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Aggiornamenti giornalieri - Rev. 18.02.2008
PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
forze armate - forze polizia – pubblico impiego
La documentazione viene pubblicata in forma gratuita
e di libero accesso per tutti gli utenti dei portali SideWeb
Data: 06-03-2008 U.O.:
Id: 2008 M_D ACLCMAER 27460
STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA
1° REPARTO
===============================================================================
SMA-ORD-027
“LINEE GUIDA PER LA STIPULA DI
CONVENZIONI PER REGOLARE
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA
L’A.M. E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI”
EDIZIONE FEBBRAIO 2008
SMA-ORD-027
A T T O DI A P P R O V A Z I O N E
Ai sensi della legge 18 febbraio 1997, n. 25 e del relativo Regolamento di attuazione
(D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556),
approvo la presente Direttiva SMA–ORD–027
“Linee guida per la stipula di convenzioni per regolare rapporti di collaborazione
tra l’A.M. e soggetti pubblici e privati” – Edizione Febbraio 2008.
La presente pubblicazione entra in vigore alla data di ricezione. Essa abroga e
sostituisce ogni disposizione precedentemente emanata in materia in Forza Armata.
Roma, 21.2.2008
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
(Gen. S.A. Daniele TEI)
FIRMATO
III
Originale
(retro bianco)
SMA-ORD-027
ELENCO DI DISTRIBUZIONE
1. DISTRIBUZIONE ESTERNA F.A.
Ministero della Difesa – Gabinetto del Ministro
Stato Maggiore della Difesa
Segretariato Generale della Difesa/D.N.A.
Stato Maggiore Esercito
Stato Maggiore Marina
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Roma
Copie n. 1
Copie n. 1
Copie n. 1
Copie n. 1
Copie n. 1
Copie n. 1
Roma
Sede
Bari
Poggio Renatico (FE)
Milano
Bari
Sede
Sede
Sede
Roma
Copie n. 60
Copie n. 160
Copie n. 30
Copie n. 20
Copie n. 10
Copie n. 10
Copie n. 1
Copie n. 1
Copie n. 1
Copie n. 1
Sede
Copie n. 1
Sede
Sede
Copie n. 1
Copie n. 1
Sede
Roma
Sede
Sede
Copie n. 1
Copie n. 1
Copie n. 1
Copie n. 1
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Sede
Roma
Sede
Copie n. 1
Copie n. 1
Copie n. 25
Copie n. 3
Copie n. 3
Copie n. 3
Copie n. 3
Copie n. 3
Copie n. 3
2. DISTRIBUZIONE INTERNA F.A.
Comando della Squadra Aerea
Comando Logistico
Comando Scuole dell’A.M.
Comando Operativo delle Forze Aeree
Comando 1^ Regione Aerea
Comando 3^ Regione Aerea
Direzione Impiego Personale Militare Aeronautica
Ufficio Generale per il Controllo Interno
Ispettorato per la Sicurezza del Volo
Ufficio dell’Ispettore dell’Aviazione per la Marina
Ufficio Generale di Coordinamento per la Vigilanza
Antinfortunistica
Ufficio del Generale del Ruolo delle Armi dell’Arma
Aeronautica
Ufficio del Capo del Corpo del Genio Aeronautico
Ufficio del Capo del Corpo di Commissariato
Aeronautico
Ufficio del Capo del Corpo Sanitario Aeronautico
Comando Carabinieri per l’A.M.
Comando Aeronautica Militare Roma
3. DISTRIBUZIONE INTERNA SMA
Ufficio Generale del Capo di SMA
Ufficio del Sottocapo di SMA
1° Reparto “Ordinamento e Personale”
3° Reparto “Pianificazione Strumento Aerospaziale”
4° Reparto “Logistica”
5° Reparto “Affari Generali”
6° Reparto “Pianificazione Finanziaria”
Reparto Generale Sicurezza
Ufficio Generale Spazio Aereo e Meteorologia
V
Originale
(retro bianco)
SMA-ORD-027
REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E DELLE VARIANTI
VII
Originale
(retro bianco)
SMA-ORD-027
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il quadro normativo di riferimento è costituito essenzialmente da:
-
-
-
-
Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al
suo esercizio;
R.D. 7 giugno 1943, n. 652 – “Regolamento per la Consulta Araldica del Regno”;
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato;
Legge 31 dicembre 1962 n. 1859 – “Istituzione e ordinamento delle scuola media statale”
Legge 27 dicembre 1975, n. 790 – “Integrazione al regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, recante norme per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello
Stato”;
Legge 28 aprile 1976, n. 424 – “Ratifica ed esecuzione di convenzioni internazionali in
materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1967”;
Legge 11 luglio 1978, n. 382 - “Norme di principio sulla disciplina militare;
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 – “Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 - “Approvazione del Regolamento di disciplina militare”;
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 –“Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi”;
Legge 7 agosto 1990 n. 241 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Legge 19 novembre 1990, n. 341 – “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”;
D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367 “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle
procedure di spesa contabili”;
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 – “Miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori durante il lavoro”;
Legge 18 febbraio 1997, n. 25 – “Attribuzioni del Ministro della Difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze Armate e dell’Amministrazione della Difesa”;
Legge 3 aprile 1997, n. 94 – “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia
di bilancio. Delega al Governo per l’individuazione delle unità revisionali di base del
bilancio dello Stato”;
Legge 24 giugno 1997 n. 196 - “Norme in materia di promozione dell’occupazione”;
Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279 - “Individuazione delle unità previsione di base
del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato”;
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 – “Riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”;
Decreto Legislativo 28 novembre 1997 n. 464 – “Riforma strutturale delle Forze Armate ,
a norma dell’art. 1 comma 1, lettere a), d) e h) della L. 28 dicembre 1995, n. 549”;
D.M. 25 marzo 1998, n. 142 – “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei
criteri di cui all’art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di
orientamento”;
XI
Originale
(retro bianco)
SMA-ORD-027
Segue
-
-
-
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 25 ottobre 1999, n. 556 – “Regolamento di attuazione dell’art. 10 della Legge 18
febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari”;
Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;
Legge 18 agosto 2000, n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”;
Legge 14 novembre 2000 n. 331 – “Norme per l’istituzione del servizio militare
professionale”;
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 “Attuazione della direttiva 2001/29/CE
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società
dell’informazione”;
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei
dati personali”;
D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 “Regolamento di organizzazione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca”;
Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma
dell’art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”;
D.P.C.M. 7 giugno 2005 “Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza
personale”;
Legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato”;
Decreto Ministeriale (Difesa-Economia e Finanze) 29 dicembre 2006 – “Disciplina delle
condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da
stipulare tra il ministero della difesa e soggetti pubblici e privati in attuazione dell’art. 1
commi 568 e 569 della legge 23 dicembre 2005 n. 266;
D.P.C.M. 3 febbraio 2006 “Norme unificate per la protezione e la tutela delle
informazioni classificate”;
Legge 3 agosto 2007 n. 124 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e
nuova disciplina del segreto”;
Direttiva interforze SMD-G-006 – “Direttive per i concorsi militari del tempo di pace”;
Circolare Ministeriale – Ministero delle Finanze – Dipartimento Entrate – 12 maggio
1998, n. 124/E;
Foglio STAMADIFESA prot. n. 118/4202/1420 del 6.1.2005 “Convegni e Accordi con
Enti ed Organismi esterni all’organizzazione della Difesa;
Foglio STAMADIFESA prot. n. 118/1601/1100 del 15.4.2005 “Formazione superiore
interforze – Ampliamento del numero di corsi esteri equipollenti all’ISSMI”;
Foglio STAMADIFESA prot. n. 118/183/1490 del 7.1.2006 “Tirocini formativi e di
orientamento. Legge n. 196 del 25/6/1997”;
Foglio STAMADIFESA prot. n. 143/91/4100 del 31.7.2007 “Condizioni e modalità per
la stipula e l’esecuzione di convenzioni e contratti tra il Ministero della Difesa e soggetti
pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni - Direttiva applicativa”
(divulgata in F.A. con foglio del CSMA prot. SMA-0/59077 del 13.6.2007).
XIII
Originale
(retro bianco)
SMA-ORD-027
INDICE
FRONTESPIZIO
ATTO DI APPROVAZIONE
pag. III
ELENCO DI DISTRIBUZIONE
pag. V
REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI
pag. VII
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
pag. XI
INDICE
pag. XV
1. PREMESSA
pag. 1
2. SCOPO
pag. 1
3. AMBITO DI APPLICAZIONE E LIMITI
pag. 1
4. PROCEDURE
a. Generalità
b. Adempimenti procedimentali
c. Organi che rilasciano la preventiva autorizzazione ed il nulla-osta
d. Autorità che sottoscrivono la convenzione
pag. 4
pag. 4
pag. 4
pag. 5
pag. 7
5. CONSERVAZIONE DEGLI ATTI CONVENZIONALI
pag. 7
6. TECNICHE DI REDAZIONE
a. Generalità
b. Denominazione dell’atto
c. Intestazione
d. Formulazione della Premessa
e. Formulazione del Preambolo
f. Formulazione delle Considerazioni
g. Stesura del Testo dell’atto
pag. 7
pag. 7
pag. 8
pag. 9
pag. 9
pag. 9
pag. 9
pag. 10
7. DIVULGAZIONE DELLA DIRETTIVA
pag. 20
ALLEGATO “A” - Fac-simile di convenzione
pag. A-1 – A-10
ALLEGATO “B” - Fac-simile di convenzione per “stage” e tirocini di
pag. B-1 – B-4
formazione e orientamento
ALLEGATO “C” - Fac-simile di protocollo d’intesa con enti di volontariato
per raccolta di fondi in occasione di manifestazioni aeree pag. C-1 – C-4
XV
Originale
(retro bianco)
SMA-ORD-027
1.
PREMESSA
Il quadro normativo vigente, il prestigio e l’altissima specializzazione che le Forze
Armate hanno acquisito fanno sì che spesso numerosi soggetti pubblici e privati
nazionali chiedano di instaurare rapporti di collaborazione con gli enti militari nei
più diversi settori. La stessa esigenza è talvolta avvertita dalle FF.AA. nei
confronti delle citate organizzazioni.
Ne consegue che anche l’Aeronautica Militare pone, sovente, in essere
convenzioni, accordi, protocolli d’intesa, atti preliminari d’intenti, ecc., con
soggetti pubblici e privati per realizzare sinergie e scambi di esperienze, di servizi
e di prestazioni nei più vari campi, con particolare riguardo a quelli della
formazione, dell’addestramento, dell’aggiornamento tecnico-professionale del
personale, del passaggio di informazioni tecniche, della ricerca scientifica, delle
attività culturali, sportive, di propaganda e benefiche.
Tali iniziative sono estremamente positive e risultano utili alla crescita e
all’arricchimento professionale e culturale del personale, nonché al miglioramento
dell’immagine della F.A.
Dette intese comportano l’impiego di risorse umane, materiali e finanziarie e
possono avere ricadute in termini di responsabilità civili, penali, ed
amministrative. Esse devono, pertanto, essere inquadrate in una corretta cornice
normativa e devono rispettare talune regole sostanziali e standard formali.
E’ necessario, inoltre, che le predette iniziative siano intraprese in un contesto
organico e convergente verso obiettivi concretamente convenienti nell’ottica delle
prioritarie esigenze della Difesa e non condizionino il preminente assolvimento
dei compiti di istituto da parte degli Enti e del personale della F.A.
Inoltre le stesse debbono essere in armonia con gli atti di indirizzo politico
amministrativo di cui agli art. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e coerenti con gli
obiettivi annuali fissati.
2.
SCOPO
Fornire agli Enti dell’A.M. linee guida per la redazione, la richiesta, l’ottenimento
della preventiva autorizzazione e del nulla-osta, nonché la stipula di convenzioni
per regolare rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, in armonia
con le norme vigenti e le disposizioni emanate in campo interforze in materia.
3.
AMBITO DI APPLICAZIONE E LIMITI
a.
La presente direttiva, alla luce delle esperienze acquisite in F.A., è
applicabile alle convenzioni stipulate, anche ai sensi degli artt. 11 e 15 della
Legge n. 241/1990, dagli Enti dell’A.M. (Alti Comandi, Organismi di
Vertice, Reparti S.M.A, articolazioni intermedie e periferiche) con soggetti
pubblici e privati per regolare collaborazioni:
(1)
previste espressamente da norme di legge o regolamentari per finalità
istituzionali (es. convenzioni con E.N.A.C., A.N.S.V., E.N.A.V. s.p.a.
in materia di aviazione civile, ecc.);
1
Originale
SMA-ORD-027
(2)
richieste all’A.M. dalle altre Forze Armate italiane o dai Corpi dello
Stato ad ordinamento militare o civile (o dall’A.M. ad essi) per lo
svolgimento di compiti istituzionali inerenti alle attività connesse con
il volo (es. convenzioni per lo svolgimento di attività formative o
addestrative concernenti le operazioni di volo del personale di altre
FF.AA./Corpi dello Stato presso Enti/Reparti dell’A.M. e viceversa),
ivi comprese le richieste rivolte all’A.M. per l’effettuazione di attività
di volo e per l’impiego di proprio personale pilota.
Tali tipi di convenzioni, quando siano stipulate con Corpi dello Stato
ad ordinamento militare o civile (es. Guardia di Finanza, Polizia di
Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello
Stato), discendono, di norma, da appositi decreti ministeriali di
concerto tra il Ministero della Difesa ed il dicastero interessato;
(3)
richieste dall’A.M. a soggetti pubblici o privati per il raggiungimento
di propri fini istituzionali concernenti la formazione, l’addestramento
e l’aggiornamento del proprio personale militare e civile, la ricerca e
la sperimentazione scientifica, lo scambio di informazioni tecniche, la
messa in comune di risorse umane e materiali (es. convenzioni con
Università, Enti di ricerca, Organismi sanitari, Istituti scolastici, ecc.);
(4)
richieste da soggetti pubblici o privati (es. Università, Enti di ricerca,
Istituti scolastici, Enti locali, ecc.) all’A.M. per la selezione, la
formazione, l’addestramento e l’aggiornamento di proprio personale,
dottorandi, studenti, ecc. presso gli enti A.M., per lo scambio di
informazioni tecniche, per la messa in comune di risorse umane e
materiali, per il compimento di attività di ricerca e sperimentazione
(es. nei settori della sperimentazione e della medicina aeronautica,
della meteorologia, della tecnica di manutenzione degli aeromobili,
della sicurezza del volo, ecc.). Rientrano in questa casistica anche gli
“stage”, i tirocini formativi e di orientamento, i corsi di formazione,
ecc. previsti dalle norme sull’avviamento al lavoro, per i quali esiste
una particolare normativa;
(5)
richieste dall’A.M. a soggetti pubblici o privati (e viceversa) per
attività
correlate
alla
pratica
sportiva
(es.
Aeroclub,
Federazioni/Società sportive, ecc.), allo sviluppo della cultura, con
particolare riguardo a quella militare ed aeronautica (es. intese con
Enti culturali, con Associazioni Combattentistiche e d’Arma, ecc.),
alla propaganda aeronautica, agli interventi di natura filantropica (es.
convenzioni con la C.R.I., con le Associazioni di volontariato, con le
ONLUS, ecc.);
(6)
di natura occasionale (es. legate a determinate attività od avvenimenti
come le manifestazioni aeree, le giornate azzurre, ecc.).
2
Originale
SMA-ORD-027
b.
La presente direttiva, limitatamente alla parte concernente le tecniche di
redazione delle convenzioni, trova applicazione per:
-
-
le attività di concorso svolte dalle FF.AA., in applicazione dell’art. 5
del D.Lgs. n. 464/1997, nei campi della pubblica utilità e della tutela
ambientale, nonché di quelle concernenti: il soccorso alla vita umana,
la salvaguardia delle libere istituzioni e le pubbliche calamità
(disciplinate dalla direttiva dello Stato Maggiore della Difesa “SMDG-006 - Direttive per i concorsi militari del tempo di pace”, a cui si fa
rinvio in materia di procedure autorizzative);
le intese stipulate dagli Enti di F.A., a carattere esclusivamente locale,
per disciplinare eventuali iniziative di carattere culturale, sportive e di
benessere del personale (es. convenzioni per usufruire di biblioteche,
cinema, teatri, palestre, impianti, per ottenere sconti da esercizi
commerciali in favore dei dipendenti, per servizi di autotrasporto
locale, ecc.).
c.
Tenuto conto delle molteplici attività che possono essere oggetto di intese,
dell’amplissima casistica di convenzioni stipulabili e di clausole nelle stesse
inseribili, le modalità di redazione dettate dalla presente direttiva
costituiscono i requisiti minimi e gli elementi essenziali che ciascun atto
convenzionale deve contenere.
d.
La presente direttiva non si applica:
-
-
agli atti negoziali (contrattuali o in economia) soggetti alle procedure
concorsuali previste dalle norme di Contabilità Generale dello Stato
(R.D. n. 2440/1923 e succ. mod. e R.D. n. 827/1924 e succ. mod.), dal
Regolamento per l’amministrazione e la contabilità degli organismi
della Difesa (D.P.R. n. 167/2005, c.d. “R.A.D.”) e dalle disposizioni
da essi discendenti, dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle
prestazioni per le quali sia predeterminato il pagamento di una tariffa;
ai contratti di permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici
e privati stipulati ai sensi dell’art. 1, commi 568 e 569 della legge
23.12.2005 n. 266 e del D.M. 29.12.2006.
Al riguardo si precisa che non si configurano come contratti di
permuta le convenzioni nelle quali le attività concordate dalle parti
richiedono necessariamente il conferimento di apporti di natura
patrimoniale per il conseguimento delle finalità di comune interesse.
In tali fattispecie convenzionali, per le quali la presente direttiva è
perciò applicabile, il ricorso in via analogica alla disciplina della
permuta (di cui alla sopra richiamata normativa) costituisce lo
strumento per mezzo del quale le parti convengono di regolare il
ristoro degli oneri da esse sostenuti per lo svolgimento dell’attività
oggetto della convenzione, al fine di raggiungere l’equilibrio dei
rispettivi impegni. In tali convenzioni la fattispecie sopra delineata si
realizza quando una parte (normalmente l’A.M. stessa) riceva
dall’altra prestazioni o materiali per un importo equivalente alle spese
da essa sostenute per fornire il supporto (in materiali o prestazioni)
necessario a raggiungere l’obiettivo comune (vds. comma 6.b.(1));
3
Originale
SMA-ORD-027
-
4.
ai contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati stipulati
ai sensi dell’art. 43 della legge 27.12.1997 n. 449;
agli accordi internazionali (es. Memorandum of Understanding,
Technical Agreement, Local Agreement, ecc.), per i quali si fa rinvio
alla specifica direttiva di F.A. (SMA-OPR-056).
PROCEDURE
a.
Generalità
Lo Stato Maggiore della Difesa, con i documenti citati tra i riferimenti
normativi, ha disposto, fin dal 1989, che le convenzioni formali con enti
civili, tra i quali in particolare quelli di studio e ricerca scientifica, vengano
predisposte e attuate tramite il coordinamento dello SMD, al fine di meglio
tutelare la potenzialità interforze di ogni iniziativa, nonché l’immagine
unitaria dell’A.D. nei suoi rapporti verso l’esterno.
Lo SMD, inoltre, nel 2005 ha rilevato che non sempre le convenzioni ed i
protocolli d’intesa stipulati con enti ed organismi esterni al comparto Difesa,
soprattutto nei campi della formazione e della specializzazione, sono stati
intrapresi in un contesto organico e convergente verso obiettivi
effettivamente remunerativi, nell’ottica delle prioritarie esigenze della
Difesa ed armonizzate con analoghe attività avviate a livello interforze e
che, a volte, già durante l’esame preliminare di fattibilità sono state
alimentate negli interlocutori aspettative premature, che hanno finito per
condizionare la decisione finale.
Conseguentemente lo SMD, allo scopo di evitare i suddetti inconvenienti,
ha disposto che gli eventuali progetti relativi a future convenzioni con enti
ed organismi esterni alla Difesa - con particolare riguardo a quelle
attinenti alla formazione ed alla specializzazione, ed alle attività di
studio e di ricerca scientifica di interesse interforze - siano sottoposte
all’attenzione dello stesso SMD fin dalla fase di concezione, in modo da
poterne valutare la portata preventiva, nel contesto generale interforze ed in
una visione complessiva dei risultati conseguibili.
b.
Adempimenti procedimentali
L’Alto Comando, la Regione Aerea, l’Organismo di Vertice 1 , il
Comando/Ente intermedio o periferico interessato ad instaurare un rapporto
di collaborazione con soggetti pubblici o privati deve:
-
1
sin dalla fase di concezione dello stesso, comunicare, - per via
gerarchica – con adeguate motivazioni all’Organo che rilascia la
preventiva autorizzazione/nulla-osta (vds. sottoparagrafo 4.c.)
l’intendimento di procedere alla stipula di una convenzione (avendo
cura di specificare il tipo di attività che sarà svolta nell’ambito della
collaborazione), affinché ne venga valutata preventivamente la
portata;
Per Organismo di Vertice si intendono: DIPMA/UGCI/ISV/CAPI RUOLO E CORPI/ISPAVIAMAR/
UGCSMA/USSMA/UGCOV/REPARTI-UFFICI GENERALI SMA
4
Originale
SMA-ORD-027
-
-
elaborare, una volta ottenuta la preventiva autorizzazione al prosieguo
dell’iniziativa, uno schema di convenzione contente le condizioni che
regoleranno il successivo rapporto di collaborazione (secondo le
tecniche di redazione di cui al paragrafo 6.) ed acquisire l’assenso
della controparte circa il testo convenzionale;
sottoporre lo schema di convenzione alla valutazione tecnica
dell’Organo che rilascia la preventiva autorizzazione/nulla-osta;
procedere, ottenuto il predetto nulla-osta, alla stipula della
convenzione con la controparte.
Nel corso dei lavori preparatori possono essere intrattenuti contatti formali o
informali con la controparte, avendo cura di precisare che l’intesa potrà
essere formalizzata mediante la sottoscrizione della convenzione solo ove
pervenga il nulla-osta alla stipula dal competente Organo tecnico.
c.
Organi che rilasciano la preventiva autorizzazione ed il nulla-osta
Le autorità decisionali in materia di rilascio della preventiva autorizzazione
e del nulla-osta alla stipula di convenzioni per la collaborazione con enti ed
organismi pubblici o privati esterni alla Difesa sono le seguenti:
(1)
Stato Maggiore Difesa
Lo Stato Maggiore Difesa, al fine di armonizzare ogni iniziativa con
altre analoghe avviate nel contesto interforze, è competente a
rilasciare l’autorizzazione preventiva ed a concedere il nulla-osta alle
convenzioni che:
-
-
-
attengono all’ambito della formazione e della specializzazione
del personale dell’A.D. (es. con Università, Enti di Ricerca,
ecc.);
riguardano attività di studio e di ricerca scientifica che
potrebbero essere d’interesse oltre che dell’A.M. anche delle
altre FF.AA. (o a queste venire estese);
coinvolgono l’immagine unitaria dell’A.D. nei suoi rapporti
verso l’esterno;
concernono materie di cui SMD abbia avocato a sé l’esclusiva
competenza (es. “stages”, tirocini formativi e di orientamento
previsti dalla legge n. 196/1997).
In taluni casi, in ragione del contenuto e delle finalità della
convenzione, può essere necessario acquisire, per il tramite di SMD, il
preventivo assenso alla stipula da parte dell’Ufficio di Gabinetto del
Ministro, del Segretariato Generale della Difesa/DNA o di una o più
delle Direzioni Generali interessate.
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Originale
SMA-ORD-027
(2)
Stato Maggiore Aeronautica
Lo Stato Maggiore Aeronautica è competente a rilasciare
l’autorizzazione preventiva ed a concedere il nulla-osta per le
convenzioni che:
-
-
-
riguardano attività di studio, di ricerca scientifica, di scambio di
informazioni di esclusivo interesse della F.A.;
riguardano attività di collaborazione con Federazioni/Società
sportive, Enti culturali, Associazioni Combattentistiche e
d’Armi, istituzioni filantropiche ed ONLUS a livello nazionale
di esclusivo interesse della F.A.;
coinvolgono l’immagine unitaria dell’A.M. nei suoi rapporti
verso l’esterno;
concernono materie di cui lo SMA ha avuto delega da SMD o,
rispetto agli Enti di F.A., ha avocato a sé l’esclusiva
competenza;
comportino, comunque, oneri finanziari per la F.A. (nel
significato chiarito al successivo comma 6.b.(1)).
Ciascun Reparto dello SMA cura la trattazione delle pratiche
concernenti le convenzioni ed il rilascio della preventiva
autorizzazione e della concessione del nulla-osta secondo la rispettiva
competenza per materia, effettuando i necessari coordinamenti con gli
altri Reparti SMA (ed eventualmente AA.CC./RR.AA./OO.VV.)
interessati.
(3)
Alto Comando/Comando Regione Aerea
L’Alto Comando/Comando di R.A., per gli organismi dipendenti, è
competente a rilasciare l’autorizzazione preventiva ed a concedere il
nulla-osta alle convenzioni di esclusivo interesse dell’Alto
Comando/Comando di R.A. che:
-
-
-
concernono attività di collaborazione per le quali lo SMD o lo
SMA abbiano già manifestato, in via generale, il favorevole
orientamento del contesto interforze o della F.A. alla stipula
delle relative convenzioni (es. per l’impiego di personale
infermieristico/sanitario della CRI);
riguardano attività di collaborazione con Società sportive, Enti
culturali, Associazioni Combattentistiche e d’Armi, istituzioni
filantropiche ed ONLUS a livello regionale, provinciale e locale;
concernono collaborazioni con istituti scolastici di 2° grado;
riguardano il reinserimento nel mondo del lavoro del personale
Volontario che ha prestato servizio presso Enti o Reparti
dell’A.M. (di specifica competenza dei Comandi di R.A.).
6
Originale
SMA-ORD-027
d.
Autorità che sottoscrivono la convenzione
Il grado ed il livello dell’autorità che sottoscrive la convenzione è stabilito
dalle Parti concordemente, applicando il principio della reciprocità.
Di norma le autorità firmatarie devono rivestire il grado/livello di dirigente.
Qualora il Comando/Ente militare sia diretto da un Ufficiale non dirigente lo
stesso deve essere espressamente autorizzato alla sottoscrizione dall’autorità
gerarchica da cui dipende (avente il grado/livello di dirigente).
Le convenzioni stipulate a livello di SMA/O.V./A.C./R.A. devono essere
sottoscritte da un’autorità avente il grado di generale.
5.
CONSERVAZIONE DEGLI ATTI CONVENZIONALI
Ogni Comando/Ente dell’A.M. (a livello centrale, intermedio o periferico),
autorizzato alla stipula delle convenzioni disciplinate dalla presente direttiva, deve
tenere, nel proprio ambito, un’apposita raccolta degli originali di tali atti.
Qualora l’intesa sia stata oggetto di preventiva autorizzazione/nulla-osta da parte
di un Alto Comando o di un Comando di Regione Aerea, l’Ente A.M. stipulante
(a livello intermedio o periferico) ne invia una copia all’A.C./R.A. competente
che la custodisce, a sua volta, nella raccolta delle convenzioni stipulate dagli Enti
gerarchicamente dipendenti.
Qualora la convenzione sia stato oggetto di preventiva autorizzazione/nulla-osta
da parte dello SMA o di SMD, l’Ente A.M. stipulante (a livello centrale,
intermedio o periferico) deve inviarne, per via gerarchica, altre due copie allo
SMA. La prima copia è conservata dal Reparto SMA che ha istruito la pratica (per
l’autorizzazione preventiva/nulla osta) in idonea raccolta, la seconda copia è
custodita dallo SMA-1° Reparto nell’apposita raccolta delle convenzioni
autorizzate dallo SMA/SMD (se la pratica è stata istruita dallo SMA-1° Reparto è
sufficiente l’invio di una sola copia).
Gli Enti Centrali (Alti Comandi/Regioni Aeree/Organismi di Vertice) che
stipulano una convenzione devono inviarne due copie allo SMA. La prima copia è
conservata dal Reparto SMA che ha istruito la pratica (per l’autorizzazione
preventiva/nulla osta) in idonea raccolta, la seconda è custodita dallo SMA-1°
Reparto nell’apposita raccolta delle convenzioni autorizzate dallo SMA/SMD (se
la pratica è stata istruita dallo SMA-1° Reparto è sufficiente l’invio di una sola
copia).
6.
TECNICHE DI REDAZIONE
a.
Generalità
Ciascun atto convenzionale deve rispettare regole sostanziali e formali,
nonché contenere, ove applicabili, gli elementi di seguito riportati, fermo
restando che le parti possono inserire, di comune accordo, ulteriori clausole
finalizzate a disciplinare compiutamente il rapporto di collaborazione.
Non potendosi determinare in modo assoluto tutte le attività che possono
essere oggetto di convenzione e le possibili clausole ivi inseribili, i seguenti
contenuti devono considerarsi quali requisiti minimi, fermo restando che
ogni intesa può essere soggetta a tutte le integrazioni e/o modifiche
necessarie al caso concreto, anche in funzione di quanto concordato con i
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Originale
SMA-ORD-027
soggetti pubblici e privati interessati. Per agevolare la redazione dell’atto si
unisce un fac-simile in Allegato “A” da adattare a seconda dell’esigenza.
b.
Denominazione dell’atto
Ai fini della presente direttiva l’atto, a seconda del suo contenuto, può
essere denominato: “convenzione” o “accordo”, “atto d’intesa”, “protocollo
d’intesa”, “atto preliminare d’intenti”.
(1)
Convenzione o Accordo
Per “Convenzione” o “Accordo” si intende un testo concordato tra una
Pubblica Amministrazione e una controparte (pubblica o privata)
contenente la determinazione consensuale di reciproci impegni,
assunti nell’ambito di una collaborazione diretta alla realizzazione di
uno scopo di comune interesse.
Tra le Convenzioni o Accordi non rientrano gli atti relativi
all’acquisto di beni o servizi regolati dalle procedure negoziali ed in
economia ed in generale qualsiasi prestazione a fronte della quale sia
predeterminato il pagamento di una tariffa, ai quali, in ogni caso, non
si applica la presente direttiva (vds. sottoparagrafo 3.d.).
L’oggetto della Convenzione o Accordo riguarda la regolamentazione
delle rispettive attività attraverso lo scambio di prestazioni tra l’A.M.
e soggetti pubblici o privati.
Tale scambio di prestazioni può avvenire:
-
-
in via compensativa, allorché le parti, in ragione della
riconosciuta sostanziale equivalenza dei reciproci apporti, non
ritengano necessaria la previsione di alcuna forma di rimborso
degli oneri. In tali casi gli eventuali oneri finanziari connessi
allo svolgimento della collaborazione restano a carico di
ciascuno dei contraenti per la propria parte;
con previsione di un meccanismo di ristoro degli oneri, quando
una od entrambe le parti si impegnano a ristorare i costi
particolari/aggiuntivi sostenuti e documentati dalla controparte.
In tal caso, peraltro, detto ristoro si configura quale mero
rimborso delle spese effettivamente sostenute dalla controparte,
non già quale controprestazione (in denaro ovvero in natura),
come avviene nell’ambito dei contratti.
Si evidenzia, in proposito, come sia ora ammesso per l’A.D. la
possibilità di regolare in natura l’esecuzione dei ristori di cui
sopra, mediante l’applicazione analogica delle disposizioni
recate dall’art. 1, commi 568 e 569 della legge n. 266/2005. Lo
strumento suddetto deve essere utilizzato con le modalità e nei
limiti di cui al D.M. 29.12.2006 ed alla direttiva applicativa di
SMD (prot. 143/91/4100 del 31.7.2007) (vds. normativa di
riferimento).
Al riguardo precise puntualizzazioni sulle modalità di utilizzo
delle permute nelle convenzioni oggetto delle presenti linee
guida sono fornite al successivo comma 6.g.(12).
8
Originale
SMA-ORD-027
(2)
Atto d’intesa o Protocollo d’intesa
Per “Atto d’intesa” o “Protocollo d’Intesa” si intende un testo
concordato tra una P.A. e una controparte (pubblica o privata)
contenente un impegno a collaborare in uno o più settori determinati,
senza assumersi necessariamente l’obbligo di prestazioni reciproche.
(3)
Atto preliminare d’intenti
Per “Atto preliminare di intenti” si intende un testo concordato tra una
P.A. e una controparte (pubblica o privata) contenente la
manifestazione degli obiettivi che le parti contraenti vogliono
realizzare congiuntamente con la stipula di una successiva
convenzione.
c.
Intestazione
Nell’ “Intestazione” devono essere esplicitamente indicati i soggetti tra i
quali l’atto intercorre (es. Aeronautica Militare e Ente Nazionale per ...),
nonché le generalità e l’incarico ricoperto dalle autorità firmatarie dello
stesso (es. Dott. X Y, Presidente dell’Ente...). E’ necessario indicare, altresì,
la sede legale e il Codice Fiscale dei soggetti contraenti.
d.
Formulazione della Premessa
Nella “Premessa” devono essere esplicitati gli intenti e le motivazioni che
hanno determinato una delle parti (o entrambe) a pervenire ad un accordo di
reciproca collaborazione.
e.
Formulazione del Preambolo
Il “Preambolo” deve contenere il richiamo alle norme di legge o di
regolamento, ai decreti, alle circolari o disposizioni che sono alla base del
rapporto, nonché la citazione degli estremi degli atti autorizzativi (o nullaosta) e degli eventuali pareri emessi dagli organi competenti.
f.
Formulazione delle Considerazioni
In tale sede devono essere richiamate le norme (anche se già citate nel
preambolo) che consentono all’A.M. (o ai Comandi/Enti della stessa) di
stipulare l’atto. Devono, altresì, essere citate le ragioni che rendono
conveniente od opportuna, ed in particolare effettivamente remunerativa
nell’ottica dell’interesse pubblico e delle prioritarie esigenze della Difesa, la
stipula della convenzione.
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Originale
SMA-ORD-027
g.
Stesura del Testo dell’atto
Il Testo dell’atto deve seguire, di massima, il seguente impianto (vds. citato
fac-simile in Allegato “A”).
(1)
Oggetto e finalità
(2)
Indicare la materia o l’argomento dell’atto (oggetto) e le finalità che,
in ragione dei loro compiti istituzionali, le parti intendono conseguire
con l’intesa, evidenziando che la convenzione è ispirata ai criteri di
efficacia, efficienza ed economicità che devono, comunque, guidare
l’attività amministrativa.
Obblighi delle parti contraenti
Riportare in maniera dettagliata l’elenco degli obblighi ed impegni
che ciascuna delle parti, di comune accordo, assume al fine di
perseguire le finalità e gli obiettivi specifici dell’intesa.
(3)
Salvaguardia dei compiti istituzionali dei Comandi ed Enti di F.A.
In relazione agli obblighi ed impegni assunti, l’atto deve sempre
contenere una clausola che sancisca espressamente che gli obblighi e
gli impegni derivanti all’A.M. non devono incidere sull’assolvimento
dei prioritari compiti istituzionali dei Comandi ed Enti interessati e del
relativo personale.
Al riguardo si precisa che nella stipula di qualsiasi atto convenzionale
occorre porre la massima cautela al fine di assicurare l’estraneità della
F.A. da qualsiasi coinvolgimento in attività che possano, anche
indirettamente, riguardare materie e/o aspetti connessi con gli artt. 6,
7, 8 e 9 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla
disciplina militare), con il D.P.R. 18 luglio 1986 n. 545
(Approvazione del Regolamento di disciplina militare), nonché ogni
altra attività che potrebbe compromettere, anche solo velatamente o
per strumentalizzazione mediatica, il prestigio e l’onore della Forza
Armata.
(4)
Recesso unilaterale e sospensione temporanea
Ai sensi dell’art. 11, comma 4 della legge n. 241/1990, nella
convenzione si deve prevedere che l’A.M. si riserva sempre la facoltà
di recedere unilateralmente dall’accordo, con un minimo preavviso,
per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, fatto salvo il diritto al
ristoro delle prestazioni già eseguite dalla controparte.
Analoghe modalità di recesso devono essere previste:
-
per cause di forza maggiore o di inadempimento della
controparte;
per cause non dipendenti dalla F.A. o quando la prosecuzione
dell’intesa condizioni il preminente assolvimento dei compiti di
istituto da parte degli Enti e del personale della F.A.
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Originale
SMA-ORD-027
(5)
Deve essere, altresì, esplicitato che l’A.M. si riserva sempre la facoltà
di sospendere temporaneamente, in qualsiasi momento, l’esecuzione
degli obblighi ed impegni derivanti dall’atto per causa di forza
maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alla
controparte anche con un minimo preavviso.
In tutte le predette situazioni la clausola deve prevedere la rinuncia
espressa della controparte ad ogni pretesa di risarcimento o esecuzione
forzata delle prestazioni oggetto della convenzione, fatto salvo il
diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite.
In caso di convenzione tra Pubbliche Amministrazioni la facoltà di
recesso unilaterale può essere prevista per entrambe le parti contraenti.
Risoluzione consensuale
Le parti devono espressamente prevedere che l’accordo può essere
risolto in ogni momento per mutuo consenso delle parti manifestato
per iscritto senza alcun onere per le stesse, fatto salvo il diritto al
ristoro delle prestazioni già eseguite.
(6)
Previsioni attinenti alla sicurezza personale e dei luoghi di lavoro
Ove l’intesa preveda l’accesso di personale estraneo all’A.D. ad
installazioni militari, devono essere inserite specifiche previsioni
concernenti:
-
-
(7)
le modalità dell’accesso alle stesse, secondo le procedure di
sicurezza vigenti nell’Ente militare interessato;
il richiamo al rispetto delle norme sul segreto d’ufficio (D.P.R.
n. 3/1957 e L. n. 241/1990), sul trattamento dei dati personali
(D.Lgs. n. 196/2003), sul segreto di Stato (L. n. 124/2007 e
D.P.C.M. 3.2.2006 “Norme unificate per la protezione e la tutela
delle informazioni classificate”), sul rilascio dei nulla osta di
sicurezza (D.P.C.M. 7.6.2005 “Disposizioni in materia di
rilascio del nulla osta di sicurezza personale” e Circolare n. 1
della PCM-ANS del 16.9.2005);
il richiamo alle norme sulla sicurezza del personale nei luoghi di
lavoro (D.Lgs. n. 626/1994 e norme discendenti).
Previsioni particolari attinenti al diritto d’autore ed alla proprietà
industriale
Qualora la convenzione riguardi la collaborazione in settori di alta
specializzazione scientifica o preveda lo scambio di dati tecnici o
scientifici, le parti devono prevedere apposite clausole con le quali si
impegnano al rispetto di tutte le norme in materia di diritto d’autore
(L. 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dalla L. 18 agosto 2000, n.
248, e dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68) e concernenti la tutela della
proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30);
11
Originale
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(8)
Altre previsioni particolari
In funzione della particolare natura della convenzione si deve aver
cura di inserire, quando applicabili, apposite clausole in materia:
fiscale, doganale, valutaria; a tutela dell’ambiente del paesaggio, dei
beni culturali, contributiva ed assistenziale; a tutela dei disabili ai
sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68.
(9)
Obblighi assicurativi ed esonero dalle responsabilità
In caso di convenzione richiesta da terzi all’A.M. per svolgere attività
presso Enti militari che comportino l’accesso di personale estraneo
all’A.D. ad installazioni militari, devono essere inserite specifiche
clausole (oltre quelle di cui al precedente comma 6.g.(6)) concernenti:
-
-
-
gli obblighi assicurativi, prevedendo che le parti, in materia di
assicurazione del personale per la responsabilità civile, si
attengano alle norme dettate dai rispettivi ordinamenti (o dalla
propria organizzazione per i privati);
la stipula, con onere a carico della controparte, di un’idonea
polizza assicurativa per il proprio personale (o altre persone, es.
studenti, ricercatori, dottorandi, ecc.) che debba avere accesso al
sedime militare. Ciò a meno che l’attività oggetto della
convenzione rientri tra quelle che l’A.D. o l’A.M. ha già
previsto nell’apposita polizza a copertura dei danni subiti dai
visitatori delle installazioni militari;
l’espressa previsione che l’A.M. è sollevata da ogni
responsabilità civile per danni occorsi a terzi in conseguenza
delle attività derivanti dalla convenzione svolte all’interno delle
installazioni militari.
(10) Norme particolari per le attività aeronautiche svolte dal personale
dell’A.M. in favore delle altre FF.AA. o dei Corpi dello Stato (e
viceversa)
Nelle convenzioni stipulate dall’A.M. con le altre Forze Armate
italiane o con i Corpi dello Stato ad ordinamento militare o civile per
lo svolgimento di compiti istituzionali inerenti alle attività
aeronautiche, oltre alle clausole (ove applicabili) indicate ai commi (9)
e (11) del presente sottoparagrafo, devono essere espressamente
previste delle clausole aventi il seguente tenore:
-
qualora dall’attività oggetto della convenzione derivino, in
particolare a seguito di incidenti o inconvenienti di volo, danni
al personale ed ai mezzi delle parti contraenti, ciascuna parte si
fa carico dei danni occorsi al proprio personale ed ai propri
mezzi, secondo i rispettivi ordinamenti, rinunciando ad ogni
azione di risarcimento nei confronti della controparte. Ciò fatto
salvo, in ogni caso, l’esercizio delle azioni di rivalsa nei riguardi
del personale coinvolto (anche se appartenente alla controparte)
12
Originale
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-
nel caso emergano a carico dello stesso profili di responsabilità
per dolo o colpa grave;
qualora dall’attività oggetto della convenzione derivino, in
particolare a seguito di incidenti o inconvenienti di volo, danni a
terzi non appartenenti alle Amministrazioni interessate, a terzi
sulla superficie o da urto tra aeromobili, ciascuna parte si fa
carico di tutti i danni causati dai propri aeromobili secondo il
proprio ordinamento, tranne che gli stessi siano dipendenti da
comportamenti imputabili esclusivamente a dolo o colpa grave
del personale dell’Amministrazione controparte. In tale caso è
fatto salvo l’esercizio da parte di tale Amministrazione
dell’azione di rivalsa nei riguardi del proprio personale
coinvolto.
Al riguardo si sottolinea l’esigenza che le convenzioni aventi ad
oggetto attività di volo vengano sempre sottoposte oltre che al vaglio
preventivo dei Reparti SMA competenti, anche a quello
dell’Ispettorato Sicurezza Volo.
(11) Attività svolte dal personale dell’A.M.
Nella convenzione deve essere specificato che ove la controparte, in
conseguenza delle attività oggetto dell’intesa, richieda a personale
dell’A.M. lo svolgimento di funzioni di consulenza/collaborazione
tecnica, lo stesso rimane sempre alle dipendenze dell’A.M., che può
disporne insindacabilmente.
Detto personale deve essere preventivamente autorizzato dall’autorità
dell’A.M. competente ed il suo impiego può essere concesso solo
temporaneamente e compatibilmente con l’assolvimento delle attività
istituzionali di F.A. che rivestono comunque carattere di priorità.
In questa fattispecie non rientra l’esercizio di attività private
extraprofessionali retribuite da parte del personale militare in S.P. e di
concessione delle relative autorizzazioni, che restano disciplinate dalla
circolare di PERSOMIL “CIRC. DGPM-301/1999 del 20.12.1999”
(es. incarichi di consulenza tecnica d’ufficio o di parte, collaborazione
con gli aeroclub da parte di personale pilota istruttore dell’A.M., ecc.).
(12) Oneri finanziari ed economici
Fermo restando che le presenti linee guida non si applicano agli atti
negoziali (contrattuali o in economia) soggetti alle procedure
concorsuali previste dalle norme di Contabilità Generale dello Stato,
le convenzioni che comportino l’utilizzo di risorse economiche e
finanziarie a carico dell’A.M. devono contenere chiare ed esplicite
clausole relative alle procedure di individuazione/quantificazione dei
costi e di ristoro/compensazione degli stessi.
Nel caso di convenzioni che non comportino spese per la F.A., tale
aspetto deve essere adeguatamente esplicitato e, comunque, deve
essere prevista una clausola di salvaguardia che preveda l’integrale
ristoro di ogni eventuale costo sorto a carico dell’A.M.
13
Originale
SMA-ORD-027
Di norma l’A.M. deve essere ristorata tramite versamento, nei termini
fissati in ciascuna convenzione, dell’importo totale degli oneri
sostenuti sul C.C.P. Codice IBAN:
PAESE
IT
CIN EUR
61
CIN
P
ABI
07601
CAB
01600
N. CONTO
000000762203
intestato a:
AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO
Servizio di Commissariato ed Amministrazione
Direzione Territoriale di Commissariato
Piazza Novelli, 1 - 20129 Milano
La controparte deve dare immediata comunicazione dell’avvenuto
versamento con specificazione della relativa causale.
Ferma restando la necessità di ottenere sempre il ristoro delle spese
sostenute dall’A.M., possono esservi delle situazioni e circostanze che
inducano la F.A. a concedere a titolo gratuito gli apporti richiesti. In
tal caso, acquisito il previo assenso dello SMA - 3° Reparto, occorre
specificare nella convenzione le disposizioni di legge e/o le ragioni di
opportunità e convenienza che giustifichino la scelta operata.
Come già precisato (vds. comma 6.b.(1)), è ora ammessa, per l’A.D.,
la possibilità di regolare con la controparte gli aspetti economicofinanziari relativi al ristoro degli oneri mediante lo strumento della
permuta di materiali o prestazioni introdotto dall’art. 1, commi 568 e
569 della Legge n. 266/2005. Per l’applicazione di tale strumento sono
stati emanati il D.M. (Difesa-Economia e Finanze) 29.12.2006 e la
discendente direttiva di STAMADIFESA del 31.7.2007.
Premesso che talune delle problematiche applicative più complesse
dell’istituto di nuova introduzione attengono all’ambito contrattuale in
senso stretto (modalità di individuazione dei contraenti e procedure
pre-contrattuali, rispetto della disciplina comunitaria sulla tutela della
concorrenza, ecc.) e, come tali, esulano dalla materia in trattazione, si
richiama l’attenzione sulla rilevanza che, anche in tema di
convenzioni che comportino oneri per l’A.M., assumono i seguenti
aspetti:
-
esatta quantificazione del valore economico delle prestazioni
fornite;
tendenziale raggiungimento dell’equivalenza economica tra le
prestazioni fornite dalle due parti;
rendicontazione a chiusura di ciascun esercizio finanziario delle
attività poste in essere.
Si precisa che, ogni qualvolta si ritenga che, alla luce della vigente
normativa, sussistano i presupposti e le condizioni per regolare il
regime dei rimborsi mediante il ricorso in analogia allo strumento
della permuta di materiali e prestazioni nell’ambito delle convenzioni
in argomento, è indispensabile che l’Ente che propone la convenzione
14
Originale
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effettui un’accurata, analitica e documentata quantificazione del
valore dei reciproci apporti. Ciò affinché risulti certo che lo scambio
sia congruo, cioè che avvenga in condizioni di effettiva equivalenza
economica, ovvero che nelle ipotesi - da ritenersi eccezionali e riferite,
comunque, ad importi minimi - di disuguaglianza economica tra le
prestazioni delle parti il prezzo da ristorare a titolo di conguaglio sia
determinato con esattezza.
Per le valutazioni di congruità l’Ente proponente la convenzione si
avvale anche delle pubblicazioni di F.A. concernenti l’analisi dei
costi. Occorre, altresì, provvedere, con riferimento alle sole
convenzioni che abbiano comportato il ricorso in via analogica allo
strumento della permuta, a rendicontare, alla chiusura di ciascun
Esercizio Finanziario – per via gerarchica – le attività di permuta
poste in essere: ciò ai fini della successiva relazione riepilogativa
annuale che, insieme al dato finale contabile di competenza, ciascun
Alto Comando, Regione Aerea, Organismo di Vertice deve far
pervenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo, allo S.M.A. – 6°
Reparto, per gli adempimenti previsti nei confronti di S.M.D., secondo
quanto richiesto al paragrafo 4, del documento di STAMADIFESA
prot. n. 143/91/4100 del 31.07.2007, richiamato alla normativa di
riferimento.
(13) Registrazione ed eventuali oneri fiscali
In caso di registrazione fiscale, le spese di bollo, registrazione fiscale
e tutte le altre spese inerenti alla stipula della convenzione sono a
totale carico della controparte richiedente.
L’attestato di versamento deve essere consegnato all’Ente A.M.
stipulante.
(14) Durata, vincolo di approvazione, proroga o rinnovo
Nell’atto deve sempre essere espressamente indicata la durata dello
stesso, specificando la data di inizio e di termine della validità.
La validità dell’intesa inizia a decorre dalla data concordata tra le
parti.
Qualora la convenzione necessiti dell’approvazione da parte di una
determinata autorità diversa da quella che sottoscrive l’atto (es.
Ministro della Difesa, Capo di SMD o di SMA, Alto Comandante,
Comandante di R.A.) bisogna prevedere che la validità decorra dalla
data di notifica dell’avvenuta approvazione. In tale caso deve essere
inserita un’apposita clausola che stabilisca che l’A.M. resta vincolata
agli obblighi previsti solo dopo l’avvenuta approvazione della
convenzione da parte della competente autorità.
Può essere prevista la proroga o il rinnovo tacito, di anno in anno, di
norma per un massimo di quattro anni (tranne casi eccezionali),
sempre che una delle parti contraenti non abbia manifestato
espressamente, per iscritto, almeno 90 giorni prima della scadenza
annuale, la volontà di recedere dalla convenzione.
15
Originale
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(15) Luogo
Deve essere indicato il luogo in cui i rappresentanti delle parti
contraenti sottoscrivono la convenzione.
(16) Data
La data, oltre a determinare con certezza il momento in cui è avvenuta
la stipula dell’intesa, ha rilevanza al fine di stabilire il momento in cui
la convenzione comincia a produrre i suoi effetti, a meno che nel testo
non sia stato espressamente previsto un diverso momento di avvio
della produzione dei citati effetti.
(17) Sottoscrizione
Consiste nell’indicazione delle autorità degli organismi contraenti che
sottoscrivono la convenzione e del loro incarico; deve essere
completata dal gruppo firma e dalle firme autografe delle predette
autorità.
Il grado/livello delle autorità che sottoscrivono l’atto è stabilito in base
ai criteri soprariportati (vds. sottoparagrafo 4.d.).
(18) Clausole particolari
In relazione alle esperienze fin ad oggi maturate, è possibile ed
opportuno puntualizzare il contenuto di alcune clausole particolari che
possono essere inserite in taluni tipi di convenzioni di collaborazione.
(a)
Convenzioni con Università/Istituti di formazione
Per quanto riguarda le intese con le Università/Istituti
concernenti la formazione e l’aggiornamento del personale
militare (es. per corsi universitari, di specializzazione, master,
ecc.) nell’interesse dell’A.D., si osserva che tale attività è già da
lungo tempo oggetto di apposite convenzioni (es. Accademia
Aeronautica, Scuola Marescialli, ecc.). Nella redazione di tali
atti si può fare ampio riferimento a documenti precedenti,
nonché seguire le procedure approvative sopra citate ed inserire
le clausole sopra indicate. E’ appena il caso di ricordare che è
necessario prevedere:
-
-
nel “Preambolo” uno specifico richiamo al D.P.R.
11.7.1980 n. 382, alla legge 19.11.1990 n. 341 ed al D.
Lgs. 28.11.1997 n. 464 e successive modifiche;
nell’articolato:
y
y
le modalità di iscrizione dei frequentatori;
le modalità di svolgimento dei corsi e di costituzione
degli organismi di coordinamento tra le istituzioni
interessate;
16
Originale
SMA-ORD-027
y
la determinazione degli oneri a carico dell’A.M., con
previsione di eventuali procedure di bilanciamento
in caso di apporti forniti dalla F.A.
Le convenzioni con gli istituti di formazione secondaria devono
richiamare in preambolo il D.P.R. 11.8.2003 n. 319 con
particolare riguardo all’art. 6, 1° e 6° comma.
(b)
Convenzioni per la realizzazione di “stage” o tirocini
formativi presso Comandi ed Enti A.M. (fac-simile in
Allegato “B”)
La normativa in materia di diritto del lavoro consente alle
Università ed agli Enti Locali di stipulare con enti pubblici e
privati convenzioni per la realizzazione di “stage” o tirocini
formativi o collaborazioni in campo scientifico.
A tal riguardo si evidenzia che i tirocini formativi e di
orientamento sono promossi dalle Agenzie per l’Impiego,
ovvero da strutture aventi analoghi compiti e funzioni
individuate da leggi regionali.
In ambito Difesa, STAMADIFESA ha stabilito (foglio prot. n.
118/183/1490 del 7.1.2006) che tali convenzioni necessitano
della preventiva autorizzazione di SMD – 1° Reparto (tramite
SMA – 1° Reparto).
Nelle convenzioni aventi tali finalità, oltre a seguire le
procedure approvative citate nella presente direttiva (vds.
comma 4. c. (1)) e ad inserire le clausole sopra menzionate, è
necessario prevedere:
-
-
nel preambolo l’indicazione che l’intesa viene stipulata in
applicazione dell’art. 18, 1° comma, lett. a) della legge n.
196/1997 e del Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale n. 142/1998;
nell’articolato:
y
y
y
y
l’obbligo, da parte dell’Istituto di formazione, di
comunicare l’avvio del tirocinio all’Ispettorato del
Lavoro e alle rappresentanze sindacali;
la durata massima dello “stage” o tirocino formativo,
che per ciascun candidato non può essere superiore a
6 mesi ovvero ad 1 anno nei casi previsti dall’art. 7
del D.M. n. 142/1998;
la presenza obbligatoria di un “tutor” designato
dall’Ente promotore durante lo svolgimento dello
stage.
L’A.M. deve, invece, indicare il proprio referente;
gli estremi di un’idonea polizza assicurativa
appositamente costituita dall’Istituto di formazione
(vds. comma 6.g.(9));
17
Originale
SMA-ORD-027
y
(c)
i criteri per la determinazione dei costi da rimborsare
all’A.M. e le modalità di recupero/ristoro delle spese
sostenute dall’A.M. (vds. comma 6.g.(12)).
Convenzioni che prevedano l’utilizzo di immobili ed
infrastrutture.
Nel caso in cui l’intesa preveda, in favore della controparte,
l’utilizzo di immobili o infrastrutture appartenenti all’A.D., i
rapporti concessori devono essere disciplinati mediante la
stipula di un distinto contratto tra le parti interessate con
l’intervento dell’Amministrazione Finanziaria (Agenzia del
Demanio), a cura della quale deve essere preventivamente
determinato il canone da introitare all’Erario.
I suddetti contratti di concessione, per essere validi ed efficaci,
devono essere approvati dalla Direzione Generale dei Lavori e
del Demanio con apposito decreto da perfezionarsi con la
registrazione da parte degli Organi di Controllo (vds. fgl.
GENIODIFE n. 055254 datato 8.4.1997) nonché essere stipulati
in conformità alla Direttiva COMLOG 410 sull’attività
demaniale connessa al riordino degli Organi Territoriali.
Le convenzioni che prevedano in favore della controparte
l’utilizzo di immobili o infrastrutture appartenenti all’A.D.
devono essere sottoposte al preventivo esame dello SMA - 4°
Reparto.
Qualora nella convenzione si preveda il ricorso in via analogica
allo strumento della permuta, di cui all’art. 1, commi 568 e 569
della legge n. 266/2005, l’eventuale utilizzo temporaneo di
immobili o infrastrutture appartenenti all’A.D. deve essere
disciplinato dal D.M. (Difesa-Economia e Finanze) 29 dicembre
2006 e dalla discendente direttiva di STAMADIFESA.
(d)
Concessione dell’uso dell’emblema araldico dell’A.M. per
fini filantropici o di propaganda
Avviene talvolta che l’A.M., per fini filantropici o di
propaganda, stipuli convenzioni con enti pubblici o privati che
prevedano, tra l’altro, la concessione dell’uso dell’emblema
araldico dell’A.M. o di taluni Reparti.
L’emblema araldico dell’Aeronautica Militare, concesso con il
D.P.R. 25 marzo 1993, è tutelato dalla normativa sull’araldica di
Stato di cui al R.D. 7 giugno 1943 n. 652.
Ulteriori norme poste a salvaguardia di tale bene immateriale
appartenente alla F.A. sono: la Convenzione di Parigi per la
protezione della proprietà industriale ratificata in Italia con
legge 28 aprile 1976 n. 424 e il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
“Codice della proprietà industriale a norma dell’art. 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273”.
18
Originale
SMA-ORD-027
Lo SMA – 5° Reparto è l’organo deputato ad autorizzare
l’utilizzo dell’emblema araldico dell’A.M. (o di quelli dei
Reparti di F.A.) da parte di terzi per fini filantropici o di
propaganda.
Le convenzioni che prevedano l’utilizzo dell’emblema araldico
dell’A.M. (o dei Reparti di F.A.) devono essere sottoposte al
preventivo esame dello SMA - 5° Reparto.
(e)
Convenzioni con enti del Volontariato per raccolte di fondi
in occasione di manifestazioni aeree (fac-simile in Allegato
“C”)
I Comandi/Enti dell’A.M., in occasione di manifestazioni aeree,
eventi aeronautici, ecc., possono stipulare convenzioni con
associazioni del Volontariato, provviste di apposita
autorizzazione, per la raccolta di fondi mediante apposito
protocollo d’intesa nel quale risulti espressamente:
-
-
-
-
-
la denominazione dell’associazione contraente e gli
estremi indicanti l’atto di costituzione e la natura giuridica
della stessa;
le finalità dalla stessa perseguita;
le finalità della convenzione e le attività che ne sono
oggetto;
l’effettuazione della raccolta di fondi in ottemperanza al
D.P.R. n. 917/1986, al D. Lgs. n. 460/1997 ed alla
Circolare del Ministero delle Finanze del 12 maggio 1998
n. 124/E;
l’eventuale concessione dell’emblema araldico dell’A.M.
solo per le finalità oggetto del protocollo d’intesa
(eventuali utilizzi successivi devono essere autorizzati
dalla SMA – 5° Reparto);
la costituzione di apposita polizza assicurativa, qualora sia
previsto l’accesso ad infrastrutture A.M.;
la responsabilità della raccolta fondi ricadente
esclusivamente sull’associazione con cui viene stipulato il
protocollo d’intesa;
il divieto per il personale militare di raccogliere
direttamente fondi, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n.
545/1986.
La preventiva autorizzazione ed il nulla-osta alla stipula di
convenzioni/intese sottoscritte in conformità a quanto sopra è
concessa dallo SMA - 5° Reparto. L’inserimento di ulteriori
impegni, che modifichino nella sostanza quanto sopra descritto,
deve essere sottoposto alla preventiva approvazione dello SMA
- 5° Reparto.
19
Originale
SMA-ORD-027
7.
DIVULGAZIONE DELLA DIRETTIVA
a.
b.
c.
La presente direttiva deve essere oggetto di capillare diffusione a tutti i
livelli di Comando di Corpo della F.A., a cura degli AA.CC./RR.AA.
Per una diffusa consultazione gli Enti in indirizzo sono autorizzati a
duplicare autonomamente estratti della presente direttiva necessari per
l’adempimento dei compiti di istituto.
Le eventuali proposte di modifica e/o integrazione possono essere
indirizzate allo SMA – 1° Reparto attraverso le vie gerarchiche e con le
correlate motivazioni.
I recapiti sono:
- postale: Viale dell’Università, 4 - 00185 Roma;
- telegrafico: STATAEREO-ORD;
- fax: 06- 49865355/06-4440256 (civile)/ 600-5355 (militare).
20
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “A”
FAC-SIMILE
DI CONVENZIONE
Legenda:
Abcde
[Fghil]
(Mnopq)
= esempio di testo (puramente indicativo, da adattare al caso concreto)
= titolo dell’argomento nella direttiva
= suggerimenti redazionali
[Denominazione dell’atto]
CONVENZIONE
(oppure) ACCORDO, ATTO D’INTESA, PROTOCOLLO D’INTESA,
ATTO PRELIMINARE D’INTENTI...
[Intestazione]
tra
il Comando ALFA dell’A.M. (Ente A.M. interessato), con sede in (città, indirizzo),
rappresentata dal Gen. XY (autorità A.M. che sottoscrive l’atto), codice fiscale (del
Comando)
e
l’Ente BETA (Soggetto pubblico o privato contraente), con sede in (città, indirizzo),
rappresentata dal Dott. JW (generalità della persona che sottoscrive l’atto), codice
fiscale (dell’Ente)
[Premessa]
(Descrivere gli intenti e le motivazioni che spingono le Parti a stipulare l’atto)
PREMESSO CHE
l’art. ..., del D.Lgs. n. ... prevede che per il corretto esercizio delle funzioni di cui
all’art... l’Ente BETA promuova la stipula di apposito atto d’intesa con l’A.M. ...;
(oppure)
l’Ente BETA ha chiesto all’Aeronautica Militare di potersi avvalere del supporto
tecnico del Comando ALFA per l’effettuazione di...
(oppure)
l’art. ... del D.Lgs. n. ... prevede che l’A.M. svolga i servizi di ... stipulando, se del caso,
specifici atti d’intesa con l’Ente BETA;
A-1
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “A”
(oppure)
al fine di dare piena attuazione al D. Lgs. n. ... è necessario disciplinare i rapporti
esistenti e futuri tra l’A.M. e l’Ente BETA;
(oppure)
è interesse dell’A.M. e dell’Ente BETA coordinare le attività connesse alla fornitura dei
servizi di ..., allo scopo di:
- creare sinergie nel settore...;
- favorire lo scambio di “know how” e valorizzare le esperienze maturate...;
- contribuire al miglioramento dei livelli di...;
- favorire, con una regolamentazione unitaria, l’utilizzo, delle infrastrutture
aeroportuali di uso comune e degli apparati e sistemi di ...
[Preambolo]
(Indicare i riferimenti normativi che fungono da presupposto giuridico alla
convenzione. Indicare, altresì, gli estremi degli atti autorizzativi (o nulla-osta) e degli
eventuali pareri espressi dagli organi competenti)
VISTA:
VISTO:
VISTO:
VISTO:
la legge n. ...
il DPR n. ...
il foglio n. ... del ... con cui il ... ha autorizzato/ha concesso il nulla-osta alla
stipula del presente atto;
il parere espresso dal ... con foglio ….del ...;
[Considerazioni]
(Richiamare le norme, anche se già citate nel preambolo, che obbligano o consentono
all’A.M. di stipulare la convenzione e soprattutto citare le ragioni che rendono
conveniente od opportuna, ed in particolare effettivamente remunerativa, nell’ottica
delle prioritarie esigenze della Difesa, la stipula dell’atto)
CONSIDERATO CHE
-
il D.Lgs n... (o la Legge/il D.P.R./D.M.), all’art. ..., prevede che l’Amministrazione
Difesa, previa richiesta e fermi restando i prioritari compiti istituzionali delle
FF.AA., possa fornire il proprio contributo di personale e mezzi nei campi della
pubblica utilità ed in particolare alle amministrazioni istituzionalmente preposte
alla…;
(oppure)
- il D.Lgs n... (o la Legge/il D.P.R./D.M.), all’art. ..., prevede che l’Ente BETA,
anche sulla base di specifiche convenzioni, si possa avvalere delle risorse in
dotazione ad altri enti ed istituzioni civili e militari…; ... fermi restando i prioritari
compiti istituzionali delle FF.AA.,
A-2
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “A”
(se del caso, anche)
- la Legge 23.12.2005 n. 266, all’art. 1, commi 568 e 569 prevede che
l’Amministrazione Difesa, ai fini del contenimento delle spese di ricerca,
potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi,
sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze Armate, possa stipulare
convenzioni per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati
nel rispetto delle modalità e condizioni disciplinate con il decreto del Ministro della
Difesa di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29.12 2006;
[Testo dell’atto]
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1
Generalità
(articolo standard)
Le premesse di cui sopra formano parte integrante della presente convenzione (o
accordo, o atto d’intesa, ecc.)
Art. 2
Oggetto e finalità
(Indicare la materia o l’argomento oggetto della convenzione e le finalità che, in
ragione dei rispettivi compiti istituzionali, le Parti contraenti intendono conseguire con
l’atto, evidenziando che la convenzione è ispirata ai criteri di efficacia, efficienza ed
economicità che devono, comunque, guidare l’attività amministrativa)
Il presente atto disciplina i rapporti tra il Comando ALFA e l’Ente BETA in ordine
all’esercizio di ..../alle attività di .../ alla fornitura dei servizi di .../ alla collaborazione
nei settori di comune interesse di ....
(oppure)
La presente convenzione ha per oggetto le seguenti prestazioni che, compatibilmente
con i prioritari compiti istituzionali, saranno fornite dal Comando ALFA a favore
dell’Ente BETA…:
(oppure)
La presente convenzione ha per oggetto: la promozione, l’istituzione, l’organizzazione,
la programmazione, il coordinamento e l’amministrazione dei…:
(oppure)
Il Comando ALFA e l’Ente BETA convengono, per il migliore conseguimento dei
propri fini istituzionali, di attuare una collaborazione nell’ambito della...:
A-3
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “A”
(se del caso può essere inserita la seguente clausola)
Una volta ricevuto il programma delle attività prevedibili (o una volta ricevuta la
richiesta per attività urgenti e non prevedibili) il Comando ALFA verifica,
compatibilmente con i propri prioritari compiti istituzionali, la fattibilità di quanto
richiesto in termini di risorse (economiche, materiali, umane e temporali) e comunica
all’Ente BETA eventuali esigenze di variazione.
In particolare potranno essere svolte le seguenti attività: ...
(se del caso può essere inserita la seguente clausola)
Le predette prestazioni dovranno essere richieste secondo quanto stabilito dal
successivo art. ... Il dettaglio delle stesse è descritto nel successivo art. ...
Art. 3
Obblighi delle parti contraenti
(Riportare dettagliatamente l’elenco degli obblighi e degli impegni che ciascuna delle
parti contraenti assume verso l’altra)
L’Ente BETA si impegna a fornire tutte le informazioni tecniche, nonché le procedure
ad esse associate richieste dal Comando ALFA al fine di assicurare una corretta
esecuzione delle prestazioni richieste, fornendo sempre tutti gli elementi utili a definire
la tipologia di prestazione richiesta e le risorse presumibilmente da impiegare.
(se del caso può essere inserita la seguente clausola)
Il Comando ALFA fornisce entro il… all’Ente BETA un preventivo degli oneri e delle
risorse (economiche, materiali, umane e temporali) presumibilmente necessari per
soddisfare quanto richiesto.
Art. 4
Salvaguardia dei compiti istituzionali
(Prevedere una clausola che sancisca espressamente che gli obblighi e gli impegni
derivanti all’A.M. non devono incidere sull’assolvimento dei prioritari compiti
istituzionali dei Comandi/Enti interessati e del relativo personale)
Il Comando ALFA fornisce le prestazioni di cui al presente atto in conformità delle
leggi e delle normative vigenti e sulla base delle informazioni tecniche e procedure
fornite dall'Ente BETA, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale
necessario, compatibilmente con l’assolvimento dei propri compiti istituzionali che
rivestono comunque carattere di priorità...
(se del caso può essere inserita la seguente clausola)
Il Comando ALFA fornisce le prestazioni di cui al presente atto solo dopo che l’Ente
BETA avrà dichiarato per iscritto l’impossibilità di poter provvedere alle stesse
prestazioni tramite i laboratori degli istituti del ... , delle Università e di altri Enti
pubblici di ricerca...
A-4
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “A”
Art. 5
Recesso unilaterale e sospensione temporanea
(Prevedere sempre la facoltà per l’A.M. di recedere unilateralmente dalla convenzione
o sospendere temporaneamente l’esecuzione degli obblighi/impegni)
Il Comando ALFA, ai sensi dell’art. 11, comma 4 della legge n. 241/1990, si riserva la
facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, informandone la
controparte anche con un minimo preavviso per:
sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
per cause di forza maggiore o di inadempimento della controparte (in quest’ultimo
caso dopo che sia rimasta senza effetto l’intimazione al rispetto delle suddette
obbligazioni ai sensi dell’art. 1454 c.c.);
per cause non dipendenti dalla F.A. o quando la prosecuzione dell’intesa
condizioni il preminente assolvimento dei compiti di istituto da parte degli Enti e
del personale della F.A.
Il Comando ALFA si riserva, inoltre, la facoltà di sospendere temporaneamente, in
qualsiasi momento, l’esecuzione degli obblighi ed impegni derivanti dalla convenzione
per causa di forza maggiore o in caso di necessità, dandone avvertimento alla
controparte anche con un minimo preavviso.
L’Ente BETA rinuncia espressamente ad ogni pretesa di risarcimento, nonché di
proporre azioni per ottenere l’esecuzione forzata delle prestazioni oggetto della
convenzione, fatto salvo il diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite.
(In caso di convenzione tra Pubbliche Amministrazioni la facoltà di recesso unilaterale
può essere prevista per entrambe le parti contraenti).
Art. 6
Risoluzione consensuale
(Prevedere che le parti possano risolvere, in qualsiasi momento, consensualmente,
l’intesa)
Il presente atto può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle parti
manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse, fatto salvo il
diritto al ristoro delle prestazioni già eseguite.
Art. 7
Previsioni attinenti alla sicurezza personale e dei luoghi di lavoro
(Ove necessario prevedere apposite clausole concernenti il rispetto delle norme in
materia di segreto d’ufficio, segreto di Stato, protezione dei dati personali e sensibili.
Se la convenzione prevede l’accesso di personale estraneo all’A.D. ad installazioni
militari devono essere inserite clausole specifiche)
Le Parti contraenti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare tutte le
prescrizioni contemplate in materia: di segreto d’ufficio, con particolare riguardo al
D.P.R. n. 3/1957 ed alla L. n. 241/1990; di segreto di Stato, con particolare riguardo alla
L. n. 124/2007 ed al D.P.C.M. 3.2.2006 “Norme unificate per la protezione e la tutela
A-5
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “A”
delle informazioni classificate”, al D.P.C.M. 7.6.2005 “Disposizioni in materia di
rilascio del nulla osta di sicurezza personale” e Circolare n. 1 della PCM-ANS del
16.9.2005; di protezione dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
L’accesso di personale dell’Ente BETA alle aree ed impianti del Comando ALFA è
soggetto alle normative di sicurezza in vigore ed a tutte le eventuali restrizioni esistenti
presso il Comando ALFA.
Le richieste di autorizzazione all’accesso al Comando ALFA devono essere avanzate
secondo le prescrizioni di cui alla già richiamata normativa in materia di segreto
d’ufficio, segreto di Stato, protezione dei dati personali e sensibili, nonché di quella
concernente la sicurezza del personale nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 626/1994 e
norme discendenti).
Art. 8
Diritto d’autore e proprietà industriale
Altre previsioni particolari
(Se l’oggetto dell’atto è la collaborazione in settori di alta specializzazione scientifica,
o se l’intesa prevede lo scambio di dati tecnici o scientifici, è necessario prevedere
apposite clausole concernenti il rispetto delle norme in materia di diritto d’autore e la
proprietà industriale)
Le Parti contraenti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare tutte le
prescrizioni contemplate in materia: di diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633 come
modificata dalla L. 18 agosto 2000, n. 248, e dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68) e
concernenti la tutela della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).
(In funzione della particolare natura della convenzione si deve aver cura di inserire,
quando applicabili, apposite clausole in materia: fiscale, doganale, valutaria; a tutela
dell’ambiente del paesaggio, dei beni culturali, contributiva ed assistenziale; a tutela
dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68).
Art. 9
Obblighi assicurativi ed esonero dalle responsabilità
(Ove la convenzione preveda lo svolgimento di attività comportanti l’accesso di
personale estraneo all’A.D. ad installazioni militari o la presenza di personale
dell’A.M. presso l’altra Parte contraente, devono essere inserite specifiche clausole,
oltre a quelle di cui all’art. 7)
Le Parti contraenti convengono che in favore del personale di ciascuna Parte si
applichino le norme previdenziali ed assicurative previste dai rispettivi ordinamenti.
Il personale del Comando ALFA e quello dell’Ente BETA, interessato alle attività
oggetto del presente atto, rimane alle dirette dipendenze dell’Amministrazione/Ente di
appartenenza, che può disporne insindacabilmente.
L’A.M. è sollevata da ogni responsabilità civile per danni occorsi a terzi in conseguenza
delle attività derivanti dalla convenzione svolte all’interno delle installazioni militari.
A copertura dei rischi derivanti dalle prestazioni richieste l’Ente BETA costituisce
apposita polizza assicurativa per il proprio personale (ed eventuali terzi) che debbano
A-6
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “A”
avere accesso all’installazione militare.
L’Ente BETA provvede al ristoro delle spese sostenute dall’A.M. in caso di infortuni
occorsi a dipendenti dell’A.M. nel corso delle attività oggetto di convenzione.
(eventuale).
L’Ente BETA provvede al risarcimento delle somme corrisposte dall’A.M. a terzi,
secondo le disposizioni vigenti in materia nel caso di danni a cose o persone causate da
personale della stessa, nell’assolvimento delle citate attività.
Art. 9-bis
Responsabilità
(Da inserire solo laddove la convenzione disciplini attività svolte dal personale
dell’A.M. in favore delle altre FF.AA. italiane o dei Corpi dello Stato ad ordinamento
militare o civile (e viceversa) per lo svolgimento di compiti istituzionali inerenti alle
attività connesse con il volo)
Qualora dall’attività oggetto della presente convenzione, ed in particolare a seguito di
incidenti o inconvenienti gravi di volo, derivino danni al personale ed ai mezzi delle
Parti contraenti, ciascuna Parte si fa carico dei danni occorsi al proprio personale ed ai
propri mezzi, secondo i rispettivi ordinamenti, rinunciando ad ogni azione di
risarcimento nei confronti della controparte. E’ fatto salvo, in ogni caso, l’esercizio
delle azioni di rivalsa nei riguardi del personale coinvolto (anche se appartenente alla
controparte) nel caso emergano a carico dello stesso profili di responsabilità per dolo o
colpa grave.
Qualora dall’attività oggetto della presente convenzione, ed in particolare a seguito di
incidenti o inconvenienti gravi di volo, derivino danni a terzi non appartenenti alle
Amministrazioni interessate, a terzi sulla superficie o da urto tra aeromobili, ciascuna
Parte si fa carico di tutti i danni causati dai propri aeromobili, tranne che gli stessi siano
dipendenti da comportamenti imputabili esclusivamente a dolo o colpa grave del
personale dell’Amministrazione controparte. In tal caso è fatto salvo l’esercizio da
parte di tale Amministrazione dell’azione di rivalsa nei riguardi del proprio personale
coinvolto.
(In taluni casi le controparti, anche se Amministrazioni Pubbliche, possono prevedere
la stipula di apposite polizze assicurative a copertura dei danni subiti dal proprio
personale e dai propri mezzi, nonché dal personale A.M. interessato)
Art. 10
Attività svolte dal personale dell’A.M.
(In caso di presenza di personale dell’A.M. presso l’altra Parte contraente prevedere
una clausola di questo tipo)
Il personale dell’A.M. chiamato a svolgere occasionalmente attività presso la
Controparte deve essere preventivamente autorizzato dall’Autorità militare o civile
competente ed il suo impiego può essere concesso solo temporaneamente e
compatibilmente con l’assolvimento delle attività istituzionali dell’A.D. che rivestono
comunque carattere di priorità.
A-7
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “A”
Art. 10-bis
Uso comune delle infrastrutture aeroportuali
(articolo da inserire ove necessario)
(Tenere conto di quanto riportato al sottocomma 6.g.(18)(c) della presente direttiva)
Art. 11
Oneri finanziari ed economici
(Le convenzioni disciplinate dalla presente direttiva, di norma, non prevedono l’utilizzo
di risorse economiche e finanziarie da parte dell’A.M. senza il relativo ristoro da parte
della controparte. Pertanto, i soggetti che richiedono la collaborazione della F.A.,
devono farsi carico di tutti gli oneri - sia in termini di costo che in termini di spesa - da
questi sostenuti. Le relative clausole economico/finanziarie devono essere sempre
coordinate con lo SMA - 6° Reparto)
(Formulazione da inserire qualora l’ente contraente sia una Pubblica
Amministrazione).
L’Ente BETA si fa carico di tutti gli oneri finanziari ed economici (voci riguardanti il
costo dei beni di consumo e l’ammortamento dei beni pluriennali utilizzati) relativi alle
prestazioni dell’A.M.
(Formulazione da inserire qualora l’ente contraente sia un soggetto privato).
L’Ente BETA si fa carico di tutti gli oneri finanziari ed economici (voci riguardanti il
costo dei beni di consumo e l’ammortamento dei beni pluriennali utilizzati) relativi alle
prestazioni dell’A.M., nonché dei costi del personale dell’A.M. impiegato, calcolati
secondo i valori del costo del personale elaborati annualmente dallo SMA, conosciuti ed
accettati dall’Ente BETA.
(Formulazione da inserire in entrambi i casi)
Dei costi e delle spese a carico dell’Ente BETA viene redatto, preventivamente
all’esecuzione della prestazioni A.M., il prospetto riepilogativo allegato per un importo
totale di € ... (in cifre e in lettere). L’Ente BETA provvede a versare entro il termine del
………, l’importo suddetto sul C.C.P. Codice IBAN:
PAESE
IT
intestato a:
CIN EUR
61
CIN
P
ABI
07601
CAB
1600
N. CONTO
000000762203
AERONAUTICA MILITARE
COMANDO LOGISTICO
Servizio di Commissariato ed Amministrazione
Direzione Territoriale di Commissariato
Piazza Novelli, 1 – 20129 Milano
dandone contestuale comunicazione alla Forza Armata con specificazione della causale
di versamento. L’Ente BETA provvede, secondo le modalità e i tempi indicati
dall’A.M., al pagamento dell’eventuale saldo evidenziato a consuntivo.
A-8
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “A”
(Da inserire – in luogo della precedente formulazione – ove si intenda procedere al
ristoro degli oneri mediante il meccanismo della permuta, tenendo conto di tutto quanto
riportato al comma 6.g.(12) della presente direttiva)
Per comune intendimento delle parti, si conviene che il ristoro degli oneri posti a carico
dell’Ente BETA sia effettuato mediante apporti di materiali e/o prestazioni, in relazione
a quanto disposto dall’art. 1, commi 568 e 569 della Legge n. 266/2005.
A tal fine, viene redatto e sottoscritto dalle parti l’allegato prospetto riepilogativo delle
rispettive prestazioni, enumerate analiticamente con il dettaglio degli importi a ciascuna
corrispondenti e l’ammontare complessivo finale.
L’A.M. riconosce le prestazioni dovute dall’Ente BETA di proprio concreto ed attuale
interesse, nonché di valore corrispondente alle prestazioni fornite dalla F.A. indicate nel
presente atto, risultando, pertanto, certo che lo scambio è congruo e che le prestazioni
avvengono in condizioni di effettiva equivalenza economica.
(Da inserire – in luogo della precedente periodo – ove sia previsto anche un conguaglio
in denaro)
L’A.M. riconosce le prestazioni dovute dall’Ente BETA di proprio concreto ed attuale
interesse. Poiché, peraltro, fra le rispettive prestazioni non vi è perfetta equivalenza
economica, in quanto il valore complessivo delle prestazioni fornite dalla parte ... risulta
inferiore, per un importo pari a euro ... (in cifre e in lettere), a quello relativo alle
prestazioni effettuate dalla parte ... , quest’ultima provvede a versare, a titolo di
conguaglio, entro il termine del ... , l’importo suddetto.
(Qualora si preveda un conguaglio in denaro in favore dell’A.M., occorre aggiungere
anche il periodo seguente)
Tale versamento deve essere effettuato sul c.c.p. n. 762203, CIN P, ABI 07601, CAB
01600 – intestato al Comando Logistico - Servizio di Commissariato e Amministrazione
- Direzione Territoriale di Commissariato – P.zza Novelli, 1 – 20129 Milano – dandone
contestuale comunicazione alla Forza Armata, con specificazione della causale di
versamento.
Art. 12
Registrazione ed eventuali oneri fiscali
(Prevedere tale clausola ove le Parti convengano di effettuare la registrazione fiscale
della convenzione)
A-9
Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione
della convenzione, a termine della Legge n. 790 del 27.12.1975 e successive
modificazioni, sono a totale carico della Parte richiedente.
Il relativo importo deve essere versato entro 5 giorni dalla data della stipula del presente
atto sul c/c postale n. ..., intestato alla Banca d’Italia – Sezione Tesoreria Provinciale di
Roma – Via dei Mille, n. 52 - sul Capo ... Capitolo ... del bilancio di entrata dello Stato.
L’attestato di versamento deve essere consegnato al Comando A.M. stipulante.
A-9
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “A”
Art. 13
Durata, vincolo di approvazione, proroga o rinnovo
(Indicare la durata della convenzione, specificando la data di inizio e di termine della
validità. Se la convenzione è approvata da un’autorità diversa da quella che stipula
dell’atto, prevedere che la validità decorra dalla data di notifica dell’avvenuta
approvazione dell’atto. In tal caso inserire una clausola che stabilisca che l’A.M. resta
vincolata agli obblighi previsti solo dopo l’avvenuta approvazione della convenzione da
parte della competente autorità. Prevedere apposite clausole concernenti l’eventuale
proroga o il rinnovo tacito)
La presente convenzione entra in vigore dalla data del … ed ha la durata di anni …
Essa può essere prorogata tacitamente, di anno in anno, per un massimo di anni ..., salvo
che una delle Parti Contraenti non abbia manifestato per iscritto, almeno 90 giorni
prima della scadenza annuale, all’altra Parte la volontà di recedere dalla convenzione.
Il Comando A.M. e l’Ente BETA verificano, con cadenza semestrale, lo stato degli
convenzioni e delle attività discendenti dal presente atto d’intesa (eventuale).
(eventuale).
Il presente atto può essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in
conseguenza di eventuali disposizioni legislative, convenzioni internazionali,
regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull’attività dell’Ente BETA.
[Luogo e data]
(Indicare il luogo e la data in cui viene sottoscritto l’atto).
Fatto, letto e sottoscritto
Luogo, giorno, mese, anno
[Sottoscrizione]
(Indicare le autorità degli organismi contraenti che sottoscrivono la convenzione ed il
loro incarico. Completare con le firme autografe)
Per il COMANDO ALFA
Il Comandante
Gen. XY
Per l’ENTE BETA
Il Direttore Generale
Dott. JW
A-10
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “B”
FAC-SIMILE
DI CONVENZIONE PER “STAGE” E TIROCINI
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
Legenda:
Abcde
[Fghil]
(Mnopq)
= esempio di testo (tratto dal fac-simile ministeriale, opportunamente
adattato)
= titolo dell’argomento nella direttiva
= suggerimenti redazionali
[Denominazione dell’atto]
CONVENZIONE
PER ATTIVITA’ DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell’Art. 3, comma 5, del decreto. Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale n. 142/1998)
[Intestazione]
tra
Il/la ... (soggetto promotore) con sede in ... , codice fiscale ..., d’ora in poi denominato
“Soggetto promotore”, rappresentato/a dal Sig./Dott. .... nato a ... il ...;
e
il ... (denominazione dell’azienda ospitante, per gli Enti militari la denominazione del
Comando/Ente A.M. interessato), con sede legale in ..., codice fiscale ..., d’ora in poi
denominato “Soggetto ospitante”, rappresentato/a dal Sig./Com.te dell’Ente ... nato a ...
il ...
[Premessa]
PREMESSO
che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei
B-1
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “B”
processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24
giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in
impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della
legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
[Preambolo]
(Indicare i riferimenti normativi che fungono da presupposto giuridico alla
convenzione. Indicare, altresì, gli estremi degli atti autorizzativi e degli eventuali pareri
espressi dagli organi competenti)
VISTO: la legge n. ... del ... (citare le norme essenziali concernenti l’istituzione e
l’attività delle Parti contraenti, per l’A.M. la legge n. 25/1997 ed il D.P.R. n.
556/1999);
VISTA: la legge 24 giugno 1997, n. 196, ed in particolare l’art. 18;
VISTO: l’Art. 3, comma 5, del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale n. 142/1998;
VISTO: il foglio n. ... del ... con cui il ... ha autorizzato/ha concesso il nulla-osta alla
stipula della presente Convenzione;
VISTO: il parere espresso dal ... con foglio del ...;
[Testo dell’atto]
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 , il ... (denominazione
dell’azienda ospitante, per gli Enti militari la denominazione del Comando/Ente A.M.
interessato) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. ... soggetti in tirocinio di
formazione ed orientamento su proposta di ... (riportare la denominazione del Soggetto
promotore), ai sensi dell’art. 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della legge n. 196 del
1997.
Art. 2
1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d),
della legge n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.
B-2
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “B”
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è
seguita e verificata da un tutore designato dal Soggetto promotore in veste di
responsabile
didattico-organizzativo,
e
da
un
responsabile
aziendale/dell’Amministrazione Difesa (per gli Enti militari un Ufficiale o un
dipendente civile equiparato in servizio presso il Comando interessato), indicato dal
Soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa/Comando/Ente militare ospitante in
base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di
orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale/dell’Amministrazione
Difesa;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei
tempi di presenza in azienda/nel Comando militare interessato;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici)/dell’Amministrazione
Difesa (aeroporto, ente, reparto, ufficio) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Art. 3
1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è
tenuto a:
-
svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
vigenti nel Comando/Ente militare interessato;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o
conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo
svolgimento del tirocinio.
Art. 4
1. Il Soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso
l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti
nel settore.
In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si
impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli
istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal
Soggetto promotore) ed al Soggetto promotore stesso.
2. Il Soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia
delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze
sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di
orientamento.
B-3
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “B”
[Luogo e data]
(Indicare il luogo e la data in cui viene sottoscritto l’atto)
Fatto, letto e sottoscritto
Luogo, giorno, mese, anno
[Sottoscrizione]
(Indicare le autorità degli organismi contraenti che sottoscrivono la convenzione ed il
loro incarico. Completare con le firme autografe)
Per il Soggetto promotore
ENTE BETA
Il Direttore
Dott. JW
N.B.
Per il Soggetto ospitante
COMANDO ALFA
Il Comandante
Col. XY
la stipula di questo tipo di convenzione è sempre subordinata
all’autorizzazione preventiva di STAMADIFESA (tramite SMA)
B-4
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “C”
FAC-SIMILE
DI PROTOCOLLO D’INTESA CON ENTI DI VOLONTARIATO
PER RACCOLTA DI FONDI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI AEREE
Legenda:
Abcde
[Fghil]
(Mnopq)
= esempio di testo (da adattare a seconda dell’esigenza)
= titolo dell’argomento nella direttiva
= suggerimenti redazionali
[Denominazione dell’atto]
PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA RACCOLTA DI FONDI A FAVORE DI ...
IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AEREA...
[Intestazione]
tra
il Comando ALFA dell’A.M. (Ente A.M. interessato), con sede in (città, indirizzo),
rappresentata dal Gen. XY (autorità A.M. che sottoscrive l’atto), codice fiscale (del
Comando)
e
l’Associazione BETA (Soggetto pubblico o privato contraente), con sede in (città,
indirizzo), rappresentata dal Dott. JW (generalità della persona che sottoscrive l’atto),
codice fiscale (dell’Associazione)
[Premessa]
PREMESSO CHE:
-
-
-
l’Associazione BETA, ai sensi del …, è persona giuridica di diritto pubblico posta
sotto l’Alto patronato del … (eventuale);
la stessa si adopera per portare soccorso e per prevenire e lenire in ogni circostanza
le sofferenze degli uomini (o altro compito istituzionale);
il patrimonio dell’Associazione BETA, destinato all’assolvimento dei predetti
compiti istituzionali, è costituito anche dalle entrate dell’Associazione tra le quali
rientrano le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi (o altra motivazione);
l’Associazione BETA ha avviato/intende avviare una campagna di sensibilizzazione
per una raccolta fondi finalizzata a sostenere le iniziative umanitarie condotte dalla
stessa organizzazione in … (o altra motivazione);
l’elevato valore morale dell’attività svolta dalla predetta Organizzazione riceve
costanti riconoscimenti in ambito nazionale ed internazionale;
l’A.M., come consuetudine, anche quest’anno, ha promosso una grande
manifestazione aerea per avvicinare il pubblico alla F.A.;
C-1
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “C”
-
tale evento denominato “Giornata azzurra/Raduno …” è programmato per il …
presso l’Aeroporto militare di … e che in tale sede in particolare sarà celebrato
anche ... ;
[Preambolo]
(Indicare i riferimenti normativi che fungono da presupposto giuridico alla
convenzione. Indicare, altresì, gli estremi degli atti autorizzativi e degli eventuali pareri
espressi dagli organi competenti)
VISTO: la legge n. ... del ... (citare le norme essenziali concernenti l’istituzione e
l’attività delle Parti contraenti, per l’A.M. la legge n. 25/1997 ed il D.P.R. n.
556/1999);
VISTO: il D.P.R. n. 917/1986 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004);
VISTO: il D. Lgs. n. 460/1997 – Modifiche alla disciplina degli Enti non commerciali
in materia di imposte sul reddito e di imposte sul valore aggiunto;
VISTA: la Circolare del Ministero delle Finanze del 12 maggio 1998 n. 124/E
concernente “Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di
imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto”;
[Testo dell’atto]
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1
Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della Manifestazione Aerea
denominata ..., organizzata per il giorno ... presso l’Aeroporto militare di …,
l’Associazione BETA realizza una raccolta fondi destinata a sostenere le attività della
Associazione stessa in …
Art. 2
1. La predetta raccolta fondi, organizzata e gestita il giorno ... presso l’Aeroporto di ...
da personale incaricato dall’Associazione BETA, che comunque non potrà
appartenere alla F.A., viene realizzata attraverso:
-
offerte per capi di vestiario ed oggettistica di modico valore;
raccolta di elargizioni spontanee.
2. Nei giorni precedenti e successivi alla manifestazione l’Associazione BETA realizza
la raccolta per la medesima finalità:
- in collaborazione con uno o più gestori del servizio di telefonia mobile a mezzo
SMS, secondo modalità concordate direttamente tra l’Associazione BETA ed i
gestori interessati;
C-2
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “C”
-
beneficiando di versamenti effettuati su conto corrente bancario intestato alla
stessa Associazione
3. L’attività di raccolta fondi avviene nel rispetto e secondo le modalità stabilite dal
Decreto Legislativo n. 460/1997 e dalla Circolare del Ministero delle Finanze del 12
maggio 1998 n. 124/E di cui sopra.
4. Ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 545/1986 Regolamento di Disciplina Militare, è
fatto divieto al personale militare di raccogliere direttamente i fondi in occasione
della Manifestazione Aerea in argomento.
Art. 3
La stampa ed i mezzi di informazione radiotelevisivi possono fornire un prezioso
contributo per una capillare divulgazione dell’iniziativa intrapresa congiuntamente da
A.M. e dall’Associazione BETA attraverso la campagna di sensibilizzazione, pertanto le
due istituzioni possono congiuntamente o autonomamente avviare le iniziative ritenute
più opportune per dare il massimo risalto mediatico alla predetta campagna.
Art. 4
1. Al fine di fornire un concreto contributo volto a conferire maggior risalto
all’iniziativa benefica, l’emblema dell’Associazione BETA affianca gratuitamente
quello dell’Aeronautica Militare su tutto il materiale pubblicitario relativo alla
manifestazione aerea (manifesti, brochures, ecc.).
2. Sul predetto materiale viene riportata, ove possibile, la seguente dicitura:
“l’Aeronautica Militare sostiene la campagna di sensibilizzazione promossa
dall’Associazione BETA per l’impegno in ….”.
Art. 5
In occasione della Manifestazione Aerea in argomento e solo per le finalità sopra
descritte è concesso all’Associazione BETA l’uso dell’emblema araldico dell’A.M.,
quale partner della campagna di sensibilizzazione, per la realizzazione di capi di
vestiario e/o oggettistica di modico valore da destinare alla raccolta fondi secondo le
modalità stabilite dal D. Lgs. n. 460/1997 e dalla Circolare Ministero delle Finanze 12
maggio 1998 n. 124/E.
Art. 6
L’A.M. contribuisce alla realizzazione logistica di adeguati “stand”, nell’Aeroporto
militare di ... , dedicati alla raccolta fondi ed a tal fine rende disponibili idonei spazi
nella base aerea.
L’utilizzo delle aree è concesso a titolo gratuito tenuto conto della finalità benefica
dell’iniziativa, della temporaneità e del continuo supporto fornito all’A.M.
dall’Associazione BETA. Gli “stand” sono allestiti dall’Associazione stessa.
C-3
Originale
SMA-ORD-027
Allegato “C”
Art. 7
1. L’apposita polizza assicurativa stipulata dall’A.M. a copertura totale dei rischi per i
danni subiti dai terzi partecipanti alla Manifestazione Aerea all’interno
dell’Aeroporto militare di ... comprende anche gli eventuali danni subiti o causati
dal personale incaricato dall’Associazione BETA di effettuare la predetta raccolta
fondi, purché il fatto non sia dovuto a dolo o colpa grave degli operatori
dell’Associazione stessa.
2. L’Associazione BETA assume ogni onere in ordine alla gestione, custodia e
successivo trasporto dei fondi raccolti e solleva l’A.M. da ogni responsabilità in
merito.
Art. 8
L’Associazione BETA è l’unica responsabile dell’utilizzo a fini benefici delle somme
raccolte. Essa si impegna a destinare il 90% dei fondi raccolti alla realizzazione
dell’iniziativa di ... di cui in premessa ed il restante 10% alle attività di …
Art. 9
L’Associazione BETA si impegna a comunicare all’A.M. l’importo raccolto ed a dare
massimo risalto e pubblicità all’ammontare della somma raccolta, al resoconto delle
opere finanziate con i citati fondi ed a sottolineare il contributo fornito, nella
circostanza, dall’Aeronautica Militare.
[Luogo e data]
(Indicare il luogo e la data in cui viene sottoscritto l’atto).
Fatto, letto e sottoscritto
Luogo, giorno, mese, anno
[Sottoscrizione]
(Indicare le autorità degli organismi contraenti che sottoscrivono il Protocollo d’intesa
ed il loro incarico. Completare con le firme autografe)
Per l’AERONAUTICA MILITARE
COMANDO ALFA
Il Comandante
Gen. XY
N.B.
Per l’ASSOCIAZIONE BETA
Il Direttore
Dott. JW
la stipula di questo tipo di Protocollo d’intesa è sempre subordinata
all’autorizzazione rilasciata dallo SMA -5° Reparto
C-4
Originale
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