare quanto richiesto. Art. 4 Salvaguardia dei compiti istituzionali (Prevedere una clausola che sancisca espressamente che gli obblighi e gli impegni derivanti all’A.M. non devono incidere sull’assolvimento dei prioritari compiti istituzionali dei Comandi/Enti interessati e del relativo personale) Il Comando ALFA fornisce le prestazioni di cui al presente atto in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle informazioni tecniche e procedure fornite dall'Ente BETA, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessario, compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità... (se del caso può essere inserita la seguente clausola) Il Comando ALFA fornisce le prestazioni di cui al presente atto solo dopo che l’Ente BETA avrà dichiarato per iscritto l’impossibilità di poter provvedere alle stesse prestazioni tramite i laboratori degli istituti del ... , delle Università e di altri Enti pubblici di ricerca... A-4 Originale SMA-ORD-027 Allegato “A” Art. 5 Recesso unilaterale e sospensione temporanea (Prevedere sempre la facoltà per l’A.M. di recedere unilateralmente dalla convenzione o sospendere temporaneamente l’esecuzione degli obblighi/impegni) Il Comando ALFA, ai sensi dell’art. 11, comma 4 della legge n. 241/1990, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, informandone la controparte anche con un minimo preavviso per: sopravvenuti motivi di pubblico interesse; per cause di forza maggiore o di inadempimento della controparte (in quest’ultimo caso dopo che sia rimasta senza effetto l’intimazione al rispetto delle suddette obbligazioni ai sensi dell’art. 1454 c.c.); per cause non dipendenti dalla F.A. o quando la prosecuzione dell’intesa condizioni il preminente assolvimento dei compiti di istituto da parte degli Enti e del personale della F.A. Il Comando ALFA si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, l’esecuzione degli obblighi ed impegni derivanti dalla convenzione per causa di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alla controparte anche con un minimo preavviso. L’Ente BETA rinuncia espressamente ad ogni pretesa di risarcimento, nonché di proporre azioni per ottenere l’esecuzione forzata delle prestazioni oggetto della convenzione, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite. (In caso di convenzione tra Pubbliche Amministrazioni la facoltà di recesso unilaterale può essere prevista per entrambe le parti contraenti). Art. 6 Risoluzione consensuale (Prevedere che le parti possano risolvere, in qualsiasi momento, consensualmente, l’intesa) Il presente atto può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite. Art. 7 Previsioni attinenti alla sicurezza personale e dei luoghi di lavoro (Ove necessario prevedere apposite clausole concernenti il rispetto delle norme in materia di segreto d’ufficio, segreto di Stato, protezione dei dati personali e sensibili. Se la convenzione prevede l’accesso di personale estraneo all’A.D. ad installazioni militari devono essere inserite clausole specifiche) Le Parti contraenti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia: di segreto d’ufficio, con particolare riguardo al D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990; di segreto di Stato, con particolare riguardo alla L. n. 124/2007 ed al D.P.C.M. 3.2.2006 “Norme unificate per la protezione e la tutela A-5 Originale SMA-ORD-027 Allegato “A” delle informazioni classificate”, al D.P.C.M. 7.6.2005 “Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale” e Circolare n. 1 della PCM-ANS del 16.9.2005; di protezione dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs. n. 196/2003. L’accesso di personale dell’Ente BETA alle aree ed impianti del Comando ALFA è soggetto alle normative di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni esistenti presso il Comando ALFA. Le richieste di autorizzazione all’accesso al Comando ALFA devono essere avanzate secondo le prescrizioni di cui alla già richiamata normativa in materia di segreto d’ufficio, segreto di Stato, protezione dei dati personali e sensibili, nonché di quella concernente la sicurezza del personale nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 626/1994 e norme discendenti). Art. 8 Diritto d’autore e proprietà industriale Altre previsioni particolari (Se l’oggetto dell’atto è la collaborazione in settori di alta specializzazione scientifica, o se l’intesa prevede lo scambio di dati tecnici o scientifici, è necessario prevedere apposite clausole concernenti il rispetto delle norme in materia di diritto d’autore e la proprietà industriale) Le Parti contraenti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia: di diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633 come modificata dalla L. 18 agosto 2000, n. 248, e dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68) e concernenti la tutela della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30). (In funzione della particolare natura della convenzione si deve aver cura di inserire, quando applicabili, apposite clausole in materia: fiscale, doganale, valutaria; a tutela dell’ambiente del paesaggio, dei beni culturali, contributiva ed assistenziale; a tutela dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68). Art. 9 Obblighi assicurativi ed esonero dalle responsabilità (Ove la convenzione preveda lo svolgimento di attività comportanti l’accesso di personale estraneo all’A.D. ad installazioni militari o la presenza di personale dell’A.M. presso l’altra Parte contraente, devono essere inserite specifiche clausole, oltre a quelle di cui all’art. 7) Le Parti contraenti convengono che in favore del personale di ciascuna Parte si applichino le norme previdenziali ed assicurative previste dai rispettivi ordinamenti. Il personale del Comando ALFA e quello dell’Ente BETA, interessato alle attività oggetto del presente atto, rimane alle dirette dipendenze dell’Amministrazione/Ente di appartenenza, che può disporne insindacabilmente. L’A.M. è sollevata da ogni responsabilità civile per danni occorsi a terzi in conseguenza delle attività derivanti dalla convenzione svolte all’interno delle installazioni militari. A copertura dei rischi derivanti dalle prestazioni richieste l’Ente BETA costituisce apposita polizza assicurativa per il proprio personale (ed eventuali terzi) che debbano A-6 Originale SMA-ORD-027 Allegato “A” avere accesso all’installazione militare. L’Ente BETA provvede al ristoro delle spese sostenute dall’A.M. in caso di infortuni occorsi a dipendenti dell’A.M. nel corso delle attività oggetto di convenzione. (eventuale). L’Ente BETA provvede al risarcimento delle somme corrisposte dall’A.M. a terzi, secondo le disposizioni vigenti in materia nel caso di danni a cose o persone causate da personale della stessa, nell’assolvimento delle citate attività. Art. 9-bis Responsabilità (Da inserire solo laddove la convenzione disciplini attività svolte dal personale dell’A.M. in favore delle altre FF.AA. italiane o dei Corpi dello Stato ad ordinamento militare o civile (e viceversa) per lo svolgimento di compiti istituzionali inerenti alle attività connesse con il volo) Qualora dall’attività oggetto della presente convenzione, ed in particolare a seguito di incidenti o inconvenienti gravi di volo, derivino danni al personale ed ai mezzi delle Parti contraenti, ciascuna Parte si fa carico dei danni occorsi al proprio personale ed ai propri mezzi, secondo i rispettivi ordinamenti, rinunciando ad ogni azione di risarcimento nei confronti della controparte. E’ fatto salvo, in ogni caso, l’esercizio delle azioni di rivalsa nei riguardi del personale coinvolto (anche se appartenente alla controparte) nel caso emergano a carico dello stesso profili di responsabilità per dolo o colpa grave. Qualora dall’attività oggetto della presente convenzione, ed in particolare a seguito di incidenti o inconvenienti gravi di volo, derivino danni a terzi non appartenenti alle Amministrazioni interessate, a terzi sulla superficie o da urto tra aeromobili, ciascuna Parte si fa carico di tutti i danni causati dai propri aeromobili, tranne che gli stessi siano dipendenti da comportamenti imputabili esclusivamente a dolo o colpa grave del personale dell’Amministrazione controparte. In tal caso è fatto salvo l’esercizio da parte di tale Amministrazione dell’azione di rivalsa nei riguardi del proprio personale coinvolto. (In taluni casi le controparti, anche se Amministrazioni Pubbliche, possono prevedere la stipula di apposite polizze assicurative a copertura dei danni subiti dal proprio personale e dai propri mezzi, nonché dal personale A.M. interessato) Art. 10 Attività svolte dal personale dell’A.M. (In caso di presenza di personale dell’A.M. presso l’altra Parte contraente prevedere una clausola di questo tipo) Il personale dell’A.M. chiamato a svolgere occasionalmente attività presso la Controparte deve essere preventivamente autorizzato dall’Autorità militare o civile competente ed il suo impiego può essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l’assolvimento delle attività istituzionali dell’A.D. che rivestono comunque carattere di priorità. A-7 Originale SMA-ORD-027 Allegato “A” Art. 10-bis Uso comune delle infrastrutture aeroportuali (articolo da inserire ove necessario) (Tenere conto di quanto riportato al sottocomma 6.g.(18)(c) della presente direttiva) Art. 11 Oneri finanziari ed economici (Le convenzioni disciplinate dalla presente direttiva, di norma, non prevedono l’utilizzo di risorse economiche e finanziarie da parte dell’A.M. senza il relativo ristoro da parte della controparte. Pertanto, i soggetti che richiedono la collaborazione della F.A., devono farsi carico di tutti gli oneri - sia in termini di costo che in termini di spesa - da questi sostenuti. Le relative clausole economico/finanziarie devono essere sempre coordinate con lo SMA - 6° Reparto) (Formulazione da inserire qualora l’ente contraente sia una Pubblica Amministrazione). L’Ente BETA si fa carico di tutti gli oneri finanziari ed economici (voci riguardanti il costo dei beni di consumo e l’ammortamento dei beni pluriennali utilizzati) relativi alle prestazioni dell’A.M. (Formulazione da inserire qualora l’ente contraente sia un soggetto privato). L’Ente BETA si fa carico di tutti gli oneri finanziari ed economici (voci riguardanti il costo dei beni di consumo e l’ammortamento dei beni pluriennali utilizzati) relativi alle prestazioni dell’A.M., nonché dei costi del personale dell’A.M. impiegato, calcolati secondo i valori del costo del personale elaborati annualmente dallo SMA, conosciuti ed accettati dall’Ente BETA. (Formulazione da inserire in entrambi i casi) Dei costi e delle spese a carico dell’Ente BETA viene redatto, preventivamente all’esecuzione della prestazioni A.M., il prospetto riepilogativo allegato per un importo totale di € ... (in cifre e in lettere). L’Ente BETA provvede a versare entro il termine del ………, l’importo suddetto sul C.C.P. Codice IBAN: PAESE IT intestato a: CIN EUR 61 CIN P ABI 07601 CAB 1600 N. CONTO 000000762203 AERONAUTICA MILITARE COMANDO LOGISTICO Servizio di Commissariato ed Amministrazione Direzione Territoriale di Commissariato Piazza Novelli, 1 – 20129 Milano dandone contestuale comunicazione alla Forza Armata con specificazione della causale di versamento. L’Ente BETA provvede, secondo le modalità e i tempi indicati dall’A.M., al pagamento dell’eventuale saldo evidenziato a consuntivo. A-8 Originale SMA-ORD-027 Allegato “A” (Da inserire – in luogo della precedente formulazione – ove si intenda procedere al ristoro degli oneri mediante il meccanismo della permuta, tenendo conto di tutto quanto riportato al comma 6.g.(12) della presente direttiva) Per comune intendimento delle parti, si conviene che il ristoro degli oneri posti a carico dell’Ente BETA sia effettuato mediante apporti di materiali e/o prestazioni, in relazione a quanto disposto dall’art. 1, commi 568 e 569 della Legge n. 266/2005. A tal fine, viene redatto e sottoscritto dalle parti l’allegato prospetto riepilogativo delle rispettive prestazioni, enumerate analiticamente con il dettaglio degli importi a ciascuna corrispondenti e l’ammontare complessivo finale. L’A.M. riconosce le prestazioni dovute dall’Ente BETA di proprio concreto ed attuale interesse, nonché di valore corrispondente alle prestazioni fornite dalla F.A. indicate nel presente atto, risultando, pertanto, certo che lo scambio è congruo e che le prestazioni avvengono in condizioni di effettiva equivalenza economica. (Da inserire – in luogo della precedente periodo – ove sia previsto anche un conguaglio in denaro) L’A.M. riconosce le prestazioni dovute dall’Ente BETA di proprio concreto ed attuale interesse. Poiché, peraltro, fra le rispettive prestazioni non vi è perfetta equivalenza economica, in quanto il valore complessivo delle prestazioni fornite dalla parte ... risulta inferiore, per un importo pari a euro ... (in cifre e in lettere), a quello relativo alle prestazioni effettuate dalla parte ... , quest’ultima provvede a versare, a titolo di conguaglio, entro il termine del ... , l’importo suddetto. (Qualora si preveda un conguaglio in denaro in favore dell’A.M., occorre aggiungere anche il periodo seguente) Tale versamento deve essere effettuato sul c.c.p. n. 762203, CIN P, ABI 07601, CAB 01600 – intestato al Comando Logistico - Servizio di Commissariato e Amministrazione - Direzione Territoriale di Commissariato – P.zza Novelli, 1 – 20129 Milano – dandone contestuale comunicazione alla Forza Armata, con specificazione della causale di versamento. Art. 12 Registrazione ed eventuali oneri fiscali (Prevedere tale clausola ove le Parti convengano di effettuare la registrazione fiscale della convenzione) A-9 Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione della convenzione, a termine della Legge n. 790 del 27.12.1975 e successive modificazioni, sono a totale carico della Parte richiedente. Il relativo importo deve essere versato entro 5 giorni dalla data della stipula del presente atto sul c/c postale n. ..., intestato alla Banca d’Italia – Sezione Tesoreria Provinciale di Roma – Via dei Mille, n. 52 - sul Capo ... Capitolo ... del bilancio di entrata dello Stato. L’attestato di versamento deve essere consegnato al Comando A.M. stipulante. A-9 Originale SMA-ORD-027 Allegato “A” Art. 13 Durata, vincolo di approvazione, proroga o rinnovo (Indicare la durata della convenzione, specificando la data di inizio e di termine della validità. Se la convenzione è approvata da un’autorità diversa da quella che stipula dell’atto, prevedere che la validità decorra dalla data di notifica dell’avvenuta approvazione dell’atto. In tal caso inserire una clausola che stabilisca che l’A.M. resta vincolata agli obblighi previsti solo dopo l’avvenuta approvazione della convenzione da parte della competente autorità. Prevedere apposite clausole concernenti l’eventuale proroga o il rinnovo tacito) La presente convenzione entra in vigore dalla data del … ed ha la durata di anni … Essa può essere prorogata tacitamente, di anno in anno, per un massimo di anni ..., salvo che una delle Parti Contraenti non abbia manifestato per iscritto, almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, all’altra Parte la volontà di recedere dalla convenzione. Il Comando A.M. e l’Ente BETA verificano, con cadenza semestrale, lo stato degli convenzioni e delle attività discendenti dal presente atto d’intesa (eventuale). (eventuale). Il presente atto può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, convenzioni internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull’attività dell’Ente BETA. [Luogo e data] (Indicare il luogo e la data in cui viene sottoscritto l’atto). Fatto, letto e sottoscritto Luogo, giorno, mese, anno [Sottoscrizione] (Indicare le autorità degli organismi contraenti che sottoscrivono la convenzione ed il loro incarico. Completare con le firme autografe) Per il COMANDO ALFA Il Comandante Gen. XY Per l’ENTE BETA Il Direttore Generale Dott. JW A-10 Originale SMA-ORD-027 Allegato “B” FAC-SIMILE DI CONVENZIONE PER “STAGE” E TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO Legenda: Abcde [Fghil] (Mnopq) = esempio di testo (tratto dal fac-simile ministeriale, opportunamente adattato) = titolo dell’argomento nella direttiva = suggerimenti redazionali [Denominazione dell’atto] CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (ai sensi dell’Art. 3, comma 5, del decreto. Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142/1998) [Intestazione] tra Il/la ... (soggetto promotore) con sede in ... , codice fiscale ..., d’ora in poi denominato “Soggetto promotore”, rappresentato/a dal Sig./Dott. .... nato a ... il ...; e il ... (denominazione dell’azienda ospitante, per gli Enti militari la denominazione del Comando/Ente A.M. interessato), con sede legale in ..., codice fiscale ..., d’ora in poi denominato “Soggetto ospitante”, rappresentato/a dal Sig./Com.te dell’Ente ... nato a ... il ... [Premessa] PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei B-1 Originale SMA-ORD-027 Allegato “B” processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. [Preambolo] (Indicare i riferimenti normativi che fungono da presupposto giuridico alla convenzione. Indicare, altresì, gli estremi degli atti autorizzativi e degli eventuali pareri espressi dagli organi competenti) VISTO: la legge n. ... del ... (citare le norme essenziali concernenti l’istituzione e l’attività delle Parti contraenti, per l’A.M. la legge n. 25/1997 ed il D.P.R. n. 556/1999); VISTA: la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed in particolare l’art. 18; VISTO: l’Art. 3, comma 5, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142/1998; VISTO: il foglio n. ... del ... con cui il ... ha autorizzato/ha concesso il nulla-osta alla stipula della presente Convenzione; VISTO: il parere espresso dal ... con foglio del ...; [Testo dell’atto] SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , il ... (denominazione dell’azienda ospitante, per gli Enti militari la denominazione del Comando/Ente A.M. interessato) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ... soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di ... (riportare la denominazione del Soggetto promotore), ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge n. 196 del 1997. Art. 2 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro. B-2 Originale SMA-ORD-027 Allegato “B” 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale/dell’Amministrazione Difesa (per gli Enti militari un Ufficiale o un dipendente civile equiparato in servizio presso il Comando interessato), indicato dal Soggetto ospitante. 3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa/Comando/Ente militare ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: - il nominativo del tirocinante; - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale/dell’Amministrazione Difesa; - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda/nel Comando militare interessato; - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici)/dell’Amministrazione Difesa (aeroporto, ente, reparto, ufficio) presso cui si svolge il tirocinio; - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. Art. 3 1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro vigenti nel Comando/Ente militare interessato; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 4 1. Il Soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore) ed al Soggetto promotore stesso. 2. Il Soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento. B-3 Originale SMA-ORD-027 Allegato “B” [Luogo e data] (Indicare il luogo e la data in cui viene sottoscritto l’atto) Fatto, letto e sottoscritto Luogo, giorno, mese, anno [Sottoscrizione] (Indicare le autorità degli organismi contraenti che sottoscrivono la convenzione ed il loro incarico. Completare con le firme autografe) Per il Soggetto promotore ENTE BETA Il Direttore Dott. JW N.B. Per il Soggetto ospitante COMANDO ALFA Il Comandante Col. XY la stipula di questo tipo di convenzione è sempre subordinata all’autorizzazione preventiva di STAMADIFESA (tramite SMA) B-4 Originale SMA-ORD-027 Allegato “C” FAC-SIMILE DI PROTOCOLLO D’INTESA CON ENTI DI VOLONTARIATO PER RACCOLTA DI FONDI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI AEREE Legenda: Abcde [Fghil] (Mnopq) = esempio di testo (da adattare a seconda dell’esigenza) = titolo dell’argomento nella direttiva = suggerimenti redazionali [Denominazione dell’atto] PROTOCOLLO D’INTESA PER LA RACCOLTA DI FONDI A FAVORE DI ... IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AEREA... [Intestazione] tra il Comando ALFA dell’A.M. (Ente A.M. interessato), con sede in (città, indirizzo), rappresentata dal Gen. XY (autorità A.M. che sottoscrive l’atto), codice fiscale (del Comando) e l’Associazione BETA (Soggetto pubblico o privato contraente), con sede in (città, indirizzo), rappresentata dal Dott. JW (generalità della persona che sottoscrive l’atto), codice fiscale (dell’Associazione) [Premessa] PREMESSO CHE: - - - l’Associazione BETA, ai sensi del …, è persona giuridica di diritto pubblico posta sotto l’Alto patronato del … (eventuale); la stessa si adopera per portare soccorso e per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini (o altro compito istituzionale); il patrimonio dell’Associazione BETA, destinato all’assolvimento dei predetti compiti istituzionali, è costituito anche dalle entrate dell’Associazione tra le quali rientrano le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi (o altra motivazione); l’Associazione BETA ha avviato/intende avviare una campagna di sensibilizzazione per una raccolta fondi finalizzata a sostenere le iniziative umanitarie condotte dalla stessa organizzazione in … (o altra motivazione); l’elevato valore morale dell’attività svolta dalla predetta Organizzazione riceve costanti riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale; l’A.M., come consuetudine, anche quest’anno, ha promosso una grande manifestazione aerea per avvicinare il pubblico alla F.A.; C-1 Originale SMA-ORD-027 Allegato “C” - tale evento denominato “Giornata azzurra/Raduno …” è programmato per il … presso l’Aeroporto militare di … e che in tale sede in particolare sarà celebrato anche ... ; [Preambolo] (Indicare i riferimenti normativi che fungono da presupposto giuridico alla convenzione. Indicare, altresì, gli estremi degli atti autorizzativi e degli eventuali pareri espressi dagli organi competenti) VISTO: la legge n. ... del ... (citare le norme essenziali concernenti l’istituzione e l’attività delle Parti contraenti, per l’A.M. la legge n. 25/1997 ed il D.P.R. n. 556/1999); VISTO: il D.P.R. n. 917/1986 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (Testo in vigore dal 1° gennaio 2004); VISTO: il D. Lgs. n. 460/1997 – Modifiche alla disciplina degli Enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposte sul valore aggiunto; VISTA: la Circolare del Ministero delle Finanze del 12 maggio 1998 n. 124/E concernente “Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto”; [Testo dell’atto] CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: Art. 1 Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Manifestazione Aerea denominata ..., organizzata per il giorno ... presso l’Aeroporto militare di …, l’Associazione BETA realizza una raccolta fondi destinata a sostenere le attività della Associazione stessa in … Art. 2 1. La predetta raccolta fondi, organizzata e gestita il giorno ... presso l’Aeroporto di ... da personale incaricato dall’Associazione BETA, che comunque non potrà appartenere alla F.A., viene realizzata attraverso: - offerte per capi di vestiario ed oggettistica di modico valore; raccolta di elargizioni spontanee. 2. Nei giorni precedenti e successivi alla manifestazione l’Associazione BETA realizza la raccolta per la medesima finalità: - in collaborazione con uno o più gestori del servizio di telefonia mobile a mezzo SMS, secondo modalità concordate direttamente tra l’Associazione BETA ed i gestori interessati; C-2 Originale SMA-ORD-027 Allegato “C” - beneficiando di versamenti effettuati su conto corrente bancario intestato alla stessa Associazione 3. L’attività di raccolta fondi avviene nel rispetto e secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 460/1997 e dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 12 maggio 1998 n. 124/E di cui sopra. 4. Ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 545/1986 Regolamento di Disciplina Militare, è fatto divieto al personale militare di raccogliere direttamente i fondi in occasione della Manifestazione Aerea in argomento. Art. 3 La stampa ed i mezzi di informazione radiotelevisivi possono fornire un prezioso contributo per una capillare divulgazione dell’iniziativa intrapresa congiuntamente da A.M. e dall’Associazione BETA attraverso la campagna di sensibilizzazione, pertanto le due istituzioni possono congiuntamente o autonomamente avviare le iniziative ritenute più opportune per dare il massimo risalto mediatico alla predetta campagna. Art. 4 1. Al fine di fornire un concreto contributo volto a conferire maggior risalto all’iniziativa benefica, l’emblema dell’Associazione BETA affianca gratuitamente quello dell’Aeronautica Militare su tutto il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione aerea (manifesti, brochures, ecc.). 2. Sul predetto materiale viene riportata, ove possibile, la seguente dicitura: “l’Aeronautica Militare sostiene la campagna di sensibilizzazione promossa dall’Associazione BETA per l’impegno in ….”. Art. 5 In occasione della Manifestazione Aerea in argomento e solo per le finalità sopra descritte è concesso all’Associazione BETA l’uso dell’emblema araldico dell’A.M., quale partner della campagna di sensibilizzazione, per la realizzazione di capi di vestiario e/o oggettistica di modico valore da destinare alla raccolta fondi secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 460/1997 e dalla Circolare Ministero delle Finanze 12 maggio 1998 n. 124/E. Art. 6 L’A.M. contribuisce alla realizzazione logistica di adeguati “stand”, nell’Aeroporto militare di ... , dedicati alla raccolta fondi ed a tal fine rende disponibili idonei spazi nella base aerea. L’utilizzo delle aree è concesso a titolo gratuito tenuto conto della finalità benefica dell’iniziativa, della temporaneità e del continuo supporto fornito all’A.M. dall’Associazione BETA. Gli “stand” sono allestiti dall’Associazione stessa. C-3 Originale SMA-ORD-027 Allegato “C” Art. 7 1. L’apposita polizza assicurativa stipulata dall’A.M. a copertura totale dei rischi per i danni subiti dai terzi partecipanti alla Manifestazione Aerea all’interno dell’Aeroporto militare di ... comprende anche gli eventuali danni subiti o causati dal personale incaricato dall’Associazione BETA di effettuare la predetta raccolta fondi, purché il fatto non sia dovuto a dolo o colpa grave degli operatori dell’Associazione stessa. 2. L’Associazione BETA assume ogni onere in ordine alla gestione, custodia e successivo trasporto dei fondi raccolti e solleva l’A.M. da ogni responsabilità in merito. Art. 8 L’Associazione BETA è l’unica responsabile dell’utilizzo a fini benefici delle somme raccolte. Essa si impegna a destinare il 90% dei fondi raccolti alla realizzazione dell’iniziativa di ... di cui in premessa ed il restante 10% alle attività di … Art. 9 L’Associazione BETA si impegna a comunicare all’A.M. l’importo raccolto ed a dare massimo risalto e pubblicità all’ammontare della somma raccolta, al resoconto delle opere finanziate con i citati fondi ed a sottolineare il contributo fornito, nella circostanza, dall’Aeronautica Militare. [Luogo e data] (Indicare il luogo e la data in cui viene sottoscritto l’atto). Fatto, letto e sottoscritto Luogo, giorno, mese, anno [Sottoscrizione] (Indicare le autorità degli organismi contraenti che sottoscrivono il Protocollo d’intesa ed il loro incarico. Completare con le firme autografe) Per l’AERONAUTICA MILITARE COMANDO ALFA Il Comandante Gen. XY N.B. Per l’ASSOCIAZIONE BETA Il Direttore Dott. JW la stipula di questo tipo di Protocollo d’intesa è sempre subordinata all’autorizzazione rilasciata dallo SMA -5° Reparto C-4 Originale